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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/88 della Commissione, del 26 gennaio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari [notificata con il numero C(2021) 313] ( 1 ) |
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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA |
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Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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28.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/1 |
Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l’accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L’accordo tra l’Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l’accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata entrerà in vigore il 1o giugno 2021, essendo stata espletata, in data 31 dicembre 2020, la procedura prevista all’articolo 2 dell’accordo.
DECISIONI
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28.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/2 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/86 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2021
che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania può applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 29 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione. Mediante la decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio (2), la Lituania è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2020, a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superava il controvalore in moneta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione. |
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(2) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 giugno 2020, la Lituania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga») e innalzarne la soglia di esenzione a 55 000 EUR («innalzamento della soglia») dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (3), che stabilisce disposizioni semplificate sull’IVA per le piccole imprese e, in particolare, sopprime l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025. |
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(3) |
Sulla base della misura di deroga i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superi i 55 000 EUR saranno esentati da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA stabiliti indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. |
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(4) |
La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese. L’innalzamento della soglia richiesto è coerente con l’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE. |
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(5) |
In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Lituania agli altri Stati membri con lettere del 10 e dell’11 agosto 2020. Con lettera del 12 agosto 2020 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda. |
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(6) |
La misura di deroga è facoltativa per i soggetti passivi, i quali potranno ancora optare per il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. |
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(7) |
Secondo i dati forniti dalla Lituania, la misura di deroga avrà solo un’incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale. |
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(8) |
La misura di deroga non avrà un impatto negativo sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto la Lituania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4). |
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(9) |
Considerato che l’innalzamento della soglia dovrebbe ridurre gli obblighi in materia di IVA e quindi i costi di conformità per le piccole imprese, oltre che gli oneri amministrativi per le autorità fiscali, e considerata l’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Lituania a continuare ad applicare la misura di deroga. |
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(10) |
È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente a consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza dell’innalzamento della soglia. Inoltre, conformemente alla direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva e applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024. |
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(11) |
A causa delle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, la procedura per il rinnovo della misura di deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completata entro il 31 dicembre 2020. Senza un’applicazione retroattiva della presente decisione, le piccole imprese subirebbero perdite economiche. È pertanto opportuno applicare la presente decisione retroattivamente, a partire dal 1o gennaio 2021, al fine di garantire la continuità giuridica della misura di deroga, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lituania è autorizzata a esentare dall’imposta sul valore aggiunto i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 55 000 EUR.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.
Articolo 3
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, le 22 gennaio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 150 del 9.6.2011, pag. 6).
(3) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
(4) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).
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28.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/4 |
DECISIONE (PESC) 2021/87 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 26 gennaio 2021
relativa alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2019/1613(ATALANTA/1/2021)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta). |
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(2) |
Il 25 settembre 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/1613 (2) con la quale il generale di divisione Antonio PLANELLS PALAU è stato nominato comandante dell’operazione dell’UE per Atalanta a decorrere dal 1o ottobre 2019. |
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(3) |
La Spagna ha proposto che l’ammiraglio di divisione Eugenio DÍAZ DEL RÍO subentri al generale di divisione Antonio PLANELLS PALAU quale comandante dell’operazione dell’UE per Atalanta. |
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(4) |
Il 17 dicembre 2020 il comitato militare dell’UE ha appoggiato la nomina dell’ammiraglio di divisione Eugenio DÍAZ DEL RÍO quale comandante dell’operazione dell’UE per Atalanta a decorrere dal 19 febbraio 2021. |
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(5) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’ammiraglio di divisione Eugenio DÍAZ DEL RÍO è nominato comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 19 febbraio 2021.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2019/1613 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 19 febbraio 2021.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021
Per il comitato politico e di sicurezza
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) Decisione (PESC) 2019/1613 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 settembre 2019, sulla nomina del comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea per contribuire alla deterrenza, prevenzione e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata al largo delle coste somale (Atalanta) (ATALANTA/3/2019) (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 84).
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28.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/6 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/88 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari
[notificata con il numero C(2021) 313]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione n. 1313/2013/UE definisce il quadro giuridico di rescEU che è una riserva di risorse a livello dell’Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l’insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo. |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 (2) della Commissione stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. Attualmente la riserva rescEU è costituita da mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi e per l’evacuazione medica, risorse per squadre mediche di emergenza e per la costituzione di scorte di materiale medico e/o di dispositivi di protezione individuale. |
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(3) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, le risorse di rescEU devono essere definite tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti, dell’insieme delle risorse e delle carenze a livello dell’Unione. Tale articolo definisce inoltre i tre settori su cui dovrebbe concentrarsi in particolare rescEU, vale a dire i mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, la risposta medica di emergenza e gli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN). |
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(4) |
Un’analisi dei rischi individuati ed emergenti nonché dei mezzi e delle carenze a livello dell’Unione rivela la necessità di mezzi di decontaminazione rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. |
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(5) |
La capacità di decontaminazione sviluppata nell’ambito di rescEU dovrebbe permettere di far fronte a incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. Disporre di una capacità pienamente adeguata nel settore dei CBRN permetterebbe di essere in grado di rispondere a situazioni in cui intervengono fattori di natura diversa e quindi di provvedere a interventi efficaci e su più fronti. |
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(6) |
Se il compito primario di una capacità di decontaminazione nel settore dei CBRN nell’ambito di rescEU dovrebbe essere la decontaminazione da agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature e prove fondamentali, la capacità può anche includere un’adeguata decontaminazione delle persone colpite, anche in caso di incidenti mortali. |
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(7) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, previa consultazione degli Stati membri, è necessario stabilire requisiti di qualità per i mezzi di risposta appartenenti a rescEU. |
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(8) |
È opportuno istituire mezzi per la decontaminazione CBRN per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto elevato, conformemente alle categorie di costi ammissibili di cui all’articolo 3 sexies della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 e previa consultazione degli Stati membri. |
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(9) |
Al fine di fornire l’assistenza finanziaria dell’Unione per lo sviluppo di tali mezzi per la decontaminazione CBRN a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE, occorre definirne i costi totali stimati. I costi totali stimati dovrebbero essere calcolati tenendo conto delle categorie di costi ammissibili di cui all’allegato I BIS di tale decisione. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570. |
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(11) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:
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1) |
L’articolo 2 è così modificato:
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2) |
all’articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
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3) |
È inserito il seguente articolo 3 septies: «Articolo 3 septies Costi totali stimati dei mezzi di decontaminazione CBRN di rescEU 1. Nel calcolo dei costi totali stimati per i mezzi di decontaminazione CBRN facenti parte delle risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE. 2. I costi totali stimati per i mezzi di decontaminazione CBRN e pertinenti alla categoria di costi di cui al punto 1 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato al momento dell’acquisto, affitto o noleggio a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando acquistano, affittano o noleggiano risorse di rescEU, gli Stati membri forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse. 3. I costi totali stimati per le categorie di cui ai punti da 2 a 8 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per i mezzi di decontaminazione CBRN sono calcolati almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui i dati relativi all’inflazione. Tali costi sono utilizzati dalla Commissione per fornire un’assistenza finanziaria annua. 4. I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l’acquisto, l’affitto o il noleggio di tale risorsa rescEU.»; |
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4) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021
Per la Commissione
Janez LENARČIČ
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell’8 aprile 2019, recante modalità d’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).
ALLEGATO
Nell’allegato è aggiunta la sezione 7 seguente:
«7. Decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare
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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
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28.1.2021 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/10 |
CORTE DEI CONTI
Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte
LA CORTE DEI CONTI EUROPEA («la Corte»),
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 285, 286, e 339,
visti il regolamento interno della Corte, in particolare gli articoli 3 e 34, paragrafo 1, e le modalità di applicazione dello stesso, in particolare l’articolo 81, paragrafo 4,
considerando che i membri della Corte sono tenuti ad esercitare Ie loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione, a non sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo né da alcun organismo nell’adempimento dei loro doveri e ad astenersi da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni,
considerando che i membri della Corte assumono, fin dal loro insediamento, l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica,
considerando che i membri hanno una particolare responsabilità riguardo alle questioni di etica, dato che, mediante il loro esempio, hanno un’influenza significativa sulla cultura dell’organizzazione e sulla realizzazione di un buon ambiente di lavoro,
considerando che il presente Codice di condotta rispecchia i valori e i princìpi etici fondamentali stabiliti, ad esempio, nel Codice di deontologia dell’organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI 130), quali integrità, indipendenza e obiettività, competenza, condotta professionale, riservatezza e trasparenza,
considerando che il codice di condotta per i membri della Corte dell’8 febbraio 2012 deve essere rivisto alla luce dell’esperienza acquisita dalla sua applicazione, affinché la Corte garantisca i più elevati standard deontologici, come atteso dai membri della Corte, e per tenere conto delle conclusioni della relazione frutto della valutazione inter pares sul quadro etico della Corte completata nel 2019 dalle istituzioni superiori di controllo di Croazia e Polonia,
considerando che, al fine di assicurare una maggiore trasparenza e coerenza, tutte le disposizioni in materia di obblighi deontologici dei membri devono essere incluse nel presente codice di condotta, che è parte integrante delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte,
considerando che la Corte ha adottato una politica volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali,
considerando che, per essere pienamente efficaci, certi obblighi in virtù del presente codice di condotta relativamente ai membri della Corte dovrebbero valere anche per i precedenti membri,
decide di adottare il seguente Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte:
Articolo 1
Campo d’applicazione
Il presente codice di condotta si applica ai membri della Corte e, ove espressamente specificato, ai precedenti membri della Corte.
I. VALORI E PRINCIPI
Articolo 2
Disposizioni generali
1. I membri osservano i più elevati standard di condotta eticamente corretta e con le proprie azioni danno un esempio da seguire.
2. I membri osservano i seguenti valori e princìpi etici: integrità, indipendenza, obiettività, competenza, condotta professionale, riservatezza e trasparenza, dignità, impegno e lealtà, discrezione e collegialità.
Articolo 3
Integrità
1. I membri agiscono in modo onesto, affidabile, in buona fede ed esclusivamente nel pubblico interesse.
2. I membri si astengono dall’accettare regali o vantaggi simili di valore superiore ai 150 euro. I membri si astengono inoltre dall’accettare, da parte di terzi, il pagamento di spese di soggiorno o viaggio manifestamente sproporzionate.
3. I membri non possono accettare pagamenti per alcun tipo di attività esterna o lavoro pubblicato nel corso del loro mandato.
4. I membri fanno uso delle infrastrutture e delle risorse messe a loro disposizione nel pieno rispetto delle norme generali e specifiche stabilite a tale scopo e, in particolare, delle decisioni vigenti della Corte riguardanti la procedura per l’assunzione del personale per Gabinetti dei membri, le spese di rappresentanza e per ricevimenti, nonché l’uso dei veicoli di servizio della Corte.
5. I membri della Corte decidono i componenti del proprio Gabinetto tenendo conto della natura impegnativa della funzione, dei profili professionali necessari e della necessità di stabilire una relazione basata sulla fiducia reciproca tra sé e i componenti del proprio Gabinetto. Coniugi, partner e membri del nucleo familiare non fanno parte dei Gabinetti dei membri della Corte.
Articolo 4
Indipendenza
1. I membri non si trovano in circostanze e non sono sottoposti a influenze che compromettono il loro giudizio professionale, o possono essere considerate pregiudizievoli a tale riguardo.
2. I membri non sollecitano né ricevono istruzioni da alcuna istituzione, organismo, ufficio o agenzia dell’Unione, da alcun governo o da alcun soggetto pubblico o privato.
3. I membri restano indipendenti da influenze politiche. In particolare, non possono assumere alcuna carica politica.
4. La relazione dei membri con gruppi d’interesse è compatibile con la necessità di mantenere la propria indipendenza.
Articolo 5
Obiettività
1. I membri agiscono in modo imparziale e obiettivo.
2. I membri evitano qualsiasi situazione che possa far insorgere un conflitto d’interessi o che possa obiettivamente essere percepita come tale. Un conflitto d’interessi sorge quando un interesse personale potrebbe influenzare l’esercizio indipendente delle funzioni dei membri. Tra gli interessi personali sono inclusi, tra l’altro, tutti i potenziali benefici o vantaggi a favore dei membri stessi, dei relativi coniugi, partner o membri del nucleo familiare.
Articolo 6
Competenze
I membri sviluppano e conservano conoscenze e competenze pertinenti alle proprie funzioni e agiscono in osservanza delle norme applicabili e con la dovuta attenzione.
Articolo 7
Condotta professionale
1. I membri rispettano le norme applicabili stabilite nei trattati, nel diritto derivato e dalla Corte. Evitano qualsiasi condotta che potrebbe screditare la Corte.
2. I membri della Corte prendono atto dell’importanza dei propri compiti e delle proprie responsabilità; tengono conto della natura pubblica della propria funzione, dando il buon esempio, e si comportano in modo da mantenere e promuovere la fiducia dei cittadini nei confronti della Corte.
Articolo 8
Riservatezza e trasparenza
1. I membri rispettano il carattere riservato del lavoro della Corte. Non divulgano informazioni riservate che per loro natura siano protette dal segreto professionale, come specificato all’articolo 339 TFUE.
2. I membri sono responsabili del corretto trattamento di documenti segretati, riservati o sensibili e di informazioni di cui essi o i propri Gabinetti vengono a conoscenza durante l’esercizio delle proprie funzioni.
3. I membri non usano per fini privati, per sé o per contro di altri, alcuna informazione a cui hanno avuto accesso in virtù della propria posizione ufficiale e che non è stata resa pubblica.
4. I membri dovrebbero prendere atto che la carica pubblica che ricoprono richiede una maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini. Dovrebbero mantenere un equilibrio tra la necessità di trasparenza e quella di riservatezza.
Articolo 9
Dignità
1. I membri rispettano la dignità della propria funzione e non si esprimono, attraverso qualsiasi mezzo, in maniera tale da influire negativamente sulla percezione dell’opinione pubblica relativamente a tale funzione.
2. I membri si comportano in maniera cortese e rispettosa. Stabiliscono e mantengono un clima di lavoro atto a impedire ogni comportamento suscettibile di ledere la dignità del singolo.
Articolo 10
Impegno e lealtà
1. I membri della Corte si dedicano all’adempimento del proprio mandato.
2. Partecipano alle riunioni della Corte, delle Sezioni e dei comitati a cui appartengono, in ottemperanza all’articolo 6 delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte.
3. Nello spirito di lealtà, sostengono costantemente la Corte nell’esercizio delle prerogative che le spettano.
Articolo 11
Discrezione e collegialità
1. I membri agiscono e si esprimono, sia all’interno che all’esterno dell’istituzione, con la moderazione imposta dalla propria carica.
2. I membri rispettano, in qualsiasi circostanza, il carattere collegiale della Corte e le decisioni da essa adottate, e assumono collettivamente la responsabilità di queste ultime. Qualora ritengano che tali decisioni arrechino loro un pregiudizio personale, i membri possono tuttavia ricorrere agli strumenti giurisdizionali previsti dal diritto dell’Unione europea.
3. Fatte salve le competenze del presidente in materia di relazioni esterne, i membri sono autorizzati a comunicare e a commentare all’esterno della Corte le informazioni, le relazioni o i pareri ai quali la Corte ha deciso di conferire carattere pubblico, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 4.
4. I membri si astengono dal effettuare all’esterno della Corte commenti che:
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a) |
metterebbero in dubbio una decisione della Corte; |
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b) |
danneggerebbero la reputazione della Corte; |
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c) |
potrebbero essere interpretati come una dichiarazione della posizione della Corte su una questione che non rientra nelle sue competenze istituzionali o su cui la Corte non ha preso posizione; |
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d) |
potrebbero coinvolgere la Corte in una controversia, anche dopo la cessazione del mandato del membro. |
Articolo 12
Attività esterne
1. I membri non svolgono alcuna attività professionale esterna alla Corte o altra attività esterna, remunerata o meno, che sia incompatibile con il carattere delle proprie funzioni, come specificato all’articolo 286, paragrafi 3 e 4 del TFUE.
2. Alle condizioni di cui al presente articolo, i membri possono ricoprire cariche onorifiche e non retribuite in fondazioni od organismi analoghi nei settori politico, giuridico, scientifico, culturale, artistico, sociale, sportivo o filantropico o in istituti di insegnamento. Per «carica onorifica» si intende una carica in cui il titolare non dispone di alcun ruolo gestionale, potere decisionale e responsabilità o controllo delle attività dell’ente in questione e nella quale ricopre solo un ruolo di rappresentanza o consultivo. Per «fondazioni od organismi analoghi» si intendono organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che svolgono azioni di interesse pubblico nei settori sopra citati. I membri evitano qualsivoglia conflitto d’interessi che potrebbe insorgere da tali cariche, o che potrebbe obiettivamente essere percepito come da esse derivante, in particolare se l’ente in questione riceve finanziamenti di qualsiasi natura a valere sul bilancio dell’UE.
3. I membri possono inoltre essere impegnati nelle seguenti attività esterne, a condizione che rispettino gli articoli 2 e 10:
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a) |
offrire corsi nell’interesse dell’integrazione, dello Stato di diritto o dell’etica europea, o pronunciare discorsi o prendere parte a conferenze, a condizione che non vi sia un compenso o, qualora esso sia previsto, che l’organizzatore lo versi direttamente a un ente benefico scelto dal membro; |
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b) |
pubblicare un libro o scrivere un articolo, a condizione che eventuali diritti d’autore derivanti dai lavori pubblicati in connessione con le funzioni di un membro siano pagati direttamente dalla casa editrice a un ente benefico scelto dal membro. |
4. Le attività esterne non devono
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a) |
pregiudicare l’imparzialità della Corte; |
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b) |
dare luogo a conflitto d’ interessi o essere obiettivamente percepite come causa di conflitto d’interessi; |
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c) |
comportare un impegno eccessivo in termini di tempo, tenendo conto dell’impatto cumulativo di tutte le attività esterne di un membro; |
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d) |
apportare alcun introito al membro. |
Articolo 13
Obblighi dei membri dopo la cessazione dalle loro funzioni
1. Dopo la cessazione delle funzioni, i precedenti membri rispettano gli obblighi derivanti dalle funzioni che continuano ad avere effetto al termine del loro mandato, in particolare il dovere di comportarsi con onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare determinate funzioni o vantaggi, in linea con l’articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con gli obblighi specificati nel presente codice di condotta.
2. Continuano ad essere tenuti a rispettare gli obblighi di discrezione e collegialità, come stabilito all’articolo 11, per quanto riguarda le attività espletate durante il proprio mandato. A norma dell’articolo 339 del TFUE, il segreto professionale continua ad essere in vigore dopo la cessazione delle funzioni dei membri.
II. NORME PROCEDURALI
Articolo 14
Dichiarazione di interessi
1. I membri presentano una dichiarazione di interessi:
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a) |
entro un mese dall’insediamento; |
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b) |
su base annuale il 31 gennaio; |
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c) |
in qualunque momento, nel caso in cui avvengano modifiche significative delle informazioni da dichiarare (comprese nuove attività esterne di cui al paragrafo 10); |
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d) |
alla conclusione del mandato. |
2. Tali dichiarazioni di interessi devono essere trasmesse al presidente utilizzando il modulo di cui all’allegato I del presente codice di condotta.
3. La dichiarazione di interessi contiene gli elementi elencati nei paragrafi 4-11 del presente articolo.
4. I membri della Corte dichiarano eventuali interessi finanziari, attività o passività che potrebbero dare luogo o essere obiettivamente percepiti come causa di conflitto d’interessi nell’esercizio delle proprie funzioni.
5. Sono incluse partecipazioni individuali al capitale sociale di un’impresa, in particolare azioni, e altre forme di partecipazione come obbligazioni convertibili o certificati d’investimento. Le quote nei fondi comuni d’investimento, che non costituiscono un interesse diretto al capitale sociale, non devono essere dichiarate.
6. Viene dichiarata qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, e ne viene indicata la posizione approssimativa e la natura, ad eccezione delle residenze destinate all’uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia. Sono esclusi i beni mobili.
7. Tali obblighi valgono per gli interessi finanziari dei coniugi, dei partner (1) e dei figli minorenni, laddove detti interessi possano essere obiettivamente considerati come causa di conflitto d’interessi.
8. Al primo insediamento, i membri dichiarano tutte le attività, professionali ed onorarie, svolte nei tre anni precedenti.
9. I membri dichiarano, al fine di evitare ogni rischio potenziale di conflitto d’interessi, le eventuali attività professionali dei coniugi o partner (2).
10. I membri dichiarano tutte le attività esterne svolte in quel momento, oltre a dichiararle seguendo la procedura specifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1. Sono escluse le attività esterne di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
11. I membri dichiarano qualsiasi decorazione, premio od onorificenza loro attribuito.
12. I membri sono responsabili delle proprie dichiarazioni.
13. Il presidente della Corte esamina le dichiarazioni da un punto di vista formale, coadiuvato dal servizio giuridico. La dichiarazione di interessi compilata dal presidente deve essere esaminata dal membro che lo segue nell’ordine di precedenza di cui all’articolo 5 del regolamento interno.
14. A seguito di tale esame e tenendo in debita considerazione la protezione dei dati personali, le dichiarazioni di interessi vengono pubblicate sul sito della Corte.
15. Il presidente tiene conto delle dichiarazioni, al fine di evitare ogni possibile conflitto d’interessi, nel momento in cui propone di assegnare il membro ad una delle Sezioni o comitati della Corte.
16. Se i membri si trovano a far fronte ad una situazione che esula dall’estensione della dichiarazione d’interessi che possa dar luogo a un conflitto d’interessi, informano il presidente della Corte. A seguito di un esame da parte del comitato etico, la questione è sottoposta alla Corte, che adotta tutte le misure ritenute idonee.
Articolo 15
Accettazione di regali e vantaggi simili
1. Qualora, per usi diplomatici o per cortesia, i membri ricevano regali o vantaggi simili del valore superiore a 150 euro, li consegnano al Segretario generale. In caso di dubbio, dichiarano al Segretario generale i regali ricevuti nell’esercizio delle loro funzioni, e ne richiedono una stima del valore.
2. Il segretariato della Corte tiene un registro dei regali o vantaggi simili di valore superiore ai 150 euro, con l’indicazione dell’identità dei donatori, che viene resa pubblica sul sito Internet della Corte.
3. Questo articolo non si applica a missioni ufficiali autorizzate che prevedono la partecipazione di un membro a un evento per cui l’organizzatore sostiene determinate spese (ad esempio, spese di viaggio o di soggiorno).
Articolo 16
Obblighi dei membri rispetto alle attività esterne
1. I membri dichiarano tempestivamente al presidente della Corte tutte le attività esterne o le modifiche alle attività dichiarate usando il modulo di cui all’allegato II. I membri descrivono le attività esterne il più accuratamente possibile secondo ciascun criterio elencato al paragrafo 3.
2. Il presidente trasmette qualsiasi dichiarazione concernente le attività esterne al comitato etico, che ne è responsabile dell’esame.
3. A tal fine, il comitato etico esamina qualsiasi attività esterna esistente o richiesta, alla luce dei criteri generali stabiliti all’articolo 12, paragrafo 4.
4. Eccezionalmente, le attività esterne di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), vengono dichiarate al presidente mediante il modulo figurante nell’allegato II e inviate a fini informativi al comitato etico, che non formula un’opinione a meno che non lo ritenga necessario.
5. Le attività che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione della Corte sulle spese di missione dei membri della Corte non possono costituire «attività esterne» ai sensi degli articoli 12 e 16 del presente codice. I membri rimangono liberi di fornire al comitato etico qualsiasi informazione che ritengano opportuna, puramente a fini informativi. Al contrario, un’attività esterna dichiarata nell’ambito del presente codice non può beneficiare del rimborso ai sensi della decisione della Corte sulle spese di missione dei membri della Corte.
Articolo 17
Occupazione dei membri dopo la cessazione dalle loro funzioni
1. Quando un membro o precedente membro della Corte intende esercitare un’occupazione nei due anni successivi alla cessazione delle proprie funzioni, lo dichiara al presidente della Corte mediante il modulo di cui all’allegato III non appena viene a conoscenza della questione e, se possibile, con almeno due mesi di anticipo.
2. Ai fini del presente Codice, per «occupazione» si intende qualsiasi attività professionale, retribuita o meno. Non rientrano in questa categoria:
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a) |
cariche onorarie e non remunerate nell’ambito di fondazioni od organismi analoghi, non collegate alle attività dell’Unione europea, nei settori politico, giuridico, scientifico, culturale, artistico, sociale, sportivo o filantropico o in istituti di insegnamento; |
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b) |
la mera gestione a titolo privato di attivi o di partecipazioni o di patrimoni personali o famigliari; |
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c) |
attività comparabili. |
3. Il presidente della Corte trasmette tali dichiarazioni al comitato etico affinché siano esaminate. Il comitato etico esamina se la natura dell’occupazione prevista sia compatibile con l’articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con il presente codice, se essa pregiudichi l’imparzialità della Corte e se sussista un conflitto d’interessi.
4. Ove necessario, il comitato etico, nello svolgimento di tale esame ai sensi del paragrafo 3, individua e valuta se sono presenti eventuali rischi specifici e giustificati per i criteri di cui al paragrafo 3, derivanti da relazioni per le quali il membro ha ricoperto il ruolo di membro relatore durante gli ultimi due anni di mandato. Il comitato tiene contro anche dell’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sulla libertà professionale e diritto di lavorare.
5. Se il comitato etico ritiene che l’occupazione sia incompatibile con l’articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con il presente codice, il presidente della Corte informa il precedente membro, che si astiene dall’esercizio di tale attività.
6. Eccezionalmente, non si configura, in principio, un conflitto di interessi qualora l’ex membro intenda svolgere una funzione pubblica.
III. QUADRO ORGANIZZATIVO
Articolo 18
Il comitato etico
1. Con il presente, la Corte istituisce un comitato etico che analizza qualunque questione di natura etica considerata pertinente rispetto alle norme stabilite in questo codice e alla reputazione della Corte, compreso il loro ulteriore miglioramento.
2. La composizione del comitato è specificata all’articolo 33 delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte.
3. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri.
4. Il comitato si riunisce su richiesta del proprio presidente o a seguito di una richiesta di parere da parte del presidente della Corte o di un membro della Corte. Le discussioni interne del comitato sono riservate.
5. Il comitato emette il parere richiesto entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui è stato consultato. Su proposta del proprio presidente, il comitato può emettere un parere tramite procedura scritta. Eccezionalmente, quando consultato ai sensi dell’articolo 17, formula un parere il prima possibile.
6. Il comitato adotta i propri pareri votando a maggioranza. I pareri sono motivati facendo riferimento a eventuali opinioni discordanti. Tali opinioni vengono immediatamente comunicate al membro o precedente membro eventualmente interessato dal parere del comitato e trasmesse, per conoscenza, al presidente della Corte.
7. Quando il comitato deve valutare una dichiarazione d’interessi o una dichiarazione riguardante un’attività esterna di un membro del comitato, tale membro viene sostituito da un membro supplente del comitato e non prende parte al lavoro dell’organo in merito alla questione.
8. Il comitato etico svolge la funzione assegnatagli mediante la decisione che stabilisce la politica della Corte volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali.
9. Il servizio giuridico assiste il comitato etico nello svolgimento dei propri compiti e fornisce assistenza di segreteria.
10. Viene stipulato, tra la Corte e il membro esterno del comitato, un contratto nel quale sono stabiliti i diritti e i doveri connessi al mandato del membro, compreso l’importo della retribuzione.
Articolo 19
Interazione tra i membri, il comitato etico e la Corte
1. Il presidente, i membri e precedenti membri della Corte possono richiedere una consulenza del comitato su qualsiasi questione etica, in particolare relativamente all’interpretazione del presente codice di condotta.
2. I membri riferiscono immediatamente per iscritto al presidente della Corte e al decano competente qualsivoglia influenza indebita percepita sulla propria indipendenza, o minaccia alla stessa, operata da qualsiasi entità esterna alla Corte.
3. I membri e precedenti membri della Corte collaborano pienamente con il comitato, in particolare per quanto riguarda la fornitura di informazioni e di documenti giustificativi richiesti. Essi hanno il diritto di essere sentiti.
4. Un membro o precedente membro in disaccordo con un parere del comitato etico che le o gli arrechi pregiudizio comunica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del parere, le motivazioni del proprio dissenso per iscritto al presidente della Corte, che deferisce tempestivamente la questione alla Corte affinché la consideri e adotti una decisione definitiva. Se il deferimento riguarda un’occupazione prevista rientrante tra quelle di cui all’articolo 17, la Corte tratta la questione tempestivamente.
5. Gli effetti del parere del comitato così deferito alla Corte sono sospesi. Fino all’adozione della decisione finale, la Corte fornisce eventuali istruzioni provvisorie nell’ambito della questione, nel modo che ritenga più appropriato. Il membro o precedente membro interessato rispetta senza indugio le istruzioni della Corte, nonché la decisione finale.
6. Il presidente della Corte fa in modo che sia dato seguito ai pareri del comitato e ad eventuali istruzioni e decisioni conseguenti della Corte.
7. Ogni anno, la Corte adotta una relazione sull’applicazione del presente codice di condotta, comprendente il lavoro del comitato etico. Sarà pubblicata sul sito Internet della Corte.
Articolo 20
Cooperazione con la Procura europea e con l’OLAF
Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare quelle del protocollo sui privilegi e sulle immunità, e dei testi adottati per la loro applicazione, in particolare le garanzie procedurali stabilite nel regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (3) e nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i membri della Corte cooperano pienamente con la Procura europea e con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell’ambito delle indagini condotte da entrambi.
IV. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 21
Applicazione del codice di condotta
1. Il presidente ed i membri della Corte assicurano il rispetto del presente codice di condotta e vigilano sulla sua corretta applicazione tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità. Gli esistenti controlli interni ed esterni svolti dalla Corte sono applicabili ad attività previste ai sensi del presente codice.
2. Nell’interpretazione di questo codice e fatte salve le relative disposizioni, contenenti un insieme completo di diritti e doveri, dovrebbero essere tenute in considerazione eventuali pratiche e norme europee e internazionali pertinenti.
Articolo 22
Disposizioni finali
1. Il presente codice di condotta fa parte delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte, alle quali è allegato.
2. Abroga e sostituisce il codice di condotta per i membri della Corte dell’8 febbraio 2012 e la decisione n. 14-2015 che istituiva il comitato etico previsto dal codice di condotta per i membri della Corte.
3. Il presente codice di condotta entra in vigore con effetto immediato.
4. L’articolo 14, paragrafo 8, del codice di condotta rivisto non si applica ai membri i cui mandati sono in corso al momento dell’adozione del presente codice.
5. Il presente codice è notificato ai precedenti membri, trasmesso per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 14 dicembre 2020.
Per la Corte dei conti
Klaus-Heiner Lehne
Presidente
(1) Membro stabile di un’unione di fatto, come definito nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari.
(2) Ibidem.
(3) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248, 18.9.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
DICHIARAZIONE DI INTERESSI
(ai sensi dell’articolo 14)
Cognome e nome:
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I. |
Interessi finanziari, attivi e passivi (articolo 14, paragrafi 4 e 5, del codice di condotta) Indicare eventuali elementi che potrebbero dare luogo o essere obiettivamente percepiti come causa di conflitto d’interessi nell’esercizio delle proprie funzioni. Per ogni interesse, indicare:
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II. |
Interessi finanziari del coniuge, partner o di figli minorenni che potrebbero essere obiettivamente considerati come causa di conflitto d’interessi (articolo 14, paragrafo 7, del codice di condotta) Specificare il nome e cognome del coniuge, del partner o dei figli minorenni interessati, insieme alle stesse informazioni richieste al punto I. |
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III. |
Immobili (articolo 14, paragrafo 6 del codice di condotta) Indicare qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, specificandone la posizione approssimativa e la natura (1) Non è necessario indicare il valore delle proprietà. |
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IV. |
Attività precedenti (articolo 14, paragrafo 8, del codice di condotta) (2) Si prega di indicare la natura dell’incarico/degli incarichi, il nome dell’organismo e le sue finalità/attività. |
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V. |
Attività esterne attuali (articolo 14, paragrafo 10, del codice di condotta) (3) (4) Si prega di indicare la denominazione di ciascuna attività e di descriverne la natura e l’obiettivo. |
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VI. |
Attività professionali del coniuge o del partner (articolo 14, paragrafo 9, del codice di condotta) |
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VII. |
Decorazioni, premi e onorificenze e ulteriori informazioni pertinenti (articolo 14, paragrafo 11, del codice di condotta) |
Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.
Data:
Firma:
La presente dichiarazione sarà resa pubblica, in linea con l’articolo 14, paragrafo 14, del codice.
(1) Come stabilito all’articolo 14, paragrafo 6, non sono incluse «residenze destinate all’uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia».
(2) La dichiarazione di cui al presente paragrafo dovrebbe essere effettuata da ciascun nuovo membro all’inizio del proprio primo mandato. Nel momento in cui tale dichiarazione viene aggiornata, questa parte va copiata senza modifiche. I membri che iniziano un ulteriore (secondo o terzo) mandato sessennale, nel caso in cui non vi sia interruzione tra i mandati, sono esentati dal compilare la dichiarazione di cui al presente paragrafo.
(3) Le attività esterne elencate all’articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), non sono dichiarate mediante questo modulo ma vengono trattate conformemente all’articolo 16, paragrafo 4.
(4) Qualora fosse all’inizio del suo primo mandato e una o più attività esterne fossero ancora al vaglio a seguito della dichiarazione effettuata ai sensi dell’articolo 16, tale o tali attività vanno comunque elencate per completo e va aggiunta la seguente nota: «Questa attività esterna è attualmente al vaglio del comitato etico della Corte». Una volta completata la procedura conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, si prega di inviare una dichiarazione d’interessi aggiornata che tenga conto degli esiti della procedura.
ALLEGATO II
DICHIARAZIONE DI ATTIVITÀ ESTERNA
(conformemente agli articoli 12 e 16)
Cognome e nome:
Indicazione dell’attività esterna
Descrizione:
Si prega di descrivere l’attività il più accuratamente possibile, allegando eventuali documenti giustificativi.
Informazioni:
Si prega di fornire informazioni che dimostrino, allo scopo della valutazione, se l’attività:
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a) |
pregiudica l’imparzialità della Corte; |
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b) |
genera un conflitto d’interessi; |
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c) |
comporta un impegno eccessivo in termini di tempo (sia in sé che tenendo conto, cumulativamente, delle sue attività esterne); |
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d) |
apporta introiti. |
Data di inizio prevista per l’attività esterna:
Si prega di elencare eventuali spese di viaggio e di soggiorno a carico di terzi:
Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.
Data:
Firma:
ALLEGATO III
DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE
(ai sensi dell’articolo 17 (1))
Cognome e nome:
Occupazione prevista:
Descrizione:
Si prega di descrivere l’occupazione nel modo più accurato e completo possibile, allegando eventuali documenti giustificativi.
Informazioni:
Si prega di fornire informazioni che dimostrino, allo scopo della valutazione, se l’occupazione:
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a) |
pregiudica l’imparzialità della Corte: |
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b) |
genera un conflitto d’interessi: |
Data di inizio prevista per l’occupazione:
Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.
Data:
Firma:
(1) Si prega di notare che non è necessario dichiarare le attività rientranti nelle eccezioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b) o c).