ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 58

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
19 febbraio 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/250 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l’alleggerimento temporaneo delle norme sull’utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione a causa della crisi COVID-19 ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/252 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che applica una detrazione dal contingente di pesca portoghese disponibile per l’acciuga a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/253 della Commissione, del 17 febbraio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/254 della Commissione, del 18 febbraio 2021, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e i regolamenti (CE) n. 218/2007 e (CE) n. 1518/2007 per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari del Regno Unito ed esclude tali prodotti dai contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione, del 18 febbraio 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea ( 1 )

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/256 della Commissione, del 18 febbraio 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità ( 1 )

36

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2021/257 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Oslo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

41

 

*

Decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

51

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2021/259 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che stabilisce le norme di attuazione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda le sovvenzioni classificate

55

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/250 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2021

che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l’alleggerimento temporaneo delle norme sull’utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione a causa della crisi COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette adottate dagli Stati membri e da paesi terzi per contenere la diffusione della COVID-19. I vettori aerei risentono delle conseguenze dannose di tale situazione dal 1o marzo 2020 ed è probabile che questa situazione si protragga negli anni a venire.

(2)

Tali circostanze sfuggono al controllo dei vettori aerei e hanno comportato la cancellazione volontaria o obbligata dei loro servizi aerei. In particolare, le cancellazioni volontarie salvaguardano la solidità finanziaria dei vettori aerei ed evitano le ripercussioni negative sull’ambiente dei voli vuoti o quasi vuoti effettuati al solo scopo di mantenere le loro bande orarie.

(3)

I dati pubblicati da Eurocontrol, che è il gestore di rete per le funzioni della rete del traffico aereo del cielo unico europeo, indicano una continua diminuzione su base annua del traffico aereo di circa il 74 % a metà giugno 2020.

(4)

Non è possibile, alla luce delle prenotazioni anticipate note, delle previsioni di Eurocontrol e delle previsioni epidemiologiche, prevedere il momento in cui è probabile che si concluda il periodo di forte calo della domanda causato dalla crisi COVID-19. Secondo le ultime previsioni di Eurocontrol, nel febbraio 2021 il traffico aereo sarà circa dimezzato rispetto al livello di febbraio 2020. Le previsioni che si estendono oltre tale data dipendono da una serie di fattori ignoti, come la disponibilità di vaccini contro la COVID-19. In tali circostanze i vettori aerei che non utilizzano le loro bande orarie conformemente al tasso di utilizzo delle bande orarie di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (3) non dovrebbero perdere automaticamente la priorità per le serie di bande orarie di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento di cui potrebbero altrimenti beneficiare. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme specifiche a tal fine.

(5)

Tali norme dovrebbero nel contempo affrontare gli effetti potenzialmente negativi sulla concorrenza tra i vettori aerei. In particolare, è necessario garantire che i vettori aerei disposti a fornire servizi siano in grado di assorbire la capacità inutilizzata e abbiano la prospettiva di mantenere tali bande orarie a lungo termine. Ciò dovrebbe mantenere gli incentivi dei vettori aerei ad avvalersi della capacità dell’aeroporto, il che a sua volta andrebbe a vantaggio dei consumatori.

(6)

È pertanto necessario definire, conformemente a tali principi e per un periodo limitato, le condizioni alle quali i vettori aerei continuano ad avere diritto alle serie di bande orarie ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 95/93 e stabilire gli obblighi dei vettori aerei interessati per quanto concerne il rilascio della capacità inutilizzata.

(7)

Per il periodo durante il quale il trasporto aereo risente negativamente della crisi COVID-19,la definizione del termine «nuovo concorrente» dovrebbe essere ampliata allo scopo di aumentare il numero di vettori aerei interessati, dando così a un maggior numero di vettori aerei che lo desiderino l’opportunità di avviare e ampliare le proprie operazioni. Tuttavia, è necessario limitare i privilegi corrispondenti ai vettori aerei rientranti in tale definizione ai concorrenti realmente nuovi, escludendo ogni vettore che, insieme alla propria società madre o alle proprie controllate o alle controllate della società madre, detenga più del 10 % del numero totale di bande orarie assegnate nel giorno in questione in un determinato aeroporto.

(8)

Durante il periodo di applicazione dell’alleggerimento delle norme sull’utilizzo delle bande orarie, il sistema di assegnazione di tali bande dovrebbe riconoscere gli sforzi dei vettori aerei che hanno effettuato voli utilizzando bande orarie che fanno parte di una serie cui un altro vettore aereo ha diritto a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 95/93 ma che sono state messe a disposizione del coordinatore delle bande orarie per una riassegnazione temporanea. Pertanto i vettori aerei che hanno utilizzato almeno cinque bande orarie di una serie dovrebbero avere la priorità nell’assegnazione di tali serie nella successiva corrispondente stagione di traffico, a condizione che il vettore aereo che vi ha diritto ai sensi dei citati articoli non ne faccia richiesta.

(9)

L’imposizione di misure sanitarie specifiche legate alla COVID-19 negli aeroporti può ridurre la capacità disponibile e rendere necessario prevedere parametri di coordinamento specifici relativi alla COVID-19. In tali situazioni, e al fine di consentire la corretta applicazione di tali parametri, i coordinatori dovrebbero essere autorizzati ad adeguare la collocazione oraria delle bande orarie assegnate ai vettori aerei a norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 95/93 o di cancellare tali bande per la stagione di traffico durante la quale si applicano le misure sanitarie specifiche legate alla COVID-19.

(10)

Onde agevolare l’utilizzo della capacità aeroportuale durante la stagione estiva di traffico 2021, è auspicabile che i vettori aerei siano autorizzati a restituire le bande orarie storiche al coordinatore prima dell’inizio della stagione di traffico, affinché possano essere riassegnate in maniera puntuale. I vettori aerei che restituiscono una serie completa di bande orarie prima del termine fissato dal presente regolamento dovrebbero mantenere i loro diritti sulla stessa serie di bande orarie in quell’aeroporto per la stagione estiva di traffico 2022. In considerazione delle altre misure di allentamento delle norme in materia di bande orarie di cui al presente regolamento, i vettori aerei che dispongono di un numero significativo di bande orarie in un aeroporto dovrebbero essere autorizzati a restituire al massimo la metà delle loro bande orarie in questo modo.

(11)

Fatto salvo l’obbligo per gli Stati membri di osservare il diritto dell’Unione, in particolare le norme stabilite nei trattati e nel regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le conseguenze negative di eventuali misure adottate dalle autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi per contrastare la diffusione della COVID-19 e limitare la possibilità di viaggiare con un preavviso molto breve non possono essere imputate ai vettori aerei e dovrebbero essere attenuate se tali misure incidono in modo significativo sulla redditività o sulla possibilità di viaggiare o sulla domanda sulle rotte interessate. Ciò dovrebbe includere misure che comportano una chiusura parziale o totale della frontiera o dello spazio aereo o una chiusura parziale o totale o una riduzione della capacità degli aeroporti interessati, restrizioni sui movimenti degli equipaggi delle compagnie aeree che ostacolano in modo significativo la prestazione di servizi aerei o un grave ostacolo alla capacità dei passeggeri di viaggiare con qualsiasi vettore sulla rotta in questione, tra cui restrizioni di viaggio, restrizioni alla circolazione o misure di quarantena nel paese o nella regione di destinazione o limitazioni alla disponibilità di servizi indispensabili a sostenere direttamente la prestazione di un servizio aereo. Le azioni di attenuazione dovrebbero garantire che i vettori aerei non siano penalizzati per il mancato utilizzo delle bande orarie qualora tale omissione derivi da misure restrittive simili che non erano ancora state pubblicate al momento dell’assegnazione delle bande orarie. L’alleggerimento specifico degli effetti dell’imposizione di tali misure dovrebbe avere una durata limitata e comunque non superiore a due stagioni di traffico consecutive.

(12)

Nei periodi in cui la domanda è colpita in modo significativo dagli effetti della crisi COVID-19, i vettori aerei dovrebbero essere esentati, nella misura necessaria, dagli obblighi relativi all’utilizzo delle bande orarie per mantenere il diritto a tali bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico. Ciò dovrebbe consentire ai vettori di aumentare i servizi quando le circostanze lo permettono. Il tasso minimo di utilizzo più basso fissato a tal fine dovrebbe tenere conto delle prospettive del traffico aereo per il 2021, a decorrere dall’inizio del 2021, il cui livello si attestava al 50 % dei livelli di traffico del 2019, nonché dell’incertezza che circonda la crisi COVID-19 e la ripresa della fiducia dei consumatori e dei livelli di traffico.

(13)

Al fine di far fronte all’evoluzione dell’impatto della crisi COVID-19 e alla conseguente mancanza di chiarezza sull’evoluzione dei livelli di traffico a medio termine, e per rispondere in modo flessibile, ove strettamente necessario e giustificato, alle sfide che il settore del trasporto aereo si trova ad affrontare di conseguenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare il periodo di applicazione dell’alleggerimento delle norme sull’utilizzo delle bande orarie e i valori percentuali del tasso minimo di utilizzo entro una determinata fascia. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(14)

Per poter avviare in tempo i preparativi necessari, i vettori aerei e i coordinatori dovrebbero essere consapevoli delle condizioni da applicare all’utilizzo delle bande orarie in una determinata stagione di traffico. La Commissione dovrebbe pertanto adoperarsi per adottare quanto prima l’atto delegato, la cui adozione dovrebbe avvenire in ogni caso prima del termine previsto per la restituzione delle bande orarie di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 95/93.

(15)

Gli aeroporti, i fornitori di servizi aeroportuali e i vettori aerei hanno bisogno di informazioni sulla capacità disponibile ai fini di un’adeguata pianificazione. I vettori aerei dovrebbero mettere a disposizione del coordinatore le bande orarie che non intendono utilizzare, ai fini di un’eventuale riassegnazione ad altri vettori, alla prima occasione possibile e comunque non oltre tre settimane prima della data prevista per il loro utilizzo. I vettori aerei che ripetutamente e deliberatamente non rispettino tale prescrizione o qualsiasi altra prescrizione a norma del regolamento (CEE) n. 95/93 dovrebbero essere soggetti a sanzioni adeguate o a misure equivalenti.

(16)

Se accerta che un vettore aereo ha cessato le proprie operazioni in un aeroporto, il coordinatore dovrebbe revocare immediatamente le bande orarie del vettore aereo in questione e conferirle al pool per la riassegnazione ad altri vettori.

(17)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’emanazione di norme specifiche e l’alleggerimento delle norme sull’utilizzo delle bande orarie per un periodo limitato onde attenuare gli effetti della crisi COVID-19 sul traffico aereo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in oggetto, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali inerenti alla crisi COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(19)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

è inserita la lettera seguente:

«b bis)

durante il periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, per “nuovo concorrente” si intende:

i)

un vettore aereo che chieda, come parte di una serie di bande orarie, una banda oraria in un aeroporto in un giorno qualsiasi laddove, nel caso che la sua domanda sia accolta, in totale venga a detenere meno di sette bande orarie in detto aeroporto nel medesimo giorno; oppure

ii)

un vettore aereo che chieda una serie di bande orarie per un servizio di linea passeggeri senza scalo tra due aeroporti dell’Unione, ove al massimo altri due vettori aerei effettuino il medesimo servizio di linea senza scalo tra detti aeroporti nel giorno in questione, e laddove il vettore aereo, nel caso che la sua domanda sia accolta, venga comunque a detenere meno di nove bande orarie in detto aeroporto in quel giorno per il servizio senza scalo in questione.

Un vettore aereo che, insieme alla propria società madre, alle proprie controllate o alle controllate della società madre, detenga più del 10 % delle bande orarie totali assegnate nel giorno in questione in un determinato aeroporto non è considerato un nuovo concorrente in tale aeroporto;»;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«n)

“parametri di coordinamento relativi alla COVID-19”, i parametri di coordinamento riveduti che comportano una riduzione della capacità aeroportuale disponibile in un aeroporto coordinato a causa delle misure sanitarie specifiche imposte dagli Stati membri in risposta alla crisi COVID-19.»;

2)

all’articolo 7, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   I vettori aerei che operano o che intendono operare in un aeroporto ad orari facilitati o in un aeroporto coordinato comunicano al facilitatore degli orari o rispettivamente al coordinatore tutte le informazioni pertinenti da essi richieste. Tutte le informazioni pertinenti sono presentate nella forma e nei termini specificati dal facilitatore degli orari o dal coordinatore. In particolare, un vettore aereo comunica al coordinatore, al momento della domanda di assegnazione, se beneficerà eventualmente della qualifica di nuovo concorrente a norma dell’articolo 2, lettera b) o b bis) per quanto riguarda le bande orarie richieste.»;

3)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

la formula introduttiva del paragrafo 2, primo comma, è sostituita dal seguente:

«2.   Fatti salvi gli articoli 7, 8 bis e 9, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2 bis, e l’articolo 14, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica in presenza delle seguenti condizioni:»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Durante il periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, una serie di bande orarie che sia stata restituita al pool delle bande orarie a norma del paragrafo 1 del presente articolo alla fine della stagione di traffico (“stagione di traffico di riferimento”) è assegnata, su richiesta, per la successiva corrispondente stagione di traffico a un vettore aereo che abbia operato almeno cinque bande orarie della serie in questione a seguito dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, durante la stagione di traffico di riferimento, purché la serie di bande orarie non sia già stata assegnata al vettore originariamente titolare della serie in questione nella successiva stagione di traffico corrispondente in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

Nel caso in cui più di un richiedente soddisfi i requisiti di cui al primo comma, la priorità è data al vettore aereo che ha operato il maggior numero di bande orarie di tale serie.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   Nel periodo in cui si applicano i parametri di coordinamento relativi alla COVID-19 e al fine di consentire la corretta applicazione di tali parametri di coordinamento, il coordinatore può modificare la collocazione oraria delle bande orarie richieste o assegnate che rientrano nel periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, o annullarle dopo aver sentito il vettore aereo interessato. In tale contesto, il coordinatore tiene conto delle altre regole e linee direttrici di cui al paragrafo 5 del presente articolo, alle condizioni ivi stabilite.»;

4)

all’articolo 8 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

a)

Le bande orarie assegnate a un nuovo concorrente, quale definito all’articolo 2, lettera b) o b bis), non possono essere trasferite a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prima che siano trascorse due corrispondenti stagioni di traffico, tranne che nel caso di un’acquisizione legalmente autorizzata delle attività di un’impresa fallita.

b)

Le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente, quale definito all’articolo 2, lettera b), punti ii) e iii), o all’articolo 2, lettera b bis), punto ii), possono essere spostate su un’altra rotta a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo prima che siano trascorse due corrispondenti stagioni di traffico solo nel caso in cui il nuovo concorrente sarebbe stato trattato sulla nuova rotta con la stessa priorità della rotta iniziale.

c)

Le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente, quale definito all’articolo 2, lettera b) o b bis) non possono essere scambiate a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo prima che siano trascorse due corrispondenti stagioni di traffico, tranne che per migliorare la collocazione oraria delle bande orarie per questi servizi rispetto alla collocazione oraria chiesta inizialmente.»;

5)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   In deroga al paragrafo 2, una serie di bande orarie assegnate per la stagione di traffico compresa tra il 28 marzo 2021 e il 30 ottobre 2021 conferisce al vettore aereo il diritto alla stessa serie di bande orarie per la stagione di traffico compresa tra il 27 marzo 2022 e il 29 ottobre 2022 se il vettore aereo ha messo a disposizione del coordinatore l’intera serie di bande orarie per la riassegnazione prima del 28 febbraio 2021. Il presente paragrafo si applica unicamente alle serie di bande orarie assegnate allo stesso vettore per la stagione di traffico compresa tra il 29 marzo 2020 e il 24 ottobre 2020. Il numero di bande orarie di cui il vettore aereo in questione può beneficiare a norma del presente paragrafo è limitato a un numero pari al 50 % delle bande orarie assegnate allo stesso vettore per la stagione di traffico compresa tra il 29 marzo 2020 e il 24 ottobre 2020, a meno che un vettore aereo non abbia ricevuto, in media, meno di 29 bande orarie a settimana nel corso della precedente stagione equivalente di traffico nell’aeroporto in questione.»;

b)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

è aggiunto il punto seguente:

«e)

durante il periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, l’introduzione da parte delle autorità pubbliche di misure volte a contrastare la diffusione della COVID-19 a un punto iniziale o finale di una rotta per la quale le bande orarie in questione sono state utilizzate o ne è stato previsto l’utilizzo, a condizione che le misure non fossero state pubblicate al momento dell’assegnazione della serie di bande orarie, che tali misure incidano in maniera significativa sulla redditività o sulla possibilità di viaggiare o sulla domanda sulle rotte in questione e che determinino una delle seguenti situazioni:

i)

la chiusura parziale o totale della frontiera o dello spazio aereo o una chiusura parziale o totale o una riduzione della capacità dell’aeroporto, durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico;

ii)

un grave ostacolo alla capacità dei passeggeri di viaggiare con qualsiasi vettore su quella rotta diretta durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico, tra cui:

restrizioni di viaggio sulla base della nazionalità o del luogo di residenza, divieto di tutti i viaggi eccetto quelli essenziali o divieto di effettuare voli da o verso determinati paesi o zone geografiche,

limitazioni degli spostamenti o misure di quarantena o isolamento all’interno del paese o della regione in cui è situato l’aeroporto di destinazione (compresi i punti intermedi),

restrizioni della disponibilità di servizi essenziali a sostenere direttamente la prestazione di un servizio aereo;

iii)

limitazioni degli spostamenti degli equipaggi delle compagnie aeree che ostacolano gravemente la prestazione dei servizi aerei da o verso gli aeroporti serviti, tra cui divieti improvvisi di ingresso o situazioni in cui l’equipaggio è bloccato in luoghi imprevisti a causa di provvedimenti di quarantena.»;

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«La lettera e) si applica entro il periodo durante il quale si applicano le misure ivi contemplate e, entro i limiti di cui al terzo, quarto e quinto comma, per un ulteriore periodo massimo di sei settimane. Tuttavia, se le misure di cui alla lettera e) cessano di applicarsi meno di sei settimane prima della fine di una stagione di traffico, la lettera e) si applica al resto del periodo di sei settimane solo se le bande orarie della stagione di traffico successiva sono utilizzate per la stessa rotta.

La lettera e) si applica solo alle bande orarie utilizzate per rotte per le quali tali bande erano già utilizzate dal vettore aereo prima della pubblicazione delle misure di cui alla stessa lettera.

La lettera e) cessa di applicarsi qualora il vettore aereo utilizzi le bande orarie in questione per passare a una rotta non interessata dalle misure adottate dalle autorità pubbliche.

I vettori aerei possono giustificare il mancato utilizzo di una banda oraria conformemente alla lettera e) per un massimo di due periodi consecutivi di programmazione.»;

c)

al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tra le richieste dei nuovi concorrenti è data preferenza ai vettori aerei che soddisfano i requisiti per ottenere la qualità di nuovo concorrente a norma dell’articolo 2, lettera b), punti i) e ii), dell’articolo 2, lettera b), punti i) e iii), o dell’articolo 2, lettera b bis), punti i) e ii).»;

6)

l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

«A rticolo 10 bis

Assegnazione di bande orarie in risposta alla crisi COVID-19

1.   Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori considerano operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 e il 27 marzo 2021.

2.   Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori considerano operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 23 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020 riguardo ai servizi aerei tra aeroporti dell’Unione e aeroporti della Repubblica popolare cinese o della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese.

3.   Per le bande orarie messe a disposizione del coordinatore ai fini della riassegnazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 bis, per periodo compreso tra il 28 marzo 2021 e il 30 ottobre 2021 e ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, se un vettore aereo dimostra in modo soddisfacente al coordinatore di aver operato la serie di bande orarie in questione, con l’autorizzazione del coordinatore, per almeno il 50 % del tempo nel corso della stagione di traffico per cui tale serie è stata assegnata, il vettore aereo è legittimato a ottenere la medesima serie di bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico.

Per il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, i valori percentuali di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 6, lettera a), sono pari al 50 %.

4.   Per quanto riguarda le bande orarie con data dal 9 aprile 2020 al 27 marzo 2021, il paragrafo 1 si applica solo se il vettore aereo ha restituito le bande orarie non utilizzate al coordinatore affinché siano riassegnate ad altri vettori aerei.

5.   Qualora constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol, che è il gestore di rete per le funzioni della rete del traffico aereo del cielo unico europeo, che la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019 persiste e, sulla base delle previsioni sul traffico di Eurocontrol, è probabile che persista e constati altresì che tale situazione, secondo i migliori dati scientifici disponibili, è dovuta all’impatto della crisi COVID-19, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di modificare di conseguenza il periodo indicato al paragrafo 3 del presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove strettamente necessario per far fronte all’evoluzione dell’impatto della crisi COVID-19 sui livelli di traffico aereo, atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di modificare i valori percentuali di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro un intervallo compreso tra il 30 e il 70 %. A tal fine la Commissione prende in considerazione le modifiche intervenute dopo il 20 febbraio 2021 sulla base dei seguenti elementi:

a)

i dati pubblicati da Eurocontrol sui livelli di traffico e sulle previsioni di traffico;

b)

l’evoluzione dell’andamento del traffico aereo durante le stagioni di traffico, tenendo conto dell’evoluzione osservata dall’inizio della crisi COVID-19; e

c)

gli indicatori relativi alla domanda di trasporto aereo di passeggeri e merci, comprese le tendenze relative alle dimensioni della flotta, all’utilizzo della flotta e ai coefficienti di riempimento.

Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo sono adottati entro il 31 dicembre per la stagione di traffico estiva successiva e non oltre il 31 luglio per la stagione di traffico invernale successiva.

6.   Qualora, in caso di impatto prolungato della crisi COVID-19 sul settore dell’aviazione civile nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

7.   Durante il periodo di cui al paragrafo 3, i vettori aerei mettono a disposizione del coordinatore, per la riassegnazione ad altri vettori aerei, le bande orarie che non intendono utilizzare, almeno tre settimane prima della data delle operazioni.»;

7)

all’articolo 12 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il potere di adottare atti delegati previsto all’articolo 10 bis è conferito alla Commissione fino 21 febbraio 2022.»;

8)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri stabiliscono e applicano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o misure equivalenti ai vettori aerei che omettano sistematicamente e deliberatamente di conformarsi al presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 6 è aggiunta la seguente lettera:

«c)

Nel periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, se un coordinatore stabilisce, sulla base delle informazioni a sua disposizione, che un vettore aereo ha cessato le sue attività in un aeroporto e non è più in grado di operare le bande orarie che gli sono state assegnate, il coordinatore revoca a tale vettore aereo la serie di bande orarie in questione per il resto della stagione di traffico e le conferisce al pool, dopo aver sentito il vettore aereo interessato.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Parere del 27 gennaio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 febbraio 2021.

(3)  Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/9


REGOLAMENTO (UE) 2021/251 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (2) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone ed entità designate in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

(2)

In data 18 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/258, che depenna una persona dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive e modifica le voci relative a due persone di detto elenco figuranti, rispettivamente, negli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC.

(3)

In data 17 febbraio 2021 il regolamento di esecuzione (UE) 2021/253 della Commissione (4) ha modificato di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. Il depennamento di una persona dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive comporta il depennamento della persona dall’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004, che elenca le persone ed entità per le quali le misure restrittive sono sospese a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

(3)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(4)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è soppressa la voce seguente:

«4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema».


19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/252 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2021

che applica una detrazione dal contingente di pesca portoghese disponibile per l’acciuga a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle zone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell’Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) (ANE/9/3411) sono stati fissati dal regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (2) per il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.

(2)

I contingenti di pesca per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle zone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) sono stati fissati dal regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (3) per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.

(3)

A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Il Portogallo ha superato il proprio contingente di pesca per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle zone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) per il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.

(6)

È pertanto opportuno effettuare una detrazione dal contingente di pesca assegnato al Portogallo per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, se del caso, per gli anni successivi, per lo stock oggetto di superamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca assegnato al Portogallo per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle zone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell’Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) (ANE/9/3411) per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021, fissato dal regolamento (UE) 2020/123, è ridotto come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale per il periodo 1o luglio 2019 - 30 giugno 2020 (in kg)

Sbarchi consentiti per il periodo 1o luglio 2019 - 30 giugno 2020 (quantitativo totale adattato in kg)  (1)

Catture totali per il periodo 1o luglio 2019 - 30 giugno 2020 (quantitativo in kg)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%)

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)

Fattore moltiplicatore  (2)

Fattore moltiplicatore addizionale (  (3) ,  (4)

Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti  (5) (quantitativo in kg)

Detrazioni da applicare al periodo 1o luglio 2020 - 30 giugno 2021 (quantitativo in kg)

PT

ANE

9/3411

Acciuga

Zone CIEM 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

5 343 000

3 779 330

3 858 005

102,08

78 675

/

/

/

78 675


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma del regolamento (UE) 2019/124, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(2)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo Stato membro ha superato ripetutamente il proprio contingente nei due anni precedenti. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.


19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/253 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) identifica le persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive di cui agli articoli 4 e 5 di detta decisione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua la suddetta decisione nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione. In particolare, all’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(3)

In data 18 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/258 (3) che modifica le voci relative a due persone dell’elenco e depenna una persona dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2021

Per la Commissione

A nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(3)  Decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

L’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio è così modificato:

(1)

le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«5)

CHIWENGA, Constantine

Vicepresidente

Ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, generale in pensione, data di nascita 25.8.1956

Passaporto AD000263

ID 63-327568M80

Vicepresidente ed ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe. Membro del comando congiunto delle operazioni e complice nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di repressione. Ha usato l’esercito per impossessarsi di aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.»

«7)

SIBANDA, Phillip Valerio (alias Valentine)

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe

Ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, generale, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954

ID 63-357671H26

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe ed ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe. Alto responsabile dell’esercito, compromesso con il governo e complice nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione.»;

(2)

la voce seguente è soppressa:

«6)

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

Generale di squadra aerea

Data di nascita 1.11.1955

ID 29-098876M18

Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l’altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa.».


19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/254 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2021

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e i regolamenti (CE) n. 218/2007 e (CE) n. 1518/2007 per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari del Regno Unito ed esclude tali prodotti dai contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (4) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ed esportazione, sostituisce e abroga un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevede norme specifiche.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari di importazione da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana (principio «primo arrivato, primo servito»).

(3)

Il regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione (6) reca apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per i vini.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1518/2007 della Commissione (7) reca apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per il vermut.

(5)

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (di seguito «l'accordo») (8) stabilisce che i prodotti originari del Regno Unito non possono essere importati nell'Unione nell'ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti quali definiti all'articolo GOODS.18 dell'accordo. Tale articolo fa riferimento a contingenti tariffari ripartiti tra le parti conformemente ai negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT avviati dall'Unione con il documento dell'OMC G/SECRET/42/Add.2 (9) e dal Regno Unito con il documento dell'OMC G/SECRET/44 (10) e come stabilito nella legislazione interna di ciascuna parte. Conformemente allo stesso articolo, il carattere originario dei prodotti è determinato in base alle regole di origine non preferenziali applicabili nella parte importatrice.

(6)

I contingenti tariffari OMC esistenti, quali definiti all'articolo GOODS.18 dell'accordo, fanno riferimento alle concessioni OMC dell'Unione di cui al progetto di elenco delle concessioni e degli impegni dell'UE-28 nell'ambito del GATT 1994, presentato all'OMC nel documento G/MA/TAR/RS/506 (11) quale modificato dai documenti G/MA/TAR/RS/506/Add.1 e G/MA/TAR/RS/506/Add.2 (12).

(7)

È quindi opportuno modificare i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e i regolamenti (CE) n. 218/2007 e (CE) n. 1518/2007 per conformarsi all'articolo GOOD.18 dell'accordo, al fine di escludere i prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari OMC esistenti.

(8)

Poiché i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 si applicano unicamente a contingenti tariffari i cui periodi contingentali iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021, è opportuno escludere il Regno Unito anche ai fini degli stessi contingenti tariffari i cui periodi contingentali sono iniziati anteriormente al 1o gennaio 2021 (periodi contingentali in corso al 1o gennaio 2021) e per i quali vengono effettuate importazioni a decorrere dal 1o gennaio 2021. I titoli già rilasciati non sono necessari per l'importazione di prodotti originari del Regno Unito, in quanto l'accordo prevede la possibilità di importare in esenzione da dazi e contingenti. Nel caso in cui i titoli siano stati rilasciati anteriormente al 1o gennaio 2021, le cauzioni costituite dovrebbero essere svincolate su richiesta degli operatori interessati. A decorrere dal 1o gennaio 2021 non dovrebbero essere rilasciati titoli per tali contingenti tariffari per i prodotti originari del Regno Unito.

(9)

Al fine di garantire la conformità all'articolo GOODS.18 dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

(1)

l'allegato II è così modificato:

a)

nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4131, 09.4133, 09.4120, 09.4121 e 09.4122, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

b)

nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4125, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione degli Stati Uniti d'America, del Canada e del Regno Unito»;

(2)

l'allegato III è così modificato:

a)

nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166 e 09.4168, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

b)

nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4119, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'India, del Pakistan, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»;

c)

nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4130, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Australia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»;

d)

nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4154, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Australia, della Guyana, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»;

(3)

nell'allegato IV, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4320, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

(4)

nell'allegato VI, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4287, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione della Cina, dell'Argentina e del Regno Unito»;

(5)

nell'allegato VII, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4286, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione della Cina e del Regno Unito»;

(6)

nell'allegato VIII, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4003, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

(7)

nell'allegato IX, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4595, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

(8)

nell'allegato X, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4038, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

(9)

nell'allegato XI, nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4401 e 09.4402, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

(10)

l'allegato XII è così modificato:

a)

nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070 e 09.4422, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

b)

le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4213, 09.4216, 09.4260 e 09.4412 sono così modificate:

i)

il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito»;

ii)

il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:

«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito”»;

c)

la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4218 è così modificata:

i)

il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile e del Regno Unito»;

ii)

il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:

«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e del Regno Unito”»;

d)

le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4263, 09.4264 e 09.4265 sono così modificate:

i)

il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione della Thailandia e del Regno Unito»;

ii)

il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:

«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia e del Regno Unito”».

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

(1)

nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0138, 09.0132, 09.0135, 09.2903, 09.2905, 09.0071, 09.0072, 09.0073, 09.0074, 09.0075, 09.0076, 09.0089, 09.0070, 09.0043, 09.0083, 09.0139, 09.0056, 09.0057, 09.0041, 09.0039, 09.0058, 09.0094, 09.0059, 09.0060, 09.0061, 09.0062, 09.0063, 09.0040, 09.0025, 09.0027, 09.0033, 09.0092, 09.0093, 09.0035, 09.0144, 09.0161 (sottocontingente tariffario di 09.0144), 09.0162 (sottocontingente tariffario di 09.0144), 09.0145, 09.0163 (sottocontingente tariffario di 09.0145), 09.0164 (sottocontingente tariffario di 09.0145), 09.0113, 09.0114, 09.0115, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0153, 09.0159 (sottocontingente tariffario di 09.0153), 09.0160 (sottocontingente tariffario di 09.0153), 09.0118, 09.0119, 09.0120, 09.0121, 09.0122, 09.0123, 09.2178, 09.2179, 09.2016, 09.2181, 09.2019, 09.0154 e 09.0055, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;

(2)

nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0128, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Paesi terzi membri dell'OMC, ad esclusione della Cina, della Thailandia, dell'Indonesia e del Regno Unito»;

(3)

nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0131, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione della Cina e del Regno Unito»;

(4)

nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0142, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Argentina e del Regno Unito»;

(5)

nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2171, 09.2175 e 09.2015, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i membri dell'OMC ad esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia, dell'Islanda e del Regno Unito»;

(6)

nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0156 e 09.0158, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile e del Regno Unito»;

(7)

nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0157, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:

«Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 218/2007

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 218/2007 è così modificato:

(1)

alla lettera a), i termini «(erga omnes)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)»;

(2)

alla lettera b), i termini «(erga omnes)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)».

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 1518/2007

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/2007, i termini «(erga omnes)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)».

Articolo 5

Contingenti tariffari i cui periodi contingentali sono in corso

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2021 non vengono rilasciati titoli per prodotti originari del Regno Unito nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 il cui periodo contingentale è in corso al 1o gennaio 2021. A decorrere dalla stessa data, i prodotti originari del Regno Unito non sono ammessi nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2.

2.   Per quanto riguarda le importazioni nell'Unione dal Regno Unito sulla base di titoli nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 rilasciati anteriormente al 1o gennaio 2021, che comprendono il Regno Unito come paese di origine e il cui periodo contingentale è in corso al 1o gennaio 2021, e che gli Stati membri non immettono in libera pratica conformemente all'accordo, le rispettive cauzioni costituite sono svincolate su richiesta degli operatori interessati.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4).

(6)  Regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 22).

(7)  Regolamento (CE) n. 1518/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per il vermut (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 14).

(8)  GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

(9)  https://docs.wto.org

(10)  https://docs.wto.org

(11)  https://docs.wto.org

(12)  https://docs.wto.org


19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/255 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2021

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19 continua a incidere sull’aviazione civile internazionale ed europea, al punto che l’effettuazione delle visite in loco per la designazione e la nuova designazione dei vettori aerei e degli operatori merci nei paesi terzi a norma del punto 6.8 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) rimane seriamente ostacolata per ragioni obiettive e indipendenti dalla volontà di tali vettori od operatori.

(2)

È pertanto necessario estendere oltre la data stabilita al punto 6.8.1.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 l’applicabilità del processo alternativo e accelerato per le convalide ai fini della sicurezza aerea UE degli operatori della catena logistica in entrata dell’Unione colpiti dalla pandemia di COVID-19.

(3)

L’Unione ha promosso, nell’ambito dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), lo sviluppo di un concetto strategico internazionale delle informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco (PLACI), usato per descrivere un insieme specifico di 7 + 1 dati (3) quale definito nel quadro di norme SAFE dell’OMD (SAFE FoS). I dati relativi alle spedizioni, forniti alle autorità di regolamentazione da spedizionieri, vettori aerei, operatori postali, integratori, agenti regolamentati o altri soggetti il più presto possibile prima che le merci siano caricate su un aeromobile nell’ultimo punto di partenza, consentono un livello di sicurezza supplementare che consiste nello svolgimento, da parte delle autorità doganali di entrata, di un’analisi delle minacce e dei rischi prima della partenza.

(4)

Ai fini della sicurezza dell’aviazione civile è pertanto opportuno effettuare, il più presto possibile prima che le merci siano caricate sull’aeromobile in partenza da un paese terzo, una prima analisi dei rischi sulle merci che devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea non appena ricevuto l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (4). L’obbligo di effettuare una prima analisi dei rischi dovrebbe applicarsi a decorrere dal 15 marzo 2021.

(5)

L’articolo 186 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5) stabilisce il processo relativo all’analisi dei rischi e ai controlli effettuati dall’ufficio doganale di prima entrata, mentre l’articolo 182 del medesimo regolamento stabilisce il sistema di controllo delle importazioni (ICS2) elaborato di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri quale interfaccia armonizzata dell’UE destinata agli operatori, per le richieste, le richieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e lo scambio con le autorità doganali di informazioni correlate.

(6)

Poiché a decorrere dal 15 marzo 2021 l’esito dell’analisi dei rischi effettuata in base alle informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco potrà comportare, per gli operatori impegnati nella catena logistica in entrata nell’Unione, l’obbligo di applicare specifiche misure di attenuazione dei rischi per la sicurezza aerea durante le loro operazioni in un paese terzo, è necessario e urgente integrare le norme di applicazione per la sicurezza dell’aviazione civile di conseguenza.

(7)

L’attuale pandemia di COVID-19 ha gravi ripercussioni sulla capacità degli aeroporti dell’Unione di completare il processo di installazione di sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS) di standard 3. La Commissione e gli Stati membri confermano un forte impegno a completare la messa in opera della più recente tecnologia per il controllo del bagaglio da stiva. È stata elaborata una nuova tabella di marcia per consentire una maggiore flessibilità di adattamento alla situazione attuale, in conformità di un meccanismo di definizione delle priorità basato su categorie di aeroporti, e dare visibilità all’introduzione di standard più elevati per le prestazioni di rilevamento.

(8)

L’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione ha messo in evidenza la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni. Le modalità di attuazione di alcune di queste norme devono essere adeguate al fine di chiarire, armonizzare, semplificare e rafforzare determinate misure specifiche per la sicurezza aerea, migliorare la chiarezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia i punti 1 e 22 dell’allegato si applicano a decorrere dal 15 marzo 2021, il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o marzo 2022 e il punto 14 si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).

(3)  Nome del mittente, indirizzo del mittente, nome del destinatario, indirizzo del destinatario, numero di colli, peso lordo totale, descrizione delle merci e lettera di trasporto aereo house o master.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

L’allegato è così modificato:

1)

è aggiunto il seguente punto 6.0.4:

«6.0.4.

Ai fini del presente allegato per “informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco” o “PLACI” si intende il processo di prima analisi dei rischi sulle merci che devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione (*) per via aerea.

(*)  Poiché l’Islanda non fa parte del territorio doganale dell’Unione, ai fini del punto 6.8.7 del presente allegato l’Islanda è considerata un paese terzo.»;"

2)

sono aggiunti i seguenti punti 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6:

«6.1.4

L’accesso alle aree sterili destinate a merci e posta può essere accordato solo dopo aver stabilito a quale delle seguenti categorie appartiene il soggetto che trasporta la spedizione dal lato terra:

a)

agente regolamentato;

b)

mittente conosciuto;

c)

trasportatore designato in conformità al punto 6.6.1.1, lettera c), che trasporta spedizioni precedentemente sottoposte a controlli di sicurezza;

d)

nessuno dei soggetti di cui alle lettere a), b) o c).

6.1.5

Nei casi in cui si applica il punto 6.1.4, lettera c), deve essere messa a disposizione dell’agente regolamentato, del vettore aereo o dell’operatore aeroportuale che accorda l’accesso alle aree sterili una copia della dichiarazione firmata che figura nell’appendice 6-E, a meno che non si verifichi una delle condizioni seguenti:

a)

il trasportatore è egli stesso un agente regolamentato;

b)

il trasporto è effettuato per conto dell’agente regolamentato o vettore aereo ricevente nelle aree sterili.

L’obbligo del trasportatore di presentare una copia della dichiarazione firmata che figura nell’appendice 6-E può essere sostituito da un meccanismo equivalente di notifica preventiva al punto di accesso, garantito dal mittente conosciuto o dall’agente regolamentato esterni all’aeroporto per conto del quale è effettuato il trasporto, oppure dall’agente regolamentato o vettore aereo ricevente nelle aree sterili.

6.1.6

Le spedizioni di merci o posta sulle quali non sono stati precedentemente effettuati controlli di sicurezza possono essere autorizzate nelle aree sterili a condizione che siano soggette a una delle seguenti opzioni:

a)

siano sottoposte a screening prima dell’ingresso, in conformità al punto 6.2 e sotto la responsabilità dell’agente regolamentato o del vettore aereo ricevente;

b)

siano scortate sotto la responsabilità dell’agente regolamentato o del vettore aereo fino ai loro locali situati nelle aree sterili.

Al momento della consegna le spedizioni devono essere mantenute al riparo da interferenze non autorizzate fino a quando saranno sottoposte a screening.

Il personale che scorta tali spedizioni o le mantiene al riparo da interferenze non autorizzate deve essere stato assunto in conformità al punto 11.1.1 e deve aver ricevuto una formazione almeno conforme al punto 11.2.3.9.»;

3)

al punto 6.3.1.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l’autorità competente, o un validatore della sicurezza aerea UE che agisce a suo nome, deve esaminare il programma di sicurezza prima di eseguire una verifica in loco dei siti specificati, al fine di accertare se il richiedente soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione.

Ad eccezione dei requisiti relativi allo screening di cui al punto 6.2, un’ispezione del sito del richiedente da parte delle autorità doganali competenti, a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*) è considerata una verifica in loco se effettuata non oltre 3 anni prima della data in cui il richiedente chiede l’approvazione come agente regolamentato. Il richiedente mette a disposizione l’autorizzazione AEO e la pertinente valutazione delle autorità doganali ai fini di un’ulteriore ispezione.

(*)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"

4)

al punto 6.3.1.4., il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«Fatta eccezione per i requisiti relativi allo screening di cui al punto 6.2, un’ispezione del sito dell’agente regolamentato da parte dell’autorità doganale competente, effettuato a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è considerata una verifica in loco.»;

5)

il punto 6.3.1.5 è sostituito dal seguente:

«6.3.1.5

Se l’autorità competente ritiene che l’agente regolamentato non ottemperi più ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008, essa ritira lo status di agente regolamentato per il sito o i siti specificati.

Subito dopo il ritiro, e in ogni caso entro 24 ore dallo stesso, l’autorità competente provvede affinché il cambio di status dell’ex agente regolamentato venga indicato nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”.

Se l’agente regolamentato non è più titolare di un’autorizzazione AEO di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, o se la sua autorizzazione AEO è sospesa a causa della mancata osservanza dell’articolo 39, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 e dell’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’autorità competente adotta le misure appropriate per garantire la conformità dell’agente regolamentato ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008.

L’agente regolamentato informa l’autorità competente di qualsiasi modifica relativa alla sua autorizzazione AEO di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 e all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(*)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"

6)

il punto 6.3.1.8 è sostituito dal seguente:

«6.3.1.8

L’autorità competente mette a disposizione dell’autorità doganale tutte le informazioni relative allo status di un agente regolamentato che potrebbero essere pertinenti in relazione alla titolarità di un’autorizzazione AEO di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 e all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Tali informazioni devono includere le informazioni relative a nuove approvazioni di agenti regolamentati, al ritiro dello status di agente regolamentato, alla riconvalida nonché alle ispezioni e alle verifiche previste e ai risultati di tali valutazioni.

Devono essere stabilite le modalità per tale scambio di informazioni tra l’autorità competente e le autorità doganali nazionali.»;

7)

al punto 6.3.2.6, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

il codice identificativo unico assegnato dall’autorità competente a ogni agente regolamentato che ha accettato lo status di sicurezza attribuito ad una spedizione da un altro agente regolamentato, anche durante le operazioni di trasferimento.»;

8)

al punto 6.3.2.6 è aggiunto il seguente capoverso:

«La merce o la posta in transito indiretto per la quale il vettore aereo o l’agente regolamentato che opera per suo conto non è in grado di confermare nei documenti di accompagnamento le informazioni richieste dal presente punto o dal punto 6.3.2.7, a seconda dei casi, deve essere sottoposta a screening prima di essere caricata a bordo di un aeromobile per il volo successivo.»;

9)

al punto 6.4.1.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

un’ispezione del sito del richiedente da parte delle autorità doganali competenti, a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è considerata una verifica in loco se effettuata non oltre 3 anni prima della data in cui il richiedente chiede l’approvazione come mittente conosciuto. In tali casi il richiedente deve completare le informazioni richieste nella parte 1 della “lista di controllo per la convalida dei mittenti conosciuti” di cui all’appendice 6-C e trasmetterle all’autorità competente congiuntamente alla dichiarazione di impegni che deve essere firmata dal rappresentante legale del richiedente o dalla persona responsabile della sicurezza nel sito.

Il richiedente mette a disposizione l’autorizzazione AEO e la pertinente valutazione delle autorità doganali ai fini di un’ulteriore ispezione.

La dichiarazione firmata deve essere conservata dall’autorità competente interessata o dal validatore della sicurezza aerea UE e messa a disposizione su richiesta dell’autorità competente interessata;»;

10)

al punto 6.4.1.4., il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«Un’ispezione del sito del mittente conosciuto da parte dell’autorità doganale competente, a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è considerata una verifica in loco.»;

11)

il punto 6.4.1.5 è sostituito dal seguente:

«6.4.1.5

Se l’autorità competente ritiene che il mittente conosciuto non ottemperi più ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008, essa ritira lo status di mittente conosciuto per il sito o i siti specificati.

Subito dopo il ritiro, e in ogni caso entro 24 ore dallo stesso, l’autorità competente provvede affinché il cambio di status dell’ex mittente conosciuto venga indicato nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”.

Se il mittente conosciuto non è più titolare di un’autorizzazione AEO di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 e all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, o se la sua autorizzazione AEO è sospesa a causa della mancata osservanza dell’articolo 39, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 e dell’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’autorità competente adotta le misure appropriate per garantire la conformità del mittente conosciuto ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008.

Il mittente conosciuto informa l’autorità competente di qualsiasi modifica relativa alla sua autorizzazione AEO di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 e all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»;

12)

il punto 6.4.1.7 è sostituito dal seguente:

«6.4.1.7

L’autorità competente mette a disposizione dell’autorità doganale tutte le informazioni relative allo status di un mittente conosciuto che potrebbero essere pertinenti in relazione alla titolarità di un’autorizzazione AEO di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 e all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Tali informazioni devono includere le informazioni relative a nuove approvazioni di mittenti conosciuti, al ritiro dello status di mittente conosciuto, alla riconvalida nonché alle ispezioni e alle verifiche previste e ai risultati di tali valutazioni.

Devono essere stabilite le modalità per tale scambio di informazioni tra l’autorità competente e le autorità doganali nazionali.»;

13)

il punto 6.5.1 è sostituito dal seguente:

«6.5.1.

L’agente regolamentato deve mantenere una banca dati di tutti i mittenti responsabili che ha designato fino al 1o giugno 2017, contenente le seguenti informazioni:

a)

i dati relativi alla società, compreso l’indirizzo sociale bona fide,

b)

la natura dell’attività svolta;

c)

i recapiti, compresi quelli del responsabile o dei responsabili della sicurezza;

d)

il numero di partita IVA o il numero di iscrizione nel registro delle imprese;

e)

la “Dichiarazione di impegni - mittente responsabile” firmata di cui all’appendice 6-D.

Laddove il mittente responsabile sia titolare di un’autorizzazione AEO di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 952/2013 e all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il numero di autorizzazione AEO deve essere conservato nella banca dati di cui al primo capoverso.

La banca dati deve essere a disposizione dell’autorità competente a fini ispettivi.»;

14)

sono aggiunti i seguenti punti 6.6.1.3, 6.6.1.4 e 6.6.1.5:

«6.6.1.3

Il trasportatore provvede affinché il personale addetto alla raccolta, al trasporto e alla consegna di merci e posta aerea sottoposte a controlli di sicurezza sia soggetto almeno a quanto segue:

a)

un controllo dell’integrità personale, consistente nella verifica dell’identità e del curriculum vitae e/o delle referenze fornite;

b)

una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7.

6.6.1.4

Il personale del trasportatore cui è stato accordato l’accesso non controllato a merci e posta durante lo svolgimento delle funzioni di cui al punto 6.6.1.3 o durante l’esecuzione di uno dei controlli di sicurezza di cui al presente capitolo deve:

a)

aver superato un controllo dei precedenti personali;

b)

seguire una formazione sulla sicurezza, conformemente al punto 11.2.3.9.

6.6.1.5

Se un trasportatore si avvale dei servizi di un’altra società per effettuare una o più delle funzioni di cui al punto 6.6.1.3, tale altra società deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

firmare un contratto di autotrasporto con il trasportatore;

b)

astenersi dal subappaltare ulteriormente tale servizio;

c)

attuare le disposizioni di cui ai punti 6.6.1.3 e 6.6.1.4, a seconda dei casi.

Il trasportatore che subappalta mantiene la piena responsabilità dell’intero trasporto per conto dell’agente o del mittente.»;

15)

al punto 6.8.1.7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nel periodo dal 1o aprile 2020 al 30 giugno 2021, l’autorità competente può derogare al procedimento di cui al punto 6.8.2 e designare temporaneamente un vettore aereo come ACC3 nel caso in cui una convalida ai fini della sicurezza aerea UE non possa essere effettuata per ragioni obiettive connesse alla crisi pandemica da COVID-19 e indipendenti dalla responsabilità del vettore aereo. La designazione deve essere soggetta alle seguenti condizioni:»;

16)

i punti 6.8.3.6 e 6.8.3.7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.8.3.6

Una volta che sono stati effettuati i controlli di sicurezza di cui ai punti da 6.8.3.1 a 6.8.3.5, l’ACC3 o l’agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3) responsabile dell’applicazione dei controlli di sicurezza deve provvedere affinché i documenti di accompagnamento, sotto forma di lettera di trasporto aereo, documentazione postale equivalente o dichiarazione separata, forniti in formato elettronico o cartaceo, indichino almeno le seguenti informazioni:

a)

il codice alfanumerico identificativo unico dell’ACC3;

b)

lo status di sicurezza della spedizione di cui al punto 6.3.2.6, lettera d), rilasciato dall’ACC3 o da un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3), a seconda dei casi;

c)

il codice identificativo unico della spedizione, ad esempio il numero della lettera di trasporto aereo house o master, se del caso;

d)

il contenuto della spedizione, o l’indicazione della spedizione consolidata, se del caso;

e)

i motivi del rilascio dello status di sicurezza, compresi i mezzi o la modalità di screening utilizzati o i motivi per l’esenzione della spedizione dallo screening, utilizzando gli standard adottati nello schema di Dichiarazione di Sicurezza della Spedizione dell’ICAO.

Nel caso di spedizioni consolidate, l’ACC3 o l’agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3) che ha effettuato la spedizione consolidata deve conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del primo capoverso per ogni singola spedizione almeno fino all’orario previsto di arrivo delle spedizioni nel primo aeroporto dell’Unione o per 24 ore, se questo periodo ha una durata superiore.

6.8.3.7

Un vettore aereo proveniente da uno dei paesi terzi riportati nell’appendice 6-F deve garantire la conformità ai punti pertinenti di cui al punto 6.8.3.6 per quanto riguarda le merci e la posta trasportate a bordo. I documenti di accompagnamento relativi a tali spedizioni devono essere almeno conformi allo schema di Dichiarazione di sicurezza della spedizione dell’ICAO o a un altro schema che riporti le informazioni richieste in modo equivalente.»;

17)

il punto 6.8.3.9 è sostituito dal seguente:

«6.8.3.9

Le spedizioni in transito diretto o indiretto che arrivano da un paese terzo non contemplato dal punto 6.8.3.8 e i cui documenti di accompagnamento non sono conformi alle disposizioni del punto 6.8.3.6 devono essere trattate secondo le disposizioni del punto 6.2 prima del volo successivo.»;

18)

al punto 6.8.4.11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nel periodo dal 1o aprile 2020 al 30 giugno 2021, l’autorità competente può derogare al procedimento di cui al punto 6.8.5 e designare temporaneamente un soggetto di un paese terzo come RA3 o KC3 nel caso in cui una convalida ai fini della sicurezza aerea UE non possa essere effettuata per ragioni obiettive connesse alla crisi pandemica da COVID-19 e indipendenti dalla responsabilità del soggetto. La designazione deve essere soggetta alle seguenti condizioni:»;

19)

al punto 6.8.4.12, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la designazione è concessa per un periodo non superiore a sei mesi e può essere prorogata entro il periodo di deroga di cui al punto 6.8.4.11.»;

20)

i punti 6.8.5.5, 6.8.5.6 e 6.8.5.7 sono soppressi;

21)

al punto 6.8.6.1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Se la Commissione o un’autorità competente individua o riceve informazioni scritte riguardanti una carenza grave legata alle operazioni di un ACC3, un RA3 o un KC3 che può avere un impatto significativo sul livello generale della sicurezza aerea dell’Unione, essa:

a)

ne informa immediatamente il vettore aereo o il soggetto interessato, chiedendo di formulare osservazioni e di adottare misure adeguate rispetto alla carenza grave;

b)

ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

La carenza grave di cui al primo capoverso può essere individuata nell’ambito di una delle seguenti attività:

1)

durante le attività di monitoraggio della conformità;

2)

durante l’esame della documentazione, compresa la relazione di convalida della sicurezza aerea UE di altri operatori che fanno parte della catena logistica dell’ACC3, del RA3 o del KC3;

3)

al ricevimento di informazioni fattuali scritte da parte di altre autorità e/o operatori in merito alle attività degli ACC3, RA3 o KC3 interessati, sotto forma di prove documentate che indichino chiaramente le violazioni della sicurezza.»;

22)

è aggiunto il seguente punto 6.8.7:

«6.8.7   Informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco (PLACI)

6.8.7.1

A norma dell’articolo 186 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’analisi delle PLACI deve essere eseguita prima della partenza da un paese terzo, non appena l’autorità doganale del primo punto di entrata riceve l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*).

6.8.7.2

Nell’ambito dell’analisi delle PLACI, se l’ufficio doganale di prima entrata ha motivo fondato di sospettare che una spedizione in arrivo nel territorio doganale dell’Unione per via aerea può costituire una grave minaccia per l’aviazione civile, tale spedizione deve essere trattata come merce o posta ad alto rischio (HRCM) conformemente al punto 6.7.

6.8.7.3

Non appena riceve una notifica dall’ufficio doganale di prima entrata in cui si richiede che una spedizione sia trattata come merce o posta ad alto rischio (HRCM) in conformità al punto 6.8.7.2, il vettore aereo, l’operatore, il soggetto o la persona in un paese terzo non incluso nell’elenco dell’appendice 6-F e diverso dall’Islanda deve:

a)

eseguire sulla spedizione specifica i controlli di sicurezza elencati nell’allegato, punti 6.7.3 e 6.7.4, della decisione di esecuzione C(2015) 8005, nel caso di un ACC3 o di un RA3 autorizzato all’esecuzione di tali controlli di sicurezza;

b)

garantire che un ACC3 o un RA3 autorizzato all’esecuzione di tali controlli di sicurezza rispetti le disposizioni di cui alla lettera a). Le informazioni devono essere fornite all’ufficio doganale di prima entrata qualora la spedizione debba essere affidata o sia stata affidata a un altro operatore, un altro soggetto o un’altra autorità per l’esecuzione dei controlli di sicurezza. Tale altro operatore o soggetto o tale altra autorità provvede affinché siano eseguiti i controlli di sicurezza di cui alla lettera a) e conferma al vettore aereo, all’operatore o alla persona da cui ha ricevuto la spedizione che i controlli sono stati eseguiti e ne comunica l’esito;

c)

confermare all’ufficio doganale di prima entrata sia l’esecuzione dei controlli di cui alla lettera a) sia l’esito degli stessi.

Le lettere a) e b) del primo capoverso non si applicano se i controlli di sicurezza richiesti sono già stati eseguiti in precedenza. Tuttavia, qualora si rendano disponibili informazioni specifiche relative a minacce solo dopo l’esecuzione dei precedenti controlli di sicurezza, potrebbe essere chiesto al vettore aereo, all’operatore, al soggetto o alla persona di ripetere i controlli di sicurezza utilizzando mezzi e metodi specifici e darne conferma come indicato alla lettera c) del primo capoverso. Il vettore aereo, l’operatore, il soggetto o la persona possono essere informati di qualsiasi elemento e informazione necessari per conseguire efficacemente l’obiettivo di sicurezza.

6.8.7.4

I vettori aerei, gli operatori, i soggetti o le persone di un paese terzo incluso nell’elenco dell’appendice 6-F o dell’Islanda che ricevono una notifica dall’ufficio doganale di prima entrata in cui si richiede che una spedizione sia trattata come merce o posta ad alto rischio (HRCM) in conformità al punto 6.8.7.2, devono:

a)

eseguire sulla spedizione specifica almeno i controlli di sicurezza stabiliti dall’annesso 17 dell’ICAO relativo alla merce o posta ad alto rischio (**);

b)

garantire che i requisiti di cui alla lettera a) siano soddisfatti da un operatore, un soggetto o un’autorità approvata per l’esecuzione di tali controlli di sicurezza dall’autorità competente del paese terzo. Le informazioni devono essere fornite all’ufficio doganale di prima entrata qualora la spedizione debba essere affidata o sia stata affidata a un altro operatore, un altro soggetto o un’altra autorità per l’esecuzione dei controlli di sicurezza. Tale altro operatore o soggetto o tale altra autorità provvede affinché siano eseguiti i controlli di sicurezza di cui alla lettera a) e conferma al vettore aereo, all’operatore o alla persona da cui ha ricevuto la spedizione che i controlli sono stati eseguiti e ne comunica l’esito;

c)

confermare all’ufficio doganale di prima entrata sia l’esecuzione dei controlli di cui alla lettera a) sia l’esito degli stessi.

Le lettere a) e b) del primo capoverso non si applicano se i controlli di sicurezza richiesti sono già stati eseguiti in precedenza. Tuttavia, qualora si rendano disponibili informazioni specifiche relative a minacce solo dopo l’esecuzione dei precedenti controlli di sicurezza, potrebbe essere chiesto al vettore aereo, all’operatore, al soggetto o alla persona di ripetere i controlli di sicurezza utilizzando mezzi e metodi specifici e darne conferma come indicato alla lettera c) del primo capoverso. Il vettore aereo, l’operatore, il soggetto o la persona possono essere informati di qualsiasi elemento e informazione necessari per conseguire efficacemente l’obiettivo di sicurezza.

6.8.7.5

Nell’ambito dell’analisi delle PLACI, se l’ufficio doganale di prima entrata ha motivo fondato di sospettare che una spedizione introdotta nel territorio doganale dell’Unione per via aerea può costituire una grave minaccia per la sicurezza che lo induce a rilasciare una notifica di “Divieto di carico”, tale spedizione non deve essere caricata a bordo di un aeromobile né scaricata, a seconda dei casi.

6.8.7.6

Il vettore aereo, l’operatore, il soggetto o la persona di un paese terzo che riceve una notifica dall’ufficio doganale di prima entrata in cui si richiede che una spedizione non sia caricata a bordo di un aeromobile a norma del punto 6.8.7.5 deve:

a)

garantire che la spedizione in suo possesso non sia caricata a bordo di un aeromobile o venga immediatamente scaricata qualora la spedizione sia già a bordo dell’aeromobile;

b)

confermare all’ufficio doganale di prima entrata nel territorio doganale dell’Unione che la richiesta è stata soddisfatta;

c)

collaborare con le autorità competenti dello Stato membro dell’ufficio doganale di prima entrata;

d)

informare l’autorità competente per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato in cui ha sede il vettore aereo, l’operatore, il soggetto o la persona che riceve la notifica e del paese terzo in cui si trova attualmente la spedizione, se diverso.

6.8.7.7

Qualora la spedizione sia già passata a un altro vettore aereo, operatore o soggetto lungo la catena logistica, il vettore aereo, l’operatore, il soggetto o la persona che riceve la notifica di “Divieto di carico” di cui al punto 6.8.7.5 deve informarne immediatamente l’altro vettore aereo, operatore, soggetto o persona, che a sua volta deve:

a)

garantire il rispetto delle disposizioni di cui al punto 6.8.7.6, lettere a), c) e d);

b)

confermare al vettore aereo, all’operatore, al soggetto o alla persona da cui ha ricevuto la notifica di cui al punto 6.8.7.5 l’applicazione del punto 6.8.7.6, lettera b).

6.8.7.8

Qualora l’aeromobile sia già decollato con a bordo una spedizione per la quale l’ufficio doganale di prima entrata aveva emesso, a norma del punto 6.8.7.5, una notifica di “Divieto di carico”, il vettore aereo, l’operatore, il soggetto o la persona che riceve tale notifica deve immediatamente informare:

a)

le autorità competenti dello Stato membro di cui al punto 6.8.7.6, lettera c), al fine di informare e rimanere in contatto con le autorità competenti del primo Stato membro sorvolato nell’Unione;

b)

l’autorità competente per la sicurezza dell’aviazione civile del paese terzo in cui ha sede il vettore aereo, l’operatore, il soggetto o la persona che riceve la notifica e del paese da cui è partito il volo, se diverso.

6.8.7.9

In seguito alla notifica ricevuta dall’ufficio doganale di prima entrata e rilasciata conformemente al punto 6.8.7.5, l’autorità competente dello stesso Stato membro deve, a seconda dei casi, attuare o garantire l’attuazione dei pertinenti protocolli di emergenza in materia di sicurezza in conformità al programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile dello Stato membro nonché delle norme internazionali e delle prassi raccomandate che disciplinano la gestione delle crisi e la risposta alle interferenze illecite o collaborare a qualsiasi azione successiva, compreso il coordinamento con le autorità del paese terzo di partenza e, se del caso, del paese o dei paesi di transito e/o trasferimento.

6.8.7.10

Il vettore aereo, l’operatore, il soggetto o la persona in un paese terzo che riceve una notifica rilasciata dall’autorità doganale di un paese terzo che applica un sistema di informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco in conformità ai principi stabiliti dal quadro delle norme SAFE dell’Organizzazione mondiale delle dogane deve garantire l’attuazione dei requisiti di cui ai punti 6.8.7.3 e 6.8.7.4 come anche ai punti 6.8.7.6, 6.8.7.7 e 6.8.7.8.

Il presente punto si applica solo alle spedizioni di merci o posta che soddisfano uno dei criteri seguenti:

a)

sono trasportati per il transito diretto o indiretto in un aeroporto dell’Unione prima di raggiungere la destinazione finale presso un aeroporto del paese terzo dell’autorità doganale che rilascia la notifica;

b)

sono trasportati per il transito diretto o indiretto in un aeroporto dell’Unione prima di raggiungere un’altra destinazione di transito diretto o indiretto presso un aeroporto del paese terzo dell’autorità doganale che rilascia la notifica;

Ai fini dei requisiti di cui ai punti 6.8.7.6, lettera c), e 6.8.7.8, lettera a), il vettore aereo, l’operatore, il soggetto o la persona che riceve la notifica in un paese terzo deve informare immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di primo scalo nell’Unione.

Qualora l’aeromobile sia già decollato, le informazioni devono essere fornite alle autorità competenti del primo Stato membro sorvolato nell’Unione, il quale deve garantire l’attuazione delle azioni di cui al punto 6.8.7.9, in coordinamento con le autorità competenti dello Stato membro di primo scalo nell’Unione.

Le autorità competenti sia del primo Stato membro sorvolato nell’Unione, sia dello Stato membro di primo scalo nell’Unione devono informare le rispettiva autorità doganali.

(*)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1)."

(**)  I vettori aerei, gli operatori e i soggetti islandesi devono applicare i punti 6.7.3 e 6.7.4 dell’allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;"

23)

al punto 11.6.3.6 è aggiunta la seguente frase:

«L’autorità competente deve fornire ai validatori che approva le parti pertinenti della legislazione non pubblica e dei programmi nazionali riguardanti le operazioni e i settori da sottoporre a convalida.»;

24)

il punto 11.6.3.8 è sostituito dal seguente:

«11.6.3.8

L’autorità competente che agisce in qualità di validatore può effettuare convalide solamente per i vettori aerei, gli operatori e i soggetti posti sotto la sua responsabilità o sotto la responsabilità dell’autorità competente di un altro Stato membro qualora abbia ricevuto esplicita richiesta da tale autorità o sia stata da essa esplicitamente designata.»;

25)

è aggiunto il seguente punto 11.6.3.11:

«11.6.3.11

L’approvazione di un validatore della sicurezza aerea UE scade dopo al massimo cinque anni.»;

26)

il punto 11.6.4.1 è sostituito dal seguente:

«11.6.4.1

Un validatore della sicurezza aerea UE:

a)

non è considerato approvato fino a quando i suoi dati non sono inseriti nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”;

b)

deve ottenere prova del suo status da parte dell’autorità competente o per conto della stessa;

c)

potrebbe non effettuare convalide ai fini della sicurezza se possiede lo status di validatore della sicurezza aerea nel quadro di un sistema equivalente in vigore in un paese terzo o un’organizzazione internazionale, tranne qualora si applichi il punto 11.6.4.5

I validatori della sicurezza aerea UE inseriti nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica” per conto dell’autorità competente possono effettuare convalide solamente per i vettori aerei, gli operatori e i soggetti posti sotto la responsabilità di tale autorità competente.»;

27)

il punto 11.6.5.6 è sostituito dal seguente:

«11.6.5.6

La relazione di convalida deve essere redatta in inglese e trasmessa all’autorità competente e al soggetto sottoposto a convalida entro e non oltre un mese dalla verifica in loco.

L’autorità competente deve valutare la relazione di convalida entro e non oltre sei settimane dal ricevimento.

Se la relazione riguarda un vettore aereo, un operatore o un ente soggetto a convalida ai fini di una designazione esistente che scade dopo i periodi indicati ai capoversi precedenti, l’autorità competente può fissare un periodo più lungo per completare la valutazione.

In tal caso, e tranne qualora siano necessarie ulteriori informazioni e prove documentali supplementari per concludere correttamente la valutazione, l’autorità competente garantisce che il processo sia completato prima della scadenza della validità dello status.

Entro tre mesi dalla data di ricevimento della relazione deve essere fornito al validatore un riscontro scritto sulla qualità della relazione e, se del caso, eventuali raccomandazioni e osservazioni che l’autorità competente ritenga necessarie. Se pertinente, una copia di tale riscontro deve essere trasmessa all’autorità competente che ha approvato il validatore.

Ai fini della designazione di altri vettori aerei, operatori o soggetti ai sensi del presente regolamento, un’autorità competente può chiedere all’autorità competente che ha redatto una relazione di convalida nella propria lingua nazionale o che ha chiesto al validatore che effettua la convalida di farlo, una copia della relazione completa redatta in lingua inglese, la quale deve pervenire entro quindici giorni.»;

28)

il punto 12.0.2.1 è sostituito dal seguente:

«12.0.2.1

Fatte salve le disposizioni del punto 12.0.5, le seguenti attrezzature di sicurezza possono essere installate dopo il 1o ottobre 2020 solo se sono stati loro accordati il “marchio UE” o lo status “in attesa di marchio UE” come previsto al punto 12.0.2.5:

a)

portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD);

b)

sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS);

c)

dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD);

d)

sistemi per il rilevamento di esplosivi liquidi (LEDS);

e)

dispositivi per la rilevazione dei metalli (MDE);

f)

scanner di sicurezza;

g)

dispositivi di scansione delle calzature;

h)

dispositivi per il rilevamento di vapori esplosivi (EVD).»;

29)

il punto 12.0.2.3 è sostituito dal seguente:

«12.0.2.3

Il “marchio UE” è accordato alle attrezzature di sicurezza sottoposte a prova dai centri di controllo che, sotto la responsabilità dell’autorità competente, attuano misure di controllo della qualità in conformità alla procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell’aviazione civile.»;

30)

il punto 12.0.5.3 è sostituito dal seguente:

«12.0.5.3

Le attrezzature di sicurezza approvate a livello nazionale sulla base dei punti 12.0.5.1 o 12.0.5.2 non ricevono automaticamente il “marchio UE”.»;

31)

è aggiunto il seguente punto 12.3.1:

«12.3.1

Tutte le apparecchiature installate a partire dal 1o gennaio 2023, da utilizzare per lo screening di merci e posta, nonché della posta e del materiale del vettore soggetti a controlli di sicurezza in conformità al capitolo 6, devono essere a visione multipla.

Per ragioni oggettive l’autorità competente può consentire l’uso di apparecchiature a raggi X a visione singola installate prima del 1o gennaio 2023 fino alle seguenti date:

a)

per le apparecchiature a raggi X a visione singola installate prima del 1o gennaio 2016, al più tardi fino al 31 dicembre 2025;

b)

per le apparecchiature a raggi X a visione singola installate a partire dal 1o gennaio 2016, per un periodo massimo di dieci anni dalla data di installazione o al più tardi fino al 31 dicembre 2027, se quest’ultima data è anteriore.

L’autorità competente informa la Commissione dell’applicazione delle disposizioni del secondo capoverso.»;

32)

il punto 12.4.2 è sostituito dal seguente:

«12.4.2   Standard per i sistemi EDS

12.4.2.1

Tutti i sistemi EDS devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

i sistemi installati prima del 1o settembre 2014 devono soddisfare almeno lo standard 2;

b)

i sistemi installati tra il 1o settembre 2014 e il 31 agosto 2022 devono soddisfare almeno lo standard 3;

c)

i sistemi installati tra il 1o settembre 2022 e il 31 agosto 2026 devono soddisfare almeno lo standard 3.1;

d)

i sistemi installati a decorrere dal 1o settembre 2026 devono soddisfare almeno lo standard 3.2.

12.4.2.2

Lo standard 2 scade il 1o settembre 2021.

12.4.2.3

Al fine di consentire l’estensione dell’uso dello standard EDS 2 devono essere stabilite quattro categorie di aeroporti:

a)

categoria I - aeroporto con più di 25 milioni di passeggeri nel 2019;

b)

categoria II - aeroporto con servizi di linea verso almeno uno dei paesi terzi elencati nell’appendice 5-A del presente regolamento, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

c)

categoria III - aeroporto con il volume di traffico più elevato nel 2019 in ciascuno Stato membro, se non già definito di categoria I o II;

d)

categoria IV - altro aeroporto.

12.4.2.4

L’autorità competente può autorizzare l’uso dello standard EDS 2 a decorrere dal 1o settembre 2021 secondo la seguente tabella:

 

Sistemi EDS di standard 2 installati prima del 1o gennaio 2011

Sistemi EDS di standard 2 installati prima tra il 1o gennaio 2011 e il 1o settembre 2014

Aeroporti di categoria I

1o marzo 2022

1o marzo 2023

Aeroporti di categoria II o di categoria III

1o settembre 2022

1o settembre 2023

Aeroporti di categoria IV

1o marzo 2023

1o marzo 2024

12.4.2.5

L’autorità competente che autorizzi l’uso di sistemi EDS di standard 2 a decorrere dal 1o settembre 2021 deve informarne la Commissione.

12.4.2.6

Tutti i sistemi EDS progettati per lo screening del bagaglio a mano devono soddisfare almeno lo standard C1.

12.4.2.7

Tutti i sistemi EDS progettati per lo screening del bagaglio a mano contenente computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni devono soddisfare almeno lo standard C2.

12.4.2.8

Tutti i sistemi EDS progettati per lo screening del bagaglio a mano contenente computer portatili, altri oggetti elettrici di grandi dimensioni e LAG devono soddisfare almeno lo standard C3.

12.4.2.9

Tutti i dispositivi EDS conformi allo standard C3 devono essere considerati equivalenti ai sistemi LEDS conformi allo standard 2 per lo screening di LAG.».

(*)  Poiché l’Islanda non fa parte del territorio doganale dell’Unione, ai fini del punto 6.8.7 del presente allegato l’Islanda è considerata un paese terzo.»;

(*)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

(*)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

(*)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(**)  I vettori aerei, gli operatori e i soggetti islandesi devono applicare i punti 6.7.3 e 6.7.4 dell’allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;”


19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/256 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2021

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame ("i prodotti in questione"). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, di detto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le direttive 2002/99/CE e 2009/158/CE e gli atti della Commissione che su di essi si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

(4)

Il Regno Unito, ad esclusione dell’Irlanda del Nord, figura nell’elenco di cui alla tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo da cui determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio possono essere importati e transitare nell’Unione in funzione della presenza di HPAI. La regionalizzazione del Regno Unito è stabilita nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/169 della Commissione (4).

(5)

Il 12 febbraio 2021 il Regno Unito ha confermato la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un’azienda avicola a Glenrothes in Scozia.

(6)

Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all’azienda interessata e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare l’HPAI e limitare la diffusione di tale malattia. Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno anche confermato di aver sospeso immediatamente il rilascio di certificati veterinari riguardanti le partite di prodotti in questione destinate all’esportazione nell’Unione dall’intero territorio del Regno Unito, ad esclusione dell’Irlanda del Nord.

(7)

Il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione, che le ha valutate, informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure da esso adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI. Sulla base di tale valutazione è opportuno sottoporre a restrizioni l’introduzione nell’Unione dei prodotti in questione provenienti dalla zona della Scozia, colpita da HPAI, che le autorità veterinarie del Regno Unito hanno sottoposto a restrizioni a causa del focolaio in corso.

(8)

La voce relativa al Regno Unito nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/169 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 18).


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«GB - Regno Unito (*1)

GB-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

Il territorio del Regno Unito corrispondente a:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

GB-2.2

contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

GB-2.3

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

GB-2.4

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

GB-2.5

contea del Derbyshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.93 e W1.57

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

GB-2.6

contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.37 e W2.16

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

GB-2.7

isole Orcadi:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N59.28 e W2.44

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.8

contea del Dorset:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.06 e W2.27

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.9

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.96

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

GB-2.10

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

GB-2.11

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10,4 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.53 e E0.66

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

GB-2.12

contea del Devon:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N50.70 e W3.36

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

GB-2.13

Galles, isola di Anglesey, in prossimità di Amlwch:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.38 e W4.30

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

27.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

27.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

27.1.2021

 

 

 

 

GB-2.14

Inghilterra, Redcar e Cleveland, in prossimità di Redcar:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.57 e W1.07

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

8.2.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

8.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

8.2.2021

 

 

 

 

GB-2.15

Glenrothes, Fife, Scozia:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N56.23 e W3.02

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

12.2.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

12.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

12.2.2021

 

 

 

 


(*1)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»


DECISIONI

19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/41


DECISIONE (PESC) 2021/257 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2021

a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Oslo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione dovrebbe operare per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l’altro, di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

(2)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza che individua sfide e minacce a livello mondiale e invita a sviluppare un ordine internazionale basato sul diritto e fondato su un multilateralismo efficace e su istituzioni internazionali ben funzionanti.

(3)

La convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») è entrata in vigore il 1o marzo 1999. Essa costituisce l’unico strumento internazionale globale che fornisce una risposta globale per porre fine alle sofferenze e alle vittime causate dalle mine antipersona, anche vietandone l’impiego, lo stoccaggio, la produzione, il commercio e il trasferimento e assicurandone la distruzione, nonché l’assistenza alle vittime delle medesime. Dal 1o giugno 2013 tutti gli Stati membri sono parte della convenzione.

(4)

Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/487/PESC (1) a sostegno dell’universalizzazione ed attuazione della convenzione.

(5)

Il 3 dicembre 2009, alla seconda conferenza di revisione della convenzione, gli Stati parte della convenzione («Stati parti») hanno adottato il piano d’azione di Cartagena 2010-2014 relativo all’universalizzazione e all’attuazione della convenzione in tutti i suoi aspetti. Alla decima riunione degli Stati parte nel 2010 questi ultimi hanno adottato la direttiva impartita dagli Stati parte all’unità di supporto all’attuazione, in cui hanno convenuto di affidare all’unità di supporto all’attuazione (ISU) della convenzione il compito di fornire consulenza e sostegno tecnico agli Stati parte riguardo all’universalizzazione e all’attuazione della convenzione, di agevolare la comunicazione tra gli Stati parte e di promuovere la comunicazione e la condivisione di informazioni sulla convenzione sia verso gli Stati che non sono parte della convenzione sia verso il pubblico. Alla 14a riunione degli Stati parte nel 2015, questi ultimi hanno adottato una decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all’ISU che fissa le condizioni alle quali l’ISU può intraprendere attività o progetti che non figurano nel suo bilancio annuale, anche su invito degli Stati parte o degli Stati che non sono parte della convenzione.

(6)

Il 13 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/700/PESC (2) a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Cartagena 2010-2014.

(7)

Il 27 giugno 2014, alla terza conferenza di revisione della convenzione, gli Stati parte hanno adottato il piano d’azione di Maputo 2014-2019 con l’obiettivo di conseguire progressi rilevanti e sostenibili in materia di attuazione della convenzione durante il periodo 2014-2019 e hanno rilasciato una dichiarazione comune in cui affermano di voler raggiungere gli obiettivi della convenzione nella massima misura possibile entro il 2025.

(8)

Nelle conclusioni del 16 e 17 giugno 2014 alla terza conferenza di revisione della convenzione, il Consiglio ha ricordato l’unità dell’Unione nel perseguire gli obiettivi della convenzione e che l’Unione e i suoi Stati membri vantano una lunga storia di sostegno a proposito dello sminamento e della distruzione delle scorte di mine antipersona, nonché di assistenza alle vittime di queste ultime. Tali conclusioni ribadivano il fermo sostegno dell’Unione agli Stati parte nella loro opera di piena ed efficace attuazione della convenzione e il suo impegno a promuoverne l’universalizzazione, a fornire risorse per finanziare l’azione antimine e assistenza concreta e sostenibile alle vittime delle mine antipersona, alle loro famiglie e alle comunità.

(9)

Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1428 (3) a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Maputo 2014-2019.

(10)

Il 25 giugno 2019 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla posizione dell’UE sul rafforzamento del divieto di mine antipersona in vista della quarta conferenza di revisione della convenzione per la messa al bando delle mine antipersona, tenutasi a Oslo dal 25 al 29 novembre 2019. Secondo il Consiglio, a vent’anni dall’entrata in vigore della convenzione, essa costituisce un successo storico della diplomazia sul disarmo e un esempio di ciò che l’Unione sostiene: un ordine internazionale basato su regole, radicato nel rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Tuttavia, il Consiglio ha riconosciuto che gli obiettivi della convenzione non sono stati ancora pienamente raggiunti.

(11)

Alla quarta conferenza di revisione della convenzione, tenutasi a Oslo nel 2019, gli Stati parte hanno adottato il piano d’azione di Oslo 2020-2024. Il piano d’azione di Oslo 2020-2024 illustra le azioni che gli Stati parte dovrebbero intraprendere nel periodo dal 2020 al 2024 per sostenere l’attuazione della convenzione, sulla base dei risultati dei piani d’azione precedenti. Nell’ambito del suo mandato l’ISU sostiene gli Stati parte nell’attuazione dei loro obblighi previsti dalla convenzione e dei loro impegni conformemente al piano d’azione di Oslo 2020-2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per contribuire alla sicurezza umana sostenendo l’attuazione del piano d’azione di Oslo 2020-2024 («piano d’azione di Oslo») adottato dagli Stati parte in occasione della quarta conferenza di revisione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»), nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza e conformemente alle pertinenti decisioni della comunità internazionale, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:

a)

sostenere gli sforzi degli Stati parte per attuare gli aspetti relativi all’indagine e allo sminamento e all’educazione ai rischi posti dalle mine e alla riduzione di tali rischi del piano d’azione di Oslo;

b)

sostenere gli sforzi degli Stati parte per attuare gli aspetti del piano d’azione di Oslo relativi all’assistenza alle vittime;

c)

promuovere l’universalizzazione della convenzione e promuovere norme contro qualsiasi impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione;

d)

sostenere gli sforzi degli Stati parte che conservano le mine antipersona per scopi consentiti per aumentare le capacità di comunicazione, provvedere affinché il numero di tali mine conservate non superi il numero minimo assolutamente necessario, nonché esplorare, ove possibile, alternative alle mine antipersona non disinnescate a fini di formazione e ricerca;

e)

dimostrare l’impegno continuo dell’Unione e dei suoi Stati membri a favore della convenzione e la loro determinazione a cooperare con gli Stati parti che necessitano di sostegno per rispettare i loro impegni conformemente alla convenzione, e a estendere l’assistenza a tali Stati, rafforzando al contempo il ruolo guida dell’Unione nel perseguire il proposito della convenzione di porre fine in modo definitivo alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antipersona.

2.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 devono essere perseguiti in modo da rafforzare la tradizione, promossa dalla convenzione, di partenariato e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo, compresi i rappresentanti delle comunità colpite dal problema delle mine. Tutte le azioni devono garantire un approccio inclusivo a tutti i livelli.

3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione sostiene i seguenti progetti:

a)

sostegno all’attuazione dell’articolo 5 della convenzione, alla cooperazione e all’assistenza internazionali e alla trasparenza e allo scambio di informazioni;

b)

sostegno all’attuazione dell’assistenza alle vittime, alla cooperazione e all’assistenza internazionali e alla trasparenza e allo scambio di informazioni;

c)

sostegno agli sforzi di universalizzazione e promozione delle norme della convenzione;

d)

sostegno alle alternative all’uso di mine antipersona non disinnescate a fini di formazione e cooperazione e assistenza rafforzate;

e)

dimostrare l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri e garantirne la visibilità, in particolare tramite sessioni informative annuali per pubblicizzare le attività previste dalla presente decisione e i loro risultati e attraverso l’organizzazione di un evento di chiusura, sottolineando in tal modo il contributo dell’Unione all’attuazione della convenzione.

4.   Una descrizione dettagliata delle misure da intraprendere per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata all’ISU, rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (GICHD).

3.   L’ISU attua i progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante definisce le necessarie modalità con il GICHD.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è pari a 2 658 139 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l’ISU deve assicurare l’identità e la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

5.   L’ISU attua i progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, conformemente alla decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all’ISU, adottata nel 2015 in occasione della quattordicesima riunione degli Stati parte. L’ISU fornisce, tra le altre, relazioni descrittive e trimestrali, come anche un quadro logico e una matrice di attività che figurano nell’allegato.

Articolo 4

L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall’ISU. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente decisione.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 48 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Azione comune 2008/487/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, a sostegno dell’universalizzazione e attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 41).

(2)  Decisione 2012/700/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 40).

(3)  Decisione (PESC) 2017/1428 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Maputo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 101).


ALLEGATO

PROGETTO A SOSTEGNO DEL PIANO D’AZIONE DI OSLO PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL 1997 SUL DIVIETO D’IMPIEGO, DI STOCCAGGIO, DI PRODUZIONE E DI TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE

Contesto

Contribuire a una maggiore sicurezza delle persone, come previsto dalla strategia europea in materia di sicurezza, promuovendo l’accettazione delle norme e l’attuazione della convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»). Il progetto appoggiato dall’Unione sosterrebbe gli sforzi degli Stati parte volti ad attuare vari aspetti del piano d’azione di Oslo 2020-2024, adottato in occasione della quarta conferenza di revisione della convenzione nel novembre 2019.

Il progetto proposto si baserebbe sull’azione comune 2008/487/PESC e sulle decisioni 2012/700/PESC e (PESC) 2017/1428 del Consiglio, contribuendo ai preparativi della quinta conferenza di revisione della convenzione nel 2024.

Progetto 1: sostegno all’attuazione dello sminamento (articolo 5 della convenzione), alla cooperazione e all’assistenza internazionali (articolo 6 della convenzione), nonché alla trasparenza e allo scambio di informazioni (articolo 7 della convenzione)

1.1.   Obiettivi

Aumentare la capacità di segnalare e affrontare la contaminazione da mine antipersona, comprese, se del caso, quelle di natura improvvisata.

Fornire un’educazione al rischio mine e compiere sforzi di riduzione del rischio in funzione del contesto.

Creare capacità nazionali sostenibili per far fronte a zone minate precedentemente sconosciute.

Intensificare il dialogo regolare con le parti interessate.

Esaminare le opportunità di cooperazione (internazionale, regionale, triangolare e sud-sud) per affrontare le sfide aperte.

Migliorare la rendicontazione in linea con il piano d’azione di Oslo e i relativi indicatori.

1.2.   Descrizione

Con il contributo del comitato sull’attuazione dell’articolo 5 in merito alla selezione dei paesi/regioni beneficiari, avrebbero luogo fino a cinque eventi nazionali/regionali nelle Americhe, in Europa, in Asia centrale o sudorientale, nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA), nel Corno d’Africa e nelle regioni subsahariane.

I dialoghi nazionali o regionali tra le parti interessate punterebbero a migliorare ulteriormente la cooperazione e l’assistenza ai fini dell’attuazione delle azioni del piano d’azione di Oslo relative agli articoli 5, 6 e 7 della convenzione. In alcuni casi, tali dialoghi si concentrerebbero in particolare sulla segnalazione di mine antipersona di natura improvvisata. Nell’ambito dei dialoghi nazionali si darebbe priorità agli Stati per i quali sono imminenti le scadenze per lo sminamento e che richiedono sostegno. Inoltre, si potrebbero organizzare dialoghi negli Stati che stanno per completare lo sminamento (articolo 5 della convenzione) o lo hanno completato recentemente, in linea con l’azione 26 del piano d’azione di Oslo.

Sulla base dei successi del passato, gli eventi terrebbero conto e trarrebbero informazioni a livello di progettazione, gestione e attuazione dalle diverse esigenze e prospettive delle donne, delle ragazze, dei ragazzi e degli uomini delle comunità colpite dal problema delle mine e dei partner dell’azione antimine.

I dialoghi sarebbero organizzati e facilitati congiuntamente dall’unità di supporto all’attuazione (ISU) e dallo Stato parte beneficiario insieme all’organizzazione intergovernativa pertinente che collabora all’evento o lo co-organizza.

Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione, sarebbero coinvolti le entità dell’Unione pertinenti e gli Stati membri, il comitato per l’attuazione dell’articolo 5 e il comitato per il rafforzamento della cooperazione e dell’assistenza, i rappresentanti dei donatori, le agenzie delle Nazioni Unite (ONU), le organizzazioni internazionali e nazionali di sminamento, la Campagna internazionale anti-mine (ICBL) e altre parti interessate. Se tale partecipazione conducesse a una sponsorizzazione, essa sarebbe soggetta alle condizioni da definire nella scheda di incidenza sul bilancio.

Le azioni di follow-up sostenute dall’ISU potrebbero essere intraprese in risposta alle raccomandazioni risultanti dai dialoghi o derivanti dalle osservazioni del comitato competente e/o dalle pertinenti decisioni degli Stati parte (per esempio decisioni sulle richieste di proroga). Portando avanti la prassi consolidata se gli Stati parte beneficiari partecipano a coalizioni di paesi o a partenariati con l’Unione o con i suoi Stati membri, la suddetta ISU opererebbe di concerto con tutte le parti.

1.3.   Risultati

I rappresentanti degli Stati acquisiscono ulteriori conoscenze sulle modalità per garantire l’attuazione del piano d’azione di Oslo mediante consultazioni inclusive con i membri delle comunità colpite.

I rappresentanti degli Stati acquisiscono consapevolezza della necessità di stabilire, il più presto possibile e con largo anticipo rispetto al completamento delle operazioni di sminamento, le capacità nazionali per far fronte alle zone minate nuove o, precedentemente sconosciute in seguito al completamento delle operazioni.

I rappresentanti degli Stati sviluppano le capacità per migliorare la formulazione di relazioni in merito al piano d’azione di Oslo nell’ambito della guida sulla rendicontazione.

I rappresentanti degli Stati sono informati sulla cooperazione e l’assistenza disponibili per sostenere i loro sforzi di attuazione, nonché sulle misure che possono adottare per incoraggiare tale cooperazione e assistenza, anche tramite l’istituzione di piattaforme nazionali per l’azione antimine.

I rappresentanti degli Stati sono informati delle sfide e delle lacune relative all’attuazione dei loro impegni nell’ambito del piano d’azione di Oslo e valutano in particolare la posizione dei loro paesi rispetto agli indicatori figuranti in tale piano.

Sulla base dei dialoghi, i rappresentanti degli Stati prendono in esame la revisione, l’aggiornamento o lo sviluppo di strategie o piani nazionali di sminamento.

Sono prese in considerazione le diverse prospettive di donne, ragazze, ragazzi e uomini e le esigenze dei sopravvissuti alle mine e delle comunità colpite ed è assicurata la loro partecipazione significativa.

1.4.   Beneficiari

Donne, ragazze, ragazzi e uomini la cui vita è segnata dalla presenza o dalla sospetta presenza di mine antipersona negli Stati parte che stanno attuando gli obblighi di cui all’articolo 5 della convenzione o che hanno recentemente ottemperato a tali obblighi.

I rappresentanti degli Stati che si occupano di questioni relative all’attuazione della convenzione, in particolare degli aspetti relativi allo sminamento, dell’educazione al rischio mine e della riduzione di tale rischio.

Progetto 2: sostegno all’attuazione dell’assistenza alle vittime, alla cooperazione e all’assistenza internazionali (articolo 6 della convenzione), nonché alla trasparenza e allo scambio di informazioni (articolo 7 della convenzione)

2.1.   Obiettivi

Gli Stati parte attuano l’assistenza alle vittime nell’ambito di approcci più ampi in materia di sviluppo e diritti delle persone con disabilità, tenendo conto delle diverse esigenze di genere e dei sopravvissuti alle mine, comprese le necessità dei sopravvissuti alle mine nelle zone rurali e remote.

2.2.   Descrizione

Con l’adozione del piano d’azione di Oslo, gli Stati parte hanno ribadito il loro impegno a garantire la piena, equa ed effettiva partecipazione delle vittime delle mine alla società, sulla base del rispetto dei diritti umani, della parità di genere, dell’inclusione e della non discriminazione.

Grazie al sostegno finanziario fornito attraverso la decisione (PESC) 2017/1428 e quale seguito della conferenza mondiale di cui alla decisione 2012/700/PESC, gli operatori dell’assistenza alle vittime e dei diritti delle persone con disabilità degli Stati parte e di quelli che non sono parte che presentano un numero significativo di sopravvissuti si sono incontrati in una conferenza mondiale per collegare più strettamente i partenariati con gli ambienti che operano a favore dei diritti delle persone con disabilità a livello nazionale e internazionale.

Tale risultato è stato conseguito grazie alla partecipazione dei ministeri nazionali competenti e alle vaste competenze fornite, tra gli altri, dall’inviato speciale del segretario generale dell’ONU per la disabilità e l’accessibilità, dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), dal Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e da organizzazioni specializzate aderenti all’ICBL, quali Humanity and Inclusion.

Sulla base di tale risultato, il presente progetto sosterrebbe lo svolgimento di una terza conferenza mondiale a cui parteciperebbero operatori esperti nel settore dell’assistenza alle vittime, l’inviata speciale dell’ONU per la disabilità e l’accessibilità e un membro del comitato della convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), per riesaminare l’attuazione del piano d’azione di Oslo e contribuire a un nuovo piano d’azione che sarà adottato dalla comunità internazionale nel 2024. Tale conferenza si svolgerebbe almeno un anno prima della quinta conferenza di revisione e vedrebbe la partecipazione e il contributo del presidente designato della conferenza di revisione.

Con il contributo del comitato per l’assistenza alle vittime ai fini della selezione dei paesi/regioni beneficiari, il progetto amplierebbe il suo sostegno agli Stati parti tramite dialoghi nazionali e/o regionali tra le parti interessate nell’ambito di un massimo di cinque eventi nelle Americhe, in Europa, in Asia centrale o sudorientale, nella regione MENA, nel Corno d’Africa e nelle regioni subsahariane. Tali dialoghi cercherebbero di sostenere gli Stati parte nel rafforzamento dei loro sforzi multisettoriali volti a garantire che l’attuazione dell’assistenza alle vittime sia in linea con le pertinenti disposizioni della CRPD. Punterebbero inoltre a potenziare e garantire l’inclusione e l’effettiva partecipazione alle discussioni delle vittime delle mine e delle loro organizzazioni rappresentative, al fine di mobilitare e ottenere risorse e garantire servizi sotto una prospettiva basata sui diritti. Al fine di rafforzare ulteriormente tali legami e mantenere un piano coerente per creare e sviluppare le capacità nazionali, il progetto cercherebbe inoltre di organizzare riunioni di esperti in materia di assistenza alle vittime prima delle riunioni degli Stati parte, secondo necessità, ma in ogni caso svolgendo almeno tre volte.

Sulla base dei successi del passato, gli eventi terrebbero conto e trarrebbero informazioni a livello di progettazione, gestione e attuazione da un processo inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e prospettive delle donne, delle ragazze, dei ragazzi e degli uomini sopravvissuti all’esplosione di mine antipersona, delle comunità colpite dal problema delle mine e della comunità dei diritti delle persone con disabilità, compresi i sopravvissuti alle mine nelle zone rurali e remote. Ciò garantirebbe un valore aggiunto agli sforzi intrapresi a livello nazionale.

I dialoghi sarebbero organizzati e facilitati congiuntamente dall’ISU e dallo Stato parte beneficiario e, se del caso, l’organizzazione intergovernativa regionale cosponsorizzerebbe il dialogo. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione, sarebbero coinvolti le entità dell’Unione pertinenti e gli Stati membri, il comitato per l’assistenza alle vittime e il comitato per il rafforzamento della cooperazione e dell’assistenza, i rappresentanti dei donatori, le agenzie dell’ONU, compresi l’OMS e l’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani, le organizzazioni internazionali e nazionali di sminamento, il CICR e altre parti interessate, quali l’ICBL e le organizzazioni aderenti, per esempio Humanity and Inclusion. Se tale partecipazione conducesse a una sponsorizzazione, essa sarebbe soggetta alle condizioni da definire nella scheda di incidenza sul bilancio.

Le azioni di follow-up sostenute dall’unità di supporto all’attuazione potrebbero essere intraprese in risposta alle raccomandazioni risultanti dai dialoghi o derivanti dalle osservazioni del comitato competente e/o dalle pertinenti conclusioni dei dialoghi nazionali/regionali. Ciò includerebbe la sponsorizzazione di operatori dell’assistenza alle vittime e/o di rappresentanti delle organizzazioni di sopravvissuti alle mine in vista della loro partecipazione a visite tecniche di scambio o a riunioni formali o informali della convenzione. Portando avanti la prassi consolidata se gli Stati parte beneficiari partecipano a «coalizioni» di paesi o a partenariati con l’Unione o con i suoi Stati membri, l’unità di supporto all’attuazione opererebbe di concerto con tutte le parti.

2.3.   Risultati

I rappresentanti degli Stati migliorano le conoscenze sulle modalità con cui garantire al meglio una risposta multisettoriale per ottemperare ai loro obblighi in materia di assistenza alle vittime e integrare tale assistenza in politiche, piani e quadri giuridici nazionali più ampi.

Gli Stati comprendono la necessità di garantire che un ente governativo competente sia incaricato di sorvegliare l’integrazione dell’assistenza alle vittime in quadri più ampi nonché la necessità di elaborare un piano d’azione basato su obiettivi specifici, misurabili, realistici e definiti sotto il profilo temporale per sostenere le vittime delle mine.

A seguito delle attività svolte nel quadro del progetto gli Stati adottano un approccio più inclusivo in materia di assistenza alle vittime, in particolare includendo o aumentando la partecipazione delle organizzazioni dei sopravvissuti alle mine o che difendono i diritti delle persone con disabilità nella pianificazione nazionale e nel quadro delle delegazioni.

I rappresentanti degli Stati sono informati delle sfide e delle lacune relative all’attuazione dei loro impegni nell’ambito del piano d’azione di Oslo e valutano, in particolare, la posizione dei loro paesi rispetto agli indicatori figuranti in tale piano.

Sulla base dei dialoghi, i rappresentanti degli Stati prendono in esame la revisione, l’aggiornamento o lo sviluppo delle loro strategie nazionali relative alle persone con disabilità.

Le organizzazioni dei sopravvissuti alle mine e quelle a favore dei diritti delle persone con disabilità sviluppano ulteriormente le proprie capacità/sono dotate dei mezzi necessari per agire a seguito delle attività del progetto.

I rappresentanti degli Stati sviluppano le capacità per migliorare la formulazione di relazioni in merito al piano d’azione di Oslo nell’ambito della guida sulla rendicontazione.

Gli Stati e le organizzazioni che rappresentano le vittime intensificano i partenariati con le pertinenti comunità umanitarie, di costruzione della pace, di sviluppo e dei diritti umani, tenendo presente l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

2.4.   Beneficiari

Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini vittime di mine antipersone e di altri residuati bellici esplosivi e altre vittime di mine, anche nelle zone rurali e remote.

Gli esperti nel settore dell’assistenza alle vittime incaricati delle questioni pertinenti all’assistenza alle vittime.

Gli operatori dei diritti delle persone con disabilità che lavorano in Stati con un numero significativo di sopravvissuti alle mine.

Progetto 3: sostegno delle azioni a favore dell’universalizzazione e della promozione delle norme della convenzione

3.1.   Obiettivo

Gli Stati non parte procedono verso l’adesione e i loro funzionari competenti si mostrano espressamente a favore della convenzione e/o delle norme internazionali contro le mine antipersona.

3.2.   Descrizione

Nella dichiarazione di Oslo per un mondo senza mine gli Stati si impegnano a promuovere e difendere le norme stabilite dalla convenzione e a compiere qualsiasi sforzo per universalizzare la convenzione sulla base dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani.

Il piano d’azione di Oslo individua due azioni volte a garantire un aumento dell’adesione alla convenzione e il rafforzamento delle norme in essa contenute. Le azioni 11 e 12 del piano d’azione di Oslo invitano gli Stati parte a utilizzare tutte le vie disponibili per promuovere la ratifica della convenzione o l’adesione ad essa da parte degli Stati che non ne sono parte, anche incoraggiando la loro partecipazione ai lavori della convenzione e a continuare a promuovere il rispetto universale delle norme e degli obiettivi della convenzione.

A tal fine, e con il contributo del presidente della convenzione e del gruppo informale sull’universalizzazione, se del caso, il progetto realizzerebbe una serie di sforzi di universalizzazione. Essi comprenderebbero visite ad alto livello, riunioni e/o workshop tecnici, la sponsorizzazione di funzionari competenti degli Stati destinatari ai fini della loro partecipazione alle riunioni della convenzione e riunioni a livello di ambasciatori presso la sede dell’ONU o uno dei suoi uffici regionali.

Almeno cinque attività sarebbero svolte con il sostegno delle parti della convenzione, compresi gli Stati membri e le delegazioni dell’Unione negli Stati destinatari. Portando avanti la prassi consolidata se l’Unione o i suoi Stati membri partecipano a coalizioni di paesi o a partenariati negli Stati destinatari, l’unità di supporto all’attuazione opererebbe di concerto con tutte le parti.

Ove possibile, l’approccio politico ad alto livello sarebbe seguito da workshop tecnici basati sui contributi di esperti degli Stati che guidano gli sforzi di universalizzazione, dell’ICBL, del CICR, delle agenzie locali delle Nazioni Unite e/o delle organizzazioni pertinenti. Tali workshop si svolgerebbero a livello nazionale, subregionale o regionale con i ministeri o le istituzioni competenti degli Stati destinatari. Il progetto punterebbe a sponsorizzare delegati competenti degli Stati destinatari affinché partecipino alle riunioni della convenzione. Ciò garantirebbe che gli Stati parte possano dare seguito agli Stati destinatari e mantenere l’attenzione di questi ultimi sulle riunioni della convenzione. L’ISU coordinerebbe tale sponsorizzazione in base a quanto permesso dalla scheda di incidenza sul bilancio.

L’ISU organizzerebbe inoltre una riunione tecnica «follow-up» a livello nazionale, subregionale o regionale con uno Stato non parte precedentemente destinatario di una decisione o di un’azione comune dell’Unione.

3.3.   Risultati

I responsabili decisionali degli Stati non parte acquisiscono una maggiore conoscenza della convenzione e delle sue norme e/o del sostegno disponibile ai fini dell’adesione.

I funzionari statali competenti acquisiscono una maggiore comprensione dei lavori della convenzione.

Gli Stati non parte esprimono pubblicamente il loro ravvicinamento o la loro affinità a favore della convenzione e delle sue norme (per esempio partecipano a una riunione formale o informale della convenzione).

Quale risultato delle missioni, le parti interessate all’azione nazionale antimine e/o all’universalizzazione hanno un nuovo impulso per promuovere l’universalizzazione.

Il ruolo dell’Unione nel far progredire la convenzione e le sue norme è sottolineato nella comunità delle parti della convenzione, tra gli stessi funzionari dell’Unione e negli Stati non parte.

Almeno uno Stato destinatario che non è parte fornisce su base volontaria una relazione ai sensi dell’articolo 7.

3.4.   Beneficiari

Gli Stati che non hanno ancora ratificato, approvato, accettato o aderito alla convenzione.

Gli Stati parte e le organizzazioni internazionali e non governative coinvolti negli sforzi volti a promuovere l’universalizzazione della convenzione.

Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini negli Stati in cui è in vigore un divieto relativo alle mine terrestri.

Progetto 4: sostegno alle alternative all’uso di mine antipersona non disinnescate ai fini della formazione (articolo 3 della convenzione) e allo sviluppo della cooperazione e dell’assistenza (articolo 6 della convenzione)

4.1.   Obiettivo

Gli Stati che conservano mine antipersona per scopi consentiti agiscono in base all’azione 16 del piano d’azione di Oslo, anche aumentando la formulazione di relazioni e all’azione 17 del piano d’azione di Oslo esplorando alternative alle mine antipersona non disinnescate.

4.2.   Descrizione

Attualmente vi sono 66 Stati parte che conservano oltre 150 000 mine antipersona per scopi consentiti a norma dell’articolo 3 della convenzione. Sebbene le informazioni ricevute dagli Stati parte indichino che tale numero è in calo, alcuni di essi da molti anni non trasmettono la relazione annuale sulla trasparenza concernente le mine antipersona che conservano.

Al fine di sostenere gli Stati parte che desiderino agire in base alle azioni 16 e 17 del piano d’azione di Oslo, il progetto proposto, con il contributo del presidente della convenzione, fornirebbe sostegno a un seminario nazionale o regionale se almeno due Stati richiedono tale assistenza. Gli Stati parte, compresi gli Stati membri, e le organizzazioni competenti possono comunicare gli insegnamenti tratti e presentare le tabelle di marcia al fine di sostituire le mine antipersona non disinnescate nelle attività di formazione. Portando avanti la prassi consolidata se l’Unione o i suoi Stati membri partecipano a coalizioni di paesi o a partenariati con gli Stati parte beneficiari, l’unità di supporto all’attuazione opererebbe di concerto con tutte le parti.

Il progetto sosterrebbe inoltre lo svolgimento di un workshop tecnico sulle alternative all’uso di mine antipersona non disinnescate. Ove opportuno e/o possibile, gli Stati membri dell’Unione e gli altri Stati parte sarebbero invitati a condividere gli insegnamenti tratti sulle alternative per la formazione e la ricerca e/o sulla distruzione delle mine antipersona conservate, rafforzando ulteriormente la cooperazione e l’assistenza all’interno della comunità delle parti della convenzione. A tal fine, il progetto coinvolgerebbe il comitato per la conformità cooperativa e il comitato per il rafforzamento della cooperazione e dell’assistenza.

4.3.   Risultati

Gli Stati parte aumentano la comunicazione di informazioni in merito all’articolo 3 della convenzione nelle relazioni annuali sulla trasparenza.

Gli Stati parte che sono in grado di farlo, si impegnano in attività di cooperazione e assistenza nei confronti degli Stati parte che intendono prendere misure in relazione agli impegni di cui all’articolo 3 nonché alle azioni 16 e 17 del piano d’azione di Oslo.

Conoscenze aggiornate sono acquisite dagli Stati parte che conservano un elevato numero di mine antipersona e almeno uno Stato parte si adopera per utilizzare alternative nelle attività di formazione.

4.4.   Beneficiari

Gli Stati parte con impegni di cui all’articolo 3.

I funzionari statali responsabili dei programmi di formazione in materia di sminamento.

Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini negli Stati parti in cui le mine antipersona conservate sono distrutte.

Progetto 5: dimostrazione dell’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri e garanzia della loro visibilità

5.1.   Obiettivo

La comunità delle parti della convenzione e gli Stati parte beneficiari acquisiscono una maggiore comprensione del contributo dell’Unione e dei suoi Stati membri all’attuazione della convenzione, mentre i funzionari dell’Unione e dei suoi Stati membri sono sensibilizzati sulla presente decisione e su come possa rapportarsi al loro lavoro.

5.2.   Descrizione

Come nel caso delle decisioni e dell’azione comune del Consiglio precedenti, l’unità di supporto all’attuazione si impegnerebbe a mettere in risalto il ruolo dell’Unione e dei suoi Stati membri nella comunità delle parti della convenzione e negli Stati beneficiari e destinatari. A tal fine e nell’ambito del piano di comunicazione e visibilità, l’ISU organizzerebbe sessioni informative periodiche, in particolare durante le riunioni della convenzione, nel corso della fase di attuazione del progetto e un evento di chiusura.

L’ISU realizzerebbe campagne sui media e farebbe circolare pubblicazioni per promuovere la realizzazione della convenzione. Garantirebbe inoltre che in tali campagne sia messo in risalto il ruolo dell’Unione.

Come stabilito dalla prassi precedente, l’ISU presenterebbe relazioni mensili e trimestrali all’Unione nonché relazioni trimestrali all’Unione e ai suoi Stati membri sull’attuazione del progetto.

5.3.   Risultati

I funzionari dell’Unione e dei suoi Stati membri sarebbero sensibilizzati sulla decisione e su come possa rapportarsi al loro lavoro.

L’impegno dell’Unione e degli Stati membri relativamente alla convenzione e in generale all’azione antimine sarebbe enfatizzato dinanzi agli Stati parte e al pubblico mondiale interessato alla sicurezza delle persone.

La consapevolezza degli obiettivi della convenzione all’interno della comunità internazionale sarebbe rafforzata.


19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/51


DECISIONE (PESC) 2021/258 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2021

che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

(2)

Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe.

(3)

È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2022. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.

(4)

La voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC. Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per tre persone e un’entità figuranti in tale allegato e le informazioni sull’identità e i motivi relativi a due persone figuranti in detto allegato dovrebbero essere aggiornati. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell’allegato II di tale decisione e la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall’allegato II di detta decisione.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«A rticolo 10

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2022.

3.   Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone elencate nell’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2022.

4.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

3)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


ALLEGATO I

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5

I.   Persone

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull’identità

Motivi

2.

MUGABE, Grace

Data di nascita 23.7.1965

Passaporto AD001159

ID 63-646650Q70

Ex segretaria della lega delle donne della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell’Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.

5.

CHIWENGA, Constantine

Vicepresidente

Ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale in pensione, data di nascita 25.8.1956

Passaporto AD000263

ID 63-327568M80

Vicepresidente ed ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe. Membro del comando operativo congiunto e complice nell’elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Ha usato l’esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.

7.

SIBANDA, Phillip Valerio (alias Valentine)

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe

Ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954

ID 63-357671H26

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe ed ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe. Alto responsabile dell’esercito, compromesso con il governo e complice nell’elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.

II.   Entità

 

Nome

Informazioni sull’identità

Motivi

1.

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe

Associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.


ALLEGATO II

Nell’allegato II della decisione 2011/101/PESC la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

«4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema».


19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/55


DECISIONE (UE, Euratom) 2021/259 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2021

che stabilisce le norme di attuazione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda le sovvenzioni classificate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1),

vista la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (2),

vista la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (3),

vista la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (4),

previa consultazione del gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione a norma dell'articolo 41, paragrafo 5, della decisione (UE, Euratom) 2015/444,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 41, 42, 47 e 48 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione prevedono che siano stabilite disposizioni più dettagliate a integrazione e supporto del capo 6 della medesima decisione mediante norme di attuazione in materia di sicurezza industriale per disciplinare aspetti quali l'aggiudicazione di convenzioni di sovvenzione classificate, il nulla osta di sicurezza delle imprese, il nulla osta di sicurezza del personale, le visite e la trasmissione e il trasporto delle informazioni classificate UE (ICUE).

(2)

La decisione (UE, Euratom) 2015/444 stabilisce che l'attuazione delle convenzioni di sovvenzione classificate avvenga in stretta collaborazione con l'autorità di sicurezza nazionale, l'autorità di sicurezza designata o altra autorità competente degli Stati membri interessati. Gli Stati membri hanno convenuto di provvedere affinché qualsiasi soggetto sotto la loro giurisdizione che può ottenere o produrre informazioni classificate provenienti dalla Commissione sia in possesso di un nulla osta di sicurezza adeguato e sia in grado di assicurare la protezione di sicurezza del livello adeguato, equivalente a quella accordata dalle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea per proteggere le informazioni classificate UE che recano un contrassegno di classifica corrispondente, secondo quanto previsto dall'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (2011/C 202/05) (5).

(3)

Il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno convenuto di garantire la massima coerenza nell'applicazione delle norme di sicurezza relative alla protezione delle ICUE tenendo conto allo stesso tempo delle loro specifiche esigenze istituzionali e organizzative, conformemente alle dichiarazioni allegate al verbale della sessione del Consiglio in cui è stata adottata la decisione 2013/488/UE del Consiglio (6) sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.

(4)

Le norme di attuazione della Commissione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda le sovvenzioni classificate dovrebbero pertanto garantire anche la massima coerenza e tenere conto degli orientamenti sulla sicurezza industriale approvati dal comitato per la sicurezza del Consiglio il 13 dicembre 2016.

(5)

Il 4 maggio 2016 la Commissione ha adottato una decisione (7) che abilita il membro della Commissione responsabile per le questioni di sicurezza ad adottare, a nome della Commissione e sotto la sua responsabilità, le norme di attuazione a norma dell'articolo 60 della decisione (UE, Euratom) 2015/444,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme di attuazione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda le sovvenzioni classificate ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/444, in particolare il capo 6 della medesima.

2.   La presente decisione stabilisce requisiti specifici per garantire la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) durante la pubblicazione degli inviti, l'aggiudicazione di sovvenzioni e l'attuazione delle convenzioni di sovvenzione classificate concluse dalla Commissione europea.

3.   La presente decisione si applica alle sovvenzioni comportanti informazioni classificate del livello seguente:

(a)

RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

(b)

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

(c)

SECRET UE/EU SECRET.

4.   La presente decisione si applica fatte salve le norme specifiche stabilite in altri atti giuridici, come quelle riguardanti il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa.

Articolo 2

Responsabilità in seno alla Commissione

1.   Nell'ambito delle sue responsabilità l'ordinatore dell'autorità erogatrice, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, garantisce che la sovvenzione classificata è conforme alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alle relative norme di attuazione.

2.   A tal fine in tutte le fasi l'ordinatore interessato chiede il parere dell'autorità di sicurezza della Commissione sulle questioni riguardanti gli elementi di sicurezza della convenzione di sovvenzione classificata, del programma o del progetto classificato e informa il responsabile locale della sicurezza in merito alle convenzioni di sovvenzione classificate firmate. La decisione sul livello di classifica di determinate materie spetta all'autorità erogatrice ed è presa tenendo in debito conto la guida alle classifiche di sicurezza.

3.   Se si applicano le istruzioni di sicurezza del programma/progetto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'autorità erogatrice e l'autorità di sicurezza della Commissione assolvono le responsabilità loro assegnate in tali istruzioni.

4.   Nel rispetto dei requisiti delle presenti norme di attuazione, l'autorità di sicurezza della Commissione collabora strettamente con le autorità di sicurezza nazionali (NSA) e le autorità di sicurezza designate (DSA) degli Stati membri interessati, in particolare per quanto riguarda il nulla osta di sicurezza delle imprese (FSC) e il nulla osta di sicurezza del personale (PSC), la procedura relativa alle visite e i programmi di trasporto.

5.   Se le sovvenzioni sono gestite da agenzie esecutive dell'UE o da altri organismi di finanziamento e non si applicano le norme specifiche stabilite in altri atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4:

(a)

il servizio della Commissione delegante esercita i diritti dell'originatore di ICUE generate nel contesto delle sovvenzioni, se previsto dalle modalità di delega;

(b)

il servizio della Commissione delegante ha la responsabilità di stabilire la classifica di sicurezza;

(c)

le richieste di informazioni sui nulla osta di sicurezza e le comunicazioni alle NSA e/o alle DSA sono trasmesse tramite l'autorità di sicurezza della Commissione.

CAPO 2

GESTIONE DEGLI INVITI PER SOVVENZIONI CLASSIFICATE

Articolo 3

Principi di base

1.   Le parti classificate delle sovvenzioni sono attuate esclusivamente da beneficiari registrati in uno Stato membro o da beneficiari registrati in un paese terzo o istituiti da un'organizzazione internazionale, purché il paese terzo o l'organizzazione internazionale abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'Unione o un accordo amministrativo con la Commissione (8).

2.   Prima di pubblicare l'invito per una sovvenzione classificata, l'autorità erogatrice determina la classifica di sicurezza delle informazioni a cui potrebbero avere accesso i richiedenti. L'autorità erogatrice determina anche la classifica di sicurezza massima delle informazioni generate durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione, del programma o del progetto, o almeno il volume e il tipo delle informazioni che si prevede di produrre o trattare e stabilisce la necessità di un sistema di comunicazione e informazione (CIS) classificato.

3.   L'autorità erogatrice provvede affinché gli inviti per sovvenzioni classificate diano informazioni sugli obblighi specifici di sicurezza connessi a dette informazioni. La documentazione dell'invito comprende chiarimenti sulle tempistiche a disposizione dei beneficiari per ottenere gli FSC ove necessario. Gli allegati I e II contengono modelli delle informazioni relative alle condizioni dell'invito.

4.   L'autorità erogatrice provvede affinché le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET siano comunicate ai richiedenti solo dopo che questi ultimi abbiano firmato l'impegno alla non divulgazione, che li obbliga a trattare e proteggere le ICUE a norma della decisione (UE, Euratom) 2015/444, e relative norme di attuazione e delle norme nazionali applicabili.

5.   Quando ai richiedenti sono comunicate informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, nell'invito o negli accordi di non divulgazione conclusi nella fase di proposta sono inseriti i requisiti minimi di cui all'articolo 5, paragrafo 7, della presente decisione.

6.   Tutti i richiedenti e i beneficiari tenuti a trattare o conservare informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nelle loro strutture nella fase di proposta o durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione classificata sono in possesso dell'FSC del livello richiesto, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 9. Di seguito sono indicate le tre situazioni che possono presentarsi nella fase di proposta relativa a una sovvenzione classificata che comporta ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET:

(a)

nessun accesso alle ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nella fase di proposta:

se l'invito riguarda una sovvenzione che comporterà ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, ma il richiedente non sarà tenuto a trattare dette informazioni nella fase di proposta, il mancato possesso da parte del richiedente dell'FSC del livello richiesto non determina l'esclusione dalla procedura di presentazione della domanda;

(b)

accesso alle ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nei locali dell'autorità erogatrice nella fase di proposta:

l'accesso è consentito al personale del richiedente che sia in possesso del PSC del livello richiesto e che abbia necessità di conoscere;

(c)

trattamento o conservazione delle ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nei locali del richiedente nella fase di proposta:

se l'invito impone ai richiedenti di trattare o conservare le ICUE nei loro locali, il richiedente deve essere in possesso dell'FSC del livello richiesto. In questi casi l'autorità erogatrice ottiene, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, l'assicurazione dell'NSA o della DSA competente che al richiedente è stato rilasciato l'FSC adeguato prima che gli sia consegnato il materiale delle ICUE. L'accesso è consentito al personale del richiedente che sia in possesso del PSC del livello richiesto e che abbia necessità di conoscere.

7.   Di norma non è richiesto l'FSC o il PSC per l'accesso alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, né nella fase di proposta né in quella di esecuzione della convenzione di sovvenzione. Quando gli Stati membri prescrivono l'FSC o il PSC per convenzioni di sovvenzione o subcontratti di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED a norma di disposizioni legislative e regolamentari nazionali, come indicato nell'allegato IV, le prescrizioni nazionali non possono imporre obblighi supplementari agli altri Stati membri né impedire ai richiedenti, beneficiari o subcontraenti di Stati membri che non prevedono dette prescrizioni in materia di FSC o PSC l'accesso a informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED derivanti da convenzioni di sovvenzione o da subcontratti connessi o la partecipazione alla relativa gara. Queste convenzioni di sovvenzione sono eseguite negli Stati membri conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

8.   Quando nella gestione di un invito è richiesto l'FSC per l'attuazione di una convenzione di sovvenzione classificata, l'autorità erogatrice ne fa richiesta, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, all'NSA o alla DSA del beneficiario utilizzando il modulo di informazione sul nulla osta di sicurezza delle imprese (FSCIS) o altro modello elettronico equivalente previsto. L'allegato III, appendice D, riporta un modello di FSCIS (9). Se possibile, la risposta all'FSCIS è data entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta.

9.   Se istituzioni pubbliche degli Stati membri o istituti soggetti al controllo del loro governo partecipano a sovvenzioni classificate per cui sono necessari FSC e se il diritto nazionale non prevede il rilascio di FSC a tali istituzioni e istituti, l'autorità erogatrice verifica con la NSA o la DSA interessata, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, se dette istituzioni o istituti sono in grado di trattare le ICUE al livello richiesto.

10.   Se per l'esecuzione di una convenzione di sovvenzione classificata è necessario un PSC e se a norma delle disposizioni nazionali occorre un FSC perché sia rilasciato un PSC, l'autorità erogatrice verifica con l'NSA o la DSA del beneficiario, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione utilizzando un FSCIS, se il beneficiario è in possesso di un FSC o se è in corso il processo per ottenere l'FSC. In questo caso la Commissione non fa richiesta di PSC utilizzando il modulo di informazione sul nulla osta di sicurezza del personale («PSCIS»).

Articolo 4

Subcontratti delle sovvenzioni classificate

1.   Le condizioni alle quali i beneficiari possono subappaltare azioni relative alle prestazioni che comportano ICUE sono definite nell'invito e nella convenzione di sovvenzione. Tali condizioni comprendono l'obbligo che tutti i FSCIS siano trasmessi tramite l'autorità di sicurezza della Commissione. Il subcontratto è subordinato al previo consenso scritto dell'autorità erogatrice. Se del caso, il subcontratto deve essere conforme all'atto di base che istituisce il programma.

2.   Le parti classificate delle sovvenzioni sono subappaltate esclusivamente a soggetti registrati in uno Stato membro o a soggetti registrati in un paese terzo o istituiti da un'organizzazione internazionale, purché il paese terzo o l'organizzazione internazionale abbiano concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'Unione o un accordo amministrativo con la Commissione (10).

CAPO 3

GESTIONE DI SOVVENZIONI CLASSIFICATE

Articolo 5

Principi di base

1.   In sede di aggiudicazione di una sovvenzione classificata, l'autorità erogatrice, assieme all'autorità di sicurezza della Commissione, garantisce che gli obblighi dei beneficiari in materia di protezione delle ICUE usate o generate nel corso dell'esecuzione della convenzione di sovvenzione siano parte integrante della convenzione. I requisiti di sicurezza specifici della sovvenzione assumono la forma di una lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL). Nell'allegato III è riportato un modello di SAL.

2.   Prima della firma della sovvenzione classificata, l'autorità erogatrice approva una guida alle classifiche di sicurezza (SCG) in cui sono descritti i compiti da svolgere e le informazioni generate nell'attuazione della sovvenzione, o se del caso a livello di programma o di progetto. La SCG è inclusa nella SAL.

3.   I requisiti di sicurezza specifici del programma o del progetto assumono la forma di istruzioni di sicurezza del programma/progetto (PSI). Le PSI possono essere redatte sulla base delle disposizioni del modello di SAL di cui all'allegato III. Sono elaborate dal servizio della Commissione responsabile della gestione del programma o del progetto, in stretta collaborazione con l'autorità di sicurezza della Commissione, e presentate per parere al gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione. Se una convenzione di sovvenzione rientra in un programma o in un progetto dotato delle proprie PSI, la SAL della convenzione è redatta in forma semplificata e rinvia alle disposizioni in materia di sicurezza contenute nelle PSI del programma/progetto.

4.   Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 9, la convenzione di sovvenzione classificata non è firmata fino a quando l'NSA o la DSA del richiedente non ne abbia confermato l'FSC o, se è un consorzio ad aggiudicarsi la convenzione di sovvenzione classificata, fino a quando l'NSA o la DSA di almeno un richiedente all'interno del consorzio, o più se necessario, non abbia confermato l'FSC di tale richiedente.

5.   In linea di principio e salvo diversamente disposto da altre norme pertinenti l'autorità erogatrice è considerata l'originatore di ICUE generate nell'esecuzione della convenzione di sovvenzione.

6.   L'autorità erogatrice, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, notifica alle NSA e o alle DSA di tutti i beneficiari e subcontraenti la firma di convenzioni di sovvenzione o subcontratti classificati e la loro eventuale proroga o estinzione anticipata. Nell'allegato IV è riportato l'elenco delle prescrizioni per paese.

7.   Le convenzioni di sovvenzione che comportano informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED includono una clausola di sicurezza che rende vincolanti per i beneficiari le disposizioni di cui all'allegato III, appendice E. Tali convenzioni di sovvenzione includono la SAL che stabilisce come minimo i requisiti per il trattamento delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, compresi gli aspetti relativi alla garanzia di sicurezza delle informazioni e i requisiti specifici che devono rispettare i beneficiari per l'accreditamento del loro CIS che tratta informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

8.   Ove previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, le NSA o le DSA garantiscono che i beneficiari o i subcontraenti sotto la loro giurisdizione rispettino le disposizioni di sicurezza applicabili per la protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED e svolgono visite di verifica presso le strutture dei beneficiari o dei subcontraenti situate sul loro territorio. Se l'NSA o la DSA non è soggetta a tale obbligo, l'autorità erogatrice garantisce che i beneficiari attuino le disposizioni di sicurezza richieste di cui all'allegato III, appendice E.

Articolo 6

Accesso alle ICUE del personale dei beneficiari e dei subcontraenti

1.   L'autorità erogatrice assicura che le convenzioni di sovvenzione classificate contengano disposizioni secondo le quali il personale dei beneficiari o dei subcontraenti che per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione classificata o del subcontratto debba avere accesso alle ICUE può ottenere tale accesso soltanto se:

(a)

è stato stabilito che ha necessità di conoscere;

(b)

per le informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, l'NSA o la DSA o altra autorità di sicurezza competente gli ha rilasciato il nulla osta di sicurezza di livello appropriato;

(c)

è stato istruito sulle norme di sicurezza applicabili per la protezione delle ICUE e ha riconosciuto le proprie responsabilità in materia di protezione di tali informazioni.

2.   Se del caso, l'accesso alle ICUE deve altresì essere conforme all'atto di base che stabilisce il programma e tiene conto di eventuali contrassegni supplementari definiti nell'SCG.

3.   Se il beneficiario o il subcontraente intende assumere un cittadino di un paese non UE in una posizione che richiede l'accesso a ICUE classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, spetta a detto beneficiario o subcontraente avviare la procedura per il rilascio del nulla osta di sicurezza per tale cittadino a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili nel luogo in cui deve essere concesso l'accesso alle ICUE.

Articolo 7

Accesso alle ICUE da parte degli esperti che partecipano a controlli, esami o audit

1.   Le persone esterne («esperti») che partecipano ai controlli, agli esami o audit effettuati dall'autorità erogatrice o alle valutazioni dei risultati dei beneficiari per cui è necessario accedere a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, ricevono un contratto solo se hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza al livello appropriato dalla rispettiva NSA o DSA o da altra autorità di sicurezza competente. L'autorità erogatrice, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, verifica e se del caso chiede all'NSA o alla DSA di avviare accertamenti sugli esperti almeno sei mesi prima dell'inizio dei rispettivi contratti.

2.   Prima di firmare il contratto, gli esperti sono istruiti sulle norme di sicurezza applicabili per la protezione delle ICUE e riconoscono le proprie responsabilità in materia di protezione delle stesse.

CAPO 4

VISITE IN RELAZIONE A CONVENZIONI DI SOVVENZIONE CLASSIFICATE

Articolo 8

Principi di base

1.   Se l'autorità erogatrice, gli esperti, i beneficiari o i subcontraenti richiedono l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nei reciproci locali per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione classificata, le visite sono organizzate di concerto con le NSA o DSA o altra autorità di sicurezza competente interessata.

2.   Le visite di cui al paragrafo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:

(a)

la visita deve avere uno scopo ufficiale inerente a una sovvenzione classificata;

(b)

per accedere alle ICUE utilizzate o generate nell'esecuzione di una sovvenzione classificata i visitatori devono essere in possesso del PSC al livello richiesto e avere la necessità di conoscere.

Articolo 9

Richiesta di visita

1.   Le visite dei beneficiari o dei subcontraenti presso le strutture di altri beneficiari o subcontraenti o presso i locali dell'autorità erogatrice che comportano l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono organizzate secondo la procedura seguente:

(a)

il responsabile della sicurezza della struttura che invia il visitatore deve compilare tutte le parti pertinenti del modulo per la richiesta di visita (RFV) e presentare la richiesta all'NSA o alla DSA della struttura. Nell'allegato III, appendice C, è riportato un modello del modulo RFV;

(b)

l'NSA o la DSA della struttura che invia il visitatore deve confermare il PSC del visitatore prima di inoltrare l'RFV all'NSA o alla DSA della struttura ospitante (o all'autorità di sicurezza della Commissione se la visita avviene nei locali dell'autorità erogatrice);

(c)

il responsabile della sicurezza della struttura che invia il visitatore deve poi acquisire dalla propria NSA o DSA la risposta dell'NSA o della DSA della struttura ospitante (o dell'autorità di sicurezza della Commissione) di approvazione o di rigetto dell'RFV;

(d)

l'RFV è considerata approvata se non vengono sollevate obiezioni fino ai cinque giorni lavorativi precedenti la data della visita.

2.   Le visite di funzionari dell'autorità erogatrice o di esperti o revisori presso le strutture dei beneficiari o dei subcontraenti che comportano l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono organizzate secondo la procedura seguente:

(a)

il visitatore deve compilare tutte le parti pertinenti del modulo RFV e inoltrarlo all'autorità di sicurezza della Commissione;

(b)

l'autorità di sicurezza della Commissione conferma il PSC del visitatore prima di presentare l'RFV all'NSA o alla DSA della struttura ospitante;

(c)

l'autorità di sicurezza della Commissione acquisisce dall'NSA o dalla DSA della struttura ospitante la risposta di approvazione o di rigetto dell'RFV;

(d)

l'RFV è considerata approvata se non vengono sollevate obiezioni fino ai cinque giorni lavorativi precedenti la data della visita.

3.   L'RFV può riguardare una singola visita o visite ricorrenti. In caso di visite ricorrenti l'RFV può essere valida per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di inizio richiesta.

4.   La durata di validità dell'RFV non può superare la durata di validità del PSC del visitatore.

5.   Di norma l'RFV deve essere presentata all'autorità di sicurezza competente della struttura ospitante almeno 15 giorni lavorativi prima della data della visita.

Articolo 10

Procedure di visita

1.   Prima di consentire ai visitatori di accedere alle ICUE, l'ufficio di sicurezza della struttura ospitante deve espletare tutte le procedure e rispettare tutte le norme in materia di sicurezza delle visite stabilite dalla propria NSA o DSA.

2.   I visitatori devono dimostrare la propria identità all'arrivo presso la struttura ospitante presentando una carta d'identità o un passaporto validi. I dati identificativi devono corrispondere alle informazioni fornite nell'RFV.

3.   La struttura ospitante provvede alla tenuta dei registri di tutti i visitatori, contenenti nome e cognome, organizzazione che rappresentano, data di scadenza del PSC, data della visita e nome e cognome delle persone visitate. I registri sono conservati per un periodo di almeno cinque anni, o per un periodo di durata superiore se previsto dalle norme e dai regolamenti nazionali del paese in cui è situata la struttura ospitante.

Articolo 11

Visite organizzate direttamente

1.   Nel quadro di progetti specifici le pertinenti NSA o DSA e l'autorità di sicurezza della Commissione possono concordare una procedura in base alla quale le visite per una determinata sovvenzione classificata possono essere organizzate direttamente tra il responsabile della sicurezza del visitatore e il responsabile della sicurezza della struttura da visitare. Il modello di modulo da utilizzare a tal fine figura nell'allegato III, appendice C. Questa procedura eccezionale è definita nelle PSI o in altri accordi specifici. In questi casi non si applicano le procedure di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1.

2.   Le visite che comportano l'accesso a informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono organizzate direttamente tra il soggetto che invia e il soggetto che riceve i visitatori senza dover seguire le procedure di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1.

CAPO 5

TRASMISSIONE E TRASPORTO DI ICUE NEL QUADRO DELL'ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI DI SOVVENZIONE CLASSIFICATE

Articolo 12

Principi di base

L'autorità erogatrice garantisce che tutte le decisioni relative al trasferimento e al trasporto di ICUE siano conformi alla decisione (UE, Euratom) 2015/444, alle relative norme di attuazione e alle condizioni della convenzione di sovvenzione classificata, compreso il consenso dell'originatore.

Articolo 13

Trattamento elettronico

1.   Il trattamento e la trasmissione elettronici delle ICUE sono effettuati conformemente ai capi 5 e 6 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alle relative norme di attuazione.

I sistemi di comunicazione e informazione di proprietà del beneficiario utilizzati per trattare le ICUE per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione (CIS del beneficiario) sono soggetti all'accreditamento da parte dell'autorità di accreditamento di sicurezza (SAA) responsabile. Ogni trasmissione elettronica di ICUE è protetta mediante prodotti crittografici approvati conformemente all'articolo 36, paragrafo 4, della decisione (UE, Euratom) 2015/444. Le misure di sicurezza TEMPEST sono attuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 6, della medesima decisione.

2.   L'accreditamento di sicurezza del CIS del beneficiario che tratta ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e di tutte le relative interconnessioni può essere delegato al responsabile della sicurezza del beneficiario se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. In caso di delega il beneficiario è responsabile dell'attuazione dei requisiti minimi di sicurezza descritti nella SAL per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED nel suo CIS. Tuttavia le NSA/DSA e le SAA competenti restano responsabili della protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate dal beneficiario e conservano il diritto di ispezionare le misure di sicurezza adottate dal beneficiario. Inoltre il beneficiario trasmette all'autorità erogatrice e se richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali alla SAA nazionale competente, una dichiarazione di conformità in cui si certifica che il CIS del beneficiario e le relative interconnessioni sono stati accreditati per il trattamento di ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED (11).

Articolo 14

Trasporto mediante corrieri commerciali

Al trasporto di ICUE mediante corrieri commerciali si applicano le pertinenti disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2019/1962 della Commissione (12) sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED e della decisione (UE, Euratom) 2019/1961 della Commissione (13) sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET.

Articolo 15

Trasporto a mano

1.   Il trasporto a mano di informazioni classificate è soggetto a rigorosi requisiti di sicurezza.

2.   All'interno dell'UE le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate a mano dal personale del beneficiario, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

(a)

la busta o l'imballaggio utilizzati devono essere opachi e non recare alcuna indicazione della classificazione del contenuto;

(b)

il latore deve portare sempre con sé le informazioni classificate;

(c)

la busta o l'imballaggio non devono essere aperti durante il trasporto.

3.   Per le informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET il trasporto a mano effettuato dal personale del beneficiario all'interno di uno Stato membro è precedentemente organizzato tra soggetto mittente e soggetto ricevente. L'autorità o la struttura mittente comunica all'autorità o alla struttura ricevente i dettagli della spedizione, compresi il riferimento, la classifica, l'orario previsto di arrivo e il nome del corriere. Il trasporto a mano è consentito, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a)

le informazioni classificate devono essere trasportate in doppia busta o doppio imballaggio;

(b)

la busta o l'imballaggio esterni devono essere protetti e non devono recare indicazioni della classificazione del contenuto, mentre la busta interna deve recare il livello di classifica;

(c)

il latore deve portare sempre con sé le ICUE;

(d)

la busta o l'imballaggio non devono essere aperti durante il trasporto;

(e)

la busta o l'imballaggio devono essere trasportati in una valigetta chiudibile a chiave o in un contenitore analogo approvato di dimensioni e peso tali da consentire al latore di portarla sempre con sé senza doverla consegnare come bagaglio al seguito;

(f)

il corriere deve essere in possesso di un certificato di corriere rilasciato dalla competente autorità di sicurezza che lo autorizza a trasportare la spedizione classificata indicata.

4.   Per il trasporto a mano effettuato dal personale del beneficiario di informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET da uno Stato membro ad un altro si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti:

(a)

il corriere è responsabile della custodia in condizioni di sicurezza del materiale classificato che trasporta, fino alla consegna al destinatario;

(b)

in caso di violazione della sicurezza, l'NSA o la DSA del mittente può chiedere che le autorità del paese in cui si è verificata la violazione effettuino un'indagine, ne riferiscano l'esito e avviino, se del caso, azioni legali o di altro tipo;

(c)

il corriere deve essere stato istruito su tutti gli obblighi in materia di sicurezza da rispettare durante il trasporto e deve aver firmato un apposito impegno;

(d)

le istruzioni per il corriere sono allegate al certificato di corriere;

(e)

il corriere ha ricevuto la descrizione della spedizione e dell'itinerario;

(f)

i documenti sono restituiti all'NSA o alla DSA che li ha emessi al termine del viaggio/dei viaggi o sono tenuti a disposizione dal destinatario a fini di controllo;

(g)

le autorità doganali, le autorità competenti in materia di immigrazione o la polizia di frontiera che chiedono di esaminare e ispezionare la spedizione sono autorizzate ad aprire e prendere visione di una parte sufficiente che consenta loro di accertare che non contenga materiale diverso da quello dichiarato;

(h)

le autorità doganali devono essere sollecitate a rispettare l'autorità ufficiale dei documenti di spedizione e dei documenti di autorizzazione trasportati dal corriere.

L'eventuale apertura della spedizione da parte delle autorità doganali deve avvenire lontano dagli sguardi di persone non autorizzate e, se possibile, in presenza del corriere. Il corriere esige che la spedizione sia reimballata e chiede alle autorità che effettuano l'ispezione di sigillarla nuovamente e di confermare per iscritto che è stata da esse aperta.

5.   Il trasporto a mano effettuato dal personale del beneficiario di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è soggetto alle disposizioni dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni o dell'accordo amministrativo concluso tra, rispettivamente, l'Unione europea o la Commissione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione.

CAPO 6

PIANI DI CONTINUITÀ OPERATIVA

Articolo 16

Piani di emergenza e misure di recupero

L'autorità erogatrice garantisce che la convenzione di sovvenzione classificata imponga ai beneficiari di predisporre piani di emergenza (BCP) per proteggere le ICUE trattate nel quadro della sovvenzione classificata in situazioni di emergenza, e di mettere in atto misure di prevenzione e recupero nel contesto di piani di continuità operativa per ridurre al minimo l'impatto degli incidenti in relazione al trattamento e alla conservazione delle ICUE. I beneficiari confermano all'autorità erogatrice l'attuazione dei loro BCP.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2021

Per la Commissione

A nome della presidente

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41.

(3)  GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53.

(4)  GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40.

(5)  GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13.

(6)  Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(7)  Decisione della Commissione, del 4 maggio 2016, relativa alla delega di poteri in materia di sicurezza [C(2016) 2797 final].

(8)  Sul sito web della Commissione è disponibile l'elenco degli accordi conclusi dall'UE e degli accordi amministrativi conclusi dalla Commissione europea, in base ai quali possono essere scambiate informazioni classificate UE con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

(9)  Altri modelli utilizzati possono presentare differenze di forma rispetto al modello fornito nelle presenti norme di attuazione.

(10)  Sul sito web della Commissione è disponibile l'elenco degli accordi conclusi dall'UE e degli accordi amministrativi conclusi dalla Commissione europea, in base ai quali possono essere scambiate informazioni classificate UE con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

(11)  I requisiti minimi per i sistemi di comunicazione e informazione che trattano ICUE a livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono stabiliti nell'allegato III, appendice E.

(12)  Decisione (UE, Euratom) 2019/1962 della Commissione, del 17 ottobre 2019, sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED (GU L 311 del 2.12.2019, pag. 21).

(13)  Decisione (UE, Euratom) 2019/1961 della Commissione, del 17 ottobre 2019, sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET (GU L 311 del 2.12.2019, pag. 1).


ALLEGATO I

INFORMAZIONI STANDARD DA INCLUDERE NEGLI INVITI

(da adattare all'invito utilizzato)

Sicurezza

I progetti che comportano informazioni classificate UE devono essere sottoposti a controllo di sicurezza perché ne sia autorizzato il finanziamento e possono essere soggetti a specifiche norme di sicurezza (precisate nella lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL) allegata alla convenzione di sovvenzione).

Tali norme [disciplinate dalla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (1) e/o da norme nazionali] dispongono ad esempio che:

NON possano essere finanziati i progetti che comportano informazioni classificate TRES SECRET UE/EU TOP SECRET (o equivalenti);

le informazioni classificate debbano essere contrassegnate conformemente alle istruzioni di sicurezza applicabili presenti nella SAL;

le informazioni con livelli di classifica CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiori (e RESTREINT UE/EU RESTRICTED se richiesto dalle norme nazionali) possano essere:

create o accessibili solo in locali con nulla osta di sicurezza delle imprese rilasciato dalla competente autorità di sicurezza nazionale (NSA) conformemente alle norme nazionali;

trattate solo in una zona protetta approvata dall'NSA competente;

accessibili e trattate solo da persone che siano in possesso di nulla osta di sicurezza del personale (PSC) valido e che abbiano la necessità di conoscere;

al termine della sovvenzione le informazioni classificate debbano essere restituite o continuare a essere protette conformemente alle norme applicabili;

le azioni che comportano informazioni classificate UE (ICUE) possano essere subappaltate solo previa autorizzazione scritta dell'autorità erogatrice e solo a soggetti stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in un paese non UE che abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'UE (o un accordo amministrativo con la Commissione);

la divulgazione di ICUE a terzi sia soggetta alla previa approvazione scritta dell'autorità erogatrice.

Si osservi che, in funzione del tipo di attività, il nulla osta di sicurezza delle imprese può essere rilasciato prima della firma della sovvenzione. L'autorità erogatrice valuterà la necessità di nulla osta caso per caso e ne stabilirà la data di rilascio durante la preparazione della sovvenzione. In nessun caso sarà firmata una convenzione di sovvenzione finché almeno uno dei beneficiari di un consorzio non è in possesso di un nulla osta di sicurezza delle imprese.

Alla convenzione di sovvenzione possono essere aggiunte ulteriori raccomandazioni di sicurezza sotto forma di deliverable (ad es. creare un gruppo consultivo in materia di sicurezza, limitare il livello di dettaglio, usare uno scenario fittizio, escludere l'uso di informazioni classificate ecc.).

I beneficiari devono garantire che i progetti non sono soggetti a requisiti di sicurezza nazionali/di paesi terzi che possano avere un impatto sull'attuazione o mettere in discussione l'aggiudicazione della sovvenzione (ad es. limitazioni tecnologiche, classifica di sicurezza nazionale ecc.). L'autorità erogatrice deve essere informata immediatamente di possibili questioni inerenti alla sicurezza.

[OPZIONE supplementare per CQP: per i partenariati quadro è possibile che siano sottoposte a controllo di sicurezza sia le domande di partenariato quadro che le domande di sovvenzione.]


(1)  Cfr. decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).


ALLEGATO II

CLAUSOLE STANDARD DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

(da adattare alla convenzione di sovvenzione utilizzata)

13.2   Sicurezza - Informazioni classificate

Le parti devono trattare le informazioni classificate (UE o nazionali) conformemente al diritto dell'UE o nazionale applicabile sulle informazioni classificate [in particolare la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (1) e le relative norme di attuazione].

Le norme di sicurezza specifiche (se del caso) sono stabilite all'allegato 5.

ALLEGATO 5

Sicurezza — Informazioni classificate UE

[OPZIONE per azioni con informazioni classificate UE (standard): le informazioni classificate UE usate o generate dall'azione devono essere trattate conformemente alla guida alle classifiche di sicurezza (SCG) e alla lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL) di cui all'allegato 1 e alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e relative norme di attuazione, fino alla loro declassificazione.

I deliverable contenenti informazioni classificate UE devono essere presentati conformemente a procedure speciali convenute con l'autorità erogatrice.

Le azioni che comportano informazioni classificate UE possono essere subappaltate solo previa autorizzazione scritta espressa dell'autorità erogatrice e solo a soggetti stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in un paese non UE che abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'UE (o un accordo amministrativo con la Commissione).

Le informazioni classificate UE non possono essere divulgate a terzi (compresi i partecipanti all'attuazione dell'azione) senza previa autorizzazione espressa scritta dell'autorità erogatrice.]


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).


ALLEGATO III

[Allegato IV (del ………)]

LETTERA SUGLI ASPETTI DI SICUREZZA (SAL) (1)

[Modello]

Appendice A

REQUISITI DI SICUREZZA

Nella lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL) l'autorità erogatrice deve includere i requisiti di sicurezza indicati di seguito. È possibile che alcune clausole non si applichino alla convenzione di sovvenzione, nel qual caso sono indicate tra parentesi quadre.

L'elenco delle clausole non è esaustivo. Possono essere aggiunte ulteriori clausole in funzione della natura della sovvenzione classificata.

CONDIZIONI GENERALI [N.B.: applicabili a tutte le convenzioni di sovvenzione classificate]

1.

La presente lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL) è parte integrante della convenzione di sovvenzione classificata [o del subcontratto classificato] e descrive i requisiti di sicurezza specifici della convenzione. L'inosservanza di detti requisiti può costituire motivo sufficiente per porre fine alla convenzione di sovvenzione.

2.

I beneficiari della sovvenzione sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dalla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (2) (di seguito «decisione 2015/444») e relative norme di attuazione (3). Se riscontra un problema di applicazione del quadro giuridico applicabile in uno Stato membro, il beneficiario della sovvenzione deve riferirlo all'autorità di sicurezza della Commissione e all'autorità di sicurezza nazionale (NSA) o all'autorità di sicurezza designata (DSA).

3.

Le informazioni classificate generate durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione devono essere contrassegnate come informazioni classificate UE (ICUE) al livello di classifica di sicurezza stabilito nella guida alle classifiche di sicurezza (SCG) di cui all'appendice B della presente lettera. Lo scostamento dal livello di classifica di sicurezza stabilito dalla SCG è consentito solo previa autorizzazione scritta dell'autorità erogatrice.

4.

Esercita i diritti dell'originatore delle ICUE create e trattate per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione la Commissione in qualità di autorità erogatrice.

5.

Senza il consenso scritto dell'autorità erogatrice il beneficiario o il subcontraente non possono fare uso delle informazioni o dei materiali messi a disposizione dall'autorità erogatrice o prodotti per suo conto per fini diversi da quelli della convenzione di sovvenzione.

6.

Se è necessario un nulla osta di sicurezza delle imprese (FSC) per l'esecuzione di una convenzione di sovvenzione, il beneficiario deve chiedere all'autorità erogatrice di provvedere alla domanda di FSC.

7.

Il beneficiario deve indagare su tutte le violazioni della sicurezza relative alle ICUE e riferirne all'autorità erogatrice appena possibile. Il beneficiario o il subcontraente deve riferire immediatamente alla propria NSA o DSA e, se le disposizioni legislative e regolamentari nazionali lo permettono, all'autorità di sicurezza della Commissione tutti i casi in cui è noto o vi è motivo di sospettare che le ICUE fornite o generate nel quadro della convenzione di sovvenzione sono state smarrite o sono state comunicate a persone non autorizzate.

8.

Al termine della convenzione di sovvenzione il beneficiario o il subcontraente deve restituire il prima possibile all'autorità erogatrice tutte le ICUE in suo possesso. Ove possibile, il beneficiario o il subcontraente può distruggere le ICUE anziché restituirle. A tal fine deve attenersi alle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui ha sede, previo accordo dell'autorità di sicurezza della Commissione, e conformemente alle istruzioni di quest'ultima. Le ICUE devono essere distrutte in modo tale da non poter essere ricostruite né totalmente né parzialmente.

9.

Se il beneficiario o il subcontraente è autorizzato a conservare le ICUE dopo la risoluzione o la conclusione della convenzione di sovvenzione, le ICUE devono continuare ad essere protette conformemente alla decisione 2015/444 e alle relative norme di attuazione (4).

10.

Il trattamento, l'elaborazione e la trasmissione elettronici delle ICUE avvengono nel rispetto delle disposizioni dei capi 5 e 6 della decisione 2015/444. Queste prevedono tra l'altro l'obbligo di sottoporre ad accreditamento i sistemi di comunicazione e informazione di proprietà del beneficiario e utilizzati per il trattamento delle ICUE ai fini della convenzione di sovvenzione (di seguito «CIS del beneficiario») (5); l'obbligo di proteggere la trasmissione elettronica delle ICUE mediante prodotti crittografici approvati a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, della decisione 2015/444 e l'obbligo di attuare misure di sicurezza TEMPEST a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, della decisione 2015/444.

11.

Il beneficiario o il subcontraente predispone piani di emergenza (BCP) per proteggere le ICUE trattate nell'esecuzione della convenzione di sovvenzione classificata in situazioni di emergenza e mette in atto misure di prevenzione e recupero per ridurre al minimo l'impatto degli incidenti in relazione al trattamento e alla conservazione delle ICUE. Il beneficiario o il subcontraente deve comunicare il suo BCP all'autorità erogatrice.

CONVENZIONI DI SOVVENZIONE CHE RICHIEDONO L'ACCESSO A INFORMAZIONI CLASSIFICATE RESTREINT UE/EU RESTRICTED

12.

In linea di principio ai fini della conformità alla convenzione di sovvenzione non è richiesto il nulla osta di sicurezza del personale (PSC) (6). Tuttavia le informazioni o i materiali classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere accessibili solo al personale del beneficiario che ha bisogno di dette informazioni per eseguire la convenzione di sovvenzione (principio della necessità di conoscere), che è stato istruito dal responsabile della sicurezza del beneficiario sulle sue responsabilità e sulle conseguenze di compromissioni o violazioni della sicurezza di dette informazioni e che ha riconosciuto per iscritto le conseguenze della mancata protezione delle ICUE.

13.

Senza il consenso scritto dell'autorità erogatrice, il beneficiario o il subcontraente non può dare l'accesso alle informazioni o al materiale classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED a soggetti diversi dal proprio personale che ha necessità di conoscere.

14.

Il beneficiario o il subcontraente deve mantenere i contrassegni di classifica di sicurezza delle informazioni classificate generate o trasmesse durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione e non può declassificarle senza il consenso scritto dell'autorità erogatrice.

15.

Le informazioni o i materiali classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED, quando non utilizzati, devono essere conservati in mobili da ufficio chiusi a chiave. Durante il trasporto i documenti devono essere contenuti in una busta opaca. Il latore deve sempre portare con sé i documenti, che non possono essere aperti durante il trasporto.

16.

Il beneficiario o il subcontraente può trasmettere i documenti classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED all'autorità erogatrice tramite corriere commerciale, servizio postale, trasporto a mano o mediante mezzi elettronici. A tal fine il beneficiario o il subcontraente deve attenersi alle istruzioni di sicurezza del programma (o progetto) (PSI) impartite dalla Commissione e/o alle norme di attuazione della Commissione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda le convenzioni di sovvenzione classificate (7).

17.

Quando non più necessari, i documenti classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere distrutti in modo tale da non poter essere ricostruiti né totalmente né parzialmente.

18.

L'accreditamento di sicurezza del CIS del beneficiario che tratta le ICUE a livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e di tutte le relative interconnessioni può essere delegato al responsabile della sicurezza del beneficiario se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. Nei casi in cui l'accreditamento viene delegato, le NSA, le DSA o le autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) restano responsabili della protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate dal beneficiario e conservano il diritto di ispezionare le misure di sicurezza che questi ha adottato. Inoltre il beneficiario fornisce all'autorità erogatrice e se richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali alla SAA nazionale competente, una dichiarazione di conformità in cui si certifica che il CIS del beneficiario e le relative interconnessioni sono stati accreditati per il trattamento di ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE RESTREINT UE/EU RESTRICTED NEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE (CIS)

19.

I requisiti minimi per i CIS che trattano informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono stabiliti nell'appendice E della presente SAL.

CONDIZIONI ALLE QUALI IL BENEFICIARIO PUÒ SUBAPPALTARE

20.

Prima di subappaltare una parte di una convenzione di sovvenzione classificata, il beneficiario deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità erogatrice.

21.

Non è possibile subappaltare a un soggetto registrato in un paese non UE o appartenente a un'organizzazione internazionale se tale paese o organizzazione non hanno concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'UE o un accordo amministrativo con la Commissione.

22.

Se il beneficiario ha concluso un subcontratto, le disposizioni in materia di sicurezza del contratto si applicano mutatis mutandis al o ai subcontraenti e al relativo personale. In questi casi spetta al beneficiario garantire che tutti i subcontraenti applichino a loro volta le predette disposizioni ai propri subcontratti. Per garantire un adeguato controllo della sicurezza, le NSA e/o le DSA del beneficiario e del subcontraente sono informate dall'autorità di sicurezza della Commissione della conclusione di tutti i subcontratti connessi classificati CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET. Se del caso, alle NSA e/o alle DSA del beneficiario e del subcontraente è trasmessa copia delle disposizioni di sicurezza specifiche per i subcontratti. Le NSA e le DSA che richiedono la notifica delle disposizioni di sicurezza delle convenzioni di sovvenzione classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono elencate nell'allegato delle norme di attuazione della Commissione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda le convenzioni di sovvenzione classificate (8).

23.

Il beneficiario non può comunicare le ICUE al subcontraente senza la previa approvazione scritta dell'autorità erogatrice. Se ai subcontraenti devono essere inviate ICUE frequentemente o abitualmente, l'autorità erogatrice può dare l'approvazione per un periodo di tempo specifico (ad es. 12 mesi) o per la durata del subcontratto.

VISITE

Se per le visite riguardanti informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET deve essere applicata la procedura per la richiesta di visita (RFV) standard, l'autorità erogatrice deve includere le clausole 24, 25 e 26 e sopprimere la clausola 27. Se le visite che comportano informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono organizzate direttamente tra la struttura che invia e la struttura che riceve i visitatori, l'autorità erogatrice deve sopprimere le clausole 25 e 26 e includere unicamente la clausola 27.

24.

Le visite che comportano l'accesso o il potenziale accesso a informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono organizzate direttamente tra la struttura che invia e la struttura che riceve i visitatori senza dover seguire la procedura di cui alle successive clausole da 25 a 27.

[25.

Le visite che comportano l'accesso o il potenziale accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono soggette alla procedura seguente:

a)

il responsabile della sicurezza della struttura che invia il visitatore compila tutte le parti pertinenti del modulo RFV (appendice C) e presenta la richiesta all'NSA o alla DSA della struttura;

b)

l'NSA o la DSA della struttura che invia il visitatore deve confermare il PSC del visitatore prima di inoltrare l'RFV all'NSA o alla DSA della struttura ospitante (o all'autorità di sicurezza della Commissione se la visita ha luogo nei locali dell'autorità erogatrice);

c)

il responsabile della sicurezza della struttura che invia il visitatore deve poi acquisire dalla propria NSA o DSA la risposta dell'NSA o DSA della struttura ospitante (o dell'autorità di sicurezza della Commissione) di approvazione o di rigetto dell'RFV;

d)

l'RFV è considerata approvata se non vengono sollevate obiezioni fino ai cinque giorni lavorativi precedenti la data della visita.]

[26.

Prima di dare ai visitatori accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, la struttura ospitante deve aver ottenuto l'autorizzazione dalla propria NSA o DSA.]

[27.

Le visite che comportano l'accesso o il potenziale accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono organizzate direttamente tra la struttura che invia e la struttura che riceve i visitatori (un esempio di modulo utilizzabile a questo scopo figura nell'appendice C).]

28.

I visitatori devono dimostrare la propria identità all'arrivo presso la struttura ospitante presentando una carta d'identità o un passaporto validi.

29.

La struttura ospitante provvede alla tenuta dei registri di tutti i visitatori, in cui devono essere iscritti nome e cognome dei visitatori, organizzazione che rappresentano, data di scadenza del PSC (se applicabile), data della visita e nome e cognome della persona o delle persone visitate. Fatte salve le norme europee in materia di protezione dei dati, tali registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni o conformemente alle norme e ai regolamenti nazionali, a seconda dei casi.

VISITE DI VALUTAZIONE

30.

L'autorità di sicurezza della Commissione può, in collaborazione con le pertinenti NSA o DSA, effettuare visite presso le strutture dei beneficiari o dei subcontraenti per verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza per il trattamento delle ICUE.

GUIDA ALLE CLASSIFICHE DI SICUREZZA

31.

La guida alle classifiche di sicurezza (SCG) contiene l'elenco di tutti gli elementi della convenzione di sovvenzione classificati o da classificare nel corso dell'esecuzione della convenzione, le relative norme e le specifiche dei livelli delle classifiche di sicurezza applicabili. L'SCG è parte integrante del presente contratto e figura nell'appendice B del presente allegato.

Appendice B

GUIDA ALLE CLASSIFICHE DI SICUREZZA

[testo specifico da adattare in funzione dell'oggetto della convenzione di sovvenzione]

Appendice C

REQUEST FOR VISIT (MODEL)

ISTRUZIONI DETTAGLIATE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI VISITA

(La richiesta deve essere presentata unicamente in inglese)

HEADING

Barrare le caselle per il tipo di visita e il tipo di informazione e indicare il numero di siti da visitare e il numero di visitatori.

4.

ADMINISTRATIVE DATA

Da compilare a cura dell'NSA/DSA richiedente.

5.

REQUESTING ORGANISATION OR INDUSTRIAL FACILITY

Indicare il nome completo e l'indirizzo postale.

Indicare la città, lo Stato e il codice postale, a seconda dei casi.

6.

ORGANISATION OR INDUSTRIAL FACILITY TO BE VISITED

Indicare il nome completo e l'indirizzo postale. Indicare la città, lo Stato, il codice postale, il numero di telex o di fax (se del caso), il numero di telefono e l'email. Indicare il nome, il numero di telefono/fax e l'email del principale punto di contatto o della persona con cui è stato fissato l'appuntamento per la visita.

Osservazioni:

1)

è importante indicare il codice postale corretto, perché una società può avere diverse strutture;

2)

se la richiesta è presentata a mano, si può utilizzare l'allegato 1 quando occorre visitare due o più strutture in relazione allo stesso oggetto. Quando si utilizza un allegato, al punto 3 occorre inserire: «SEE ANNEX 1, NUMBER OF FAC.:..» (indicando il numero di strutture).

7.

DATES OF VISIT

Indicare la data o il periodo effettivi (da data a data) della visita nel formato «giorno - mese - anno». Se del caso, indicare tra parentesi una data o un periodo alternativi.

8.

TYPE OF INITIATIVE

Specificare se la visita è stata promossa dall'organizzazione o dalla struttura richiedente o se è su invito della struttura da visitare.

9.

THE VISIT RELATES TO:

Indicare il nome completo del progetto, del contratto o dell'invito utilizzando solo abbreviazioni comunemente usate.

10.

SUBJECT TO BE DISCUSSED/

JUSTIFICATION

Breve descrizione dei motivi della visita. Non utilizzare abbreviazioni non spiegate.

Osservazioni:

in caso di visite ricorrenti, in questa voce iniziare la frase con le parole «Recurring visits» (ad es. «Recurring visits to discuss_____»).

11.

ANTICIPATED LEVEL OF CLASSIFIED INFORMATION TO BE INVOLVED

Indicare SECRET UE/EU SECRET (S-UE/EU-S)

o

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL (C-UE/EU-C), a seconda dei casi.

12.

PARTICULARS OF VISITOR

Nota bene: quando alla visita partecipano più di due visitatori, utilizzare l'allegato 2.

13.

THE SECURITY OFFICER OF THE REQUESTING ENTITY

In questa voce indicare il nome e il cognome, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo email del responsabile della sicurezza della struttura richiedente.

14.

CERTIFICATION OF SECURITY CLEARANCE LEVEL

Campo da compilare a cura dell'autorità di certificazione.

Note per l'autorità di certificazione:

a.

indicare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax e l'email (possono essere prestampati);

b.

apporre firma e timbro (se del caso).

15.

REQUESTING SECURITY AUTHORITY

Campo da compilare a cura dell'NSA/DSA.

Nota per l'NSA/DSA:

a.

indicare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax e l'email (possono essere prestampati);

b.

apporre firma e timbro (se del caso).

Devono essere compilati tutti i campi e il modulo deve essere trasmesso mediante i canali di comunicazione tra amministrazioni (9).

REQUEST FOR VISIT

(MODEL)

TO: _______________________________________

1.

TYPE OF VISIT REQUEST

2.

TYPE OF INFORMATION

3.

SUMMARY

 

 

 

Single

Recurring

Emergency

Amendment

Dates

Visitors

Facility

For an amendment, insert the NSA/DSA original RFV Reference No_____________

C-UE/EU-C

S-UE/EU-S

No of sites: _______

No of visitors: _____

4.

ADMINISTRATIVE DATA:

Requester:

To:

NSA/DSA RFV Reference No________________

Date (dd/mm/yyyy): _____/_____/_____

5.

REQUESTING ORGANISATION OR INDUSTRIAL FACILITY:

NAME:

POSTAL ADDRESS:

E-MAIL ADDRESS:

FAX NO:

TELEPHONE NO:

6.

ORGANISATION(S) OR INDUSTRIAL FACILITY(IES) TO BE VISITED (Annex 1 to be completed)

7.

DATE OF VISIT (dd/mm/yyyy): FROM _____/_____/_____ TO _____/_____/_____

8.

TYPE OF INITIATIVE:

Initiated by requesting organisation or facility

By invitation of the facility to be visited

9.

THE VISIT RELATES TO CONTRACT:

10.

SUBJECT TO BE DISCUSSED/REASONS/PURPOSE (Include details of host entity and any other relevant information. Abbreviations should be avoided):

11.

ANTICIPATED HIGHEST CLASSIFICATION LEVEL OF INFORMATION/MATERIAL OR SITE ACCESS TO BE INVOLVED:

12.

PARTICULARS OF VISITOR(S) (Annex 2 to be completed)

13.

THE SECURITY OFFICER OF THE REQUESTING ORGANISATION OR INDUSTRIAL FACILITY:

NAME:

TELEPHONE NO:

E-MAIL ADDRESS:

SIGNATURE:

14.

CERTIFICATION OF SECURITY CLEARANCE LEVEL:

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE NO:

E-MAIL ADDRESS:

Image 1

SIGNATURE:

DATE (dd/mm/yyyy): _____/_____/_____

15.

REQUESTING NATIONAL SECURITY AUTHORITY/DESIGNATED SECURITY AUTHORITY:

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE NO:

E-MAIL ADDRESS:

Image 2

SIGNATURE:

DATE (dd/mm/yyyy): _____/_____/_____

16.

REMARKS (Mandatory justification required in the case of an emergency visit):

<Spazio riservato alle norme applicabili di protezione dei dati personali e al link alle informazioni obbligatorie a beneficio dell'interessato, ad es. le modalità di applicazione dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (10).>

ANNEX 1 to RFV FORM

ORGANISATION(S) OR INDUSTRIAL FACILITY(IES) TO BE VISITED

1.

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE NO:

FAX NO:

NAME OF POINT OF CONTACT:

E-MAIL:

TELEPHONE NO:

NAME OF SECURITY OFFICER OR

SECONDARY POINT OF CONTACT:

E-MAIL:

TELEPHONE NO:

2.

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE NO:

FAX NO:

NAME OF POINT OF CONTACT:

E-MAIL:

TELEPHONE NO:

NAME OF SECURITY OFFICER OR

SECONDARY POINT OF CONTACT:

E-MAIL:

TELEPHONE NO:

(Continue as required)

<Spazio riservato alle norme applicabili di protezione dei dati personali e al link alle informazioni obbligatorie a beneficio dell'interessato, ad es. le modalità di applicazione dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (11 12).>

ANNEX 2 to RFV FORM

PARTICULARS OF VISITOR(S)

1.

SURNAME:

FIRST NAMES (as per passport):

DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy):____/____/____

PLACE OF BIRTH:

NATIONALITY:

SECURITY CLEARANCE LEVEL:

PP/ID NUMBER:

POSITION:

COMPANY/ORGANISATION:

2.

SURNAME:

FIRST NAMES (as per passport):

DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy):____/____/____

PLACE OF BIRTH:

NATIONALITY:

SECURITY CLEARANCE LEVEL:

PP/ID NUMBER:

POSITION:

COMPANY/ORGANISATION:

(Continue as required)

<Spazio riservato alle norme applicabili di protezione dei dati personali e al link alle informazioni obbligatorie a beneficio dell'interessato, ad es. le modalità di applicazione dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (11 12).>

Appendice D

MODULO DI INFORMAZIONE SUL NULLA OSTA DI SICUREZZA DELLE IMPRESE (FSCIS) (MODELLO)

1.   INTRODUZIONE

1.1.

Il modulo allegato è un modello di modulo di informazione sul nulla osta di sicurezza delle imprese (FSCIS) per lo scambio rapido di informazioni tra l'autorità di sicurezza nazionale (NSA) o l'autorità di sicurezza designata (DSA), altre autorità di sicurezza nazionali competenti e l'autorità di sicurezza della Commissione (che agisce per conto delle autorità che erogano le sovvenzioni) sul nulla osta di sicurezza delle imprese (FSC) di una struttura partecipante alla domanda e all'attuazione di sovvenzioni o subcontratti classificati.

1.2.

L'FSCIS è valido solo se timbrato dall'NSA/DSA competente o da altra autorità competente.

1.3.

L'FSCIS è composto di una sezione relativa alla richiesta e una relativa alla risposta, e può essere utilizzato per le summenzionate finalità o per altri scopi per i quali è richiesto l'FSC di una specifica struttura. Il motivo della richiesta deve essere indicato dall'NSA o dalla DSA richiedente nel campo 7 della sezione relativa alla richiesta.

1.4.

Le informazioni contenute nell'FSCIS non sono di norma classificate; pertanto l'invio dell'FSCIS tra NSA/DSA/Commissione andrebbe di preferenza effettuato mediante mezzi elettronici.

1.5.

Le NSA/DSA dovrebbero compiere ogni sforzo per rispondere alla richiesta di FSCIS entro dieci giorni lavorativi.

1.6.

In caso di trasferimento di informazioni classificate o di aggiudicazione di una sovvenzione o subcontratto in relazione a tale assicurazione, l'NSA o la DSA emittente devono essere informate.

Procedure e istruzioni per l'uso del modulo di informazione sul nulla osta di sicurezza delle imprese (FSCIS)

Le istruzioni dettagliate che seguono sono rivolte all'NSA o alla DSA o all'autorità erogatrice e all'autorità di sicurezza della Commissione che compila l'FSCIS. La richiesta dovrebbe preferibilmente essere dattiloscritta in stampatello.

INTESTAZIONE

Il richiedente inserisce il nome completo dell'NSA/DSA e del paese.

1.

TIPO DI RICHIESTA

L'autorità erogatrice richiedente barra la casella corrispondente al tipo di richiesta FSCIS. Indicare il livello di nulla osta di sicurezza oggetto della richiesta. Utilizzare le seguenti abbreviazioni:

 

SECRET UE/EU SECRET = S-UE/EU-S

 

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL = C-UE/EU-C

 

CIS = sistemi di comunicazione e informazione per il trattamento delle informazioni classificate

2.

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE

I campi da 1 a 6 non necessitano spiegazioni.

Nel campo 4 utilizzare il codice paese standard a due lettere. Il campo 5 è facoltativo.

3.

MOTIVO DELLA RICHIESTA

Indicare il motivo specifico della richiesta, inserire i riferimenti del progetto, il numero dell'invito o della sovvenzione. Specificare il fabbisogno di capacità di stoccaggio, il livello di classifica del CIS ecc.

Indicare la data di ogni termine/scadenza/aggiudicazione che può influire sulla finalizzazione dell'FSC.

4.

NSA/DSA RICHIEDENTE

Indicare il nome del richiedente effettivo (per conto dell'NSA/DSA) e la data della richiesta in formato numerico (gg/mm/aaaa).

5.

SEZIONE RELATIVA ALLA RISPOSTA

Campi 1-5: selezionare i campi appropriati.

Campo 2: se l'FSC è in lavorazione, si raccomanda di fornire al richiedente un'indicazione dei tempi di trattazione necessari (se noti).

Campo 6:

a)

sebbene la convalida vari da un paese all'altro o persino da una struttura all'altra, si raccomanda di indicare la data di scadenza dell'FSC;

b)

se la data di scadenza dell'assicurazione in relazione all'FSC è indeterminata, sbarrare questo campo;

c)

conformemente alle norme e ai regolamenti nazionali rispettivi spetta al richiedente ovvero al beneficiario o al subcontraente presentare domanda di rinnovo dell'FSC.

6.

OSSERVAZIONI

Campo utilizzabile per inserire ulteriori informazioni relative all'FSC, alla struttura o alle voci precedenti.

7.

NSA/DSA EMITTENTE

Indicare il nome dell'autorità che ha trasmesso le informazioni (per conto dell'NSA/DSA) e la data della risposta in formato numerico (gg/mm/aaaa).

MODULO DI INFORMAZIONE SUL NULLA OSTA DI SICUREZZA DELLE IMPRESE (FSCIS)(MODELLO)

Devono essere compilati tutti i campi e il modulo deve essere trasmesso mediante i canali di comunicazione tra amministrazioni o tra amministrazioni e organizzazioni internazionali.

RICHIESTA DI ASSICURAZIONE IN RELAZIONE AL NULLA OSTA DI SICUREZZA DELLE IMPRESE

A: ____________________________________

(Nome del paese dell'NSA/DSA)

Completare le caselle di risposta, a seconda del caso:

 

[ ] Fornire un'assicurazione in relazione all'FSC di livello: [ ] S-UE/EU-S [ ] C-UE/EU-C

della struttura indicata in basso

 

[ ] anche per quanto riguarda la protezione di informazioni/materiali classificati

 

[ ] anche per quanto riguarda i sistemi di comunicazione e informazione (CIS) per il trattamento delle informazioni classificate

 

[ ] Avviare, direttamente o su richiesta di un beneficiario o subcontraente, la procedura per il rilascio dell'FSC fino al livello di … incluso, con il livello di protezione … e il livello del CIS … se la struttura non dispone attualmente di detti livelli di capacità.

Confermare l'esattezza dei dati sulla struttura indicata in basso e fornire rettifiche/aggiunte se necessario.

1.

Nome completo della struttura:

Rettifiche/aggiunte:

2.

Indirizzo completo della struttura:

3.

Indirizzo postale (se diverso da 2)

4.

Codice postale/città/Stato

5.

Nome del responsabile della sicurezza

………………………………………………………………

………………………………………………………………

6.

Telefono/fax/email del responsabile della sicurezza

7.

La presente richiesta è presentata per i seguenti motivi: (fornire i dati della fase precontrattuale (di selezione delle proposte), della sovvenzione o del subcontratto, del programma/progetto ecc.)

NSA/DSA/autorità erogatrice richiedente: Nome: …

Data (gg/mm/aaaa)…

Risposta (entro 10 giorni lavorativi)

Si certifica quanto segue:

1.

[ ] La summenzionata struttura è in possesso di un FSC fino al livello [ ] S-UE/EU-S incluso

[ ] C-UE/EU-C incluso.

2.

La summenzionata struttura è in grado di proteggere le informazioni/i materiali classificati:

[ ] sì, livello: … [ ] no.

3.

La summenzionata struttura dispone di un CIS accreditato/autorizzato:

[ ] sì, livello: … [ ] no.

4.

[ ] In relazione alla predetta richiesta è stata avviata la procedura di rilascio dell'FSC. Sarete informati del rilascio o del diniego dell'FSC.

5.

[ ] La summenzionata struttura non è in possesso di FSC.

6.

La presente assicurazione in relazione all'FSC scade il: … (gg/mm/aaaa), o come altrimenti raccomandato dall'NSA/DSA. Sarete informati in caso di invalidamento anticipato o di modifica delle informazioni riportate in alto.

7.

Osservazioni:

NSA/DSA emittente Nome:

Data (gg/mm/aaaa)…

<Spazio riservato alle norme applicabili di protezione dei dati personali e al link alle informazioni obbligatorie a beneficio dell'interessato, ad es. le modalità di applicazione dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (13).>

Appendice E

Requisiti minimi per la protezione delle ICUE in formato elettronico di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate nel CIS del beneficiario

Aspetti generali

1.

Il beneficiario deve assicurare che la protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla presente clausola di sicurezza e a ogni altro ulteriore requisito raccomandato dall'autorità erogatrice o, se del caso, dall'autorità nazionale di sicurezza (NSA) o dall'autorità di sicurezza designata (DSA).

2.

Spetta al beneficiario attuare i requisiti di sicurezza indicati nel presente documento.

3.

Ai fini del presente documento, per sistema di comunicazione e informazione (CIS) si intendono tutte le apparecchiature utilizzate per trattare, conservare e trasmettere le ICUE, tra cui terminali, stampanti, fotocopiatrici, fax, server, sistemi di gestione della rete, unità di controllo della rete, unità di controllo delle comunicazioni, laptop, notebook, tablet, smartphone e supporti di memoria removibili, come chiavette USB, CD, carte SD ecc.

4.

Le apparecchiature speciali, quali i prodotti crittografici, devono essere protette conformemente a specifiche procedure operative di sicurezza (SecOP) dedicate.

5.

I beneficiari devono istituire una struttura responsabile della gestione della sicurezza del CIS che tratta informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED e nominare un responsabile della sicurezza della struttura stessa.

6.

Per la conservazione o l'elaborazione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non è consentito l'uso di soluzioni informatiche (hardware, software o servizi) di proprietà privata del personale del beneficiario.

7.

L'accreditamento del CIS del beneficiario che tratta informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED deve essere approvato dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) dello Stato membro interessato, oppure delegato al responsabile della sicurezza del beneficiario secondo quanto consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

8.

Solo le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED cifrate utilizzando prodotti crittografici approvati possono essere trattate, conservate o trasmesse (via cavo o senza fili) come qualsiasi altra informazione non classificata nel quadro della convenzione di sovvenzione. I predetti prodotti crittografici devono essere approvati dall'UE o da uno Stato membro.

9.

Le strutture esterne coinvolte nelle attività di manutenzione/riparazione devono essere contrattualmente obbligate a rispettare le disposizioni applicabili in materia di trattamento delle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED specificate nel presente documento.

10.

Su richiesta dell'autorità erogatrice o dell'NSA, DSA o SAA competente, il beneficiario deve produrre elementi a comprova del rispetto della clausola di sicurezza della convenzione di sovvenzione. Qualora per verificare la conformità ai predetti requisiti siano richiesti anche l'audit e l'ispezione dei processi e delle strutture del beneficiario, questi consente ai rappresentanti dell'autorità erogatrice, dell'NSA, DSA o SAA o dell'autorità di sicurezza competente dell'UE di procedere all'audit e all'ispezione.

Sicurezza materiale

11.

Le zone in cui i CIS sono usati per visualizzare, conservare, trattare o trasmettere informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED o le zone che ospitano i server, i sistemi di gestione della rete, le unità di controllo della rete e le unità di controllo delle comunicazioni di tali CIS dovrebbero essere costituite come zone separate e controllate con adeguato sistema di controllo dell'accesso. L'accesso a queste zone separate e controllate dovrebbe essere riservato alle persone fisiche in possesso di specifica autorizzazione. Fatta salva la clausola 8, le apparecchiature di cui alla clausola 3 devono essere custodite in zone separate e controllate.

12.

Devono essere attuati meccanismi e/o procedure di sicurezza per disciplinare l'introduzione o la connessione di supporti informatici removibili (quali USB, memorie di massa o CD-RW) a componenti del CIS.

Accesso al CIS

13.

L'accesso al CIS del beneficiario che tratta ICUE è consentito sulla base dell'applicazione rigorosa del principio della necessità di conoscere e dell'autorizzazione del personale.

14.

Tutti i CIS devono disporre di elenchi aggiornati degli utenti autorizzati. Tutti gli utenti devono essere autenticati all'inizio di ogni sessione di trattamento.

15.

Le password, previste dalla maggior parte delle misure di sicurezza per l'identificazione e l'autenticazione, devono essere formate da almeno nove caratteri, tra cui caratteri numerici, caratteri «speciali» (se consentito dal sistema) e caratteri alfabetici. Le password devono essere modificate almeno ogni 180 giorni. Devono essere modificate il prima possibile se sono state compromesse o comunicate a persone non autorizzate, o se vi sono sospetti di compromissione o comunicazione.

16.

Tutti i CIS devono disporre di controlli sull'accesso interno per impedire a utenti non autorizzati di accedere a informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED o di modificarle, o di modificare il sistema e i controlli di sicurezza. L'utente viene automaticamente disconnesso dal CIS se il suo terminale rimane inattivo per un tempo predefinito, oppure il CIS deve attivare un salvaschermo protetto da password dopo 15 minuti di inattività.

17.

A ogni utente del CIS viene attribuito un account e un nome utente. Gli account devono essere automaticamente bloccati almeno dopo cinque tentativi di accesso errati.

18.

Tutti gli utenti del CIS devono essere istruiti sulle proprie responsabilità e sulle procedure da seguire per proteggere le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED nel CIS. Le responsabilità e le procedure da seguire devono essere documentate e accettate per iscritto dagli utenti.

19.

Agli utenti e agli amministratori sono messe a disposizione le SecOP, le quali devono contenere la descrizione dei ruoli in materia di sicurezza e il relativo elenco di compiti, istruzioni e piani.

Registrazione, audit e risposta agli incidenti

20.

Ogni accesso al CIS deve essere registrato.

21.

Devono essere registrati i seguenti eventi:

a)

tutti i tentativi di connessione, sia riusciti che non riusciti;

b)

la disconnessione (anche per sessione scaduta, se del caso);

c)

la creazione, cancellazione o modifica dei diritti e dei privilegi di accesso;

d)

la creazione, cancellazione o modifica di password.

22.

Per tutti gli eventi sopraelencati devono essere comunicate almeno le informazioni seguenti:

a)

tipo di evento;

b)

nome utente;

c)

data e ora;

d)

ID dispositivo.

23.

Le registrazioni dovrebbero essere di ausilio al responsabile della sicurezza nell'esame dei potenziali incidenti di sicurezza. Possono inoltre essere utilizzate a supporto delle indagini giudiziarie in caso di incidente di sicurezza. Tutte le registrazioni relative alla sicurezza dovrebbero essere verificate periodicamente per individuare potenziali incidenti di sicurezza. Le registrazioni devono essere protette da cancellazioni o modifiche non autorizzate.

24.

Il beneficiario deve disporre di una strategia di risposta consolidata per far fronte agli incidenti di sicurezza. Gli utenti e gli amministratori devono essere istruiti su come rispondere agli incidenti, su come segnalarli e su cosa fare in caso di emergenza.

25.

La compromissione o sospetta compromissione di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere segnalate all'autorità erogatrice. La segnalazione deve contenere la descrizione delle informazioni in questione e la descrizione delle circostanze della compromissione o della sospetta compromissione. Tutti gli utenti del CIS devono essere istruiti su come segnalare gli incidenti di sicurezza reali o presunti al responsabile della sicurezza.

Reti e interconnessioni

26.

L'interconnessione del CIS del beneficiario che tratta informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED con un CIS non accreditato accresce in misura significativa le minacce per la sicurezza sia del CIS che delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate da tale CIS. Ciò riguarda in particolare internet e gli altri CIS pubblici o privati, quali gli altri CIS di proprietà del beneficiario o del subcontraente. In tal caso il beneficiario deve effettuare una valutazione del rischio per individuare le prescrizioni di sicurezza supplementari da applicare nel quadro del processo di accreditamento di sicurezza. Il beneficiario trasmette all'autorità erogatrice e se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali alla SAA competente una dichiarazione di conformità in cui si certifica che il CIS del contraente e le relative interconnessioni sono stati accreditati per il trattamento di ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

27.

È vietato accedere a distanza ai servizi LAN da altri sistemi (ad es. accesso a distanza alle email e supporto a distanza del sistema), a meno che siano predisposte e approvate specifiche misure di sicurezza dall'autorità erogatrice e se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali dalla SAA competente.

Gestione della configurazione

28.

Deve essere disponibile e soggetta a periodica manutenzione la configurazione dettagliata dell'hardware e del software, secondo quanto indicato nella documentazione di accreditamento/approvazione (compresi i diagrammi di sistema e di rete).

29.

Il responsabile della sicurezza del beneficiario deve effettuare controlli sulla configurazione dell'hardware e del software per accertare che non sia stato introdotto hardware o software non autorizzato.

30.

Le modifiche della configurazione del CIS del beneficiario devono essere valutate dal punto di vista delle implicazioni per la sicurezza e devono essere approvate dal responsabile della sicurezza e se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali dalla SAA.

31.

Almeno una volta a trimestre il sistema deve essere ispezionato alla ricerca di eventuali vulnerabilità sotto il profilo della sicurezza. Deve essere installato e tenuto aggiornato il software per l'individuazione di malware. Se possibile detto software dovrebbe essere riconosciuto a livello nazionale o internazionale o essere uno standard ampiamente accettato nel settore.

32.

Il beneficiario deve elaborare un piano di continuità operativa. Devono essere stabilite procedure di back-up che disciplinino i seguenti aspetti:

a)

frequenza dei backup;

b)

requisiti in materia di conservazione in loco (contenitori ignifughi) o all'esterno del sito;

c)

controllo dell'accesso autorizzato alle copie di back-up.

Sanitizzazione e distruzione

33.

Per i CIS o per supporti informatici che in un qualsiasi momento hanno contenuto informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED deve essere eseguita sull'intero sistema o sui supporti informatici prima del loro smaltimento la sanitizzazione seguente:

a)

la memoria flash (ad es. chiavette USB, carte SD, dischi a stato solido, dischi rigidi ibridi) deve essere sovrascritta almeno tre volte e poi verificata, per garantire che il contenuto originario non possa essere recuperato, o cancellata con un software di cancellazione approvato;

b)

i supporti magnetici (ad es. dischi rigidi) devono essere sovrascritti o smagnetizzati;

c)

i supporti ottici (ad es. CD e DVD) devono essere triturati o disintegrati;

d)

per ogni altro supporto dovrebbe essere consultata in merito ai requisiti di sicurezza da rispettare l'autorità erogatrice o se del caso l'NSA, la DSA o la SAA.

34.

Le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere sanitizzate su qualsiasi supporto informatico prima che i supporti siano consegnati a soggetti non autorizzati ad accedere a informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED (ad es. per la manutenzione).

(1)  Il presente modello di SAL si applica quando la Commissione è considerata l'originatore delle informazioni classificate create e trattate per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione. Se l'originatore di informazioni classificate create e trattate per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione non è la Commissione e se gli Stati membri che partecipano alla sovvenzione istituiscono uno specifico quadro di sicurezza, possono applicarsi altri modelli di SAL.

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(3)  L'autorità erogatrice dovrà inserire i riferimenti dopo l'adozione delle norme di attuazione.

(4)  L'autorità erogatrice dovrà inserire i riferimenti dopo l'adozione delle norme di attuazione.

(5)  La parte che chiede l'accreditamento dovrà presentare all'autorità erogatrice una dichiarazione di conformità, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione e in coordinamento con l'autorità nazionale di accreditamento in materia di sicurezza (SAA).

(6)  Se i beneficiari provengono da Stati membri che richiedono PSC e/o FSC per le sovvenzioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, l'autorità erogatrice elenca nella SAL tali requisiti per i beneficiari in questione.

(7)  L'autorità erogatrice dovrà inserire i riferimenti dopo l'adozione delle norme di attuazione.

(8)  L'autorità erogatrice dovrà inserire i riferimenti dopo l'adozione delle norme di attuazione.

(9)  Se è stato concordato che le visite che comportano l'accesso o il potenziale accesso a ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET possono essere organizzate direttamente, il modulo compilato può essere presentato direttamente al responsabile della sicurezza della struttura da visitare.

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO IV

Nulla osta di sicurezza dell'impresa e nulla osta di sicurezza del personale per i beneficiari o subcontraenti di sovvenzioni comportanti informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED e NSA/DSA che richiedono la notifica di convenzioni di sovvenzione classificate a livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED (1)

Stato membro

FSC

Notifica all'NSA e/o alla DSA della convenzione di sovvenzione o del subcontratto che comporta informazioni R-UE/EU-R

PSC

NO

NO

NO

Belgio

 

X

 

X

 

X

Bulgaria

 

X

 

X

 

X

Cechia

 

X

 

X

 

X

Danimarca

X

 

X

 

X

 

Germania

 

X

 

X

 

X

Estonia

X

 

X

 

 

X

Irlanda

 

X

 

X

 

X

Grecia

X

 

 

X

X

 

Spagna

 

X

X

 

 

X

Francia

 

X

 

X

 

X

Croazia

 

X

X

 

 

X

Italia

 

X

X

 

 

X

Cipro

 

X

X

 

 

X

Lettonia

 

X

 

X

 

X

Lituania

X

 

X

 

 

X

Lussemburgo

X

 

X

 

X

 

Ungheria

 

X

 

X

 

X

Malta

 

X

 

X

 

X

Paesi Bassi

X

(solo per convenzioni di sovvenzione e subcontratti nel settore della difesa)

 

X

(solo per convenzioni di sovvenzione e subcontratti nel settore della difesa)

 

 

X

Austria

 

X

 

X

 

X

Polonia

 

X

 

X

 

X

Portogallo

 

X

 

X

 

X

Romania

 

X

 

X

 

X

Slovenia

X

 

X

 

 

X

Slovacchia

X

 

X

 

 

X

Finlandia

 

X

 

X

 

X

Svezia

 

X

 

X

 

X


(1)  Le prescrizioni nazionali in materia di FSC/PSC e di notifica di convenzioni di sovvenzione che comportano informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non devono imporre obblighi supplementari agli altri Stati membri o ai beneficiari o subcontraenti sotto la loro giurisdizione.

NB: la notifica delle convenzioni di sovvenzione che comportano informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET è obbligatoria.


ALLEGATO V

ELENCO DEI SERVIZI DELLE AUTORITÀ DI SICUREZZA NAZIONALI/DELLE AUTORITÀ DI SICUREZZA DESIGNATE RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA SICUREZZA INDUSTRIALE

BELGIO

National Security Authority

FPS Foreign Affairs

Rue des Petits Carmes 15

1000 Brussels

Tel.: +32 25014542 (Segretariato)

Fax: +32 25014596

Email: nvo-ans@diplobel.fed.be

BULGARIA

1.

State Commission on Information Security - National Security Authority

4 Kozloduy Street

1202 Sofia

Tel.: +359 29835775

Fax: +359 29873750

Email: dksi@government.bg

2.

Defence Information Service at the Ministry of Defence (security service)

3 Dyakon Ignatiy Street

1092 Sofia

Tel.: +359 29227002

Fax: +359 29885211

Email: office@iksbg.org

3.

State Intelligence Agency (security service)

12 Hajdushka Polyana Street

1612 Sofia

Tel.: +359 29813221

Fax: +359 29862706

Email: office@dar.bg

4.

State Agency for Technical Operations (security service)

29 Shesti Septemvri Street

1000 Sofia

Tel.: +359 29824971

Fax: +359 29461339

Email: dato@dato.bg

(Le predette autorità competenti effettuano gli accertamenti per il rilascio dell'FSC alle persone giuridiche che presentano offerte per la conclusione di un contratto classificato, e del PSC alle persone fisiche che danno attuazione ad un contratto classificato per le esigenze delle autorità stesse).

5.

State Agency National Security (security service)

45 Cherni Vrah Blvd.

1407 Sofia

Tel.: +359 28147109

Fax: +359 29632188, +359 28147441

Email: dans@dans.bg

(Il predetto servizio di sicurezza effettua gli accertamenti per il rilascio dell'FSC e del PSC a tutte le altre persone giuridiche e fisiche del paese che rispondono a un invito per un contratto classificato o una convenzione di sovvenzione classificata o danno attuazione ad un contratto classificato o ad una convenzione di sovvenzione classificata).

CECHIA

National Security Authority

Industrial Security Department

PO BOX 49

150 06 Praha 56

Tel.: +420 257283129

Email: sbr@nbu.cz

DANIMARCA

1.

Politiets Efterretningstjeneste

(Danish Security Intelligence Service)

Klausdalsbrovej 1

2860 Søborg

Tel.: +45 33148888

Fax: +45 33430190

2.

Forsvarets Efterretningstjeneste

(Danish Defence Intelligence Service)

Kastellet 30

2100 Copenhagen Ø

Tel.: +45 33325566

Fax: +45 33931320

GERMANIA

1.

Per le questioni relative alla politica di sicurezza industriale, gli FSC, i programmi di trasporto (tranne materiale crittografico/CCI):

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

Industrial Security Division - RS3

Villemombler Str. 76

53123 Bonn

Tel.: +49 228996154028

Fax: +49 228996152676

Email: dsagermany-rs3@bmwi.bund.de (email ufficio)

2.

Per le richieste di visita standard da/presso imprese tedesche:

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

Industrial Security Division – RS2

Villemombler Str. 76

53123 Bonn

Tel.: +49 228996152401

Fax: +49 228996152603

Email: rs2-international@bmwi.bund.de (email ufficio)

3.

Programmi di trasporto di materiale crittografico:

Federal Office for Information Security (BSI)

National Distribution Agency / NDA-EU DEU

Mainzer Str. 84

53179 Bonn

Tel.: +49 2289995826052

Fax: +49 228991095826052

Email: NDAEU@bsi.bund.de

ESTONIA

National Security Authority Department

Estonian Foreign Intelligence Service

Rahumäe tee 4B

11316 Tallinn

Tel.: +372 6939211

Fax: +372 6935001

Email: nsa@fis.gov.ee

IRLANDA

National Security Authority Ireland

Department of Foreign Affairs and Trade

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

D02 DX45

Tel.: +353 14082724

Email: nsa@dfa.ie

GRECIA

Hellenic National Defence General Staff

E' Division (Security INTEL, CI BRANCH)

E3 Directorate

Industrial Security Office

227-231 Mesogeion Avenue

15561 Holargos, Athens

Tel.: +30 2106572022, +30 2106572178

Fax: +30 2106527612

Email: daa.industrial@hndgs.mil.gr

SPAGNA

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Calle Argentona 30

28023 Madrid

Tel.: +34 912832583, +34 912832752, +34 913725928

Fax: +34 913725808

Email: nsa-sp@areatec.com

Per le informazioni sui programmi classificati: programas.ons@areatec.com

Per le questioni riguardanti i nulla osta di sicurezza del personale: hps.ons@areatec.com

Per i programmi di trasporto e le visite internazionali: sp-ivtco@areatec.com

FRANCIA

National Security Authority (NSA) (per le politiche e l'attuazione in settori diversi da quello della difesa)

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD)

51 boulevard de la Tour-Maubourg

75700 Paris 07 SP

Tel.: +33 171758193

Fax: +33 171758200

Email: ANSFrance@sgdsn.gouv.fr

Designated Security Authority (per l'attuazione nel settore della difesa)

Direction Générale de l'Armement

Service de la Sécurité de Défense et des systèmes d'Information (DGA/SSDI)

60 boulevard du général Martial Valin

CS 21623

75509 Paris Cedex 15

Tel.: +33 988670421

Email: per moduli e RFV in uscita: dga-ssdi.ai.fct@intradef.gouv.fr

per RFV in entrata: dga-ssdi.visit.fct@intradef.gouv.fr

CROAZIA

Office of the National Security Council

Croatian NSA

Jurjevska 34

10000 Zagreb

Tel.: +385 14681222

Fax: +385 14686049

Email: NSACroatia@uvns.hr

ITALIA

Presidenza del Consiglio dei ministri

D.I.S. - U.C.Se.

Via di Santa Susanna 15

00187 Roma

Tel.: +39 0661174266

Fax: +39 064885273

CIPRO

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Λεωφόρος Στροβόλου, 172-174

Στρόβολος, 2048, Λευκωσία

Τηλέφωνα: +357 22807569, +357 22807764

Τηλεομοιότυπο: +357 22302351

Email: cynsa@mod.gov.cy

Ministry of Defence

National Security Authority (NSA)

172-174, Strovolos Avenue

2048 Strovolos, Nicosia

Tel.: +357 22807569, +357 22807764

Fax: +357 22302351

Email: cynsa@mod.gov.cy

LETTONIA

National Security Authority

Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia

P.O. Box 286

Riga LV-1001

Tel.: +371 67025418, +371 67025463

Fax: +371 67025454

Email: ndi@sab.gov.lv, ndi@zd.gov.lv

LITUANIA

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija

(The Commission for Secrets Protection Coordination of the Republic of Lithuania)

National Security Authority

Pilaitės pr. 19

LT-06264 Vilnius

Tel.: +370 70666128

Email: nsa@vsd.lt

LUSSEMBURGO

Autorité Nationale de Sécurité

207, route d'Esch

L-1471 Luxembourg

Tel.: +352 24782210

Email: ans@me.etat.lu

UNGHERIA

National Security Authority of Hungary

H-1399 Budapest P.O. Box 710/50

H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/B

Tel.: +36 13911862

Fax: +36 13911889

Email: nbf@nbf.hu

MALTA

Director of Standardisation

Designated Security Authority for Industrial Security

Standards & Metrology Institute

Malta Competition and Consumer Affairs Authority

Mizzi House

National Road

Blata I-Bajda HMR9010

+356 23952000

Fax: +356 21242406

Email: certification@mccaa.org.mt

PAESI BASSI

1.

Ministry of the Interior and Kingdom Relations

PO Box 20010

2500 EA The Hague

Tel.: +31 703204400

Fax: +31 703200733

Email: nsa-nl-industry@minbzk.nl

2.

Ministry of Defence

Industrial Security Department

PO Box 20701

2500 ES The Hague

Tel.: +31 704419407

Fax: +31 703459189

Email: indussec@mindef.nl

AUSTRIA

1.

Federal Chancellery of Austria

Department I/10, Federal Office for Information Security

Ballhausplatz 2

10104 Vienna

Tel.: +43 153115202594

Email: isk@bka.gv.at

2.

DSA in the military sphere:

BMLV/Abwehramt

Postfach 2000

1030 Vienna

Email: abwa@bmlvs.gv.at

POLONIA

Internal Security Agency

Department for the Protection of Classified Information

Rakowiecka 2 A

00-993 Warsaw

Tel.: +48 225857944

Fax: +48 225857443

Email: nsa@abw.gov.pl

PORTOGALLO

Gabinete Nacional de Segurança

Serviço de Segurança Industrial

Rua da Junqueira no 69

1300-342 Lisbon

Tel.: +351 213031710

Fax: +351 213031711

Email: sind@gns.gov.pt, franco@gns.gov.pt

ROMANIA

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS

Romanian NSA - ORNISS - National Registry Office for Classified Information

4th Mures Street

012275 Bucharest

Tel.: +40 212075115

Fax: +40 212245830

Email: relatii.publice@orniss.ro, nsa.romania@nsa.ro

SLOVENIA

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Gregorčičeva 27

1000 Ljubljana

Tel.: +386 14781390

Fax: +386 14781399

Email: gp.uvtp@gov.si

SLOVACCHIA

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Security Clearance Department

Budatínska 30

851 06 Bratislava

Tel.: +421 268691111

Fax: +421 268691700

Email: podatelna@nbu.gov.sk

FINLANDIA

National Security Authority

Ministry for Foreign Affairs

P.O. Box 453

FI-00023 Government

Email: NSA@formin.fi

SVEZIA

1.

National Security Authority

Utrikesdepartementet (Ministry for Foreign Affairs)

UD SÄK/NSA

SE-103 39 Stockholm

Tel.: +46 84051000

Fax: +46 87231176

Email: ud-nsa@gov.se

2.

DSA

Försvarets Materielverk (Swedish Defence Materiel Administration)

FMV Säkerhetsskydd

SE-115 88 Stockholm

Tel.: +46 87824000

Fax: +46 87826900

Email: security@fmv.se