ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 440

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
30 dicembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

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Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell’energia nucleare

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

30.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 440/1


Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell’energia nucleare

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,

di seguito denominata «Comunità», o «Euratom»

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’INDIA,

di seguito denominato «India»

dall’altro,

qui di seguito denominati congiuntamente «parti»,

DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente una cooperazione scientifica e tecnica stabile e di lungo termine in ambiti di comune interesse nel settore degli usi pacifici e non esplosivi dell’energia nucleare sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità e in conformità ai rispettivi leggi e obblighi internazionali;

TENENDO PRESENTE l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India firmato nel 2002, che ha dato luogo a un’attiva cooperazione e a scambi di informazioni;

TENENDO PRESENTE in particolare l’accordo di cooperazione tra il governo della Repubblica dell’India e la Comunità europea dell’energia atomica nel campo della ricerca relativa all’energia da fusione, entrato in vigore il 17 maggio 2010;

CONSIDERATA l’importanza che la ricerca scientifica e tecnologica riveste per lo sviluppo economico e sociale della Comunità e dell’India;

CONSIDERATA la necessità di incoraggiare l’applicazione dei risultati della cooperazione scientifica e tecnologica a loro reciproco vantaggio economico e sociale;

CONSIDERANDO che la Comunità e l’India stanno attuando programmi di ricerca e sviluppo nell’ambito degli usi pacifici dell’energia nucleare e che ciascuna delle parti trarrà profitto dalla partecipazione, su base di reciprocità, alle attività di ricerca e sviluppo dell’altra parte;

CONSIDERANDO che la cooperazione tra la Comunità e l’India negli usi pacifici dell’energia nucleare dovrebbe dare ulteriore impulso alla ricerca in settori di comune interesse;

RIAFFERMANDO il sostegno del governo dell’India, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri agli obiettivi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica («AIEA», di seguito «Agenzia»);

CONSIDERANDO che sia l’India che la Comunità, compresi tutti i suoi Stati membri, hanno sottoscritto accordi specifici di salvaguardia con l’Agenzia;

CONSIDERANDO che l’accordo sulle salvaguardie tra l’India e l’Agenzia prevede la cooperazione con l’India negli usi pacifici dell’energia nucleare e nell’ulteriore sviluppo del programma nucleare civile dell’India su base continuativa e in una prospettiva di lungo termine;

CONSTATANDO che le salvaguardie nucleari sono applicate dalla Comunità sia a norma del Capo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (di seguito «trattato Euratom») sia in base agli accordi sulle salvaguardie conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l’Agenzia;

RICORDANDO che il presente accordo è applicato conformemente alla convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari (CPPNM) del 29 ottobre 1979 (INFCIRC/274) e relativa modifica (INFCIRC/274/Rev1/Mod1), di cui la Comunità, i suoi Stati membri e l’India sono parti;

RICONOSCENDO che l’India, la Comunità e i suoi Stati membri hanno raggiunto livelli avanzati comparabili nel settore degli usi pacifici dell’energia nucleare e nei livelli di sicurezza garantiti dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di sanità, sicurezza, uso pacifico dell’energia nucleare e protezione dell’ambiente,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

1)

«parti», il governo dell’India e la Comunità europea dell’energia atomica; «parte», una delle due «parti» sopra indicate;

2)

«Comunità»:

a)

la persona giuridica creata dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica; e

b)

i territori cui si applica il trattato Euratom;

3)

«attività di cooperazione», qualsiasi attività che le parti intraprendono o sostengono in virtù del presente accordo, ivi compresa la ricerca congiunta;

4)

«informazioni», dati tecnici o scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalla ricerca congiunta e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle parti e/o dai partecipanti impegnati nella ricerca congiunta, da fornire o scambiare nel quadro dell’accordo o delle attività di ricerca effettuate a norma dell’accordo stesso;

5)

«proprietà intellettuale», la definizione di cui all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967;

6)

«ricerca congiunta», le attività di ricerca - e di istruzione e formazione attinenti - o sviluppo tecnologico condotte con o senza contributo finanziario di una delle parti o di entrambe e che comportano la collaborazione tra partecipanti della Comunità e dell’India; tali attività sono designate come tali per iscritto dalle parti o dai loro partecipanti che attuano i programmi di ricerca scientifica. Qualora il contributo finanziario provenga da una sola delle parti, tale designazione è effettuata da tale parte e dai partecipanti al progetto in questione;

7)

«partecipante», qualsiasi persona, istituto di ricerca, soggetto giuridico o impresa o qualsiasi altro organismo, comprese le organizzazioni e le agenzie scientifiche e tecnologiche, altrimenti autorizzato da una delle parti a partecipare ad attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo, comprese le parti stesse;

8)

«risultati dell’attività intellettuale», informazioni e/o proprietà intellettuale;

9)

«persona», qualsiasi persona fisica, impresa o altro organismo designati dalle parti e soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti nella rispettiva giurisdizione territoriale delle parti;

10)

«materiale nucleare»:

(1)

«materiale fonte», segnatamente l’uranio contenente la miscela di isotopi che esiste in natura; l’uranio impoverito nell’isotopo 235; il torio; qualsiasi predetto materiale sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato; qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei predetti materiali in una concentrazione quale definita dal Consiglio dei governatori dell’AIEA ai sensi dell’articolo XX dello statuto dell’agenzia, adottato il 26 ottobre 1956 (di seguito «statuto») ed accettata dalle autorità competenti delle due parti che se ne danno reciproca comunicazione per iscritto; e detti altri materiali eventualmente determinati dal Consiglio dei governatori dell’agenzia ai sensi dell’articolo XX dello statuto e accettati dalle autorità competenti delle parti che se ne danno reciproca comunicazione per iscritto;

(2)

«materiale fissile speciale», segnatamente, il plutonio; l’uranio-233; l’uranio arricchito nell’isotopo 233 o 235; qualsiasi materiale contenente uno o più dei predetti materiali; e detti altri materiali eventualmente determinati dal Consiglio dei governatori dell’agenzia ai sensi dell’articolo XX dello statuto e accettati dalle autorità competenti delle due parti che se ne danno reciproca comunicazione per iscritto. I termini «materiale fissile speciale» non comprendono il «materiale fonte»;

11)

«apparecchiature», le parti principali di un impianto, di una macchina o di uno strumento, o le loro principali componenti, che siano specificamente progettate o costruite per essere utilizzate in attività nucleari, specificate nell’articolo 4;

12)

«materiale nucleare recuperato o ottenuto come sottoprodotto», il materiale fissile speciale derivante da materiale nucleare trasferito ai sensi del presente accordo.

Articolo 2

Obiettivo

1.   Il presente accordo mira, globalmente, a promuovere e ad agevolare la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo (di seguito «R&S») negli usi pacifici e non esplosivi dell’energia nucleare, sulla base del mutuo vantaggio, dell’equità e della reciprocità, allo scopo di rafforzare globalmente le relazioni di cooperazione tra la Comunità e l’India, in funzione delle esigenze e priorità dei rispettivi programmi nucleari.

2.   Il presente accordo mira a rafforzare la cooperazione in materia di R&S tra la Comunità e l’India e, in particolare, a facilitare la partecipazione degli organismi di ricerca di ciascuna parte a progetti di ricerca realizzati nell’ambito dei pertinenti programmi di ricerca dell’altra parte.

3.   I termini del presente accordo non devono essere interpretati in modo da vincolare le parti a qualsivoglia forma di esclusiva e ciascuna parte ha il diritto di esercitare attività commerciali in modo indipendente dall’altra.

4.   L’attuazione del presente accordo avviene in maniera atta a:

a)

evitare ostacoli o ritardi alle attività nucleari sul territorio di una o dell’altra parte;

b)

evitare interferenze in dette attività;

c)

conformarsi a pratiche di gestione oculata, necessarie per una conduzione economica e sicura di dette attività.

5.   Il presente accordo non è utilizzato:

a)

per interferire con la politica nucleare o con i programmi di una o dell’altra parte o per ostacolare la promozione degli usi pacifici dell’energia nucleare;

b)

per ostacolare la libera circolazione del materiale, del materiale nucleare o delle apparecchiature nel territorio della Comunità o dell’India.

Articolo 3

Principi

Le attività di cooperazione sono condotte sulla base dei principi seguenti:

1)

il beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

2)

il reciproco accesso alle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico condotte da ciascuna delle parti;

3)

lo scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sull’azione dei partecipanti nelle attività di cooperazione;

4)

l’effettiva tutela della proprietà intellettuale e una equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4

Settori della cooperazione in R&S

La cooperazione condotta nell’ambito del presente accordo può riguardare tutte le attività di ricerca e sviluppo tecnologico previste dai Programmi quadro Euratom della Comunità per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare a norma dell’articolo 7 del trattato Euratom e le attività di R&S condotte in India sugli usi pacifici dell’energia nucleare nei corrispondenti settori scientifici e tecnologici. Tale cooperazione avviene nei limiti delle competenze e dei programmi di ciascuna parte e in conformità dei rispettivi leggi e obblighi internazionali. Può comprendere gli ambiti di R&S seguenti:

sicurezza nucleare dei reattori, esclusi quelli alimentati utilizzando uranio altamente arricchito (più del 20% di U235), e sicurezza degli impianti e del ciclo del combustibile relativo a tali reattori;

radioprotezione e monitoraggio dell’ambiente;

gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare riduzione del volume dei rifiuti, condizionamento e comportamento in condizione di deposito;

disattivazione, decontaminazione e smantellamento degli impianti nucleari;

sicurezza nucleare: metodi e tecnologie per prevenire e rilevare gli incidenti nucleari e radioattivi e rispondervi;

salvaguardie nucleari;

ricerca di base e applicata alle scienze nucleari, incluse applicazioni della tecnologia nucleare segnatamente per agricoltura, sanità, isotopi industriali;

fusione termonucleare controllata;

istruzione e formazione;

altri ambiti di cooperazione relativi all’R&S del nucleare civile concordati dalle parti, nella misura in cui siano contemplati dai rispettivi programmi.

La cooperazione tra le parti prevista dal presente articolo può svolgersi anche tra persone e imprese autorizzate stabilite nei rispettivi territori delle parti.

Articolo 5

Forme delle attività di cooperazione

1.   Nell’osservanza dei rispettivi leggi, regolamenti e politiche applicabili, le parti favoriscono nella massima misura possibile l’adesione di partecipanti a norma del presente accordo, con l’obiettivo di offrire opportunità comparabili di partecipazione alle rispettive attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico.

2.   Le attività di cooperazione possono assumere le forme seguenti:

a)

partecipazione di organismi di ricerca indiani ai progetti di R&S condotti nell’ambito dei programmi quadro Euratom della Comunità per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare e partecipazione di organismi di ricerca stabiliti nella Comunità ad analoghi programmi di R&S indiani. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili nei programmi di R&S di ciascuna parte;

b)

progetti congiunti di R&S: i progetti congiunti di R&S sono attuati solo previa elaborazione ad opera dei partecipanti di un piano di gestione della tecnologia (Technology Management Plan - TMP), secondo quanto indicato nell’allegato A;

c)

visite e scambi di studenti, ricercatori ed esperti tecnici;

d)

organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi, laboratori scientifici e formazioni di breve durata, nonché partecipazione di esperti a dette attività;

e)

scambi, condivisione e trasferimento di campioni, materiali, strumenti e attrezzature per fini sperimentali;

f)

scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo;

g)

qualsiasi altra forma di attività che sia raccomandata dal comitato direttivo, istituito in virtù dell’articolo 10, e conforme alle politiche e procedure applicabili alle parti.

Articolo 6

Usi pacifici dell’energia nucleare

1.   La cooperazione prevista dal presente accordo è svolta per scopi esclusivamente pacifici e non esplosivi.

2.   Le parti garantiscono che il materiale, il materiale nucleare e le apparecchiature trasferiti a norma del presente accordo e il materiale nucleare recuperato o ottenuto come sottoprodotto siano utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non esplosivi.

Articolo 7

Sicurezza nucleare

Si applicano le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza nucleare (documento CSN–AIEA INFCIRC/449), che deve essere attuata tenendo conto dei principi enunciati nella dichiarazione di Vienna sulla sicurezza nucleare (AIEA: documento CSN/DC/2015/2/Rev.1 INFCIRC/872) e di cui l’India, la Comunità e i suoi Stati membri sono parti. Non sono imposti, alle parti e agli Stati membri, altri obblighi in aggiunta a quelli assunti in virtù della citata convenzione.

Articolo 8

Salvaguardie nucleari

1.   Il materiale nucleare e le apparecchiature trasferiti all’India a norma del presente accordo, come pure tutte le successive generazioni di materiale nucleare recuperato o ottenuto come sottoprodotto, sono e rimangono soggetti alle salvaguardie dell’AIEA in virtù dell’accordo tra il governo dell’India e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica per l’applicazione delle salvaguardie agli impianti nucleari civili (INFCIRC/754), entrato in vigore l’11 maggio 2009, del protocollo addizionale a detto accordo (INFCIRC/754), entrato in vigore il 25 luglio 2014 (INFCIRC/754/Add.6), e successivi addenda.

2.   Il materiale nucleare e le apparecchiature trasferiti agli Stati membri della Comunità a norma del presente accordo, come pure tutte le successive generazioni di materiale nucleare recuperato o ottenuto come sottoprodotto, sono e rimangono soggetti alle salvaguardie Euratom in virtù del trattato Euratom e alle salvaguardie dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica in virtù degli accordi seguenti:

i)

l’accordo fra la Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Romania, la Repubblica di Croazia, la Comunità e l’Agenzia in applicazione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari firmato il 5 aprile 1973, integrato da un protocollo aggiuntivo firmato il 22 settembre 1998 (INFCIRC/193), e successivi addenda;

ii)

l’accordo fra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunità e l’Agenzia relativo all’applicazione delle salvaguardie nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in connessione con il trattato di non proliferazione, firmato il 6 settembre 1976, integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998 (INFCIRC/263), e successivi addenda; e

iii)

l’accordo fra la Francia, la Comunità e l’Agenzia relativo all’applicazione delle salvaguardie in Francia, firmato il 27 luglio 1978, integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998 (INFCIRC/290), e successivi addenda;

iv)

se l’AIEA decide che l’applicazione delle salvaguardie dell’AIEA non è più possibile, è opportuno che il fornitore e il destinatario si consultino e concordino misure di verifica adeguate. In caso di mancato accordo, il destinatario dovrebbe acconsentire, su richiesta del fornitore, alla restituzione del materiale nucleare o delle apparecchiature, trasferiti e ottenuti, soggetti al presente accordo.

Articolo 9

Ritrasferimenti

1.   La parte ricevente chiede il preventivo consenso scritto della parte fornitrice per qualsiasi ritrasferimento, al di fuori della giurisdizione delle parti, di materiale, materiale nucleare o apparecchiature trasferiti in conformità del presente accordo.

2.   La parte ricevente chiede altresì il preventivo consenso scritto della parte fornitrice per qualsiasi trasferimento di materiale, materiale nucleare, tecnologie connesse e apparecchiature, recuperati, prodotti o ottenuti mediante l’utilizzo di materiale, materiale nucleare e apparecchiature che le erano stati originariamente trasferiti dalla parte fornitrice.

3.   La parte ricevente deve ottenere anche garanzie da governo a governo dalla terza parte verso la quale intende effettuare un ritrasferimento di cui al paragrafo 1 o un trasferimento di cui al paragrafo 2, per confermare che gli elementi trasferiti o ritrasferiti:

a)

saranno utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non esplosivi; e

b)

saranno soggetti alle salvaguardie dell’AIEA.

Qualsiasi trasferimento o ritrasferimento di materiale, materiale nucleare o apparecchiature condotto ai sensi del presente accordo è effettuato in conformità dei pertinenti impegni internazionali di ciascuna parte firmataria e degli Stati membri della Comunità.

Articolo 10

Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione

1.   Il coordinamento e l’agevolazione delle attività di cooperazione intraprese ai sensi del presente accordo sono svolti, per conto dell’India, dal Dipartimento dell’energia atomica e, per conto della Comunità, dai servizi della Commissione europea responsabili della gestione delle azioni di ricerca nell’ambito dei programmi quadro Euratom, che operano in qualità di agenti esecutivi.

2.   Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato direttivo per la cooperazione in materia di R&S (di seguito «comitato direttivo») incaricato della gestione del presente accordo; detto comitato è composto da un numero uguale di rappresentanti ufficiali di ciascuna parte; esso adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato direttivo ha i compiti seguenti:

a)

promuovere e sovrintendere alle varie attività di cooperazione in materia di R&S di cui all’articolo 5;

b)

raccomandare il finanziamento, sulla base della ripartizione dei costi tra le parti, dei progetti congiunti di R&S presentati a seguito della pubblicazione simultanea a cura degli agenti esecutivi di un invito congiunto a presentare proposte.

I progetti congiunti, presentati dai ricercatori di una delle parti per la partecipazione ai programmi dell’altra, saranno selezionati da ciascuna parte secondo le proprie procedure di selezione, con eventuale partecipazione di esperti di entrambe le parti;

c)

indicare, per l’anno seguente, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), tra i potenziali settori di cooperazione in materia di R&S, i settori o sottosettori prioritari che rivestono comune interesse e nei quali è perseguita la cooperazione;

d)

proporre, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), ai ricercatori di entrambe le parti la messa in comune dei progetti che potrebbero generare reciproci benefici ed essere complementari;

e)

verificare che l’articolo 5, paragrafo 2, lettere e), f) e g), sia attuato in piena conformità delle disposizioni del presente accordo;

f)

formulare raccomandazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 2;

g)

consigliare le parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione conformemente ai principi enunciati nel presente accordo;

h)

verificare l’efficienza del funzionamento e dell’attuazione del presente accordo;

i)

presentare ogni anno alle parti una relazione sulla situazione, sullo stato di avanzamento e sull’efficacia della cooperazione ai sensi del presente accordo.

4.   Di norma, il comitato direttivo si riunisce una volta l’anno conformemente a un programma convenuto di comune accordo; le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente nella Comunità e in India. Riunioni straordinarie possono essere organizzate su richiesta di ciascuna delle parti.

5.   Le decisioni del comitato direttivo sono adottate per consenso. Per ogni riunione è redatto un verbale, che comprende l’elenco delle decisioni e dei principali punti discussi. I verbali sono approvati dai copresidenti designati del comitato direttivo.

6.   Le spese diverse da quelle di viaggio e di soggiorno direttamente connesse con le riunioni del comitato direttivo sono a carico della parte ospitante. Le altre spese sostenute dal comitato direttivo o a suo nome sono a carico della parte alla quale sono affiliati i membri in questione.

Articolo 11

Finanziamento

1.   Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi delle parti. Le spese sostenute dai partecipanti per le attività di cooperazione non comporteranno alcun trasferimento di fondi da una parte all’altra.

2.   Quando specifici programmi di cooperazione di una delle parti prevedono il sostegno finanziario ai partecipanti dell’altra parte, tali sovvenzioni o contributi finanziari sono erogati in conformità alla legislazione e ai regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna parte. In tali casi i termini e le condizioni applicabili sono definiti in un accordo specifico che non può essere in contrasto con i termini del presente accordo.

Articolo 12

Ingresso del personale e delle attrezzature sperimentali

Ciascuna parte adotta tutte le misure ragionevoli e si adopera al meglio, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, al fine di agevolare l’ingresso, il soggiorno e l’uscita dal suo territorio del personale, del materiale, dei dati, dei campioni, degli strumenti e delle attrezzature destinati a fini sperimentali e connessi o impiegati nelle attività di cooperazione individuate dalle parti a norma del presente accordo.

Articolo 13

Divulgazione e utilizzo delle informazioni

1.   Gli organismi di ricerca stabiliti in India che partecipano a progetti comunitari di R&S si conformano, con riferimento alla titolarità, divulgazione e utilizzo delle informazioni nonché ai diritti di proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, alle norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca derivanti dagli specifici programmi di R&S della Comunità, nonché alle disposizioni contenute nell’allegato A.

2.   Gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti indiani di R&S seguono, con riferimento alla titolarità, divulgazione e utilizzo delle informazioni, nonché ai diritti di proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, le stesse norme e procedure applicabili agli organismi di ricerca indiani, come pure le disposizioni contenute nell’allegato A.

3.   Il presente accordo non è utilizzato per acquisire vantaggi commerciali o industriali, né per interferire negli interessi commerciali o industriali, tanto nazionali che internazionali, di alcuna delle parti o delle persone autorizzate, né per interferire nella politica nucleare di alcuna delle parti o dei governi degli Stati membri della Comunità.

Articolo 14

Riservatezza

Fatto salvo l’articolo 12, ciascuna parte mantiene la riservatezza, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di denuncia o scadenza del presente accordo, in merito a qualsiasi informazione, fatto o avvenimento concernente l’altra parte e non direttamente collegato all’oggetto dell’accordo di cui possa essere venuta a conoscenza nel corso della sua esecuzione, nella misura in cui tale informazione non sia stata resa pubblica (per motivi diversi dalla divulgazione ad opera di una delle parti in violazione del presente accordo o di qualsiasi altro obbligo).

Articolo 15

Accordi bilaterali di cooperazione in materia nucleare

Il presente accordo non arreca pregiudizio ad altri accordi bilaterali in vigore, in particolare all’accordo di cooperazione tra il governo della Repubblica dell’India e la Comunità europea dell’energia atomica nel campo della ricerca relativa all’energia da fusione, entrato in vigore il 17 maggio 2010 o agli accordi futuri, inclusi futuri emendamenti o modifiche degli accordi esistenti, conclusi tra l’India e singoli Stati membri della Comunità.

Articolo 16

Diritto applicabile

Il presente accordo è interpretato in conformità alle leggi e ai regolamenti rispettivi vigenti nella Comunità e in India, nonché agli obblighi internazionali delle parti. Nel caso della Comunità, il diritto applicabile comprende il trattato sull’Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il trattato trattato Euratom e tutti gli atti di diritto derivato.

Articolo 17

Entrata in vigore, denuncia, sospensione e composizione delle controversie

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano per iscritto che sono state espletate le rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo stesso.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo di dieci anni. Successivamente, l’accordo è automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non notifichi per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo ai sensi della procedura di cui ai paragrafi 5 e 6.

3.   Gli allegati formano parte integrante del presente accordo e possono essere modificati in conformità al paragrafo 4.

4.   Il presente accordo può essere modificato con l’accordo tra le parti. Le modifiche entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano per iscritto che sono state espletate le rispettive procedure interne necessarie per la modifica dell’accordo stesso.

5.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all’altra parte. La scadenza o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validità o la durata di eventuali disposizioni convenute in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici maturati in conformità all’allegato A.

6   Qualora una delle parti o uno Stato membro della Comunità adotti, dopo l’entrata in vigore del presente accordo, una qualsiasi misura che determini una violazione sostanziale degli obblighi derivanti dal presente accordo, l’altra parte ha il diritto di mettere fine alla cooperazione a norma del presente accordo o di sospendere o denunciare, integralmente o in parte, il presente accordo mediante notifica scritta.

7.   Tutte le questioni o le controversie concernenti l’interpretazione o l’attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti nell’ambito del comitato direttivo di cui all’articolo 10.

8.   Anche in caso di sospensione integrale o parziale dell’ulteriore cooperazione a norma del presente accordo o in caso di denuncia dell’accordo per qualsiasi motivo, le disposizioni degli articoli 6, 8, 9, 13 e 14 e lo specifico TMP concluso a norma dell’allegato A restano in vigore per quanto riguarda le attività congiunte avviate ai sensi del presente accordo durante il periodo di vigenza dell’accordo stesso.

Articolo 18

Lingue facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Mariya GABRIEL

10 luglio 2020

Per il governo della Repubblica dell’India

Dipartimento dell’energia atomica

K.N. VYAS

15 luglio 2020


ALLEGATO A

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù del presente accordo sono attribuiti secondo quanto stabilito nel presente allegato.

APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alla ricerca congiunta condotta ai sensi del presente accordo, salvo se sia diversamente convenuto tra le parti.

I.   Titolarità, ripartizione ed esercizio dei diritti

1.

Ai fini del presente allegato «proprietà intellettuale» ha il significato di cui all’articolo 1.

2.

Il presente allegato disciplina la ripartizione dei diritti e degli interessi tra le parti e i loro partecipanti. Ciascuna parte e i suoi partecipanti garantiscono che l’altra parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti conformemente al presente allegato. Il presente allegato non modifica altrimenti e lascia impregiudicata la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una parte e i suoi cittadini o partecipanti, che sarà stabilita secondo le leggi e le pratiche di ciascuna parte e in conformità delle convenzioni dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale [di seguito (convenzioni OMPI)] e delle rispettive norme nazionali applicabili nel campo della proprietà intellettuale.

3.

Le parti applicano i principi seguenti, definiti in disposizioni contrattuali specifiche:

a)

l’effettiva tutela della proprietà intellettuale, compreso il diritto d’autore sul software. Le parti garantiscono che esse e/o i loro partecipanti si diano reciproca comunicazione, entro un termine ragionevole, di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell’ambito del presente accordo o delle modalità di attuazione e provvedano in tempo opportuno alla protezione di tale diritto;

b)

lo sfruttamento effettivo dei risultati;

c)

la determinazione dei diritti e degli interessi delle parti e dei partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;

d)

il trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell’altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti per ciò che concerne la titolarità, l’uso e la diffusione delle informazioni e la titolarità, la ripartizione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale;

e)

la protezione delle informazioni commerciali riservate.

4.

I partecipanti elaborano congiuntamente un TMP. Il TMP è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti alla ricerca congiunta che definisce i rispettivi diritti ed obblighi, sia in relazione alla titolarità e all’uso delle informazioni, inclusa la pubblicazione, sia in materia di diritti di proprietà intellettuale sorti nell’ambito della ricerca congiunta. Con riferimento alla proprietà intellettuale, di norma il TMP disciplinerà, tra l’altro, gli aspetti seguenti: titolarità, protezione, diritti di utilizzo a fini di ricerca e sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusi accordi di pubblicazione congiunta, diritti e obblighi dei ricercatori ospiti e procedure di risoluzione delle controversie. Il TMP definisce inoltre il trattamento delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati finali (deliverables). Il TMP è elaborato secondo le norme e i regolamenti vigenti in ciascuna delle parti, fatte salve le convenzioni OMPI e le rispettive norme nazionali applicabili nell’ambito della proprietà intellettuale e tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, dei relativi contributi, finanziari o di altro tipo, delle parti e dei partecipanti, dei vantaggi e svantaggi di un regime di licenze su base territoriale o settoriale, degli obblighi imposti dalle leggi nazionali applicabili, della necessità di procedure di risoluzione delle controversie e di altri fattori considerati appropriati dai partecipanti. I TMP congiunti definiscono inoltre diritti e obblighi per quanto riguarda le ricerche effettuate dai ricercatori ospiti in relazione alla proprietà intellettuale. Il TMP è approvato dalle agenzie o dai dipartimenti delle parti competenti per il finanziamento della ricerca prima della conclusione dei singoli contratti di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo ai quali sono allegati.

5.

Le informazioni o la proprietà intellettuale create nel corso della ricerca congiunta, e non disciplinate dal TMP, sono attribuite secondo i principi stabiliti dal piano da definire quanto prima. In caso di assenza del TMP o di disaccordo che non possa essere risolto tramite la procedura di composizione delle controversie concordata, tali informazioni o proprietà intellettuale sono detenute congiuntamente da tutti i partecipanti alla ricerca congiunta dalla quale sono derivate. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tali informazioni o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.

6.

In conformità della legislazione nazionale applicabile e nel rispetto dei principi sopramenzionati, ciascuna parte garantisce che l’altra parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale ad essi attribuiti.

7.

Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui si applica il presente accordo, ciascuna parte si adopera per assicurare che i diritti acquisiti ai sensi del presente accordo, e i contratti stipulati ai sensi del medesimo, siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare la diffusione e l’uso delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi del presente accordo.

8.

La denuncia o la scadenza del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti o gli obblighi dei partecipanti in materia di proprietà intellettuale in relazione ai progetti approvati e in corso, in conformità del presente allegato.

II.   Opere soggette al diritto d’autore e letteratura scientifica

Ai diritti d’autore spettanti alle parti o ai partecipanti si applica un trattamento conforme alle norme della convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). Fatto salvo quanto previsto nella sezione I, e la possibilità di ottenere un diritto di proprietà intellettuale, e nella sezione III, e salvo se altrimenti convenuto nel TMP, i risultati della ricerca sono pubblicati congiuntamente dalle parti o dai partecipanti. Subordinatamente alla norma generale di cui sopra si applicano le regole seguenti:

1.

nel caso in cui una parte o un suo partecipante pubblichino in riviste tecnico-scientifiche articoli, relazioni, libri e anche video risultanti dalla ricerca congiunta ai sensi del presente accordo, l’altra parte o i suoi partecipanti hanno diritto a una licenza mondiale, non esclusiva, irrevocabile e gratuita per la traduzione, la riproduzione, l’adattamento, la trasmissione e la divulgazione al pubblico di tali opere;

2.

le parti si adoperano affinché sia data la massima divulgazione alle pubblicazioni scientifiche risultanti dalla ricerca congiunta svolta ai sensi del presente accordo e pubblicate da editori indipendenti;

3.

ogni riproduzione destinata al pubblico di un’opera tutelata da diritto d’autore, prodotta a norma della presente disposizione, indica i nomi degli autori dell’opera, ad eccezione di quelli che richiedano espressamente di non essere citati. Essa reca inoltre chiara e visibile menzione del sostegno cooperativo delle parti.

III.   Informazioni da non divulgare

A.   Informazioni riservate di carattere documentale

1.

Ciascuna parte o, se del caso, le sue agenzie o i suoi partecipanti, indica mediante una documentazione opportuna, quanto prima e preferibilmente nel TMP, le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento al presente accordo sulla base, tra l’altro, dei criteri seguenti:

a)

la segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o acquisibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell’esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;

b)

il valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni derivante dalla loro segretezza;

c)

i precedenti provvedimenti di tutela dell’informazione, adeguati in rapporto alle circostanze, adottati dalla persona che ne aveva legalmente il controllo per mantenerne la segretezza. Le parti e i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte le informazioni fornite o parti delle stesse, scambiate o prodotte nel corso della ricerca congiunta condotta ai sensi del presente accordo siano riservate.

2.

Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate, da essa o dai suoi partecipanti, ad esempio mediante adeguato contrassegno o una dicitura restrittiva o un accordo di non divulgazione. Ciò si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni che devono recare lo stesso contrassegno o le stesse diciture. La parte che riceva informazioni riservate ai sensi del presente accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tali limitazioni cessano automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3.

Le informazioni riservate, comunicate ai sensi del presente accordo, possono essere rivelate dalla parte ricevente esclusivamente a persone residenti sul suo territorio o alle sue dipendenze nonché alle sue agenzie e dipartimenti autorizzati ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, sempre che la diffusione di qualsiasi informazione riservata avvenga nell’ambito di un accordo scritto di riservatezza e che il carattere riservato di tale informazione sia facilmente riconoscibile, come indicato al precedente paragrafo 2.

4.

Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate ai sensi del presente accordo, la parte ricevente può diffonderle in misura più ampia di quanto altrimenti previsto al paragrafo 3. Le parti cooperano nell’istituire apposite procedure per richiedere e ottenere il suddetto assenso preliminare scritto. Ciascuna parte concede il suo assenso nei limiti consentiti dalle rispettive politiche, regolamenti e legislazioni nazionali.

B.   Informazioni riservate di carattere non documentale

1.

Nei casi in cui informazioni riservate sono comunicate oralmente da una parte, in particolare quelle derivanti da seminari, riunioni, visite a strutture e laboratori, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni della sezione III A, paragrafi da 1 a 4, a condizione che il fornitore e il destinatario di tali informazioni riservate o privilegiate redigano congiuntamente, prima di ogni comunicazione orale, un memorandum per descrivere i limiti e il contenuto di tali comunicazioni orali.

2.

Controllo

Ciascuna parte si impegna a verificare l’osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l’obbligo di riservatezza. Se una delle parti si rende conto che non è in grado, o che presumibilmente non sarà in grado di rispettare, le disposizioni sull’obbligo di riservatezza di cui alla presente sezione, ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti quindi si consultano per definire le linee di condotta da seguire.