ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 395 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
25.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 395/1 |
Informazione riguardante la data della firma e dell'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook riguardante una proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook
L'Unione europea e il governo delle Isole Cook hanno firmato, il 13 novembre 2020 a Bruxelles, l'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook riguardante una proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook.
Di conseguenza, conformemente al punto 6, l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 novembre 2020 per un periodo massimo di un anno.
REGOLAMENTI
25.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 395/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1753 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2020
relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta «Ribeiro» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Ribeiro», trasmessa dalla Spagna a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2). |
(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Ribeiro» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
25.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 395/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1754 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2020
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno obeso nell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di tonno obeso nell’Oceano Atlantico da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020. |
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Portogallo per lo stock di tonno obeso nell’Oceano Atlantico di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
30/TQ/123 |
Stato membro |
Portogallo |
Stock |
BET/ATLANT |
Specie |
Tonno obeso (Thunnus obesus) inclusa la condizione speciale BET/*ATLLL e BET/*ATLPS |
Zona |
Oceano Atlantico |
Data di chiusura |
27.10.2020 |
25.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 395/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1755 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2020
relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, pollame da ingrasso e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Bacillus coagulans DSM 32016. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, pollame da ingrasso e uccelli ornamentali da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Nel parere del 25 maggio 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che tale preparato non è un irritante per la pelle o per gli occhi e non è un sensibilizzante della pelle ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato può risultare efficace come additivo zootecnico nei mangimi. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo del prodotto come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2020;18(6):6158.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
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4b1900 |
Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH |
Bacillus coagulans DSM 32016 |
Composizione dell’additivo Preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 contenente almeno 2×1010 CFU/g di additivo. Forma solida |
Suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae |
- |
1 × 109 |
- |
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15.12.2030 |
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Caratterizzazione della sostanza attiva Spore vitali di cellule di Bacillus coagulans DSM 32016 |
Pollame da ingrasso |
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Metodo di analisi (1) Conteggio nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di agar MRS (basato sul metodo EN 15787). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). |
Uccelli ornamentali |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports