ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 42

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
5 febbraio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/134 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione delegata (UE, Euratom) 2021/135 della Commissione, del 12 novembre 2020, che integra il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio con condizioni dettagliate per il calcolo del tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura

9

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/136 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 relativa all’approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare nei veicoli a combustione interna e nei veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 relativa all’approvazione, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 di determinati veicoli commerciali leggeri in relazione alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale ( 1 )

13

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2020 del comitato misto istituito nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 15 dicembre 2020, che modifica l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [2021/137]

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 42/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/133 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2021

che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per stabilire l’organizzazione e la struttura della propria rete di dati al fine di consentire la trasmissione e la ricezione dei dati dei certificati di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico, è opportuno designare, quale modalità di scambio di tali dati, il sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) (2). EUCARIS è stato sviluppato da e per le amministrazioni pubbliche allo scopo di condividere informazioni sui veicoli immatricolati e sulle patenti di guida.

(2)

Al fine di garantire che i certificati di conformità siano scambiati in maniera uniforme e che gli elementi di dati e i messaggi in essi contenuti siano armonizzati, il formato e la struttura degli elementi di dati dei certificati di conformità dovrebbero basarsi sulla struttura degli schemi e sui principi del linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language, XML). Il costruttore e l’autorità di omologazione dovrebbero utilizzare i messaggi standardizzati relativi alle informazioni iniziali sul veicolo (IVI) elaborati dalla parte operativa designata di EUCARIS per il loro scambio sotto forma di dati strutturati in formato elettronico.

(3)

Al fine di consentire all’autorità di omologazione e al costruttore di attuare nella propria rete di dati le modifiche degli elementi di dati per il certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, è necessario stabilire modalità pratiche per tali modifiche.

(4)

Al fine di consentire alle autorità di omologazione, alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità preposte all’immatricolazione degli Stati membri nonché ai costruttori di prepararsi all’applicazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento, è opportuno posticipare la data di applicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del «Comitato tecnico - Veicoli a motore» (CTVM),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modalità di scambio dei dati

1.   Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione globale di un tipo di veicolo una versione elettronica del certificato di conformità redatto in base al formato e alla struttura degli elementi di dati e ai messaggi standardizzati di cui all’articolo 2 tramite qualsiasi punto di accesso nazionale del sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) dell’Unione.

2.   L’autorità di omologazione utilizza EUCARIS come modalità di scambio dei dati del certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico di cui all’articolo 37, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858.

Articolo 2

Formato e struttura di base degli elementi di dati e messaggi standardizzati

1.   Il formato e la struttura di base degli elementi di dati dei certificati di conformità in formato elettronico e i messaggi utilizzati nello scambio, di cui all’articolo 37, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, si basano sulla struttura degli schemi e sui principi del linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language, XML).

2.   Il costruttore e l’autorità di omologazione utilizzano i messaggi standardizzati relativi alle informazioni iniziali sul veicolo (IVI) elaborati dalla parte operativa designata di EUCARIS per lo scambio dei certificati di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico.

3.   I messaggi IVI comprendono tutti gli elementi di dati del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

Articolo 3

Procedura per la modifica degli elementi di dati

1.   Previa consultazione del forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione («il forum») di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/858, la Commissione informa la parte operativa designata di EUCARIS delle modifiche delle specifiche degli elementi di dati per il certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

2.   La parte operativa designata di EUCARIS apporta ai messaggi IVI le necessarie modifiche di cui al paragrafo 1 entro 3 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

3.   La parte operativa designata di EUCARIS pianifica la data o le date di diffusione della versione modificata dei messaggi IVI stabilita conformemente al paragrafo 2 in una sintesi annuale e ne informa il forum e la Commissione all’inizio di ogni anno. Il numero di diffusioni dei messaggi IVI è limitato a due all’anno.

4.   La Commissione comunica al forum la versione modificata dei messaggi IVI e le date di diffusione annuali pianificate da EUCARIS.

5.   Le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità preposte all’immatricolazione degli Stati membri e i costruttori attuano la versione modificata dei messaggi IVI nei loro rispettivi sistemi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

6.   Il certificato di conformità che il costruttore mette a disposizione a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, si basa sui messaggi IVI più recenti che riflettono le ultime modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

7.   La Commissione stabilisce le date di applicazione delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 tenendo conto delle date annuali previste per la diffusione dei messaggi IVI.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Versione consolidata del trattato relativo a un sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (trattato EUCARIS), comprese le modifiche firmate dalle parti l’8 giugno 2017.


5.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 42/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/134 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2021

che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva in questione è un fungo, inizialmente denominato Verticillium lecanii. In seguito, per ragioni scientifiche, il nome è stato modificato in Lecanicillium muscarium ceppo Ve6. Più recentemente, il nome è stato ulteriormente modificato in quello attuale, Akanthomyces muscarius ceppo Ve6.

(2)

La direttiva 2008/113/CE della Commissione (2) ha incluso il Lecanicillium muscarium (precedentemente Verticilium lecanii) ceppo Ve6 come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(3)

Le sostanze attive incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(4)

L’approvazione della sostanza attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6), secondo quanto indicato nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2021.

(5)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(6)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(7)

Lo Stato membro relatore, in consultazione con lo Stato membro correlatore, ha elaborato un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 30 gennaio 2018 l’ha trasmesso all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(8)

L’Autorità ha presentato il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(9)

Il 27 aprile 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione sul rinnovo relativa all’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 il 22 ottobre 2020 e il progetto di regolamento riguardante tale sostanza il 4 dicembre 2020.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, alla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dell’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6.

(12)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 possono essere autorizzati. Non è pertanto opportuno mantenere la restrizione che autorizza l’impiego di tale sostanza solo come insetticida.

(13)

La Commissione ritiene inoltre che l’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell’allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tenendo conto della valutazione dello Stato membro relatore e dell’Autorità, nonché degli impieghi previsti, l’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 è un microorganismo che si prevede comporti un basso rischio per la salute umana e degli animali e per l’ambiente. Non sono stati individuati settori critici che destino preoccupazione e non si conoscono relazioni tra l’Akanthomyces muscarius ed eventuali agenti patogeni per gli esseri umani o per gli animali. L’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 viene utilizzato per scopi fitosanitari da oltre un decennio senza causare effetti negativi sugli esseri umani e, sulla base dell’impiego previsto (segnatamente in serre, anche a tunnel (permanenti), ad alta tecnologia), la potenziale esposizione per gli esseri umani, gli organismi non bersaglio e l’ambiente è considerata trascurabile. Per questi motivi dovrebbero essere adottate solo misure di mitigazione del rischio di carattere generale per gli operatori e i lavoratori.

(14)

È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dell’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 come sostanza a basso rischio. In conformità all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 4, di detto regolamento, è pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(15)

Il periodo di approvazione dell’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6) è stato da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione (7) per consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza di detto periodo. Dato che una decisione sul rinnovo dell’approvazione viene adottata prima della scadenza del periodo di approvazione prorogato, il presente regolamento dovrebbe tuttavia iniziare ad applicarsi anteriormente a tale data.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6), quale specificata nell’allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(2)  Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 6).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Akanthomyces muscarius strain Ve6, formerly Lecanicillium muscarium strain Ve6». EFSA Journal 2020;18(6):6121. doi: 10.2903/j.efsa.2020,6121. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione, del 18 marzo 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, Lecanicillium muscarium (precedentemente «verticillium lecanii») ceppo Ve 6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea ceppi FOC PG 410.3, VRA 1835 e VRA 1984, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (precedentemente «s. griseoviridis»), Trichoderma asperellum (precedentemente «t. harzianum») ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente «t. harzianum») ceppi IMI 206040 e T11, Trichoderma gamsii (precedentemente «t. viride») ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 84 del 20.3.2020, pag. 7).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6)  (2)

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o marzo 2021

29 febbraio 2036

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa all’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6), in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti, e devono garantire che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

I produttori devono garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti di contaminazione microbiologica  (3).


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

(2)  La sostanza attiva in questione è stata inizialmente approvata come Verticillium lecanii; successivamente tuttavia, per ragioni scientifiche, il nome è stato modificato in Lecanicillium muscarium ceppo Ve6 e in seguito ulteriormente modificato in Akanthomyces muscarius ceppo Ve6, ossia il nome con cui l’approvazione è stata rinnovata.

(3)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 199 relativa al Lecanicillium muscarium (precedentemente Verticilium lecanii) Ceppo: Ve 6 è soppressa;

2)

nella parte D, è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«25

Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6)  (2)

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o marzo 2021

29 febbraio 2036

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa all’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6), in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti, e devono garantire che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

I produttori devono garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti di contaminazione microbiologica  (3)


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

(2)  La sostanza attiva in questione è stata inizialmente approvata come Verticillium lecanii; successivamente tuttavia, per ragioni scientifiche, il nome è stato modificato in Lecanicillium muscarium ceppo Ve6 e in seguito ulteriormente modificato in Akanthomyces muscarius ceppo Ve6, ossia il nome con cui l’approvazione è stata rinnovata.

(3)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf».


DECISIONI

5.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 42/9


DECISIONE DELEGATA (UE, Euratom) 2021/135 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2020

che integra il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio con condizioni dettagliate per il calcolo del tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 213, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 212, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («il regolamento finanziario»), gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria devono essere depositati in un fondo comune di copertura. Le risorse del fondo comune di copertura saranno assegnate ai comparti corrispondenti a ciascuno di tali strumenti di finanziamento. A norma dell’articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la copertura delle garanzie di bilancio e dell’assistenza finanziaria ai paesi terzi nel fondo comune di copertura deve essere basata su un tasso di copertura effettivo.

(2)

Il tasso di copertura effettivo dovrebbe essere stabilito sulla base dei tassi di copertura iniziali determinati separatamente per ciascuna garanzia di bilancio o assistenza finanziaria a paesi terzi a norma dell’articolo 211, paragrafo 2. A norma dell’articolo 213, paragrafo 2, del regolamento finanziario, esso si applica soltanto all’importo delle risorse del fondo comune di copertura previste per il pagamento dell’attivazione delle garanzie nell’arco di un anno. Il tasso di copertura effettivo si applicherà a tutti i comparti del fondo comune di copertura che possono generare una passività potenziale per il bilancio dell’Unione.

(3)

La metodologia per il calcolo del tasso di copertura effettivo dovrebbe basarsi su metodi consolidati e ampiamente utilizzati nel settore finanziario per la misurazione e la gestione dei rischi di credito. Tali metodi si basano in larga misura sulla stima della distribuzione delle perdite del portafoglio di crediti, eseguita separatamente e congiuntamente per tutti gli strumenti di finanziamento. La metodologia si concentra in particolare sulla valutazione di due componenti del rischio di credito: le perdite attese e quelle inattese.

(4)

Il tasso di copertura effettivo dovrebbe rispecchiare i vantaggi derivanti dal raggruppamento delle garanzie di bilancio e dell’assistenza finanziaria a paesi terzi con profili di rischio e andamenti dei flussi di cassa differenti. La metodologia per stabilire il livello di copertura effettiva nel fondo comune di copertura dovrebbe quindi basarsi sul concetto di diversificazione, in modo da ottimizzare il livello degli accantonamenti richiesti dagli atti di base che disciplinano ciascuno degli strumenti di finanziamento.

(5)

La correlazione delle perdite tra comparti all’interno del fondo comune di copertura è un elemento importante per determinare il tasso di copertura effettivo. È pertanto opportuno stabilire un’impostazione solida per la valutazione del livello di correlazione tra comparti.

(6)

Il tasso di copertura effettivo deve costituire il riferimento per il calcolo, da parte della Commissione, dei contributi provenienti dal bilancio che confluiscono nella copertura a norma dell’articolo 211, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, per ogni ricostituzione del fondo comune di copertura a norma dell’articolo 213, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario o per la restituzione al bilancio di ogni eccedenza degli accantonamenti a norma dell’articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, separatamente per ciascuno strumento di finanziamento. Il tasso di copertura effettivo dovrebbe pertanto essere calcolato dal gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura («il gestore finanziario») conformemente alla procedura annuale di bilancio.

(7)

A norma dell’articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il tasso di copertura effettivo deve fornire un livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell’Unione equivalente a quello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente. Qualora le informazioni necessarie per determinare il tasso di copertura effettivo in modo prudente non siano pienamente disponibili, al gestore finanziario dovrebbe essere consentito fissare il tasso di copertura effettivo al 100 % quale misura di salvaguardia per garantire il rispetto di tale articolo.

(8)

Conformemente all’articolo 282, paragrafo 3, lettera g), del regolamento finanziario, l’articolo 213 di tale regolamento, riguardante il tasso di copertura effettivo, deve applicarsi solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione fornisce al gestore finanziario le seguenti informazioni:

a)

le previsioni dei flussi in entrata e in uscita per i pertinenti comparti del fondo comune di copertura per il periodo pertinente;

b)

altre informazioni pertinenti necessarie per determinare l’adeguatezza della copertura, sulla base della metodologia di calcolo del tasso di copertura effettivo.

2.   Il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo applicabile per il periodo annuale pertinente conformemente alla procedura di bilancio, utilizzando le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.

Tuttavia, in deroga al primo comma per quanto riguarda la conformità alla procedura di bilancio, il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo applicabile per il primo periodo annuale utilizzando appena possibile le informazioni disponibili e pertinenti.

3.   Il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo utilizzando la metodologia di cui all’allegato. Il gestore finanziario correda il calcolo del tasso di copertura effettivo di una valutazione delle condizioni di mercato e di ogni altra ipotesi pertinente utilizzata nel calcolo, secondo quanto stabilito nella metodologia.

Articolo 2

1.   Il gestore finanziario può fissare il tasso di copertura effettivo al 100 % al fine di soddisfare il requisito di cui all’articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, ossia garantire che il livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell’Unione sia equivalente al livello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente.

2.   Il paragrafo 1 si applica solo nei casi in cui non siano pienamente disponibili le informazioni su uno strumento di finanziamento importante all’interno del fondo comune di copertura, che siano essenziali per calcolare il tasso di copertura effettivo in modo prudente.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.


ALLEGATO

1.   

Il tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura è calcolato tenendo conto dell’importo delle perdite attese e inattese per ciascuno strumento di finanziamento e del coefficiente di diversificazione, che rappresenta la correlazione tra le perdite degli strumenti di finanziamento, come indicato nella seguente formula:

Image 1

dove:

EPR t è il tasso di copertura effettivo, espresso in percentuale dell’importo delle risorse previste per il pagamento dell’attivazione delle garanzie per l’anno t qualora gli accantonamenti per gli strumenti di finanziamento fossero depositati e gestiti separatamente;

EL i,t è la perdita attesa per il comparto i, per l’anno t, determinata dai servizi ordinatori per il comparto pertinente; rappresenta l’importo delle risorse necessarie per far fronte all’attivazione delle garanzie prevista per l’anno t;

UL i,t è la perdita inattesa per il comparto i, per l’anno t, determinata dai servizi ordinatori per il comparto pertinente; rappresenta la volatilità (deviazione standard) della perdita attesa per il comparto;

i,j è il comparto Image 2;

t è l’anno Image 3, dove T rappresenta l’intero ciclo di vita del comparto interessato;

x t è il coefficiente di adeguamento, espresso in percentuale di UL i,t per l’anno t, che rispecchia il margine necessario per coprire la volatilità a breve termine delle perdite stimate e offre un’ulteriore protezione dal rischio di liquidità insufficiente;

ρ i,j è la matrice di correlazione tra le perdite dei singoli comparti durante il ciclo di vita degli strumenti di finanziamento;

DR è il coefficiente di diversificazione, che riflette la differenza tra la somma delle perdite inattese di tutti gli strumenti di finanziamento durante il loro ciclo di vita, al denominatore, e le perdite inattese congiunte di tutti i comparti durante il loro ciclo di vita, ed è calcolato come segue:

Image 4

2.   

Il coefficiente di diversificazione è calcolato dal gestore finanziario per l’anno t, sulla base dei dati forniti dai servizi ordinatori e delle stime della matrice di correlazione.

3.   

La (matrice di) correlazione tra i comparti è determinata dal gestore finanziario utilizzando dati storici, se disponibili, e variabili sostitutive per i comparti basate su dati pubblicamente disponibili (ossia indici obbligazionari o azionari), che rappresentano la copertura geografica o settoriale dei rispettivi comparti. La matrice di correlazione può essere adeguata dal gestore finanziario per tenere conto delle condizioni di mercato e di altri fattori pertinenti.


5.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 42/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/136 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2021

che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 relativa all’approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare nei veicoli a combustione interna e nei veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 relativa all’approvazione, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 di determinati veicoli commerciali leggeri in relazione alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La formula 9 di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione (2) non è corretta e dovrebbe pertanto essere sostituita da una nuova formula corretta.

(2)

La soglia minima di risparmio di CO2 di cui al punto 6 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 della Commissione (3) non è corretta e dovrebbe pertanto essere sostituita dal valore di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione (4).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2019/1119 e (UE) 2020/1339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119

Al punto 4.2.2 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119, la formula 9 è sostituita dalla seguente:

«Image 5»

Articolo 2

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339

Al punto 6 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339, il testo: «MT è la soglia minima pari a 1 g CO2/km» è sostituita dal testo seguente:

«MT è la soglia minima, pari a 0,5 g CO2/km»

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all’approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare nei veicoli a combustione interna e nei veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell’1.7.2019, pag. 67).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa all’approvazione, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 di determinati veicoli commerciali leggeri in relazione alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (GU L 313 del 28.9.2020, pag. 4).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

5.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 42/15


DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

del 15 dicembre 2020

che modifica l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [2021/137]

Il COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo cessa di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(2)

Ai sensi dell’articolo 23 dell’accordo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia dell’accordo e le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.

(3)

L’articolo 33 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso») stabilisce che la parte seconda, titolo III, dell’accordo di recesso si applica ai cittadini dell’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino rispettivamente accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell’Unione, nonché accordi corrispondenti con l’Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito.

(4)

L’articolo 26b dell’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo sulla libera circolazione delle persone stabilisce («accordo sui diritti dei cittadini») che le disposizioni della parte III di tale accordo si applicano ai cittadini dell’Unione a condizione che l’Unione abbia concluso e applichi rispettivamente accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito.

(5)

È necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell’accordo e il Regno Unito,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea ei suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione da parte del comitato misto e si applica dalla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

Per il comitato misto

La presidente

Cornelia LUETHY

Le segretarie

Nathalie MARVILLE DOSEN

Malgorzata SENDROWSKA


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.


ALLEGATO

L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è così modificato:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 «protocollo» è sostituito da «protocollo I»;

b)

al paragrafo 2 «protocollo» è sostituito da «protocollo I»;

2)

dopo l’articolo 3 è aggiunto il nuovo articolo 4:

«Articolo 4

1.   Le disposizioni relative alla tutela dei diritti acquisiti dai privati ai sensi del presente accordo a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sono stabilite nel protocollo II del presente allegato.

2.   Il protocollo II costituisce parte integrante del presente allegato.»;

3)

dopo la sezione C il titolo «Protocollo» è sostituito da «Protocollo I»;

4)

dopo il protocollo I è aggiunto il nuovo protocollo II:

«

PROTOCOLLO II

dell’allegato II dell’accordo sulla libera circolazione delle persone


CONSIDERANDO che l’articolo 33 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») stabilisce che la parte seconda, titolo III, dell’accordo di recesso si applica ai cittadini dell’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini dell’Unione, nonché accordi corrispondenti con l’Unione europea applicabili ai cittadini del Regno Unito,

CONSIDERANDO che l’articolo 26b dell’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo sulla libera circolazione delle persone stabilisce che le disposizioni della parte III di tale accordo si applicano ai cittadini dell’Unione a condizione che l’Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito,

RICONOSCENDO che occorre fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell’accordo sulla libera circolazione delle persone e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Articolo 1

Definizioni e riferimenti

1.   Ai fini del presente protocollo si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «accordo di recesso» si intende l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1);

b)

per «accordo sui diritti dei cittadini» si intende l’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo sulla libera circolazione delle persone;

c)

per «Stati interessati» si intendono gli Stati membri dell’Unione e la Svizzera;

d)

per «periodo di transizione» si intende il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso;

e)

le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

2.   Ai fini del presente protocollo tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità competenti.

Articolo 2

Ambito d’applicazione ratione personae

1.   Il presente protocollo si applica alle persone seguenti:

a)

cittadini del Regno Unito che sono soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;

b)

cittadini del Regno Unito che risiedono in uno degli Stati interessati e sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;

c)

persone che non rientrano nella lettera a) o b), ma sono cittadini del Regno Unito che esercitano un’attività subordinata o autonoma in uno o più Stati interessati alla fine del periodo di transizione e che, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché loro familiari e superstiti;

d)

apolidi e rifugiati residenti in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere da a) a c), nonché loro familiari e superstiti.

2.   Il presente protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui a tale paragrafo, laddove siano coinvolti uno degli Stati interessati e il Regno Unito nel contempo.

3.   Il presente protocollo si applica altresì ai cittadini del Regno Unito che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1 del presente articolo ma che rientrano nell’articolo 10 dell’accordo di recesso o nell’articolo 10 dell’accordo sui diritti dei cittadini, nonché ai loro familiari e superstiti.

4.   Il presente protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 3 fintantoché queste mantengono il diritto di soggiornare in uno degli Stati interessati ai sensi dell’articolo 13 dell’accordo di recesso o dell’articolo 12 dell’accordo sui diritti dei cittadini o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell’articolo 24 o 25 dell’accordo di recesso o dell’articolo 20 dell’accordo sui diritti dei cittadini.

5.   Il presente protocollo si applica ai familiari e superstiti quando il presente articolo fa riferimento a dette persone purché queste derivino diritti e obblighi da tale loro situazione a norma del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 3

Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale

1.   Alle persone contemplate dal presente protocollo si applicano le norme e gli obiettivi di cui all’articolo 8 dell’accordo e al presente allegato sulla libera circolazione delle persone, e ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

2.   Gli Stati interessati tengono debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale facente capo alla Commissione europea e istituita con regolamento (CE) n. 883/2004 («commissione amministrativa»), elencate nelle sezioni B e C del presente allegato.

Articolo 4

Situazioni particolari

1.   Le norme seguenti si applicano alle situazioni seguenti nella misura prevista nel presente articolo, qualora riferite a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 2:

a)

ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, rientrano nel presente protocollo i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito, soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati prima della fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; ai fini della totalizzazione dei periodi sono presi in considerazione i periodi maturati sia prima che dopo la fine del periodo di transizione, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004;

b)

le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che, prima della fine del periodo di transizione, hanno chiesto un’autorizzazione a sottoporsi a cure programmate conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, fino al termine delle cure. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine delle cure. Tali persone, unitamente alle persone che le accompagnano, godono del diritto di entrare e uscire dallo Stato in cui sono somministrate le cure, ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo di recesso, mutatis mutandis, e dell’articolo 13 dell’accordo sui diritti dei cittadini, mutatis mutandis;

c)

le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento e che, al termine del periodo di transizione, dimorano in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito, fino al termine della loro dimora. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine della dimora o delle cure;

d)

le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché ne sussistano le condizioni, alle prestazioni familiari cui hanno diritto alla fine del periodo di transizione i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito e hanno familiari residenti in uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione;

e)

nelle situazioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo, alle persone che alla fine del periodo di transizione sono titolari di diritti in quanto familiari in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, quali i diritti derivati per le prestazioni di malattia in natura, continuano ad applicarsi detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 987/2009, fintantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite.

2.   Alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni di malattia.

Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 5

Rimborso, recupero e compensazione

Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi, in quanto l’evento riguardi persone non contemplate dall’articolo 2, quando:

a)

l’evento si verifica prima della fine del periodo di transizione; o

b)

l’evento si verifica dopo la fine del periodo di transizione e riguarda una persona cui, alla data dell’evento, si applicava l’articolo 2 o 4.

Articolo 6

Evoluzione normativa e adeguamenti

1.   Nonostante il paragrafo 3, i riferimenti nel presente protocollo ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 o a loro disposizioni si intendono fatti ad atti o disposizioni integrati nell’accordo, come applicabili l’ultimo giorno del periodo di transizione.

2.   Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti dopo la fine del periodo di transizione, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente protocollo si intendono fatti agli stessi come modificati o sostituiti, conformemente agli atti elencati nell’allegato I, parte II, dell’accordo di recesso per quanto riguarda l’Unione e nell’allegato I, parte II, dell’accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera.

3.   Ai fini del presente protocollo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell’allegato I, parte III, dell’accordo di recesso per quanto riguarda l’Unione e nell’allegato I, parte III, dell’accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera.

4.   Ai fini del presente protocollo le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 hanno effetto il giorno successivo a quello in cui hanno effetto le modifiche e gli adeguamenti corrispondenti dell’allegato I dell’accordo di recesso o dell’allegato I dell’accordo sui diritti dei cittadini, se questa seconda data è posteriore.

»

(1)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(2)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettificato nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).