ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/250 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2021
che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l’alleggerimento temporaneo delle norme sull’utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione a causa della crisi COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La crisi COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette adottate dagli Stati membri e da paesi terzi per contenere la diffusione della COVID-19. I vettori aerei risentono delle conseguenze dannose di tale situazione dal 1o marzo 2020 ed è probabile che questa situazione si protragga negli anni a venire. |
(2) |
Tali circostanze sfuggono al controllo dei vettori aerei e hanno comportato la cancellazione volontaria o obbligata dei loro servizi aerei. In particolare, le cancellazioni volontarie salvaguardano la solidità finanziaria dei vettori aerei ed evitano le ripercussioni negative sull’ambiente dei voli vuoti o quasi vuoti effettuati al solo scopo di mantenere le loro bande orarie. |
(3) |
I dati pubblicati da Eurocontrol, che è il gestore di rete per le funzioni della rete del traffico aereo del cielo unico europeo, indicano una continua diminuzione su base annua del traffico aereo di circa il 74 % a metà giugno 2020. |
(4) |
Non è possibile, alla luce delle prenotazioni anticipate note, delle previsioni di Eurocontrol e delle previsioni epidemiologiche, prevedere il momento in cui è probabile che si concluda il periodo di forte calo della domanda causato dalla crisi COVID-19. Secondo le ultime previsioni di Eurocontrol, nel febbraio 2021 il traffico aereo sarà circa dimezzato rispetto al livello di febbraio 2020. Le previsioni che si estendono oltre tale data dipendono da una serie di fattori ignoti, come la disponibilità di vaccini contro la COVID-19. In tali circostanze i vettori aerei che non utilizzano le loro bande orarie conformemente al tasso di utilizzo delle bande orarie di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (3) non dovrebbero perdere automaticamente la priorità per le serie di bande orarie di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento di cui potrebbero altrimenti beneficiare. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme specifiche a tal fine. |
(5) |
Tali norme dovrebbero nel contempo affrontare gli effetti potenzialmente negativi sulla concorrenza tra i vettori aerei. In particolare, è necessario garantire che i vettori aerei disposti a fornire servizi siano in grado di assorbire la capacità inutilizzata e abbiano la prospettiva di mantenere tali bande orarie a lungo termine. Ciò dovrebbe mantenere gli incentivi dei vettori aerei ad avvalersi della capacità dell’aeroporto, il che a sua volta andrebbe a vantaggio dei consumatori. |
(6) |
È pertanto necessario definire, conformemente a tali principi e per un periodo limitato, le condizioni alle quali i vettori aerei continuano ad avere diritto alle serie di bande orarie ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 95/93 e stabilire gli obblighi dei vettori aerei interessati per quanto concerne il rilascio della capacità inutilizzata. |
(7) |
Per il periodo durante il quale il trasporto aereo risente negativamente della crisi COVID-19,la definizione del termine «nuovo concorrente» dovrebbe essere ampliata allo scopo di aumentare il numero di vettori aerei interessati, dando così a un maggior numero di vettori aerei che lo desiderino l’opportunità di avviare e ampliare le proprie operazioni. Tuttavia, è necessario limitare i privilegi corrispondenti ai vettori aerei rientranti in tale definizione ai concorrenti realmente nuovi, escludendo ogni vettore che, insieme alla propria società madre o alle proprie controllate o alle controllate della società madre, detenga più del 10 % del numero totale di bande orarie assegnate nel giorno in questione in un determinato aeroporto. |
(8) |
Durante il periodo di applicazione dell’alleggerimento delle norme sull’utilizzo delle bande orarie, il sistema di assegnazione di tali bande dovrebbe riconoscere gli sforzi dei vettori aerei che hanno effettuato voli utilizzando bande orarie che fanno parte di una serie cui un altro vettore aereo ha diritto a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 95/93 ma che sono state messe a disposizione del coordinatore delle bande orarie per una riassegnazione temporanea. Pertanto i vettori aerei che hanno utilizzato almeno cinque bande orarie di una serie dovrebbero avere la priorità nell’assegnazione di tali serie nella successiva corrispondente stagione di traffico, a condizione che il vettore aereo che vi ha diritto ai sensi dei citati articoli non ne faccia richiesta. |
(9) |
L’imposizione di misure sanitarie specifiche legate alla COVID-19 negli aeroporti può ridurre la capacità disponibile e rendere necessario prevedere parametri di coordinamento specifici relativi alla COVID-19. In tali situazioni, e al fine di consentire la corretta applicazione di tali parametri, i coordinatori dovrebbero essere autorizzati ad adeguare la collocazione oraria delle bande orarie assegnate ai vettori aerei a norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 95/93 o di cancellare tali bande per la stagione di traffico durante la quale si applicano le misure sanitarie specifiche legate alla COVID-19. |
(10) |
Onde agevolare l’utilizzo della capacità aeroportuale durante la stagione estiva di traffico 2021, è auspicabile che i vettori aerei siano autorizzati a restituire le bande orarie storiche al coordinatore prima dell’inizio della stagione di traffico, affinché possano essere riassegnate in maniera puntuale. I vettori aerei che restituiscono una serie completa di bande orarie prima del termine fissato dal presente regolamento dovrebbero mantenere i loro diritti sulla stessa serie di bande orarie in quell’aeroporto per la stagione estiva di traffico 2022. In considerazione delle altre misure di allentamento delle norme in materia di bande orarie di cui al presente regolamento, i vettori aerei che dispongono di un numero significativo di bande orarie in un aeroporto dovrebbero essere autorizzati a restituire al massimo la metà delle loro bande orarie in questo modo. |
(11) |
Fatto salvo l’obbligo per gli Stati membri di osservare il diritto dell’Unione, in particolare le norme stabilite nei trattati e nel regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le conseguenze negative di eventuali misure adottate dalle autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi per contrastare la diffusione della COVID-19 e limitare la possibilità di viaggiare con un preavviso molto breve non possono essere imputate ai vettori aerei e dovrebbero essere attenuate se tali misure incidono in modo significativo sulla redditività o sulla possibilità di viaggiare o sulla domanda sulle rotte interessate. Ciò dovrebbe includere misure che comportano una chiusura parziale o totale della frontiera o dello spazio aereo o una chiusura parziale o totale o una riduzione della capacità degli aeroporti interessati, restrizioni sui movimenti degli equipaggi delle compagnie aeree che ostacolano in modo significativo la prestazione di servizi aerei o un grave ostacolo alla capacità dei passeggeri di viaggiare con qualsiasi vettore sulla rotta in questione, tra cui restrizioni di viaggio, restrizioni alla circolazione o misure di quarantena nel paese o nella regione di destinazione o limitazioni alla disponibilità di servizi indispensabili a sostenere direttamente la prestazione di un servizio aereo. Le azioni di attenuazione dovrebbero garantire che i vettori aerei non siano penalizzati per il mancato utilizzo delle bande orarie qualora tale omissione derivi da misure restrittive simili che non erano ancora state pubblicate al momento dell’assegnazione delle bande orarie. L’alleggerimento specifico degli effetti dell’imposizione di tali misure dovrebbe avere una durata limitata e comunque non superiore a due stagioni di traffico consecutive. |
(12) |
Nei periodi in cui la domanda è colpita in modo significativo dagli effetti della crisi COVID-19, i vettori aerei dovrebbero essere esentati, nella misura necessaria, dagli obblighi relativi all’utilizzo delle bande orarie per mantenere il diritto a tali bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico. Ciò dovrebbe consentire ai vettori di aumentare i servizi quando le circostanze lo permettono. Il tasso minimo di utilizzo più basso fissato a tal fine dovrebbe tenere conto delle prospettive del traffico aereo per il 2021, a decorrere dall’inizio del 2021, il cui livello si attestava al 50 % dei livelli di traffico del 2019, nonché dell’incertezza che circonda la crisi COVID-19 e la ripresa della fiducia dei consumatori e dei livelli di traffico. |
(13) |
Al fine di far fronte all’evoluzione dell’impatto della crisi COVID-19 e alla conseguente mancanza di chiarezza sull’evoluzione dei livelli di traffico a medio termine, e per rispondere in modo flessibile, ove strettamente necessario e giustificato, alle sfide che il settore del trasporto aereo si trova ad affrontare di conseguenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare il periodo di applicazione dell’alleggerimento delle norme sull’utilizzo delle bande orarie e i valori percentuali del tasso minimo di utilizzo entro una determinata fascia. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(14) |
Per poter avviare in tempo i preparativi necessari, i vettori aerei e i coordinatori dovrebbero essere consapevoli delle condizioni da applicare all’utilizzo delle bande orarie in una determinata stagione di traffico. La Commissione dovrebbe pertanto adoperarsi per adottare quanto prima l’atto delegato, la cui adozione dovrebbe avvenire in ogni caso prima del termine previsto per la restituzione delle bande orarie di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 95/93. |
(15) |
Gli aeroporti, i fornitori di servizi aeroportuali e i vettori aerei hanno bisogno di informazioni sulla capacità disponibile ai fini di un’adeguata pianificazione. I vettori aerei dovrebbero mettere a disposizione del coordinatore le bande orarie che non intendono utilizzare, ai fini di un’eventuale riassegnazione ad altri vettori, alla prima occasione possibile e comunque non oltre tre settimane prima della data prevista per il loro utilizzo. I vettori aerei che ripetutamente e deliberatamente non rispettino tale prescrizione o qualsiasi altra prescrizione a norma del regolamento (CEE) n. 95/93 dovrebbero essere soggetti a sanzioni adeguate o a misure equivalenti. |
(16) |
Se accerta che un vettore aereo ha cessato le proprie operazioni in un aeroporto, il coordinatore dovrebbe revocare immediatamente le bande orarie del vettore aereo in questione e conferirle al pool per la riassegnazione ad altri vettori. |
(17) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’emanazione di norme specifiche e l’alleggerimento delle norme sull’utilizzo delle bande orarie per un periodo limitato onde attenuare gli effetti della crisi COVID-19 sul traffico aereo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in oggetto, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(18) |
Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali inerenti alla crisi COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. |
(19) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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2) |
all’articolo 7, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. I vettori aerei che operano o che intendono operare in un aeroporto ad orari facilitati o in un aeroporto coordinato comunicano al facilitatore degli orari o rispettivamente al coordinatore tutte le informazioni pertinenti da essi richieste. Tutte le informazioni pertinenti sono presentate nella forma e nei termini specificati dal facilitatore degli orari o dal coordinatore. In particolare, un vettore aereo comunica al coordinatore, al momento della domanda di assegnazione, se beneficerà eventualmente della qualifica di nuovo concorrente a norma dell’articolo 2, lettera b) o b bis) per quanto riguarda le bande orarie richieste.»; |
3) |
l’articolo 8 è così modificato:
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4) |
all’articolo 8 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
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5) |
l’articolo 10 è così modificato:
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6) |
l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente: «A rticolo 10 bis Assegnazione di bande orarie in risposta alla crisi COVID-19 1. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori considerano operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 e il 27 marzo 2021. 2. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori considerano operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 23 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020 riguardo ai servizi aerei tra aeroporti dell’Unione e aeroporti della Repubblica popolare cinese o della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese. 3. Per le bande orarie messe a disposizione del coordinatore ai fini della riassegnazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 bis, per periodo compreso tra il 28 marzo 2021 e il 30 ottobre 2021 e ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, se un vettore aereo dimostra in modo soddisfacente al coordinatore di aver operato la serie di bande orarie in questione, con l’autorizzazione del coordinatore, per almeno il 50 % del tempo nel corso della stagione di traffico per cui tale serie è stata assegnata, il vettore aereo è legittimato a ottenere la medesima serie di bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico. Per il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, i valori percentuali di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 6, lettera a), sono pari al 50 %. 4. Per quanto riguarda le bande orarie con data dal 9 aprile 2020 al 27 marzo 2021, il paragrafo 1 si applica solo se il vettore aereo ha restituito le bande orarie non utilizzate al coordinatore affinché siano riassegnate ad altri vettori aerei. 5. Qualora constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol, che è il gestore di rete per le funzioni della rete del traffico aereo del cielo unico europeo, che la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019 persiste e, sulla base delle previsioni sul traffico di Eurocontrol, è probabile che persista e constati altresì che tale situazione, secondo i migliori dati scientifici disponibili, è dovuta all’impatto della crisi COVID-19, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di modificare di conseguenza il periodo indicato al paragrafo 3 del presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove strettamente necessario per far fronte all’evoluzione dell’impatto della crisi COVID-19 sui livelli di traffico aereo, atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di modificare i valori percentuali di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro un intervallo compreso tra il 30 e il 70 %. A tal fine la Commissione prende in considerazione le modifiche intervenute dopo il 20 febbraio 2021 sulla base dei seguenti elementi:
Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo sono adottati entro il 31 dicembre per la stagione di traffico estiva successiva e non oltre il 31 luglio per la stagione di traffico invernale successiva. 6. Qualora, in caso di impatto prolungato della crisi COVID-19 sul settore dell’aviazione civile nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. 7. Durante il periodo di cui al paragrafo 3, i vettori aerei mettono a disposizione del coordinatore, per la riassegnazione ad altri vettori aerei, le bande orarie che non intendono utilizzare, almeno tre settimane prima della data delle operazioni.»; |
7) |
all’articolo 12 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il potere di adottare atti delegati previsto all’articolo 10 bis è conferito alla Commissione fino 21 febbraio 2022.»; |
8) |
l’articolo 14 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Parere del 27 gennaio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 febbraio 2021.
(3) Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/251 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (2) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone ed entità designate in considerazione della situazione nello Zimbabwe. |
(2) |
In data 18 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/258, che depenna una persona dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive e modifica le voci relative a due persone di detto elenco figuranti, rispettivamente, negli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC. |
(3) |
In data 17 febbraio 2021 il regolamento di esecuzione (UE) 2021/253 della Commissione (4) ha modificato di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. Il depennamento di una persona dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive comporta il depennamento della persona dall’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004, che elenca le persone ed entità per le quali le misure restrittive sono sospese a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento. |
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).
(3) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
(4) Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è soppressa la voce seguente:
«4. |
Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema». |
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/252 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2021
che applica una detrazione dal contingente di pesca portoghese disponibile per l’acciuga a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I contingenti di pesca per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle zone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell’Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) (ANE/9/3411) sono stati fissati dal regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (2) per il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020. |
(2) |
I contingenti di pesca per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle zone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) sono stati fissati dal regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (3) per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021. |
(3) |
A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. |
(4) |
L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi. |
(5) |
Il Portogallo ha superato il proprio contingente di pesca per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle zone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) per il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020. |
(6) |
È pertanto opportuno effettuare una detrazione dal contingente di pesca assegnato al Portogallo per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, se del caso, per gli anni successivi, per lo stock oggetto di superamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il contingente di pesca assegnato al Portogallo per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle zone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell’Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) (ANE/9/3411) per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021, fissato dal regolamento (UE) 2020/123, è ridotto come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).
ALLEGATO
Stato membro |
Codice della specie |
Codice della zona |
Nome della specie |
Nome della zona |
Contingente iniziale per il periodo 1o luglio 2019 - 30 giugno 2020 (in kg) |
Sbarchi consentiti per il periodo 1o luglio 2019 - 30 giugno 2020 (quantitativo totale adattato in kg) (1) |
Catture totali per il periodo 1o luglio 2019 - 30 giugno 2020 (quantitativo in kg) |
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%) |
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg) |
Fattore moltiplicatore (2) |
Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in kg) |
Detrazioni da applicare al periodo 1o luglio 2020 - 30 giugno 2021 (quantitativo in kg) |
|
PT |
ANE |
9/3411 |
Acciuga |
Zone CIEM 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 |
5 343 000 |
3 779 330 |
3 858 005 |
102,08 |
78 675 |
/ |
/ |
/ |
78 675 |
(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma del regolamento (UE) 2019/124, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(2) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(3) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo Stato membro ha superato ripetutamente il proprio contingente nei due anni precedenti. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(5) Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/253 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) identifica le persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive di cui agli articoli 4 e 5 di detta decisione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua la suddetta decisione nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione. In particolare, all’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. |
(3) |
In data 18 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/258 (3) che modifica le voci relative a due persone dell’elenco e depenna una persona dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(2) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
L’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio è così modificato:
(1) |
le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
|
(2) |
la voce seguente è soppressa:
|
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/254 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2021
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e i regolamenti (CE) n. 218/2007 e (CE) n. 1518/2007 per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari del Regno Unito ed esclude tali prodotti dai contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (4) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ed esportazione, sostituisce e abroga un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevede norme specifiche. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari di importazione da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana (principio «primo arrivato, primo servito»). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione (6) reca apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per i vini. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1518/2007 della Commissione (7) reca apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per il vermut. |
(5) |
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (di seguito «l'accordo») (8) stabilisce che i prodotti originari del Regno Unito non possono essere importati nell'Unione nell'ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti quali definiti all'articolo GOODS.18 dell'accordo. Tale articolo fa riferimento a contingenti tariffari ripartiti tra le parti conformemente ai negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT avviati dall'Unione con il documento dell'OMC G/SECRET/42/Add.2 (9) e dal Regno Unito con il documento dell'OMC G/SECRET/44 (10) e come stabilito nella legislazione interna di ciascuna parte. Conformemente allo stesso articolo, il carattere originario dei prodotti è determinato in base alle regole di origine non preferenziali applicabili nella parte importatrice. |
(6) |
I contingenti tariffari OMC esistenti, quali definiti all'articolo GOODS.18 dell'accordo, fanno riferimento alle concessioni OMC dell'Unione di cui al progetto di elenco delle concessioni e degli impegni dell'UE-28 nell'ambito del GATT 1994, presentato all'OMC nel documento G/MA/TAR/RS/506 (11) quale modificato dai documenti G/MA/TAR/RS/506/Add.1 e G/MA/TAR/RS/506/Add.2 (12). |
(7) |
È quindi opportuno modificare i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e i regolamenti (CE) n. 218/2007 e (CE) n. 1518/2007 per conformarsi all'articolo GOOD.18 dell'accordo, al fine di escludere i prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari OMC esistenti. |
(8) |
Poiché i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 si applicano unicamente a contingenti tariffari i cui periodi contingentali iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021, è opportuno escludere il Regno Unito anche ai fini degli stessi contingenti tariffari i cui periodi contingentali sono iniziati anteriormente al 1o gennaio 2021 (periodi contingentali in corso al 1o gennaio 2021) e per i quali vengono effettuate importazioni a decorrere dal 1o gennaio 2021. I titoli già rilasciati non sono necessari per l'importazione di prodotti originari del Regno Unito, in quanto l'accordo prevede la possibilità di importare in esenzione da dazi e contingenti. Nel caso in cui i titoli siano stati rilasciati anteriormente al 1o gennaio 2021, le cauzioni costituite dovrebbero essere svincolate su richiesta degli operatori interessati. A decorrere dal 1o gennaio 2021 non dovrebbero essere rilasciati titoli per tali contingenti tariffari per i prodotti originari del Regno Unito. |
(9) |
Al fine di garantire la conformità all'articolo GOODS.18 dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
(1) |
l'allegato II è così modificato:
|
(2) |
l'allegato III è così modificato:
|
(3) |
nell'allegato IV, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4320, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
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(4) |
nell'allegato VI, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4287, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
(5) |
nell'allegato VII, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4286, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
(6) |
nell'allegato VIII, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4003, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
(7) |
nell'allegato IX, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4595, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
(8) |
nell'allegato X, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4038, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
(9) |
nell'allegato XI, nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4401 e 09.4402, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
(10) |
l'allegato XII è così modificato:
|
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
(1) |
nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0138, 09.0132, 09.0135, 09.2903, 09.2905, 09.0071, 09.0072, 09.0073, 09.0074, 09.0075, 09.0076, 09.0089, 09.0070, 09.0043, 09.0083, 09.0139, 09.0056, 09.0057, 09.0041, 09.0039, 09.0058, 09.0094, 09.0059, 09.0060, 09.0061, 09.0062, 09.0063, 09.0040, 09.0025, 09.0027, 09.0033, 09.0092, 09.0093, 09.0035, 09.0144, 09.0161 (sottocontingente tariffario di 09.0144), 09.0162 (sottocontingente tariffario di 09.0144), 09.0145, 09.0163 (sottocontingente tariffario di 09.0145), 09.0164 (sottocontingente tariffario di 09.0145), 09.0113, 09.0114, 09.0115, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0153, 09.0159 (sottocontingente tariffario di 09.0153), 09.0160 (sottocontingente tariffario di 09.0153), 09.0118, 09.0119, 09.0120, 09.0121, 09.0122, 09.0123, 09.2178, 09.2179, 09.2016, 09.2181, 09.2019, 09.0154 e 09.0055, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
(2) |
nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0128, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
(3) |
nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0131, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
(4) |
nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0142, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
(5) |
nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2171, 09.2175 e 09.2015, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
(6) |
nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0156 e 09.0158, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
(7) |
nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0157, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
|
Articolo 3
Modifiche del regolamento (CE) n. 218/2007
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 218/2007 è così modificato:
(1) |
alla lettera a), i termini «(erga omnes)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)»; |
(2) |
alla lettera b), i termini «(erga omnes)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)». |
Articolo 4
Modifica del regolamento (CE) n. 1518/2007
All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/2007, i termini «(erga omnes)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)».
Articolo 5
Contingenti tariffari i cui periodi contingentali sono in corso
1. A decorrere dal 1o gennaio 2021 non vengono rilasciati titoli per prodotti originari del Regno Unito nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 il cui periodo contingentale è in corso al 1o gennaio 2021. A decorrere dalla stessa data, i prodotti originari del Regno Unito non sono ammessi nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2.
2. Per quanto riguarda le importazioni nell'Unione dal Regno Unito sulla base di titoli nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 rilasciati anteriormente al 1o gennaio 2021, che comprendono il Regno Unito come paese di origine e il cui periodo contingentale è in corso al 1o gennaio 2021, e che gli Stati membri non immettono in libera pratica conformemente all'accordo, le rispettive cauzioni costituite sono svincolate su richiesta degli operatori interessati.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(3) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4).
(6) Regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 22).
(7) Regolamento (CE) n. 1518/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per il vermut (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 14).
(8) GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.
(9) https://docs.wto.org
(10) https://docs.wto.org
(11) https://docs.wto.org
(12) https://docs.wto.org
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/255 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2021
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La pandemia di COVID-19 continua a incidere sull’aviazione civile internazionale ed europea, al punto che l’effettuazione delle visite in loco per la designazione e la nuova designazione dei vettori aerei e degli operatori merci nei paesi terzi a norma del punto 6.8 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) rimane seriamente ostacolata per ragioni obiettive e indipendenti dalla volontà di tali vettori od operatori. |
(2) |
È pertanto necessario estendere oltre la data stabilita al punto 6.8.1.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 l’applicabilità del processo alternativo e accelerato per le convalide ai fini della sicurezza aerea UE degli operatori della catena logistica in entrata dell’Unione colpiti dalla pandemia di COVID-19. |
(3) |
L’Unione ha promosso, nell’ambito dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), lo sviluppo di un concetto strategico internazionale delle informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco (PLACI), usato per descrivere un insieme specifico di 7 + 1 dati (3) quale definito nel quadro di norme SAFE dell’OMD (SAFE FoS). I dati relativi alle spedizioni, forniti alle autorità di regolamentazione da spedizionieri, vettori aerei, operatori postali, integratori, agenti regolamentati o altri soggetti il più presto possibile prima che le merci siano caricate su un aeromobile nell’ultimo punto di partenza, consentono un livello di sicurezza supplementare che consiste nello svolgimento, da parte delle autorità doganali di entrata, di un’analisi delle minacce e dei rischi prima della partenza. |
(4) |
Ai fini della sicurezza dell’aviazione civile è pertanto opportuno effettuare, il più presto possibile prima che le merci siano caricate sull’aeromobile in partenza da un paese terzo, una prima analisi dei rischi sulle merci che devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea non appena ricevuto l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (4). L’obbligo di effettuare una prima analisi dei rischi dovrebbe applicarsi a decorrere dal 15 marzo 2021. |
(5) |
L’articolo 186 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5) stabilisce il processo relativo all’analisi dei rischi e ai controlli effettuati dall’ufficio doganale di prima entrata, mentre l’articolo 182 del medesimo regolamento stabilisce il sistema di controllo delle importazioni (ICS2) elaborato di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri quale interfaccia armonizzata dell’UE destinata agli operatori, per le richieste, le richieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e lo scambio con le autorità doganali di informazioni correlate. |
(6) |
Poiché a decorrere dal 15 marzo 2021 l’esito dell’analisi dei rischi effettuata in base alle informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco potrà comportare, per gli operatori impegnati nella catena logistica in entrata nell’Unione, l’obbligo di applicare specifiche misure di attenuazione dei rischi per la sicurezza aerea durante le loro operazioni in un paese terzo, è necessario e urgente integrare le norme di applicazione per la sicurezza dell’aviazione civile di conseguenza. |
(7) |
L’attuale pandemia di COVID-19 ha gravi ripercussioni sulla capacità degli aeroporti dell’Unione di completare il processo di installazione di sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS) di standard 3. La Commissione e gli Stati membri confermano un forte impegno a completare la messa in opera della più recente tecnologia per il controllo del bagaglio da stiva. È stata elaborata una nuova tabella di marcia per consentire una maggiore flessibilità di adattamento alla situazione attuale, in conformità di un meccanismo di definizione delle priorità basato su categorie di aeroporti, e dare visibilità all’introduzione di standard più elevati per le prestazioni di rilevamento. |
(8) |
L’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione ha messo in evidenza la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni. Le modalità di attuazione di alcune di queste norme devono essere adeguate al fine di chiarire, armonizzare, semplificare e rafforzare determinate misure specifiche per la sicurezza aerea, migliorare la chiarezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia i punti 1 e 22 dell’allegato si applicano a decorrere dal 15 marzo 2021, il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o marzo 2022 e il punto 14 si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).
(3) Nome del mittente, indirizzo del mittente, nome del destinatario, indirizzo del destinatario, numero di colli, peso lordo totale, descrizione delle merci e lettera di trasporto aereo house o master.
(4) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
ALLEGATO
L’allegato è così modificato:
1) |
è aggiunto il seguente punto 6.0.4:
(*) Poiché l’Islanda non fa parte del territorio doganale dell’Unione, ai fini del punto 6.8.7 del presente allegato l’Islanda è considerata un paese terzo.»;" |
2) |
sono aggiunti i seguenti punti 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6:
|
3) |
al punto 6.3.1.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;" |
4) |
al punto 6.3.1.4., il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per i requisiti relativi allo screening di cui al punto 6.2, un’ispezione del sito dell’agente regolamentato da parte dell’autorità doganale competente, effettuato a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è considerata una verifica in loco.»; |
5) |
il punto 6.3.1.5 è sostituito dal seguente:
(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" |
6) |
il punto 6.3.1.8 è sostituito dal seguente:
|
7) |
al punto 6.3.2.6, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
8) |
al punto 6.3.2.6 è aggiunto il seguente capoverso: «La merce o la posta in transito indiretto per la quale il vettore aereo o l’agente regolamentato che opera per suo conto non è in grado di confermare nei documenti di accompagnamento le informazioni richieste dal presente punto o dal punto 6.3.2.7, a seconda dei casi, deve essere sottoposta a screening prima di essere caricata a bordo di un aeromobile per il volo successivo.»; |
9) |
al punto 6.4.1.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
10) |
al punto 6.4.1.4., il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Un’ispezione del sito del mittente conosciuto da parte dell’autorità doganale competente, a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è considerata una verifica in loco.»; |
11) |
il punto 6.4.1.5 è sostituito dal seguente:
|
12) |
il punto 6.4.1.7 è sostituito dal seguente:
|
13) |
il punto 6.5.1 è sostituito dal seguente:
|
14) |
sono aggiunti i seguenti punti 6.6.1.3, 6.6.1.4 e 6.6.1.5:
|
15) |
al punto 6.8.1.7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel periodo dal 1o aprile 2020 al 30 giugno 2021, l’autorità competente può derogare al procedimento di cui al punto 6.8.2 e designare temporaneamente un vettore aereo come ACC3 nel caso in cui una convalida ai fini della sicurezza aerea UE non possa essere effettuata per ragioni obiettive connesse alla crisi pandemica da COVID-19 e indipendenti dalla responsabilità del vettore aereo. La designazione deve essere soggetta alle seguenti condizioni:»; |
16) |
i punti 6.8.3.6 e 6.8.3.7 sono sostituiti dai seguenti:
|
17) |
il punto 6.8.3.9 è sostituito dal seguente:
|
18) |
al punto 6.8.4.11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel periodo dal 1o aprile 2020 al 30 giugno 2021, l’autorità competente può derogare al procedimento di cui al punto 6.8.5 e designare temporaneamente un soggetto di un paese terzo come RA3 o KC3 nel caso in cui una convalida ai fini della sicurezza aerea UE non possa essere effettuata per ragioni obiettive connesse alla crisi pandemica da COVID-19 e indipendenti dalla responsabilità del soggetto. La designazione deve essere soggetta alle seguenti condizioni:»; |
19) |
al punto 6.8.4.12, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
20) |
i punti 6.8.5.5, 6.8.5.6 e 6.8.5.7 sono soppressi; |
21) |
al punto 6.8.6.1, il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
22) |
è aggiunto il seguente punto 6.8.7: «6.8.7 Informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco (PLACI)
(*) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1)." (**) I vettori aerei, gli operatori e i soggetti islandesi devono applicare i punti 6.7.3 e 6.7.4 dell’allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;" |
23) |
al punto 11.6.3.6 è aggiunta la seguente frase: «L’autorità competente deve fornire ai validatori che approva le parti pertinenti della legislazione non pubblica e dei programmi nazionali riguardanti le operazioni e i settori da sottoporre a convalida.»; |
24) |
il punto 11.6.3.8 è sostituito dal seguente:
|
25) |
è aggiunto il seguente punto 11.6.3.11:
|
26) |
il punto 11.6.4.1 è sostituito dal seguente:
|
27) |
il punto 11.6.5.6 è sostituito dal seguente:
|
28) |
il punto 12.0.2.1 è sostituito dal seguente:
|
29) |
il punto 12.0.2.3 è sostituito dal seguente:
|
30) |
il punto 12.0.5.3 è sostituito dal seguente:
|
31) |
è aggiunto il seguente punto 12.3.1:
|
32) |
il punto 12.4.2 è sostituito dal seguente: «12.4.2 Standard per i sistemi EDS
|
(*) Poiché l’Islanda non fa parte del territorio doganale dell’Unione, ai fini del punto 6.8.7 del presente allegato l’Islanda è considerata un paese terzo.»;
(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;
(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;
(*) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(**) I vettori aerei, gli operatori e i soggetti islandesi devono applicare i punti 6.7.3 e 6.7.4 dell’allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;”
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/256 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2021
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame ("i prodotti in questione"). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, di detto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
(3) |
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le direttive 2002/99/CE e 2009/158/CE e gli atti della Commissione che su di essi si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. |
(4) |
Il Regno Unito, ad esclusione dell’Irlanda del Nord, figura nell’elenco di cui alla tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo da cui determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio possono essere importati e transitare nell’Unione in funzione della presenza di HPAI. La regionalizzazione del Regno Unito è stabilita nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/169 della Commissione (4). |
(5) |
Il 12 febbraio 2021 il Regno Unito ha confermato la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un’azienda avicola a Glenrothes in Scozia. |
(6) |
Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all’azienda interessata e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare l’HPAI e limitare la diffusione di tale malattia. Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno anche confermato di aver sospeso immediatamente il rilascio di certificati veterinari riguardanti le partite di prodotti in questione destinate all’esportazione nell’Unione dall’intero territorio del Regno Unito, ad esclusione dell’Irlanda del Nord. |
(7) |
Il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione, che le ha valutate, informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure da esso adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI. Sulla base di tale valutazione è opportuno sottoporre a restrizioni l’introduzione nell’Unione dei prodotti in questione provenienti dalla zona della Scozia, colpita da HPAI, che le autorità veterinarie del Regno Unito hanno sottoposto a restrizioni a causa del focolaio in corso. |
(8) |
La voce relativa al Regno Unito nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/169 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 18).
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:
«GB - Regno Unito (*1) |
GB-0 |
L’intero paese |
SPF |
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EP, E |
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GB-1 |
L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N |
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A |
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WGM |
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POU, RAT |
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N |
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GB-2 |
Il territorio del Regno Unito corrispondente a: |
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GB-2.1 |
contea del North Yorkshire: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
6.1.2021 |
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
6.1.2021 |
|
|
|
|||
POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
6.1.2021 |
|
|
|
|||
GB-2.2 |
contea del North Yorkshire: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
8.1.2021 |
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
8.1.2021 |
|
|
|
|||
POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
8.1.2021 |
|
|
|
|||
GB-2.3 |
contea di Norfolk: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
10.1.2021 |
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
10.1.2021 |
|
|
|
|||
POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
10.1.2021 |
|
|
|
|||
GB-2.4 |
contea di Norfolk: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
11.1.2021 |
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
11.1.2021 |
|
|
|
|||
POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
11.1.2021 |
|
|
|
|||
GB-2.5 |
contea del Derbyshire: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.93 e W1.57 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
17.1.2021 |
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
17.1.2021 |
|
|
|
|||
POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
17.1.2021 |
|
|
|
|||
GB-2.6 |
contea del North Yorkshire: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.37 e W2.16 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
19.1.2021 |
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
19.1.2021 |
|
|
|
|||
POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
19.1.2021 |
|
|
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|||
GB-2.7 |
isole Orcadi: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N59.28 e W2.44 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
20.1.2021 |
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
20.1.2021 |
|
|
|
|||
POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
20.1.2021 |
|
|
|
|||
GB-2.8 |
contea del Dorset: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.06 e W2.27 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
20.1.2021 |
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
20.1.2021 |
|
|
|
|||
POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
20.1.2021 |
|
|
|
|||
GB-2.9 |
contea di Norfolk: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.96 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
23.1.2021 |
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
23.1.2021 |
|
|
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|||
POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
23.1.2021 |
|
|
|
|||
GB-2.10 |
contea di Norfolk: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.95 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
28.1.2021 |
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
28.1.2021 |
|
|
|
|||
POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
28.1.2021 |
|
|
|
|||
GB-2.11 |
contea di Norfolk: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10,4 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.53 e E0.66 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
7.2.2021 |
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
7.2.2021 |
|
|
|
|||
POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
7.2.2021 |
|
|
|
|||
GB-2.12 |
contea del Devon: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N50.70 e W3.36 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
31.1.2021 |
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
31.1.2021 |
|
|
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POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
31.1.2021 |
|
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GB-2.13 |
Galles, isola di Anglesey, in prossimità di Amlwch: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.38 e W4.30 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
27.1.2021 |
|
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
27.1.2021 |
|
|
|
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|||
POU, RAT |
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N P2 |
27.1.2021 |
|
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|
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GB-2.14 |
Inghilterra, Redcar e Cleveland, in prossimità di Redcar: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.57 e W1.07 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
8.2.2021 |
|
A |
|
|
|
WGM |
|
P2 |
8.2.2021 |
|
|
|
|
|||
POU, RAT |
|
N P2 |
8.2.2021 |
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|
|
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GB-2.15 |
Glenrothes, Fife, Scozia: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N56.23 e W3.02 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
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N P2 |
12.2.2021 |
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A |
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WGM |
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P2 |
12.2.2021 |
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POU, RAT |
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N P2 |
12.2.2021 |
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(*1) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»
DECISIONI
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/41 |
DECISIONE (PESC) 2021/257 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2021
a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Oslo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione dovrebbe operare per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l’altro, di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite. |
(2) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza che individua sfide e minacce a livello mondiale e invita a sviluppare un ordine internazionale basato sul diritto e fondato su un multilateralismo efficace e su istituzioni internazionali ben funzionanti. |
(3) |
La convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») è entrata in vigore il 1o marzo 1999. Essa costituisce l’unico strumento internazionale globale che fornisce una risposta globale per porre fine alle sofferenze e alle vittime causate dalle mine antipersona, anche vietandone l’impiego, lo stoccaggio, la produzione, il commercio e il trasferimento e assicurandone la distruzione, nonché l’assistenza alle vittime delle medesime. Dal 1o giugno 2013 tutti gli Stati membri sono parte della convenzione. |
(4) |
Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/487/PESC (1) a sostegno dell’universalizzazione ed attuazione della convenzione. |
(5) |
Il 3 dicembre 2009, alla seconda conferenza di revisione della convenzione, gli Stati parte della convenzione («Stati parti») hanno adottato il piano d’azione di Cartagena 2010-2014 relativo all’universalizzazione e all’attuazione della convenzione in tutti i suoi aspetti. Alla decima riunione degli Stati parte nel 2010 questi ultimi hanno adottato la direttiva impartita dagli Stati parte all’unità di supporto all’attuazione, in cui hanno convenuto di affidare all’unità di supporto all’attuazione (ISU) della convenzione il compito di fornire consulenza e sostegno tecnico agli Stati parte riguardo all’universalizzazione e all’attuazione della convenzione, di agevolare la comunicazione tra gli Stati parte e di promuovere la comunicazione e la condivisione di informazioni sulla convenzione sia verso gli Stati che non sono parte della convenzione sia verso il pubblico. Alla 14a riunione degli Stati parte nel 2015, questi ultimi hanno adottato una decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all’ISU che fissa le condizioni alle quali l’ISU può intraprendere attività o progetti che non figurano nel suo bilancio annuale, anche su invito degli Stati parte o degli Stati che non sono parte della convenzione. |
(6) |
Il 13 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/700/PESC (2) a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Cartagena 2010-2014. |
(7) |
Il 27 giugno 2014, alla terza conferenza di revisione della convenzione, gli Stati parte hanno adottato il piano d’azione di Maputo 2014-2019 con l’obiettivo di conseguire progressi rilevanti e sostenibili in materia di attuazione della convenzione durante il periodo 2014-2019 e hanno rilasciato una dichiarazione comune in cui affermano di voler raggiungere gli obiettivi della convenzione nella massima misura possibile entro il 2025. |
(8) |
Nelle conclusioni del 16 e 17 giugno 2014 alla terza conferenza di revisione della convenzione, il Consiglio ha ricordato l’unità dell’Unione nel perseguire gli obiettivi della convenzione e che l’Unione e i suoi Stati membri vantano una lunga storia di sostegno a proposito dello sminamento e della distruzione delle scorte di mine antipersona, nonché di assistenza alle vittime di queste ultime. Tali conclusioni ribadivano il fermo sostegno dell’Unione agli Stati parte nella loro opera di piena ed efficace attuazione della convenzione e il suo impegno a promuoverne l’universalizzazione, a fornire risorse per finanziare l’azione antimine e assistenza concreta e sostenibile alle vittime delle mine antipersona, alle loro famiglie e alle comunità. |
(9) |
Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1428 (3) a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Maputo 2014-2019. |
(10) |
Il 25 giugno 2019 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla posizione dell’UE sul rafforzamento del divieto di mine antipersona in vista della quarta conferenza di revisione della convenzione per la messa al bando delle mine antipersona, tenutasi a Oslo dal 25 al 29 novembre 2019. Secondo il Consiglio, a vent’anni dall’entrata in vigore della convenzione, essa costituisce un successo storico della diplomazia sul disarmo e un esempio di ciò che l’Unione sostiene: un ordine internazionale basato su regole, radicato nel rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Tuttavia, il Consiglio ha riconosciuto che gli obiettivi della convenzione non sono stati ancora pienamente raggiunti. |
(11) |
Alla quarta conferenza di revisione della convenzione, tenutasi a Oslo nel 2019, gli Stati parte hanno adottato il piano d’azione di Oslo 2020-2024. Il piano d’azione di Oslo 2020-2024 illustra le azioni che gli Stati parte dovrebbero intraprendere nel periodo dal 2020 al 2024 per sostenere l’attuazione della convenzione, sulla base dei risultati dei piani d’azione precedenti. Nell’ambito del suo mandato l’ISU sostiene gli Stati parte nell’attuazione dei loro obblighi previsti dalla convenzione e dei loro impegni conformemente al piano d’azione di Oslo 2020-2024, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Per contribuire alla sicurezza umana sostenendo l’attuazione del piano d’azione di Oslo 2020-2024 («piano d’azione di Oslo») adottato dagli Stati parte in occasione della quarta conferenza di revisione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»), nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza e conformemente alle pertinenti decisioni della comunità internazionale, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:
a) |
sostenere gli sforzi degli Stati parte per attuare gli aspetti relativi all’indagine e allo sminamento e all’educazione ai rischi posti dalle mine e alla riduzione di tali rischi del piano d’azione di Oslo; |
b) |
sostenere gli sforzi degli Stati parte per attuare gli aspetti del piano d’azione di Oslo relativi all’assistenza alle vittime; |
c) |
promuovere l’universalizzazione della convenzione e promuovere norme contro qualsiasi impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione; |
d) |
sostenere gli sforzi degli Stati parte che conservano le mine antipersona per scopi consentiti per aumentare le capacità di comunicazione, provvedere affinché il numero di tali mine conservate non superi il numero minimo assolutamente necessario, nonché esplorare, ove possibile, alternative alle mine antipersona non disinnescate a fini di formazione e ricerca; |
e) |
dimostrare l’impegno continuo dell’Unione e dei suoi Stati membri a favore della convenzione e la loro determinazione a cooperare con gli Stati parti che necessitano di sostegno per rispettare i loro impegni conformemente alla convenzione, e a estendere l’assistenza a tali Stati, rafforzando al contempo il ruolo guida dell’Unione nel perseguire il proposito della convenzione di porre fine in modo definitivo alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antipersona. |
2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 devono essere perseguiti in modo da rafforzare la tradizione, promossa dalla convenzione, di partenariato e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo, compresi i rappresentanti delle comunità colpite dal problema delle mine. Tutte le azioni devono garantire un approccio inclusivo a tutti i livelli.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione sostiene i seguenti progetti:
a) |
sostegno all’attuazione dell’articolo 5 della convenzione, alla cooperazione e all’assistenza internazionali e alla trasparenza e allo scambio di informazioni; |
b) |
sostegno all’attuazione dell’assistenza alle vittime, alla cooperazione e all’assistenza internazionali e alla trasparenza e allo scambio di informazioni; |
c) |
sostegno agli sforzi di universalizzazione e promozione delle norme della convenzione; |
d) |
sostegno alle alternative all’uso di mine antipersona non disinnescate a fini di formazione e cooperazione e assistenza rafforzate; |
e) |
dimostrare l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri e garantirne la visibilità, in particolare tramite sessioni informative annuali per pubblicizzare le attività previste dalla presente decisione e i loro risultati e attraverso l’organizzazione di un evento di chiusura, sottolineando in tal modo il contributo dell’Unione all’attuazione della convenzione. |
4. Una descrizione dettagliata delle misure da intraprendere per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato.
Articolo 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata all’ISU, rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (GICHD).
3. L’ISU attua i progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante definisce le necessarie modalità con il GICHD.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è pari a 2 658 139 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l’ISU deve assicurare l’identità e la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
5. L’ISU attua i progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, conformemente alla decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all’ISU, adottata nel 2015 in occasione della quattordicesima riunione degli Stati parte. L’ISU fornisce, tra le altre, relazioni descrittive e trimestrali, come anche un quadro logico e una matrice di attività che figurano nell’allegato.
Articolo 4
L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall’ISU. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente decisione.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 48 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Azione comune 2008/487/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, a sostegno dell’universalizzazione e attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 41).
(2) Decisione 2012/700/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 40).
(3) Decisione (PESC) 2017/1428 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Maputo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 101).
ALLEGATO
PROGETTO A SOSTEGNO DEL PIANO D’AZIONE DI OSLO PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL 1997 SUL DIVIETO D’IMPIEGO, DI STOCCAGGIO, DI PRODUZIONE E DI TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE
Contesto
Contribuire a una maggiore sicurezza delle persone, come previsto dalla strategia europea in materia di sicurezza, promuovendo l’accettazione delle norme e l’attuazione della convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»). Il progetto appoggiato dall’Unione sosterrebbe gli sforzi degli Stati parte volti ad attuare vari aspetti del piano d’azione di Oslo 2020-2024, adottato in occasione della quarta conferenza di revisione della convenzione nel novembre 2019.
Il progetto proposto si baserebbe sull’azione comune 2008/487/PESC e sulle decisioni 2012/700/PESC e (PESC) 2017/1428 del Consiglio, contribuendo ai preparativi della quinta conferenza di revisione della convenzione nel 2024.
Progetto 1: sostegno all’attuazione dello sminamento (articolo 5 della convenzione), alla cooperazione e all’assistenza internazionali (articolo 6 della convenzione), nonché alla trasparenza e allo scambio di informazioni (articolo 7 della convenzione)
1.1. Obiettivi
— |
Aumentare la capacità di segnalare e affrontare la contaminazione da mine antipersona, comprese, se del caso, quelle di natura improvvisata. |
— |
Fornire un’educazione al rischio mine e compiere sforzi di riduzione del rischio in funzione del contesto. |
— |
Creare capacità nazionali sostenibili per far fronte a zone minate precedentemente sconosciute. |
— |
Intensificare il dialogo regolare con le parti interessate. |
— |
Esaminare le opportunità di cooperazione (internazionale, regionale, triangolare e sud-sud) per affrontare le sfide aperte. |
— |
Migliorare la rendicontazione in linea con il piano d’azione di Oslo e i relativi indicatori. |
1.2. Descrizione
Con il contributo del comitato sull’attuazione dell’articolo 5 in merito alla selezione dei paesi/regioni beneficiari, avrebbero luogo fino a cinque eventi nazionali/regionali nelle Americhe, in Europa, in Asia centrale o sudorientale, nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA), nel Corno d’Africa e nelle regioni subsahariane.
I dialoghi nazionali o regionali tra le parti interessate punterebbero a migliorare ulteriormente la cooperazione e l’assistenza ai fini dell’attuazione delle azioni del piano d’azione di Oslo relative agli articoli 5, 6 e 7 della convenzione. In alcuni casi, tali dialoghi si concentrerebbero in particolare sulla segnalazione di mine antipersona di natura improvvisata. Nell’ambito dei dialoghi nazionali si darebbe priorità agli Stati per i quali sono imminenti le scadenze per lo sminamento e che richiedono sostegno. Inoltre, si potrebbero organizzare dialoghi negli Stati che stanno per completare lo sminamento (articolo 5 della convenzione) o lo hanno completato recentemente, in linea con l’azione 26 del piano d’azione di Oslo.
Sulla base dei successi del passato, gli eventi terrebbero conto e trarrebbero informazioni a livello di progettazione, gestione e attuazione dalle diverse esigenze e prospettive delle donne, delle ragazze, dei ragazzi e degli uomini delle comunità colpite dal problema delle mine e dei partner dell’azione antimine.
I dialoghi sarebbero organizzati e facilitati congiuntamente dall’unità di supporto all’attuazione (ISU) e dallo Stato parte beneficiario insieme all’organizzazione intergovernativa pertinente che collabora all’evento o lo co-organizza.
Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione, sarebbero coinvolti le entità dell’Unione pertinenti e gli Stati membri, il comitato per l’attuazione dell’articolo 5 e il comitato per il rafforzamento della cooperazione e dell’assistenza, i rappresentanti dei donatori, le agenzie delle Nazioni Unite (ONU), le organizzazioni internazionali e nazionali di sminamento, la Campagna internazionale anti-mine (ICBL) e altre parti interessate. Se tale partecipazione conducesse a una sponsorizzazione, essa sarebbe soggetta alle condizioni da definire nella scheda di incidenza sul bilancio.
Le azioni di follow-up sostenute dall’ISU potrebbero essere intraprese in risposta alle raccomandazioni risultanti dai dialoghi o derivanti dalle osservazioni del comitato competente e/o dalle pertinenti decisioni degli Stati parte (per esempio decisioni sulle richieste di proroga). Portando avanti la prassi consolidata se gli Stati parte beneficiari partecipano a coalizioni di paesi o a partenariati con l’Unione o con i suoi Stati membri, la suddetta ISU opererebbe di concerto con tutte le parti.
1.3. Risultati
— |
I rappresentanti degli Stati acquisiscono ulteriori conoscenze sulle modalità per garantire l’attuazione del piano d’azione di Oslo mediante consultazioni inclusive con i membri delle comunità colpite. |
— |
I rappresentanti degli Stati acquisiscono consapevolezza della necessità di stabilire, il più presto possibile e con largo anticipo rispetto al completamento delle operazioni di sminamento, le capacità nazionali per far fronte alle zone minate nuove o, precedentemente sconosciute in seguito al completamento delle operazioni. |
— |
I rappresentanti degli Stati sviluppano le capacità per migliorare la formulazione di relazioni in merito al piano d’azione di Oslo nell’ambito della guida sulla rendicontazione. |
— |
I rappresentanti degli Stati sono informati sulla cooperazione e l’assistenza disponibili per sostenere i loro sforzi di attuazione, nonché sulle misure che possono adottare per incoraggiare tale cooperazione e assistenza, anche tramite l’istituzione di piattaforme nazionali per l’azione antimine. |
— |
I rappresentanti degli Stati sono informati delle sfide e delle lacune relative all’attuazione dei loro impegni nell’ambito del piano d’azione di Oslo e valutano in particolare la posizione dei loro paesi rispetto agli indicatori figuranti in tale piano. |
— |
Sulla base dei dialoghi, i rappresentanti degli Stati prendono in esame la revisione, l’aggiornamento o lo sviluppo di strategie o piani nazionali di sminamento. |
— |
Sono prese in considerazione le diverse prospettive di donne, ragazze, ragazzi e uomini e le esigenze dei sopravvissuti alle mine e delle comunità colpite ed è assicurata la loro partecipazione significativa. |
1.4. Beneficiari
— |
Donne, ragazze, ragazzi e uomini la cui vita è segnata dalla presenza o dalla sospetta presenza di mine antipersona negli Stati parte che stanno attuando gli obblighi di cui all’articolo 5 della convenzione o che hanno recentemente ottemperato a tali obblighi. |
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I rappresentanti degli Stati che si occupano di questioni relative all’attuazione della convenzione, in particolare degli aspetti relativi allo sminamento, dell’educazione al rischio mine e della riduzione di tale rischio. |
Progetto 2: sostegno all’attuazione dell’assistenza alle vittime, alla cooperazione e all’assistenza internazionali (articolo 6 della convenzione), nonché alla trasparenza e allo scambio di informazioni (articolo 7 della convenzione)
2.1. Obiettivi
Gli Stati parte attuano l’assistenza alle vittime nell’ambito di approcci più ampi in materia di sviluppo e diritti delle persone con disabilità, tenendo conto delle diverse esigenze di genere e dei sopravvissuti alle mine, comprese le necessità dei sopravvissuti alle mine nelle zone rurali e remote.
2.2. Descrizione
Con l’adozione del piano d’azione di Oslo, gli Stati parte hanno ribadito il loro impegno a garantire la piena, equa ed effettiva partecipazione delle vittime delle mine alla società, sulla base del rispetto dei diritti umani, della parità di genere, dell’inclusione e della non discriminazione.
Grazie al sostegno finanziario fornito attraverso la decisione (PESC) 2017/1428 e quale seguito della conferenza mondiale di cui alla decisione 2012/700/PESC, gli operatori dell’assistenza alle vittime e dei diritti delle persone con disabilità degli Stati parte e di quelli che non sono parte che presentano un numero significativo di sopravvissuti si sono incontrati in una conferenza mondiale per collegare più strettamente i partenariati con gli ambienti che operano a favore dei diritti delle persone con disabilità a livello nazionale e internazionale.
Tale risultato è stato conseguito grazie alla partecipazione dei ministeri nazionali competenti e alle vaste competenze fornite, tra gli altri, dall’inviato speciale del segretario generale dell’ONU per la disabilità e l’accessibilità, dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), dal Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e da organizzazioni specializzate aderenti all’ICBL, quali Humanity and Inclusion.
Sulla base di tale risultato, il presente progetto sosterrebbe lo svolgimento di una terza conferenza mondiale a cui parteciperebbero operatori esperti nel settore dell’assistenza alle vittime, l’inviata speciale dell’ONU per la disabilità e l’accessibilità e un membro del comitato della convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), per riesaminare l’attuazione del piano d’azione di Oslo e contribuire a un nuovo piano d’azione che sarà adottato dalla comunità internazionale nel 2024. Tale conferenza si svolgerebbe almeno un anno prima della quinta conferenza di revisione e vedrebbe la partecipazione e il contributo del presidente designato della conferenza di revisione.
Con il contributo del comitato per l’assistenza alle vittime ai fini della selezione dei paesi/regioni beneficiari, il progetto amplierebbe il suo sostegno agli Stati parti tramite dialoghi nazionali e/o regionali tra le parti interessate nell’ambito di un massimo di cinque eventi nelle Americhe, in Europa, in Asia centrale o sudorientale, nella regione MENA, nel Corno d’Africa e nelle regioni subsahariane. Tali dialoghi cercherebbero di sostenere gli Stati parte nel rafforzamento dei loro sforzi multisettoriali volti a garantire che l’attuazione dell’assistenza alle vittime sia in linea con le pertinenti disposizioni della CRPD. Punterebbero inoltre a potenziare e garantire l’inclusione e l’effettiva partecipazione alle discussioni delle vittime delle mine e delle loro organizzazioni rappresentative, al fine di mobilitare e ottenere risorse e garantire servizi sotto una prospettiva basata sui diritti. Al fine di rafforzare ulteriormente tali legami e mantenere un piano coerente per creare e sviluppare le capacità nazionali, il progetto cercherebbe inoltre di organizzare riunioni di esperti in materia di assistenza alle vittime prima delle riunioni degli Stati parte, secondo necessità, ma in ogni caso svolgendo almeno tre volte.
Sulla base dei successi del passato, gli eventi terrebbero conto e trarrebbero informazioni a livello di progettazione, gestione e attuazione da un processo inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e prospettive delle donne, delle ragazze, dei ragazzi e degli uomini sopravvissuti all’esplosione di mine antipersona, delle comunità colpite dal problema delle mine e della comunità dei diritti delle persone con disabilità, compresi i sopravvissuti alle mine nelle zone rurali e remote. Ciò garantirebbe un valore aggiunto agli sforzi intrapresi a livello nazionale.
I dialoghi sarebbero organizzati e facilitati congiuntamente dall’ISU e dallo Stato parte beneficiario e, se del caso, l’organizzazione intergovernativa regionale cosponsorizzerebbe il dialogo. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione, sarebbero coinvolti le entità dell’Unione pertinenti e gli Stati membri, il comitato per l’assistenza alle vittime e il comitato per il rafforzamento della cooperazione e dell’assistenza, i rappresentanti dei donatori, le agenzie dell’ONU, compresi l’OMS e l’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani, le organizzazioni internazionali e nazionali di sminamento, il CICR e altre parti interessate, quali l’ICBL e le organizzazioni aderenti, per esempio Humanity and Inclusion. Se tale partecipazione conducesse a una sponsorizzazione, essa sarebbe soggetta alle condizioni da definire nella scheda di incidenza sul bilancio.
Le azioni di follow-up sostenute dall’unità di supporto all’attuazione potrebbero essere intraprese in risposta alle raccomandazioni risultanti dai dialoghi o derivanti dalle osservazioni del comitato competente e/o dalle pertinenti conclusioni dei dialoghi nazionali/regionali. Ciò includerebbe la sponsorizzazione di operatori dell’assistenza alle vittime e/o di rappresentanti delle organizzazioni di sopravvissuti alle mine in vista della loro partecipazione a visite tecniche di scambio o a riunioni formali o informali della convenzione. Portando avanti la prassi consolidata se gli Stati parte beneficiari partecipano a «coalizioni» di paesi o a partenariati con l’Unione o con i suoi Stati membri, l’unità di supporto all’attuazione opererebbe di concerto con tutte le parti.
2.3. Risultati
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I rappresentanti degli Stati migliorano le conoscenze sulle modalità con cui garantire al meglio una risposta multisettoriale per ottemperare ai loro obblighi in materia di assistenza alle vittime e integrare tale assistenza in politiche, piani e quadri giuridici nazionali più ampi. |
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Gli Stati comprendono la necessità di garantire che un ente governativo competente sia incaricato di sorvegliare l’integrazione dell’assistenza alle vittime in quadri più ampi nonché la necessità di elaborare un piano d’azione basato su obiettivi specifici, misurabili, realistici e definiti sotto il profilo temporale per sostenere le vittime delle mine. |
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A seguito delle attività svolte nel quadro del progetto gli Stati adottano un approccio più inclusivo in materia di assistenza alle vittime, in particolare includendo o aumentando la partecipazione delle organizzazioni dei sopravvissuti alle mine o che difendono i diritti delle persone con disabilità nella pianificazione nazionale e nel quadro delle delegazioni. |
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I rappresentanti degli Stati sono informati delle sfide e delle lacune relative all’attuazione dei loro impegni nell’ambito del piano d’azione di Oslo e valutano, in particolare, la posizione dei loro paesi rispetto agli indicatori figuranti in tale piano. |
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Sulla base dei dialoghi, i rappresentanti degli Stati prendono in esame la revisione, l’aggiornamento o lo sviluppo delle loro strategie nazionali relative alle persone con disabilità. |
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Le organizzazioni dei sopravvissuti alle mine e quelle a favore dei diritti delle persone con disabilità sviluppano ulteriormente le proprie capacità/sono dotate dei mezzi necessari per agire a seguito delle attività del progetto. |
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I rappresentanti degli Stati sviluppano le capacità per migliorare la formulazione di relazioni in merito al piano d’azione di Oslo nell’ambito della guida sulla rendicontazione. |
— |
Gli Stati e le organizzazioni che rappresentano le vittime intensificano i partenariati con le pertinenti comunità umanitarie, di costruzione della pace, di sviluppo e dei diritti umani, tenendo presente l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. |
2.4. Beneficiari
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Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini vittime di mine antipersone e di altri residuati bellici esplosivi e altre vittime di mine, anche nelle zone rurali e remote. |
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Gli esperti nel settore dell’assistenza alle vittime incaricati delle questioni pertinenti all’assistenza alle vittime. |
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Gli operatori dei diritti delle persone con disabilità che lavorano in Stati con un numero significativo di sopravvissuti alle mine. |
Progetto 3: sostegno delle azioni a favore dell’universalizzazione e della promozione delle norme della convenzione
3.1. Obiettivo
Gli Stati non parte procedono verso l’adesione e i loro funzionari competenti si mostrano espressamente a favore della convenzione e/o delle norme internazionali contro le mine antipersona.
3.2. Descrizione
Nella dichiarazione di Oslo per un mondo senza mine gli Stati si impegnano a promuovere e difendere le norme stabilite dalla convenzione e a compiere qualsiasi sforzo per universalizzare la convenzione sulla base dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani.
Il piano d’azione di Oslo individua due azioni volte a garantire un aumento dell’adesione alla convenzione e il rafforzamento delle norme in essa contenute. Le azioni 11 e 12 del piano d’azione di Oslo invitano gli Stati parte a utilizzare tutte le vie disponibili per promuovere la ratifica della convenzione o l’adesione ad essa da parte degli Stati che non ne sono parte, anche incoraggiando la loro partecipazione ai lavori della convenzione e a continuare a promuovere il rispetto universale delle norme e degli obiettivi della convenzione.
A tal fine, e con il contributo del presidente della convenzione e del gruppo informale sull’universalizzazione, se del caso, il progetto realizzerebbe una serie di sforzi di universalizzazione. Essi comprenderebbero visite ad alto livello, riunioni e/o workshop tecnici, la sponsorizzazione di funzionari competenti degli Stati destinatari ai fini della loro partecipazione alle riunioni della convenzione e riunioni a livello di ambasciatori presso la sede dell’ONU o uno dei suoi uffici regionali.
Almeno cinque attività sarebbero svolte con il sostegno delle parti della convenzione, compresi gli Stati membri e le delegazioni dell’Unione negli Stati destinatari. Portando avanti la prassi consolidata se l’Unione o i suoi Stati membri partecipano a coalizioni di paesi o a partenariati negli Stati destinatari, l’unità di supporto all’attuazione opererebbe di concerto con tutte le parti.
Ove possibile, l’approccio politico ad alto livello sarebbe seguito da workshop tecnici basati sui contributi di esperti degli Stati che guidano gli sforzi di universalizzazione, dell’ICBL, del CICR, delle agenzie locali delle Nazioni Unite e/o delle organizzazioni pertinenti. Tali workshop si svolgerebbero a livello nazionale, subregionale o regionale con i ministeri o le istituzioni competenti degli Stati destinatari. Il progetto punterebbe a sponsorizzare delegati competenti degli Stati destinatari affinché partecipino alle riunioni della convenzione. Ciò garantirebbe che gli Stati parte possano dare seguito agli Stati destinatari e mantenere l’attenzione di questi ultimi sulle riunioni della convenzione. L’ISU coordinerebbe tale sponsorizzazione in base a quanto permesso dalla scheda di incidenza sul bilancio.
L’ISU organizzerebbe inoltre una riunione tecnica «follow-up» a livello nazionale, subregionale o regionale con uno Stato non parte precedentemente destinatario di una decisione o di un’azione comune dell’Unione.
3.3. Risultati
— |
I responsabili decisionali degli Stati non parte acquisiscono una maggiore conoscenza della convenzione e delle sue norme e/o del sostegno disponibile ai fini dell’adesione. |
— |
I funzionari statali competenti acquisiscono una maggiore comprensione dei lavori della convenzione. |
— |
Gli Stati non parte esprimono pubblicamente il loro ravvicinamento o la loro affinità a favore della convenzione e delle sue norme (per esempio partecipano a una riunione formale o informale della convenzione). |
— |
Quale risultato delle missioni, le parti interessate all’azione nazionale antimine e/o all’universalizzazione hanno un nuovo impulso per promuovere l’universalizzazione. |
— |
Il ruolo dell’Unione nel far progredire la convenzione e le sue norme è sottolineato nella comunità delle parti della convenzione, tra gli stessi funzionari dell’Unione e negli Stati non parte. |
— |
Almeno uno Stato destinatario che non è parte fornisce su base volontaria una relazione ai sensi dell’articolo 7. |
3.4. Beneficiari
— |
Gli Stati che non hanno ancora ratificato, approvato, accettato o aderito alla convenzione. |
— |
Gli Stati parte e le organizzazioni internazionali e non governative coinvolti negli sforzi volti a promuovere l’universalizzazione della convenzione. |
— |
Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini negli Stati in cui è in vigore un divieto relativo alle mine terrestri. |
Progetto 4: sostegno alle alternative all’uso di mine antipersona non disinnescate ai fini della formazione (articolo 3 della convenzione) e allo sviluppo della cooperazione e dell’assistenza (articolo 6 della convenzione)
4.1. Obiettivo
Gli Stati che conservano mine antipersona per scopi consentiti agiscono in base all’azione 16 del piano d’azione di Oslo, anche aumentando la formulazione di relazioni e all’azione 17 del piano d’azione di Oslo esplorando alternative alle mine antipersona non disinnescate.
4.2. Descrizione
Attualmente vi sono 66 Stati parte che conservano oltre 150 000 mine antipersona per scopi consentiti a norma dell’articolo 3 della convenzione. Sebbene le informazioni ricevute dagli Stati parte indichino che tale numero è in calo, alcuni di essi da molti anni non trasmettono la relazione annuale sulla trasparenza concernente le mine antipersona che conservano.
Al fine di sostenere gli Stati parte che desiderino agire in base alle azioni 16 e 17 del piano d’azione di Oslo, il progetto proposto, con il contributo del presidente della convenzione, fornirebbe sostegno a un seminario nazionale o regionale se almeno due Stati richiedono tale assistenza. Gli Stati parte, compresi gli Stati membri, e le organizzazioni competenti possono comunicare gli insegnamenti tratti e presentare le tabelle di marcia al fine di sostituire le mine antipersona non disinnescate nelle attività di formazione. Portando avanti la prassi consolidata se l’Unione o i suoi Stati membri partecipano a coalizioni di paesi o a partenariati con gli Stati parte beneficiari, l’unità di supporto all’attuazione opererebbe di concerto con tutte le parti.
Il progetto sosterrebbe inoltre lo svolgimento di un workshop tecnico sulle alternative all’uso di mine antipersona non disinnescate. Ove opportuno e/o possibile, gli Stati membri dell’Unione e gli altri Stati parte sarebbero invitati a condividere gli insegnamenti tratti sulle alternative per la formazione e la ricerca e/o sulla distruzione delle mine antipersona conservate, rafforzando ulteriormente la cooperazione e l’assistenza all’interno della comunità delle parti della convenzione. A tal fine, il progetto coinvolgerebbe il comitato per la conformità cooperativa e il comitato per il rafforzamento della cooperazione e dell’assistenza.
4.3. Risultati
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Gli Stati parte aumentano la comunicazione di informazioni in merito all’articolo 3 della convenzione nelle relazioni annuali sulla trasparenza. |
— |
Gli Stati parte che sono in grado di farlo, si impegnano in attività di cooperazione e assistenza nei confronti degli Stati parte che intendono prendere misure in relazione agli impegni di cui all’articolo 3 nonché alle azioni 16 e 17 del piano d’azione di Oslo. |
— |
Conoscenze aggiornate sono acquisite dagli Stati parte che conservano un elevato numero di mine antipersona e almeno uno Stato parte si adopera per utilizzare alternative nelle attività di formazione. |
4.4. Beneficiari
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Gli Stati parte con impegni di cui all’articolo 3. |
— |
I funzionari statali responsabili dei programmi di formazione in materia di sminamento. |
— |
Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini negli Stati parti in cui le mine antipersona conservate sono distrutte. |
Progetto 5: dimostrazione dell’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri e garanzia della loro visibilità
5.1. Obiettivo
La comunità delle parti della convenzione e gli Stati parte beneficiari acquisiscono una maggiore comprensione del contributo dell’Unione e dei suoi Stati membri all’attuazione della convenzione, mentre i funzionari dell’Unione e dei suoi Stati membri sono sensibilizzati sulla presente decisione e su come possa rapportarsi al loro lavoro.
5.2. Descrizione
Come nel caso delle decisioni e dell’azione comune del Consiglio precedenti, l’unità di supporto all’attuazione si impegnerebbe a mettere in risalto il ruolo dell’Unione e dei suoi Stati membri nella comunità delle parti della convenzione e negli Stati beneficiari e destinatari. A tal fine e nell’ambito del piano di comunicazione e visibilità, l’ISU organizzerebbe sessioni informative periodiche, in particolare durante le riunioni della convenzione, nel corso della fase di attuazione del progetto e un evento di chiusura.
L’ISU realizzerebbe campagne sui media e farebbe circolare pubblicazioni per promuovere la realizzazione della convenzione. Garantirebbe inoltre che in tali campagne sia messo in risalto il ruolo dell’Unione.
Come stabilito dalla prassi precedente, l’ISU presenterebbe relazioni mensili e trimestrali all’Unione nonché relazioni trimestrali all’Unione e ai suoi Stati membri sull’attuazione del progetto.
5.3. Risultati
— |
I funzionari dell’Unione e dei suoi Stati membri sarebbero sensibilizzati sulla decisione e su come possa rapportarsi al loro lavoro. |
— |
L’impegno dell’Unione e degli Stati membri relativamente alla convenzione e in generale all’azione antimine sarebbe enfatizzato dinanzi agli Stati parte e al pubblico mondiale interessato alla sicurezza delle persone. |
— |
La consapevolezza degli obiettivi della convenzione all’interno della comunità internazionale sarebbe rafforzata. |
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/51 |
DECISIONE (PESC) 2021/258 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2021
che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe. |
(2) |
Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe. |
(3) |
È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2022. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe. |
(4) |
La voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC. Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per tre persone e un’entità figuranti in tale allegato e le informazioni sull’identità e i motivi relativi a due persone figuranti in detto allegato dovrebbero essere aggiornati. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell’allegato II di tale decisione e la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall’allegato II di detta decisione. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «A rticolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2022. 3. Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone elencate nell’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2022. 4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
2) |
l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione; |
3) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO I
PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5
I. Persone
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull’identità |
Motivi |
2. |
MUGABE, Grace |
Data di nascita 23.7.1965 Passaporto AD001159 ID 63-646650Q70 |
Ex segretaria della lega delle donne della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell’Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti. |
5. |
CHIWENGA, Constantine |
Vicepresidente Ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale in pensione, data di nascita 25.8.1956 Passaporto AD000263 ID 63-327568M80 |
Vicepresidente ed ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe. Membro del comando operativo congiunto e complice nell’elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Ha usato l’esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali. |
7. |
SIBANDA, Phillip Valerio (alias Valentine) |
Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe Ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954 ID 63-357671H26 |
Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe ed ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe. Alto responsabile dell’esercito, compromesso con il governo e complice nell’elaborazione o direzione della politica statale di oppressione. |
II. Entità
|
Nome |
Informazioni sull’identità |
Motivi |
1. |
Zimbabwe Defence Industries |
10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe |
Associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo. |
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione 2011/101/PESC la voce relativa alla persona seguente è soppressa:
«4. |
Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema». |
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/55 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2021/259 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2021
che stabilisce le norme di attuazione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda le sovvenzioni classificate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1),
vista la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (2),
vista la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (3),
vista la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (4),
previa consultazione del gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione a norma dell'articolo 41, paragrafo 5, della decisione (UE, Euratom) 2015/444,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli 41, 42, 47 e 48 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione prevedono che siano stabilite disposizioni più dettagliate a integrazione e supporto del capo 6 della medesima decisione mediante norme di attuazione in materia di sicurezza industriale per disciplinare aspetti quali l'aggiudicazione di convenzioni di sovvenzione classificate, il nulla osta di sicurezza delle imprese, il nulla osta di sicurezza del personale, le visite e la trasmissione e il trasporto delle informazioni classificate UE (ICUE). |
(2) |
La decisione (UE, Euratom) 2015/444 stabilisce che l'attuazione delle convenzioni di sovvenzione classificate avvenga in stretta collaborazione con l'autorità di sicurezza nazionale, l'autorità di sicurezza designata o altra autorità competente degli Stati membri interessati. Gli Stati membri hanno convenuto di provvedere affinché qualsiasi soggetto sotto la loro giurisdizione che può ottenere o produrre informazioni classificate provenienti dalla Commissione sia in possesso di un nulla osta di sicurezza adeguato e sia in grado di assicurare la protezione di sicurezza del livello adeguato, equivalente a quella accordata dalle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea per proteggere le informazioni classificate UE che recano un contrassegno di classifica corrispondente, secondo quanto previsto dall'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (2011/C 202/05) (5). |
(3) |
Il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno convenuto di garantire la massima coerenza nell'applicazione delle norme di sicurezza relative alla protezione delle ICUE tenendo conto allo stesso tempo delle loro specifiche esigenze istituzionali e organizzative, conformemente alle dichiarazioni allegate al verbale della sessione del Consiglio in cui è stata adottata la decisione 2013/488/UE del Consiglio (6) sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE. |
(4) |
Le norme di attuazione della Commissione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda le sovvenzioni classificate dovrebbero pertanto garantire anche la massima coerenza e tenere conto degli orientamenti sulla sicurezza industriale approvati dal comitato per la sicurezza del Consiglio il 13 dicembre 2016. |
(5) |
Il 4 maggio 2016 la Commissione ha adottato una decisione (7) che abilita il membro della Commissione responsabile per le questioni di sicurezza ad adottare, a nome della Commissione e sotto la sua responsabilità, le norme di attuazione a norma dell'articolo 60 della decisione (UE, Euratom) 2015/444, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce le norme di attuazione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda le sovvenzioni classificate ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/444, in particolare il capo 6 della medesima.
2. La presente decisione stabilisce requisiti specifici per garantire la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) durante la pubblicazione degli inviti, l'aggiudicazione di sovvenzioni e l'attuazione delle convenzioni di sovvenzione classificate concluse dalla Commissione europea.
3. La presente decisione si applica alle sovvenzioni comportanti informazioni classificate del livello seguente:
(a) |
RESTREINT UE/EU RESTRICTED; |
(b) |
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL; |
(c) |
SECRET UE/EU SECRET. |
4. La presente decisione si applica fatte salve le norme specifiche stabilite in altri atti giuridici, come quelle riguardanti il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa.
Articolo 2
Responsabilità in seno alla Commissione
1. Nell'ambito delle sue responsabilità l'ordinatore dell'autorità erogatrice, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, garantisce che la sovvenzione classificata è conforme alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alle relative norme di attuazione.
2. A tal fine in tutte le fasi l'ordinatore interessato chiede il parere dell'autorità di sicurezza della Commissione sulle questioni riguardanti gli elementi di sicurezza della convenzione di sovvenzione classificata, del programma o del progetto classificato e informa il responsabile locale della sicurezza in merito alle convenzioni di sovvenzione classificate firmate. La decisione sul livello di classifica di determinate materie spetta all'autorità erogatrice ed è presa tenendo in debito conto la guida alle classifiche di sicurezza.
3. Se si applicano le istruzioni di sicurezza del programma/progetto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'autorità erogatrice e l'autorità di sicurezza della Commissione assolvono le responsabilità loro assegnate in tali istruzioni.
4. Nel rispetto dei requisiti delle presenti norme di attuazione, l'autorità di sicurezza della Commissione collabora strettamente con le autorità di sicurezza nazionali (NSA) e le autorità di sicurezza designate (DSA) degli Stati membri interessati, in particolare per quanto riguarda il nulla osta di sicurezza delle imprese (FSC) e il nulla osta di sicurezza del personale (PSC), la procedura relativa alle visite e i programmi di trasporto.
5. Se le sovvenzioni sono gestite da agenzie esecutive dell'UE o da altri organismi di finanziamento e non si applicano le norme specifiche stabilite in altri atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4:
(a) |
il servizio della Commissione delegante esercita i diritti dell'originatore di ICUE generate nel contesto delle sovvenzioni, se previsto dalle modalità di delega; |
(b) |
il servizio della Commissione delegante ha la responsabilità di stabilire la classifica di sicurezza; |
(c) |
le richieste di informazioni sui nulla osta di sicurezza e le comunicazioni alle NSA e/o alle DSA sono trasmesse tramite l'autorità di sicurezza della Commissione. |
CAPO 2
GESTIONE DEGLI INVITI PER SOVVENZIONI CLASSIFICATE
Articolo 3
Principi di base
1. Le parti classificate delle sovvenzioni sono attuate esclusivamente da beneficiari registrati in uno Stato membro o da beneficiari registrati in un paese terzo o istituiti da un'organizzazione internazionale, purché il paese terzo o l'organizzazione internazionale abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'Unione o un accordo amministrativo con la Commissione (8).
2. Prima di pubblicare l'invito per una sovvenzione classificata, l'autorità erogatrice determina la classifica di sicurezza delle informazioni a cui potrebbero avere accesso i richiedenti. L'autorità erogatrice determina anche la classifica di sicurezza massima delle informazioni generate durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione, del programma o del progetto, o almeno il volume e il tipo delle informazioni che si prevede di produrre o trattare e stabilisce la necessità di un sistema di comunicazione e informazione (CIS) classificato.
3. L'autorità erogatrice provvede affinché gli inviti per sovvenzioni classificate diano informazioni sugli obblighi specifici di sicurezza connessi a dette informazioni. La documentazione dell'invito comprende chiarimenti sulle tempistiche a disposizione dei beneficiari per ottenere gli FSC ove necessario. Gli allegati I e II contengono modelli delle informazioni relative alle condizioni dell'invito.
4. L'autorità erogatrice provvede affinché le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET siano comunicate ai richiedenti solo dopo che questi ultimi abbiano firmato l'impegno alla non divulgazione, che li obbliga a trattare e proteggere le ICUE a norma della decisione (UE, Euratom) 2015/444, e relative norme di attuazione e delle norme nazionali applicabili.
5. Quando ai richiedenti sono comunicate informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, nell'invito o negli accordi di non divulgazione conclusi nella fase di proposta sono inseriti i requisiti minimi di cui all'articolo 5, paragrafo 7, della presente decisione.
6. Tutti i richiedenti e i beneficiari tenuti a trattare o conservare informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nelle loro strutture nella fase di proposta o durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione classificata sono in possesso dell'FSC del livello richiesto, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 9. Di seguito sono indicate le tre situazioni che possono presentarsi nella fase di proposta relativa a una sovvenzione classificata che comporta ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET:
(a) |
nessun accesso alle ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nella fase di proposta: se l'invito riguarda una sovvenzione che comporterà ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, ma il richiedente non sarà tenuto a trattare dette informazioni nella fase di proposta, il mancato possesso da parte del richiedente dell'FSC del livello richiesto non determina l'esclusione dalla procedura di presentazione della domanda; |
(b) |
accesso alle ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nei locali dell'autorità erogatrice nella fase di proposta: l'accesso è consentito al personale del richiedente che sia in possesso del PSC del livello richiesto e che abbia necessità di conoscere; |
(c) |
trattamento o conservazione delle ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nei locali del richiedente nella fase di proposta: se l'invito impone ai richiedenti di trattare o conservare le ICUE nei loro locali, il richiedente deve essere in possesso dell'FSC del livello richiesto. In questi casi l'autorità erogatrice ottiene, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, l'assicurazione dell'NSA o della DSA competente che al richiedente è stato rilasciato l'FSC adeguato prima che gli sia consegnato il materiale delle ICUE. L'accesso è consentito al personale del richiedente che sia in possesso del PSC del livello richiesto e che abbia necessità di conoscere. |
7. Di norma non è richiesto l'FSC o il PSC per l'accesso alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, né nella fase di proposta né in quella di esecuzione della convenzione di sovvenzione. Quando gli Stati membri prescrivono l'FSC o il PSC per convenzioni di sovvenzione o subcontratti di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED a norma di disposizioni legislative e regolamentari nazionali, come indicato nell'allegato IV, le prescrizioni nazionali non possono imporre obblighi supplementari agli altri Stati membri né impedire ai richiedenti, beneficiari o subcontraenti di Stati membri che non prevedono dette prescrizioni in materia di FSC o PSC l'accesso a informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED derivanti da convenzioni di sovvenzione o da subcontratti connessi o la partecipazione alla relativa gara. Queste convenzioni di sovvenzione sono eseguite negli Stati membri conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
8. Quando nella gestione di un invito è richiesto l'FSC per l'attuazione di una convenzione di sovvenzione classificata, l'autorità erogatrice ne fa richiesta, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, all'NSA o alla DSA del beneficiario utilizzando il modulo di informazione sul nulla osta di sicurezza delle imprese (FSCIS) o altro modello elettronico equivalente previsto. L'allegato III, appendice D, riporta un modello di FSCIS (9). Se possibile, la risposta all'FSCIS è data entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta.
9. Se istituzioni pubbliche degli Stati membri o istituti soggetti al controllo del loro governo partecipano a sovvenzioni classificate per cui sono necessari FSC e se il diritto nazionale non prevede il rilascio di FSC a tali istituzioni e istituti, l'autorità erogatrice verifica con la NSA o la DSA interessata, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, se dette istituzioni o istituti sono in grado di trattare le ICUE al livello richiesto.
10. Se per l'esecuzione di una convenzione di sovvenzione classificata è necessario un PSC e se a norma delle disposizioni nazionali occorre un FSC perché sia rilasciato un PSC, l'autorità erogatrice verifica con l'NSA o la DSA del beneficiario, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione utilizzando un FSCIS, se il beneficiario è in possesso di un FSC o se è in corso il processo per ottenere l'FSC. In questo caso la Commissione non fa richiesta di PSC utilizzando il modulo di informazione sul nulla osta di sicurezza del personale («PSCIS»).
Articolo 4
Subcontratti delle sovvenzioni classificate
1. Le condizioni alle quali i beneficiari possono subappaltare azioni relative alle prestazioni che comportano ICUE sono definite nell'invito e nella convenzione di sovvenzione. Tali condizioni comprendono l'obbligo che tutti i FSCIS siano trasmessi tramite l'autorità di sicurezza della Commissione. Il subcontratto è subordinato al previo consenso scritto dell'autorità erogatrice. Se del caso, il subcontratto deve essere conforme all'atto di base che istituisce il programma.
2. Le parti classificate delle sovvenzioni sono subappaltate esclusivamente a soggetti registrati in uno Stato membro o a soggetti registrati in un paese terzo o istituiti da un'organizzazione internazionale, purché il paese terzo o l'organizzazione internazionale abbiano concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'Unione o un accordo amministrativo con la Commissione (10).
CAPO 3
GESTIONE DI SOVVENZIONI CLASSIFICATE
Articolo 5
Principi di base
1. In sede di aggiudicazione di una sovvenzione classificata, l'autorità erogatrice, assieme all'autorità di sicurezza della Commissione, garantisce che gli obblighi dei beneficiari in materia di protezione delle ICUE usate o generate nel corso dell'esecuzione della convenzione di sovvenzione siano parte integrante della convenzione. I requisiti di sicurezza specifici della sovvenzione assumono la forma di una lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL). Nell'allegato III è riportato un modello di SAL.
2. Prima della firma della sovvenzione classificata, l'autorità erogatrice approva una guida alle classifiche di sicurezza (SCG) in cui sono descritti i compiti da svolgere e le informazioni generate nell'attuazione della sovvenzione, o se del caso a livello di programma o di progetto. La SCG è inclusa nella SAL.
3. I requisiti di sicurezza specifici del programma o del progetto assumono la forma di istruzioni di sicurezza del programma/progetto (PSI). Le PSI possono essere redatte sulla base delle disposizioni del modello di SAL di cui all'allegato III. Sono elaborate dal servizio della Commissione responsabile della gestione del programma o del progetto, in stretta collaborazione con l'autorità di sicurezza della Commissione, e presentate per parere al gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione. Se una convenzione di sovvenzione rientra in un programma o in un progetto dotato delle proprie PSI, la SAL della convenzione è redatta in forma semplificata e rinvia alle disposizioni in materia di sicurezza contenute nelle PSI del programma/progetto.
4. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 9, la convenzione di sovvenzione classificata non è firmata fino a quando l'NSA o la DSA del richiedente non ne abbia confermato l'FSC o, se è un consorzio ad aggiudicarsi la convenzione di sovvenzione classificata, fino a quando l'NSA o la DSA di almeno un richiedente all'interno del consorzio, o più se necessario, non abbia confermato l'FSC di tale richiedente.
5. In linea di principio e salvo diversamente disposto da altre norme pertinenti l'autorità erogatrice è considerata l'originatore di ICUE generate nell'esecuzione della convenzione di sovvenzione.
6. L'autorità erogatrice, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, notifica alle NSA e o alle DSA di tutti i beneficiari e subcontraenti la firma di convenzioni di sovvenzione o subcontratti classificati e la loro eventuale proroga o estinzione anticipata. Nell'allegato IV è riportato l'elenco delle prescrizioni per paese.
7. Le convenzioni di sovvenzione che comportano informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED includono una clausola di sicurezza che rende vincolanti per i beneficiari le disposizioni di cui all'allegato III, appendice E. Tali convenzioni di sovvenzione includono la SAL che stabilisce come minimo i requisiti per il trattamento delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, compresi gli aspetti relativi alla garanzia di sicurezza delle informazioni e i requisiti specifici che devono rispettare i beneficiari per l'accreditamento del loro CIS che tratta informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
8. Ove previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, le NSA o le DSA garantiscono che i beneficiari o i subcontraenti sotto la loro giurisdizione rispettino le disposizioni di sicurezza applicabili per la protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED e svolgono visite di verifica presso le strutture dei beneficiari o dei subcontraenti situate sul loro territorio. Se l'NSA o la DSA non è soggetta a tale obbligo, l'autorità erogatrice garantisce che i beneficiari attuino le disposizioni di sicurezza richieste di cui all'allegato III, appendice E.
Articolo 6
Accesso alle ICUE del personale dei beneficiari e dei subcontraenti
1. L'autorità erogatrice assicura che le convenzioni di sovvenzione classificate contengano disposizioni secondo le quali il personale dei beneficiari o dei subcontraenti che per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione classificata o del subcontratto debba avere accesso alle ICUE può ottenere tale accesso soltanto se:
(a) |
è stato stabilito che ha necessità di conoscere; |
(b) |
per le informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, l'NSA o la DSA o altra autorità di sicurezza competente gli ha rilasciato il nulla osta di sicurezza di livello appropriato; |
(c) |
è stato istruito sulle norme di sicurezza applicabili per la protezione delle ICUE e ha riconosciuto le proprie responsabilità in materia di protezione di tali informazioni. |
2. Se del caso, l'accesso alle ICUE deve altresì essere conforme all'atto di base che stabilisce il programma e tiene conto di eventuali contrassegni supplementari definiti nell'SCG.
3. Se il beneficiario o il subcontraente intende assumere un cittadino di un paese non UE in una posizione che richiede l'accesso a ICUE classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, spetta a detto beneficiario o subcontraente avviare la procedura per il rilascio del nulla osta di sicurezza per tale cittadino a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili nel luogo in cui deve essere concesso l'accesso alle ICUE.
Articolo 7
Accesso alle ICUE da parte degli esperti che partecipano a controlli, esami o audit
1. Le persone esterne («esperti») che partecipano ai controlli, agli esami o audit effettuati dall'autorità erogatrice o alle valutazioni dei risultati dei beneficiari per cui è necessario accedere a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, ricevono un contratto solo se hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza al livello appropriato dalla rispettiva NSA o DSA o da altra autorità di sicurezza competente. L'autorità erogatrice, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, verifica e se del caso chiede all'NSA o alla DSA di avviare accertamenti sugli esperti almeno sei mesi prima dell'inizio dei rispettivi contratti.
2. Prima di firmare il contratto, gli esperti sono istruiti sulle norme di sicurezza applicabili per la protezione delle ICUE e riconoscono le proprie responsabilità in materia di protezione delle stesse.
CAPO 4
VISITE IN RELAZIONE A CONVENZIONI DI SOVVENZIONE CLASSIFICATE
Articolo 8
Principi di base
1. Se l'autorità erogatrice, gli esperti, i beneficiari o i subcontraenti richiedono l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nei reciproci locali per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione classificata, le visite sono organizzate di concerto con le NSA o DSA o altra autorità di sicurezza competente interessata.
2. Le visite di cui al paragrafo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:
(a) |
la visita deve avere uno scopo ufficiale inerente a una sovvenzione classificata; |
(b) |
per accedere alle ICUE utilizzate o generate nell'esecuzione di una sovvenzione classificata i visitatori devono essere in possesso del PSC al livello richiesto e avere la necessità di conoscere. |
Articolo 9
Richiesta di visita
1. Le visite dei beneficiari o dei subcontraenti presso le strutture di altri beneficiari o subcontraenti o presso i locali dell'autorità erogatrice che comportano l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono organizzate secondo la procedura seguente:
(a) |
il responsabile della sicurezza della struttura che invia il visitatore deve compilare tutte le parti pertinenti del modulo per la richiesta di visita (RFV) e presentare la richiesta all'NSA o alla DSA della struttura. Nell'allegato III, appendice C, è riportato un modello del modulo RFV; |
(b) |
l'NSA o la DSA della struttura che invia il visitatore deve confermare il PSC del visitatore prima di inoltrare l'RFV all'NSA o alla DSA della struttura ospitante (o all'autorità di sicurezza della Commissione se la visita avviene nei locali dell'autorità erogatrice); |
(c) |
il responsabile della sicurezza della struttura che invia il visitatore deve poi acquisire dalla propria NSA o DSA la risposta dell'NSA o della DSA della struttura ospitante (o dell'autorità di sicurezza della Commissione) di approvazione o di rigetto dell'RFV; |
(d) |
l'RFV è considerata approvata se non vengono sollevate obiezioni fino ai cinque giorni lavorativi precedenti la data della visita. |
2. Le visite di funzionari dell'autorità erogatrice o di esperti o revisori presso le strutture dei beneficiari o dei subcontraenti che comportano l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono organizzate secondo la procedura seguente:
(a) |
il visitatore deve compilare tutte le parti pertinenti del modulo RFV e inoltrarlo all'autorità di sicurezza della Commissione; |
(b) |
l'autorità di sicurezza della Commissione conferma il PSC del visitatore prima di presentare l'RFV all'NSA o alla DSA della struttura ospitante; |
(c) |
l'autorità di sicurezza della Commissione acquisisce dall'NSA o dalla DSA della struttura ospitante la risposta di approvazione o di rigetto dell'RFV; |
(d) |
l'RFV è considerata approvata se non vengono sollevate obiezioni fino ai cinque giorni lavorativi precedenti la data della visita. |
3. L'RFV può riguardare una singola visita o visite ricorrenti. In caso di visite ricorrenti l'RFV può essere valida per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di inizio richiesta.
4. La durata di validità dell'RFV non può superare la durata di validità del PSC del visitatore.
5. Di norma l'RFV deve essere presentata all'autorità di sicurezza competente della struttura ospitante almeno 15 giorni lavorativi prima della data della visita.
Articolo 10
Procedure di visita
1. Prima di consentire ai visitatori di accedere alle ICUE, l'ufficio di sicurezza della struttura ospitante deve espletare tutte le procedure e rispettare tutte le norme in materia di sicurezza delle visite stabilite dalla propria NSA o DSA.
2. I visitatori devono dimostrare la propria identità all'arrivo presso la struttura ospitante presentando una carta d'identità o un passaporto validi. I dati identificativi devono corrispondere alle informazioni fornite nell'RFV.
3. La struttura ospitante provvede alla tenuta dei registri di tutti i visitatori, contenenti nome e cognome, organizzazione che rappresentano, data di scadenza del PSC, data della visita e nome e cognome delle persone visitate. I registri sono conservati per un periodo di almeno cinque anni, o per un periodo di durata superiore se previsto dalle norme e dai regolamenti nazionali del paese in cui è situata la struttura ospitante.
Articolo 11
Visite organizzate direttamente
1. Nel quadro di progetti specifici le pertinenti NSA o DSA e l'autorità di sicurezza della Commissione possono concordare una procedura in base alla quale le visite per una determinata sovvenzione classificata possono essere organizzate direttamente tra il responsabile della sicurezza del visitatore e il responsabile della sicurezza della struttura da visitare. Il modello di modulo da utilizzare a tal fine figura nell'allegato III, appendice C. Questa procedura eccezionale è definita nelle PSI o in altri accordi specifici. In questi casi non si applicano le procedure di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1.
2. Le visite che comportano l'accesso a informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono organizzate direttamente tra il soggetto che invia e il soggetto che riceve i visitatori senza dover seguire le procedure di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1.
CAPO 5
TRASMISSIONE E TRASPORTO DI ICUE NEL QUADRO DELL'ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI DI SOVVENZIONE CLASSIFICATE
Articolo 12
Principi di base
L'autorità erogatrice garantisce che tutte le decisioni relative al trasferimento e al trasporto di ICUE siano conformi alla decisione (UE, Euratom) 2015/444, alle relative norme di attuazione e alle condizioni della convenzione di sovvenzione classificata, compreso il consenso dell'originatore.
Articolo 13
Trattamento elettronico
1. Il trattamento e la trasmissione elettronici delle ICUE sono effettuati conformemente ai capi 5 e 6 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alle relative norme di attuazione.
I sistemi di comunicazione e informazione di proprietà del beneficiario utilizzati per trattare le ICUE per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione (CIS del beneficiario) sono soggetti all'accreditamento da parte dell'autorità di accreditamento di sicurezza (SAA) responsabile. Ogni trasmissione elettronica di ICUE è protetta mediante prodotti crittografici approvati conformemente all'articolo 36, paragrafo 4, della decisione (UE, Euratom) 2015/444. Le misure di sicurezza TEMPEST sono attuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 6, della medesima decisione.
2. L'accreditamento di sicurezza del CIS del beneficiario che tratta ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e di tutte le relative interconnessioni può essere delegato al responsabile della sicurezza del beneficiario se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. In caso di delega il beneficiario è responsabile dell'attuazione dei requisiti minimi di sicurezza descritti nella SAL per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED nel suo CIS. Tuttavia le NSA/DSA e le SAA competenti restano responsabili della protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate dal beneficiario e conservano il diritto di ispezionare le misure di sicurezza adottate dal beneficiario. Inoltre il beneficiario trasmette all'autorità erogatrice e se richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali alla SAA nazionale competente, una dichiarazione di conformità in cui si certifica che il CIS del beneficiario e le relative interconnessioni sono stati accreditati per il trattamento di ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED (11).
Articolo 14
Trasporto mediante corrieri commerciali
Al trasporto di ICUE mediante corrieri commerciali si applicano le pertinenti disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2019/1962 della Commissione (12) sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED e della decisione (UE, Euratom) 2019/1961 della Commissione (13) sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET.
Articolo 15
Trasporto a mano
1. Il trasporto a mano di informazioni classificate è soggetto a rigorosi requisiti di sicurezza.
2. All'interno dell'UE le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate a mano dal personale del beneficiario, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
(a) |
la busta o l'imballaggio utilizzati devono essere opachi e non recare alcuna indicazione della classificazione del contenuto; |
(b) |
il latore deve portare sempre con sé le informazioni classificate; |
(c) |
la busta o l'imballaggio non devono essere aperti durante il trasporto. |
3. Per le informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET il trasporto a mano effettuato dal personale del beneficiario all'interno di uno Stato membro è precedentemente organizzato tra soggetto mittente e soggetto ricevente. L'autorità o la struttura mittente comunica all'autorità o alla struttura ricevente i dettagli della spedizione, compresi il riferimento, la classifica, l'orario previsto di arrivo e il nome del corriere. Il trasporto a mano è consentito, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
(a) |
le informazioni classificate devono essere trasportate in doppia busta o doppio imballaggio; |
(b) |
la busta o l'imballaggio esterni devono essere protetti e non devono recare indicazioni della classificazione del contenuto, mentre la busta interna deve recare il livello di classifica; |
(c) |
il latore deve portare sempre con sé le ICUE; |
(d) |
la busta o l'imballaggio non devono essere aperti durante il trasporto; |
(e) |
la busta o l'imballaggio devono essere trasportati in una valigetta chiudibile a chiave o in un contenitore analogo approvato di dimensioni e peso tali da consentire al latore di portarla sempre con sé senza doverla consegnare come bagaglio al seguito; |
(f) |
il corriere deve essere in possesso di un certificato di corriere rilasciato dalla competente autorità di sicurezza che lo autorizza a trasportare la spedizione classificata indicata. |
4. Per il trasporto a mano effettuato dal personale del beneficiario di informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET da uno Stato membro ad un altro si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti:
(a) |
il corriere è responsabile della custodia in condizioni di sicurezza del materiale classificato che trasporta, fino alla consegna al destinatario; |
(b) |
in caso di violazione della sicurezza, l'NSA o la DSA del mittente può chiedere che le autorità del paese in cui si è verificata la violazione effettuino un'indagine, ne riferiscano l'esito e avviino, se del caso, azioni legali o di altro tipo; |
(c) |
il corriere deve essere stato istruito su tutti gli obblighi in materia di sicurezza da rispettare durante il trasporto e deve aver firmato un apposito impegno; |
(d) |
le istruzioni per il corriere sono allegate al certificato di corriere; |
(e) |
il corriere ha ricevuto la descrizione della spedizione e dell'itinerario; |
(f) |
i documenti sono restituiti all'NSA o alla DSA che li ha emessi al termine del viaggio/dei viaggi o sono tenuti a disposizione dal destinatario a fini di controllo; |
(g) |
le autorità doganali, le autorità competenti in materia di immigrazione o la polizia di frontiera che chiedono di esaminare e ispezionare la spedizione sono autorizzate ad aprire e prendere visione di una parte sufficiente che consenta loro di accertare che non contenga materiale diverso da quello dichiarato; |
(h) |
le autorità doganali devono essere sollecitate a rispettare l'autorità ufficiale dei documenti di spedizione e dei documenti di autorizzazione trasportati dal corriere. |
L'eventuale apertura della spedizione da parte delle autorità doganali deve avvenire lontano dagli sguardi di persone non autorizzate e, se possibile, in presenza del corriere. Il corriere esige che la spedizione sia reimballata e chiede alle autorità che effettuano l'ispezione di sigillarla nuovamente e di confermare per iscritto che è stata da esse aperta.
5. Il trasporto a mano effettuato dal personale del beneficiario di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è soggetto alle disposizioni dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni o dell'accordo amministrativo concluso tra, rispettivamente, l'Unione europea o la Commissione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione.
CAPO 6
PIANI DI CONTINUITÀ OPERATIVA
Articolo 16
Piani di emergenza e misure di recupero
L'autorità erogatrice garantisce che la convenzione di sovvenzione classificata imponga ai beneficiari di predisporre piani di emergenza (BCP) per proteggere le ICUE trattate nel quadro della sovvenzione classificata in situazioni di emergenza, e di mettere in atto misure di prevenzione e recupero nel contesto di piani di continuità operativa per ridurre al minimo l'impatto degli incidenti in relazione al trattamento e alla conservazione delle ICUE. I beneficiari confermano all'autorità erogatrice l'attuazione dei loro BCP.
Articolo 17
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Johannes HAHN
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41.
(3) GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53.
(4) GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40.
(5) GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13.
(6) Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
(7) Decisione della Commissione, del 4 maggio 2016, relativa alla delega di poteri in materia di sicurezza [C(2016) 2797 final].
(8) Sul sito web della Commissione è disponibile l'elenco degli accordi conclusi dall'UE e degli accordi amministrativi conclusi dalla Commissione europea, in base ai quali possono essere scambiate informazioni classificate UE con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
(9) Altri modelli utilizzati possono presentare differenze di forma rispetto al modello fornito nelle presenti norme di attuazione.
(10) Sul sito web della Commissione è disponibile l'elenco degli accordi conclusi dall'UE e degli accordi amministrativi conclusi dalla Commissione europea, in base ai quali possono essere scambiate informazioni classificate UE con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
(11) I requisiti minimi per i sistemi di comunicazione e informazione che trattano ICUE a livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono stabiliti nell'allegato III, appendice E.
(12) Decisione (UE, Euratom) 2019/1962 della Commissione, del 17 ottobre 2019, sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED (GU L 311 del 2.12.2019, pag. 21).
(13) Decisione (UE, Euratom) 2019/1961 della Commissione, del 17 ottobre 2019, sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET (GU L 311 del 2.12.2019, pag. 1).
ALLEGATO I
INFORMAZIONI STANDARD DA INCLUDERE NEGLI INVITI
(da adattare all'invito utilizzato)
Sicurezza
I progetti che comportano informazioni classificate UE devono essere sottoposti a controllo di sicurezza perché ne sia autorizzato il finanziamento e possono essere soggetti a specifiche norme di sicurezza (precisate nella lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL) allegata alla convenzione di sovvenzione).
Tali norme [disciplinate dalla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (1) e/o da norme nazionali] dispongono ad esempio che:
— |
NON possano essere finanziati i progetti che comportano informazioni classificate TRES SECRET UE/EU TOP SECRET (o equivalenti); |
— |
le informazioni classificate debbano essere contrassegnate conformemente alle istruzioni di sicurezza applicabili presenti nella SAL; |
— |
le informazioni con livelli di classifica CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiori (e RESTREINT UE/EU RESTRICTED se richiesto dalle norme nazionali) possano essere:
|
— |
al termine della sovvenzione le informazioni classificate debbano essere restituite o continuare a essere protette conformemente alle norme applicabili; |
— |
le azioni che comportano informazioni classificate UE (ICUE) possano essere subappaltate solo previa autorizzazione scritta dell'autorità erogatrice e solo a soggetti stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in un paese non UE che abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'UE (o un accordo amministrativo con la Commissione); |
— |
la divulgazione di ICUE a terzi sia soggetta alla previa approvazione scritta dell'autorità erogatrice. |
Si osservi che, in funzione del tipo di attività, il nulla osta di sicurezza delle imprese può essere rilasciato prima della firma della sovvenzione. L'autorità erogatrice valuterà la necessità di nulla osta caso per caso e ne stabilirà la data di rilascio durante la preparazione della sovvenzione. In nessun caso sarà firmata una convenzione di sovvenzione finché almeno uno dei beneficiari di un consorzio non è in possesso di un nulla osta di sicurezza delle imprese.
Alla convenzione di sovvenzione possono essere aggiunte ulteriori raccomandazioni di sicurezza sotto forma di deliverable (ad es. creare un gruppo consultivo in materia di sicurezza, limitare il livello di dettaglio, usare uno scenario fittizio, escludere l'uso di informazioni classificate ecc.).
I beneficiari devono garantire che i progetti non sono soggetti a requisiti di sicurezza nazionali/di paesi terzi che possano avere un impatto sull'attuazione o mettere in discussione l'aggiudicazione della sovvenzione (ad es. limitazioni tecnologiche, classifica di sicurezza nazionale ecc.). L'autorità erogatrice deve essere informata immediatamente di possibili questioni inerenti alla sicurezza.
[OPZIONE supplementare per CQP: per i partenariati quadro è possibile che siano sottoposte a controllo di sicurezza sia le domande di partenariato quadro che le domande di sovvenzione.]
(1) Cfr. decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
ALLEGATO II
CLAUSOLE STANDARD DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE
(da adattare alla convenzione di sovvenzione utilizzata)
13.2 Sicurezza - Informazioni classificate
Le parti devono trattare le informazioni classificate (UE o nazionali) conformemente al diritto dell'UE o nazionale applicabile sulle informazioni classificate [in particolare la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (1) e le relative norme di attuazione].
Le norme di sicurezza specifiche (se del caso) sono stabilite all'allegato 5.
ALLEGATO 5
Sicurezza — Informazioni classificate UE
[OPZIONE per azioni con informazioni classificate UE (standard): le informazioni classificate UE usate o generate dall'azione devono essere trattate conformemente alla guida alle classifiche di sicurezza (SCG) e alla lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL) di cui all'allegato 1 e alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e relative norme di attuazione, fino alla loro declassificazione.
I deliverable contenenti informazioni classificate UE devono essere presentati conformemente a procedure speciali convenute con l'autorità erogatrice.
Le azioni che comportano informazioni classificate UE possono essere subappaltate solo previa autorizzazione scritta espressa dell'autorità erogatrice e solo a soggetti stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in un paese non UE che abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'UE (o un accordo amministrativo con la Commissione).
Le informazioni classificate UE non possono essere divulgate a terzi (compresi i partecipanti all'attuazione dell'azione) senza previa autorizzazione espressa scritta dell'autorità erogatrice.]
(1) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
ALLEGATO III
[Allegato IV (del ………)]
LETTERA SUGLI ASPETTI DI SICUREZZA (SAL) (1)
[Modello]
Appendice A
REQUISITI DI SICUREZZA
Nella lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL) l'autorità erogatrice deve includere i requisiti di sicurezza indicati di seguito. È possibile che alcune clausole non si applichino alla convenzione di sovvenzione, nel qual caso sono indicate tra parentesi quadre.
L'elenco delle clausole non è esaustivo. Possono essere aggiunte ulteriori clausole in funzione della natura della sovvenzione classificata.
CONDIZIONI GENERALI [N.B.: applicabili a tutte le convenzioni di sovvenzione classificate]
1. |
La presente lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL) è parte integrante della convenzione di sovvenzione classificata [o del subcontratto classificato] e descrive i requisiti di sicurezza specifici della convenzione. L'inosservanza di detti requisiti può costituire motivo sufficiente per porre fine alla convenzione di sovvenzione. |
2. |
I beneficiari della sovvenzione sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dalla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (2) (di seguito «decisione 2015/444») e relative norme di attuazione (3). Se riscontra un problema di applicazione del quadro giuridico applicabile in uno Stato membro, il beneficiario della sovvenzione deve riferirlo all'autorità di sicurezza della Commissione e all'autorità di sicurezza nazionale (NSA) o all'autorità di sicurezza designata (DSA). |
3. |
Le informazioni classificate generate durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione devono essere contrassegnate come informazioni classificate UE (ICUE) al livello di classifica di sicurezza stabilito nella guida alle classifiche di sicurezza (SCG) di cui all'appendice B della presente lettera. Lo scostamento dal livello di classifica di sicurezza stabilito dalla SCG è consentito solo previa autorizzazione scritta dell'autorità erogatrice. |
4. |
Esercita i diritti dell'originatore delle ICUE create e trattate per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione la Commissione in qualità di autorità erogatrice. |
5. |
Senza il consenso scritto dell'autorità erogatrice il beneficiario o il subcontraente non possono fare uso delle informazioni o dei materiali messi a disposizione dall'autorità erogatrice o prodotti per suo conto per fini diversi da quelli della convenzione di sovvenzione. |
6. |
Se è necessario un nulla osta di sicurezza delle imprese (FSC) per l'esecuzione di una convenzione di sovvenzione, il beneficiario deve chiedere all'autorità erogatrice di provvedere alla domanda di FSC. |
7. |
Il beneficiario deve indagare su tutte le violazioni della sicurezza relative alle ICUE e riferirne all'autorità erogatrice appena possibile. Il beneficiario o il subcontraente deve riferire immediatamente alla propria NSA o DSA e, se le disposizioni legislative e regolamentari nazionali lo permettono, all'autorità di sicurezza della Commissione tutti i casi in cui è noto o vi è motivo di sospettare che le ICUE fornite o generate nel quadro della convenzione di sovvenzione sono state smarrite o sono state comunicate a persone non autorizzate. |
8. |
Al termine della convenzione di sovvenzione il beneficiario o il subcontraente deve restituire il prima possibile all'autorità erogatrice tutte le ICUE in suo possesso. Ove possibile, il beneficiario o il subcontraente può distruggere le ICUE anziché restituirle. A tal fine deve attenersi alle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui ha sede, previo accordo dell'autorità di sicurezza della Commissione, e conformemente alle istruzioni di quest'ultima. Le ICUE devono essere distrutte in modo tale da non poter essere ricostruite né totalmente né parzialmente. |
9. |
Se il beneficiario o il subcontraente è autorizzato a conservare le ICUE dopo la risoluzione o la conclusione della convenzione di sovvenzione, le ICUE devono continuare ad essere protette conformemente alla decisione 2015/444 e alle relative norme di attuazione (4). |
10. |
Il trattamento, l'elaborazione e la trasmissione elettronici delle ICUE avvengono nel rispetto delle disposizioni dei capi 5 e 6 della decisione 2015/444. Queste prevedono tra l'altro l'obbligo di sottoporre ad accreditamento i sistemi di comunicazione e informazione di proprietà del beneficiario e utilizzati per il trattamento delle ICUE ai fini della convenzione di sovvenzione (di seguito «CIS del beneficiario») (5); l'obbligo di proteggere la trasmissione elettronica delle ICUE mediante prodotti crittografici approvati a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, della decisione 2015/444 e l'obbligo di attuare misure di sicurezza TEMPEST a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, della decisione 2015/444. |
11. |
Il beneficiario o il subcontraente predispone piani di emergenza (BCP) per proteggere le ICUE trattate nell'esecuzione della convenzione di sovvenzione classificata in situazioni di emergenza e mette in atto misure di prevenzione e recupero per ridurre al minimo l'impatto degli incidenti in relazione al trattamento e alla conservazione delle ICUE. Il beneficiario o il subcontraente deve comunicare il suo BCP all'autorità erogatrice. |
CONVENZIONI DI SOVVENZIONE CHE RICHIEDONO L'ACCESSO A INFORMAZIONI CLASSIFICATE RESTREINT UE/EU RESTRICTED
12. |
In linea di principio ai fini della conformità alla convenzione di sovvenzione non è richiesto il nulla osta di sicurezza del personale (PSC) (6). Tuttavia le informazioni o i materiali classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere accessibili solo al personale del beneficiario che ha bisogno di dette informazioni per eseguire la convenzione di sovvenzione (principio della necessità di conoscere), che è stato istruito dal responsabile della sicurezza del beneficiario sulle sue responsabilità e sulle conseguenze di compromissioni o violazioni della sicurezza di dette informazioni e che ha riconosciuto per iscritto le conseguenze della mancata protezione delle ICUE. |
13. |
Senza il consenso scritto dell'autorità erogatrice, il beneficiario o il subcontraente non può dare l'accesso alle informazioni o al materiale classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED a soggetti diversi dal proprio personale che ha necessità di conoscere. |
14. |
Il beneficiario o il subcontraente deve mantenere i contrassegni di classifica di sicurezza delle informazioni classificate generate o trasmesse durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione e non può declassificarle senza il consenso scritto dell'autorità erogatrice. |
15. |
Le informazioni o i materiali classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED, quando non utilizzati, devono essere conservati in mobili da ufficio chiusi a chiave. Durante il trasporto i documenti devono essere contenuti in una busta opaca. Il latore deve sempre portare con sé i documenti, che non possono essere aperti durante il trasporto. |
16. |
Il beneficiario o il subcontraente può trasmettere i documenti classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED all'autorità erogatrice tramite corriere commerciale, servizio postale, trasporto a mano o mediante mezzi elettronici. A tal fine il beneficiario o il subcontraente deve attenersi alle istruzioni di sicurezza del programma (o progetto) (PSI) impartite dalla Commissione e/o alle norme di attuazione della Commissione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda le convenzioni di sovvenzione classificate (7). |
17. |
Quando non più necessari, i documenti classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere distrutti in modo tale da non poter essere ricostruiti né totalmente né parzialmente. |
18. |
L'accreditamento di sicurezza del CIS del beneficiario che tratta le ICUE a livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e di tutte le relative interconnessioni può essere delegato al responsabile della sicurezza del beneficiario se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. Nei casi in cui l'accreditamento viene delegato, le NSA, le DSA o le autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) restano responsabili della protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate dal beneficiario e conservano il diritto di ispezionare le misure di sicurezza che questi ha adottato. Inoltre il beneficiario fornisce all'autorità erogatrice e se richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali alla SAA nazionale competente, una dichiarazione di conformità in cui si certifica che il CIS del beneficiario e le relative interconnessioni sono stati accreditati per il trattamento di ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED. |
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE RESTREINT UE/EU RESTRICTED NEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE (CIS)
19. |
I requisiti minimi per i CIS che trattano informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono stabiliti nell'appendice E della presente SAL. |
CONDIZIONI ALLE QUALI IL BENEFICIARIO PUÒ SUBAPPALTARE
20. |
Prima di subappaltare una parte di una convenzione di sovvenzione classificata, il beneficiario deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità erogatrice. |
21. |
Non è possibile subappaltare a un soggetto registrato in un paese non UE o appartenente a un'organizzazione internazionale se tale paese o organizzazione non hanno concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'UE o un accordo amministrativo con la Commissione. |
22. |
Se il beneficiario ha concluso un subcontratto, le disposizioni in materia di sicurezza del contratto si applicano mutatis mutandis al o ai subcontraenti e al relativo personale. In questi casi spetta al beneficiario garantire che tutti i subcontraenti applichino a loro volta le predette disposizioni ai propri subcontratti. Per garantire un adeguato controllo della sicurezza, le NSA e/o le DSA del beneficiario e del subcontraente sono informate dall'autorità di sicurezza della Commissione della conclusione di tutti i subcontratti connessi classificati CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET. Se del caso, alle NSA e/o alle DSA del beneficiario e del subcontraente è trasmessa copia delle disposizioni di sicurezza specifiche per i subcontratti. Le NSA e le DSA che richiedono la notifica delle disposizioni di sicurezza delle convenzioni di sovvenzione classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono elencate nell'allegato delle norme di attuazione della Commissione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda le convenzioni di sovvenzione classificate (8). |
23. |
Il beneficiario non può comunicare le ICUE al subcontraente senza la previa approvazione scritta dell'autorità erogatrice. Se ai subcontraenti devono essere inviate ICUE frequentemente o abitualmente, l'autorità erogatrice può dare l'approvazione per un periodo di tempo specifico (ad es. 12 mesi) o per la durata del subcontratto. |
VISITE
Se per le visite riguardanti informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET deve essere applicata la procedura per la richiesta di visita (RFV) standard, l'autorità erogatrice deve includere le clausole 24, 25 e 26 e sopprimere la clausola 27. Se le visite che comportano informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono organizzate direttamente tra la struttura che invia e la struttura che riceve i visitatori, l'autorità erogatrice deve sopprimere le clausole 25 e 26 e includere unicamente la clausola 27.
24. |
Le visite che comportano l'accesso o il potenziale accesso a informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono organizzate direttamente tra la struttura che invia e la struttura che riceve i visitatori senza dover seguire la procedura di cui alle successive clausole da 25 a 27. |
[25. |
Le visite che comportano l'accesso o il potenziale accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono soggette alla procedura seguente:
|
[26. |
Prima di dare ai visitatori accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, la struttura ospitante deve aver ottenuto l'autorizzazione dalla propria NSA o DSA.] |
[27. |
Le visite che comportano l'accesso o il potenziale accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono organizzate direttamente tra la struttura che invia e la struttura che riceve i visitatori (un esempio di modulo utilizzabile a questo scopo figura nell'appendice C).] |
28. |
I visitatori devono dimostrare la propria identità all'arrivo presso la struttura ospitante presentando una carta d'identità o un passaporto validi. |
29. |
La struttura ospitante provvede alla tenuta dei registri di tutti i visitatori, in cui devono essere iscritti nome e cognome dei visitatori, organizzazione che rappresentano, data di scadenza del PSC (se applicabile), data della visita e nome e cognome della persona o delle persone visitate. Fatte salve le norme europee in materia di protezione dei dati, tali registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni o conformemente alle norme e ai regolamenti nazionali, a seconda dei casi. |
VISITE DI VALUTAZIONE
30. |
L'autorità di sicurezza della Commissione può, in collaborazione con le pertinenti NSA o DSA, effettuare visite presso le strutture dei beneficiari o dei subcontraenti per verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza per il trattamento delle ICUE. |
GUIDA ALLE CLASSIFICHE DI SICUREZZA
31. |
La guida alle classifiche di sicurezza (SCG) contiene l'elenco di tutti gli elementi della convenzione di sovvenzione classificati o da classificare nel corso dell'esecuzione della convenzione, le relative norme e le specifiche dei livelli delle classifiche di sicurezza applicabili. L'SCG è parte integrante del presente contratto e figura nell'appendice B del presente allegato. |
Appendice B
GUIDA ALLE CLASSIFICHE DI SICUREZZA
[testo specifico da adattare in funzione dell'oggetto della convenzione di sovvenzione]
Appendice C
REQUEST FOR VISIT (MODEL)
ISTRUZIONI DETTAGLIATE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI VISITA
(La richiesta deve essere presentata unicamente in inglese)
HEADING |
Barrare le caselle per il tipo di visita e il tipo di informazione e indicare il numero di siti da visitare e il numero di visitatori. |
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Da compilare a cura dell'NSA/DSA richiedente. |
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Indicare il nome completo e l'indirizzo postale. Indicare la città, lo Stato e il codice postale, a seconda dei casi. |
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Indicare il nome completo e l'indirizzo postale. Indicare la città, lo Stato, il codice postale, il numero di telex o di fax (se del caso), il numero di telefono e l'email. Indicare il nome, il numero di telefono/fax e l'email del principale punto di contatto o della persona con cui è stato fissato l'appuntamento per la visita. Osservazioni:
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Indicare la data o il periodo effettivi (da data a data) della visita nel formato «giorno - mese - anno». Se del caso, indicare tra parentesi una data o un periodo alternativi. |
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Specificare se la visita è stata promossa dall'organizzazione o dalla struttura richiedente o se è su invito della struttura da visitare. |
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Indicare il nome completo del progetto, del contratto o dell'invito utilizzando solo abbreviazioni comunemente usate. |
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Breve descrizione dei motivi della visita. Non utilizzare abbreviazioni non spiegate. Osservazioni: in caso di visite ricorrenti, in questa voce iniziare la frase con le parole «Recurring visits» (ad es. «Recurring visits to discuss_____»). |
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Indicare SECRET UE/EU SECRET (S-UE/EU-S) o CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL (C-UE/EU-C), a seconda dei casi. |
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Nota bene: quando alla visita partecipano più di due visitatori, utilizzare l'allegato 2. |
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In questa voce indicare il nome e il cognome, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo email del responsabile della sicurezza della struttura richiedente. |
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Campo da compilare a cura dell'autorità di certificazione. Note per l'autorità di certificazione:
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Campo da compilare a cura dell'NSA/DSA. Nota per l'NSA/DSA:
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Devono essere compilati tutti i campi e il modulo deve essere trasmesso mediante i canali di comunicazione tra amministrazioni (9).
REQUEST FOR VISIT (MODEL) TO: _______________________________________ |
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For an amendment, insert the NSA/DSA original RFV Reference No_____________ |
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No of sites: _______ No of visitors: _____ |
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Requester: To: |
NSA/DSA RFV Reference No________________ Date (dd/mm/yyyy): _____/_____/_____ |
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NAME: POSTAL ADDRESS: E-MAIL ADDRESS: |
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FAX NO: |
TELEPHONE NO: |
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NAME: TELEPHONE NO: E-MAIL ADDRESS: SIGNATURE: |
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NAME: ADDRESS: TELEPHONE NO: E-MAIL ADDRESS: |
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SIGNATURE: |
DATE (dd/mm/yyyy): _____/_____/_____ |
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NAME: ADDRESS: TELEPHONE NO: E-MAIL ADDRESS: |
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SIGNATURE: |
DATE (dd/mm/yyyy): _____/_____/_____ |
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<Spazio riservato alle norme applicabili di protezione dei dati personali e al link alle informazioni obbligatorie a beneficio dell'interessato, ad es. le modalità di applicazione dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (10).>
ANNEX 1 to RFV FORM
ORGANISATION(S) OR INDUSTRIAL FACILITY(IES) TO BE VISITED |
1. NAME: ADDRESS: TELEPHONE NO: FAX NO: NAME OF POINT OF CONTACT: E-MAIL: TELEPHONE NO: NAME OF SECURITY OFFICER OR SECONDARY POINT OF CONTACT: E-MAIL: TELEPHONE NO: |
2. NAME: ADDRESS: TELEPHONE NO: FAX NO: NAME OF POINT OF CONTACT: E-MAIL: TELEPHONE NO: NAME OF SECURITY OFFICER OR SECONDARY POINT OF CONTACT: E-MAIL: TELEPHONE NO: (Continue as required) |
<Spazio riservato alle norme applicabili di protezione dei dati personali e al link alle informazioni obbligatorie a beneficio dell'interessato, ad es. le modalità di applicazione dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (11 12).>
ANNEX 2 to RFV FORM
PARTICULARS OF VISITOR(S) |
1. SURNAME: FIRST NAMES (as per passport): DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy):____/____/____ PLACE OF BIRTH: NATIONALITY: SECURITY CLEARANCE LEVEL: PP/ID NUMBER: POSITION: COMPANY/ORGANISATION: |
2. SURNAME: FIRST NAMES (as per passport): DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy):____/____/____ PLACE OF BIRTH: NATIONALITY: SECURITY CLEARANCE LEVEL: PP/ID NUMBER: POSITION: COMPANY/ORGANISATION: (Continue as required) |
<Spazio riservato alle norme applicabili di protezione dei dati personali e al link alle informazioni obbligatorie a beneficio dell'interessato, ad es. le modalità di applicazione dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (11 12).>
Appendice D
MODULO DI INFORMAZIONE SUL NULLA OSTA DI SICUREZZA DELLE IMPRESE (FSCIS) (MODELLO)
1. INTRODUZIONE
1.1. |
Il modulo allegato è un modello di modulo di informazione sul nulla osta di sicurezza delle imprese (FSCIS) per lo scambio rapido di informazioni tra l'autorità di sicurezza nazionale (NSA) o l'autorità di sicurezza designata (DSA), altre autorità di sicurezza nazionali competenti e l'autorità di sicurezza della Commissione (che agisce per conto delle autorità che erogano le sovvenzioni) sul nulla osta di sicurezza delle imprese (FSC) di una struttura partecipante alla domanda e all'attuazione di sovvenzioni o subcontratti classificati. |
1.2. |
L'FSCIS è valido solo se timbrato dall'NSA/DSA competente o da altra autorità competente. |
1.3. |
L'FSCIS è composto di una sezione relativa alla richiesta e una relativa alla risposta, e può essere utilizzato per le summenzionate finalità o per altri scopi per i quali è richiesto l'FSC di una specifica struttura. Il motivo della richiesta deve essere indicato dall'NSA o dalla DSA richiedente nel campo 7 della sezione relativa alla richiesta. |
1.4. |
Le informazioni contenute nell'FSCIS non sono di norma classificate; pertanto l'invio dell'FSCIS tra NSA/DSA/Commissione andrebbe di preferenza effettuato mediante mezzi elettronici. |
1.5. |
Le NSA/DSA dovrebbero compiere ogni sforzo per rispondere alla richiesta di FSCIS entro dieci giorni lavorativi. |
1.6. |
In caso di trasferimento di informazioni classificate o di aggiudicazione di una sovvenzione o subcontratto in relazione a tale assicurazione, l'NSA o la DSA emittente devono essere informate. |
Procedure e istruzioni per l'uso del modulo di informazione sul nulla osta di sicurezza delle imprese (FSCIS)
Le istruzioni dettagliate che seguono sono rivolte all'NSA o alla DSA o all'autorità erogatrice e all'autorità di sicurezza della Commissione che compila l'FSCIS. La richiesta dovrebbe preferibilmente essere dattiloscritta in stampatello.
INTESTAZIONE |
Il richiedente inserisce il nome completo dell'NSA/DSA e del paese. |
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L'autorità erogatrice richiedente barra la casella corrispondente al tipo di richiesta FSCIS. Indicare il livello di nulla osta di sicurezza oggetto della richiesta. Utilizzare le seguenti abbreviazioni:
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I campi da 1 a 6 non necessitano spiegazioni. Nel campo 4 utilizzare il codice paese standard a due lettere. Il campo 5 è facoltativo. |
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Indicare il motivo specifico della richiesta, inserire i riferimenti del progetto, il numero dell'invito o della sovvenzione. Specificare il fabbisogno di capacità di stoccaggio, il livello di classifica del CIS ecc. Indicare la data di ogni termine/scadenza/aggiudicazione che può influire sulla finalizzazione dell'FSC. |
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Indicare il nome del richiedente effettivo (per conto dell'NSA/DSA) e la data della richiesta in formato numerico (gg/mm/aaaa). |
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Campi 1-5: selezionare i campi appropriati. Campo 2: se l'FSC è in lavorazione, si raccomanda di fornire al richiedente un'indicazione dei tempi di trattazione necessari (se noti). Campo 6:
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Campo utilizzabile per inserire ulteriori informazioni relative all'FSC, alla struttura o alle voci precedenti. |
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Indicare il nome dell'autorità che ha trasmesso le informazioni (per conto dell'NSA/DSA) e la data della risposta in formato numerico (gg/mm/aaaa). |
MODULO DI INFORMAZIONE SUL NULLA OSTA DI SICUREZZA DELLE IMPRESE (FSCIS)(MODELLO)
Devono essere compilati tutti i campi e il modulo deve essere trasmesso mediante i canali di comunicazione tra amministrazioni o tra amministrazioni e organizzazioni internazionali.
RICHIESTA DI ASSICURAZIONE IN RELAZIONE AL NULLA OSTA DI SICUREZZA DELLE IMPRESE A: ____________________________________ (Nome del paese dell'NSA/DSA) |
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Completare le caselle di risposta, a seconda del caso:
Confermare l'esattezza dei dati sulla struttura indicata in basso e fornire rettifiche/aggiunte se necessario. |
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Rettifiche/aggiunte: |
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… |
… |
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… |
… |
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… |
… |
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… |
… |
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… |
… |
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NSA/DSA/autorità erogatrice richiedente: Nome: … |
Data (gg/mm/aaaa)… |
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Risposta (entro 10 giorni lavorativi) |
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Si certifica quanto segue:
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NSA/DSA emittente Nome:… |
Data (gg/mm/aaaa)… |
<Spazio riservato alle norme applicabili di protezione dei dati personali e al link alle informazioni obbligatorie a beneficio dell'interessato, ad es. le modalità di applicazione dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (13).>
Appendice E
Requisiti minimi per la protezione delle ICUE in formato elettronico di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate nel CIS del beneficiario
Aspetti generali
1. |
Il beneficiario deve assicurare che la protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla presente clausola di sicurezza e a ogni altro ulteriore requisito raccomandato dall'autorità erogatrice o, se del caso, dall'autorità nazionale di sicurezza (NSA) o dall'autorità di sicurezza designata (DSA). |
2. |
Spetta al beneficiario attuare i requisiti di sicurezza indicati nel presente documento. |
3. |
Ai fini del presente documento, per sistema di comunicazione e informazione (CIS) si intendono tutte le apparecchiature utilizzate per trattare, conservare e trasmettere le ICUE, tra cui terminali, stampanti, fotocopiatrici, fax, server, sistemi di gestione della rete, unità di controllo della rete, unità di controllo delle comunicazioni, laptop, notebook, tablet, smartphone e supporti di memoria removibili, come chiavette USB, CD, carte SD ecc. |
4. |
Le apparecchiature speciali, quali i prodotti crittografici, devono essere protette conformemente a specifiche procedure operative di sicurezza (SecOP) dedicate. |
5. |
I beneficiari devono istituire una struttura responsabile della gestione della sicurezza del CIS che tratta informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED e nominare un responsabile della sicurezza della struttura stessa. |
6. |
Per la conservazione o l'elaborazione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non è consentito l'uso di soluzioni informatiche (hardware, software o servizi) di proprietà privata del personale del beneficiario. |
7. |
L'accreditamento del CIS del beneficiario che tratta informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED deve essere approvato dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) dello Stato membro interessato, oppure delegato al responsabile della sicurezza del beneficiario secondo quanto consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. |
8. |
Solo le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED cifrate utilizzando prodotti crittografici approvati possono essere trattate, conservate o trasmesse (via cavo o senza fili) come qualsiasi altra informazione non classificata nel quadro della convenzione di sovvenzione. I predetti prodotti crittografici devono essere approvati dall'UE o da uno Stato membro. |
9. |
Le strutture esterne coinvolte nelle attività di manutenzione/riparazione devono essere contrattualmente obbligate a rispettare le disposizioni applicabili in materia di trattamento delle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED specificate nel presente documento. |
10. |
Su richiesta dell'autorità erogatrice o dell'NSA, DSA o SAA competente, il beneficiario deve produrre elementi a comprova del rispetto della clausola di sicurezza della convenzione di sovvenzione. Qualora per verificare la conformità ai predetti requisiti siano richiesti anche l'audit e l'ispezione dei processi e delle strutture del beneficiario, questi consente ai rappresentanti dell'autorità erogatrice, dell'NSA, DSA o SAA o dell'autorità di sicurezza competente dell'UE di procedere all'audit e all'ispezione. |
Sicurezza materiale
11. |
Le zone in cui i CIS sono usati per visualizzare, conservare, trattare o trasmettere informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED o le zone che ospitano i server, i sistemi di gestione della rete, le unità di controllo della rete e le unità di controllo delle comunicazioni di tali CIS dovrebbero essere costituite come zone separate e controllate con adeguato sistema di controllo dell'accesso. L'accesso a queste zone separate e controllate dovrebbe essere riservato alle persone fisiche in possesso di specifica autorizzazione. Fatta salva la clausola 8, le apparecchiature di cui alla clausola 3 devono essere custodite in zone separate e controllate. |
12. |
Devono essere attuati meccanismi e/o procedure di sicurezza per disciplinare l'introduzione o la connessione di supporti informatici removibili (quali USB, memorie di massa o CD-RW) a componenti del CIS. |
Accesso al CIS
13. |
L'accesso al CIS del beneficiario che tratta ICUE è consentito sulla base dell'applicazione rigorosa del principio della necessità di conoscere e dell'autorizzazione del personale. |
14. |
Tutti i CIS devono disporre di elenchi aggiornati degli utenti autorizzati. Tutti gli utenti devono essere autenticati all'inizio di ogni sessione di trattamento. |
15. |
Le password, previste dalla maggior parte delle misure di sicurezza per l'identificazione e l'autenticazione, devono essere formate da almeno nove caratteri, tra cui caratteri numerici, caratteri «speciali» (se consentito dal sistema) e caratteri alfabetici. Le password devono essere modificate almeno ogni 180 giorni. Devono essere modificate il prima possibile se sono state compromesse o comunicate a persone non autorizzate, o se vi sono sospetti di compromissione o comunicazione. |
16. |
Tutti i CIS devono disporre di controlli sull'accesso interno per impedire a utenti non autorizzati di accedere a informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED o di modificarle, o di modificare il sistema e i controlli di sicurezza. L'utente viene automaticamente disconnesso dal CIS se il suo terminale rimane inattivo per un tempo predefinito, oppure il CIS deve attivare un salvaschermo protetto da password dopo 15 minuti di inattività. |
17. |
A ogni utente del CIS viene attribuito un account e un nome utente. Gli account devono essere automaticamente bloccati almeno dopo cinque tentativi di accesso errati. |
18. |
Tutti gli utenti del CIS devono essere istruiti sulle proprie responsabilità e sulle procedure da seguire per proteggere le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED nel CIS. Le responsabilità e le procedure da seguire devono essere documentate e accettate per iscritto dagli utenti. |
19. |
Agli utenti e agli amministratori sono messe a disposizione le SecOP, le quali devono contenere la descrizione dei ruoli in materia di sicurezza e il relativo elenco di compiti, istruzioni e piani. |
Registrazione, audit e risposta agli incidenti
20. |
Ogni accesso al CIS deve essere registrato. |
21. |
Devono essere registrati i seguenti eventi:
|
22. |
Per tutti gli eventi sopraelencati devono essere comunicate almeno le informazioni seguenti:
|
23. |
Le registrazioni dovrebbero essere di ausilio al responsabile della sicurezza nell'esame dei potenziali incidenti di sicurezza. Possono inoltre essere utilizzate a supporto delle indagini giudiziarie in caso di incidente di sicurezza. Tutte le registrazioni relative alla sicurezza dovrebbero essere verificate periodicamente per individuare potenziali incidenti di sicurezza. Le registrazioni devono essere protette da cancellazioni o modifiche non autorizzate. |
24. |
Il beneficiario deve disporre di una strategia di risposta consolidata per far fronte agli incidenti di sicurezza. Gli utenti e gli amministratori devono essere istruiti su come rispondere agli incidenti, su come segnalarli e su cosa fare in caso di emergenza. |
25. |
La compromissione o sospetta compromissione di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere segnalate all'autorità erogatrice. La segnalazione deve contenere la descrizione delle informazioni in questione e la descrizione delle circostanze della compromissione o della sospetta compromissione. Tutti gli utenti del CIS devono essere istruiti su come segnalare gli incidenti di sicurezza reali o presunti al responsabile della sicurezza. |
Reti e interconnessioni
26. |
L'interconnessione del CIS del beneficiario che tratta informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED con un CIS non accreditato accresce in misura significativa le minacce per la sicurezza sia del CIS che delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate da tale CIS. Ciò riguarda in particolare internet e gli altri CIS pubblici o privati, quali gli altri CIS di proprietà del beneficiario o del subcontraente. In tal caso il beneficiario deve effettuare una valutazione del rischio per individuare le prescrizioni di sicurezza supplementari da applicare nel quadro del processo di accreditamento di sicurezza. Il beneficiario trasmette all'autorità erogatrice e se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali alla SAA competente una dichiarazione di conformità in cui si certifica che il CIS del contraente e le relative interconnessioni sono stati accreditati per il trattamento di ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED. |
27. |
È vietato accedere a distanza ai servizi LAN da altri sistemi (ad es. accesso a distanza alle email e supporto a distanza del sistema), a meno che siano predisposte e approvate specifiche misure di sicurezza dall'autorità erogatrice e se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali dalla SAA competente. |
Gestione della configurazione
28. |
Deve essere disponibile e soggetta a periodica manutenzione la configurazione dettagliata dell'hardware e del software, secondo quanto indicato nella documentazione di accreditamento/approvazione (compresi i diagrammi di sistema e di rete). |
29. |
Il responsabile della sicurezza del beneficiario deve effettuare controlli sulla configurazione dell'hardware e del software per accertare che non sia stato introdotto hardware o software non autorizzato. |
30. |
Le modifiche della configurazione del CIS del beneficiario devono essere valutate dal punto di vista delle implicazioni per la sicurezza e devono essere approvate dal responsabile della sicurezza e se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali dalla SAA. |
31. |
Almeno una volta a trimestre il sistema deve essere ispezionato alla ricerca di eventuali vulnerabilità sotto il profilo della sicurezza. Deve essere installato e tenuto aggiornato il software per l'individuazione di malware. Se possibile detto software dovrebbe essere riconosciuto a livello nazionale o internazionale o essere uno standard ampiamente accettato nel settore. |
32. |
Il beneficiario deve elaborare un piano di continuità operativa. Devono essere stabilite procedure di back-up che disciplinino i seguenti aspetti:
|
Sanitizzazione e distruzione
33. |
Per i CIS o per supporti informatici che in un qualsiasi momento hanno contenuto informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED deve essere eseguita sull'intero sistema o sui supporti informatici prima del loro smaltimento la sanitizzazione seguente:
|
34. |
Le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere sanitizzate su qualsiasi supporto informatico prima che i supporti siano consegnati a soggetti non autorizzati ad accedere a informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED (ad es. per la manutenzione). |
(1) Il presente modello di SAL si applica quando la Commissione è considerata l'originatore delle informazioni classificate create e trattate per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione. Se l'originatore di informazioni classificate create e trattate per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione non è la Commissione e se gli Stati membri che partecipano alla sovvenzione istituiscono uno specifico quadro di sicurezza, possono applicarsi altri modelli di SAL.
(2) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(3) L'autorità erogatrice dovrà inserire i riferimenti dopo l'adozione delle norme di attuazione.
(4) L'autorità erogatrice dovrà inserire i riferimenti dopo l'adozione delle norme di attuazione.
(5) La parte che chiede l'accreditamento dovrà presentare all'autorità erogatrice una dichiarazione di conformità, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione e in coordinamento con l'autorità nazionale di accreditamento in materia di sicurezza (SAA).
(6) Se i beneficiari provengono da Stati membri che richiedono PSC e/o FSC per le sovvenzioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, l'autorità erogatrice elenca nella SAL tali requisiti per i beneficiari in questione.
(7) L'autorità erogatrice dovrà inserire i riferimenti dopo l'adozione delle norme di attuazione.
(8) L'autorità erogatrice dovrà inserire i riferimenti dopo l'adozione delle norme di attuazione.
(9) Se è stato concordato che le visite che comportano l'accesso o il potenziale accesso a ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET possono essere organizzate direttamente, il modulo compilato può essere presentato direttamente al responsabile della sicurezza della struttura da visitare.
(10) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
ALLEGATO IV
Nulla osta di sicurezza dell'impresa e nulla osta di sicurezza del personale per i beneficiari o subcontraenti di sovvenzioni comportanti informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED e NSA/DSA che richiedono la notifica di convenzioni di sovvenzione classificate a livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED (1)
Stato membro |
FSC |
Notifica all'NSA e/o alla DSA della convenzione di sovvenzione o del subcontratto che comporta informazioni R-UE/EU-R |
PSC |
|||
SÌ |
NO |
SÌ |
NO |
SÌ |
NO |
|
Belgio |
|
X |
|
X |
|
X |
Bulgaria |
|
X |
|
X |
|
X |
Cechia |
|
X |
|
X |
|
X |
Danimarca |
X |
|
X |
|
X |
|
Germania |
|
X |
|
X |
|
X |
Estonia |
X |
|
X |
|
|
X |
Irlanda |
|
X |
|
X |
|
X |
Grecia |
X |
|
|
X |
X |
|
Spagna |
|
X |
X |
|
|
X |
Francia |
|
X |
|
X |
|
X |
Croazia |
|
X |
X |
|
|
X |
Italia |
|
X |
X |
|
|
X |
Cipro |
|
X |
X |
|
|
X |
Lettonia |
|
X |
|
X |
|
X |
Lituania |
X |
|
X |
|
|
X |
Lussemburgo |
X |
|
X |
|
X |
|
Ungheria |
|
X |
|
X |
|
X |
Malta |
|
X |
|
X |
|
X |
Paesi Bassi |
X (solo per convenzioni di sovvenzione e subcontratti nel settore della difesa) |
|
X (solo per convenzioni di sovvenzione e subcontratti nel settore della difesa) |
|
|
X |
Austria |
|
X |
|
X |
|
X |
Polonia |
|
X |
|
X |
|
X |
Portogallo |
|
X |
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X |
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X |
Romania |
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X |
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X |
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X |
Slovenia |
X |
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X |
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X |
Slovacchia |
X |
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X |
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X |
Finlandia |
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X |
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X |
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X |
Svezia |
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X |
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X |
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X |
(1) Le prescrizioni nazionali in materia di FSC/PSC e di notifica di convenzioni di sovvenzione che comportano informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non devono imporre obblighi supplementari agli altri Stati membri o ai beneficiari o subcontraenti sotto la loro giurisdizione.
NB: la notifica delle convenzioni di sovvenzione che comportano informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET è obbligatoria.
ALLEGATO V
ELENCO DEI SERVIZI DELLE AUTORITÀ DI SICUREZZA NAZIONALI/DELLE AUTORITÀ DI SICUREZZA DESIGNATE RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA SICUREZZA INDUSTRIALE
BELGIO
National Security Authority |
FPS Foreign Affairs |
Rue des Petits Carmes 15 |
1000 Brussels |
Tel.: +32 25014542 (Segretariato)
Fax: +32 25014596
Email: nvo-ans@diplobel.fed.be
BULGARIA
1. |
Tel.: +359 29835775 Fax: +359 29873750 Email: dksi@government.bg |
2. |
Tel.: +359 29227002 Fax: +359 29885211 Email: office@iksbg.org |
3. |
Tel.: +359 29813221 Fax: +359 29862706 Email: office@dar.bg |
4. |
Tel.: +359 29824971 Fax: +359 29461339 Email: dato@dato.bg |
(Le predette autorità competenti effettuano gli accertamenti per il rilascio dell'FSC alle persone giuridiche che presentano offerte per la conclusione di un contratto classificato, e del PSC alle persone fisiche che danno attuazione ad un contratto classificato per le esigenze delle autorità stesse).
5. |
Tel.: +359 28147109 Fax: +359 29632188, +359 28147441 Email: dans@dans.bg |
(Il predetto servizio di sicurezza effettua gli accertamenti per il rilascio dell'FSC e del PSC a tutte le altre persone giuridiche e fisiche del paese che rispondono a un invito per un contratto classificato o una convenzione di sovvenzione classificata o danno attuazione ad un contratto classificato o ad una convenzione di sovvenzione classificata).
CECHIA
National Security Authority |
Industrial Security Department |
PO BOX 49 |
150 06 Praha 56 |
Tel.: +420 257283129
Email: sbr@nbu.cz
DANIMARCA
1. |
Tel.: +45 33148888 Fax: +45 33430190 |
2. |
Tel.: +45 33325566 Fax: +45 33931320 |
GERMANIA
1. |
Tel.: +49 228996154028 Fax: +49 228996152676 Email: dsagermany-rs3@bmwi.bund.de (email ufficio) |
2. |
Tel.: +49 228996152401 Fax: +49 228996152603 Email: rs2-international@bmwi.bund.de (email ufficio) |
3. |
Tel.: +49 2289995826052 Fax: +49 228991095826052 Email: NDAEU@bsi.bund.de |
ESTONIA
National Security Authority Department |
Estonian Foreign Intelligence Service |
Rahumäe tee 4B |
11316 Tallinn |
Tel.: +372 6939211
Fax: +372 6935001
Email: nsa@fis.gov.ee
IRLANDA
National Security Authority Ireland |
Department of Foreign Affairs and Trade |
76-78 Harcourt Street |
Dublin 2 |
D02 DX45 |
Tel.: +353 14082724
Email: nsa@dfa.ie
GRECIA
Hellenic National Defence General Staff |
E' Division (Security INTEL, CI BRANCH) |
E3 Directorate |
Industrial Security Office |
227-231 Mesogeion Avenue |
15561 Holargos, Athens |
Tel.: +30 2106572022, +30 2106572178
Fax: +30 2106527612
Email: daa.industrial@hndgs.mil.gr
SPAGNA
Autoridad Nacional de Seguridad |
Oficina Nacional de Seguridad |
Calle Argentona 30 |
28023 Madrid |
Tel.: +34 912832583, +34 912832752, +34 913725928
Fax: +34 913725808
Email: nsa-sp@areatec.com
Per le informazioni sui programmi classificati: programas.ons@areatec.com
Per le questioni riguardanti i nulla osta di sicurezza del personale: hps.ons@areatec.com
Per i programmi di trasporto e le visite internazionali: sp-ivtco@areatec.com
FRANCIA
National Security Authority (NSA) (per le politiche e l'attuazione in settori diversi da quello della difesa) |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale |
Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD) |
51 boulevard de la Tour-Maubourg |
75700 Paris 07 SP |
Tel.: +33 171758193
Fax: +33 171758200
Email: ANSFrance@sgdsn.gouv.fr
Designated Security Authority (per l'attuazione nel settore della difesa) |
Direction Générale de l'Armement |
Service de la Sécurité de Défense et des systèmes d'Information (DGA/SSDI) |
60 boulevard du général Martial Valin |
CS 21623 |
75509 Paris Cedex 15 |
Tel.: +33 988670421
Email: per moduli e RFV in uscita: dga-ssdi.ai.fct@intradef.gouv.fr
per RFV in entrata: dga-ssdi.visit.fct@intradef.gouv.fr
CROAZIA
Office of the National Security Council |
Croatian NSA |
Jurjevska 34 |
10000 Zagreb |
Tel.: +385 14681222
Fax: +385 14686049
Email: NSACroatia@uvns.hr
ITALIA
Presidenza del Consiglio dei ministri |
D.I.S. - U.C.Se. |
Via di Santa Susanna 15 |
00187 Roma |
Tel.: +39 0661174266
Fax: +39 064885273
CIPRO
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ |
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ) |
Λεωφόρος Στροβόλου, 172-174 |
Στρόβολος, 2048, Λευκωσία |
Τηλέφωνα: +357 22807569, +357 22807764
Τηλεομοιότυπο: +357 22302351
Email: cynsa@mod.gov.cy
Ministry of Defence |
National Security Authority (NSA) |
172-174, Strovolos Avenue |
2048 Strovolos, Nicosia |
Tel.: +357 22807569, +357 22807764
Fax: +357 22302351
Email: cynsa@mod.gov.cy
LETTONIA
National Security Authority |
Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia |
P.O. Box 286 |
Riga LV-1001 |
Tel.: +371 67025418, +371 67025463
Fax: +371 67025454
Email: ndi@sab.gov.lv, ndi@zd.gov.lv
LITUANIA
Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija |
(The Commission for Secrets Protection Coordination of the Republic of Lithuania) |
National Security Authority |
Pilaitės pr. 19 |
LT-06264 Vilnius |
Tel.: +370 70666128
Email: nsa@vsd.lt
LUSSEMBURGO
Autorité Nationale de Sécurité |
207, route d'Esch |
L-1471 Luxembourg |
Tel.: +352 24782210
Email: ans@me.etat.lu
UNGHERIA
National Security Authority of Hungary |
H-1399 Budapest P.O. Box 710/50 |
H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/B |
Tel.: +36 13911862
Fax: +36 13911889
Email: nbf@nbf.hu
MALTA
Director of Standardisation |
Designated Security Authority for Industrial Security |
Standards & Metrology Institute |
Malta Competition and Consumer Affairs Authority |
Mizzi House |
National Road |
Blata I-Bajda HMR9010 |
+356 23952000
Fax: +356 21242406
Email: certification@mccaa.org.mt
PAESI BASSI
1. |
Tel.: +31 703204400 Fax: +31 703200733 Email: nsa-nl-industry@minbzk.nl |
2. |
Tel.: +31 704419407 Fax: +31 703459189 Email: indussec@mindef.nl |
AUSTRIA
1. |
Tel.: +43 153115202594 Email: isk@bka.gv.at |
2. |
Email: abwa@bmlvs.gv.at |
POLONIA
Internal Security Agency |
Department for the Protection of Classified Information |
Rakowiecka 2 A |
00-993 Warsaw |
Tel.: +48 225857944
Fax: +48 225857443
Email: nsa@abw.gov.pl
PORTOGALLO
Gabinete Nacional de Segurança |
Serviço de Segurança Industrial |
Rua da Junqueira no 69 |
1300-342 Lisbon |
Tel.: +351 213031710
Fax: +351 213031711
Email: sind@gns.gov.pt, franco@gns.gov.pt
ROMANIA
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS |
Romanian NSA - ORNISS - National Registry Office for Classified Information |
4th Mures Street |
012275 Bucharest |
Tel.: +40 212075115
Fax: +40 212245830
Email: relatii.publice@orniss.ro, nsa.romania@nsa.ro
SLOVENIA
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov |
Gregorčičeva 27 |
1000 Ljubljana |
Tel.: +386 14781390
Fax: +386 14781399
Email: gp.uvtp@gov.si
SLOVACCHIA
Národný bezpečnostný úrad |
(National Security Authority) |
Security Clearance Department |
Budatínska 30 |
851 06 Bratislava |
Tel.: +421 268691111
Fax: +421 268691700
Email: podatelna@nbu.gov.sk
FINLANDIA
National Security Authority |
Ministry for Foreign Affairs |
P.O. Box 453 |
FI-00023 Government |
Email: NSA@formin.fi
SVEZIA
1. |
Tel.: +46 84051000 Fax: +46 87231176 Email: ud-nsa@gov.se |
2. |
Tel.: +46 87824000 Fax: +46 87826900 Email: security@fmv.se |