ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 64

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
24 febbraio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/322 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni

1

 

*

Decisione (UE) 2021/323 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 19 febbraio 2021, relativa alla nomina di quattro giudici e di un avvocato generale della Corte di giustizia

4

 

*

Decisione (UE) 2021/324 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 19 febbraio 2021, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

5

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/325 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea

6

 

*

Decisione (UE) 2021/326 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitatoper il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europeae i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra,per quanto riguarda la modifica dell’appendice 1 dell’allegato XII (Appalti pubblici)

8

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/327 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

24.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/1


DECISIONE (UE) 2021/322 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2021

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 3, e l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta presentata dal governo polacco,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 300, paragrafo 3, del trattato prevede che il Comitato delle regioni sia composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta.

(2)

L’articolo 305 del trattato prevede che i membri del Comitato delle regioni nonché un numero uguale di supplenti siano nominati dal Consiglio per un periodo di cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

(3)

Dato che il mandato dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni è terminato il 25 gennaio 2020, è opportuno procedere alla nomina di nuovi membri e supplenti.

(4)

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri. Tale decisione nomina, per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025, i membri e i supplenti proposti dai governi ceco, danese, estone, cipriota, lettone, lussemburghese, neerlandese, austriaco, rumeno, sloveno, slovacco e svedese. La decisione (UE) 2019/2157 nomina altresì, per lo stesso periodo, tre membri proposti dal governo belga, 21 membri e 20 supplenti proposti dal governo tedesco, otto membri e otto supplenti proposti dal governo irlandese, 16 membri e 16 supplenti proposti dal governo spagnolo, 10 membri e 14 supplenti proposti dal governo italiano, quattro membri e quattro supplenti proposti dal governo maltese e otto membri e otto supplenti proposti dal governo finlandese.

(5)

Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 (3), conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri. Tale decisione nomina per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 i membri e i supplenti proposti dai governi greco, francese, croato, lituano, ungherese e portoghese, nonché quattro membri e quattro supplenti proposti dal governo belga, un membro proposto dal governo bulgaro, un membro e un supplente proposti dal governo irlandese, un membro e un supplente proposti dal governo spagnolo, 14 membri e 10 supplenti proposti dal governo italiano e 21 membri e 20 supplenti proposti dal governo polacco.

(6)

Il 3 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/144 (4), conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri. Tale decisione nomina, per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025, quattro membri e quattro supplenti proposti dal governo spagnolo, nonché un membro e un supplente proposti dal governo finlandese.

(7)

Il 26 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/511 (5), conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri. Tale decisione nomina, per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025, cinque membri e otto supplenti proposti dal governo belga, un supplente proposto dal governo tedesco e un membro proposto dal governo maltese.

(8)

L’8 giugno 2020, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione, divenuto giuridicamente efficace il 1o febbraio 2020, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/766 (6), conformemente alla decisione (UE) 2019/852 e alle proposte presentate dagli Stati membri. Tale decisione nomina, per il periodo dal 1o febbraio 2020 al 25 gennaio 2025, un ulteriore membro e un ulteriore supplente proposti dal governo estone, un ulteriore membro e un ulteriore supplente proposti dal governo cipriota e un ulteriore membro e un ulteriore supplente proposti dal governo lussemburghese.

(9)

Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1153 (7), conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri. Tale decisione nomina, per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025, 11 membri e 12 supplenti proposti dal governo bulgaro, tre membri e tre supplenti proposti dal governo tedesco e un supplente proposto dal governo maltese. Tale decisione inoltre nomina, per il periodo dal 1o febbraio 2020 al 25 gennaio 2025, un supplente proposto dal governo cipriota e un supplente proposto dal governo lussemburghese.

(10)

Il 17 dicembre 2020 il governo polacco ha proposto il proprio candidato per il rimanente seggio di supplente. Tale supplente dovrebbe essere nominato per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La persona seguente è nominata quale supplente al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025:

 

POLSKA

 

sig. Adam BANASZAK

 

Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).

(3)  Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).

(4)  Decisione (UE) 2020/144 del Consiglio, del 3 febbraio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 32 del 4.2.2020, pag. 16).

(5)  Decisione (UE) 2020/511 del Consiglio, del 26 marzo 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 113 dell’8.4.2020, pag. 18).

(6)  Decisione (UE) 2020/766 del Consiglio, dell’8 giugno 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 1o febbraio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 187 del 12.6.2020, pag. 3).

(7)  Decisione (UE) 2020/1153 del Consiglio, del 30 luglio 2020, relativa alla nomina di membri e di supplenti del Comitato delle regioni (GU L 256, del 5.8.2020, pag. 12).


24.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/4


DECISIONE (UE) 2021/323 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 19 febbraio 2021

relativa alla nomina di quattro giudici e di un avvocato generale della Corte di giustizia

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'«articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 ottobre 2021 giungono a scadenza i mandati di quattordici giudici e di sei avvocati generali della Corte di giustizia.

(2)

È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2021 e il 6 ottobre 2027.

(3)

Le candidature del sig. Miroslav GAVALEC e della sig.ra Octavia SPINEANU-MATEI sono state proposte in vista di un primo mandato di giudice della Corte di giustizia.

(4)

Le candidature dei sigg. Niilo JÄÄSKINEN e Lars BAY LARSEN sono state proposte in vista del rinnovo del loro mandato di giudice della Corte di giustizia.

(5)

La candidatura della sig.ra Juliane KOKOTT è stata proposta in vista del rinnovo del suo mandato di avvocato generale della Corte di giustizia.

(6)

Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha fornito un parere favorevole sull’adeguatezza di tali candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027:

il sig. Miroslav GAVALEC,

la sig.ra Octavia SPINEANU-MATEI,

il sig. Niilo JÄÄSKINEN,

il sig. Lars BAY LARSEN.

Articolo 2

La sig.ra Juliane KOKOTT è nominata avvocato generale della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2021

Il presidente

N. BRITO


24.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/5


DECISIONE (UE) 2021/324 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 19 febbraio 2021

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 7 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e a seguito della nomina del sig. Jan PASSER a giudice della Corte di giustizia, è opportuno procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato del sig. Jan PASSER, vale a dire fino al 31 agosto 2025.

(2)

La candidatura del sig. David PETRLÍK è stata proposta per il posto resosi vacante.

(3)

Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha fornito un parere favorevole sull’adeguatezza di tale candidato all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. David PETRLÍK è nominato giudice del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2021

Il presidente

N. BRITO


24.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/325 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

(2)

Il consiglio di vigilanza, il quale è composto di un presidente e un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell’autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante, dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell’esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE.

(3)

Il consiglio di vigilanza è un organo essenziale nell’esecuzione dei compiti di vigilanza svolti dalla BCE nell’ambito del meccanismo di viglianza unico. Conseguentemente, il regolamento (UE) n. 1024/2013 ha conferito al Consiglio il potere di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza.

(4)

Il 4 ottobre 2019 il Consiglio, con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1671 (2), ha nominato il sig. Yves MERSCH vicepresidente del consiglio di vigilanza. Il mandato del vicepresidente del consiglio di vigilanza si è concluso il 14 dicembre 2020.

(5)

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, 2018, dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE deve presentare al Parlamento europeo una proposta di nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza, che deve essere scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE. La BCE ha presentato tale proposta il 18 dicembre 2020 e il Parlamento europeo l’ha approvata l’8 febbraio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Frank ELDERSON è nominato vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 febbraio 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1671 del Consiglio del 4 ottobre 2019 relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca Centrale europea (GU L 256 del 7.10.2019, pag. 8).


24.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/8


DECISIONE (UE) 2021/326 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitatoper il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europeae i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra,per quanto riguarda la modifica dell’appendice 1 dell’allegato XII (Appalti pubblici)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto l’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, in particolare l’articolo 191,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra («accordo commerciale»), è stato firmato dall’Unione conformemente alla decisione 2012/735/UE del Consiglio (1) ed è stato applicato in via provvisoria dal 1o marzo 2013 tra l’Unione e il Perù e dal 1o agosto 2013 tra l’Unione e la Colombia. L’accordo commerciale è stato modificato dal protocollo di adesione dell’Ecuador (2), firmato l’11 novembre 2016 conformemente alla decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio (3) ed è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2017.

(2)

L’articolo 191 dell’accordo commerciale stabilisce le procedure relative alla modifica o alla rettifica della copertura che una parte offre per le procedure d’appalto disciplinate dal titolo VI dell’accordo commerciale.

(3)

L’appendice 1 dell’allegato XII dell’accordo commerciale specifica i soggetti dell’amministrazione centrale della Colombia le cui procedure d’appalto sono disciplinate dal titolo VI dell’accordo commerciale («elenco dei soggetti appaltanti»).

(4)

Nella riunione del sottocomitato per gli appalti pubblici tenutasi a Bogotá il 17 ottobre 2019, la Colombia ha informato l’Unione della sua intenzione di aggiornare l’elenco dei soggetti appaltanti aggiungendo sei agenzie a livello esecutivo create dopo il 2011. Al momento della conclusione dei negoziati per l’accordo commerciale nel 2010, le competenze attualmente svolte da tali agenzie erano esercitate da soggetti appaltanti a livello ministeriale.

(5)

L’Unione e la Colombia convengono che l’elenco dei soggetti appaltanti debba essere aggiornato di conseguenza.

(6)

È necessario pertanto modificare l’elenco dei soggetti appaltanti. L’Unione e la Colombia convengono che tale aggiornamento non richieda adeguamenti compensativi, in quanto si tratta di una modifica di lieve entità ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo commerciale.

(7)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo commerciale, nell’ambito del comitato per il commercio istituito dall’accordo commerciale («comitato per il commercio») una decisione dev’essere adottata dall’Unione e dal paese andino firmatario interessato quando riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra le parti.

(8)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione del comitato per il commercio di modificare l’elenco dei soggetti appaltanti sarà vincolante per l’Unione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo commerciale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda la modifica dell’elenco dei soggetti appaltanti di cui all’allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell’accordo commerciale si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1).

(2)  Protocollo di adesione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell’11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di adesione all’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).

(4)  Cfr. documento ST 5699/21 in http://register.consilium.europa.eu.


24.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/327 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2021

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo metofluthrin è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 e, in conformità dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva.

(2)

L’approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 scadrà il 30 aprile 2021. Il 25 ottobre 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del metofluthrin in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 15 ottobre 2020 l’autorità di valutazione competente dell’Irlanda ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

L’autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione al 31 ottobre 2023.

(7)

Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, il metofluthrin rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è posticipata al 31 ottobre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).