ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 23

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
25 gennaio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/48 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/49 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/50 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che autorizza un’estensione dell’uso e una modifica delle specifiche del nuovo alimento miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/51 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento trans-resveratrolo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/53 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2021/54 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

18

 

*

Decisione (PESC) 2021/55 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 23/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/48 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2) relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia limita la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (3) a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia. Limita inoltre la fornitura alla Somalia di beni che possono contribuire alla fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati.

(2)

Il 12 novembre 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2551 (2020). La risoluzione modifica fra l’altro le deroghe all’embargo sulle armi per quanto riguarda determinate forniture di armi e i relativi finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica a beneficio delle forze di sicurezza somale, oltre ad ampliare l’elenco di beni soggetti a controllo che possono servire per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati.

(3)

Il 22 gennaio 2021 è stata adottata la decisione (PESC) 2021/48 del Consiglio (4), che modifica la decisione 2010/231/PESC conformemente all’UNSCR 2551 (2020).

(4)

Poiché alcune di queste modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   È vietato:

a)

fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*);

b)

fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.

(*)  GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.»;"

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

“assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzioni, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

b)

“finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;

c)

“comitato delle sanzioni”: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 11 dell’UNSCR 751 (1992);

d)

“territorio dell’Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.»;

3)

l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2bis

In deroga all’articolo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell’allegato I, può autorizzare:

a)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, se l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica sono destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo;

b)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, se sussistono tutte le condizioni seguenti:

i)

l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica sono destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo;

ii)

il comitato delle sanzioni non ha adottato una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica dello Stato membro che fornisce i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica riguardo alla fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica;

iii)

il governo federale della Somalia è stato informato in parallelo con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, conformemente all’UNSCR 2551 (2020).»;

4)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

L’articolo 1 non si applica:

a)

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di equipaggiamento militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa con detto equipaggiamento non letale, purché tali attività siano state preventivamente comunicate, solo a titolo informativo, al comitato delle sanzioni dallo Stato membro o dall’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che le fornisce;

c)

alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, destinati unicamente al sostegno del personale o all’uso da parte del personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM), della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM), dei partner strategici dell’AMISON, operanti unicamente nell’ambito del più recente concetto strategico dell’Unione africana e in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM, e della missione di formazione dell’Unione europea in Somalia (EUTM); o

d)

alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, destinati all’uso esclusivo degli Stati o delle organizzazioni internazionali, regionali o subregionali che intraprendono misure volte a reprimere atti di pirateria e depredazione armata al largo delle coste somale, su richiesta del governo federale della Somalia notificata da quest’ultimo al segretario generale delle Nazioni Unite, a condizione che le misure intraprese siano conformi alle norme applicabili del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani.»;

5)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

(2)  Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2).

(3)  GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.

(4)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Nell’allegato III, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:

Denominazione della sostanza

CAS RN (Chemicals Abstract Service Registry Number)

Codice della nomenclatura combinata (NC)  (1)

Nitrato di ammonio, gasolio (ANFO)

6484-52-2 (nitrato di ammonio)

3102 30 90

3102 40

Nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m)

9004-70-0

ex 3912 20

Nitroglicerina (se non imballata/preparata in dosi medicinali individuali), a meno che sia composta o miscelata con i “materiali energetici” di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE

55-63-0

ex 2920 90 70

Nitroglicole

628-96-6

ex 2920 90 70

Tetranitrato di pentaeritrite (PETN)

78-11-5

ex 2920 90 70

Cloruro di picrile

88-88-0

ex 2904 99 00

2,4,6-trinitrotoluene (TNT)

118-96-7

2904 20 00


(1)  I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.».


25.1.2021   

IT

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L 23/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/49 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2021

che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 12,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.

(2)

In base a un riesame, nell’allegato I è opportuno sopprimere le voci relative a quattro persone e aggiornare le informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per due persone.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, è così modificato:

1)

Nella parte A. (Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2), le voci relative alle seguenti persone sono soppresse:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

2)

La parte B. (Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino) è così modificata:

a)

le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

b)

le voci relative alle persone seguenti sono sostituite come segue:

«14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che l’11 agosto 2011 la sig.ra Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che nel 2011 e nel 2013 il sig. Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.»


25.1.2021   

IT

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L 23/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/50 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2021

che autorizza un’estensione dell’uso e una modifica delle specifiche del nuovo alimento «miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio» e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1979 della Commissione (3) ha autorizzato, a norma del regolamento (UE) 2015/2283, l’immissione sul mercato della miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio («2′-FL/DFL») (fonte microbica) quale nuovo alimento. Di conseguenza, la miscela 2′-FL/DFL è stata inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(4)

Il 17 marzo 2020 la società Glycom A/S («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di estensione dell’uso e di modifica delle specifiche della miscela 2′-FL/DFL. Il richiedente ha chiesto di estendere l’uso della miscela 2′-FL/DFL alle bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia a una concentrazione di 1,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore per gli usi autorizzati. Il richiedente ha inoltre chiesto di fornire una descrizione più generica del processo di produzione del nuovo alimento, in particolare: di eliminare il riferimento all’«essiccazione a spruzzo» nella descrizione della fase finale di essiccazione del processo di produzione, in quanto sono impiegate anche altre tecniche, ad esempio la liofilizzazione; di eliminare il termine «amorfa» nella descrizione del nuovo alimento nella sua forma finale, in quanto il nuovo alimento ha aspetto di polvere o agglomerati a seconda del metodo di essiccazione usato; e di includere il 3′-fucosillattosio, uno dei componenti minori del nuovo alimento, nella somma degli oligosaccaridi che compongono il nuovo alimento, piuttosto che nella somma degli altri carboidrati minori in cui figura attualmente.

(5)

Le modifiche richieste delle condizioni d’uso che riguardano l’estensione dell’uso del nuovo alimento alle bevande a base di latte e ai prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia e le specifiche relative al metodo di essiccazione e all’aspetto del nuovo alimento facevano parte della domanda iniziale di autorizzazione della miscela 2′-FL/DFL come nuovo alimento in conformità al regolamento (UE) 2015/2283, che ha ricevuto una valutazione favorevole dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») [cfr. parere scientifico «Safety of 2′-fucosyllactose/difucosyllactose mixture as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (4)]. La Commissione ritiene pertanto che non sia necessario un altro parere dell’Autorità.

(6)

La richiesta di includere il 3′-fucosillattosio nella somma degli oligosaccaridi che compongono il nuovo alimento, piuttosto che nella somma degli altri carboidrati minori in cui figura attualmente, non faceva parte della domanda iniziale che ha ricevuto la valutazione favorevole dell’Autorità. Tale domanda riguardava la possibilità di idrolizzare il DFL per produrre il 3′-fucosillattosio, rilevato a livelli bassi. La Commissione ritiene che la richiesta di modificare la menzione del 3′-fucosillattosio nelle specifiche della miscela 2′-FL/DFL, alla luce del fatto che esso è presente nel nuovo alimento a livelli bassi e al di sotto dei livelli naturalmente presenti nel latte materno, non dovrebbe alterare gli effetti di questo nuovo alimento autorizzato sulla salute umana. La Commissione ritiene pertanto che non sia necessario un altro parere dell’Autorità.

(7)

È pertanto opportuno modificare l’elenco dell’Unione relativo alle condizioni d’uso e alle specifiche della miscela 2’-FL/DFL al fine di autorizzarne l’uso nelle bevande a base di latte e nei prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia a una concentrazione di 1,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore, per gli usi autorizzati; è altresì opportuno: fornire una descrizione generica del processo di produzione del nuovo alimento ed eliminare il riferimento all’«essiccazione a spruzzo» nella descrizione della fase finale di essiccazione del processo produzione; eliminare il termine «amorfa» nella descrizione del nuovo alimento; e includere il 3′-fucosillattosio nella somma degli oligosaccaridi principali che costituiscono il nuovo alimento.

(8)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, relativa alla «miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio (»2′-FL/DFL«) (fonte microbica)» è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.

2.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1979 della Commissione, del 26 novembre 2019, che autorizza l’immissione sul mercato della miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 308 del 29.11.2019, pag. 62).

(4)  EFSA Journal 2019;17(6):5717.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) sono aggiunte le condizioni alle quali può essere utilizzato il nuovo alimento «miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio (“2′-FL/DFL”) (fonte microbica)»:

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

«Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

1,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore»

2)

nella tabella 2 (Specifiche), la voce relativa alla miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio («2′-FL/DFL») (fonte microbica) è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio (“2′-FL/DFL”)

(fonte microbica)

Descrizione/definizione:

La miscela 2′-fucosillattosio/difucosillattosio è una polvere purificata di colore bianco-biancastro o agglomerati di tale polvere ottenuta mediante un procedimento microbico.

Fonte: ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 DH1.

Caratteristiche/composizione:

Aspetto: polvere o agglomerati di colore bianco-biancastro

Somma di 2′-fucosillattosio, difucosillattosio, D-lattosio, L-fucosio e 3′-fucosillattosio (% di sostanza secca): ≥ 92,0 % (p/p)

Somma di 2′-fucosillattosio e difucosillattosio (% di sostanza secca): ≥ 85,0 % (p/p)

2′-fucosillattosio (% di sostanza secca): ≥ 75,0 % (p/p)

Difucosillattosio (% di sostanza secca): ≥ 5,0 % (p/p)

D-lattosio: ≤ 10,0 % (p/p)

L-fucosio: ≤ 1,0 % (p/p)

2′-fucosil-D-lattulosio: ≤ 2,0 % (p/p)

Somma di altri carboidrati  (*1): ≤ 6,0 % (p/p)

Umidità: ≤ 6,0 % (p/p)

Ceneri, solfatate: ≤ 0,8 % (p/p)

pH (20 °C, soluzione al 5 %): 4,0 - 6,0

Proteine residue: ≤ 0,01 % (p/p)

Criteri microbiologici:

Conteggio in piastra totale degli aerobi mesofili: ≤ 1000 CFU/g

Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g

Salmonella sp.: negativo/25 g

Lieviti: ≤ 100 CFU/g

Muffe: ≤ 100 CFU/g

Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg

CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina


(*1)  2′-fucosilgalattosio, glucosio, galattosio, mannitolo, sorbitolo, galactitolo, triesoso, allolattosio e altri carboidrati strutturalmente affini.»


25.1.2021   

IT

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L 23/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/51 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2021

che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento«trans-resveratrolo»a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce un elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’Unione del trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), da utilizzare negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in forma di capsule o compresse destinate agli adulti.

(4)

Il 31 gennaio 2020 la società DSM Nutritional Products Europe («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «trans-resveratrolo». Il richiedente ha chiesto la modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento trans-resveratrolo, e in particolare di eliminare la specificazione di «capsule o compresse» quali uniche forme consentite per gli integratori alimentari indicate nell’elenco dell’Unione.

(5)

Il richiedente ritiene che tale modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo sia necessaria, in quanto consentirebbe di utilizzare il trans-resveratrolo negli integratori alimentari non solo in forma di capsule o compresse.

(6)

Per diversi nuovi alimenti attualmente autorizzati negli integratori alimentari e figuranti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti non è stata specificata alcuna forma. Pertanto la modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo garantirebbe condizioni d’uso coerenti per gli integratori alimentari e consentirebbe agli operatori del settore alimentare di adattarsi meglio alle preferenze dei consumatori.

(7)

La Commissione non ha chiesto il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del summenzionato regolamento, in quanto la modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento trans-resveratrolo, che consiste nell’eliminare la specificazione delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari, non determina alcun effetto sulla salute umana. È pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso del nuovo alimento trans-resveratrolo per autorizzarne l’uso negli integratori alimentari sotto qualsiasi forma, ai livelli massimi precedentemente autorizzati.

(8)

I livelli massimi di trans-resveratrolo negli integratori alimentari autorizzati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 e indicati nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti rimangono invariati. Le considerazioni sulla sicurezza in base alle quali è stato autorizzato il trans-resveratrolo negli integratori alimentari rimangono invariate e l’eliminazione della specificazione delle forme degli integratori alimentari non desta preoccupazioni per la sicurezza.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, incluso nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, relativa al nuovo alimento «trans-resveratrolo» è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.

2.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione, del 19 luglio 2016, che autorizza l’immissione sul mercato del trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 53).

(4)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(5)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce «Trans-resveratrolo» nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Trans-resveratrolo

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «trans-resveratrolo».

2.

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo deve recare l’indicazione secondo cui il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.»

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta

150 mg/giorno


25.1.2021   

IT

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L 23/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/52 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive dimossistrobina, mecoprop-P, metiram, oxamil e pyraclostrobin fino al 31 gennaio 2021 e il periodo di approvazione delle sostanze attive benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat fino al 28 febbraio 2021.

(3)

Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4).

(4)

Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

(5)

È inoltre necessaria una proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive flutolanil, mepiquat e pyraclostrobin per lasciare il tempo necessario ad effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino di tali sostanze secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(6)

Nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 102).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 57 (Mecoprop-P), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2022»;

2)

alla riga 81 (Pyraclostrobin), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2022»;

3)

alla riga 115 (Metiram), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2022»;

4)

alla riga 116 (Oxamil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2022»;

5)

alla riga 128 (Dimossistrobina), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2022»;

6)

alla riga 187 (Flutolanil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2022»;

7)

alla riga 188 (Benfluralin), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2022»;

8)

alla riga 189 (Fluazinam), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2022»;

9)

alla riga 191 (Mepiquat), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2022».


25.1.2021   

IT

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L 23/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/53 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.

(2)

Il 18 gennaio 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per la Commissione

A nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse le seguenti voci:

«31.

NOME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib. DATA E LUOGO DI NASCITA: 1948 circa. CITTADINANZA: irachena. FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Direttore dei Servizi segreti militari»;

«33.

NOME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi. DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1939, Bagdad. CITTADINANZA: Irachena. FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Ministro del petrolio (1996-2003); Capo dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare, inizio anni '90».


DECISIONI

25.1.2021   

IT

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L 23/18


DECISIONE (PESC) 2021/54 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2021

che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1).

(2)

Il 12 novembre 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2551 (2020), che ribadisce un embargo generale e totale sulle armi nei confronti della Somalia e modifica le notifiche riguardanti la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria e di altro genere e formazione relativa ad attività militari. Tale risoluzione riafferma inoltre il divieto di importazione di carbone di legna dalla Somalia e conferma le restrizioni alla vendita, alla fornitura e al trasferimento di componenti di ordigni esplosivi improvvisati alla Somalia.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC.

(4)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/231/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale o delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo. La fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue:

i)

la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II, destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale o delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto dell’approvazione preventiva, caso per caso, da parte del comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 4 bis e 4 ter;

ii)

la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 4 e 4 ter;

iii)

la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III e la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni conformemente al paragrafo 4 ter e possono essere effettuate in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica;»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di notificare al comitato delle sanzioni, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, ogni eventuale consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III alle forze di sicurezza nazionali somale, conformemente al paragrafo 3, lettera f), punto ii), del presente articolo. In alternativa, gli Stati membri che forniscono alle forze di sicurezza nazionali somale armamenti e materiale connesso possono darne notifica al comitato delle sanzioni con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, informandone l’organismo nazionale di coordinamento appropriato all’interno del governo federale della Somalia e fornendo a quest’ultimo, se del caso, sostegno tecnico per quanto riguarda le procedure di notifica, ai sensi dei paragrafi 13 e 14 dell’UNSCR 2498 (2019). Le notifiche contengono gli estremi del fabbricante e del fornitore di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, una descrizione degli armamenti e delle munizioni, incluso il tipo, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le pertinenti informazioni concernenti la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza nazionali somale, o il luogo di stoccaggio previsto.»;

2)

l’allegato IV è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

3)

l’allegato V è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).


ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 quater, PARAGRAFO 1

1.   

Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina).

2.   

Nitroglicerina composta o miscelata con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c. dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (1) (salvo se confezionata/preparata in singole dosi medicinali).

3.   

Attrezzature appositamente progettate sia per impiego militare che per l’accensione, la motorizzazione per una sola missione operativa, il disinnesco o la detonazione di ordigni esplosivi improvvisati (IED).

4.   

«Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui ai punti 1 e 2 (le definizioni dei termini «tecnologia»«necessaria», «produzione» e «utilizzazione» provengono dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.)

»

(1)  GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 quater, PARAGRAFO 2

1.   

Attrezzature e dispositivi, non specificati al punto 2 dell’allegato IV, che sono appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).

2.   

«Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui al punto 1 (le definizioni dei termini «tecnologia»«necessaria», «produzione» e «utilizzazione» si trovano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea).

3.   

Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:

a)

nitrato di ammonio gasolio (ANFO);

b)

nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m);

c)

nitroglicerina (salvo se confezionata/preparata in singole dosi medicinali) a meno che non sia composta o miscelata con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c. dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea;

d)

nitroglicole;

e)

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

f)

cloruro di picrile;

g)

2,4,6-trinitrotoluene (TNT).

4.   

Precursori di esplosivi:

a)

nitrato di ammonio;

b)

nitrato di potassio;

c)

clorato di sodio;

d)

acido nitrico;

e)

acido solforico.

».

25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 23/22


DECISIONE (PESC) 2021/55 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2021

che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/72/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2022, nonché, nell’allegato, sopprimere le voci relative a quattro persone e aggiornare le informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per due persone.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«A rticolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2022. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P.ZACARIAS


(1)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).


ALLEGATO

Nella decisione 2011/72/PESC, l’allegato è così modificato:

1)

nella parte A (Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 1), le voci relative alle seguenti persone sono soppresse:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

2)

la parte B (Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino), è così modificata:

a)

le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

b)

le voci relative alle persone seguenti sono sostituite come segue:

«14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che l’11 agosto 2011 la sig.ra Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che nel 2011 e ne 2013 il sig. Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.»