ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 428

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
18 dicembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/2145 della Commissione, dell’1 settembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche della composizione, del funzionamento e della gestione dei collegi per le controparti centrali ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione, del 24 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica ( 1 )

5

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione, dell'8 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica ( 1 )

9

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/2148 della Commissione, dell’8 ottobre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la sicurezza delle piste e i dati aeronautici ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2149 della Commissione, del 9 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi al fine di aggiungere l’Italia quale autorità dell’Unione e tenere conto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2150 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

54

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente ( 1 )

57

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/2152 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che fissa le tasse dovute all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

68

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 428/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2145 DELLA COMMISSIONE

dell’1 settembre 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche della composizione, del funzionamento e della gestione dei collegi per le controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per quanto riguarda, tra l’altro, le procedure e le autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e i requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi. Le modifiche interessano anche la composizione, il funzionamento e la gestione dei collegi delle controparti centrali e dovrebbero essere rispecchiate nel regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c bis) e i), del regolamento (UE) n. 648/2012, qualora non accolga la richiesta di un’autorità competente o di una banca centrale di emissione di partecipare al collegio, l’autorità competente della controparte centrale ne espone per iscritto le ragioni in modo completo e dettagliato. Ai fini dell’efficienza e della certezza del diritto, è importante che tali motivazioni siano fornite entro un termine ragionevole.

(3)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, la Banca centrale europea («BCE») dispone di due voti quando è membro del collegio di una controparte centrale sia nel quadro delle funzioni conferitele relativamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico sia come banca centrale di emissione di una delle principali valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati. Al fine di rispecchiare l’adeguata rappresentanza della BCE, è opportuno prevedere che in tali casi la BCE abbia due partecipanti con diritto di voto.

(4)

È necessario assicurare che i documenti circolino in modo efficiente tra i membri del collegio e concedere loro un lasso di tempo sufficiente per prepararsi alle riunioni del collegio. L’autorità competente della controparte centrale dovrebbe quindi distribuire l’ordine del giorno della riunione del collegio e tutte le informazioni utili per la preparazione di tale riunione con largo anticipo.

(5)

Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei collegi e una frequenza regolare delle riunioni, è opportuno che il collegio di una controparte centrale si riunisca almeno una volta l’anno. I membri del collegio possono inoltre chiedere che sia indetta una riunione del collegio delle controparti centrali quando lo ritengano necessario.

(6)

Una riunione fisica del collegio può non essere sempre possibile. Il collegio delle controparti centrali dovrebbe pertanto poter votare mediante procedura scritta se ritenuto opportuno dall’autorità competente della controparte centrale o su richiesta di un membro del collegio.

(7)

L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, modificato dal regolamento (UE) 2019/2099, attribuisce nuove responsabilità ai collegi delle controparti centrali, anche per quanto riguarda gli accordi di esternalizzazione. L’autorità competente della controparte centrale dovrebbe pertanto fornire ai membri del collegio informazioni su eventuali modifiche degli accordi di esternalizzazione della controparte centrale per le principali attività connesse alla gestione del rischio.

(8)

Al fine di consentire al collegio di esercitare le proprie funzioni, l’autorità competente della controparte centrale dovrebbe fornire ai membri del collegio informazioni sulle modifiche dei requisiti di partecipazione, dei modelli di partecipazione diretta, dei modelli di segregazione dei conti della controparte centrale, sulle modifiche delle procedure di gestione degli inadempimenti della controparte centrale e sulle modifiche degli accordi di pagamento e regolamento della controparte centrale oltre a fornire relazioni sulle verifiche delle procedure in caso di inadempimento svolte dalla controparte centrale conformemente all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(9)

Al fine di proteggere le informazioni riservate e di assicurare che i membri del collegio siano informati su base paritaria, le informazioni riservate dovrebbero essere scambiate con mezzi sicuri.

(10)

Al fine di concedere ai membri del collegio il tempo sufficiente per prepararsi alla riunione del collegio della controparte centrale e di consentire loro di sollevare eventuali questioni di interesse o di preoccupazione in merito al riesame o alla valutazione dell’autorità competente di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 648/2012, le informazioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo dovrebbero essere presentate ai membri del collegio in tempo utile perché possano riesaminarle e discuterne in anticipo.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 876/2013.

(12)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione previa consultazione del Sistema europeo di banche centrali.

(13)

Le modifiche sono di portata limitata e riguardano soltanto le autorità competenti senza imporre ulteriori obblighi ai partecipanti al mercato. Inoltre è importante che i collegi delle controparti centrali possano adeguarsi quanto prima alle nuove prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/2099. In considerazione della portata e dell’impatto limitati delle modifiche e dell’urgenza della loro applicazione, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha ritenuto altamente sproporzionato procedere a consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si fonda il presente regolamento e analizzare i potenziali costi e benefici associati. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha tuttavia chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 876/2013

Il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 è così modificato:

(1)

all’articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c bis), del regolamento (UE) n. 648/2012 e le banche centrali di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera i), di tale regolamento che desiderano partecipare al collegio presentano una richiesta motivata all’autorità competente della controparte centrale. Entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, l’autorità competente della controparte centrale fornisce all’autorità competente o alla banca centrale richiedenti una copia dell’accordo scritto per riesame e approvazione, oppure espone per iscritto le ragioni per cui la richiesta non è stata accolta.»;

(2)

all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’autorità avente diritto di partecipare al collegio in forza di più di una delle lettere da c) a i) dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 può nominare altri partecipanti senza diritto di voto.»;

(3)

all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   In deroga ai paragrafi 4 e 5, se è membro del collegio in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), del regolamento (UE) n. 648/2012, la BCE può nominare due partecipanti con diritto di voto.»;

(4)

all’articolo 4, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti:

«Ai fini della lettera b), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione del collegio, eccetto per le riunioni indette in situazioni di emergenza, con largo anticipo, in modo da consentire ai membri del collegio di contribuire alla definizione dell’ordine del giorno, in particolare aggiungendo punti.

L’ordine del giorno è finalizzato e distribuito dall’autorità competente della controparte centrale ai membri del collegio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del collegio. L’autorità competente della controparte centrale e altri membri del collegio distribuiscono tutte le informazioni che devono essere prese in considerazione nel corso di una riunione del collegio con largo anticipo rispetto alla riunione.

Ai fini della lettera c), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce ai membri del collegio i verbali delle riunioni non appena possibile dopo le riunioni e concede loro tempo sufficiente per presentare osservazioni.»;

(5)

all’articolo 4, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«I membri del collegio possono chiedere che l’autorità competente della controparte centrale indica una riunione del collegio. L’autorità competente della controparte centrale motiva debitamente l’eventuale rifiuto di tale richiesta.»;

(6)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8.   Qualora l’autorità competente della controparte centrale lo proponga o su richiesta di un membro del collegio, il collegio può votare mediante procedura scritta.»;

(7)

l’articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L’autorità competente della controparte centrale fornisce ai membri del collegio almeno le seguenti informazioni:»;

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«r)

modifiche degli accordi di esternalizzazione della controparte centrale per le principali attività connesse alla gestione del rischio;

s)

modifiche dei requisiti di partecipazione, dei modelli di partecipazione diretta e dei modelli di segregazione dei conti della controparte centrale;

t)

modifiche delle procedure in caso di inadempimento della controparte centrale e relazioni sulle verifiche di tali procedure svolte dalla controparte centrale conformemente all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

u)

modifiche degli accordi di pagamento e regolamento della controparte centrale.»;

(8)

all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   I membri del collegio scambiano informazioni riservate con mezzi di comunicazione sicuri e su base paritaria.»;

(9)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Contributo del collegio al riesame e alla valutazione

1.   Le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono trasmesse ai membri del collegio in tempo utile affinché possano riesaminarle e discuterne prima della riunione successiva del collegio.

2.   I membri del collegio possono sollevare eventuali punti di interesse o di preoccupazione in merito al riesame o alla valutazione dell’autorità competente della controparte centrale di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 648/2012. Per quanto possibile l’autorità competente della controparte centrale prende in considerazione tali punti di interesse o di preoccupazione e comunica al membro del collegio che li ha sollevati in che modo sono stati presi in considerazione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’1 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 428/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2146 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2020

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme generali di produzione per i prodotti biologici.

(2)

Alcuni eventi, quali condizioni climatiche estreme o la diffusione di epizoozie o fitopatie, possono avere gravi ripercussioni sulla produzione biologica delle aziende o delle unità di produzione interessate nell’Unione. Al fine di consentire il proseguimento o la ripresa della produzione biologica, il regolamento (UE) 2018/848 prevede l’adozione di norme eccezionali di produzione, a condizione che siano limitate alle situazioni che si configurano come circostanze calamitose nell’Unione, tenendo conto delle differenze esistenti in termini di equilibrio ecologico e di condizioni climatiche e locali nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

(3)

Tenuto conto della varietà dei casi e delle circostanze che possono verificarsi negli Stati membri e della mancanza di esperienza nell’applicazione dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2018/848, non è possibile, in questa fase, stabilire criteri comuni a livello dell’Unione per determinare se una situazione possa essere considerata circostanza calamitosa. È tuttavia opportuno prevedere che lo Stato membro in cui si verifichi tale situazione adotti una decisione formale che riconosca la situazione come circostanza calamitosa. Tale decisione formale dovrebbe essere emanata per un’intera zona o per un singolo operatore.

(4)

È necessario limitare il ricorso alle norme eccezionali di produzione nell’Unione a quanto strettamente necessario per proseguire o riprendere la produzione biologica. Le deroghe previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere limitate nel tempo e concesse unicamente ai tipi di produzione interessati o, se del caso, agli appezzamenti agricoli colpiti, nonché a tutti gli operatori interessati della zona colpita o al singolo operatore interessato dalla decisione formale.

(5)

È necessario stabilire nel presente regolamento le norme eccezionali di produzione applicabili in caso di circostanze calamitose alla produzione vegetale, animale, acquicola e vitivinicola in termini di deroghe e le relative condizioni.

(6)

Qualora gli operatori colpiti da circostanze calamitose non abbiano accesso a materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione per la produzione biologica di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, è necessario prevedere che tali operatori possano utilizzare, a determinate condizioni, materiale riproduttivo vegetale non biologico.

(7)

Qualora un’alta mortalità di animali, comprese le api o altri insetti, colpisca un’azienda o un’unità produttiva e gli operatori non possano accedere ad animali, api o ad altri insetti biologici al fine di rinnovare o ricostituire il patrimonio zootecnico, è necessario prevedere che tali operatori possano utilizzare, a determinate condizioni, animali non biologici.

(8)

Poiché determinati eventi climatici estremi, come siccità o inondazioni gravi, possono ridurre drasticamente la disponibilità di mangimi biologici o in conversione, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano nutrire gli animali con mangimi non biologici.

(9)

Poiché determinati eventi, come terremoti o inondazioni, possono distruggere parzialmente i pascoli o gli edifici utilizzati per gli animali di un’azienda o di un’unità di produzione, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano derogare all’obbligo di pascolo per gli animali o alle norme sulla densità massima di allevamento negli edifici e sulle superfici minime per gli spazi al chiuso e all’aperto, secondo quanto stabilito in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848.

(10)

Poiché determinati eventi climatici estremi, come siccità o inondazioni gravi, possono ridurre drasticamente la disponibilità di foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati biologici, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano ridurre la percentuale di sostanza secca delle razioni giornaliere per bovini, ovini, caprini ed equini, a condizione che sia soddisfatto il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo.

(11)

Poiché determinati eventi diversi dalle condizioni climatiche, come incendi o terremoti, possono ridurre drasticamente la disponibilità di nettare e polline per le api, è necessario prevedere la possibilità di nutrire le colonie di api con miele, polline, sciroppi di zucchero o zucchero biologici, ove la sopravvivenza della colonia sia minacciata.

(12)

Poiché determinati eventi, quali condizioni climatiche estreme, incendi o terremoti, possono ridurre drasticamente le fonti di nettare e polline in determinate zone, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano spostare le colonie di api verso aree che non siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico o da flora spontanea o da foreste o colture gestite in modo non biologico che siano state trattate solo con metodi a basso impatto ambientale, ove la sopravvivenza della colonia sia minacciata.

(13)

Qualora un’alta mortalità di animali di acquacoltura colpisca un’azienda o un’unità produttiva e gli operatori non possano accedere ad animali di acquacoltura biologici al fine di rinnovare o ricostituire lo stock, è necessario prevedere che tali operatori possano utilizzare, a determinate condizioni, animali di acquacoltura non biologici.

(14)

Qualora determinate circostanze calamitose pregiudichino le condizioni sanitarie delle uve biologiche, è necessario prevedere che i produttori interessati possano utilizzare, al fine di ottenere un prodotto finale comparabile, un tenore maggiore di anidride solforosa rispetto al massimo fissato nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848, ma in ogni caso non superiore al massimo di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/934 (2).

(15)

Ai fini della trasparenza e dei controlli, è necessario che gli Stati membri e la Commissione condividano in modo armonizzato le informazioni relative alle deroghe concesse tramite un sistema informatico.

(16)

È necessario garantire che gli operatori ai quali sono state concesse deroghe rispettino le condizioni delle deroghe concesse. Ai fini dei controlli, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi attestanti che hanno beneficiato di determinate deroghe relative alle loro attività e che soddisfano le condizioni pertinenti.

(17)

A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riconoscimento delle circostanze calamitose

1.   Ai fini delle norme eccezionali di produzione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, affinché una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», nonché da un’eventuale situazione comparabile, tale situazione è riconosciuta quale circostanza calamitosa con decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica.

2.   A seconda che le circostanze calamitose riguardino una zona specifica o un singolo operatore, la decisione formale emanata ai sensi del paragrafo 1 si riferisce alla zona o all’operatore interessati.

Articolo 2

Condizioni per la concessione delle deroghe

1.   A seguito della decisione formale di cui all’articolo 1, le autorità competenti possono, previa identificazione degli operatori interessati nella zona colpita o su richiesta del singolo operatore interessato, concedere le deroghe pertinenti di cui all’articolo 3 e le relative condizioni, purché tali deroghe e condizioni si applichino:

a)

per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;

b)

a tipi di produzione o, se del caso, ad appezzamenti agricoli specificamente colpiti; e

c)

a tutti gli operatori biologici interessati nella zona colpita o soltanto al singolo operatore interessato, a seconda dei casi.

2.   L’applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità dei certificati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo in cui si applicano le deroghe, a condizione che l’operatore o gli operatori interessati soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse le deroghe.

Articolo 3

Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848

1.   In deroga all’allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848, per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, può essere utilizzato materiale riproduttivo vegetale non biologico qualora non sia possibile l’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, a condizione che le disposizioni della parte I, punto 1.8.5.3 e, se del caso, i requisiti di cui alla parte I, punto 1.7, dello stesso allegato siano rispettati.

2.   In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2018/848, il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2.

Il primo comma si applica mutatis mutandis alla produzione di api e di altri insetti.

3.   In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, gli animali possono essere nutriti con mangimi non biologici anziché con mangimi biologici o in conversione.

4.   In deroga all’allegato II, parte II, punti 1.4.2.1, 1.6.3 e 1.6.4, del regolamento (UE) 2018/848, qualora sia colpita l’unità di produzione degli animali, il pascolo su terreni biologici, la densità di allevamento negli edifici e le superfici minime degli spazi al chiuso e all’aperto, quali stabiliti in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento, possono essere adattati.

5.   In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.9.1.1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, la percentuale di sostanza secca costituita da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati nella razione giornaliera può essere ridotta, a condizione che sia soddisfatto il fabbisogno nutrizionale dell’animale nei vari stadi di sviluppo.

6.   In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.9.6.2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, qualora la sopravvivenza della colonia sia minacciata per ragioni diverse dalle condizioni climatiche, le colonie di api possono essere alimentate con miele, polline, sciroppi di zucchero o zucchero biologici.

7.   In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2018/848, qualora la sopravvivenza della colonia sia minacciata, la colonia di api può essere spostata in zone che non rispettano le disposizioni relative all’ubicazione degli apiari.

8.   In deroga all’allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, lo stock di acquacoltura può essere rinnovato o ricostituito con animali di acquacoltura non biologici in caso di elevata mortalità degli animali di acquacoltura e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che gli ultimi due terzi della durata del ciclo di produzione siano gestiti in regime di produzione biologica.

9.   In deroga all’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 e che stabilisce, in particolare, le condizioni per l’uso di prodotti e sostanze autorizzati nella produzione biologica, l’anidride solforosa può essere utilizzata per l’elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, fino al tenore massimo di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934, qualora le condizioni sanitarie delle uve biologiche obblighino il produttore a utilizzare più anidride solforosa rispetto agli anni precedenti per ottenere un prodotto finale comparabile.

Articolo 4

Monitoraggio e notifica

1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle deroghe concesse dalle loro autorità competenti ai sensi del presente regolamento attraverso un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione.

2.   Gli operatori ai quali si applicano le deroghe concesse conservano i documenti giustificativi relativi alle deroghe concesse nonché i documenti giustificativi relativi all’uso di tali deroghe per tutta la durata del loro periodo di applicazione.

3.   Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo degli Stati membri verificano la conformità degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).


18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 428/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2147 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2020

che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) dovrebbero essere affidabili, esaustivi e comparabili e a tale scopo è opportuno che siano definite misure appropriate.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento RNL e al fine di verificare le fonti, i loro usi e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti, la Commissione elabora un modello di verifica in stretta collaborazione con il gruppo di esperti sull’RNL. Tale modello dovrebbe tenere conto dell’elenco di questioni definito nel presente regolamento delegato.

(3)

Sulla base del processo di verifica dei dati relativi all’RNL, degli insegnamenti tratti dai precedenti cicli di verifica e del feedback degli esperti degli Stati membri in materia di conti nazionali, la Commissione ha individuato le questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi all’RNL,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi all’RNL da affrontare in ogni ciclo di verifica comprende i seguenti elementi:

definizione di territorio geografico,

principi di stima dei servizi di abitazione,

trattamento dei rimborsi dell’IVA,

misure sull’esaustività,

trattamento dell’IVA non riscossa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.


18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 428/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2148 DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la sicurezza delle piste e i dati aeronautici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, in cui rientrano la gestione, il funzionamento, la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti stessi.

(2)

Il regolamento (UE) n. 139/2014 comprende i requisiti generali per i gestori aeroportuali per quanto riguarda la gestione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche. Al fine di mantenere o migliorare i livelli di sicurezza esistenti delle operazioni aeroportuali, i gestori aeroportuali dovrebbero essere tenuti a garantire un elevato livello di qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche nell’ambito della catena dei dati aeronautici, dalla generazione dei dati alla fornitura degli stessi, ai fini dei servizi di informazioni aeronautiche. A tale scopo i requisiti di qualità dei dati dovrebbero essere ulteriormente integrati a livello delle operazioni, analogamente ai requisiti applicabili ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati, il catalogo dei dati e lo scambio dei dati.

(3)

La sicurezza delle piste è una delle categorie ad alto rischio di incidenti individuate dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO). Gli incidenti legati alla sicurezza delle piste rappresentano la maggioranza di tutti gli incidenti a livello mondiale. Il regolamento (UE) n. 139/2014 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di ridurre il numero di incidenti e di inconvenienti gravi legati alla sicurezza delle piste in cui si verificano incursioni in pista, ma anche di altri eventi legati alla sicurezza delle piste, quali la confusione delle piste, le collisioni al suolo e le uscite di pista.

(4)

I programmi di formazione e di controllo di professionalità, compresa la formazione iniziale e periodica, per il personale operativo dovrebbero essere armonizzati tra gli Stati membri stabilendo requisiti comuni di formazione che dovrebbero essere rispettati dai gestori aeroportuali.

(5)

La documentazione riguardante l’iter formativo seguito, le autorizzazioni alla guida, le autorizzazioni e la manutenzione dei veicoli e le competenze linguistiche dovrebbe essere conservata dai gestori aeroportuali.

(6)

L’attuale quadro normativo non include i requisiti per la creazione di NOTAM (Notice to AirMen - avviso agli aeronaviganti) da parte del gestore aeroportuale. Ciò ha determinato incertezza giuridica per quanto riguarda il momento e le condizioni in cui è necessario che un gestore aeroportuale crei un NOTAM su questioni che possono ripercuotersi sulla sicurezza, nonché i motivi alla base della sua decisione. La modifica dovrebbe pertanto completare il quadro normativo per la creazione e la pubblicazione di NOTAM da parte del gestore aeroportuale, tenendo conto delle disposizioni dell’annesso 15 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (in seguito «Convenzione di Chicago»).

(7)

Le inchieste sugli incidenti rivelano che le norme relative alla valutazione e alla segnalazione delle condizioni della superficie della pista non sono armonizzate e che questo fatto costituisce un fattore che contribuisce in modo significativo alle uscite di pista, in particolare quando la pista è bagnata o contaminata. L’ICAO ha pertanto modificato una serie di standard e pratiche raccomandate (SARP) in diversi annessi della Convenzione di Chicago e ha prodotto ampio materiale di orientamento al fine di stabilire un formato armonizzato su scala mondiale per la valutazione e la segnalazione delle condizioni della superficie della pista.

(8)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 139/2014 al fine di attuare i SARP dell’ICAO applicabili relativi alla valutazione e alla segnalazione delle condizioni della superficie della pista e aggiungere definizioni di nuovi termini.

(9)

Al fine di ridurre il rischio di eventi derivante dalle distorsioni dovute all’effetto aspettativa durante il passaggio di consegne per le attività operative, il personale dell’aeroporto dovrebbe ricevere informazioni aggiornate sulla situazione operativa al momento di tale trasferimento.

(10)

I detriti di oggetti estranei (FOD) sulle aree di manovra e sul piazzale rappresentano un rischio significativo per la sicurezza delle operazioni negli aeroporti. Le misure volte ad attenuare efficacemente tale rischio dovrebbero essere basate sui SARP, sul materiale di orientamento e sulle pratiche accettate a livello internazionale dell’ICAO.

(11)

Le condizioni e l’idoneità dei veicoli, i loro conducenti, nonché le loro apparecchiature di comunicazione e vigilanza sono anch’essi fattori che contribuiscono agli eventi legati alla sicurezza delle piste e ai danni agli aeromobili. Le condizioni di autorizzazione per i conducenti e i veicoli dovrebbero essere rafforzate e dovrebbero essere stabilite nuove regole per l’esercizio dei veicoli sull’area di movimento e su altre aree operative dell’aeroporto.

(12)

In base alle raccomandazioni in materia di sicurezza e al feedback ricevuto dagli Stati membri e dai portatori di interessi, la Commissione ha individuato la necessità di migliorare la consapevolezza situazionale tra i piloti, il personale dei servizi di traffico aereo e i conducenti di veicoli quando operano sull’area di manovra, come misura di prevenzione delle incursioni in pista. È opportuno pertanto prevedere disposizioni per garantire che le competenze linguistiche in inglese dei conducenti di veicoli che operano sull’area di manovra dell’aeroporto corrispondano a un livello operativo. Può tuttavia accadere che, in alcuni aeroporti, l’uso di tale lingua non necessariamente migliori la sicurezza delle operazioni in pista. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere il diritto di discostarsi dal requisito di competenza linguistica in inglese, in base a una valutazione della sicurezza riguardante uno o più aeroporti.

(13)

Il numero di veicoli in un aeroporto dovrebbe essere limitato a quello necessario a garantire la sicurezza delle operazioni. Per affrontare il problema della confusione dei nominativi radio, tali veicoli dovrebbero essere adeguatamente equipaggiati, anche con dispositivi radio o di illuminazione. Dovrebbero essere previste eccezioni per i veicoli che non sono conformi alle condizioni di esercizio, ma per cui è necessario entrare e operare temporaneamente all’interno dell’aeroporto. Al fine di garantire che la legislazione dell’Unione sia armonizzata con gli standard dell’ICAO, le regole di guida in un aeroporto dovrebbero basarsi sugli annessi 2 e 14 della Convenzione di Chicago e sul documento di orientamento 4444 PANS-ATM dell’ICAO.

(14)

Le inchieste sugli incidenti e gli inconvenienti gravi durante le operazioni di traino degli aeromobili indicano che la mancanza di consapevolezza situazionale, uno spazio libero insufficiente intorno all’aeromobile e un’illuminazione insufficiente o inadeguata dell’aeromobile trainato durante la notte sono i fattori che contribuiscono al verificarsi di danni agli aeromobili. È pertanto opportuno introdurre misure volte a migliorare la sicurezza durante le operazioni di traino degli aeromobili in termini di instradamento, guida, illuminazione, procedure di comunicazione, coordinamento dei diversi attori, nonché misure specifiche per far fronte a condizioni meteorologiche o di tempo atmosferico avverse.

(15)

È opportuno stabilire regole per chiarire quali oggetti mobili, diversi dai veicoli, dovrebbero essere illuminati in un aeroporto. Ciò include l’eliminazione delle incoerenze riguardanti le aree dell’aeroporto cui si applicano i requisiti di marcatura e illuminazione per i veicoli.

(16)

Al fine di migliorare la sicurezza, la regolarità e l’efficienza delle operazioni, dovrebbero essere stabiliti percorsi di rullaggio negli aeroporti. È opportuno tenere conto del funzionamento dei transponder degli aeromobili, se supportati dalla guida ai movimenti di superficie e dal sistema di controllo di un aeroporto.

(17)

Le inchieste sugli incidenti e gli inconvenienti provocati da incursioni in pista evidenziano carenze nelle procedure di comunicazione tra i servizi di traffico aereo, i conducenti di veicoli e i pedoni. Dovrebbero pertanto essere stabilite procedure coordinate per la comunicazione tra il gestore aeroportuale e l’ente dei servizi di traffico aereo al fine di disciplinare questioni quali le lingue usate, le frequenze, le operazioni svolte dai pedoni sull’area di manovra, l’uso di segnali e altri mezzi di comunicazione in caso di guasti ai sistemi di comunicazione. È opportuno che tali procedure comprendano la diffusione di informazioni significative relative all’aeroporto attraverso comunicazioni radio.

(18)

Al fine di prevenire ulteriori eventi causati dalla presenza di pedoni sull’area di movimento, è opportuno vietare l’ingresso al personale non autorizzato nell’area di manovra e in altre aree controllate. Dovrebbero essere adottate misure per garantire il controllo dei movimenti dei pedoni.

(19)

Il regolamento (UE) n. 139/2014 non prevede esplicitamente obblighi per il gestore aeroportuale per quanto riguarda le operazioni in condizioni invernali. Al fine di allineare la legislazione dell’Unione agli standard ICAO di cui agli annessi 14 e 15 della Convenzione di Chicago, è opportuno introdurre obblighi che riguardino gli aeroporti soggetti a periodi invernali prolungati con piste coperte da neve compatta o ghiaccio. Tali obblighi dovrebbero basarsi sulle pratiche esistenti, tenendo conto del feedback dei costruttori di velivoli e dell’ICAO.

(20)

Al fine di garantire che la legislazione dell’Unione sia armonizzata con gli standard dell’ICAO, al gestore aeroportuale dovrebbe essere richiesto di valutare le condizioni della superficie della pista e di assegnare un codice RWYCC (codice delle condizioni della pista).

(21)

Il programma di manutenzione di un aeroporto dovrebbe garantire che gli impianti, i sistemi, i veicoli e le apparecchiature necessarie al funzionamento dell’aeroporto non compromettano la sicurezza, la regolarità e l’efficienza della navigazione aerea. Il programma di manutenzione dovrebbe rispettare i principi sul fattore umano conformemente all’annesso 14 della convenzione di Chicago e il gestore aeroportuale dovrebbe disporre dei mezzi per l’effettiva attuazione del programma di manutenzione.

(22)

I requisiti di cui al regolamento (UE) n. 139/2014 in merito alla manutenzione della pavimentazione, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche di aderenza della superficie della pista, dovrebbero essere armonizzati con gli standard dell’ICAO al fine di attenuare il rischio di uscite di pista, ma anche quello derivante dalla presenza dei FOD.

(23)

In base alle pertinenti disposizioni dell’annesso 14 della Convenzione di Chicago, il regolamento (UE) n. 139/2014 dovrebbe essere integrato da requisiti migliorati in materia di manutenzione del sistema di alimentazione dell’aeroporto e da nuovi requisiti relativi alla manutenzione del sistema di illuminazione dell’aeroporto. Dovrebbero inoltre essere inclusi requisiti specifici per la manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale dell’aeroporto.

(24)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione unitamente ai pareri n. 02/2018 e n. 03/2019, in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(25)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014.

(26)

In considerazione degli effetti dell’epidemia di COVID-19 sulle risorse delle autorità competenti e degli operatori interessati e al fine di fornire loro un sollievo immediato e consentire un’adeguata preparazione, l’applicazione dei requisiti relativi alla segnalazione di contaminanti sulla superficie, alle condizioni della superficie della pista e alle operazioni in condizioni invernali dovrebbe essere rinviata al 12 agosto 2021 e l’applicazione delle norme relative al sistema di gestione della qualità dovrebbe essere rinviata al 27 gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 139/2014

Gli allegati I, III e IV del regolamento (UE) n. 139/2014 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 3), lettere d), e), q) e r), dell’allegato del presente regolamento e l’allegato IV, norma ADR.OPS.A.057, lettera d), punto 4), del regolamento (UE) n. 139/2014 si applicano a decorrere dal 12 agosto 2021.

Il punto 2), lettera a), e il punto 3), lettere a) e b), dell’allegato si applicano a decorrere dal 27 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I, III e IV sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti punti 6 bis), 6 ter) e 6 quater):

«6 bis)

«circolare di informazioni aeronautiche (AIC)», un avviso contenente informazioni tali da non richiedere la creazione di un avviso agli aeronaviganti (NOTAM) o l’inserimento nelle AIP, ma che riguardano la sicurezza del volo, la navigazione aerea, argomenti tecnici, amministrativi o legislativi;

6 ter)

«prodotto di informazioni aeronautiche», dati aeronautici e informazioni aeronautiche forniti come set di dati digitali o presentazione standardizzata in formato cartaceo o elettronico. I prodotti di informazioni aeronautiche comprendono:

AIP, comprese le modifiche e i supplementi,

AIC,

carte aeronautiche,

NOTAM,

set di dati digitali;

6 quater)

«pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP)», pubblicazione emessa da uno Stato membro o a seguito di autorizzazione dello stesso, contenente informazioni aeronautiche a carattere duraturo essenziali per la navigazione aerea;»;

b)

è inserito il seguente punto 15 bis):

«15 bis)

«pista contaminata», una pista in cui una parte significativa della superficie della pista (in aree isolate o meno) compresa nella lunghezza e nella larghezza utilizzata è ricoperta da una o più delle sostanze elencate tra i descrittori delle condizioni della superficie della pista;»;

c)

è inserito il seguente punto 17 bis):

«17 bis)

«set di dati», una raccolta di dati identificabile;»;

d)

è inserito il seguente punto 18 bis):

«18 bis)

«asciutta», con riferimento alle condizioni della pista, descrive una superficie della pista priva di umidità visibile e non contaminata nell’area che si intende utilizzare;»;

e)

è inserito il seguente punto 19 bis):

«19 bis)

«detrito di oggetti estranei (FOD)»: un oggetto inanimato all’interno dell’area di movimento che non ha funzione operativa o aeronautica e che può costituire un pericolo per l’esercizio dell’aeromobile;»;

f)

sono inseriti i seguenti punti 24 bis) e 24 ter):

«24 bis)

«affidabilità del sistema di illuminazione», la probabilità che l’installazione completa funzioni entro le tolleranze specificate e che il sistema sia operativamente utilizzabile;

24 ter)

«indicatori di località», l’ultima edizione in vigore del documento «Indicatori di località» (Doc. 7910), approvato e pubblicato dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale;»;

g)

sono inseriti i seguenti punti 34 bis) e 34 ter):

«34 bis)

«avviso agli aeronaviganti (NOTAM)», un avviso distribuito tramite mezzi di telecomunicazione contenente informazioni relative all’istituzione, allo stato o alla modifica di impianti, servizi, procedure aeronautici o relative a condizioni di pericolo per la navigazione aerea, la cui conoscenza tempestiva è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo;

34 ter)

«codice NOTAM», il codice contenuto nell’ultima edizione in vigore delle «Procedure per i servizi di navigazione aerea - Abbreviazioni e codici ICAO» (PANS ABC - Doc. 8400), approvata e pubblicata dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale;»;

h)

sono inseriti i seguenti punti 38 bis), 38 ter), 38 quater), 38 quinquies), 38 sexies), 38 septies), 38 octies) e 38 nonies):

«38 bis)

«matrice di valutazione delle condizioni della pista (RCAM)», una matrice che consente di valutare il codice delle condizioni della pista (RWYCC), utilizzando le procedure associate, a partire da una serie di condizioni osservate della superficie della pista e dalle azioni frenanti riportate dal pilota;

38 ter)

«codice delle condizioni della pista (RWYCC)», un numero da utilizzare nel riporto sulle condizioni della pista (RCR), che descrive l’effetto delle condizioni della superficie della pista in relazione alle prestazioni di decelerazione e al controllo laterale del velivolo;

38 quater)

«riporto sulle condizioni della pista (RCR)», una relazione completa e standardizzata relativa alle condizioni della superficie della pista e all’effetto di tali condizioni sulle prestazioni di atterraggio e decollo del velivolo, descritto mediante il codice delle condizioni della pista;

38 quinquies)

«area di sicurezza di fine pista (RESA)», un’area simmetrica rispetto al prolungamento dell’asse pista e adiacente alla fine della striscia di sicurezza, destinata principalmente a ridurre il rischio di danni ai velivoli che dovessero atterrare troppo corti od oltrepassare la fine pista;

38 sexies)

«posizione attesa pista», posizione definita intesa a proteggere una pista, una superficie di delimitazione ostacoli o un’area critica o sensibile di un sistema di atterraggio strumentale (ILS) o a microonde (MLS), presso la quale gli aeromobili in rullaggio e i veicoli devono fermarsi e attendere, a meno che diversamente autorizzati dalla torre di controllo dell’aeroporto;

38 septies)

«striscia di sicurezza della pista», un’area definita comprendente la pista e il prolungamento di arresto (stopway), se previsto, destinata a:

a)

ridurre il rischio di danni agli aeromobili in caso di uscita di pista;

b)

proteggere gli aeromobili che sorvolano la pista durante le operazioni di decollo o di atterraggio;

38 octies)

«condizione della superficie della pista», una descrizione delle condizioni della superficie della pista utilizzata nell’RCR, che costituisce la base per la determinazione dell’RWYCC ai fini delle prestazioni del velivolo;

38 nonies)

«descrittori delle condizioni della superficie della pista», una delle seguenti sostanze sulla superficie della pista:

a)

neve compatta (compacted snow): neve compatta in una massa solida tale che il movimento degli pneumatici del velivolo, alle pressioni e ai carichi di esercizio, non la compattano ulteriormente né creano solchi nella superficie;

b)

neve secca (dry snow): neve con cui non è possibile modellare facilmente una palla di neve;

c)

gelo (frost): cristalli di ghiaccio formatisi dall’umidità nell’aria su una superficie la cui temperatura è pari o inferiore alla temperatura di congelamento; il gelo differisce dal ghiaccio in quanto i cristalli di gelo si sviluppano in modo indipendente e pertanto presentano una consistenza più granulosa;

d)

ghiaccio (ice): acqua congelata o neve compatta che è diventata ghiaccio in condizioni di freddo asciutto;

e)

neve mista ad acqua (slush): neve satura d’acqua al punto che, raccogliendone una manciata, perderà molta acqua o, calpestandola con decisione, provocherà degli schizzi;

f)

acqua stagnante (standing water): strato d’acqua di profondità superiore a 3 mm;

g)

ghiaccio bagnato (wet ice): ghiaccio parzialmente sciolto o ricoperto da uno strato d’acqua;

h)

neve bagnata (wet snow): neve che contiene acqua in quantità sufficiente da modellare facilmente una palla di neve ben compattata e solida da cui non sgocciola acqua;»;

i)

sono inseriti i seguenti punti 41 bis, 41 ter e 41 quater:

«41 bis)

«pista scivolosa e bagnata», una pista bagnata la cui superficie presenta caratteristiche di aderenza considerate degradate per una parte significativa della stessa;

41 ter)

«SNOWTAM»,

a)

a decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 12 agosto 2021, una serie speciale di NOTAM con la quale si notifica, utilizzando uno specifico formato, la presenza o la rimozione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua o acqua stagnante associata a neve, neve mista ad acqua e ghiaccio nell’area di movimento;

b)

a decorrere dal 12 agosto 2021, una serie speciale di NOTAM in formato standard, che riporta le condizioni della superficie e notifica la presenza o la cessazione di condizioni dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua, gelo o acqua associata a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio o gelo nell’area di movimento;

41 quater)

«pista invernale appositamente preparata», una pista dalla superficie asciutta e congelata, costituita da neve compatta e/o ghiaccio e trattata con sabbia o ghiaia oppure trattata meccanicamente per migliorare l’aderenza della pista;»;

j)

il punto 47) è sostituito dal seguente:

«47)

«specifiche del certificato»:

indicatori di località ICAO,

condizioni di esercizio (VFR/IFR, giorno/notte),

operazioni dei velivoli su piste invernali appositamente preparate;

pista,

distanze dichiarate,

tipi di pista e avvicinamenti forniti,

codice di riferimento dell’aeroporto,

portata delle operazioni degli aeromobili con lettera del codice di riferimento dell’aeroporto superiore,

fornitura di servizi di gestione del piazzale (sì/no),

soccorso e livello di protezione antincendio;»;

k)

il punto 48) è sostituito dal seguente:

«48)

aiuti visivi», indicatori e dispositivi di segnalazione, segnaletica orizzontale, luci, segnaletica verticale e marker o loro combinazioni;»;

l)

è aggiunto il seguente punto 49):

«49)

«pista bagnata», una pista la cui superficie è ricoperta da umidità visibile o da uno strato d’acqua non superiore a 3 mm all’interno dell’area che si intende utilizzare;»;

2)

l’allegato III è così modificato:

a)

la norma ADR.OR.D.007 è sostituita dalla seguente:

« ADR.OR.D.007 Gestione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche

a)

Nell’ambito del suo sistema di gestione, il gestore aeroportuale deve attuare e mantenere un sistema di gestione della qualità che comprenda:

1)

le sue attività sui dati aeronautici;

2)

le sue attività di fornitura di informazioni aeronautiche.

b)

Nell’ambito del suo sistema di gestione, il gestore aeroportuale deve istituire un sistema di gestione della sicurezza per garantire la sicurezza dei dati operativi che riceve, o produce, o impiega in altro modo, in maniera tale che l’accesso a tali dati operativi sia limitato a coloro che sono stati autorizzati.

c)

Il sistema di gestione della sicurezza del gestore aeroportuale deve definire i seguenti elementi:

1)

le procedure relative alla valutazione e all’attenuazione dei rischi per la sicurezza dei dati, al monitoraggio e al miglioramento della sicurezza, al riesame della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti;

2)

i mezzi per rilevare le violazioni della sicurezza e ad allertare il personale con opportuni avvisi di sicurezza;

3)

i mezzi per controllare gli effetti delle violazioni della sicurezza e individuare le misure di ripristino della sicurezza e le procedure di attenuazione per evitare che tali eventi si ripetano.

d)

Il gestore aeroportuale deve garantire che il suo personale abbia ricevuto il nulla osta di sicurezza per quanto riguarda la sicurezza dei dati aeronautici.

e)

Il gestore aeroportuale deve adottare le misure necessarie per proteggere i propri dati aeronautici dalle minacce alla cibersicurezza.»;

b)

la norma ADR.OR.D.017 è sostituita dalla seguente:

« ADR.OR.D.017 Programmi di formazione e di controllo di professionalità

a)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare un programma di formazione per il personale che partecipa al funzionamento, alla manutenzione e alla gestione dell’aeroporto, per garantire che continui a essere competente e che sia a conoscenza delle regole e delle procedure pertinenti per il funzionamento dell’aeroporto e del rapporto tra le loro funzioni e i loro compiti e il funzionamento dell’aeroporto nel suo complesso.

b)

La formazione di cui alla lettera a) deve:

1)

comprendere una formazione iniziale, periodica, continua e di aggiornamento;

2)

essere adeguata alle funzioni e ai compiti del personale;

3)

comprendere le procedure e i requisiti operativi applicabili dell’aeroporto, nonché la guida di veicoli.

c)

Il gestore aeroportuale deve garantire che qualsiasi altro membro del personale, compreso il personale di altre organizzazioni che operano o prestano servizi presso l’aeroporto, autorizzato ad accedere senza scorta all’area di movimento e ad altre aree operative dell’aeroporto, sia adeguatamente formato e qualificato per tale accesso senza scorta.

d)

La formazione di cui alla lettera c) deve:

1)

comprendere una formazione iniziale, periodica, continua e di aggiornamento;

2)

comprendere le procedure e i requisiti operativi applicabili dell’aeroporto, nonché la guida di veicoli.

e)

Il gestore aeroportuale deve garantire che il personale di cui alle lettere a) e c) abbia completato con successo la necessaria formazione iniziale prima di essere autorizzato:

1)

a svolgere i propri compiti senza sorveglianza;

2)

ad accedere senza scorta all’area di movimento e ad altre aree operative dell’aeroporto.

La formazione iniziale deve comprendere una formazione teorica e una pratica di durata adeguata e valutazioni delle competenze del personale dopo che è stata fornita la formazione.

f)

Affinché il personale di cui alle lettere a) e c) continui a svolgere senza sorveglianza i propri compiti e ad accedere senza scorta all’area di movimento e ad altre aree operative dell’aeroporto e salvo indicazione contraria nella presente parte e nella parte-ADR.OPS, il gestore aeroportuale garantisce che detto personale abbia ricevuto la formazione relativa alle regole e procedure pertinenti per il funzionamento dell’aeroporto, avendo completato con esito positivo:

1)

una formazione periodica, a intervalli non superiori a 24 mesi dal completamento della formazione iniziale. Se la formazione periodica viene intrapresa negli ultimi tre mesi di calendario dell’intervallo, l’inizio del nuovo intervallo deve essere calcolato a decorrere dalla data di scadenza dell’intervallo originale;

2)

una formazione di aggiornamento prima di svolgere senza sorveglianza i loro compiti o di accedere senza scorta all’area di movimento e ad altre aree operative dell’aeroporto, se assenti dal servizio per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi consecutivi. In caso di assenza superiore a 12 mesi consecutivi, tale personale deve seguire una formazione iniziale conformemente alla lettera c);

3)

una formazione continua dovuta a modifiche dell’ambiente operativo o dei compiti assegnati, a seconda delle necessità.

g)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare un programma di controllo di professionalità per il personale di cui alla lettera a) e garantire che i membri del personale di cui alla lettera c) abbiano dimostrato le loro capacità nello svolgimento dei loro compiti conformemente al programma di controllo di professionalità, al fine di garantire:

1)

che i membri del personale continuino ad essere competenti;

2)

che i membri del personale siano a conoscenza delle regole e delle procedure che attengono alle loro funzioni e ai loro compiti.

Se non diversamente specificato nella presente parte e nella parte-ADR.OPS, il gestore aeroportuale garantisce che le persone di cui alle lettere a) e c) siano sottoposte a controlli di professionalità a intervalli non superiori a 24 mesi dal completamento della loro formazione iniziale.

h)

Il gestore aeroportuale deve garantire che:

1)

per erogare la formazione e per effettuare le valutazioni e i controlli di professionalità vengano utilizzati, rispettivamente, istruttori ed esaminatori adeguatamente qualificati;

2)

per erogare la formazione e, se del caso, per effettuare i controlli di professionalità, vengano utilizzati impianti, mezzi e apparecchiature adeguati.

i)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare procedure per l’attuazione dei programmi di formazione e di controllo di professionalità e deve:

1)

mantenere una documentazione adeguata relativa a qualifiche, formazione e controlli di professionalità per dimostrare la conformità a questo requisito;

2)

su richiesta, mettere tale documentazione a disposizione del proprio personale interessato;

3)

su richiesta, mettere tale documentazione a disposizione del nuovo datore di lavoro, se una persona viene assunta da un altro soggetto.»;

c)

la norma ADR.OR.D.035, lettera d), è così modificata:

i)

il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6)

l’ultima versione del registro dei rischi;»;

ii)

sono aggiunti i seguenti punti 7) e 8):

«7)

le autorizzazioni alla guida e, se del caso, i certificati di competenza linguistica, per almeno quattro anni dalla fine del rapporto di lavoro di una persona o la revoca o la cancellazione di un’autorizzazione alla guida, o fino a quando l’autorità competente non abbia verificato tale settore di attività;

8)

le autorizzazioni dei veicoli e la documentazione di manutenzione dei veicoli del gestore aeroportuale, per almeno quattro anni dal momento in cui il veicolo non è più in esercizio, o fino a quando l’autorità competente non abbia verificato tale settore.»;

3)

l’allegato IV è così modificato:

a)

la norma ADR.OPS.A.010 è sostituita dalla seguente:

« ADR.OPS.A.010 Requisiti di qualità dei dati

Il gestore aeroportuale deve definire accordi formali con le organizzazioni con le quali scambia dati aeronautici o informazioni aeronautiche e deve garantire che:

a)

tutti i dati pertinenti all’aeroporto e ai servizi disponibili siano forniti con la qualità richiesta; i requisiti di qualità dei dati (DQR) siano rispettati al momento della creazione dei dati e mantenuti durante la trasmissione dei dati;

b)

l’accuratezza dei dati aeronautici sia quella specificata nel catalogo dei dati aeronautici;

c)

l’integrità dei dati aeronautici sia mantenuta per tutta la durata del trattamento dei dati, dalla creazione alla trasmissione, in base alla classificazione dell’integrità specificata nel catalogo dei dati aeronautici. Devono inoltre essere predisposte procedure in modo da:

1)

per quanto riguarda i dati di routine, evitare che i dati si corrompano durante il trattamento degli stessi;

2)

per quanto riguarda i dati essenziali, evitare che i dati si corrompano in una qualsiasi fase dell’intero processo e includere, se necessario, processi supplementari per fare fronte a rischi potenziali nell’architettura del sistema nel suo complesso, al fine di garantire l’integrità dei dati a tale livello;

3)

per quanto riguarda i dati critici, evitare che i dati si corrompano in una qualsiasi fase dell’intero processo e includere processi supplementari a garanzia dell’integrità, al fine di attenuare gli effetti delle anomalie individuate mediante l’analisi approfondita dell’architettura del sistema nel suo complesso in relazione a rischi potenziali per l’integrità dei dati;

d)

la risoluzione dei dati aeronautici sia commisurata all’effettiva accuratezza dei dati;

e)

i dati aeronautici siano tracciabili;

f)

i dati aeronautici siano tempestivi, tenendo conto di eventuali limitazioni del loro periodo di validità;

g)

i dati aeronautici siano completi;

h)

il formato dei dati forniti soddisfi i requisiti specificati.»;

b)

sono aggiunte le seguenti norme da ADR.OPS.A.020 a ADR.OPS.A.055:

« ADR.OPS.A.020 Sistemi di riferimento comuni

Ai fini della navigazione aerea, i gestori aeroportuali devono utilizzare:

a)

il sistema geodetico mondiale - 1984 (WGS-84) quale sistema di riferimento orizzontale;

b)

il dato di livello medio del mare (MSL) quale sistema di riferimento verticale;

c)

il calendario gregoriano e il tempo universale coordinato (UTC) quali sistemi di riferimento temporale.

ADR.OPS.A.025 Rilevamento di errori e autenticazione dei dati

Al momento della creazione, del trattamento o della trasmissione dei dati ai fornitori di servizi di informazioni aeronautiche (AIS), i gestori aeroportuali devono:

a)

garantire che durante la trasmissione e l’archiviazione dei dati aeronautici vengano impiegate tecniche digitali di rilevamento di errori dei dati al fine di supportare i livelli applicabili di integrità dei dati;

b)

garantire che il trasferimento dei dati aeronautici sia sottoposto a un adeguato processo di autenticazione, che confermi ai destinatari che i dati o le informazioni sono stati trasmessi da una fonte autorizzata.

ADR.OPS.A.030 Catalogo dei dati aeronautici

Al momento della creazione, del trattamento o della trasmissione dei dati ai fornitori di AIS, i gestori aeroportuali devono garantire che i dati aeronautici di cui all’allegato III, appendice 1 (parte-ATM/ANS.OR), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (*1) siano conformi alle specifiche del catalogo dei dati.

ADR.OPS.A.035 Convalida e verifica dei dati

Al momento della creazione, del trattamento o della trasmissione dei dati ai fornitori di AIS, i gestori aeroportuali devono garantire che siano impiegate tecniche di convalida e verifica in modo che i dati aeronautici soddisfino i DQR associati. Inoltre:

a)

la verifica deve garantire che i dati aeronautici ricevuti non siano corrotti e che il loro trattamento non provochi la corruzione degli stessi;

b)

i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche inseriti manualmente devono essere sottoposti a una verifica indipendente volta a rilevare eventuali errori che possano essere stati introdotti;

c)

quando si utilizzano dati aeronautici per ottenere o calcolare nuovi dati aeronautici, i dati iniziali devono essere verificati e convalidati, tranne nei casi in cui sono forniti da una fonte autorevole.

ADR.OPS.A.040 Requisiti relativi al trattamento degli errori

Il gestore aeroportuale deve garantire che:

a)

gli errori individuati durante la creazione dei dati e dopo la loro trasmissione siano trattati, corretti o risolti;

b)

sia data la precedenza alla gestione degli errori riscontrati nei dati aeronautici critici ed essenziali.

ADR.OPS.A.045 Metadati

Il gestore aeroportuale deve garantire che i metadati includano almeno:

a)

l’identificazione delle organizzazioni o delle entità che intervengono in qualsiasi operazione di creazione, trasmissione o manipolazione di dati aeronautici;

b)

le operazioni eseguite;

c)

la data e l’ora di esecuzione delle operazioni.

ADR.OPS.A.050 Trasmissione dei dati

Il gestore aeroportuale deve garantire che i dati aeronautici siano trasmessi per via elettronica.

ADR.OPS.A.055 Strumenti e software

Al momento della creazione, del trattamento o della trasmissione dei dati aeronautici ai fornitori di AIS, il gestore aeroportuale deve garantire che gli strumenti e i software utilizzati per supportare o automatizzare i processi relativi ai dati aeronautici svolgano le loro funzioni senza causare ripercussioni negative sulla qualità dei dati aeronautici.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).»;"

c)

è aggiunta la seguente norma ADR.OPS.A.057:

« ADR.OPS.A.057 Creazione di NOTAM

a)

Il gestore aeroportuale deve:

1)

istituire e attuare procedure in base alle quali esso crea un NOTAM emesso dal fornitore di servizi di informazioni aeronautiche competente:

i)

che contenga informazioni relative all’istituzione, allo stato o alla modifica di impianti, servizi, procedure aeronautici o relative a condizioni di pericolo per la navigazione aerea, la cui conoscenza tempestiva è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo;

ii)

che contenga informazioni di carattere temporaneo e di breve durata oppure che riguardi modifiche permanenti, o modifiche temporanee di lunga durata, rilevanti dal punto di vista operativo, con breve preavviso, salvo il caso in cui la mole di testi e/o grafici sia elevata;

2)

designare il personale dell’aeroporto, che ha completato con successo una formazione pertinente e ha dimostrato la propria competenza, addetto alla creazione di NOTAM e alla fornitura di informazioni pertinenti ai fornitori di servizi di informazioni aeronautiche con i quali ha concluso accordi;

3)

garantire che tutti gli altri membri del personale dell’aeroporto i cui compiti comportano l’uso di NOTAM abbiano completato con successo una formazione pertinente e abbiano dimostrato la propria competenza in tal senso.

b)

Il gestore aeroportuale deve creare un NOTAM quando è necessario fornire le seguenti informazioni:

1)

apertura o chiusura di aeroporti, eliporti o piste oppure modifiche di rilievo del loro funzionamento;

2)

istituzione o cancellazione di servizi aeroportuali oppure modifiche di rilievo del funzionamento di tali servizi;

3)

istituzione o cancellazione di servizi di radionavigazione e di comunicazione bordo/terra di cui è responsabile il gestore aeroportuale, oppure modifiche di rilievo della capacità operativa di tali servizi;

4)

indisponibilità di sistemi di backup e di sistemi secondari avente un impatto operativo diretto;

5)

adozione, ritiro o modifiche di rilievo di aiuti visivi;

6)

interruzione o ripristino del funzionamento di componenti importanti dei sistemi di illuminazione degli aeroporti;

7)

istituzione, cancellazione o modifiche di rilievo delle procedure per servizi di radionavigazione di cui è responsabile il gestore aeroportuale;

8)

insorgenza o correzione di difetti o impedimenti gravi nell’area di manovra;

9)

modifiche e limitazioni riguardanti la disponibilità di carburante, olio e ossigeno;

10)

adozione, ritiro o ripristino di fari di pericolo che segnalano gli ostacoli alla navigazione aerea;

11)

emissioni laser previste, spettacoli che prevedano l’uso di laser e uso di fari di ricerca nelle vicinanze degli aeroporti, qualora compromettano la visione notturna dei piloti;

12)

comparsa o eliminazione di ostacoli alla navigazione aerea nelle aree di decollo, di salita, di mancato avvicinamento, di avvicinamento e sulla striscia di sicurezza della pista o modifiche degli ostacoli esistenti;

13)

modifiche della categoria dei servizi di soccorso e antincendio di aeroporti o eliporti;

14)

presenza o rimozione di condizioni di pericolo dovute a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio, materiale radioattivo, sostanze chimiche tossiche, depositi di cenere vulcanica o acqua nell’area di movimento, oppure modifiche di rilievo di tali condizioni;

15)

presenza di una pista, o di una parte di pista, scivolosa e bagnata;

16)

indisponibilità di una pista dovuta a lavori relativi alla segnaletica orizzontale; o informazioni sul tempo necessario per ripristinare la disponibilità della pista, se le attrezzature utilizzate per tali lavori possono essere rimosse, qualora necessario;

17)

presenza di pericoli che hanno ripercussioni sulla navigazione aerea, tra cui la presenza di fauna selvatica, ostacoli, spettacoli e eventi di rilievo.

c)

Ai fini della lettera b), il gestore aeroportuale deve garantire che:

1)

i NOTAM siano creati con congruo anticipo per permettere alle parti interessate di prendere i provvedimenti necessari, tranne nei casi di inefficienza, rilascio di materiale radioattivo, sostanze chimiche tossiche e altri eventi che non possono essere previsti;

2)

i NOTAM che notificano casi di inefficienza di impianti, servizi e ausili alla navigazione aerea di un aeroporto indichino la durata stimata del periodo di inefficienza o la data e l’ora in cui è previsto il ripristino del servizio;

3)

entro tre mesi dall’emissione di un NOTAM permanente, le informazioni contenute nel NOTAM siano inserite nei prodotti di informazioni aeronautiche interessati;

4)

entro tre mesi dall’emissione di un NOTAM temporaneo di lunga durata, le informazioni contenute nel NOTAM siano inserite in un supplemento AIP;

5)

sia creato un NOTAM sostitutivo, quando un NOTAM con una scadenza stimata della validità supera inaspettatamente i tre mesi, a meno che non si preveda che tale condizione sussista per un ulteriore periodo superiore a tre mesi; in tal caso, il gestore aeroportuale deve garantire che le informazioni siano pubblicate in un supplemento AIP.

d)

Il gestore aeroportuale deve inoltre garantire che:

1)

ad eccezione di quanto previsto alla lettera d), punto 4), ciascun NOTAM da esso creato contenga le informazioni applicabili secondo l’ordine indicato nel formato NOTAM di cui all’appendice 1 del presente allegato;

2)

il testo dei NOTAM sia redatto servendosi dei significati o della fraseologia abbreviata uniforme assegnata al codice NOTAM dell’ICAO, integrati da abbreviazioni dell’ICAO, indicatori, identificatori, designatori, nominativi radio, frequenze, cifre e linguaggio chiaro;

3)

i NOTAM siano creati in lingua inglese o nella lingua nazionale, come concordato con il fornitore dei servizi di informazioni aeronautiche competente;

4)

le informazioni riguardanti neve, neve mista ad acqua, ghiaccio, gelo, acque stagnanti o acqua associata a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio o gelo nell’area di movimento siano diffuse mediante SNOWTAM contenente le informazioni secondo l’ordine indicato nel formato SNOWTAM di cui all’appendice 2 del presente allegato;

5)

nel caso in cui si verifichi un errore in un NOTAM, al suo posto venga creato un NOTAM sostitutivo recante un nuovo numero, oppure il NOTAM sbagliato sia annullato e sia emesso un nuovo NOTAM;

6)

in caso di creazione di un NOTAM che annulla o sostituisce un NOTAM precedente:

a)

la serie e il numero/l’anno del NOTAM precedente siano indicati;

b)

gli indicatori di località e l’oggetto di entrambi i NOTAM siano gli stessi;

7)

un nuovo NOTAM annulli o sostituisca un solo NOTAM;

8)

ciascun NOTAM creato abbia come oggetto un solo argomento e una sola condizione;

9)

ciascun NOTAM creato sia quanto più breve possibile e compilato in modo che il suo significato sia chiaro senza bisogno di riferirsi ad altri documenti;

10)

un NOTAM creato contenente informazioni permanenti o temporanee di lunga durata contenga riferimenti adeguati all’AIP o al relativo supplemento;

11)

l’indicatore di località ICAO incluso nel testo di un NOTAM che è stato creato per un determinato aeroporto corrisponda a quello riportato alla voce «Indicatori di località». Non devono essere utilizzate forme abbreviate di tali indicatori.

e)

A seguito della pubblicazione di un NOTAM che ha provveduto a creare, il gestore aeroportuale deve rivederne il contenuto per garantirne la correttezza e deve garantire la diffusione delle informazioni a tutto il personale aeroportuale interessato e alle organizzazioni competenti presso l’aeroporto.

f)

Il gestore aeroportuale deve mantenere la documentazione:

1)

dei NOTAM che ha creato e di quelli che sono stati emessi;

2)

relativa all’attuazione della lettera a), punti 2) e 3).»;

d)

è aggiunta la seguente norma ADR.OPS.A.60:

« ADR.OPS.A.060 Segnalazione di contaminanti sulla superficie

Il gestore aeroportuale deve segnalare ai servizi di informazioni aeronautiche e ai servizi di traffico aereo le questioni di importanza operativa che influiscono sulle operazioni degli aeromobili e degli aeroporti nell’area di movimento, in particolare per quanto riguarda la presenza di:

a)

acqua;

b)

neve;

c)

neve mista ad acqua;

d)

ghiaccio;

e)

gelo;

f)

sostanze chimiche liquide antighiaccio (anti-icing) o sghiaccianti (de-icing) o altri agenti contaminanti;

g)

banchi e cumuli di neve.»;

e)

è aggiunta la seguente norma ADR.OPS.A.065:

« ADR.OPS.A.065 Segnalazione delle condizioni della superficie della pista

a)

Il gestore aeroportuale deve segnalare le condizioni della superficie della pista su ciascun terzo della pista mediante un riporto sulle condizioni della pista (RCR). Il riporto deve includere un codice delle condizioni della pista (RWYCC) utilizzando i numeri da 0 a 6, la copertura e la profondità del contaminante e una descrizione che utilizzi i seguenti termini:

1)

COMPACTED SNOW (neve compatta);

2)

DRY (asciutta);

3)

DRY SNOW (neve secca);

4)

DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (neve secca sopra neve compatta);

5)

DRY SNOW ON TOP OF ICE (neve secca sopra ghiaccio);

6)

FROST (gelo);

7)

ICE (ghiaccio);

8)

SLIPPERY WET (scivolosa e bagnata);

9)

SLUSH (neve mista ad acqua);

10)

SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY (pista invernale appositamente preparata);

11)

STANDING WATER (acque stagnanti);

12)

WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (acqua sopra neve compatta);

13)

WET (bagnata);

14)

WET ICE (ghiaccio bagnato);

15)

WET SNOW (neve bagnata);

16)

WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (neve bagnata sopra neve compatta);

17)

WET SNOW ON TOP OF ICE (neve bagnata sopra ghiaccio);

18)

CHEMICALLY TREATED (trattata chimicamente);

19)

LOOSE SAND (sabbia sparsa).

b)

Le segnalazioni devono iniziare quando si verifica una modifica significativa delle condizioni della superficie della pista dovuta a acqua, neve, neve mista ad acqua, ghiaccio o gelo.

c)

Le segnalazioni devono continuare a riflettere le modifiche significative delle condizioni della superficie della pista fino a quando la pista non sarà più contaminata. Al verificarsi di quest’ultima situazione, il gestore aeroportuale deve emettere un RCR che indichi che la pista è asciutta o bagnata, a seconda dei casi.

d)

Le misurazioni dell’aderenza non devono essere segnalate.

e)

Se una pista pavimentata o una parte di essa è scivolosa e bagnata, il gestore aeroportuale deve mettere tale informazione a disposizione degli utenti dell’aeroporto interessati mediante la creazione di un NOTAM e deve descrivere l’ubicazione della parte interessata.»;

f)

è aggiunta la seguente appendice 1:

«Appendice 1

FORMATO NOTAM

Image 1

g)

è aggiunta la seguente appendice 2:

«Appendice 2

FORMATO SNOWTAM

Image 2

»

h)

è inserita la seguente norma ADR.OPS.B.003:

« ADR.OPS.B.003 Passaggio di consegne per le attività — fornitura di informazioni operative

a)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare procedure in merito al passaggio di consegne per le attività operative tra i membri del personale che partecipano al funzionamento e alla manutenzione dell’aeroporto, al fine di garantire che tutto il nuovo personale che entra in servizio riceva informazioni operative relative ai propri compiti.

b)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare procedure per fornire alle organizzazioni che operano o prestano servizi presso l’aeroporto informazioni operative relative all’aeroporto che possano avere ripercussioni sull’esecuzione dei compiti del personale di tali organizzazioni.»;

i)

la norma ADR.OPS.B.010 è così modificata:

i)

le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

Il programma di addestramento deve essere condotto in conformità alla norma ADR.OR.D.017, con le seguenti eccezioni:

1)

la formazione periodica deve includere una formazione teorica e un addestramento pratico continuo;

2)

i controlli di professionalità devono essere condotti a intervalli non superiori a 12 mesi dal completamento della formazione iniziale.

d)

La formazione del personale addetto al servizio di salvataggio e antincendio deve essere concepita in modo da impartire le conoscenze fondamentali e le abilità pratiche relative all’esecuzione dei loro compiti.

e)

La riduzione temporanea del livello di protezione dei servizi di salvataggio e antincendio dell’aeroporto, dovuta a circostanze impreviste, non richiede la preventiva approvazione dell’autorità competente.»;

ii)

la lettera f) è soppressa;

j)

è inserita la seguente norma ADR.OPS.B.016:

« ADR.OPS.B.016 Programma di controllo dei detriti di oggetti estranei

a)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare un programma di controllo dei detriti di oggetti estranei (FOD) e richiedere alle organizzazioni che operano o prestano servizi presso l’aeroporto di partecipare a tale programma.

b)

Nell’ambito del programma di controllo dei FOD, il gestore aeroportuale deve:

1)

garantire che il personale sia a conoscenza del programma e vi partecipi e che tale personale abbia completato con successo una formazione pertinente e abbia dimostrato la propria competenza;

2)

istituire e attuare misure volte ad evitare che si generino dei FOD;

3)

istituire e attuare procedure volte a:

i)

rilevare i FOD, anche mediante il monitoraggio e l’ispezione dell’area di movimento o delle aree adiacenti conformemente a un programma di ispezione e ogni volta che tale ispezione è necessaria a causa di attività, fenomeni atmosferici o eventi che possono aver portato alla generazione di FOD;

ii)

rimuovere, contenere e smaltire prontamente i FOD e fornire tutti i pertinenti mezzi necessari;

iii)

informare il prima possibile gli operatori degli aeromobili nel caso di parti aeromobili identificate;

c)

raccogliere e analizzare dati e informazioni per individuare le fonti dei FOD e il loro andamento e per attuare misure correttive e/o preventive per migliorare l’efficacia del programma.»;

k)

è inserita la seguente norma ADR.OPS.B.024:

« ADR.OPS.B.024 Autorizzazione dei conducenti di veicoli

a)

Ad eccezione di quanto previsto alla lettera d), per la guida di un veicolo su qualsiasi parte dell’area di movimento o su altre aree operative di un aeroporto è necessaria un’autorizzazione rilasciata al conducente dal gestore di tale aeroporto. L’autorizzazione alla guida deve essere rilasciata a una persona che:

1)

sia incaricata di compiti per cui è necessario guidare in tali aree;

2)

sia in possesso di una patente di guida valida e di qualsiasi altra patente necessaria per la guida di veicoli speciali;

3)

abbia completato con successo un programma pertinente di formazione alla guida e abbia dimostrato la propria competenza conformemente alla lettera b);

4)

abbia dimostrato le proprie competenze linguistiche in conformità alla norma ADR.OPS.B.029, se tale persona intende guidare un veicolo sull’area di manovra;

5)

abbia ricevuto dal suo datore di lavoro una formazione sull’uso del veicolo destinato a operare presso l’aeroporto.

b)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare un programma di formazione alla guida per i conducenti che operano sul piazzale o su altre aree operative, ad eccezione dell’area di manovra, e uno per i conducenti che operano sull’area di manovra. Il programma di formazione deve:

1)

essere adeguato alle caratteristiche e al funzionamento dell’aeroporto, alle funzioni del conducente, ai compiti da svolgere e alle aree dell’aeroporto sulle quali i conducenti possono essere autorizzati a operare;

2)

comprendere:

i)

una formazione teorica e pratica di durata adeguata, almeno nei seguenti ambiti:

A)

quadro normativo e responsabilità personali;

B)

norme sui veicoli, requisiti operativi e procedure operative dell’aeroporto;

C)

comunicazioni;

D)

radiotelefonia, per i conducenti che operano nell’area di manovra;

E)

prestazioni umane;

F)

familiarizzazione con l’ambiente operativo;

ii)

la valutazione delle competenze dei conducenti.

c)

L’autorizzazione alla guida rilasciata in conformità alla lettera a) deve indicare in quali parti dell’area di movimento o delle altre aree operative il conducente può guidare e deve rimanere valida fintanto che:

1)

sono rispettati i requisiti di cui alla lettera a), punti 1) e 2);

2)

il titolare dell’autorizzazione alla guida:

i)

segue e completa con successo la formazione e i controlli di professionalità conformemente alla norma ADR.OR.D.017, lettere f) e g);

ii)

se del caso, continua a dimostrare le competenze linguistiche richieste conformemente alla norma ADR.OPS.B.029.

d)

In deroga alla lettera a), il gestore aeroportuale può consentire temporaneamente a una persona di guidare un veicolo sull’area di movimento o su altre aree operative se:

1)

tale persona è in possesso di una patente di guida valida e di qualsiasi altra patente necessaria per la guida di veicoli speciali;

2)

tale veicolo è scortato da un veicolo guidato da un conducente autorizzato conformemente alla lettera a).

e)

Il gestore aeroportuale deve:

1)

istituire un sistema e attuare procedure per:

i)

rilasciare le autorizzazioni alla guida e consentire temporaneamente la guida di veicoli;

ii)

garantire che i conducenti ai quali è stata rilasciata un’autorizzazione alla guida continuino a rispettare le disposizioni di cui alla lettera c), punti 1) e 2);

iii)

monitorare la conformità dei conducenti ai requisiti di guida applicabili presso l’aeroporto e adottare misure appropriate, comprese la sospensione e la revoca delle autorizzazioni alla guida o dei permessi temporanei di guida di un veicolo;

2)

mantenere la pertinente documentazione.»;

l)

la norma ADR.OPS.B.25 è soppressa;

m)

sono inserite le seguenti norme ADR.OPS.B.026, ADR.OPS.B.027, ADR.OPS.B.028 e ADR.OPS.B.029:

« ADR.OPS.B.026 Autorizzazione dei veicoli

a)

Per l’esercizio di un veicolo sull’area di movimento o su altre aree operative è necessaria un’autorizzazione rilasciata dal gestore aeroportuale. L’autorizzazione può essere rilasciata se il veicolo è utilizzato in attività relative al funzionamento dell’aeroporto e:

1)

se è efficiente e idoneo all’operazione prevista;

2)

se è conforme ai requisiti di marcatura e illuminazione di cui alla norma ADR.OPS.B.080;

3)

se è dotato di una radio che consente la comunicazione bidirezionale sulla frequenza appropriata dei servizi di traffico aereo e su qualsiasi altra frequenza necessaria, se è destinato ad operare in una delle seguenti aree:

i)

l’area di manovra;

ii)

le altre aree operative in cui è necessaria la comunicazione con l’ente dei servizi di traffico aereo o con altri enti operativi dell’aeroporto;

4)

se è dotato di un transponder o di un’altra apparecchiatura a supporto della sorveglianza, qualora sia destinato a operare sull’area di manovra e l’aeroporto sia dotato di una guida ai movimenti di superficie e di un sistema di controllo che richieda l’uso di un transponder o di un’altra apparecchiatura a supporto della sorveglianza installati sui veicoli.

b)

Il gestore aeroportuale deve limitare il numero di veicoli autorizzati ad operare sull’area di movimento e in altre aree operative al numero minimo necessario per il funzionamento sicuro ed efficiente dell’aeroporto.

c)

L’autorizzazione rilasciata conformemente alla lettera a) deve:

1)

specificare le parti dell’area di movimento o delle altre aree operative in cui il veicolo può operare;

2)

rimanere valida fintanto che sono soddisfatti i requisiti di cui alla lettera a).

d)

Il gestore aeroportuale assegna un nominativo radio ai veicoli autorizzati, conformemente alla lettera a), a operare presso l’aeroporto, se tali veicoli hanno l’obbligo di essere dotati di apparecchiature radio. Il nominativo radio assegnato ai veicoli:

1)

non deve causare confusione circa la sua identità;

2)

deve essere adeguato alla sua funzione;

3)

per i veicoli che operano nell’area di manovra, deve essere coordinato con l’ente dei servizi di traffico aereo e distribuito alle pertinenti organizzazioni presso l’aeroporto.

e)

In deroga alla lettera a), il gestore aeroportuale può consentire:

1)

a un veicolo autorizzato in conformità alla lettera a), punti 1) e 2), che non è dotato di apparecchiature radio a norma della lettera a), punto 3), né di un transponder o di altre apparecchiature a supporto della sorveglianza di cui alla lettera a), punto 4), di operare occasionalmente nelle aree di cui alla lettera a), punti 3) e 4), a condizione che:

i)

tale veicolo sia scortato, in ogni momento, da un veicolo autorizzato che soddisfi i requisiti di cui alla lettera a), punto 3) e, se necessario, di cui alla lettera a), punto 4);

ii)

il veicolo che provvede alla scorta sia conforme ai requisiti di marcatura e illuminazione di cui alla norma ADR.OPS.B.080;

iii)

le procedure in bassa visibilità non siano in vigore se il veicolo scortato deve operare nell’area di manovra;

2)

l’ingresso temporaneo di un veicolo nell’aeroporto e il suo esercizio nell’area di movimento o in altre aree operative, alle seguenti condizioni:

a)

a seguito di un’ispezione visiva di tale veicolo si è determinato che le sue condizioni non pregiudicano la sicurezza;

b)

il veicolo è scortato, in ogni momento, da un veicolo autorizzato che:

i)

soddisfa i requisiti di cui alla lettera a), punto 3) e, se necessario, di cui alla lettera a), punto 4), quando opera nelle aree di cui alla lettera a), punti 3) e 4);

ii)

è conforme ai requisiti di marcatura e illuminazione di cui alla norma ADR.OPS.B.080;

c)

le procedure in bassa visibilità non siano in vigore se il veicolo deve operare nell’area di manovra.

f)

Il gestore aeroportuale deve:

1)

istituire e attuare procedure volte a:

i)

rilasciare le autorizzazioni dei veicoli e consentire temporaneamente l’ingresso nell’aeroporto e l’esercizio dei veicoli;

ii)

assegnare nominativi radio ai veicoli;

iii)

monitorare la conformità dei veicoli alla norma ADR.OPS.B.026 e adottare misure appropriate, comprese la sospensione e la revoca delle autorizzazioni dei veicoli o dei permessi temporanei di operare un veicolo;

2)

mantenere la pertinente documentazione.

ADR.OPS.B.027 Esercizio dei veicoli

a)

Il conducente di un veicolo sull’area di manovra deve operare il veicolo:

1)

esclusivamente secondo le modalità autorizzate dall’ente dei servizi di traffico aereo e conformemente alle istruzioni impartite da tale ente;

2)

conformemente a tutte le istruzioni obbligatorie trasmesse mediante la segnaletica orizzontale e verticale, salvo diversa autorizzazione dell’ente dei servizi di traffico aereo;

3)

conformemente a tutte le istruzioni obbligatorie trasmesse mediante le luci.

b)

Il conducente di un veicolo sull’area di manovra deve operare il veicolo conformemente alle seguenti regole:

1)

i veicoli di emergenza che procedono per assistere un aeromobile in pericolo devono avere la precedenza su tutto l’altro traffico di superficie;

2)

fatte salve le disposizioni del punto 1):

i)

i veicoli, inclusi quelli con un aeromobile al traino, devono dare la precedenza agli aeromobili in fase di atterraggio, decollo, rullaggio;

ii)

i veicoli che non hanno un aeromobile al traino devono dare la precedenza ai veicoli con un aeromobile al traino;

iii)

i veicoli che non hanno un aeromobile al traino devono dare la precedenza ad altri veicoli che non hanno un aeromobile al traino conformemente alle istruzioni dell’ente dei servizi di traffico aereo;

iv)

indipendentemente da quanto previsto nelle disposizioni dei punti i), ii) e iii), i veicoli, inclusi quelli con un aeromobile al traino, devono rispettare le istruzioni emesse dall’ente dei servizi di traffico aereo.

c)

Il conducente di un veicolo dotato di apparecchiature radio che intende operare o che opera sull’area di manovra deve:

1)

stabilire una comunicazione radio bidirezionale soddisfacente con l’ente dei servizi di traffico aereo sulla frequenza appropriata dei servizi di traffico aereo prima di entrare nell’area di manovra e mantenere un ascolto radio continuo sulla frequenza assegnata;

2)

prima di entrare nell’area di manovra, ottenere l’autorizzazione dall’ente dei servizi di traffico aereo e operare esclusivamente secondo le modalità autorizzate dall’ente dei servizi di traffico aereo. Nonostante tale autorizzazione, l’ingresso in una pista o in una striscia di sicurezza della pista o una modifica dell’operazione autorizzata devono essere soggetti a un’ulteriore autorizzazione specifica da parte dell’ente dei servizi di traffico aereo;

3)

effettuare il read-back al personale dei servizi di traffico aereo delle parti delle istruzioni relative alla sicurezza che sono trasmesse a voce. Deve essere sempre effettuato il read-back delle istruzioni di entrare in qualsiasi pista, via di rullaggio o striscia di sicurezza della pista, di attendere in prossimità delle stesse, di attraversarle o di operare sulle stesse;

4)

effettuare il read-back al personale dei servizi di traffico aereo o confermare la ricezione di istruzioni diverse da quelle di cui al punto 3), in modo da indicare chiaramente che tali istruzioni sono state comprese e che saranno rispettate.

d)

Il conducente di un veicolo che opera nell’area di manovra deve, in caso di dubbi sulla posizione del veicolo rispetto all’area di manovra:

1)

informare l’ente dei servizi di traffico aereo in merito alle circostanze, compresa l’ultima posizione nota;

2)

contemporaneamente, salvo istruzioni contrarie da parte dell’ente dei servizi di traffico aereo, liberare il più rapidamente possibile la pista, la via di rullaggio o le altre parti dell’area di manovra, fino a raggiungere una distanza di sicurezza;

3)

dopo le operazioni di cui ai punti 1) e 2), fermare il veicolo.

e)

Il conducente di un veicolo sull’area di manovra:

1)

quando opera un veicolo su una striscia di sicurezza della pista nel momento in cui tale pista è utilizzata per l’atterraggio o il decollo, non deve avvicinarsi alla pista oltre la distanza a cui è stata fissata la posizione attesa pista o qualsiasi posizione di attesa per tale pista;

2)

quando una pista è utilizzata per l’atterraggio o il decollo, non deve operare il veicolo:

i)

sulla parte della striscia di sicurezza della pista che si estende oltre la fine di tale pista;

ii)

sulle aree di sicurezza di fine pista di tale pista;

iii)

sulla clearway, se disponibile, a una distanza tale da mettere in pericolo un aeromobile in volo.

f)

Il conducente di un veicolo dotato di apparecchiature radio sul piazzale deve, se così richiesto presso l’aeroporto:

1)

stabilire una comunicazione radio bidirezionale soddisfacente con l’ente responsabile designato dal gestore aeroportuale prima di entrare nel piazzale;

2)

mantenere un ascolto radio continuo sulla frequenza assegnata.

g)

Il conducente di un veicolo sul piazzale deve operare il veicolo:

1)

esclusivamente secondo le modalità autorizzate dall’ente responsabile designato dal gestore aeroportuale e conformemente alle istruzioni impartite da tale ente;

2)

conformemente a tutte le istruzioni obbligatorie trasmesse mediante la segnaletica orizzontale e verticale, salvo diversa autorizzazione dall’ente responsabile designato dal gestore aeroportuale;

3)

conformemente a tutte le istruzioni obbligatorie trasmesse mediante le luci;

4)

dando la precedenza ai veicoli di emergenza, agli aeromobili in fase di rullaggio o che si apprestano al rullaggio, o che vengono trainati o spinti;

5)

dando la precedenza agli altri veicoli in conformità ai regolamenti locali;

6)

dando sempre la precedenza ai veicoli di emergenza che rispondono a una situazione di emergenza.

h)

Il conducente di un veicolo sull’area di movimento e sulle altre aree operative:

1)

deve operare il veicolo conformemente ai limiti di velocità e ai percorsi di guida stabiliti;

2)

non deve svolgere attività che arrechino disturbo o che distraggano durante la guida;

3)

deve rispettare i requisiti per le comunicazioni e le procedure operative contenute nel manuale dell’aeroporto.

i)

Il conducente di un veicolo che scorta un altro veicolo deve garantire che il conducente del veicolo scortato operi il veicolo conformemente alle istruzioni fornite.

j)

Il conducente di un veicolo deve parcheggiare il veicolo solo nelle aree designate dal gestore aeroportuale.

k)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare procedure per garantire che i conducenti che operano sull’area di movimento e su altre aree operative rispettino le disposizioni delle lettere da a) a j).

ADR.OPS.B.028 Traino degli aeromobili

Il gestore aeroportuale deve:

a)

istituire le procedure di manovra degli aeromobili e designare le rotte da utilizzare durante le operazioni di traino degli aeromobili sull’area di movimento, al fine di garantire la sicurezza;

b)

garantire che venga fornita una guida adeguata e appropriata durante le operazioni di traino;

c)

garantire che l’aeromobile trainato abbia le luci accese durante le operazioni di traino, in conformità alle disposizioni della norma SERA.3215 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (*2);

d)

istituire e attuare procedure per garantire una comunicazione e un coordinamento adeguati tra l’organizzazione che esegue l’operazione di traino, l’ente dei servizi di gestione del piazzale e l’ente dei servizi di traffico aereo, a seconda delle operazioni di traino;

e)

istituire e attuare procedure per garantire la sicurezza delle operazioni di traino in condizioni meteorologiche o di tempo atmosferico avverse, anche limitando o non consentendo tali operazioni.

ADR.OPS.B.029 Competenze linguistiche

a)

La persona che, conformemente alla norma ADR.OPS.B.024, è tenuta a dimostrare le sue competenze linguistiche deve dimostrare di essere competente, almeno a livello operativo, sia nell’usare le fraseologie sia nell’esprimersi in linguaggio chiaro, conformemente alla lettera b):

1)

nella lingua inglese; e

2)

in qualsiasi altra lingua utilizzata presso l’aeroporto ai fini delle comunicazioni radio con l’ente dei servizi di traffico aereo dell’aeroporto.

b)

Il richiedente deve dimostrare di essere in grado di:

1)

comunicare efficacemente nelle situazioni di solo contatto vocale e nelle situazioni faccia a faccia;

2)

comunicare con chiarezza e accuratezza su argomenti comuni e correlati all’attività lavorativa;

3)

utilizzare strategie comunicative appropriate per scambiare messaggi e per riconoscere e risolvere eventuali malintesi sia in un contesto generale sia in ambito professionale;

4)

risolvere con successo le difficoltà linguistiche nate da complicazioni o eventi inaspettati che si verificano durante l’espletamento dell’attività di routine o delle mansioni di comunicazione con le quali hanno in genere familiarità;

5)

parlare con un’inflessione dialettale o con un accento comprensibili alla comunità aeronautica.

c)

La competenza linguistica deve essere dimostrata da un certificato rilasciato dall’organizzazione che ha effettuato la valutazione, che attesti la lingua o le lingue conosciute, il livello o i livelli di competenza e la data della valutazione.

d)

Ad eccezione delle persone che hanno dimostrato di possedere competenze linguistiche a livello di esperto, le competenze linguistiche devono essere riesaminate ogni:

1)

quattro anni dalla data della valutazione, se il livello che si dimostra di possedere corrisponde a quello operativo;

2)

sei anni dalla data della valutazione, se il livello che si dimostra di possedere corrisponde a quello avanzato.

e)

Le competenze linguistiche devono essere dimostrate mediante un metodo di valutazione comprendente:

1)

il processo con il quale viene effettuata la valutazione;

2)

le qualifiche dei valutatori che effettuano valutazioni delle competenze linguistiche;

3)

la procedura di ricorso.

f)

Il gestore aeroportuale deve mettere a disposizione corsi di lingua al fine di mantenere il livello richiesto di competenze linguistiche del suo personale.

g)

In deroga alla lettera a), lo Stato membro può decidere che le competenze linguistiche in inglese non siano necessarie per il personale di cui alla norma ADR.OPS.B.024, ai fini delle comunicazioni radio con l’ente dei servizi di traffico aereo dell’aeroporto. In tal caso, esso deve effettuare una valutazione della sicurezza relativa a uno o più aeroporti.

h)

Il gestore aeroportuale può rilasciare un’autorizzazione a una persona che non ha dimostrato la conformità alle lettere a) e b) fino al:

1)

7 gennaio 2026 per quanto riguarda la lingua inglese;

2)

7 gennaio 2023 per quanto riguarda qualunque lingua diversa dalla lingua inglese.

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).»;"

n)

la norma ADR.OPS.B.030 è sostituita dalla seguente:

«ADR.OPS.B.030 Guida ai movimenti di superficie e sistema di controllo

a)

Il gestore aeroportuale deve garantire che presso l’aeroporto siano forniti una guida ai movimenti superficie e un sistema di controllo.

b)

Nell’ambito della guida ai movimenti di superficie e del sistema di controllo, il gestore aeroportuale deve valutare, in coordinamento con il fornitore di servizi di traffico aereo, la necessità di stabilire percorsi standard per gli aeromobili in rullaggio sull’aeroporto. Qualora siano previsti percorsi standard, il gestore aeroportuale deve:

1)

garantire che siano adeguati e adatti al traffico, alla progettazione e alle operazioni previste dell’aeroporto e che siano opportunamente identificati;

2)

fornire le informazioni pertinenti al fornitore di servizi di informazioni aeronautiche per la pubblicazione nelle AIP.

c)

Se il funzionamento della guida ai movimenti di superficie e del sistema di controllo richiede l’uso di un transponder da parte dell’aeromobile nell’area di movimento, il gestore aeroportuale deve coordinare con il fornitore di servizi di navigazione aerea:

1)

le pertinenti procedure operative dei transponder che devono essere rispettate dagli operatori degli aeromobili;

2)

la trasmissione delle informazioni pertinenti al fornitore di servizi di informazioni aeronautiche per la pubblicazione nelle AIP.»;

o)

è inserita la seguente norma ADR.OPS.B.031:

«ADR.OPS.B.031 Comunicazioni

a)

I veicoli e l’ente dei servizi di traffico aereo devono comunicare conformemente ai requisiti applicabili di cui alla sezione 14 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.

b)

Il gestore aeroportuale, in coordinamento con il fornitore di servizi di traffico aereo, deve stabilire procedure di comunicazione, comprendenti:

1)

le frequenze e la lingua o le lingue da utilizzare per le comunicazioni tra l’ente dei servizi di traffico aereo e i veicoli che intendono operare o che operano sull’area di manovra;

2)

le comunicazioni tra l’ente dei servizi di traffico aereo e i pedoni che intendono operare o che operano sull’area di manovra;

3)

la diffusione di informazioni rilevanti relative all’aeroporto che possono avere ripercussioni sulla sicurezza delle operazioni sull’area di manovra, utilizzando le comunicazioni radio;

4)

i segnali e gli altri mezzi di comunicazione da utilizzare, in tutte le condizioni di visibilità, in caso di avaria delle comunicazioni radio tra l’ente dei servizi di traffico aereo e i veicoli o i pedoni sull’area di manovra.»;

p)

è inserita la seguente norma ADR.OPS.B.033:

«ADR.OPS.B.033 Controllo dei pedoni

a)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare procedure al fine di:

1)

limitare l’accesso all’area di movimento e alle altre aree operative solo a persone i cui compiti richiedano l’accesso a tali aree;

2)

garantire che a tali persone sia consentito l’accesso senza scorta a tali aree solo se hanno ricevuto una formazione pertinente e hanno dimostrato la loro competenza;

3)

controllare i movimenti delle persone sul piazzale e garantire che i passeggeri che si imbarcano su un aeromobile o che sbarcano dallo stesso o che devono procedere a piedi da o verso il piazzale, oppure che devono attraversarlo:

i)

siano scortate da personale addestrato e competente;

ii)

non interferiscano con gli aeromobili che vi stazionano e con le attività di manutenzione a terra;

iii)

siano protetti dagli aeromobili operativi, compresi gli effetti dei loro motori, nonché dalle operazioni dei veicoli o altre attività.

b)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare procedure al fine di garantire:

1)

che l’ingresso nell’area di manovra e le operazioni del personale i cui compiti comportano l’accesso a tale area senza un veicolo avvengano in modo ordinato e sicuro;

2)

che tale personale:

i)

sia adeguatamente equipaggiato, anche con abbigliamento ad alta visibilità, mezzi di orientamento e mezzi che consentano la comunicazione bidirezionale con l’ente dei servizi di traffico aereo e con il rispettivo ente del gestore aeroportuale durante tali operazioni;

ii)

ottenga l’autorizzazione dall’ente dei servizi di traffico aereo prima di entrare nell’area di manovra. Nonostante tale autorizzazione, l’ingresso in una pista o in una striscia di sicurezza della pista o una modifica dell’operazione autorizzata devono essere soggetti a un’ulteriore autorizzazione specifica da parte dell’ente dei servizi di traffico aereo;

iii)

non entri nell’area di manovra quando sono in vigore le procedure in bassa visibilità.»;

q)

la norma ADR.OPS.B.035 è sostituita dalla seguente:

«ADR.OPS.B.035 Operazioni in condizioni invernali

a)

Il gestore aeroportuale deve sviluppare e attuare un piano neve, quando il funzionamento dell’aeroporto è previsto in condizioni in cui neve, neve mista ad acqua o ghiaccio possono accumularsi sull’area di movimento. Nell’ambito del piano neve, il gestore aeroportuale deve:

1)

prevedere disposizioni per l’uso di materiali che rimuovano ghiaccio e gelo o che ne impediscano la formazione o che migliorino le caratteristiche di aderenza della superficie della pista;

2)

garantire, per quanto ragionevolmente possibile, la rimozione di neve, neve mista ad acqua o ghiaccio dalle piste in uso e dalle altre parti dell’area di movimento destinate ad essere utilizzate per l’esercizio dell’aeromobile.

b)

Il gestore aeroportuale deve provvedere alla pubblicazione nelle AIP delle informazioni riguardanti:

1)

la disponibilità di attrezzature per la rimozione della neve e le operazioni di controllo della neve e del ghiaccio;

2)

lo stato dell’approvazione, se del caso, per quanto riguarda l’uso di piste invernali appositamente preparate;

3)

il tipo di materiali utilizzati per il trattamento della superficie dell’area di movimento.»;

r)

sono inserite le seguenti norme ADR.OPS.B.036 e ADR.OPS.B.037:

«ADR.OPS.B.036 Operazioni su piste invernali appositamente preparate

a)

Un gestore aeroportuale può, fatta salva l’approvazione preventiva dell’autorità competente, istituire e utilizzare procedure per l’esercizio di velivoli su piste invernali appositamente preparate, quando il contaminante è di tipo neve compatta o ghiaccio. Le piste invernali appositamente preparate possono essere associate all’RWYCC primario 4; tuttavia, se il trattamento non giustifica un RWYCC 4, si applica la procedura normale in conformità alla norma ADR.OPS.B.037.

b)

Per ottenere l’approvazione preventiva dell’autorità competente, il gestore aeroportuale deve:

1)

istituire procedure che comprendano:

i)

il tipo di attrezzatura e/o il tipo, la qualità e la quantità del materiale utilizzati per migliorare le condizioni della superficie della pista e il metodo di applicazione;

ii)

il monitoraggio dei parametri meteorologici;

iii)

la gestione dei contaminanti sparsi;

iv)

la valutazione dei risultati conseguiti;

2)

ottenere i dati del velivolo relativi alle prestazioni di arresto sulla pista con il trattamento speciale da almeno un operatore del velivolo;

3)

analizzare e trattare i dati ottenuti di cui punto 2), al fine di dimostrare la capacità di stabilire le condizioni della pista in conformità a un determinato RWYCC;

4)

istituire un programma di manutenzione che contempli sia la manutenzione preventiva sia quella correttiva per le attrezzature utilizzate, al fine di ottenere risultati di prestazione coerenti.

c)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare un programma per monitorare l’efficacia continua della procedura. Il programma deve utilizzare i riporti delle azioni frenanti contenuti nei dati dei velivoli, che devono essere confrontati con le condizioni della pista segnalate.

d)

Dopo la fine del periodo invernale il gestore aeroportuale deve effettuare una valutazione delle operazioni invernali al fine di individuare l’esigenza di:

1)

requisiti supplementari in materia di formazione;

2)

procedure aggiornate;

3)

attrezzature e materiali supplementari o diversi.

ADR.OPS.B.037 Valutazione delle condizioni della superficie della pista e assegnazione del codice delle condizioni della pista

Qualora i contaminanti elencati nella norma ADR.OPS.A.060, lettere da a) ad e), siano presenti sulla superficie di una pista, il gestore aeroportuale deve:

a)

assegnare un RWYCC in base al tipo e alla profondità del contaminante e alla temperatura;

b)

ispezionare la pista ogni volta che le condizioni della superficie della pista possono essere cambiate a causa delle condizioni meteorologiche, valutare le condizioni della superficie della pista e assegnare un nuovo RWYCC;

c)

utilizzare riporti di volo speciali per attivare la rivalutazione dell’RWYCC.»;

s)

la norma ADR.OPS.B.080 è sostituita dalla seguente:

«ADR.OPS.B.080 Marcatura e illuminazione di veicoli e altri oggetti mobili

a)

Il gestore aeroportuale deve assicurare che i veicoli e gli altri oggetti mobili, esclusi gli aeromobili, sull’area di movimento dell’aeroporto siano:

1)

marcati con l’uso di colori ben visibili o siano contrassegnati, in luoghi idonei, da bandiere di dimensioni adeguate, con motivi a scacchi e colori contrastanti;

2)

illuminati con luci a bassa intensità che contrassegnano gli ostacoli, di tipo e con caratteristiche adeguati alla loro funzione, se i veicoli e l’aeroporto sono utilizzati di notte o in condizioni di bassa visibilità. Il colore delle luci deve essere il seguente:

i)

blu lampeggiante per i veicoli associati all’emergenza o alla sicurezza;

ii)

giallo lampeggiante per gli altri veicoli, compresi i veicoli «follow-me»;

iii)

rosso fisso per oggetti a mobilità limitata.

b)

Il gestore aeroportuale può esentare dalla lettera a) le attrezzature per la manutenzione degli aeromobili e i veicoli utilizzati unicamente sui piazzali.»;

t)

la norma ADR.OPS.C.005 è sostituita dalla seguente:

«ADR.OPS.C.005 Manutenzione — Aspetti generali

a)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare un programma di manutenzione che comprenda interventi di manutenzione preventiva, se del caso, ai fini della manutenzione degli impianti, dei sistemi e delle attrezzature dell’aeroporto necessari per il funzionamento dell’aeroporto in condizioni che non pregiudichino la sicurezza, la regolarità o l’efficienza della navigazione aerea. La progettazione e l’attuazione del programma di manutenzione devono rispettare i principi sul fattore umano.

b)

Il gestore aeroportuale deve garantire che siano previsti mezzi appropriati e adeguati per l’effettiva attuazione del programma di manutenzione.»;

u)

è inserita la seguente norma ADR.OPS.C.007:

«ADR.OPS.C.007 Manutenzione dei veicoli

a)

Il gestore aeroportuale deve:

1)

istituire e attuare un programma di manutenzione dei veicoli di soccorso e antincendio, che includa la manutenzione preventiva e rispetti i principi sul fattore umano, per garantire l’efficacia dei veicoli e delle loro apparecchiature e il rispetto dei tempi di risposta specificati per tutta la durata di vita del veicolo;

2)

garantire l’attuazione di un programma di manutenzione per gli altri suoi veicoli che operano nell’area di movimento o in altre aree operative.

b)

Il gestore aeroportuale deve:

1)

istituire procedure per sostenere l’attuazione del programma di manutenzione di cui alla lettera a);

2)

garantire che siano previsti mezzi e impianti appropriati e adeguati per la sua efficace attuazione;

3)

conservare la documentazione di manutenzione per ciascun veicolo.

c)

Il gestore aeroportuale deve garantire che le organizzazioni che operano o prestano servizi presso l’aeroporto:

1)

effettuino la manutenzione dei veicoli che operano nell’area di movimento o in altre aree operative, secondo un programma consolidato di manutenzione, compresa la manutenzione preventiva;

2)

aggiornino la documentazione di manutenzione pertinente.

d)

Il gestore aeroportuale deve garantire che i veicoli inefficienti non siano utilizzati per le operazioni.»;

v)

i punti ADR.OPS.C.010 e ADR.OPS.C.015 sono sostituiti dai seguenti:

«ADR.OPS.C.010 Manutenzione di pavimentazioni, altre superfici e sistemi di drenaggio

a)

Il gestore aeroportuale deve ispezionare le superfici di tutte le aree di movimento, incluse le pavimentazioni (piste, vie di rullaggio e piazzali), le aree adiacenti e di drenaggio, per valutarne regolarmente le condizioni, nell’ambito di un programma di manutenzione preventiva e correttiva dell’aeroporto.

b)

Il gestore aeroportuale deve:

1)

effettuare la manutenzione delle superfici di tutte le aree di movimento con l’obiettivo di evitare e rimuovere tutti i FOD che potrebbero causare danni agli aeromobili o pregiudicare il funzionamento dei sistemi degli aeromobili;

2)

effettuare la manutenzione della superficie delle piste, delle vie di rullaggio e dei piazzali al fine di prevenire la formazione di irregolarità pericolose;

3)

mantenere la pista in condizioni tali da fornire caratteristiche di aderenza della superficie pari o superiori agli standard minimi;

4)

ispezionare periodicamente e documentare le caratteristiche di aderenza della superficie della pista ai fini della manutenzione. La frequenza di tali ispezioni deve essere sufficiente a determinare l’andamento delle caratteristiche di aderenza della superficie della pista;

5)

effettuare interventi di manutenzione correttiva per evitare che le caratteristiche di aderenza dell’intera superficie della pista o di una sua parte, se non contaminata, siano inferiori agli standard minimi.

ADR.OPS.C.015 Manutenzione degli aiuti visivi e dei sistemi elettrici

a)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare un programma di manutenzione preventiva e correttiva al fine di garantire l’efficienza dei sistemi elettrici e la disponibilità dell’alimentazione elettrica per tutti gli impianti necessari dell’aeroporto, in modo da garantire la sicurezza, la regolarità e l’efficienza della navigazione aerea.

b)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare un programma di manutenzione preventiva e correttiva al fine di garantire l’efficienza delle singole luci e l’affidabilità dei sistemi di illuminazione dell’aeroporto, in modo da garantire la continuità della guida fornita agli aeromobili e ai veicoli e il controllo degli stessi, come segue:

1)

per le piste di avvicinamento di precisione di categoria II o III, l’obiettivo del sistema di manutenzione preventiva deve essere di far sì che, durante qualsiasi periodo in cui si svolgono operazioni di categoria II o III, tutte le luci di avvicinamento e le luci della pista siano efficienti e, in ogni caso, che almeno:

i)

il 95 % delle luci sia efficiente in ciascuno dei seguenti elementi:

A)

i 450 m più interni del sistema luminoso per avvicinamento di precisione di categoria II e III;

B)

le luci dell’asse pista;

C)

le luci della soglia pista;

D)

le luci di bordo pista;

ii)

il 90 % delle luci della zona di contatto sia efficiente;

iii)

l’85 % delle luci del sistema luminoso di avvicinamento sia efficiente oltre i 450 m;

iv)

il 75 % delle luci di fine pista sia efficiente;

2)

le luci che possono essere inefficienti conformemente al punto 1) non devono alterare lo schema di base del sistema luminoso;

3)

non è consentito che una luce inefficiente sia adiacente ad un’altra luce inefficiente, salvo nel caso di una barretta o di una barra trasversale, in cui possono essere consentite due luci inefficienti adiacenti;

4)

per una barra di arresto situata in corrispondenza di una posizione di attesa pista e utilizzata in combinazione con una pista destinata ad operazioni in condizioni di portata visuale di pista inferiore a un valore di 550 m, il sistema di manutenzione preventiva deve avere i seguenti obiettivi:

i)

non più di due luci devono rimanere inefficienti;

ii)

non più di due luci adiacenti devono rimanere inefficienti, a meno che la distanza tra le luci non sia significativamente inferiore a quella richiesta;

5)

per una via di rullaggio destinata a essere utilizzata in condizioni di portata visuale di pista inferiore a un valore di 550 m, l’obiettivo del sistema di manutenzione preventiva deve essere di non consentire che due luci adiacenti dell’asse centrale della via di rullaggio siano inefficienti;

6)

per le piste di avvicinamento di precisione di categoria I, l’obiettivo del sistema di manutenzione preventiva impiegato deve essere di far sì che, durante qualsiasi periodo in cui si svolgono operazioni di categoria I, tutte le luci di avvicinamento e le luci della pista siano efficienti e, in ogni caso:

i)

almeno l’85 % delle luci sia efficiente in ciascuno dei seguenti elementi:

A)

il sistema luminoso per avvicinamento di precisione di categoria I;

B)

le luci della soglia pista;

C)

le luci di bordo pista;

D)

le luci di fine pista;

ii)

non è consentito che una luce inefficiente sia adiacente ad un’altra luce inefficiente, a meno che la distanza tra le luci non sia significativamente inferiore a quella richiesta;

7)

per una pista destinata a essere utilizzata per il decollo in condizioni di portata visuale di pista inferiore a un valore di 550 m, l’obiettivo del sistema di manutenzione preventiva deve essere di far sì che, durante qualsiasi periodo in cui si svolgono tali operazioni, tutte le luci della pista siano efficienti e che, in ogni caso:

i)

almeno:

A)

il 95 % delle luci dell’asse pista (se presenti) e delle luci di bordo pista sia efficiente;

B)

il 75 % delle luci di fine pista sia efficiente;

ii)

non è consentito che una luce inefficiente sia adiacente ad un’altra luce inefficiente;

8)

per una pista destinata a essere utilizzata per il decollo in condizioni di portata visuale di pista pari o superiore a un valore di 550 m, l’obiettivo del sistema di manutenzione preventiva deve essere di far sì che, durante qualsiasi periodo in cui si svolgono tali operazioni, tutte le luci della pista siano efficienti e che, in ogni caso:

i)

almeno l’85 % delle luci di bordo pista e delle luci di fine pista sia efficiente;

ii)

non è consentito che una luce inefficiente sia adiacente ad un’altra luce inefficiente;

9)

per una pista dotata di sistemi di avvicinamento con indicatore ottico di pendenza, l’obiettivo del sistema di manutenzione preventiva deve essere di garantire l’efficienza di tutte le unità, durante qualsiasi periodo di funzionamento. Un’unità deve essere considerata inefficiente se il numero di luci inefficienti è tale che l’unità non fornisce all’aeromobile la guida prevista.

c)

Ai fini della lettera b), una luce è da considerarsi inefficiente se:

1)

l’intensità media del fascio luminoso principale è inferiore al 50 % del valore indicato nelle specifiche di certificazione emesse dall’Agenzia. Per le unità di illuminazione in cui l’intensità del fascio luminoso principale di progettazione è superiore al valore stabilito nelle specifiche di certificazione emesse dall’Agenzia, il 50 % deve essere riferito al valore di progettazione;

2)

il filtro associato alla luce è mancante, danneggiato o la luce non produce un fascio luminoso del colore corretto.

d)

Il gestore aeroportuale deve istituire e attuare un programma di manutenzione preventiva e correttiva al fine di garantire l’efficienza e l’affidabilità del sistema di segnaletica orizzontale e verticale dell’aeroporto, in modo da garantire la continuità della guida fornita agli aeromobili e ai veicoli e il controllo degli stessi.

e)

Le attività di costruzione o di manutenzione non devono essere eseguite in prossimità dei sistemi elettrici dell’aeroporto quando sono in vigore le procedure in bassa visibilità presso l’aeroporto.

f)

Il gestore aeroportuale deve garantire che:

1)

i programmi di manutenzione preventiva di cui alle lettere a), b) e d) comprendano ispezioni e controlli appropriati dei singoli elementi di ciascun sistema e del sistema stesso, effettuati in conformità alle procedure istituite, e a intervalli definiti, appropriate al funzionamento e al sistema previsti;

2)

siano adottate le misure correttive appropriate per correggere gli eventuali difetti individuati.

g)

Il gestore aeroportuale deve mantenere la documentazione delle attività di manutenzione pertinenti.»;


(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).»;

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).»;»


18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 428/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2149 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi al fine di aggiungere l’Italia quale autorità dell’Unione e tenere conto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, (1) in particolare l’articolo 17, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di recesso (2) definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’Unione europea («Unione») e dalla Comunità europea dell’energia atomica («Euratom»).

(2)

Il periodo di transizione di cui all’accordo di recesso, parte quarta, ha termine il 31 dicembre 2020, data in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

(3)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002 si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord diventerà applicabile alla fine del periodo di transizione.

(4)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 contiene l’elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate.

(5)

In virtù dell’adozione della decisione amministrativa «Ammissione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al sistema di certificazione del processo di Kimberley» da parte dei partecipanti al processo di Kimberley, in occasione della seduta plenaria di Delhi tenutasi nel novembre 2019, il Regno Unito è ammesso come partecipante al sistema di certificazione del processo di Kimberley; tale partecipazione avrà effetto unicamente a decorrere dalla data in cui il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile al e nel Regno Unito. Il Regno Unito deve essere aggiunto all’elenco dei partecipanti al processo di Kimberley di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002.

(6)

È inoltre necessario aggiornare gli indirizzi delle autorità competenti di vari partecipanti al processo di Kimberley, di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002.

(7)

A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce un elenco delle autorità dell’Unione nell’allegato III di tale regolamento.

(8)

In seguito alla richiesta di designazione di un’autorità dell’Unione a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002 da parte dell’Italia, la Commissione ha incontrato l’autorità dell’Unione designata dall’Italia per accertarne la preparazione a svolgere le funzioni di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002. Considerati i preparativi intrapresi e le procedure previste dall’autorità dell’Unione designata dall’Italia, si ritiene che essa sarà in grado di svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace e adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002. È pertanto opportuno aggiungere l’autorità pertinente in Italia all’elenco delle autorità dell’Unione di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002.

(9)

In seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom, l’autorità dell’Unione nel Regno Unito deve essere cancellata dall’elenco delle autorità dell’Unione di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002.

(10)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione inserisce nell’allegato V tutte le organizzazioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 17. In seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom, occorre rimuovere il London Diamond Bourse and Club dall’elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell’industria di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 2368/2002.

(11)

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002 devono essere modificati di conseguenza.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002.

(13)

Per permettere all’Unione di attuare quanto prima il sistema di certificazione del processo di Kimberley in relazione al Regno Unito è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

(1)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento di esecuzione della Commissione

(2)

l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento di esecuzione della Commissione

(3)

l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento di esecuzione della Commissione

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

Per la Commissione

Josep BORRELL FONTELLES

Vicepresidente


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

(2)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).


ALLEGATO I

« ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum and Gas

Av. 4 de Fevereiro n. 105

1279 Luanda

Angola

Export authority:

Ministry of Industry and Trade

Largo 4 de Fevereiro #3

Edifício Palacio de vidro

1242 Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Economy

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Investment and Business Engagement Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

Import and export authority:

Department of Home Affairs

Customs and Border Revenue Branch

Australian Border Force

5 Constitution Ave

Canberra City 2600

Australia

Department of Industry, Science, Energy and Resources

GPO Box 2013

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIELORUSSIA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Repubblica di Bielorussia

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE) Fairgrounds Office Park, Plot No.

50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco’U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brasile

CAMBOGIA

Ministry of Commerce

Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambogia

CAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Camerun

CANADA

International:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2

Canada

For General Enquiries at Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1 A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Repubblica centrafricana

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Duty Collection

General Administration of China Customs (GACC) No.

6 Jianguomen Nie Rev.

Dongcheng District, Beijing 100730

Repubblica popolare cinese

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

Cina

MACAO, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Macao Economic Bureau

Government of the Macao Special Administrative Region Rua Dr. Pedro José Lobo, no.

1-3, 25th Floor

Macao

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Repubblica democratica del Congo

CONGO, Repubblica del

Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Repubblica del Congo

COSTA D’AVORIO

Ministère de l’Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d’Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Costa d’Avorio

ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

UNIONE EUROPEA

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Ufficio EEAS 03/330

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

Import and export authority:

Precious Minerals Marketing Company Ltd (PMMC)

Diamond House,

PO Box M.108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

Import and export authority:

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

KP Exporting/Importing Authority

Tower A, AW-1010, Baharat Diamond Bourse

Opp NABARD Bank, Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai – 400 051

India

INDONESIA

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israele

GIAPPONE

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo, Japan

Giappone

KAZAKHSTAN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Repubblica del Kazakhstan

COREA, Repubblica di

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Corea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Libano

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

Import and export authority:

Royal Malaysian Customs Department

Jabatan Kastam Diraja Malaysia,

Kompleks Kementerian Kewangan No. 3,

Persiaran Perdana,

Presint 2, 62596 Putrajaya,

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d’Expertise d’Évaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

Repubblica del Mali

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MESSICO

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Messico

Import and export authority:

Directorate-General for Trade Facilitation and Foreign Trade

SE. Undersecretary of Industry and Trade

1940 South Insurgentes Avenue, PH floor

Mexico City, 01030

Messico

SHCP-AGA. Strategic Planning and Coordination

Customs Administration «2»

160 Lucas Alaman Street, Obrera

Mexico City, 06800

Messico

NAMIBIA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NUOVA ZELANDA

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

Nuova Zelanda

Import and export authority:

New Zealand Customs Service

1 Hinemoa Street

P.O. Box 2218

Wellington 6140

Nuova Zelanda

NORVEGIA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norvegia

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Repubblica di Panama

FEDERAZIONE RUSSA

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Federazione russa

Import and Export Authority:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Federazione russa

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

Import and export authority:

National Minerals Agency

New England Ville

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapore 179434

Import and Export Authority:

Singapore Customs

55 Newton Road

#06-02 Revenue House

Singapore 307987

SUD AFRICA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

Sud Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Svizzera

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Mining Commission

Ministry of Energy and Minerals

P.O BOX 2292

40744 Dodoma

Tanzania

THAILANDIA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailandia

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURCHIA

Foreign Exchange Department

Ministry of Treasury and Finance

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turchia

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turchia

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38–44, Degtyarivska St.

Kyiv 04119

Ucraina

EMIRATI ARABI UNITI

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

Emirati arabi uniti

REGNO UNITO (1)

Government Diamond Office

Conflict Department

Room WH1.214

Foreign, Commonwealth & Development Office

King Charles Street

London

SW1 A 2AH

Regno Unito

STATI UNITI D’AMERICA

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520

Stati Uniti d’America

Import and export authority:

U.S. Customs and Border Protection

Office of Trade

1400 L Street, NW

Washington DC 20229

Stati Uniti d’America

U.S. Census Bureau

4600 Silver Hill Road

Room 5K167

Washington DC 20233

Stati Uniti d’America

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe

Import and export authority:

Zimbabwe Revenue Authority

Block E 5th Floor, Mhlahlandlela Complex

Cnr Basch Street/10th Avenue

Bulawayo

Zimbabwe

Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe

90 Mutare road,

Msasa

P.O. Box 2628

Harare

Zimbabwe

»

(1)  Fatta salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 2368/2002 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato 2, punto 47 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, dal 1o gennaio 2021 (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen en Diamant/Service Public Fédéral Économie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l’Economie internationale, Service Licences et Diamants

(Servizio pubblico federale economia, PMI, lavoratori autonomi ed energia, direzione generale per le analisi economiche e l’economia internazionale)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. +32 (0)2 277 54 59

Fax +32 (0)2 277 54 61 or +32 (0)2 277 98 70

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office

Hoveniersstraat 22

B-2018 Antwerpen

REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

(420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

Permanent service at designated custom office — Praha Ruzyně

Tel. (420-2) 20 113 788 (dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 15:30)

Tel. (420-2) 20 119 678 (sabato, domenica e giorni festivi, dalle 15:30 alle 7:30)

GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati UE, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. +49 6781 56 27 0

Fax +49 6781 56 27 19

E-mail: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 di tale regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità tedesca competente è la seguente:

Generalzolldirektion

– Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tel. +49 228 303-49874

Fax +49 228 303-99106

E-mail: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

IRLANDA

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Geoscience Regulation Office

Department of Environment, Climate and Communications

29–31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Irlanda

Tel. +353 1 678 2000

E-mail: KPRMA@DECC.gov.ie

ITALIA

In Italia i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati UE, sono di esclusiva competenza di:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Laboratorio chimico di Torino – Ufficio antifrode –Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta

Corso Sebastopoli, 3

10134 Torino

Tel. +39 011 3166341 – 0369206

Email: dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.torino@adm.gov.it

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 di tale regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità italiana competente è la seguente:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ufficio Origine e valore – Direzione Dogane

Piazza Mastai, 12

00153 Roma

Tel +39 06 50245216

E-mail: dir.dogane.origine@adm.gov.it

PORTOGALLO

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tel. + 351 218 813 843/8

Fax + 351 218 813 986

E-mail: dsl@at.gov.pt

In Portogallo, i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati UE, sono di esclusiva competenza di:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tel. +351 210030080

Fax +351 210037777

E-mail: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

ROMANIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(Autorità nazionale per la tutela dei consumatori)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., settore 1, Bucarest, Romania)

Cod postal (Codice postale) 011865

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

»

ALLEGATO III

« A LLEGATO V

Elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell’industria di cui agli articoli 13 e 17

Antwerpsche Diamantkring CV

Hoveniersstraat 2 bus 515

B-2018 Antwerpen

Beurs voor Diamanthandel CV

Pelikaanstraat 78

B-2018 Antwerpen

Diamantclub van Antwerpen CV

Pelikaanstraat 62

B-2018 Antwerpen

Vrije Diamanthandel NV

Pelikaanstraat 62

B-2018 Antwerpen

»

18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 428/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2150 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all’articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

167,1

136,8

245

205,4

47

62

17

28

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus

164,4

42

BR

»

(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 428/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2151 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce prescrizioni generali applicabili alla marcatura di determinati prodotti di plastica monouso che spesso sono smaltiti in modo inadeguato. Scopo della marcatura è informare i consumatori sulla presenza di plastica nei prodotti, sui metodi di smaltimento dei rifiuti da evitare per i prodotti in questione e sull’impatto ambientale derivante dalla dispersione dei rifiuti o da altri metodi inappropriati di smaltimento dei rifiuti dei prodotti.

(2)

A norma della direttiva (UE) 2019/904, la Commissione è tenuta a stabilire specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D del suo allegato. Le specifiche armonizzate relative all’ubicazione, alle dimensioni e al progetto grafico della marcatura dovrebbero tenere conto dei diversi gruppi di prodotti contemplati. Per garantire che ciascun elemento della marcatura sia pienamente visibile, occorre specificare il formato, i colori, la risoluzione minima e le dimensioni dei caratteri da utilizzare.

(3)

La Commissione ha esaminato le marcature esistenti individuate mediante un’indagine online presso i portatori di interessi e una panoramica del mercato, al fine di comprendere il meccanismo di valutazione e i requisiti delle marcature e il loro impatto.

(4)

La Commissione ha consultato gruppi rappresentativi di consumatori e ha effettuato una prova sul campo per accertarsi che le marcature siano efficaci e facilmente comprensibili e non contengano informazioni fuorvianti.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Imballaggio

Ai fini del presente regolamento, per «imballaggio» si intende l’imballaggio per la vendita e l’imballaggio multiplo quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 2

Specifiche di marcatura armonizzate

1.   Le specifiche di marcatura armonizzate per gli assorbenti igienici, per i tamponi e per gli applicatori di tamponi figurano nell’allegato I.

2.   Le specifiche di marcatura armonizzate per le salviette umidificate, ossia le salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico, figurano nell’allegato II.

3.   Le specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con i prodotti del tabacco figurano nell’allegato III.

4.   Le specifiche di marcatura armonizzate per le tazze per bevande figurano nell’allegato IV.

Articolo 3

Lingue

La dicitura della marcatura è riportata nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il prodotto in plastica monouso è immesso sul mercato.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(3)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).


ALLEGATO I

Specifiche armonizzate di marcatura per gli assorbenti igienici, i tamponi e gli applicatori di tamponi

1.   

Gli imballaggi degli assorbenti igienici con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:

Image 3

Nota

:

la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura.

In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio degli assorbenti igienici immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.

2.   

Gli imballaggi dei tamponi e degli applicatori dei tamponi con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:

Image 4

Nota

:

la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura.

In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio dei tamponi e degli applicatori dei tamponi immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.

3.   

Le marcature di cui ai punti 1 e 2 devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente punto.

a)

Ubicazione della marcatura

La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, a seconda di dove sia più chiaramente visibile.

Se le sue dimensioni minime non consentono di posizionarla interamente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la marcatura può essere posta in parte su due lati dell’imballaggio, ad esempio sulla superficie superiore e quella anteriore o sulla superficie anteriore e quella laterale, a seconda di dove sia più chiaramente visibile.

Qualora non sia possibile posizionarla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni dell’imballaggio, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente.

I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati.

All’atto dell’apertura dell’imballaggio conformemente alle istruzioni, la marcatura non dovrebbe essere strappata o resa illeggibile.

b)

Dimensioni della marcatura

La marcatura è composta da due riquadri rosso e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2.

Se la superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio sul quale è apposta la marcatura è inferiore a 65 cm2, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). In tutti gli altri casi, la marcatura copre almeno il 6 % della superficie su cui è collocata. La dimensione massima richiesta della marcatura è pari a 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c)

Progetto grafico della marcatura

Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca.

La dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt.

Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sull’imballaggio il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è riportata nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste.

Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:

Bianco: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Nero: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Rosso: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


ALLEGATO II

Specifiche di marcatura armonizzate per le salviette umidificate

1.   

Gli imballaggi delle salviette umidificate (ossia salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico) con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:

Image 5

Nota

:

la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura.

In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio delle salviette umidificate immesse sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.

2.   

La marcatura deve soddisfare le prescrizioni di cui al presente punto.

a)

Ubicazione della marcatura

La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, a seconda di dove sia più chiaramente visibile.

Se le sue dimensioni minime non consentono di posizionarla interamente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la marcatura può essere posta in parte su due lati dell’imballaggio, ad esempio sulla superficie superiore e quella anteriore o sulla superficie anteriore e quella laterale, a seconda di dove sia più chiaramente visibile.

Qualora non sia possibile posizionarla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni dell’imballaggio, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente.

I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati.

All’atto dell’apertura dell’imballaggio conformemente alle istruzioni, la marcatura non dovrebbe essere strappata o resa illeggibile.

b)

Dimensioni della marcatura

La marcatura è composta da due riquadri rosso e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2.

Se la superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio sul quale è apposta la marcatura è inferiore a 65 cm2, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). In tutti gli altri casi, la marcatura copre almeno il 6 % della superficie su cui è collocata. La dimensione massima richiesta della marcatura è pari a 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c)

Progetto grafico della marcatura

Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca.

La dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt.

Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sull’imballaggio il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è riportata nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste.

Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:

Bianco: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Nero: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Rosso: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


ALLEGATO III

Specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco

1.   

La confezione unitaria quale definita all’articolo 2, punto 30, della direttiva 2014/40/CE («confezione unitaria») e l’imballaggio esterno quale definito all’articolo 2, punto 29, della stessa direttiva («imballaggio esterno») per i prodotti del tabacco con filtro con superficie pari o superiore a 10 cm2 e gli imballaggi dei filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la dicitura stampata seguente:

Image 6

Nota

:

la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura.

In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura delle confezioni unitarie e dell’imballaggio esterno dei prodotti del tabacco con filtro e dell’imballaggio dei filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.

2.   

La marcatura deve soddisfare le prescrizioni di cui al presente punto.

a)

Ubicazione della marcatura

i)

Prodotti del tabacco con filtro

La marcatura è apposta orizzontalmente sulla superficie posteriore esterna della confezione unitaria e sull’imballaggio esterno.

Se le sue dimensioni minime non consentono di posizionarla orizzontalmente sulla superficie posteriore esterna della confezione unitaria, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente sulla superficie posteriore o su una qualsiasi delle superfici laterali esterne della confezione unitaria. In ogni caso, deve essere chiaramente visibile.

I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati.

La marcatura non deve ostacolare in alcun modo la visibilità delle avvertenze relative alla salute prescritte dalla direttiva 2014/40/UE.

La marcatura non deve essere coperta, in tutto o in parte, da altre etichette o timbri.

All’atto dell’apertura della confezione unitaria conformemente alle istruzioni, la marcatura non dovrebbe essere strappata o resa illeggibile.

ii)

Filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco

La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie anteriore o superiore esterna, a seconda dove sia più chiaramente visibile.

Se le sue dimensioni minime non consentono di posizionarla interamente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la marcatura può essere posta orizzontalmente in parte su due lati dell’imballaggio, vale a dire sulla superficie superiore e quella anteriore o sulla superficie anteriore e quella laterale, a seconda di dove sia più chiaramente visibile.

Qualora non sia possibile posizionarla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni dell’imballaggio, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente.

I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati.

All’atto dell’apertura dell’imballaggio conformemente alle istruzioni, la marcatura non dovrebbe essere strappata o resa illeggibile.

b)

Dimensioni della marcatura

La marcatura è composta da due riquadri rossi e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altra, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL FILTRO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2.

i)

Prodotti del tabacco con filtro

Se la superficie esterna posteriore della confezione unitaria sul quale è apposta la marcatura è inferiore a 65 cm2, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). In tutti gli altri casi, la marcatura copre almeno il 6 % della superficie su cui è collocata. La dimensione massima richiesta della marcatura è pari a 3 cm × 6 cm (18 cm2).

ii)

Filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco

Se la superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio sul quale è apposta la marcatura è inferiore a 65 cm2, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). In tutti gli altri casi, la marcatura copre almeno il 6 % della superficie su cui è collocata. La dimensione massima richiesta della marcatura è pari a 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c)

Progetto grafico della marcatura

Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca.

La dicitura «PLASTICA NEL FILTRO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt.

Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sull’imballaggio il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è riportata nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste.

Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:

Bianco: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Nero: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Rosso: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


ALLEGATO IV

Specifiche di marcatura armonizzate per tazze e bicchieri per bevande

1.   

Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica recano la seguente dicitura stampata:

Image 7

Nota

:

la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura.

In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati in parte in plastica immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.

2.   

Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica recano la marcatura stampata o la marcatura incisa/in rilievo seguente:

Image 8
Marcatura stampata

Nota

:

la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Il suo unico scopo è creare un contrasto con la pagina bianca.

In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.

Image 9
Marcatura incisa/in rilievo

Nota

:

la linea nera intorno alla la marcatura non ne fa parte. Il suo unico scopo è creare un contrasto con la pagina bianca.

3.   

La marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica deve essere conforme alle prescrizioni di cui al presente punto.

a)

Ubicazione della marcatura

i)

Tazze e bicchieri tradizionali

La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie esterna delle tazze e dei bicchieri ma lontano dal bordo per evitare il contatto con la bocca del consumatore nel momento dell’utilizzo. La marcatura non deve essere posta sotto la base della tazza o del bicchiere.

ii)

Bicchieri tipo flûte da champagne

La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie esterna dei bicchieri, ivi compreso il lato superiore della base del piede. La marcatura è posta lontano dal bordo per evitare il contatto con la bocca del consumatore nel momento dell’utilizzo. La marcatura non deve essere posta sotto la base del bicchiere.

Qualora non sia possibile apporla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni della tazza o del bicchiere, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente.

I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati.

b)

Dimensioni della marcatura

La marcatura è composta da due riquadri rosso e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2.

Per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

Per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

c)

Progetto grafico della marcatura

Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca.

La dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è di almeno 5 pt per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml e di 6 pt per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml.

Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie esterna della tazza/del bicchiere, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sulla tazza/sul bicchiere il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è di almeno 5 pt per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml e di 6 pt per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è apposta nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste.

Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:

Bianco: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Nero: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Rosso: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

4.   

La marcatura delle tazze e dei bicchieri fabbricati interamente in plastica deve essere conforme alle prescrizioni di cui al presente punto.

a)

Ubicazione della marcatura

i)

Tazze e bicchieri tradizionali

La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie esterna, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. La marcatura non deve essere posta sotto la base della tazza o del bicchiere. Se stampata, la marcatura è collocata lontano dal bordo per evitare il contatto con la bocca del consumatore al momento dell’utilizzo. Nel caso di tazze e bicchieri con scanalature, la marcatura non deve essere impressa in rilievo/incisa sulle scanalature.

ii)

Bicchieri tipo flûte da champagne

La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie esterna dei bicchieri, ivi compreso il lato superiore della base del piede, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. La marcatura non deve essere posta sotto la base dei bicchieri. Se stampata, la marcatura è collocata lontano dal bordo per evitare il contatto con la bocca del consumatore al momento dell’utilizzo. Nel caso di bicchieri con scanalature, la marcatura non deve essere impressa in rilievo/incisa sulle scanalature.

Qualora non sia possibile apporla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni dei bicchieri, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente.

b)

Dimensioni della marcatura

La marcatura è rettangolare e il rapporto tra altezza e lunghezza è di 1:2.

Per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

Per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

c)

Progetto grafico della marcatura

i)

Marcatura stampata

Il progetto grafico della marcatura è riprodotto con inchiostro nero senza aggiungere effetti né ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura dovrebbe garantire un livello di contrasto sufficientemente elevato rispetto allo sfondo in modo da risultare altamente leggibile. A tal fine, il contorno della marcatura deve essere stampato in uno dei colori seguenti.

Bianco: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Nero: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Rosso: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

ii)

Incisa/in rilievo

Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti né ritoccare o ampliare lo sfondo. Il contorno bianco riportato nella marcatura di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato rappresenta le linee da incidere o porre in rilievo sulle tazze e i bicchieri.

La dicitura «FATTO IN PLASTICA» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è di almeno 5 pt per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml e di 6 pt per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml.

Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie esterna della tazza/del bicchiere, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sulla tazza/sul bicchiere il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è di almeno 5 pt per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml e di 6 pt per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml.

Se la marcatura è stampata, vengono utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:

Bianco: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Nero: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100


DECISIONI

18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 428/68


DECISIONE (UE) 2020/2152 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

che fissa le tasse dovute all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Una concorrenza aperta e leale nei mercati interni dell’energia elettrica e del gas e la parità di condizioni tra gli operatori di mercato richiedono integrità e trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce un quadro globale a tal fine.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito «Agenzia») è tenuta a monitorare, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, i mercati dell’energia all’ingrosso per assicurare una sorveglianza efficace. L’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942 introduce tasse per migliorare il finanziamento dell’Agenzia e coprire i costi relativi alla funzione di monitoraggio e sorveglianza. L’aumento del finanziamento a disposizione dovrebbe inoltre consentire all’Agenzia di aumentare la qualità dei servizi offerti ai soggetti che comunicano i dati e, se del caso, agli operatori di mercato in generale.

(3)

All’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/942 il legislatore definisce l’ambito di applicazione e i principi di base del regime di tassazione e incarica la Commissione di fissare le tasse e le relative modalità di pagamento.

(4)

Conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, la consultazione pubblica ha avuto luogo e sono stati consultati il consiglio di amministrazione e il comitato dei regolatori dell’Agenzia. La consultazione pubblica è stata integrata da un seminario con i portatori di interessi cui sono stati invitati tutti i potenziali destinatari attuali del regime di tassazione, oltre alle associazioni che rappresentano detti destinatari o altri operatori di mercato.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (3) stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti dall’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio dell’Unione. L’Agenzia rientra tra questi organismi e, come imposto dal regolamento delegato (UE) 2019/715, ha adottato le proprie regole finanziarie (regolamento finanziario dell’Agenzia) (4) che non si discostano da quelle previste dal regolamento delegato suddetto.

(6)

Il documento di programmazione dell’Agenzia, istituito a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942 e dell’articolo 32 del regolamento finanziario dell’Agenzia, contiene la programmazione annuale e pluriennale e, in tale contesto, definisce in dettaglio i compiti dell’Agenzia e le risorse impiegate a tal fine. Il documento di programmazione è pertanto lo strumento adatto per individuare i costi che le tasse possono coprire in applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942.

(7)

Tra i costi ammissibili dovrebbero rientrare quelli sostenuti dall’Agenzia per la raccolta dei dati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (5), ma anche ogni altro compito o attività in applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 che comporti il trattamento, l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti ai fini dell’integrità e della trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso. A norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942, la Commissione formula un parere sul progetto di documento di programmazione dell’Agenzia, comprese le proposte dell’Agenzia per quanto riguarda i costi considerati ammissibili al finanziamento tramite tasse.

(8)

A norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/942, l’Agenzia dovrebbe essere finanziata principalmente dal bilancio generale dell’Unione. Le entrate delle tasse non dovrebbero quindi superare il contributo che l’Agenzia riceve dal bilancio dell’Unione.

(9)

Affinché sia chiaro che le tasse sono destinate a coprire solo i costi ammissibili e che l’Agenzia continua a essere finanziata principalmente dal bilancio generale dell’Unione, la relazione annuale di attività consolidata, elaborata a norma dell’articolo 48 del regolamento finanziario dell’Agenzia, dovrebbe contenere informazioni sulle diverse fonti delle entrate e sulla relativa destinazione.

(10)

Gli operatori di mercato devono essere registrati presso le autorità di regolamentazione degli Stati membri a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011. Le parti che comunicano i dati, dette anche meccanismi di comunicazione registrati, sono operatori di mercato o soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto, che soddisfano i requisiti tecnici e organizzativi per assicurare efficacia, efficienza e sicurezza durante lo scambio e il trattamento delle informazioni comunicate in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014. I meccanismi di comunicazione devono essere registrati direttamente presso l’Agenzia ed è pertanto a essi che dovrebbe spettare il pagamento delle tasse.

(11)

Le fatture inviate ai meccanismi di comunicazione registrati dovrebbero includere informazioni sulle modalità di calcolo della tassa per rendere trasparente il modo in cui i vari operatori di mercato trasmettono dati per contribuire alla tassa fatturata. Per evitare oneri finanziari indebiti ai meccanismi di comunicazione registrati dovrebbe essere possibile, d’accordo con l’Agenzia, pagare a rate le fatture elevate. Decidere in che misura i gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica o del gas registrati possano recuperare i costi sostenuti per pagare le tasse dovute all’Agenzia attraverso le utenze della rete rientra tra i doveri e le competenze delle autorità di regolamentazione degli Stati membri a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(12)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, le tasse dovrebbero essere proporzionate al costo dei pertinenti servizi forniti in maniera efficace sotto il profilo dei costi, essere sufficienti a coprire tale costo e dovrebbero essere fissate a un livello tale da garantire che non siano discriminatorie e che si evitino eccessivi oneri finanziari o amministrativi per gli operatori di mercato o i soggetti che agiscono per loro conto.

(13)

I principali fattori di costo dei servizi pertinenti, e quindi dei costi ammissibili dell’Agenzia, sono il numero di meccanismi di comunicazione registrati, il numero degli operatori di mercato per i quali comunicano e il volume e le caratteristiche dei dati che comunicano. Per tradurre tali fattori di costo, la tassa che ciascun meccanismo di comunicazione registrato deve pagare dovrebbe essere la somma di un importo fisso, ossia la componente della tassa dovuta per l’iscrizione, e un importo variabile, ossia la componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni, che dipende dal numero di operatori di mercato per i quali il meccanismo comunica i dati, il volume e le caratteristiche dei dati comunicati.

(14)

L’importo fisso dovrebbe riflettere i costi sostenuti dall’Agenzia per trattare le domande di registrazione dei meccanismi di comunicazione registranti e per assicurare continuità nella conformità dei meccanismi di comunicazione già registrati ai requisiti di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014. Poiché tali costi sono sostenuti dall’Agenzia a prescindere dal fatto che i meccanismi di comunicazione registrati trasmettano le registrazioni delle operazioni o i dati fondamentali, l’importo fisso dovrebbe essere pagato da tutti i meccanismi di comunicazione registrati.

(15)

Per evitare oneri finanziari eccessivi ai meccanismi di comunicazione registrati, l’importo variabile di cui all’articolo 6 dovrebbe riflettere il volume delle registrazioni delle operazioni comunicate, che è collegato al volume degli scambi e quindi al reddito potenziale del meccanismo di comunicazione registrato. La componente variabile dovrebbe tener conto del fatto che vari meccanismi di comunicazione registrati trasmettono dati per una moltitudine di operatori di mercato che spesso lavorano in più mercati organizzati e si servono di canali commerciali diversi.

(16)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 esclude i piccoli produttori di energia elettrica e di gas, che sono spesso produttori di energie rinnovabili, dalla comunicazione continua a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011. L’introduzione delle tasse non dovrebbe pertanto creare un onere finanziario per tali produttori.

(17)

L’Agenzia raccoglie dati fondamentali come le informazioni relative alla capacità e all’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e gas naturale o alla capacità e all’uso degli impianti di GNL solo per integrare le registrazioni delle operazioni raccolte (ad esempio ordini, compravendite, contratti atipici o contratti di trasporto). I dati fondamentali non dovrebbero pertanto rientrare nel calcolo della componente variabile della tassa. Poiché lo status del meccanismo di comunicazione registrato è di per sé un fattore di costo significativo per l’Agenzia, i meccanismi di comunicazione registrati che comunicano dati fondamentali dovrebbero comunque pagare la componente fissa della tassa.

(18)

Al fine di scoprire efficacemente gli abusi di mercato, l’Agenzia raccoglie dati non solo sulle compravendite e su altri contratti, ma anche in quantità considerevole su ordini di compravendita collocati nei mercati organizzati, come le borse dell’energia. Pertanto, anche gli ordini di compravendita dovrebbero essere coperti dal regime di tassazione in modo da assicurare la proporzionalità dei costi. Analogamente, anche le informazioni relative al ciclo di vita dovrebbero essere coperte dal regime di tassazione.

(19)

Il regime di tassazione non dovrebbe discriminare le compravendite che si svolgono nei mercati organizzati. La compravendita di prodotti energetici all’ingrosso in relazione alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale nei mercati organizzati è caratterizzata da un livello di standardizzazione più alto rispetto ad operazioni analoghe che si svolgono al di fuori dei mercati organizzati. Inoltre, le registrazioni delle operazioni comunicate provenienti dai mercati organizzati includono gli ordini di compravendita. Gli sviluppi del mercato nei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas naturale come la negoziazione algoritmica e la negoziazione ad alta frequenza stanno acquisendo importanza, il che comporta, per ogni contratto standard di fornitura, un numero crescente di ordini di compravendita comunicati in provenienza dai mercati organizzati rispetto ai contratti di fornitura conclusi al di fuori dei mercati organizzati. Nel calcolare la componente variabile della tassa le registrazioni delle operazioni sui prodotti energetici all’ingrosso in relazione alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale provenienti da mercati organizzati dovrebbero quindi essere ponderate in modo diverso da quelle provenienti da mercati esterni ai mercati organizzati.

(20)

I prodotti energetici all’ingrosso in relazione alla trasmissione di energia elettrica o al trasporto di gas naturale sono caratterizzati da un livello analogo di standardizzazione dei contratti, indipendentemente dal fatto che siano negoziati dentro o fuori i mercati organizzati, e la concorrenza tra gli scambi nei mercati organizzati e gli scambi fuori dei mercati organizzati è limitata. Per detti prodotti il regime di tassazione non dovrebbe pertanto distinguere tra le registrazioni delle operazioni provenienti dai mercati organizzati e quelle provenienti da mercati esterni.

(21)

Poiché le tasse sono determinate interamente dalla presente decisione, che per l’Agenzia costituisce la base dell’accertamento dei crediti, a norma dell’articolo 71 del regolamento finanziario dell’Agenzia le fatture dovrebbero essere note di addebito.

(22)

In applicazione dell’articolo 71 del regolamento finanziario dell’Agenzia un’agenzia fornisce servizi solo dopo il pagamento integrale della tassa corrispondente. Poiché le tasse sono calcolate in base al volume delle registrazioni delle operazioni comunicate nell’anno precedente, i volumi ammissibili possono essere accertati e le fatture inviate solo all’inizio dell’anno. I meccanismi di comunicazione registrati dovrebbero però essere in grado di comunicare continuamente i dati all’Agenzia, quindi anche prima di aver pagato la fattura per l’anno in questione. Tuttavia, se un meccanismo di comunicazione registrato è moroso nel pagamento della fattura, l’Agenzia dovrebbe poter interromperne la capacità di comunicare i dati, nonostante sia registrato a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.

(23)

Il 2021 dovrebbe essere il primo anno in cui i meccanismi di comunicazione registrati sono tenuti a pagare tasse a copertura dei costi ammissibili indicati nel documento di programmazione che deve essere adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia entro il 31 dicembre 2020, in applicazione dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942.

(24)

All’inizio del regime di tassazione i meccanismi di comunicazione registrati dovrebbero poter valutare se desiderano mantenere la registrazione presso l’Agenzia. Dovrebbero pertanto avere la possibilità di non pagare la tassa annuale, anche dopo aver ricevuto la relativa fattura, se informano l’Agenzia che intendono cessare di essere un meccanismo di comunicazione registrato. In tal caso dovrebbero avere il tempo di disporre soluzioni alternative per adempiere ai loro obblighi a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011, ad esempio avvalendosi dei servizi di un altro meccanismo di comunicazione registrato. Dopo il primo anno i meccanismi di comunicazione registrati dovrebbero poter decidere entro la fine di ogni anno se desiderano mantenere tale status o meno, senza diritto a rimborso delle tasse pagate o a esenzioni per quelle dovute.

(25)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942 la Commissione riesamina periodicamente il livello delle tasse. Vi procede unitamente alle valutazioni delle prestazioni dell’Agenzia in applicazione dell’articolo 45 del medesimo regolamento. Tale requisito non impedisce alla Commissione di rivedere il regime di tassazione indipendentemente da tali valutazioni.

(26)

È opportuno che la presente decisione entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, in quanto il documento di programmazione per il periodo 2021-2023 di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, deve essere adottato nel dicembre 2020. Poiché il 2021 dovrebbe essere il primo anno in cui i meccanismi di comunicazione registrati sono tenuti a pagare le tasse, è opportuno che la presente decisione della Commissione, si applichi non dall’entrata in vigore ma dal 1o gennaio 2021, tranne l’articolo 3, paragrafi 1 e 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione fissa le tasse e le relative modalità di versamento all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito «Agenzia») per la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni comunicate dagli operatori di mercato o dai soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni «dati fondamentali» e «mercato organizzato» di cui all’articolo 2, punti 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

(1)

«meccanismo di comunicazione registrato»: l’entità registrata presso l’Agenzia a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 ai fini della comunicazione delle registrazioni delle operazioni o di dati fondamentali;

(2)

«registrazione delle operazioni»: l’insieme singolo di dati contenente informazioni su una compravendita, un ordine di compravendita o un contratto, o contenente informazioni sul ciclo di vita (modifiche, cessazione anticipata o rettifiche di compravendite, ordini di compravendita o contratti), comunicato all’Agenzia a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014;

(3)

«operatore di mercato»: il soggetto registrato presso le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Articolo 3

Costi coperti dalle tasse

1.   Il documento di programmazione, compreso il bilancio, adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno in applicazione dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942 (di seguito «documento di programmazione») individua i costi ammissibili al finanziamento con le tasse nell’anno successivo e fornisce una stima dei costi ammissibili che si prevede saranno finanziati con le tasse nei due anni successivi. Sono ammissibili i costi, comprese le spese generali, sostenuti dall’Agenzia per la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni trasmesse dai meccanismi di comunicazione registrati.

2.   Il documento di programmazione fissa l’importo che dovrà essere coperto dalle tasse l’anno successivo. L’importo:

a)

non supera i costi ammissibili in applicazione del paragrafo 1;

b)

è inferiore al contributo dell’Unione all’Agenzia a carico del bilancio dell’Unione per l’esercizio in questione.

3.   L’Agenzia fornisce informazioni dettagliate sull’importo delle tasse riscosse e sui costi coperti dalle tasse nell’anno precedente nella relazione annuale di attività consolidata in applicazione dell’articolo 48 del regolamento finanziario dell’Agenzia. L’Agenzia rende pubbliche le rispettive sezioni di tale comunicazione.

Articolo 4

Obbligo di pagare le tasse

1.   Il meccanismo di comunicazione registrato paga una tassa annuale calcolata in applicazione dell’articolo 5. Tutte le tasse sono pagate in EUR.

2.   Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Agenzia invia al meccanismo di comunicazione registrato la fattura della tassa annuale da pagare entro il termine di quattro settimane. La fattura deve fornire informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo della tassa. L’Agenzia e il meccanismo di comunicazione registrato possono convenire che le fatture d’importo superiore a 250 000 EUR siano pagate a rate. Il termine di pagamento dell’ultima rata è il 30 settembre.

3.   Se un soggetto chiede di diventare un meccanismo di comunicazione registrato, l’Agenzia gli invia una fattura pari al 50 % della componente fissa della tassa d’iscrizione in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e accoglie la domanda solo dopo il pagamento della fattura. Se l’Agenzia respinge la domanda perché il soggetto non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, il soggetto non ha diritto al rimborso della tassa pagata. Dopo la registrazione del soggetto come meccanismo di comunicazione registrato, l’Agenzia invia la fattura della tassa residua pari al 50 % della componente fissa della tassa d’iscrizione in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e alla componente basata sulle registrazioni delle operazioni in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, a meno che il meccanismo di comunicazione registrato non dichiari che comunicherà unicamente dati fondamentali.

4.   I meccanismi di comunicazione registrati che cessano di essere registrati presso l’Agenzia non hanno diritto al rimborso delle tasse pagate o all’esenzione delle tasse dovute. Essi versano integralmente la tassa per l’anno in questione, a meno che non abbiano comunicato all’Agenzia, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di non voler più essere registrati presso l’Agenzia.

Articolo 5

Calcolo delle tasse annuali individuali

1.   La tassa annuale che il meccanismo di comunicazione registrato deve pagare corrisponde alla somma di quanto segue:

a)

la componente fissa d’iscrizione pari a 9 000 EUR;

b)

la componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata in applicazione dell’articolo 6, a meno che il meccanismo di comunicazione registrato non comunichi esclusivamente dati fondamentali;

c)

se pertinente, la rettifica positiva o negativa intesa a compensare le differenze tra la componente basata sulle registrazioni delle operazioni pagata l’anno precedente e la componente basata sulle registrazioni delle operazioni che sarebbe stata pagata in forza delle comunicazioni effettive nell’anno in questione.

L’importo della rettifica di cui al primo comma, lettera c), è calcolato sottraendo la componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata nell’anno precedente dalla componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata nell’anno in corso.

Nel caso di un meccanismo di comunicazione registrato nell’anno precedente, l’importo della rettifica in applicazione del primo comma, lettera c), è calcolato sottraendo l’importo in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, dalla componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata nell’anno in corso in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 5, dopo aver diviso la suddetta componente per 365 e moltiplicato il quoziente per il numero di giorni di calendario tra la data di registrazione e la fine dell’anno precedente.

L’importo negativo della rettifica di cui al primo comma, lettera c), non supera la componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata per l’anno in corso.

2.   Se la somma delle tasse individuali calcolate per ciascun meccanismo di comunicazione registrato in applicazione del paragrafo 1 supera l’importo da coprire con le tasse in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, la tassa individuale che ciascun meccanismo di comunicazione registrato dovrà pagare è ridotta moltiplicandola per un fattore di riduzione calcolato come segue:

Image 10

Articolo 6

Calcolo della componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni

1.   La componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni è calcolata in base alle registrazioni delle operazioni trasmesse nell’anno precedente da ciascun meccanismo di comunicazione registrato come segue:

a)

l’Agenzia individua i gruppi di dati del meccanismo di comunicazione registrato. Un gruppo di dati è costituito da uno degli elementi seguenti:

i)

tutte le registrazioni delle operazioni che comunicano prodotti energetici all’ingrosso in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 provenienti da un operatore di mercato specifico che si avvale un mercato organizzato specifico;

ii)

tutte le registrazioni delle operazioni che comunicano prodotti energetici all’ingrosso in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 provenienti da un operatore di mercato specifico che non si avvale di un mercato organizzato;

iii)

tutte le registrazioni delle operazioni che comunicano prodotti energetici all’ingrosso in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 provenienti da un operatore di mercato specifico;

b)

per ciascun gruppo di dati di cui alla lettera a), l’Agenzia individua la sottocomponente della tassa in applicazione del paragrafo 2 o del paragrafo 3;

c)

la componente basata sulle registrazioni delle operazioni è la somma delle sottocomponenti individuate ai sensi della lettera b).

2.   Le sottocomponenti della tassa per gruppo di dati per le registrazioni delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), sono le seguenti:

Registrazioni delle operazioni per gruppo di dati

Sottocomponente della tassa in EUR

da 1 a 1 000

250

da 1 001 a 10 000

500

da 10 001 a 100 000

1 000

da 100 001 a 1 milione

2 000

da più di 1 milione a 10 milioni

4 000

da più di 10 milioni a 100 milioni

8 000

più di 100 milioni

16 000

3.   Le sottocomponenti della tassa per gruppo di dati per le registrazioni delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), sono le seguenti:

Registrazioni delle operazioni per gruppo di dati

Sottocomponente della tassa in EUR

da 1 a 100

250

da 101 a 1 000

500

da 1 001 a 10 000

1 000

da 10 001 a 100 000

2 000

da 100 001 a 1 milione

4 000

da più di 1 milione a 10 milioni

8 000

più di 10 milioni

16 000

4.   Nel caso di un meccanismo di comunicazione registrato di recente, la componente basata sulle registrazioni delle operazioni nell’anno di registrazione è pari a 65 EUR per ogni giorno di calendario compreso tra la data di registrazione e la fine dell’anno. Il meccanismo di comunicazione registrato e l’Agenzia possono convenire un importo diverso che corrisponda meglio alle comunicazioni attese dal meccanismo di comunicazione registrato.

5.   Nel caso di un meccanismo di comunicazione registrato nell’anno precedente, il numero di registrazioni delle operazioni per ciascun gruppo di dati è adeguato prima di individuare le rispettive sottocomponenti della tassa come segue:

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Articolo 7

Imposizione del pagamento

1.   Le fatture inviate dall’Agenzia in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2 o 3 costituiscono note di addebito in applicazione dell’articolo 71 del regolamento finanziario dell’Agenzia.

2.   L’Agenzia adotta tutte le misure giuridiche opportune per assicurare il pagamento integrale delle fatture emesse applicando le norme pertinenti del regolamento finanziario dell’Agenzia, comprese quelle relative agli interessi di mora e al recupero.

3.   Se il meccanismo di comunicazione registrato è moroso di almeno un mese nel pagamento della tassa, l’Agenzia può decidere di disabilitarne la capacità di trasmettere i dati all’Agenzia fino al pagamento integrale della tassa.

Articolo 8

Disposizioni transitorie nel 2021

Alle tasse pagate nel 2021 si applicano le norme specifiche seguenti:

a)

il termine più breve che l’Agenzia può fissare per il pagamento delle fatture in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, è il 31 marzo 2021;

b)

i meccanismi di comunicazione registrati che entro il 31 marzo 2021 informano l’Agenzia dell’intenzione di non più registrarsi presso l’Agenzia non sono tenuti a pagare la tassa. Potranno continuare a comunicare i dati fino al 30 giugno 2021;

c)

a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, non prima del 1o luglio 2021 l’Agenzia può disabilitare la trasmissione dei dati dei meccanismi di comunicazione registrati che omettono di pagare la tassa;

d)

l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), non si applica alle tasse riscosse nel 2021.

Articolo 9

Valutazione

La Commissione valuta l’attuazione della presente decisione entro il 5 luglio 2024 e successivamente ogni cinque anni, unitamente alla valutazione da effettuare in applicazione dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/942.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Tuttavia, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dalla data dell’entrata in vigore.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22.

(2)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

(4)  Decisione n. 8/2019 del consiglio di amministrazione dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, del 21 giugno 2019, relativa al regolamento finanziario dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).

(6)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(7)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).