ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 428 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
18.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 428/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2145 DELLA COMMISSIONE
dell’1 settembre 2020
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche della composizione, del funzionamento e della gestione dei collegi per le controparti centrali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per quanto riguarda, tra l’altro, le procedure e le autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e i requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi. Le modifiche interessano anche la composizione, il funzionamento e la gestione dei collegi delle controparti centrali e dovrebbero essere rispecchiate nel regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione (3). |
(2) |
A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c bis) e i), del regolamento (UE) n. 648/2012, qualora non accolga la richiesta di un’autorità competente o di una banca centrale di emissione di partecipare al collegio, l’autorità competente della controparte centrale ne espone per iscritto le ragioni in modo completo e dettagliato. Ai fini dell’efficienza e della certezza del diritto, è importante che tali motivazioni siano fornite entro un termine ragionevole. |
(3) |
A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, la Banca centrale europea («BCE») dispone di due voti quando è membro del collegio di una controparte centrale sia nel quadro delle funzioni conferitele relativamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico sia come banca centrale di emissione di una delle principali valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati. Al fine di rispecchiare l’adeguata rappresentanza della BCE, è opportuno prevedere che in tali casi la BCE abbia due partecipanti con diritto di voto. |
(4) |
È necessario assicurare che i documenti circolino in modo efficiente tra i membri del collegio e concedere loro un lasso di tempo sufficiente per prepararsi alle riunioni del collegio. L’autorità competente della controparte centrale dovrebbe quindi distribuire l’ordine del giorno della riunione del collegio e tutte le informazioni utili per la preparazione di tale riunione con largo anticipo. |
(5) |
Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei collegi e una frequenza regolare delle riunioni, è opportuno che il collegio di una controparte centrale si riunisca almeno una volta l’anno. I membri del collegio possono inoltre chiedere che sia indetta una riunione del collegio delle controparti centrali quando lo ritengano necessario. |
(6) |
Una riunione fisica del collegio può non essere sempre possibile. Il collegio delle controparti centrali dovrebbe pertanto poter votare mediante procedura scritta se ritenuto opportuno dall’autorità competente della controparte centrale o su richiesta di un membro del collegio. |
(7) |
L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, modificato dal regolamento (UE) 2019/2099, attribuisce nuove responsabilità ai collegi delle controparti centrali, anche per quanto riguarda gli accordi di esternalizzazione. L’autorità competente della controparte centrale dovrebbe pertanto fornire ai membri del collegio informazioni su eventuali modifiche degli accordi di esternalizzazione della controparte centrale per le principali attività connesse alla gestione del rischio. |
(8) |
Al fine di consentire al collegio di esercitare le proprie funzioni, l’autorità competente della controparte centrale dovrebbe fornire ai membri del collegio informazioni sulle modifiche dei requisiti di partecipazione, dei modelli di partecipazione diretta, dei modelli di segregazione dei conti della controparte centrale, sulle modifiche delle procedure di gestione degli inadempimenti della controparte centrale e sulle modifiche degli accordi di pagamento e regolamento della controparte centrale oltre a fornire relazioni sulle verifiche delle procedure in caso di inadempimento svolte dalla controparte centrale conformemente all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(9) |
Al fine di proteggere le informazioni riservate e di assicurare che i membri del collegio siano informati su base paritaria, le informazioni riservate dovrebbero essere scambiate con mezzi sicuri. |
(10) |
Al fine di concedere ai membri del collegio il tempo sufficiente per prepararsi alla riunione del collegio della controparte centrale e di consentire loro di sollevare eventuali questioni di interesse o di preoccupazione in merito al riesame o alla valutazione dell’autorità competente di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 648/2012, le informazioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo dovrebbero essere presentate ai membri del collegio in tempo utile perché possano riesaminarle e discuterne in anticipo. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 876/2013. |
(12) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione previa consultazione del Sistema europeo di banche centrali. |
(13) |
Le modifiche sono di portata limitata e riguardano soltanto le autorità competenti senza imporre ulteriori obblighi ai partecipanti al mercato. Inoltre è importante che i collegi delle controparti centrali possano adeguarsi quanto prima alle nuove prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/2099. In considerazione della portata e dell’impatto limitati delle modifiche e dell’urgenza della loro applicazione, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha ritenuto altamente sproporzionato procedere a consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si fonda il presente regolamento e analizzare i potenziali costi e benefici associati. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha tuttavia chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 876/2013
Il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 è così modificato:
(1) |
all’articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis. Le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c bis), del regolamento (UE) n. 648/2012 e le banche centrali di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera i), di tale regolamento che desiderano partecipare al collegio presentano una richiesta motivata all’autorità competente della controparte centrale. Entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, l’autorità competente della controparte centrale fornisce all’autorità competente o alla banca centrale richiedenti una copia dell’accordo scritto per riesame e approvazione, oppure espone per iscritto le ragioni per cui la richiesta non è stata accolta.»; |
(2) |
all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L’autorità avente diritto di partecipare al collegio in forza di più di una delle lettere da c) a i) dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 può nominare altri partecipanti senza diritto di voto.»; |
(3) |
all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. In deroga ai paragrafi 4 e 5, se è membro del collegio in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), del regolamento (UE) n. 648/2012, la BCE può nominare due partecipanti con diritto di voto.»; |
(4) |
all’articolo 4, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti: «Ai fini della lettera b), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione del collegio, eccetto per le riunioni indette in situazioni di emergenza, con largo anticipo, in modo da consentire ai membri del collegio di contribuire alla definizione dell’ordine del giorno, in particolare aggiungendo punti. L’ordine del giorno è finalizzato e distribuito dall’autorità competente della controparte centrale ai membri del collegio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del collegio. L’autorità competente della controparte centrale e altri membri del collegio distribuiscono tutte le informazioni che devono essere prese in considerazione nel corso di una riunione del collegio con largo anticipo rispetto alla riunione. Ai fini della lettera c), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce ai membri del collegio i verbali delle riunioni non appena possibile dopo le riunioni e concede loro tempo sufficiente per presentare osservazioni.»; |
(5) |
all’articolo 4, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente: «I membri del collegio possono chiedere che l’autorità competente della controparte centrale indica una riunione del collegio. L’autorità competente della controparte centrale motiva debitamente l’eventuale rifiuto di tale richiesta.»; |
(6) |
all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8. Qualora l’autorità competente della controparte centrale lo proponga o su richiesta di un membro del collegio, il collegio può votare mediante procedura scritta.»; |
(7) |
l’articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:
|
(8) |
all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. I membri del collegio scambiano informazioni riservate con mezzi di comunicazione sicuri e su base paritaria.»; |
(9) |
è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Contributo del collegio al riesame e alla valutazione 1. Le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono trasmesse ai membri del collegio in tempo utile affinché possano riesaminarle e discuterne prima della riunione successiva del collegio. 2. I membri del collegio possono sollevare eventuali punti di interesse o di preoccupazione in merito al riesame o alla valutazione dell’autorità competente della controparte centrale di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 648/2012. Per quanto possibile l’autorità competente della controparte centrale prende in considerazione tali punti di interesse o di preoccupazione e comunica al membro del collegio che li ha sollevati in che modo sono stati presi in considerazione.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’1 settembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
18.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 428/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2146 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2020
che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme generali di produzione per i prodotti biologici. |
(2) |
Alcuni eventi, quali condizioni climatiche estreme o la diffusione di epizoozie o fitopatie, possono avere gravi ripercussioni sulla produzione biologica delle aziende o delle unità di produzione interessate nell’Unione. Al fine di consentire il proseguimento o la ripresa della produzione biologica, il regolamento (UE) 2018/848 prevede l’adozione di norme eccezionali di produzione, a condizione che siano limitate alle situazioni che si configurano come circostanze calamitose nell’Unione, tenendo conto delle differenze esistenti in termini di equilibrio ecologico e di condizioni climatiche e locali nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione. |
(3) |
Tenuto conto della varietà dei casi e delle circostanze che possono verificarsi negli Stati membri e della mancanza di esperienza nell’applicazione dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2018/848, non è possibile, in questa fase, stabilire criteri comuni a livello dell’Unione per determinare se una situazione possa essere considerata circostanza calamitosa. È tuttavia opportuno prevedere che lo Stato membro in cui si verifichi tale situazione adotti una decisione formale che riconosca la situazione come circostanza calamitosa. Tale decisione formale dovrebbe essere emanata per un’intera zona o per un singolo operatore. |
(4) |
È necessario limitare il ricorso alle norme eccezionali di produzione nell’Unione a quanto strettamente necessario per proseguire o riprendere la produzione biologica. Le deroghe previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere limitate nel tempo e concesse unicamente ai tipi di produzione interessati o, se del caso, agli appezzamenti agricoli colpiti, nonché a tutti gli operatori interessati della zona colpita o al singolo operatore interessato dalla decisione formale. |
(5) |
È necessario stabilire nel presente regolamento le norme eccezionali di produzione applicabili in caso di circostanze calamitose alla produzione vegetale, animale, acquicola e vitivinicola in termini di deroghe e le relative condizioni. |
(6) |
Qualora gli operatori colpiti da circostanze calamitose non abbiano accesso a materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione per la produzione biologica di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, è necessario prevedere che tali operatori possano utilizzare, a determinate condizioni, materiale riproduttivo vegetale non biologico. |
(7) |
Qualora un’alta mortalità di animali, comprese le api o altri insetti, colpisca un’azienda o un’unità produttiva e gli operatori non possano accedere ad animali, api o ad altri insetti biologici al fine di rinnovare o ricostituire il patrimonio zootecnico, è necessario prevedere che tali operatori possano utilizzare, a determinate condizioni, animali non biologici. |
(8) |
Poiché determinati eventi climatici estremi, come siccità o inondazioni gravi, possono ridurre drasticamente la disponibilità di mangimi biologici o in conversione, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano nutrire gli animali con mangimi non biologici. |
(9) |
Poiché determinati eventi, come terremoti o inondazioni, possono distruggere parzialmente i pascoli o gli edifici utilizzati per gli animali di un’azienda o di un’unità di produzione, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano derogare all’obbligo di pascolo per gli animali o alle norme sulla densità massima di allevamento negli edifici e sulle superfici minime per gli spazi al chiuso e all’aperto, secondo quanto stabilito in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848. |
(10) |
Poiché determinati eventi climatici estremi, come siccità o inondazioni gravi, possono ridurre drasticamente la disponibilità di foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati biologici, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano ridurre la percentuale di sostanza secca delle razioni giornaliere per bovini, ovini, caprini ed equini, a condizione che sia soddisfatto il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. |
(11) |
Poiché determinati eventi diversi dalle condizioni climatiche, come incendi o terremoti, possono ridurre drasticamente la disponibilità di nettare e polline per le api, è necessario prevedere la possibilità di nutrire le colonie di api con miele, polline, sciroppi di zucchero o zucchero biologici, ove la sopravvivenza della colonia sia minacciata. |
(12) |
Poiché determinati eventi, quali condizioni climatiche estreme, incendi o terremoti, possono ridurre drasticamente le fonti di nettare e polline in determinate zone, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano spostare le colonie di api verso aree che non siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico o da flora spontanea o da foreste o colture gestite in modo non biologico che siano state trattate solo con metodi a basso impatto ambientale, ove la sopravvivenza della colonia sia minacciata. |
(13) |
Qualora un’alta mortalità di animali di acquacoltura colpisca un’azienda o un’unità produttiva e gli operatori non possano accedere ad animali di acquacoltura biologici al fine di rinnovare o ricostituire lo stock, è necessario prevedere che tali operatori possano utilizzare, a determinate condizioni, animali di acquacoltura non biologici. |
(14) |
Qualora determinate circostanze calamitose pregiudichino le condizioni sanitarie delle uve biologiche, è necessario prevedere che i produttori interessati possano utilizzare, al fine di ottenere un prodotto finale comparabile, un tenore maggiore di anidride solforosa rispetto al massimo fissato nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848, ma in ogni caso non superiore al massimo di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/934 (2). |
(15) |
Ai fini della trasparenza e dei controlli, è necessario che gli Stati membri e la Commissione condividano in modo armonizzato le informazioni relative alle deroghe concesse tramite un sistema informatico. |
(16) |
È necessario garantire che gli operatori ai quali sono state concesse deroghe rispettino le condizioni delle deroghe concesse. Ai fini dei controlli, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi attestanti che hanno beneficiato di determinate deroghe relative alle loro attività e che soddisfano le condizioni pertinenti. |
(17) |
A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Riconoscimento delle circostanze calamitose
1. Ai fini delle norme eccezionali di produzione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, affinché una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», nonché da un’eventuale situazione comparabile, tale situazione è riconosciuta quale circostanza calamitosa con decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica.
2. A seconda che le circostanze calamitose riguardino una zona specifica o un singolo operatore, la decisione formale emanata ai sensi del paragrafo 1 si riferisce alla zona o all’operatore interessati.
Articolo 2
Condizioni per la concessione delle deroghe
1. A seguito della decisione formale di cui all’articolo 1, le autorità competenti possono, previa identificazione degli operatori interessati nella zona colpita o su richiesta del singolo operatore interessato, concedere le deroghe pertinenti di cui all’articolo 3 e le relative condizioni, purché tali deroghe e condizioni si applichino:
a) |
per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe; |
b) |
a tipi di produzione o, se del caso, ad appezzamenti agricoli specificamente colpiti; e |
c) |
a tutti gli operatori biologici interessati nella zona colpita o soltanto al singolo operatore interessato, a seconda dei casi. |
2. L’applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità dei certificati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo in cui si applicano le deroghe, a condizione che l’operatore o gli operatori interessati soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse le deroghe.
Articolo 3
Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848
1. In deroga all’allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848, per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, può essere utilizzato materiale riproduttivo vegetale non biologico qualora non sia possibile l’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, a condizione che le disposizioni della parte I, punto 1.8.5.3 e, se del caso, i requisiti di cui alla parte I, punto 1.7, dello stesso allegato siano rispettati.
2. In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2018/848, il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2.
Il primo comma si applica mutatis mutandis alla produzione di api e di altri insetti.
3. In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, gli animali possono essere nutriti con mangimi non biologici anziché con mangimi biologici o in conversione.
4. In deroga all’allegato II, parte II, punti 1.4.2.1, 1.6.3 e 1.6.4, del regolamento (UE) 2018/848, qualora sia colpita l’unità di produzione degli animali, il pascolo su terreni biologici, la densità di allevamento negli edifici e le superfici minime degli spazi al chiuso e all’aperto, quali stabiliti in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento, possono essere adattati.
5. In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.9.1.1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, la percentuale di sostanza secca costituita da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati nella razione giornaliera può essere ridotta, a condizione che sia soddisfatto il fabbisogno nutrizionale dell’animale nei vari stadi di sviluppo.
6. In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.9.6.2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, qualora la sopravvivenza della colonia sia minacciata per ragioni diverse dalle condizioni climatiche, le colonie di api possono essere alimentate con miele, polline, sciroppi di zucchero o zucchero biologici.
7. In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2018/848, qualora la sopravvivenza della colonia sia minacciata, la colonia di api può essere spostata in zone che non rispettano le disposizioni relative all’ubicazione degli apiari.
8. In deroga all’allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, lo stock di acquacoltura può essere rinnovato o ricostituito con animali di acquacoltura non biologici in caso di elevata mortalità degli animali di acquacoltura e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che gli ultimi due terzi della durata del ciclo di produzione siano gestiti in regime di produzione biologica.
9. In deroga all’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 e che stabilisce, in particolare, le condizioni per l’uso di prodotti e sostanze autorizzati nella produzione biologica, l’anidride solforosa può essere utilizzata per l’elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, fino al tenore massimo di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934, qualora le condizioni sanitarie delle uve biologiche obblighino il produttore a utilizzare più anidride solforosa rispetto agli anni precedenti per ottenere un prodotto finale comparabile.
Articolo 4
Monitoraggio e notifica
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle deroghe concesse dalle loro autorità competenti ai sensi del presente regolamento attraverso un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione.
2. Gli operatori ai quali si applicano le deroghe concesse conservano i documenti giustificativi relativi alle deroghe concesse nonché i documenti giustificativi relativi all’uso di tali deroghe per tutta la durata del loro periodo di applicazione.
3. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo degli Stati membri verificano la conformità degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).
18.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 428/9 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2147 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2020
che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) dovrebbero essere affidabili, esaustivi e comparabili e a tale scopo è opportuno che siano definite misure appropriate. |
(2) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento RNL e al fine di verificare le fonti, i loro usi e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti, la Commissione elabora un modello di verifica in stretta collaborazione con il gruppo di esperti sull’RNL. Tale modello dovrebbe tenere conto dell’elenco di questioni definito nel presente regolamento delegato. |
(3) |
Sulla base del processo di verifica dei dati relativi all’RNL, degli insegnamenti tratti dai precedenti cicli di verifica e del feedback degli esperti degli Stati membri in materia di conti nazionali, la Commissione ha individuato le questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi all’RNL, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco di questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi all’RNL da affrontare in ogni ciclo di verifica comprende i seguenti elementi:
— |
definizione di territorio geografico, |
— |
principi di stima dei servizi di abitazione, |
— |
trattamento dei rimborsi dell’IVA, |
— |
misure sull’esaustività, |
— |
trattamento dell’IVA non riscossa. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
18.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 428/10 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2148 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la sicurezza delle piste e i dati aeronautici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, in cui rientrano la gestione, il funzionamento, la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti stessi. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 139/2014 comprende i requisiti generali per i gestori aeroportuali per quanto riguarda la gestione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche. Al fine di mantenere o migliorare i livelli di sicurezza esistenti delle operazioni aeroportuali, i gestori aeroportuali dovrebbero essere tenuti a garantire un elevato livello di qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche nell’ambito della catena dei dati aeronautici, dalla generazione dei dati alla fornitura degli stessi, ai fini dei servizi di informazioni aeronautiche. A tale scopo i requisiti di qualità dei dati dovrebbero essere ulteriormente integrati a livello delle operazioni, analogamente ai requisiti applicabili ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati, il catalogo dei dati e lo scambio dei dati. |
(3) |
La sicurezza delle piste è una delle categorie ad alto rischio di incidenti individuate dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO). Gli incidenti legati alla sicurezza delle piste rappresentano la maggioranza di tutti gli incidenti a livello mondiale. Il regolamento (UE) n. 139/2014 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di ridurre il numero di incidenti e di inconvenienti gravi legati alla sicurezza delle piste in cui si verificano incursioni in pista, ma anche di altri eventi legati alla sicurezza delle piste, quali la confusione delle piste, le collisioni al suolo e le uscite di pista. |
(4) |
I programmi di formazione e di controllo di professionalità, compresa la formazione iniziale e periodica, per il personale operativo dovrebbero essere armonizzati tra gli Stati membri stabilendo requisiti comuni di formazione che dovrebbero essere rispettati dai gestori aeroportuali. |
(5) |
La documentazione riguardante l’iter formativo seguito, le autorizzazioni alla guida, le autorizzazioni e la manutenzione dei veicoli e le competenze linguistiche dovrebbe essere conservata dai gestori aeroportuali. |
(6) |
L’attuale quadro normativo non include i requisiti per la creazione di NOTAM (Notice to AirMen - avviso agli aeronaviganti) da parte del gestore aeroportuale. Ciò ha determinato incertezza giuridica per quanto riguarda il momento e le condizioni in cui è necessario che un gestore aeroportuale crei un NOTAM su questioni che possono ripercuotersi sulla sicurezza, nonché i motivi alla base della sua decisione. La modifica dovrebbe pertanto completare il quadro normativo per la creazione e la pubblicazione di NOTAM da parte del gestore aeroportuale, tenendo conto delle disposizioni dell’annesso 15 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (in seguito «Convenzione di Chicago»). |
(7) |
Le inchieste sugli incidenti rivelano che le norme relative alla valutazione e alla segnalazione delle condizioni della superficie della pista non sono armonizzate e che questo fatto costituisce un fattore che contribuisce in modo significativo alle uscite di pista, in particolare quando la pista è bagnata o contaminata. L’ICAO ha pertanto modificato una serie di standard e pratiche raccomandate (SARP) in diversi annessi della Convenzione di Chicago e ha prodotto ampio materiale di orientamento al fine di stabilire un formato armonizzato su scala mondiale per la valutazione e la segnalazione delle condizioni della superficie della pista. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 139/2014 al fine di attuare i SARP dell’ICAO applicabili relativi alla valutazione e alla segnalazione delle condizioni della superficie della pista e aggiungere definizioni di nuovi termini. |
(9) |
Al fine di ridurre il rischio di eventi derivante dalle distorsioni dovute all’effetto aspettativa durante il passaggio di consegne per le attività operative, il personale dell’aeroporto dovrebbe ricevere informazioni aggiornate sulla situazione operativa al momento di tale trasferimento. |
(10) |
I detriti di oggetti estranei (FOD) sulle aree di manovra e sul piazzale rappresentano un rischio significativo per la sicurezza delle operazioni negli aeroporti. Le misure volte ad attenuare efficacemente tale rischio dovrebbero essere basate sui SARP, sul materiale di orientamento e sulle pratiche accettate a livello internazionale dell’ICAO. |
(11) |
Le condizioni e l’idoneità dei veicoli, i loro conducenti, nonché le loro apparecchiature di comunicazione e vigilanza sono anch’essi fattori che contribuiscono agli eventi legati alla sicurezza delle piste e ai danni agli aeromobili. Le condizioni di autorizzazione per i conducenti e i veicoli dovrebbero essere rafforzate e dovrebbero essere stabilite nuove regole per l’esercizio dei veicoli sull’area di movimento e su altre aree operative dell’aeroporto. |
(12) |
In base alle raccomandazioni in materia di sicurezza e al feedback ricevuto dagli Stati membri e dai portatori di interessi, la Commissione ha individuato la necessità di migliorare la consapevolezza situazionale tra i piloti, il personale dei servizi di traffico aereo e i conducenti di veicoli quando operano sull’area di manovra, come misura di prevenzione delle incursioni in pista. È opportuno pertanto prevedere disposizioni per garantire che le competenze linguistiche in inglese dei conducenti di veicoli che operano sull’area di manovra dell’aeroporto corrispondano a un livello operativo. Può tuttavia accadere che, in alcuni aeroporti, l’uso di tale lingua non necessariamente migliori la sicurezza delle operazioni in pista. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere il diritto di discostarsi dal requisito di competenza linguistica in inglese, in base a una valutazione della sicurezza riguardante uno o più aeroporti. |
(13) |
Il numero di veicoli in un aeroporto dovrebbe essere limitato a quello necessario a garantire la sicurezza delle operazioni. Per affrontare il problema della confusione dei nominativi radio, tali veicoli dovrebbero essere adeguatamente equipaggiati, anche con dispositivi radio o di illuminazione. Dovrebbero essere previste eccezioni per i veicoli che non sono conformi alle condizioni di esercizio, ma per cui è necessario entrare e operare temporaneamente all’interno dell’aeroporto. Al fine di garantire che la legislazione dell’Unione sia armonizzata con gli standard dell’ICAO, le regole di guida in un aeroporto dovrebbero basarsi sugli annessi 2 e 14 della Convenzione di Chicago e sul documento di orientamento 4444 PANS-ATM dell’ICAO. |
(14) |
Le inchieste sugli incidenti e gli inconvenienti gravi durante le operazioni di traino degli aeromobili indicano che la mancanza di consapevolezza situazionale, uno spazio libero insufficiente intorno all’aeromobile e un’illuminazione insufficiente o inadeguata dell’aeromobile trainato durante la notte sono i fattori che contribuiscono al verificarsi di danni agli aeromobili. È pertanto opportuno introdurre misure volte a migliorare la sicurezza durante le operazioni di traino degli aeromobili in termini di instradamento, guida, illuminazione, procedure di comunicazione, coordinamento dei diversi attori, nonché misure specifiche per far fronte a condizioni meteorologiche o di tempo atmosferico avverse. |
(15) |
È opportuno stabilire regole per chiarire quali oggetti mobili, diversi dai veicoli, dovrebbero essere illuminati in un aeroporto. Ciò include l’eliminazione delle incoerenze riguardanti le aree dell’aeroporto cui si applicano i requisiti di marcatura e illuminazione per i veicoli. |
(16) |
Al fine di migliorare la sicurezza, la regolarità e l’efficienza delle operazioni, dovrebbero essere stabiliti percorsi di rullaggio negli aeroporti. È opportuno tenere conto del funzionamento dei transponder degli aeromobili, se supportati dalla guida ai movimenti di superficie e dal sistema di controllo di un aeroporto. |
(17) |
Le inchieste sugli incidenti e gli inconvenienti provocati da incursioni in pista evidenziano carenze nelle procedure di comunicazione tra i servizi di traffico aereo, i conducenti di veicoli e i pedoni. Dovrebbero pertanto essere stabilite procedure coordinate per la comunicazione tra il gestore aeroportuale e l’ente dei servizi di traffico aereo al fine di disciplinare questioni quali le lingue usate, le frequenze, le operazioni svolte dai pedoni sull’area di manovra, l’uso di segnali e altri mezzi di comunicazione in caso di guasti ai sistemi di comunicazione. È opportuno che tali procedure comprendano la diffusione di informazioni significative relative all’aeroporto attraverso comunicazioni radio. |
(18) |
Al fine di prevenire ulteriori eventi causati dalla presenza di pedoni sull’area di movimento, è opportuno vietare l’ingresso al personale non autorizzato nell’area di manovra e in altre aree controllate. Dovrebbero essere adottate misure per garantire il controllo dei movimenti dei pedoni. |
(19) |
Il regolamento (UE) n. 139/2014 non prevede esplicitamente obblighi per il gestore aeroportuale per quanto riguarda le operazioni in condizioni invernali. Al fine di allineare la legislazione dell’Unione agli standard ICAO di cui agli annessi 14 e 15 della Convenzione di Chicago, è opportuno introdurre obblighi che riguardino gli aeroporti soggetti a periodi invernali prolungati con piste coperte da neve compatta o ghiaccio. Tali obblighi dovrebbero basarsi sulle pratiche esistenti, tenendo conto del feedback dei costruttori di velivoli e dell’ICAO. |
(20) |
Al fine di garantire che la legislazione dell’Unione sia armonizzata con gli standard dell’ICAO, al gestore aeroportuale dovrebbe essere richiesto di valutare le condizioni della superficie della pista e di assegnare un codice RWYCC (codice delle condizioni della pista). |
(21) |
Il programma di manutenzione di un aeroporto dovrebbe garantire che gli impianti, i sistemi, i veicoli e le apparecchiature necessarie al funzionamento dell’aeroporto non compromettano la sicurezza, la regolarità e l’efficienza della navigazione aerea. Il programma di manutenzione dovrebbe rispettare i principi sul fattore umano conformemente all’annesso 14 della convenzione di Chicago e il gestore aeroportuale dovrebbe disporre dei mezzi per l’effettiva attuazione del programma di manutenzione. |
(22) |
I requisiti di cui al regolamento (UE) n. 139/2014 in merito alla manutenzione della pavimentazione, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche di aderenza della superficie della pista, dovrebbero essere armonizzati con gli standard dell’ICAO al fine di attenuare il rischio di uscite di pista, ma anche quello derivante dalla presenza dei FOD. |
(23) |
In base alle pertinenti disposizioni dell’annesso 14 della Convenzione di Chicago, il regolamento (UE) n. 139/2014 dovrebbe essere integrato da requisiti migliorati in materia di manutenzione del sistema di alimentazione dell’aeroporto e da nuovi requisiti relativi alla manutenzione del sistema di illuminazione dell’aeroporto. Dovrebbero inoltre essere inclusi requisiti specifici per la manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale dell’aeroporto. |
(24) |
L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione unitamente ai pareri n. 02/2018 e n. 03/2019, in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(25) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014. |
(26) |
In considerazione degli effetti dell’epidemia di COVID-19 sulle risorse delle autorità competenti e degli operatori interessati e al fine di fornire loro un sollievo immediato e consentire un’adeguata preparazione, l’applicazione dei requisiti relativi alla segnalazione di contaminanti sulla superficie, alle condizioni della superficie della pista e alle operazioni in condizioni invernali dovrebbe essere rinviata al 12 agosto 2021 e l’applicazione delle norme relative al sistema di gestione della qualità dovrebbe essere rinviata al 27 gennaio 2022, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 139/2014
Gli allegati I, III e IV del regolamento (UE) n. 139/2014 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 3), lettere d), e), q) e r), dell’allegato del presente regolamento e l’allegato IV, norma ADR.OPS.A.057, lettera d), punto 4), del regolamento (UE) n. 139/2014 si applicano a decorrere dal 12 agosto 2021.
Il punto 2), lettera a), e il punto 3), lettere a) e b), dell’allegato si applicano a decorrere dal 27 gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I, III e IV sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
l’allegato III è così modificato:
|
3) |
l’allegato IV è così modificato:
|
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).»;
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).»;»
18.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 428/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2149 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi al fine di aggiungere l’Italia quale autorità dell’Unione e tenere conto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, (1) in particolare l’articolo 17, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di recesso (2) definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’Unione europea («Unione») e dalla Comunità europea dell’energia atomica («Euratom»). |
(2) |
Il periodo di transizione di cui all’accordo di recesso, parte quarta, ha termine il 31 dicembre 2020, data in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito. |
(3) |
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002 si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord diventerà applicabile alla fine del periodo di transizione. |
(4) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 contiene l’elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate. |
(5) |
In virtù dell’adozione della decisione amministrativa «Ammissione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al sistema di certificazione del processo di Kimberley» da parte dei partecipanti al processo di Kimberley, in occasione della seduta plenaria di Delhi tenutasi nel novembre 2019, il Regno Unito è ammesso come partecipante al sistema di certificazione del processo di Kimberley; tale partecipazione avrà effetto unicamente a decorrere dalla data in cui il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile al e nel Regno Unito. Il Regno Unito deve essere aggiunto all’elenco dei partecipanti al processo di Kimberley di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002. |
(6) |
È inoltre necessario aggiornare gli indirizzi delle autorità competenti di vari partecipanti al processo di Kimberley, di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002. |
(7) |
A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce un elenco delle autorità dell’Unione nell’allegato III di tale regolamento. |
(8) |
In seguito alla richiesta di designazione di un’autorità dell’Unione a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002 da parte dell’Italia, la Commissione ha incontrato l’autorità dell’Unione designata dall’Italia per accertarne la preparazione a svolgere le funzioni di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002. Considerati i preparativi intrapresi e le procedure previste dall’autorità dell’Unione designata dall’Italia, si ritiene che essa sarà in grado di svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace e adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002. È pertanto opportuno aggiungere l’autorità pertinente in Italia all’elenco delle autorità dell’Unione di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002. |
(9) |
In seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom, l’autorità dell’Unione nel Regno Unito deve essere cancellata dall’elenco delle autorità dell’Unione di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002. |
(10) |
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione inserisce nell’allegato V tutte le organizzazioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 17. In seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom, occorre rimuovere il London Diamond Bourse and Club dall’elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell’industria di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 2368/2002. |
(11) |
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002 devono essere modificati di conseguenza. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002. |
(13) |
Per permettere all’Unione di attuare quanto prima il sistema di certificazione del processo di Kimberley in relazione al Regno Unito è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:
(1) |
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento di esecuzione della Commissione |
(2) |
l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento di esecuzione della Commissione |
(3) |
l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento di esecuzione della Commissione |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020
Per la Commissione
Josep BORRELL FONTELLES
Vicepresidente
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.
(2) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
ALLEGATO I
« ALLEGATO II
Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20
ANGOLA
Ministry of Mineral Resources and Petroleum and Gas |
Av. 4 de Fevereiro n. 105 |
1279 Luanda |
Angola |
Export authority:
Ministry of Industry and Trade |
Largo 4 de Fevereiro #3 |
Edifício Palacio de vidro |
1242 Luanda |
Angola |
ARMENIA
Department of Gemstones and Jewellery |
Ministry of Economy |
M. Mkrtchyan 5 |
Yerevan |
Armenia |
AUSTRALIA
Department of Foreign Affairs and Trade |
Investment and Business Engagement Division |
R.G. Casey Building |
John McEwen Crescent |
Barton ACT 0221 |
Australia |
Import and export authority:
Department of Home Affairs |
Customs and Border Revenue Branch |
Australian Border Force |
5 Constitution Ave |
Canberra City 2600 |
Australia |
Department of Industry, Science, Energy and Resources |
GPO Box 2013 |
Canberra ACT 2601 |
Australia |
BANGLADESH
Export Promotion Bureau |
TCB Bhaban |
1, Karwan Bazaar |
Dhaka |
Bangladesh |
BIELORUSSIA
Ministry of Finance |
Department for Precious Metals and Precious Stones |
Sovetskaja Str, 7 |
220010 Minsk |
Repubblica di Bielorussia |
BOTSWANA
Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE) Fairgrounds Office Park, Plot No. |
50676 Block C |
P/Bag 0018 |
Gaborone |
Botswana |
BRASILE
Ministry of Mines and Energy |
Esplanada dos Ministérios, Bloco’U’, 4o andar |
70065, 900 Brasilia, DF |
Brasile |
CAMBOGIA
Ministry of Commerce |
Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla |
Khan Sen Sok, Phnom Penh |
Cambogia |
CAMERUN
National Permanent Secretariat for the Kimberley Process |
Ministry of Mines, Industry and Technological Development |
Intek Building, 6th floor, |
Navik Street |
BP 35601 Yaounde |
Camerun |
CANADA
International: |
Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2 |
Canada |
For General Enquiries at Natural Resources Canada:
Kimberley Process Office |
Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan) |
580 Booth Street, 10th floor |
Ottawa, Ontario |
Canada K1 A 0E4 |
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Secrétariat permanent du processus de Kimberley |
BP: 26 Bangui |
Repubblica centrafricana |
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Department of Duty Collection |
General Administration of China Customs (GACC) No. |
6 Jianguomen Nie Rev. |
Dongcheng District, Beijing 100730 |
Repubblica popolare cinese |
HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese
Department of Trade and Industry |
Hong Kong Special Administrative Region |
Peoples Republic of China |
Room 703, Trade and Industry Tower |
700 Nathan Road |
Kowloon |
Hong Kong |
Cina |
MACAO, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese
Macao Economic Bureau |
Government of the Macao Special Administrative Region Rua Dr. Pedro José Lobo, no. |
1-3, 25th Floor |
Macao |
CONGO, Repubblica democratica del
Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC) |
3989, av des cliniques |
Kinshasa/Gombe |
Repubblica democratica del Congo |
CONGO, Repubblica del
Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC) |
BP 2787 |
Brazzaville |
Repubblica del Congo |
COSTA D’AVORIO
Ministère de l’Industrie et des Mines |
Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d’Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI) |
Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II |
Abidjan |
Costa d’Avorio |
ESWATINI
Office for the Commissioner of Mines |
Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing), |
Somhlolo Road, |
Mbabane |
Eswatini |
UNIONE EUROPEA
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera |
Ufficio EEAS 03/330 |
B-1049 Bruxelles/Brussel |
Belgio |
GABON
Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK) |
Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines |
Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba |
B.P. 284/576 |
Libreville |
Gabon |
GHANA
Ministry of Lands and Natural Resources |
Accra P.O. Box M 212 |
Ghana |
Import and export authority:
Precious Minerals Marketing Company Ltd (PMMC) |
Diamond House, |
PO Box M.108 |
Accra |
Ghana |
GUINEA
Ministry of Mines and Geology |
Boulevard du Commerce – BP 295 |
Quartier Almamya/Commune de Kaloum |
Conakry |
Guinea |
GUYANA
Geology and Mines Commission |
P O Box 1028 |
Upper Brickdam |
Stabroek |
Georgetown |
Guyana |
INDIA
Government of India, Ministry of Commerce & Industry |
Udyog Bhawan |
New Delhi 110 011 |
India |
Import and export authority:
The Gem & Jewellery Export Promotion Council |
KP Exporting/Importing Authority |
Tower A, AW-1010, Baharat Diamond Bourse |
Opp NABARD Bank, Bandra Kurla Complex |
Bandra (E), Mumbai – 400 051 |
India |
INDONESIA
Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4 |
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110 |
Jakarta |
Indonesia |
ISRAELE
Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller |
3 Jabotinsky Road |
Ramat Gan 52520 |
Israele |
GIAPPONE
Agency for Natural Resources and Energy |
Mineral and Natural Resources Division |
Ministry of Economy, Trade and Industry |
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku |
100-8901 Tokyo, Japan |
Giappone |
KAZAKHSTAN
Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan |
Committee for Technical Regulation and Metrology |
11, Mangilik el street |
Nur-Sultan |
Repubblica del Kazakhstan |
COREA, Repubblica di
Ministry of Foreign Affairs |
United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil |
Jongno-gu |
Seoul 03172 |
Corea |
LAOS, Repubblica popolare democratica del
Department of Import and Export |
Ministry of Industry and Commerce |
Phonxay road, Saisettha District |
Vientiane, Lao PDR |
P.O Box: 4107 |
Laos |
LIBANO
Ministry of Economy and Trade |
Lazariah Building |
Down Town |
Beirut |
Libano |
LESOTHO
Department of Mines |
Ministry of Mining |
Corner Constitution and Parliament Road |
P.O. Box 750 |
Maseru 100 |
Lesotho |
LIBERIA
Government Diamond Office |
Ministry of Mines and Energy |
Capitol Hill |
P.O. Box 10-9024 |
1000 Monrovia 10 |
Liberia |
MALAYSIA
Ministry of International Trade and Industry |
MITI Tower, |
No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur |
Malaysia |
Import and export authority:
Royal Malaysian Customs Department |
Jabatan Kastam Diraja Malaysia, |
Kompleks Kementerian Kewangan No. 3, |
Persiaran Perdana, |
Presint 2, 62596 Putrajaya, |
Malaysia |
MALI
Ministère des Mines |
Bureau d’Expertise d’Évaluation et de Certification des Diamants Bruts |
Cité administrative, P.O. BOX: 1909 |
Bamako |
Repubblica del Mali |
MAURITIUS
Import Division |
Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building |
Intendance Street |
Port Louis |
Mauritius |
MESSICO
Directorate-General for International Trade in Goods |
189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor |
Mexico City, 06140 |
Messico |
Import and export authority:
Directorate-General for Trade Facilitation and Foreign Trade |
SE. Undersecretary of Industry and Trade |
1940 South Insurgentes Avenue, PH floor |
Mexico City, 01030 |
Messico |
SHCP-AGA. Strategic Planning and Coordination |
Customs Administration «2» |
160 Lucas Alaman Street, Obrera |
Mexico City, 06800 |
Messico |
NAMIBIA
The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy |
Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297 |
1st Aviation Road (Eros Airport) |
Windhoek |
Namibia |
NUOVA ZELANDA
Middle East and Africa Division |
Ministry of Foreign Affairs and Trade |
Private Bag 18 901 |
Wellington |
Nuova Zelanda |
Import and export authority:
New Zealand Customs Service |
1 Hinemoa Street |
P.O. Box 2218 |
Wellington 6140 |
Nuova Zelanda |
NORVEGIA
Ministry of Foreign Affairs |
Department for Regional Affairs |
Section for Southern and Central Africa |
Box 8114 Dep |
0032 Oslo, Norvegia |
PANAMA
National Customs Authority |
Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009 |
Repubblica di Panama |
FEDERAZIONE RUSSA
International: |
Ministry of Finance |
9, Ilyinka Street |
109097 Moscow |
Federazione russa |
Import and Export Authority:
Gokhran of Russia |
14, 1812 Goda St. |
121170 Moscow |
Federazione russa |
SIERRA LEONE
Ministry of Mines and Mineral Resources |
Youyi Building |
Brookfields |
Freetown |
Sierra Leone |
Import and export authority: |
National Minerals Agency |
New England Ville |
Freetown |
Sierra Leone |
SINGAPORE
Ministry of Trade and Industry |
100 High Street |
#09-01, The Treasury |
Singapore 179434 |
Import and Export Authority: |
Singapore Customs |
55 Newton Road |
#06-02 Revenue House |
Singapore 307987 |
SUD AFRICA
South African Diamond and Precious Metals Regulator |
251 Fox Street |
Doornfontein 2028 |
Johannesburg |
Sud Africa |
SRI LANKA
National Gem and Jewellery Authority |
25, Galle Face Terrace |
Post Code 00300 |
Colombo 03 |
Sri Lanka |
SVIZZERA
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) |
Sanctions Unit |
Holzikofenweg 36 |
CH-3003 Berne/Svizzera |
TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO
Export/Import Administration Division |
Bureau of Foreign Trade |
Ministry of Economic Affairs |
1, Hu Kou Street |
Taipei, 100 |
Taiwan |
TANZANIA
Mining Commission |
Ministry of Energy and Minerals |
P.O BOX 2292 |
40744 Dodoma |
Tanzania |
THAILANDIA
Department of Foreign Trade |
Ministry of Commerce |
563 Nonthaburi Road |
Muang District, Nonthaburi 11000 |
Thailandia |
TOGO
The Ministry of Mines and Energy |
Head Office of Mines and Geology |
216, Avenue Sarakawa |
B.P. 356 |
Lomé |
Togo |
TURCHIA
Foreign Exchange Department |
Ministry of Treasury and Finance |
T.C. Bașbakanlık Hazine |
Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36 |
06510 Emek, Ankara |
Turchia |
Import and Export Authority:
Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond |
Market (BIST) |
Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi, |
Borsa İstanbul Caddesi No 4 |
Sariyer, 34467, Istanbul |
Turchia |
UCRAINA
Ministry of Finance |
State Gemological Centre of Ukraine |
38–44, Degtyarivska St. |
Kyiv 04119 |
Ucraina |
EMIRATI ARABI UNITI
U.A.E. Kimberley Process Office |
Dubai Multi Commodities Centre |
Dubai Airport Free Zone |
Emirates Security Building |
Block B, 2nd Floor, Office # 20 |
P.O. Box 48800 |
Dubai |
Emirati arabi uniti |
REGNO UNITO (1)
Government Diamond Office |
Conflict Department |
Room WH1.214 |
Foreign, Commonwealth & Development Office |
King Charles Street |
London |
SW1 A 2AH |
Regno Unito |
STATI UNITI D’AMERICA
United States Kimberley Process Authority |
U.S. Department of State |
Bureau of Economic and Business Affairs |
2201 C Street, NW |
Washington DC 20520 |
Stati Uniti d’America |
Import and export authority:
U.S. Customs and Border Protection |
Office of Trade |
1400 L Street, NW |
Washington DC 20229 |
Stati Uniti d’America |
U.S. Census Bureau |
4600 Silver Hill Road |
Room 5K167 |
Washington DC 20233 |
Stati Uniti d’America |
VENEZUELA
Central Bank of Venezuela |
36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District |
Caracas |
ZIP Code 1010 |
Venezuela |
VIETNAM
Ministry of Industry and Trade |
Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung |
Hoan Kiem |
Hanoi |
Vietnam |
ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office |
Ministry of Mines and Mining Development |
6th Floor, ZIMRE Centre |
Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave. |
Harare |
Zimbabwe |
Import and export authority:
Zimbabwe Revenue Authority |
Block E 5th Floor, Mhlahlandlela Complex |
Cnr Basch Street/10th Avenue |
Bulawayo |
Zimbabwe |
Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe |
90 Mutare road, |
Msasa |
P.O. Box 2628 |
Harare |
Zimbabwe |
(1) Fatta salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 2368/2002 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato 2, punto 47 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, dal 1o gennaio 2021 (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19
BELGIO
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen en Diamant/Service Public Fédéral Économie,
PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l’Economie internationale, Service Licences et Diamants |
(Servizio pubblico federale economia, PMI, lavoratori autonomi ed energia, direzione generale per le analisi economiche e l’economia internazionale) |
Italiëlei 124, bus 71 |
B-2000 Antwerpen |
Tel. +32 (0)2 277 54 59 |
Fax +32 (0)2 277 54 61 or +32 (0)2 277 98 70 |
E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be
In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:
The Diamond Office |
Hoveniersstraat 22 |
B-2018 Antwerpen |
REPUBBLICA CECA
Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:
Generální ředitelství cel |
Budějovická 7 |
140 96 Praha 4 |
Česká republika |
(420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793 |
Fax (420-2) 61 33 38 70 |
E-mail: diamond@cs.mfcr.cz
Permanent service at designated custom office — Praha Ruzyně |
Tel. (420-2) 20 113 788 (dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 15:30) |
Tel. (420-2) 20 119 678 (sabato, domenica e giorni festivi, dalle 15:30 alle 7:30) |
GERMANIA
In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati UE, sono di esclusiva competenza di:
Hauptzollamt Koblenz |
Zollamt Idar-Oberstein |
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten |
Hauptstraße 197 |
D-55743 Idar-Oberstein |
Tel. +49 6781 56 27 0 |
Fax +49 6781 56 27 19 |
E-mail: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 di tale regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità tedesca competente è la seguente:
Generalzolldirektion |
– Direktion VI – |
Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht |
Krelingstraβe 50 |
D-90408 Nürnberg |
Tel. +49 228 303-49874 |
Fax +49 228 303-99106 |
E-mail: DVIA3.gzd@zoll.bund.de
IRLANDA
The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority |
Geoscience Regulation Office |
Department of Environment, Climate and Communications |
29–31 Adelaide Road |
Dublin |
D02 X285 |
Irlanda |
Tel. +353 1 678 2000 |
E-mail: KPRMA@DECC.gov.ie
ITALIA
In Italia i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati UE, sono di esclusiva competenza di:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
Laboratorio chimico di Torino – Ufficio antifrode –Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta |
Corso Sebastopoli, 3 |
10134 Torino |
Tel. +39 011 3166341 – 0369206 |
Email: dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.torino@adm.gov.it
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 di tale regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità italiana competente è la seguente:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
Ufficio Origine e valore – Direzione Dogane |
Piazza Mastai, 12 |
00153 Roma |
Tel +39 06 50245216 |
E-mail: dir.dogane.origine@adm.gov.it
PORTOGALLO
Autoridade Tributária e Aduaneira |
Direção de Serviços de Licenciamento |
R. da Alfândega, 5 |
1149-006 Lisboa |
Tel. + 351 218 813 843/8 |
Fax + 351 218 813 986 |
E-mail: dsl@at.gov.pt
In Portogallo, i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati UE, sono di esclusiva competenza di:
Alfândega do Aeroporto de Lisboa |
Aeroporto de Lisboa, |
Terminal de Carga, Edifício 134 |
1750-364 Lisboa |
Tel. +351 210030080 |
Fax +351 210037777 |
E-mail: aalisboa-kimberley@at.gov.pt
ROMANIA
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor |
(Autorità nazionale per la tutela dei consumatori) |
1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România |
(72 Aviatorilor Bvd., settore 1, Bucarest, Romania) |
Cod postal (Codice postale) 011865 |
Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75 |
Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62 |
www.anpc.ro
ALLEGATO III
« A LLEGATO V
Elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell’industria di cui agli articoli 13 e 17
Antwerpsche Diamantkring CV |
Hoveniersstraat 2 bus 515 |
B-2018 Antwerpen |
Beurs voor Diamanthandel CV |
Pelikaanstraat 78 |
B-2018 Antwerpen |
Diamantclub van Antwerpen CV |
Pelikaanstraat 62 |
B-2018 Antwerpen |
Vrije Diamanthandel NV |
Pelikaanstraat 62 |
B-2018 Antwerpen |
18.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 428/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2150 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all’articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 14 10 |
Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati |
167,1 136,8 245 205,4 |
47 62 17 28 |
AR BR CL TH |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus |
164,4 |
42 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
18.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 428/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2151 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2020
che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce prescrizioni generali applicabili alla marcatura di determinati prodotti di plastica monouso che spesso sono smaltiti in modo inadeguato. Scopo della marcatura è informare i consumatori sulla presenza di plastica nei prodotti, sui metodi di smaltimento dei rifiuti da evitare per i prodotti in questione e sull’impatto ambientale derivante dalla dispersione dei rifiuti o da altri metodi inappropriati di smaltimento dei rifiuti dei prodotti. |
(2) |
A norma della direttiva (UE) 2019/904, la Commissione è tenuta a stabilire specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D del suo allegato. Le specifiche armonizzate relative all’ubicazione, alle dimensioni e al progetto grafico della marcatura dovrebbero tenere conto dei diversi gruppi di prodotti contemplati. Per garantire che ciascun elemento della marcatura sia pienamente visibile, occorre specificare il formato, i colori, la risoluzione minima e le dimensioni dei caratteri da utilizzare. |
(3) |
La Commissione ha esaminato le marcature esistenti individuate mediante un’indagine online presso i portatori di interessi e una panoramica del mercato, al fine di comprendere il meccanismo di valutazione e i requisiti delle marcature e il loro impatto. |
(4) |
La Commissione ha consultato gruppi rappresentativi di consumatori e ha effettuato una prova sul campo per accertarsi che le marcature siano efficaci e facilmente comprensibili e non contengano informazioni fuorvianti. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Imballaggio
Ai fini del presente regolamento, per «imballaggio» si intende l’imballaggio per la vendita e l’imballaggio multiplo quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 2
Specifiche di marcatura armonizzate
1. Le specifiche di marcatura armonizzate per gli assorbenti igienici, per i tamponi e per gli applicatori di tamponi figurano nell’allegato I.
2. Le specifiche di marcatura armonizzate per le salviette umidificate, ossia le salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico, figurano nell’allegato II.
3. Le specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con i prodotti del tabacco figurano nell’allegato III.
4. Le specifiche di marcatura armonizzate per le tazze per bevande figurano nell’allegato IV.
Articolo 3
Lingue
La dicitura della marcatura è riportata nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il prodotto in plastica monouso è immesso sul mercato.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(3) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
ALLEGATO I
Specifiche armonizzate di marcatura per gli assorbenti igienici, i tamponi e gli applicatori di tamponi
1.
Gli imballaggi degli assorbenti igienici con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:
Nota |
: |
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. |
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio degli assorbenti igienici immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
2.
Gli imballaggi dei tamponi e degli applicatori dei tamponi con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:
Nota |
: |
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. |
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio dei tamponi e degli applicatori dei tamponi immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
3.
Le marcature di cui ai punti 1 e 2 devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente punto.
a) |
Ubicazione della marcatura La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. Se le sue dimensioni minime non consentono di posizionarla interamente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la marcatura può essere posta in parte su due lati dell’imballaggio, ad esempio sulla superficie superiore e quella anteriore o sulla superficie anteriore e quella laterale, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. Qualora non sia possibile posizionarla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni dell’imballaggio, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente. I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati. All’atto dell’apertura dell’imballaggio conformemente alle istruzioni, la marcatura non dovrebbe essere strappata o resa illeggibile. |
b) |
Dimensioni della marcatura La marcatura è composta da due riquadri rosso e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2. Se la superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio sul quale è apposta la marcatura è inferiore a 65 cm2, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). In tutti gli altri casi, la marcatura copre almeno il 6 % della superficie su cui è collocata. La dimensione massima richiesta della marcatura è pari a 3 cm × 6 cm (18 cm2). |
c) |
Progetto grafico della marcatura Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca. La dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sull’imballaggio il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è riportata nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste. Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:
|
ALLEGATO II
Specifiche di marcatura armonizzate per le salviette umidificate
1.
Gli imballaggi delle salviette umidificate (ossia salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico) con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:
Nota |
: |
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. |
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio delle salviette umidificate immesse sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
2.
La marcatura deve soddisfare le prescrizioni di cui al presente punto.
a) |
Ubicazione della marcatura La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. Se le sue dimensioni minime non consentono di posizionarla interamente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la marcatura può essere posta in parte su due lati dell’imballaggio, ad esempio sulla superficie superiore e quella anteriore o sulla superficie anteriore e quella laterale, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. Qualora non sia possibile posizionarla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni dell’imballaggio, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente. I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati. All’atto dell’apertura dell’imballaggio conformemente alle istruzioni, la marcatura non dovrebbe essere strappata o resa illeggibile. |
b) |
Dimensioni della marcatura La marcatura è composta da due riquadri rosso e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2. Se la superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio sul quale è apposta la marcatura è inferiore a 65 cm2, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). In tutti gli altri casi, la marcatura copre almeno il 6 % della superficie su cui è collocata. La dimensione massima richiesta della marcatura è pari a 3 cm × 6 cm (18 cm2). |
c) |
Progetto grafico della marcatura Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca. La dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sull’imballaggio il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è riportata nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste. Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:
|
ALLEGATO III
Specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco
1.
La confezione unitaria quale definita all’articolo 2, punto 30, della direttiva 2014/40/CE («confezione unitaria») e l’imballaggio esterno quale definito all’articolo 2, punto 29, della stessa direttiva («imballaggio esterno») per i prodotti del tabacco con filtro con superficie pari o superiore a 10 cm2 e gli imballaggi dei filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la dicitura stampata seguente:
Nota |
: |
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. |
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura delle confezioni unitarie e dell’imballaggio esterno dei prodotti del tabacco con filtro e dell’imballaggio dei filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
2.
La marcatura deve soddisfare le prescrizioni di cui al presente punto.
a) |
Ubicazione della marcatura
|
ALLEGATO IV
Specifiche di marcatura armonizzate per tazze e bicchieri per bevande
1.
Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica recano la seguente dicitura stampata:
Nota |
: |
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. |
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati in parte in plastica immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
2.
Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica recano la marcatura stampata o la marcatura incisa/in rilievo seguente:
Nota |
: |
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Il suo unico scopo è creare un contrasto con la pagina bianca. |
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
Nota |
: |
la linea nera intorno alla la marcatura non ne fa parte. Il suo unico scopo è creare un contrasto con la pagina bianca. |
3.
La marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica deve essere conforme alle prescrizioni di cui al presente punto.
a) |
Ubicazione della marcatura
|
b) |
Dimensioni della marcatura La marcatura è composta da due riquadri rosso e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2. Per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2). |
c) |
Progetto grafico della marcatura Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca. La dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è di almeno 5 pt per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml e di 6 pt per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml. Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie esterna della tazza/del bicchiere, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sulla tazza/sul bicchiere il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è di almeno 5 pt per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml e di 6 pt per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è apposta nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste. Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:
|
4.
La marcatura delle tazze e dei bicchieri fabbricati interamente in plastica deve essere conforme alle prescrizioni di cui al presente punto.
a) |
Ubicazione della marcatura
|
b) |
Dimensioni della marcatura La marcatura è rettangolare e il rapporto tra altezza e lunghezza è di 1:2. Per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2). |
c) |
Progetto grafico della marcatura
|
DECISIONI
18.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 428/68 |
DECISIONE (UE) 2020/2152 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2020
che fissa le tasse dovute all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Una concorrenza aperta e leale nei mercati interni dell’energia elettrica e del gas e la parità di condizioni tra gli operatori di mercato richiedono integrità e trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce un quadro globale a tal fine. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito «Agenzia») è tenuta a monitorare, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, i mercati dell’energia all’ingrosso per assicurare una sorveglianza efficace. L’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942 introduce tasse per migliorare il finanziamento dell’Agenzia e coprire i costi relativi alla funzione di monitoraggio e sorveglianza. L’aumento del finanziamento a disposizione dovrebbe inoltre consentire all’Agenzia di aumentare la qualità dei servizi offerti ai soggetti che comunicano i dati e, se del caso, agli operatori di mercato in generale. |
(3) |
All’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/942 il legislatore definisce l’ambito di applicazione e i principi di base del regime di tassazione e incarica la Commissione di fissare le tasse e le relative modalità di pagamento. |
(4) |
Conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, la consultazione pubblica ha avuto luogo e sono stati consultati il consiglio di amministrazione e il comitato dei regolatori dell’Agenzia. La consultazione pubblica è stata integrata da un seminario con i portatori di interessi cui sono stati invitati tutti i potenziali destinatari attuali del regime di tassazione, oltre alle associazioni che rappresentano detti destinatari o altri operatori di mercato. |
(5) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (3) stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti dall’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio dell’Unione. L’Agenzia rientra tra questi organismi e, come imposto dal regolamento delegato (UE) 2019/715, ha adottato le proprie regole finanziarie (regolamento finanziario dell’Agenzia) (4) che non si discostano da quelle previste dal regolamento delegato suddetto. |
(6) |
Il documento di programmazione dell’Agenzia, istituito a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942 e dell’articolo 32 del regolamento finanziario dell’Agenzia, contiene la programmazione annuale e pluriennale e, in tale contesto, definisce in dettaglio i compiti dell’Agenzia e le risorse impiegate a tal fine. Il documento di programmazione è pertanto lo strumento adatto per individuare i costi che le tasse possono coprire in applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942. |
(7) |
Tra i costi ammissibili dovrebbero rientrare quelli sostenuti dall’Agenzia per la raccolta dei dati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (5), ma anche ogni altro compito o attività in applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 che comporti il trattamento, l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti ai fini dell’integrità e della trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso. A norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942, la Commissione formula un parere sul progetto di documento di programmazione dell’Agenzia, comprese le proposte dell’Agenzia per quanto riguarda i costi considerati ammissibili al finanziamento tramite tasse. |
(8) |
A norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/942, l’Agenzia dovrebbe essere finanziata principalmente dal bilancio generale dell’Unione. Le entrate delle tasse non dovrebbero quindi superare il contributo che l’Agenzia riceve dal bilancio dell’Unione. |
(9) |
Affinché sia chiaro che le tasse sono destinate a coprire solo i costi ammissibili e che l’Agenzia continua a essere finanziata principalmente dal bilancio generale dell’Unione, la relazione annuale di attività consolidata, elaborata a norma dell’articolo 48 del regolamento finanziario dell’Agenzia, dovrebbe contenere informazioni sulle diverse fonti delle entrate e sulla relativa destinazione. |
(10) |
Gli operatori di mercato devono essere registrati presso le autorità di regolamentazione degli Stati membri a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011. Le parti che comunicano i dati, dette anche meccanismi di comunicazione registrati, sono operatori di mercato o soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto, che soddisfano i requisiti tecnici e organizzativi per assicurare efficacia, efficienza e sicurezza durante lo scambio e il trattamento delle informazioni comunicate in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014. I meccanismi di comunicazione devono essere registrati direttamente presso l’Agenzia ed è pertanto a essi che dovrebbe spettare il pagamento delle tasse. |
(11) |
Le fatture inviate ai meccanismi di comunicazione registrati dovrebbero includere informazioni sulle modalità di calcolo della tassa per rendere trasparente il modo in cui i vari operatori di mercato trasmettono dati per contribuire alla tassa fatturata. Per evitare oneri finanziari indebiti ai meccanismi di comunicazione registrati dovrebbe essere possibile, d’accordo con l’Agenzia, pagare a rate le fatture elevate. Decidere in che misura i gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica o del gas registrati possano recuperare i costi sostenuti per pagare le tasse dovute all’Agenzia attraverso le utenze della rete rientra tra i doveri e le competenze delle autorità di regolamentazione degli Stati membri a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(12) |
A norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, le tasse dovrebbero essere proporzionate al costo dei pertinenti servizi forniti in maniera efficace sotto il profilo dei costi, essere sufficienti a coprire tale costo e dovrebbero essere fissate a un livello tale da garantire che non siano discriminatorie e che si evitino eccessivi oneri finanziari o amministrativi per gli operatori di mercato o i soggetti che agiscono per loro conto. |
(13) |
I principali fattori di costo dei servizi pertinenti, e quindi dei costi ammissibili dell’Agenzia, sono il numero di meccanismi di comunicazione registrati, il numero degli operatori di mercato per i quali comunicano e il volume e le caratteristiche dei dati che comunicano. Per tradurre tali fattori di costo, la tassa che ciascun meccanismo di comunicazione registrato deve pagare dovrebbe essere la somma di un importo fisso, ossia la componente della tassa dovuta per l’iscrizione, e un importo variabile, ossia la componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni, che dipende dal numero di operatori di mercato per i quali il meccanismo comunica i dati, il volume e le caratteristiche dei dati comunicati. |
(14) |
L’importo fisso dovrebbe riflettere i costi sostenuti dall’Agenzia per trattare le domande di registrazione dei meccanismi di comunicazione registranti e per assicurare continuità nella conformità dei meccanismi di comunicazione già registrati ai requisiti di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014. Poiché tali costi sono sostenuti dall’Agenzia a prescindere dal fatto che i meccanismi di comunicazione registrati trasmettano le registrazioni delle operazioni o i dati fondamentali, l’importo fisso dovrebbe essere pagato da tutti i meccanismi di comunicazione registrati. |
(15) |
Per evitare oneri finanziari eccessivi ai meccanismi di comunicazione registrati, l’importo variabile di cui all’articolo 6 dovrebbe riflettere il volume delle registrazioni delle operazioni comunicate, che è collegato al volume degli scambi e quindi al reddito potenziale del meccanismo di comunicazione registrato. La componente variabile dovrebbe tener conto del fatto che vari meccanismi di comunicazione registrati trasmettono dati per una moltitudine di operatori di mercato che spesso lavorano in più mercati organizzati e si servono di canali commerciali diversi. |
(16) |
L’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 esclude i piccoli produttori di energia elettrica e di gas, che sono spesso produttori di energie rinnovabili, dalla comunicazione continua a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011. L’introduzione delle tasse non dovrebbe pertanto creare un onere finanziario per tali produttori. |
(17) |
L’Agenzia raccoglie dati fondamentali come le informazioni relative alla capacità e all’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e gas naturale o alla capacità e all’uso degli impianti di GNL solo per integrare le registrazioni delle operazioni raccolte (ad esempio ordini, compravendite, contratti atipici o contratti di trasporto). I dati fondamentali non dovrebbero pertanto rientrare nel calcolo della componente variabile della tassa. Poiché lo status del meccanismo di comunicazione registrato è di per sé un fattore di costo significativo per l’Agenzia, i meccanismi di comunicazione registrati che comunicano dati fondamentali dovrebbero comunque pagare la componente fissa della tassa. |
(18) |
Al fine di scoprire efficacemente gli abusi di mercato, l’Agenzia raccoglie dati non solo sulle compravendite e su altri contratti, ma anche in quantità considerevole su ordini di compravendita collocati nei mercati organizzati, come le borse dell’energia. Pertanto, anche gli ordini di compravendita dovrebbero essere coperti dal regime di tassazione in modo da assicurare la proporzionalità dei costi. Analogamente, anche le informazioni relative al ciclo di vita dovrebbero essere coperte dal regime di tassazione. |
(19) |
Il regime di tassazione non dovrebbe discriminare le compravendite che si svolgono nei mercati organizzati. La compravendita di prodotti energetici all’ingrosso in relazione alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale nei mercati organizzati è caratterizzata da un livello di standardizzazione più alto rispetto ad operazioni analoghe che si svolgono al di fuori dei mercati organizzati. Inoltre, le registrazioni delle operazioni comunicate provenienti dai mercati organizzati includono gli ordini di compravendita. Gli sviluppi del mercato nei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas naturale come la negoziazione algoritmica e la negoziazione ad alta frequenza stanno acquisendo importanza, il che comporta, per ogni contratto standard di fornitura, un numero crescente di ordini di compravendita comunicati in provenienza dai mercati organizzati rispetto ai contratti di fornitura conclusi al di fuori dei mercati organizzati. Nel calcolare la componente variabile della tassa le registrazioni delle operazioni sui prodotti energetici all’ingrosso in relazione alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale provenienti da mercati organizzati dovrebbero quindi essere ponderate in modo diverso da quelle provenienti da mercati esterni ai mercati organizzati. |
(20) |
I prodotti energetici all’ingrosso in relazione alla trasmissione di energia elettrica o al trasporto di gas naturale sono caratterizzati da un livello analogo di standardizzazione dei contratti, indipendentemente dal fatto che siano negoziati dentro o fuori i mercati organizzati, e la concorrenza tra gli scambi nei mercati organizzati e gli scambi fuori dei mercati organizzati è limitata. Per detti prodotti il regime di tassazione non dovrebbe pertanto distinguere tra le registrazioni delle operazioni provenienti dai mercati organizzati e quelle provenienti da mercati esterni. |
(21) |
Poiché le tasse sono determinate interamente dalla presente decisione, che per l’Agenzia costituisce la base dell’accertamento dei crediti, a norma dell’articolo 71 del regolamento finanziario dell’Agenzia le fatture dovrebbero essere note di addebito. |
(22) |
In applicazione dell’articolo 71 del regolamento finanziario dell’Agenzia un’agenzia fornisce servizi solo dopo il pagamento integrale della tassa corrispondente. Poiché le tasse sono calcolate in base al volume delle registrazioni delle operazioni comunicate nell’anno precedente, i volumi ammissibili possono essere accertati e le fatture inviate solo all’inizio dell’anno. I meccanismi di comunicazione registrati dovrebbero però essere in grado di comunicare continuamente i dati all’Agenzia, quindi anche prima di aver pagato la fattura per l’anno in questione. Tuttavia, se un meccanismo di comunicazione registrato è moroso nel pagamento della fattura, l’Agenzia dovrebbe poter interromperne la capacità di comunicare i dati, nonostante sia registrato a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014. |
(23) |
Il 2021 dovrebbe essere il primo anno in cui i meccanismi di comunicazione registrati sono tenuti a pagare tasse a copertura dei costi ammissibili indicati nel documento di programmazione che deve essere adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia entro il 31 dicembre 2020, in applicazione dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942. |
(24) |
All’inizio del regime di tassazione i meccanismi di comunicazione registrati dovrebbero poter valutare se desiderano mantenere la registrazione presso l’Agenzia. Dovrebbero pertanto avere la possibilità di non pagare la tassa annuale, anche dopo aver ricevuto la relativa fattura, se informano l’Agenzia che intendono cessare di essere un meccanismo di comunicazione registrato. In tal caso dovrebbero avere il tempo di disporre soluzioni alternative per adempiere ai loro obblighi a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011, ad esempio avvalendosi dei servizi di un altro meccanismo di comunicazione registrato. Dopo il primo anno i meccanismi di comunicazione registrati dovrebbero poter decidere entro la fine di ogni anno se desiderano mantenere tale status o meno, senza diritto a rimborso delle tasse pagate o a esenzioni per quelle dovute. |
(25) |
A norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942 la Commissione riesamina periodicamente il livello delle tasse. Vi procede unitamente alle valutazioni delle prestazioni dell’Agenzia in applicazione dell’articolo 45 del medesimo regolamento. Tale requisito non impedisce alla Commissione di rivedere il regime di tassazione indipendentemente da tali valutazioni. |
(26) |
È opportuno che la presente decisione entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, in quanto il documento di programmazione per il periodo 2021-2023 di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, deve essere adottato nel dicembre 2020. Poiché il 2021 dovrebbe essere il primo anno in cui i meccanismi di comunicazione registrati sono tenuti a pagare le tasse, è opportuno che la presente decisione della Commissione, si applichi non dall’entrata in vigore ma dal 1o gennaio 2021, tranne l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione fissa le tasse e le relative modalità di versamento all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito «Agenzia») per la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni comunicate dagli operatori di mercato o dai soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni «dati fondamentali» e «mercato organizzato» di cui all’articolo 2, punti 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
(1) |
«meccanismo di comunicazione registrato»: l’entità registrata presso l’Agenzia a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 ai fini della comunicazione delle registrazioni delle operazioni o di dati fondamentali; |
(2) |
«registrazione delle operazioni»: l’insieme singolo di dati contenente informazioni su una compravendita, un ordine di compravendita o un contratto, o contenente informazioni sul ciclo di vita (modifiche, cessazione anticipata o rettifiche di compravendite, ordini di compravendita o contratti), comunicato all’Agenzia a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014; |
(3) |
«operatore di mercato»: il soggetto registrato presso le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011. |
Articolo 3
Costi coperti dalle tasse
1. Il documento di programmazione, compreso il bilancio, adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno in applicazione dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942 (di seguito «documento di programmazione») individua i costi ammissibili al finanziamento con le tasse nell’anno successivo e fornisce una stima dei costi ammissibili che si prevede saranno finanziati con le tasse nei due anni successivi. Sono ammissibili i costi, comprese le spese generali, sostenuti dall’Agenzia per la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni trasmesse dai meccanismi di comunicazione registrati.
2. Il documento di programmazione fissa l’importo che dovrà essere coperto dalle tasse l’anno successivo. L’importo:
a) |
non supera i costi ammissibili in applicazione del paragrafo 1; |
b) |
è inferiore al contributo dell’Unione all’Agenzia a carico del bilancio dell’Unione per l’esercizio in questione. |
3. L’Agenzia fornisce informazioni dettagliate sull’importo delle tasse riscosse e sui costi coperti dalle tasse nell’anno precedente nella relazione annuale di attività consolidata in applicazione dell’articolo 48 del regolamento finanziario dell’Agenzia. L’Agenzia rende pubbliche le rispettive sezioni di tale comunicazione.
Articolo 4
Obbligo di pagare le tasse
1. Il meccanismo di comunicazione registrato paga una tassa annuale calcolata in applicazione dell’articolo 5. Tutte le tasse sono pagate in EUR.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Agenzia invia al meccanismo di comunicazione registrato la fattura della tassa annuale da pagare entro il termine di quattro settimane. La fattura deve fornire informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo della tassa. L’Agenzia e il meccanismo di comunicazione registrato possono convenire che le fatture d’importo superiore a 250 000 EUR siano pagate a rate. Il termine di pagamento dell’ultima rata è il 30 settembre.
3. Se un soggetto chiede di diventare un meccanismo di comunicazione registrato, l’Agenzia gli invia una fattura pari al 50 % della componente fissa della tassa d’iscrizione in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e accoglie la domanda solo dopo il pagamento della fattura. Se l’Agenzia respinge la domanda perché il soggetto non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, il soggetto non ha diritto al rimborso della tassa pagata. Dopo la registrazione del soggetto come meccanismo di comunicazione registrato, l’Agenzia invia la fattura della tassa residua pari al 50 % della componente fissa della tassa d’iscrizione in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e alla componente basata sulle registrazioni delle operazioni in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, a meno che il meccanismo di comunicazione registrato non dichiari che comunicherà unicamente dati fondamentali.
4. I meccanismi di comunicazione registrati che cessano di essere registrati presso l’Agenzia non hanno diritto al rimborso delle tasse pagate o all’esenzione delle tasse dovute. Essi versano integralmente la tassa per l’anno in questione, a meno che non abbiano comunicato all’Agenzia, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di non voler più essere registrati presso l’Agenzia.
Articolo 5
Calcolo delle tasse annuali individuali
1. La tassa annuale che il meccanismo di comunicazione registrato deve pagare corrisponde alla somma di quanto segue:
a) |
la componente fissa d’iscrizione pari a 9 000 EUR; |
b) |
la componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata in applicazione dell’articolo 6, a meno che il meccanismo di comunicazione registrato non comunichi esclusivamente dati fondamentali; |
c) |
se pertinente, la rettifica positiva o negativa intesa a compensare le differenze tra la componente basata sulle registrazioni delle operazioni pagata l’anno precedente e la componente basata sulle registrazioni delle operazioni che sarebbe stata pagata in forza delle comunicazioni effettive nell’anno in questione. |
L’importo della rettifica di cui al primo comma, lettera c), è calcolato sottraendo la componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata nell’anno precedente dalla componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata nell’anno in corso.
Nel caso di un meccanismo di comunicazione registrato nell’anno precedente, l’importo della rettifica in applicazione del primo comma, lettera c), è calcolato sottraendo l’importo in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, dalla componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata nell’anno in corso in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 5, dopo aver diviso la suddetta componente per 365 e moltiplicato il quoziente per il numero di giorni di calendario tra la data di registrazione e la fine dell’anno precedente.
L’importo negativo della rettifica di cui al primo comma, lettera c), non supera la componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata per l’anno in corso.
2. Se la somma delle tasse individuali calcolate per ciascun meccanismo di comunicazione registrato in applicazione del paragrafo 1 supera l’importo da coprire con le tasse in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, la tassa individuale che ciascun meccanismo di comunicazione registrato dovrà pagare è ridotta moltiplicandola per un fattore di riduzione calcolato come segue:
Articolo 6
Calcolo della componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni
1. La componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni è calcolata in base alle registrazioni delle operazioni trasmesse nell’anno precedente da ciascun meccanismo di comunicazione registrato come segue:
a) |
l’Agenzia individua i gruppi di dati del meccanismo di comunicazione registrato. Un gruppo di dati è costituito da uno degli elementi seguenti:
|
b) |
per ciascun gruppo di dati di cui alla lettera a), l’Agenzia individua la sottocomponente della tassa in applicazione del paragrafo 2 o del paragrafo 3; |
c) |
la componente basata sulle registrazioni delle operazioni è la somma delle sottocomponenti individuate ai sensi della lettera b). |
2. Le sottocomponenti della tassa per gruppo di dati per le registrazioni delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), sono le seguenti:
Registrazioni delle operazioni per gruppo di dati |
Sottocomponente della tassa in EUR |
da 1 a 1 000 |
250 |
da 1 001 a 10 000 |
500 |
da 10 001 a 100 000 |
1 000 |
da 100 001 a 1 milione |
2 000 |
da più di 1 milione a 10 milioni |
4 000 |
da più di 10 milioni a 100 milioni |
8 000 |
più di 100 milioni |
16 000 |
3. Le sottocomponenti della tassa per gruppo di dati per le registrazioni delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), sono le seguenti:
Registrazioni delle operazioni per gruppo di dati |
Sottocomponente della tassa in EUR |
da 1 a 100 |
250 |
da 101 a 1 000 |
500 |
da 1 001 a 10 000 |
1 000 |
da 10 001 a 100 000 |
2 000 |
da 100 001 a 1 milione |
4 000 |
da più di 1 milione a 10 milioni |
8 000 |
più di 10 milioni |
16 000 |
4. Nel caso di un meccanismo di comunicazione registrato di recente, la componente basata sulle registrazioni delle operazioni nell’anno di registrazione è pari a 65 EUR per ogni giorno di calendario compreso tra la data di registrazione e la fine dell’anno. Il meccanismo di comunicazione registrato e l’Agenzia possono convenire un importo diverso che corrisponda meglio alle comunicazioni attese dal meccanismo di comunicazione registrato.
5. Nel caso di un meccanismo di comunicazione registrato nell’anno precedente, il numero di registrazioni delle operazioni per ciascun gruppo di dati è adeguato prima di individuare le rispettive sottocomponenti della tassa come segue:
Articolo 7
Imposizione del pagamento
1. Le fatture inviate dall’Agenzia in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2 o 3 costituiscono note di addebito in applicazione dell’articolo 71 del regolamento finanziario dell’Agenzia.
2. L’Agenzia adotta tutte le misure giuridiche opportune per assicurare il pagamento integrale delle fatture emesse applicando le norme pertinenti del regolamento finanziario dell’Agenzia, comprese quelle relative agli interessi di mora e al recupero.
3. Se il meccanismo di comunicazione registrato è moroso di almeno un mese nel pagamento della tassa, l’Agenzia può decidere di disabilitarne la capacità di trasmettere i dati all’Agenzia fino al pagamento integrale della tassa.
Articolo 8
Disposizioni transitorie nel 2021
Alle tasse pagate nel 2021 si applicano le norme specifiche seguenti:
a) |
il termine più breve che l’Agenzia può fissare per il pagamento delle fatture in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, è il 31 marzo 2021; |
b) |
i meccanismi di comunicazione registrati che entro il 31 marzo 2021 informano l’Agenzia dell’intenzione di non più registrarsi presso l’Agenzia non sono tenuti a pagare la tassa. Potranno continuare a comunicare i dati fino al 30 giugno 2021; |
c) |
a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, non prima del 1o luglio 2021 l’Agenzia può disabilitare la trasmissione dei dati dei meccanismi di comunicazione registrati che omettono di pagare la tassa; |
d) |
l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), non si applica alle tasse riscosse nel 2021. |
Articolo 9
Valutazione
La Commissione valuta l’attuazione della presente decisione entro il 5 luglio 2024 e successivamente ogni cinque anni, unitamente alla valutazione da effettuare in applicazione dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/942.
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Tuttavia, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dalla data dell’entrata in vigore.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22.
(2) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).
(4) Decisione n. 8/2019 del consiglio di amministrazione dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, del 21 giugno 2019, relativa al regolamento finanziario dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).
(6) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(7) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).