|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
26.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/1 |
DECISIONE N. 1/2020 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE
del 14 dicembre 2020
che modifica l’Appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) dell’allegato II (relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa) [2021/45]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,
visto l’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, in particolare l’articolo 36 dell’allegato II e l’articolo 345, paragrafo 2, lettera a), punto iv);
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 36 dell’allegato II e l’articolo 345, paragrafo 2, lettera a), punto iv), dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra («accordo») stabiliscono che il consiglio di associazione può modificare l’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo. |
|
(2) |
Alcune modifiche sono state introdotte il 1o gennaio 2012 e il 1o gennaio 2017 nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («SA»). |
|
(3) |
Le parti dell’accordo hanno stabilito di aggiornare le regole specifiche per prodotto al fine di tenere conto del SA 2012 e del SA 2017. |
|
(4) |
Le modifiche apportate alle regole specifiche per prodotto nelle voci 2852 e 9619 che derivano dal SA 2012 sarebbero difficili da applicare a causa del gran numero di prodotti trasferiti in queste voci aventi ciascuno una regola diversa per la determinazione dell’origine. Le regole vigenti dovrebbero essere mantenute invariate, perché gli effetti della mancata applicazione delle modifiche non cambia sostanzialmente la determinazione dell’origine dei prodotti. |
|
(5) |
Nel caso della maggior parte dei prodotti trasferiti alla voce 9619 per tenere conto del SA 2012, una regola alternativa prevede che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tale regola alternativa dovrebbe essere aggiunta e il valore dei materiali non originari fissato ad un massimo del 50 %. |
|
(6) |
Sono necessarie modifiche per correggere le norme dell’elenco per il capitolo 84 e la voce 8522. È opportuno cogliere l’occasione per includere tali modifiche nell’appendice 2. |
|
(7) |
È opportuno modificare la nota 88 per quanto riguarda le regole d’origine dell’appendice 2 per i prodotti della voce 3920, per garantire la coerenza tra la versione spagnola e le altre versioni linguistiche. |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare l’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo. Tali modifiche non comportano una modifica sostanziale delle norme di origine negoziate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo, contenente l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario, è sostituita dall’appendice figurante nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020
ALLEGATO
«Appendice 2
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.
|
Voce SA 2017 |
Designazione del prodotto |
Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario |
|||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 01 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 02 |
Carne e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 03 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 04 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 05 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0502 |
Setole di maiale o di cinghiale preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 06 (1) |
Piante vive e prodotti della floricoltura |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 07 (2) |
Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 08 (3) |
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 09 (4) |
Caffè, tè, mate e spezie; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0910 |
Miscele di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 10 (5) |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i prodotti del Capitolo 10 sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 11 (6) |
Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1101 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1102 ed ex 1103 |
Farina di granturco, semole e semolini di granturco |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, in cui almeno il 50 % in peso del granturco della voce 1005 è originario |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, sgranati, della voce 0713 |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 12 (7) |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 14 (8) |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto in cui tutti i materiali vegetali delle voci 1511 e 1513 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 , oppure da ossa della voce 0506 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1505 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 1507 a 1510 |
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1510 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1511 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1512 |
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da altri materiali della voce 1512 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1513 |
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Da 1514 a 1515 |
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci 1514 e 1515 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 16 (9) |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1703 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti. Possono tuttavia essere utilizzati fagioli neri spezzati della voce ex 0713 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2001 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2004 ed ex 2005 |
Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2008 |
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce in cui il valore di tutti i materiali non originari della voce 1202 utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce in cui il valore di tutti i materiali non originari della voce 1202 utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. La farina di senapa o la senapa preparata possono tuttavia essere utilizzate |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi: |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto e dalle voci 1703 o 2207 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2301 |
Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso |
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore di olio d’oliva superiore a 3 % |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2308 |
altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i cerali del capitolo 10 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e lo zucchero, le melasse, la carne o il latte utilizzati sono originari e
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2403 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2504 |
Grafite naturale cristallina, addizionata di carbonio arricchito, purificata e frantumata |
Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2515 |
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2518 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può tuttavia essere utilizzato |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2520 |
Gessi specificamente preparati per l’odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2524 |
Fibre di amianto naturali |
Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2525 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei residui di mica |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2530 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2707 |
Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (10) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2709 |
Oli greggi di minerali bituminosi |
Distillazione distruttiva dei minerali bituminosi |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; resdui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (11) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (12) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (13) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (14) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (15) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”) |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (16) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2805 |
“Mischmetall” |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2811 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2833 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2840 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato di sodio pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2852 |
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 29 |
Prodotti chimici organici; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2901 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (17) o |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2902 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (18) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
||||||||||||||||||||||||||
|
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2932 |
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
||||||||||||||||||||||||||
|
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2939 |
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3001 |
Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati;estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore totale dei materiali utilizzati classificati nelle voci 2932 e 2933 non può superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore totale dei materiali utilizzati classificati nelle voci 2932 e 2933 e 2934 non può superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodott |
||||||||||||||||||||||||||
|
3003 e 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 : |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto e della voce 3003 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 3006 |
|
L’origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (19):
o
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotti |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 31 |
Concimi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 3201 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (20) |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203 , 3204 e 3205 . Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” diverso (21) di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 3403 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (22) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3404 |
Cere artificiali e cere preparate: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 3507 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702 . Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702 . Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 3801 |
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 3806 |
Gomme-esteri |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 3807 |
Pece nera (pece di catrami di legno) |
Distillazione di catrami di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3812 |
Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 3821 |
Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3826 |
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 3901 a 3915 |
Materie plastiche in forme primarie, esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 , per i quali le relative norme sono specificate di seguito: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (24) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 3907 |
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (25) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 3916 a 3919 |
Semilavorati e lavori di materie plastiche |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
3920 (26) |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
da 3921 a 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
4012 |
Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Rigenerazione di coperture usate |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4017 |
Lavori di gomma indurita |
Produzione a partire da gomma indurita |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4102 |
Pelli gregge di ovini, senza vello |
Slanatura di pelli di ovini |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
4107 , 4112 e 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4114 |
Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106 , 4107 , 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4403 |
Legno squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4409 |
Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Levigatura o incollatura con giunture a spina |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione di liste o modanature |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da ex 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4416 |
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4418 |
|
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”), di legno |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione di liste o modanature |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
4503 |
Lavori di sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 48 (27) |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4811 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
4816 |
Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4818 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4820 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 49 |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 50 |
Seta; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 5004 a ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da (28):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati semplici (29) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (30): |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da (31):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati semplici (32) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (33):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 52 |
Cotone; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Fabbricazione a partire da (34):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati semplici (35) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (36):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da (37):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati semplici (38) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (39):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da (40):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati semplici (41) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (42):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da (43):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati semplici (44) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (45):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto: |
Fabbricazione a partire da (46):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (47):
Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (48):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (49):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (50):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella” |
Fabbricazione a partire da (51):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (52):
Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (53):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (54)
Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati semplici (55) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (56):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da filati (57) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (58):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (59):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (60):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (64):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Fabbricazione a partire da (65):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 61 (66) |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (69):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 62 (70) |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 ed ex 6211 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (73) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (74) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 6210 ed ex 6216 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (75) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (76) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (77) (78) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (79) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (80) (81) o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati (82) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (83) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati (84) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (85) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati (86) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (87):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (88) (89) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (90) (91) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da (92):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da (93) (94):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (95) (96) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6401 |
Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, escluse le tomaie della voce 6406 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6402 |
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, escluse le tomaie della voce 6406 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
6403 |
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, escluse le tomaie della voce 6406 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
6404 |
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, escluse le tomaie della voce 6406 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
6405 |
Altre calzature |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, escluse le tomaie della voce 6406 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6505 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (97) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 6802 |
Marmo, travertino e alabastro |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto e dalla voce 2515 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 7003 , ex 7004 ed ex 7005 |
Vetro con strato non riflettente |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 7019 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 7101 |
Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 7102 , ex 7103 ed ex 7104 |
Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o 7206 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 o 7207 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 7218 91 ed ex 7218 99 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o 7218 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 7219 a 7222 |
Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7218 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7224 90 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 7205 o 7224 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 7225 a 7228 |
Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 7307 |
Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame; eccetto: |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7404 |
Cascami ed avanzi di rame |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7413 |
Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l’elettricità |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel, esclusi: |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 7501 a 7503 |
Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione:
o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7602 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7607 (99) |
Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto e dalla voce 7606 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7610 e 7614 |
Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni; trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 7616 |
Lavori di alluminio diversi da garze, tele metalliche, griglie, reti (comprese le tele continue o senza fine), di fili di alluminio e lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo; eccetto: |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7801 |
Piombo greggio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da piombo d’opera |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7802 |
Cascami ed avanzi di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco, esclusi: |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7902 |
Cascami ed avanzi di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno, esclusi: |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8002 e 8007 |
Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, escluse le voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8306 |
Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8401 |
Elementi combustibili nucleari |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata” |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8403 ed ex 8404 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, escluse le voci 8403 e 8404 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
||||||||||||||||||||||||||
|
8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8413 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8414 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8415 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto, a condzione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8419 |
Macchine per le industrie del legno, delle paste per carta e della carta o dei cartoni |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8424 |
Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
da 8425 a 8428 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8430 |
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l’estrazione dei pali, spazzaneve |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8431 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8439 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8441 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8443 |
Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi, ecc.) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 8444 a 8447 |
Macchine per l’industria tessile delle voci da 8444 a 8447 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8448 |
Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
da 8456 a 8466 |
Macchine utensili, macchine e loro parti e accessori delle voci da 8456 a 8466 , eccetto: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8456 |
Tagliatrici a idrogetto |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8466 |
Parti di tagliatrici a idrogetto |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
da 8470 a 8472 |
Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8486 |
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8487 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto: |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8501 |
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8504 |
Unità per l’alimentazione elettrica di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8506 |
Pile e batterie di pile elettriche |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8507 |
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8510 |
Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8516 |
Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8517 |
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8518 |
Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8519 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8522 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8523 |
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato nell’articolo 3 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8528 |
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8531 |
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8535 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8536 |
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8541 |
Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8542 |
Circuiti integrati elettronici: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
o |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato nell’articolo 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8544 (100) |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side-car”) |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8712 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini e loro parti |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 88 |
Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 8804 |
Rotochutes |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce elettriche |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 9014 |
Altri strumenti e apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9017 |
Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9018 |
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9024 |
Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028 ; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9032 |
Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 91 |
Orologeria, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9105 |
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati “chablons”; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9111 |
Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9112 |
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 93 |
Armi, munizioni e loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 9401 ed ex 9403 |
Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, con materiali della voce 9401 o 9403 , a condizione che: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9405 |
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 9506 |
Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex Capitolo 96 |
Lavori diversi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 9601 ed ex 9602 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 9603 |
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 9608 91 e 9608 99 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9609 |
Matite (diverse dalle matite della voce 9608 ), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 9613 |
Accendini tascabili, a gas, ricaricabili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ex 9614 |
Pipe, comprese le teste di pipe |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9619 |
Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||||||||||||||||||||
|
Capitolo 97 |
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto» |
|
||||||||||||||||||||||||||
(1) Cfr. la nota introduttiva 8.
(2) Cfr. la nota introduttiva 8.
(3) Cfr. la nota introduttiva 8.
(4) Cfr. la nota introduttiva 8.
(5) Cfr. la nota introduttiva 8.
(6) Cfr. la nota introduttiva 8.
(7) Cfr. la nota introduttiva 8.
(8) Cfr. la nota introduttiva 8.
(9) Cfr. la nota 1 dell’appendice 2A per la voce ex 1604.
(10) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(11) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.
(12) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.
(13) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.
(14) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(15) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(16) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(17) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(18) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(19) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(20) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.
(21) Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(22) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(23) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(24) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(25) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(26) Cfr. la nota 2 dell’appendice 2A per la voce 3920.
(27) Cfr. la nota 3 dell’appendice 2A per le voci 4810, ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 ed ex 4823
(28) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(29) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(30) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(31) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(32) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(33) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(34) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(35) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(36) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(37) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(38) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(39) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(40) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(41) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(42) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(43) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(44) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(45) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(46) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(47) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(48) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(49) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(50) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(51) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(52) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(53) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(54) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(55) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(56) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(57) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(58) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(59) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(60) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(61) L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(62) L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(63) L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(64) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(65) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(66) Cfr. la nota 4 dell’appendice 2A per sottovoci specifiche del capitolo 61.
(67) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(68) Cfr. la nota introduttiva 6.
(69) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(70) Cfr. la nota 4 dell’appendice 2A per sottovoci specifiche del capitolo 62.
(71) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(72) Cfr. la nota introduttiva 6.
(73) Cfr. la nota introduttiva 6.
(74) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(75) Cfr. la nota introduttiva 6.
(76) Cfr. la nota introduttiva 6.
(77) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(78) Cfr. la nota introduttiva 6.
(79) Cfr. la nota introduttiva 6.
(80) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(81) Cfr. la nota introduttiva 6.
(82) Cfr. la nota introduttiva 6.
(83) Cfr. la nota introduttiva 6.
(84) Cfr. la nota introduttiva 6.
(85) Cfr. la nota introduttiva 6.
(86) Cfr. la nota introduttiva 6.
(87) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(88) Cfr. la nota introduttiva 6.
(89) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(90) Cfr. la nota introduttiva 6.
(91) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(92) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(93) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(94) Cfr. la nota introduttiva 6.
(95) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(96) Cfr. la nota introduttiva 6.
(97) Cfr. la nota introduttiva 6.
(98) SEMII: Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(99) Cfr. la nota 5 dell’appendice 2A per la sottovoce 7607 20.
(100) Cfr. la nota 6 dell’appendice 2A per le sottovoci 8544 30, 8544 42, 8544 49 e 8544 60
|
26.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/96 |
DECISIONE N. 2/2020 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE
del 14 dicembre 2020
che introduce note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo in relazione al certificato di circolazione delle merci EUR.1, alla dichiarazione su fattura, agli esportatori autorizzati e al controllo delle prove dell’origine [2021/46]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,
visto l’accordo che istituisce un’associazione tra l’America centrale, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo»), in particolare l’articolo 37 dell’allegato II;
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 37 dell’allegato II dell’accordo, le parti concordano note esplicative riguardanti l’interpretazione, l’applicazione e l’amministrazione dell’allegato II in sede di sottocomitato per le dogane, alla facilitazione degli scambi e alle regole di origine e ne raccomandano l’approvazione da parte del consiglio di associazione. |
|
(3) |
Poiché il certificato di circolazione delle merci EUR.1 di cui all’appendice 3 dell’allegato II dell’accordo è solo un modello, potrebbero sussistere lievi differenze nei moduli stampati dalle varie autorità. È opportuno chiarire che tali differenze non dovrebbero avere come effetto la mancata accettazione degli stessi. |
|
(4) |
Al fine di garantire che tali differenze non siano fonte di difficoltà per l’accettazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e al fine di garantire un’interpretazione armonizzata da parte delle autorità pubbliche competenti delle parti, è opportuno fornire linee guida circa il contenuto del documento. |
|
(5) |
Le note esplicative relative alle istruzioni per la compilazione dei certificati di circolazione EUR.1 contenute nell’allegato della presente decisione forniscono linee guida. Tuttavia esse dovrebbero essere lette in combinato disposto con le note esplicative relative all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 30 contenuti nell’allegato della presente decisione per quanto riguarda i motivi della mancata accettazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 per motivi tecnici e del rifiuto del regime preferenziale senza verifica. |
|
(6) |
Sono fornite linee guida relative all’applicazione delle disposizioni concernenti la dichiarazione su fattura, alla base per l’applicazione del valore limite per qualsiasi esportatore per la compilazione di una dichiarazione su fattura, e per l’autorizzazione e il controllo degli esportatori autorizzati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvate le note esplicative relative agli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo in relazione al certificato di circolazione delle merci EUR.1, alle dichiarazioni su fattura, agli esportatori autorizzati e al controllo delle prove dell’origine che figurano nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020
ALLEGATO
NOTE ESPLICATIVE
Articolo 15
Certificato di circolazione delle merci EUR.1: moduli e istruzioni per la compilazione
Numero di serie EUR.1
Il certificato di circolazione delle merci EUR.l deve recare un numero di serie progressivo per agevolarne l’identificazione. Il numero di serie è solitamente composto da una o più lettere e numeri.
Moduli del certificato di circolazione delle merci EUR.1
Il certificato di circolazione delle merci EUR.1, che varia, ad esempio, nella formulazione o nel posizionamento delle note a piè di pagina, in funzione dell’autorità pubblica competente che lo rilascia, rispetto ai modelli figuranti nell’appendice 3 (modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1) dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di “prodotti originari” e metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo, possono essere accettati come prova dell’origine, se le variazioni non modificano le informazioni richieste in ciascuna casella.
Casella 1
Esportatore
Deve contenere tutti i dati dell’esportatore delle merci (nome, indirizzo completo e paese di origine dell’esportazione).
Casella 2
Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra
A questo fine, precisare:
America centrale; Unione europea o UE (1); Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.
Casella 3
Destinatario
Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, i dati del destinatario da indicare sono: nome, indirizzo completo e paese di destinazione delle merci.
Casella 4
Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari
Specificare il paese, il gruppo di paesi o il territorio di origine delle merci:
America centrale; Unione europea o UE (2); Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.
Casella 5
Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
Specificare il paese, il gruppo di paesi o il territorio della parte importatrice a cui i prodotti devono essere consegnati:
America centrale; Unione europea o UE (3); Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.
Casella 6
Informazioni riguardanti il trasporto
Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, indicare il mezzo di trasporto e la lettera di trasporto aereo o i numeri della polizza di carico, recanti i nomi delle rispettive aziende di trasporto.
Casella 7
Osservazioni
Questa casella deve essere compilata:
|
1. |
Nel caso di un certificato rilasciato dopo l’esportazione delle merci a norma dell’articolo 16 dell’allegato II dell’accordo: nella casella deve essere indicata la dicitura seguente, in una delle lingue di cui al detto accordo: “RILASCIATO A POSTERIORI” Inoltre, per i casi costituiti a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato II il numero del certificato di circolazione delle merci EUR.1 che non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici deve essere indicato in questa casella: “EUR.1 n. …”. |
|
2. |
Nel caso di rilascio di un duplicato del certificato a norma dell’articolo 17 dell’allegato II dell’accordo: nella casella deve essere indicata la dicitura seguente, in una delle lingue di cui al detto accordo: “DUPLICATO”, accompagnata dalla data di rilascio del certificato di circolazione delle merci originale EUR.1. |
|
3. |
In caso di cumulo dell’origine con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù o Venezuela: nella casella deve essere indicata la dicitura seguente: “cumulo con (nome del paese)”, ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato II. |
|
4. |
Se a un prodotto si applica una regola di origine soggetta a contingenti, nella casella deve essere indicata la dicitura: “Prodotto originario ai sensi dell’appendice 2A dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di ‘prodotti originari’ e i metodi di cooperazione amministrativa)”. |
|
5. |
In altri casi che possono essere considerati utili per chiarire le informazioni del certificato di circolazione delle merci EUR.1. |
Casella 8
Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli; descrizione delle merci
Fornire una descrizione delle merci, secondo la descrizione figurante nella fattura, e altre informazioni quali: numero d’ordine o di prodotto; marche e numeri; numero e tipo di colli (palette, cassette, buste, rotoli, barili, sacchi ecc.). È possibile aggiungere una descrizione generale delle merci nella misura in cui si riferisce alla descrizione specifica contenuta nella fattura e vi è un legame univoco tra il documento d’importazione e il certificato di circolazione delle merci EUR.1. In questo caso, il numero della fattura è indicato in questa casella. La classificazione tariffaria dovrebbe di preferenza essere riportata almeno in una voce (codice di quattro cifre) nell’ambito del sistema armonizzato.
Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».
La descrizione delle merci deve essere preceduta da un numero d’ordine o di prodotto, senza interlinee o spazi vuoti e non devono esserci spazi vuoti tra i prodotti specificati nel certificato stesso. Qualora lo spazio della casella non fosse completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e sbarrare la parte non riempita così da rendere impossibili aggiunte successive.
Qualora lo spazio della casella non sia sufficiente da permettere di specificare gli elementi necessari per l’identificazione dei prodotti, in particolare nel caso di spedizioni voluminose, l’esportatore può specificare i prodotti cui si riferisce il certificato su fatture allegate relative a detti prodotti e, se necessario, su qualsiasi altro documento commerciale, sempreché:
|
a) |
indichi il numero delle fatture nella casella 10 del certificato di circolazione delle merci EUR.1; |
|
b) |
le fatture e, se del caso, qualsiasi altro documento commerciale, siano solidamente attaccate al certificato prima della loro presentazione all’autorità pubblica competente; nonché |
|
c) |
l’autorità pubblica competente abbia apposto sulle fatture e, se del caso, su qualsiasi altro documento commerciale un timbro che le colleghi ai certificati. |
Casella 9
Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)
Indicare la massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.) di tutte le merci elencate nella casella 8 o separatamente per ciascuna voce (voce SA).
Casella 10
Fatture
Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, indicare data e numero/numeri della fattura.
Casella 11
Visto dell’autorità pubblica competente o dell’autorità doganale
Casella ad uso esclusivo dell’autorità pubblica competente o dell’autorità doganale, a seconda dei casi nei diversi paesi, che rilascia il certificato.
Casella 12
Dichiarazione dell’esportatore
Casella ad uso esclusivo dell’esportatore o del suo rappresentante autorizzato. Deve riportare il luogo e la data in cui il certificato è stato compilato e recare la firma dell’esportatore o del suo rappresentante autorizzato.
L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato può firmare fisicamente o una parte può consentire loro di firmare digitalmente il certificato EUR.1.
Firmando il presente modulo l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato dichiara che le merci possono beneficiare delle disposizioni dell’accordo UE-America centrale.
Casella 13 Domanda di controllo e Casella 14 Risultato del controllo
Le caselle in questione sono ad uso esclusivo delle autorità doganali o dell’autorità pubblica competente, a seconda dei casi nei diversi paesi, ai fini della verifica.
Articolo 15, paragrafo 3
Documenti che accompagnano un certificato di circolazione EUR.1
Una fattura concernente merci esportate nell’ambito di un regime preferenziale dal territorio di una delle Parti e che accompagna un certificato di circolazione EUR.1 può essere emessa in un paese terzo.
Articolo 15, paragrafo 7
Dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata
Ai fini delle autorità competenti che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l’esportazione è considerata effettuata o assicurata mediante la presentazione della dichiarazione di esportazione da parte dell’esportatore e la sua accettazione da parte delle autorità doganali.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)
Motivi tecnici
|
1. |
Un certificato di circolazione delle merci EUR.1 che non sia stato compilato nel rispetto delle disposizioni in vigore può essere respinto per “motivi tecnici”. In questi casi può essere presentato in un secondo tempo il certificato vistato a posteriori. Questa categoria riguarda, ad esempio, le situazioni in cui:
Azioni da intraprendere: Si appone la menzione “documento respinto” in una delle lingue ufficiali dell’accordo, indicandone il o i motivi, o sul certificato stesso o su un altro documento rilasciato dalle autorità doganali. Il certificato e, se del caso, l’altro documento è restituito all’importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato. L’amministrazione doganale può eventualmente conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbia motivo di supporre una frode. |
|
2. |
Fatto salvo quanto precede, errori, incoerenze od omissioni minori nella compilazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 non possono essere considerati motivi tecnici sufficienti per il suo rigetto, poiché non impediscono l’acquisizione e la valutazione delle pertinenti informazioni contenute nella prova dell’origine. A titolo di esempio, i casi seguenti non sono considerati come motivi tecnici per il rifiuto:
|
Articolo 19
Applicazione delle disposizioni relative alla dichiarazione su fattura
Si applicano le disposizioni seguenti:
|
a) |
qualora una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (4) comprenda prodotti originari e non originari, essi devono essere identificati come tali nei suddetti documenti; |
|
b) |
una dichiarazione su fattura compilata sul retro della fattura, della bolla di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale è accettabile. |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)
Valore base relativo alla presentazione e all’accettazione di dichiarazioni su fattura, compilate da qualsiasi esportatore
Il prezzo franco fabbrica può essere usato come valore base per decidere quando una dichiarazione su fattura possa sostituire un certificato di circolazione delle merci EUR.1 tenuto conto del valore limite di cui all’appendice 6 dell’allegato II. Qualora si consideri valore base il prezzo franco fabbrica, il paese di importazione è tenuto ad accettare le dichiarazioni su fattura presentate in rapporto a tale prezzo.
In assenza di prezzo franco fabbrica, in caso di spedizione a titolo gratuito, si considera valore base per la determinazione del valore limite quello stabilito in dogana dall’autorità del paese di importazione.
Articolo 20
Esportatore autorizzato
Per esportatore si intendono le persone o gli operatori, indipendentemente dal fatto che si tratti di produttori o di commercianti, purché siano rispettate tutte le altre condizioni indicate nell’allegato II.
Il conferimento dello status di esportatore autorizzato è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte dell’esportatore. Nell’esaminare la domanda, le autorità pubbliche competenti devono accertarsi in particolare che:
|
— |
l’esportatore effettui regolarmente esportazioni; |
|
— |
l’esportatore sia in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci da esportare. L’esame deve accertare che l’esportatore sia a conoscenza delle regole in materia di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti che attestino l’origine; |
|
— |
l’esportatore presenta, per quanto riguarda attività di esportazione precedentemente svolte, garanzie sufficienti del carattere originario delle merci e della possibilità di ottemperare a tutti gli obblighi che ne derivano; nonché |
Al momento del rilascio di un’autorizzazione gli esportatori devono:
|
— |
impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura esclusivamente per merci per le quali essi possiedono, al momento del rilascio, tutte le prove o gli elementi contabili necessari; |
|
— |
assumere la completa responsabilità dell’utilizzo, segnatamente per quanto riguarda dichiarazioni di origine inesatte o un uso erroneo di detta autorizzazione; |
|
— |
accertare che la persona incaricata all’interno dell’impresa di compilare le dichiarazioni su fattura sia a conoscenza e comprenda le regole in materia di origine; |
|
— |
impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione; |
|
— |
impegnarsi a presentare prove dell’origine alle autorità pubbliche competenti in qualsiasi momento, e a consentire ispezioni da parte delle suddette autorità in qualsiasi momento. |
L’autorità pubblica competente deve effettuare controlli periodici degli esportatori autorizzati. Il controllo deve essere effettuato in modo da garantire l’utilizzo corretto dell’autorizzazione e può essere effettuato a intervalli determinati, se possibile, in base a criteri di analisi dei rischi.
Le autorità pubbliche competenti delle parti devono notificare alla Commissione dell’Unione europea il sistema di numerazione nazionale utilizzato per designare gli esportatori autorizzati. La Commissione dell’Unione europea invierà questa informazione alle autorità doganali degli altri paesi.
Articolo 30
Rifiuto del regime preferenziale senza verifica
Si tratta dei casi in cui la prova dell’origine è considerata inapplicabile:
|
— |
la prova dell’origine (certificato di circolazione delle merci EUR.1) è stata rilasciata da un paese non facente parte dell’accordo; |
|
— |
la descrizione delle merci nella casella 8 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 si riferisce a merci diverse da quelle presentate; |
|
— |
la prova dell’origine (certificato di circolazione delle merci EUR.1) presenta raschiature o correzioni sovrapposte non siglate e vistate; |
|
— |
il termine di validità della prova dell’origine (certificato di circolazione delle merci EUR.1) è superato per motivi non previsti nell’accordo (ad esempio circostanze eccezionali), fatti salvi i casi in cui le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine. |
Azioni da intraprendere:
La prova dell’origine con la menzione «INAPPLICABILE» deve essere conservata dall’amministrazione doganale alla quale è stata presentata, per evitare ulteriori tentativi di utilizzazione. Fatte salve le azioni legali intraprese conformemente alla legislazione nazionale, le autorità doganali del paese di importazione informano senza ritardo, se del caso, le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti del paese di esportazione in merito al rifiuto.
«ALLEGATO ALLE NOTE ESPLICATIVE
Termini facenti inequivocabilmente riferimento all’Unione europea
|
Lingua |
UE |
Unione europea (UE) |
|
BG |
EC |
Европейски съюз (ЕС) |
|
CS |
EU |
Evropská unie |
|
DA |
EU |
Den Europæiske Union |
|
DE |
EU |
Europäische Union |
|
EL |
EE |
Ευρωπαϊκή Ένωση |
|
EN |
EU |
European Union |
|
ES |
UE |
Unión Europea |
|
ET |
EL |
Euroopa Liit |
|
FI |
EU |
Euroopan unioni |
|
FR |
UE |
Union européenne |
|
HR |
EU |
Europska unija |
|
HU |
EU |
Európai Unió |
|
IT |
UE |
Unione europea |
|
LT |
ES |
Europos Sąjunga |
|
LV |
ES |
Eiropas Savienība |
|
MT |
UE |
Unjoni Ewropea |
|
NL |
EU |
Europese Unie |
|
PL |
UE |
Unia Europejska |
|
PT |
UE |
União Europeia |
|
RO |
UE |
Uniunea Europeană |
|
SK |
EÚ |
Európska únia |
|
SL |
EU |
Evropska unija |
|
SV |
EU |
Europeiska unionen |
(1) Cfr. “Allegato alle note esplicative: Termini facenti inequivocabilmente riferimento all’Unione europea”
(2) Cfr. “Allegato alle note esplicative: Termini facenti inequivocabilmente riferimento all’Unione europea”
(3) Cfr. “Allegato alle note esplicative: Termini facenti inequivocabilmente riferimento all’Unione europea”
(4) Un esempio di tali documenti commerciali è la distinta dei colli che accompagna le merci.