ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 427

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
17 dicembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2108 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/627 per quanto riguarda il bollo sanitario da utilizzare per determinate carni destinate al consumo umano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2109 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica le decisioni 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE e 2008/185/CE per quanto riguarda gli elenchi di Stati membri e loro regioni riconosciuti ufficialmente indenni da diverse malattie degli animali terrestri [notificata con il numero C(2020) 9301]  ( 1 )

4

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2110 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica l’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status di indenne da malattia del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord per determinate malattie degli animali acquatici [notificata con il numero C(2020) 9303]  ( 1 )

10

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2111 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica l’allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in relazione all’approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 9302]  ( 1 )

14

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2112 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica gli allegati delle decisioni 93/455/CEE, 1999/246/CE e 2007/24/CE per quanto riguarda l’approvazione dei piani di allarme e di emergenza del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord per la lotta contro l’afta epizootica, la peste suina classica, l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle [notificata con il numero C(2020) 9307]  ( 1 )

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2113 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica l’allegato I della decisione 2004/3/CE che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie, per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito [notificata con il numero C(2020) 9306]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2108 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/627 per quanto riguarda il bollo sanitario da utilizzare per determinate carni destinate al consumo umano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8, frase introduttiva e lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (2) stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali in relazione alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. L’allegato II di tale regolamento di esecuzione stabilisce le modalità pratiche per il bollo sanitario, che indica tra l’altro l’idoneità delle carni al consumo umano.

(2)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2017/625 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano continueranno ad applicarsi nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione. Per questo motivo è necessario modificare le prescrizioni stabilite dall’allegato II di detto regolamento per quanto riguarda il bollo sanitario da utilizzare nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

(4)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).


ALLEGATO

Nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il nome del paese in cui lo stabilimento è situato, che può essere scritto per intero in lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere in conformità al pertinente codice ISO. Nel caso degli Stati membri (*1) i codici sono tuttavia BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, GR, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE e UK (NI);


(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»»


DECISIONI

17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/4


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2109 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica le decisioni 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE e 2008/185/CE per quanto riguarda gli elenchi di Stati membri e loro regioni riconosciuti ufficialmente indenni da diverse malattie degli animali terrestri

[notificata con il numero C(2020) 9301]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, sezione II,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di animali delle specie bovina e suina nell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri o loro regioni possono essere riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica e rinotracheite bovina infettiva per quanto riguarda gli allevamenti bovini e dalla malattia di Aujeszky per quanto riguarda gli allevamenti suini.

(2)

Le isole Normanne e l’isola di Man, pur non facendo parte dell’Unione in quanto dipendenze della Corona britannica dotate di autonomia interna, hanno una relazione speciale limitata con l’Unione. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio (3) stabilisce che per l’applicazione della regolamentazione concernente, tra l’altro, la legislazione zootecnica, il Regno Unito, le Isole normanne e l’isola di Man debbano essere considerati come un solo Stato membro.

(3)

La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(4)

L’articolo 2 della decisione 93/52/CEE della Commissione (4) dispone che gli Stati membri elencati nell’allegato I della medesima decisione siano riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE. Il Regno Unito è elencato nell’allegato I di tale decisione come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).

(5)

L’articolo 1 della decisione 2003/467/CE della Commissione (5) dispone che le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato I, capitolo 2, della medesima siano dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE. Per quanto riguarda il Regno Unito, i territori della Scozia e dell’isola di Man sono elencati come regioni ufficialmente indenni da tubercolosi.

(6)

L’articolo 2 della decisione 2003/467/CE della Commissione dispone che le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato II, capitolo 2, della medesima siano dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE. Per quanto riguarda il Regno Unito, i territori dell’Inghilterra, della Scozia, del Galles, dell’Irlanda del Nord e dell’isola di Man sono elencati come regioni ufficialmente indenni da brucellosi.

(7)

L’articolo 3 della decisione 2003/467/CE della Commissione dispone che gli Stati membri e le loro regioni elencate nell’allegato III della medesima siano dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE. Nell’allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE, il Regno Unito è elencato come Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, mentre nel capitolo 2 del medesimo allegato l’isola di Jersey e l’isola di Man sono ufficialmente elencate come regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(8)

La decisione 2004/558/CE della Commissione (6) reca un elenco degli Stati membri e delle loro regioni autorizzati ad applicare garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva in conformità agli articoli 9 e 10 della direttiva 64/432/CEE. Jersey figura nell’allegato II di tale decisione come regione alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(9)

La decisione 2008/185/CE della Commissione (7) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri o delle loro regioni in base al loro status sanitario per la malattia di Aujeszky. Il Regno Unito è elencato nell’allegato I di tale decisione come ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. L’allegato III, punto 2, lettera d), di tale decisione elenca gli istituti responsabili della verifica della qualità del metodo ELISA in ciascuno Stato membro. Uno degli istituti nell’elenco è ubicato nel Regno Unito. A norma dell’allegato 2, punto 36, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, i riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati in tale punto non si intendono fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito.

(10)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE e gli atti della Commissione che su di essi si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale motivo, i riferimenti al Regno Unito nell’allegato I della decisione 93/52/CEE, nell’allegato II, capitolo 2, e nell’allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE, nonché nell’allegato I della decisione 2008/185/CE dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(11)

È inoltre necessario sopprimere i riferimenti al Regno Unito dall’allegato I, capitolo 2, e dall’allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, dall’allegato II della decisione 2004/558/CE e dall’allegato III della decisione 2008/185/CE.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE e 2008/185/CE.

(13)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 93/52/CEE, l’allegato II, capitolo 2, e l’allegato III, capitolo1, della decisione 2003/467/CE e l’allegato I della decisione 2008/185/CE sono modificati conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato I, capitolo 2, e l’allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, l’allegato II della decisione 2004/558/CE e l’allegato III della decisione 2008/185/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(3)  Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1).

(4)  Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).

(5)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

(6)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

(7)  Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).


ALLEGATO I

Parte 1

Nell’allegato I della decisione 93/52/CEE, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Codice ISO

Stato membro  (*1)

BE

Belgio

CZ

Cechia

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK (NI)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Parte 2

L’allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE è così modificato:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi  (*2)

(*2)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»"

2)

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Nel Regno Unito (Irlanda del Nord):

Irlanda del Nord.»

Parte 3

Nell’allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE la tabella è sostituita dalla seguente:

«Codice ISO

Stato membro  (*3)

BE

Belgio

CZ

Cechia

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK (NI)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Parte 4

L’allegato I della decisione 2008/185/CE è così modificato:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Stati membri  (*4) o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione

(*4)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»"

2)

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«UK (NI)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Irlanda del Nord.»


(*2)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»

(*4)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»»


(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»

(*3)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»


ALLEGATO II

Parte 1

Nell’allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, la voce relativa al Regno Unito è soppressa.

Parte 2

Nell’allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, la voce relativa al Regno Unito è soppressa.

Parte 3

Nell’allegato II della decisione 2004/558/CE, la voce relativa al Regno Unito è soppressa.

Parte 4

Nell’allegato III, punto 2, lettera d), della decisione 2008/185/CE, la voce relativa al Regno Unito è soppressa.


17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2110 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica l’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status di «indenne da malattia» del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord per determinate malattie degli animali acquatici

[notificata con il numero C(2020) 9303]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 49, paragrafo 1, l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, l’articolo 51, paragrafo 2, e l’articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/177/CE della Commissione (2) attua la direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti. Sono indicati nella seconda e quarta colonna della tabella figurante nell’allegato I, parte A di tale decisione, gli Stati membri dichiarati indenni da malattia a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE e le zone e i compartimenti dichiarati indenni da malattia a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, di tale direttiva. La malattia per cui si applica lo status di "indenne da malattia" è indicata nella prima colonna della stessa tabella.

(2)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, la direttiva 2006/88/CE e gli atti della Commissione che su di essa si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale motivo, i riferimenti al Regno Unito nell’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2009/177/CE.

(4)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di "indenne da malattia" di Stati membri, zone e compartimenti (GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15).


ALLEGATO

«PARTE C

Stati membri (*1) , zone e compartimenti dichiarati indenni da malattia

Malattia

Stato membro

Codice ISO

Delimitazione geografica dell’area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)

Setticemia emorragica virale (VHS)

Danimarca

DK

Intero territorio continentale

Irlanda

IE

L’intero territorio

Cipro

CY

Tutte le zone continentali situate sul suo territorio

Finlandia

FI

Tutte le zone continentali e costiere situate sul suo territorio, ad eccezione della provincia di Åland

Svezia

SE

L’intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Danimarca

DK

L’intero territorio

Irlanda

IE

L’intero territorio

Cipro

CY

Tutte le zone continentali situate sul suo territorio

Finlandia

FI

Intero territorio, ad eccezione del compartimento costiero di Ii, Kuivaniemi e dei seguenti bacini idrografici: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zona di Saarijärvi e 4.41 zona di Pielinen

Svezia

SE

L’intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Virus erpetico della carpa Koi (KHV)

Irlanda

IE

L’intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Anemia infettiva dei salmoni (ISA)

Belgio

BE

L’intero territorio

Bulgaria

BG

L’intero territorio

Repubblica ceca

CZ

L’intero territorio

Danimarca

DK

L’intero territorio

Germania

DE

L’intero territorio

Estonia

EE

L’intero territorio

Irlanda

IE

L’intero territorio

Grecia

EL

L’intero territorio

Spagna

ES

L’intero territorio

Francia

FR

L’intero territorio

Italia

IT

L’intero territorio

Cipro

CY

L’intero territorio

Lettonia

LV

L’intero territorio

Lituania

LT

L’intero territorio

Lussemburgo

LU

L’intero territorio

Ungheria

HU

L’intero territorio

Malta

MT

L’intero territorio

Paesi Bassi

NL

L’intero territorio

Austria

AT

L’intero territorio

Polonia

PL

L’intero territorio

Portogallo

PT

L’intero territorio

Romania

RO

L’intero territorio

Slovenia

SI

L’intero territorio

Slovacchia

SK

L’intero territorio

Finlandia

FI

L’intero territorio

Svezia

SE

L’intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Infezione da Marteilia refringens

Irlanda

IE

L’intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Tutte le coste dell’Irlanda del Nord, ad eccezione di Belfast Lough e Dundrum Bay

Infezione da Bonamia ostreae

Irlanda

IE

Tutte le coste dell’Irlanda, ad eccezione di:

1.

Cork Harbour

2.

Galway Bay

3.

Ballinakill Harbour

4.

Clew Bay

5.

Achill Sound

6.

Loughmore, Blacksod Bay

7.

Lough Foyle

8.

Lough Swilly

9.

Kilkieran Bay

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Tutte le coste dell’Irlanda del Nord, ad eccezione di Belfast Lough e Dundrum Bay

Malattia dei punti bianchi»

 

 

 


(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2111 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica l’allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in relazione all’approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 9302]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici (1) e alle misure di lotta contro tali malattie, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/221/UE della Commissione (2) approva le misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio.

(2)

Il territorio del Regno Unito figura nella seconda colonna della tabella dell’allegato I della decisione 2010/221/UE come indenne da diverse malattie tra quelle elencate nella prima colonna della stessa tabella.

(3)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, la direttiva 2006/88/CE e gli atti della Commissione che su di essa si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale motivo, i riferimenti al Regno Unito nell’allegato I della decisione 2010/221/UE dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2010/221/UE.

(5)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2010/221/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).


ALLEGATO

ALLEGATO I

Stati membri (*1) e loro regioni considerati indenni dalle malattie indicate in tabella e autorizzati ad adottare le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di tali malattie in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica dell’area indenne da malattia (Stato membro, zona o compartimento)

Viremia primaverile della carpa (SVC)

Danimarca

DK

Tutto il territorio

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Ungheria

HU

Tutto il territorio

Finlandia

FI

Tutto il territorio

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Nefrobatteriosi (BKD)

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio

Svezia

SE

Le parti continentali del territorio

Infezione da Gyrodactylus salaris (GS)

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Finlandia

FI

I bacini idrografici di Tenojoki e Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlanda

IE

Compartimento 1: Sheephaven Bay

Compartimento 3: Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay

Compartimento 4: Streamstown Bay

Compartimento 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay

Compartimento A: Tralee Bay Hatchery

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Il territorio dell’Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough

Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio


(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»


17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2112 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica gli allegati delle decisioni 93/455/CEE, 1999/246/CE e 2007/24/CE per quanto riguarda l’approvazione dei piani di allarme e di emergenza del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord per la lotta contro l’afta epizootica, la peste suina classica, l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle

[notificata con il numero C(2020) 9307]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), in particolare l’articolo 72, paragrafo 7,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4), in particolare l’articolo 62, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 93/455/CEE della Commissione (5) approva i piani di allarme per la lotta contro l’afta epizootica degli Stati membri elencati nel suo allegato.

(2)

La decisione 1999/246/CE della Commissione (6) approva i piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica per gli Stati membri di cui al suo allegato.

(3)

L’allegato della decisione 2007/24/CE della Commissione (7) stabilisce l’elenco degli Stati membri i cui piani di emergenza per la lotta contro l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle sono stati approvati.

(4)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE, e gli atti della Commissione che su di esse si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale motivo, i riferimenti al Regno Unito negli allegati delle decisioni 93/455/CEE, 1999/246/CE e 2007/24/CE dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati delle decisioni 93/455/CEE, 1999/246/CE e 2007/24/CE.

(6)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 93/455/CEE è sostituito dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Nell’elenco di cui all’allegato della decisione 1999/246/CE, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito (Irlanda del Nord) (*)

Articolo 3

L’allegato della decisione 2007/24/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(2)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

(3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(4)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(5)  Decisione 93/455/CEE della Commissione, del 23 luglio 1993, che approva alcuni piani di allarme per la lotta contro l’afta epizootica (GU L 213 del 24.8.1993, pag. 20).

(6)  Decisione 1999/246/CE della Commissione, del 30 marzo 1999, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica (GU L 93 dell’8.4.1999, pag. 24).

(7)  Decisione 2007/24/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 26).


ALLEGATO I

«ALLEGATO

I piani di allarme per il controllo dell’afta epizootica dei seguenti Stati membri (1) sono stati approvati:

Belgio

Danimarca

Germania

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Portogallo

Finlandia

Svezia

Regno Unito (Irlanda del Nord)

»

(1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


ALLEGATO II

«ALLEGATO

Elenco degli Stati membri  (1) di cui all’articolo 3

Codice

Paese

AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Cechia

DE

Germania

DK

Danimarca

EE

Estonia

EL

Grecia

ES

Spagna

FI

Finlandia

FR

Francia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SE

Svezia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

UK (NI)

Regno Unito (Irlanda del Nord)


(1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»


17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2113 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica l’allegato I della decisione 2004/3/CE che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie, per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito

[notificata con il numero C(2020) 9306]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/56/CE stabilisce che, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del territorio di uno o più Stati membri, la Commissione autorizza misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II contro organismi nocivi che non esistano in tali regioni o che appaiano particolarmente dannosi alle colture nelle regioni medesime.

(2)

A tale riguardo, la decisione 2004/3/CE della Commissione (2) autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie. La decisione 2004/3/CE stabilisce, in particolare, che gli Stati membri elencati nella colonna 1 dell’allegato I sono autorizzati, per le regioni indicate a fronte della rispettiva denominazione nella colonna 2 di detto allegato, a limitare la commercializzazione di tuberi-seme di patate. Per quanto riguarda il Regno Unito, nell’allegato I, colonna 2, della decisione 2004/3/CE sono attualmente elencate, ai fini di tale autorizzazione, le seguenti regioni: Cumbria, Northumberland (Inghilterra), Irlanda del Nord e Scozia.

(3)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, la direttiva 2002/56/CE e gli atti della Commissione che su di essa si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per questo motivo, alla fine del periodo di transizione solo l’Irlanda del Nord dovrebbe figurare come regione nell’allegato I, colonna 2, della decisione 2004/3/CE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2004/3/CE.

(5)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato 1 della decisione 2004/3/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

(2)  Decisione 2004/3/CE della Commissione, del 19 dicembre 2003, che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stato membro (1)

Regione

Germania

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinde Groß Lüsewitz

Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow

Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow

Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel

Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow

Gemeinde Pelsin

Irlanda

Intero territorio

Portogallo

Azzorre (zone al di sopra di 300 m di altitudine)

Finlandia

Comuni di Liminka e Tyrnävä

Regno Unito (1)

Irlanda del Nord

»

(1)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.