ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 15

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
18 gennaio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/31 della Commissione, del 13 gennaio 2021, che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l’inserimento di fotografie, profili DNA e dati dattiloscopici nel sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 della Commissione [notificata con il numero C(2020) 9228]

1

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/32 della Commissione, del 13 gennaio 2021, relativa alla proroga della misura adottata dall’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida BIOBOR JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 13]

7

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/33 della Commissione, del 14 gennaio 2021, relativa all’autorizzazione alla Spagna a non tener conto di talune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per quanto riguarda le prestazioni di servizi degli autori fino alla fine del 2024 [notificata con il numero C(2021) 80]

9

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 2/2020 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 3 dicembre 2020, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2021/34]

11

 

*

Decisione n. 2/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea [2021/35]

34

 

*

Decisione n. 3/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 16 dicembre 2020, relativa al sistema di tariffazione sui veicoli applicabile in Svizzera a decorrere dal 1o luglio 2021 [2021/36]

48

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/31 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2021

che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l’inserimento di fotografie, profili DNA e dati dattiloscopici nel sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 della Commissione

[notificata con il numero C(2020) 9228]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale contiene segnalazioni di persone e oggetti ricercati dalle autorità nazionali competenti allo scopo di assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862 le categorie di dati che possono essere inseriti in una segnalazione su una persona nel SIS comprendono le fotografie, le immagini del volto, i profili DNA e i dati dattiloscopici (questi ultimi includono sia le impronte digitali che le impronte palmari). Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1862 tali dati dovrebbero essere inseriti nel SIS, se disponibili.

(3)

L’articolo 42, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1862 stabilisce che le fotografie, le immagini del volto, i profili DNA e i dati dattiloscopici inseriti in una segnalazione nel SIS sono soggetti a un controllo di qualità volto ad accertare che soddisfino le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche.

(4)

È necessario stabilire misure di attuazione che specifichino le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l’inserimento e la conservazione di tali dati nel SIS.

(5)

Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862 la consultazione di dati dattiloscopici conservati nel SIS usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari trovate sul luogo di un reato grave o di un reato di terrorismo deve essere consentita se si può stabilire con un elevato grado di probabilità che esse appartengono a un autore del reato grave o del reato di terrorismo, purché l’interrogazione sia effettuata simultaneamente nelle pertinenti banche dati nazionali di impronte digitali degli Stati membri. Inoltre, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1862, gli Stati membri possono inserire nel SIS segnalazioni su ignoti ricercati che contengono solamente dati dattiloscopici rinvenuti sul luogo di un reato grave o di un reato di terrorismo. È opportuno rivolgere un’attenzione particolare alla definizione di norme di qualità applicabili alla trasmissione di tali dati dattiloscopici al SIS.

(6)

Le specifiche dovrebbero solo stabilire il livello di qualità richiesto per l’inserimento e la conservazione nel SIS delle fotografie da usare per confermare l’identità di una persona conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1862. Il livello di qualità richiesto per l’inserimento e la conservazione nel SIS di fotografie e immagini del volto da utilizzare per identificare una persona conformemente all’articolo 43, paragrafo 4, di detto regolamento dovrebbe essere stabilito in una fase successiva, una volta soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo. eu-LISA dovrebbe, in consultazione con il gruppo consultivo SIS II, sviluppare e documentare i dettagli tecnici delle norme e delle specifiche stabilite nella presente decisione nel documento di controllo dell’interfaccia SIS e nelle specifiche tecniche dettagliate. Gli Stati membri, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol»), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale («Eurojust») e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero sviluppare i loro sistemi conformemente alle specifiche stabilite in tali documenti.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento (UE) 2018/1862, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1862 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, ha notificato il 26 aprile 2019 la decisione di attuare il regolamento (UE) 2018/1862 nel proprio diritto interno La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(8)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2).

(9)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).

(10)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (6).

(11)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (8).

(12)

Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE (9) e (UE) 2018/934 (10) del Consiglio.

(13)

Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/733 del Consiglio (11).

(14)

Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(15)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 26 agosto 2020.

(16)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di polizia del SIS-SIRENE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’inserimento e la conservazione di fotografie, profili DNA e dati dattiloscopici nel SIS conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1862 rispettano le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche figuranti nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 della Commissione (13) è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2021

Per la Commissione

Ylva JOHANSSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

(2)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(7)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(8)  Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

(9)  Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 17).

(10)  Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all’attuazione delle rimanenti disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

(11)  Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(13)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 della Commissione, del 4 agosto 2016, sugli standard minimi di qualità dei dati per le registrazioni di impronte digitali nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 213 del 6.8.2016, pag. 15).


ALLEGATO

Norme minime di qualità dei dati e specifiche tecniche per l’uso delle fotografie, dei profili DNA e dei dati dattiloscopici nel SIS

1.   Dati dattiloscopici

1.1.    Categorie di dati dattiloscopici usati nel SIS

Possono essere usate nel SIS le seguenti categorie di dati dattiloscopici:

a)

impronte digitali piatte, incluse, in formato «slap», le impronte piatte del pollice e le impronte piatte delle quattro dita;

b)

impronte digitali rollate;

c)

impronte palmari;

d)

tracce digitali: serie di impronte digitali completa o incompleta, di origine sconosciuta, scoperta sul luogo di reati terroristici o di altri reati gravi oggetto di indagine;

e)

tracce palmari: serie di impronte palmari, completa o incompleta, di origine sconosciuta, scoperta sul luogo di reati terroristici o di altri reati gravi oggetto di indagine;

1.2.    Formati ammessi per i dati dattiloscopici

Gli Stati membri possono trasmettere al SIS centrale:

a)

dati rilevati mediante dispositivi «live scan», usati a livello nazionale che sono in grado di rilevare e segmentare fino a dieci impronte digitali individuali — rollate, piatte, o entrambi;

b)

impronte digitali e impronte palmari prese a inchiostro — rollate, piatte, o entrambi, digitalizzate con la qualità e risoluzione richieste.

Il sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali del SIS centrale (CS-SIS AFIS), quale definito all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1862, deve essere compatibile e interoperabile con i formati dei dati dattiloscopici menzionati alle lettere a) e b).

1.3.    Norme minime di qualità dei dati e specifiche tecniche

1.3.1.   File e formato di compressione («contenitore di dati dattiloscopici»)

Il formato di input per la trasmissione al SIS dei dati dattiloscopici («contenitore di dati dattiloscopici») deve essere conforme alla norma SIS NIST basata sul formato binario ANSI/NIST (1).

A livello dell’unità di supporto tecnico del SIS centrale (CS-SIS) sarà istituita una «funzione di controllo SIS NIST» per verificare la conformità del contenitore di dati dattiloscopici trasmesso con lo standard SIS NIST.

I contenitori di dati dattiloscopici non conformi alla norma SIS NIST definita saranno respinti dal sistema CS-SIS AFIS e non saranno conservati nel SIS centrale. Se un file non conforme è respinto dal CS-SIS AFIS, il CS-SIS invierà un messaggio d’errore allo Stato membro che ha trasmesso i dati.

1.3.2.   Formato e risoluzione dell’immagine

Ai fini del trattamento da parte del CS-SIS, la risoluzione nominale delle immagini delle impronte digitali e delle impronte palmari di cui al punto 1.1., lettere a), b) e c), deve essere di 1 000 dpi o 500 dpi con 256 livelli di grigio. Le immagini di 500 dpi devono essere inserite in formato WSQ mentre le immagini di 1 000 dpi devono essere trasmesse in formato JPEG2000 (JP2).

Ai fini del trattamento da parte del CS-SIS, la risoluzione delle immagini delle tracce digitali e delle tracce palmari di cui al punto 1.1., lettere d) ed e), deve essere di 500 o 1 000 dpi. Le immagini di 500 dpi devono essere inserite in formato WSQ mentre le immagini di 1 000 dpi devono essere trasmesse in formato JPEG2000 (JP2). Per entrambi i tipi di risoluzione delle immagini deve essere usata una compressione JPEG senza perdita di dati.

1.3.3.   Soglie di qualità per la conservazione e l’uso delle immagini delle impronte digitali e delle impronte palmari nel CS-SIS AFIS

Per essere conservate e utilizzate nel CS-SIS AFIS le immagini dattiloscopiche devono rispettare le soglie di qualità stabilite nel documento di controllo dell’interfaccia SIS e nelle specifiche tecniche dettagliate.

Prima di trasmettere al CS-SIS le immagini dattiloscopiche si raccomanda agli Stati membri di verificarne la conformità con tali soglie di qualità.

I contenitori di dati dattiloscopici che sono conformi ma in cui sono presenti immagini dattiloscopiche relative a impronte digitali o a impronte palmari la cui qualità è inferiore alla soglia stabilita non saranno conservati nel CS-SIS AFIS e non saranno usati per interrogazioni biometriche. I contenitori di dati dattiloscopici in cui sono presenti immagini dattiloscopiche respinte dal CS-SIS AFIS possono essere utilizzati solo per confermare l’identità di una persona conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1862. Ogniqualvolta un file venga respinto dal CS-SIS AFIS a causa della scarsa qualità delle immagini, il CS-SIS invierà un messaggio di errore allo Stato membro che ha trasmesso i dati.

1.3.4.   Soglie di qualità per la conservazione e l’uso delle immagini delle tracce digitali e delle tracce palmari nel CS-SIS AFIS

Per essere accettate nel CS-SIS AFIS le immagini dattiloscopiche delle tracce digitali e delle tracce palmari devono rispettare le soglie di qualità stabilite nel documento di controllo dell’interfaccia SIS e nelle specifiche tecniche dettagliate.

I contenitori di dati dattiloscopici che sono conformi ma in cui sono presenti immagini dattiloscopiche di tracce digitali o di tracce palmari la cui qualità è inferiore alla soglia stabilita non saranno conservati nel CS-SIS AFIS. Ogniqualvolta un file venga respinto dal CS-SIS AFIS a causa della scarsa qualità delle immagini, il CS-SIS invierà un messaggio di errore allo Stato membro che ha trasmesso i dati.

1.4.    Interrogazioni biometriche

Il CS-SIS AFIS offrirà una funzionalità di interrogazione biometrica per tutti i tipi di immagini dattiloscopiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui ai punti 1.3.3 and 1.3.4.

I requisiti di rendimento e l’accuratezza biometrica per le diverse categorie di interrogazioni biometriche nel CS-SIS AFIS sono stabiliti nel documento di controllo dell’interfaccia SIS e nelle specifiche tecniche dettagliate.

2.   Fotografie

Per l’inserimento delle fotografie nel SIS deve essere utilizzata una risoluzione minima di 480 × 600 pixels e una e una profondità di colore di 24 bit.

3.   Profili DNA

Il tipo di file utilizzato per la descrizione dei profili DNA deve seguire il formato XML (Extensible Markup Language — linguaggio di marcatura estensibile). Per la descrizione del profilo DNA da conservare nel SIS la struttura del file deve seguire la norma del Sistema combinato di indice del DNA (Combined DNA Index System — CODIS) (2).


(1)  American National Standard for Information Systems/National Institute of Standards and Technology.

(2)  https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/32 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2021

relativa alla proroga della misura adottata dall’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida BIOBOR JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 13]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 maggio 2020 l’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo (l’«autorità competente») ha adottato una decisione (successivamente modificata il 19 giugno 2020 e il 7 ottobre 2020) conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permette, fino al 31 ottobre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida BIOBOR JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili in stazionamento («la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

(2)

Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L’immobilità dell’aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica.

(3)

Il BIOBOR JF contiene 2,2’-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo inclusi nel programma di lavoro di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012, tali principi attivi devono essere valutati e approvati prima che sia possibile autorizzare a livello nazionale o dell’Unione i biocidi che li contengono.

(4)

Il 16 ottobre 2020 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione che il BIOBOR JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.

(5)

Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento del motore riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto.

(6)

Come indicato dall’autorità competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili prevede l’esecuzione di regolari operazioni di spurgo e l’analisi microbiologica dei campioni spurgati, il che richiede personale supplementare e l’istituzione di procedure complesse per il campionamento e l’analisi di laboratorio dei campioni e risulta non adatto alla flotta aerea lussemburghese. La pulizia manuale dei serbatoi contaminati, necessaria qualora sia rilevata una contaminazione, esporrebbe inoltre i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitata.

(7)

In base alle informazioni fornite dall’autorità competente, il fabbricante del BIOBOR JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata all’inizio del 2021. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida rappresenterebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma occorrerà molto tempo per il completamento di tali procedure.

(8)

Dato che la mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e poiché non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi, è opportuno consentire all’autorità competente di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo iniziale di 180 giorni permesso con la decisione dell’autorità competente del 4 maggio 2020, modificata il 7 ottobre 2020.

(9)

Dato che la misura non è più in vigore dal 1o novembre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo può prorogare fino al 5 maggio 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida BIOBOR JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili in stazionamento.

Articolo 2

L’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo è destinataria della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/33 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2021

relativa all’autorizzazione alla Spagna a non tener conto di talune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per quanto riguarda le prestazioni di servizi degli autori fino alla fine del 2024

[notificata con il numero C(2021) 80]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 376 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Spagna può continuare ad esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori di cui all’allegato X, parte B, punto 2), della medesima direttiva alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1993. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 occorre tenere conto di queste operazioni per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

Con decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2189 della Commissione (3), la Spagna è stata autorizzata a non tener conto delle prestazioni di servizi degli autori di cui all’allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.

(3)

Con lettera del 19 febbraio 2019 la Spagna ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a continuare a non tener conto di talune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA. In particolare la Spagna non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le prestazioni di servizi degli autori. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA della Spagna. È pertanto opportuno autorizzare la Spagna a non tenere conto delle prestazioni di servizi degli autori per il calcolo della base delle risorse provenienti dall’IVA.

(4)

Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, la Spagna è autorizzata a non tener conto delle prestazioni di servizi degli autori di cui all’allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2021

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2189 della Commissione, del 25 novembre 2015, che autorizza la Spagna a non tener conto di talune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA (GU L 312 del 27.11.2015, pag. 23).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/11


DECISIONE n. 2/2020 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

del 3 dicembre 2020

che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2021/34]

Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato della presente decisione sostituisce l’allegato dell’accordo a decorrere dal 1o febbraio 2021.

Articolo 2

1.   Le modifiche di qualsiasi atto di cui all’allegato dell’accordo, adottate dall’Unione europea in considerazione della pandemia di COVID-19 successivamente all’adozione della presente decisione e limitate alla modifica dell’entrata in vigore o della data di applicazione dell’atto o della sua applicazione totale o parziale o alla sua abrogazione totale o parziale, sono comunicate alla Confederazione svizzera a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo e sono considerate incluse nell’allegato dell’accordo a decorrere dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del comitato misto relativa alla revisione dell’allegato. Le informazioni contenenti un riferimento completo alle pertinenti modifiche, una volta che queste ultime siano state adottate, sono pubblicate, corredate di un riferimento alla presente decisione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Le modifiche diventano applicabili in Svizzera a decorrere dalla data di applicazione nell’Unione europea.

2.   Il paragrafo 1 si applica agli atti adottati fino al 31 dicembre 2021.

Fatto a Berna e Bruxelles, il 3 dicembre 2020

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell’Unione europea

Filip CORNELIS

Il capo della delegazione svizzera

Christian HEGNER


ALLEGATO

ALLEGATO

Ai fini del presente accordo:

in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea;

in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengano riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, quale sostituita dall’Unione europea, o prevedano la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono estesi, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese;

i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell’accordo, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

fatto salvo l’articolo 15 del presente accordo, il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio si intende fatto al regolamento (CE) n. 1008/2008;

nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1.   Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

regolamento (UE) 2020/696 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1).

Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 57).

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da:

regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19).

regolamento delegato (UE) 2020/1118 della Commissione (GU L 243 del 29.7.2020, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1) (articoli da 1 a 12), modificato da:

regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50).

regolamento (UE) 2020/459 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 1).

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

(articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e articolo 25).

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

2.   Regole di concorrenza

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) (testo rilevante ai fini del SEE)

(articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)

(nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l’applicazione del presente accordo. L’aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo.)

Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(articoli da 1 a 18, articolo 19, paragrafi 1 e 2, e articoli da 20 a 23).

Con riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

1)

con riferimento a una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;

2)

la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;

3)

qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

1)

la Commissione europea trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 22, paragrafo 2;

2)

il calcolo dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per la Confederazione svizzera, dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza.

Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1) (articoli da 1 a 24), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3).

regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).

Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 1).

3.   Sicurezza aerea (safety)

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

L’Agenzia esercita, anche in Svizzera, i poteri che le sono stati conferiti in conformità delle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita, anche in Svizzera, i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 6 e 7, dell’articolo 41, paragrafo 6, dell’articolo 62, paragrafo 5, dell’articolo 67, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 70, paragrafo 4, dell’articolo 71, paragrafo 2, dell’articolo 76, paragrafo 4, dell’articolo 84, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 9, dell’articolo 104, paragrafo 3, lettera i), dell’articolo 105, paragrafo 1, e dell’articolo 106, paragrafi 1 e 6.

Nonostante l’adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 citate all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 non si intendono estesi alla Svizzera.

Nessuna disposizione del regolamento in questione deve essere interpretata nel senso di un trasferimento all’AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall’assistenza nell’adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.

Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:

a)

l’articolo 68 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, lettera a), dopo le parole «l’Unione» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

ii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   L’Unione, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell’Unione.»;

b)

all’articolo 95 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.»;

c)

all’articolo 96 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera applica all’Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, riportato nell’allegato A del presente allegato, in conformità dell’appendice dell’allegato A.»;

d)

all’articolo 102 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’Unione europea, eccetto il diritto di voto.»;

e)

all’articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:

«13.   La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

dove:

S

=

la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)

a

=

il numero di Stati associati

b

=

il numero di Stati membri dell’UE

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICAO

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ICAO.»;

f)

all’articolo 122 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dall’Unione in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato B del presente allegato.»;

g)

l’allegato I del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (1):

A/c - [HB-JES] – tipo Gulfstream G-V

A/c - [HB-ZDF] – tipo MD900;

h)

all’articolo 132, paragrafo 1, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla pertinente legislazione nazionale.

i)

l’articolo 140, paragrafo 6, non si applica alla Svizzera.

Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1);

regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25);

regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 33);

regolamento (UE) 2015/445 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1);

regolamento (UE) 2016/539 della Commissione (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 21);

regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13);

regolamento (UE) 2018/1974 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2019/27 della Commissione (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82);

regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4) (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), modificato da:

regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1).

regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176).

regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1).

regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione (GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1).

Conformemente all’articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CEE) n. 3922/91 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione delle norme dettagliate, adottate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, sui limiti dei tempi di volo e di servizio nonché sui requisiti relativi ai tempi di riposo per quanto riguarda gli aerotaxi, i servizi medici di emergenza e le operazioni di trasporto aereo commerciale a pilotaggio singolo.

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:

regolamento (UE) n. 376/2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato da ultimo da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione (GU L 172 del 3.6.2020, pag. 7).

Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20), modificato da:

regolamento (UE) 2016/583 della Commissione (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29).

Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36).

regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12).

regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione (GU L 167 dell’1.7.2015, pag. 1).

regolamento (UE) 2016/5 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3).

regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1);

regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27);

regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17);

regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1);

regolamento (UE) 2015/140 della Commissione (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 5);

regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione (GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 21);

regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18);

regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1);

regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 13);

regolamento (UE) 2017/363 della Commissione (GU L 55 del 2.3.2017, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/394 della Commissione (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3), ad eccezione del nuovo articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 965/2012, quale introdotto dall’articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1042, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/745 della Commissione (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 11);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 10).

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2017/161 della Commissione (GU L 27 dell’1.2.2017, pag. 99).

regolamento (UE) 2018/401 della Commissione (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12).

regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12), modificato da:

regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4).

regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16).

regolamento (UE) 2017/334 della Commissione (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13).

regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione (GU L 207 del 16.8.2018, pag. 2).

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14).

Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14).

Regolamento di esecuzione (UE)2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/2357 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente la mancanza di effettiva conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda gli attestati emessi dall’Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base a tale regolamento [notificata con il numero C(2016) 8645] (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 72).

Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57).

Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 11).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1o luglio 2019, relativa ai diritti d’accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).

4.   Sicurezza aerea (security)

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7), modificato da:

regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1).

regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19).

regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione (GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 22).

regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5).

Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17), modificato da:

regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione (GU L 326 dell’1.12.2016, pag. 7).

Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione (GU L 85 dell’1.4.2016, pag. 28).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5).

regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 1).

regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2018, pag. 5).

regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 98).

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 15), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43).

Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (non pubblicata nella GU), modificata da:

decisione di esecuzione C(2017)3030 della Commissione

decisione di esecuzione C(2018)4857 della Commissione

decisione di esecuzione C(2019) 132 della Commissione, modificata dalla:

decisione di esecuzione C(2020)4241 della Commissione.

5.   Gestione del traffico aereo

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L’articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 2, le parole «a livello comunitario» sono sostituite dalle parole «a livello comunitario, includendo la Svizzera».

Nonostante l’adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detta disposizione non si intendono estesi alla Svizzera.

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004,sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a)

l’articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «nell’intera Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

b)

l’articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo le parole «all’interno della Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

c)

l’articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole «nella Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

d)

l’articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole «nella Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

e)

all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.».

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 3 bis, 6 e 10.

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 4 e 7 e dell’articolo 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a)

l’articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera»;

b)

l’articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera»;

c)

l’allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera».

Conformemente all’articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CE) n. 552/2004 è abrogato con effetto a decorrere dall’11 settembre 2018. Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6, 6 bis e 7 di tale regolamento e i suoi allegati III e IV continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1139 e a condizione che tali atti disciplinino la materia oggetto delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 552/2004 e, in qualsiasi caso, non più tardi del 12 settembre 2023.

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23).

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70).

regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27), modificato da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12);

regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio (GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 7), modificato da:

regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30).

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6).

regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

all’allegato I, parte A, è aggiunta la voce «Switzerland UIR».

Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 9).

Il regolamento (UE) n. 73/2010 è abrogato a decorrere dal 27 gennaio 2022.

Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8).

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).

Decisione C(2010)5134 della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell’organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (non pubblicata nella GU).

Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).

Decisione C(2011) 4130 della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (non pubblicata nella GU).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all’identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 si intende adattato come segue:

all’allegato I è aggiunta la voce «Switzerland UIR».

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 7);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 34);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione (GU L 190 dell’11.7.2013, pag. 37);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2160 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 47).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 19).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione, del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo [notificata con il numero C(2019) 3228] (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 27).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2167 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020-2029 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 89).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione, del 17 dicembre 2019, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 90).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione, del 29 novembre 2019, sulle deroghe ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95).

6.   Ambiente e inquinamento acustico

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).

(Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea).

Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27).

(articoli da 1 a 8)

Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).

7.   Protezione dei consumatori

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso») (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).

(articoli da 1 a 10)

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29) (articoli da 1 a 11), modificata da:

direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1) (articoli da 1 a 8), modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

(articoli da 1 a 18)

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

8.   Varie

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

[articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2].

9.   Allegati

A

:

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea

B

:

Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dall’Unione europea per quanto riguarda i partecipanti svizzeri alle attività dell’AESA.

ALLEGATO A

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L’Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell’Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell’Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea,

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione:

a)

godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di quest’ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.

Articolo 13

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell’Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L’UNIONE EUROPEA

Articolo 16

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell’Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l’Unione le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.

Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.

Articolo 18

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l’articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

Appendice

Modalità di applicazione in svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’unione europea

1.   

Estensione dell’applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (di seguito «il protocollo») si intende esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   

Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma, del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   

Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’Agenzia

Con riferimento all’articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (2) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall’Unione europea e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 del Consiglio (3) e le altre disposizioni di diritto dell’Unione europea che stabiliscono le condizioni di lavoro.

ALLEGATO B

Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività dell’agenzia europea per la sicurezza aerea

Articolo 1

Comunicazione diretta

L’Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (5), nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente decisione.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nel rispetto delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni adottate.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli sul posto

1.   In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (6).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da quest’ultimo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità competenti svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della missione di controllo e di verifica sul posto dei controllori della Commissione.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti, procedono a consultazioni.

2.   Le autorità svizzere competenti informano tempestivamente l’Agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità, di cui siano venute a conoscenza, inerente alla conclusione e all’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (7) nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (8).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione nell’ambito di applicazione della presente decisione che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(2)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

(6)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(7)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).


18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/34


DECISIONE n. 2/2020 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA

dell’11 dicembre 2020

che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea [2021/35]

IL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera («il Comitato misto») garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.

(2)

A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento dell’accordo.

(3)

La Svizzera prevede di applicare disposizioni giuridiche equivalenti alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Con decisione n. 2/2019 (4) il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, da un lato, ha sottoposto a revisione l’allegato 1 dell’accordo per integrarvi le nuove disposizioni sostanziali di tali direttive e, dall’altro, ha adottato disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea in attesa di una modifica dell’accordo nell’ambito delle procedure applicabili. Dette disposizioni transitorie si applicano fino al 31 dicembre 2020.

(4)

In attesa dell’integrazione delle restanti disposizioni sostanziali, le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 dovrebbero applicarsi fino al 31 dicembre 2021.

(5)

È opportuno fissare la data in cui alcune norme nazionali svizzere elencate nell’allegato 1 dell’accordo che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche di interoperabilità dovrebbero essere rivedute, ai fini della loro eliminazione o modifica o del loro mantenimento, in concomitanza con la data della prossima riunione del Comitato, e comunque entro il 30 giugno 2021.

(6)

I casi specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, che possono essere previsti per ciascuna specifica tecnica di interoperabilità al fine di preservare in modo adeguato la compatibilità del sistema ferroviario esistente, per quanto riguarda sia la rete sia i veicoli, dovrebbero essere elencati nell’allegato 1 dell’accordo.

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato 1 dell’accordo è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

L’articolo 6 della decisione n.°2/2019 è così modificato:

«Articolo 6

1.   Le norme nazionali e i casi specifici svizzeri possono completare le prescrizioni dell’Unione europea o derogarvi, nella misura in cui tali norme e casi specifici riguardano i parametri tecnici dei sottosistemi, gli aspetti operativi e gli aspetti relativi al personale addetto alle operazioni di sicurezza elencate nell’allegato 1 dell’accordo.

2.   La Svizzera comunica all’Agenzia le norme nazionali di cui al paragrafo 1 ai fini della loro pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796.

3.   L’allegato 1 individua le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto dell’Unione. Se la compatibilità con il diritto dell’Unione non è stata stabilita entro il 30 giugno 2021, tali regole nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo decisione contraria del Comitato misto.».

Articolo 3

L’articolo 8, secondo comma, della decisione n.°2/2019 è così modificato:

«Gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2021.».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Berna, l’11 dicembre 2020

Per la Confederazione svizzera

Il presidente

Peter FÜGLISTALER

Per l’Unione europea

La capo della delegazione dell’Unione europea

Elisabeth WERNER


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(2)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(3)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(4)  Decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 13 dicembre 2019, relativa alla misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43).


ALLEGATO

«ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Conformemente all’articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate di seguito:

Disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea

SEZIONE 1 – ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo:

a)

l’Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente;

b)

la Confederazione Svizzera potrà esentare i cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e con l’accordo dell’Unione europea;

c)

le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano.

Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano.

Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39).

Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).

SEZIONE 2 – NORME SOCIALI

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016 (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).

Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione, del 25 agosto 2017 (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 10).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018 (GU L 85 del 28.3.2018, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 1).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 28).

SEZIONE 3 – NORME TECNICHE

Veicoli a motore

Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42, del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).

Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32).

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 33).

Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51).

Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1004 della Commissione, del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28).

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017 (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 3).

Trasporto di merci pericolose

Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018 (GU L 299 del 26.11.2018, pag. 58).

Ai fini del presente accordo, in Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

1.   Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO - a - CH - 1

Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 6.8.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.

Contenuto della legislazione nazionale: i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1 210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202, possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera b), e punto 6.14 dell’ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RO - a - CH - 2

Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza e come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera c), dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RO - a - CH - 3

Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.

Contenuto della legislazione nazionale: i veicoli e le cisterne/i container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di revisione, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall’ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3.10, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

RO - bi - CH - 1

Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, marcatura ed etichettatura, documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici), svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di recipienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e per unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.7, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RO - bi - CH - 2

Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2.1.2 e 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione

Contenuto della legislazione nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.8, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Osservazioni: Il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RO - bi - CH - 3

Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punto 8.2.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i corsi e i certificati di formazione ADR non sono richiesti nel caso di viaggi compiuti per trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.

Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai punti 1.3 e 8.2.3.

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

2.   Trasporto per ferrovia

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RA - a - CH - 1

Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.

Riferimento all’allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 6.8.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.

Contenuto della legislazione nazionale: sono autorizzati i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1 210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato dell’ordinanza del DATEC, del 3 dicembre 1996, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1, capitolo 6.14, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RA - a - CH - 2

Oggetto: documento di trasporto.

Riferimento all’allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 5.4.1.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: È possibile utilizzare un termine collettivo nel documento di trasporto, se tale documento è accompagnato da un elenco contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato dell’ordinanza del DATEC, del 3 dicembre 1996, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6).

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

SEZIONE 4 – DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).

Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Con-siglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferrovi-ario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1° giugno 2016 (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22).

Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 20).

Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il docu-mento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comuni-tario (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1) modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione, del 17 novembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 15).

Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1).

Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8).

Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 103).

Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32), modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).

Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6).

Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1).

In Svizzera si applica la seguente norma nazionale di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:

CH-TSI PRM-001 (versione 2.0 del novembre 2020): Accesso autonomo ai veicoli (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1300/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021).

Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

In Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:

CH-TSI LOC&PAS-001 (versione 1.0 del giugno 2015): Larghezza dell’archetto del pantografo;

CH-TSI LOC&PAS-002 (versione 1.0 del luglio 2016): Tracciato degli scambi stretto/prove per la circolazione sugli scambi (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-003 (versione 1.0 del luglio 2016): Raggi di curvatura stretti r < 250 m (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-004 (versione 1.0 del luglio 2016): Sforzo di spostamento del binario (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS 005 (versione 1.0 del luglio 2016): Difetto di sopraelevazione (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-006 (versione 1.0 del luglio 2016): Approvazione di veicoli con tecnica d’inclinazione secondo la categoria N (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-007 (versione 1.0 del giugno 2015): Ungibordini (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-009 (versione 1.0 del giugno 2015): Emissioni dei gas di scarico dei veicoli termici (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 2016/1628, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-011 (versione 1.0 del luglio 2016): Limitazione della potenza di trazione (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-012 (versione 1.0 del luglio 2016): Ammettenza;

CH-TSI LOC&PAS 013 (versione 1.0 del luglio 2016): Interazione pantografo/linea di contatto;

CH-TSI LOC&PAS-014 (versione 1.0 del luglio 2016): Compatibilità con dispositivi d’annuncio di binario libero (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-017 (versione 1.0 del luglio 2016): Sagoma — in generale (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-019 (versione 2.0 del giugno 2019): «Non leading input signal»(norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-020 (versione 2.0 del giugno 2019): Segnale «Sleeping» in comando multiplo (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-022 (versione 2.1 del novembre 2020): Richiamo della frenatura imposta (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-025 (versione 2.0 del giugno 2019): Azionamento impedito per la separazione dell’equipaggiamento ETCS di bordo (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-026 (versione 2.0 del giugno 2019): Divieto di SIGNUM/ZUB su veicoli con ERTMS/ETCS Baseline 3;

CH-TSI LOC&PAS-027 (versione 2.0 del giugno 2019): Radiotelecomando manuale nel servizio di manovra (regime d’esercizio «Shunting») (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-028 (versione 1.0 del luglio 2016): Sagoma, zona delle porte (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-030 (versione 1.0 del luglio 2016): Impiego di sistemi di frenatura che non generano forze di aderenza (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-031 (versione 2.1 del novembre 2020): Disinserimento sicuro della trazione (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-035 (versione 2.1 del novembre 2020): Sufficienti prestazioni di frenatura in caso di frenatura imposta (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-036 (versione 2.0 del giugno 2019): Veicoli con banco di guida per entrambe le direzioni di marcia (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI LOC&PAS-037: (versione 1.0 del giugno 2019): Freno di servizio (service brake) ETCS (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021).

Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 356).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17)

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44). In Svizzera si applicano soltanto le seguenti disposizioni: articoli 7 (paragrafi da 1 a 3), da 8 a 10, 12, 15, 17, 21 (senza il paragrafo 7), da 22 a 25, da 27 a 42, 44, 45 e 49, nonché gli allegati II, III e IV.

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102). In Svizzera si applicano soltanto le seguenti disposizioni: articoli 9, 10 (senza paragrafo 7), 13, 14 e 17, nonché l’allegato III.

Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

In Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:

CH-TSI CCS-003 (versione 2.0 del giugno 2019): Attivazione/disattivazione della trasmissione del pacchetto 44 al sistema SIGNUM/ZUB;

CH-TSI CCS-005 (versione 2.0 del giugno 2019): Attestazione «Quality of Service» per la radiocomunicazione di dati GSM-R (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI CCS-006 (versione 2.1 del novembre 2020): Perdita «non leading permitted» nel regime d’esercizio «Non Leading»(norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI CCS-007 (versione 3.0 del novembre 2020): Norme concernenti le curve di frenatura per ERTMS/ETCS Baseline 2;

CH-TSI CCS-008 (versione 3.0 del novembre 2020): Implementazione minima di «Change Request»(norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI CCS-011 (versione 2.0 del giugno 2019): Funzionalità degli Euroloop;

CH-TSI CCS-015 (versione 2.0 del giugno 2019): Controllo contemporaneo di due canali dati GSM-R;

CH-TSI CCS-016 (versione 3.0 del novembre 2020): Impiego di una progettazione specifica del paese (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI CCS-018 (versione 2.0 del giugno 2019): Divieto del Level STM/NTC per SIGNUM/ZUB;

CH-TSI CCS-019 (versione 3.0 del novembre 2020): Ripresa e visualizzazione automatica di dati treno (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI CCS-022 (versione 2.0 del giugno 2019): Circolazione a ritroso nel regime d’esercizio «Unfitted»;

CH-TSI CCS-023 (versione 2.0 del giugno 2019): Visualizzazione di messaggi di testo;

CH-TSI CCS-024 (versione 2.0 del giugno 2019): Dati del treno: NC_TRAIN, M_AXLELOAD, V_MAXTRAIN;

CH-TSI CCS-026 (versione 2.1 del novembre 2020): Online Monitoring dell’equipaggiamento della tratta sul veicolo (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI CCS-032 (versione 2.1 del novembre 2020): Immissione unica del numero di treno per l’equipaggiamento ETCS di bordo e la GSM-R CabRadio (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI CCS-033 (versione 1.1 del novembre 2020): Funzionalità GSM-R Voice (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI CCS-034 (versione 1.0 del giugno 2019): Regime d’esercizio «Non Leading»;

CH-TSI CCS-035 (versione 1.0 del giugno 2019): Testi da visualizzare sulla DMI (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI CCS-036 (versione 2.0 del novembre 2020): Immunità alle interferenze GSM-R (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI CCS-037 (versione 1.1 del novembre 2020): SIL2 DMI (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-TSI CCS-038 (versione 1.1 del novembre 2020): Rivelazione in caso di notevole ampliamento dell’intervallo di confidenza dell’odometria (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-CSM-RA-001 (versione 1.0 del giugno 2019): Programma di attestazione della sicurezza per l’ottenimento di un’omologazione ETCS in Svizzera (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-CSM-RA-002 (versione 1.0 del giugno 2019): Requisiti in caso di velocità superiore a 200 km/h (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

CH-CSM-RA-003 (versione 1.0 del giugno 2019): Qualità dei dati treno (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16).

Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).

In Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:

CH-TSI OPE-006 (versione 1.0 del luglio 2020): Processi legati all’esercizio ferroviario: concetti di comunicazione;

CH-TSI OPE-007 (versione 1.0 del luglio 2020): Processi legati all’esercizio ferroviario, non basati sulla STI OPE;

CH-TSI OPE-008 (versione 1.0 del luglio 2020): Regolamenti che riguardano esclusivamente i gestori dell’infrastruttura (GI) o le imprese di trasporto ferroviario.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312).

Raccomandazione (UE) 2019/780 della Commissione, del 16 maggio 2019, sulle modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 390).

SEZIONE 5 – ALTRI SETTORI

Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

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18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/48


DECISIONE n. 3/2020 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA

del 16 dicembre 2020

relativa al sistema di tariffazione sui veicoli applicabile in Svizzera a decorrere dal 1o luglio 2021 [2021/36]

IL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 40, paragrafo 6, e l’articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 40 dell’accordo, dal 1o gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tariffa non discriminatoria sui veicoli per i costi cui danno origine («tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni»). Tale tariffa è differenziata in base a tre categorie di norme sulle emissioni (classi EURO).

(2)

A tal fine l’accordo fissa, all’articolo 40, paragrafi 2 e 4, la media ponderata delle tariffe, la tariffa massima per la categoria di veicoli più inquinanti nonché la differenza massima di tariffe tra una categoria e l’altra.

(3)

A norma dell’articolo 40, paragrafo 6, dell’accordo, il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera determina la ponderazione in base ad esami biennali, per tenere conto dell’evoluzione della struttura del parco veicoli in circolazione in Svizzera e dell’evoluzione delle norme EURO. Tenuto conto dell’ammodernamento del parco veicoli in circolazione in Svizzera, che fa sì che un numero crescente di veicoli sia conforme alle norme EURO più recenti, è opportuno adattare la ripartizione delle categorie di norme EURO in modo tale che la classe di emissione meno inquinante EURO VI rimanga nella categoria tariffaria meno cara e le classi di emissione EURO IV e V siano inserite nella categoria tariffaria più cara.

(4)

Per le medesime ragioni, è altresì opportuno eliminare la riduzione del 10 % rispetto al livello della relativa categoria tariffaria, prevista dalla decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera (2), che si applica ai veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato,

DECIDE:

Articolo 1

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre un tragitto di 300 km ammonta a:

372,00 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 1,

322,80 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 2,

273,60 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 3.

Articolo 2

La categoria tariffaria 1 si applica a tutti i veicoli ammessi alla circolazione prima dell’entrata in vigore della norma EURO VI.

La categoria tariffaria 3 si applica ai veicoli della classe di emissione EURO VI.

Articolo 3

La decisione n. 1/2011 è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2021.

Fatto a Berna, il 16 dicembre 2020

Per la Confederazione Svizzera

Il presidente

Peter FÜGLISTALER

Per l’Unione europea

La capo della delegazione dell’Unione europea

Elisabeth WERNER


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(2)  Decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera, del 10 giugno 2011, concernente la concessione di una riduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli delle classi di emissione EURO II e III dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 52).