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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 59 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione [notificata con il numero C(2021) 773] ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 59/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/260 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2021
che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione
[notificata con il numero C(2021) 773]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 226, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2006/88/CE del Consiglio (2) stabilisce, tra l’altro, le norme di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato, l’importazione e il transito degli animali d’acquacoltura e dei relativi prodotti, le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione nei confronti delle malattie negli animali d’acquacoltura e le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici. Tale direttiva è abrogata dal regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021. |
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(2) |
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 riguarda le norme di controllo da applicare alle malattie elencate rispetto alle quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione, al momento del loro ingresso nell’Unione o a seguito di movimenti tra Stati membri. |
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(3) |
Il settore dell’acquacoltura dell’Unione è estremamente vario per quanto riguarda le specie allevate e i sistemi di produzione utilizzati negli Stati membri ed è probabile che tale diversità aumenti in futuro. Di conseguenza alcune malattie, diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, possono comunque essere pertinenti per alcuni Stati membri perché una determinata specie è presente in tali Stati membri o per i tipi di metodi di produzione acquicola utilizzati in tali Stati membri. Qualora una malattia diversa dalle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 comporti un rischio significativo per la salute degli animali acquatici in tali Stati membri, gli Stati membri possono adottare misure nazionali per lottare contro la diffusione della malattia a norma dell’articolo 226, paragrafo 1, del medesimo regolamento, purché tali misure siano adeguate e necessarie per gli obiettivi da raggiungere. |
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(4) |
Al fine di garantire che le misure nazionali proposte da uno Stato membro siano adeguate e necessarie, la Commissione deve essere informata in anticipo di tutte le misure che possono incidere sui movimenti di animali acquatici tra Stati membri, in modo che tali misure possano essere approvate o, ove necessario, modificate. |
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(5) |
Ad alcuni Stati membri è stata concessa l’approvazione delle misure nazionali intese a limitare l’impatto di alcune malattie sugli animali d’acquacoltura a norma dell’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE. La decisione 2010/221/UE della Commissione (3) precisa in quali Stati membri e per quali malattie vigono misure nazionali. |
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(6) |
Alcuni Stati membri hanno ottenuto lo status di indenni dal virus erpetico delle carpe koi o stanno attuando un programma di eradicazione o sorveglianza approvato per tale malattia a norma della direttiva 2006/88/CE. Tuttavia, il virus erpetico delle carpe koi figura attualmente nell’elenco delle malattie di categoria E a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (4), cioè rappresenta una malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione. Essa può essere pertanto considerata ai fini delle misure nazionali di cui all’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429. |
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(7) |
Per garantire una transizione agevole al nuovo regime istituito dal regolamento (UE) 2016/429, gli Stati membri interessati devono chiedere l’approvazione delle misure nazionali a norma dell’articolo 226, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021. |
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(8) |
La Commissione ha valutato le misure proposte dagli Stati membri interessati, tenendo conto delle norme dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (5), come pure dell’impatto globale sull’Unione delle malattie in questione e delle misure proposte. La Commissione ritiene che gli Stati membri interessati abbiano dimostrato che l’adeguatezza e la necessità delle misure sono tali da giustificarne l’approvazione al fine di prevenire l’introduzione delle malattie in questione nel loro territorio o a lottare contro la loro diffusione tra gli Stati membri. Gli Stati membri interessati dovrebbero essere elencati negli allegati della presente decisione, ove necessario. |
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(9) |
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale motivo, il Regno Unito (Irlanda del Nord) dovrebbe essere elencato negli allegati della presente decisione, ove necessario. |
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(10) |
Al fine di proteggere lo status sanitario degli Stati membri che dispongono di misure nazionali approvate per una particolare malattia a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, le partite di specie di animali acquatici sensibili alla malattia in questione devono provenire da uno Stato membro, o da una zona del medesimo, indenne dalla stessa malattia. Tali partite devono essere accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti lo status di indenne da tale malattia. |
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(11) |
I certificati sanitari che attestano il luogo di origine di una partita destinata a uno Stato membro, o a una zona del medesimo, che dispone di misure nazionali approvate a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sono inclusi nei pertinenti modelli di certificati ufficiali per i movimenti di animali acquatici tra Stati membri di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione (6). Tali certificati sanitari devono essere utilizzati quando gli animali acquatici delle specie elencate sono destinati a uno Stato membro, o a una zona di esso, per il quale la Commissione ha approvato misure nazionali in conformità all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. |
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(12) |
Le misure nazionali approvate dalla presente decisione dovrebbero applicarsi solo finché resteranno adeguate e necessarie a prevenire l’introduzione delle malattie negli Stati membri interessati o a lottare contro la loro diffusione tra gli Stati membri. Per consentire alla Commissione di effettuare una valutazione periodica dell’adeguatezza e della necessità di tali misure e di modificarle se necessario, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione una relazione annuale che illustri in dettaglio il funzionamento delle misure nell’anno precedente. Tali relazioni annuali e le altre relazioni pertinenti dovrebbero includere le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (7). |
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(13) |
I programmi di eradicazione approvati a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero portare a un miglioramento della situazione della malattia in un periodo di tempo ragionevole. A fini di coerenza, tale periodo di tempo non dovrebbe essere superiore al periodo entro il quale deve essere completato un programma di eradicazione di una malattia di categoria C. Il periodo di applicazione di un programma di eradicazione approvato in conformità all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 non dovrebbe pertanto superare i sei anni dalla data di approvazione iniziale da parte della Commissione. In casi debitamente giustificati, su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione dovrebbe poter prorogare il periodo di applicazione del programma di eradicazione per un ulteriore periodo di sei anni. Tale periodo massimo di applicazione è stabilito per concedere un periodo di tempo adeguato entro il quale un programma di eradicazione può essere completato, evitando nel contempo perturbazioni sproporzionate e durature dei movimenti di animali acquatici all’interno dell’Unione. |
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(14) |
Ai fini della chiarezza della normativa dell’Unione, è opportuno abrogare la decisione 2010/221/UE. |
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(15) |
Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica dal 21 aprile 2021, anche la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. |
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(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione approva le misure nazionali adottate dagli Stati membri o da zone di tali Stati membri elencati negli allegati I e II al fine di limitare le ripercussioni di talune malattie che colpiscono gli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, e stabilisce:
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a) |
le condizioni per l’approvazione iniziale e continuativa di tali misure; |
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b) |
le restrizioni ai movimenti di animali acquatici tra gli Stati membri; |
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c) |
gli obblighi di informazione degli Stati membri. |
Articolo 2
Approvazione delle misure nazionali nelle zone indenni da malattie
Gli Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I sono considerati indenni dalle malattie elencate nella prima colonna della medesima tabella e alle misure nazionali da essi adottate è concessa l’approvazione conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.
Articolo 3
Approvazione dei programmi di eradicazione delle malattie soggette a misure nazionali
1. Sono approvati i programmi di eradicazione delle malattie elencate nella prima colonna della tabella di cui all’allegato II e soggette a misure nazionali, adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna della medesima tabella, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna della tabella.
2. Il periodo di applicazione di un programma di eradicazione non supera i sei anni dalla data di approvazione iniziale da parte della Commissione. In casi debitamente giustificati, su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può prorogare il periodo di applicazione del programma di eradicazione per un ulteriore periodo di sei anni.
Articolo 4
Movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici di specie sensibili soggetti a misure nazionali tra cui programmi di eradicazione
I movimenti di animali acquatici di specie sensibili alle malattie di cui alla seconda colonna dell’allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili solo se tali animali:
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a) |
provengono da uno Stato membro, o da una zona di esso, elencato nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I dichiarato indenne dalla malattia in questione; e |
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b) |
sono accompagnati da un certificato ufficiale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, redatto conformemente a un modello adeguato di certificato sanitario di cui all’allegato I, capi 1, 2, 3 o 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, che chiarisca le garanzie pertinenti per le misure nazionali specifiche in questione. |
Articolo 5
Relazioni annuale degli Stati membri
1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri elencati nella seconda colonna delle tabelle degli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate per il mantenimento dello status di indenne da malattia per gli Stati membri, e le zone di essi, di cui all’articolo 2 o, se del caso, per i programmi di eradicazione di cui all’articolo 3.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
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a) |
le informazioni sulle misure adottate nell’anno civile precedente per mantenere lo status di indenne da malattia, di cui almeno le informazioni previste all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002; oppure |
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b) |
le informazioni sull’evoluzione del programma di eradicazione, compresi i dettagli delle prove effettuate nell’anno civile precedente e almeno le informazioni di cui all’allegato V, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. |
3. La relazione di cui al paragrafo 1 illustra i motivi per cui lo status di indenne da malattia o il programma di eradicazione, a seconda dei casi, dovrebbe continuare ad applicarsi per un altro anno civile. È opportuno fare particolare riferimento alla disponibilità di cure, ai vaccini, alle popolazioni ittiche resistenti alle malattie o ad altri sviluppi pertinenti nel caso in cui uno o più di essi siano diventati opzioni praticabili per la prevenzione e il controllo della malattia in questione dopo la presentazione della relazione precedente.
Articolo 6
Modifica delle misure nazionali approvate
Le misure nazionali di cui agli allegati I e II possono essere modificate dalla Commissione qualora le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, o altre informazioni analoghe relative agli sviluppi in materia di sanità animale, indichino che l’introduzione di restrizioni dei movimenti tra Stati membri non è più necessaria o giustificata per prevenire l’introduzione o lottare contro la diffusione di una particolare malattia.
Articolo 7
Abrogazione
La decisione 2010/221/UE della Commissione è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2021.
Articolo 8
Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
(3) Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(5) Aquatic Animal Health Code dell’OIE e Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals dell’OIE.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1).
ALLEGATO I
Stati membri (1) , o zone di essi, considerati indenni da determinate malattie che colpiscono gli animali acquatici e per i quali sono approvate le misure nazionali di cui all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429
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Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona per la quale sono approvate le misure nazionali |
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Virus erpetico delle carpe koi (KHV) |
Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
|
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Irlanda del Nord |
|
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Viremia primaverile della carpa (SVC) |
Danimarca |
DK |
Tutto il territorio |
|
Finlandia |
FI |
Tutto il territorio |
|
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Ungheria |
HU |
Tutto il territorio |
|
|
Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
|
|
Svezia |
SE |
Tutto il territorio |
|
|
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Irlanda del Nord |
|
|
Nefrobatteriosi (BKD) |
Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
|
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Irlanda del Nord |
|
|
Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Finlandia |
FI |
Zone continentali del territorio |
|
Svezia |
SE |
Zone continentali del territorio |
|
|
Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) |
Finlandia |
FI |
Bacini idrografici di Tenojoki e Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto |
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Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
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|
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Irlanda del Nord |
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Ostreid herpesvirus -1 μνar (OsHV-1 μνar) |
Irlanda |
IE |
Compartimento 1: baia di Sheephaven Compartimento 3: baia di Killala, baia di Broadhaven e baia di Blacksod Compartimento 4: baia di Streamstown Compartimento 5: baia di Bertraghboy e baia di Galway Compartimento A: vivaio della baia di Tralee |
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Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Il territorio dell’Irlanda del Nord eccetto la baia di Dundrum, la baia di Killough, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough |
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Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) |
Finlandia |
FI |
Zone continentali del territorio |
(1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO II
Stati membri (1) , o zone di essi, considerati indenni che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie che colpiscono gli animali acquatici e per i quali sono approvate le misure nazionali di cui all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429
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Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona per la quale sono approvate le misure nazionali |
|
Nefrobatteriosi (BKD) |
Svezia |
SE |
Zone continentali del territorio |
|
Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Svezia |
SE |
Zone costiere del territorio |
(1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO III
Specie di animali acquatici sensibili a malattie per le quali alcuni Stati membri (1) hanno adottato misure nazionali in conformità all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429
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Malattia |
Specie sensibili |
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Virus erpetico delle carpe koi (KHV) |
Specie indicate nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 |
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Viremia primaverile della carpa (SVC) |
Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca), ido (Leuciscus idus) |
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Nefrobatteriosi (BKD) |
Tutte le specie di salmonidi |
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Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), coregone lavarello (Coregonus lavaretus) |
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Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) |
Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), temolo (Thymallus thymallus), salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush), salmotrota (Salmo trutta) e tutte le specie entrate in contatto con quelle elencate. |
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Ostreid herpes virus 1 μνar (OsHV-1 μνar) |
Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) |
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Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) |
Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmotrota (Salmo trutta) |
(1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 59/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/261 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2021
che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
[notificata con il numero C(2021) 927]
(I testi in lingua bulgara, danese, francese, greca, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 52,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni. |
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(2) |
Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In certi casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni redatte a conclusione di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole effettuate in conformità del diritto dell’Unione. |
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(4) |
Alla luce delle verifiche effettuate, dell’esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR. |
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(5) |
Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche. |
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(6) |
Gli importi esclusi dal finanziamento dell’Unione dalla presente decisione dovrebbero tenere conto anche di eventuali riduzioni o sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni e sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento. |
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(7) |
Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell’Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (2). |
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(8) |
La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pendenti alla data del 31 gennaio 2021, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell’Unione.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2021
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Ares(2021)582569.
ALLEGATO
Decisione: 65
Voce di bilancio: 08 02 06 01
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Stato membro |
Misura |
EF |
Motivo |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
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GR |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-46/19 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
12 342 563,07 |
0,00 |
12 342 563,07 |
|
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-46/19 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
541 695,17 |
541 695,17 |
0,00 |
|
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-46/19 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
12 060 282,13 |
0,00 |
12 060 282,13 |
|
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-46/19 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
148 448,47 |
148 448,47 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Totale GR: |
EUR |
25 092 988,84 |
690 143,64 |
24 402 845,20 |
|
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
|
EUR |
25 092 988,84 |
690 143,64 |
24 402 845,20 |
Voce di bilancio: 6 2 0 0
|
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivo |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
|
BE |
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errori individuali nel FEAGA SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 528,95 |
0,00 |
– 528,95 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errore noto FEAGA non SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 98 894,05 |
0,00 |
– 98 894,05 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Ritardi di pagamento per programmi destinati alle scuole |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 4 778,76 |
0,00 |
– 4 778,76 |
|
|
|
|
|
|
Totale BE: |
EUR |
– 104 201,76 |
0,00 |
– 104 201,76 |
|
BG |
Misure di promozione |
2010 |
INT2016/101/BG assenza di recuperi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 430 586,90 |
0,00 |
– 430 586,90 |
|
|
Misure di promozione |
2011 |
INT2016/101/BG assenza di recuperi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 299 201,85 |
0,00 |
– 299 201,85 |
|
|
Misure di promozione |
2012 |
INT2016/101/BG assenza di recuperi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 636 371,10 |
0,00 |
– 636 371,10 |
|
|
Misure di promozione |
2013 |
INT2016/101/BG assenza di recuperi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 157 373,48 |
0,00 |
– 1 157 373,48 |
|
|
Misure di promozione |
2014 |
INT2016/101/BG assenza di recuperi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 341 643,85 |
0,00 |
– 1 341 643,85 |
|
|
Misure di promozione |
2015 |
INT2016/101/BG assenza di recuperi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 641 010,62 |
0,00 |
– 1 641 010,62 |
|
|
Misure di promozione |
2016 |
INT2016/101/BG assenza di recuperi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 838 521,58 |
0,00 |
– 1 838 521,58 |
|
|
Misure di promozione |
2017 |
INT2016/101/BG assenza di recuperi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 312 139,59 |
0,00 |
– 312 139,59 |
|
|
|
|
|
|
Totale BG: |
EUR |
– 7 656 848,97 |
0,00 |
– 7 656 848,97 |
|
DE |
Regime per i giovani agricoltori |
2020 |
DE03, DE04 – Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto all'atto dell'istituzione del regime di pagamento di base – pagamento per i giovani agricoltori – anno di domanda 2019 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 4 097,43 |
0,00 |
– 4 097,43 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2018 |
DE15 – Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 9 191,93 |
0,00 |
– 9 191,93 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2019 |
DE15 – Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 7 409,73 |
0,00 |
– 7 409,73 |
|
|
Regime di pagamento di base |
2018 |
DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – regime di pagamento di base – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 26 423,71 |
0,00 |
– 26 423,71 |
|
|
Regime di pagamento di base |
2019 |
DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – regime di pagamento di base – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 25 872,54 |
0,00 |
– 25 872,54 |
|
|
Pagamento di inverdimento |
2018 |
DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – INVERDIMENTO – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 12 488,28 |
0,00 |
– 12 488,28 |
|
|
Pagamento di inverdimento |
2019 |
DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – INVERDIMENTO – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 12 514,32 |
0,00 |
– 12 514,32 |
|
|
Pagamento ridistributivo |
2018 |
DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – PSR – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 6 475,31 |
0,00 |
– 6 475,31 |
|
|
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2018 |
DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – rimborso nell'ambito della disciplina finanziaria – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 478,69 |
0,00 |
– 478,69 |
|
|
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2019 |
DE15-Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori (rimborso nell'ambito della disciplina finanziaria-anno di domanda 2018) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 487,16 |
0,00 |
– 487,16 |
|
|
Pagamento ridistributivo |
2019 |
DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – pagamento ridistributivo – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 6 532,40 |
0,00 |
– 6 532,40 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2018 |
DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 4 898,54 |
0,00 |
– 4 898,54 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2019 |
DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 5 032,54 |
0,00 |
– 5 032,54 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2018 |
DE21 – Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 033,63 |
0,00 |
– 2 033,63 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2018 |
DE3 – Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 3 406,45 |
0,00 |
– 3 406,45 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2019 |
DE3 – Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 171,77 |
0,00 |
– 2 171,77 |
|
|
Regime di pagamento di base |
2018 |
DE3 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – regime di pagamento di base – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 23 703,04 |
0,00 |
– 23 703,04 |
|
|
Regime di pagamento di base |
2019 |
DE3 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – regime di pagamento di base – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 25 206,49 |
0,00 |
– 25 206,49 |
|
|
Pagamento di inverdimento |
2018 |
DE3 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – INVERDIMENTO – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 12 369,06 |
0,00 |
– 12 369,06 |
|
|
Pagamento di inverdimento |
2019 |
DE3 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – inverdimento – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 12 772,95 |
0,00 |
– 12 772,95 |
|
|
Pagamento ridistributivo |
2018 |
DE3 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – PSR – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 6 497,31 |
0,00 |
– 6 497,31 |
|
|
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2018 |
DE3 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – RIMBORSO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA FINAZIARIA – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 555,79 |
0,00 |
– 555,79 |
|
|
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2019 |
DE3 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – Disciplina finanziaria – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 571,19 |
0,00 |
– 571,19 |
|
|
Pagamento ridistributivo |
2019 |
DE3 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – pagamento ridistributivo – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 6 789,12 |
0,00 |
– 6 789,12 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2017 |
DE3 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – pagamento per i giovani agricoltori – anno di domanda 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 4 568,91 |
0,00 |
– 4 568,91 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2018 |
DE3 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 6 343,62 |
0,00 |
– 6 343,62 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2019 |
DE3 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 6 236,09 |
0,00 |
– 6 236,09 |
|
|
Regime di pagamento di base |
2020 |
DE3, DE4, DE7, DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dalla riserva nazionale – Pagamento di base – anno di domanda 2019 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 60 665,91 |
0,00 |
– 60 665,91 |
|
|
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2020 |
DE3, DE4, DE7, DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dalla riserva nazionale – Pagamento di base – INVERDIMENTO – pagamento per i giovani agricoltori – pagamento ridistributivo rimborso disciplina finanziaria – anno di domanda 2019 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 295,71 |
0,00 |
– 1 295,71 |
|
|
Pagamento di inverdimento |
2020 |
DE3, DE4, DE7, DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dalla riserva nazionale – INVERDIMENTO – anno di domanda 2019 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 29 713,24 |
0,00 |
– 29 713,24 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2020 |
DE3, DE4, DE7, DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dalla riserva nazionale – pagamento ridistributivo – anno di domanda 2019 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 13 243,11 |
0,00 |
– 13 243,11 |
|
|
Pagamento ridistributivo |
2020 |
DE3, DE4, DE7, DE15 – Controlli sulla corretta assegnazione dalla riserva nazionale – pagamento per i giovani agricoltori – anno di domanda 2019 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 14 146,22 |
0,00 |
– 14 146,22 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2018 |
DE4 – Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 7 857,98 |
0,00 |
– 7 857,98 |
|
|
Regime di pagamento di base |
2018 |
DE4 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – pagamento di base – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 3 702,45 |
0,00 |
– 3 702,45 |
|
|
Regime di pagamento di base |
2019 |
DE4 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – Pagamento di base – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 3 614,36 |
0,00 |
– 3 614,36 |
|
|
Pagamento di inverdimento |
2018 |
DE4 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – INVERDIMENTO – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 733,16 |
0,00 |
– 1 733,16 |
|
|
Pagamento di inverdimento |
2019 |
DE4 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – INVERDIMENTO – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 726,10 |
0,00 |
– 1 726,10 |
|
|
Pagamento ridistributivo |
2018 |
DE4 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – PSR – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 008,52 |
0,00 |
– 1 008,52 |
|
|
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2018 |
DE4 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – RIMBORSO DISCIPLINA FINANZIARIA – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 73,22 |
0,00 |
– 73,22 |
|
|
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2019 |
DE4 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – rimborso disciplina finanziaria – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 73,59 |
0,00 |
– 73,59 |
|
|
Pagamento ridistributivo |
2019 |
DE4 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – pagamento ridistributivo – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 015,58 |
0,00 |
– 1 015,58 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2018 |
DE4 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 884,46 |
0,00 |
– 884,46 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2019 |
DE4 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 883,81 |
0,00 |
– 883,81 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2019 |
DE7 – Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 5 696,10 |
0,00 |
– 5 696,10 |
|
|
Regime di pagamento di base |
2019 |
DE7 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – Pagamento di base – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 13 461,60 |
0,00 |
– 13 461,60 |
|
|
Pagamento di inverdimento |
2019 |
DE7 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – inverdimento – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 6 825,87 |
0,00 |
– 6 825,87 |
|
|
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2019 |
DE7 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – rimborso disciplina finanziaria – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 333,83 |
0,00 |
– 333,83 |
|
|
Pagamento ridistributivo |
2019 |
DE7 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – pagamento ridistributivo – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 985,98 |
0,00 |
– 1 985,98 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2019 |
DE7 – Controlli sulla corretta assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori – regime per i giovani agricoltori – anno di domanda 2018 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 3 495,05 |
0,00 |
– 3 495,05 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2019 |
Errori finanziari nel FEAGA e nel FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 044,56 |
0,00 |
– 2 044,56 |
|
|
|
|
|
|
Totale DE: |
EUR |
– 410 608,41 |
0,00 |
– 410 608,41 |
|
DK |
Condizionalità |
2016 |
Anno di domanda 2015, CGO 2 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 1 396 727,20 |
– 83 492,88 |
– 1 313 234,32 |
|
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2015, CGO 2 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 518,77 |
0,00 |
– 518,77 |
|
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2015, CGO 2 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 51,92 |
0,00 |
– 51,92 |
|
|
Condizionalità |
2016 |
Anno di domanda 2015, CGO 7 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 7 327,71 |
– 240,00 |
– 7 087,71 |
|
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2015, CGO 7 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 0,16 |
0,00 |
– 0,16 |
|
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2016, CGO 2 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 1 384 812,16 |
– 17,01 |
– 1 384 795,15 |
|
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2016, CGO 2 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 255,56 |
0,00 |
– 255,56 |
|
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2016, CGO 7 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 9 124,19 |
0,00 |
– 9 124,19 |
|
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2017, CGO 2 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 1 371 553,15 |
– 4,36 |
– 1 371 548,79 |
|
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2017, CGO 7 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 7 958,88 |
0,00 |
– 7 958,88 |
|
|
|
|
|
|
Totale DK: |
EUR |
– 4 178 329,70 |
– 83 754,25 |
– 4 094 575,45 |
|
ES |
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2016 |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 365 264,87 |
– 5 497,72 |
– 359 767,15 |
|
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2016 |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 4 620,63 |
0,00 |
– 4 620,63 |
|
|
Condizionalità |
2019 |
Anno di domanda 2016 |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 1 178,37 |
0,00 |
– 1 178,37 |
|
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2017 |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 731 771,69 |
0,00 |
– 731 771,69 |
|
|
Condizionalità |
2019 |
Anno di domanda 2017 |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 922,57 |
0,00 |
– 922,57 |
|
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2018 |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 3 453,11 |
– 55,20 |
– 3 397,91 |
|
|
Condizionalità |
2019 |
Anno di domanda 2018 |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 499 784,68 |
0,00 |
– 499 784,68 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errore noto FEAGA SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 18,54 |
0,00 |
– 18,54 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errore noto FEAGA non SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 12 008,91 |
0,00 |
– 12 008,91 |
|
|
|
|
|
|
Totale ES: |
EUR |
– 1 619 023,37 |
– 5 552,92 |
– 1 613 470,45 |
|
FR |
Misure di promozione |
2017 |
Controllo essenziale: Controllo amministrativo della selezione degli organismi di esecuzione |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 148 550,04 |
0,00 |
– 148 550,04 |
|
|
|
|
|
|
Totale FR: |
EUR |
– 148 550,04 |
0,00 |
– 148 550,04 |
|
IT |
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2018 |
Tutte le carenze |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 730 282,20 |
– 730 282,20 |
0,00 |
|
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Tutte le carenze – tenendo conto della "Riduzione per ritardi di pagamento" |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 63 148 764,02 |
0,00 |
– 63 148 764,02 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2017 |
Negligenza nella gestione e nel recupero dei crediti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 710 274,04 |
0,00 |
– 710 274,04 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2017 |
Riduzione dovuta a mancato rispetto dei termini di pagamento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 74 978 660,98 |
– 74 978 660,98 |
0,00 |
|
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2018 |
Carenze che incidono sul sostegno accoppiato facoltativo |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 4 072 613,83 |
0,00 |
– 4 072 613,83 |
|
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Carenze riguardanti che incidono sul sostegno accoppiato facoltativo – Regime per i piccoli agricoltori – tenendo conto della "Riduzione per ritardi di pagamento" |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 146 895,14 |
0,00 |
– 146 895,14 |
|
|
|
|
|
|
Totale IT: |
EUR |
– 143 787 490,21 |
– 75 708 943,18 |
– 68 078 547,03 |
|
PL |
Pagamento di inverdimento |
2017 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2016 – inverdimento |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 288 138,30 |
– 288 138,30 |
0,00 |
|
|
Pagamento ridistributivo |
2017 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2016 – pagamento ridistributivo |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 31 387,38 |
0,00 |
– 31 387,38 |
|
|
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2017 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2016 – rimborso nell'ambito della disciplina finanziaria |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 10 487,54 |
– 10 487,54 |
0,00 |
|
|
Regime di pagamento unico per superficie |
2017 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2016 – RPUS |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 397 464,17 |
– 0,01 |
– 397 464,16 |
|
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2016 – sostegno accoppiato facoltativo basato sugli animali M01 & M02 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 12 113,21 |
0,00 |
– 12 113,21 |
|
|
Sostegno accoppiato facoltativo basato sulla superficie |
2017 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2016 – sostegno accoppiato facoltativo basato sulla superficie |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
–57 281,32 |
0,00 |
–57 281,32 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2017 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2016 – pagamento per i giovani agricoltori |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 6 483,99 |
0,00 |
– 6 483,99 |
|
|
Pagamento di inverdimento |
2018 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2017 – inverdimento |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 239 009,35 |
0,00 |
– 239 009,35 |
|
|
Pagamento ridistributivo |
2018 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2017 – pagamento ridistributivo |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 25 803,29 |
0,00 |
– 25 803,29 |
|
|
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2018 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2017 – rimborso nell'ambito della disciplina finanziaria |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 8 496,99 |
– 8 496,99 |
0,00 |
|
|
Regime di pagamento unico per superficie |
2018 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2017 – RPUS |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 321 326,50 |
0,00 |
– 321 326,50 |
|
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2018 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2017 – sostegno accoppiato facoltativo basato sugli animali M01 & M02 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 8 741,83 |
0,00 |
– 8 741,83 |
|
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2018 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2017 – sostegno accoppiato facoltativo basato sulla superficie |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 50 719,95 |
0,00 |
– 50 719,95 |
|
|
Regime per i giovani agricoltori |
2018 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2017 – RPUS |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 4 675,11 |
0,00 |
– 4 675,11 |
|
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Art. 42, par. 2, lett. a, del reg. 809/2014 – anno di domanda 2016 – Misure di sostegno accoppiato facoltativo animali M01 & M02 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 159 335,40 |
0,00 |
– 159 335,40 |
|
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2018 |
Art. 42, par. 2, lett. a, del reg. 809/2014 – anno di domanda 2017 – Misure di sostegno accoppiato facoltativo animali M01 & M02 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 104 853,32 |
0,00 |
– 104 853,32 |
|
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2019 |
Art. 42, par. 2, lett. a, del reg. 809/2014 – anno di domanda 2018 – Misure di sostegno accoppiato facoltativo basato sugli animali M01 & M02 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 158 255,28 |
0,00 |
– 158 255,28 |
|
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Calcolo dell'aiuto e delle sanzioni amministrative – Anno di domanda 2016 – Misure di sostegno accoppiato facoltativo basato sugli animali M01 e M02 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 131 809,79 |
0,00 |
– 2 131 809,79 |
|
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2018 |
Calcolo dell'aiuto e delle sanzioni amministrative – Anno di domanda 2017 – Misure di sostegno accoppiato facoltativo basato sugli animali M01 e M02 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 163 925,60 |
0,00 |
– 1 163 925,60 |
|
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2019 |
Calcolo dell'aiuto e delle sanzioni amministrative – Anno di domanda 2018 – Misure di sostegno accoppiato facoltativo basato sugli animali M01 e M02 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 129 455,39 |
0,00 |
– 1 129 455,39 |
|
|
Latte – Altro |
2017 |
Pagamenti non ammissibili individuati dopo il piano d'azione correttivo polacco |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 026 600,51 |
0,00 |
– 1 026 600,51 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Riduzioni – termini di pagamento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 506 241,22 |
– 506 241,22 |
0,00 |
|
|
Latte – Altro |
2017 |
Rischio sulla spesa residua |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 527 300,43 |
0,00 |
– 527 300,43 |
|
|
|
|
|
|
Totale PL: |
EUR |
– 8 369 905,87 |
– 813 364,06 |
– 7 556 541,81 |
|
PT |
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Ritardi nell'emissione tempestiva delle richieste di recupero – art. 54, par. 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 – FEAGA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 217 692,59 |
0,00 |
– 217 692,59 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errori finanziari risultanti dalle verifiche sostanziali per il FEAGA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 466,11 |
0,00 |
– 1 466,11 |
|
|
|
|
|
|
Totale PT: |
EUR |
– 219 158,70 |
0,00 |
– 219 158,70 |
|
SK |
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
EPP nella popolazione FEAGA SIGC |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 1 457 517,68 |
– 170 687,66 |
– 1 286 830,02 |
|
|
|
|
|
|
Totale SK: |
EUR |
– 1 457 517,68 |
– 170 687,66 |
– 1 286 830,02 |
|
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
|
EUR |
– 167 951 634,71 |
– 76 782 302,07 |
– 91 169 332,64 |
Voce di bilancio: 6 2 0 1
|
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivo |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
|
BE |
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2015 |
Errore noto per misura agro-climatico-ambientale |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 606,10 |
0,00 |
– 1 606,10 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2016 |
Errore noto per misura agro-climatico-ambientale |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 23 031,51 |
– 1 573,47 |
– 21 458,04 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errore noto per M19 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 28 625,55 |
0,00 |
– 28 625,55 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errore noto per M07 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 197 948,15 |
– 123 289,59 |
– 74 658,56 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
EPP per il FEASR |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 136 281,26 |
– 28 425,39 |
– 107 855,87 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
EPP per M01 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 11 382,84 |
0,00 |
– 11 382,84 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
EPP per M07 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 246 576,79 |
– 21 030,20 |
– 225 546,59 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
EPP per M16 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 68 944,11 |
– 3 099,61 |
– 65 844,50 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
EPP per M19 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 5 574,25 |
– 208,00 |
– 5 366,25 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
EPP per M20 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 74 172,61 |
0,00 |
– 74 172,61 |
|
|
|
|
|
|
Totale BE: |
EUR |
– 794 143,17 |
– 177 626,26 |
– 616 516,91 |
|
DE |
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2019 |
Errori finanziari nel FEAGA e nel FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 54 174,21 |
0,00 |
– 54 174,21 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
EPP per la popolazione FEASR non SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 123 167,60 |
0,00 |
– 123 167,60 |
|
|
|
|
|
|
Totale DE: |
EUR |
– 177 341,81 |
0,00 |
– 177 341,81 |
|
DK |
Condizionalità |
2016 |
Anno di domanda 2015, CGO 2 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 40 498,41 |
– 4,69 |
– 40 493,72 |
|
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2015, CGO 2 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 138,59 |
– 87,26 |
– 51,33 |
|
|
Condizionalità |
2016 |
Anno di domanda 2016, CGO 2 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 0,80 |
– 0,02 |
– 0,78 |
|
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2016, CGO 2 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 56 448,20 |
– 191,70 |
– 56 256,50 |
|
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2016, CGO 2 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 1 096,36 |
0,00 |
– 1 096,36 |
|
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2016, CGO 7 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 476,26 |
– 164,06 |
– 312,20 |
|
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2017, CGO 2 |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 71 854,51 |
0,00 |
– 71 854,51 |
|
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2017, CGO 7 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 297,99 |
0,00 |
– 297,99 |
|
|
|
|
|
|
Totale DK: |
EUR |
– 170 811,12 |
– 447,73 |
– 170 363,39 |
|
ES |
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2016 |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 42 874,92 |
0,00 |
– 42 874,92 |
|
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2017 |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 2 174,67 |
0,00 |
– 2 174,67 |
|
|
Condizionalità |
2019 |
Anno di domanda 2017 |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 32 307,29 |
0,00 |
– 32 307,29 |
|
|
Condizionalità |
2019 |
Anno di domanda 2018 |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 965,80 |
0,00 |
– 965,80 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errore noto FEASR SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 109,02 |
0,00 |
– 109,02 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errore noto FEASR non SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 117 808,18 |
0,00 |
– 117 808,18 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errore noto FEASR SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 4,80 |
0,00 |
– 4,80 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
EPP per la popolazione FEASR SIGC |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 631,58 |
0,00 |
– 631,58 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
EPP per la popolazione FEASR non SIGC |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 168 517,53 |
– 30,73 |
– 168 486,80 |
|
|
|
|
|
|
Totale ES: |
EUR |
– 365 393,79 |
– 30,73 |
– 365 363,06 |
|
HU |
Sviluppo rurale – FEASR – Gestione dei rischi |
2017 |
Carenza nei controlli essenziali di adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Sviluppo rurale – FEASR – Gestione dei rischi |
2018 |
Carenza nei controlli essenziali di adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 168 225,11 |
0,00 |
– 168 225,11 |
|
|
Sviluppo rurale – FEASR – Gestione dei rischi |
2019 |
Carenza nei controlli essenziali di adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 187 983,85 |
0,00 |
– 187 983,85 |
|
|
Sviluppo rurale – FEASR – Gestione dei rischi |
2020 |
Carenza nei controlli essenziali di adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi (2020) |
TASSO FORFETTARIO |
5,00 |
EUR |
– 169 081,16 |
0,00 |
– 169 081,16 |
|
|
|
|
|
|
Totale HU: |
EUR |
– 525 290,12 |
0,00 |
– 525 290,12 |
|
IT |
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2017 |
Negligenza nella gestione e nel recupero dei crediti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 7 562,26 |
0,00 |
– 7 562,26 |
|
|
|
|
|
|
Totale IT: |
EUR |
– 7 562,26 |
0,00 |
– 7 562,26 |
|
PL |
Sviluppo rurale – Misure FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2016 – zone soggette a vincoli naturali (art. 31, par. 2, del reg. (UE) n. 1305/2013) e agricoltura biologica (art. 29, par. 1, del reg. (UE) n. 1305/2013) |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 51 595,09 |
– 0,16 |
– 51 594,93 |
|
|
Sviluppo rurale – Misure FEASR soggette al SIGC |
2018 |
Agricoltore in attività – anno di domanda 2017 – zone soggette a vincoli naturali (art. 31, par. 2, del reg. (UE) n. 1305/2013) e agricoltura biologica (art. 29, par. 1, del reg. (UE) n. 1305/2013) |
TASSO FORFETTARIO |
2,00 |
EUR |
– 82 074,87 |
0,00 |
– 82 074,87 |
|
|
Certificazione |
2013 |
Errori finanziari FEASR negli esercizi finanziari 2012-2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 667,92 |
0,00 |
– 667,92 |
|
|
Certificazione |
2014 |
Errori finanziari FEASR negli esercizi finanziari 2012-2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 19 725,24 |
0,00 |
– 19 725,24 |
|
|
Certificazione |
2015 |
Errori finanziari FEASR negli esercizi finanziari 2012-2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 3 632,38 |
0,00 |
– 3 632,38 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errori finanziari nel FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 18 173,75 |
0,00 |
– 18 173,75 |
|
|
|
|
|
|
Totale PL: |
EUR |
– 175 869,25 |
– 0,16 |
– 175 869,09 |
|
PT |
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Ritardi nell'emissione delle richieste di recupero – art. 54, par. 1, del reg. (UE) n. 1306/2013 – FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 634 966,33 |
0,00 |
– 634 966,33 |
|
|
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errori finanziari risultanti dalle verifiche sostanziali per il FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 807,70 |
– 0,19 |
– 2 807,51 |
|
|
|
|
|
|
Totale PT: |
EUR |
– 637 774,03 |
– 0,19 |
– 637 773,84 |
|
SK |
Liquidazione dei conti – Liquidazione finanziaria |
2018 |
Errori individuali nella popolazione FEASR non SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 36 239,94 |
– 1 710,57 |
–34 529,37 |
|
|
|
|
|
|
Totale SK: |
EUR |
– 36 239,94 |
– 1 710,57 |
– 34 529,37 |
|
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
|
EUR |
– 2 890 425,49 |
– 179 815,64 |
– 2 710 609,85 |
|
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 59/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/262 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2021
che esclude dal finanziamento dell’Unione europea talune spese sostenute dal Regno Unito nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
[notificata con il numero C(2021) 895]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 52, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati al Regno Unito, prendere nota delle osservazioni formulate dal Regno Unito, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo e notificare formalmente al Regno Unito le proprie conclusioni. |
|
(2) |
Il Regno Unito ha avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione, ma non lo ha fatto. |
|
(3) |
A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità del diritto dell’Unione. |
|
(4) |
Alla luce delle verifiche effettuate e dell’esito del dialogo bilaterale, una parte delle spese dichiarate dal Regno Unito non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA. |
|
(5) |
È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA. Tali importi non riguardano spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione al Regno Unito, dei risultati delle verifiche. |
|
(6) |
Gli importi esclusi dal finanziamento dell’Unione dalla presente decisione dovrebbero tenere conto anche di eventuali riduzioni e sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni e sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 o 52 del medesimo regolamento. |
|
(7) |
Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità al diritto dell’Unione è stata comunicata dalla Commissione al Regno Unito in una relazione di sintesi (2). |
|
(8) |
La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pendenti alla data del 31 gennaio 2021, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti del Regno Unito e dichiarate a titolo del FEAGA sono esclusi dal finanziamento dell’Unione.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2021
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Ares(2021)582569
ALLEGATO
Voce di bilancio: 6200
|
Stato membro |
Misura |
Esercizio |
Motivo |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
|
GB |
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2017 |
Carenze nei controlli essenziali: 1) "Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità dei PO e delle domande di aiuto", 2) "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente sulle domande di aiuto". |
RETTIFICA FORFETTARIA |
5,00% |
EUR |
-1 375 416,17 |
0,00 |
-1 375 416,17 |
|
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2018 |
Carenze nei controlli essenziali: 1) "Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità dei PO e delle domande di aiuto", 2) "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente sulle domande di aiuto". |
RETTIFICA FORFETTARIA |
5,00% |
EUR |
-1 927 603,62 |
0,00 |
-1 927 603,62 |
|
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2019 |
Carenze nei controlli essenziali: 1) "Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità dei PO e delle domande di aiuto", 2) "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente sulle domande di aiuto". |
RETTIFICA FORFETTARIA |
5,00% |
EUR |
-1 866 379,21 |
0,00 |
-1 866 379,21 |
|
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2020 |
Carenze nei controlli essenziali: 1) "Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità dei PO e delle domande di aiuto", 2) "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente sulle domande di aiuto". |
RETTIFICA FORFETTARIA |
5,00% |
EUR |
- 663 480,23 |
0,00 |
- 663 480,23 |
|
|
|
|
|
|
Totale GB: |
EUR |
-5 832 879,23 |
0,00 |
-5 832 879,23 |
|
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
|
EUR |
-5 832 879,23 |
0,00 |
-5 832 879,23 |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 59/36 |
DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI
del 29 gennaio 2021
recante adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d’appello e i mediatori [2021/263]
IL COMITATO PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI,
visto l’articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo»),
considerando che l’articolo 8.44, paragrafo 2, dell’accordo stabilisce che il comitato per i servizi e gli investimenti adotta un codice di condotta da applicare alle controversie derivanti dal capo 8 (Investimenti) dell’accordo, che possa sostituire o integrare le norme in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
le definizioni di cui al capo 1 (Definizioni generali e disposizioni iniziali), articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), dell’accordo; |
|
b) |
le definizioni di cui al capo 8 (Investimenti), articolo 8.1 (Definizioni), dell’accordo; |
|
c) |
«tribunale d’appello»: il tribunale d’appello costituito a norma del capo 8 (Investimenti), articolo 8.28 (tribunale d’appello), dell’accordo ; |
|
d) |
«assistente»: una persona fisica, diversa da una persona alle dipendenze del segretariato dell’ICSID, che, su mandato di un membro, conduce ricerche o fornisce assistenza al membro; |
|
e) |
«candidato»: la persona fisica che ha presentato domanda di nomina al ruolo di membro, o che è altrimenti a conoscenza del fatto di essere stata proposta per tale nomina; |
|
f) |
«mediatore»: la persona fisica che conduce una mediazione a norma dell’articolo 8.20 (Mediazione) dell’accordo; e |
|
g) |
«membro»: un membro del tribunale o del tribunale d’appello costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo. |
Articolo 2
Responsabilità nel procedimento
I candidati, i membri e gli ex membri evitano qualsiasi irregolarità e apparenza di irregolarità e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l’integrità e l’imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie.
Articolo 3
Obblighi di dichiarazione
1. I candidati dichiarano alle parti qualunque interesse, relazione o fatto passato e presente che possa influire o essere ragionevolmente ritenuto tale da influire sulla loro indipendenza o imparzialità, che generi o possa ragionevolmente essere ritenuto fonte di conflitti di interesse diretti o indiretti, o che dia adito o possa ragionevolmente essere ritenuto tale da dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell’esistenza di tali interessi, relazioni o fatti. La dichiarazione degli interessi, delle relazioni o dei fatti passati riguarda almeno gli ultimi cinque anni precedenti il momento in cui il candidato presenta la domanda o viene altrimenti a conoscenza del fatto di essere stato proposto per la nomina al ruolo di membro.
2. I membri comunicano per iscritto le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta alle parti e, ove pertinente in relazione ad una controversia, alle parti della controversia.
3. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. I membri dichiarano in qualsiasi momento tali interessi, relazioni e fatti per tutta la durata delle loro funzioni informandone le parti e, se del caso, le parti della controversia.
4. Al fine di garantire che i candidati e i membri forniscano le informazioni pertinenti, le dichiarazioni sono effettuate utilizzando un modulo standard, con la possibilità di aggiungere o allegare qualsiasi documento, e conformemente a qualsiasi altra procedura stabilita dalle parti.
Articolo 4
Indipendenza, imparzialità e altri obblighi dei membri
1. Oltre agli obblighi stabiliti dall’articolo 2 della presente decisione, i membri devono essere ed apparire indipendenti e imparziali ed evitare conflitti d’interessi diretti e indiretti.
2. I membri non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall’opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte, una parte della controversia, o qualsiasi altra persona che partecipi al procedimento o sia in esso coinvolta, dal timore di critiche o da relazioni o responsabilità di natura finanziaria, commerciale, professionale, familiare o sociale.
3. I membri non contraggono, direttamente o indirettamente, alcun obbligo, non accettano alcun beneficio, non avviano alcuna relazione né acquisiscono alcun interesse finanziario tale da influire, o da dare l’impressione di influire, sulla loro indipendenza o imparzialità.
4. I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.
5. I membri esercitano accuratamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equità e diligenza, nel corso dell’intero procedimento.
6. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell’ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione o a una sentenza e non delegano ad altri tale dovere.
7. I membri adottano tutte le misure opportune per garantire che i loro assistenti siano a conoscenza dell’articolo 2 (Responsabilità nel procedimento), dell’articolo 3 (Obblighi di dichiarazione), paragrafi 2 e 3, dell’articolo 4 (Indipendenza, imparzialità e altri obblighi dei membri), paragrafi da 1 a 5, dell’articolo 5 (Obblighi degli ex membri), paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 6 (Riservatezza) della presente decisione e li rispettino, mutatis mutandis.
8. I membri tengono adeguatamente conto delle altre attività di risoluzione delle controversie previste dall’accordo e, in particolare, delle decisioni o delle sentenze pronunciate dal tribunale d’appello.
Articolo 5
Obblighi degli ex membri
1. Gli ex membri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell’esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d’appello.
2. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d’appello in qualità di rappresentanti di una qualsiasi delle parti della controversia.
3. Fatta salva la possibilità di continuare a esercitare le loro funzioni in una divisione fino alla chiusura dei procedimenti di tale divisione, i membri si impegnano a non intervenire in modo alcuno, dopo la fine del loro mandato:
|
a) |
in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d’appello prima della fine del loro mandato; |
|
b) |
in controversie in materia di investimenti collegate in modo chiaro e diretto ad altre controversie, anche già risolte, di cui si sono occupati in qualità di membri del tribunale o del tribunale d’appello. |
4. Qualora sia informato o venga comunque a conoscenza di una condotta presumibilmente incompatibile con gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, o con qualsiasi altra parte della presente decisione, da parte di un ex membro durante il suo mandato, il presidente del tribunale o del tribunale d’appello esamina la questione, dà all’ex membro una possibilità di essere sentito e, previa verifica della questione, ne informa:
|
a) |
l’ordine professionale o altra istituzione simile cui l’ex membro è iscritto; |
|
b) |
le parti; |
|
c) |
qualora la questione riguardi una controversia specifica, le parti della controversia; nonché |
|
d) |
il presidente di qualunque altro organo giurisdizionale o tribunale internazionale competente in vista dell’avvio delle misure del caso. |
Il presidente del tribunale o del tribunale d’appello rende pubblica la sua decisione di intraprendere le azioni di cui alle lettere da a) a d), unitamente alle motivazioni che la giustificano.
Articolo 6
Riservatezza
1. I membri e gli ex membri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
2. I membri non divulgano, né integralmente né in parte, un’ordinanza, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione conformemente alle norme di trasparenza di cui all’articolo 8.36 (Trasparenza del procedimento) dell’accordo.
3. I membri e gli ex membri non divulgano le deliberazioni del tribunale o del tribunale d’appello né le opinioni dei membri, tranne per mezzo di un’ordinanza, una decisione o una sentenza.
Articolo 7
Spese
Ciascun membro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato alla procedura e delle spese sostenute, come pure del tempo e delle spese del suo assistente.
Articolo 8
Sanzioni
1. Si precisa che le disposizioni del presente codice di condotta si applicano unitamente agli obblighi di cui all’articolo 8.30, paragrafo 1, dell’accordo, e che alle violazioni del presente codice di condotta si applicano le procedure di cui agli articoli 8.30, paragrafo 2, 8.30, paragrafo 3, e 8.30, paragrafo 4, dell’accordo.
2. Si precisa che il comitato misto CETA dà al membro la possibilità di essere sentito prima dell’emanazione di qualsiasi decisione a norma dell’articolo 8.30, paragrafo 4, dell’accordo.
Articolo 9
Mediatori
1. Le norme della presente decisione che si applicano ai candidati si applicano, mutatis mutandis, alle persone fisiche che sono a conoscenza del fatto di essere proposte per la nomina al ruolo di mediatore.
2. Le norme della presente decisione che si applicano ai membri si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori a decorrere dalla data della loro nomina al ruolo di mediatore fino alla data in cui:
|
a) |
le parti della controversia adottano una soluzione concordata; |
|
b) |
il mediatore fornisce una dichiarazione scritta con cui si dimette dalle sue funzioni; o |
|
c) |
una o entrambe le parti della controversia comunicano per iscritto, mediante lettera indirizzata al mediatore e all’altra parte della controversia, che pongono fine all’incarico del mediatore o al procedimento di mediazione, se anteriore. |
3. Le norme della presente decisione che si applicano agli ex membri si applicano, mutatis mutandis, agli ex mediatori.
Articolo 10
Comitati consultivi
1. Per garantire la corretta applicazione del presente codice di condotta, dell’articolo 8.30 (Norme etiche) dell’accordo e, laddove ciò sia previsto, per lo svolgimento di qualsiasi altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d’appello sono assistiti ciascuno da un comitato consultivo.
2. I comitati consultivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono composti dal rispettivo vicepresidente e dai due membri più anziani del tribunale o del tribunale d’appello.
Articolo 11
Testi originali
La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese , ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021
Per il comitato per i servizi e gli investimenti
I copresidenti
Carlo PETTINATO
Donald McDOUGALL
|
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 59/41 |
DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO MISTO CETA
del 29 gennaio 2021
che dà risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello [2021/264]
IL COMITATO MISTO CETA,
visto l'articolo 26.1 dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»),
considerando che l'articolo 8.28, paragrafo 7, dell'accordo stabilisce che il comitato misto CETA adotta una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
le definizioni di cui al capo 1 (Definizioni generali e disposizioni iniziali), articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), dell'accordo; |
|
b) |
le definizioni di cui al capo 8 (Investimenti), articolo 8.1 (Definizioni), dell'accordo; |
|
c) |
«tribunale d'appello»: il tribunale d'appello costituito a norma del capo 8 (Investimenti), articolo 8.28 (tribunale d'appello), dell'accordo; e |
|
d) |
«membro»: un membro del tribunale d'appello costituito a norma del capo 8 (Investimenti), articolo 8.28 (tribunale d'appello) dell'accordo. |
Articolo 2
Composizione e disposizioni amministrative
1. Il tribunale d'appello è composto da sei membri nominati dal comitato misto CETA nel rispetto dei principi della diversità e della parità di genere. Ai fini di tale nomina:
|
a) |
due membri sono scelti tra i nominativi indicati dal Canada; |
|
b) |
due membri sono scelti tra i nominativi indicati dall'Unione europea; e |
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c) |
due membri sono scelti tra i nominativi indicati dal Canada o dall'Unione europea e non sono cittadini né del Canada né di uno Stato membro dell'Unione europea. |
2. Il comitato misto CETA può decidere di aumentare il numero dei membri in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 1 del presente articolo.
3. I membri sono nominati per un mandato della durata di nove anni, non rinnovabile. La durata del mandato di tre dei primi sei membri nominati a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 3, dell'accordo è tuttavia limitata a sei anni. Il nominativo di tali tre persone membri è estratto a sorte: viene selezionato un membro da ciascuno dei gruppi di membri nominati a norma del paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo. In linea di principio, un membro in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può continuare ad esercitare le sue funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione, salvo diversa decisione del presidente del tribunale d'appello una volta consultati gli altri membri della divisione, e, solo a tal fine, si presume che continui ad essere membro. Non appena si crea un posto vacante presso il tribunale d'appello, esso è occupato.
4. Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative, designati per un mandato di due anni mediante estrazione a sorte effettuata dal presidente del comitato misto CETA tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi esercitano le loro funzioni secondo un sistema di rotazione. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.
5. La divisione del tribunale d'appello costituita per esaminare ciascuna causa a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 5, dell'accordo è composta da tre membri, di cui uno è nominato a norma del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, un altro è nominato a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, e il terzo è nominato a norma del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo. La divisione è presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo.
6. La composizione della divisione del tribunale d'appello incaricata di esaminare ciascun appello è stabilita in ogni caso dal presidente del tribunale d'appello secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le loro funzioni.
7. Il tribunale d'appello può riunirsi in una divisione composta da sei membri qualora una causa pendente dinanzi a una divisione sollevi una questione importante che incida sull'interpretazione o sull'applicazione del capo 8 (Investimenti) dell'accordo. Il tribunale d'appello si riunisce in una divisione composta da sei membri quando entrambe le parti della controversia ne fanno richiesta o la maggioranza dei membri lo ritiene opportuno. Il presidente del tribunale d'appello presiede la divisione composta da sei membri.
8. Il tribunale d'appello può stabilire le proprie procedure di lavoro.
9. I membri garantiscono la loro disponibilità e la loro capacità di svolgere le funzioni stabilite dalla presente decisione e dal capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo.
10. Al fine di garantire la loro disponibilità, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile che deve essere stabilito dal comitato misto CETA.
11. L'onorario di cui al paragrafo 10 del presente articolo è corrisposto in ugual misura da entrambe le parti e versato su un conto gestito dal segretariato dell’ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile, l'altra parte può scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.
12. Gli onorari e le spese dei membri di una divisione costituita per esaminare una domanda, diversi dagli onorari di cui al paragrafo 10 del presente articolo, sono stabiliti dal comitato misto CETA e ripartiti tra le parti della controversia in base agli stessi criteri di cui all'articolo 8.39, paragrafo 5, dell'accordo.
13. Su decisione del comitato misto CETA, gli onorari mensili e gli onorari per i giorni di lavoro possono essere trasformati in retribuzione regolare. In tal caso i membri svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato misto CETA stabilisce la loro retribuzione e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri non sono autorizzati ad esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga.
14. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono a carico delle parti in ugual misura.
Articolo 3
Svolgimento dei procedimenti
1. Ciascuna parte della controversia può impugnare dinanzi al tribunale d'appello una sentenza pronunciata dal tribunale a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo entro il termine stabilito all'articolo 8.28, paragrafo 9, lettera a), dell'accordo e in base ai motivi di cui all'articolo 8.28, paragrafo 2, dell'accordo.
2. Se accoglie l'appello in tutto o in parte, il tribunale d'appello modifica o annulla interamente o parzialmente le risultanze e le conclusioni giuridiche del tribunale. Il tribunale d'appello indica con precisione in che modo ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale.
3. Qualora i fatti accertati dal tribunale lo consentano, il tribunale d'appello applica le proprie risultanze e conclusioni giuridiche a tali fatti e pronuncia una sentenza definitiva. Qualora ciò non sia possibile, il tribunale d'appello emette una decisione che rinvia la causa al tribunale affinché pronunci una sentenza conforme alle risultanze e alle conclusioni del tribunale d'appello. Ove possibile, il tribunale d'appello rinvia la questione alla stessa divisione del tribunale precedentemente costituita per decidere in merito a tale questione.
4. Il tribunale d'appello respinge l'appello qualora ne rilevi l'infondatezza. Può inoltre respingere l'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondato. Se il tribunale d'appello respinge l'appello, la sentenza del tribunale diventa definitiva.
5. Di norma la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello e la data in cui il tribunale d'appello pronuncia la propria decisione o sentenza. Qualora ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione o sentenza entro 180 giorni, il tribunale d'appello ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di emettere la propria decisione o sentenza. Deve essere compiuto ogni sforzo per garantire che la durata del procedimento di appello non superi i 270 giorni.
6. La parte della controversia che proponga un appello costituisce una garanzia a copertura delle spese dell'appello, secondo quanto stabilito dalla divisione del tribunale d'appello costituita per esaminare la causa. Tale parte della controversia fornisce inoltre ogni altra garanzia eventualmente richiesta dal tribunale d'appello.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 8.20 (Mediazione), 8.24 (Procedimenti a norma di altri accordi internazionali), 8.26 (Finanziamento da parte di terzi), 8.31 (Diritto applicabile ed interpretazione), 8.34 (Provvedimenti cautelari), 8.35 (Rinuncia agli atti), 8.36 (Trasparenza del procedimento) (1), 8.38 (Parte non coinvolta nella controversia), 8.39 (Sentenza definitiva) e 8.40 (Indennizzi o altre forme di risarcimento) dell'accordo si applicano mutatis mutandis al procedimento d'appello.
Articolo 4
Testi autentici
La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021
Per il comitato misto CETA
I copresidenti
Valdis DOMBROVSKIS
Mary NG
(1) Si precisa che l'atto di impugnazione, la dichiarazione di ricusazione di un membro e la decisione relativa alla ricusazione di un membro sono inclusi nell'elenco di documenti da rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL.
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 59/45 |
DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO MISTO CETA
del 29 gennaio 2021
che adotta una procedura per l’adozione di interpretazioni conformemente all’articolo 8.31, paragrafo 3, e all’articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come un allegato del suo regolamento interno [2021/265]
IL COMITATO MISTO CETA,
visto l’articolo 26.1 dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo»), in particolare l’articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), e l’articolo 26.2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell’accordo prevede che il comitato misto CETA è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno. |
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(2) |
L’articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo prevede che il comitato per i servizi e gli investimenti è uno dei comitati specializzati istituiti dall’accordo. |
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(3) |
L’articolo 26.2, paragrafo 4, dell’accordo prevede che, se lo ritengono opportuno, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni. |
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(4) |
La norma 14, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto CETA di cui alla decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26 settembre 2018 stabilisce che, salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all’articolo 26.2, paragrafo 4, dell’accordo, il regolamento interno si applica, mutatis mutandis, ai comitati specializzati e agli altri organi istituiti in applicazione dell’accordo. |
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(5) |
A norma dell’articolo 8.9, paragrafo 1, dell’accordo, le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nell’interesse pubblico al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica come la tutela della sanità pubblica, della sicurezza, dell’ambiente, compresi i cambiamenti climatici e la biodiversità, e della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori nonché la promozione e la tutela della diversità culturale. |
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(6) |
A norma del punto 6, lettera e), dello strumento interpretativo comune sull’accordo, per garantire che i tribunali costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo rispettino in ogni circostanza l’intento delle parti stabilito nell’accordo, quest’ultimo contiene disposizioni che consentono alle parti di pubblicare note interpretative vincolanti e le parti ribadiscono che il Canada e l’Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a ricorrere a tali disposizioni per evitare e correggere eventuali interpretazioni errate dell’accordo da parte dei tribunali. |
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(7) |
A norma dell’articolo 8.31, paragrafo 3, e dell’articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo, qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possono incidere sugli investimenti, il comitato per i servizi e gli investimenti può, in presenza di accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi ed adempimenti interni, raccomandare al comitato misto CETA l’adozione di interpretazioni dell’accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo. Il comitato misto CETA può decidere che un’interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La procedura per l’adozione di interpretazioni a norma dell’articolo 8.31, paragrafo 3, e dell’articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo, quale figura nell’allegato della presente decisione, è adottata come un allegato del regolamento interno del comitato misto CETA di cui alla decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26 settembre 2018.
2. L’allegato costituisce parte integrante del regolamento interno del comitato misto CETA di cui alla decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26 settembre 2018.
Articolo 2
L’allegato costituisce parte integrante della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021
Per il comitato misto CETA
I copresidenti
Valdis DOMBROVSKIS
Mary NG
ALLEGATO
ALLEGATO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO CETA
(DECISIONE 001/2018 DEL COMITATO MISTO CETA DEL 26 SETTEMBRE 2018)
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1. |
In ogni situazione in cui una parte nutra gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione dell’accordo che possono incidere sugli investimenti, anche qualora tali preoccupazioni riguardino una misura specifica in relazione alla quale un investitore dell’altra parte ha presentato una richiesta di consultazioni a norma dell’articolo 8.19 (Consultazioni) dell’accordo sostenendo che tale misura viola un obbligo di cui al capo 8 (Investimenti) dell’accordo:
|
|
2. |
Ciascuna parte riserva la dovuta considerazione ai rilievi formulati dall’altra parte in relazione all’articolo 8.31, paragrafo 3, dell’accordo e si adopera per affrontare la questione in modo tempestivo e reciprocamente soddisfacente. |
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3. |
In presenza di accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti interni, il comitato per i servizi e gli investimenti può raccomandare al comitato misto CETA l’adozione di interpretazioni delle pertinenti disposizioni del capo 8 (Investimenti) dell’accordo. Tali interpretazioni possono affrontare anche la questione volta a stabilire se, e a quali condizioni, un determinato tipo di misura debba essere considerato compatibile con il capo 8 (Investimenti) dell’accordo. |
|
4. |
Se il comitato per i servizi e gli investimenti decide di raccomandare al comitato misto CETA l’adozione di un’interpretazione, il comitato misto CETA adotta al più presto una decisione sulla questione. |
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5. |
Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d’appello costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo. Il comitato misto CETA può decidere che un’interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata. |
|
6. |
Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono immediatamente rese pubbliche e trasmesse alle parti e ai presidenti del tribunale e del tribunale d’appello, i quali provvedono a comunicarle alle divisioni del tribunale e del tribunale d’appello costituite a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo. |
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 59/48 |
DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI
del 29 gennaio 2021
recante adozione delle norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell'ambito delle controversie in materia di investimenti [2021/266]
IL COMITATO PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI,
visto l'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»),
considerando che l'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo stabilisce che il comitato per i servizi e gli investimenti può adottare norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia, secondo quanto previsto all'articolo 8.20 (Mediazione) dell'accordo
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
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a) |
le definizioni di cui al capo 1 (Definizioni generali e disposizioni iniziali), articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), dell'accordo; |
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b) |
le definizioni di cui al capo 8 (Investimenti), articolo 8.1 (Definizioni), dell'accordo; |
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c) |
«accordo di mediazione»: un accordo concluso a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione; e |
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d) |
«mediatore»: la persona fisica che conduce una mediazione a norma dell'articolo 8.20 (Mediazione) dell'accordo. |
Articolo 2
Obiettivo e ambito di applicazione
Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
Articolo 3
Apertura del procedimento
1. Ciascuna parte della controversia può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra parte della controversia.
2. Qualora la richiesta abbia ad oggetto una presunta violazione dell'accordo da parte delle autorità dell'Unione europea o delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea e non sia stato determinato il convenuto a norma dell'articolo 8.21 (Determinazione del convenuto per le controversie con l'Unione europea o i suoi Stati membri) dell'accordo, la richiesta è indirizzata all'Unione europea. Se la richiesta è accolta, la risposta specifica se sarà l'Unione europea oppure lo Stato membro interessato a intervenire in qualità di parte della controversia nel procedimento di mediazione (1).
3. La parte della controversia cui è indirizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Se le parti della controversia decidono di ricorrere a un procedimento di mediazione, tali parti firmano un accordo scritto di mediazione che stabilisce le regole concordate dalle parti della controversia, tra le quali sono comprese le norme di cui alla presente decisione. L'accordo di mediazione può prevedere un accordo per non avviare o non proseguire eventuali altri procedimenti di risoluzione delle controversie relativi alle dispute o alle controversie oggetto del procedimento di mediazione:
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a) |
mentre è in corso il procedimento di mediazione; o |
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b) |
nel caso in cui le parti della controversia abbiano raggiunto una soluzione concordata. |
L'accordo a norma del paragrafo 4, lettera b) del presente articolo, cessa di applicarsi nel caso in cui una o entrambe le parti della controversia comunichino per iscritto, mediante lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia, che pongono fine al procedimento di mediazione.
Articolo 4
Nomina del mediatore
1. Se entrambe le parti della controversia decidono di ricorrere a un procedimento di mediazione, il mediatore è nominato secondo la procedura di cui all'articolo 8.20, paragrafo 3, dell'accordo. Le parti della controversia si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta. Tale accordo può comprendere la nomina di un mediatore scelto tra i membri del tribunale costituito a norma dell'articolo 8.27, paragrafo 2, dell'accordo, o tra i membri del tribunale d'appello costituito a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 3, dell'accordo.
2. Le parti della controversia possono decidere di sostituire il mediatore mediante accordo scritto. Se il mediatore si dimette, è in condizioni di incapacità, o non è comunque in grado di esercitare le sue funzioni, è nominato un nuovo mediatore a norma dell'articolo 8.20, paragrafo 3, dell'accordo e in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti della controversia.
4. Il mediatore assiste le parti della controversia nella ricerca di una soluzione concordata conformemente alla decisione del comitato per i servizi e gli investimenti relativa al codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori.
Articolo 5
Norme del procedimento di mediazione
1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte della controversia che ha chiesto l'avvio del procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della controversia una descrizione dettagliata del problema. Entro 20 giorni dalla data di ricevimento di tale descrizione, l'altra parte della controversia può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito alla descrizione del problema. Ciascuna delle parti della controversia può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni che ritenga pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sul problema in questione. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, consultare queste ultime congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza delle parti interessate e degli esperti competenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza delle parti interessate e degli esperti competenti, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia.
3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia; queste ultime possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. Il mediatore non può tuttavia decidere sulla compatibilità della misura contestata con l'accordo.
4. Il procedimento si svolge nel territorio della parte che è parte della controversia o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo.
5. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.
6. Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette a queste ultime un progetto di relazione scritta dei fatti che fornisce una sintesi: a) delle misure contestate in tale procedimento; b) delle procedure applicate; e c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine di tali procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle parti della controversia 15 giorni dalla trasmissione del progetto di relazione dei fatti per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti della controversia entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione finale dei fatti entro 15 giorni dalla ricezione dei commenti delle parti della controversia. La relazione dei fatti non contiene alcuna interpretazione dell'accordo.
7. In conformità all'articolo 8.20, paragrafo 5, dell'accordo, il procedimento di mediazione si conclude mediante notifica scritta di una parte della controversia, o di entrambe le parti della controversia, comunicata mediante lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia, alla data di tale notifica.
Articolo 6
Attuazione di una soluzione concordata
1. Qualora le parti della controversia abbiano raggiunto una soluzione concordata, ciascuna parte della controversia adotta le misure necessarie per attuare tale soluzione secondo il calendario concordato.
2. La parte della controversia che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte della controversia di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.
Articolo 7
Rapporto con la risoluzione delle controversie
1. La procedura prevista dal presente meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per la risoluzione delle controversie prevista da altre procedure di risoluzione delle controversie istituite dall'accordo o da altri accordi. Nelle altre procedure di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, né un organo giudicante prende in considerazione:
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a) |
le posizioni assunte, le ammissioni rese o i pareri espressi da una delle parti della controversia nel corso del procedimento di mediazione; |
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b) |
la volontà manifestata da una delle parti della controversia di accettare una soluzione alle dispute o alle controversie oggetto della procedura di mediazione; |
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c) |
le consulenze offerte, le proposte presentate o i pareri espressi dal mediatore; o |
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d) |
il contenuto del progetto di relazione o della relazione finale dei fatti presentata dal mediatore. |
2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione, il meccanismo di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti e delle parti della controversia a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), e del capo 29 (Risoluzione delle controversie)dell'accordo.
3. L'accordo di mediazione delle parti della controversia e le eventuali soluzioni da esse concordate sono resi pubblici. Le versioni rese pubbliche non contengono informazioni designate come riservate da una parte della controversia. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, tutte le altre fasi del procedimento di mediazione, comprese eventuali consulenze o soluzioni proposte, sono riservate. Le parti della controversia possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
Articolo 8
Termini
I termini di cui alla presente decisione possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.
Articolo 9
Costi
1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per i membri del tribunale a norma dell'articolo 8.27, paragrafo 14, dell'accordo.
Articolo 10
Testi originali
La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021
Per il comitato per i servizi e gli investimenti
I copresidenti
Carlo PETTINATO
Donald McDOUGALL
(1) Si precisa che, qualora la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione europea, l'Unione europea interviene nel procedimento di mediazione in qualità di parte della controversia e qualunque Stato membro interessato è associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro, lo Stato membro interessato interviene nel procedimento di mediazione in qualità di parte della controversia, a meno che non chieda all'Unione europea di intervenire in qualità di parte della controversia.