ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 7

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
11 gennaio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/16 della Commissione, dell’8 gennaio 2021, che stabilisce le misure necessarie e le modalità pratiche per la banca dati dei medicinali veterinari dell’Unione (banca dati dei medicinali dell’Unione)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione, dell’8 gennaio 2021, che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( GU L 150 del 14.6.2018 )

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 7/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/16 DELLA COMMISSIONE

dell’8 gennaio 2021

che stabilisce le misure necessarie e le modalità pratiche per la banca dati dei medicinali veterinari dell’Unione (banca dati dei medicinali dell’Unione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 prevede che l’Agenzia europea per i medicinali («l’Agenzia»), in collaborazione con gli Stati membri, istituisca e mantenga una banca dati dei medicinali veterinari dell’Unione («banca dati dei medicinali dell’Unione»).

(2)

La Commissione, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/6, è tenuta ad adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie e le modalità pratiche per l’istituzione e il mantenimento della banca dati dei medicinali dell’Unione.

(3)

La banca dati dei medicinali dell’Unione ha lo scopo di rafforzare il mercato unico fornendo informazioni sui medicinali veterinari disponibili negli Stati membri e consentendo ai professionisti sanitari di ottenere informazioni sui medicinali veterinari che potrebbero essere presi in considerazione per l’elaborazione di potenziali trattamenti alternativi qualora non sia disponibile un medicinale veterinario idoneo autorizzato nel loro Stato membro.

(4)

La banca dati dei medicinali dell’Unione dovrebbe aumentare la trasparenza generale fornendo al pubblico il più ampio accesso possibile alle informazioni in essa contenute dopo la soppressione delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali da parte delle autorità competenti.

(5)

La banca dati dei medicinali dell’Unione dovrebbe contenere dati di qualità armonizzati e coerenti, fornire capacità che offrano interoperabilità con altri sistemi informatici nazionali e dell’Unione che utilizzano dati sui medicinali veterinari e consentire l’integrazione nelle attività della rete di regolamentazione.

(6)

Il regolamento (UE) 2019/6 prevede anche l’istituzione di altre banche dati. Per garantire l’interoperabilità e consentire alla banca dati dei medicinali dell’Unione di interfacciarsi con tali banche dati, la struttura dei dati dovrebbe essere armonizzata tra i diversi sistemi utilizzando gli stessi dati di riferimento.

(7)

La banca dati dei medicinali dell’Unione dovrebbe essere operativa e funzionale a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 (28 gennaio 2022) per consentire i processi di regolamentazione ivi previsti. Dovrebbe inoltre poter adattarsi ai cambiamenti che si verificano all’interno della rete di regolamentazione, rispondere alle esigenze dei modelli operativi di regolamentazione man mano che vengono sviluppati e stare al passo con il progresso tecnico e scientifico. Ciò rende necessario adottare un approccio progressivo per la sua istituzione e il suo mantenimento. Entro la data di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 l’Agenzia dovrebbe garantire che la banca dati dei medicinali dell’Unione soddisfi almeno tutti i requisiti funzionali derivanti da tale regolamento. In seguito, l’Agenzia dovrebbe continuare a sviluppare funzioni aggiuntive, comprese quelle che potrebbero ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e contribuire all’armonizzazione dei processi in tutta la rete di regolamentazione.

(8)

Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi delle autorità competenti, è opportuno consentire che queste ultime comunichino all’Agenzia per il contributo iniziale le informazioni su tutti i medicinali veterinari per fasi.

(9)

La banca dati dei medicinali dell’Unione dovrebbe essere composta da componenti interconnessi che consentano una gestione completa e uniforme delle informazioni archiviate. Dovrebbe inoltre poter ricevere informazioni aggiornate dai cataloghi esistenti di termini gestiti dall’Agenzia. Pertanto, deve essere intesa più come un sistema di banche dati che come una soluzione informatica autonoma.

(10)

La banca dati dei medicinali dell’Unione dovrebbe essere sviluppata al fine di evitare la duplicazione dei dati in diversi sistemi dell’Unione. Ciò dovrebbe garantire che vi sia un’unica fonte per ciascun tipo di informazione fornita e che i dati siano inseriti una sola volta per ridurre gli oneri amministrativi eccessivi e per diminuire il rischio di incoerenza. Le serie di dati contenute nella banca dati dei medicinali dell’Unione dovrebbero essere le più recenti e corrette. A tal fine, la banca dati dei medicinali dell’Unione dovrebbe mettere a disposizione le ultime serie di dati per consentire alle autorità competenti di mantenere i rispettivi sistemi nazionali allineati e sincronizzati con la banca dati dei medicinali dell’Unione. Dovrebbe inoltre essere possibile per le autorità competenti, la Commissione e i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio utilizzare i propri sistemi per aggiornare, se necessario, la banca dati dei medicinali dell’Unione.

(11)

I dati e i documenti contenuti nella banca dati dei medicinali dell’Unione dovrebbero essere quanto più possibile in un formato che consenta la lettura meccanica. Tuttavia non tutti i documenti richiesti a norma del regolamento (UE) 2019/6, in particolare quelli che le autorità competenti devono presentare per il contributo iniziale alla banca dati dei medicinali dell’Unione, possono essere disponibili in tale formato. Pertanto, dovrebbero essere adottate disposizioni specifiche per quanto riguarda i documenti che le autorità competenti devono fornire al momento della presentazione dei dati sui medicinali veterinari provenienti dagli Stati membri per il contributo iniziale.

(12)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione (2), alcune variazioni che non richiedono una valutazione comporterebbero modifiche delle serie di dati nella banca dati dei medicinali dell’Unione, mentre altre no. Entrambi i tipi potrebbero anche richiedere documenti giustificativi. Tutte queste variazioni dovrebbero essere registrate dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio e la banca dati dei medicinali dell’Unione dovrebbe tenerne un registro ai fini dell’approvazione o del rigetto da parte delle autorità competenti, come previsto all’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/6. La banca dati dei medicinali dell’Unione dovrebbe inoltre consentire ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di registrare le modifiche successive prima che quelle registrate in precedenza siano state trattate dalle autorità competenti. Inoltre il processo di regolamentazione permette la presentazione di domande e il trattamento concomitanti per le variazioni che richiedono una valutazione, nonché il loro raggruppamento e la condivisione del lavoro. Pertanto la banca dati dei medicinali dell’Unione dovrebbe consentire che le autorità competenti ricevano variazioni in parallelo.

(13)

I diversi operatori dovrebbero avere diversi livelli di accesso alla banca dati dei medicinali dell’Unione, come previsto all’articolo 56 del regolamento (UE) 2019/6. L’Agenzia dovrebbe pertanto elaborare e applicare una politica di accesso dettagliata, in collaborazione con le autorità competenti e la Commissione e in consultazione con i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, prima che la banca dati dei medicinali dell’Unione diventi operativa. Dovrebbe consentire agli operatori di adempiere ai loro obblighi di cui al regolamento (UE) 2019/6, tutelando nel contempo le informazioni commerciali riservate e i dati personali, e dovrebbe pertanto fornire diversi livelli di accesso ai processi della banca dati dei medicinali dell’Unione.

(14)

Occorre garantire la continuità qualora la banca dati dei medicinali dell’Unione, o uno qualsiasi dei suoi componenti, divenga indisponibile. L’Agenzia dovrebbe pertanto elaborare e applicare adeguate soluzioni di emergenza prima che la banca dati dei medicinali dell’Unione diventi operativa.

(15)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari di cui all’articolo 145 del regolamento (UE) 2019/6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«utente»: qualsiasi persona che interagisca con la banca dati dei medicinali dell’Unione attraverso le sue funzioni;

b)

«super utente»: utente designato da ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio, autorità competente, dall’Agenzia o dalla Commissione e autorizzato dall’Agenzia a eseguire azioni nella banca dati dei medicinali dell’Unione conformemente ai diritti di accesso assegnati ai loro profili di utenti;

c)

«utente controllato»: utente autorizzato da un super utente a eseguire azioni nella banca dati dei medicinali dell’Unione per suo conto conformemente ai diritti di accesso assegnati al profilo di tale super utente;

d)

«formato aperto»: il formato aperto quale definito all’articolo 2, punto 14, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

e)

«formato leggibile meccanicamente»: il formato leggibile meccanicamente quale definito all’articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024;

f)

«dati strutturati»: dati in formato predefinito e standardizzato che possono essere analizzati, organizzati ed elaborati da computer;

g)

«sistemi dell’Unione»: sistemi informatici dell’Unione europea sotto il controllo dell’Agenzia, della Commissione o degli Stati membri;

h)

«dati riservati»: qualsiasi dato non classificato come pubblico secondo la politica di accesso di cui all’articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 2

Sviluppo, mantenimento e aggiornamento della banca dati dei medicinali dell’Unione

1.   Al più tardi entro il 28 gennaio 2022 l’Agenzia sviluppa e mette in funzione una banca dati che soddisfi almeno i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

2.   Dopo il 28 gennaio 2022 l’Agenzia aggiorna le funzioni esistenti della banca dati e sviluppa qualsiasi altra funzione ritenuta appropriata e concordata dalle autorità competenti e dalla Commissione.

Al più tardi entro il 28 gennaio 2022 l’Agenzia, in consultazione con gli Stati membri, la Commissione e i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, elabora un piano per l’ulteriore sviluppo e l’aggiornamento della banca dati dei medicinali dell’Unione. L’Agenzia aggiorna tale piano ogni due anni alla luce dei progressi compiuti e delle esigenze individuate dalla rete di regolamentazione di cui al capo X del regolamento (UE) 2019/6 e del riscontro fornito dagli utenti della banca dati dei medicinali dell’Unione.

3.   Al momento di istituire la banca dati dei medicinali dell’Unione, l’Agenzia utilizza, per quanto possibile, soluzioni già esistenti o in fase di sviluppo nella rete di regolamentazione o disponibili sul mercato, a condizione che soddisfino gli obiettivi della banca dati dei medicinali dell’Unione.

Articolo 3

Presentazione di informazioni sui medicinali veterinari da parte delle autorità competenti per il contributo iniziale alla banca dati dei medicinali dell’Unione

1.   Le autorità competenti presentano, per via elettronica, le informazioni richieste a norma dell’articolo 155 del regolamento (UE) 2019/6 nel formato prescritto dall’Agenzia per il contributo iniziale alla banca dati dei medicinali dell’Unione.

Entro il 21 gennaio 2021 l’Agenzia stabilisce il formato dei dati e dei documenti («serie di dati») che insieme costituiscono le informazioni da fornire.

2.   Prima di presentare i loro dati sui medicinali veterinari all’Agenzia, le autorità competenti procedono alla loro mappatura in base alle specifiche dettagliate di cui agli allegati II e III del presente regolamento.

L’Agenzia garantisce che, ai fini della mappatura dei dati, siano disponibili i termini controllati richiesti, compresi quelli relativi alle sostanze e ai dati delle organizzazioni, con identificatori unici dei termini e dei dati e i cui valori possono essere selezionati solo da una serie predefinita di valori specificati o mantenuti dall’Agenzia.

3.   Se una serie di dati per un medicinale veterinario specifico è incompleta per motivi storici (dati o documenti non richiesti alle autorità competenti o ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2019/6), le autorità competenti indicano chiaramente nelle serie di dati i campi per i quali non è disponibile alcun valore al momento del contributo iniziale.

4.   Le autorità competenti presentano i documenti disponibili in un formato aperto e, per il maggior numero possibile di documenti, leggibile meccanicamente che consenta l’archiviazione a lungo termine.

5.   Le autorità competenti presentano le informazioni in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione.

6.   Entro il 28 luglio 2021 l’Agenzia mette a disposizione l’ambiente e il supporto informatico necessari che le autorità competenti devono utilizzare per testare il caricamento in blocco delle informazioni per il contributo iniziale alla banca dati dei medicinali dell’Unione.

Articolo 4

Termini per la presentazione dei dati sui vari tipi di medicinali veterinari per il contributo iniziale

1.   In aggiunta al requisito di cui all’articolo 155 del regolamento (UE) 2019/6:

a)

al più tardi entro il 28 gennaio 2022 le autorità competenti presentano all’Agenzia per via elettronica informazioni su:

i)

tutti i medicinali veterinari omeopatici registrati nel loro Stato membro in quel momento;

ii)

tutti i medicinali veterinari oggetto di commercio parallelo nel loro Stato membro in quel momento;

b)

al più tardi entro il 28 gennaio 2024 le autorità competenti presentano all’Agenzia per via elettronica informazioni su tutti i medicinali veterinari esentati nel loro Stato membro in quel momento dalle disposizioni relative all’autorizzazione all’immissione in commercio.

2.   Le autorità competenti utilizzano il formato di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e le specifiche dettagliate delle informazioni da fornire di cui agli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 5

Ordine di precedenza

In caso di discrepanze tra le serie di dati già esistenti nei sistemi degli Stati membri e nella banca dati dei medicinali dell’Unione, quest’ultima prevale per quanto riguarda le informazioni ivi contenute.

Ciò non impedisce agli Stati membri di sincronizzare la banca dati dei medicinali dell’Unione con le informazioni più aggiornate sui medicinali veterinari che risultano dal processo di regolamentazione in corso e che sono contenute nei loro sistemi nazionali.

SEZIONE 2

SPECIFICHE TECNICHE DELLA BANCA DATI DEI MEDICINALI DELL’UNIONE

Articolo 6

Interfaccia utente

1.   La banca dati dei medicinali dell’Unione comprende interfacce utente grafiche che forniscono accesso agli utenti conformemente ai loro diritti di accesso di cui agli articoli 12 e 13.

2.   L’Agenzia garantisce che lo sviluppo, il funzionamento e il mantenimento della banca dati dei medicinali dell’Unione siano effettuati in modo conforme alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

3.   L’interfaccia utente grafica della banca dati dei medicinali dell’Unione supporta il design responsivo.

4.   L’interfaccia utente grafica della banca dati dei medicinali dell’Unione per il pubblico è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

5.   L’interfaccia utente grafica della banca dati dei medicinali dell’Unione per i super utenti e gli utenti controllati è disponibile almeno in lingua inglese.

Articolo 7

Componenti

La banca dati dei medicinali dell’Unione comprende almeno i seguenti componenti:

a)

un componente di gestione dell’accesso che, con l’ausilio di processi di autenticazione e autorizzazione, gestisce il controllo dell’accesso ai dati o alle funzioni e garantisce che i super utenti e gli utenti controllati abbiano un accesso adeguato alle risorse fornite dalla banca dati dei medicinali dell’Unione e le autorizzazioni necessarie per eseguire azioni nella banca dati dei medicinali dell’Unione;

b)

un componente di presentazione dei dati e dei documenti che consente di presentare alla banca dati dei medicinali dell’Unione dati e documenti relativi a nuovi medicinali veterinari, variazioni e altre modifiche successive all’autorizzazione delle serie di dati già esistenti in tale banca dati;

c)

un componente di archivio di dati e documenti che gestisce tutti i dati e i documenti che entrano nella banca dati dei medicinali dell’Unione e utilizza almeno le seguenti funzioni:

i)

una funzione di registrazione dei dati che gestisce la capacità di registrare dati, comprese le versioni;

ii)

una funzione di convalida della qualità dei dati che gestisce automaticamente la convalida tecnica e il controllo della qualità dei dati prima della loro registrazione nella banca dati dei medicinali dell’Unione;

iii)

una funzione relativa ai dati storici che gestisce la pista di controllo e la tracciabilità delle modifiche dei dati;

iv)

una funzione di gestione dei documenti che gestisce l’archiviazione, le versioni dei documenti archiviati per distinguere tra le ultime versioni approvate, le versioni approvate in precedenza ma sostituite da versioni più recenti, nonché le versioni respinte a seguito del rigetto di variazioni che non richiedono una valutazione, e l’accesso ai documenti;

d)

un portale della banca dati dei medicinali dell’Unione che, con la pubblicazione, la ricerca, la visualizzazione e l’esportazione dei dati, nonché l’analisi dei dati, presenta informazioni agli utenti e mette a loro disposizione determinate funzioni conformemente ai loro diritti di accesso;

e)

un componente per la gestione delle variazioni che non richiedono una valutazione, che consente all’autorità competente pertinente o alla Commissione, a seconda dei casi, di ricevere notifiche e di approvare o respingere le variazioni che non richiedono una valutazione prima dell’aggiornamento della banca dati dei medicinali dell’Unione, di aggiornare di conseguenza le serie di dati e di archiviare e aggiornare la relativa documentazione;

f)

un modulo per il pubblico, accessibile tramite il portale della banca dati dei medicinali dell’Unione, che consente al pubblico di visualizzare ed effettuare ricerche su tutti i dati e i documenti pubblicamente disponibili sui medicinali veterinari di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2019/6.

Articolo 8

Funzioni della banca dati dei medicinali dell’Unione

La banca dati dei medicinali dell’Unione dispone almeno delle funzioni elencate nell’allegato I.

Articolo 9

Meccanismo elettronico di scambio di dati e documenti per gli scambi con gli altri sistemi

L’Agenzia garantisce che:

a)

il meccanismo elettronico di scambio di dati e documenti segua, nella misura in cui l’operatività ottimale della banca dati dei medicinali dell’Unione non incide negativamente su altri sistemi dell’Unione, le attuali norme riconosciute a livello internazionale per l’identificazione dei medicinali e lo scambio di informazioni sui medicinali o i relativi sottoinsiemi pertinenti;

b)

la struttura dei dati sia coerente tra la banca dati dei medicinali dell’Unione e altri sistemi dell’Unione che utilizzano gli stessi dati di riferimento;

c)

la banca dati dei medicinali dell’Unione funga da archivio di dati di riferimento dell’Unione in cui sono registrate le informazioni sui medicinali veterinari;

d)

la banca dati dei medicinali dell’Unione offra una funzione che consenta l’interoperabilità con altri sistemi;

e)

la banca dati dei medicinali dell’Unione consumi dati di riferimento provenienti da altre banche dati o strumenti informatici esistenti per evitare la duplicazione dei dati inseriti a livello dell’Unione e garantire la qualità dei dati;

f)

la banca dati dei medicinali dell’Unione possa consumare dati strutturati forniti nel corso del processo di regolamentazione, se pertinente;

g)

la banca dati dei medicinali dell’Unione fornisca i dati necessari alla banca dati di farmacovigilanza dell’Unione;

h)

la banca dati dei medicinali dell’Unione sia collegata alla banca dati della fabbricazione, dell’importazione e della distribuzione all’ingrosso dell’Unione;

i)

la banca dati dei medicinali dell’Unione disponga di un’interfaccia per programmi applicativi («API») orientata ai servizi per lo scambio di dati e documenti con i sistemi utilizzati dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, dalle autorità competenti, dall’Agenzia e dalla Commissione.

Articolo 10

Formato per la presentazione elettronica alla banca dati dei medicinali dell’Unione

L’Agenzia garantisce che:

a)

il formato per la presentazione elettronica consista di documenti e dati strutturati sui medicinali veterinari, a seconda dei casi;

b)

il formato dei dati:

i)

segua, nella misura in cui l’operatività ottimale della banca dati dei medicinali dell’Unione non incide negativamente su altri sistemi dell’Unione, le attuali norme riconosciute a livello internazionale per l’identificazione dei medicinali e lo scambio di informazioni sui medicinali o i relativi sottoinsiemi pertinenti;

ii)

utilizzi, per quanto possibile, dati strutturati e termini controllati, compresi quelli relativi alle sostanze e ai dati delle organizzazioni, per garantire la qualità dei dati;

c)

i documenti siano forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente che permette l’archiviazione a lungo termine.

Sezione 3

Modalità pratiche per il funzionamento della banca dati dei medicinali dell’Unione

Articolo 11

Protezione delle informazioni commerciali riservate

I dati sul volume annuale delle vendite di medicinali veterinari sono visibili nella banca dati dei medicinali dell’Unione solo per le autorità competenti pertinenti, la Commissione e l’Agenzia, nonché per i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari cui si riferiscono tali dati.

Articolo 12

Sicurezza dello scambio di informazioni

1.   L’Agenzia, in collaborazione con le autorità competenti e la Commissione e in consultazione con i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, sottopone la banca dati dei medicinali dell’Unione a procedure di prova della sicurezza prima di metterla in funzione.

2.   L’Agenzia garantisce che i componenti della banca dati dei medicinali dell’Unione accessibili su Internet siano sufficientemente protetti contro i rischi di criminalità informatica per tutto il ciclo di vita della banca dati.

3.   L’Agenzia impone ai super utenti e agli utenti controllati l’obbligo di sottoporsi a procedure di autenticazione e autorizzazione ogni volta che utilizzano la banca dati dei medicinali dell’Unione.

4.   L’Agenzia garantisce l’archiviazione e lo scambio sicuri di tutti i dati archiviati nella banca dati dei medicinali dell’Unione utilizzando protocolli di sicurezza e regole di connettività basati su standard aperti non proprietari stabiliti da organismi o organizzazioni internazionali di normazione.

5.   L’Agenzia limita l’accesso ai tipi di informazioni cui possono accedere solo i super utenti e gli utenti controllati come pure alle funzioni che solo essi sono autorizzati a esercitare. La politica di accesso di cui all’articolo 13 rispetta le classifiche di sicurezza dei dati esposti e i requisiti di sicurezza dell’Agenzia, garantendo la separazione delle responsabilità e limitando l’accesso ai dati.

6.   L’Agenzia garantisce che la banca dati dei medicinali dell’Unione fornisca una pista di controllo e permetta la tracciabilità:

a)

delle azioni di regolamentazione eseguite nella banca dati dai super utenti o dagli utenti controllati; e

b)

delle modifiche apportate dai super utenti o dagli utenti controllati alle serie di dati contenute nella banca dati.

Articolo 13

Politica di accesso per i super utenti e gli utenti controllati

1.   L’Agenzia, in collaborazione con le autorità competenti e la Commissione e in consultazione con i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, elabora e mantiene una politica di accesso.

2.   La politica di accesso stabilisce i livelli di accesso consentiti per i super utenti in modo da garantire il corretto funzionamento della banca dati dei medicinali dell’Unione, salvaguardando nel contempo le informazioni commerciali riservate e i dati personali e garantendo il rispetto delle specifiche della banca dati dei medicinali dell’Unione di cui al presente regolamento.

3.   L’Agenzia è responsabile della gestione dei diritti di accesso dei super utenti alla banca dati dei medicinali dell’Unione, come stabilito nella politica di accesso.

4.   I super utenti sono responsabili della gestione dei diritti di accesso degli utenti controllati alle serie di dati per i medicinali veterinari sotto la loro responsabilità. Ciò non esonera i super utenti dalla loro responsabilità giuridica.

Articolo 14

Accesso per il pubblico

1.   Il pubblico può visualizzare le informazioni pubblicamente disponibili contenute nella banca dati dei medicinali dell’Unione ed effettuare ricerche avanzate secondo uno o più criteri basati sui campi di dati ivi contenuti, con la possibilità di esportare i risultati della ricerca.

2.   Non è richiesta alcuna registrazione, autorizzazione o autenticazione per accedere alle informazioni pubblicamente disponibili. Tale accesso è altresì gratuito.

Sezione 4

SPECIFICHE DETTAGLIATE SULLE INFORMAZIONI E SUI DATI DA INCLUDERE, AGGIORNARE E CONDIVIDERE NELLA BANCA DATI DEI MEDICINALI DELL’UNIONE

Articolo 15

Specifiche dettagliate sulle informazioni da includere, aggiornare e condividere

1.   La banca dati dei medicinali dell’Unione contiene le informazioni pertinenti basate sui dati e sui documenti presentati a norma degli articoli 8, 58, 61, 62, 87 e 102 e dell’allegato III del regolamento (UE) 2019/6.

2.   La banca dati dei medicinali dell’Unione identifica ogni medicinale veterinario in modo permanente e univoco. Tale identificazione è dettagliata per livello di dimensione della confezione.

I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio fanno riferimento a tale identificazione univoca in ogni successiva presentazione relativa a tale medicinale veterinario.

3.   La banca dati dei medicinali dell’Unione identifica i medicinali veterinari autorizzati in più Stati membri nell’ambito della stessa procedura di autorizzazione all’immissione in commercio.

4.   Sono mantenuti gli opportuni riferimenti per collegare i dati e i documenti correlati contenuti nella banca dati dei medicinali dell’Unione.

5.   L’Agenzia garantisce che i riferimenti ai medicinali veterinari e ai documenti rimangano stabili per tutto il ciclo di vita dei medicinali.

Articolo 16

Informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6

L’Agenzia garantisce che la banca dati dei medicinali dell’Unione contenga i campi di dati specificati nell’allegato II con le relative descrizioni e nel formato dei dati ivi indicato per registrare le informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6.

Articolo 17

Dati da includere nella banca dati dei medicinali dell’Unione in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6

L’Agenzia garantisce che, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6 registrate mediante i campi di dati di cui all’articolo 16, la banca dati dei medicinali dell’Unione contenga almeno i campi di dati specificati nell’allegato III con le relative descrizioni e nel formato dei dati ivi indicato.

Articolo 18

Responsabilità per l’inclusione, l’aggiornamento e la condivisione delle informazioni

1.   A decorrere dal 28 gennaio 2022 le autorità competenti o la Commissione, a seconda dei casi, entro 30 giorni dall’esito positivo della procedura di autorizzazione all’immissione in commercio a norma del capo III del regolamento (UE) 2019/6, di registrazione a norma del capo V del regolamento (UE) 2019/6, di autorizzazione all’impiego a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6 o di approvazione per il commercio parallelo a norma dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2019/6, creano voci nuove o provvisorie, come pertinente, nella banca dati dei medicinali dell’Unione per i medicinali sotto la loro responsabilità, introducendo i dati e i documenti che hanno ricevuto per via elettronica dai richiedenti.

L’autorità competente pertinente o la Commissione, a seconda dei casi, aggiorna tali voci con la relazione di valutazione, non appena disponibile, dopo aver soppresso tutte le informazioni commerciali riservate ivi contenute.

2.   L’Agenzia, in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, garantisce che siano definite le regole operative e siano forniti orientamenti per facilitare la coerenza dei dati tra i sistemi nazionali e la banca dati dei medicinali dell’Unione.

3.   Le autorità competenti, la Commissione e l’Agenzia garantiscono che i dati inseriti nella banca dati dei medicinali dell’Unione siano conformi al formato e alle specifiche di cui al presente regolamento.

4.   Gli aggiornamenti della banca dati dei medicinali dell’Unione di cui all’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6 sono effettuati entro 30 giorni dal completamento della procedura di cui all’articolo 67, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

5.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio registrano eventuali modifiche nella disponibilità di ciascun medicinale veterinario in ciascuno Stato membro interessato non appena ne vengono a conoscenza.

6.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio registrano le date di eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni all’immissione in commercio in questione non appena si verificano tali modifiche.

Se il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non adempie a tale obbligo entro 30 giorni, le autorità competenti o la Commissione, a seconda dei casi, registrano e aggiornano tali informazioni.

In caso di disaccordo, prevalgono le voci delle autorità competenti nella banca dati dei medicinali dell’Unione.

7.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione sono responsabili della registrazione delle informazioni necessarie sui medicinali veterinari oggetto di commercio parallelo sotto la loro responsabilità.

8.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio sono responsabili di garantire che i dati e i documenti che registrano nelle serie di dati esistenti nella banca dati dei medicinali dell’Unione concernenti i loro medicinali veterinari siano corretti e aggiornati.

9.   I titolari di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata a norma del capo III del regolamento (UE) 2019/6, di una registrazione di medicinali veterinari omeopatici rilasciata a norma del capo V del regolamento (UE) 2019/6, di medicinali veterinari di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6 o di un’approvazione per il commercio parallelo di medicinali veterinari a norma dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2019/6 che identificano problemi di qualità di dati o documenti nelle voci create per i loro medicinali veterinari a norma del paragrafo 1, o aggiornate conformemente al paragrafo 4, ne informano immediatamente le autorità competenti pertinenti o la Commissione, a seconda dei casi, che rettificano senza indugio i dati previa verifica della fondatezza delle richieste.

10.   L’Agenzia garantisce che le responsabilità stabilite nel presente articolo possano essere esercitate da super utenti o utenti controllati o da sistemi esterni alla banca dati dei medicinali dell’Unione. L’accesso di tali sistemi alla banca dati dei medicinali dell’Unione è gestito come se fossero super utenti o utenti controllati.

Articolo 19

Funzioni della banca dati dei medicinali dell’Unione che consentono modifiche dei dati sui medicinali successive all’autorizzazione

1.   L’Agenzia garantisce che la banca dati dei medicinali dell’Unione:

a)

consenta alle autorità competenti, alla Commissione e ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di apportare modifiche alle serie di dati, con la possibilità di introdurle in parallelo, almeno nei seguenti casi:

i)

variazioni che non richiedono una valutazione;

ii)

variazioni che richiedono una valutazione;

iii)

tutte le altre modifiche previste dal regolamento (UE) 2019/6, in particolare il volume annuale delle vendite, le informazioni sulla disponibilità, l’immissione sul mercato, lo status dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

b)

consenta alle autorità competenti e alla Commissione di apportare qualsiasi altra modifica per aggiornare o mantenere la qualità delle serie di dati contenute nella banca dati dei medicinali dell’Unione;

c)

consenta ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di raggruppare le modifiche delle serie di dati dei medicinali veterinari, ad esempio per introdurre la stessa modifica per più medicinali veterinari o introdurre diverse modifiche di una serie di dati di un medicinale;

d)

tenga un registro delle variazioni registrate che non richiedono una valutazione e dei rispettivi esiti collegati ai medicinali veterinari pertinenti, nonché un registro dei super utenti o degli utenti controllati che hanno registrato tali variazioni, che le hanno approvate o respinte e di quando tali azioni sono state eseguite;

e)

consenta ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di registrare, nel componente di presentazione dei dati e dei documenti, le informazioni procedurali necessarie per le variazioni che non richiedono una valutazione come descritto nei campi pertinenti di cui all’allegato III del presente regolamento, nonché di inserire progetti di modifica dei dati contenuti nella banca dati dei medicinali dell’Unione o di caricare versioni aggiornate dei documenti archiviati nella banca dati dei medicinali dell’Unione al momento della registrazione delle variazioni nella banca dati dei medicinali dell’Unione;

f)

consenta di confermare i progetti di modifica dei dati o di visualizzare le versioni dei documenti più recenti e di contrassegnare e archiviare come obsolete le versioni dei documenti precedentemente approvate al momento dell’approvazione di variazioni che non richiedono una valutazione e che comportano modifiche delle serie di dati già esistenti nella banca dati dei medicinali dell’Unione;

g)

consenta di registrare i rigetti delle variazioni che non richiedono una valutazione, che altrimenti avrebbero comportato modifiche delle serie di dati già esistenti nella banca dati dei medicinali dell’Unione, registrando come respinti i progetti di modifica dei dati o le versioni aggiornate dei documenti caricate;

h)

consenta di aggiornare i dati o i documenti pertinenti archiviati nella banca dati dei medicinali dell’Unione in caso di approvazione di variazioni che richiedono una valutazione che comportano modifiche delle serie di dati già esistenti nella banca dati dei medicinali dell’Unione e tenga un registro dei super utenti o degli utenti controllati che hanno registrato tali variazioni e di quando tali azioni sono state eseguite;

i)

invii le necessarie notifiche automatiche conformemente alle funzioni 4.1 e 4.2 di cui all’allegato I.

2.   L’Agenzia, in collaborazione con le autorità competenti e la Commissione e in consultazione con i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, stabilisce i principi e l’approccio per la gestione del processo di regolamentazione in caso di variazioni parallele.

SEZIONE 5

SOLUZIONI DI EMERGENZA DA ADOTTARE IN CASO DI INDISPONIBILITÀ DI UNA DELLE FUNZIONI DELLA BANCA DATI DEI MEDICINALI DELL’UNIONE

Articolo 20

Soluzioni di emergenza in caso di guasto o indisponibilità della banca dati dei medicinali dell’Unione

1.   L’Agenzia garantisce che, nei casi sotto il suo controllo, la banca dati dei medicinali dell’Unione non sia indisponibile per periodi superiori a tre giorni lavorativi.

2.   In caso di indisponibilità della banca dati dei medicinali dell’Unione, l’Agenzia garantisce che sia visualizzato un messaggio chiaro a tal fine a tutti gli utenti.

3.   L’Agenzia garantisce che i dati e i documenti archiviati nella banca dati dei medicinali dell’Unione siano recuperabili.

4.   L’Agenzia, in collaborazione con le autorità competenti e la Commissione e in consultazione con i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, elabora soluzioni di emergenza dettagliate da applicare in caso di guasto o indisponibilità prolungati della banca dati dei medicinali dell’Unione o di uno dei suoi componenti o funzioni per motivi che esulano dal controllo dell’Agenzia.

5.   Le soluzioni di emergenza dettagliate descrivono le procedure da seguire, utilizzando idonei mezzi elettronici alternativi, per garantire la continuità dei processi di regolamentazione cui contribuisce la banca dati dei medicinali dell’Unione.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione, dell’8 gennaio 2021, che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag.22 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(4)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).


ALLEGATO I

Funzioni della banca dati dei medicinali dell’Unione

Identificatore della funzione

Funzione

Descrizione della funzione

1.

Dati dei medicinali nuovi

1.1

Creare nuove voci di medicinali veterinari

L’autorità competente pertinente o la Commissione, a seconda dei casi, può creare nuove voci per i medicinali veterinari in seguito all’esito positivo della procedura di autorizzazione all’immissione in commercio a norma del capo III del regolamento (UE) 2019/6, di registrazione a norma del capo V del regolamento (UE) 2019/6, di autorizzazione all’impiego a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6 o di approvazione per il commercio parallelo a norma dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2019/6.

Tali voci contengono i campi previsti dal presente regolamento. È possibile caricare le informazioni provenienti da una serie di dati nel formato di cui all’articolo 10 del presente regolamento tramite l’interfaccia utente di cui all’articolo 6 o l’API di cui all’articolo 9, lettera i), del presente regolamento.

1.2

Creare voci provvisorie di medicinali veterinari

Lo Stato membro di riferimento può creare, per tutti gli Stati membri interessati, voci provvisorie per i medicinali veterinari, con controllo della versione, in caso di esito positivo delle procedure decentrate di autorizzazione all’immissione in commercio, delle procedure di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni all’immissione in commercio nazionali o di riconoscimento successivo nelle procedure di mutuo riconoscimento e decentrate di autorizzazione all’immissione in commercio di cui rispettivamente al capo III, sezioni 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/6, in attesa del rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio in determinati Stati membri. Ciò permette procedure di variazione precedenti il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio in determinati Stati membri e garantisce la qualità dei dati. Tali voci contengono i campi previsti dal presente regolamento. È possibile caricare le informazioni provenienti da una serie di dati nel formato di cui all’articolo 10 del presente regolamento tramite l’interfaccia utente di cui all’articolo 6 o l’API di cui all’articolo 9, lettera i), del presente regolamento.

1.3

Presentare dati e documenti relativi ai medicinali veterinari ai fini del contributo iniziale

Le autorità competenti o la Commissione, a seconda dei casi, possono presentare, per via elettronica, dati e documenti ai fini del contributo iniziale alla banca dati dei medicinali dell’Unione in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. Ciò è possibile sotto forma di caricamento in blocco tramite un’interfaccia utente oppure tramite un trasferimento di file.

1.4

Fornire informazioni sui medicinali veterinari oggetto di commercio parallelo

Nel caso del commercio parallelo, disciplinato dall’articolo 102 del regolamento (UE) 2019/6, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione può presentare, per via elettronica, informazioni sui medicinali veterinari oggetto di commercio parallelo nella banca dati dei medicinali dell’Unione in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

1.5

Utilizzare termini, termini delle sostanze e dati delle organizzazioni controllati

La banca dati dei medicinali dell’Unione utilizza termini controllati, compresi quelli relativi alle sostanze e ai dati delle organizzazioni.

1.6

Utilizzare dati dei medicinali coerenti in caso di esito positivo della procedura decentrata di autorizzazione all’immissione in commercio o di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni all’immissione in commercio nazionali o di riconoscimento successivo nelle procedure di mutuo riconoscimento e decentrate di autorizzazione all’immissione in commercio

La banca dati dei medicinali dell’Unione fornisce i mezzi per garantire la coerenza dei dati comuni a più voci di medicinali in caso di esito positivo della procedura decentrata di autorizzazione all’immissione in commercio, di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni all’immissione in commercio nazionali o di riconoscimento successivo nelle procedure di mutuo riconoscimento e decentrate di autorizzazione all’immissione in commercio di cui rispettivamente al capo III, sezioni 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/6. Ciò permette la presentazione di variazioni. Sono esclusi i dati e i documenti forniti per il contributo iniziale.

1.7

Convalida dei dati

La banca dati dei medicinali dell’Unione convalida i nuovi dati relativi ai medicinali veterinari in base a una serie di valori e regole concordati dalle autorità competenti, dalla Commissione e dall’Agenzia.

1.8

Fornire serie di dati per gli aggiornamenti delle banche dati delle autorità competenti

Le autorità competenti hanno la possibilità di ottenere le serie di dati aggiornate dalla banca dati dei medicinali dell’Unione in un formato che consenta loro di applicare l’aggiornamento alle proprie banche dati.

1.9

Assegnare un identificatore unico del medicinale

La banca dati dei medicinali dell’Unione assegna identificatori unici ai medicinali veterinari per consentire lo scambio automatizzato di dati tra la banca dati dei medicinali dell’Unione e altre banche dati dell’Unione o delle autorità competenti.

1.10

Fornire dati alla banca dati di farmacovigilanza dell’Unione

La banca dati dei medicinali dell’Unione consente alla banca dati di farmacovigilanza dell’Unione di ottenere i dati pertinenti sui medicinali veterinari (compresi i volumi delle vendite).

2.

Modifiche dei dati relativi ai medicinali veterinari successive all’autorizzazione

2.1

Registrare una variazione che non richiede una valutazione

Se una variazione è inclusa nell’elenco stabilito in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può registrarla nella banca dati dei medicinali dell’Unione.

2.2

Fornire dati sui medicinali per la creazione di procedure di variazione

I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio possono scegliere tra i loro medicinali veterinari autorizzati ed esportare i dati di riferimento pertinenti che devono essere modificati, se del caso.

2.3

Approvare o respingere le variazioni che non richiedono una valutazione

Le approvazioni o i rigetti delle variazioni che non richiedono una valutazione sono possibili come minimo attraverso l’interfaccia utente di cui all’articolo 6.

2.4

Relazione sulle modifiche delle serie di dati

Le autorità competenti possono ottenere una relazione sulla cronologia delle modifiche delle serie di dati già esistenti nella banca dati dei medicinali dell’Unione. I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio possono ottenere una relazione sulla cronologia delle modifiche delle serie di dati già esistenti nella banca dati dei medicinali dell’Unione per quanto riguarda i propri medicinali veterinari.

2.5

Aggiornare la banca dati dei medicinali dell’Unione a seguito di variazioni che richiedono una valutazione o di trasferimenti di autorizzazioni all’immissione in commercio

Le autorità competenti pertinenti possono aggiornare la banca dati dei medicinali dell’Unione a seguito di variazioni che richiedono una valutazione, qualora tali variazioni incidano sulle serie di dati già esistenti in tale banca dati per i medicinali veterinari sotto la loro responsabilità. Ciò comprende il trasferimento delle autorizzazioni all’immissione in commercio.

2.6

Raccogliere i volumi delle vendite

I titolari di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata a norma del capo III del regolamento (UE) 2019/6, di una registrazione di medicinali veterinari omeopatici rilasciata a norma del capo V del regolamento (UE) 2019/6, di medicinali veterinari di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6 possono registrare nella banca dati dei medicinali dell’Unione il volume annuo delle vendite al livello appropriato per ciascuno dei propri medicinali veterinari.

2.7

Fornire i volumi delle vendite a fini di analisi

La banca dati dei medicinali dell’Unione consente di ottenere informazioni sui dati relativi al volume delle vendite di medicinali veterinari a fini di analisi.

2.8

Registrare informazioni sulla disponibilità

I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio possono registrare e aggiornare le informazioni sulla disponibilità di ciascuno dei loro medicinali veterinari autorizzati al livello appropriato in ciascuno Stato membro pertinente. Le autorità competenti possono altresì registrare e aggiornare tali informazioni per i medicinali veterinari sotto la loro responsabilità nei rispettivi Stati membri.

2.9

Registrare lo status dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Le autorità competenti possono registrare e aggiornare lo status dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari sotto la loro responsabilità. I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio possono aggiornare lo status dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei propri medicinali veterinari in caso di sospensione o revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio in questione.

2.10

Trattare in parallelo le modifiche successive all’autorizzazione

La banca dati dei medicinali dell’Unione permette il trattamento in parallelo delle modifiche successive all’autorizzazione.

2.11

Collegare le variazioni a più autorizzazioni all’immissione in commercio

La banca dati dei medicinali dell’Unione consente di collegare un’unica variazione a un numero illimitato di diverse autorizzazioni all’immissione in commercio.

2.12

Inserire progetti di modifica dei dati

I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio possono inserire progetti di modifica delle serie di dati già esistenti nella banca dati dei medicinali dell’Unione per quanto riguarda i propri medicinali veterinari quando registrano variazioni che non richiedono una valutazione.

3.

Gestione dell’accesso

3.1

Accesso del pubblico

Il pubblico può ricercare e visualizzare i dati pubblicamente disponibili.

3.2

Accesso dei titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio

I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio possono accedere (lettura) a tutte le informazioni sui propri medicinali veterinari a seguito di una procedura di autenticazione e autorizzazione sicura. Essi possono inoltre accedere (scrittura) a informazioni selezionate sui propri medicinali veterinari al fine di adempiere agli obblighi successivi all’immissione in commercio di cui al regolamento (UE) 2019/6 a seguito di una procedura di autenticazione e autorizzazione sicura.

3.3

Accesso di lettura delle autorità competenti

I super utenti o gli utenti controllati delle autorità competenti possono accedere (lettura) a tutte le informazioni contenute nella banca dati dei medicinali dell’Unione a seguito di una procedura di autenticazione e autorizzazione sicura.

3.4

Accesso di scrittura delle autorità competenti

I super utenti o gli utenti controllati delle autorità competenti possono accedere (scrittura) ai dati relativi ai medicinali veterinari sotto la loro responsabilità a seguito di una procedura di autenticazione e autorizzazione sicura.

3.5

Gestione dei diritti di accesso degli utenti controllati

I super utenti possono gestire l’accesso degli utenti controllati per gestire per loro conto i dati dei medicinali veterinari.

4.

Fornire dati ai super utenti e agli utenti controllati

4.1

Notifica delle modifiche alle autorità competenti

Le autorità competenti sono automaticamente notificate in merito:

a eventuali modifiche apportate dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio alle serie di dati esistenti nella banca dati dei medicinali dell’Unione per i medicinali veterinari sotto la loro responsabilità;

alle variazioni che non richiedono una valutazione e che sono state registrate nella banca dati dei medicinali dell’Unione in relazione ai medicinali veterinari sotto la loro responsabilità;

agli esiti delle variazioni che non richiedono una valutazione registrate dagli Stati membri di riferimento in relazione ai medicinali veterinari sotto la loro responsabilità;

a eventuali aggiornamenti effettuati da altre autorità competenti o dall’Agenzia, nell’ambito delle misure volte a concludere le procedure per le variazioni che richiedono una valutazione, delle serie di dati esistenti nella banca dati dei medicinali dell’Unione per i medicinali veterinari sotto la loro responsabilità; e

a tutte le modifiche riguardanti i prodotti autorizzati mediante procedura centralizzata.

4.2

Notifica delle modifiche ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio

I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio sono automaticamente notificati in merito a qualsiasi modifica apportata dalle autorità competenti pertinenti, dall’Agenzia o dalla Commissione, a seconda dei casi, alle serie di dati esistenti nella banca dati dei medicinali dell’Unione per quanto riguarda i propri medicinali veterinari. I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio sono inoltre automaticamente notificati in merito agli esiti delle variazioni che non richiedono una valutazione registrate dall’autorità competente pertinente o dalla Commissione, a seconda dei casi, per quanto riguarda i propri medicinali veterinari.

4.3

Ricercare dati riservati

I super utenti e gli utenti controllati possono ricercare i dati riservati nella banca dati dei medicinali dell’Unione a seconda dei relativi diritti di accesso ed esportare i risultati della ricerca.


ALLEGATO II

Campi di dati ai fini della registrazione delle informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6

Identificatore del campo di dati

Campo di dati

Descrizione

Formato

1.

Per tutti i medicinali veterinari

1.1

Settore del medicinale

Una dichiarazione indicante che la voce corrisponde a un medicinale veterinario, per distinguerlo dai medicinali per uso umano.

Termini controllati

1.2

Tipo di medicinale

Distinzione tra medicinali veterinari autorizzati, medicinali veterinari omeopatici registrati, medicinali veterinari il cui impiego è consentito in uno Stato membro a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6 o esentati dalle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/82/CE a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della stessa direttiva, a seconda dei casi, e medicinali veterinari oggetto di commercio parallelo.

Termini controllati

1.3

Denominazione del medicinale

La denominazione del medicinale veterinario approvata nell’Unione o in uno Stato membro.

Testo libero

1.4

Sostanza/e attiva/e

Denominazione della/e sostanza/e attiva/e.

Termini delle sostanze controllati

1.5

Dosaggio/composizione

Il contenuto di sostanze attive in un medicinale veterinario, espresso quantitativamente per unità posologica, unità di volume o unità di peso, secondo la forma farmaceutica.

Dati strutturati

Nel caso dei medicinali veterinari immunologici, attività biologica, efficacia o titolo.

Dati strutturati o, se impossibile per motivi giustificati, testo libero.

1.6

Siti di fabbricazione

Elenco dei siti in cui il medicinale veterinario è fabbricato.

Dati delle organizzazioni controllati

1.7

Documenti

Documenti da allegare alla registrazione dei medicinali veterinari, compresa la selezione del tipo (riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglietto illustrativo, etichettatura e relazione di valutazione).

Termini controllati per i tipi di documenti e documenti caricati nel formato stabilito dal presente regolamento

2.

Solo per medicinali veterinari autorizzati

2.1

Date dell’immissione sul mercato

Le date dell’immissione sul mercato del medicinale veterinario in ciascuno Stato membro.

Data

2.2

Volume annuo delle vendite

Volume annuo delle vendite di medicinali veterinari.

Dati strutturati

2.3

Data dello stato di disponibilità

Data dello stato di immissione in commercio.

Data

2.4

Stato di disponibilità

Stato di immissione in commercio: prodotto disponibile sul mercato per Stato membro.

Termini controllati


ALLEGATO III

Campi di dati da includere nella banca dati dei medicinali dell’Unione in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6

Identificatore del campo di dati

Campo di dati

Descrizione

Formato

3.

Per tutti i medicinali veterinari

3.1

Identificatore permanente

Identificatore unico del medicinale veterinario nella banca dati dei medicinali dell’Unione.

Dati strutturati

3.2

Identificatore del medicinale

Identificatore unico per gli stessi medicinali veterinari in tutti gli Stati membri, per consentire il raggruppamento di medicinali veterinari autorizzati nell’ambito di procedure decentrate, di mutuo riconoscimento o di riconoscimento successivo o che sono stati oggetto di armonizzazione dei rispettivi riassunti delle caratteristiche del prodotto.

Dati strutturati

3.3

Proprietario del medicinale

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario, della registrazione di un medicinale veterinario omeopatico, di un medicinale veterinario di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6 o esentato dalle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/82/CE a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della stessa direttiva, a seconda dei casi.

Dati delle organizzazioni controllati

3.4

Status dell’autorizzazione

Status dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario.

Termini controllati

3.5

Data di modifica dello status dell’autorizzazione

Data in cui lo status dell’autorizzazione all’immissione in commercio è stato modificato.

Data

3.6

Via di somministrazione

Vie di somministrazione.

Termini controllati

3.7

Forma farmaceutica

Forma farmaceutica.

Termini controllati

3.8

Specie di destinazione

Specie di destinazione.

Termini controllati

3.9

Codice ATCvet

Codice anatomico, terapeutico e chimico veterinario.

Termini controllati

3.10

Tempo di attesa

Tempo di attesa per specie, per via di somministrazione e per prodotto alimentare. Solo per i medicinali veterinari destinati all’uso in animali destinati alla produzione di alimenti.

Dati strutturati o, se impossibile per motivi giustificati, testo libero.

3.11

Numero del PSMF  (1)

Numero di riferimento del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza. È conservato nella banca dati dei medicinali dell’Unione e comunicato alla banca dati di farmacovigilanza dell’Unione mediante l’interconnessione di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6.

Testo libero

3.12

Ubicazione del PSMF

Dove è ubicato il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza. È conservato nella banca dati dei medicinali dell’Unione e comunicato alla banca dati di farmacovigilanza dell’Unione mediante l’interconnessione di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6.

Dati delle organizzazioni controllati

3.13

Nome della QPPV  (2)

Nome della persona qualificata responsabile della farmacovigilanza. È conservato nella banca dati dei medicinali dell’Unione e comunicato alla banca dati di farmacovigilanza dell’Unione mediante l’interconnessione di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6.

Testo libero

3.14

Ubicazione della QPPV

Dove è ubicata la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza. È conservato nella banca dati dei medicinali dell’Unione e comunicato alla banca dati di farmacovigilanza dell’Unione mediante l’interconnessione di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6.

Dati delle organizzazioni controllati

3.15

Descrizione della confezione

Dimensioni della confezione.

Testo libero per la descrizione e dati strutturati per le dimensioni della confezione

3.16

Stato giuridico della fornitura

Classificazione dei medicinali veterinari: soggetti o meno a prescrizione.

Termini controllati

4.

Informazioni procedurali per l’autorizzazione iniziale

4.1

Tipo di procedura di autorizzazione

Tipo di procedura di autorizzazione all’immissione in commercio.

Termini controllati

4.2

Numero di procedura di autorizzazione

Numero della procedura iniziale di autorizzazione all’immissione in commercio.

Dati strutturati o, se impossibile per motivi giustificati, testo libero.

4.3

Data dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Data di rilascio della prima autorizzazione all’immissione in commercio.

Data

4.4

Paese di autorizzazione

Paese in cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio, compresa, se del caso, l’Unione europea.

Termini controllati

4.5

Stato membro di riferimento

Nome dello Stato membro di riferimento. Solo in caso di autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura decentrata, di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni all’immissione in commercio nazionali o di riconoscimento successivo nelle procedure di mutuo riconoscimento e decentrate di autorizzazione all’immissione in commercio.

Termini controllati

4.6

Stati membri interessati

Nomi degli Stati membri interessati. Solo in caso di autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura decentrata, di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni all’immissione in commercio nazionali o di riconoscimento successivo nelle procedure di mutuo riconoscimento e decentrate di autorizzazione all’immissione in commercio.

Termini controllati

4.7

Base giuridica

Base giuridica per l’autorizzazione all’immissione in commercio, compresi ad esempio medicinali veterinari generici, ibridi o in associazione, domande basate sul consenso informato o sui dati bibliografici, nonché autorizzazioni all’immissione in commercio per mercati limitati e in circostanze eccezionali.

Termini controllati

4.8

Numero dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari autorizzati.

Numero di registrazione dei medicinali veterinari omeopatici registrati.

Numero di dichiarazione per i medicinali veterinari autorizzati a essere utilizzati in uno Stato membro a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6 o esentati dalle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/82/CE a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della stessa direttiva, a seconda dei casi.

Numero di approvazione per i medicinali veterinari oggetto di commercio parallelo.

Testo libero

4.9

Identificatore del medicinale di riferimento

Identificatore del medicinale di riferimento autorizzato, se il campo relativo alla base giuridica si riferisce a medicinali veterinari generici, ibridi o in associazione e a domande basate sul consenso informato. Nel caso di medicinali veterinari oggetto di commercio parallelo, identificatore del medicinale veterinario con un’origine comune nello Stato membro di destinazione.

Identificatore

4.10

Identificatore del medicinale di origine

Nel caso di medicinali veterinari oggetto di commercio parallelo, identificatore del medicinale veterinario con un’origine comune nello Stato membro di origine.

Identificatore

5.

Informazioni procedurali per le modifiche successive all’autorizzazione (molteplici, almeno per ogni variazione che non richiede una valutazione)

5.1

Identificatore della presentazione

Identificatore generato dal sistema di presentazione.

Dati strutturati

5.2

Numero di procedura di autorizzazione

Numero della procedura di autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata, decentrata o nazionale, di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni all’immissione in commercio nazionali o di riconoscimento successivo nelle procedure di mutuo riconoscimento e decentrate di autorizzazione all’immissione in commercio.

Dati strutturati o, ove impossibile, testo libero

5.3

Autorità responsabile

Stato membro e autorità competente.

Termini controllati

5.4

Codice di classificazione della variazione

Codice di classificazione della variazione.

Termini controllati

5.5

Osservazioni nella presentazione

Osservazioni del proprietario del medicinale nel quadro della presentazione.

Testo libero

5.6

Data di applicazione

Data in cui è stata applicata la variazione che non richiede una valutazione.

Data

5.7

Data di presentazione

Data di presentazione generata dal sistema di presentazione.

Data

5.8

Decisione

Approvazione o rigetto.

Termini controllati

5.9

Data della decisione

Data in cui è stata adottata la decisione.

Data

5.10

Autore della decisione

La Commissione o l’autorità competente che ha adottato la decisione.

Termini controllati

6.

Solo per i medicinali veterinari oggetto di commercio parallelo

6.1

Distributore all’ingrosso di origine

Distributore all’ingrosso che fornisce il medicinale veterinario oggetto di commercio parallelo nello Stato membro di origine.

Dati delle organizzazioni controllati

6.2

Distributore all’ingrosso di destinazione

Distributore all’ingrosso che commercializza in parallelo il medicinale veterinario nello Stato membro di destinazione.

Dati delle organizzazioni controllati


(1)  PSMF = fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza (Pharmacovigilance System Master File)

(2)  QPPV = persona qualificata responsabile della farmacovigilanza (Qualified Person Responsible for Pharmacovigilance)


11.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 7/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/17 DELLA COMMISSIONE

dell’8 gennaio 2021

che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (1), in particolare l’articolo 60, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2019/6 la Commissione è tenuta a stabilire un elenco delle modifiche dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio, le cosiddette variazioni, che non richiedono una valutazione per essere attuate. A tal fine la Commissione deve tenere conto dei criteri di cui all’articolo 60, paragrafo 2, di tale regolamento.

(2)

Il 30 agosto 2019 l’Agenzia europea per i medicinali, istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004, ha fornito consulenza alla Commissione in merito a un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione, sulla base del quadro attuale e classificando la maggior parte delle variazioni minori come non aventi alcun impatto sulla qualità, la sicurezza o l’efficacia dei medicinali veterinari. La Commissione ha tenuto conto di tale consulenza, dei criteri di cui all’articolo 60, paragrafo 2, nonché di tutte le condizioni necessarie e di tutti i requisiti di documentazione più recenti al fine di garantire che le variazioni che non richiedono una valutazione non rappresentino un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale o per l’ambiente.

(3)

Affinché determinate variazioni siano classificate come non richiedenti valutazione, devono essere soddisfatti diversi requisiti. È pertanto necessario elencare tali requisiti, comprese le condizioni e la documentazione che deve essere fornita dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio al fine di mantenere aggiornato il fascicolo del prodotto. Il soddisfacimento dei requisiti costituirà la base per il rigetto o l’approvazione della variazione.

(4)

Per quanto riguarda le variazioni registrate nella banca dati dei medicinali dell’Unione dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, l’autorità competente dello Stato membro o la Commissione, a seconda dei casi, dovrebbe registrare le informazioni relative alla tacita approvazione o al rigetto entro il termine amministrativo applicabile.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le variazioni elencate nell’allegato, che soddisfano i requisiti ad esse applicabili ivi stabiliti, non richiedono una valutazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.


ALLEGATO

Variazioni che non richiedono una valutazione

 

Variazione

Requisiti

I requisiti indicati nella riga della sezione principale sono validi per ciascuna relativa sottosezione. Eventuali requisiti supplementari specificati nella sottosezione vanno letti congiuntamente ai requisiti indicati nella sezione principale.

Numero

 

Condizioni

Documenti da fornire

A

Modifiche amministrative

 

 

1

Modifica del nome, dell’indirizzo o dei contatti:

 

 

a)

del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve rimanere la stessa entità giuridica.

 

b)

di un fabbricante o fornitore della sostanza attiva, del materiale di partenza, del reagente o del prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione della sostanza attiva o di un sito di controllo della qualità (se specificato nel fascicolo) se nel fascicolo approvato non è compreso un certificato di conformità alla Farmacopea europea (CEP)

Il sito di fabbricazione o di controllo della qualità e tutte le operazioni di fabbricazione devono rimanere gli stessi.

Il fabbricante o fornitore deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

 

c)

di un titolare di un Master File della sostanza attiva (ASMF)

Il sito di fabbricazione e tutte le operazioni di fabbricazione devono rimanere gli stessi.

Il titolare dell’ASMF deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

«Lettera di accesso» all’ASMF aggiornata.

d)

di un fabbricante di un eccipiente (se specificato nel fascicolo)

Il sito di fabbricazione e tutte le operazioni di fabbricazione devono rimanere gli stessi.

Il fabbricante deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

 

e)

di un fabbricante o importatore del prodotto finito (compresi i siti di rilascio dei lotti o di controllo della qualità)

Il sito di fabbricazione e tutte le operazioni di fabbricazione devono rimanere gli stessi.

Il fabbricante o importatore deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

 

2

Modifica della denominazione (di fantasia) del medicinale veterinario

L’esame dell’accettabilità della nuova denominazione da parte dell’Agenzia o dell’autorità nazionale competente, a seconda dei casi, deve essere terminato e aver dato esito positivo.

 

3

Modifica della denominazione della sostanza attiva o di un eccipiente

La sostanza deve rimanere la stessa.

Per i medicinali veterinari per le specie destinate alla produzione di alimenti, la voce relativa a tale sostanza nel regolamento (CE) n. 470/2009 deve essere modificata prima dell’attuazione di questa modifica.

 

4

Modifica del codice ATCvet

La modifica può essere introdotta solo in seguito alla modifica del codice ATCvet nel relativo indice.

 

 

 

 

 

B

Modifiche della parte del fascicolo relativa alla qualità

 

 

1

Modifica del nome, dell’indirizzo o dei contatti di un fornitore di un componente del confezionamento o di un dispositivo del prodotto finito (se menzionato nel fascicolo)

Il fornitore deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

Il sito di fabbricazione deve rimanere lo stesso.

 

2

Modifica della nomenclatura  (1) del materiale del confezionamento primario del prodotto finito

La modifica può essere introdotta solo in seguito alla modifica del nome del contenitore nella banca dati dei termini standard sul sito web della Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute.

 

3

Soppressione di:

 

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

a)

un sito di fabbricazione per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o un prodotto finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di un materiale di partenza per una sostanza attiva, un reagente o un eccipiente (se menzionato nel fascicolo)

La soppressione non deve essere dovuta a gravi lacune concernenti la fabbricazione.

Deve rimanere almeno un sito o un fabbricante, secondo quanto precedentemente autorizzato, che svolge la stessa funzione di quello o di quelli interessati dalla soppressione.

Deve rimanere almeno un sito o un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo.

 

b)

un processo di fabbricazione della sostanza attiva o del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato nella fabbricazione del prodotto finito se è già approvata un’alternativa

Il prodotto finito, la sostanza attiva, i prodotti intermedi o i materiali in lavorazione utilizzati nella fabbricazione del prodotto finito devono continuare ad essere conformi alle specifiche approvate.

La soppressione non deve essere dovuta a gravi lacune concernenti la fabbricazione.

 

c)

una prova in corso di fabbricazione della sostanza attiva non significativa (ad esempio la soppressione di una prova in corso di fabbricazione obsoleta)

La modifica non deve riguardare un impegno o un evento imprevisto durante la fabbricazione.

La modifica non deve riguardare una prova in corso di fabbricazione critica e non deve poter incidere sull’identità, la qualità, la purezza, la potenza o le caratteristiche fisiche della sostanza attiva, del materiale di partenza, del prodotto intermedio o del reagente utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva.

Tabella comparativa della prova in corso di fabbricazione precedente e di quella nuova.

d)

un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto) relativo a

una sostanza attiva;

un materiale di partenza;

un prodotto intermedio o un reagente utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva

La modifica non deve riguardare un impegno o un evento imprevisto durante la fabbricazione.

La modifica non deve riguardare un parametro di specifica critico o poter incidere sull’identità, la qualità, la purezza, la potenza o le caratteristiche fisiche della sostanza attiva, del materiale di partenza, del prodotto intermedio o del reagente utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva.

Tabella comparativa delle specifiche precedenti e di quelle nuove.

e)

una procedura di prova

per la sostanza attiva o un materiale di partenza, un reagente o un prodotto intermedio della sostanza attiva;

per il confezionamento primario della sostanza attiva;

per un eccipiente o il prodotto finito;

per il confezionamento primario del prodotto finito

Una procedura di prova alternativa deve già essere stata autorizzata dall’autorità nazionale competente o dall’Agenzia, e tale procedura di prova non è stata aggiunta mediante una procedura di variazione conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/6.

 

f)

uno dei contenitori per il trasporto alla rinfusa o dei contenitori finali autorizzati (compreso il confezionamento di una sostanza attiva) o del confezionamento primario del prodotto finito che non comporta la soppressione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica

Se opportuno, le presentazioni restanti del prodotto devono essere adatte alle istruzioni di dosaggio e alla durata di trattamento definite nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

 

g)

un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto) nei parametri o nei limiti di specifica del confezionamento primario della sostanza attiva o del prodotto finito

La modifica non deve riguardare un impegno o un evento imprevisto durante la fabbricazione del materiale di confezionamento primario né la conservazione della sostanza attiva o del prodotto finito.

La modifica non deve riguardare un parametro critico o poter incidere sull’identità o sulla qualità del confezionamento primario.

Tabella comparativa delle specifiche precedenti e di quelle nuove.

h)

un protocollo di gestione delle modifiche (Change Management Protocol, CMP) approvato relativo alla sostanza attiva o al prodotto finito

La modifica non deve derivare da un evento imprevisto o da un risultato fuori specifica durante l’attuazione delle modifiche descritte nel protocollo.

 

i)

uno o più componenti del sistema di aromatizzazione o di colorazione

La modifica non deve essere applicabile a un medicinale biologico o immunologico.

La modifica non deve poter incidere sull’identità, il dosaggio, la qualità, la purezza, la potenza, la sicurezza o l’efficacia del prodotto finito.

 

j)

un contenitore di solvente o diluente dalla confezione

La forma farmaceutica deve rimanere invariata. Devono esistere mezzi alternativi adeguati per ottenere il solvente o il diluente necessari per un uso sicuro ed efficace.

 

k)

una prova in corso di fabbricazione non significativa (ad esempio la soppressione di una prova obsoleta) durante la fabbricazione del prodotto finito

La modifica non deve riguardare un impegno o un evento imprevisto durante la fabbricazione.

La modifica non deve riguardare un parametro critico o poter incidere sull’identità, la qualità, la purezza, la potenza o le caratteristiche fisiche del prodotto finito o del materiale di partenza, del prodotto intermedio o del reagente utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto finito.

Tabella comparativa delle prove e dei limiti in corso di fabbricazione precedenti e di quelli nuovi.

l)

informazioni sulla frequenza delle prove effettuate dal fabbricante del prodotto finito su un eccipiente o una sostanza attiva o sul materiale di confezionamento per il confezionamento primario di una sostanza attiva o del prodotto finito, se menzionate nel fascicolo

 

 

m)

un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto) nei parametri o nei limiti di specifica di un eccipiente

La modifica non deve riguardare un impegno o un evento imprevisto durante la fabbricazione.

La modifica non deve riguardare un parametro critico o poter incidere sull’identità, la qualità, la purezza, la potenza o le caratteristiche fisiche dell’eccipiente.

Tabella comparativa dei parametri o dei limiti di specifica precedenti e di quelli nuovi.

n)

un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, come odore e sapore, o della prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante) nei parametri o nei limiti di specifica del prodotto finito

La modifica non deve riguardare un impegno o un evento imprevisto durante la fabbricazione.

La modifica non deve riguardare un parametro critico o poter incidere sull’identità, il dosaggio, la qualità, la purezza, la potenza o le caratteristiche fisiche del prodotto finito.

Tabella comparativa dei parametri o dei limiti di specifica precedenti e di quelli nuovi.

o)

un dosatore o un dispositivo di somministrazione

La modifica non deve avere impatto sulla somministrazione, sull’uso o sulla sicurezza del prodotto finito.

 

p)

un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto) relativo a un dosatore o a un dispositivo di somministrazione

La modifica non deve riguardare un impegno o un evento imprevisto durante la fabbricazione. La modifica non deve riguardare un parametro critico o poter incidere sull’identità o la qualità del dosatore o del dispositivo di somministrazione.

Tabella comparativa delle specifiche precedenti e di quelle nuove.

q)

una procedura di prova di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione

Una procedura di prova alternativa deve già essere stata approvata dall’autorità nazionale competente o dall’Agenzia.

 

r)

dimensioni della confezione del prodotto finito

Le dimensioni della confezione rimanenti devono corrispondere alla posologia e alla durata di trattamento approvate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

 

s)

un fornitore di componenti del confezionamento o di dispositivi (se menzionato nel fascicolo)

La modifica non deve comprendere la soppressione di componenti del confezionamento o di dispositivi.

 

t)

un CEP

per una sostanza attiva;

per un materiale di partenza, un reagente o un prodotto intermedio utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva;

per un eccipiente

Nel fascicolo deve rimanere almeno un fabbricante per la stessa sostanza.

 

u)

un CEP relativamente all’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE)

per una sostanza attiva;

per un materiale di partenza, un reagente o un prodotto intermedio di una sostanza attiva;

per un eccipiente

Nel fascicolo deve rimanere almeno un fabbricante per la stessa sostanza.

 

v)

una forma farmaceutica o un dosaggio  (2)

Le forme o i dosaggi rimanenti devono essere adatti a consentire il dosaggio accurato del prodotto e la durata di trattamento senza dover ricorrere a presentazioni multiple (ed esempio più pipette o compresse) o a dosi suddivise non approvate (ad esempio mezze compresse che non sono ancora state autorizzate).

 

4

Modifiche del processo di produzione o della conservazione di una sostanza attiva se il relativo fascicolo approvato (compresi il materiale di partenza, il reagente o il prodotto intermedio) non comprende nessun CEP

Per i materiali di partenza e i reagenti, le specifiche (compresi i controlli in corso di fabbricazione e i metodi di analisi di tutti i materiali) devono essere identiche a quelle già approvate. Per i prodotti intermedi e le sostanze attive, le specifiche (compresi i controlli in corso di fabbricazione e i metodi di analisi di tutti i materiali), il metodo di preparazione (compresa la dimensione dei lotti) e il procedimento dettagliato di sintesi devono essere identici a quelli già approvati.

 

a)

modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi i pertinenti siti di controllo della qualità)

La modifica non deve essere applicabile a una sostanza attiva sterile o a una sostanza biologica o immunologica.

La modifica non deve essere applicabile a una sostanza vegetale o a una preparazione vegetale in un medicinale vegetale.

Il nuovo fabbricante deve fare parte dello stesso gruppo farmaceutico del fabbricante attualmente approvato ed essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

La modifica non deve poter incidere sull’identità, la qualità, la purezza, la potenza o le caratteristiche fisiche della sostanza attiva, del materiale di partenza, del prodotto intermedio o del reagente utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva.

La modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo deve essere effettuata, ove opportuno, per:

i dati relativi alla TSE,

i dati relativi ai lotti,

la dichiarazione della persona qualificata e

la conferma della conformità alle buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practices, GMP)

b)

modifiche delle modalità del controllo della qualità per la sostanza attiva: sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti o le prove della sostanza attiva

La modifica non deve essere applicabile a una sostanza attiva sterile o a una sostanza biologica o immunologica.

Il nuovo fabbricante o il nuovo sito deve essere già integrato nel sistema informatico dell’Unione che conserva e fornisce i dati delle organizzazioni.

Il trasferimento di metodo dal sito precedente a quello nuovo deve essere stato completato con successo.

 

c)

introduzione di un nuovo sito di micronizzazione per il fabbricante della sostanza attiva (compresi i pertinenti siti di controllo della qualità)

La modifica non deve essere applicabile a una sostanza attiva sterile o a una sostanza biologica o immunologica.

Il nuovo fabbricante o il nuovo sito deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

La modifica non deve provocare un’alterazione delle proprietà fisico-chimiche.

La specifica della sostanza attiva relativa alla dimensione delle particelle e il corrispondente metodo analitico devono rimanere gli stessi.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo per la dichiarazione della persona qualificata e dati comparativi relativi ai lotti del sito precedente e di quello nuovo, ove opportuno.

d)

nuovo sito di conservazione per la banca di cellule madri (Master Cell Bank) o per le banche cellulari di lavorazione (Working Cell Banks) per il fabbricante di un materiale di partenza, di un reagente o di un prodotto intermedio utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva, o della sostanza attiva stessa.

Le condizioni di conservazione, il periodo di validità e le specifiche non possono essere modificati.

Il nuovo fabbricante o il nuovo sito deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

 

5

Riduzione del periodo di ripetizione della prova o del periodo di conservazione se il fascicolo approvato non comprende un CEP relativo al periodo di ripetizione della prova.

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione né essere dovuta a problemi di stabilità.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, comprese le specifiche e la conferma della stabilità, ove opportuno.

6

Adozione di condizioni di conservazione più restrittive:

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione né essere dovuta a problemi di stabilità.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, comprese le specifiche e la conferma della stabilità, ove opportuno.

a)

per lo standard di riferimento (se menzionato nel fascicolo)

 

 

b)

per la sostanza attiva

 

 

7

Modifica di un protocollo di stabilità approvato di una sostanza attiva (compresi materiale di partenza, reagente o prodotto intermedio)

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione né essere dovuta a problemi di stabilità.

La modifica non deve poter incidere sull’identità, il dosaggio, la qualità, la purezza, la potenza o le caratteristiche fisiche della sostanza attiva.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, compresi i risultati di adeguati studi di stabilità in tempo reale.

8

Attuazione delle modifiche previste in un protocollo di gestione delle modifiche (Change Management Protocol, CMP) approvato per la sostanza attiva

La modifica deve essere conforme al CMP approvato e i risultati degli studi effettuati devono indicare che i criteri di accettazione predefiniti specificati nel protocollo sono soddisfatti.

L’attuazione della modifica non deve richiedere ulteriori dati giustificativi per il CMP.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

9

Modifica della dimensione del lotto (comprese le classi di dimensione del lotto) della sostanza attiva o del prodotto intermedio utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva

La modifica non deve essere applicabile a una sostanza attiva sterile o a una sostanza biologica o immunologica.

La modifica non deve compromettere la riproducibilità del processo.

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione né essere dovuta a problemi di stabilità.

Le modifiche dei metodi di fabbricazione devono essere dovute unicamente al passaggio a dimensioni superiori o inferiori, ad esempio all’utilizzo di attrezzature di dimensioni diverse. I lotti sottoposti a prova devono avere la dimensione di lotto proposta.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, compresi i dati relativi ai lotti, ove opportuno.

a)

fino a 10 volte superiore alla dimensione del lotto inizialmente approvata

La sostanza attiva e tutti i prodotti intermedi, i reagenti, i catalizzatori o i solventi devono continuare a essere conformi alle specifiche approvate.

 

b)

sino a 10 volte inferiore

 

 

c)

più di 10 volte superiore alla dimensione del lotto inizialmente approvata

I prodotti intermedi, i reagenti, i catalizzatori o i solventi utilizzati nel processo devono rimanere gli stessi.

La sostanza attiva e tutti i prodotti intermedi, i reagenti, i catalizzatori o i solventi devono continuare a essere conformi alle specifiche approvate.

La modifica non deve provocare un’alterazione del profilo qualitativo e quantitativo delle impurezze, della potenza o delle proprietà fisico-chimiche della sostanza attiva.

La modifica non deve riguardare la parte riservata di un ASMF.

 

10

Modifiche delle prove o dei limiti in corso di fabbricazione applicati durante la fabbricazione della sostanza attiva

La modifica non deve essere la conseguenza di un impegno, assunto in occasione di valutazioni precedenti, di rivedere i limiti di specifica.

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione, ad esempio nuove impurezze non qualificate, modifica dei limiti di impurezza totali.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo per il nuovo metodo di prova, la convalida e i dati relativi ai lotti, ove opportuno.

Tabella comparativa delle prove e dei limiti in corso di fabbricazione precedenti e di quelli nuovi.

a)

rafforzamento dei limiti in corso di fabbricazione

La modifica deve rientrare nell’intervallo dei limiti attualmente approvati. La procedura di prova deve rimanere la stessa o le modifiche di tale procedura devono essere minime.

 

b)

aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti in corso di fabbricazione

I nuovi metodi di prova non devono riguardare una tecnica non standard inedita o una tecnica standard utilizzata in modo inedito.

Il nuovo metodo di prova non deve essere un metodo biologico, immunologico o immunochimico, né un metodo che utilizza un reagente biologico per una sostanza attiva biologica, a meno che non si tratti di un metodo microbiologico standard menzionato nella farmacopea.

 

11

Modifica dei parametri o dei limiti di specifica di una sostanza attiva, di un materiale di partenza, di un prodotto intermedio o di un reagente utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva o del confezionamento primario della sostanza attiva

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione (ad esempio nuove impurezze non qualificate o modifica dei limiti di impurezza totali).

La modifica non deve essere la conseguenza di un impegno, assunto in occasione di valutazioni precedenti, di rivedere i limiti di specifica (ad esempio assunto nel corso della procedura di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o di una procedura di variazione conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/6) a meno che non sia stata precedentemente valutata e concordata nell’ambito di una misura di follow-up in una procedura precedente a norma del regolamento (UE) 2019/6.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

Tabella comparativa dei parametri e dei limiti di specifica precedenti e di quelli nuovi.

a)

rafforzamento dei limiti di specifica per i medicinali veterinari soggetti al rilascio dei lotti da parte di un’autorità ufficiale di controllo (Official Control Authority Batch Release, OCABR)

La procedura di prova deve rimanere la stessa o le modifiche di tale procedura devono essere minime.

La modifica deve rientrare nell’intervallo dei limiti attualmente approvati.

 

b)

rafforzamento dei limiti di specifica di una sostanza attiva, di un materiale di partenza, di un prodotto intermedio o di un reagente utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva

La procedura di prova deve rimanere la stessa o le modifiche di tale procedura devono essere minime.

La modifica deve rientrare nell’intervallo dei limiti attualmente approvati.

 

c)

rafforzamento dei limiti di specifica del confezionamento primario della sostanza attiva

La procedura di prova deve rimanere la stessa o le modifiche di tale procedura devono essere minime.

 

d)

aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova

Il nuovo metodo di prova non deve riguardare una tecnica non standard inedita o una tecnica standard utilizzata in modo inedito.

Il nuovo metodo di prova non deve essere un metodo biologico, immunologico o immunochimico, né un metodo che utilizza un reagente biologico per una sostanza attiva biologica, a meno che non si tratti di un metodo microbiologico standard menzionato nella farmacopea.

La modifica non deve riguardare un’impurezza genotossica.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo per il nuovo metodo e la convalida, e per i dati relativi ai lotti, ove opportuno.

12

Modifiche minori:

 

 

a)

a una procedura di prova approvata

per la sostanza attiva;

per il prodotto finito;

per il confezionamento primario della sostanza attiva o del prodotto finito;

di un dosatore o un dispositivo di somministrazione

Il metodo di prova non deve essere un metodo biologico, immunologico o immunochimico, né un metodo che utilizza un reagente biologico per una sostanza attiva biologica.

Devono essere stati realizzati adeguati studi di convalida conformemente agli orientamenti applicabili, i cui risultati devono dimostrare che la procedura di prova aggiornata è almeno equivalente a quella precedente.

Non devono essere effettuate modifiche dei limiti di impurezza totali; non devono essere rilevate nuove impurezze non qualificate.

Il metodo di analisi deve rimanere lo stesso (ad esempio modifica della lunghezza di una colonna o della temperatura, ma non del tipo di colonna o del metodo).

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo e dati di convalida comparativi, ove opportuno.

b)

a una procedura di prova approvata

per un materiale di partenza, un reagente o un prodotto intermedio utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva;

per un eccipiente

Il metodo di prova non deve essere un metodo biologico, immunologico o immunochimico, né un metodo che utilizza un reagente biologico per una sostanza attiva biologica.

Devono essere stati realizzati adeguati studi di convalida conformemente agli orientamenti applicabili, i cui risultati devono dimostrare che la procedura di prova aggiornata è almeno equivalente a quella precedente.

Non devono essere effettuate modifiche dei limiti di impurezza totali; non devono essere rilevate nuove impurezze non qualificate.

Il metodo di analisi deve rimanere lo stesso (ad esempio modifica della lunghezza di una colonna o della temperatura, ma non del tipo di colonna o del metodo).

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo e dati comparativi, ove opportuno.

c)

a una procedura di prova approvata per una prova in corso di fabbricazione

per la sostanza attiva;

per il prodotto finito;

Il metodo di prova non deve essere un metodo biologico, immunologico o immunochimico, né un metodo che utilizza un reagente biologico per una sostanza attiva biologica.

Devono essere stati realizzati adeguati studi di convalida conformemente agli orientamenti applicabili, i cui risultati devono dimostrare che la procedura di prova aggiornata è almeno equivalente a quella precedente.

Non devono essere effettuate modifiche dei limiti di impurezza totali; non devono essere rilevate nuove impurezze non qualificate.

Il metodo di analisi deve rimanere lo stesso (ad esempio modifica della lunghezza di una colonna o della temperatura, ma non del tipo di colonna o del metodo).

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

d)

del processo di fabbricazione di una sostanza attiva

La modifica non deve essere applicabile a una sostanza attiva biologica o immunologica.

La modifica non deve riguardare la provenienza geografica, il metodo di fabbricazione o la produzione di un medicinale vegetale.

La modifica può riguardare solo una forma farmaceutica orale solida a rilascio immediato o una soluzione orale e non deve provocare un’alterazione del profilo qualitativo e quantitativo delle impurezze o delle proprietà fisico-chimiche.

La sostanza attiva e tutti i prodotti intermedi, i reagenti, i catalizzatori o i solventi devono continuare a essere conformi alle specifiche approvate. La modifica non deve riguardare la parte riservata di un ASMF. Le fasi di fabbricazione devono rimanere le stesse.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

e)

della sintesi o dell’estrazione di un eccipiente che non figura nella farmacopea (se descritto nel fascicolo) o di un nuovo eccipiente

Gli eccipienti e tutti i prodotti intermedi, i reagenti, i catalizzatori, i solventi o i controlli in corso di fabbricazione devono continuare ad essere conformi alle specifiche approvate (ad esempio il profilo qualitativo e quantitativo delle impurezze). Gli adiuvanti e i conservanti devono essere esclusi dall’ambito di applicazione di questa voce.

I metodi di sintesi e le specifiche devono essere identici e non devono esservi modifiche delle proprietà fisico-chimiche.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo per i dati relativi ai lotti, i dati comparativi e le specifiche, ove opportuno.

f)

a un intervallo di limiti in corso di fabbricazione per il prodotto finito

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione né essere dovuta a problemi di stabilità.

La modifica deve riguardare una prova in corso di fabbricazione, che fa anche parte della specifica del prodotto finito al momento del rilascio, e il nuovo intervallo di limiti in corso di fabbricazione deve rientrare nei limiti di rilascio approvati.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

Tabella comparativa dei limiti in corso di fabbricazione precedenti e di quelli nuovi.

g)

a un protocollo di gestione delle modifiche (Change Management Protocol, CMP) approvato per la sostanza attiva che non modifica la strategia definita nel protocollo

I prodotti intermedi, i reagenti, i catalizzatori o i solventi utilizzati nel processo devono rimanere gli stessi. La sostanza attiva e tutti i prodotti intermedi, i reagenti, i catalizzatori o i solventi devono continuare a essere conformi alle specifiche approvate. Non devono esservi alterazioni del profilo qualitativo e quantitativo delle impurezze o delle proprietà fisico-chimiche. La modifica non deve riguardare la parte riservata di un ASMF.

Le modifiche devono rientrare nell’intervallo dei limiti attualmente approvati.

Nel caso di prodotti biologici, la modifica deve essere possibile solo se non è richiesta la comparabilità.

Devono essere escluse le modifiche della provenienza geografica, del metodo di fabbricazione o della produzione di una sostanza vegetale o di una preparazione vegetale di un medicinale vegetale.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

13

Modifiche di una procedura di prova (compresa la sostituzione o l’aggiunta) per un reagente utilizzato nel processo di fabbricazione della sostanza attiva o nel confezionamento primario della sostanza attiva:

Il nuovo metodo di prova non deve riguardare una tecnica non standard inedita o una tecnica standard utilizzata in modo inedito.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo per i dati di convalida comparativi, ove opportuno.

a)

per un reagente, non avente effetti significativi sulla qualità generale della sostanza attiva

La sostanza attiva non deve essere una sostanza biologica o immunologica. Non devono essere effettuate modifiche dei limiti di impurezza totali; non devono essere rilevate nuove impurezze non qualificate.

Il metodo di analisi deve rimanere lo stesso (ad esempio modifica della lunghezza di una colonna o della temperatura, ma non del tipo di colonna o del metodo). I risultati degli adeguati studi di convalida, effettuati conformemente agli orientamenti applicabili, mostrano che la procedura di prova aggiornata è almeno equivalente a quella precedente.

 

b)

per il confezionamento primario della sostanza attiva

La sostanza attiva non deve essere una sostanza biologica o immunologica.

Se la modifica riguarda la sostituzione di un metodo, essa non deve essere la conseguenza di un impegno, assunto in occasione di valutazioni precedenti, di rivedere i limiti di specifica (ad esempio assunto nel corso della procedura di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o di una procedura di variazione conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/6) a meno che non sia stata precedentemente valutata e concordata nel quadro di una misura di follow-up in una procedura precedente a norma del regolamento (UE) 2019/6.

Un documento contenente l’elenco dei risultati comparativi della convalida o, se giustificato, dei risultati comparativi di analisi da cui emerga che la prova precedente e quella nuova sono equivalenti.

14

Modifica della composizione qualitativa o quantitativa del confezionamento primario per la sostanza attiva

Devono essere escluse le formulazioni sterili o liquide o le sostanze attive biologiche o immunologiche.

Il nuovo materiale di confezionamento deve essere almeno equivalente al materiale approvato per quanto riguarda le sue proprietà pertinenti e non devono verificarsi interazioni tra il contenuto e il materiale di confezionamento. Devono essere stati avviati studi di stabilità conformemente al protocollo di stabilità vigente approvato e alle condizioni della Cooperazione internazionale per l’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali veterinari (VICH); i pertinenti parametri di stabilità devono essere stati valutati in almeno due lotti su scala pilota o su scala di produzione e il richiedente deve disporre di dati soddisfacenti sulla stabilità relativi a un periodo di almeno tre mesi. Il profilo di stabilità deve essere simile alla situazione registrata attualmente. Se il nuovo confezionamento è tuttavia più resistente del confezionamento esistente, la disponibilità di dati sulla stabilità relativi a un periodo di tre mesi non è più richiesta.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, compresa la conferma della stabilità.

Se il nuovo confezionamento è più resistente del confezionamento precedente, gli studi che sono appena stati avviati devono essere conclusi e i dati devono essere forniti immediatamente dopo alle autorità competenti.

15

Aggiunta o modifica di una confezione calendario per una dimensione della confezione già registrata nel fascicolo

Il materiale di confezionamento primario deve rimanere lo stesso.

 

16

Modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature compresa la sostituzione o l’aggiunta di inchiostri usati per marcare il prodotto finito

La modifica non deve avere impatto sulla somministrazione, sull’uso o sulla sicurezza del prodotto finito.

Le specifiche relative al rilascio e al periodo di validità del prodotto finito non devono essere state modificate, tranne che per l’apparenza.

L’inchiostro deve essere conforme alle disposizioni pertinenti della legislazione farmaceutica.

La modifica non deve riguardare le compresse incise destinate ad essere divise in dosi uguali.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

17

Modifica della forma o delle dimensioni della forma farmaceutica di compresse a rilascio immediato, capsule, supposte e pessari

Il profilo di dissoluzione del prodotto deve rimanere invariato. Per i medicinali vegetali, per i quali le prove di dissoluzione potrebbero non essere realizzabili, il nuovo tempo di disgregazione del prodotto deve essere paragonabile al precedente.

Le specifiche relative al rilascio e alla scadenza del prodotto non devono essere state modificate.

La composizione qualitativa o quantitativa e la massa media devono rimanere invariate.

La modifica non deve riguardare le compresse incise destinate ad essere divise in dosi uguali.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

18

Modifiche della composizione (eccipienti) di un prodotto finito non sterile

La modifica non deve essere applicabile a un medicinale biologico o immunologico.

La modifica non deve poter incidere sull’identità, il dosaggio, la qualità, la purezza, la potenza, le caratteristiche fisiche, la sicurezza o l’efficacia del prodotto finito.

Devono essere stati avviati studi di stabilità conformemente al protocollo di stabilità vigente approvato e alle condizioni della Cooperazione internazionale per l’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali veterinari (VICH); i pertinenti parametri di stabilità devono essere stati valutati in almeno due lotti su scala pilota o su scala di produzione e il richiedente deve disporre di dati soddisfacenti sulla stabilità relativi a un periodo di almeno tre mesi. Il profilo di stabilità deve essere simile alla situazione registrata attualmente.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, compresa la conferma della stabilità.

a)

aumento o riduzione di uno o più componenti del sistema di aromatizzazione o di colorazione

Le modifiche quantitative non devono essere superiori a +/- 10 % dell’attuale concentrazione del componente.

Non devono esservi modifiche delle caratteristiche funzionali della forma farmaceutica (ad esempio tempi di disgregazione, profilo di dissoluzione).

Le specifiche del prodotto finito devono essere state aggiornate solo per quanto riguarda l’apparenza, l’odore o il gusto ed eventualmente la soppressione di una prova di identificazione.

Per i medicinali veterinari per uso orale, la modifica non deve incidere negativamente sull’assorbimento da parte delle specie animali bersaglio.

 

b)

adattamenti di scarsa rilevanza della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti

Le modifiche quantitative non devono essere superiori a +/- 10 % dell’attuale concentrazione del componente.

La modifica non deve avere impatto sulle caratteristiche funzionali della forma farmaceutica (ad esempio tempi di disgregazione, profilo di dissoluzione).

Per le forme farmaceutiche orali solide, il profilo di dissoluzione del prodotto modificato deve essere determinato su almeno due lotti su scala pilota e deve essere paragonabile al precedente. Non devono verificarsi differenze significative per quanto riguarda la comparabilità. Per i medicinali vegetali, per i quali le prove di dissoluzione potrebbero non essere realizzabili, il tempo di disgregazione del prodotto modificato deve essere paragonabile al precedente.

La modifica non deve essere la conseguenza di problemi di stabilità e non deve comportare rischi potenziali per la sicurezza, ad esempio differenziazione tra dosaggi.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

Un certificato di conformità alla Farmacopea europea per qualunque nuovo componente di origine animale a rischio TSE oppure, ove applicabile, prove documentali che la fonte specifica di materiale a rischio TSE è stata precedentemente valutata dall’autorità competente ed è risultata conforme all’attuale Nota esplicativa relativa alla riduzione del rischio di trasmissione degli agenti delle encefalopatie spongiformi animali attraverso medicinali per uso umano o veterinario. Per ciascuno di tali materiali devono essere incluse le seguenti informazioni: nome del fabbricante, specie e tessuti da cui il materiale è derivato, paese di origine degli animali di partenza e utilizzo.

c)

aggiunta o sostituzione di uno o più componenti del sistema di aromatizzazione o di colorazione

La modifica non deve avere impatto sulle caratteristiche funzionali della forma farmaceutica (ad esempio tempi di disgregazione, profilo di dissoluzione).

Per i medicinali veterinari per le specie destinate alla produzione di alimenti, la voce relativa a tale sostanza nel regolamento (CE) n. 470/2009 deve essere modificata prima dell’attuazione di questa modifica.

Per le forme farmaceutiche orali solide, il profilo di dissoluzione del prodotto modificato deve essere determinato su almeno due lotti su scala pilota e deve essere paragonabile al precedente. Non devono verificarsi differenze significative per quanto riguarda la comparabilità. Per i medicinali vegetali, per i quali le prove di dissoluzione potrebbero non essere realizzabili, il tempo di disgregazione del prodotto modificato deve essere paragonabile al precedente.

La modifica non deve essere la conseguenza di problemi di stabilità e non deve comportare rischi potenziali per la sicurezza (ad esempio differenziazione tra dosaggi).

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

Un certificato di conformità alla Farmacopea europea per qualunque nuovo componente di origine animale a rischio TSE oppure, ove applicabile, prove documentali che la fonte specifica di materiale a rischio TSE è stata precedentemente valutata dall’autorità competente ed è risultata conforme all’attuale Nota esplicativa relativa alla riduzione del rischio di trasmissione degli agenti delle encefalopatie spongiformi animali attraverso medicinali per uso umano o veterinario. Per ciascuno di tali materiali devono essere incluse le seguenti informazioni: nome del fabbricante, specie e tessuti da cui il materiale è derivato, paese di origine degli animali di partenza e utilizzo.

19

Modifica del peso del rivestimento delle forme farmaceutiche orali o del peso dell’involucro delle capsule delle forme farmaceutiche orali solide

La modifica non deve essere la conseguenza di problemi di stabilità e non deve comportare rischi potenziali per la sicurezza (ad esempio differenziazione tra dosaggi).

Per i medicinali veterinari per uso orale, il rivestimento non deve costituire un fattore critico per il meccanismo di rilascio e la modifica non deve avere impatto sull’assorbimento da parte delle specie animali bersaglio.

Le specifiche del prodotto finito devono essere aggiornate unicamente per quanto riguarda il peso e le dimensioni, ove applicabile.

Il profilo di dissoluzione del prodotto modificato deve essere determinato su almeno due lotti su scala pilota e deve essere paragonabile al precedente. Per i medicinali vegetali, per i quali le prove di dissoluzione potrebbero non essere realizzabili, il tempo di disgregazione del prodotto modificato deve essere paragonabile al precedente.

Devono essere stati avviati studi di stabilità pertinenti conformemente alle condizioni VICH, i pertinenti parametri di stabilità devono essere stati valutati in almeno due lotti su scala pilota o su scala di produzione e al momento dell’attuazione il richiedente deve disporre di dati soddisfacenti sulla stabilità relativi a un periodo di almeno tre mesi.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, compresa la conferma della stabilità.

20

Sostituzione o aggiunta di un sito di confezionamento primario di un prodotto finito non sterile

La modifica non deve essere applicabile a un medicinale biologico o immunologico.

Il sito di confezionamento primario deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

Il sito deve essere adeguatamente autorizzato a fabbricare la forma farmaceutica o il prodotto in questione e ispezionato con esito soddisfacente.

Il programma di convalida deve essere disponibile oppure la convalida della fabbricazione presso il nuovo sito deve essere stata effettuata con successo conformemente al protocollo in vigore con almeno tre lotti su scala di produzione, ove opportuno.

Se il sito di fabbricazione e il sito di confezionamento primario sono diversi, le condizioni di trasporto e di stoccaggio alla rinfusa devono essere precisate e convalidate.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

21

Sostituzione o aggiunta di un sito di confezionamento secondario di un prodotto finito

Il sito di confezionamento secondario deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

Il sito deve essere adeguatamente autorizzato a fabbricare la forma farmaceutica o il prodotto in questione e ispezionato con esito soddisfacente.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

22

Modifica dell’importatore, delle modalità di controllo dei lotti e del controllo di qualità (sostituzione o aggiunta di un sito) per un prodotto finito

Il sito deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

Il sito deve essere adeguatamente autorizzato e ispezionato con esito soddisfacente.

La modifica non deve essere applicabile a un medicinale biologico o immunologico.

Il trasferimento di metodo dal sito precedente a quello nuovo deve essere stato completato con successo.

 

23

Sostituzione o aggiunta di un fabbricante di un prodotto finito responsabile dell’importazione

Il sito deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

Il sito deve essere adeguatamente autorizzato e ispezionato con esito soddisfacente.

 

24

Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti o le prove di un prodotto finito non sterile

Il fabbricante o il sito deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

Il sito deve essere adeguatamente autorizzato e ispezionato con esito soddisfacente.

La modifica non deve essere applicabile a un medicinale biologico o immunologico.

Il trasferimento di metodo dal sito precedente a quello nuovo deve essere stato completato con successo.

 

25

Modifica del materiale di confezionamento di un prodotto non confezionato (bulk) (prodotto intermedio) non in contatto con la formulazione del prodotto non confezionato (bulk) (compresa la sostituzione o l’aggiunta)

Le fasi di fabbricazione devono rimanere le stesse. Il prodotto finito, i prodotti intermedi o i controlli in corso di fabbricazione impiegati nella fabbricazione del prodotto finito devono continuare a essere conformi alle specifiche approvate.

Il confezionamento secondario non deve avere un ruolo funzionale nella stabilità del prodotto non confezionato (bulk) o, se lo ha, non deve essere meno protettivo di quello approvato.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

26

Modifica della dimensione del lotto (comprese le classi di dimensione del lotto) del prodotto finito:

La modifica non deve essere applicabile a un medicinale biologico o immunologico.

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione né essere dovuta a problemi di stabilità. La modifica non deve avere impatto sulla riproducibilità o sulla consistenza del prodotto.

Le modifiche del metodo di fabbricazione o dei controlli in corso di fabbricazione devono essere dovute unicamente alla modifica della dimensione del lotto, ad esempio all’utilizzo di attrezzature di dimensioni diverse. Deve essere disponibile un programma di convalida oppure la convalida della fabbricazione deve essere stata effettuata con successo conformemente al protocollo in vigore con almeno tre lotti della nuova dimensione conformemente agli orientamenti applicabili.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

Ove opportuno devono essere forniti i numeri dei lotti, la dimensione del lotto corrispondente, la data di fabbricazione dei lotti (3) utilizzati nello studio di convalida e la data di convalida o il protocollo (programma) di convalida.

a)

fino a 10 volte superiore alla dimensione del lotto inizialmente approvata di una forma farmaceutica orale a rilascio immediato o di una forma farmaceutica liquida non sterile

La dimensione del lotto non può essere più di 10 volte superiore o inferiore alla dimensione del lotto prevista quando è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio.

 

b)

fino a 10 volte superiore alla dimensione del lotto inizialmente approvata per la forma farmaceutica gas medicinale

La dimensione del lotto non può essere più di 10 volte superiore o inferiore alla dimensione del lotto prevista quando è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio.

 

c)

fino a 10 volte inferiore alla dimensione del lotto inizialmente approvata di una forma farmaceutica orale a rilascio immediato o di una forma farmaceutica liquida non sterile

La dimensione del lotto non può essere più di 10 volte superiore o inferiore alla dimensione del lotto prevista quando è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio.

 

d)

fino a 10 volte inferiore per la forma farmaceutica gas medicinale

La dimensione del lotto non può essere più di 10 volte superiore o inferiore alla dimensione del lotto prevista quando è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio.

 

e)

più di 10 volte superiore alla dimensione del lotto inizialmente approvata per una forma farmaceutica orale solida a rilascio immediato

 

Dati di stabilità relativi a tre mesi per almeno un lotto pilota alle condizioni VICH.

27

Modifica delle prove o dei limiti in corso di fabbricazione applicati durante la fabbricazione del prodotto finito:

La modifica non deve riguardare un impegno o un evento imprevisto durante la fabbricazione.

La modifica non deve poter incidere sull’identità, il dosaggio, la qualità, la purezza, la potenza o le caratteristiche fisiche del prodotto finito, dei prodotti intermedi o dei materiali in lavorazione.

Tabella comparativa delle prove o dei limiti in corso di fabbricazione precedenti e di quelli nuovi.

a)

rafforzamento dei limiti in corso di fabbricazione

La modifica deve rientrare nell’intervallo dei limiti attualmente approvati.

La procedura di prova deve rimanere la stessa o le modifiche di tale procedura devono essere minime.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

b)

aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti in corso di fabbricazione

I nuovi metodi di prova non devono riguardare una tecnica non standard inedita o una tecnica standard utilizzata in modo inedito.

Il nuovo metodo di prova non deve essere un metodo biologico, immunologico o immunochimico, né un metodo che utilizza un reagente biologico per una sostanza attiva biologica, a meno che non si tratti di un metodo microbiologico standard menzionato nella farmacopea.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo per il metodo e la convalida, i dati relativi ai lotti e i dati comparativi pertinenti.

28

Modifica dei parametri o dei limiti di specifica di un eccipiente

La modifica non deve essere la conseguenza di un impegno, assunto in occasione di valutazioni precedenti, di rivedere i limiti di specifica (ad esempio assunto nel corso della procedura di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o di una procedura di variazione conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/6).

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione, ad esempio nuove impurezze non qualificate o modifica dei limiti di impurezza totali.

 

a)

rafforzamento dei limiti di specifica

La modifica deve rientrare nell’intervallo dei limiti attualmente approvati. La procedura di prova deve rimanere la stessa o le modifiche di tale procedura devono essere minime.

 

b)

aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova

I nuovi metodi di prova non devono riguardare una tecnica non standard inedita o una tecnica standard utilizzata in modo inedito.

Il nuovo metodo di prova non deve essere un metodo biologico, immunologico o immunochimico, né un metodo che utilizza un reagente biologico per una sostanza attiva biologica, a meno che non si tratti di un metodo microbiologico standard menzionato nella farmacopea.

La modifica non deve riguardare un’impurezza genotossica.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo per il metodo e la convalida, i dati relativi ai lotti e i dati comparativi pertinenti.

29

Modifica della fonte di un eccipiente o di un reagente a rischio TSE da un materiale a rischio TSE a un materiale di origine vegetale o sintetica

Le specifiche relative all’eccipiente, al rilascio del prodotto finito e alla scadenza devono rimanere le stesse.

La modifica non deve riguardare un eccipiente o un reagente utilizzato nella fabbricazione di una sostanza attiva biologica o immunologica o in un medicinale biologico o immunologico.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

Dichiarazione del fabbricante o del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio attestante che il materiale è puramente di origine vegetale o sintetica.

30

Modifica dei parametri o dei limiti di specifica del prodotto finito:

La modifica non deve essere la conseguenza di un impegno, assunto in occasione di valutazioni precedenti, di rivedere i limiti di specifica (ad esempio assunto nel corso della procedura di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o di una procedura di variazione conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/6) a meno che la documentazione giustificativa non sia già stata valutata e approvata nel contesto di un’altra procedura a norma del regolamento (UE) 2019/6.

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione, ad esempio nuove impurezze non qualificate o modifica dei limiti di impurezza totali.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

Tabella comparativa dei parametri e dei limiti di specifica precedenti e di quelli nuovi.

a)

rafforzamento dei limiti di specifica

La modifica deve rientrare nell’intervallo dei limiti attualmente approvati.

La procedura di prova deve rimanere la stessa o le modifiche di tale procedura devono essere minime.

 

b)

rafforzamento dei limiti di specifica per i prodotti finiti soggetti al rilascio dei lotti da parte di un’autorità ufficiale di controllo

La modifica deve rientrare nell’intervallo dei limiti attualmente approvati.

La procedura di prova deve rimanere la stessa o le modifiche di tale procedura devono essere minime.

 

c)

aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova

I nuovi metodi di prova non devono riguardare una tecnica non standard inedita o una tecnica standard utilizzata in modo inedito.

Il metodo di prova non deve essere un metodo biologico, immunologico o immunochimico, né un metodo che utilizza un reagente biologico per una sostanza attiva biologica, a meno che non si tratti di un metodo microbiologico standard menzionato nella farmacopea.

La modifica non deve riguardare le impurità (anche genotossiche) o la dissoluzione.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo per il metodo e la convalida, i dati relativi ai lotti e i dati comparativi pertinenti.

d)

aggiornamento del fascicolo al fine di conformarsi alle disposizioni di una monografia generale aggiornata della Farmacopea europea per il prodotto finito

La modifica deve rientrare nell’intervallo dei limiti attualmente approvati.

La procedura di prova deve rimanere la stessa o le modifiche di tale procedura devono essere minime.

La modifica non deve riguardare le impurità (anche genotossiche) o la dissoluzione.

 

31

L’uniformità delle unità di dose è introdotta in sostituzione del metodo attualmente registrato

La modifica deve seguire le modifiche alla norma della Farmacopea europea 2.9.5 Uniformità di massa o alla norma della Farmacopea europea 2.9.6 Uniformità di contenuto.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

Tabella comparativa dei parametri e dei limiti di specifica precedenti e di quelli nuovi.

32

Modifica dei parametri o dei limiti di specifica del prodotto finito per descrivere più accuratamente l’apparenza del prodotto

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione o delle prove del prodotto finito.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

Tabella comparativa dei parametri e dei limiti di specifica precedenti e di quelli nuovi.

33

Modifica della procedura di prova del prodotto finito per renderla conforme alla Farmacopea europea:

La modifica non deve riguardare i limiti di impurezza totali; non devono essere rilevate nuove impurezze non qualificate.

Il metodo di analisi deve rimanere lo stesso (ad esempio modifica della lunghezza di una colonna o della temperatura, ma non del tipo di colonna o del metodo).

Il metodo di prova non deve essere un metodo biologico, immunologico o immunochimico, né un metodo che utilizza un reagente biologico per una sostanza attiva biologica, a meno che non si tratti di un metodo microbiologico standard menzionato nella farmacopea.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

a)

aggiornamento della procedura di prova per renderla conforme alla monografia generale aggiornata della Farmacopea europea

 

 

b)

aggiornamento della procedura di prova per rispecchiare la conformità alla Farmacopea europea ed eliminare il riferimento a un metodo di prova interno obsoleto e alla relativa numerazione

 

 

34

Modifica della composizione qualitativa e quantitativa del confezionamento primario di una forma farmaceutica solida di un prodotto finito

Per le forme farmaceutiche solide, la modifica deve riguardare unicamente lo stesso tipo di confezionamento o di contenitore (ad esempio passaggio da un blister a un altro blister).

Il prodotto finito non deve essere sterile.

La modifica non deve avere impatto sulla somministrazione, sull’uso, sulla sicurezza o sulla stabilità del prodotto finito.

Devono essere stati avviati studi di stabilità pertinenti conformemente alle condizioni VICH, i pertinenti parametri di stabilità devono essere stati valutati in almeno due lotti su scala pilota o su scala di produzione e al momento dell’attuazione il richiedente deve disporre di dati soddisfacenti sulla stabilità relativi a un periodo di almeno tre mesi. Se il nuovo confezionamento è tuttavia più resistente del confezionamento esistente, la disponibilità di dati sulla stabilità relativi a un periodo di tre mesi non è più richiesta.

Per quanto riguarda le sue proprietà pertinenti, il nuovo materiale di confezionamento deve essere almeno equivalente al materiale approvato.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

Tabella comparativa delle specifiche, dei dati di permeabilità e dei dati di interazione (a seconda dei casi) del confezionamento primario precedente e di quello nuovo.

35

Modifica dei parametri o dei limiti di specifica del confezionamento primario del prodotto finito:

Le modifiche non devono essere la conseguenza di un impegno, assunto in occasione di valutazioni precedenti, di rivedere i limiti di specifica (ad esempio assunto nel corso della procedura di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o di una procedura di variazione conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/6) a meno che la documentazione giustificativa non sia già stata valutata e approvata nel contesto di un’altra procedura a norma del regolamento (UE) 2019/6.

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione.

Tabella comparativa delle specifiche o dei limiti precedenti e di quelli nuovi.

a)

rafforzamento dei limiti di specifica

La modifica deve rientrare nell’intervallo dei limiti attualmente approvati.

La procedura di prova deve rimanere la stessa o le modifiche di tale procedura devono essere minime.

 

b)

aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova

I nuovi metodi di prova non devono riguardare una tecnica non standard inedita o una tecnica standard utilizzata in modo inedito.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo per il metodo e la convalida e per i dati relativi ai lotti, ove opportuno.

36

Modifica della procedura di prova del confezionamento primario del prodotto finito (compresa la sostituzione o l’aggiunta)

La modifica non deve essere applicabile a un medicinale biologico o immunologico.

Devono essere stati realizzati adeguati studi di convalida conformemente agli orientamenti applicabili, i cui risultati devono dimostrare che la procedura di prova aggiornata è almeno equivalente a quella precedente.

I nuovi metodi di prova non devono riguardare una tecnica non standard inedita o una tecnica standard utilizzata in modo inedito.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo per il metodo e la convalida e per i dati relativi ai lotti, ove opportuno.

37

Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) di un prodotto finito non sterile

La modifica non deve riguardare un elemento del materiale di confezionamento che incide sulla somministrazione, sull’uso, sulla sicurezza o sulla stabilità del prodotto finito.

La modifica non deve riguardare la composizione qualitativa o quantitativa del contenitore.

In caso di modifica dello spazio di testa o del rapporto superficie/volume, devono essere stati avviati studi di stabilità realizzati conformemente agli orientamenti applicabili, i pertinenti parametri di stabilità devono essere stati valutati in almeno due lotti su scala pilota o su scala di produzione e il richiedente deve disporre di dati sulla stabilità relativi a un periodo di almeno tre mesi.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

38

Modifica della dimensione della confezione (numero di unità, ad esempio compresse, fiale ecc. in una confezione) all’interno dell’intervallo di dimensioni della confezione attualmente approvate  (3)

La nuova dimensione della confezione deve corrispondere alla posologia e alla durata di trattamento approvate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il materiale di confezionamento primario deve rimanere lo stesso.

 

39

Modifica di un qualsiasi elemento del materiale di confezionamento primario che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito (ad esempio modifica del colore dei tappi flip-off a causa dell’impiego di una plastica diversa, del colore degli anelli con codice colore sulle fiale o modifica del copriago)

La modifica non deve riguardare un elemento del materiale di confezionamento che incide sulla somministrazione, sull’uso, sulla sicurezza o sulla stabilità del prodotto finito.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

40

Sostituzione o aggiunta di un fornitore di componenti del confezionamento o di dispositivi (se menzionato nel fascicolo)

La composizione qualitativa e quantitativa dei componenti del confezionamento o dei dispositivi e le specifiche di progettazione devono rimanere le stesse. La modifica non deve poter incidere sull’identità, la qualità o la purezza dei componenti del confezionamento o dei dispositivi.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

41

Modifica del periodo di validità o di un protocollo di stabilità approvato del prodotto finito

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione né essere dovuta a problemi di stabilità.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

a)

riduzione del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita, dopo la prima apertura o dopo la diluizione o la ricostituzione

 

 

b)

modifica di un protocollo di stabilità approvato

La modifica non deve poter incidere sull’identità, il dosaggio, la qualità, la purezza, la potenza o le caratteristiche fisiche del prodotto finito.

La modifica non deve riguardare un ampliamento dei criteri di accettazione nei parametri sottoposti a prova, né una soppressione di parametri di stabilità o una riduzione della frequenza delle prove.

 

42

Attuazione pratica di modifiche già previste in un protocollo di gestione delle modifiche (Change Management Protocol, CMP) approvato per il prodotto finito

La modifica deve essere conforme al CMP approvato e i risultati degli studi effettuati devono indicare che i criteri di accettazione predefiniti specificati nel protocollo sono soddisfatti.

L’attuazione della modifica non deve richiedere ulteriori dati giustificativi per il CMP.

 

43

Modifiche redazionali alla parte 2 del fascicolo se non è possibile includerle in una procedura futura relativa alla parte 2

 

Tabella comparativa delle modifiche al fascicolo.

44

Presentazione di un CEP nuovo o aggiornato da parte di un fabbricante già approvato per:

una sostanza attiva non sterile;

un materiale di partenza, un reagente o un prodotto intermedio non sterili utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva;

un eccipiente non sterile

Le specifiche relative al rilascio e alla scadenza del prodotto finito devono rimanere le stesse.

La modifica non deve poter incidere sull’identità, la qualità, la purezza, la potenza o le caratteristiche fisiche dell’eccipiente né della sostanza attiva, del materiale di partenza, del reagente o del prodotto intermedio utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva.

Non devono essere richiesti dati supplementari.

Il processo di fabbricazione della sostanza attiva, del materiale di partenza, del reagente, del prodotto intermedio o dell’eccipiente non deve comprendere l’impiego di materiale di origine umana o animale.

Per una sostanza vegetale o una preparazione vegetale il metodo di fabbricazione, la forma fisica, il solvente di estrazione e il rapporto farmaco/estratto (drug extract ratio, DER) devono rimanere gli stessi.

Il fabbricante deve essere già approvato e integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, compresa una copia del CEP e della dichiarazione della persona qualificata aggiornati, ove opportuno.

45

Presentazione di un nuovo CEP da parte di un nuovo fabbricante (sostituzione o aggiunta) per:

una sostanza attiva non sterile;

un materiale di partenza, un reagente o un prodotto intermedio non sterili utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva;

un eccipiente non sterile

Le specifiche relative al rilascio e alla scadenza del prodotto finito devono rimanere le stesse.

La modifica non deve poter incidere sull’identità, la qualità, la purezza, la potenza o le caratteristiche fisiche dell’eccipiente né della sostanza attiva, del materiale di partenza, del reagente o del prodotto intermedio utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva.

Non devono essere richiesti dati supplementari.

Il processo di fabbricazione della sostanza attiva, del materiale di partenza, del reagente, del prodotto intermedio o dell’eccipiente non deve comprendere l’impiego di materiale di origine umana o animale.

Per una sostanza vegetale o una preparazione vegetale il metodo di fabbricazione, la forma fisica, il solvente di estrazione e il rapporto farmaco/estratto (drug extract ratio, DER) devono rimanere gli stessi.

Il fabbricante deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, compresa una copia del CEP e della dichiarazione della persona qualificata aggiornati, ove opportuno.

46

Presentazione di un CEP TSE nuovo o aggiornato per:

una sostanza attiva non sterile;

un materiale di partenza, un reagente o un prodotto intermedio non sterili utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva;

un eccipiente non sterile

La modifica non deve poter incidere sull’identità, la qualità, la purezza, la potenza o le caratteristiche fisiche dell’eccipiente né della sostanza attiva, del materiale di partenza, del reagente o del prodotto intermedio utilizzati nel processo di fabbricazione della sostanza attiva.

La modifica non deve incidere sul rischio di contaminazione da agenti estranei (ad esempio nessuna modifica del paese di origine).

Il fabbricante deve essere già approvato e integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, compresa una copia del CEP, della dichiarazione della persona qualificata e delle informazioni relative alla TSE aggiornati, ove opportuno.

47

Modifica al fine di conformarsi alla Farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro:

La modifica deve essere effettuata esclusivamente per conformarsi pienamente alla farmacopea. Dopo la modifica, tutte le prove nelle specifiche devono corrispondere alla norma della farmacopea, fatte salve eventuali prove supplementari.

Non deve essere richiesta una convalida supplementare in caso di aggiunta o di modifica di un metodo di farmacopea.

Per una sostanza vegetale o una preparazione vegetale il metodo di fabbricazione, la forma fisica, il solvente di estrazione e il rapporto farmaco/estratto (drug extract ratio, DER) devono rimanere gli stessi.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo  (4).

Tabella comparativa delle specifiche precedenti e di quelle nuove, se opportuno.

a)

modifica delle specifiche di una sostanza attiva, di un eccipiente o di un materiale di partenza di una sostanza attiva che non figuravano nella Farmacopea europea al fine di conformarsi pienamente alla Farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro

Le specifiche supplementari alla farmacopea devono rimanere invariate per le proprietà specifiche del prodotto (ad esempio dimensioni delle particelle, forma polimorfica, biodosaggi o aggregati).

La modifica non deve interessare cambiamenti significativi del profilo qualitativo e quantitativo delle impurezze, a meno che non siano rafforzate le specifiche.

Dati relativi ai lotti e dati che dimostrino l’adeguatezza della monografia per il controllo della sostanza.

b)

modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della pertinente monografia della Farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro

Le specifiche supplementari alla farmacopea devono rimanere invariate per le proprietà specifiche del prodotto (ad esempio dimensioni delle particelle, forma polimorfica, biodosaggi o aggregati).

 

c)

modifica delle specifiche nel passaggio dalla farmacopea nazionale di uno Stato membro alla Farmacopea europea

 

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, compresi dati relativi ai lotti e dati che dimostrino l’adeguatezza della monografia per il controllo della sostanza.

d)

per rispecchiare la conformità alla Farmacopea europea eliminando il riferimento al metodo di prova interno e alla relativa numerazione

 

 

48

Aggiunta o sostituzione di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione che non costituisce parte integrante del confezionamento primario

La modifica non deve avere impatto sulla somministrazione, sull’uso, sulla sicurezza o sulla stabilità del prodotto finito.

La modifica deve essere applicabile solo a un dispositivo recante la marcatura CE.

Il nuovo dosatore o dispositivo di somministrazione deve rilasciare precisamente la dose richiesta per il prodotto interessato conformemente alla posologia approvata e i risultati degli studi pertinenti devono essere disponibili.

Il nuovo dispositivo deve essere compatibile con il medicinale veterinario.

La modifica non deve dar luogo a cambiamenti sostanziali delle informazioni sul prodotto.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

49

Modifica dei parametri o dei limiti di specifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione:

La modifica non deve essere la conseguenza di un impegno, assunto in occasione di valutazioni precedenti, di rivedere i limiti di specifica (ad esempio assunto nel corso della procedura di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o di una procedura di variazione conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/6) a meno che non sia stata precedentemente valutata e concordata nell’ambito di una misura di follow-up in una procedura precedente a norma del regolamento (UE) 2019/6.

La modifica non deve essere il risultato di eventi imprevisti sopraggiunti nel corso della fabbricazione.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

Tabella comparativa dei parametri e dei limiti di specifica precedenti e di quelli nuovi.

a)

rafforzamento dei limiti di specifica

La modifica deve rientrare nell’intervallo dei limiti attualmente approvati.

La procedura di prova deve rimanere la stessa o le modifiche di tale procedura devono essere minime.

 

b)

aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova

I nuovi metodi di prova non devono riguardare una tecnica non standard inedita o una tecnica standard utilizzata in modo inedito.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo per il metodo e la convalida e per i dati relativi ai lotti.

50

Modifica della procedura di prova (compresa la sostituzione o l’aggiunta) di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione

Devono essere stati realizzati adeguati studi di convalida conformemente agli orientamenti applicabili, i cui risultati devono dimostrare che la procedura di prova aggiornata è almeno equivalente a quella precedente.

I nuovi metodi di prova non devono riguardare una tecnica non standard inedita o una tecnica standard utilizzata in modo inedito.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo per il metodo e la convalida e per i dati relativi ai lotti.

51

Aggiornamento del fascicolo sulla qualità per attuare i risultati di una procedura di deferimento nell’interesse dell’Unione conformemente all’articolo 83 del regolamento (UE) 2019/6:

Questa modifica deve essere applicabile solo se non sono necessari dati nuovi o aggiuntivi per una valutazione.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.

a)

il prodotto finito rientra nel campo d’applicazione definito per la procedura

 

 

b)

il prodotto finito non rientra nel campo d’applicazione definito per la procedura ma le modifiche attuano i risultati della procedura

 

 

 

 

 

 

C

Modifiche della parte del fascicolo relativa alla sicurezza, all’efficacia e alla farmacovigilanza

 

 

1

Modifiche del nome, dell’indirizzo o dei contatti di una persona qualificata per la farmacovigilanza

 

 

2

Modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglietto illustrativo per attuare i risultati di una procedura di deferimento nell’interesse dell’Unione conformemente all’articolo 83 del regolamento (UE) 2019/6

Il medicinale veterinario deve rientrare nel campo d’applicazione definito per il deferimento.

Questa modifica deve essere applicabile solo se non sono necessari dati nuovi o aggiuntivi per una valutazione.

La proposta di riassunto delle caratteristiche del prodotto, di etichettatura e di foglietto illustrativo deve essere identica, per le sezioni pertinenti, a quella allegata alla decisione della Commissione relativa alla procedura di deferimento per il medicinale di riferimento.

 

3

Modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglietto illustrativo di un medicinale generico o ibrido in seguito a una valutazione delle stesse modifiche per il medicinale di riferimento

Questa modifica deve essere applicabile solo se non sono necessari dati nuovi o aggiuntivi per una valutazione.

Le modifiche proposte del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura e del foglietto illustrativo devono essere identiche alle modifiche approvate per il medicinale di riferimento.

Il medicinale di riferimento deve essere approvato nello Stato membro interessato.

 

4

Modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglietto illustrativo per attuare i risultati di una procedura o una raccomandazione dell’autorità competente o dell’Agenzia relativa alle misure di gestione del rischio in farmacovigilanza per i medicinali veterinari

Questa modifica deve essere applicabile solo se non sono necessari dati nuovi o aggiuntivi per una valutazione.

Le modifiche proposte del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura e del foglietto illustrativo devono essere formulate in modo identico alla formulazione approvata dall’autorità competente o dall’Agenzia.

 

5

Modifica dell’ubicazione del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza

 

 

6

Introduzione di una sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza o modifiche della sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza non già contemplate altrove nel presente allegato

 

Sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/6.

7

Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un’autorizzazione all’immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, compreso il piano di gestione del rischio

La formulazione deve limitarsi a quanto approvato dall’autorità competente o dall’Agenzia.

 

8

Attuazione di modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto non già contemplate altrove nel presente allegato

Questa modifica deve essere applicabile solo se non sono necessari dati nuovi o aggiuntivi per una valutazione. Le modifiche non devono avere impatto sulla qualità, la sicurezza o l’efficacia del prodotto.

Le modifiche devono essere minori e coerenti con le informazioni attualmente incluse nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

 

9

Modifiche redazionali del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglietto illustrativo o dell’etichettatura se non è possibile includerle in una procedura futura

Le modifiche non devono avere impatto sulla qualità, la sicurezza o l’efficacia del medicinale.

 

10

Modifiche dell’etichettatura o del foglietto illustrativo che non devono essere collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto:

 

 

a)

informazioni amministrative relative al rappresentante del titolare

 

 

b)

altre modifiche

Le modifiche devono essere minori e coerenti con le informazioni incluse nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Le modifiche non devono includere l’introduzione di nuovi siti di rilascio dei lotti.

Le modifiche non devono essere di natura promozionale né avere un impatto negativo sulla leggibilità delle informazioni sul prodotto.

 

c)

inserimento di codici di tracciabilità nella o sulla scatola del prodotto

L’aggiunta non deve avere un impatto negativo sulla leggibilità delle informazioni sul prodotto.

 

 

 

 

 

D

Modifiche alla parte del fascicolo relativa al master file dell’antigene del vaccino (Vaccine Antigen Master File, VAMF)

 

 

1

Modifiche del nome, dell’indirizzo o dei contatti del titolare del certificato VAMF per i prodotti biologici

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve rimanere la stessa entità giuridica.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, ove opportuno.

2

Inserimento di un VAMF già certificato nel fascicolo di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario (VAMF - seconda fase della procedura)

Le modifiche non devono avere impatto sulle proprietà del prodotto finito.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.


(1)  Secondo i termini standard della Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute, il sistema dei nomi e dei termini pubblicati da tale Direzione per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio.

(2)  Nel caso in cui una determinata forma farmaceutica o un determinato dosaggio abbiano ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio separata da quella rilasciata per altre forme farmaceutiche o altri dosaggi dello stesso prodotto, la soppressione dei primi non costituirà una variazione, bensì una revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

(3)  Nel caso in cui una determinata dimensione della confezione abbia ricevuto una singola autorizzazione all’immissione in commercio, separata da quella rilasciata per altre dimensioni della confezione dello stesso prodotto, la modifica della prima non costituirà una variazione conformemente all’articolo 61, bensì una variazione conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/6.

(4)  Non è necessario notificare alle autorità competenti l’aggiornamento di una monografia della Farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro qualora venga fatto riferimento alla «versione attuale» nel fascicolo di un medicinale autorizzato. Si ricorda ai richiedenti che la conformità alla monografia aggiornata deve essere raggiunta entro sei mesi. Nel caso in cui la conformità non sia raggiunta entro sei mesi dalla data di pubblicazione, si applica la presente variazione.


Rettifiche

11.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 7/53


Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 14 giugno 2018 )

1)

Pagina 37, articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c),

anziché:

«b)

soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:

i)

meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico, e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e

ii)

gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;

c)

nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:

i)

il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

ii)

nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;

iii)

tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e

iv)

gli alimenti siano conformi all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.»,

leggasi:

«b)

soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:

i)

meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e

ii)

gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, ad eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;

c)

nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:

i)

il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

ii)

nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;

iii)

tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e

iv)

gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, ad eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.».

2)

Pagina 38, articolo 30, paragrafo 6, lettera a),

anziché:

«a)

i mangimi trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parti II, III e V, e alle norme specifiche stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;»

leggasi:

«a)

i mangimi trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parti II, III e V, e alle norme specifiche stabilite conformemente all’articolo 17, paragrafo 3;».