ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 430

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
18 dicembre 2020


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/2132 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda le possibilità di pesca della busbana norvegese nel 2020

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2133 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/2134 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 1 )

10

 

*

Decisione (UE) 2020/2135 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE ( 1 )

12

 

*

Decisione (UE) 2020/2136 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che adotta la posizione del Consiglio sul secondo progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2021

14

 

*

Decisione (UE) 2020/2137 del Consiglio, del 15 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in riferimento all’istituzione di un comitato speciale per i servizi

15

 

*

Decisione (UE) 2020/2138 del Consiglio, del 15 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro, con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

17

 

*

Decisione (UE) 2020/2139 del Consiglio, del 15 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

19

 

*

Decisione (UE) 2020/2140 del Consiglio, del 15 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

21

 

*

Decisione (UE) 2020/2141 del Consiglio, del 15 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

23

 

*

Decisione (PESC) 2020/2142 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che modifica la decisione (PESC) 2018/1789, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi

25

 

*

Decisione (PESC) 2020/2143 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

26

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2020/2144 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/2131 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2020

sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione e gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie altamente integrate. Gli scambi bilaterali di beni e servizi tra di loro ammontano a oltre 1 000 miliardi di EUR l’anno, pari a circa 3 000 milioni di EUR al giorno. Tale stretta relazione commerciale e di investimento è vantaggiosa per i consumatori, i lavoratori, le imprese e gli investitori.

(2)

L’Unione è impegnata a migliorare le relazioni commerciali e di investimento con gli Stati Uniti. Ciò comprende l’individuazione di nuovi modi per migliorare le relazioni commerciali bilaterali, affrontare gli ostacoli agli scambi e risolvere le controversie commerciali in corso. Per evitare ulteriori perturbazioni di tale relazione commerciale, i dazi doganali applicati dall’Unione alle importazioni dovrebbero essere soppressi per un numero limitato di merci per un periodo di cinque anni su base erga omnes.

(3)

La soppressione dei dazi doganali dovrebbe essere subordinata all’attuazione effettiva dell’annunciata riduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti su un determinato numero di merci e all’astensione degli Stati Uniti dall’introdurre nuove misure che compromettano gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione congiunta degli Stati Uniti e dell’Unione europea relativa a un accordo tariffario del 21 agosto 2020 («dichiarazione congiunta») (2).

(4)

La soppressione dei dazi doganali dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di attuazione effettiva dell’annuncio degli Stati Uniti di ridurre i propri dazi doganali su un determinato numero di merci, vale a dire a decorrere dal 1o agosto 2020.

(5)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere provvisoriamente l’applicazione del presente regolamento se le condizioni di cui al presente regolamento non sono rispettate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Considerata l’urgenza di evitare ulteriori perturbazioni delle relazioni commerciali tra l’Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per la stessa ragione, è altresì opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Soppressione dei dazi doganali

I dazi doganali all’importazione applicabili della tariffa doganale comune sono pari allo 0 % (in esenzione dai dazi) per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell’allegato su base erga omnes.

Articolo 2

Condizioni per la soppressione dei dazi doganali

La soppressione dei dazi doganali per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell’allegato è subordinata alle condizioni seguenti:

a)

la riduzione dei dazi doganali da parte degli Stati Uniti su base erga omnes per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione II dell’allegato; e

b)

l’astensione da parte degli Stati Uniti dall’introdurre nuove misure contro l’Unione che compromettano gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione congiunta.

Articolo 3

Sospensione temporanea

Se gli Stati Uniti non rispettano le condizioni di cui all’articolo 2 o qualora vi fossero prove sufficienti di una futura inosservanza di tali condizioni da parte degli Stati Uniti, la Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere la soppressione dei dazi di cui all’articolo 1 finché le condizioni di cui all’articolo 2 non siano rispettate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2025.

3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di sospensione qualora l’applicazione del presente regolamento sia stata sospesa a norma dell’articolo 3 o qualora il regolamento cessi di applicarsi prima del 31 luglio 2025.

4.   Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali degli Stati membri rimborsano i dazi pagati in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento per le importazioni dagli Stati Uniti effettuate tra il 1o agosto 2020 e il 18 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2020.

(2)  Cfr. documento ST 12652/20 all’indirizzo internet http://register.consilium.europa.eu.

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Sezione I (nomenclatura combinata dell’Unione europea)

Codice NC

Designazione delle merci

0306 11 90

Aragoste «Palinurus spp., Panulirus spp. e Jasus spp.» congelate, anche affumicate, anche sgusciate, comprese le aragoste non sgusciate, cotte in acqua o al vapore (escl. code di aragoste)

0306 12 10

Astici «Homarus spp.» congelati, interi, anche affumicati o cotti in acqua o al vapore

0306 12 90

Astici «Homarus spp.» congelati, anche affumicati, anche sgusciati, compresi gli astici non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. interi)

0306 32 10

Astici «Homarus spp.» vivi

Sezione II (tariffe doganali degli Stati Uniti)

Codice tariffario

Designazione delle merci

Tariffa della nazione più favorita esistente

Nuovo contingente tariffario della nazione più favorita

1604 20 05

Prodotti contenenti carne di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, piatti preparati

10 %

5 %

7013 41 50

Oggetti di cristallo al piombo per la tavola o per la cucina (diversi dai bicchieri) con valore superiore a 5 USD ciascuno

6 %

3 %

3214 90 50

Stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura, non a base di gomma

6,5 %

3,25 %

3601 00 00

Polveri propellenti

6,5 %

3,25 %

9613 10 00

Accendini tascabili e simili, a gas, non ricaricabili

8 %

4 %

9613 90 80

Parti di accendini e simili non elettrici

8 %

4 %


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/5


REGOLAMENTO (UE) 2020/2132 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2020

che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda le possibilità di pesca della busbana norvegese nel 2020

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. Esso ha fissato le possibilità di pesca fino al 31 ottobre 2020 per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse nelle acque della divisione 3a del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM») e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

(2)

Il regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) 2020/123 per fissare le possibilità di pesca preliminari in modo da coprire il periodo dal 1o novembre 2020 al 31 dicembre 2020 per la busbana norvegese e le catture accessorie associate nelle acque della divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 («possibilità di pesca preliminari»).

(3)

Poiché tali possibilità di pesca preliminari coprono solo due mesi della campagna di pesca, che va dal 1o novembre al 31 ottobre, esse sono state fissate ben al di sotto del parere sulle catture annuali fornito dal CIEM.

(4)

La campagna di pesca per la busbana norvegese solitamente si estende da settembre a gennaio, con un picco da ottobre a dicembre. Dai più recenti dati sulle catture presentati alla Commissione risulta che durante ottobre 2020 sono state catturate oltre 21 000 tonnellate di busbana norvegese. Dall’estrapolazione di tali numeri in base ai modelli di cattura storici della pesca della busbana norvegese risulta che le possibilità di pesca preliminari saranno verosimilmente esaurite presto e, quindi, non saranno sufficienti a coprire l’attività di pesca fino alla fine dell’anno. Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca per questo stock prima della fine del 2020, è pertanto opportuno adeguare le possibilità di pesca preliminari in base alle stime più recenti, sempre nel pieno rispetto del parere del CIEM.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.

(6)

Le possibilità di pesca preliminari adeguate dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o novembre. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento in quanto aumentano le possibilità di pesca in questione.

(7)

Poiché le possibilità di pesca preliminari coprono il periodo dal 1o novembre fino al 31 dicembre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

(8)

Il Regno Unito è stato consultato a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2020/123

Il regolamento (UE) 2020/123 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o novembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

S. SCHULZE


(1)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio del 29 ottobre 2020 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).

(3)   GU L 29, 31.1.2020, pag. 7.


ALLEGATO

Nell’allegato IA del regolamento (UE) 2020/123, la tabella relativa alle possibilità di pesca per la «Busbana norvegese e catture accessorie connesse nella zona CIEM divisione 3a e nelle acque dell’Unione delle zone CIEM divisione 2a e CIEM sottozona 4» è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Zona:

3a; acque dell’Unione delle zone 2a e 4

 

Trisopterus esmarkii

(NOP/2A3A4.)

Periodo

1o novembre 2019– 31 ottobre 2020

 

1o novembre 2020 - 31 dicembre 2020

 

 

TAC analitico

Danimarca

72 433

 ((*))  ((***))

49 953

 ((*))  ((******))

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

14

 ((*))  ((**))  ((***))

10

 ((*))  ((**))  ((******))

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

53

 ((*))  ((**))  ((***))

37

 ((*))  ((**))  ((******))

 

 

Unione

72 500

 ((*))  ((***))

50 000

 ((*))  ((******))

 

 

Norvegia

14 500

 ((****))

pm

 

 

 

Isole Fær Øer

5 000

 ((*****))

pm

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

Non pertinente

 

 

 


((*))  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

((**))  Contingente da pescare solo nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

((***))  Il contingente dell’Unione può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

((****))  Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

((*****))  Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

((******))  Il contingente dell’Unione può essere pescato dal 1o novembre 2020 al 31 dicembre 2020.»


18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2133 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2020

che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.

(2)

Il 2 novembre 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il Consiglio

La presidente

S. SCHULZE


(1)   GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, lettera a) (Elenco delle persone di cui agli articoli 2 e 2 bis), la voce 7 è sostituita dalla seguente:

«7.

Thomas LUBANGA

Luogo di nascita: Ituri, Repubblica democratica del Congo.

Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

Indirizzo: Repubblica democratica del Congo.

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

Altre informazioni: Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell’UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo 2006. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Il 1o dicembre 2014 i giudici di appello della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna di Lubanga. Trasferito in una prigione dell’RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva. È stato rilasciato il 15 marzo 2020 dopo aver scontato la pena inflittagli dalla CPI. Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Thomas Lubanga era il presidente dell’UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. Secondo l’Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell’impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell’UPC/L in violazioni dei diritti umani e consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006. È stato riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012 ed è stato condannato a 14 anni di detenzione. Il 1o dicembre 2014 i giudici di appello della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna. Trasferito in una prigione dell’RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.».


DECISIONI

18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/10


DECISIONE (UE) 2020/2134 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o giugno 2002 è entrato in vigore l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (2) («accordo»).

(2)

A norma dell’articolo 18 dell’accordo, il comitato misto può decidere di modificare l’allegato II dell’accordo.

(3)

L’accordo cessa di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(4)

Ai sensi dell’articolo 23 dell’accordo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia dell’accordo e le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.

(5)

È quindi necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3), si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell’accordo e il Regno Unito, modificando l’allegato II dell’accordo.

(6)

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto in merito alla proposta di modifica dell’allegato II, riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, si basa sul progetto di decisione del comitato misto (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(3)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  Cfr. documento ST 12965/20 in http://register.consilium.europa.eu


18.12.2020   

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L 430/12


DECISIONE (UE) 2020/2135 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne l’allegato VI che contiene disposizioni in materia di sicurezza sociale.

(3)

L’articolo 33 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») (3) stabilisce che le disposizioni della parte seconda, titolo III, dell’accordo di recesso si applicano ai cittadini dell’Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell’Unione, nonché accordi corrispondenti con l’Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito.

(4)

L’articolo 32 dell’accordo relativo alle intese intercorse tra l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, dall’accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea («accordo di separazione») stabilisce che le disposizioni della parte seconda, titolo III, dell’accordo di separazione si applicano ai cittadini dell’Unione a condizione che l’Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini degli Stati EFTA-SEE, nonché accordi corrispondenti con gli Stati EFTA-SEE applicabili ai cittadini del Regno Unito.

(5)

È pertanto necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, agli apolidi e ai rifugiati, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, come definito all’articolo 126 dell’accordo di recesso, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell’accordo sullo SEE e il Regno Unito.

(6)

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  Cfr. documento ST 12969/20 in http://register.consilium.europa.eu.


18.12.2020   

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L 430/14


DECISIONE (UE) 2020/2136 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2020

che adotta la posizione del Consiglio sul secondo progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2021

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, paragrafo 3, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta contenente il secondo progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2021 (1).

(2)

Il Consiglio ha esaminato la proposta della Commissione allo scopo di definire una posizione coerente, per quanto riguarda le entrate, con la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (2) e, per quanto riguarda le spese, con i contenuti dell’accordo di massima raggiunto il 10 novembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

(3)

Data la necessità di adottare al più presto una posizione del Consiglio sul secondo progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2021 in previsione dell’adozione definitiva del bilancio prima che abbia inizio l’esercizio 2021, così da garantire la continuità dell’azione dell’Unione, è giustificato abbreviare, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio, il periodo di otto settimane per le informazioni ai parlamenti nazionali di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul secondo progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2021 è stata adottata dal Consiglio il 14 dicembre 2020.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio:http://www.consilium.europa.eu/.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  COM(2020) 839 final.

(2)   GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39.


18.12.2020   

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L 430/15


DECISIONE (UE) 2020/2137 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in riferimento all’istituzione di un comitato speciale per i servizi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (1) («accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

(2)

A norma dell’articolo 230, paragrafo 4, dell’accordo, il comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo può istituire e dirigere comitati speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza.

(3)

Al fine di trattare in modo più efficiente tutte le questioni dell’accordo relative agli scambi di servizi, il comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo intende adottare una decisione che istituisca un comitato speciale per i servizi.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo poiché la decisione che istituisce un comitato speciale per i servizi avrà effetti giuridici.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo in riferimento all’istituzione di una commissione speciale per i servizi dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in riferimento all’istituzione di un comitato speciale per i servizi deve basarsi sul progetto di decisione del comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo (2).

2.   I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo possono concordare modifiche di lieve entità al progetto di decisione del comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. KLOECKNER


(1)   GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

(2)  Cfr. documento ST 13287/20 su http://register.consilium.europa.eu


18.12.2020   

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L 430/17


DECISIONE (UE) 2020/2138 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro, con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2020/948 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 2 agosto 2020.

(2)

L’articolo 22 dell’accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti delle parti («comitato misto») per garantire l’amministrazione e la corretta attuazione dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto deve stabilire il proprio regolamento interno.

(4)

Al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella prima riunione del comitato misto, poiché la decisione del comitato misto che stabilisce il proprio regolamento interno avrà effetti giuridici sull’Unione. La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prima riunione del comitato misto istituito dall’articolo 22 dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro, con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto (3).

2.   I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per il Consiglio

La presidente

J. KLOECKNER


(1)  Decisione (UE) 2020/948 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione a nome dell’Unione dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 3).

(2)   GU L 321 del 20.11.2012, pag. 3.

(3)  Cfr. documento ST13385/20 suhttp://register.consilium.europa.eu.


18.12.2020   

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L 430/19


DECISIONE (UE) 2020/2139 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2020/953 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 2 agosto 2020.

(2)

L’articolo 21 dell’accordo istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle parti contraenti («comitato misto»), per garantire la gestione e corretta attuazione dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto deve stabilire il proprio regolamento interno.

(4)

Al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto, poiché la decisione del comitato misto che stabilisce il proprio regolamento interno avrà effetti giuridici sull’Unione. La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto istituito dall’articolo 21 dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro, con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto (3).

2.   I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La a presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per il Consiglio

La presidente

J. KLOECKNER


(1)  Decisione (UE) 2020/953 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 12).

(2)   GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3.

(3)  Cfr. documento ST 13481/20 all’indirizzo Internethttp://register.consilium.europa.eu


18.12.2020   

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L 430/21


DECISIONE (UE) 2020/2140 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2020/952 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 2 agosto 2020.

(2)

L’articolo 22 dell’accordo istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle parti contraenti («comitato misto»), per garantire la gestione e corretta attuazione dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto deve stabilire il proprio regolamento interno.

(4)

Al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto, poiché la decisione del comitato misto che stabilisce il proprio regolamento interno avrà effetti giuridici sull’Unione. La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto istituito dall’articolo 22 dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro, con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto (3).

2.   I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per il Consiglio

La presidente

J. KLOECKNER


(1)  Decisione (UE) 2020/952 del Consiglio, del 26 giugno 2020, sulla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 10).

(2)   GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3.

(3)  Cfr. documento ST 13483/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu


18.12.2020   

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L 430/23


DECISIONE (UE) 2020/2141 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2020/951 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 2 agosto 2020.

(2)

L’articolo 22 dell’accordo istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle parti contraenti («comitato misto»), per garantire l’amministrazione e corretta attuazione dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto deve stabilire il proprio regolamento interno.

(4)

Al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto, poiché la decisione del comitato misto che stabilisce il proprio regolamento interno avràeffetti giuridici sull’Unione. La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto istituito dall’articolo 22 dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto (3).

2.   I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per il Consiglio

La presidente

J. KLOECKNER


(1)  Decisione (UE) 2020/951 del Consiglio, del 26 giugno 2020, concernente la conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 8).

(2)   GU L 292 del 20.10.2012, pag. 3.

(3)  Cfr. documento ST 13515/20 all’indirizzo Internethttp://register.consilium.europa.eu


18.12.2020   

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L 430/25


DECISIONE (PESC) 2020/2142 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2020

che modifica la decisione (PESC) 2018/1789, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1789 (1), a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi.

(2)

L’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/1789 stabilisce che tale decisione cessa di produrre effetti decorsi 24 mesi dalla data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della stessa.

(3)

Il 30 ottobre 2020 la Small Arms Survey (Inchiesta sulle armi di piccolo calibro), che è l’agenzia esecutiva del progetto di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/1789, ha chiesto l’autorizzazione dell’Unione a prorogare di sei mesi il periodo di attuazione di tale decisione, portando così la durata complessiva del periodo di attuazione a 30 mesi. La proroga richiesta è dovuta alla pandemia di COVID-19 e al conseguente rinvio di una serie di attività previste dal progetto.

(4)

La modifica richiesta della decisione (PESC) 2018/1789 riguarda l’articolo 5, paragrafo 2.

(5)

La proroga di sei mesi del periodo di attuazione previsto dalla decisione (PESC) 2018/1789 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/1789 è sostituito dal seguente:

«2.

La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 30 mesi dalla data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il Consiglio

La presidente

S. SCHULZE


(1)  Decisione (PESC) 2018/1789 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 24).


18.12.2020   

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L 430/26


DECISIONE (PESC) 2020/2143 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2020

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l’attuazione completa era prevista per il 31 dicembre 2015.

(3)

Il 29 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/907 (2), che proroga la decisione 2014/512/PESC fino al 31 gennaio 2021, al fine di consentire di valutare ulteriormente l’attuazione degli accordi di Minsk.

(4)

Dopo aver valutato l’attuazione degli accordi di Minsk, il Consiglio considera opportuno prorogare la decisione 2014/512/PESC di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l’attuazione.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il Consiglio

La presidente

S. SCHULZE


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  Decisione (PESC) 2020/907 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 37).


18.12.2020   

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L 430/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/2144 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2020

che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1), in particolare l’articolo 6,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.

(2)

Il 2 novembre 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una personasoggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il Consiglio

La presidente

S. SCHULZE


(1)   GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.


ALLEGATO

Nell’allegato I della decisione 2010/788/PESC, lettera a) (Elenco delle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1), la voce 7 è sostituita dalla seguente:

«7.

Thomas LUBANGA

Luogo di nascita: Ituri, Repubblica democratica del Congo.

Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

Indirizzo: Repubblica democratica del Congo.

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.

Altre informazioni: Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell’UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo 2006. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Il 1o dicembre 2014 i giudici di appello della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna di Lubanga. Trasferito in una prigione dell’RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva. È stato rilasciato il 15 marzo 2020 dopo aver scontato la pena inflittagli dalla CPI. Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Thomas Lubanga era il presidente dell’UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. Secondo l’Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell’impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell’UPC/L in violazioni dei diritti umani e consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006. È stato riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012 ed è stato condannato a 14 anni di detenzione. Il 1o dicembre 2014 i giudici di appello della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna. Trasferito in una prigione dell’RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.».