ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 405 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
2.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 405/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1783DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2020
relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove)
(rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (3) ha subito precedenti modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove sostanziali modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. |
(2) |
L’Unione si è prefissa l’obiettivo di conservare e di sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, l’Unione adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno. |
(3) |
Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell’Unione, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri riguardo all’assunzione delle prove. Il presente regolamento mira a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l’assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Fornendo una maggiore certezza del diritto e procedure più semplici, razionali e digitalizzate, si incoraggeranno i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all’interno dell’Unione e, di conseguenza, il funzionamento del mercato interno. |
(4) |
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla cooperazione fra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri riguardo all’assunzione delle prove in materia civile o commerciale. |
(5) |
Ai fini del presente regolamento, per «autorità giudiziaria» si dovrebbero intendere autorità che esercitano funzioni giudiziarie, che agiscono per delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale. Ciò comprende, in particolare, le autorità qualificate come autorità giudiziarie da altri atti giuridici dell’Unione, come il regolamento (UE) 2019/1111 (4) del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1215/2012 (5) e (UE) n. 650/2012 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(6) |
Per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, la richiesta di assunzione delle prove dovrebbe essere trasmessa mediante un modulo compilato nella lingua dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta o in un’altra lingua ammessa da questo Stato membro. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile moduli anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate. |
(7) |
Ai fini della rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni fra gli Stati membri per l’assunzione delle prove, dovrebbe essere usato ogni appropriata moderna tecnologia di comunicazione. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di documenti dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili, per esempio, e fatti salvi ulteriori progressi tecnologici, basato su e-CODEX. Di conseguenza, tale sistema informatico decentrato dovrebbe essere istituito per gli scambi di dati a norma del presente regolamento. Il carattere decentrato di tale sistema informatico consentirebbe lo scambio di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l’altro, senza che alcuna istituzione dell’Unione sia coinvolta in tali scambi. |
(8) |
Fatti salvi eventuali progressi tecnologici futuri, il sistema informatico decentrato sicuro e i suoi componenti non dovrebbero essere intesi come costituenti necessariamente un servizio elettronico di recapito qualificato certificato, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(9) |
La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare in luogo di un sistema informatico nazionale, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (UE) 2018/1725 (8) e (UE) 2016/679 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre comprendere le misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto dell’assunzione delle prove. |
(10) |
Per quanto concerne i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell’Unione, l’ente gestore dovrebbe disporre di risorse sufficienti a garantire il corretto funzionamento di tale sistema. |
(11) |
L’autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale dovrebbero essere responsabili in qualità di titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni tra Stati membri. |
(12) |
La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe diventare impossibile a causa di un guasto del sistema o della natura delle prove, per esempio laddove si trasmettano campioni di DNA o di sangue. Altri mezzi di comunicazione potrebbero essere più appropriati anche in circostanze eccezionali, che potrebbero includere situazioni in cui la conversione di atti voluminosi in formato elettronico comporti un onere amministrativo sproporzionato per le autorità competenti o in cui l’atto originale sia necessario in formato cartaceo per valutarne l’autenticità. Qualora non sia usato il sistema informatico decentrato, la trasmissione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l’altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro o tramite il servizio postale. |
(13) |
Ai fini del potenziamento della trasmissione elettronica transfrontaliera di documenti attraverso il sistema informatico decentrato, è opportuno che tali documenti non siano privati degli effetti giuridici e non siano considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia, tale principio dovrebbe lasciare impregiudicata la determinazione degli effetti giuridici o l’ammissibilità di detti documenti come prova conformemente al diritto nazionale. Dovrebbe inoltre fare salvo il diritto nazionale in materia di conversione degli atti. |
(14) |
Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la capacità delle autorità di scambiarsi informazioni nell’ambito dei sistemi istituiti conformemente ad altri strumenti dell’Unione, come il regolamento (UE) 2019/1111 o il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (10), anche quando le informazioni hanno valore probatorio, lasciando pertanto all’autorità richiedente la scelta del metodo più appropriato. |
(15) |
Le richieste di assunzione delle prove dovrebbe essere eseguita rapidamente. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile soddisfare una richiesta entro 90 giorni dalla sua ricezione da parte dell’autorità giudiziaria richiesta, quest’ultima dovrebbe informarne l’autorità giudiziaria richiedente indicando i motivi che le impediscono di eseguire rapidamente la richiesta. |
(16) |
Per garantire l’efficacia del presente regolamento, le circostanze nelle quali è possibile rifiutare l’esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove dovrebbe essere limitata a ben definite situazioni eccezionali. |
(17) |
L’autorità giudiziaria richiesta dovrebbe eseguire una richiesta di assunzione delle prove conformemente al proprio diritto nazionale. |
(18) |
Le parti del procedimento e, se del caso, i loro rappresentanti, dovrebbero poter assistere all’assunzione delle prove, qualora ciò sia previsto dalle leggi dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente, in modo da poter seguire i procedimenti come se le prove fossero state assunte nello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente. Essi dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare all’«assunzione delle prove al fine di svolgervi un ruolo più attivo. Tuttavia, le condizioni della loro partecipazione dovrebbero essere stabilite dall’autorità giudiziaria richiesta conformemente al proprio diritto nazionale. |
(19) |
I delegati dell’autorità giudiziaria richiedente dovrebbero poter assistere all’assunzione delle prove, qualora ciò sia compatibile con le leggi dello Stato membro della summenzionata autorità, in modo da essere in una posizione migliore per valutare le prove. Dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare all’assunzione delle prove, alle condizioni stabilite dall’autorità richiesta conformemente al proprio diritto nazionale, in modo da svolgervi un ruolo più attivo. |
(20) |
Per facilitare l’assunzione delle prove, un’autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, conformemente alle proprie leggi nazionali, di procedere direttamente all’assunzione delle prove in un altro Stato membro, se la richiesta di assunzione delle prove è accettata da quest’ultimo e alle condizioni stabilite dall’organo centrale o dall’autorità competente dello Stato membro richiesto. |
(21) |
Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, per esempio la videoconferenza, che è uno strumento importante per semplificare e accelerare l’assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l’esame di una persona in qualità di testimone, parte in un procedimento o perito presente in un altro Stato membro, l’autorità giudiziaria richiedente che disponga della tecnologia della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza e ritenga appropriato usarla considerate le circostanze specifiche della fattispecie e il corretto svolgimento del procedimento dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza o tale altra tecnologia. La videoconferenza potrebbe inoltre essere usata per ascoltare un minore come previsto dal regolamento (UE) 2019/1111. Tuttavia, se l’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto ritiene che siano necessarie talune condizioni, l’assunzione diretta delle prove dovrebbe essere effettuata a tali condizioni a norma del diritto di tale Stato membro. L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto dovrebbe poter rifiutare in tutto o in parte l’assunzione diretta di prove se contraria ai principi fondamentali del diritto di tale Stato membro. |
(22) |
Qualora le prove debbano essere assunte tramite l’audizione di una persona mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, l’autorità giudiziaria richiedente dovrebbe, su sua richiesta, ricevere assistenza nel trovare un interprete e anche un interprete certificato se richiesto in modo specifico. |
(23) |
L’autorità giudiziaria investita del procedimento dovrebbe fornire alle parti e ai rispettivi rappresentanti legali le istruzioni relative alla procedura per la presentazione di atti o di altro materiale quando le audizioni sono effettuate mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza. |
(24) |
Al fine di facilitare l’assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari, tali persone dovrebbero poter, nel territorio di un altro Stato membro e nell’ambito in cui sono accreditate, assumere le prove senza necessità di richiesta preventiva, procedendo, senza ricorrere a misure coercitive, all’audizione dei cittadini dello Stato membro che rappresentano, nel contesto del procedimento pendente dinanzi ad un’autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano. Tuttavia, spetta allo Stato membro decidere se i propri agenti diplomatici o consolari abbiano il potere di assumere prove nell’ambito delle loro funzioni. |
(25) |
L’assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari dovrebbe avvenire presso i locali della missione diplomatica o consolare, salvo in circostanze eccezionali. Tali circostanze potrebbero includere il fatto che la persona che deve essere ascoltata non sia in grado di recarvisi a causa di una malattia grave. |
(26) |
L’esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove conformemente al presente regolamento non dovrebbe comportare l’insorgere di un diritto al rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l’autorità giudiziaria richiesta chiede il rimborso, i compensi versati ai periti e agli interpreti e le spese risultanti dall’esecuzione secondo una procedura speciale prevista dalle leggi nazionali o dall’uso di una tecnologia di comunicazione a distanza, non dovrebbero essere a carico di detta autorità. In tal caso l’autorità giudiziaria richiedente dovrebbe adottare le misure necessarie per vigilare a che si proceda senza indugio al rimborso. Se è richiesto il parere di un perito, l’autorità giudiziaria richiesta dovrebbe, prima di dare esecuzione alla richiesta, poter chiedere all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste. |
(27) |
Al fine di aggiornare i moduli di cui all’allegato I del presente regolamento o introdurvi modifiche tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche di tale allegato I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(28) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). |
(29) |
Il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri che hanno lo stesso ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o concludere accordi o intese volti a facilitare ulteriormente la cooperazione in materia di assunzione delle prove, purché tali accordi o intese siano compatibili con il presente regolamento. |
(30) |
È fondamentale che siano disponibili mezzi efficaci per ottenere, proteggere e presentare le prove, e che i diritti della difesa siano rispettati e le informazioni riservate siano tutelate. In tale contesto è importante incoraggiare l’utilizzo delle moderne tecnologie. |
(31) |
Le procedure per l’assunzione, la protezione e la presentazione delle prove dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali delle parti, nonché la tutela della vita privata e l’integrità e la riservatezza dei dati personali, conformemente al diritto nazionale e dell’Unione. |
(32) |
È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati e che l’applicazione del presente regolamento assicuri la protezione della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nonché del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere trattati ai sensi del presente regolamento solamente per le sue finalità specifiche di cui al presente regolamento. |
(33) |
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l’effettiva incidenza del presente regolamento e l’esigenza di ulteriori interventi. Qualora gli Stati membri raccolgano dati riguardo al numero di richieste trasmesse ed eseguite nonché al numero di casi in cui la trasmissione è stata effettuata con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato, è opportuno che forniscano detti dati alla Commissione a fini di monitoraggio. Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento elaborato dalla Commissione, tale sistema può essere programmato per raccogliere tali dati e in tal caso tali dati dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. |
(34) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico semplificato che assicuri la trasmissione diretta, efficace e rapida delle richieste e delle comunicazioni relative all’esecuzione dell’assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(35) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 13 settembre 2019 (14). |
(36) |
Affinché le sue disposizioni siano di più facile accesso e lettura, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1206/2001 e sostituirlo con il presente regolamento. |
(37) |
A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
(38) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale nei casi in cui, conformemente alla propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede:
a) |
che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove; o |
b) |
l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro. |
2. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate a essere utilizzate in procedimenti giudiziari già pendenti o previsti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«autorità giudiziaria»: autorità giudiziarie e altre autorità negli Stati membri trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, che esercitano funzioni giudiziarie, che agiscono per delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale; |
2) |
«sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che operano sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali. |
Articolo 3
Trasmissione diretta fra autorità giudiziarie
1. Ai fini dell’assunzione delle prove, le richieste di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono trasmesse direttamente dall’autorità giudiziaria dinanzi alla quale il procedimento è pendente o previsto («autorità giudiziaria richiedente»), all’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro («autorità giudiziaria richiesta»).
2. Ciascuno Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad assumere le prove in conformità del presente regolamento. L’elenco deve precisare anche la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie.
Articolo 4
Organo centrale
1. Ciascuno Stato membro designa un organo centrale incaricato di:
a) |
fornire informazioni alle autorità giudiziarie; |
b) |
ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta; |
c) |
trasmettere, in casi eccezionali, una richiesta all’autorità giudiziaria competente su domanda di un’autorità giudiziaria richiedente. |
2. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi centrali.
3. Ciascuno Stato membro designa inoltre l’organo centrale di cui al paragrafo 1 del presente articolo o uno o più autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste formulate ai sensi dell’articolo 19.
CAPO II
TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
SEZIONE 1
Trasmissione delle richieste
Articolo 5
Forma e contenuto delle richieste
1. Le richieste sono presentate utilizzando il modulo A o, laddove opportuno, il modulo L di cui all’allegato I. Ciascuna contiene le seguenti indicazioni:
a) |
l’autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l’autorità giudiziaria richiesta; |
b) |
l’identità e l’indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti; |
c) |
la natura e l’oggetto dell’istanza e un breve resoconto dei fatti; |
d) |
la descrizione dell’assunzione delle prove richiesta; |
e) |
in caso di richiesta di audizione di una persona:
|
f) |
in caso di richiesta di assunzione di prove diverse da quelle di cui alla lettera e), all’occorrenza, gli atti o altri oggetti da ispezionare; |
g) |
laddove opportuno, la richiesta di cui all’articolo 12, paragrafo 3 o 4, o agli articoli 13 o 14 così come le informazioni necessarie all’esecuzione di tali disposizioni. |
2. Le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione, né ad altra formalità corrispondente.
3. Gli atti che l’autorità giudiziaria richiedente considera necessari per l’esecuzione della richiesta sono corredati di una traduzione dei documenti nella lingua in cui è stata formulata la richiesta.
Articolo 6
Lingue
Le richieste e le comunicazioni emesse in forza del presente regolamento sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve aver luogo l’assunzione delle prove richiesta, ovvero in un’altra lingua che tale Stato membro abbia dichiarato di accettare.
Ogni Stato membro comunica alla Commissione le lingue ufficiali dell’Unione diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali i moduli di cui all’allegato I possono essere compilati.
Articolo 7
Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
1. Le richieste e le comunicazioni formulate ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.
2. Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato si applica il quadro giuridico generale per l’uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
3. Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
4. Qualora a causa dei guasti del sistema informatico decentrato o della natura delle prove interessate non sia possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, o a causa di circostanze eccezionali, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire l’affidabilità e la sicurezza.
Articolo 8
Effetti giuridici dei documenti elettronici
Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.
SEZIONE 2
Ricezione delle richieste
Articolo 9
Ricezione delle richieste
1. La competente autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione di una richiesta una dichiarazione di ricezione all’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo B di cui all’allegato I. Qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, l’autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di ricezione.
2. Se l’autorità giudiziaria richiesta non ha competenza per eseguire una richiesta presentata utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, che soddisfa le condizioni indicate all’articolo 6, tale autorità giudiziaria inoltra la richiesta all’autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne informa l’autorità giudiziaria richiedente tramite il modulo C di cui all’allegato I.
Articolo 10
Richieste incomplete
1. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari di cui all’articolo 5, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all’allegato I e chiede all’autorità giudiziaria richiedente di fargli pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile.
2. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché è necessario un deposito o un anticipo a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all’allegato I, e informa la stessa autorità giudiziaria richiedente su come dev’essere costituito il deposito o l’anticipo. L’autorità giudiziaria richiesta accusa ricevuta del deposito o dell’anticipo senza indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di detto deposito o anticipo, utilizzando il modulo E di cui all’allegato I.
Articolo 11
Completamento della richiesta
1. Se l’autorità giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di ricezione, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, oppure ha informato l’autorità giudiziaria richiedente, a norma dell’articolo 10, che non può essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari di cui all’articolo 5, il termine fissato all’articolo 12, decorre dalla ricezione, da parte dell’autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente completata.
2. Qualora l’autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un anticipo a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, il termine fissato all’articolo 12 comincia a decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l’anticipo.
SEZIONE 3
Assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta
Articolo 12
Disposizioni generali sull’esecuzione di una richiesta
1. L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.
2. L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali.
3. L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal proprio diritto nazionale, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I. L’autorità giudiziaria esegue la richiesta secondo la procedura particolare a meno che farlo sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o non sia in grado di farlo a causa delle notevoli difficoltà d’ordine pratico. Se l’autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta di esecuzione secondo una procedura speciale per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all’allegato I.
4. L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere all’autorità giudiziaria richiesta di avvalersi di una particolare tecnologia di comunicazione nell’assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza.
L’autorità giudiziaria richiesta utilizza la tecnologia di comunicazione specificata ai sensi del primo comma a meno che ciò non sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o l’autorità giudiziaria richiesta non sia in grado di farlo a causa di notevoli difficoltà di ordine pratico.
Se l’autorità giudiziaria richiesta non utilizza la tecnologia di comunicazione specificata per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all’allegato I.
Se la tecnologia di comunicazione di cui al primo comma non è disponibile nelle autorità giudiziarie richiedenti o richieste, tali autorità giudiziarie possono convenire di rendere disponibile tale tecnologia di comunicazione.
Articolo 13
Assunzione di prove in presenza e con la partecipazione delle parti
1. Se la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta lo prevede, le parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere all’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.
2. Nella sua richiesta l’autorità giudiziaria richiedente informa l’autorità giudiziaria richiesta, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, che le parti e gli eventuali loro rappresentanti saranno presenti e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all’assunzione delle prove. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato.
3. Se viene chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti all’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta determina le condizioni alle quali essi possono partecipare, conformemente all’articolo 12.
4. L’autorità giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali possono partecipare, utilizzando il modulo I di cui all’allegato I.
5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la possibilità che l’autorità giudiziaria richiesta chieda alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti di assistere o di partecipare all’esecuzione dell’assunzione delle prove se tale possibilità è prevista dalla legge del proprio Stato membro.
Articolo 14
Assunzione delle prove in presenza e con la partecipazione dei delegati dell’autorità giudiziaria richiedente
1. Ove compatibile con la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità devono avere facoltà di assistere all’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.
2. Ai fini del presente articolo, il termine «delegato» comprende i magistrati designati dall’autorità giudiziaria richiedente in conformità del proprio diritto nazionale. L’autorità giudiziaria richiedente può inoltre designare, in conformità del proprio diritto nazionale, altre persone, quali, per esempio, periti.
3. Nella sua richiesta l’autorità giudiziaria richiedente informa l’autorità giudiziaria richiesta, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, della presenza dei suoi delegati, e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all’assunzione delle prove. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato.
4. Se viene chiesta la partecipazione dei delegati dell’autorità giudiziaria richiedente all’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta determina, a norma dell’articolo 12, le condizioni alle quali essi possono partecipare.
5. L’autorità giudiziaria richiesta comunica all’autorità giudiziaria richiedente la data e il luogo in cui si svolgerà l’assunzione delle prove e, se del caso, le condizioni alle quali i suoi delegati possono partecipare all’assunzione delle prove, utilizzando il modulo I di cui all’allegato I.
Articolo 15
Misure coercitive
Ove necessario, nell’eseguire una richiesta l’autorità giudiziaria richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta per l’esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un’autorità nazionale o da una parte interessata.
Articolo16
Richieste di rifiuti di esecuzione
1. Una richiesta di esame di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca il diritto o l’obbligo di astenersi dal deporre in base:
a) |
alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta; o |
b) |
alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se necessario, attestati dall’autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell’autorità giudiziaria richiesta. |
2. L’esecuzione di una richiesta può essere rifiutata, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, soltanto se si applica uno o più dei seguenti motivi:
a) |
la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento; |
b) |
l’esecuzione della richiesta non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario a norma del diritto dello Stato membro del giudice richiesto; |
c) |
l’autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta di assunzione delle prove avanzata dall’autorità giudiziaria richiesta a norma dell’articolo 10 entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso dell’autorità giudiziaria; oppure |
d) |
un deposito o un anticipo chiesto a norma dell’articolo 22, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla domanda dell’autorità giudiziaria richiesta di tale deposito o anticipo. |
3. Un’autorità giudiziaria richiesta non deve rifiutare di dare esecuzione a una richiesta per il solo motivo che, in conformità del suo diritto nazionale, un’altra autorità giudiziaria dello Stato membro in questione ha l’esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d’azione al riguardo.
4. Se l’esecuzione di una richiesta viene rifiutata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il modulo K di cui all’allegato I, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.
Articolo 17
Comunicazione di ritardi
Se l’autorità giudiziaria richiesta non è in grado di dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente tramite il modulo J di cui all’allegato I, precisando i motivi del ritardo nonché il tempo a suo parere necessario per dare esecuzione alla richiesta.
Articolo 18
Procedura successiva all’esecuzione della richiesta
L’autorità giudiziaria richiesta trasmette senza indugio all’autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l’esecuzione della richiesta e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall’autorità giudiziaria richiedente. A tali atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il modulo K di cui all’allegato I.
SEZIONE 4
Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente e assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari
Articolo 19
Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente
1. Un’autorità giudiziaria che chieda l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l’organo centrale o l’autorità competente di tale Stato membro, utilizzando il modulo L di cui all’allegato I.
2. L’assunzione diretta delle prove può essere eseguita solo se è possibile procedervi su base volontaria senza l’uso di misure coercitive.
Se l’assunzione diretta delle prove implica che una persona debba essere esaminata, l’autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che l’assunzione delle prove ha luogo su base volontaria.
3. L’assunzione diretta delle prove è eseguita da un magistrato o da un’altra persona, quale un perito, designati in conformità della legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta per l’assunzione diretta delle prove l’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all’autorità giudiziaria richiedente se la richiesta è stata accolta e, se necessario, comunica all’autorità giudiziaria richiedente le condizioni in base alle quali l’assunzione diretta delle prove dev’essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro, utilizzando il modulo M di cui all’allegato I.
L’organo centrale o l’autorità competente può incaricare un’autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all’assunzione diretta delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e il rispetto delle condizioni in cui deve essere eseguita l’assunzione diretta delle prove.
5. Qualora entro 30 giorni dalla conferma di ricezione della richiesta per l’assunzione diretta delle prove l’autorità giudiziaria richiedente non abbia ricevuto informazioni sull’accoglimento della richiesta, può inviare un sollecito all’organo centrale o all’autorità competente dello Stato membro richiesto. Se l’autorità giudiziaria richiedente non riceve una risposta entro 15 giorni dalla conferma di ricezione del sollecito, la richiesta per l’assunzione diretta delle prove è ritenuta accettata. Tuttavia, in caso di circostanze eccezionali in cui l’organo centrale o l’autorità competente si siano trovati nell’impossibilità di reagire alla richiesta entro il termine successivo al sollecito, è eccezionalmente ancora possibile invocare in qualsiasi momento motivi per rifiutare l’assunzione diretta delle prove dopo la scadenza di detto termine e fino al momento dell’effettiva assunzione diretta delle prove.
6. L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto può incaricare un’autorità giudiziaria del proprio Stato membro di fornire assistenza pratica nell’assunzione diretta delle prove.
7. L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto possono rifiutare una richiesta di assunzione diretta delle prove solo qualora:
a) |
non rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento; |
b) |
non contenga tutte le informazioni necessarie di cui all’articolo 5; o |
c) |
l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro. |
8. Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l’autorità giudiziaria richiedente esegue l’assunzione diretta delle prove in conformità della legge del suo Stato membro.
Articolo 20
Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza
1. Qualora le prove debbano essere assunte esaminando una persona presente in un altro Stato membro e l’autorità giudiziaria chieda di assumere le prove direttamente a norma dell’articolo 19, tale autorità giudiziaria assume le prove utilizzando videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a condizione che tale tecnologia sia a disposizione dell’autorità giudiziaria e quest’ultima ritenga che l’uso di tale tecnologia sia appropriato nelle circostanze specifiche della fattispecie.
2. La richiesta di assunzione diretta delle prove utilizzando videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dev’essere presentata utilizzando il modulo N di cui all’allegato I. L’autorità giudiziaria richiedente e l’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiedente, o l’autorità giudiziaria incaricata di fornire assistenza pratica nell’assunzione diretta delle prove concordano le modalità pratiche dell’esame.
Su richiesta, l’autorità giudiziaria richiedente riceve assistenza nel trovare, se necessario, un interprete.
Articolo 21
Assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari
Gli Stati membri possono prevedere nel proprio diritto nazionale che le loro autorità giudiziarie possano chiedere ai propri agenti diplomatici o consolari, nel territorio di un altro Stato membro e nell’ambito in cui sono accreditati, di assumere le prove presso i locali della missione diplomatica o consolare, salvo in circostanze eccezionali, senza necessità di richiesta preventiva, procedendo, su base volontaria e senza ricorrere a misure coercitive, all’audizione dei cittadini dello Stato membro che rappresentano, nel contesto di procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro che rappresentano. L’agente diplomatico o consolare richiesto dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.
SEZIONE 5
Spese
Articolo 22
Spese
1. L’esecuzione di una richiesta per l’assunzione delle prove ai sensi dell’articolo 12 non comporta il diritto al rimborso di tasse o spese.
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità giudiziaria richiesta può chiedere il rimborso di tasse o spese. Se l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l’autorità giudiziaria richiedente vigila a che senza indugio sia rimborsato quanto segue:
— |
i compensi versati ai periti o agli interpreti; e |
— |
le spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 3 e 4. |
L’obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
3. Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, prima di dare esecuzione alla richiesta per l’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta può chiedere all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo sui costi previsti della perizia. In tutti gli altri casi, il deposito o l’anticipo non è una condizione per l’esecuzione di una richiesta per l’assunzione delle prove.
Il deposito o l’anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Manuale e modifica dell’allegato I
1. La Commissione elabora e aggiorna periodicamente un manuale contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 31 e gli accordi o le intese vigenti, a norma dell’articolo 29, paragrafo 3. Essa rende disponibile il manuale per via elettronica, specie attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e sul portale europeo della giustizia elettronica.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 per modificare l’allegato I al fine di aggiornare i moduli in esso previsti o introdurvi modifiche tecniche.
Articolo 24
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 23, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 dicembre 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 23, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 25
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione
1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:
a) |
la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato; |
b) |
le specifiche tecniche per protocolli di comunicazione; |
c) |
gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell’ambito del sistema informatico decentrato; |
d) |
gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato; |
e) |
l’istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il 23 marzo 2022 secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Articolo 26
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 27
Software di implementazione di riferimento
1. La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell’Unione.
2. La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente l’implementazione dei componenti software alla base dei punti di accesso.
Articolo 28
Costi del sistema informatico decentrato
1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell’installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso che interconnettono i sistemi informatici nazionali nell’ambito del sistema informatico decentrato.
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell’adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità degli Stati membri di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell’ambito dei programmi finanziari dell’Unione.
Articolo 29
Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
1. Per la materia rientrante nel suo ambito d’applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare, nella convenzione dell’Aia, del 1o marzo 1954, concernente la procedura civile, e nella convenzione dell’Aia, del 18 marzo 1970, sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile e commerciale, nella relazione fra gli Stati membri che ne sono parti.
2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese intesi a facilitare l’assunzione delle prove, sempre che tali accordi o intese siano compatibili con le sue disposizioni.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione
a) |
copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri, nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e |
b) |
qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese. |
Articolo 30
Tutela delle informazioni trasmesse
1. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a norma del presente regolamento, inclusi lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, è conforme al regolamento (UE) 2016/679.
Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti a livello di Unione è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali che non sono pertinenti ai fini del trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente.
2. L’autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale sono considerate titolari del trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento siano utilizzate dall’autorità giudiziaria richiesta soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
4. Le autorità giudiziarie richieste assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo il proprio diritto nazionale.
5. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull’uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.
6. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2002/58/CE.
Articolo 31
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) |
l’elenco redatto a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, precisando la competenza territoriale e, se applicabile, la specifica competenza delle autorità giudiziarie; |
b) |
il nome e l’indirizzo degli organi centrali e delle autorità competenti designate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, precisandone la competenza territoriale; |
c) |
i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste a disposizione delle autorità giudiziarie figuranti nell’elenco redatto a norma dell’articolo 3, paragrafo 2; |
d) |
le lingue che possono essere utilizzate per le richieste, a norma dell’articolo 6. |
2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dettagli delle altre autorità competenti ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante tali dettagli.
4. Gli Stati membri possono notificare alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili in formato elettronico, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
Articolo 32
Monitoraggio
1. Entroil 2 luglio 2023, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.
2. Il programma dettagliato specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Esso stabilisce in quale momento i dati di cui al paragrafo 3 devono essere raccolti per la prima volta, che dev’essere al più tardi il 2 luglio 2026, e successivamente con quale periodicità tali dati debbano essere raccolti.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati necessari a fini di monitoraggio, ove disponibili:
a) |
il numero di richieste di assunzione delle prove trasmesse a norma, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1; |
b) |
il numero di richieste di assunzione delle prove eseguite a norma, rispettivamente, dell’articolo 12 e dell’articolo 19, paragrafo 8; |
c) |
il numero di casi in cui la richiesta di assunzione delle prove è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4. |
4. Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), e trasmettono periodicamente tali dati alla Commissione.
Articolo 33
Valutazione
1. Entro cinque anni dalla data di applicazione dell’articolo 7 conformemente all’articolo 35, paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 34
Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 1206/2001 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, a eccezione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1206/2001, che è abrogato a decorrere dalla data di applicazione dell’articolo 7 di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 35
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.
2. L’articolo 31, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 23 marzo 2022.
3. L’articolo 7 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di tre anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 25.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D.M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 4 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).
(7) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(9) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).
(11) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(13) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
ALLEGATO I
MODULO A
RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE PROVE [Articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) (1)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
2. |
Autorità giudiziaria richiedente:
|
3. |
Autorità giudiziaria richiesta:
|
4. |
Nel procedimento proposto dall’istante/dall’attore (dagli istanti/dagli attori) (2)
|
5. |
Rappresentanti dell’istante/dell’attore
|
6. |
Convenuto/parte avversa (convenuti/parti avverse) (3)
|
7. |
Rappresentanti del convenuto/della parte avversa
|
8. |
Presenza e partecipazione delle parti
|
9. |
Presenza e partecipazione dei delegati dell’autorità giudiziaria richiedente: ☐
|
10. |
Natura e oggetto del procedimento e breve descrizione dei fatti (in allegato, se del caso): |
11. |
Assunzione delle prove che si chiede di eseguire
|
12. |
Si invita a dare esecuzione alla richiesta
|
13. |
Motivi della mancata trasmissione tramite il sistema informatico decentrato [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1783] (5)
La trasmissione elettronica non è stata possibile per i seguenti motivi:
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
MODULO B
DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DI UNA RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE PROVE [Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) (6)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
2. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta: |
3. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiedente: |
4. |
Autorità giudiziaria richiesta
|
5. |
La richiesta è stata ricevuta dall’autorità giudiziaria di cui alla voce 4 in data ……… (data di ricezione). |
6. |
La richiesta non può essere evasa in quanto:
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico |
MODULO C
AVVISO DI TRASMISSIONE DI UNA RICHIESTA PER ASSUNZIONE DI PROVE [Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) (7)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
2. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiedente: |
3. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta: |
4. |
La richiesta di assunzione delle prove esula dalla competenza dell’autorità giudiziaria di cui alla voce 3 della richiesta di assunzione delle prove ed è stata trasmessa a
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
MODULO D
DATI COMPLEMENTARI CHIESTI PER L’ASSUNZIONE DELLE PROVE [Articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) (8)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta: |
2. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
3. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiesta: |
4. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiedente: |
5. |
La richiesta di assunzione delle prove non può essere eseguita finché non figurano i seguenti dati complementari: |
6. |
La richiesta di assunzione delle prove non può essere eseguita prima che sia costituito un deposito o un anticipo a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1783. Il deposito o l’anticipo dev’essere costituito come segue:
☐ altra (precisare il codice ISO):
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
MODULO E
DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DI UN DEPOSITO O ANTICIPO [Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) (9)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
2. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta: |
3. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiedente: |
4. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiesta: |
5. |
Il deposito o l’anticipo è stato ricevuto il ...... (data di ricezione) dall’autorità giudiziaria di cui alla voce 4.
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
MODULO F (10)
RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL RITARDO [Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzionedelle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) (11)] |
LA SEGUENTE RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE PROVE È STATA INVIATA, MA NON SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULL’ESITO DELL’ASSUNZIONE DELLE PROVE
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
2. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria/organo centrale/autorità competente richiesti (se disponibile): |
3. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiedente: |
4. |
Nome dell’autorità giudiziaria/organo centrale/autorità competente richiesti: |
5. |
È allegata la richiesta originale di assunzione delle prove (modulo A) o la richiesta originale di assunzione diretta delle prove (modulo L). ☐
Informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria richiedente:
… Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
MODULO G (12)
RISPOSTA A UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL RITARDO [Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) (13)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
2. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria/organo centrale/autorità competente richiesti (se disponibile): |
3. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiedente: |
4. |
Nome dell’autorità giudiziaria/organo centrale/autorità competente richiesti: |
5. |
MOTIVO DEL RITARDO:
|
6. |
Si ritiene che sia data esecuzione alla richiesta entro .... (indicare la data stimata).
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
MODULO H
COMUNICAZIONE RIGUARDO ALLA RICHIESTA DI AVVALERSI DI PROCEDURE PARTICOLARI E/O DELLE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE [Articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) (14)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
2. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta: |
3. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiedente: |
4. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiesta: |
5. |
Non sussistono i requisiti per la richiesta di esecuzione delle prove secondo la procedura particolare indicata alla voce 12.1 della richiesta di esecuzione delle prove (modulo A) in quanto:
|
6. |
Non sussistono i requisiti per la richiesta di esecuzione delle prove avvalendosi della tecnologia della comunicazione a distanza di cui alla voce 12.2. della richiesta di esecuzione delle prove (modulo A) in quanto:
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
MODULO I
COMUNICAZIONE DELLA DATA, DELL’ORA E DEL LUOGO FISSATI PER L’ASSUNZIONE DELLE PROVE E DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE [Articolo 13, paragrafo 4, e articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove) (15)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
2. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta: |
3. |
Autorità giudiziaria richiedente
|
4. |
Autorità giudiziaria richiesta
|
5. |
Data e ora fissate per l’assunzione delle prove: |
6. |
Luogo fissato per l’assunzione delle prove, se diverso da quello di cui al punto 4: |
7. |
Se del caso, condizioni alle quali le parti e gli eventuali loro rappresentanti possono partecipare: |
8. |
Se del caso, condizioni alle quali i delegati dell’autorità giudiziaria richiedente possono partecipare:
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
MODULO J
COMUNICAZIONE DI RITARDI [Articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (16)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
2. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta: |
3. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiedente: |
4. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiesta: |
5. |
Non è possibile dar seguito alla richiesta di assunzione delle prove entro 90 giorni dalla sua ricezione per i seguenti motivi:
|
6. |
Si ritiene che sia data esecuzione alla richiesta entro il …......................... (indicare la data stimata)
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
MODULO K
INFORMAZIONI SULL’ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSUNZIONE DELLE PROVE [Articoli 16 e 18 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (17)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
2. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta: |
3. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiedente: |
4. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiesta: |
5. |
La richiesta di assunzione delle prove è stata eseguita ☐
Sono acclusi i seguenti atti che confermano l’esecuzione della richiesta di assunzione delle prove: |
6. |
L’esecuzione della richiesta di assunzione delle prove è stata rifiutata in quanto:
|
7. |
Altri motivi di non esecuzione:
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
MODULO L
RICHIESTA DI ASSUNZIONE DIRETTA DELLE PROVE [Articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.Novembre.2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (18)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
2. |
n. di riferimento dell’organo centrale/autorità competente ((*)): |
3. |
Autorità giudiziaria richiedente:
|
4. |
Organo centrale/autorità competente dello Stato membro richiesto:
|
5. |
Nel procedimento proposto dall’istante/dall’attore (dagli istanti/dagli attori) (19)
|
6. |
Rappresentanti dell’istante/dell’attore
|
7. |
Convenuto/parte avversa (convenuti/parti avverse) (20)
|
8. |
Rappresentanti del convenuto/della parte avversa
|
9. |
Le prove saranno fornite da:
|
10. |
Natura e oggetto del procedimento e breve descrizione dei fatti (in allegato, se del caso): |
11. |
Assunzione delle prove che si chiede di eseguire
|
12. |
L’autorità giudiziaria richiedente chiede che le prove siano fornite direttamente avvalendosi delle seguenti tecnologie della comunicazione di cui al modulo N ☐
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
MODULO M
INFORMAZIONI DELL’ORGANO CENTRALE/AUTORITÀ COMPETENTE RIGUARDO ALL’ASSUNZIONE DIRETTA DELLE PROVE [Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (21)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente: |
2. |
n. di riferimento dell’organo centrale/autorità competente: |
3. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiedente: |
4. |
Organo centrale/autorità competente
|
5. |
Informazioni dell’organo centrale/autorità competente
|
6. |
L’autorità giudiziaria seguente è stata incaricata di fornire assistenza pratica nell’assunzione diretta delle prove:
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
MODULO N
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ TECNICHE PER EFFETTUARE UNA VIDEOCONFERENZA O RICORRERE AD ALTRA TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA [Articoli 12, paragrafo 4, e 20 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (22)] |
1. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiedente ((*)): |
2. |
n. di riferimento dell’autorità giudiziaria richiesta ((*)): |
3. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiedente ((*)): |
4. |
Nome dell’autorità giudiziaria richiesta ((*)): |
5. |
Dati tecnici dell’autorità giudiziaria richiedente:
|
6. |
Forma preferita di connessione (in caso di più opzioni riportate alla voce 5): |
7. |
Data(e) e ora(e) preferita(e) di connessione:
|
8. |
Data(e) e ora(e) preferita(e) per la connessione di prova:
|
9. |
Informazioni sull’interpretazione:
|
10. |
Informazioni se si effettuerà una registrazione dell’assunzione delle prove (24):
|
11. |
Altro: …………………………….
Fatto a: Data: Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico: |
(1) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.
((*)) Voce facoltativa.
(2) Qualora vi sia più di un istante/attore fornire le informazioni di cui ai punti da 4.1. a 4.5.
(3) Qualora vi sia più di un convenuto/una parte avversa fornire le informazioni di cui ai punti da 6.1. a 6.5.
(4) Qualora vi sia più di un delegato fornire le informazioni di cui al punto 9.2.
(5) Questa voce si applica solo a decorrere dalla data di applicazione del sistema informatico decentrato.
(6) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.
((*)) Voce facoltativa.
(7) GU L 405, del. 2.12.2020, pag. 1
((*)) Voce facoltativa.
(8) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.
(9) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
(10) L’uso di questo modulo è facoltativo.
(11) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
(12) L’uso di questo modulo è facoltativo.
(13) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
(14) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.
(15) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
((*)) Voce facoltativa.
(16) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
(17) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
(18) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1.
((*)) Voce facoltativa.
(19) Qualora vi sia più di un istante/attore fornire le informazioni di cui ai punti da 5.1. a 5.5.
(20) Qualora vi sia più di un convenuto/una parte avversa fornire le informazioni di cui ai punti da 7.1. a 7.5.
(21) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
((*)) Voce facoltativa.
(22) GU L 405, del 2.12.2020, pag. 1
((*)) Voce facoltativa.
(23) Ora locale dello Stato membro richiesto.
(24) Ad es. registrazione online o trascrizione dell’assunzione delle prove.
ALLEGATO II
REGOLAMENTO ABROGATO CON ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE
Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1). |
|
Regolamento (CE) n. 1103/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — terza parte (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 80). |
Unicamente modifiche dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1206/2001 |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1206/2001 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
– |
– |
Articolo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
– |
Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 |
– |
Articolo 8 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 14, paragrafo 5 |
Articolo 13 |
Articolo 15 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 15 |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
Articolo 18 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 19, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 17, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 19, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 17, paragrafo 4, terzo comma |
– |
– |
Articolo 19, paragrafo 5 |
– |
Articolo 19, paragrafo 6 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 19, paragrafo 7 |
Articolo 17, paragrafo 6 |
Articolo 19, paragrafo 8 |
– |
Articolo 20 |
– |
Articolo 21 |
Articolo 18 |
Articolo 22 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
– |
– |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 20 |
Articolo 26 |
– |
Articolo 24 |
– |
Articolo 25 |
– |
Articolo 27 |
– |
Articolo 28 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 3, lettera a) |
– |
Articolo 21, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 29, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 21, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 29, paragrafo 3, lettera b) |
– |
Articolo 30 |
Articolo 22, primo comma |
Articolo 31, paragrafo 1 |
Articolo 22, secondo comma |
Articolo 31, paragrafo 2 |
– |
Articolo 31, paragrafo 3 |
– |
Articolo 31, paragrafo 4 |
– |
Articolo 32 |
Articolo 23 |
Articolo 33, paragrafo 1 |
– |
Articolo 33, paragrafo 2 |
Articolo 24 |
– |
– |
Articolo 34 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 35, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 35, paragrafo 1, secondo comma |
– |
Articolo 35, paragrafo 2 |
– |
Articolo 35, paragrafo 3 |
Allegato |
Allegato I |
– |
Allegato II |
– |
Allegato III |
2.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 405/40 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1784 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2020
relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)
(rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito precedenti modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove sostanziali modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. |
(2) |
L’Unione si è prefissa l’obiettivo di conservare e di sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, l’Unione adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno. |
(3) |
Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell’Unione, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale fra gli Stati membri, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione nella trasmissione di tali atti e tutelando i diritti del destinatario come pure la protezione della vita privata e dei dati personali. Il presente regolamento mira a migliorare l’efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie semplificando e razionalizzandole per quanto riguarda la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello dell’Unione, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Fornendo una maggiore certezza del diritto e procedure più semplici, razionali e digitalizzate, incoraggerà i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all’interno dell’Unione e, di conseguenza, il funzionamento del mercato interno. |
(4) |
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in altre materie come quella fiscale, doganale o amministrativa. |
(5) |
Per notificazione o comunicazione transfrontaliera si dovrebbe intendere la notificazione o comunicazione tra uno Stato membro e un altro. |
(6) |
Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di atti a un rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro del foro, ma dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di qualsiasi atto a una parte residente in un altro Stato membro se tale notificazione o comunicazione è richiesta a norma del diritto dello Stato membro del foro, indipendentemente dal se l’atto sia stato notificato o comunicato al rappresentante della parte. |
(7) |
Se il destinatario non dispone nello Stato membro del foro di un recapito noto per la notificazione o comunicazione, ma dispone di uno o più recapiti noti per la notificazione o comunicazione in un altro o altri Stati membri, l’atto dovrebbe essere trasmesso a tale altro Stato membro ai fini della notificazione o comunicazione a norma del presente regolamento. Tale situazione non dovrebbe essere qualificata come notificazione o comunicazione nazionale interna allo Stato membro del foro. In particolare, l’atto non dovrebbe essere notificato o comunicato al destinatario attraverso forme fittizie, quale la notificazione o comunicazione mediante affissione di un avviso all’albo pretorio o deposito dell’atto nel fascicolo del tribunale. |
(8) |
Ai fini del presente regolamento, la definizione di «atti extragiudiziali» dovrebbe essere intesa nel senso che include i documenti redatti o certificati da un’autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, e altri atti la cui formale trasmissione a un destinatario residente in un altro Stato membro è necessaria per l’esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale. La definizione di «atti extragiudiziali» non dovrebbe essere intesa nel senso che include gli atti rilasciati dalle autorità amministrative ai fini dei procedimenti amministrativi. |
(9) |
L’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter designare organi mittenti e organi riceventi distinti o designare uno o più organi incaricato delle due funzioni per un periodo di cinque anni. Dovrebbe tuttavia essere possibile rinnovare tale designazione ogni cinque anni. |
(10) |
Per garantire la rapida trasmissione degli atti tra Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione, dovrebbe essere utilizzata ogni appropriata moderna tecnologia di comunicazione, a condizione che siano rispettate determinate condizioni quanto all’integrità e all’affidabilità dell’atto ricevuto. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e lo scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili, per esempio, e fatti salvi ulteriori progressi tecnologici, basato su e-CODEX. Di conseguenza, un sistema informatico decentrato dovrebbe essere istituito per gli scambi di dati dovrebbe essere istituito a norma del presente regolamento. Il carattere decentrato di tale sistema informatico consentirebbe lo scambio di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l’altro, senza che alcuna istituzione dell’Unione sia coinvolta in tali scambi. |
(11) |
Fatti salvi eventuali progressi tecnologici futuri, il sistema informatico decentrato sicuro e i suoi componenti non dovrebbero essere necessariamente intesi come costituenti un servizio elettronico di recapito qualificato certificato, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(12) |
La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo di un software di implementazione di riferimento che gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare in luogo di un sistema informatico nazionale, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (UE) 2018/1725 (5) e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre includere le misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto della notificazione o comunicazione degli atti. |
(13) |
Per quanto riguarda i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell’Unione, l’ente gestore dovrebbe disporre di risorse sufficienti ad assicurare il corretto funzionamento di tale sistema. |
(14) |
L’autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale dovrebbero essere responsabili in qualità di titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento per la trasmissione degli atti tra Stati membri. |
(15) |
La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe diventare impossibile a causa di un guasto del sistema. Altri mezzi di comunicazione potrebbero essere più appropriati anche in circostanze eccezionali, che potrebbero includere situazioni in cui la conversione di atti voluminosi in formato elettronico comporti un onere amministrativo sproporzionato per l’organo mittente o in cui l’atto originale sia necessario in formato cartaceo per valutarne l’autenticità. Qualora non si faccia ricorso al sistema informatico decentrato, la trasmissione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l’altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro o tramite il servizio postale. |
(16) |
Ai fini del potenziamento della trasmissione elettronica transfrontaliera, è opportuno che tali atti non siano privati degli effetti giuridici e non siano considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia, tale principio non dovrebbe lasciare impregiudicata la determinazione degli effetti giuridici o l’ammissibilità di detti atti come prova in conformità del diritto nazionale. Dovrebbe inoltre fare salvo il diritto nazionale in materia di conversione degli atti. |
(17) |
Per agevolare la trasmissione e la notificazione o la comunicazione degli atti fra gli Stati membri, è opportuno usare i moduli che figurano nell’allegato I. L’atto da trasmettere dovrebbe essere corredato di una domanda redatta usando il modulo A di cui all’allegato I. Il modulo Dovrebbe essere compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro dovrebbe indicare la lingua o le lingue ufficiali dell’Unione, diverse dalla sua o dalle sue, che ritiene accettabili. |
(18) |
Una dichiarazione di ricezione che utilizza il modulo D di cui all’allegato I dovrebbe essere inviata automaticamente all’organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato o con altri strumenti, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell’atto. |
(19) |
Quando riceve un certificato di mancata notificazione o comunicazione, è importante che l’organo mittente sappia se le autorità dello Stato membro richiesto hanno presentato richieste ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati, laddove tali registri e banche dati esistano, per cercare un nuovo recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare alla Commissione se le rispettive autorità presentano tali richieste di propria iniziativa, qualora il recapito indicato nella domanda di notificazione o comunicazione non sia corretto. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe imporre alle autorità degli Stati membri l’obbligo di presentare tali richieste. |
(20) |
Qualora una domanda di notificazione o comunicazione non possa essere soddisfatta sulla base delle informazioni o degli atti trasmessi, qualora non rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento, qualora l’inosservanza dei requisiti di forma renda impossibile la notificazione o comunicazione, oppure qualora sia stata inviata a un organo ricevente che non ha competenza territoriale, l’organo ricevente dovrebbe adottare le misure previste dal presente regolamento senza ritardi ingiustificati, irragionevoli e inutili alla luce delle specifiche circostanze, ivi compreso il ricorso ai mezzi di comunicazione a disposizione dell’organo ricevente. |
(21) |
La rapidità della trasmissione richiede che la notificazione o la comunicazione avvenga nei giorni immediatamente successivi alla ricezione dell’atto. È opportuno che la notificazione o la comunicazione degli atti sia effettuata nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un mese dalla data in cui pervengono all’organo ricevente. |
(22) |
L’organo ricevente dovrebbe continuare ad adottare tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto anche nei casi in cui non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione dell’atto, per esempio perché il convenuto è stato in vacanza lontano dalla sua casa o era per motivi professionali lontano dalla sua sede di lavoro. Tuttavia, per evitare che l’organo ricevente sia obbligato senza limiti di tempo ad adottare le necessarie misure per notificare o comunicare l’atto, l’organo mittente dovrebbe essere in grado di indicare un termine, scaduto il quale la notificazione o la comunicazione non è più necessaria, usando il modulo A di cui all’allegato I. |
(23) |
Per garantire l’efficacia del presente regolamento, le circostanze in cui è possibile rifiutare l’atto da notificare o comunicare dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali. |
(24) |
In tutti i casi in cui l’atto da notificare o comunicare non è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione, l’organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto, con il modulo L di cui all’allegato I, che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto in una lingua che il destinatario comprende o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e tramite i servizi postali, alle notificazioni e comunicazioni per via elettronica e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione al destinatario della traduzione dell’atto stesso. |
(25) |
Qualora l’atto da notificare o comunicare sia corredato da traduzione, questa dovrebbe essere certificata o altrimenti ritenuta adatta al procedimento ai sensi del diritto dello Stato membro di origine. La traduzione dovrebbe essere messa a disposizione dello Stato membro in cui è previsto che si svolga la notificazione o comunicazione. La traduzione di atti in un’altra lingua al fine di garantire la conformità al presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità che il destinatario contesti la correttezza della traduzione ai sensi del diritto dello Stato membro del foro. |
(26) |
Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto e l’organo giurisdizionale o l’autorità investiti del procedimento decidano, previa verifica, che il rifiuto non è giustificato, tale organo giurisdizionale o autorità investito del procedimento dovrebbe valutare un modo appropriato per informare il destinatario di tale decisione conformemente alla legislazione nazionale. Al fine di verificare se il rifiuto è stato giustificato, l’organo giurisdizionale o l’autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo al fine di determinare le competenze linguistiche del destinatario. Se del caso, nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l’organo giurisdizionale o l’autorità investiti del procedimento potrebbero tenere conto di elementi fattuali, per esempio se il destinatario ha redatto atti nella lingua in questione, se la professione del destinatario implica particolari conoscenze linguistiche, se il destinatario è un cittadino dello Stato membro del foro, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un periodo di tempo prolungato. |
(27) |
A causa delle differenze esistenti fra le norme di procedura dei singoli Stati membri, la data effettiva della notificazione o della comunicazione può variare da uno Stato membro all’altro. Alla luce di tale situazione e delle difficoltà che possono eventualmente sorgere, è opportuno che il presente regolamento preveda un sistema in forza del quale la data della notificazione o della comunicazione è fissata dal diritto dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legislazione di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente dovrebbe essere quella fissata dalla legge di tale Stato membro. Tale sistema di duplice data esiste solo in un numero limitato di Stati membri. Qualora gli Stati membri applichino tale sistema, dovrebbero informarne la Commissione, la quale dovrebbe rendere disponibile tale informazione per via elettronica nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione del Consiglio 2001/470/CE (7) e sul portale europeo della giustizia elettronica. |
(28) |
Per agevolare l’accesso alla giustizia, gli Stati membri dovrebbero fissare un diritto forfettario unico per il ricorso a un ufficiale giudiziario o a una persona competente ai sensi della legge dello Stato membro richiesto. Tale diritto forfettario dovrebbe rispettare i principi di proporzionalità e di non discriminazione. L’obbligo di un diritto forfettario unico non dovrebbe precludere la possibilità per gli Stati membri di fissare diritti diversi a seconda del tipo di notificazione o di comunicazione, purché siano rispettati i principi sopra enunciati. |
(29) |
Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di notificare o comunicare atti alle persone residenti in un altro Stato membro tramite i servizi postali, direttamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. Dovrebbe essere possibile utilizzare un servizio postale, privato o pubblico, per la notificazione o comunicazione di atti in diverse forme di corrispondenza, ivi compresi plichi di lettere. |
(30) |
Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea (8), a norma del presente regolamento la notificazione o comunicazione diretta a mezzo posta dovrebbe essere considerata validamente effettuata anche nel caso in cui l’atto non sia stato consegnato al destinatario in persona, se è stato notificato o comunicato, al domicilio del destinatario, a persone adulte con esso conviventi o da esso ivi impiegate, e che abbiano la capacità e siano disposte ad accettare l’atto, a meno che il diritto dello Stato membro del foro consenta esclusivamente la notificazione o comunicazione di detto atto al destinatario in persona. |
(31) |
L’efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti, veloci e sicuri di notificazione o comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici a un destinatario che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro. Le condizioni per il ricorso a tale tipo di notificazione o comunicazione elettronica diretta dovrebbero essere tali da garantire che la notificazione o comunicazione elettronica sia eseguita solo mediante gli strumenti elettronici disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale e dovrebbero garantire che esistano garanzie adeguate per la tutela degli interessi del destinatario, ivi compresi requisiti tecnici rigorosi e il requisito del consenso esplicito da parte del destinatario. |
(32) |
Gli atti dovrebbero poter essere notificati o comunicati al destinatario per via elettronica, usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all’uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari. In tali casi, il previo consenso esplicito potrebbe essere espresso per procedimenti specifici o come consenso generale a notificazioni o comunicazioni di atti nel corso di procedimenti giudiziari mediante tali strumenti di notificazione o comunicazione. Tale consenso potrebbe altresì essere espresso quando, in base al diritto dello Stato membro del foro, gli atti del procedimento potrebbero essere notificati o comunicati mediante un sistema elettronico e il destinatario abbia acconsentito all’uso di tale sistema in relazione alla notificazione o comunicazione degli atti prima che questi siano notificati o comunicati al destinatario attraverso detto sistema. |
(33) |
Gli atti dovrebbero poter essere notificati o comunicati al destinatario per via elettronica, senza l’utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, a condizione che il destinatario abbia previamente espresso, all’organo giurisdizionale o all’autorità investiti dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all’invio di e-mail spedita a un indirizzo di posta elettronica specifico nel corso di detti procedimenti, a condizione che sia ricevuta una prova della ricezione dell’atto da parte del destinatario. Il destinatario dovrebbe confermare la ricezione dell’atto firmando e rinviando una dichiarazione di ricezione o rispondendo a un’e-mail dall’indirizzo di posta elettronica fornito dal destinatario ai fini della notificazione o comunicazione. La dichiarazione di ricezione dovrebbe poter essere firmata anche per via elettronica. Al fine di garantire la sicurezza della trasmissione, gli Stati membri dovrebbero poter precisare condizioni supplementari alle quali accetteranno la notificazione o comunicazione elettronica per posta elettronica, qualora la loro legislazione interna preveda a tale proposito condizioni più rigorose rispetto alla notificazione o comunicazione per posta elettronica o qualora la loro legislazione non contempli tale notificazione o comunicazione per posta elettronica. Dette condizioni potrebbero riguardare questioni quali l’identificazione del mittente e del destinatario, l’integrità degli atti inviati e la protezione della trasmissione rispetto a interferenze esterne. |
(34) |
Chiunque abbia un interesse in un particolare procedimento giudiziario dovrebbe poter notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro in cui il servizio è richiesto, purché tale tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro. |
(35) |
Qualora il diritto nazionale e il presente regolamento consentano al giudice di pronunciarsi anche se non è pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell’atto introduttivo del procedimento o di un atto equivalente, è opportuno compiere ogni ragionevole sforzo per ottenere il certificato presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto prima che sia emessa qualsivoglia sentenza in conformità di qualsiasi altro requisito a tutela degli interessi del convenuto. A meno di incompatibilità con il diritto nazionale, è opportuno compiere ogni ragionevole sforzo per informare il convenuto che è stato avviato un procedimento giudiziario usando tutti i canali di comunicazione disponibili, comprese le moderne tecnologie di comunicazione, al recapito o account noto all’organo giurisdizionale investito del procedimento. |
(36) |
È opportuno che la Commissione predisponga un manuale contenente informazioni utili alla corretta applicazione del presente regolamento. Il manuale dovrebbe essere reso disponibile nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per garantire che le informazioni nel manuale siano aggiornate e complete, specie per quanto riguarda i dati per contattare gli organi riceventi e mittenti. |
(37) |
Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (9). |
(38) |
Al fine di aggiornare i moduli di cui all’allegato I del presente regolamento o introdurvi modifiche tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica di tale allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(39) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
(40) |
Il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri che hanno lo stesso ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare, sulla convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, sulla notificazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, purché tali accordi o intese siano compatibili con in presente regolamento. |
(41) |
In conformità del diritto dell’Unione, dovrebbero essere pienamente osservati e rispettati i diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, in particolare i diritti alla parità di accesso alla giustizia, alla non discriminazione e alla protezione dei dati personali e della vita privata. |
(42) |
È opportuno che i dati trasmessi ai sensi del presente regolamento siano tutelati in modo adeguato. Tale tutela rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). I dati personali che non sono pertinenti ai fini del trattamento di un caso specifico dovrebbero essere cancellati immediatamente. |
(43) |
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe valutare il presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l’effettiva incidenza del presente regolamento e l’esigenza di ulteriori interventi. Qualora gli Stati membri raccolgano dati riguardo alla notificazione o comunicazione degli atti ai sensi del presente regolamento, in particolare, informazioni sul numero di domande trasmesse e domande ricevute, sul numero di casi in cui la trasmissione è stata effettuata con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato, sul numero di certificati di mancata notificazione o comunicazione ricevuti e sul numero delle notifiche di rifiuti per motivi linguistici ricevuti dagli organi mittenti, è opportuno che forniscano tali dati alla Commissione a fini di monitoraggio. Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione, detto sistema può essere programmato per raccogliere tali dati e, in tal caso, tali dati dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. |
(44) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle differenze esistenti tra le norme nazionali che regolamentano la giurisdizione come anche il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni, ma possono invece, a motivo dell’applicabilità diretta e del carattere vincolante del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(45) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 13 settembre 2019 (13). |
(46) |
Affinché le sue disposizioni siano di più facile accesso e lettura, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1393/2007 e sostituirlo con il presente regolamento. |
(47) |
A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
(48) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità di uno Stato membro per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
2. Fatto salvo l’articolo 7, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato un atto.
3. Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto nello Stato membro del foro a un rappresentante autorizzato dalla persona alla quale deve essere notificato o comunicato, indipendentemente dal luogo di residenza di tale persona.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«Stato membro del foro»: Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario; |
2) |
«sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali. |
Articolo 3
Organi mittenti e riceventi
1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (gli «organi mittenti»).
2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro (gli «organi riceventi»).
3. Gli Stati membri possono designare organi mittenti e riceventi distinti, o designare uno o più organi a svolgere entrambe le funzioni. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni.
4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3; |
b) |
la competenza territoriale degli organi riceventi; |
c) |
i mezzi con i quali tali organi riceventi possono ricevere i documenti nei casi in cui si applica l’articolo 5, paragrafo 4; e |
d) |
le lingue che possono essere usate per la compilazione dei moduli che figurano nell’allegato I. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.
Articolo 4
Autorità centrale
Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale incaricata di:
a) |
fornire informazioni agli organi mittenti; |
b) |
ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione; |
c) |
trasmettere, in casi eccezionali, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente su richiesta di un organo mittente. |
Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.
Articolo 5
Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti, degli organi riceventi e da parte delle autorità centrali
1. La trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione operata in base ai moduli di cui all’allegato I tra organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.
2. Alla trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e comunicazioni operata attraverso il sistema informatico decentrato si applica il quadro giuridico generale per l’uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
3. Qualora gli atti da notificare o comunicare, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e le altre comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
4. Qualora a causa di guasti del sistema informatico decentrato o a causa di circostanze eccezionali non sia possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire affidabilità e sicurezza.
Articolo 6
Effetti giuridici dei documenti elettronici
Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.
Articolo 7
Assistenza nel reperimento di recapiti
1. Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale Stato membro fornisce assistenza nel determinare il recapito in almeno uno dei seguenti modi:
a) |
fornire alle autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto; |
b) |
consentire alle persone di altri Stati membri di presentare richieste di informazioni, anche per via elettronica, in merito ai recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; o |
c) |
fornire informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto. |
2. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni, al fine di metterle a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica:
a) |
gli strumenti di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1; |
b) |
se del caso, i nominativi e i recapiti delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); |
c) |
se le autorità dello Stato membro richiesto presentano, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.
CAPO II
ATTI GIUDIZIARI
SEZIONE 1
Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari
Articolo 8
Trasmissione degli atti
1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e il più rapidamente possibile tra gli organi mittenti e riceventi.
2. L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo A di cui all’allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.
Ogni Stato membro comunica alla Commissione la lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla sua nella quale accetta che sia compilato il modulo.
3. Gli atti trasmessi ai sensi del presente regolamento sono esonerati dai requisiti della legalizzazione o da altre formalità equivalenti.
4. Qualora chieda che gli sia restituito un esemplare dell’atto inviato in formato cartaceo in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, corredato del certificato di cui all’articolo 14, l’organo mittente trasmette tale atto in due esemplari.
Articolo 9
Traduzione dell’atto
1. L’organo mittente a cui il richiedente ha consegnato l’atto per la trasmissione informa il richiedente che il destinatario può rifiutare di accettare l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 12, paragrafo 1.
2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatte salve eventuali decisioni successive del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa.
Articolo 10
Ricezione dell’atto da parte dell’organo ricevente
1. Alla ricezione di un atto, l’organo ricevente invia automaticamente all’organo mittente una dichiarazione di ricezione al più presto attraverso il sistema informatico decentrato o, qualora tale dichiarazione sia inviata con altri mezzi, al più presto e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell’atto, usando il modulo D di cui all’allegato I.
2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o degli atti trasmessi, l’organo ricevente si mette in contatto con l’organo mittente senza indebito ritardo per ottenere le informazioni o gli atti mancanti usando il modulo E di cui all’allegato I.
3. Nel caso in cui la domanda di notificazione o di comunicazione esuli in maniera manifesta dall’ambito di applicazione del presente regolamento o nel caso in cui il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e gli atti trasmessi sono restituiti all’organo mittente non appena ricevuti, senza indebito ritardo, unitamente a un avviso di restituzione, usando il modulo F di cui all’allegato I.
4. Nel caso in cui un organo ricevente che riceve un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale, ritrasmette tale atto senza indebito ritardo, unitamente alla domanda, all’organo ricevente territorialmente competente dello Stato membro richiesto se la domanda soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2. L’organo ricevente ne informa al contempo l’organo mittente usando il modulo G di cui all’allegato I. Quando l’organo ricevente che ha competenza territoriale nello Stato membro richiesto riceve l’atto e la domanda, l’organo ricevente invia una dichiarazione di ricezione all’organo mittente al più presto, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell’atto, usando il modulo H di cui all’allegato I.
Articolo 11
Notificazione o comunicazione degli atti
1. L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro.
2. L’organo ricevente adotta tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla sua ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione dell’atto, l’organo ricevente:
a) |
ne informa immediatamente l’organo mittente usando il modulo K di cui all’allegato I o, se l’organo mittente ha richiesto le informazioni mediante il modulo I di cui all’allegato I, usando il modulo Di cui all’allegato I; e |
b) |
continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole, a meno che l’organo mittente non indichi che tale notificazione o comunicazione non è più necessaria. |
Articolo 12
Rifiuto di ricevere un atto
1. Il destinatario ha la facoltà di rifiutare l’atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una delle seguenti lingue:
a) |
una lingua compresa dal destinatario; o |
b) |
la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione. |
2. L’organo ricevente informa il destinatario del diritto di cui al paragrafo 1 nel caso in cui l’atto non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b), accludendo all’atto notificato o comunicato il modulo L di cui all’allegato I:
a) |
nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine; e |
b) |
in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b). |
Se risulta che il destinatario comprende una lingua ufficiale di un altro Stato membro, è fornito anche il modulo L di cui all’allegato I in tale lingua.
Qualora uno Stato membro traduca il modulo L di cui all’allegato I in una lingua di un paese terzo, comunica tale traduzione alla Commissione al fine di metterla a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica.
3. Il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto o al momento stesso della notificazione o comunicazione o entro due settimane dal momento della notificazione o comunicazione facendo una dichiarazione scritta con cui rifiuta l’accettazione. A tal fine, il destinatario può restituire all’organo ricevente il modulo L di cui all’allegato I o una dichiarazione scritta che indichi che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto in ragione della lingua in cui è stato notificato o comunicato.
4. Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ne informa immediatamente l’organo mittente mediante il certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione usando il modulo K di cui all’allegato I e gli restituisce la domanda e, ove disponibile, ciascun atto di cui è richiesta la traduzione.
5. È possibile ovviare alla notificazione o comunicazione dell’atto rifiutato attraverso la notificazione o comunicazione al destinatario, conformemente al presente regolamento, di tale atto unitamente a una traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1. In tal caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto e la sua traduzione sono stati notificati o comunicati in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora la legge di uno Stato membro richieda che un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 13, paragrafo 2.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.
7. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli agenti diplomatici o consolari, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell’articolo 17, e l’autorità o il soggetto, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell’articolo 18, dell’articolo 19 o dell’articolo 20, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che il modulo L di cui all’allegato I o una dichiarazione scritta di rifiuto devono essere inviati rispettivamente a tali agenti o a tale autorità o soggetto.
Articolo 13
Data della notificazione o della comunicazione
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 12, paragrafo 5, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell’articolo 11, è quella in cui l’atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.
2. Se tuttavia, la legge di uno Stato membro prescrive che un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro.
3. Il presente articolo si applica anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.
Articolo 14
Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
1. Previo espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell’atto in questione, l’organo ricevente redige un certificato dell’espletamento di tali formalità utilizzando il modulo standard K di cui all’allegato I e lo inoltra all’organo mittente, corredato, ove si applichi l’articolo 8, paragrafo 4, di una copia dell’atto notificato o comunicato.
2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine o in un’altra lingua che detto Stato abbia dichiarato che accetterà. Ciascuno Stato membro indica la lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla sua nella quale il modulo K di cui all’allegato I può essere compilato.
Articolo 15
Spese di notificazione o di comunicazione
1. La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non fa sorgere un obbligo di pagamento o rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.
2. In deroga al paragrafo 1, il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese:
a) |
dell’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto; |
b) |
del ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione. |
Gli Stati membri fissano un importo forfettario unico per l’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto. Tale importo deve essere conforme ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali importi forfettari.
SEZIONE 2
Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari
Articolo 16
Trasmissione per via diplomatica o consolare
In circostanze eccezionali ciascuno Stato membro ha la facoltà di ricorrere alla via diplomatica o consolare per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi riceventi e alle autorità centrali di un altro Stato membro.
Articolo 17
Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza ricorrere a misure coercitive, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.
2. Uno Stato membro può comunicare alla Commissione di opporsi all’uso della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari di cui al paragrafo 1 sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d’origine.
Articolo 18
Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali
È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone presenti in un altro Stato membro direttamente tramite posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.
Articolo 19
Notificazione o comunicazione per via elettronica
1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale, a condizione che:
a) |
gli atti siano inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all’uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari; o |
b) |
il destinatario abbia previamente espresso, all’organo giurisdizionale o all’autorità investito dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione degli atti in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all’uso di e-mail inviate a un indirizzo di posta elettronica specifico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nel corso di detti procedimenti, e il destinatario confermi di aver ricevuto l’atto mediante una dichiarazione di ricezione in cui figuri la data di ricezione. |
2. Al fine di garantire la sicurezza della trasmissione, qualsiasi Stato membro può precisare e comunicare alla Commissione le condizioni supplementari alle quali accetterà la notificazione o comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora la legislazione interna preveda a tale proposito condizioni più rigorose o non contempli la notificazione o comunicazione elettronica per posta elettronica.
Articolo 20
Notificazione o comunicazione diretta
1. Chiunque abbia un interesse in un particolare procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro nel quale è richiesta la notificazione o comunicazione, a condizione che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.
2. Lo Stato membro che consente la notificazione o comunicazione diretta comunica alla Commissione le informazioni relative a quale professione o persona competente sia autorizzata a effettuare la notificazione o comunicazione diretta degli atti sul suo territorio. La Commissione mette a disposizione tali informazioni tramite il portale europeo della giustizia elettronica.
CAPO III
ATTI EXTRAGIUDIZIALI
Articolo 21
Trasmissione e notificazione o comunicazione di atti extragiudiziali
Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi e notificati o comunicati in un altro Stato membro, a norma del presente regolamento.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Mancata comparizione del convenuto
1. Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna dell’atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:
a) |
che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; o |
b) |
che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento. |
2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che i propri organi giurisdizionali, nonostante il paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell’atto introduttivo di un procedimento o di un atto equivalente, possono pronunciarsi purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) |
l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento; |
b) |
dalla data di trasmissione dell’atto è trascorso un termine, che l’organo giurisdizionale ritiene adeguato nel caso di specie, che non sia inferiore a sei mesi; |
c) |
non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto. |
Tali informazioni sono rese disponibili tramite il portale europeo della giustizia elettronica.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’organo giurisdizionale adotti, in casi giustificati, provvedimenti provvisori o cautelari.
4. Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione della sentenza, se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
a) |
il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e |
b) |
i motivi di impugnazione del convenuto non siano manifestamente infondati. |
La richiesta di rimuovere detta preclusione può essere presentata soltanto entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.
Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che una domanda di preclusione sarà inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine fissato dallo Stato membro in detta comunicazione. Tale termine non è inferiore a un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. Tali informazioni sono rese disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica.
5. Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.
Articolo 23
Modifica dell’allegato I
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 per modificare l’allegato I al fine di aggiornare i moduli in esso previsti o introdurvi modifiche tecniche.
Articolo 24
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 23 è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dal 22 dicembre 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 25
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:
a) |
le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato; |
b) |
le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione; |
c) |
gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell’ambito del sistema informatico decentrato; |
d) |
gli obiettivi minimi di disponibilità, e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato; |
e) |
l’istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il 23 marzo 2022 secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Articolo 26
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 27
Software di implementazione di riferimento
1. La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell’Unione.
2. La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente l’implementazione dei componenti software alla base dei punti di accesso.
Articolo 28
Costi del sistema informatico decentrato
1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell’installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso che interconnettono i sistemi informatici nazionali nell’ambito del sistema informatico decentrato.
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell’adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell’ambito dei programmi finanziari dell’Unione.
Articolo 29
Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
1. Per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri e, in particolare, nella convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, sulla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti.
2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione:
a) |
copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e |
b) |
qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese. |
Articolo 30
Gratuito patrocinio
Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell’articolo 24 della convenzione dell’Aia, del 1o marzo 1954, concernente la procedura civile, e dell’articolo 13 della convenzione volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.
Articolo 31
Tutela delle informazioni trasmesse
1. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento, inclusi lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, è conforme al regolamento (UE) 2016/679.
Lo scambio o la trasmissione di dati tra autorità competenti a livello di Unione sono conformi al regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali che non sono pertinenti per il trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente.
2. L’autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale sono considerate titolari del trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento siano utilizzate dall’organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
4. Gli organi riceventi assicurano che tali informazioni restino riservate secondo il proprio diritto nazionale.
5. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull’uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.
6. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2002/58/CE.
Articolo 32
Rispetto dei diritti fondamentali a norma del diritto dell’Unione
In conformità del diritto dell’Unione, sono pienamente rispettati i diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, in particolare i diritti alla parità di accesso alla giustizia, alla non discriminazione e alla protezione dei dati personali e della vita privata.
Articolo 33
Comunicazione, pubblicazione e manuale
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 e 22.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all’articolo 12, paragrafo 5, e all’articolo 13, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri possono notificare alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili per via elettronica, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti e delle autorità centrali, e la rispettiva competenza territoriale.
4. La Commissione elabora e a intervalli regolari aggiorna un manuale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1. Essa rende disponibile il manuale per via elettronica, specie attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e sul portale europeo della giustizia elettronica.
Articolo 34
Monitoraggio
1. Entro il 2 luglio 2023, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.
2. Il programma dettagliato specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Esso stabilisce in quale momento i dati di cui al paragrafo 3 devono essere raccolti per la prima volta, che dev’essere al più tardi il 2 luglio 2026, e successivamente con quale periodicità tali dati debbano essere raccolti.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati necessari ai fini del monitoraggio, ove disponibili:
a) |
il numero di domande di notificazione o comunicazione di atti trasmesse conformemente all’articolo 8; |
b) |
il numero di domande di notificazione o comunicazione di atti eseguite conformemente all’articolo 11; |
c) |
il numero di casi in cui la domanda di notificazione o comunicazione di atti è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell’articolo 5, paragrafo 4; |
d) |
il numero di certificati di mancata notificazione o comunicazione ricevuti; |
e) |
il numero di rifiuti di atti in ragione della lingua ricevuti dagli organi mittenti. |
4. Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e d), e trasmettono periodicamente tali dati alla Commissione.
Articolo 35
Valutazione
1. Entro cinque anni dalla data di applicazione dell’articolo 5 conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 36
Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, a eccezione degli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1393/2007, che sono abrogati a decorrere dalla data di applicazione degli articoli 5, 8 e 10 di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 37
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.
2. Gli articoli 5, 8 e 10 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di tre anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 25.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 4 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).
(4) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(6) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(7) Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).
(8) Sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2017, Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA, C-354/15, ECLI:EU:C:2017:157.
(9) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).
(10) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(11) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(12) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
ALLEGATO I
MODULO A
DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE DI UN ATTO [Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] |
n. di riferimento dell’organo mittente:
1. ORGANO MITTENTE
1.1. |
Nome: |
1.2. |
Indirizzo:
|
1.3. |
Tel. |
1.4. |
Fax ((*)): |
1.5. |
E-mail: |
2. ORGANO RICEVENTE
2.1. |
Nome: |
2.2. |
Indirizzo:
|
2.3. |
Tel. |
2.4. |
Fax ((*)): |
2.5. |
E-mail: |
3. RICHIEDENTE/I (2)
3.1. |
Nome: |
3.2. |
Indirizzo:
|
3.3. |
Tel. ((*)): |
3.4. |
Fax ((*)): |
3.5. |
E-mail ((*)): |
4. DESTINATARIO
4.1. |
Nome:
|
4.2. |
Indirizzo:
|
4.3. |
Tel. ((*)): |
4.4. |
Fax ((*)): |
4.5. |
E-mail ((*)): |
4.6. |
Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente ((*)): |
4.7. |
Altre informazioni relative al destinatario ((*)): |
5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE
5.1. |
Secondo la legge dello Stato membro richiesto ☐ |
5.2. |
Secondo la forma particolare seguente ☐
|
6. ATTO DA NOTIFICARE/COMUNICARE
6.1. |
Natura dell’atto:
|
6.2. |
Data o scadenza oltre la quale la notificazione/la comunicazione non è più necessaria ((*)): … (giorno) … (mese) … (anno) |
6.3. |
Lingua dell’atto:
|
6.4. |
Numero di allegati: |
7. LINGUA DI COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE L’ATTO
Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874, indicare in quale delle seguenti lingue, oltre a quella dello Stato membro richiesto, si devono fornire le informazioni:
7.1. |
Lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine (3): BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐ |
7.2. |
Lingua ufficiale di un altro Stato membro che il destinatario potrebbe comprendere: BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐ |
8. RESTITUZIONE DELL’ESEMPLARE DELL’ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI AVVENUTA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE [articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874]
8.1. |
Sì (in questo caso trasmettere l’atto da notificare o comunicare in duplice copia) ☐ |
8.2. |
No ☐ |
9. Motivi della mancata trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato [articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874] (4)
La trasmissione elettronica non è stata possibile a causa di:
☐ |
guasto del sistema informatico decentrato |
☐ |
circostanze eccezionali
|
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO B (5)
RICHIESTA PER DETERMINARE IL RECAPITO DELLA PERSONA ALLA QUALE È DIRETTA LA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE [Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (6)] (7) |
N. di riferimento dell’organo mittente:
1. ORGANO MITTENTE
1.1. |
Nome: |
1.2. |
Indirizzo:
|
1.3. |
Tel. ((*)): |
1.4. |
Fax ((*)): |
1.5. |
E-mail: |
2. AUTORITÀ INTERPELLATA
2.1. |
Nome: |
2.2. |
Indirizzo:
|
2.3. |
Tel. ((*)): |
2.4. |
Fax ((*)): |
2.5. |
E-mail: |
3. DESTINATARIO
3.1. |
Nome: |
3.2. |
Ultimo recapito noto:
|
3.3. |
Dati personali noti del destinatario (se si tratta di persona fisica), se disponibili:
|
3.4. |
Dati noti del destinatario (se si tratta di persona giuridica), se disponibili:
|
3.5. |
Tel. ((*)): |
3.6. |
Fax ((*)): |
3.7. |
E-mail ((*)): |
3.8. |
Altre informazioni, se disponibili: |
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO C (8)
RISPOSTA ALLA RICHIESTA PER DETERMINARE IL RECAPITO DELLA PERSONA ALLA QUALE È DIRETTA LA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE [Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (9)] (10) |
N. di riferimento dell’autorità interpellata:
N. di riferimento dell’organo mittente:
1. DESTINATARIO
1.1. |
Nome: |
1.2. |
Recapito noto:
|
1.3. |
Non si è potuto determinare il recapito ☐ |
1.4. |
Altre informazioni: |
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO D
DICHIARAZIONE DI RICEZIONE [Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (11)] |
La presente dichiarazione di ricezione dovrebbe essere inviata attraverso il sistema informatico decentrato o comunque il più presto possibile dopo la ricezione dell’atto e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione (12). |
N. di riferimento dell’organo mittente:
N. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
1. DATA DI RICEZIONE:
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO E
RICHIESTA DI INFORMAZIONI O ATTI SUPPLEMENTARI PER LA NOTIFICAZIONE O LA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI [Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (13)] |
n. di riferimento dell’organo mittente:
n. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
1. |
La richiesta non può essere eseguita senza le seguenti informazioni supplementari:
|
2. |
La richiesta non può essere eseguita senza gli atti seguenti:
|
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO F
AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO [Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (14)] |
La domanda e l’atto devono essere restituiti non appena ricevuti. |
n. di riferimento dell’organo mittente:
n. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
1. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE:
1.1. |
La domanda esula in maniera manifesta dall’ambito di applicazione del regolamento:
|
1.2. |
L’inosservanza dei requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione: ☐
|
1.3. |
La forma della notificazione o della comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto [articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1874] ☐ |
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO G
AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO ALL’ORGANO RICEVENTE COMPETENTE [Articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (15)] |
La domanda e l’atto sono stati ritrasmessi all’organo ricevente, territorialmente competente per la notificazione o la comunicazione: |
N. di riferimento dell’organo mittente:
N. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
1. ORGANO RICEVENTE COMPETENTE
1.1. |
Nome: |
1.2. |
Indirizzo:
|
1.3. |
Tel. |
1.4. |
Fax ((*)): |
1.5. |
E-mail: |
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO H
DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELL’ORGANO RICEVENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE ALL’ORGANO MITTENTE [Articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (16)] |
La presente dichiarazione di ricezione dovrebbe essere inviata attraverso il sistema informatico decentrato o comunque il più presto possibile dopo la ricezione dell’atto e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione (17). |
n. di riferimento dell’organo mittente:
n. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
|
DATA DI RICEZIONE: |
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO I (18)
RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULL’AVVENUTA O SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO [Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (19)] |
La notificazione o la comunicazione è effettuata nel più breve tempo possibile. Se non è stato possibile notificare o comunicare l’atto entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente ne informa l’organo mittente. |
n. di riferimento dell’organo mittente:
n. di riferimento dell’organo ricevente (se disponibile):
1. LA RICHIESTA È STATA TRASMESSA MA NON È STATA RICEVUTA ALCUNA INFORMAZIONE SULL’AVVENUTA O SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE
1.1. |
La richiesta è stata trasmessa ☐ Data: … |
1.2. |
La dichiarazione di ricezione è pervenuta ☐ Data: … |
1.3. |
Sono pervenute altre informazioni ☐ |
2. ORGANO MITTENTE
2.1. |
Nome: Le voci da 2.2 a 2.6 sono facoltative quando si allega una copia della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto: |
2.2. |
Indirizzo:
|
2.3. |
Paese: |
2.4. |
Tel. |
2.5. |
Fax ((*)): |
2.6. |
E-mail: |
3. ORGANO RICEVENTE
3.1. |
Nome: Queste voci sono facoltative quando si allega una copia della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto: |
3.2. |
Indirizzo:
|
3.3. |
Paese: |
3.4. |
Tel. |
3.5. |
Fax ((*)): |
3.6. |
E-mail: |
4. DESTINATARIO
4.1. |
Nome:
|
Queste voci sono facoltative quando si allega una copia della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto:
4.2. |
Indirizzo:
|
4.3. |
Tel. ((*)): |
4.4. |
Fax ((*)): |
4.5. |
E-mail ((*)):: |
4.6. |
Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente ((*)): |
4.7. |
Altre informazioni relative al destinatario ((*)): |
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO J (20)
RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULL’AVVENUTA O SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO [Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (21)] |
n. di riferimento dell’autorità interpellata:
n. di riferimento dell’organo mittente:
Destinatario:
1. INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE DI UN ATTO
1.1. |
La richiesta non è pervenuta ☐ |
1.2. |
Non è possibile dar seguito alla richiesta entro un mese dalla sua ricezione per i seguenti motivi:
|
1.3. |
Si stima che verrà data esecuzione alla richiesta entro il … |
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO K
CERTIFICATO DI AVVENUTA O MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE [Articoli 11, paragrafo 2, 12, paragrafo 4 e 14 del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (22)] |
La notificazione o la comunicazione è effettuata nel più breve tempo possibile. Se non è stato possibile notificare o comunicare l’atto entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente ne informa l’organo mittente [articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874] |
n. di riferimento dell’organo mittente:
n. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
1. ESPLETAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE (articolo 14)
1.1. |
Data e luogo della notificazione o della comunicazione: |
1.2. |
L’atto è stato
|
1.3. |
Il destinatario dell’atto è stato informato per iscritto, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/1874, della sua facoltà di rifiutare di accettare l’atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione. |
2. INFORMAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1874
Non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione. ☐
3. RIFIUTO DELL’ATTO [Articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874]
3.1. |
Il destinatario ha rifiutato di accettare l’atto a causa della lingua utilizzata ☐
|
3.2. |
Si allega l’atto al presente certificato.
|
4. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL’ATTO
4.1. |
Indirizzo sconosciuto
|
4.2. |
Destinatario irreperibile ☐ |
4.3. |
Impossibilità di notificare l’atto entro la data o la scadenza di cui alla voce 6.2. della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto (modulo A) ☐ |
4.4. |
Altro (precisare) ☐ |
4.5. |
Si allega l’atto al presente certificato Sì ☐ No ☐ |
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO L
COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE DI RICEVERE L’ATTO [Articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (25)] |
Destinatario:
I. COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO
L’atto accluso è notificato o comunicato in conformità del regolamento (UE) 2020/1874.
È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto accluso se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.
Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure entro due settimane dalla notificazione o dalla comunicazione rinviando all’indirizzo sottoindicato il presente modulo completato o qualsiasi dichiarazione scritta che indichi il proprio rifiuto di ricevere la l’atto in ragione della lingua in cui è fornita.
Si noti che se si rifiuta di ricevere l’atto accluso e l’organo giurisdizionale o l’autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione decidono che il rifiuto non è giustificato, tale organo o autorità può applicare le conseguenze giuridiche previste dalla legislazione dello Stato membro del foro, come per esempio ritenere la notificazione o la comunicazione valide, in caso di rifiuto ingiustificato.
II. RECAPITO AL QUALE VA RESTITUITO IL MODULO (26):
1. |
Nome: |
2. |
Indirizzo:
|
3. |
n. di riferimento: |
4. |
Tel. |
5. |
Fax ((*)): |
6. |
E-mail: |
III. DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO (27):
Rifiuto di ricevere l’atto in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.
Comprendo le seguenti lingue:
Bulgaro |
☐ |
Lituano |
☐ |
Spagnolo |
☐ |
Ungherese |
☐ |
Ceco |
☐ |
Maltese |
☐ |
Tedesco |
☐ |
Olandese |
☐ |
Estone |
☐ |
Polacco |
☐ |
Greco |
☐ |
Portoghese |
☐ |
Inglese |
☐ |
Rumeno |
☐ |
Francese |
☐ |
Slovacco |
☐ |
Irlandese |
☐ |
Sloveno |
☐ |
Croato |
☐ |
Finlandese |
☐ |
Italiano |
☐ |
Svedese |
☐ |
Lettone |
☐ |
Altro ☐ (precisare): …
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
(1) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
((*)) Voce facoltativa.
(2) Qualora vi sia più di un richiedente, fornire le informazioni di cui alle voci da 3.1. a 3.5.
(3) Questa voce si applica soltanto agli Stati membri che hanno diverse lingue ufficiali.
(4) Questa voce si applica soltanto a partire dalla data di applicazione del sistema informatico decentrato a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874.
(5) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.
(6) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
(7) Questo modulo si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l’assistenza di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1874.
((*)) Voce facoltativa.
(8) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.
(9) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
(10) Questo modulo si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l’assistenza di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1874.
(11) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
(12) L’obbligo di inviare la dichiarazione di ricezione attraverso il sistema informatico decentrato si applica soltanto a partire dalla data di applicazione di detto sistema a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874.
(13) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
((*)) Voce facoltativa.
(14) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
(15) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
((*)) Voce facoltativa.
(16) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
(17) L’obbligo di inviare la dichiarazione di ricezione attraverso il sistema informatico decentrato si applica soltanto a partire dalla data di applicazione di detto sistema a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874.
(18) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.
(19) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
((*)) Voce facoltativa.
(20) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.
(21) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
(22) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
(23) Recapito stabilito dall’organo ricevente a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1874.
(24) Questa voce si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l’assistenza di cui all’articolo 71, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1874.
(25) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.
(26) Da compilare a cura dell’autorità che procede alla notificazione/comunicazione.
((*)) Voce facoltativa.
(27) Da compilare e firmare a cura del destinatario. Voce facoltativa.
ALLEGATO II
REGOLAMENTO ABROGATO CON ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE
Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79). |
|
Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). |
Solo modifiche degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1393/2007 |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1393/2007 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
– |
– |
Articolo 1, paragrafo 3 |
– |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
– |
Articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 |
– |
Articolo 6 |
– |
Articolo 7 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 9 |
Articolo 6 |
Articolo 10 |
Articolo 7 |
Articolo 11 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 12, paragrafo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 13 |
Articolo 10 |
Articolo 14 |
Articolo 11 |
Articolo 15 |
Articolo 12 |
Articolo 16 |
Articolo 13 |
Articolo 17 |
Articolo 14 |
Articolo 18 |
– |
Articolo 19 |
Articolo 15 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
– |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 16 |
Articolo 21 |
Articolo 17 |
Articolo 23 |
– |
Articolo 24 |
– |
Articolo 25 |
Articolo 18 |
Articolo 26 |
– |
Articolo 27 |
– |
Articolo 28 |
Articolo 19 |
Articolo 22 |
Articolo 20 |
Articolo 29 |
Articolo 21 |
Articolo 30 |
– |
Articolo 31, paragrafo 1 |
– |
Articolo 31, paragrafo 2 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 31, paragrafo 3 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 31, paragrafo 4 |
Articolo 22, paragrafo 3 |
Articolo 31, paragrafo 5 |
Articolo 22, paragrafo 4 |
Articolo 31, paragrafo 6 |
– |
Articolo 32 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 33, paragrafo 1 |
– |
Articolo 33, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 33, paragrafo 3 |
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 33, paragrafo 4 |
– |
Articolo 34 |
Articolo 24 |
Articolo 35, paragrafo 1 |
– |
Articolo 35, paragrafo 2 |
Articolo 25 |
Articolo 36 |
Articolo 26 |
Articolo 37 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato I |
– |
Allegato II |
Allegato III |
Allegato III |
Rettifiche
2.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 405/79 |
Rettifica del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019 )
1. |
Pagina 46, articolo 57, paragrafo 2 |
anziché:
«2. Fino al 26 giugno 2026 o dalla data di applicazione agli enti creditizi del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, (…)»
leggasi:
«2. Fino al 26 giugno 2026 o alla data di applicazione agli enti creditizi, ai fini dei requisiti di fondi propri, del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis,(…)».
2. |
Pagina 52, articolo 62 [Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013], punto 10), lettera a) |
anziché:
«a) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
leggasi:
«a) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
3. |
Pagina 53, articolo 62 [Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013], punto 11), lettera a) |
anziché:
«a) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
leggasi:
«a) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
4. |
Pagina 53, articolo 62 [Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013], punto 12), lettera a) |
anziché:
«a) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
leggasi:
«a) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
5. |
Pagina 55, articolo 62 [Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013], punto 25) |
anziché:
«25) |
all’articolo 395, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. (…) verso tutti i clienti connessi che non sono enti, non superi il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente.”;» |
leggasi:
«25) |
all’articolo 395, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: “1. (…) verso tutti i clienti connessi che non sono enti o imprese di investimento, non superi il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente.”;». |
6. |
Pagina 56, articolo 62 [Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013], punto 33) |
anziché:
«33) |
all’articolo 498, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: “(…) e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.”;» |
leggasi:
«33) |
l’articolo 498 è sostituito dal seguente: “Articolo 498 Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci Fino al 26 giugno 2021 … e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.”;». |
7. |
Pagina 61, articolo 63 [Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014], punti 6) e 7) |
anziché:
«6) |
l’articolo 49 è sostituito dal seguente: (…); |
7. |
all’articolo 52 è aggiunto il paragrafo seguente: (…)» |
leggasi:
«6) |
l’articolo 49 è sostituito dal seguente: (…); |
6 bis) |
l’articolo 50 è così modificato:
|
7. |
all’articolo 52 è aggiunto il paragrafo seguente: (…)». |
8. |
Pagina 63, articolo 66, paragrafo 3, lettera b) |
anziché:
«b) |
l’articolo 62, punto 30), si applica a decorrere al 25 dicembre 2019.» |
leggasi:
«b) |
l’articolo 62, punti 30), 32) e 33), si applica a decorrere al 25 dicembre 2019.». |
2.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 405/84 |
Rettifica della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/ 87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019 )
Pagina 71, articolo 2, paragrafo 2:
anziché:
«2. |
… conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.», |
leggasi:
«2. |
… conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 1, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.». |
Pagina 102, articolo 54:
anziché:
«Ai sensi del capo 2, sezione 3, del presente titolo, …»,
leggasi:
«Ai sensi del capo 1, sezione 3, del presente titolo, …».
Pagina 110, articolo 63, punto 2):
anziché:
«2) |
all’articolo 45 è aggiunto il paragrafo seguente: |
«3. |
Conformemente all’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, …;», |
leggasi:
«2) |
all’articolo 45 è aggiunto il paragrafo seguente: |
«3. |
Conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2019/2033, …;». |
Pagina 113, articolo 67, paragrafo 1, secondo comma:
anziché:
«Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 giugno 2021. Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie a conformarsi all’articolo 64, punto 5), a decorrere dal 26 marzo 2020.»,
leggasi:
«Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 giugno 2021. Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie a conformarsi all’articolo 62, punto 6), per quanto riguarda l’articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE a decorrere dal 27 dicembre 2020 e le disposizioni necessarie a conformarsi all’articolo 64, punto 5), a decorrere dal 26 marzo 2020.».