ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 416

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
11 dicembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2035 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 per quanto riguarda il formulario della domanda di intervento di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di introdurre la possibilità di chiedere un intervento in Irlanda del Nord

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione, del 9 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento, nonché il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di COVID-19

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione, del 10 dicembre 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2038 della Commissione, del 10 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formulari di impegno del garante e l’inclusione delle spese di trasporto aereo nel valore in dogana per tenere conto del recesso del Regno Unito dall’Unione

48

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2039 della Commissione, del 9 dicembre 2020, relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 della Commissione [notificata con il numero C(2020) 8602]

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 416/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2034 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2020

che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») tramite la rete di analisti della sicurezza aerea, ha sviluppato una metodologia per la classificazione degli eventi in funzione dei rischi per la sicurezza, tenendo conto della necessaria compatibilità con i sistemi di classificazione dei rischi esistenti. Il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (ERCS) è stato sviluppato entro il 15 maggio 2017 conformemente al termine di cui all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 376/2014. Il presente regolamento dovrebbe ora istituire l’ERCS.

(2)

L’ERCS dovrebbe fornire sostegno alle autorità competenti degli Stati membri e all’Agenzia nella valutazione degli eventi e il suo scopo principale dovrebbe essere l’individuazione e la classificazione in modo armonizzato del livello di rischio derivante da ciascun evento in relazione alla sicurezza aerea. Il suo scopo non dovrebbe essere l’individuazione dell’esito dell’evento.

(3)

L’ERCS dovrebbe inoltre consentire di individuare gli interventi rapidi necessari in risposta ad eventi ad alto rischio per la sicurezza. Esso dovrebbe inoltre consentire l’individuazione delle aree di rischio principali a partire da informazioni aggregate e l’individuazione e il confronto dei loro livelli di rischio.

(4)

L’ERCS dovrebbe facilitare un approccio integrato e armonizzato alla gestione del rischio in tutto il sistema aeronautico europeo e pertanto consentire alle autorità competenti degli Stati membri e all’Agenzia di concentrarsi sugli sforzi volti a migliorare la sicurezza in modo armonizzato nel contesto del piano europeo per la sicurezza aerea di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (3), che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo, indica il tasso di invasioni di pista e il tasso di violazioni dei minimi di separazione a livello dell’Unione con un impatto sulla sicurezza quali indicatori da monitorare su base annua nel corso del terzo periodo di riferimento (RP3), che comprende gli anni civili dal 2020 al 2024 inclusi. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2021 per allineare l’uso dell’ERCS all’avvio del secondo periodo annuale di monitoraggio dell’RP3 e garantire una valutazione armonizzata degli eventi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il sistema europeo comune per la classificazione dei rischi (ERCS) volto a determinare il rischio per la sicurezza posto da un evento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«sistema europeo per la classificazione dei rischi» o «ERCS»: la metodologia applicata per valutare, sotto forma di un punteggio di rischio per la sicurezza, il rischio per l’aviazione civile derivante da un evento;

(2)

«matrice ERCS»: una griglia composta dalle variabili di cui all’articolo 3, paragrafo 3, che serve a illustrare il punteggio di rischio per la sicurezza;

(3)

«punteggio di rischio per la sicurezza»: il risultato della classificazione del rischio di un evento, ottenuto combinando i valori delle variabili di cui all’articolo 3, paragrafo 3;

(4)

«zona ad alto rischio»: una zona in cui l’impatto di un aeromobile causerebbe numerose lesioni e/o un elevato numero di decessi, a causa della natura delle attività in tale zona, ad esempio per la presenza di impianti chimici o nucleari;

(5)

«zona popolata»: una zona caratterizzata da edifici raggruppati o sparsi e dalla presenza permanente di popolazione umana, quale una città, un insediamento o un villaggio;

(6)

«lesione invalidante»: una lesione che riduce la qualità di vita della persona in ragione della riduzione della mobilità o della capacità cognitiva o fisica nella vita quotidiana.

Articolo 3

Sistema comune europeo per la classificazione dei rischi

1.   L’ERCS è definito in dettaglio nell’allegato.

2.   L’ERCS prende in considerazione il rischio per la sicurezza derivante da un evento e non il suo esito effettivo. In base alla valutazione di ciascun evento si determina l’esito peggiore possibile che l’evento avrebbe potuto provocare in caso di incidente e quanto l’evento si sia avvicinato a tale esito.

3.   L’ERCS è basato sulla matrice ERCS composta dalle due variabili seguenti:

a)

gravità: individuazione dell’esito peggiore possibile in caso di incidente derivante dall’evento oggetto di valutazione se quest’ultimo avesse provocato un incidente;

b)

probabilità: individuazione della probabilità che l’evento oggetto di valutazione provochi l’esito peggiore possibile in caso di incidente di cui alla lettera a).

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).


ALLEGATO

Sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (ERCS)

L’ERCS deve essere costituito dalle due fasi seguenti:

 

FASE 1: determinazione dei valori delle due variabili: gravità e probabilità;

 

FASE 2: assegnazione del punteggio di rischio per la sicurezza mediante la matrice ERCS in base ai due valori determinati delle variabili.

FASE 1: DETERMINAZIONE DEI VALORI DELLE VARIABILI

1.   Gravità dell’esito potenziale in caso di incidente

1.1.   Individuazione

L’individuazione della gravità dell’esito potenziale in caso di incidente deve essere effettuata mediante le due fasi seguenti:

a)

la determinazione del tipo di incidente più probabile che l’evento oggetto di valutazione avrebbe potuto provocare (la cosiddetta «area di rischio principale»);

b)

la determinazione delle potenziali perdite di vite umane in base alle dimensioni dell’aeromobile e alla vicinanza a zone popolate o ad alto rischio.

Le aree di rischio principali sono le seguenti:

a.

collisione in volo: collisione tra aeromobili che si verifica quando entrambi gli aeromobili sono in volo, oppure tra aeromobili e altri oggetti in volo (esclusi uccelli e fauna selvatica);

b.

assetto inusuale dell’aeromobile: uno stato indesiderato dell’aeromobile caratterizzato da scostamenti non intenzionali dai parametri rilevati abitualmente nel corso delle operazioni, che potrebbe in ultima istanza causare un impatto non controllato con il suolo;

c.

collisione sulla pista: una collisione tra un aeromobile e un altro oggetto (altri aeromobili, veicoli ecc.) o una persona, che si verifica sulla pista di un aeroporto o su un’altra zona di atterraggio predesignata. Non comprende le collisioni con uccelli o fauna selvatica;

d.

uscita di pista: un evento che si verifica quando un aeromobile lascia la pista o l’area di movimento di un aeroporto o la superficie di atterraggio di qualsiasi altra area di atterraggio predesignata, senza essere in volo. Comprende gli atterraggi verticali ad alto impatto per gli aerogiri o gli aeromobili a decollo e atterraggio verticale, i palloni o i dirigibili;

e.

incendio, fumo e pressurizzazione: un evento che comprende i casi in cui la presenza di incendi, fumo, esalazioni o situazioni collegate alla pressurizzazione possono risultare incompatibili con la vita umana. Sono compresi gli eventi in cui gli incendi, il fumo o le esalazioni che interessano qualsiasi parte di un aeromobile, in volo o a terra, non sono provocati da un impatto o da atti dolosi;

f.

danneggiamento a terra: danneggiamento di un aeromobile provocato dall’utilizzo dello stesso a terra su qualsiasi area diversa da una pista o da un’area di atterraggio predesignata, nonché da danni durante la manutenzione;

g.

collisione in volo con ostacoli: collisione tra un aeromobile in volo e ostacoli che si elevano dalla superficie terrestre. Gli ostacoli comprendono gli edifici alti, gli alberi, i cavi elettrici e delle telecomunicazioni e le antenne, nonché gli oggetti ancorati a terra;

h.

collisione con il suolo: un evento in cui un aeromobile in volo urta il suolo, senza indicazione del fatto che l’equipaggio non sia stato in grado di controllare l’aeromobile. Sono compresi i casi in cui l’equipaggio è disturbato da illusioni ottiche o ambiente visivo degradato;

i.

altre lesioni: un evento in cui si sono verificate lesioni mortali o non mortali, che non rientra in nessun’altra area di rischio principale;

j.

security: un atto di interferenza illecita nei confronti dell’aviazione civile. Sono compresi tutti gli inconvenienti e le violazioni relativi alla sorveglianza e alla protezione, al controllo degli accessi, allo screening, all’attuazione dei controlli di sicurezza e a qualsiasi altro atto inteso a causare la distruzione dolosa o vandalica di aeromobili e di beni, mettendo in pericolo l’aviazione civile e le sue strutture o provocando interferenze illecite nei confronti delle stesse. Sono compresi sia gli eventi relativi alla sicurezza fisica sia quelli relativi alla cibersicurezza.

Le potenziali perdite di vite umane devono essere classificate come segue:

a)

più di 100 possibili decessi - laddove l’evento oggetto di valutazione comprende almeno uno dei seguenti casi:

un aeromobile certificato di grandi dimensioni con a bordo più di 100 potenziali passeggeri;

un aeromobile di dimensioni equivalenti per il trasporto di merci;

un aeromobile di qualsiasi tipo coinvolto in un evento in una zona densamente popolata e/o in una zona ad alto rischio;

qualsiasi situazione che coinvolge un qualsiasi tipo di aeromobile in cui sono possibili più di 100 decessi;

b)

tra 20 e 100 possibili decessi - laddove l’evento oggetto di valutazione comprende almeno uno dei seguenti casi:

un aeromobile certificato di medie dimensioni con a bordo da 20 a 100 potenziali passeggeri o un aeromobile di dimensioni equivalenti per il trasporto di merci;

qualsiasi situazione in cui sono possibili da 20 a 100 decessi;

c)

tra 2 e 19 possibili decessi - laddove l’evento oggetto di valutazione comprende almeno uno dei seguenti casi:

un aeromobile certificato di piccole dimensioni con a bordo fino a 19 potenziali passeggeri;

un aeromobile di dimensioni equivalenti per il trasporto di merci;

qualsiasi situazione in cui sono possibili da 2 a 19 decessi;

d)

1 possibile decesso - laddove l’evento oggetto di valutazione comprende almeno uno dei seguenti casi:

un aeromobile non certificato, ossia non soggetto ai requisiti di certificazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea;

qualsiasi situazione in cui è possibile un solo decesso;

e)

0 possibili decessi - qualora l’evento oggetto di valutazione provochi esclusivamente lesioni personali, indipendentemente dal numero di lesioni gravi e lievi, purché non vi siano decessi.

1.2.   Determinazione

La gravità dell’incidente deve essere espressa mediante uno dei seguenti indici di gravità:

«A», che indica che un incidente non è probabile;

«E», che indica un incidente che comporta lesioni minori e gravi (non invalidanti) o che provoca danni minori all’aeromobile;

«I», che indica un incidente che comporta un unico decesso o lesione invalidante o che provoca danni rilevanti;

«M», che indica un incidente grave con un numero limitato di decessi o lesioni invalidanti o che provoca la distruzione dell’aeromobile;

«S», che indica un incidente significativo, potenzialmente in grado di provocare decessi e lesioni;

«X», che indica un incidente estremo catastrofico, potenzialmente in grado di provocare un numero significativo di decessi.

L’indice di gravità è determinato combinando l’area di rischio principale e la potenziale perdita di vite umane, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

AREA DI RISCHIO

CATEGORIA

INDICE DI GRAVITÀ

Collisione in volo

Più di 100 possibili decessi

X

Tra 20 e 100 possibili decessi

S

Tra 2 e 19 possibili decessi

M

1 possibile decesso

I

Assetto inusuale dell’aeromobile

Più di 100 possibili decessi

X

Tra 20 e 100 possibili decessi

S

Tra 2 e 19 possibili decessi

M

1 possibile decesso

I

Collisione sulla pista

Più di 100 possibili decessi

X

Tra 20 e 100 possibili decessi

S

Tra 2 e 19 possibili decessi

M

1 possibile decesso

I

0 possibili decessi

E

Uscite di pista

Tra 20 e 100 possibili decessi

S

Tra 2 e 19 possibili decessi

M

1 possibile decesso

I

0 possibili decessi

E

Incendio, fumo e pressurizzazione

Più di 100 possibili decessi

X

Tra 20 e 100 possibili decessi

S

Tra 2 e 19 possibili decessi

M

1 possibile decesso

I

Danneggiamento a terra

Tra 2 e 19 possibili decessi

M

1 possibile decesso

I

0 possibili decessi

E

Collisione in volo con ostacoli

Più di 100 possibili decessi

X

Tra 20 e 100 possibili decessi

S

Tra 2 e 19 possibili decessi

M

1 possibile decesso

I

Collisione con il suolo

Più di 100 possibili decessi

X

Tra 20 e 100 possibili decessi

S

Tra 2 e 19 possibili decessi

M

1 possibile decesso

I

Altre lesioni

Tra 20 e 100 possibili decessi

S

Tra 2 e 19 possibili decessi

M

1 possibile decesso

I

0 possibili decessi

E

Security

Più di 100 possibili decessi

X

Tra 20 e 100 possibili decessi

S

Tra 2 e 19 possibili decessi

M

1 possibile decesso

I

0 possibili decessi

E

2.   Probabilità dell’esito potenziale in caso di incidente

La probabilità dell’esito peggiore possibile in caso di incidente deve essere determinata utilizzando il modello a barriere ERCS di cui alla sezione 2.1.

2.1.   Modello a barriere ERCS

Lo scopo del modello a barriere ERCS è di valutare l’efficacia (vale a dire il numero e la forza) delle barriere rimanenti tra l’evento effettivo e l’esito peggiore possibile in caso di incidente nel sistema di sicurezza illustrato nella tabella di cui alla sezione 2.1.1. In ultima istanza il modello a barriere ERCS deve determinare quanto l’evento oggetto di valutazione si sia avvicinato al potenziale incidente.

2.1.1.   Barriere

Il modello a barriere ERCS è costituito da 8 barriere, ordinate in sequenza logica e ponderate secondo la seguente tabella:

Numero della barriera

Barriera

Peso della barriera

1

«Progettazione degli aeromobili, delle apparecchiature e delle infrastrutture», comprendente la manutenzione e gli interventi di correzione, il sostegno alle operazioni, la prevenzione di problemi relativi a fattori tecnici che potrebbero causare un incidente.

5

2

«Pianificazione tattica», comprendente la pianificazione organizzativa e individuale precedente il volo o altre attività operative a sostegno della riduzione delle cause e dei fattori che contribuiscono agli incidenti.

2

3

«Regolamenti, procedure, processi», comprendente norme, procedure e regolamenti che sono efficaci, comprensibili e disponibili (ad esclusione dell’uso di procedure per le barriere di recupero) e che vengono rispettati.

3

4

«Azione e consapevolezza situazionale», comprendente la sorveglianza umana per le minacce operative, che garantisce l’individuazione dei pericoli operativi e un’azione efficace per la prevenzione degli incidenti.

2

5

«Azione e funzionamento dei sistemi di avvertimento» che potrebbero prevenire un incidente e che sono idonei allo scopo, funzionanti e operativi e che vengono rispettati.

3

6

«Recupero tardivo da una potenziale situazione di incidente»

1

7

«Protezioni», comprendenti barriere immateriali o situazioni casuali che, al verificarsi di un evento, ne attenuino gli esiti o impediscano l’aggravarsi dello stesso.

1

8

«Evento a basso livello di energia» ottiene lo stesso punteggio di «Protezioni», ma solo per le aree di rischio principale a bassa energia (danneggiamento a terra, uscite di pista, lesioni).

«Non pertinente» per tutte le altre aree di rischio principali.

1

2.1.2.   Efficacia delle barriere

L’efficacia di ciascuna barriera è definita come segue:

«Stopped» (evento arrestato): se la barriera ha impedito il verificarsi dell’incidente;

«Remaining Known» (rimanente nota): se è noto che la barriera è rimasta tra l’evento oggetto di valutazione e l’esito potenziale in caso di incidente;

«Remaining Assumed» (rimanente presunta): se si presume che la barriera sia rimasta tra l’evento oggetto di valutazione e l’esito potenziale in caso di incidente;

«Failed Known» (fallimento noto): se è noto che la barriera ha fallito;

«Failed Assumed» (fallimento presunto): se si presume che la barriera abbia fallito, anche se non sono disponibili informazioni o se queste non sono sufficienti per determinarlo;

«Not Applicable» (non pertinente): se la barriera non è pertinente per l’evento oggetto di valutazione.

2.1.3.   Valutazione delle barriere

Le barriere devono essere valutate in due fasi.

Fase 1: individuare quale delle barriere di cui alla tabella nella sezione 2.1.1 (1-8) ha arrestato l’evento prima che questo provocasse l’esito potenziale in caso di incidente («barriera di arresto»).

Fase 2: individuare, conformemente al punto 2.1.2, l’efficacia delle barriere rimanenti. Le barriere rimanenti sono le barriere di cui alla tabella nella sezione 2.1.1 che sono poste tra la barriera di arresto e l’esito potenziale in caso di incidente. Non si considera che le barriere di cui alla tabella nella sezione 2.1.1 che sono poste prima della barriera di arresto abbiano contribuito a prevenire l’esito potenziale in caso di incidente; tali barriere non devono pertanto essere classificate come «Stopped» o «Remaining».

2.2.   Calcolo

La probabilità dell’esito potenziale in caso di incidente è il valore numerico risultante dalle fasi indicate di seguito.

Fase 1: la somma di tutti i pesi (da 1 a 5) di cui alla tabella nella sezione 2.1.1 assegnati a tutte le barriere valutate che sono state classificate come «Stopped», «Remaining known» o «Remaining assumed». Le barriere «Failed» e «Not Applicable» non devono essere conteggiate ai fini del punteggio finale, in quanto tali barriere non avrebbero potuto prevenire l’incidente. La somma risultante dei pesi delle barriere è un valore numerico tra 0 e 18.

Fase 2: la somma dei pesi delle barriere corrisponde a un punteggio della barriera tra 0 e 9 secondo la seguente tabella, che comprende l’intera gamma tra barriere rimanenti forti e deboli.

Somma dei pesi delle barriere

Punteggio della barriera corrispondente

0 Nessuna barriera rimanente. Si è verificato l’esito peggiore possibile in caso di incidente.

0

1-2

1

3-4

2

5-6

3

7-8

4

9-10

5

11-12

6

13-14

7

15-16

8

17-18

9

FASE 2: ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI RISCHIO PER LA SICUREZZA ALL’INTERNO DELLA MATRICE ERCS

Il punteggio di rischio per la sicurezza è un valore espresso da due caratteri: il primo corrisponde al valore alfabetico risultante dal calcolo della gravità dell’evento (indice di gravità da A a X) e il secondo rappresenta il valore numerico risultante dal calcolo del corrispondente punteggio dell’evento (da 0 a 9).

Il punteggio di rischio per la sicurezza deve essere inserito nella matrice ERCS.

Per ciascun dato punteggio di rischio per la sicurezza esiste anche un punteggio numerico equivalente che può essere usato a fini di aggregazione e analisi ed è illustrato di seguito alla voce «Punteggio numerico equivalente».

Nella matrice ERCS sono riportati il punteggio di rischio per la sicurezza e i valori numerici associati di un evento come segue:

Image 1

Oltre al punteggio di rischio per la sicurezza, e per facilitare la determinazione dell’urgenza dell’azione raccomandata che deve essere attribuita all’evento, nella matrice dell’ERCS potrebbero essere utilizzati i seguenti tre colori:

Colore

Punteggio ERCS

Significato

ROSSO

X0, X1, X2, S0, S1, S2, M0, M1, I0

Rischio alto. Eventi che presentano il rischio più alto.

GIALLO

X3, X4, S3, S4, M2, M3, I1, I2, E0, E1

Rischio elevato. Eventi che presentano un rischio intermedio.

VERDE

da X5 a X9, da S5 a S9, da M4 a M9, da I3 a I9, da E2 a E9

Eventi che presentano un rischio basso.

L’area verde della matrice contiene i valori di rischio più bassi. Essi forniscono dati per un’analisi approfondita degli eventi relativi alla sicurezza che, da soli o insieme ad altri eventi, potrebbero aumentare i valori di rischio di tali eventi.

Punteggio numerico equivalente

A ciascun punteggio ERCS è assegnato un valore numerico corrispondente che rappresenta l’entità del rischio, al fine di facilitare l’aggregazione e l’analisi numerica di molteplici eventi con un punteggio ERCS:

Punteggio ERCS

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

X0

Valore numerico corrispondente

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

Punteggio ERCS

S9

S8

S7

S6

S5

S4

S3

S2

S1

S0

Valore numerico corrispondente

0,0005

0,005

0,05

0,5

5

50

500

5000

50000

500000

Punteggio ERCS

M9

M8

M7

M6

M5

M4

M3

M2

M1

M0

Valore numerico corrispondente

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

100000

Punteggio ERCS

I9

I8

I7

I6

I5

I4

I3

I2

I1

I0

Valore numerico corrispondente

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

Punteggio ERCS

E9

E8

E7

E6

E5

E4

E3

E2

E1

E0

Valore numerico corrispondente

0,000001

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

Sia la colonna 10 che la riga A della matrice recano il valore 0 come valore numerico corrispondente.


11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 416/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2035 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 per quanto riguarda il formulario della domanda di intervento di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di introdurre la possibilità di chiedere un intervento in Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione (2) stabilisce, nell’allegato I, il formulario da utilizzare per chiedere che le autorità doganali intervengano in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013 («il formulario della domanda di intervento»).

(2)

Il 1o febbraio 2020 il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea ed è diventato un «paese terzo». L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso) (3) prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data nel e al Regno Unito si applica il diritto dell’Unione nella sua interezza.

(3)

Al termine del periodo di transizione si applica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), che costituisce parte integrante dell’accordo di recesso. Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell’Unione applicabili, a determinate condizioni, anche nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord (4).

(4)

Il protocollo prevede che i regolamenti elencati nell’allegato 2 al punto 45 (regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), sezioni 2 e 3 del capo I del titolo II della parte II e regolamento (UE) n. 608/2013) si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(5)

Un titolare del diritto dovrebbe pertanto, presentando una domanda unionale, poter chiedere l’intervento delle autorità doganali in uno Stato membro per la protezione di tali diritti di proprietà intellettuale in Irlanda del Nord.

(6)

Più precisamente, un titolare del diritto dovrebbe poter chiedere che la procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni, di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013 sia utilizzata per merci che violano un’indicazione geografica, visto che tali merci sono inserite nella definizione di merci contraffatte al punto 5 dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 608/2013.

(7)

Il formulario della domanda di intervento deve pertanto essere adattato con l’introduzione nella casella «6. Lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l’intervento delle autorità doganali» e nella casella «10. Il sottoscritto chiede il ricorso alla procedura di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013 (piccole spedizioni) nei seguenti Stati membri e, ove richiesto dalle autorità doganali, accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura» una nuova casella da barrare «XI» per l’Irlanda del Nord.

(8)

Negli stessi campi, la casella da barrare per il Regno Unito dovrebbe essere cancellata per riflettere la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

(9)

Le istruzioni per la compilazione dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, che figurano nell’allegato III di tale regolamento, devono essere modificate per chiarire che si può chiedere l’intervento in Irlanda del Nord solo per diritti di proprietà intellettuale che sono protetti in Irlanda del Nord in virtù del protocollo.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013.

(11)

È opportuno che il presente regolamento cominci ad applicarsi il giorno successivo a quello in cui si conclude il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:

1)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 10).

(3)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) («accordo di recesso»).

(4)  Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo.

(5)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Nella parte I dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, nell’istruzione per la compilazione della casella 6 («Lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l’intervento delle autorità doganali»), è aggiunto il comma seguente:

«Se è indicata l’Irlanda del Nord (XI), la domanda è una domanda unionale e può essere concessa unicamente per la protezione di uno dei seguenti diritti di proprietà intellettuale che sono protetti in Irlanda del Nord in virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord:

a)

indicazioni geografiche o denominazioni d’origine protette dei prodotti agricoli e alimentari come disposto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

b)

indicazioni geografiche delle bevande spiritose come disposto dal regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

c)

indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati come disposto dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (***);

d)

le denominazioni di origine o indicazioni geografiche dei vini come disposto dalla parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (****).


(*)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(**)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

(***)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(****)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»»


11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 416/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2036 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento, nonché il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di COVID-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti che gli operatori di aeromobili devono soddisfare per quanto riguarda l’addestramento operativo e i controlli periodici dei loro piloti.

(2)

Il piano europeo per la sicurezza aerea adottato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1139 ha individuato, tra gli elementi di fondamentale importanza, il fatto che il personale aeronautico disponga di competenze adeguate e che i metodi di addestramento debbano essere adattati per garantire che il personale sia in grado di gestire le nuove tecnologie emergenti e la crescente complessità del sistema aeronautico.

(3)

Nel 2013 l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ha pubblicato il Manual of evidence-based training («Manuale di addestramento basato su evidenze», doc. 9995 AN/497), che contiene un quadro delle competenze necessarie («competenze fondamentali») per operare in modo sicuro, efficace ed efficiente in un ambiente di trasporto aereo commerciale nonché le corrispondenti descrizioni e i relativi indicatori comportamentali per valutare tali competenze. Le competenze dell’addestramento basato su evidenze («EBT») comprendono quelle che, nell’addestramento dei piloti, erano note in precedenza come conoscenze, abilità e attitudini (knowledge, skills and attitudes - «KSA») tecniche e non tecniche.

(4)

Obiettivo dell’EBT è migliorare la sicurezza e rafforzare le competenze degli equipaggi di condotta affinché operino gli aeromobili in sicurezza in tutti i regimi di volo e siano in grado di individuare e gestire situazioni impreviste. Il concetto di EBT è stato ideato per ottimizzare l’apprendimento e limitare le formalità di controllo.

(5)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per allinearlo al documento 9995 dell’ICAO Manual of evidence-based training, al fine di introdurre requisiti in materia di addestramento, controlli e valutazione del programma EBT e consentire alle autorità di approvare l’EBT di riferimento che sostituisce i controlli precedenti, vale a dire il controllo di professionalità dell’operatore (Operator Proficiency Check — OPC) e il controllo di professionalità finalizzato al mantenimento dell’abilitazione (Licence Proficiency Check — LPC). Ciò consentirà un approccio unico all’addestramento periodico presso l’operatore.

(6)

La pandemia di COVID-19 ha ostacolato gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.

(7)

Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione prescrive che, a partire dal 1o gennaio 2021, siano installati e usati fonoregistratori in cabina di pilotaggio (CVR con capacità di registrazione di 25 ore). Al fine di evitare di imporre un onere finanziario sproporzionato agli operatori e ai costruttori dei velivoli la cui consegna agli operatori era prevista prima del 1o gennaio 2021, salvo poi venire sospesa a seguito della pandemia di COVID-19, è opportuno rinviare l’applicazione di tale requisito.

(8)

L’Agenzia ha verificato che è possibile rinviare l’applicazione del requisito di cui al considerando 7 per un periodo limitato senza effetti negativi sulla sicurezza aerea.

(9)

L’Agenzia ha elaborato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 08/2019 (3), in conformità dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012

Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Data di entrata in vigore e di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sono così modificati:

(1)

l'allegato I è così modificato:

 

sono inserite le seguenti definizioni:

"23 bis)

"competenza", una dimensione delle prestazioni umane utilizzata per prevedere in modo affidabile le prestazioni positive nello svolgimento di un lavoro e che si manifesta ed è osservata attraverso comportamenti che mobilitano le conoscenze, abilità e attitudini pertinenti all'esecuzione di attività o compiti in determinate condizioni;

23 ter)

"addestramento basato sulle competenze", programmi di valutazione e addestramento caratterizzati da un orientamento alle prestazioni, dall'importanza attribuita agli standard di prestazione e alla loro misurazione e dallo sviluppo di un addestramento conforme agli standard di prestazione specificati;

23 quater)

"quadro delle competenze", un insieme completo di competenze individuate che vengono sviluppate e sottoposte a un addestramento e una valutazione nell'ambito del programma di addestramento basato su evidenze fornito dall'operatore utilizzando scenari pertinenti alle operazioni, e che è sufficientemente ampio da preparare il pilota alle minacce e agli errori sia previsti che imprevisti;

42 quinquies)

"modulo EBT", una combinazione di sessioni su un dispositivo qualificato di addestramento al volo simulato, che rientra nella valutazione e nell'addestramento periodici svolti nell'arco di tre anni;

47 bis)

"iscrizione", l'azione amministrativa eseguita dall'operatore in seguito alla quale un pilota partecipa al programma EBT dell'operatore;

47 ter)

"pilota iscritto", un pilota che partecipa al programma di addestramento periodico EBT;

47 quater)

"equivalenza degli avvicinamenti", tutti gli avvicinamenti che richiedono un impegno supplementare a un equipaggio esperto, indipendentemente dal fatto che tali avvicinamenti siano utilizzati o meno nei moduli EBT;

47 quinquies)

"equivalenza dei malfunzionamenti", tutti i malfunzionamenti che richiedono un impegno significativo a un equipaggio esperto, indipendentemente dal fatto che tali malfunzionamenti siano utilizzati o meno nei moduli EBT;

47 sexies)

"fase di valutazione", una delle fasi di un modulo EBT che consiste in uno scenario di volo orientato all'attività di linea, rappresentativo dell'ambiente dell'operatore e durante il quale sono presentati uno o più eventi allo scopo di valutare elementi essenziali del quadro di competenze definito;

47 septies)

"addestramento basato su evidenze (EBT)", la valutazione e l'addestramento basati su dati operativi e caratterizzati dallo sviluppo e dalla valutazione delle capacità complessive di un pilota attraverso una serie di competenze (quadro delle competenze), anziché dalla misurazione delle prestazioni durante singoli eventi o manovre;

69 ter)

"istruzione dal posto di pilotaggio", una tecnica utilizzata nella fase di addestramento alle manovre o nella fase basata su scenari, con cui l'istruttore può:

(a)

fornire semplici istruzioni a un pilota, o

(b)

effettuare esercizi predeterminati, agendo dal posto di pilotaggio in qualità di pilota ai comandi (pilot flying - PF) o pilota non ai comandi (pilot monitoring - PM) per:

1)

dimostrare tecniche, e/o

2)

provocare l'intervento dell'altro pilota o spingerlo a interagire;

69 quater)

"concordanza degli istruttori", la coerenza o la stabilità dei punteggi attribuiti dai diversi istruttori EBT, che consiste nell'assegnare uno o più punti al livello di omogeneità o di consenso che caratterizza le valutazioni formulate dagli istruttori (valutatori);

72 bis)

"scenario di volo orientato all'attività di linea", la valutazione e l'addestramento che comportano la simulazione realistica, integrale e in tempo reale di scenari rappresentativi delle operazioni di linea;

76 ter)

"fase di addestramento alle manovre", fase di un modulo EBT durante la quale, in funzione della generazione dell'aeromobile, gli equipaggi hanno il tempo di fare pratica e migliorare le loro prestazioni in esercitazioni basate prevalentemente su abilità psicomotorie eseguendo una traiettoria di volo prescritta o realizzando un evento prescritto fino al raggiungimento di un risultato predeterminato;

76 quater)

"programma misto EBT", un programma di addestramento e controlli periodici dell'operatore, conformemente alla norma ORO.FC.230, di cui una parte è dedicata all'applicazione dell'EBT ma che non sostituisce i controlli di professionalità di cui all'allegato I (Parte FCL), appendice 9, del regolamento (UE) n. 1178/2011;

98 bis)

"competente", persona che ha dimostrato di possedere le conoscenze, abilità e attitudini necessarie allo svolgimento di compiti definiti conformemente agli standard prescritti;

105 ter)

"fase di addestramento basata su scenari", fase di un modulo EBT incentrata sullo sviluppo di competenze, durante la quale il pilota è addestrato a mitigare i rischi più critici individuati per quella generazione di aeromobili. Dovrebbe includere la gestione delle minacce e degli errori specifici di un operatore in un ambiente orientato all'attività di linea e in tempo reale;";

(2)

l'allegato II (Parte ARO) è così modificato:

 

è inserita la seguente norma ARO.OPS.226:

"ARO.OPS.226 Approvazione e sorveglianza dei programmi di addestramento basati su evidenze

(a)

Se un'autorità competente concede un'approvazione per i programmi EBT, gli ispettori devono ricevere una qualificazione e un addestramento in merito ai principi, all'applicazione, alle procedure di approvazione e alla sorveglianza continua dell'EBT.

(b)

L'autorità competente deve valutare e supervisionare il programma EBT, unitamente ai processi che sostengono l'attuazione del programma EBT e la sua efficacia.

(c)

Al ricevimento di una domanda per l'approvazione di un programma EBT, l'autorità competente deve:

(1)

garantire la risoluzione dei rilievi di livello 1 nei settori che sosterranno l'applicazione del programma EBT;

(2)

valutare la capacità dell'operatore di sostenere l'attuazione del programma EBT. Occorre considerare almeno i seguenti elementi:

(i)

la maturità e la capacità del sistema di gestione dell'operatore nei settori che sosterranno l'applicazione del programma EBT, in particolare l'addestramento dell'equipaggio di condotta;

(ii)

l'idoneità del programma EBT dell'operatore, che deve corrispondere alle dimensioni dell'operatore e alla natura e complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati inerenti a tali attività;

(iii)

l'adeguatezza del sistema dell'operatore per la conservazione della documentazione, in particolare di quella relativa all'addestramento, ai controlli e alle qualificazioni dell'equipaggio di condotta; si vedano nello specifico la norma ORO.GEN.220 e la norma ORO.MLR.115, lettere c) e d);

(iv)

l'idoneità del sistema di classificazione dell'operatore a valutare le competenze del pilota;

(v)

la competenza e l'esperienza degli istruttori e di altro personale partecipante al programma EBT nell'utilizzo dei processi e delle procedure che sostengono l'attuazione del programma EBT; e

(vi)

il piano di attuazione dell'EBT posto in essere dall'operatore e una valutazione dei rischi per la sicurezza a sostegno del programma EBT al fine di illustrare le modalità con cui è possibile ottenere un livello di sicurezza equivalente a quello del programma di addestramento in atto.

(d)

L'autorità competente deve rilasciare l'approvazione di un programma EBT quando la valutazione conclude che è assicurata almeno la conformità alle norme ORO.FC.146, ORO.FC.231 e ORO.FC.232.

(e)

Fatta salva la norma ARO.GEN.120, lettere d) ed e), l'autorità competente deve informare l'Agenzia nel momento in cui avvia la valutazione di metodi alternativi di rispondenza connessi all'EBT.";

(3)

l'allegato III (Parte ORO) è così modificato:

(a)

la norma ORO.FC.145 è sostituita dalla seguente:

"ORO.FC.145 Addestramento, controlli e valutazione

(a)

Tutte le attività di addestramento, controllo e valutazione prescritte dal presente capo devono essere condotte conformemente ai programmi di addestramento e di studio stabiliti dall'operatore nel manuale delle operazioni.

(b)

Al fine di stabilire i programmi di addestramento e di studio, l'operatore deve includere gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.

(c)

Nel caso di operazioni CAT, i programmi relativi all'addestramento e ai controlli, inclusi i programmi di studio e l'utilizzo di dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) individuali, devono essere approvati dall'autorità competente.

(d)

Gli FSTD devono replicare per quanto possibile l'aeromobile utilizzato dall'operatore. Le differenze tra l'FSTD e l'aeromobile devono essere descritte e prese in considerazione tramite un briefing o addestramento, a seconda dei casi.

(e)

L'operatore deve istituire un sistema per monitorare opportunamente le modifiche dell'FSTD e permettere che tali modifiche non influenzino l'adeguatezza dei programmi di addestramento.";

(b)

è inserita la seguente norma ORO.FC.146:

"ORO.FC.146 Personale incaricato dell'addestramento, dei controlli e della valutazione

(a)

Tutte le attività di addestramento, controllo e valutazione prescritte dal presente capo devono essere condotte da personale debitamente qualificato.

(b)

Nel caso dell'addestramento e dei controlli di volo e di simulazione di volo, il personale incaricato dell'addestramento e dei controlli deve essere qualificato in conformità all'allegato I (Parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

(c)

Per un programma EBT, il personale addetto alla valutazione e alla formazione deve:

1)

essere titolare di un certificato di istruttore o di esaminatore di cui all'allegato I (Parte FCL);

2)

completare il programma di standardizzazione degli istruttori EBT attuato dall'operatore. Esso deve comprendere un programma di standardizzazione iniziale e un programma di standardizzazione periodica.

Il completamento del programma di standardizzazione iniziale attuato dall'operatore abiliterà l'istruttore ad effettuare una valutazione pratica dell'EBT.

(d)

In deroga alla lettera b), la valutazione di competenza nelle attività di linea deve essere effettuata da un comandante debitamente qualificato, nominato dall'operatore e che abbia completato un programma di standardizzazione nei concetti dell'EBT e nella valutazione delle competenze (valutatore delle attività di linea).";

(c)

è inserita la seguente norma ORO.FC.231:

"ORO.FC.231 Addestramento basato su evidenze

a)

PROGRAMMA EBT

(1)

L'operatore può sostituire i requisiti della norma ORO.FC.230 istituendo, attuando e mantenendo un programma EBT adeguato, approvato dall'autorità competente.

L'operatore deve dimostrare la propria capacità di sostenere l'attuazione del programma EBT (compreso un piano di attuazione) e di effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza che illustri le modalità con cui si ottiene un livello equivalente di sicurezza.

(2)

Il programma EBT deve:

(i)

corrispondere alle dimensioni dell'operatore e alla natura e complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati inerenti a tali attività;

(ii)

garantire la competenza dei piloti mediante la valutazione e lo sviluppo delle competenze dei piloti necessarie per un esercizio sicuro, efficace ed efficiente degli aeromobili;

(iii)

garantire che a ciascun pilota siano presentate le materie di valutazione e addestramento ricavate conformemente alla norma ORO.FC.232;

(iv)

includere almeno sei moduli EBT distribuiti nell'arco di un programma triennale; ogni modulo EBT deve consistere in una fase di valutazione e una di addestramento. Il periodo di validità di un modulo EBT è di 12 mesi.

(A)

La fase di valutazione comprende uno o più scenari di volo orientati all'attività di linea per valutare tutte le competenze e individuare le esigenze di addestramento individuali.

(B)

La fase di addestramento comprende:

(a)

la fase di addestramento alle manovre, comprendente l'addestramento finalizzato al raggiungimento della competenza in determinate manovre definite;

(b)

la fase di addestramento basata su scenari, comprendente uno o più scenari di volo orientati all'attività di linea per sviluppare le competenze e rispondere ad esigenze di formazione individuali.

La fase di addestramento deve essere condotta tempestivamente dopo la fase di valutazione.

(3)

L'operatore deve garantire che ciascun pilota iscritto al programma EBT completi:

(i)

almeno due moduli EBT entro il periodo di validità dell'abilitazione per tipo, ad un intervallo non inferiore a tre mesi l'uno dall'altro. Il modulo EBT è completato quando:

(A)

il contenuto del programma EBT è completato per quel modulo EBT (al pilota sono state presentate le materie di valutazione e addestramento); e

(B)

è stato dimostrato un livello accettabile di prestazioni in tutte le competenze osservate;

(ii)

una o più valutazioni di competenza nelle attività di linea; e

(iii)

l'addestramento a terra.

(4)

L'operatore deve stabilire un programma di standardizzazione e di garanzia della concordanza degli istruttori EBT per garantire che gli istruttori partecipanti all'EBT siano debitamente qualificati per svolgere i loro compiti.

(i)

Tutti gli istruttori devono rispettare tale programma.

(ii)

L'operatore deve avvalersi di metodi e parametri di misurazione appropriati per valutare la concordanza.

(iii)

L'operatore deve dimostrare l'esistenza di una concordanza sufficiente tra gli istruttori.

(5)

Il programma EBT può includere procedure di emergenza in caso di circostanze impreviste che potrebbero incidere sull'esecuzione dei moduli EBT. L'operatore deve dimostrare la necessità di tali procedure. Le procedure devono garantire che un pilota non continui le operazioni di linea se le prestazioni osservate erano inferiori al livello minimo accettabile. Queste possono includere:

(i)

un diverso intervallo tra i moduli EBT e

(ii)

un diverso ordine delle fasi di un modulo EBT.

b)

QUADRO DELLE COMPETENZE

L'operatore deve utilizzare un quadro delle competenze per tutti gli aspetti della valutazione e dell'addestramento nell'ambito di un programma EBT. Il quadro delle competenze deve:

(1)

essere completo, accurato e utilizzabile;

(2)

includere comportamenti osservabili necessari ad effettuare operazioni sicure, efficaci ed efficienti;

(3)

includere un insieme definito di competenze, le descrizioni di queste ultime e i comportamenti osservabili associati.

c)

PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI ADDESTRAMENTO

1)

Le prestazioni del sistema EBT devono essere misurate e valutate mediante un processo di feedback al fine di:

(i)

convalidare e perfezionare il programma EBT dell'operatore;

(ii)

assicurare che il programma EBT dell'operatore sviluppi le competenze dei piloti.

(2)

Il processo di feedback deve essere incluso nel sistema di gestione dell'operatore.

(3)

L'operatore deve elaborare procedure che disciplinano la protezione dei dati EBT.

d)

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

(1)

L'operatore deve utilizzare un sistema di classificazione per valutare le competenze dei piloti. Il sistema di classificazione deve garantire:

(i)

un livello di dettaglio sufficiente a consentire misurazioni accurate e utili delle prestazioni individuali;

(ii)

un criterio di prestazione e una scala per ciascuna competenza, con un punto sulla scala che determina il livello minimo accettabile da raggiungere per lo svolgimento delle operazioni di linea. L'operatore deve elaborare procedure atte ad affrontare eventuali prestazioni insufficienti dei piloti;

(iii)

l'integrità dei dati;

(iv)

la sicurezza dei dati.

(2)

L'operatore deve verificare a intervalli regolari l'accuratezza del sistema di classificazione rispetto a un sistema basato su criteri di riferimento.

e)

DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO ADEGUATI E VOLUME DELLE ORE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA EBT DELL'OPERATORE

1)

Ciascun modulo EBT deve essere condotto in un FSTD con un livello di qualificazione adeguato a garantire la corretta esecuzione delle materie di valutazione e addestramento.

2)

L'operatore deve mettere a disposizione un volume di ore sufficiente nel dispositivo di addestramento adeguato affinché il pilota completi il programma EBT dell'operatore. I criteri per determinare il volume del programma EBT sono i seguenti:

(i)

il volume corrisponde alle dimensioni e alla complessità del programma EBT;

(ii)

il volume è sufficiente al completamento del programma EBT;

(iii)

il volume garantisce un programma EBT efficace tenendo conto delle raccomandazioni fornite dall'ICAO, dall'Agenzia e dall'autorità competente;

(iv)

il volume corrisponde alla tecnologia dei dispositivi di addestramento utilizzati.

f)

EQUIVALENZA DEI MALFUNZIONAMENTI

(1)

Ogni pilota deve ricevere una valutazione e un addestramento nella gestione dei malfunzionamenti del sistema dell'aeromobile.

(2)

I malfunzionamenti del sistema dell'aeromobile che richiedono un impegno significativo a un equipaggio esperto devono essere organizzati con riferimento alle seguenti caratteristiche:

(i)

immediatezza,

(ii)

complessità,

(iii)

deterioramento del controllo dell'aeromobile,

(iv)

interruzione del funzionamento della strumentazione,

(v)

gestione delle conseguenze.

(3)

Ogni pilota deve essere esposto ad almeno un malfunzionamento per ciascuna caratteristica alla frequenza determinata dalla tabella delle materie di valutazione e addestramento.

(4)

La competenza dimostrata nella gestione di un malfunzionamento è considerata equivalente alla competenza dimostrata nella gestione di altri malfunzionamenti aventi le stesse caratteristiche.

g)

EQUIVALENZA DEGLI AVVICINAMENTI PERTINENTI ALLE OPERAZIONI

(1)

L'operatore deve garantire che ciascun pilota riceva un addestramento regolare sulla conduzione dei tipi di avvicinamento e dei metodi di avvicinamento pertinenti alle operazioni.

(2)

Tale addestramento deve comprendere avvicinamenti che richiedono un impegno supplementare a un equipaggio esperto.

(3)

Tale addestramento deve comprendere gli avvicinamenti che richiedono un'approvazione specifica conformemente all'allegato V (Parte SPA) del presente regolamento.

h)

VALUTAZIONE DI COMPETENZA NELLE ATTIVITÀ DI LINEA

1)

Ogni pilota deve effettuare periodicamente una valutazione di competenza nelle attività di linea su un aeromobile per dimostrare la conduzione sicura, efficace ed efficiente delle normali operazioni di linea descritte nel manuale delle operazioni.

2)

Il periodo di validità di una valutazione di competenza nelle attività di linea è di 12 mesi.

3)

L'operatore autorizzato per l'EBT può, con l'approvazione dell'autorità competente, prorogare la validità della valutazione di competenza nelle attività di linea a:

i)

2 anni, subordinata a una valutazione del rischio; oppure

ii)

3 anni, subordinata a un processo di feedback per il monitoraggio delle operazioni di linea che individui le minacce per le operazioni, riduca al minimo i rischi di tali minacce e attui misure volte a gestire l'errore umano nelle operazioni.

4)

Per completare con successo la valutazione di competenza nelle attività di linea, il pilota deve dimostrare un livello accettabile di prestazioni in tutte le competenze osservate.

i)

ADDESTRAMENTO A TERRA

1)

Ogni 12 mesi di calendario, ogni pilota deve sottoporsi a:

(i)

un addestramento tecnico a terra;

(ii)

una valutazione e un addestramento relativi all'ubicazione e all'utilizzo di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza trasportati a bordo dell'aeromobile.

2)

L'operatore può, con l'approvazione dell'autorità competente e previa valutazione del rischio, prorogare a 24 mesi il periodo di valutazione e addestramento relativi all'ubicazione e all'utilizzo di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza trasportati a bordo dell'aeromobile.";

(d)

è inserita la seguente norma ORO.FC.232:

"ORO.FC.232 Materie di valutazione e addestramento del programma EBT

(a)

L'operatore deve garantire che a ciascun pilota siano presentate le materie di valutazione e addestramento.

(b)

Le materie di valutazione e addestramento devono essere:

(1)

ricavate dai dati operativi e di sicurezza utilizzati per individuare gli ambiti da migliorare e nei quali definire le priorità dell'addestramento dei piloti, in modo tale da orientare l'elaborazione di programmi EBT adeguati;

(2)

distribuite nell'arco di tre anni a intervalli definiti;

(3)

pertinenti al tipo o alla variante di aeromobile su cui opera il pilota.";

(e)

nella norma ORO.FC.235, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"ORO.FC.235 Qualificazione dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio

a)

I comandanti che, in base ai loro compiti, devono operare da entrambi i posti di pilotaggio e svolgere quindi i compiti di copilota o i comandanti che devono impartire un addestramento o svolgere compiti di controllo devono completare un addestramento aggiuntivo e sostenere il relativo controllo, come specificato nel manuale delle operazioni. I controlli possono essere effettuati insieme ai controlli di professionalità dell'operatore di cui alla norma ORO.FC.230, lettera b), o al programma EBT di cui alla norma ORO.FC.231.";

(4)

l'allegato IV (Parte CAT) è così modificato:

 

alla norma CAT.IDE.A.185, lettera c), il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:

(1)

"nelle ultime 25 ore nel caso di velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022; oppure";

(5)

l'allegato VI (Parte NCC) è così modificato:

 

alla norma NCC.IDE.A.160, lettera b), il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:

(1)

"nelle ultime 25 ore nel caso di velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022; oppure";

(6)

l'allegato VIII (Parte SPO) è così modificato:

 

alla norma SPO.IDE.A.140, lettera b), il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:

"1)

nelle ultime 25 ore nel caso di velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022; oppure";


11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 416/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2037 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2020

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare gli articoli 16 e 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

1.   CONTESTO

(1)

Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento di salvaguardia definitivo») (3).

(2)

La Commissione ha modificato le misure due volte, rispettivamente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 (4) e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 (5) della Commissione.

(3)

Secondo i termini dell’accordo di recesso (6) tra l’Unione e il Regno Unito, dal 1o gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell’Unione. A decorrere da tale data, l’ambito di applicazione territoriale delle misure di salvaguardia subirà pertanto un cambiamento. Poiché il livello delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio è stato stabilito sulla base della media delle importazioni nell’Unione di 28 Stati membri, vale a dire comprese le importazioni nel Regno Unito, durante il periodo di riferimento 2015-2017, la Commissione ritiene opportuno adeguare di conseguenza il volume dei contingenti tariffari nonché l’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle attuali misure di salvaguardia.

(4)

Il 30 ottobre 2020 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso (7) illustrante la motivazione della proposta e la metodologia che intendeva applicare e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. L’avviso riportava altresì il volume dei contingenti tariffari ricalcolati che sarebbe stato in vigore per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2021.

2.   PROCEDURA APPROPRIATA

(5)

La Commissione ha ricevuto diciannove comunicazioni dalle parti interessate entro il termine stabilito. Essa ha altresì avviato consultazioni con nove governi di paesi terzi.

3.   VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE

(6)

La Commissione ha esaminato le osservazioni ricevute, riguardanti specifiche categorie di prodotti o aspetti generali dell’adeguamento, come segue:

3.1.   Categoria 4 — Fogli rivestiti di metallo

(7)

Numerose parti interessate hanno presentato osservazioni in merito ai volumi calcolati per le categorie 4 A e 4B (compresi i gradi utilizzati nel settore automobilistico) e chiesto alla Commissione di rivedere il calcolo. In particolare, durante le consultazioni con le autorità dei paesi terzi, una parte interessata ha segnalato un errore materiale nel calcolo. Un’altra parte interessata ha individuato un problema specifico di calcolo o proposto una ripartizione leggermente diversa tra le due categorie di prodotti, che riflette meglio la sua situazione relativamente ai volumi riguardanti i suoi contingenti tariffari specifici per paese, tenuto conto in questo caso della situazione controfattuale, vale a dire il modo in cui sarebbero stati assegnati i contingenti tariffari se il Regno Unito non avesse fatto parte del territorio doganale al momento dell’adozione delle misure di salvaguardia iniziali. Dopo aver valutato tali argomentazioni, la Commissione ha constatato che erano giustificate e ha rivisto di conseguenza i volumi riportati nell’avviso del 30 ottobre.

(8)

Va sottolineato che tali adeguamenti riguardano solo la distribuzione dei contingenti tariffari tra le sottocategorie di prodotti 4 A e 4B, ma non incidono sul livello dei contingenti tariffari per l’intera categoria di prodotti 4.

(9)

I volumi aggiornati si riflettono nei volumi dei contingenti tariffari di cui all’allegato I.

3.2.   Impatto dell’adeguamento sui volumi dei contingenti tariffari

(10)

Alcune parti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe mantenere i volumi dei contingenti tariffari esistenti e inoltre concedere al Regno Unito il proprio contingente tariffario specifico per paese oppure, qualora rientri nei contingenti tariffari residui, i volumi di tali contingenti tariffari dovrebbero essere aumentati in modo da includere i flussi commerciali tradizionali del Regno Unito.

(11)

Alcune parti hanno altresì sostenuto che potrebbero subire ripercussioni negative dall’inclusione del Regno Unito nella sezione residua di determinati contingenti tariffari, in quanto ciò comporterebbe una maggiore concorrenza a fronte di un volume contingentale inferiore.

(12)

Altre parti hanno osservato che, per alcune origini, il volume complessivo dei contingenti tariffari calcolati verrebbe ridotto, rendendo la misura più restrittiva.

(13)

Infine, alcuni paesi esportatori hanno lamentato che, in base alla proposta della Commissione, perderebbero il contingente tariffario specifico per paese per alcune categorie di prodotti specifiche. Tali parti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe mantenere il loro contingente tariffario specifico per paese e che, qualora non lo facesse, ciò significherebbe rendere le misure più restrittive, violando così le norme dell’OMC.

(14)

La Commissione non concorda sul fatto che l’adeguamento proposto renderebbe la misura di salvaguardia più rigorosa. Come indicato nell’avviso del 30 ottobre, il risultato dell’adeguamento comporterebbe, in pochissimi casi, la perdita da parte di alcuni paesi dei loro contingenti tariffari specifici per paese (e viceversa) per alcune categorie di prodotti. Tuttavia la Commissione non ritiene che l’adeguamento possa tradursi, in quanto tale, in una misura più restrittiva. Nell’avviso del 30 ottobre la Commissione ha spiegato la logica dell’adeguamento, che mira ad avere un volume di contingenti tariffari (sia a livello globale sia per categoria di prodotto) proporzionato alla riduzione dell’ambito geografico del territorio in cui la misura di salvaguardia dell’Unione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021. Inoltre la Commissione osserva che i volumi complessivi dei contingenti tariffari risultanti dall’adeguamento sono del 3 % superiori rispetto a quelli attualmente in vigore e che ciò non può essere considerato un fattore tale da rendere la misura più restrittiva.

(15)

Inoltre la Commissione desidera sottolineare che, se accettasse le richieste dei paesi che perderebbero un determinato contingente tariffario specifico per paese, ciò sarebbe discriminante nei loro confronti rispetto a qualsiasi altra parte interessata, in quanto si discosterebbe dal suo principio fondamentale di concedere un contingente tariffario specifico per paese solo al raggiungimento di una determinata soglia (5 % delle importazioni) in un periodo specifico (8). Dall’applicazione dello scenario controfattuale risulta che i paesi che disponevano di un contingente tariffario specifico per paese non soddisfano più il criterio oggettivo, mentre altri lo soddisfano.

(16)

I volumi inutilizzati dei contingenti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 dei paesi che, a seguito di questo adeguamento, perderebbero i propri contingenti specifici per paese in una categoria di prodotti sono stati assegnati ai contingenti tariffari residui nelle pertinenti categorie di prodotti.

3.3.   Richiesta di effettuare un’analisi sulla base dei dati dell’UE-27

(17)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che, in caso di adeguamento delle sue misure, l’Unione è tenuta a valutare nuovamente se tutti i requisiti per istituire misure di salvaguardia continuano a essere soddisfatti nell’ambito dell’UE-27. Una parte interessata ha osservato, in particolare, che tale approccio indurrebbe l’Unione a stabilire che per numerose categorie di prodotti non vi sarebbe stato un aumento delle importazioni e che tali importazioni non dovrebbero pertanto essere soggette alle misure.

(18)

La Commissione ha osservato a tale proposito che le condizioni per istituire una misura di salvaguardia devono essere soddisfatte quando una misura di salvaguardia è istituita per la prima volta. Nel caso di questa misura, le condizioni sono state soddisfatte, come spiegato in dettaglio nel regolamento sulle misure di salvaguardia definitive.

(19)

La Commissione non concorda con le opinioni espresse da alcune parti interessate secondo le quali, in una situazione come quella in esame, si renda necessario condurre una nuova valutazione completa. In effetti, come spiegato nell’avviso del 30 ottobre, l’attuale procedimento si limita ad adeguare i volumi dei contingenti tariffari alla modifica dell’ambito di applicazione del territorio in cui si applica la misura di salvaguardia dell’Unione. A tale riguardo, la Commissione insiste sul fatto che il presente procedimento non costituisce in alcun modo un vero e proprio riesame delle misure e pertanto non vi alcun obbligo giuridico di effettuare l’analisi richiesta da alcune parti interessate.

3.4.   Categoria 18 — Palancole

(20)

Alcune parti interessate hanno contestato la proposta della Commissione di concedere al Regno Unito un contingente tariffario specifico per paese per questa categoria di prodotti, sostenendo che nel Regno Unito non vi sarebbe alcuna produzione di tale categoria di prodotti. Di conseguenza, i volumi assegnati al Regno Unito non sarebbero utilizzati. Tali società hanno inoltre sostenuto che la riduzione dei volumi dei contingenti tariffari derivante dall’adeguamento non era giustificata e che la Commissione dovrebbe mantenere lo stesso livello di contingenti tariffari previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/894.

(21)

A tale riguardo la Commissione aveva spiegato, nel suo avviso del 30 ottobre, la metodologia e la logica alla base dell’adeguamento e le implicazioni che esso poteva comportare. Se vi è una riduzione dei volumi complessivi dei contingenti tariffari in questa categoria, ciò è dovuto al fatto che le importazioni nel Regno Unito nel periodo di riferimento sono state detratte dal volume del contingente tariffario. Inoltre, nell’avviso del 30 ottobre, la Commissione ha spiegato in che modo ha stabilito il livello delle importazioni del Regno Unito nell’UE-27 durante il periodo di riferimento. L’argomentazione relativa all’assenza di produzione nel Regno Unito non è stata adeguatamente suffragata e non corrisponde alle statistiche utilizzate dalla Commissione. Nessuna parte interessata ha fornito dati indicanti se le importazioni nel Regno Unito fossero state consumate, ulteriormente trasformate o vendute nell’ambito dell’Unione. In ogni caso, il volume assegnato al Regno Unito non potrebbe essere trasferito ad altre origini, in quanto ciò gonfierebbe artificialmente il volume del contingente tariffario. Tale argomentazione è pertanto irrilevante per gli utilizzatori. La Commissione ha inoltre respinto l’argomentazione di mantenere gli attuali volumi dei contingenti tariffari, in quanto ciò non terrebbe conto della riduzione dell’ambito geografico del territorio interessato dalla misura di salvaguardia e comporterebbe parimenti un volume contingentale artificialmente gonfiato. Di conseguenza, la Commissione respinge queste argomentazioni.

3.5.   Categoria di prodotti 9 – Prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo

(22)

Alcune parti interessate hanno osservato che, a causa della proposta della Commissione, il Vietnam perderebbe il proprio contingente tariffario specifico per paese in questa categoria di prodotti. Tali parti hanno avvertito la Commissione che tali volumi, che di conseguenza apparterranno alla sezione «altri paesi» del contingente tariffario, saranno probabilmente utilizzati rapidamente, in particolare da una determinata origine. Di conseguenza, tali parti hanno chiesto alla Commissione di limitare i volumi che qualsiasi paese potrebbe utilizzare nell’ambito del contingente tariffario residuo di questa categoria.

(23)

La Commissione ha osservato che la richiesta di limitare l’accesso ai paesi esportatori già aventi diritto al contingente tariffario residuo (9) non rientra nel campo di applicazione di questo esercizio di adeguamento, in quanto equivarrebbe a modificare il funzionamento delle misure. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che la stessa argomentazione era stata presentata in procedimenti precedenti ed era stata respinta. Pertanto la Commissione non esamina ulteriormente la fondatezza di tale argomentazione.

3.6.   Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti a misure

(24)

L’elenco delle categorie di prodotti originari dei paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive deve essere aggiornato per tenere conto dell’adeguamento territoriale. La Commissione ha basato il suo calcolo sui dati aggiornati riguardanti la serie di dati relativa alle importazioni dell’anno 2019 (vale a dire lo stesso periodo indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/894, ma escludendo le importazioni nel Regno Unito).

(25)

In merito alle categorie 4 A e 4B, nella sezione 4, paragrafo 3, dell’avviso del 30 ottobre la Commissione ha descritto il suo approccio provvisorio per quanto riguarda il trattamento delle importazioni del Regno Unito ai fini del calcolo dei rispettivi contingenti tariffari. A seguito della valutazione delle osservazioni ricevute e delle consultazioni con i paesi terzi in merito a detto approccio, la Commissione ha deciso di applicare la stessa metodologia ai fini dell’aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure di cui all’allegato II del presente regolamento. In assenza di altre informazioni affidabili o di proposte alternative documentate delle parti interessate, la Commissione ha ipotizzato che le importazioni del Regno Unito nell’anno 2019 dovessero essere equamente ripartite tra le due categorie di prodotti.

(26)

I volumi dei contingenti tariffari specifici per paese assegnati ai paesi in via di sviluppo che saranno esclusi dalla misura di salvaguardia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono stati assegnati ai contingenti tariffari residui nelle pertinenti categorie di prodotti.

(27)

L’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure è così modificato:

la Cina diventa soggetta alle misure nella categoria di prodotti 22;

la Turchia viene esclusa dalle misure nella categoria di prodotti 25 A;

gli Emirati arabi uniti vengono esclusi dalle misure nelle categorie di prodotti 21 e 26.

(28)

Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni in merito a tale adeguamento.

(29)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è così modificato:

l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

l’allegato III.2 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(2)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27).

(6)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(7)  Avviso 2020/C 366/12 relativo all’adeguamento del livello dei contingenti tariffari nel quadro delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea a decorrere dal 1o gennaio 2021 (GU C 366 del 30.10.2020, pag. 36).

(8)  In questo caso particolare, la soglia si riferisce alla quota del 5 % delle importazioni nel periodo di riferimento in una data categoria di prodotti per poter beneficiare di un contingente tariffario specifico per paese.

(9)  I paesi esportatori che ne hanno diritto e che rientrano nell’ambito del contingente tariffario residuo sono quelli che non beneficiano di un contingente tariffario specifico per paese in una data categoria di prodotti.


ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

IV.1   – Volumi dei contingenti tariffari

Numero di prodotto

Categoria di prodotti

Codici NC

Assegnazione per paese (ove applicabile)

Dall’1.1.2021 al 31.3.2021

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021

Aliquota del dazio supplementare

Numeri d’ordine

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

1

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Federazione russa

395 909,00

400 307,98

25 %

09.8966

Turchia

313 791,59

317 278,16

25 %

09.8967

India

161 191,83

162 982,85

25 %

09.8968

Corea (Repubblica di)

129 042,60

130 476,40

25 %

09.8969

Regno Unito

114 460,48

115 732,26

25 %

09.8976

Serbia

113 624,87

114 887,37

25 %

09.8970

Altri paesi

969 690,07

980 464,41

25 %

 (1)

2

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

India

143 355,40

144 948,24

25 %

09.8801

Corea (Repubblica di)

83 143,26

84 067,08

25 %

09.8802

Regno Unito

76 842,60

77 696,41

25 %

09.8977

Ucraina

63 833,81

64 543,07

25 %

09.8803

Brasile

40 842,75

41 296,56

25 %

09.8804

Serbia

36 193,20

36 595,35

25 %

09.8805

Altri paesi

252 391,11

255 195,45

25 %

 (2)

3.A

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Federazione russa

333,03

336,73

25 %

09.8808

Regno Unito

285,37

288,54

25 %

09.8978

Iran (Repubblica islamica dell’)

145,80

147,42

25 %

09.8809

Corea (Repubblica di)

118,68

119,99

25 %

09.8806

Altri paesi

719,47

727,46

25 %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Federazione russa

33 685,76

34 060,05

25 %

09.8811

Corea (Repubblica di)

20 132,89

20 356,59

25 %

09.8812

Cina

15 498,07

15 670,27

25 %

09.8813

Taiwan

11 627,43

11 756,62

25 %

09.8814

Altri paesi

6 024,76

6 091,70

25 %

 (4)

4.A

Fogli rivestiti di metallo

Codici TARIC: 7210410020 , 7210490020 ,

7210610020 , 7210690020 ,

7212300020 , 7212506120 ,

7212506920 , 7225920020 ,

7225990011 , 7225990022 ,

7225990045 , 7225990091 ,

7225990092 , 7226993010 ,

7226997011 , 7226997091 ,

7226997094

Corea (Repubblica di)

32 981,94

33 348,41

25 %

09.8816

India

47 144,92

47 668,75

25 %

09.8817

Regno Unito

31 075,99

31 421,28

25 %

09.8979

Altri paesi

417 545,50

422 184,90

25 %

 (5)

4.B

Codici NC:

7210 20 00 , 7210 30 00 ,

7210 90 80 , 7212 20 00 ,

7212 50 20 , 7212 50 30 ,

7212 50 40 , 7212 50 90 ,

7225 91 00 , 7226 99 10

Codici TARIC:

7210410030 , 7210410080 ,

7210490030 , 7210490080 , 7210610030 , 7210610080 , 7210690030 , 7210690080 , 7212300030 , 7212300080 , 7212506130 , 7212506180 , 7212506930 , 7212506980 , 7225920030 , 7225920080 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990093 , 7225990095 , 7226993030 , 7226993090 , 7226997013 , 7226997019 , 7226997093 , 7226997096

Cina

112 702,10

113 954,34

25 %

09.8821

Corea (Repubblica di)

146 267,74

147 892,93

25 %

09.8822

India

67 313,85

68 061,78

25 %

09.8823

Regno Unito

31 075,99

31 421,28

25 %

09.8980

Altri paesi

94 312,94

95 360,86

25 %

 (6)

5

Fogli a rivestimento organico

7210 70 80 , 7212 40 80

India

69 079,96

69 847,51

25 %

09.8826

Corea (Repubblica di)

62 432,08

63 125,77

25 %

09.8827

Regno Unito

30 651,88

30 992,45

25 %

09.8981

Taiwan

20 009,20

20 231,52

25 %

09.8828

Turchia

13 814,36

13 967,85

25 %

09.8829

Altri paesi

37 843,96

38 264,44

25 %

 (7)

6

Prodotti stagnati

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Cina

97 495,49

98 578,77

25 %

09.8831

Regno Unito

35 561,84

35 956,97

25 %

09.8982

Serbia

19 570,13

19 787,58

25 %

09.8832

Corea (Repubblica di)

14 156,15

14 313,44

25 %

09.8833

Taiwan

11 769,81

11 900,58

25 %

09.8834

Altri paesi

32 623,10

32 985,58

25 %

 (8)

7

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ucraina

209 860,26

212 192,04

25 %

09.8836

Corea (Repubblica di)

85 938,89

86 893,77

25 %

09.8837

Federazione russa

72 574,83

73 381,22

25 %

09.8838

India

47 696,17

48 226,13

25 %

09.8839

Regno Unito

47 679,95

48 209,72

25 %

09.8983

Altri paesi

289 237,24

292 450,99

25 %

 (9)

8

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Altri paesi

90 629,91

91 636,90

25 %

 (10)

9

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Corea (Repubblica di)

43 629,00

44 113,77

25 %

09.8846

Taiwan

40 458,63

40 908,18

25 %

09.8847

India

27 041,19

27 341,65

25 %

09.8848

Stati Uniti

22 000,76

22 245,21

25 %

09.8849

Turchia

18 307,38

18 510,79

25 %

09.8850

Malaysia

11 598,54

11 727,41

25 %

09.8851

Altri paesi

46 526,20

47 043,16

25 %

 (11)

10

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7219 21 10 , 7219 21 90

Cina

4 320,80

4 368,81

25 %

09.8856

India

1 832,92

1 853,28

25 %

09.8857

Regno Unito

756,12

764,53

25 %

09.8984

Taiwan

698,09

705,84

25 %

09.8858

Altri paesi

915,93

926,11

25 %

 (12)

12

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 30 00 , 7214 91 10 ,

7214 91 90 , 7214 99 31 ,

7214 99 39 , 7214 99 50 ,

7214 99 71 , 7214 99 79 ,

7214 99 95 , 7215 90 00 ,

7216 10 00 , 7216 21 00 ,

7216 22 00 , 7216 40 10 ,

7216 40 90 , 7216 50 10 ,

7216 50 91 , 7216 50 99 ,

7216 99 00 , 7228 10 20 ,

7228 20 10 , 7228 20 91 ,

7228 30 20 , 7228 30 41 ,

7228 30 49 , 7228 30 61 ,

7228 30 69 , 7228 30 70 ,

7228 30 89 , 7228 60 20 ,

7228 60 80 , 7228 70 10 ,

7228 70 90 , 7228 80 00

Cina

103 601,87

104 753,01

25 %

09.8861

Regno Unito

86 672,43

87 635,46

25 %

09.8985

Turchia

62 288,24

62 980,33

25 %

09.8862

Federazione russa

57 825,56

58 468,06

25 %

09.8863

Svizzera

46 358,90

46 874,00

25 %

09.8864

Bielorussia

37 104,08

37 516,35

25 %

09.8865

Altri paesi

47 142,12

47 665,92

25 %

 (13)

13

Barre di rinforzo

7214 20 00 , 7214 99 10

Turchia

58 826,75

59 480,38

25 %

09.8866

Federazione russa

56 951,11

57 583,90

25 %

09.8867

Ucraina

28 798,84

29 118,83

25 %

09.8868

Bosnia-Erzegovina

25 219,87

25 500,09

25 %

09.8869

Moldova (Repubblica di)

18 125,11

18 326,50

25 %

09.8870

Altri paesi

109 637,11

110 855,30

25 %

 (14)

14

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 11 , 7222 11 19 ,

7222 11 81 , 7222 11 89 ,

7222 19 10 , 7222 19 90 ,

7222 20 11 , 7222 20 19 ,

7222 20 21 , 7222 20 29 ,

7222 20 31 , 7222 20 39 ,

7222 20 81 , 7222 20 89 ,

7222 30 51 , 7222 30 91 ,

7222 30 97 , 7222 40 10 ,

7222 40 50 , 7222 40 90

India

27 892,96

28 202,88

25 %

09.8871

Regno Unito

4 076,21

4 121,51

25 %

09.8986

Svizzera

4 012,28

4 056,86

25 %

09.8872

Ucraina

3 098,90

3 133,33

25 %

09.8873

Altri paesi

4 521,80

4 572,05

25 %

 (15)

15

Vergelle di acciai inossidabili

7221 00 10 , 7221 00 90

India

6 487,41

6 559,49

25 %

09.8876

Taiwan

4 182,82

4 229,30

25 %

09.8877

Regno Unito

3 360,43

3 397,77

25 %

09.8987

Corea (Repubblica di)

2 088,34

2 111,54

25 %

09.8878

Cina

1 414,37

1 430,08

25 %

09.8879

Giappone

1 403,63

1 419,23

25 %

09.8880

Altri paesi

698,10

705,85

25 %

 (16)

16

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 10 00 , 7213 20 00 ,

7213 91 10 , 7213 91 20 ,

7213 91 41 , 7213 91 49 ,

7213 91 70 , 7213 91 90 ,

7213 99 10 , 7213 99 90 ,

7227 10 00 , 7227 20 00 ,

7227 90 10 , 7227 90 50 ,

7227 90 95

Regno Unito

133 112,45

134 591,48

25 %

09.8988

Ucraina

93 132,26

94 167,07

25 %

09.8881

Svizzera

90 980,58

91 991,47

25 %

09.8882

Federazione russa

78 745,32

79 620,26

25 %

09.8883

Turchia

76 362,96

77 211,44

25 %

09.8884

Bielorussia

62 438,46

63 132,22

25 %

09.8885

Moldova (Repubblica di)

46 799,56

47 319,56

25 %

09.8886

Altri paesi

77 881,71

78 747,06

25 %

 (17)

17

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31 10 , 7216 31 90 ,

7216 32 11 , 7216 32 19 ,

7216 32 91 , 7216 32 99 ,

7216 33 10 , 7216 33 90

Ucraina

27 500,57

27 806,14

25 %

09.8891

Regno Unito

23 890,85

24 156,31

25 %

09.8989

Turchia

19 883,09

20 104,02

25 %

09.8892

Corea (Repubblica di)

4 633,85

4 685,34

25 %

09.8893

Altri paesi

10 905,03

11 026,20

25 %

 (18)

18

Palancole

7301 10 00

Cina

6 151,98

6 220,33

25 %

09.8901

Emirati arabi uniti

3 044,65

3 078,48

25 %

09.8902

Regno Unito

789,54

798,32

25 %

09.8990

Altri paesi

224,06

226,55

25 %

 (19)

19

Materiale ferroviario

7302 10 22 , 7302 10 28 ,

7302 10 40 , 7302 10 50 ,

7302 40 00

Regno Unito

3 788,71

3 830,80

25 %

09.8991

Federazione russa

1 375,95

1 391,24

25 %

09.8906

Turchia

1 117,60

1 130,02

25 %

09.8908

Cina

989,92

1 000,92

25 %

09.8907

Altri paesi

1 024,65

1 036,04

25 %

 (20)

20

Tubi gas

7306 30 41 , 7306 30 49 ,

7306 30 72 , 7306 30 77

Turchia

43 450,18

43 932,96

25 %

09.8911

India

16 721,00

16 906,78

25 %

09.8912

Macedonia del Nord

6 175,81

6 244,43

25 %

09.8913

Regno Unito

5 874,82

5 940,09

25 %

09.8992

Altri paesi

12 635,26

12 775,65

25 %

 (21)

21

Profilati cavi

7306 61 10 , 7306 61 92 ,

7306 61 99

Turchia

66 577,91

67 317,67

25 %

09.8916

Regno Unito

40 001,61

40 446,07

25 %

09.8993

Federazione russa

22 664,34

22 916,17

25 %

09.8917

Macedonia del Nord

21 621,70

21 861,94

25 %

09.8918

Ucraina

16 174,57

16 354,29

25 %

09.8919

Svizzera

13 600,58

13 751,70

25 %

09.8920

Bielorussia

13 392,20

13 541,00

25 %

09.8921

Altri paesi

15 230,42

15 399,64

25 %

 (22)

22

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 11 00 , 7304 22 00 ,

7304 24 00 , 7304 41 00 ,

7304 49 10 , 7304 49 93 ,

7304 49 95 , 7304 49 99

India

5 168,74

5 226,17

25 %

09.8926

Ucraina

3 236,47

3 272,43

25 %

09.8927

Regno Unito

1 642,83

1 661,08

25 %

09.8994

Corea (Repubblica di)

1 017,41

1 028,71

25 %

09.8928

Giappone

946,14

956,65

25 %

09.8929

Cina

811,77

820,79

25 %

09.8931

Altri paesi

2 360,85

2 387,08

25 %

 (23)

24

Altri tubi senza saldatura

7304 19 10 , 7304 19 30 ,

7304 19 90 , 7304 23 00 ,

7304 29 10 , 7304 29 30 ,

7304 29 90 , 7304 31 20 ,

7304 31 80 , 7304 39 10 ,

7304 39 52 , 7304 39 58 ,

7304 39 92 , 7304 39 93 ,

7304 39 98 , 7304 51 81 ,

7304 51 89 , 7304 59 10 ,

7304 59 92 , 7304 59 93 ,

7304 59 99 , 7304 90 00

Cina

30 152,17

30 487,19

25 %

09.8936

Ucraina

23 541,21

23 802,78

25 %

09.8937

Bielorussia

12 595,36

12 735,31

25 %

09.8938

Regno Unito

9 557,38

9 663,58

25 %

09.8995

Stati Uniti

6 714,21

6 788,82

25 %

09.8940

Altri paesi

35 461,44

35 855,45

25 %

 (24)

25.A

Grandi tubi saldati

7305 11 00 , 7305 12 00

Altri paesi

106 330,19

107 511,63

25 %

 (25)

25.B

Grandi tubi saldati

7305 19 00 , 7305 20 00 ,

7305 31 00 , 7305 39 00 ,

7305 90 00

Turchia

9 347,69

9 451,55

25 %

09.8971

Cina

6 323,27

6 393,53

25 %

09.8972

Federazione russa

6 278,07

6 347,83

25 %

09.8973

Regno Unito

4 248,97

4 296,18

25 %

09.8996

Corea (Repubblica di)

2 488,39

2 516,04

25 %

09.8974

Altri paesi

5 771,54

5 835,67

25 %

 (26)

26

Altri tubi saldati

7306 11 10 , 7306 11 90 ,

7306 19 10 , 7306 19 90 ,

7306 21 00 , 7306 29 00 ,

7306 30 11 , 7306 30 19 ,

7306 30 80 , 7306 40 20 ,

7306 40 80 , 7306 50 20 ,

7306 50 80 , 7306 69 10 ,

7306 69 90 , 7306 90 00

Svizzera

40 668,04

41 119,90

25 %

09.8946

Turchia

31 126,18

31 472,03

25 %

09.8947

Regno Unito

9 655,60

9 762,88

25 %

09.8997

Taiwan

7 510,15

7 593,59

25 %

09.8950

Cina

6 540,69

6 613,37

25 %

09.8949

Federazione russa

6 402,83

6 473,97

25 %

09.8952

Altri paesi

20 849,11

21 080,77

25 %

 (27)

27

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 10 00 , 7215 50 11 ,

7215 50 19 , 7215 50 80 ,

7228 10 90 , 7228 20 99 ,

7228 50 20 , 7228 50 40 ,

7228 50 61 , 7228 50 69 ,

7228 50 80

Federazione russa

74 594,12

75 422,94

25 %

09.8956

Svizzera

17 399,98

17 593,32

25 %

09.8957

Regno Unito

13 012,46

13 157,05

25 %

09.8998

Cina

12 561,01

12 700,58

25 %

09.8958

Ucraina

10 233,14

10 346,84

25 %

09.8959

Altri paesi

9 702,37

9 810,18

25 %

 (28)

28

Fili di acciai non legati

7217 10 10 , 7217 10 31 ,

7217 10 39 , 7217 10 50 ,

7217 10 90 , 7217 20 10 ,

7217 20 30 , 7217 20 50 ,

7217 20 90 , 7217 30 41 ,

7217 30 49 , 7217 30 50 ,

7217 30 90 , 7217 90 20 ,

7217 90 50 , 7217 90 90

Bielorussia

56 580,19

57 208,86

25 %

09.8961

Cina

39 836,99

40 279,62

25 %

09.8962

Federazione russa

26 657,35

26 953,54

25 %

09.8963

Turchia

21 490,10

21 728,87

25 %

09.8964

Ucraina

17 144,99

17 335,49

25 %

09.8965

Altri paesi

29 751,08

30 081,65

25 %

 (29)

IV.2   – Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre

Numero di prodotto

 

Dall’1.1.2021 al 31.3.2021

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

1

Altri paesi

969 690,07

980 464,41

2

Altri paesi

252 391,11

255 195,45

3 A

Altri paesi

719,47

727,46

3B

Altri paesi

6 024,76

6 091,70

4 A

Altri paesi

417 545,50

422 184,90

4B

Altri paesi

94 312,94

95 360,86

5

Altri paesi

37 843,96

38 264,44

6

Altri paesi

32 623,10

32 985,58

7

Altri paesi

289 237,24

292 450,99

8

Altri paesi

90 629,91

91 636,90

9

Altri paesi

46 526,20

47 043,16

10

Altri paesi

915,93

926,11

12

Altri paesi

47 142,12

47 665,92

13

Altri paesi

109 637,11

110 855,30

14

Altri paesi

4 521,80

4 572,05

15

Altri paesi

698,10

705,85

16

Altri paesi

77 881,71

78 747,06

17

Altri paesi

10 905,03

11 026,20

18

Altri paesi

224,06

226,55

19

Altri paesi

1 024,65

1 036,04

20

Altri paesi

12 635,26

12 775,65

21

Altri paesi

15 230,42

15 399,64

22

Altri paesi

2 360,85

2 387,08

24

Altri paesi

35 461,44

35 855,45

25 A

Altri paesi

106 330,19

107 511,63

25B

Altri paesi

5 771,54

5 835,67

26

Altri paesi

20 849,11

21 080,77

27

Altri paesi

9 702,37

9 810,18

28

Altri paesi

29 751,08

30 081,65

IV.3   – Volume massimo del contingente residuo accessibile dall’1.4.2021 al 30.6.2021 ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese

Categoria di prodotti

Nuovo contingente assegnato dall’1.4.2021 al 30.6.2021, in tonnellate

1

Regime speciale

2

255 195,45

3.A

727,46

3.B

6 091,70

4.A

422 184,90

4.B

Regime speciale

5

Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre

6

32 985,58

7

292 450,99

8

Non pertinente

9

47 043,16

10

277,83

12

28 599,55

13

28 822,38

14

2 514,63

15

522,33

16

Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre

17

11 026,20

18

226,55

19

1 036,04

20

Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre

21

3 233,93

22

1 933,53

24

35 855,45

25.A

Non pertinente

25.B

5 835,67

26

21 080,77

27

Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre

28

21 357,97

»

(1)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8601

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8602

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*: 09.8571, per la Turchia*: 09.8572, per l’India*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8574, per la Serbia*: 09.8575 e per il Regno Unito*: 09.8599

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(2)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8603

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8604

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, la Corea (Repubblica di)*, l’Ucraina*, il Brasile*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8567

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(3)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8605

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8606

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Corea (Repubblica di)*, la Russia*, l’Iran (Repubblica islamica dell’)* e il Regno Unito*: 09.8568

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(4)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8607

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8608

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina* e Taiwan*: 09.8569

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(5)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8609

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8610

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8570

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(6)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8611

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8612

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l’India*: 09.8583, per il Regno Unito*: 09.8584

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(7)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8613

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8614

(8)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8615

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8616

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8576

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(9)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8617

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8618

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, la Russia*, l’India* e il Regno Unito*: 09.8577

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(10)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8619

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8620

(11)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8621

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8622

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, l’India*, gli Stati Uniti d’America*, la Turchia* e la Malaysia*: 09.8578

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(12)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8623

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8624

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, l’India*, Taiwan* e il Regno Unito*: 09.8591

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(13)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8625

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8626

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, la Turchia*, la Russia*, la Svizzera*, la Bielorussia* e il Regno Unito*: 09.8592

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(14)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8627

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8628

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l’Ucraina*, la Bosnia-Erzegovina* e la Moldova*: 09.8593

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(15)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8629

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8630

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, la Svizzera*, l’Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8594

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(16)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8631

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8632

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, Taiwan*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina*, il Giappone* e il Regno Unito*: 09.8595

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(17)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8633

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8634

(18)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8635

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8636

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, l’Ucraina*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8579

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(19)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8637

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8638

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, gli Emirati arabi uniti* e il Regno Unito*: 09.8580

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(20)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8639

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8640

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*, la Cina*, la Turchia* e il Regno Unito*: 09.8585

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(21)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8641

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8642

(22)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8643

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8644

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l’Ucraina*, la Macedonia del Nord*, la Svizzera*, la Bielorussia* e il Regno Unito*: 09.8596

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(23)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8645

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8646

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, l’Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, il Giappone*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8597

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(24)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8647

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8648

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, l’Ucraina*, la Bielorussia*, gli Stati Uniti d’America* e il Regno Unito*: 09.8586

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(25)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8657

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8658

(26)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8659

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8660

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Cina*, la Russia*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8587

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(27)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8651

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8652

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Svizzera*, la Turchia*, Taiwan*, la Cina*, la Russia* e il Regno Unito*: 09.8588

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(28)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8653

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8654

(29)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8655

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8656

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l’Ucraina*, la Cina* e la Bielorussia*: 09.8598

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.


ALLEGATO II

Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

l’allegato III.2 è così modificato:

«Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

Paese/Gruppo di prodotti

1

2

3 A

3B

4 A

4B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25 A

25B

26

27

28

Brasile

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Cina

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

India

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Messico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Macedonia del Nord

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Thailandia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tunisia

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Turchia

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

Ucraina

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Vietnam

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tutti gli altri paesi in via di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 416/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2038 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formulari di impegno del garante e l’inclusione delle spese di trasporto aereo nel valore in dogana per tenere conto del recesso del Regno Unito dall’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 126 e l’articolo 127, paragrafo 1, nonché l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 76, lettera a), e l’articolo 100, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

(2)

Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. A norma degli articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante un periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020 («periodo di transizione»).

(3)

A norma dell’articolo 185 dell’accordo di recesso e dell’articolo 5, paragrafo 3, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la normativa doganale quale definita all’articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 si applica al e nel Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord (escluse le acque territoriali del Regno Unito) dopo la fine del periodo di transizione.

(4)

Dopo la fine del periodo di transizione il regolamento (UE) n. 952/2013 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, e le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione a partire dal Regno Unito devono essere soggette a dazi doganali. Conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013, le spese di trasporto fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione devono essere incluse nel valore in dogana delle merci importate. Le percentuali delle spese complessive di trasporto aereo da includere nel valore in dogana sono indicate nell’allegato 23-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3). Dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito dovrebbe essere inserito nel pertinente elenco di paesi terzi figurante nel suddetto allegato.

(5)

I formulari di impegno del garante sono riportati negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 e nell’allegato 72-04, capi VI e VII, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Tali formulari recano l’elenco degli Stati membri dell’Unione e delle altre parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito (4), quale modificata dalla decisione n. 1/2019 del comitato congiunto UE-CTC sul transito comune (5) («la convenzione»). Dal momento in cui il regolamento (UE) n. 952/2013 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, il Regno Unito non dovrebbe più figurare tra gli Stati membri elencati in tali formulari. Tuttavia il Regno Unito, dopo essere stato invitato, ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione quale parte contraente distinta a decorrere dalla fine del periodo di transizione. Una volta che avrà aderito alla convenzione, il Regno Unito dovrebbe essere elencato tra le altre parti contraenti della convenzione nei formulari di impegno del garante. Inoltre, in conseguenza dell’applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, per le operazioni di transito unionale l’Irlanda del Nord dovrebbe essere elencata in modo da indicare che qualsiasi garanzia valida negli Stati membri è valida anche in Irlanda del Nord.

(6)

Vista l’imminente fine del periodo di transizione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. Poiché il periodo di transizione termina il 31 dicembre 2020, le disposizioni del presente regolamento riguardanti l’inclusione nel valore in dogana delle spese di trasporto aereo a partire dal Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, e la soppressione dei riferimenti al Regno Unito nella parte dei formulari di impegno del garante dedicata agli Stati membri dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni relative all’inclusione dei riferimenti al Regno Unito nell’elenco delle altre parti contraenti della convenzione nei formulari di impegno del garante dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di adesione del Regno Unito alla convenzione relativa ad un regime comune di transito.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

(1)

nell’allegato 23-01, nell’ultima riga della prima colonna della tabella («Zona Q») è aggiunto il seguente testo:

«, Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord)»;

(2)

nell’allegato 32-01, parte I (Impegno del garante), il punto 1 è così modificato:

(a)

dopo il testo «dal Regno di Svezia», il seguente testo è soppresso:

«, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;

(b)

dopo il testo «della Repubblica di Turchia(56)», è inserito il testo seguente:

«, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (*)

(*)  Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un garante stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.»;"

(3)

nell’allegato 32-02, parte I (Impegno del garante), il punto 1 è così modificato:

(a)

dopo il testo «dal Regno di Svezia», il seguente testo è soppresso:

«, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;

(b)

dopo il testo «della Repubblica di Turchia», è inserito il testo seguente:

«, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (**)

(**)  Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un garante stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.»;"

(4)

nell’allegato 32-03, parte I (Impegno del garante), il punto 1 è così modificato:

(a)

dopo il testo «dal Regno di Svezia», il seguente testo è soppresso:

«, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;

(b)

dopo il testo «della Repubblica di Turchia(71)», è inserito il testo seguente:

«, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (***)

(***)  Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un garante stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.»;"

(5)

nell’allegato 72-04, la parte II è così modificata:

(a)

al capo VI, nella riga 7 della tabella, dopo il testo «Turchia —», è inserito il testo seguente:

«Regno Unito (*)—»;

(*)  Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord dovrebbe essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia.";"

(b)

al capo VII, nella riga 6 della tabella, dopo il testo «Turchia —», è inserito il testo seguente:

«Regno Unito (*) —».

(*)  Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord dovrebbe essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia.";"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), e l’articolo 1, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal giorno in cui il Regno Unito aderisce alla convenzione relativa ad un regime comune di transito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(2)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(4)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(5)  Decisione n. 1/2019 del comitato congiunto EU-CTC sul transito comune, del 4 dicembre 2019, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (GU L 103 del 3.4.2020, pag. 47).


DECISIONI

11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 416/52


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2039 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2020

relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 della Commissione

[notificata con il numero C(2020) 8602]

(I testi in lingua croata, danese, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Danimarca, la Croazia, i Paesi Bassi e la Polonia hanno presentato, conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1700, richieste di deroga entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 (2) e (UE) 2019/2241 (3) della Commissione.

(2)

Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le richieste di Danimarca, Croazia, Paesi Bassi e Polonia sono giustificate dalla necessità di apportare significativi adeguamenti ai sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di conformarsi ai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241.

(3)

È pertanto opportuno accordare le deroghe richieste a Danimarca, Croazia, Paesi Bassi e Polonia.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le deroghe ai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 di cui all’allegato sono concesse agli Stati membri ivi elencati.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Croazia, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 59).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2241 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che descrive le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche per la trasmissione dei dati mensili sulla disoccupazione a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 125).


ALLEGATO

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240

Disposizione in questione

Stato membro

Periodo di deroga concesso

Ambito di applicazione della deroga

Articolo 3 (Descrizione delle variabili) e allegato I

Croazia

1 anno (2021)

Trasmissione delle variabili INCGROSS (Retribuzione mensile lorda per l’occupazione principale) e INCGROSS_F (Flag della retribuzione mensile lorda per l’occupazione principale) come importo netto anziché come importo lordo.

Articolo 3 (Descrizione delle variabili) e allegato I

Croazia

1 anno (2021)

Trasmissione della variabile HATFIELD (Settore del titolo di studio di livello più elevato conseguito) conformemente a ISCED-F 2013, codici a due cifre anziché codici a tre cifre.

Articolo 6, paragrafo 2 (Caratteristiche dettagliate del campione)

Paesi Bassi

1 anno (2021)

Distribuzione uniforme del campione:

l’intero campione nazionale per l’anno di riferimento non sarà distribuito uniformemente tra tutti i trimestri di riferimento dell’anno;

in ogni trimestre di riferimento l’intero campione trimestrale non sarà distribuito uniformemente tra tutte le settimane di riferimento del trimestre.

Articolo 9, paragrafo 2 (Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima)

Polonia

2 anni (2021-2022)

Trasmissione della variabile INCGROSS (Retribuzione mensile lorda per l’occupazione principale) senza imputazione statistica in caso di non risposta parziale.

La trasmissione dei dati corretti con imputazione per gli anni 2021 e 2022 avrà luogo unitamente alla trasmissione dei dati per il 2023, segnatamente a marzo 2025.

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2241

Disposizione in questione

Stato membro

Periodo di deroga concesso

Ambito di applicazione della deroga

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (Termini di trasmissione)

Danimarca

3 anni (2021-2023)

I dati mensili sulla disoccupazione per il mese di novembre saranno trasmessi entro il 4 gennaio dell’anno successivo.

Articolo 6, paragrafo 1 (Fonti e metodi)

Croazia

1 anno (2021)

La descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per la compilazione dei dati mensili di input sulla disoccupazione sarà trasmessa entro il 31 dicembre 2021.