ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 27

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
27 gennaio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/1229 con riferimento all’entrata in vigore, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/71 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei berici nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 per le navi battenti bandiera francese

3

 

*

Regolamento (UE) 2021/72 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione delle zone 7d e 7e per le navi battenti bandiera francese

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione, del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/74 della Commissione, del 26 gennaio 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un’emergenza sanitaria pubblica

18

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione, del 26 gennaio 2021, relativa alle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/1229 con riferimento all’entrata in vigore, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, e l’articolo 7, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (2) fissa misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento. Tali misure comprendono il monitoraggio dei mancati regolamenti e la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 specifica inoltre i dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso.

(2)

L’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è fissata al 1o febbraio 2021.

(3)

I partecipanti al mercato hanno indicato che la pandemia di COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sull’attuazione complessiva dei progetti regolativi e sulla fornitura dei sistemi informatici necessari per l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2018/1229. In questo periodo storico inedito gli enti finanziari si concentrano sull’attuazione di piani di emergenza efficaci per garantire la resilienza operativa e informatica quotidiana, il che ne limita la capacità informatica di realizzare determinati progetti complessi, compresi quelli necessari per conformarsi alle prescrizioni in materia di disciplina del regolamento di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229. L’applicazione di tali prescrizioni da parte dei depositari centrali di titoli (CSD), dei loro partecipanti e dei loro clienti in un siffatto contesto potrebbe aumentare, anziché attenuare, i rischi sul mercato finanziario. È pertanto opportuno concedere a tali portatori di interessi più tempo per completare i preparativi necessari per l’applicazione delle prescrizioni in materia di disciplina del regolamento. Dato il carattere inedito della situazione creata dalla pandemia di COVID-19 e le necessarie modifiche del sistema che i CSD, i loro partecipanti e i loro clienti dovrebbero apportare per conformarsi alle diverse prescrizioni in materia di disciplina del regolamento, è necessario un ulteriore rinvio di un anno dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/1229.

(5)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(6)

L’ESMA non ha condotto alcuna consultazione pubblica aperta, in quanto sarebbe altamente sproporzionata in relazione alla portata e all’impatto previsto del rinvio dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229. L’ESMA ha tenuto conto del contributo precedentemente fornito dai partecipanti al mercato in merito al livello di preparazione per l’applicazione di tale regolamento. Inoltre, in queste circostanze impreviste, è urgente fornire certezza giuridica in merito a una nuova data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 al fine di consentire ai partecipanti al mercato di prepararsi ad applicarlo. L’ESMA ha tuttavia effettuato un’analisi dei potenziali costi e benefici collegati al rinvio dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nell’elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA ha inoltre collaborato con i membri del Sistema europeo di banche centrali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2022.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


27.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/3


REGOLAMENTO (UE) 2021/71 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2021

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei berici nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di berici nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 alla Francia per lo stock di berici nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

31/TQ2025

Stato membro

Francia

Stock

ALF/3X14-

Specie

Berici (Beryx spp.)

Zona

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

Data di chiusura

27.10.2020


27.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/6


REGOLAMENTO (UE) 2021/72 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2021

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione delle zone 7d e 7e per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di razza ondulata nelle acque dell’Unione delle zone 7d e 7e da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 alla Francia per lo stock di razza ondulata nelle acque dell’Unione delle zone 7d e 7e di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

32/TQ123

Stato membro

Francia

Stock

RJU/7DE.

Specie

Razza ondulata (Raja undulata)

Zona

Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e

Data di chiusura

16.12.2020


27.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/73 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 12 e l’articolo 75, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 prorogando il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2022 e dando agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. Inoltre il regolamento (UE) 2020/2220 ha messo a disposizione le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa («EURI») istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (4) nei programmi prorogati nel 2021 e nel 2022 per finanziare misure a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 con l’obiettivo di far fronte all’impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione. Le relative norme per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero pertanto essere modificate.

(2)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 fissa il numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. Al fine di aumentare la flessibilità a disposizione degli Stati membri per utilizzare la loro dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022 nei programmi prorogati e incorporare le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI, è opportuno aumentare il numero massimo di modifiche di cui a detto articolo e posticipare il termine per presentare le domande di ultima modifica del programma. Inoltre occorre chiarire che il numero massimo di modifiche non dovrebbe applicarsi alle domande di modifica dei programmi di sviluppo rurale qualora a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/2220 siano necessarie modifiche per prorogare la durata dei programmi di sviluppo rurale e incorporare le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI.

(3)

Il regolamento (UE) 2020/2220 prevede che per i programmi di sviluppo rurale prorogati vengano stabiliti per il 2025 i target finali fissati nell’ambito del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione. È pertanto necessario specificare che gli indicatori di tale quadro si riferiscono ai risultati previsti entro il 31 dicembre 2025. Inoltre il regolamento (UE) 2020/2220 esclude l’applicazione del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione alle risorse aggiuntive provenienti dall’EURI. Pertanto i risultati finanziati con le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI dovrebbero essere esclusi dai target finali del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione.

(4)

Il regolamento (UE) 2020/2220 prevede che le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI siano oggetto di programmazione e sorveglianza distinte rispetto al sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale, applicando nel contempo, in linea di principio, le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Saranno pertanto necessarie specifiche distinte nelle descrizioni delle misure pertinenti dei programmi di sviluppo rurale e dei programmi quadro nazionali qualora le operazioni siano sostenute dalle risorse aggiuntive provenienti dall’EURI. I piani di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale, dei quadri nazionali e delle reti rurali nazionali dovrebbero inoltre indicare separatamente le risorse aggiuntive dell’EURI.

(5)

Inoltre, nel piano di indicatori per le misure selezionate, il totale parziale dei risultati previsti e della spesa pubblica totale pianificata finanziata dalle risorse aggiuntive dell’EURI dovrebbero essere indicati separatamente. Nelle relazioni annuali sull’attuazione, la comunicazione sulle spese impegnate per misura e per aspetto specifico dovrebbe indicare la parte degli impegni finanziati dalle risorse aggiuntive dell’EURI.

(6)

A norma dell’articolo 8, lettera h), punto ii), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un’aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di intervento di cui all’articolo 37, paragrafo 1, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 39, paragrafo 1, e all’articolo 39 bis del suddetto regolamento, quando uno Stato membro applica una soglia minima di perdita inferiore al 30 %, e per l’assistenza tecnica, il piano di finanziamento deve comprendere una tabella indicante il contributo totale dell’Unione preventivato e l’aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Poiché le stesse norme si applicano al contributo proveniente dalle risorse aggiuntive dell’EURI, il piano di finanziamento dovrebbe indicare, se del caso, per ciascuna di tali misure e per ciascun tipo di operazione, il contributo dell’EURI preventivato e il tasso di partecipazione dell’EURI.

(7)

Il regolamento (UE) 2020/2220 ha modificato gli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda la soglia minima di perdita che gli Stati membri possono definire nei rispettivi programmi di sviluppo rurale sulla base della quale gli agricoltori possono essere compensati per le perdite nell’ambito dei fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali e dello strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di tutti i settori. Di conseguenza, e ai fini delle relazioni all’OMC, le spese per tutti gli strumenti di gestione del rischio disciplinati dall’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e laddove la soglia minima di perdita è inferiore al 30 % devono essere preventivate e comunicate separatamente. Il piano di indicatori deve specificare di conseguenza questi nuovi requisiti di programmazione e pianificazione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

(9)

Considerata l’urgenza della situazione relativa alla crisi COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le modifiche dei programmi del tipo descritto all’articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di quattro volte nel corso del periodo di programmazione.»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati:

a)

può essere presentata un’unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l’eccezione dell’anno 2025, per il quale è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l’adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori;

b)

possono essere presentate quattro proposte aggiuntive di modifica per programma durante il periodo di programmazione.»;

iii)

al terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell’Unione, compreso un cambiamento relativo alla proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale o un cambiamento relativo alla disponibilità di risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).»;"

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro ultima modifica del programma del tipo descritto all’articolo 11, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il 30 settembre 2022.

Le modifiche di altro tipo al programma possono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2025.»;

2)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

3)

l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

(3)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

al punto 7, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

i target finali per il 2025. Tali obiettivi non tengono conto dei finanziamenti nazionali integrativi di cui al punto 12, degli aiuti di Stato sotto forma di finanziamenti integrativi di cui al punto 13 e delle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013.»;

b)

al punto 8, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili nonché il livello massimo di sostegno. Per le misure o parti delle misure finanziate dalle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 è fornita una descrizione separata.»;

c)

il punto 10 è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Piano di finanziamento, costituito da tabelle strutturate distinte per le lettere da a) a d), che indicano separatamente per lo strumento dell’Unione europea per la ripresa le informazioni di cui alla lettera e):»;

ii)

alla lettera c), il punto v) è sostituito dal seguente:

«v)

per le operazioni attuate in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora lo Stato membro decida di fissare la soglia minima di perdita tra il 20 e il 30 %, e per gli interventi attuati in conformità dell’articolo 37, paragrafo 1, e dell’articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione applicabile del FEASR e il tasso di partecipazione indicativo.»;

iii)

è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013:

i)

il contributo annuo;

ii)

il tasso di partecipazione applicabile alle misure sovvenzionate;

iii)

la ripartizione per misura e per aspetto specifico;

iv)

la partecipazione per l’assistenza tecnica;

v)

quando una misura o un tipo di operazione sono attuati con la partecipazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la tabella indica separatamente le aliquote di partecipazione per gli strumenti finanziari e un sostegno indicativo a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa corrispondente alla partecipazione prevista allo strumento finanziario;

vi)

per le operazioni attuate in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora lo Stato membro decida di fissare la soglia minima di perdita tra il 20 e il 30 %, e per gli interventi attuati in conformità dell’articolo 37, paragrafo 1, e dell’articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione applicabile dello strumento dell’Unione europea per la ripresa e il tasso di partecipazione indicativo.»;

d)

il punto 11 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per ciascun aspetto specifico, gli obiettivi quantificati, corredati dei risultati previsti e della spesa pubblica totale pianificata delle misure selezionate per trattare gli aspetti specifici, compresi i totali parziali di tali risultati previsti e della spesa totale pianificata finanziata dalle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013;»;

ii)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

la spesa pubblica totale pianificata relativa al sostegno a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013, laddove la soglia minima di perdita è inferiore al 30 %.»;

2)

la parte 2 è così modificata:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Tabella riassuntiva, per regione e per anno, del contributo totale del FEASR allo Stato membro per l’intero periodo di programmazione, escluse le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, e separatamente il contributo di tali risorse aggiuntive allo Stato membro per gli anni 2021 e 2022»;

b)

al punto 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili nonché il livello massimo di sostegno. Per le misure o parti delle misure finanziate dalle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 è fornita una descrizione separata;»

3)

nella parte 3, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Piano di finanziamento, che stabilisce:

a)

il contributo annuo del FEASR, escluse le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b)

il contributo totale dell’Unione e il tasso di partecipazione del FEASR;

c)

per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013:

i)

il contributo annuo;

ii)

il contributo totale e il tasso di partecipazione.».


ALLEGATO II

L’allegato VII, punto 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Informazioni sull’esecuzione del PSR quale misurata sulla base di indicatori comuni e specifici, nonché sui progressi compiuti in relazione agli obiettivi fissati per ciascun aspetto specifico e sui risultati realizzati rispetto a quelli pianificati secondo quanto indicato nel piano di indicatori. A partire dalla relazione annuale di attuazione da presentare nel 2017, i progressi realizzati con riguardo ai target intermedi e finali stabiliti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (tabella F). Ulteriori informazioni sulla fase di esecuzione del PSR sono fornite mediante i dati sugli impegni finanziari per misura e per aspetto specifico, insieme ai progressi previsti verso i target finali.»;

2)

al secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Tabella A: Spese impegnate per misura e per aspetto specifico, con indicazione distinta di tali informazioni per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013;».


27.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2021

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione (3) è entrato in vigore il 15 agosto 2020. Da tale data alcuni Stati membri e operatori professionali interpretano e applicano in modo divergente il termine «immagazzinate» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento.

(2)

Per motivi pratici, e dato che le sementi di Solanum lycopersicum L. e Capsicum spp. («le sementi specificate») che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020 non possono soddisfare il requisito secondo cui le piante madri devono essere state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tali sementi dovrebbero essere esentate dalla condizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.

(3)

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 dovrebbe essere modificato per chiarire che le sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020 dovrebbero essere sottoposte a campionamento e prove per accertare la presenza dell’organismo nocivo specificato da parte dell’autorità competente o di operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente prima del loro primo spostamento all’interno dell’Unione. Tale deroga all’articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento dovrebbe consentire la circolazione nel territorio dell’Unione delle sementi già accompagnate da un passaporto delle piante senza sottoporle ad ulteriori prove.

(4)

Le sementi specificate spostate per la prima volta all’interno dell’Unione a partire dal 1o aprile 2021 e che sono state sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con il metodo ELISA, dovrebbero essere nuovamente sottoposte a prove con un metodo diverso da ELISA, come indicato al punto 3 dell’allegato.

(5)

Poiché le sementi specificate originarie di paesi terzi e raccolte prima del 15 agosto 2020 non possono soddisfare la condizione secondo cui le piante madri devono essere state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tali sementi destinate ad essere introdotte nell’Unione dovrebbero essere esentate dalla condizione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i).

(6)

Il settore delle sementi e gli Stati membri hanno informato la Commissione che l’obbligo di includere il nome del sito di produzione registrato nel certificato fitosanitario a norma dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 sta causando ritardi e difficoltà pratiche agli esportatori, in quanto è difficile per questi ultimi identificare il sito di produzione effettivo. Al fine di facilitare l’identificazione del sito di produzione registrato da parte delle autorità competenti e degli operatori professionali dei paesi terzi, tale requisito dovrebbe essere sostituito dal requisito di presentare informazioni sulla tracciabilità del sito di produzione delle piante madri.

(7)

Le sementi specificate originarie di paesi terzi dovrebbero essere sottoposte a prove utilizzando i metodi di campionamento e di prova di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191. Per tenere conto del fatto che talune sementi specificate possono essere state sottoposte a prove mesi prima dell’effettiva certificazione per l’esportazione, è opportuno, a partire dal 1o aprile 2021, imporre l’esecuzione di test molecolari obbligatori e dare ai paesi terzi il tempo di adeguarsi a tale requisito.

(8)

Al fine di evitare inutili restrizioni degli scambi delle sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020, il presente regolamento dovrebbe diventare applicabile nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è così modificato:

1)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Le sementi specificate che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020 sono esentate dalla condizione di cui alla lettera a).»;

b)

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1, lettera b), primo comma, le sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020 sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato dall’autorità competente o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e sono risultate indenni da tale organismo nocivo prima del loro primo spostamento all’interno dell’Unione.

Le sementi specificate spostate per la prima volta all’interno dell’Unione a partire dal 1o aprile 2021 e che sono state sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con il metodo ELISA, sono nuovamente sottoposte a prove con un metodo diverso da ELISA, come indicato al punto 3 dell’allegato.»;

2)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«le sementi specificate o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all’organismo nocivo specificato come stabilito nell’allegato e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;»;

b)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«informazioni che consentano la tracciabilità del sito di produzione delle piante madri.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto i), per le sementi specificate che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020, la dichiarazione supplementare attesta unicamente il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), e include la dichiarazione seguente: «Le sementi sono state raccolte prima del 15 agosto 2020.»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Nei certificati fitosanitari rilasciati dopo il 31 marzo 2021, la dichiarazione supplementare conferma che le sementi specificate originarie di paesi terzi sono state sottoposte a prove secondo uno dei metodi di prova, diversi da ELISA, di cui al punto 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell’11 agosto 2020 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 (GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6).


DECISIONI

27.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/18


DECISIONE (UE) 2021/75 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2020

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un’emergenza sanitaria pubblica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

(2)

Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 10 giugno 2020 la Croazia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto del marzo 2020 che ha colpito la città di Zagabria e le contee di Zagabria e Krapina-Zagorje.

(4)

Il 24 agosto 2020 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle inondazioni del giugno 2020 nel voivodato della Precarpazia.

(5)

Entro il 24 giugno 2020, la Croazia, la Germania, la Grecia, l’Ungheria, l’Irlanda, il Portogallo e la Spagna hanno presentato domande di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza sanitaria pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all’inizio del 2020. Nelle loro domande, tutti e sette gli Stati membri hanno chiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto del Fondo.

(6)

Le domande presentate dalla Croazia e dal Portogallo, relativamente alle catastrofi naturali, soddisfano le condizioni per l’erogazione di un contributo finanziario a valere sul Fondo stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(7)

È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Croazia e alla Polonia.

(8)

Per garantire la disponibilità di risorse di bilancio sufficienti nel bilancio generale dell’Unione per il 2020, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica.

(9)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

a)

l’importo di 683 740 523 EUR è erogato alla Croazia;

b)

l’importo di 7 071 280 EUR è erogato alla Polonia.

Articolo 2

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente:

a)

l’importo di 8 462 280 EUR è erogato alla Croazia;

b)

l’importo di 15 499 409 EUR è erogato alla Germania;

c)

l’importo di 4 535 700 EUR è erogato alla Grecia;

d)

l’importo di 26 587 069 EUR è erogato all’Ungheria;

e)

l’importo di 23 279 441 EUR è erogato all’Irlanda;

f)

l’importo di 37 528 511 EUR è erogato al Portogallo;

g)

l’importo di 16 844 420 EUR è erogato alla Spagna.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 25 novembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


27.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2021

relativa alle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 14 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato I della medesima direttiva, contemplati da tali norme o da parti di esse.

(2)

Con la decisione di esecuzione C(2016) 5884 (3), la Commissione ha chiesto al CEN di redigere e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/33/UE per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/33/UE e, ove pertinente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), come stabilito all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE.

(3)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/05 della Commissione (5), per adeguarle al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto nonché la chiarezza di tali norme, procedendo tra l'altro alla redazione di un più preciso allegato ZA e all'introduzione di riferimenti normativi datati. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 81-20:2020 sui requisiti generali di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori per il trasporto di persone e cose e della norma armonizzata EN 81-50:2020 relativa alle regole di progettazione, ai calcoli, alle verifiche e alle prove degli ascensori e dei componenti per ascensori. Con la revisione delle norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014 non sono state apportate modifiche tecniche sostanziali.

(4)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884.

(5)

Le norme armonizzate EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020 soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/33/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)

Le norme armonizzate EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020 sostituiscono le norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014. È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi per l'applicazione delle norme armonizzate EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014.

(8)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE che soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi. Anche gli altri riferimenti delle norme armonizzate pubblicati nella comunicazione 2016/C 293/05 della Commissione dovrebbero pertanto essere inclusi nella presente decisione. È pertanto opportuno abrogare tale comunicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. La suddetta comunicazione dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi per quanto riguarda i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014, vista la necessità di rinviare il ritiro di tali riferimenti.

(9)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE, che figurano nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

La comunicazione 2016/C 293/64 della Commissione è abrogata. Essa continua ad applicarsi fino al 27 luglio 2022 per quanto riguarda i riferimenti delle norme armonizzate figuranti nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

(3)  Decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione, del 21 settembre 2016, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(5)  Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU C 293 del 12.8.2016, pag. 64).


ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

1.

EN 81-20:2020

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e cose — Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone

2.

EN 81-21:2009+A1:2012

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e cose — Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti

3.

EN 81-22:2014

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e cose — Parte 22: Ascensori elettrici inclinati

4.

EN 81-28:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e merci — Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci

5.

EN 81-50:2020

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Verifiche e prove — Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori

6.

EN 81-58:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Controlli e prove — Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano

7.

EN 81-70:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili

EN 81-70:2003/A1:2004

8.

EN 81-71:2005+A1:2006

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci — Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali

9.

EN 81-72:2015

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Parte 72: Ascensori antincendio

10.

EN 81-73:2016

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci — Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio

11.

EN 81-77:2013

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci — Parte 77: Ascensori sottoposti ad azioni sismiche

12.

EN 12016:2013

Compatibilità elettromagnetica — Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili — Immunità

13.

EN 12385-3:2004+A1:2008

Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 3: Informazioni per l'uso e la manutenzione

14.

EN 12385-5:2002

Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 5: Funi a trefoli per ascensori

EN 12385-5:2002/AC:2005

15.

EN 13015:2001+A1:2008

Manutenzione di ascensori e scale mobili — Regole per le istruzioni di manutenzione

16.

EN 13411-7:2006+A1:2008

Estremità per funi di acciaio — Sicurezza — Parte 7: Capicorda simmetrici a cuneo


ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

1.

EN 81-20:2014

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e cose — Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone

2.

EN 81-50:2014

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Verifiche e prove — Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori