ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/48 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2) relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia limita la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (3) a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia. Limita inoltre la fornitura alla Somalia di beni che possono contribuire alla fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati. |
(2) |
Il 12 novembre 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2551 (2020). La risoluzione modifica fra l’altro le deroghe all’embargo sulle armi per quanto riguarda determinate forniture di armi e i relativi finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica a beneficio delle forze di sicurezza somale, oltre ad ampliare l’elenco di beni soggetti a controllo che possono servire per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati. |
(3) |
Il 22 gennaio 2021 è stata adottata la decisione (PESC) 2021/48 del Consiglio (4), che modifica la decisione 2010/231/PESC conformemente all’UNSCR 2551 (2020). |
(4) |
Poiché alcune di queste modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. È vietato:
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2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 1 bis Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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3) |
l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2bis In deroga all’articolo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell’allegato I, può autorizzare:
|
4) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
5) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
(2) Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2).
(3) GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.
(4) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Nell’allegato III, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. |
Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:
|
(1) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.».
25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/49 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2021
che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 12,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011. |
(2) |
In base a un riesame, nell’allegato I è opportuno sopprimere le voci relative a quattro persone e aggiornare le informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per due persone. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, è così modificato:
1) |
Nella parte A. (Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2), le voci relative alle seguenti persone sono soppresse:
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2) |
La parte B. (Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino) è così modificata:
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25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/50 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2021
che autorizza un’estensione dell’uso e una modifica delle specifiche del nuovo alimento «miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio» e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1979 della Commissione (3) ha autorizzato, a norma del regolamento (UE) 2015/2283, l’immissione sul mercato della miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio («2′-FL/DFL») (fonte microbica) quale nuovo alimento. Di conseguenza, la miscela 2′-FL/DFL è stata inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. |
(4) |
Il 17 marzo 2020 la società Glycom A/S («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di estensione dell’uso e di modifica delle specifiche della miscela 2′-FL/DFL. Il richiedente ha chiesto di estendere l’uso della miscela 2′-FL/DFL alle bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia a una concentrazione di 1,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore per gli usi autorizzati. Il richiedente ha inoltre chiesto di fornire una descrizione più generica del processo di produzione del nuovo alimento, in particolare: di eliminare il riferimento all’«essiccazione a spruzzo» nella descrizione della fase finale di essiccazione del processo di produzione, in quanto sono impiegate anche altre tecniche, ad esempio la liofilizzazione; di eliminare il termine «amorfa» nella descrizione del nuovo alimento nella sua forma finale, in quanto il nuovo alimento ha aspetto di polvere o agglomerati a seconda del metodo di essiccazione usato; e di includere il 3′-fucosillattosio, uno dei componenti minori del nuovo alimento, nella somma degli oligosaccaridi che compongono il nuovo alimento, piuttosto che nella somma degli altri carboidrati minori in cui figura attualmente. |
(5) |
Le modifiche richieste delle condizioni d’uso che riguardano l’estensione dell’uso del nuovo alimento alle bevande a base di latte e ai prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia e le specifiche relative al metodo di essiccazione e all’aspetto del nuovo alimento facevano parte della domanda iniziale di autorizzazione della miscela 2′-FL/DFL come nuovo alimento in conformità al regolamento (UE) 2015/2283, che ha ricevuto una valutazione favorevole dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») [cfr. parere scientifico «Safety of 2′-fucosyllactose/difucosyllactose mixture as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (4)]. La Commissione ritiene pertanto che non sia necessario un altro parere dell’Autorità. |
(6) |
La richiesta di includere il 3′-fucosillattosio nella somma degli oligosaccaridi che compongono il nuovo alimento, piuttosto che nella somma degli altri carboidrati minori in cui figura attualmente, non faceva parte della domanda iniziale che ha ricevuto la valutazione favorevole dell’Autorità. Tale domanda riguardava la possibilità di idrolizzare il DFL per produrre il 3′-fucosillattosio, rilevato a livelli bassi. La Commissione ritiene che la richiesta di modificare la menzione del 3′-fucosillattosio nelle specifiche della miscela 2′-FL/DFL, alla luce del fatto che esso è presente nel nuovo alimento a livelli bassi e al di sotto dei livelli naturalmente presenti nel latte materno, non dovrebbe alterare gli effetti di questo nuovo alimento autorizzato sulla salute umana. La Commissione ritiene pertanto che non sia necessario un altro parere dell’Autorità. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare l’elenco dell’Unione relativo alle condizioni d’uso e alle specifiche della miscela 2’-FL/DFL al fine di autorizzarne l’uso nelle bevande a base di latte e nei prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia a una concentrazione di 1,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore, per gli usi autorizzati; è altresì opportuno: fornire una descrizione generica del processo di produzione del nuovo alimento ed eliminare il riferimento all’«essiccazione a spruzzo» nella descrizione della fase finale di essiccazione del processo produzione; eliminare il termine «amorfa» nella descrizione del nuovo alimento; e includere il 3′-fucosillattosio nella somma degli oligosaccaridi principali che costituiscono il nuovo alimento. |
(8) |
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, relativa alla «miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio (»2′-FL/DFL«) (fonte microbica)» è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1979 della Commissione, del 26 novembre 2019, che autorizza l’immissione sul mercato della miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 308 del 29.11.2019, pag. 62).
(4) EFSA Journal 2019;17(6):5717.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
1) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) sono aggiunte le condizioni alle quali può essere utilizzato il nuovo alimento «miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio (“2′-FL/DFL”) (fonte microbica)»:
|
2) |
nella tabella 2 (Specifiche), la voce relativa alla miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio («2′-FL/DFL») (fonte microbica) è sostituita dalla seguente:
|
(*1) 2′-fucosilgalattosio, glucosio, galattosio, mannitolo, sorbitolo, galactitolo, triesoso, allolattosio e altri carboidrati strutturalmente affini.»
25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/51 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2021
che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento«trans-resveratrolo»a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce un elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’Unione del trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), da utilizzare negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in forma di capsule o compresse destinate agli adulti. |
(4) |
Il 31 gennaio 2020 la società DSM Nutritional Products Europe («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «trans-resveratrolo». Il richiedente ha chiesto la modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento trans-resveratrolo, e in particolare di eliminare la specificazione di «capsule o compresse» quali uniche forme consentite per gli integratori alimentari indicate nell’elenco dell’Unione. |
(5) |
Il richiedente ritiene che tale modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo sia necessaria, in quanto consentirebbe di utilizzare il trans-resveratrolo negli integratori alimentari non solo in forma di capsule o compresse. |
(6) |
Per diversi nuovi alimenti attualmente autorizzati negli integratori alimentari e figuranti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti non è stata specificata alcuna forma. Pertanto la modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo garantirebbe condizioni d’uso coerenti per gli integratori alimentari e consentirebbe agli operatori del settore alimentare di adattarsi meglio alle preferenze dei consumatori. |
(7) |
La Commissione non ha chiesto il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del summenzionato regolamento, in quanto la modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento trans-resveratrolo, che consiste nell’eliminare la specificazione delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari, non determina alcun effetto sulla salute umana. È pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso del nuovo alimento trans-resveratrolo per autorizzarne l’uso negli integratori alimentari sotto qualsiasi forma, ai livelli massimi precedentemente autorizzati. |
(8) |
I livelli massimi di trans-resveratrolo negli integratori alimentari autorizzati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 e indicati nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti rimangono invariati. Le considerazioni sulla sicurezza in base alle quali è stato autorizzato il trans-resveratrolo negli integratori alimentari rimangono invariate e l’eliminazione della specificazione delle forme degli integratori alimentari non desta preoccupazioni per la sicurezza. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, incluso nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, relativa al nuovo alimento «trans-resveratrolo» è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione, del 19 luglio 2016, che autorizza l’immissione sul mercato del trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 53).
(4) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(5) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce «Trans-resveratrolo» nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è sostituita dalla seguente:
Nuovo alimento autorizzato |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Altri requisiti |
Tutela dei dati |
|||||
«Trans-resveratrolo |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
|
|
|
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta |
150 mg/giorno |
25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/52 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive dimossistrobina, mecoprop-P, metiram, oxamil e pyraclostrobin fino al 31 gennaio 2021 e il periodo di approvazione delle sostanze attive benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat fino al 28 febbraio 2021. |
(3) |
Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4). |
(4) |
Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione. |
(5) |
È inoltre necessaria una proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive flutolanil, mepiquat e pyraclostrobin per lasciare il tempo necessario ad effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino di tali sostanze secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. |
(6) |
Nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 102).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
ALLEGATO
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) |
alla riga 57 (Mecoprop-P), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2022»; |
2) |
alla riga 81 (Pyraclostrobin), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2022»; |
3) |
alla riga 115 (Metiram), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2022»; |
4) |
alla riga 116 (Oxamil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2022»; |
5) |
alla riga 128 (Dimossistrobina), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2022»; |
6) |
alla riga 187 (Flutolanil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2022»; |
7) |
alla riga 188 (Benfluralin), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2022»; |
8) |
alla riga 189 (Fluazinam), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2022»; |
9) |
alla riga 191 (Mepiquat), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2022». |
25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/53 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche. |
(2) |
Il 18 gennaio 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse le seguenti voci:
«31. |
NOME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib. DATA E LUOGO DI NASCITA: 1948 circa. CITTADINANZA: irachena. FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Direttore dei Servizi segreti militari»; |
«33. |
NOME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi. DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1939, Bagdad. CITTADINANZA: Irachena. FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Ministro del petrolio (1996-2003); Capo dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare, inizio anni '90». |
DECISIONI
25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/18 |
DECISIONE (PESC) 2021/54 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2021
che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1). |
(2) |
Il 12 novembre 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2551 (2020), che ribadisce un embargo generale e totale sulle armi nei confronti della Somalia e modifica le notifiche riguardanti la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria e di altro genere e formazione relativa ad attività militari. Tale risoluzione riafferma inoltre il divieto di importazione di carbone di legna dalla Somalia e conferma le restrizioni alla vendita, alla fornitura e al trasferimento di componenti di ordigni esplosivi improvvisati alla Somalia. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC. |
(4) |
È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
1) |
l’articolo 1 è così modificato:
|
2) |
l’allegato IV è sostituito dall’allegato I della presente decisione; |
3) |
l’allegato V è sostituito dall’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).
ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 quater, PARAGRAFO 1
1.
Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina).
2.
Nitroglicerina composta o miscelata con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c. dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (1) (salvo se confezionata/preparata in singole dosi medicinali).
3.
Attrezzature appositamente progettate sia per impiego militare che per l’accensione, la motorizzazione per una sola missione operativa, il disinnesco o la detonazione di ordigni esplosivi improvvisati (IED).
4.
«Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui ai punti 1 e 2 (le definizioni dei termini «tecnologia»«necessaria», «produzione» e «utilizzazione» provengono dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.)
ALLEGATO II
«ALLEGATO V
ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 quater, PARAGRAFO 2
1.
Attrezzature e dispositivi, non specificati al punto 2 dell’allegato IV, che sono appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).
2.
«Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui al punto 1 (le definizioni dei termini «tecnologia»«necessaria», «produzione» e «utilizzazione» si trovano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea).
3.
Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:
a) |
nitrato di ammonio gasolio (ANFO); |
b) |
nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m); |
c) |
nitroglicerina (salvo se confezionata/preparata in singole dosi medicinali) a meno che non sia composta o miscelata con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c. dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea; |
d) |
nitroglicole; |
e) |
tetranitrato di pentaeritrite (PETN); |
f) |
cloruro di picrile; |
g) |
2,4,6-trinitrotoluene (TNT). |
4.
Precursori di esplosivi:
a) |
nitrato di ammonio; |
b) |
nitrato di potassio; |
c) |
clorato di sodio; |
d) |
acido nitrico; |
e) |
acido solforico. |
25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/22 |
DECISIONE (PESC) 2021/55 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2021
che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia. |
(2) |
In base a un riesame della decisione 2011/72/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2022, nonché, nell’allegato, sopprimere le voci relative a quattro persone e aggiornare le informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per due persone. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/72/PESC è così modificata:
1) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «A rticolo 5 La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2022. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P.ZACARIAS
(1) Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).
ALLEGATO
Nella decisione 2011/72/PESC, l’allegato è così modificato:
1) |
nella parte A (Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 1), le voci relative alle seguenti persone sono soppresse:
|
2) |
la parte B (Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino), è così modificata:
|