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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2021/155 della Commissione, del 9 febbraio 2021, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, etoprofos, fenamidone, metiocarb, ometoato, propiconazolo e pimetrozina in o su determinati prodotti ( 1 ) |
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DECISIONI |
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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA |
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Regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo — Gennaio 2021 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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10.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/152 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2021
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Ponikve» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Ponikve» trasmessa dalla Croazia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(3) |
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Ponikve» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Ponikve» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
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10.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/153 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) presentata da Cipro è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 322 del 30.9.2020, pag. 49.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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10.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/154 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) presentata da Cipro è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 322 del 30.9.2020, pag. 45.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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10.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/5 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/155 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2021
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, etoprofos, fenamidone, metiocarb, ometoato, propiconazolo e pimetrozina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) di clorotalonil, clorprofam, dimetoato, fenamidone, ometoato, propiconazolo e pimetrozina sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il tetracloruro di carbonio gli LMR sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Per l’etoprofos e il metiocarb gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
L’approvazione della sostanza attiva clorotalonil non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione (2). L’approvazione della sostanza attiva clorprofam non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione (3). L’approvazione della sostanza attiva dimetoato non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione (4). L’approvazione della sostanza attiva etoprofos non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione (5). L’approvazione della sostanza attiva fenamidone non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione (6). L’approvazione della sostanza attiva metiocarb non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1606 della Commissione (7). L’approvazione della sostanza attiva propiconazolo non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 della Commissione (8). L’approvazione della sostanza attiva pimetrozina non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione (9). |
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(3) |
Le sostanze attive tetracloruro di carbonio e ometoato non sono mai state approvate nell’Unione per l’utilizzo nei prodotti fitosanitari. Il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione (10) ha fissato LMR provvisori per il tetracloruro di carbonio nei cereali e il regolamento (UE) 2017/1135 della Commissione (11) ha fissato LMR provvisori per l’ometoato in diversi prodotti. |
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(4) |
Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tali sostanze negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. |
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(5) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica permette di fissare limiti di determinazione inferiori. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti al limite di determinazione pertinente è opportuno elencare i valori di base nell’allegato V conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(6) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di modifica dell’LMR esistente per le patate, unitamente alle sperimentazioni sui residui e ai dati di monitoraggio. La richiesta è stata presentata in risposta alla potenziale contaminazione delle patate superiore all’LMR di base 0,01 mg/kg se immagazzinate in strutture dove in precedenza è stato utilizzato clorprofam. Il richiedente sostiene che, a causa delle proprietà specifiche del clorprofam, non è possibile eliminare completamente i residui rimanenti con le attuali operazioni di pulizia di tali strutture di immagazzinamento. I dati di monitoraggio presentati confermano la presenza di residui di clorprofam nelle patate non trattate. |
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(7) |
I Paesi Bassi hanno effettuato la valutazione di tale domanda a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e hanno trasmesso la relazione di valutazione alla Commissione. |
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(8) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali, e ha emesso un parere scientifico sull’LMR proposto (12). L’Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico. |
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(9) |
Sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, l’Autorità ha concluso nel suo parere scientifico che gli LMR raccomandati dai Paesi Bassi pari a 0,3 mg/kg o 0,4 mg/kg erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche della sostanza nonché della presenza della 3-cloroanilina, che si forma in condizioni che rispecchiano la cottura al forno delle patate. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita al clorprofam attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerlo, né l’esposizione a breve termine al clorprofam e al suo metabolita principale, la 3-cloroanilina, dovuta a un elevato consumo di patate indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
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(10) |
Alla luce delle conclusioni dell’Autorità sui rischi per i consumatori, e tenuto conto del fatto che i livelli dovrebbero essere quanto più bassi possibile, l’LMR per le patate dovrebbe essere fissato a un livello pari a 0,4 mg/kg desunto da sperimentazioni condotte secondo la buona pratica di laboratorio (BPL) e corrispondente al 97,5° percentile di tutti i risultati del campionamento. Avendo l’Autorità concluso che le attuali procedure di pulizia sono inadeguate, è inoltre opportuno concedere agli operatori del settore alimentare il tempo sufficiente per sviluppare e introdurre una nuova metodologia di pulizia. |
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(11) |
Tale LMR provvisorio sarà riesaminato sulla base dei dati di monitoraggio presentati alla Commissione entro il 31 dicembre 2021 e, in seguito, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo. Ciò consentirà alla Commissione di riesaminare periodicamente la situazione e, se del caso, di ridurre gradualmente l’LMR con il procedere dell’attuazione di una migliore metodologia di pulizia. Una relazione sullo stato di sviluppo e attuazione delle procedure di pulizia dovrebbe essere presentata alla Commissione unitamente ai dati di monitoraggio entro il 31 dicembre 2021 e aggiornata negli anni successivi. |
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(12) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(14) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
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(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dal 2 settembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 15).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 11).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione, del 26 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 39).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 62 dell’1.3.2019, pag. 7).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione, del 24 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fenamidone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 9).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1606 della Commissione, del 27 settembre 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva metiocarb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 53).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 della Commissione, del 28 novembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva propiconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 304 del 29.11.2018, pag. 6).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva pimetrozina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 254 del 10.10.2018, pag. 4).
(10) Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto regolamento (GU L 58 dell’1.3.2008, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2017/1135 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 28).
(12) Le relazioni scientifiche dell’EFSA sono disponibili online: https://www.efsa.europa.eu/it:
Reasoned Opinion on the setting of temporary maximum residue levels for chlorpropham in potatoes. EFSA Journal 2020; 18(6):6061.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell’allegato II sono soppresse le colonne relative a tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, fenamidone, ometoato, propiconazolo e pimetrozina; |
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2) |
l’allegato III è così modificato:
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3) |
nell’allegato V sono aggiunte le seguenti colonne relative a tetracloruro di carbonio, clorotalonil, dimetoato, etoprofos, fenamidone, metiocarb, ometoato, propiconazolo e pimetrozina: [ALLEGATO V] Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*2) Limite di determinazione analitica
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
DECISIONI
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10.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/34 |
DECISIONE (UE) 2021/156 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2021
relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea sancisce i valori su cui si fonda l’Unione. L’articolo 6 del trattato sull’Unione europea riconosce alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea lo stesso valore giuridico dei trattati e stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, costituiscono principi generali del diritto dell’Unione. |
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(2) |
Il 20 novembre 1991 la Commissione europea ha deciso di integrare la dimensione etica nel processo decisionale per le politiche comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo il gruppo di consulenti sulle implicazioni etiche della biotecnologia («GCEB»). |
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(3) |
Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha deciso di sostituire il GCEB con il gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie («GEE»), estendendo il mandato del gruppo a tutti i settori di applicazione della scienza e della tecnologia. Il mandato del GEE è stato in seguito rinnovato, da ultimo con decisione (UE) 2016/835 della Commissione (1) per un periodo di 5 anni che si conclude il 28 maggio 2021. |
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(4) |
È opportuno rinnovare il mandato del GEE oltre tale data, per un periodo indeterminato, e nominare i nuovi membri, in conformità della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione («norme orizzontali»). |
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(5) |
Il GEE dovrebbe continuare a fornire alla Commissione, su richiesta della stessa o di propria iniziativa e d’intesa con la Commissione, consulenze indipendenti a livello orizzontale su tutte le politiche e normative dell’Unione in cui le dimensioni etica, sociale e dei diritti fondamentali si intersecano con lo sviluppo della scienza e delle nuove tecnologie. La Commissione può richiamare l’attenzione del GEE su questioni che il Parlamento europeo e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica. |
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(6) |
I compiti del GEE sono essenziali per l’integrazione dei diritti e dei valori fondamentali nelle politiche dell’Unione in tutti i settori dell’innovazione scientifica e tecnologica. A tal fine, il GEE dovrebbe svolgere analisi approfondite e elaborare raccomandazioni specifiche sulle principali sfide etiche trasmesse mediante pareri e dichiarazioni. |
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(7) |
Il GEE dovrebbe essere composto da esperti altamente qualificati e indipendenti, nominati a titolo personale, che agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico. Ai fini della selezione, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di identificazione indipendente. La selezione dovrebbe avvenire sulla base di criteri oggettivi, a seguito di un invito aperto a presentare candidature. |
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(8) |
Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del GEE. |
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(9) |
È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(10) |
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno abrogare formalmente la decisione (UE) 2016/835 con effetto a decorrere dal 28 maggio 2021. Per quanto riguarda la necessità di rivedere le disposizioni relative alla procedura di selezione e alle spese per riunioni prima della scadenza del mandato di cui alla decisione (UE) 2016/835, queste disposizioni dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, |
DECIDE:
Articolo 1
Oggetto
È istituito il Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie («GEE»).
Articolo 2
Missione
Il GEE ha il compito di fornire alla Commissione, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri indipendenti su questioni in cui le dimensioni etica, sociale e dei diritti fondamentali si intersecano con lo sviluppo della scienza e delle nuove tecnologie espressi tramite il proprio presidente e concordati con il servizio competente della Commissione.
In particolare, il GEE:
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a) |
individua, definisce ed esamina le questioni etiche sollevate dagli sviluppi della scienza e delle tecnologie; |
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b) |
fornisce orientamenti essenziali per l’elaborazione, l’attuazione e il monitoraggio delle politiche e della legislazione dell’UE sotto forma di analisi e raccomandazioni trasmesse mediante pareri e dichiarazioni e incentrate sulla promozione del processo decisionale etico dell’Unione, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
Articolo 3
Consultazione
La Commissione può consultare il GEE su qualsiasi aspetto relativo ai compiti di cui all’articolo 2. In tale contesto, la Commissione può richiamare l’attenzione del GEE su questioni che il Parlamento europeo e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica. Il GEE può essere consultato da altri gruppi di esperti istituiti dalla Commissione su questioni relative ai compiti di cui all’articolo 2.
Articolo 4
Composizione
1. Il gruppo è composto da un massimo di 15 membri.
2. I membri vantano competenze nei settori di cui all’articolo 2.
3. I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale.
4. I membri agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico. Informano tempestivamente il servizio competente della Commissione, in seno alla direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, in merito a qualsiasi conflitto di interessi che possa compromettere la loro indipendenza.
5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle delibere del GEE oppure che, secondo il servizio competente della Commissione, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che danno le dimissioni non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e vengono sostituiti, per la durata rimanente del loro incarico, da una persona designata dalla/dal presidente della Commissione tra quelle presenti nell’elenco di riserva di cui all’articolo 5, paragrafo 7.
Articolo 5
Procedura di selezione
1. La selezione dei membri del GEE è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità analoghe («il registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste in relazione ai compiti da svolgere. Il periodo minimo concesso per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.
2. Le persone fisiche che presentano domanda di adesione sono tenute a dichiarare qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi. In particolare, il servizio responsabile della Commissione chiede loro di accludere alla candidatura una dichiarazione di interessi («DOI») basata sul modello standard di dichiarazione per i gruppi di esperti e un curriculum vitae aggiornato (CV). La presentazione del modulo per la dichiarazione di interessi opportunamente compilato è necessaria per potere essere nominati membri a titolo personale. La valutazione del conflitto di interessi è effettuata nel rispetto delle norme orizzontali.
3. I membri del GEE sono nominati dalla/dal presidente della Commissione, su proposta del membro della Commissione responsabile del servizio della Commissione che provvede alle mansioni di segreteria del GEE, tra specialisti competenti nei settori di cui all’articolo 2 che hanno risposto all’invito a presentare candidature.
4. Il processo di selezione avviene sotto la supervisione di un comitato di identificazione. In particolare, il comitato di identificazione assiste la Commissione nell’individuazione e nella selezione dei membri potenziali del GEE e nella valutazione della loro disponibilità e volontà a assumere tali funzioni. Il comitato di identificazione è composto da tre membri, nominati dal membro della Commissione responsabile del servizio della Commissione che provvede alle mansioni di segreteria del GEE e assistiti da un segretariato fornito dal servizio competente della Commissione. Il comitato di identificazione effettua una valutazione dei candidati ammissibili figuranti nell’elenco presentato dal servizio competente della Commissione sulla base di una valutazione iniziale di tutte le candidature alla luce dei criteri di selezione. Il comitato di identificazione presenta le sue raccomandazioni al membro della Commissione responsabile del servizio della Commissione che provvede alle mansioni di segreteria del GEE.
5. Nel selezionare i membri del GEE, il servizio competente della Commissione mira a garantire, per quanto possibile, un elevato livello di competenza e pluralità di vedute, un equilibrio geografico e di genere, e una rappresentazione equilibrata del know-how pertinente e delle aree di interesse, tenendo conto dei compiti del GEE di cui all’articolo 2, del tipo di competenza necessario e della risposta dei candidati all’invito a presentare candidature.
6. I membri sono nominati per un periodo massimo di tre anni. Essi rimangono in carica fino alla loro eventuale sostituzione o alla fine del mandato. Il mandato può essere rinnovato. L’adesione al GEE è limitata a un massimo di tre mandati.
7. Il servizio competente della Commissione compila un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato per nominare i sostituti dei membri. Il servizio competente della Commissione chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell’elenco di riserva.
Articolo 6
Presidenza
Tra i suoi membri il GEE elegge, a maggioranza semplice, un presidente e uno o due vicepresidenti per la durata del mandato.
Articolo 7
Funzionamento
1. Il servizio responsabile della Commissione, in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile del coordinamento e dell’organizzazione del lavoro del GEE e provvede alle mansioni di segreteria.
2. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono chiedere di assistere alle riunioni del GEE e dei suoi sottogruppi.
3. Il programma di lavoro del GEE, comprese le analisi etiche proposte dal GEE di propria iniziativa, è approvato dal servizio responsabile della Commissione. Ogni richiesta di analisi etica include i parametri dell’analisi richiesta. La Commissione, nel richiedere il parere del GEE, stabilisce un termine entro il quale tale parere deve essere formulato.
4. I pareri del GEE comprendono anche delle raccomandazioni. Si basano su una panoramica dello stato dell’arte delle scienze e delle tecnologie interessate e su un’analisi esaustiva delle questioni etiche in gioco. I servizi competenti della Commissione sono informati in merito alle raccomandazioni formulate dal GEE.
5. Il GEE opera collegialmente. Le procedure di lavoro, basate sul regolamento interno, cercano di garantire che tutti i membri possano svolgere un ruolo attivo nelle attività del gruppo. In linea di principio, il gruppo adotta i propri pareri e dichiarazioni per consenso. In caso di votazione, il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno votato contro o si sono astenuti hanno il diritto di far allegare al parere o alla dichiarazione un documento che sintetizzi i motivi della loro posizione (come «parere di minoranza») unitamente al nome del membro o dei membri dissenzienti.
6. Ciascun parere è trasmesso alla/al presidente della Commissione o a un rappresentante designato dalla/dal presidente. Ogni parere è immediatamente pubblicato e reso disponibile sul sito web del GEE ed è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dopo la sua adozione da parte del GEE.
7. Il GEE si riunisce di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario fissati dal servizio della Commissione competente. Il GEE si riunisce almeno sei volte nel corso di 12 mesi, per un totale di almeno 12 giorni lavorativi l’anno. D’intesa con il servizio responsabile della Commissione, si possono organizzare, se necessario, riunioni aggiuntive.
8. Ai fini della preparazione delle analisi del GEE e nei limiti delle risorse disponibili, il servizio competente della Commissione può avviare studi al fine di reperire tutte le informazioni scientifiche e tecniche necessarie e stabilire stretti legami con i rappresentanti dei vari organismi etici degli Stati membri e dei paesi terzi.
9. Inoltre, per ogni parere formulato dal GEE, il servizio responsabile della Commissione organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza. Il GEE stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione interessati dalle tematiche di cui si occupa il gruppo.
10. Se, per motivi operativi, occorre fornire un parere su una determinata questione in tempi più rapidi rispetto a quelli necessari per la normale procedura di adozione di un parere, possono essere rese brevi dichiarazioni o effettuate altre forme di analisi seguite eventualmente da un’analisi più approfondita, sotto forma di parere, garantendo comunque il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi altro parere. Le dichiarazioni sono pubblicate e messe a disposizione sul sito internet del GEE. Come parte del suo programma di lavoro, d’intesa con il servizio responsabile della Commissione, il GEE può aggiornare il parere qualora lo ritenga necessario.
11. Le discussioni del GEE hanno carattere riservato. D’intesa con il servizio competente della Commissione, il GEE può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le proprie delibere.
12. Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal GEE è informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente.
Articolo 8
Sottogruppi
1. Il servizio competente della Commissione può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da esso definito. I sottogruppi operano in conformità alle norme orizzontali e riferiscono al GEE. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.
2. I membri dei sottogruppi che non sono membri del GEE sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, a norma dell’articolo 5 e delle norme orizzontali (3).
Articolo 9
Esperti invitati
1. Il servizio competente della Commissione può invitare esperti e rappresentanti di organizzazioni pertinenti con competenze o approcci specifici a partecipare ai lavori del GEE o dei suoi sottogruppi su una base ad hoc per uno scambio su un argomento all’ordine del giorno.
2. Il servizio competente della Commissione può anche invitare esperti esterni a partecipare ai lavori del GEE su una base ad hoc, se ciò è ritenuto necessario per coprire l’ampio spettro di questioni etiche relative ai progressi nel settore delle scienze e delle nuove tecnologie,
Articolo 10
Regolamento interno
Su proposta del presidente, e d’intesa con il servizio responsabile della Commissione, il GEE adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno, basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, nel rispetto delle norme orizzontali.
Articolo 11
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri del GEE e i membri dei sottogruppi, così come gli esperti invitati e i membri del comitato di identificazione, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (4) e (UE, Euratom) 2015/444 (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.
Articolo 12
Trasparenza
1. Il GEE e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti e i nominativi dei membri sono pubblicati in tale registro.
2. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link ad un sito web dedicato, presente nel registro, in cui è possibile reperire tali informazioni. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Articolo 13
Spese di riunione
1. I partecipanti alle attività dell’EGE e dei suoi sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del GEE e dei sottogruppi e dai membri del comitato di identificazione. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in seno alla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 14
Abrogazione
La decisione (UE) 2016/835 è abrogata a decorrere dal 28 maggio 2021.
Articolo 15
Applicabilità
Ad eccezione dell’articolo 5 e dell’articolo 13, la presente decisione si applica a decorrere dal 28 maggio 2021.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Decisione (UE) 2016/835 della Commissione, del 25 maggio 2016, relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GU L 140 del 27.5.2016, pag. 21).
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(3) Cfr. l’articolo 10 e l’articolo 14, paragrafo 2, delle norme orizzontali.
(4) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(5) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(6) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Queste eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata (privacy) e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e le consulenze legali, le attività d’ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.
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10.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/157 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le valvole industriali, i procedimenti di saldatura, le attrezzature per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore, le caldaie a tubi da fumo, le tubazioni industriali metalliche, il rame e le leghe di rame, le attrezzature e gli accessori per GPL e i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva. |
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(2) |
Con il mandato M/071 dell’1 agosto 1994 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza che venissero modificati i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE. |
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(3) |
In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell’arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 e EN 13175:2014, adottando di conseguenza le norme armonizzate EN ISO 4126-3:2020 per i dispositivi di sicurezza, EN 12542:2020 e EN 13175:2019+A1:2020 per le attrezzature e gli accessori per GPL; la norma armonizzata EN 12735-1:2016, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 12735-1:2020 per il rame e le leghe di rame; e la norma armonizzata EN 12953-5:2002, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 12953-5:2020 per le caldaie a tubi da fumo. Il CEN ha inoltre rivisto le norme armonizzate EN 14276-1:2006+A1:2011 e EN 14276-2:2007+A1:2011, adottando di conseguenza le norme armonizzate EN 14276-1:2020 e EN 14276-2:2020 per le attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore; nonché la norma armonizzata EN ISO 15620:2000, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN ISO 15620:2019 per la saldatura. |
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(4) |
Inoltre il CEN ha rivisto e modificato una serie di norme armonizzate per le valvole industriali. In particolare, il CEN ha modificato le norme armonizzate EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 e EN ISO 21787:2006. Ha rivisto anche la norma armonizzata EN 16767:2016 adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 16767:2020 per le valvole industriali. |
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(5) |
Il CEN ha inoltre modificato le norme armonizzate EN 13480-2:2017 e EN 13480-3:2017 per le tubazioni industriali metalliche. |
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(6) |
Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN al mandato M/071. |
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(7) |
Le norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, indicati nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(8) |
È opportuno pubblicare i riferimenti delle versioni modificate o riviste delle norme EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) i riferimenti delle norme EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006. |
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(9) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni modificate o rivedute delle norme armonizzate per le valvole industriali, i procedimenti di saldatura, le attrezzature per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore, le caldaie a tubi da fumo, le tubazioni industriali metalliche, il rame e le leghe di rame, le attrezzature e gli accessori per GPL e i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti a tali norme. |
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(10) |
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (5) elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. È opportuno includere in tale allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 21787:2006/A1:2019. |
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(11) |
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno includere in tale allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006. |
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(12) |
I riferimenti della norma armonizzata EN 13480-2:2017 e i riferimenti delle relative modifiche EN 13480-2:2017/A1:2018, EN 13480-2:2017/A2:2018 e EN 13480-2:2017/A3:2018 sono inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. Sono state apportate ulteriori modifiche alla norma EN 13480-2:2017. È opportuno sostituire la voce in questione in tale allegato, aggiungendo il riferimento della modifica EN 13480-2:2017/A7:2020. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. |
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(14) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).
(3) Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).
(4) GU C 326 del 14.9.2018, pag. 94.
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 95).
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificato:
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1) |
la voce 11 è sostituita dalla seguente:
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2) |
sono aggiunte le seguenti voci:
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ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 sono aggiunte le seguenti voci:
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N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
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«22. |
EN 12542:2010 Attrezzature e accessori per GPL — Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 m3 — Progettazione e fabbricazione |
10 agosto 2022 |
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23. |
EN 12735-1:2016 Rame e leghe di rame — Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione — Parte 1: Tubi per sistemi di tubazioni |
10 agosto 2022 |
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24. |
EN 12953-5:2002 Caldaie a tubi da fumo — Parte 5: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia |
10 agosto 2022 |
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25. |
EN 13175:2014 Attrezzature e accessori per GPL — Specifiche e prove delle valvole e degli accessori dei serbatoi per gas di petrolio liquefatto (GPL) |
10 agosto 2022 |
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26. |
EN 13480-3:2017 Tubazioni industriali metalliche — Parte 3: Progettazione e calcolo |
10 agosto 2022 |
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27. |
EN 14276-1:2006+A1:2011 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore — Parte 1: Recipienti — Requisiti generali |
10 agosto 2022 |
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28. |
EN 14276-2:2007+A1:2011 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore — Parte 2: Tubazioni — Requisiti generali |
10 agosto 2022 |
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29. |
EN 16767:2016 Valvole industriali — Valvole di ritegno di acciaio e di ghisa |
10 agosto 2022 |
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30. |
EN ISO 15620:2000 Saldatura — Saldatura ad attrito dei materiali metallici (ISO 15620:2000) |
10 agosto 2022 |
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31. |
EN ISO 16135:2006 Valvole industriali — Valvole a sfera di materiali termoplastici (ISO 16135:2006) |
10 agosto 2022 |
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32. |
EN ISO 16136:2006 Valvole industriali — Valvole a farfalla di materiali termoplastici (ISO 16136:2006) |
10 agosto 2022 |
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33. |
EN ISO 16137:2006 Valvole industriali — Valvole di ritegno di materiali termoplastici (ISO 16137:2006) |
10 agosto 2022 |
|
34. |
EN ISO 16138:2006 Valvole industriali — Valvole a membrana di materiali termoplastici (ISO 16138:2006) |
10 agosto 2022 |
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35. |
EN ISO 16139:2006 Valvole industriali — Valvole a saracinesca di materiali termoplastici (ISO 16139:2006) |
10 agosto 2022 |
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36. |
EN ISO 21787:2006 Valvole industriali — Valvole a globo di materiali termoplastici (ISO 21787:2006) |
10 agosto 2022 |
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37. |
EN ISO 4126-3:2006 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni — Parte 3: Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-3:2006) |
10 agosto 2022» |
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
|
10.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/47 |
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
Gennaio 2021
PREAMBOLO
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1. |
Il Comitato economico e sociale europeo rappresenta le diverse componenti economiche e sociali della società civile organizzata. È un organo istituzionale consultivo, istituito dal Trattato di Roma nel 1957. |
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2. |
La funzione consultiva del Comitato permette ai suoi membri, e quindi alle organizzazioni che essi rappresentano, di partecipare al processo decisionale dell'Unione europea. L'accostamento di opinioni talvolta diametralmente opposte e il dialogo condotto dai membri coinvolgono non solo le consuete parti sociali, ovvero i datori di lavoro (I gruppo) e i lavoratori dipendenti (II gruppo), ma anche tutti gli altri interessi socioprofessionali rappresentati (III gruppo). Le competenze specifiche, il dialogo e la ricerca di convergenze che ne derivano possono accrescere la qualità e la credibilità della decisione politica dell'Unione nella misura in cui ne migliorano la comprensione e l'accettabilità per i cittadini europei e la trasparenza indispensabile alla democrazia. |
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3. |
Nell'ambito dell'assetto istituzionale europeo il Comitato svolge una funzione specifica: è la sede di rappresentanza e di dibattito per antonomasia della società civile organizzata e costituisce un'interfaccia privilegiata tra quest'ultima e le istituzioni dell'Unione europea. |
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4. |
In quanto sede di dibattito e, al tempo stesso, di elaborazione di pareri, il Comitato contribuisce a rispondere all'esigenza di una migliore espressione democratica nel quadro della realizzazione dell'Unione europea, anche nei rapporti di quest'ultima con le categorie economiche e sociali dei paesi terzi. Il Comitato partecipa così allo sviluppo di un'autentica coscienza europea. |
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5. |
Allo scopo di adempiere nel migliore dei modi ai suoi compiti, il 17 luglio 2002 il Comitato ha adottato il suo Regolamento interno, conformemente all'articolo 260 del Trattato che istituisce la Comunità europea (1). |
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6. |
Il 28 gennaio 2021 il Comitato ha adottato in sessione plenaria l'ultima versione del suo Regolamento interno. |
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO
INSEDIAMENTO DEL COMITATO
Articolo 1
1. Il Comitato esercita la sua attività per periodi quinquennali.
2. È convocato dopo ogni rinnovo quinquennale dal membro decano per età, e tiene la prima sessione entro 25 giorni lavorativi dalla data della decisione con cui il Consiglio nomina la maggioranza dei membri del Comitato.
3. I membri del Comitato non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, i membri del Comitato godono dei privilegi e delle immunità stabiliti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. In particolare, godono della libertà di circolazione, dell'inviolabilità personale e dell'immunità.
5. Il Comitato si adopera per garantire, in tutte le sue politiche, il rispetto dei principi di parità di genere e di non discriminazione, così come definiti dal diritto dell'Unione europea. Il Comitato compie ogni sforzo per assicurare, in tutti i suoi organi, una rappresentanza di donne superiore alla loro proporzione nell'Assemblea. L'Ufficio di presidenza considera l'evoluzione del rapporto numerico tra uomini e donne e, se del caso, formula specifiche raccomandazioni al riguardo. Al termine di ogni metà mandato viene presentata all'Ufficio di presidenza una relazione per valutare tali sviluppi in materia di parità di genere.
Articolo 2
1. Il Comitato è composto dai seguenti organi: Assemblea, Ufficio di presidenza, presidente e sezioni.
2. Il Comitato si articola in tre gruppi, la cui costituzione e il cui ruolo sono definiti nell'articolo 30.
Articolo 3
1. Il Comitato riconosce e fa propri i seguenti simboli dell'Unione europea:
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a) |
la bandiera, in cui figura una corona di dodici stelle dorate su sfondo blu, |
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b) |
l'inno, tratto dall'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, |
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c) |
il motto, «Unita nella diversità». |
2. Il Comitato celebra la Giornata dell'Europa il 9 maggio.
3. La bandiera dell'Unione è esposta in tutti gli edifici del Comitato e in occasione delle manifestazioni ufficiali.
4. L'inno dell'Unione viene suonato all'apertura di ciascuna seduta costitutiva all'inizio del mandato e in occasione di altre sedute solenni, ad esempio per porgere il benvenuto a capi di Stato o di governo, oppure per accogliere nuovi membri a seguito di un allargamento.
UFFICIO DI PRESIDENZA
Articolo 4
1. L'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza ha luogo nel rispetto dell'equilibrio globale e geografico tra i gruppi, con almeno uno e al massimo tre rappresentanti per ciascuno Stato membro. I gruppi negoziano e formulano una proposta di composizione dell'Ufficio di presidenza da presentare all'Assemblea.
L'Ufficio di presidenza comprende:
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a) |
il presidente e i due vicepresidenti; |
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b) |
i presidenti dei tre gruppi, eletti in conformità dell'articolo 30; |
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c) |
i presidenti delle sezioni; |
|
d) |
un numero variabile di membri, non superiore a quello degli Stati membri. |
2. il presidente è scelto a rotazione tra i membri dei tre gruppi.
3. il presidente e i vicepresidenti non possono essere confermati nelle loro cariche. Nel periodo di due anni e mezzo successivo al suo mandato, il presidente uscente non può far parte dell'Ufficio di presidenza come vicepresidente né come presidente di gruppo o di sezione.
4. I vicepresidenti sono scelti fra i membri dei due gruppi cui non appartiene il presidente.
Articolo 5
1. Nel corso della prima seduta, indetta a norma dell'articolo 1, il Comitato, presieduto dal membro decano per età, elegge tra i suoi membri il presidente, i due vicepresidenti, i presidenti delle sezioni e gli altri membri dell'Ufficio di presidenza che non siano presidenti di gruppo per il periodo di due anni e mezzo che decorre dalla data dell'insediamento del Comitato.
2. Sotto la presidenza del membro decano per età non può aver luogo alcun dibattito su argomenti estranei alle suddette elezioni.
Articolo 6
La seduta in cui si svolge l'elezione dell'Ufficio di presidenza del Comitato per la seconda metà del mandato quinquennale in corso è convocata dal presidente uscente. Tale seduta ha luogo all'inizio della sessione plenaria del mese in cui scade il mandato dell'Ufficio di presidenza eletto per il primo periodo di due anni e mezzo ed è presieduta dal presidente uscente.
Articolo 7
1. Il Comitato può costituire tra i suoi membri una commissione preparatoria, composta da un rappresentante per Stato membro, incaricata di ricevere le candidature e presentare all'Assemblea una lista di candidati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4.
2. Il Comitato si pronuncia sulla lista o sulle liste di candidati alla presidenza e all'Ufficio di presidenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.
3. Il Comitato elegge i membri dell'Ufficio di presidenza che non siano presidenti di gruppo. L'elezione ha luogo per scrutinio di lista sulla base di liste plurinominali, eventualmente mediante votazioni successive.
4. Possono essere votate solo liste complete di candidati, compilate nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 e accompagnate dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato.
5. Sono eletti membri dell'Ufficio di presidenza i candidati che figurano nella lista che ottiene il maggior numero, e almeno un quarto, dei voti validamente espressi.
6. Successivamente vengono eletti dall'Assemblea, a maggioranza semplice, il presidente e i vicepresidenti del Comitato.
7. Il Comitato procede poi all'elezione, a maggioranza semplice, dei presidenti delle sezioni.
8. Il Comitato procede infine a una votazione globale sull'insieme dei membri dell'Ufficio di presidenza, che devono ottenere almeno due terzi dei voti validamente espressi.
Articolo 8
Un membro dell'Ufficio di presidenza che si trovi nell'impossibilità di esercitare il suo mandato o in una delle situazioni previste nell'articolo 75, paragrafo 2, viene sostituito secondo le disposizioni dell'articolo 7, in quanto applicabili, e per la rimanente durata del mandato. L'Assemblea vota sulla sostituzione in base a una proposta del gruppo interessato.
Articolo 9
1. L'Ufficio di presidenza è convocato dal presidente, che agisce d'ufficio o su richiesta di dieci membri.
2. Per ciascuna riunione dell'Ufficio di presidenza si procede alla stesura di un verbale delle deliberazioni. Il verbale è sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza stabilisce le sue regole di funzionamento.
4. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organizzazione e le procedure di lavoro del Comitato. Adotta, previa consultazione dei gruppi, le Modalità d'applicazione del Regolamento interno.
5. L'Ufficio di presidenza e il presidente esercitano le prerogative in materia finanziaria e di bilancio previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea (Regolamento finanziario) e dal presente Regolamento interno.
6. L'Ufficio di presidenza stabilisce le disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno dei membri e dei loro supplenti nominati in virtù dell'articolo 21, degli esperti nominati in virtù dell'articolo 26 nonché dei delegati e dei loro supplenti nominati in virtù dell'articolo 27, nel rispetto delle disposizioni delle procedure di bilancio e finanziarie.
7. L'Ufficio di presidenza assume la responsabilità politica di dirigere il Comitato nel suo insieme. La esercita vigilando in particolare sulla conformità delle attività del Comitato, dei suoi organi e del suo personale con il ruolo istituzionale che gli è stato assegnato.
8. L'Ufficio di presidenza risponde del buon utilizzo delle risorse umane, di bilancio e tecniche nell'esecuzione dei compiti che il Trattato affida al Comitato. In particolare, in tale contesto, interviene nella procedura di bilancio e nell'organizzazione del segretariato.
9. L'Ufficio di presidenza può costituire al suo interno dei gruppi ad hoc per esaminare qualsiasi questione di sua competenza. Altri membri possono essere associati ai lavori di tali gruppi, tranne quando questi riguardino la nomina dei funzionari.
10. Ogni sei mesi l'Ufficio di presidenza esamina, sulla scorta di un'apposita relazione, il seguito dato ai pareri adottati dal Comitato.
11. Su richiesta di un membro o del segretario generale, l'Ufficio di presidenza precisa l'interpretazione da dare al presente Regolamento interno e alle sue Modalità d'applicazione. Le sue conclusioni sono vincolanti, con riserva del diritto di fare appello all'Assemblea, che dirimerà la questione in via definitiva.
12. In occasione del rinnovo quinquennale, l'Ufficio di presidenza uscente svolge i compiti di ordinaria amministrazione fino alla prima seduta del nuovo Comitato. In casi eccezionali può incaricare un membro del Comitato uscente di eseguire compiti precisi, o da svolgere entro una scadenza prestabilita, che presuppongano una particolare competenza specifica.
Articolo 10
Nel quadro della cooperazione interistituzionale, l'Ufficio di presidenza può dare mandato al presidente di concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea.
Articolo 11
1. È istituita una commissione Affari finanziari e di bilancio (CAF), con funzione consultiva nei confronti dell'Ufficio di presidenza e del presidente e incaricata di preparare i progetti di decisione che l'Ufficio di presidenza è chiamato ad adottare, in materia finanziaria, di bilancio o di organizzazione.
2. La commissione Affari finanziari e di bilancio è presieduta da uno dei due vicepresidenti del Comitato.
È composta da dodici membri, nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.
3. La commissione Affari finanziari e di bilancio elabora il progetto di bilancio del Comitato, che sottopone all'approvazione dell'Ufficio di presidenza, verifica la corretta esecuzione del bilancio e vigila sul rispetto degli obblighi di presentare relazioni sul bilancio.
La commissione Affari finanziari e di bilancio formula pareri in merito:
|
— |
a ogni questione di rilievo che possa compromettere la buona gestione degli stanziamenti o impedire il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, in particolare per quanto concerne le previsioni di utilizzazione degli stanziamenti stessi; |
|
— |
all'esecuzione del bilancio in corso, agli storni di stanziamenti, alle implicazioni di bilancio relative alle tabelle dell'organico, agli stanziamenti amministrativi e alle operazioni relative a progetti immobiliari, in particolare fornendo una valutazione dello stato di avanzamento e formulando proposte di azioni future; |
|
— |
alla supervisione del processo di discarico, in stretta cooperazione con il segretario generale e il relatore del Parlamento europeo. |
4. Il bilancio del Comitato rispetta i principi di unità e di verità del bilancio, di annualità, di pareggio, di unità di conto, di universalità, di specializzazione, di sana gestione finanziaria e di trasparenza.
5. L'Ufficio di presidenza può, in altri casi specifici, delegare alla commissione Affari finanziari e di bilancio ulteriori competenze.
6. La commissione Affari finanziari e di bilancio adotta le sue decisioni in base alle sue regole interne, tra l'altro nel modo seguente:
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a) |
le proposte da essa accolte all'unanimità sono sottoposte all'approvazione dell'Ufficio di presidenza senza dibattito; |
|
b) |
le proposte da essa accolte a maggioranza semplice oppure respinte sono motivate in vista del loro successivo esame da parte dell'Ufficio di presidenza. |
7. La commissione Affari finanziari e di bilancio presenta all'Ufficio di presidenza una relazione annuale sul proprio operato.
8. Il presidente della commissione Affari finanziari e di bilancio presiede la delegazione incaricata dei negoziati con l'autorità di bilancio dell'Unione europea e riferisce in merito all'Ufficio di presidenza.
9. Il segretariato comunica alla commissione Affari finanziari e di bilancio ogni informazione di cui questa abbia bisogno per svolgere la sua funzione di consulenza nei confronti dell'Ufficio di presidenza e del presidente del Comitato.
Articolo 12
1. È istituita una commissione Comunicazione (COCOM), incaricata di dare gli impulsi necessari alla strategia di comunicazione del Comitato e di seguirne l'attuazione. Nel mandato della commissione Comunicazione rientrano compiti di consulenza nei confronti dell'Ufficio di presidenza e del presidente del Comitato.
2. La commissione Comunicazione è presieduta da uno dei due vicepresidenti del Comitato. È composta da dodici membri, nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.
3. La commissione Comunicazione coordina le attività delle strutture competenti in materia di comunicazione, in materia di rapporti con la stampa e con i mezzi d'informazione e in materia di cultura, assicurandosi della coerenza di queste attività con la strategia e i programmi approvati.
4. La commissione Comunicazione presenta ogni anno all'Ufficio di presidenza una relazione sulle proprie attività, comprensiva dei risultati dell'esecuzione delle proprie funzioni e della propria strategia, e un programma di lavoro per l'anno successivo.
PRESIDENZA E PRESIDENTE
Articolo 13
1. La presidenza del Comitato è composta dal presidente e dai due vicepresidenti.
2. La presidenza si riunisce con i presidenti dei gruppi per preparare i lavori dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea. I presidenti delle sezioni possono essere invitati a partecipare a queste riunioni.
3. Per definire la programmazione dei lavori del Comitato e valutarne l'evoluzione, la presidenza del Comitato si riunisce almeno due volte all'anno con i presidenti dei gruppi e i presidenti delle sezioni.
Articolo 14
1. il presidente dirige tutte le attività del Comitato e dei suoi organi, conformemente al Trattato e al presente Regolamento interno, e dispone di tutti i poteri necessari per eseguire e far eseguire le deliberazioni del Comitato e garantirne il buon funzionamento.
2. il presidente coinvolge sistematicamente i vicepresidenti nella sua azione; può affidare loro compiti determinati o responsabilità che rientrano nelle sue competenze.
3. il presidente può affidare al segretario generale compiti determinati e limitati nel tempo.
4. il presidente rappresenta il Comitato. Può delegare tale potere di rappresentanza a uno dei vicepresidenti o, se del caso, a qualunque altro membro del Comitato.
5. il presidente riferisce al Comitato sulle iniziative prese e sugli atti compiuti a nome di quest'ultimo nei periodi intercorrenti tra le sessioni plenarie. A tali comunicazioni non fa seguito alcun dibattito.
6. Appena eletto, il presidente presenta in sessione plenaria il programma di lavoro per l'intera durata del suo mandato. Analogamente, al termine del mandato presenta un bilancio dei risultati ottenuti.
Queste due comunicazioni possono essere oggetto di dibattito in seno all'Assemblea.
Articolo 15
I due vicepresidenti presiedono rispettivamente la commissione Affari finanziari e di bilancio e la commissione Comunicazione ed esercitano queste funzioni sotto l'autorità del presidente del Comitato.
Articolo 16
1. La presidenza allargata è composta dal presidente e dai due vicepresidenti del Comitato e dai presidenti dei gruppi.
2. La presidenza allargata ha il compito di:
|
a) |
preparare e facilitare i lavori dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea; |
|
b) |
facilitare l'adozione delle decisioni necessarie in caso di urgenza o in circostanze eccezionali. |
A tal fine, possono essere invitati a partecipare alle riunioni della presidenza allargata i presidenti delle sezioni e delle commissioni consultive, come pure altre persone.
3. La presidenza allargata si riunisce almeno due volte l'anno con i presidenti delle sezioni e delle commissioni consultive per preparare il programma dei lavori del Comitato e valutarne l'attuazione.
SEZIONI
Articolo 17
1. Il Comitato comprende sei sezioni. Altre sezioni possono tuttavia essere istituite dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, negli ambiti contemplati dai Trattati.
2. Il Comitato costituisce le sezioni dopo ogni rinnovo quinquennale, nel corso della sessione costitutiva.
3. L'elenco e le competenze delle sezioni possono essere riesaminati in occasione di ogni rinnovo quinquennale.
Articolo 18
1. Il numero dei membri delle sezioni è stabilito dal Comitato su proposta dell'Ufficio di presidenza.
2. Ad eccezione del presidente, ogni membro del Comitato fa parte di almeno una sezione.
3. Nessun membro può far parte di più di due sezioni, salvo nel caso in cui provenga da uno Stato membro avente un numero di membri pari o inferiore a nove. In ogni caso, nessun membro può far parte di più di tre sezioni.
4. I membri delle sezioni sono nominati dal Comitato per un periodo di due anni e mezzo rinnovabile.
5. La sostituzione di un membro di una sezione ha luogo secondo la stessa procedura della nomina.
Articolo 19
1. L'ufficio di presidenza di una sezione, eletto per due anni e mezzo, consta di dodici membri, tra i quali il presidente e tre vicepresidenti (uno per ciascun gruppo).
2. L'elezione dei presidenti delle sezioni e degli altri membri dei loro uffici di presidenza è compito del Comitato.
3. Il presidente e gli altri membri dell'ufficio di presidenza di una sezione possono essere rieletti.
4. Ogni due anni e mezzo la presidenza di tre delle sezioni è assegnata a un altro gruppo, a rotazione. Lo stesso gruppo non può assumere la presidenza di una sezione per più di cinque anni consecutivi.
Articolo 20
1. La sezione ha il compito di adottare un parere o una relazione informativa sulla questione che le viene sottoposta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 37 del presente Regolamento interno.
2. Per trattare la questione ad essa sottoposta, la sezione può costituire al suo interno un gruppo di studio o un gruppo di redazione, oppure nominare un relatore unico.
3. La nomina di un relatore, nonché, se del caso, di uno o più correlatori, e la composizione di un gruppo di studio o di redazione sono decise in base a proposte presentate dai gruppi.
4. Per consentire una rapida costituzione dei gruppi di studio, e previo accordo tra i tre presidenti di gruppo sulla proposta di nomina dei relatori e degli eventuali correlatori nonché sulla composizione dei gruppi di studio o di redazione, i presidenti di sezione adottano le misure necessarie per l'avvio dei lavori.
5. Il relatore, se del caso con l'ausilio del suo esperto, è incaricato di occuparsi del seguito dato al parere dopo l'adozione dello stesso in sessione plenaria. È assistito in questo compito dalla segreteria della sezione interessata e riferisce in merito ai membri di tale sezione.
6. I gruppi di studio non possono diventare strutture permanenti, salvo in casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza per il periodo di due anni e mezzo in corso.
Articolo 21
1. Ogni membro del Comitato che non possa partecipare ai lavori preparatori ha la facoltà di farsi rappresentare dal suo supplente.
2. I supplenti non hanno mai diritto di voto.
3. Qualora un membro ricopra la carica di presidente di sezione o di gruppo di studio, di membro dell'ufficio di presidenza di una sezione oppure di relatore, non può essere sostituito dal suo supplente nell'esercizio di tale funzione.
4. Nome e titolo del supplente designato vanno comunicati all'Ufficio di presidenza del Comitato per il benestare.
5. Nel corso dei lavori preparatori il supplente esercita le stesse funzioni del membro che sostituisce ed è soggetto allo stesso regime per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.
SOTTOCOMITATI E RELATORE GENERALE
Articolo 22
1. Su iniziativa dell'Ufficio di presidenza il Comitato può, in via eccezionale, costituire nel suo ambito un sottocomitato incaricato di elaborare, su questioni strettamente orizzontali di carattere generale, un progetto di parere o di relazione informativa da sottoporre dapprima all'Ufficio di presidenza e poi alle deliberazioni del Comitato.
2. Nei periodi intercorrenti fra una sessione plenaria e l'altra, l'Ufficio di presidenza può procedere alla costituzione di sottocomitati con riserva di ratifica successiva da parte del Comitato. Non si può costituire un sottocomitato per esaminare più di una materia. Il sottocomitato viene sciolto subito dopo la votazione, da parte del Comitato, del progetto di parere o di relazione informativa che esso ha preparato.
3. Nel caso in cui una questione sia di competenza di più sezioni, il sottocomitato è composto da membri delle sezioni interessate.
4. Le norme relative alle sezioni sono applicabili, per analogia, ai sottocomitati.
Articolo 23
In particolare nel caso in cui venga consultato su temi di interesse secondario o di carattere urgente, il Comitato può nominare un relatore generale, che riferisce all'Assemblea da solo e senza previo passaggio in sezione.
OSSERVATORI, AUDIZIONI, ESPERTI
Articolo 24
1. Il Comitato può istituire un osservatorio quando la natura, la portata e la complessità dell'argomento da trattare richiedano una particolare elasticità nella metodologia di lavoro, nelle procedure e negli strumenti da utilizzare.
2. L'istituzione di un osservatorio ha luogo per decisione dell'Assemblea, che conferma una precedente decisione presa dall'Ufficio di presidenza su proposta di un gruppo o di una sezione.
3. Nella decisione istitutiva sono definiti l'oggetto, la struttura, la composizione e la durata del mandato dell'osservatorio.
4. Gli osservatori possono elaborare un documento di informazione annuale sull'applicazione delle clausole orizzontali del Trattato (clausola sociale, clausola ambientale e clausola di protezione dei consumatori) e la loro incidenza sulle politiche dell'Unione europea. Tale documento può, previa decisione dell'Assemblea, essere trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
5. Ciascun osservatorio lavora sotto la supervisione e il controllo di una sezione.
Articolo 25
Qualora l'importanza di una determinata questione lo giustifichi, gli organi e le strutture di lavoro del Comitato possono procedere all'audizione di personalità esterne. Se il ricorso a personalità esterne comporta costi aggiuntivi, l'organo interessato deve presentare all'Ufficio di presidenza del Comitato una richiesta di autorizzazione preliminare ed un programma giustificativo per precisare i punti in merito ai quali considera necessario ricorrere a contributi esterni.
Articolo 26
1. Qualora si renda necessario per la preparazione di determinati lavori, i presidenti dei gruppi, su proposta dei relatori e/o dei correlatori, procedono alla nomina di esperti.
2. I presidenti dei gruppi possono inoltre nominare esperti per i gruppi.
3. Gli esperti partecipano ai lavori preparatori alle stesse condizioni dei membri per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.
4. Quando sia utile la loro presenza, gli esperti per i relatori o per i correlatori possono, su proposta di quelli o di questi, assistere alle riunioni della sezione o della commissione consultiva in cui vengono esaminati i pareri o le relazioni informative per la cui preparazione sono stati nominati.
A tal fine, devono ottenere in via preliminare il consenso del presidente della sezione o della commissione consultiva interessata.
5. Gli esperti non rappresentano il Comitato e non sono abilitati a parlare a suo nome.
6. I membri del Comitato non possono essere nominati in qualità di esperti.
I supplenti possono essere nominati esperti, con sospensione temporanea del loro mandato di supplente.
I delegati delle commissioni consultive possono essere nominati esperti soltanto per il gruppo che li ha designati o per un relatore appartenente a tale gruppo.
COMMISSIONI CONSULTIVE
Articolo 27
1. Il Comitato ha la facoltà di procedere all'istituzione di commissioni consultive, composte da membri del Comitato e da delegati provenienti dai settori della società civile organizzata che il Comitato desidera associare ai suoi lavori.
2. L'istituzione di una commissione consultiva ha luogo per decisione dell'Assemblea, che conferma una decisione dell'Ufficio di presidenza. La decisione istitutiva della commissione ne definisce le competenze, la struttura, la composizione, la durata del mandato e le regole di funzionamento.
3. Conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, può essere istituita una commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI), composta da membri del Comitato e da delegati provenienti da organizzazioni rappresentative delle diverse componenti economiche, sociali e della società civile interessate dalle trasformazioni industriali. Il presidente della suddetta commissione è un membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato e, ogni due anni e mezzo, riferisce a quest'ultimo sull'attività della CCMI. Viene scelto tra i membri dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del presente Regolamento interno. I delegati e i loro supplenti che partecipano ai lavori preparatori sono soggetti alle stesse regole dei membri per quanto concerne le spese di viaggio e di soggiorno.
DIALOGO CON LE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI PAESI TERZI
Articolo 28
1. Su iniziativa dell'Ufficio di presidenza, il Comitato può intrattenere relazioni strutturate con i consigli economici e sociali, le istituzioni analoghe e le organizzazioni economiche e sociali della società civile dell'Unione europea e dei paesi terzi.
2. Analogamente, il Comitato intraprende azioni volte a promuovere la creazione di consigli economici e sociali o di istituzioni analoghe nei paesi che ancora non ne dispongono.
Articolo 29
1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza, il Comitato può nominare delegazioni incaricate di intrattenere rapporti con le diverse componenti economiche e sociali della società civile organizzata di paesi o raggruppamenti di paesi esterni all'Unione europea.
2. La cooperazione tra il Comitato e i partner provenienti dalla società civile organizzata dei paesi candidati all'adesione ha luogo nell'ambito di un comitato consultivo misto qualora il consiglio d'associazione ne abbia costituito uno, altrimenti nell'ambito di un gruppo di contatto.
3. I comitati consultivi misti e i gruppi di contatto elaborano relazioni e dichiarazioni che il Comitato può trasmettere alle istituzioni competenti e alle parti interessate.
GRUPPI
Articolo 30
1. Il Comitato si articola in tre gruppi di membri, che rappresentano rispettivamente i datori di lavoro, i lavoratori dipendenti e le altre componenti economiche e sociali della società civile organizzata.
2. I gruppi eleggono i rispettivi presidenti e vicepresidenti e partecipano alla preparazione, all'organizzazione e al coordinamento dei lavori del Comitato e dei suoi organi, per i quali rappresentano una delle fonti d'informazione. Ogni gruppo dispone di una segreteria.
3. I gruppi propongono all'Assemblea i candidati per l'elezione del presidente e dei vicepresidenti del Comitato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, e nel rispetto del principio di parità di genere come definito dalle istituzioni dell'Unione europea.
4. I presidenti dei gruppi sono membri dell'Ufficio di presidenza del Comitato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
5. I presidenti dei gruppi assistono la presidenza del Comitato nella formulazione delle politiche e, se del caso, nel monitoraggio delle spese.
6. I presidenti dei gruppi si riuniscono con la presidenza del Comitato per contribuire alla preparazione dei lavori dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea.
7. I gruppi formulano proposte all'Assemblea per l'elezione dei presidenti delle sezioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, e degli uffici di presidenza delle sezioni, conformemente all'articolo 19.
8. I gruppi formulano proposte per la composizione della commissione Affari finanziari e di bilancio istituita dall'Ufficio di presidenza conformemente all'articolo 11, paragrafo 1.
9. I gruppi formulano proposte per la composizione degli osservatori e delle commissioni consultive istituiti dall'Assemblea in conformità rispettivamente dell'articolo 24 e dell'articolo 27.
10. I gruppi formulano proposte per la composizione delle delegazioni e dei comitati consultivi misti istituiti in conformità rispettivamente dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 29, paragrafo 2.
11. I gruppi formulano proposte per la nomina dei relatori e per la composizione dei gruppi di studio o di redazione; le sezioni nominano i relatori e costituiscono i gruppi in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3.
12. Nell'applicazione dei paragrafi da 7 a 11 del presente articolo, i gruppi tengono conto della rappresentanza degli Stati membri in seno al Comitato, delle diverse componenti dell'attività economica e sociale, delle competenze e dei criteri di buona gestione.
13. I membri possono aderire liberamente a uno dei gruppi, con riserva di approvazione da parte dei suoi componenti. Nessun membro può appartenere a più di un gruppo contemporaneamente.
14. Il segretariato generale fornisce ai membri non iscritti ad alcun gruppo l'assistenza materiale e tecnica necessaria all'esercizio del loro mandato. La partecipazione dei membri non iscritti a gruppi di studio e ad altre strutture interne è oggetto di una decisione del presidente, previa consultazione dei gruppi.
CATEGORIE
Articolo 31
1. I membri del Comitato possono decidere di riunirsi in categorie, che rappresentano i vari interessi economici e sociali della società civile organizzata dell'Unione europea.
2. Una categoria può essere composta da membri dei tre gruppi del Comitato. Un membro del Comitato non può aderire contemporaneamente a più categorie.
3. La creazione di una categoria è soggetta all'approvazione dell'Ufficio di presidenza, che ne informa l'Assemblea.
4. Nella decisione dell'Ufficio di presidenza che approva la creazione di una categoria sono definite le competenze, la struttura, la composizione, la durata e le regole di funzionamento della stessa.
Tale decisione può essere successivamente revocata o modificata dall'Ufficio di presidenza.
Per formare una categoria, è necessario un numero minimo di dieci membri.
TITOLO II
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
CONSULTAZIONE DEL COMITATO
Articolo 32
1. Il Comitato è convocato dal presidente per l'adozione dei pareri richiesti dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea.
2. È convocato dal presidente, su proposta dell'Ufficio di presidenza e con il consenso della maggioranza dei membri, per emettere di propria iniziativa pareri su qualsiasi tema attinente all'Unione europea, alle sue politiche e ai loro possibili sviluppi.
Articolo 33
1. Le richieste di parere di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono indirizzate al presidente, che, di concerto con l'Ufficio di presidenza, predispone i lavori del Comitato tenendo conto per quanto possibile dei termini stabiliti nella richiesta di parere.
2. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'ordine di priorità per l'esame dei pareri, ripartendoli in categorie.
3. Le sezioni elaborano una proposta di ripartizione dei pareri tra le tre categorie in appresso indicate e forniscono un'indicazione provvisoria della dimensione del gruppo di studio. La proposta, previa valutazione da parte della presidenza del Comitato e dei presidenti di gruppo, viene presentata per decisione all'Ufficio di presidenza. In casi particolari, i presidenti dei gruppi possono proporre di modificare la dimensione del gruppo di studio. L'Ufficio di presidenza, nella sua riunione successiva, conferma la nuova proposta e fissa in maniera definitiva la dimensione del gruppo di studio.
Le tre categorie sono definite secondo i seguenti criteri:
Categoria A (consultazioni su temi considerati prioritari). Questa categoria comprende:
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— |
tutte le richieste di pareri esplorativi (da parte del Parlamento europeo, di future presidenze del Consiglio o della Commissione), |
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— |
tutte le proposte di parere d'iniziativa accolte, |
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— |
determinate consultazioni obbligatorie o facoltative. |
I pareri di questa categoria sono elaborati da gruppi di studio di dimensioni variabili (6, 9, 12, 15, 18, 21 o 24 membri), dotati di risorse adeguate.
Categoria B (consultazioni, obbligatorie o facoltative, su temi di interesse secondario o di carattere urgente).
I pareri di questa categoria sono di regola elaborati da un relatore unico o da un relatore generale. In casi eccezionali, tuttavia, l'Ufficio di presidenza può decidere di affidarne l'elaborazione a un gruppo di redazione composto da tre membri (pareri di categoria «B+»). L'Ufficio di presidenza decide il numero delle riunioni e delle lingue di lavoro del gruppo di redazione.
Categoria C (consultazioni, obbligatorie o facoltative, di carattere puramente tecnico).
I pareri di questa categoria sono pareri standard che l'Ufficio di presidenza presenta per decisione all'Assemblea. Questa procedura non comporta né la nomina di un relatore né l'esame del parere da parte di una sezione, ma unicamente l'adozione o il rigetto del parere in sessione plenaria. In sessione plenaria l'Assemblea è chiamata dapprima a pronunciarsi sul ricorso alla procedura summenzionata e quindi a votare sull'adozione del parere standard.
4. Alle questioni urgenti si applicano le disposizioni dell'articolo 63 del presente Regolamento interno.
Articolo 34
Il Comitato, su proposta dell'Ufficio di presidenza, può decidere di elaborare una relazione informativa per esaminare qualsiasi tema attinente alle politiche dell'Unione europea e ai loro possibili sviluppi.
Articolo 35
Il Comitato, su proposta di una sezione, di un gruppo o di un terzo dei suoi membri, può emettere risoluzioni su temi d'attualità, che sono adottate dall'Assemblea conformemente all'articolo 61, paragrafo 2. I progetti di risoluzione sono trattati con priorità nell'ordine del giorno della sessione plenaria.
Articolo 36
1. L'Ufficio di presidenza può disciplinare con decisioni generali, e autorizzare con decisioni specifiche, attività direttamente o indirettamente collegate alle funzioni consultive del Comitato, in particolare:
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— |
l'istituzione, la composizione e la gestione, da parte del Comitato, di forum, piattaforme o altre strutture di consultazione tematica, nonché le modalità di partecipazione del Comitato e dei suoi membri alle strutture di consultazione istituite dalle istituzioni dell'Unione europea o alle quali queste prendono parte; |
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la realizzazione in proprio o affidata all'esterno di studi e la loro pubblicazione; |
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l'organizzazione di visite di lavoro e di eventi fuori sede; |
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— |
la valutazione di politiche, decisa dallo stesso Ufficio di presidenza o richiesta dalle istituzioni dell'Unione, in particolare sotto forma di pareri o relazioni informative ai sensi del presente Regolamento interno. Per «valutazione di politiche» si intende una valutazione ex post in merito a una politica o a una normativa già in corso di attuazione. Essa consiste nell'esprimere i giudizi e le richieste delle organizzazioni rappresentate in seno al Comitato. |
2. Nel presentare le sue valutazioni ex post (relazioni informative), il Comitato esprime il punto di vista delle organizzazioni della società civile sull'impatto delle politiche dell'UE. Le valutazioni ex post sono mirate e di tipo qualitativo. Questo esercizio di valutazione tiene conto degli impatti sociali, economici e ambientali.
3. L'Ufficio di presidenza decide in merito alla partecipazione dei membri ai lavori di organismi esterni al Comitato, e monitora e valuta periodicamente tale partecipazione. I membri prendono parte alle attività di organismi esterni sulla base di una rappresentanza equilibrata e secondo un principio di rotazione.
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
A. LAVORI DELLE SEZIONI
Articolo 37
1. Ai fini dell'elaborazione di un parere o di una relazione informativa, l'Ufficio di presidenza del Comitato, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, designa la sezione competente a preparare i lavori. Qualora l'argomento sia di competenza inequivocabile di una determinata sezione, la designazione spetta al presidente, che ne informa l'Ufficio di presidenza.
2. Quando la sezione designata per elaborare un parere desideri avere l'opinione della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) o quest'ultima desideri esprimersi su un parere la cui elaborazione è stata attribuita ad una sezione, l'Ufficio di presidenza del Comitato può autorizzare la CCMI ad elaborare un parere complementare su uno o più punti oggetto della richiesta di parere. L'Ufficio di presidenza può decidere in tal senso anche di sua iniziativa. L'Ufficio di presidenza provvede a organizzare i lavori del Comitato in modo tale da permettere alla CCMI di preparare il suo parere in tempo utile perché la sezione ne possa tener conto.
La sezione rimane l'unico organo competente a riferire dinanzi al Comitato, ma allega al proprio parere quello elaborato a titolo complementare dalla CCMI.
3. il presidente del Comitato comunica la decisione al presidente della sezione interessata, specificando il termine entro il quale quest'ultima dovrà concludere i suoi lavori.
4. il presidente del Comitato comunica ai membri del Comitato l'avvenuta designazione e la data in cui l'argomento sarà all'ordine del giorno della sessione plenaria.
Articolo 38
il presidente, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, può autorizzare una sezione a tenere una riunione congiunta con una commissione del Parlamento europeo o del Comitato delle regioni.
Articolo 39
Le sezioni designate a norma del presente Regolamento interno sono convocate dai rispettivi presidenti.
Articolo 40
1. Le riunioni delle sezioni sono preparate dai rispettivi presidenti, che agiscono di concerto con i loro uffici di presidenza.
2. Presiede le riunioni il presidente della sezione o, in sua assenza, uno dei vicepresidenti.
Articolo 41
1. La seduta di una sezione è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri titolari.
2. Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente toglie la seduta e convoca, per l'orario e con le modalità che riterrà opportuni ma comunque nella stessa giornata, una nuova seduta, che sarà valida indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati.
Articolo 42
Procedendo sulla base del progetto di parere presentato dal relatore e, eventualmente, dal correlatore, la sezione adotta un parere.
Articolo 43
1. Il parere della sezione contiene solo le parti di testo da questa adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 61 del presente Regolamento interno.
2. Il testo degli emendamenti respinti è riportato in allegato, con l'indicazione dell'esito della votazione, se hanno ottenuto un numero di voti favorevoli pari almeno ad un quarto dei voti espressi.
Articolo 44
I pareri delle sezioni e tutti i documenti allegati in conformità dell'articolo 43 vengono trasmessi dal presidente della sezione al presidente del Comitato e sottoposti dall'Ufficio di presidenza al Comitato il più rapidamente possibile. Tali documenti vengono messi a disposizione dei membri del Comitato in tempo utile.
Articolo 45
Per ogni riunione di una sezione si procede alla stesura di un verbale sommario delle deliberazioni. Tale verbale è sottoposto all'approvazione della sezione.
Articolo 46
il presidente del Comitato, d'intesa con l'Ufficio di presidenza o, se del caso, con l'Assemblea, può chiedere ad una sezione di riesaminare un argomento se ritiene che non sia stata seguita la procedura di elaborazione dei pareri prescritta dal presente Regolamento interno o se reputa necessari ulteriori approfondimenti.
Articolo 47
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, in linea di principio i lavori preparatori delle sezioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di studio.
2. Il relatore, assistito dal suo esperto e, se del caso, da uno o più correlatori, esamina la questione sottoposta, tiene conto delle opinioni espresse e, su questa base, predispone il progetto di parere che viene trasmesso al presidente della sezione.
3. I gruppi di studio non procedono ad alcuna votazione.
B. LAVORI DELL'ASSEMBLEA IN SESSIONE PLENARIA
Articolo 48
L'Assemblea, di cui fanno parte tutti i membri del Comitato, si riunisce in sessione plenaria.
Articolo 49
1. Le sessioni plenarie sono preparate dal presidente, di concerto con l'Ufficio di presidenza. Per l'organizzazione dei lavori l'Ufficio di presidenza si riunisce prima di ogni sessione plenaria ed eventualmente nel corso della stessa.
2. L'Ufficio di presidenza può stabilire, per ogni parere, la durata della discussione generale in sessione plenaria.
Articolo 50
1. Il progetto di ordine del giorno, definito dall'Ufficio di presidenza su proposta della presidenza in collaborazione con i presidenti dei gruppi, è trasmesso dal presidente del Comitato ai singoli membri del Comitato, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione plenaria cui si riferisce.
2. Il progetto di ordine del giorno viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea all'inizio di ciascuna sessione plenaria. Una volta che l'ordine del giorno è stato adottato, i punti devono essere trattati nel corso della seduta per la quale sono previsti. I documenti necessari per le deliberazioni del Comitato vengono messi a disposizione dei membri conformemente all'articolo 44.
Articolo 51
1. Una seduta del Comitato è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri.
2. Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente toglie la seduta e convoca, entro i termini che riterrà opportuni ma comunque nel corso della stessa sessione plenaria, una nuova seduta che, agli effetti delle deliberazioni, sarà valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.
Articolo 52
Al momento dell'adozione dell'ordine del giorno il presidente annuncia, se del caso, l'esame di un punto su un tema d'attualità.
Articolo 53
Il Comitato può modificare il progetto di ordine del giorno per esaminare progetti di risoluzione presentati secondo la procedura di cui all'articolo 35.
Articolo 54
1. il presidente apre la seduta, dirige i dibattiti e vigila sull'osservanza del presente Regolamento interno. È assistito dai vicepresidenti.
2. In caso di assenza, il presidente è sostituito dai vicepresidenti. In caso di assenza dei vicepresidenti, è sostituito dal membro decano per età dell'Ufficio di presidenza.
3. Il Comitato delibera sulla base dei lavori svolti dalla sezione competente a riferire dinanzi all'Assemblea.
4. Se un testo è stato approvato dalla sezione competente con meno di cinque voti contrari, l'Ufficio di presidenza può proporre che esso sia iscritto all'ordine del giorno della sessione plenaria fra quelli da adottare con procedura di votazione senza dibattito.
Tale procedura non viene applicata:
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— |
se vi si oppongono almeno venticinque membri, oppure |
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— |
se vengono presentati emendamenti da esaminare in sessione plenaria, oppure |
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— |
se la sezione interessata decide che il testo vada discusso in sessione plenaria. |
5. Qualora un testo non ottenga la maggioranza dei voti dell'Assemblea, il presidente, con l'accordo di quest'ultima, può rinviare il testo alla sezione competente per un ulteriore esame, oppure nominare un relatore generale incaricato di presentare un nuovo progetto di testo nel corso della stessa o di una successiva sessione plenaria.
Articolo 55
1. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, firmati dai rispettivi autori e depositati presso il segretariato prima dell'inizio della sessione plenaria.
2. Per un'efficace organizzazione dei lavori dell'Assemblea, l'Ufficio di presidenza stabilisce le modalità per la presentazione degli emendamenti.
3. Tuttavia il Comitato accetta che vengano depositati degli emendamenti prima dell'inizio di una seduta purché siano corredati delle firme di almeno venticinque membri.
4. Gli emendamenti devono indicare a quale parte del testo si riferiscono ed essere accompagnati da una breve motivazione. Gli emendamenti che si ripetono nel merito e nella forma sono esaminati in blocco.
5. Di regola l'Assemblea si limita ad ascoltare, per ogni emendamento, il suo autore, un oratore contrario al suo accoglimento e il relatore.
6. Durante l'esame di un emendamento e con il consenso del suo autore, il relatore può presentare oralmente proposte di compromesso. In questo caso l'Assemblea si limita a votare sulla proposta di compromesso.
7. Se del caso, spetta al presidente del Comitato, di concerto con il presidente e il relatore della sezione competente, proporre al Comitato di trattare gli emendamenti in modo tale da salvaguardare la coerenza del testo definitivo.
Articolo 56
1. L'emendamento o gli emendamenti che esprimono una posizione globalmente divergente da quella espressa nel parere presentato da una sezione o da una commissione consultiva sono considerati un controparere. Quest'ultimo deve essere breve e conciso e costituire un testo autonomo, ossia comprensivo di conclusioni e di una motivazione.
2. I gruppi possono chiedere all'Ufficio di presidenza di qualificare uno o più emendamenti come controparere.
3. L'Ufficio di presidenza decide in merito dopo aver sentito il presidente della sezione o della commissione consultiva interessata.
4. L'Ufficio di presidenza, una volta qualificati uno o più emendamenti come controparere, può decidere di rinviare per riesame il parere, accompagnato dal controparere, alla sezione o alla commissione consultiva interessata, purché il termine per l'adozione del parere lo consenta.
5. Quando un emendamento non è stato presentato in tempo utile per consentire all'Ufficio di presidenza di pronunciarsi sulla proposta di qualificarlo come controparere, la relativa decisione, insieme a quella di un eventuale rinvio della questione all'organo interessato, è adottata dall'Assemblea su proposta della presidenza allargata e previa consultazione del presidente dell'organo in questione.
6. Se, nel caso di cui al paragrafo 5, la questione non è rinviata dinanzi all'organo interessato o il testo proposto non è considerato un controparere, l'Assemblea plenaria mette ai voti gli emendamenti presentati con la stessa procedura prevista per gli emendamenti dei gruppi.
7. Se ottiene la maggioranza dei voti in sessione plenaria, il controparere è adottato come nuovo testo del parere.
Si tiene un'ulteriore votazione per decidere se il testo originario del parere debba essere allegato al parere divergente adottato. Il testo originario è allegato al nuovo testo adottato se ottiene almeno un quarto dei voti espressi.
8. Se il controparere non ottiene la maggioranza ma almeno un quarto dei voti espressi, il suo testo è allegato al testo originario del parere.
Articolo 57
1. il presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, invitare il Comitato a pronunciarsi sull'opportunità di limitare la durata e il numero degli interventi, di sospendere la seduta o di chiudere il dibattito. Dopo la chiusura di un dibattito, la parola può essere concessa unicamente per le dichiarazioni di voto, che hanno luogo a votazione avvenuta e nei limiti di tempo stabiliti dal presidente.
2. In qualsiasi momento un membro può chiedere ed ottenere la parola in via prioritaria per presentare una mozione d'ordine.
Articolo 58
1. Per ogni sessione plenaria viene redatto un verbale. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Comitato.
2. Il testo definitivo di tale verbale è firmato dal presidente e dal segretario generale del Comitato.
Articolo 59
1. Ogni parere del Comitato comprende, oltre all'esposizione delle basi giuridiche, una motivazione e l'opinione del Comitato sulla questione nel suo complesso.
2. L'esito della votazione relativa all'intero testo del parere figura nella parte del parere riservata alla procedura. In caso di votazione nominale si fa menzione del nome dei votanti.
3. Il testo e la motivazione degli emendamenti respinti in sessione plenaria, con l'indicazione dell'esito della votazione, sono allegati al parere qualora abbiano ottenuto un numero di voti favorevoli pari almeno ad un quarto dei voti espressi. Tale requisito vale anche per i contropareri.
4. Le parti del testo del parere della sezione respinte in seguito all'adozione di emendamenti da parte dell'Assemblea sono anch'esse allegate al parere del Comitato con l'indicazione dell'esito della votazione su tali emendamenti, purché il mantenimento del testo proposto dalla sezione abbia ottenuto almeno un quarto dei voti espressi.
5. Allorché uno dei gruppi costituiti all'interno del Comitato in base all'articolo 30, o una delle categorie della vita economica e sociale costituite in base all'articolo 31, sostiene una posizione divergente ed omogenea su un argomento sottoposto all'esame dell'Assemblea, al termine della votazione nominale che chiude il dibattito tale posizione può essere riassunta in una breve dichiarazione acclusa al parere.
Articolo 60
1. I pareri adottati dal Comitato e il verbale della sessione plenaria sono trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea.
2. I pareri adottati dal Comitato possono essere trasmessi a qualsiasi altra istituzione o organismo interessato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI
MODALITÀ DI VOTAZIONE
Articolo 61
1. Le forme valide del voto sono: voto favorevole, voto contrario e astensione.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento interno, i testi o le decisioni del Comitato e dei suoi organi sono adottati a maggioranza dei voti espressi, nei quali sono compresi i voti favorevoli e quelli contrari.
3. Le votazioni possono essere a scrutinio palese, nominali o a scrutinio segreto.
4. La votazione nominale su una risoluzione, un emendamento, un controparere, un intero parere o un qualsiasi altro testo è obbligatoria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri presenti o rappresentati.
5. L'elezione alle cariche rappresentative viene sempre effettuata a scrutinio segreto. Negli altri casi, la votazione ha luogo a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei membri presenti o rappresentati.
6. Se nel corso di una votazione vi è parità tra voti favorevoli e voti contrari, il voto decisivo spetta al presidente di seduta.
7. L'accettazione, da parte del relatore, di un emendamento non costituisce un motivo per non metterlo ai voti.
PROCEDURA D'URGENZA
Articolo 62
1. Qualora l'urgenza risulti da un termine che il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione europea ha assegnato al Comitato per presentare il parere, si può applicare la procedura d'urgenza se il presidente constata che essa è necessaria per consentire al Comitato di adottare il parere in tempo utile.
2. In caso di urgenza a livello di Comitato, il presidente può, senza previa consultazione dell'Ufficio di presidenza, prendere immediatamente ogni misura necessaria a garantire lo svolgimento dei lavori del Comitato. il presidente ne informa i membri dell'Ufficio di presidenza.
3. Le misure prese dal presidente sono sottoposte alla ratifica del Comitato nel corso della successiva sessione plenaria.
Articolo 63
1. Qualora l'urgenza risulti dai termini assegnati ad una sezione perché formuli il suo parere, il presidente di tale sezione può, con il consenso dei tre presidenti di gruppo, organizzare i lavori della sezione stessa in deroga alle disposizioni del presente Regolamento interno relative all'organizzazione dei lavori delle sezioni.
2. Le misure prese dal presidente della sezione sono sottoposte alla ratifica di quest'ultima nel corso della successiva riunione.
ASSENZA E RAPPRESENTANZA
Articolo 64
1. Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una riunione alla quale sia stato debitamente convocato deve informarne in anticipo il presidente interessato.
2. Qualora un membro del Comitato sia stato assente a più di tre sessioni plenarie consecutive senza essersi fatto rappresentare e senza un motivo riconosciuto valido, il presidente, previa consultazione dell'Ufficio di presidenza del Comitato e dopo avere invitato l'interessato a giustificare la sua assenza, può chiedere al Consiglio di porre fine al suo mandato.
3. Qualora un membro di una sezione sia stato assente a più di tre riunioni consecutive senza essersi fatto rappresentare né aver addotto un motivo riconosciuto valido, il presidente della sezione, dopo averlo invitato a giustificare la sua assenza, può chiedergli di farsi sostituire come membro della sezione. In questo caso il presidente informa l'Ufficio di presidenza del Comitato.
Articolo 65
1. Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare a una sessione plenaria o ad una riunione di sezione può, dopo averne avvertito il presidente interessato, conferire con delega scritta il proprio diritto di voto ad un altro membro del Comitato o della sezione.
2. Un membro può disporre, in sessione plenaria o in una riunione di sezione, di un solo diritto di voto così delegato.
Articolo 66
1. Ogni membro che sia nell'impossibilità di partecipare ad una riunione alla quale sia stato debitamente convocato può farsi rappresentare da un altro membro del Comitato dopo averne avvertito per iscritto il presidente interessato, direttamente o tramite la segreteria del proprio gruppo. Questa facoltà non si applica alle riunioni dell'Ufficio di presidenza del Comitato né a quelle della commissione Affari finanziari e di bilancio.
2. Il mandato di rappresentanza vale esclusivamente per la riunione per la quale è stato conferito.
3. Inoltre, ogni membro di un gruppo di studio può, al momento della costituzione del gruppo di studio stesso, chiedere di essere sostituito da un altro membro del Comitato. Tale sostituzione, che vale per un determinato argomento e per l'intera durata dei lavori della sezione su detto argomento, non è revocabile. Tuttavia, qualora i lavori del gruppo di studio si protraggano oltre la fine di un mandato di due anni e mezzo o di un mandato quinquennale, la validità della sostituzione cessa allo scadere del mandato nel corso del quale la sostituzione è stata decisa.
PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEI LAVORI
Articolo 67
1. Il Comitato pubblica i suoi pareri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo le modalità prescritte dal Consiglio e dalla Commissione europea previa consultazione dell'Ufficio di presidenza del Comitato.
2. La composizione del Comitato, dell'Ufficio di presidenza e delle sezioni, nonché tutte le relative modifiche, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet del Comitato.
Articolo 68
1. Il Comitato garantisce la trasparenza delle sue decisioni, conformemente all'articolo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea.
2. Il segretario generale è incaricato di adottare le misure necessarie per garantire al pubblico il diritto d'accesso ai relativi documenti.
3. Ogni cittadino dell'Unione europea può scrivere al Comitato in una delle lingue ufficiali e ricevere una risposta nella stessa lingua, conformemente all'articolo 24, quarto comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 69
1. Le sessioni plenarie del Comitato e le riunioni delle sezioni sono pubbliche.
2. Per decisione del Comitato, su richiesta di un'istituzione o di un organo interessati o su proposta dell'Ufficio di presidenza, alcuni dibattiti non attinenti ai lavori consultivi possono essere dichiarati riservati.
3. Le altre riunioni non sono pubbliche. Tuttavia, in casi giustificati la cui valutazione spetta al presidente di seduta, altre persone possono assistervi in qualità di osservatori.
Articolo 70
1. I membri delle istituzioni europee possono assistere alle riunioni del Comitato e dei suoi organi e prendervi la parola.
2. I membri di altri organi e i funzionari debitamente autorizzati delle istituzioni e di altri organi possono essere invitati ad assistere alle riunioni, a prendere la parola o a rispondere a domande, sotto la direzione del presidente della riunione.
TITOLO, PRIVILEGI, IMMUNITÀ E STATUTO DEI MEMBRI, QUESTORI
Articolo 71
1. Ad ogni membro del Comitato spetta il titolo di «consigliere del Comitato economico e sociale europeo».
2. Le disposizioni del capo IV, articolo 10, del protocollo n. 7 allegato ai Trattati e riguardante i privilegi e le immunità dell'Unione europea si applicano ai membri del Comitato economico e sociale europeo.
Articolo 72
1. Lo Statuto dei membri definisce lo status, i diritti e i doveri dei membri del Comitato, nonché l'insieme delle norme che disciplinano la loro attività e i loro rapporti con il Comitato e i suoi servizi.
Articolo 73
1. Il Codice di condotta, che ha lo stesso valore giuridico del presente Regolamento interno, di cui costituisce un allegato, stabilisce le norme e i principi applicabili ai membri del Comitato, ai delegati delle commissioni consultive, ai supplenti e agli esperti.
2. Il Codice di condotta istituisce un comitato etico. Stabilisce inoltre la procedura e le misure da applicare in caso di violazione delle norme e dei principi.
3. Il mancato rispetto delle norme e dei principi stabiliti nel Codice di condotta può comportare l'applicazione delle misure ivi previste.
Articolo 74
1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza e per ogni periodo di due anni e mezzo, l'Assemblea elegge i tre membri che compongono il gruppo dei questori.
2 La carica di membro del gruppo dei questori è incompatibile con quella di membro dei seguenti organi:
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— |
Ufficio di presidenza del Comitato; |
|
— |
commissione Affari finanziari e di bilancio (CAF); |
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— |
comitato Audit interno; |
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— |
comitato etico. |
3. I questori svolgono le seguenti funzioni:
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a) |
monitorare e assicurare la corretta applicazione dello Statuto dei membri; |
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b) |
elaborare proposte adeguate per perfezionare e migliorare lo Statuto dei membri; |
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c) |
adoperarsi, e adottare le iniziative giudicate opportune, per risolvere eventuali situazioni di dubbio o conflitto nell'applicazione dello Statuto dei membri; |
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d) |
curare i rapporti tra i membri del Comitato e il segretariato generale in materia di applicazione dello Statuto dei membri. |
CONCLUSIONE DEL MANDATO DI MEMBRO DEL COMITATO, INCOMPATIBILITÀ
Articolo 75
1. Il mandato dei membri del Comitato scade al termine del periodo quinquennale stabilito dal Consiglio al momento del rinnovo del Comitato.
2. Il mandato di un membro del Comitato si conclude per dimissioni, decadenza, morte, forza maggiore o sopravvenuta incompatibilità.
3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle di membro di un governo o parlamento, di un'istituzione dell'Unione europea, del Comitato delle regioni o del consiglio d'amministrazione della Banca europea per gli investimenti, nonché con quelle di funzionario o altro agente in servizio presso l'Unione europea.
4. Le dimissioni sono presentate per iscritto al presidente.
5. La decadenza dalla carica interviene alle condizioni previste all'articolo 64, paragrafo 2, del presente Regolamento interno. In tal caso il Consiglio, se decide di porre fine al mandato, avvia la procedura di sostituzione.
6. Nei casi di dimissioni, morte, forza maggiore o incompatibilità, il presidente informa il Consiglio, il quale constata la vacanza e avvia la procedura di sostituzione. Tuttavia, in caso di dimissioni, il membro dimissionario resta in carica, salvo sua comunicazione in senso contrario, fino alla data in cui prende effetto la nomina del membro suo successore.
7. n tutti i casi previsti nel paragrafo 2 del presente articolo, il nuovo membro viene nominato per la restante durata del mandato.
Articolo 76
1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza, accolta da almeno tre quarti dei suoi membri, l'Assemblea può esaminare una mozione di sfiducia, per motivi gravi e debitamente constatati, nei confronti del presidente.
In tal caso, la mozione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della sessione plenaria successiva.
2. L'Assemblea si pronuncia su una mozione di sfiducia con voto segreto e senza possibilità di delega di voto, dopo aver sentito, nell'ordine, un membro di ciascun gruppo, i membri della presidenza che desiderino esprimersi e, da ultimo, il presidente.
La mozione si considera accolta se viene approvata con una maggioranza di tre quarti dei membri presenti. In caso contrario, si considera respinta.
3. In caso di accoglimento di una mozione di sfiducia, l'Assemblea procede immediatamente alla sostituzione del presidente con un membro del gruppo di quest'ultimo.
A tal fine, l'Assemblea è temporaneamente presieduta dal vicepresidente del Comitato appartenente al gruppo che dovrebbe ricoprire la successiva presidenza del CESE.
4. Qualora l'Assemblea non possa procedere immediatamente alla sostituzione, i lavori sono sospesi per consentire ai gruppi di formulare una proposta e l'Assemblea è convocata di nuovo, se possibile il giorno stesso, dal membro che la presiede temporaneamente.
5. Il membro che sostituisce il presidente e che appartiene al suo stesso gruppo rimane in carica fino alla fine del mandato inizialmente previsto.
AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO
Articolo 77
1. Il Comitato è assistito da un segretariato diretto da un segretario generale, il quale esercita le sue funzioni sotto l'autorità del presidente, che rappresenta l'Ufficio di presidenza.
2. Il segretario generale partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, delle quali tiene il verbale.
3. Il segretario generale si impegna solennemente, dinanzi all'Ufficio di presidenza, a svolgere le proprie funzioni con assoluta imparzialità e con la massima coscienza.
4. Il segretario generale assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea, dall'Ufficio di presidenza e dal presidente a norma del presente Regolamento interno. Ogni tre mesi riferisce per iscritto al presidente in merito ai criteri e alle misure di attuazione adottati o previsti per affrontare i problemi amministrativi od organizzativi e le questioni attinenti al personale.
5. Il segretario generale può delegare i suoi poteri, nei limiti fissati dal presidente.
6. L'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, stabilisce l'organigramma del segretariato generale in modo tale da consentirgli di garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e di essere di aiuto ai membri nell'espletamento del loro mandato, specie per quanto riguarda l'organizzazione delle riunioni e l'elaborazione dei pareri.
7. I poteri conferiti dal presidente al segretario generale in virtù di una delega di competenze sono temporanei e scadono al più tardi alla fine del mandato del presidente.
Articolo 78
Per la nomina del segretario generale si applica la seguente procedura:
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1. |
L'Ufficio di presidenza:
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2. |
Il comitato di preselezione ha il compito di esaminare le candidature, procedere ai colloqui ed elaborare una relazione motivata comprendente una graduatoria dei candidati in ordine di preferenza, stabilita in funzione delle loro competenze e conformemente alla procedura e ai criteri definiti nell'avviso di posto vacante, e di proporre un candidato o un elenco di candidati per il posto. |
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3. |
Il comitato di preselezione lavora con la massima indipendenza, imparzialità e riservatezza, in base a criteri definiti all'atto della sua costituzione dall'Ufficio di presidenza. È coadiuvato dai servizi competenti del segretariato generale del Comitato e può ricorrere, se del caso, alla consulenza di esperti esterni al Comitato. |
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4. |
L'Ufficio di presidenza adotta la decisione finale tenendo conto della relazione del comitato di preselezione tramite, se necessario, più turni di votazione successivi. Il candidato che, al primo turno, ottiene il voto favorevole di più della metà dei membri dell'Ufficio di presidenza, compresi quelli assenti alla votazione, viene nominato senza che sia necessario procedere a un secondo turno. Se nessun candidato soddisfa al primo turno la suddetta condizione, l'Ufficio di presidenza mantiene in lizza i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli e procede a una seconda votazione, in esito alla quale viene nominato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti favorevoli dei membri presenti. Nel caso di un ex aequo che renda impossibile mantenere in lizza soltanto due candidati in esito al primo turno o nominare il segretario generale in esito al secondo turno, si convoca per la prossima data possibile una nuova riunione dell'Ufficio di presidenza per la nomina del segretario generale. |
Articolo 79
1. Nei confronti del segretario generale, tutti i poteri conferiti dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea (Statuto) all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) e dal Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA) all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione (AACC) sono esercitati dall'Ufficio di presidenza.
2. I poteri conferiti dallo Statuto all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:
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— |
nei confronti dei Segretari generali aggiunti e dei direttori, dall'Ufficio di presidenza su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 40, 41, 49, 50, 51, 78 e 90, paragrafo 1, dello Statuto; per quanto riguarda le altre disposizioni dello Statuto, compreso l'articolo 90, paragrafo 2, dal presidente su proposta del segretario generale; |
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— |
nei confronti dei:
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dal presidente, su proposta del segretario generale e previa consultazione della presidenza allargata,
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— |
nei confronti dei funzionari del gruppo di funzioni AD che non esercitano funzioni direttive a livello di capo unità o superiore, nonché dei funzionari dei gruppi di funzioni AST e AST/SC, dal segretario generale. |
3. I poteri che il RAA conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:
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— |
nei confronti degli agenti temporanei nominati al posto di segretario generale aggiunto o di direttore, dall'Ufficio di presidenza su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 11, 17, 33 e 48 del RAA; per quanto riguarda le altre disposizioni del RAA, dal presidente su proposta del segretario generale; |
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— |
nei confronti degli agenti temporanei nominati al posto di direttore aggiunto o di capo unità, dal presidente su proposta del segretario generale; |
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— |
nei confronti degli agenti temporanei del gruppo di funzioni AD che non esercitano funzioni direttive a livello di capo unità o superiore, nonché di tutti gli agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST e AST/SC, dal segretario generale; |
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— |
nei confronti dei consiglieri speciali e degli agenti contrattuali, dal segretario generale. |
4. I poteri conferiti all'istituzione dall'articolo 110 dello Statuto ai fini dell'applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dello Statuto e delle regolamentazioni adottate di comune accordo tra le istituzioni sono esercitati dal presidente. Per quanto concerne le altre disposizioni di carattere generale, tali poteri sono esercitati dal segretario generale.
5. L'Ufficio di presidenza, il presidente e il segretario generale possono delegare i poteri loro conferiti in virtù del presente articolo.
6. Gli atti di delega adottati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo fissano la portata, i limiti e la durata dei poteri conferiti e stabiliscono se i beneficiari della delega possono subdelegare tali poteri.
7. Per la nomina di funzionari ai posti di segretario generale aggiunto, direttore, direttore aggiunto o capo di un'unità di lavori consultivi:
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— |
l'avviso di posto vacante è pubblicato contemporaneamente in tutte le istituzioni dell'UE; |
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prima di procedere all'esame delle candidature, il segretario generale definisce una griglia di valutazione basata sull'avviso di posto vacante; |
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nella fase di esame delle candidature, il segretario generale è assistito in particolare da tre membri dell'Ufficio di presidenza; |
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— |
al termine della procedura, il segretario generale sottopone una proposta di nomina all'Ufficio di presidenza, che decide sulla base di tale proposta. |
Articolo 80
1. I gruppi dispongono di una segreteria che dipende direttamente dal presidente del gruppo interessato.
2. I poteri dell'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati su proposta del presidente del gruppo interessato per i funzionari comandati presso i gruppi ai sensi dell'articolo 37, lettera a), secondo trattino, dello Statuto, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 38 dello Statuto, comprese le decisioni relative alla loro progressione di carriera in seno al gruppo.
Quando un funzionario distaccato presso un gruppo reintegra il segretariato del Comitato, viene inquadrato nel grado al quale avrebbe avuto diritto in quanto funzionario.
3. I poteri dell'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati su proposta del presidente del gruppo interessato per gli agenti temporanei assegnati ai gruppi ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del RAA, per quanto concerne l'applicazione degli articoli 8, terzo comma, 9 e 10, terzo comma, del RAA.
Articolo 81
1. il presidente dispone di una sua segreteria.
2. I componenti di tale segreteria sono assunti, nel quadro del bilancio, in qualità di agenti temporanei. I poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati dal presidente.
Articolo 82
1. Entro il 1o giugno di ogni anno, il segretario generale sottopone all'Ufficio di presidenza il progetto dello stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l'esercizio finanziario successivo. La commissione Affari finanziari e di bilancio esamina il progetto prima che sia discusso dall'Ufficio di presidenza e, se del caso, formula osservazioni o propone modifiche. L'Ufficio di presidenza redige lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Regolamento finanziario.
2. Conformemente delle disposizioni del Regolamento finanziario, il presidente procede o fa procedere all'esecuzione dello stato delle spese e delle entrate.
Articolo 83
1. È istituito un comitato Audit interno incaricato di svolgere una funzione consultiva in materia di audit nei confronti del presidente e dell'Ufficio di presidenza. Il comitato Audit interno esercita le sue funzioni in piena indipendenza, nel rispetto del Regolamento finanziario e, in particolare, dei poteri e delle funzioni del revisore interno.
In particolare, tale comitato vigila su tutti i processi di elaborazione di relazioni e di istituzione dei sistemi di controllo interno, nonché sull'insieme dei processi di monitoraggio per quanto concerne il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle norme professionali ed etiche e dei codici di condotta.
2. Il comitato Audit interno sottopone le sue relazioni al presidente, che le trasmette senza indugio all'Ufficio di presidenza.
3. La struttura, la composizione, le responsabilità e le norme di funzionamento del comitato Audit interno sono stabilite con decisione dell'Ufficio di presidenza.
4. I membri del comitato Audit interno vengono nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.
La qualità di membro del comitato Audit interno è incompatibile con quella di membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato, della commissione Affari finanziari e di bilancio e del gruppo dei questori.
5. Il comitato Audit interno adotta proprie regole interne per assicurarsi di svolgere il suo ruolo e i suoi compiti, nonché di esercitare le sue responsabilità e i suoi diritti e di adempiere i suoi doveri di cui al presente articolo.
6. Qualora si renda necessario sostituire dei membri del comitato Audit interno, la sostituzione ha luogo in base alla procedura stabilita al primo comma del paragrafo 4 del presente articolo.
Articolo 84
La corrispondenza destinata al Comitato è indirizzata al presidente o al segretario generale.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 85
I termini utilizzati per le funzioni e gli incarichi menzionati nel presente Regolamento interno sono applicabili sia al femminile che al maschile.
Articolo 86
1. Il Comitato decide a maggioranza assoluta dei suoi membri se occorra rivedere il presente Regolamento interno.
2. Per la revisione del presente Regolamento interno, il Comitato insedia una commissione denominata «commissione Regolamento interno» e nomina un relatore generale incaricato di predisporre un progetto di nuovo Regolamento interno.
3. Dopo l'adozione del Regolamento interno a maggioranza assoluta, l'Assemblea proroga il mandato della commissione Regolamento interno per un massimo di sessanta giorni, affinché questa predisponga, se necessario, proposte di modifica delle Modalità d'applicazione da sottoporre all'Ufficio di presidenza. Quest'ultimo delibera in merito dopo aver sentito il parere dei gruppi.
4. La data di entrata in vigore del nuovo Regolamento interno e delle Modalità d'applicazione modificate è stabilita all'atto della rispettiva adozione da parte del Comitato.
Articolo 87
Il presente Regolamento interno entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) Tale Regolamento interno è stato modificato il 27 febbraio 2003, il 31 marzo 2004, il 5 luglio 2006, il 12 marzo 2008, il 14 luglio 2010 e il 20 febbraio 2019.
ALLEGATO
CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
PARTE I
PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA
Articolo 1
Principi fondamentali
1. Il presente Codice di condotta («il Codice») si applica ai membri del Comitato economico e sociale europeo («il Comitato»). Come deciso nell'ottobre 2020 dall'Ufficio di presidenza del Comitato, la revisione del Codice comporterà l'adeguamento di tutti i testi pertinenti, quali lo Statuto dei membri, il Regolamento interno e gli eventuali altri testi così come opportuno.
Il Codice si applica, mutatis mutandis, anche ai/alledelegati/e delle commissioni consultive, ai/alle supplenti e agli/alle esperti/e, ad eccezione degli articoli 1, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, e 10, che si applicano esclusivamente ai membri del Comitato.
2. I membri del Comitato non sono vincolati da alcun mandato imperativo.
Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
3. I membri adottano una condotta conforme alle disposizioni dei Trattati e del diritto derivato. I loro rapporti con organismi o gruppi di interesse sono compatibili con l'esigenza di preservare la loro indipendenza.
4. I membri si ispirano e si attengono ai seguenti principi generali di condotta: integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità, rispetto degli altri e rispetto per la reputazione del Comitato.
5. Conformemente agli articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea, nonché alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i membri, nell'esercizio delle loro funzioni, garantiscono la promozione, la protezione e il rispetto effettivi di diritti e valori fondamentali quali la dignità umana, la non discriminazione, la tolleranza, la libertà, la solidarietà, il principio dello Stato di diritto e l'uguaglianza di genere.
6. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri si impegnano a raggiungere tra di loro il maggiore consenso possibile, in uno spirito di rispetto reciproco.
7. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri agiscono unicamente nell'interesse generale e non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche.
8. I membri che contravvengano, intenzionalmente o per negligenza, ai loro obblighi oppure ottengano o cerchino di ottenere, nell'esercizio delle loro funzioni di membri, qualsiasi beneficio finanziario diretto o indiretto o altra gratifica, sono soggetti alle misure previste dal presente Codice.
Articolo 2
Principi di condotta
1. La condotta dei membri è improntata al rispetto reciproco e si fonda sui valori e principi sanciti nei Trattati, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali.
2. I membri si impegnano a rispettare il Comitato, così come la dignità dei suoi membri e del suo personale, e a preservarne la reputazione.
3. I membri non compromettono il regolare svolgimento dei lavori del Comitato, il mantenimento della sicurezza e dell'ordine negli edifici del Comitato o il corretto funzionamento delle sue attrezzature.
4. I membri non turbano l'ordine delle sessioni o delle riunioni e si astengono da comportamenti inappropriati.
Non adottano un linguaggio o un comportamento diffamatorio, razzista, sessista, omofobo, xenofobo od offensivo.
5. L'applicazione del presente articolo non ostacola in altro modo la vivacità delle discussioni né la libertà di parola dei membri.
6. Dopo la cessazione dalle funzioni, gli ex membri continuano ad essere tenuti al rispetto dei principi etici di integrità e discrezione. Per i due anni successivi alla cessazione dalle loro funzioni, gli ex membri si astengono dall'esercitare qualsiasi pressione su membri del Comitato o del personale per conto di proprie imprese, di propri datori di lavoro o di propri clienti riguardo a questioni da loro trattate in ragione delle funzioni di rilievo rivestite o dei documenti elaborati.
Articolo 3
Divulgazione di informazioni
1. I membri si astengono da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni definite sensibili di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico.
2. I membri sono tenuti all'osservanza di tale obbligo anche dopo la cessazione del loro mandato al Comitato.
Articolo 4
Condotta appropriata
1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri tengono una condotta conforme alle norme e agli obblighi stabiliti nel presente Codice, con dignità e rispetto e senza pregiudizi né discriminazioni.
2. I membri si comportano con professionalità, e si astengono, nei loro rapporti con gli altri membri e con il personale, dal tenere un comportamento degradante o ingiurioso, dall'impiegare un linguaggio offensivo o discriminatorio e dal compiere qualsiasi altro atto immorale, disonorevole o illecito.
3. I membri non incitano o incoraggiano gli altri membri o il personale a violare, eludere o ignorare la legislazione in vigore, le norme interne del Comitato o il presente Codice, né accettano siffatto comportamento da parte del personale sotto la loro responsabilità.
4. Ai fini dell'efficace funzionamento del Comitato, i membri si adoperano per garantire, con la dovuta discrezione, che eventuali disaccordi o conflitti con gli altri membri o con il personale sotto la loro responsabilità siano trattati con rapidità, equità ed efficacia.
Articolo 5
Prevenzione delle molestie
1. I membri si astengono da ogni tipo di molestia psicologica o sessuale (1).
2. Se necessario, i membri assicurano la loro pronta e piena cooperazione in relazione alle procedure in atto per la gestione di situazioni conflittuali o di molestie (psicologiche, fisiche o sessuali), anche reagendo tempestivamente a qualsiasi accusa di molestia.
3. I membri sono invitati e incoraggiati a seguire corsi loro destinati di formazione specifica sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla prevenzione di qualsiasi comportamento scorretto o contrario ai valori europei.
Articolo 6
Integrità e trasparenza finanziaria
1. I membri hanno diritto alle indennità stabilite dal Consiglio dell'Unione europea, ma non percepiscono alcuna remunerazione da parte del Comitato.
2. Le spese per missioni o altre attività parzialmente o totalmente rimborsate da terzi non possono essere oggetto di un secondo rimborso da parte del Comitato.
Se le spese per una missione o altra attività sono parzialmente o totalmente rimborsate da terzi dopo essere state rimborsate dal Comitato, il membro ne informa senza indugio il segretariato generale e restituisce al Comitato l'importo del rimborso, a concorrenza dell'importo ricevuto da terzi.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri si astengono dall'accettare doni o benefici di valore superiore a 150 EUR.
Se, conformemente all'uso diplomatico e alle consuetudini di cortesia, i membri ricevono doni di valore superiore a tale importo, li consegnano al segretariato generale in occasione della loro partecipazione alla prima riunione del Comitato successiva alla ricezione di tali doni.
Il/la presidente decide se tali doni, come pure i doni dello stesso valore da lui/lei ricevuti direttamente, diventano proprietà del Comitato oppure vengono offerti a un'organizzazione di beneficenza idonea.
Il segretariato generale tiene un registro dei doni di valore superiore a 150 EUR, accessibile al pubblico su richiesta.
4. I membri si conformano a tutte le norme finanziarie del Comitato loro applicabili.
Articolo 7
Dichiarazione degli interessi finanziari
1. Conformemente al principio di trasparenza, i membri presentano al(la) presidente una dichiarazione relativa ai loro interessi finanziari al momento del loro insediamento.
Una nuova dichiarazione viene presentata il 1o gennaio di ogni anno, e, qualora nel corso del mandato del membro siano intervenuti cambiamenti nelle informazioni da dichiarare, una nuova dichiarazione viene presentata alla prima occasione e comunque entro due mesi dal cambiamento in questione.
2. La dichiarazione degli interessi finanziari contiene le informazioni di cui all'articolo 5 bis dello Statuto dei membri.
3. I membri che non abbiano presentato o aggiornato la loro dichiarazione di interessi finanziari non possono essere eletti ad una carica in seno al Comitato o ai suoi organi, essere nominati relatori/relatrici o partecipare a missioni o altre attività.
4. I/Ledelegati/e delle commissioni consultive, i/le supplenti e gli/le esperti/e non hanno diritto di ricevere alcuna indennità dal Comitato prima di presentare o aggiornare la loro dichiarazione di interessi finanziari.
5. Se il/la presidente riceve informazioni che lo/a inducono a ritenere che la dichiarazione degli interessi finanziari di un membro sia sostanzialmente errata o superata, o possa ragionevolmente comportare un'incompatibilità con gli obblighi dei membri posti dal presente Codice, il/la presidente può consultare il comitato etico.
Se del caso, il/la presidente chiede al membro di correggere la dichiarazione entro 10 giorni lavorativi.
6. L'Ufficio di presidenza, dopo aver ricevuto per iscritto il parere del comitato etico, sente, non prima di 14 giorni, il membro interessato, assistito, se questi lo desidera, da un'altra persona, e può adottare la decisione di applicare, a seconda dei casi, il paragrafo 3 o 4 al membro che non ottemperi la richiesta di correzione del(la) presidente.
Prima di adottare tale decisione, che deve essere motivata, l'Ufficio di presidenza ascolta il membro interessato o lo invita a presentare per iscritto le sue osservazioni.
Articolo 8
Conflitti di interessi
1. I membri evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi o possa oggettivamente essere percepita come un conflitto di interessi.
2. Si configura un conflitto di interessi qualora un membro abbia un interesse personale che potrebbe confliggere con gli interessi dell'Unione o influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni di membro.
Non si configura un conflitto di interessi laddove un membro tragga un vantaggio soltanto in qualità di semplice cittadino/a o di membro di un'ampia categoria di persone.
3. Ai fini del paragrafo 2, sussiste un conflitto di interessi quando un interesse personale può influire sull'esercizio indipendente delle funzioni di membro. Tra gli interessi personali figura, a titolo puramente esemplificativo, qualsiasi potenziale beneficio o vantaggio per i membri stessi o i rispettivi coniugi, partner o familiari diretti.
4. In caso di ambiguità, il membro può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del comitato etico di cui all'articolo 9, secondo paragrafo, lettera a).
5. Ove constati di trovarsi in conflitto di interessi o in una situazione che possa oggettivamente essere percepita come tale, il membro adotta senza indugio tutti i provvedimenti del caso per porvi rimedio, conformemente ai principi e alle disposizioni del presente Codice.
Qualora non riesca a risolvere il conflitto di interessi o la situazione che potrebbe essere percepita come un conflitto di interessi, il membro cessa ogni attività pertinente e ne informa per iscritto il/la presidente.
6. Il/la presidente decide, previa consultazione del comitato etico, se il membro debba cessare definitivamente ogni attività pertinente.
7. I membri che non rispettano l'obbligo di rivelare o dichiarare un conflitto di interessi o una situazione che possa oggettivamente essere percepita come un conflitto di interessi, che non affrontano tale conflitto o situazione o, non essendo in grado di risolverlo, non cessano ogni attività pertinente, potrebbero essere soggetti alle misure del presente Codice.
PARTE II
COMITATO ETICO
Articolo 9
Comitato etico
1. È istituito un comitato etico.
2. Il comitato etico assolve i seguenti compiti:
|
a) |
può essere consultato dai membri in merito a qualsiasi questione relativa al presente Codice e può a sua volta chiedere il parere del servizio giuridico del Comitato; fornisce, in via riservata ed entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente Codice a qualsiasi membro che ne faccia richiesta; |
|
b) |
esamina inoltre, previa denuncia presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, i casi di presunta violazione delle norme etiche dettate dal presente Codice e consiglia il/la presidente in merito alle eventuali misure da adottare; |
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c) |
consiglia il/la presidente e l'Ufficio di presidenza che lo abbiano consultato in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente Codice. |
3. Il comitato etico può, sentito/a il/la presidente salvo in caso in cui questi/a si trovi in conflitto di interessi, chiedere il parere di uno/a o più esperti/e.
4. Il comitato etico pubblica una relazione annuale, debitamente resa anonima, sulle sue attività.
5. Il comitato etico propone il suo regolamento interno, soggetto all'adozione dell'Ufficio di presidenza.
Articolo 10
Membri del comitato etico
1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza e per ciascun periodo di due anni e mezzo, l'Assemblea elegge membri titolari del comitato etico sei membri del Comitato, e specificamente due membri, scelti nel rispetto della parità di genere, per ciascuno dei tre gruppi.
2. Su proposta dell'Ufficio di presidenza e per lo stesso periodo, l'Assemblea nomina membri di riserva del comitato etico sei membri del Comitato, e specificamente due membri, scelti nel rispetto della parità di genere, per ciascuno dei tre gruppi. I membri di riserva sostituiscono, nei lavori del comitato etico, i membri titolari impossibilitati a prendervi parte o coinvolti in un caso di conflitto di interessi.
3. Il mandato dei membri titolari e di riserva del comitato etico è rinnovabile.
4. La carica di membro del comitato etico è incompatibile con quella di membro dei seguenti organi:
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— |
Ufficio di presidenza del Comitato; |
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— |
comitato Audit interno; |
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— |
gruppo dei questori. |
5. La presidenza del comitato etico è esercitata a turno per due anni e mezzo da ciascuno dei tre gruppi.
Nelle votazioni del comitato etico, in caso di parità prevale il voto del(la) presidente.
6. Qualsiasi membro del comitato etico si astiene dal partecipare a una procedura qualora ritenga di trovarsi in un conflitto di interessi o in una situazione che possa oggettivamente essere percepita come un conflitto di interessi da un terzo.
Qualora un membro del comitato etico obietti alla partecipazione di un altro membro ad una procedura, il comitato etico può escludere quest'ultimo da tale procedura con una decisione adottata a maggioranza.
Il membro la cui partecipazione alla procedura viene messa in questione non è presente alla relativa votazione.
7. In caso di presunta violazione di norme etiche da parte di un membro titolare o di riserva del comitato etico, il membro interessato si astiene dal partecipare alla procedura relativa alla presunta violazione e viene immediatamente sostituito da un membro di riserva.
Se, in esito a tale procedura, il/la presidente conclude che il membro ha violato norme etiche e irroga una sanzione diversa da un ammonimento scritto, il membro decade dalla carica di membro titolare o di riserva del comitato etico.
In tal caso, il/la presidente nomina un membro sostitutivo per il periodo residuo del mandato di due anni e mezzo. La nomina è ratificata dall'Assemblea nella prima sessione utile.
8. I membri del comitato etico sono soggetti a un obbligo di riservatezza.
9. I membri del comitato etico ricevono, all'inizio del loro mandato, una formazione adeguata e obbligatoria.
PARTE III
PROCEDURA IN CASO DI POSSIBILI VIOLAZIONI DI NORME ETICHE
Articolo 11
Avvio della procedura
1. Qualsiasi persona, membro o dipendente del Comitato, può presentare una denuncia al comitato etico riguardante il comportamento di un membro.
Le asserzioni contenute nella denuncia devono essere suffragate da elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'indagine.
2. Il comitato etico informa il/la presidente del Comitato del ricevimento della denuncia, salvo il caso in cui questa riguardi il/la presidente stesso/a.
3. Il/la presidente trasmette senza indugio all'Ufficio europeo per la lotta antifrode qualsiasi informazione o elemento di prova relativo ai membri di cui sia venuto a conoscenza e che debba essere trasmesso a tale Ufficio conformemente alle disposizioni dell'accordo amministrativo concluso con l'Ufficio stesso dal Comitato.
4. Gli informatori riconosciuti come tali hanno il diritto alla riservatezza, alla protezione, al divieto di ritorsioni e alle misure di sostegno previsti, a seconda dei casi, dal diritto dell'UE, compresi lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (2), dal diritto nazionale e dalle norme interne del Comitato.
Articolo 12
Indagine
1. Salvo il disposto dell'articolo 17, qualora il comitato etico abbia motivo di ritenere che un membro possa aver violato le norme etiche stabilite nel presente Codice, avvia un'indagine. Il comitato etico informa senza indugio il/la presidente e il membro interessato dell'avvio di un'indagine, a condizione che ciò non rischi di pregiudicare l'indagine o compromettere potenziali elementi di prova.
2. Il comitato etico esamina le circostanze della presunta violazione e ascolta il membro interessato o lo invita a presentare per iscritto le sue osservazioni.
Il membro interessato può essere assistito da un avvocato o un'altra persona di propria scelta.
3. Il comitato etico dispone di poteri d'indagine e convoca qualsiasi testimone (membri, personale o terzi) che ritenga necessario o utile ascoltare nel quadro dell'indagine.
Il comitato etico raccoglie tutte le prove disponibili, compresa la corrispondenza, e riceve qualsiasi informazione che ritenga necessaria o utile.
4. I membri e gli ex membri cooperano prontamente e pienamente con il comitato etico fornendo tutte le necessarie informazioni supplementari pertinenti.
I membri non esercitano alcuna pressione sul comitato etico, sul(la) presidente o sull'Ufficio di presidenza rivolta a influenzare l'esame del caso da parte di tali organi.
5. Sulla base delle conclusioni raggiunte, il comitato etico presenta al(la) presidente una relazione motivata in cui formula raccomandazioni in merito a un'eventuale decisione, compresa, se del caso, l'eventuale irrogazione di sanzioni. La relazione è trasmessa contemporaneamente al membro in questione.
Articolo 13
Decisione motivata
1. Sulla base della relazione del comitato etico, dopo avere informato il membro interessato di tutti gli elementi di prova contenuti nel fascicolo e delle raccomandazioni del comitato etico e avere ascoltato o invitato a presentare osservazioni scritte il membro stesso, assistito, se il membro lo richiede, da un consulente legale, il/la presidente adotta una decisione motivata.
2. Nella decisione motivata, il/la presidente può:
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a) |
concludere che non sussistono prove di violazione del Codice di condotta da parte del membro; oppure, |
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b) |
qualora giunga alla conclusione che il membro in questione ha violato le norme etiche stabilite nel presente Codice, decidere di irrogare una sanzione ai sensi dell'articolo 14. |
3. Il/la presidente comunica senza indugio la decisione motivata al membro interessato.
4. Nel caso di presunta violazione di norme etiche da parte del(la) presidente del Comitato, questi/a non partecipa alla relativa procedura e viene sostituito/a dal(la) vicepresidente che presiede la commissione affari finanziari, il/la quale, ai fini di tale procedura, assume le funzioni di presidente.
Articolo 14
Sanzioni
1. Nella valutazione dei comportamenti osservati, la severità delle sanzioni inflitte è proporzionata alla gravità della mancanza commessa e alla posizione gerarchica del membro.
Per determinare la gravità della violazione e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:
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a) |
la natura della violazione e le circostanze in cui è stata commessa; |
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b) |
l'entità del pregiudizio arrecato dalla violazione commessa all'integrità fisica e/o morale dei membri e/o del personale, alla reputazione e/o agli interessi del Comitato o dell'Unione europea; |
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c) |
la parte di intenzionalità o di negligenza nella violazione commessa, come pure il grado di responsabilità gerarchica del membro; |
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d) |
il livello delle funzioni e delle responsabilità del membro, nonché la sua posizione gerarchica rispetto alle vittime della condotta scorretta; |
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e) |
l'entità del danno arrecato all'integrità fisica o morale della/e vittima/e; nonché |
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f) |
il carattere di recidiva nell'azione o nel comportamento. |
2. A seconda del livello di gravità della condotta del membro, la sanzione può consistere in una o più delle seguenti misure:
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a) |
un avvertimento scritto (eventualmente reso pubblico); |
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b) |
una nota di biasimo (eventualmente resa pubblica); |
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c) |
la perdita temporanea del diritto all'indennità di soggiorno giornaliera per un periodo compreso tra due e trenta giorni di riunione, in funzione della gravità della violazione commessa; |
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d) |
salvo il diritto di voto in sessione plenaria, la sospensione temporanea dalla partecipazione a tutte o ad alcune delle attività del Comitato o dei suoi organi, a missioni o ad attività per un periodo compreso tra due e trenta giorni di riunione; |
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e) |
il divieto di rappresentare il Comitato in qualsiasi sede, nazionale, interistituzionale o internazionale, per un periodo massimo di un anno; |
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f) |
in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, la limitazione dei diritti di accesso alle informazioni riservate o classificate per un periodo massimo di un anno. |
3. Inoltre, il/la presidente può, con la procedura di cui all'articolo 16, presentare all'Ufficio di presidenza una proposta di:
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g) |
sospensione temporanea del membro da una o più cariche da questi ricoperte in seno al Comitato, per un periodo massimo di un anno; |
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h) |
rimozione del membro da una o più cariche da questi ricoperte in seno al Comitato; o |
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i) |
invito al Consiglio a provvedere alla rimozione del membro dal Comitato. |
4. La durata delle misure di cui ai paragrafi 2, lettere da c) a f) e 3, lettera g), del presente articolo può essere raddoppiata in caso di violazioni ripetute oppure se il membro rifiuta di conformarsi a una delle misure accessorie di cui al paragrafo 5.
5. Oltre alle sanzioni di cui ai paragrafi 2 e 3, possono essere applicate le seguenti misure accessorie:
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i) |
richiesta formale di provvedere a regolarizzare la propria posizione; |
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ii) |
richiesta formale di presentare personalmente le proprie scuse (in privato a una determinata persona o pubblicamente in sessione plenaria); |
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iii) |
richiesta formale di risarcire i danni eventualmente arrecati. |
Articolo 15
Modalità di ricorso interno
1. Il membro interessato può presentare un ricorso interno all'Ufficio di presidenza entro due settimane dalla notifica della sanzione inflittagli dal(la) presidente ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2, 4 e 5.
Il ricorso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'applicazione della sanzione.
2. Prima di adottare una decisione, l'Ufficio di presidenza ascolta il membro interessato o lo invita a presentare per iscritto le sue osservazioni.
L'Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dopo la presentazione del ricorso o, qualora in tale periodo non si riunisca, nel corso della sua prima riunione successiva, annullare, confermare o modificare la sanzione irrogata.
3. Il membro interessato può presentare ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea entro due mesi dalla notifica della decisione finale o dalla data in cui l'Ufficio di presidenza avrebbe dovuto prendere la sua decisione, a norma dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 16
Cessazione anticipata da una carica
1. Conformemente alla sua decisione motivata, il/la presidente può presentare una proposta all'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 14, paragrafo 3.
2. L'Ufficio di presidenza, deliberando a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, può proporre all'Assemblea di sospendere o di porre fine al mandato del(la) presidente, di un vicepresidente, del(la) presidente di un gruppo, di un membro dell'Ufficio di presidenza, di un(a) questore/a, del(la) presidente o di un vicepresidente di una sezione o di qualsiasi altro/a titolare di un mandato eletto/a in seno al Comitato, qualora ritenga che il membro in questione abbia commesso una infrazione grave.
In via eccezionale, l'Ufficio di presidenza può proporre all'Assemblea di espellere il membro dal Comitato.
Prima di presentare una proposta all'Assemblea ai sensi del presente articolo, l'Ufficio di presidenza ascolta il membro interessato o lo invita a presentare per iscritto le sue osservazioni.
3. L'Assemblea decide in merito alla proposta con una maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresenti la maggioranza dei membri che la compongono.
Prima di adottare una decisione, l'Assemblea ascolta o riceve la relazione motivata del(la) presidente del Comitato e poi ascolta il membro interessato o lo invita a presentare per iscritto le sue osservazioni.
Se è adottata una decisione di espulsione, essa è trasmessa al Consiglio affinché avvii la procedura di sostituzione.
4. Il membro interessato può presentare ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea entro due mesi dalla notifica della decisione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
1. Si applica la disciplina comune prevista dall'accordo interistituzionale (3) relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, che comprende i provvedimenti necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte da tale Ufficio.
2. Qualora il Comitato sia a conoscenza di possibili casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi dell'Unione europea, e l'OLAF non ne sia ancora stato informato o non abbia ancora deciso se avviare o meno un'indagine, il comitato etico si astiene dall'avviare un'indagine sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l'OLAF.
Gli organi del Comitato sospendono ogni eventuale procedura relativa al caso ed evitano di intraprendere qualsiasi attività che possa compromettere potenziali elementi di prova e l'indagine dell'OLAF.
Articolo 18
Applicazione del Codice
Il/la presidente è responsabile della piena e corretta applicazione del Codice.
Nel quadro dell'applicazione del Codice, il/la presidente può rivolgersi in ogni momento al comitato etico per un parere su qualsiasi questione.
(1) Consiglio CEE/CECA, regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385),https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20200101&qid=1608019328072&from=IT.
(2) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ITTXT/?uri=CELEX:31968R0259.
(3) Accordo amministrativo tra il Comitato economico e sociale europeo e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode del 13 gennaio 2016.