ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 12

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
15 gennaio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/28 della Commissione, del 14 gennaio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari dell’Unione per le banane originarie del Messico

1

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica al regolamento (UE) 2019/1939 della Commissione, del 7 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti ( GU L 303 del 25.11.2019 )

3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 12/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/28 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari dell’Unione per le banane originarie del Messico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per tenere conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea il 1o luglio 2013, il Consiglio, con decisione (UE) 2019/573 (2), ha concluso a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri il terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (3), che è stato firmato il 27 novembre 2018 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2020.

(2)

Con decisione (UE) 2019/104 (4) il Consiglio ha approvato la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito nell’ambito dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, in relazione alle modifiche dell’accordo necessarie per tenere conto dell’adesione della Croazia all’Unione.

(3)

La decisione n. 1/2020 del Consiglio congiunto UE-Messico (5) stabilisce un aumento del contingente tariffario dell’Unione applicabile alle banane fresche originarie del Messico per l’immissione in libera pratica nell’Unione.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1362/2000 per applicare l’aumento del contingente tariffario di cui alla decisione n. 1/2020 del Consiglio congiunto UE-Messico. Poiché il contingente tariffario per le banane per il 2020 è stato esaurito, occorre attribuire un numero d’ordine individuale al quantitativo supplementare per tale anno.

(5)

Al fine di evitare inutili ritardi nell’applicazione di tale contingente tariffario, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione della decisione n. 1/2020 del Consiglio congiunto UE-Messico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1362/2000 è così modificato:

(1)

la riga corrispondente al numero d’ordine 09.1834 è sostituita dalla seguente:

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario annuale (peso netto, salvo indicazione contraria)

Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)

«09.1834

0803 90 10

Banane, fresche (esclusi i plantani)

Fino al 31 dicembre 2020:

2 000 t;

dal 1o gennaio 2021:

2 010 t

Dazio fisso da applicare»;

(2)

tra la riga con il numero d’ordine 09.1834 e la riga con il numero d’ordine 09.1847 è inserita la riga seguente:

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario annuale (peso netto, salvo indicazione contraria)

Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)

«09.1838

0803 90 10

Banane, fresche (esclusi i plantani)

Dal 13 agosto 2020

al 31 dicembre 2020:

10 t

Dazio fisso da applicare».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2019/573 del Consiglio, dell’8 aprile 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (GU L 100 dell’11.4.2019, pag. 3).

(3)   GU L 325 del 20.12.2018, pag. 3.

(4)  Decisione (UE) 2019/104 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Consiglio congiunto UE-Messico istituito nell’ambito dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, per quanto riguarda la modifica delle decisioni n. 2/2000 e n. 2/2001 del Consiglio congiunto per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 23).

(5)  Decisione n. 1/2020 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 31 luglio 2020, che modifica la decisione n. 2/2000 [2020/1180] (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 40).


Rettifiche

15.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 12/3


Rettifica al regolamento (UE) 2019/1939 della Commissione, del 7 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303 del 25 novembre 2019 )

Pagina 16, allegato II, punto 13, lettera c, la Tabella 1, «Parametri di prova», è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Parametri di prova

Parametro

Unità

Fonte

Concentrazione di THC (1)

ppm

Analizzatore di gas

Concentrazione di CO (1)

ppm

Analizzatore di gas

Concentrazione di NOx  (1)

ppm

Analizzatore di gas

Concentrazione di CO2  (1)

ppm

Analizzatore di gas

Concentrazione di CH4  (1)  (2)

ppm

Analizzatore di gas

Concentrazione del numero di particelle

#/cm3

Analizzatore del numero di particelle

Regolazione della diluizione (se applicabile)

-

Analizzatore del numero di particelle

Flusso dei gas di scarico

kg/h

Misuratore di portata del gas di scarico (nel prosieguo: «EFM»)

Temperatura dei gas di scarico

K

EFM

Temperatura ambiente (3)

K

Sensore

Pressione ambiente

kPa

Sensore

Coppia del motore (4)

Nm

ECU o sensore

Regime del motore

giri/min

ECU o sensore

Flusso di carburante del motore

g/s

ECU o sensore

Temperatura del liquido di raffreddamento del motore

K

ECU o sensore

Temperatura dell’aria di aspirazione del motore (3)

K

Sensore

Velocità al suolo del veicolo

km/h

ECU e GPS

Latitudine del veicolo

grado

GPS

Longitudine del veicolo

grado

GPS


(1)  Misurata o corretta nel valore su umido.

(2)  Solo per i motori a gas.

(3)  Usare il sensore della temperatura ambiente o un sensore della temperatura dell’aria di aspirazione.

(4)  Il valore registrato deve essere a) la coppia frenante netta del motore in conformità al punto 2.4.4 della presente appendice, oppure b) la coppia frenante netta calcolata a partire dai valori di coppia di cui al punto 2.4.4 della presente appendice.».