ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 69

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
26 febbraio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/357 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che modifica la decisione 98/683/CE relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano

1

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/358 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

4

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/359 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici

6

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/360 della Commissione, del 19 febbraio 2021, che proroga i termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative dei cittadini europei ai sensi del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 1121]

9

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/361 della Commissione, del 22 febbraio 2021, che stabilisce misure di emergenza per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di salamandre in relazione all’infezione da Batrachochytrium salamandrivorans [notificata con il numero C(2021) 1018]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 69/1


DECISIONE (UE) 2021/357 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2021

che modifica la decisione 98/683/CE relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 219, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha competenza esclusiva in materia di regime monetario e valutario per gli Stati membri la cui moneta è l’euro. Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 219, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione di accordi in materia di regime monetario o valutario.

(3)

Prima dell’introduzione dell’euro la Francia aveva concluso una accordi con l’ l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale (Union économique et monétaire ouest-africaine, «UEMOA»), con la Comunità economica e monetaria dell’Africa centrale (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale, «CEMAC») e con le Comore, al fine di garantire la convertibilità a parità fissa del franco CFA o del franco comoriano in franchi francesi (2). Una volta sostituito il franco francese con l’euro il 1o gennaio 1999, il Consiglio ha autorizzato la Francia a mantenere tali accordi in vigore a tale data («attuali accordi») a norma del quadro istituito dalla decisione 98/683/CE (3).

(4)

Gli articoli 4 e 5 della decisione 98/683/CE stabiliscono procedure diverse per la negoziazione e la modifica degli attuali accordi a seconda che siano da modificare o meno la natura o la portata di detti accordi.

(5)

La Francia e gli Stati dell’UEMOA stanno sostituendo l’attuale accordo tra di essi del 4 dicembre 1973 con un nuovo accordo di cooperazione in materia di regime di cambio. Tale nuovo accordo di cooperazione è stato firmato il 21 dicembre 2019 ed è accompagnato da un nuovo accordo di garanzia da concludere con la Banca centrale degli Stati dell’UEMOA. Il 22 maggio 2020 il governo francese ha presentato un progetto di legge all’Assemblea nazionale francese per ratificare il nuovo accordo di cooperazione.

(6)

La sostituzione di attuali accordi in materia di regime di cambio tra la Francia e l’UEMOA, la CEMAC e le Comore non rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 4 e 5 della decisione 98/683/CE. Ciò vale anche nel caso in cui la natura e la portata di detti nuovi accordi di cooperazione rimangano inalterate, ossia garantire una convertibilità a parità fissa tra l’euro e le valute dell’UEMOA, della CEMAC e delle Comore sostenuta da un impegno di bilancio della Francia.

(7)

È opportuno autorizzare la Francia a sostituire gli attuali accordi con l’UEMOA, la CEMAC e le Comore. Conformemente alla decisione 98/683/CE, è opportuno continuare ad applicare le procedure esistenti a seconda che la sostituzione incida o meno sulla natura o sulla portata di detti accordi. In relazione a entrambe le procedure sarà necessario coinvolgere gli organismi competenti dell’Unione conformemente al regime esistente in materia di condivisione delle informazioni e approvazione, a seconda dei casi, prima di sostituire gli attuali accordi con nuovi accordi di cooperazione.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 98/683/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/683/CE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 98/683/EC del Consiglio, del 23 novembre 1998, relativa al regime di cambio con le valute dell’UEMOA, della CEMAC e delle Comore»;

2)

gli articoli da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3

Le autorità francesi competenti informano periodicamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario circa l’applicazione degli accordi. Le autorità francesi informano il Comitato economico e finanziario prima che siano apportate modifiche alla parità fra l’euro e le valute dell’UEMOA, della CEMAC o delle Comore.

Articolo 4

La Francia può negoziare e concludere qualunque modifica degli attuali accordi, o sostituirli, purché non alteri la loro natura o la loro portata. La Francia informa preventivamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario di tali modifiche.

Articolo 5

La Francia sottopone all’attenzione della Commissione, della Banca centrale europea e del Comitato economico e finanziario qualunque progetto di modifica, mediante modifica o sostituzione, che incida sulla natura o sulla portata degli attuali accordi. Tali progetti necessitano dell’approvazione del Consiglio sulla base di una raccomandazione della Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Parere del 1o dicembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972 entre les États membres de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et la République française, come modificata; Convention de compte d’opérations du 13 mars 1973 entre le ministre de l’Économie et des Finances de la République Française et le Président du Conseil de l’administration de la Banque des États de l’Afrique Centrale, come modificata; Accord de coopération du 4 décembre 1973 entre la République française et les Républiques membres de l’union monétaire ouest-africaine, come modificato; Convention de compte d’opérations du 4 décembre 1973 entre le ministre de l’Économie et des Finances de la République Française et le Président du conseil des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine, come modificata; Accord de coopération monétaire du 23 novembre 1979 entre la République française et la République fédérale islamique des Comores, come modificato; Convention de compte d’opérations du 23 novembre 1979 entre le ministre de l’Économie et des Finances de la République Française et le ministre des Finances, de l’Économie et du Plan de la République fédérale des Comores, come modificata.

(3)  Decisione 98/683/CE del Consiglio, del 23 novembre 1998, relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 58).


26.2.2021   

IT

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L 69/4


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/358 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 287, punto 8), della direttiva 2006/112/CE, l’Estonia può applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 16 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)

Con decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio (2), l’Estonia è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 8) della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 40 000 EUR. L’Estonia è stata autorizzata ad applicare la misura di deroga dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, o fino all’entrata in vigore di una direttiva di modifica degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

(3)

Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2020/285 (3) che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e stabilisce nuove norme per le piccole imprese, compresa la fissazione della soglia massima del volume d’affari annuo a 85 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale dello Stato membro.

(4)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2020 l’Estonia ha chiesto l’autorizzazione a prorogare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(5)

Con lettera del 15 ottobre 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dall’Estonia. Con lettera del 19 ottobre 2020 la Commissione ha comunicato all’Estonia di disporre di tutte le informazioni che ritiene necessarie per la valutazione della domanda.

(6)

La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione, del 25 giugno 2008, dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l’Europa.

(7)

In base alle informazioni fornite dall’Estonia, la misura di deroga avrà un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale. I soggetti passivi potranno ancora scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(8)

La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto l’Estonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4).

(9)

Tenuto conto dell’incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga al fine di semplificare gli obblighi IVA attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese, è opportuno autorizzare l’Estonia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.

(10)

È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, a norma della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l’Estonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(11)

Al fine di evitare effetti destabilizzanti, l’Estonia dovrebbe essere autorizzata ad applicare la misura di deroga senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2021, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti autorizzate dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/563.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/563,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/563, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dalla data della notifica.

Si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).

(3)  Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).


26.2.2021   

IT

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L 69/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/359 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2266 del Consiglio (2), i Paesi Bassi sono stati autorizzati, in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare fino al 31 dicembre 2020 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica usate direttamente per ricaricare veicoli elettrici.

(2)

Il 30 marzo 2020 i Paesi Bassi hanno chiesto di essere autorizzati a continuare ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 1o gennaio 2025. Su richiesta della Commissione, il 20 novembre 2020 i Paesi Bassi hanno fornito ulteriori informazioni a sostegno della loro domanda.

(3)

L’aliquota d’imposta ridotta è volta a promuovere ulteriormente l’uso dei veicoli elettrici riducendo i costi dell’energia elettrica utilizzata per la loro propulsione.

(4)

L’uso dei veicoli elettrici non comporta l’emissione di inquinanti atmosferici derivanti dalla combustione di benzina e gasolio o altri combustibili fossili e contribuisce pertanto a migliorare la qualità dell’aria nei centri urbani. Può altresì ridurre le emissioni di CO2, soprattutto se l’energia elettrica che alimenta tali veicoli proviene da fonti rinnovabili. Si prevede pertanto che l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, sanità e clima.

(5)

I Paesi Bassi hanno sottolineato che l’aliquota d’imposta ridotta si applicherebbe all’erogazione di energia elettrica alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici direttamente connesse alla rete elettrica, comprese le stazioni di ricarica pubbliche e alcune stazioni di proprietà di privati o imprese.

(6)

I Paesi Bassi hanno chiesto di applicare l’aliquota ridotta soltanto alle stazioni di ricarica in cui l’energia elettrica serve a ricaricare direttamente il veicolo elettrico, escludendo quelle in cui l’energia è fornita mediante sostituzione delle batterie.

(7)

Un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata ai veicoli elettrici nelle stazioni di ricarica migliorerà nei Paesi Bassi le prospettive commerciali per le stazioni di ricarica accessibili al pubblico, il che aumenterà l’attrattiva dei veicoli elettrici e determinerà un miglioramento della qualità dell’aria.

(8)

Dato il numero relativamente limitato dei veicoli elettrici e visto che il livello di tassazione sull’energia elettrica a essi erogata nelle stazioni di ricarica per uso commerciale sarà superiore al livello minimo di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, è poco probabile che l’aliquota d’imposta ridotta determini distorsioni della concorrenza durante il periodo oggetto della domanda di autorizzazione; essa non pregiudicherà pertanto il corretto funzionamento del mercato interno.

(9)

Il livello di tassazione dell’energia elettrica erogata ai veicoli elettrici nelle stazioni di ricarica per uso non commerciale sarà superiore al livello minimo di tassazione previsto per tale uso all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

(10)

Ogni autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Affinché il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare gli investimenti necessari, è opportuno concedere l’autorizzazione per il periodo richiesto. Tuttavia, l’autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata ai veicoli elettrici adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 1o gennaio 2025.

(11)

Onde evitare un potenziale aumento dell’onere amministrativo a carico dei distributori e dei ridistributori di energia elettrica derivante dalle modifiche delle aliquote d’imposta applicabili, è opportuno che i Paesi Bassi possano applicare senza interruzioni l’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita ai veicoli elettrici. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2021, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti autorizzate dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2266.

(12)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applica la definizione di «veicolo elettrico» di cui all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 2

I Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica usate direttamente per ricaricare veicoli elettrici, escluse quelle adibite alla sostituzione delle batterie di tali veicoli, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione previsti all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021 al 1o gennaio 2025.

Qualora il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti norme generali sulle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata ai veicoli elettrici, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui diventano applicabili tali norme generali.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2266 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 30).

(3)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).


26.2.2021   

IT

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L 69/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/360 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2021

che proroga i termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative dei cittadini europei ai sensi del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 1121]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che, in considerazione dell'epidemia di COVID-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato per l'iniziativa dei cittadini europei istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/1042 stabilisce misure temporanee in relazione all'iniziativa dei cittadini europei per affrontare le sfide che organizzatori di iniziative dei cittadini, amministrazioni nazionali e istituzioni dell'Unione si sono trovati ad affrontare quando, a marzo 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che l'epidemia di COVID-19 era diventata una pandemia mondiale. Nei mesi successivi a tale annuncio, gli Stati membri hanno adottato misure restrittive al fine di contrastare la crisi sanitaria. La vita pubblica è di conseguenza entrata in una fase di stallo in quasi tutti gli Stati membri. Il regolamento (UE) 2020/1042 ha pertanto prorogato taluni termini di cui al regolamento (UE) 2019/788.

(2)

Il regolamento (UE) 2020/1042 conferisce inoltre alla Commissione il potere di prorogare, in determinate circostanze, i periodi di raccolta di ulteriori tre mesi per le iniziative la cui fase di raccolta sia ancora in corso al momento di una nuova ondata di COVID-19. Le condizioni per un'ulteriore proroga sono simili a quelle che hanno portato alla proroga iniziale dopo la pandemia di COVID-19 nel marzo 2020, vale a dire che almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri che rappresenta più del 35 % della popolazione dell'Unione, applichi misure in risposta alla pandemia di COVID-19 che ostacolano notevolmente la capacità degli organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno su carta e di informare il pubblico in merito alle loro iniziative in corso.

(3)

Dall'adozione del regolamento (UE) 2020/1042 nel luglio 2020, la Commissione segue da vicino la situazione negli Stati membri.

(4)

Il 17 dicembre 2020 la Commissione ha concesso un'ulteriore proroga di tre mesi alle iniziative per le quali il 1° novembre 2020 era in corso la raccolta delle dichiarazioni di sostegno (3), dopo aver stabilito che le condizioni per la concessione di tale proroga a norma del regolamento (UE) 2020/1042 erano soddisfatte. Una proroga proporzionata è stata concessa alle iniziative che hanno iniziato il periodo di raccolta tra il 1° novembre e il 17 dicembre 2020.

(5)

Dal 1o novembre 2020 la situazione pandemica causata dalla COVID-19 in diversi Stati membri non è sostanzialmente cambiata. Alla fine di gennaio 2021 in un numero considerevole di Stati membri erano ancora in vigore misure che limitavano la libera circolazione dei cittadini nel loro territorio al fine di fermare o rallentare la trasmissione della COVID-19. Cinque Stati membri hanno comunicato che al 1o febbraio 2021 stavano applicando misure nazionali di confinamento che vietano o limitano notevolmente la libera circolazione dei cittadini all'interno del loro territorio, mentre undici Stati membri hanno comunicato che stavano applicando misure locali di confinamento. Queste misure di confinamento sono state associate a misure aggiuntive con effetti restrittivi analoghi sulla vita pubblica nel loro territorio o almeno su parti sostanziali di esso, tra cui limitazioni all'accessibilità degli spazi pubblici, chiusura o apertura ridotta di negozi, ristoranti e bar, forti limitazioni alla possibilità di raduni e riunioni pubblici e privati e l'imposizione di un coprifuoco. La combinazione di queste misure incide notevolmente sulla capacità degli organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno su carta e di informare il pubblico in merito alle loro iniziative in corso. In base alle informazioni attualmente disponibili, è probabile che tali misure, o misure con effetti simili, rimangano in vigore per almeno tre mesi.

(6)

Gli Stati membri interessati rappresentano almeno un quarto degli Stati membri e più del 35 % della popolazione dell'Unione.

(7)

Per tali motivi si può concludere che le condizioni per la concessione di una proroga dei periodi di raccolta siano soddisfatte per le iniziative la cui fase di raccolta era ancora in corso il 1° febbraio 2021. Tali periodi di raccolta dovrebbero pertanto essere prorogati di tre mesi.

(8)

Per le iniziative la cui fase di raccolta è iniziata tra il 1° febbraio 2021 e la data di adozione della presente decisione, il relativo periodo di raccolta è prorogato fino al 1° maggio 2022.

(9)

Per quanto riguarda le iniziative la cui fase di raccolta è iniziata tra il 1° febbraio 2021 e la data di adozione della presente decisione, è opportuno che la presente decisione si applichi con effetto retroattivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini europei («iniziativa») che era ancora in corso il 1° febbraio 2021, il relativo periodo massimo di raccolta è prorogato di tre mesi.

2.   Qualora la raccolta delle dichiarazioni di sostegno a favore di un'iniziativa sia iniziata tra il 1° febbraio 2021 e la data di adozione della presente decisione, il relativo periodo di raccolta è prorogato fino al 1° maggio 2022.

Articolo 2

Le nuove date di chiusura dei periodi di raccolta per le seguenti iniziative sono fissate come segue:

l'iniziativa dal titolo «Una soluzione rapida, equa ed efficace ai cambiamenti climatici»: 6 maggio 2021;

l'iniziativa dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»: 7 maggio 2021;

l'iniziativa dal titolo «Abolizione dell'esenzione dall'imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa»: 10 maggio 2021;

l'iniziativa dal titolo «Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici»: 22 luglio 2021;

l'iniziativa dal titolo «Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!»: 25 luglio 2021;

l'iniziativa dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto»: 12 settembre 2021;

l'iniziativa dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica»: 23 settembre 2021;

l'iniziativa dal titolo «Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano»: 30 settembre 2021;

l'iniziativa dal titolo «Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo»: 31 gennaio 2022;

l'iniziativa dal titolo «ELETTORI SENZA FRONTIERE, pieni diritti politici per i cittadini dell'UE»: 11 marzo 2022;

l'iniziativa dal titolo «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l'UE»: 25 marzo 2022;

l'iniziativa dal titolo «Libertà di condividere»: 1° maggio 2022;

l'iniziativa dal titolo «Diritto alle cure»: 1° maggio 2022;

l'iniziativa intitolata «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa»: 1° maggio 2022.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto retroattivo per le iniziative il cui periodo di raccolta sia terminato tra il 1° febbraio 2021 e la data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

I destinatari della presente decisione sono:

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «Una soluzione rapida, equa ed efficace ai cambiamenti climatici»;

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»;

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «Abolizione dell'esenzione dall'imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa»;

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici»;

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!»;

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto»;

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica»;

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano»;

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo»;

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «ELETTORI SENZA FRONTIERE, pieni diritti politici per i cittadini dell'UE»;

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l'UE»;

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «Libertà di condividere»;

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dal titolo «Diritto alle cure».

il gruppo di organizzatori dell'iniziativa intitolata «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa».

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2021

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)  GU L 231 del 17.7.2020, pag. 7.

(2)  Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/2200 della Commissione del 17 dicembre 2020 che proroga i termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative dei cittadini europei ai sensi del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 56).


26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 69/12


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/361 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2021

che stabilisce misure di emergenza per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di salamandre in relazione all’infezione da Batrachochytrium salamandrivorans

[notificata con il numero C(2021) 1018]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a), e l’articolo 261, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) è un fungo patogeno delle salamandre che colpisce le popolazioni di salamandre detenute e selvatiche e che può causare una morbilità e una mortalità elevate in tali popolazioni. Il Bsal è letale per alcune specie di salamandre, mentre altre specie sono ad esso totalmente o parzialmente resistenti, ma possono trasportarlo sulla pelle e fungere da serbatoio e fonte di infezione per altre specie di salamandre o di contaminazione per il loro ambiente.

(2)

L’infezione da Bsal si è manifestata in Belgio, in Germania, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Spagna, in popolazioni di salamandre sia detenute che selvatiche, secondo i dati raccolti nel contesto del progetto europeo «Mitigating a new infectious disease in salamanders to counteract the loss of European biodiversity» e in seguito a tale progetto (2). Si ritiene che il Bsal abbia avuto origine e sia diffuso nell’Asia orientale, dove è endemico almeno in Giappone, Thailandia e Vietnam. Mancano però informazioni sulla sua distribuzione in altre parti dell’Unione e a livello mondiale. Gli scambi di salamandre infette o vettrici del Bsal contribuiscono alla sua diffusione e la malattia costituisce un grave rischio per la biodiversità nelle zone che colonizza.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione (3), quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1998 della Commissione (4), stabilisce misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di partite di salamandre all’interno dell’Unione e all’introduzione di tali partite nell’Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2018/320 è stata adottata sulla base del parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 25 ottobre 2017 (5) («parere dell’EFSA») e dell’assistenza scientifica e tecnica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 21 febbraio 2017 (6) («assistenza scientifica e tecnica dell’EFSA»). Tale decisione si applica fino al 20 aprile 2021.

(4)

Il parere dell’EFSA, l’assistenza tecnica dell’EFSA e pubblicazioni scientifiche più recenti (7) hanno altresì evidenziato numerose lacune e incertezze nello stato attuale delle conoscenze su molti aspetti della natura del Bsal. Le norme commerciali internazionali dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) non sono ancora pienamente sviluppate per quanto riguarda i metodi diagnostici per individuare il Bsal e non sono state riviste per quanto riguarda le raccomandazioni sul commercio internazionale di salamandre.

(5)

Il Bsal è elencato nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e rientra pertanto nella definizione di malattia elencata ai fini di tale regolamento. Il Bsal rientra inoltre nella definizione di malattia di categoria D di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (8) per gli animali dell’ordine Caudata, che comprende le salamandre. Le norme dell’Unione relative ai movimenti all’interno dell’Unione e all’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri e di animali acquatici stabilite negli atti delegati e negli atti di esecuzione della Commissione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/429 non si applicano tuttavia agli animali appartenenti all’ordine Caudata, in quanto questi ultimi rientrano nella definizione di «altri animali» contenuta in tale regolamento. Data l’attuale mancanza di conoscenze su molti aspetti della natura del Bsal come pure la mancanza di orientamenti e raccomandazioni internazionali adeguati sugli scambi degli animali in questione, non sono ancora stati adottati atti delegati e atti di esecuzione della Commissione in relazione agli animali dell’ordine Caudata, mentre tali atti sono stati adottati per gli animali terrestri e per quelli acquatici.

(6)

La Commissione, insieme alle autorità competenti degli Stati membri, ha esaminato la situazione zoosanitaria per quanto riguarda il Bsal nell’Unione e le misure di protezione della salute animale di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/320. Poiché le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2018/320 sono state ritenute appropriate, gli Stati membri non hanno adottato ulteriori misure commerciali per contrastare il Bsal. Sebbene i focolai di Bsal sembrino attualmente limitati a determinate regioni di alcuni Stati membri, l’ulteriore diffusione del Bsal attraverso gli scambi all’interno dell’Unione rappresenta un rischio significativo.

(7)

È pertanto opportuno adottare misure di emergenza a livello dell’Unione per prevenire la diffusione del Bsal ed evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi di salamandre. Tenuto conto dell’efficacia delle misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2018/320, è opportuno adottare misure analoghe per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione e l’ingresso nell’Unione di partite di salamandre a decorrere dal 21 aprile 2021 per un periodo di tempo limitato in attesa dell’adozione di misure di sanità animale più permanenti, come nel caso delle malattie che colpiscono gli animali terrestri e gli animali acquatici.

(8)

Il Bsal può trasmettersi tra specie di salamandre native di regioni diverse e può verificarsi una contaminazione crociata nei diversi stabilimenti gestiti da operatori che detengono e scambiano salamandre. Ciò aumenta il rischio di trasmissione del Bsal da parte delle salamandre oggetto di scambi, indipendentemente dallo stato sanitario del loro luogo di origine e dalla loro situazione sanitaria nell’ambiente naturale. Pertanto le partite di salamandre destinate a movimenti tra gli Stati membri o all’ingresso nell’Unione dovrebbero essere soggette a misure volte a ridurre tale rischio. Queste misure non dovrebbero però applicarsi ai movimenti a carattere non commerciale di salamandre come animali da compagnia, in quanto tali movimenti a carattere non commerciale sono disciplinati dalle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Tali movimenti a carattere non commerciale si riferiscono e sono limitati ad animali che accompagnano i relativi proprietari o persone autorizzate, rimanendo sotto la loro responsabilità, e non comportano un passaggio di proprietà. I movimenti a carattere non commerciale di salamandre come animali da compagnia comportano pertanto un rischio trascurabile di trasmissione del Bsal alle salamandre oggetto di scambi o a quelle che vivono allo stato selvatico.

(9)

Le salamandre che sono oggetto di scambi solo tra stabilimenti confinati riconosciuti dall’autorità competente conformemente al regolamento (UE) 2016/429 non dovrebbero essere sottoposte a quarantena o a prove in quanto le misure di biosicurezza in vigore in tali stabilimenti confinati sono adeguate per ridurre il rischio di diffusione del Bsal.

(10)

Le partite di salamandre che sono entrate nell’Unione e sono già state sottoposte a quarantena e a prove con esito negativo, o che sono state sottoposte a un trattamento soddisfacente nell’Unione in uno stabilimento adeguato dopo il loro ingresso nell’Unione, non dovrebbero essere sottoposte nuovamente a quarantena o a prove se sono destinate a essere spostate in un altro Stato membro, purché siano state tenute isolate da salamandre di stato sanitario diverso.

(11)

Mancano informazioni sulle capacità tecniche dei servizi veterinari e dei laboratori in tutto il mondo di effettuare prove per la ricerca del Bsal, mentre diversi organismi nell’Unione europea sono all’avanguardia nel campo della diagnosi e del trattamento del Bsal. È pertanto opportuno che le partite di salamandre che entrano nell’Unione siano sottoposte a quarantena in uno stabilimento adeguato nonché sottoposte a prove e trattamento dopo il loro ingresso nell’Unione.

(12)

I paesi terzi e i territori autorizzati a rilasciare certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di partite di salamandre dovrebbero essere limitati a quelli che sono membri dell’OIE e che sono pertanto tenuti a rispettare le norme internazionali per il rilascio di certificati sanitari.

(13)

I trattamenti dovrebbero essere specificati e coerenti con i protocolli già descritti nella letteratura scientifica sottoposta a valutazione inter pares, come sottolineato dall’assistenza scientifica e tecnica dell’EFSA, o con protocolli comparabili.

(14)

Le partite di salamandre dovrebbero essere autorizzate ad entrare nell’Unione dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione solo se tale autorità riceve un attestato della persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento di destinazione che conferma che le partite saranno accettate.

(15)

Le misure di emergenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e dovrebbero essere riesaminate alla luce della gravità della situazione epidemiologica a seguito di nuovi sviluppi e delle relazioni annuali presentate dalle autorità competenti degli Stati membri.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di emergenza per i movimenti di partite di salamandre tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione (10) di tali partite.

La presente decisione non si applica ai movimenti a carattere non commerciale di salamandre come animali da compagnia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«salamandre»: tutti gli anfibi dell’ordine Caudata;

b)

«Bsal»: un’infezione da Batrachochytrium salamandrivorans (regno Fungi, phylum Chytridiomycota, ordine Rhizophydiales);

c)

«stabilimento adeguato»: locali

i)

in cui le salamandre sono tenute in quarantena prima di essere spedite in un altro Stato membro o dopo il loro ingresso nell’Unione se destinate al mercato interno; e

ii)

registrati dall’autorità competente prima della data di inizio di qualsiasi periodo di quarantena;

d)

«prova diagnostica adeguata»: una prova di reazione a catena della polimerasi quantitativa in tempo reale (qPCR) con i primer STerF e STerR specifici per specie per amplificare un frammento di DNA del Bsal di 119 nucleotidi.

Articolo 3

Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di partite di salamandre tra Stati membri

Gli Stati membri vietano la spedizione di partite di salamandre negli altri Stati membri, tranne qualora tali partite soddisfino le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

a)

le salamandre devono provenire da una popolazione in cui:

i)

non si registrano decessi le cui cause siano indeterminate;

ii)

non si registrano decessi dovuti al Bsal;

iii)

non sono presenti segni clinici del Bsal, in particolare lesioni e ulcere cutanee;

b)

le salamandre non devono presentare segni clinici o sintomi del Bsal, in particolare non devono presentare lesioni né ulcere cutanee al momento dell’esame da parte del veterinario ufficiale; tale esame deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti la spedizione della partita nello Stato membro di destinazione;

c)

la partita deve essere costituita da salamandre che soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni:

i)

devono essere state sottoposte a quarantena in uno stabilimento adeguato per un periodo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di rilascio del certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato I, parte A; e campioni cutanei prelevati dalle salamandre della partita mediante tampone devono essere stati sottoposti, con esito negativo, alla prova diagnostica adeguata per la ricerca del Bsal durante la quinta settimana del periodo di quarantena, conformemente alle dimensioni del campione di cui all’allegato III, punto 1), lettera a); o

ii)

devono essere state sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall’autorità competente, conformemente alla tabella di riferimento di cui all’allegato III, punto 1), lettera b); o

iii)

devono provenire da uno stabilimento confinato ed essere destinate a un altro stabilimento confinato; o

iv)

devono essere entrate nell’Unione in provenienza da un paese terzo, essere state sottoposte a quarantena in uno stabilimento adeguato di destinazione conformemente all’articolo 6 ed essere state tenute isolate da altre salamandre tra la fine di tale periodo di quarantena e il rilascio del certificato sanitario di cui alla lettera d);

d)

le partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario di cui all’allegato I, parte A.

Articolo 4

Prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso di partite di salamandre nell’Unione

L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di salamandre provenienti da paesi terzi e territori, presentate ai fini dei controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), solo se l’esito di tali controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero è favorevole e tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

devono provenire da un paese terzo o un territorio di origine membro dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);

b)

le salamandre della partita non devono presentare segni clinici del Bsal, in particolare non devono presentare segni di lesioni o ulcere cutanee al momento dell’esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale ai fini del rilascio del certificato sanitario di cui alla lettera d); tale esame clinico deve essere stato effettuato nelle 48 ore precedenti il momento del carico per la spedizione della partita nell’Unione;

c)

prima che sia rilasciato il certificato sanitario di cui alla lettera d), l’unità epidemiologica comprendente le salamandre della partita deve essere stata isolata dalle altre salamandre al più tardi al momento dell’esame clinico ai fini del rilascio del certificato sanitario di cui alla lettera d) e da allora non deve essere stata a contatto con altre salamandre;

d)

devono essere accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato di cui all’allegato I, parte B.

Articolo 5

Attestato di accettazione relativo allo stabilimento di destinazione

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le partite di salamandre siano destinate al mercato interno, l’operatore responsabile della partita fornisca un attestato scritto, redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di controllo frontaliero e firmato dalla persona fisica o giuridica responsabile di uno stabilimento adeguato di destinazione o di uno stabilimento confinato, che riporti quanto segue:

a)

il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione dello stabilimento di destinazione o il numero di riconoscimento nel caso di uno stabilimento confinato;

b)

nel caso di uno stabilimento adeguato di destinazione, l’indicazione che esso soddisfa le condizioni minime di cui all’allegato II;

c)

l’indicazione che la partita di salamandre sarà accettata per la quarantena nello stabilimento di destinazione o nello stabilimento confinato.

Articolo 6

Norme in materia di quarantena per le partite di salamandre entrate nell’Unione e in uno stabilimento adeguato di destinazione

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

l’operatore tenga la partita di salamandre in quarantena nello stabilimento adeguato di destinazione fino a quando il veterinario ufficiale non la autorizzi a lasciare tale stabilimento;

b)

un veterinario ufficiale verifichi le condizioni di quarantena presso lo stabilimento adeguato di destinazione di ciascuna partita di salamandre, anche mediante un esame dei dati di mortalità e un’ispezione clinica delle salamandre, accertando in particolare l’eventuale presenza di lesioni e ulcere cutanee;

c)

il veterinario ufficiale proceda all’esame, al campionamento, alle prove e al trattamento per il Bsal conformemente alle procedure di cui all’allegato III, punti 1) e 2);

d)

il veterinario ufficiale autorizzi la partita di salamandre a lasciare lo stabilimento in questione unicamente mediante un’autorizzazione scritta:

i)

nel caso in cui siano effettuate le prove di cui all’allegato III, punto 1), lettera a), purché siano trascorse almeno sei settimane dalla data di inizio del periodo di quarantena e non prima della ricezione dell’esito negativo delle prove, a seconda di quale data sia posteriore; o

ii)

nel caso in cui sia effettuato il trattamento di cui all’allegato III, punto 1), lettera b), solo dopo il completamento soddisfacente del trattamento.

Articolo 7

Misure da adottare in caso di focolaio di Bsal in uno stabilimento adeguato di destinazione

1.   L’autorità competente provvede affinché, qualora si verifichi un focolaio di Bsal in un’unità epidemiologica, lo stabilimento adeguato di destinazione adotti le seguenti misure:

a)

tutte le salamandre nella stessa unità epidemiologica sono:

i)

sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall’autorità competente conformemente all’allegato III, punto 3); o

ii)

abbattute e smaltite come sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 8, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) conformemente all’articolo 12 del medesimo regolamento;

b)

dopo il completamento delle misure di cui alla lettera a), l’area dello stabilimento adeguato di destinazione in cui è stata tenuta l’unità epidemiologica è pulita e disinfettata in maniera ritenuta soddisfacente dall’autorità competente.

2.   L’autorità competente può esigere che siano effettuate prove sulle salamandre sottoposte a trattamento per verificare l’efficacia del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), e che siano effettuati, se del caso, trattamenti ripetuti per prevenire la diffusione del Bsal.

Articolo 8

Obblighi in materia di relazioni annuali

Al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri che hanno manipolato partite di salamandre nell’anno precedente comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative all’anno precedente, operando una distinzione tra informazioni relative ai movimenti di tali partite di salamandre tra Stati membri e informazioni relative all’ingresso nell’Unione di tali partite:

a)

il numero di unità epidemiologiche in cui si è verificato un focolaio di Bsal;

b)

il numero di unità epidemiologiche sottoposte a trattamento in assenza di focolaio di Bsal;

c)

qualsiasi altra informazione da essi ritenuta pertinente in relazione alle prove, al trattamento o alla manipolazione delle partite di salamandre nonché all’attuazione della presente decisione.

Articolo 9

Applicabilità

La presente decisione si applica dal 21 aprile 2021 al 31 dicembre 2022.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  http://bsaleurope.com/european-distribution/.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione, del 28 febbraio 2018, relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all’interno dell’Unione e all’introduzione di tali animali nell’Unione in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans (GU L 62 del 5.3.2018, pag. 18).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1998 della Commissione, del 28 novembre 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure di protezione della salute animale applicabili alle salamandre in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 35).

(5)  EFSA Journal 2017;15(11):5071.

(6)  EFSA Journal 2017;15(2):4739.

(7)  http://bsaleurope.com/scientific-publications/.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(9)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

(10)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini della presente decisione i riferimenti all’«Unione» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(11)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO I

PARTE A

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO

per i movimenti di salamandre tra gli Stati membri

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Image 2

Image 3

PARTE B

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO

per l’ingresso di salamandre nell’Unione

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Image 5


ALLEGATO II

CONDIZIONI MINIME APPLICABILI AGLI STABILIMENTI ADEGUATI DI DESTINAZIONE

1)

Lo stabilimento adeguato di destinazione:

a)

dispone di un sistema che garantisce una sorveglianza adeguata delle salamandre;

b)

si trova sotto il controllo dell’autorità competente;

c)

è pulito e disinfettato conformemente alle istruzioni dell’autorità competente.

2)

L’operatore dello stabilimento adeguato provvede affinché:

a)

a meno che non vengano distrutti, le vasche, le gabbie, le attrezzature, i mezzi di trasporto o gli altri fomiti utilizzati per il trasporto delle salamandre siano puliti e disinfettati in modo tale da prevenire la diffusione del Bsal;

b)

i rifiuti e le acque reflue vengano raccolti regolarmente, immagazzinati e successivamente trattati in modo tale da prevenire la diffusione del Bsal;

c)

le carcasse delle salamandre sottoposte a quarantena che sono morte siano esaminate in un laboratorio indicato dall’autorità competente;

d)

sulle salamandre siano effettuate le prove e trattamenti necessari in consultazione con l’autorità competente e sotto il suo controllo.

3)

L’operatore dello stabilimento adeguato di destinazione informa l’autorità competente di tutte le malattie e di tutti i decessi delle salamandre che si sono verificati durante il periodo di quarantena.

4)

L’operatore dello stabilimento adeguato di destinazione tiene un registro riportante:

a)

data, numero e specie delle salamandre in entrata e in uscita dallo stabilimento adeguato di destinazione relativamente a ogni partita;

b)

copia dei certificati sanitari e dei documenti sanitari comuni di entrata che accompagnano le partite di salamandre;

c)

casi di qualsiasi malattia e numero di decessi su base giornaliera;

d)

date e risultati delle prove;

e)

tipi e date dei trattamenti e numero di salamandre che vi sono sottoposte.


ALLEGATO III

PROCEDURE DI ESAME, CAMPIONAMENTO, PROVE E TRATTAMENTO PER IL BSAL

1)

Durante la quarantena le salamandre sono sottoposte alle seguenti procedure:

a)

campioni cutanei prelevati mediante tampone dalle salamandre sottoposte a quarantena devono essere esaminati sotto il controllo dell’autorità competente mediante la prova diagnostica adeguata durante la quinta settimana successiva al loro ingresso nello stabilimento adeguato, conformemente alle dimensioni del campione indicate nella tabella di riferimento, a meno che l’operatore non decida per il trattamento di cui alla lettera b);

Tabella di riferimento (1):

Dimensioni dell’unità epidemiologica

62 salamandre o meno

186

200

250

300

350

400

450

Dimensioni del campione

tutte le salamandre

96

98

102

106

108

110

111

b)

qualora decida per uno dei trattamenti di cui al punto 3), l’operatore deve sottoporre tutte le salamandre della partita a un trattamento contro il Bsal sotto il controllo del veterinario ufficiale in maniera ritenuta soddisfacente dall’autorità competente;

c)

nei casi di cui alla lettera b), il veterinario ufficiale può esigere che un campione rappresentativo dell’unità epidemiologica sia analizzato mediante la prova diagnostica adeguata, prima del trattamento, per monitorare la presenza del Bsal o, dopo il trattamento, per verificarne l’assenza. In questo caso è possibile raggruppare campioni cutanei prelevati mediante tampone da un massimo di quattro animali;

d)

campioni cutanei prelevati mediante tampone da tutte le salamandre morte o clinicamente malate, in particolare da quelle che presentano lesioni cutanee, devono essere esaminati sotto il controllo del veterinario ufficiale mediante la prova diagnostica adeguata nel momento in cui presentano lesioni o altri segni clinici o al momento del decesso, se anteriore;

e)

tutte le salamandre che muoiono nello stabilimento adeguato devono essere sottoposte a un esame post mortem sotto il controllo del veterinario ufficiale, in particolare per accertare l’eventuale presenza di segni del Bsal e al fine di confermare o escludere, nella misura del possibile, che il decesso sia stato causato dal Bsal.

2)

Tutte le prove sui campioni prelevati nonché l’esame post mortem durante la quarantena devono essere effettuati in laboratori indicati dall’autorità competente.

3)

I seguenti trattamenti sono ritenuti soddisfacenti:

a)

mantenere le salamandre a una temperatura di almeno 25 °C per almeno 12 giorni;

b)

mantenere le salamandre a una temperatura di almeno 20 oC per almeno 10 giorni, assieme a un trattamento che consiste in bagni per immersione con polimixina E (2 000 UI/ml) per 10 minuti due volte al giorno, seguiti da un’applicazione di voriconazolo per nebulizzazione (12,5 μg/ml);

c)

qualsiasi altro trattamento con risultati comparabili per quanto riguarda l’eliminazione del Bsal, quale riportato in un articolo oggetto di valutazione inter pares pubblicato su una rivista scientifica.


(1)  Ipotizzando una prevalenza del Bsal pari al 3 % nell’unità epidemiologica e assicurandone l’individuazione con un livello di confidenza del 95 %, con una sensibilità della prova diagnostica adeguata dell’80 %.