ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 14

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
18 gennaio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio, del 15 gennaio 2021, che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell’esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni

4

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 14/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/37 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2020

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione deve assicurare un’efficace protezione dell’integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione individui i paesi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo («AML/CFT») presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2) individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche. È opportuno riesaminare a tempo debito tale regolamento alla luce dei progressi compiuti da tali paesi terzi ad alto rischio verso l’eliminazione delle carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo. È opportuno che nelle sue valutazioni la Commissione tenga conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle pubblicate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

(3)

Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale è ritenuta anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.

(4)

Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione tiene conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare dei seguenti documenti: recenti dichiarazioni pubbliche del GAFI, documenti del GAFI «Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process» e rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

(5)

A ottobre 2019 il GAFI ha individuato la Mongolia come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. Su tale base e conformemente alle ultime informazioni pertinenti, la valutazione della Commissione di maggio 2020 ha concluso che la Mongolia dovrebbe essere considerata giurisdizione di un paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che ponevano minacce significative al sistema finanziario dell’Unione conformemente ai criteri di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. È stato inoltre rilevato che la Mongolia aveva assunto per iscritto impegni politici ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e aveva elaborato con il GAFI un piano d’azione.

(6)

È di estrema importanza che la Commissione effettui un monitoraggio permanente dei paesi terzi e valuti gli sviluppi dei loro quadri giuridici e istituzionali, i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti e l’efficacia del rispettivo sistema di AML/CFT, al fine di aggiornare l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

(7)

Il GAFI si è compiaciuto dei considerevoli progressi compiuti dalla Mongolia nel migliorare il proprio regime di AML/CFT e ha rilevato che questo paese ha instaurato il quadro giuridico e regolamentare atto ad assolvere gli impegni assunti nel proprio piano d’azione per rimediare alle carenze strategiche individuate dal GAFI. Il GAFI non sottopone quindi più detto paese a monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità alle regole dell’AML/CFT sul piano globale. Detto paese continuerà a operare assieme ai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI per migliorare ulteriormente il regime di AML/CFT.

(8)

La Commissione ha valutato le informazioni relative ai progressi compiuti per colmare le carenze strategiche della Mongolia.

(9)

In esito alla valutazione effettuata la Commissione ha concluso che, stando alle informazioni disponibili, il regime di AML/CFT della Mongolia non presenta più carenze strategiche. La Mongolia ha potenziato l’efficacia del proprio regime di AML/CFT, colmando le collegate carenze tecniche così da assolvere gli impegni assunti nel piano d’azione in risposta alle carenze strategiche individuate dal GAFI. Le misure adottate sono sufficientemente complete e soddisfano i requisiti necessari per considerare colmate le carenze strategiche individuate ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» è soppressa la linea seguente:

10

Mongolia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).


DECISIONI

18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 14/4


DECISIONE (PESC) 2021/38 DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2021

che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell’esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni del 16 settembre 2019 relative alla revisione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), il Consiglio si impegna a prendere in esame una decisione sui certificati di utente finale per l’esportazione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni.

(2)

La posizione comune 2008/944/PESC stabilisce che le licenze di esportazione sono concesse solo in base a informazioni preliminari affidabili sulla destinazione finale nel paese di destinazione finale. La posizione comune 2008/944/PESC stabilisce anche che generalmente sono necessari il certificato di utente finale o la documentazione adeguata attentamente controllati e/o una qualche autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese di destinazione finale.

(3)

Un approccio comune a livello dell’Unione sul controllo dell’utente finale per le SALW e le relative munizioni ridurrà il rischio di sviamento, creerà condizioni di parità e aumenterà la chiarezza per l’industria della difesa e i suoi clienti sui requisiti pertinenti.

(4)

Il manuale aggiornato per l’uso della posizione comune 2008/944/PESC, approvato dal Consiglio il 16 settembre 2019, stabilisce migliori pratiche in materia di certificati di utente finale.

(5)

Nella strategia dell’UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, adottata il 19 novembre 2018, il Consiglio si impegna a prendere in considerazione una decisione sui certificati di utente finale per le esportazioni di SALW, tenendo conto dell’attività svolta dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa in materia.

(6)

La decisione (PESC) 2020/979 del Consiglio (2) sostiene lo sviluppo di un sistema di convalida della gestione di armi e munizioni, riconosciuto a livello internazionale, che consenta la convalida o la certificazione indipendente della conformità con norme internazionali aperte in materia di gestione sicura delle scorte nazionali di SALW e relative munizioni.

(7)

A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull’Unione europea, l’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna. A tale riguardo il Consiglio prende atto, tra l’altro, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (3) e dei regolamenti (UE) n. 258/2012 (4) e (UE) 2019/125 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8)

Le conclusioni del Consiglio sulla posizione dell’UE in materia di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, alla luce della terza conferenza di revisione per la valutazione dell’attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite sulle SALW, adottate dal Consiglio il 28 maggio 2018, invitano a promuovere l’applicazione dei certificati di utente finale nel contesto del controllo delle esportazioni di SALW.

(9)

Nell’ambito del programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato il 20 luglio 2001, gli Stati si impegnano a definire e attuare disposizioni legislative e regolamentari e procedure amministrative adeguate per garantire un controllo efficace dell’esportazione e del transito delle SALW, compreso l’uso di certificati di utente finale autenticati e misure giuridiche ed esecutive efficaci.

(10)

Il trattato sul commercio delle armi, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, stabilisce che lo Stato parte esportatore cerca di impedire lo sviamento del trasferimento di armi convenzionali tramite, ove del caso, l’esame delle parti interessate dall’esportazione, la richiesta di documenti, certificati o garanzie supplementari, la non autorizzazione dell’esportazione o altre misure appropriate.

(11)

Nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile si afferma che la lotta al commercio illegale di SALW è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, nell’obiettivo di sviluppo sostenibile 16.4 dell’Agenda, tutti gli Stati delle Nazioni Unite si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi.

(12)

Nell’agenda delle Nazioni Unite per il disarmo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell’ONU ha invitato a contrastare l’eccessiva accumulazione di armi convenzionali e il commercio illegale di armi convenzionali.

(13)

La riesportazione non autorizzata favorisce tuttora lo sviamento di SALW e delle relative munizioni verso il mercato illecito.

(14)

I certificati di utente finale sono un elemento importante per stabilire controlli efficaci sull’utente finale e ridurre al minimo il rischio di sviamento non accettabile di SALW e delle relative munizioni. Tali certificati non sostituiscono tuttavia una valutazione completa del rischio effettuata in via preventiva e caso per caso al momento di decidere se concedere o meno una licenza di esportazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo della presente decisione è contribuire a prevenire lo sviamento di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e delle relative munizioni verso usi e utenti finali non intenzionali raggiungendo un accordo su elementi comuni relativi ai certificati di utente finale nel contesto dell’attuazione delle norme comuni dell’Unione che disciplinano il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

Articolo 2

La presente decisione si applica alle esportazioni permanenti di SALW e loro componenti, accessori e munizioni, quali riportati nell’allegato.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1.

«utente finale»: il destinatario finale e il proprietario delle merci esportate noto al momento della domanda di licenza di esportazione, conformemente alle condizioni contrattuali della transazione;

2.

«esportazione»: l’uscita di merci dal territorio doganale dell’Unione, tra cui l’uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l’uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

3.

«esportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito nell’Unione che presenta una domanda di licenza di esportazione, o per conto del quale è presentata tale domanda, vale a dire la persona o il consorzio che, al momento dell’accettazione della domanda, sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo pertinente e abbia la facoltà necessaria per decidere l’invio del prodotto al di fuori del territorio doganale dell’Unione; Qualora non sia stato concluso un siffatto contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l’esportatore è la persona, l’entità o l’organismo che ha la necessaria facoltà di decidere l’invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Qualora ai sensi di tale contratto risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona, un’entità o un organismo non residente o stabilito nell’Unione, per esportatore si intende il contraente residente o stabilito nell’Unione.

Articolo 4

L’autorizzazione di uno Stato membro all’esportazione di merci di cui all’articolo 2 richiede un certificato di utente finale o un’adeguata documentazione attentamente controllati, firmati dall’utente finale prima di tale autorizzazione.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri richiedono i seguenti elementi essenziali per quanto riguarda l’identificazione da includere nei certificati di utente finale di cui all’articolo 4:

a)

i dati dell’esportatore (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese);

b)

i dati dell’utente finale (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese). In caso di esportazione a una società privata che rivende le merci su un mercato locale, tale società sarà considerata l’utente finale ai fini della presente decisione. Tale aspetto non impedisce agli Stati membri di valutare le domande di licenza che riguardano esportazioni verso rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di licenza relative alle esportazioni verso gli utenti finali effettivi;

c)

il paese di destinazione finale;

d)

una descrizione delle merci compreso, se disponibile, il riferimento al numero del contratto o al numero d’ordine indicato nel contratto;

e)

ove del caso, quantità o valore delle merci destinate all’esportazione;

f)

firma, nome e titolo dell’utente finale e, se ritenuto necessario dallo Stato membro pertinente, autorità pubblica competente nel paese di destinazione finale;

g)

ove del caso, certificazione da parte delle autorità pubbliche competenti in base alla prassi nazionale, (compresi la data, il nome, il titolo e la firma originale del funzionario che rilascia l’autorizzazione);

h)

la data di rilascio del certificato di utente finale;

i)

ove del caso, un numero identificativo unico o un numero contrattuale relativo al certificato di utente finale;

j)

l’indicazione dell’uso finale previsto delle merci;

k)

ove del caso, dati dell’intermediario pertinente (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese).

2.   Gli Stati membri richiedono i seguenti impegni essenziali da parte dell’utente finale, in relazione alle merci contemplate nel certificato di utente finale di cui all’articolo 4 da includere in tale certificato mediante la firma da parte dell’utente finale:

a)

impegno che le merci non siano utilizzate a fini diversi dall’uso dichiarato; e

b)

impegno che qualsiasi riesportazione delle merci:

i)

sia vietata al di fuori del paese d’importazione, così come qualsiasi trasferimento di custodia di merci all’interno del paese d’importazione; oppure

ii)

sia limitata a un elenco di paesi indicati nel certificato di utente finale, o che qualsiasi trasferimento di custodia di merci all’interno del paese importatore sia limitata a un elenco o a una categoria di entità indicate nel certificato di utente finale; oppure

iii)

al di fuori del paese d’importazione, o qualsiasi trasferimento di custodia all’interno del paese d’importazione, sia subordinata alla previa approvazione scritta delle autorità dello Stato membro di esportazione. Uno Stato membro può decidere di trasferire l’autorità di fornire tale approvazione alle autorità competenti del paese d’importazione.

Articolo 6

Gli Stati membri possono richiedere l’inserimento dei seguenti elementi facoltativi nel certificato di utente finale di cui all’articolo 4:

a)

un impegno dell’utente finale di notificare allo Stato membro di esportazione in caso di smarrimento o furto delle merci contemplate nel certificato di utente finale;

b)

un impegno dell’utente finale di confermare la consegna dopo il ricevimento delle merci contemplate dal certificato di utente finale, compresa la loro quantità esatta;

c)

un impegno dell’utente finale di consentire la verifica in loco successiva alla spedizione delle merci esportate da parte dei rappresentanti dello Stato membro esportatore, compresi i dettagli delle disposizioni per le visite di verifica;

d)

garanzie fornite dall’utente finale che dimostrino la sua capacità di gestire armi e munizioni in condizioni di sicurezza, compresa la sua capacità di gestire in modo sicuro le scorte in cui saranno immagazzinate le merci;

e)

un impegno dell’utente finale in materia di smantellamento delle attrezzature militari in eccedenza che comprende:

i)

un impegno «Nuovo per vecchio»: impegno di distruggere le merci vecchie che saranno sostituite dalle merci importate; e/o

ii)

un impegno «Distruzione dopo lo smantellamento»: impegno di distruggere le merci importate in seguito allo smantellamento.

Articolo 7

Gli Stati membri tengono registri dei certificati di utente finale rilasciati di cui all’articolo 4 conformemente al diritto o alla prassi nazionale.

Articolo 8

Ove ritenuto necessario, gli Stati membri verificano l’autenticità della firma sul certificato di utente finale e, se del caso, l’autorizzazione del firmatario ad assumere impegni per conto dell’utente finale. In caso di dubbio circa l’autenticità del certificato di utente finale, gli Stati membri possono effettuare verifiche con qualsiasi mezzo conformemente alla prassi nazionale. Se l’autenticità del certificato di utente finale non può essere verificata, lo Stato membro non rilascia la licenza.

Articolo 9

Qualora uno Stato membro individui una frode, una falsificazione o una violazione di un certificato di utente finale, condividerà tali informazioni con gli altri Stati membri attraverso il sistema online COARM, tenendo conto delle pertinenti considerazioni nazionali.

Articolo 10

Gli Stati membri condividono tra loro i campioni dei propri formati per i certificati di utente finale, se disponibili, tramite il sistema online COARM.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A.P. ZACARIAS


(1)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(2)  Decisione (PESC) 2020/979 del Consiglio, del 7 luglio 2020, a sostegno dello sviluppo di un sistema di convalida della gestione di armi e munizioni, riconosciuto a livello internazionale, in conformità di norme internazionali aperte (GU L 218 dell’8.7.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

La presente decisione si applica alle seguenti categorie di attrezzature militari, purché esse siano incluse nelle categorie ML1, ML2, ML3 e ML4 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.

Le seguenti categorie non pregiudicano eventuali future definizioni concordate a livello internazionale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e possono essere oggetto di ulteriori chiarimenti ed essere riesaminate alla luce di eventuali future definizioni di SALW concordate a livello internazionale.

Categorie di attrezzature militari a cui si applica la presente decisione:

a)

armi di piccolo calibro:

fucili d’assalto;

fucili e carabine semiautomatici appositamente progettati per uso militare;

rivoltelle e pistole semiautomatiche appositamente progettate per uso militare;

mitragliatrici leggere;

pistole mitragliatrici, compresi i moschetti automatici;

b)

armi leggere:

mitragliatrici pesanti;

cannoni, obici e mortai di calibro inferiore a 100 mm;

lanciagranate;

lanciatori senza rinculo;

razzi lanciati con dispositivi da spalla di sistemi portatili di tipo individuale o collettivo e altri sistemi anticarro e di difesa antiaerea che lanciano proiettili, compresi i MANPADS;

c)

componenti appositamente progettati per le attrezzature elencate alle lettere a) e b);

d)

accessori (ad esempio visori notturni, soppressori di rumore ecc.) appositamente progettati per le attrezzature elencate alle lettere a) e b);

e)

munizioni progettate per essere lanciate dalle attrezzature elencate alle lettere a) e b).