ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 378

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
12 novembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1673 della Commissione, del 5 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle specialità tradizionali garantite [Trójniak staropolski tradycyjny (STG)]

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1674 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che autorizza la Svezia ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota d’imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

3

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione, dell’11 novembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

5

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 378/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1673 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Trójniak staropolski tradycyjny» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Polonia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Trójniak staropolski tradycyjny», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 729/2008 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1898 della Commissione (3).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Trójniak staropolski tradycyjny» (STG).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 729/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, recante registrazione di alcune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Czwórniak (STG), Dwójniak (STG), Półtorak (STG), Trójniak (STG)] (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 6).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1898 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Półtorak staropolski tradycyjny (STG), Dwójniak staropolski tradycyjny (STG), Trójniak staropolski tradycyjny (STG), Czwórniak staropolski tradycyjny (STG), Kiełbasa jałowcowa staropolska (STG), Kiełbasa myśliwska staropolska (STG) e Olej rydzowy tradycyjny (STG)] (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 3).

(4)   GU C 216 del 30.6.2020, pag. 24.


DECISIONI

12.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 378/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1674 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2020

che autorizza la Svezia ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota d’imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione 2014/725/UE del Consiglio (2), la Svezia è stata autorizzata ad applicare fino al 25 giugno 2020 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Con lettera del 15 agosto 2019 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare sull’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità svedesi hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 1o aprile 2020.

(3)

Con l’aliquota ridotta di imposta che intende applicare, la Svezia mira a continuare a promuovere l’uso di energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di tale tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker.

(4)

Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker, il ricorso da parte di navi ormeggiate in porto all’energia elettrica erogata da impianti di terra migliora localmente la qualità dell’aria nelle città portuali e riduce i livelli di rumore. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima.

(5)

La concessione dell’autorizzazione alla Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di elettricità a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza l’applicazione di detta aliquota d’imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

(6)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale di tale direttiva, deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere la richiesta autorizzazione fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, l’autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra, ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 31 dicembre 2023.

(7)

A causa delle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, la procedura di rinnovo della deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completato entro il 25 giugno 2020. Per fornire certezza giuridica agli operatori portuali e agli armatori ed evitare un potenziale aumento dell’onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, è opportuno garantire che la Svezia possa continuare ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 26 giugno 2020, senza soluzione di continuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2014/725/UE.

(8)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 26 giugno 2020 al 31 dicembre 2023.

Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovesse adottare disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/725/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2014, che autorizza la Svezia ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 301 del 21.10.2014, pag. 27).


12.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 378/5


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1675 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento.

(2)

L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione (2).

(3)

La Danimarca ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (3) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Danimarca ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.

(4)

La Norvegia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (4) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.

(5)

L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lituania (5) è scaduta il 17 marzo 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’impianto non prosegue le attività di riciclaggio delle navi. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.

(6)

L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lettonia (6) è scaduta l’11 giugno 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi non è stata rinnovata. Di conseguenza l’impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.

(7)

L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito (7) è scaduta il 2 luglio 2020 e la Commissione non ha ricevuto informazioni dallo Stato membro in merito al rinnovo dell’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. Di conseguenza l’impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.

(8)

L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito (8) è scaduta il 6 ottobre 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Tuttavia, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1o febbraio 2020, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea non potranno più essere riciclate in tale impianto dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, vale a dire dopo il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza al 31 dicembre 2020 la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.

(9)

L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito scadrà il 2 novembre 2022. Tuttavia, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1o febbraio 2020, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea non potranno più essere riciclate in tale impianto dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, vale a dire dopo il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza al 31 dicembre 2020 la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.

(10)

L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito (9) è scaduta il 3 agosto 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Pertanto, e considerato che il regolamento (UE) n. 1257/2013 è reso applicabile dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, l’impianto può rimanere nell’elenco europeo dopo la fine del periodo di transizione e fino alla data di scadenza della nuova autorizzazione. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.

(11)

L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Spagna (10) è scaduta il 28 luglio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.

(12)

Le autorizzazioni di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Lituania (11) sono scadute rispettivamente il 17 marzo 2020 e il 21 maggio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione degli impianti nell’elenco europeo.

(13)

L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Portogallo (12) è scaduta il 26 luglio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.

(14)

L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Francia (13) scadrà il 24 maggio 2021 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.

(15)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto le domande di inclusione nell’elenco europeo relative a due impianti di riciclaggio delle navi situati in Turchia (14). Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15 del regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento e possano pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inseriti nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).

(3)  Jatob ApS.

(4)  Fosen Gjenvinning AS.

(5)  UAB Armar (ormeggio 127 A).

(6)  A/S «Tosmares kuģubūvētava».

(7)  Swansea Drydock Ltd.

(8)  Able UK Limited.

(9)  Harland and Wolff Heavy Industries Limited.

(10)  DDR VESSELS XXI, S.L.

(11)  UAB APK e UAB Vakarų refonda.

(12)  Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais.

(13)  Les recycleurs Bretons.

(14)  Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Ticaret Ltd.Sti. e Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL’ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013

PARTE A

Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro

Nome dell’impianto

Metodo di riciclaggio

Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate

Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi

Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l’approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell’autorità competente  (1)

Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell’impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno  (2)

Data di scadenza dell’inclusione nell’elenco europeo  (3)

BELGIO

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgio

Telefono: +32 (0)9/251 25 21

Indirizzo e-mail: peter.wyntin@galloo.com

Laterale (ormeggio in acqua), rampa

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 265 metri

larghezza: 37 metri

pescaggio: 12,5 metri

 

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni

34 000  (4)

31 marzo 2025

DANIMARCA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Danimarca

www.fayard.dk

Telefono: +45 7592 0000

Indirizzo e-mail: fayard@fayard.dk

Bacino di carenaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 415 metri

larghezza: 90 metri

pescaggio: 7,8 metri

L’impianto di riciclaggio delle navi è disciplinato dalla legislazione applicabile e dalle condizioni stabilite nell’autorizzazione ambientale del 7 novembre 2018 rilasciata dal comune di Kerteminde. L’autorizzazione ambientale comprende condizioni relative all’orario di esercizio, condizioni di esercizio speciali, condizioni per la gestione e il deposito dei rifiuti e stabilisce inoltre che l’attività deve essere svolta in un bacino di carenaggio.

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.

0  (5)

7 novembre 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Danimarca

www.fornaes.dk

Telefono: +45 86326393

Indirizzo e-mail: recycling@fornaes.dk

Laterale, bacino di carenaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 150 metri

larghezza: 25 metri

pescaggio: 6 metri

stazza lorda 10 000

Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale.

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.

30 000  (4)

30 giugno 2021

Jatob ApS

Langerak 12

9900 Frederikshavn

Danimarca

www.jatob.dk

Telefono: +45 8668 1689

Indirizzo e-mail: post@jatob.dk, mathias@jatob.dk

Laterale, scalo di alaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 150 metri

larghezza: 30 metri

pescaggio: 6 metri

L’autorizzazione ambientale consente la gestione e il deposito di frazioni di rifiuti. Il deposito intermedio in loco di rifiuti pericolosi è possibile fino a un anno.

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.

13 000  (5)

9 marzo 2025

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Danimarca

www.modernamericanrecyclingservices.com/

Indirizzo e-mail: kim@mars-eu.dk

Scalo di alaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 290 metri larghezza: 90 metri pescaggio: 14 metri

Le condizioni di esercizio dell’impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell’autorizzazione ambientale del 9 marzo 2018 rilasciata dal comune di Frederikshavn.

Il comune di Frederikshavn ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell’autorizzazione ambientale per l’impianto di riciclaggio delle navi.

L’impianto non deve stoccare rifiuti pericolosi per più di un anno.

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.

0  (6)

23 agosto 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danimarca

www.smedegaarden.net

Laterale, bacino di carenaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 170 metri

larghezza: 40 metri

pescaggio: 7,5 metri

 

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni

20 000  (4)

15 settembre 2021

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Danimarca

Telefono: +45 20699190

Sito web:

www.stenarecycling.dk

Indirizzo e-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 40 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 10 metri

Le condizioni di esercizio dell’impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell’autorizzazione ambientale del 5 ottobre 2017 rilasciata dal comune di Esbjerg.

Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell’autorizzazione ambientale per l’impianto di riciclaggio delle navi.

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni

0  (7)

7 febbraio 2024

ESTONIA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn,

Estonia

Telefono: +372 610 2933

Fax +372 610 2444

Indirizzo e-mail: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

In galleggiamento in banchina e nel bacino galleggiante

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 197 metri

larghezza: 32 metri

pescaggio: 9,6 metri

stazza lorda 28 000

Autorizzazione relativa ai rifiuti n. L.JÄ/327249. Concessione per la gestione dei rifiuti pericolosi n. 0222. Norme del porto di Vene-Balti, manuale di riciclaggio delle navi MSR-Refonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13

L’impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto l’autorizzazione.

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni.

21 852  (8)

15 febbraio 2021

SPAGNA

DDR VESSELS XXI, S.L.

Porto «El Musel»

Gijón

Spagna

Telefono: +34 630 14 44 16

Indirizzo e-mail: abarredo@ddr-vessels.es

Rampa di demolizione

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 169,9 metri

(Le navi di lunghezza superiore che sulla rampa possono generare un movimento di rotazione nullo o negativo possono essere accettate in funzione dell’esito di uno studio di fattibilità dettagliato)

Le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata.

Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è la capitaneria di porto.

0  (9)

28 luglio 2025

FRANCIA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 Le Trait

Telefono: +33 (0)7 69 79 12 80

Indirizzo e-mail:

patrick@demonaval-recycling.fr

Laterale, bacino di carenaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 140 metri

larghezza: 25 metri

profondità: 5 metri

Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura.

Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente.

0  (8)

11 dicembre 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francia

Telefono: +33 (0)2 35 95 16 34

Indirizzo e-mail: infos@gardet-bezenac.com

Galleggiante e scalo di alaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 150 metri

larghezza: 18 metri

profondità: 7 metri

LDT: 7 000

Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura.

Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente.

16 000  (10)

30 dicembre 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex

Francia

Telefono: +33 (0)5 56 90 58 00

Indirizzo e-mail: maintenance@bordeaux-port.fr

Laterale, bacino di carenaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 240 metri

larghezza: 37 metri

profondità: 17 metri

Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura.

Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente.

18 000  (11)

21 ottobre 2021

Les recycleurs Bretons

Zone Industrielle de Kerbriant - 29610 Plouigneau

Francia

Telefono: +33 (0)2 98 01 11 06

Indirizzo e-mail: navaleo@navaleo.fr

Laterale, bacino di carenaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 225 metri

larghezza: 34 metri

profondità: 27 metri

Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura.

Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente.

15 000  (12)

19 giugno 2025

ITALIA

San Giorgio del Porto SpA.

Calata Boccardo 8

16128 Genova

Italia

Telefono: +39 (0)10 251561

Indirizzo e-mail:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Laterale, bacino di carenaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 350 metri

larghezza: 75 metri

profondità: 16 metri

stazza lorda 130 000

Le limitazioni e le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata.

Approvazione esplicita

38 564  (9)

6 giugno 2023

LETTONIA

«Galaksis N», Ltd.

Kapsedes street 2D

Liepāja, LV – 3414

Lettonia

Telefono: +371 29410506

Indirizzo e-mail: galaksisn@inbox.lv

Laterale (ormeggio in acqua), bacino di carenaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 165 metri

larghezza:22 metri

profondità: 7 metri

stazza lorda 12 000

Cfr. permesso nazionale n. LI12IB0053

Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.

0  (13)

17 luglio 2024

LITUANIA

UAB APK

Minijos 180 (berth 133 A), LT 93269, Klaipėda

Lituania

Telefono: +370 (46) 365776

Fax +370 (46) 365776

Indirizzo e-mail: uab.apk@gmail.com

Laterale (ormeggio in acqua)

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 130 metri

larghezza: 35 metri

profondità: 10 metri

stazza lorda 3 500

Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015

Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.

1 500  (14)

12 marzo 2025

UAB Armar

Minijos 180 (berth 131 A), LT 93269, Klaipėda

Lituania

Telefono: +370 685 32607

Indirizzo e-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Laterale (ormeggio in acqua)

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 80 metri

larghezza: 16 metri

profondità: 5 metri

stazza lorda 1 500

Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017

Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.

3 910  (15)

19 aprile 2022

UAB Demeksa

Nemuno g. 42 A (berth 121), LT 93277 Klaipėda

Lituania

Telefono: +370 630 69903

Indirizzo e-mail: uabdemeksa@gmail.com

Laterale (ormeggio in acqua)

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 58 metri

larghezza: 16 metri

profondità: 5 metri

stazza lorda 3500

Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-64/2019

Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.

0  (16)

22 maggio 2024

UAB Vakarų refonda

Minijos 180 (berths 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda

Lituania

Telefono: +370 (46) 483940/483891

Fax +370 (46) 483891

Indirizzo e-mail: refonda@wsy.lt

Laterale (ormeggio in acqua)

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 230 metri

larghezza: 55 metri

profondità: 14 metri

stazza lorda 70 000

Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.

20 140  (17)

30 aprile 2025

PAESI BASSI

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Paesi Bassi

Telefono: +31 18 123 43 53

Indirizzo e-mail: praveen.badloo@damen.com

Bacino di carenaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 405 metri

larghezza: 90 metri

profondità: 11,6 metri

Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente.

Approvazione esplicita

52 000  (18)

21 luglio 2021

Sagro Aannemingsmaat-schappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Paesi Bassi

Telefono: +31 11 335 17 10

Indirizzo e-mail: slf@sagro.nl

Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 120 metri

larghezza: 20 metri

profondità: 6 metri

Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente.

Approvazione esplicita

15 000  (18)

28 marzo 2024

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

Paesi Bassi

Telefono: +31 78 673 60 55

Indirizzo e-mail: info@sloperij-nederland.nl

Ormeggio in acqua e scalo di alaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 200 metri

larghezza: 33 metri

profondità: 6 metri

altezza: 45 metri (Botlekbridge)

Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente.

Le azioni preparatorie si svolgono lungo la banchina, fino a quando lo scafo può essere trainato sullo scalo di alaggio utilizzando un verricello che ha una capacità di trazione di 2 000 tonnellate.

Approvazione esplicita

9 300  (7)

27 settembre 2021

NORVEGIA

ADRS Decom Gulen

Indirizzo dell’impianto:

Sløvågen 2

5960 Dalsøyra

Norvegia

Sede:

Statsminister Michelsens vei 38

5230 Paradis

Norvegia

https://adrs.no/

Laterale, scalo di alaggio, bacino di carenaggio/bacino galleggiante

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 360 metri

larghezza: nessun limite

profondità: nessun limite

Cfr. permesso nazionale n. 2 019,0501 .T

Approvazione esplicita

0  (19)

1 ottobre 2024

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597

5578 Nedre Vats

Norvegia

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Laterale

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 290 metri

larghezza: nessun limite

profondità: nessun limite

Cfr. permesso nazionale n. 2 005,0038 .T

Approvazione esplicita

31 000  (19)

28 gennaio 2024

Green Yard AS

Angholmen

4485 Feda

Norvegia

www.greenyard.no

Bacino di carenaggio (all’interno), scalo di alaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 230 metri

larghezza: 25 metri

profondità: 20 metri

Cfr. permesso nazionale n. 2 018,0833 .T

Le operazioni di demolizione di più ampia portata devono essere eseguite in ambienti chiusi.

Le sole operazioni di demolizione e di sezionamento autorizzate all’esterno all’aria aperta sono le operazioni di minore portata necessarie per adeguare le navi all’impianto interno. Cfr. il permesso per ulteriori dettagli.

Approvazione esplicita

0  (14)

28 gennaio 2024

Fosen Gjenvinning AS

Stokksundveien 1432

7177 Revsnes

Norvegia

Telefono: +47 400 39 479

Indirizzo e-mail: knut@fosengjenvinning.no

Laterale

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne piattaforme o imbarcazioni adibite all’estrazione di idrocarburi

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 150 metri

larghezza: 20 metri

profondità: 7 metri

Cfr. permesso nazionale n. 2 006,0250 .T

Approvazione esplicita

8 000  (16)

9 gennaio 2024

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

Norvegia

www.kvaerner.com

Laterale (ormeggio in acqua), scalo di alaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 230 metri

larghezza: nessun limite

profondità: nessun limite

Cfr. permesso nazionale n. 2 013,0111 .T

Approvazione esplicita

43 000  (20)

28 gennaio 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund

Norvegia

www.lutelandetoffshore.com

Laterale

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: nessun limite

profondità: nessun limite

Cfr. permesso nazionale

n. 2 014,0646 .T

Approvazione esplicita

14 000  (21)

28 gennaio 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122

5310 Hauglandhella

Norvegia

www.norscrap.no

Laterale, scalo di alaggio galleggiante, bacino di carenaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 150 metri

larghezza: 34 metri

profondità: nessun limite

Cfr. permesso nazionale n. 2 017,0864 .T

Massimo 8 000 LDT sullo scalo di alaggio galleggiante. Le navi che superano 8 000 LDT devono essere ridotte prima di essere trainate nello scalo di alaggio

Approvazione esplicita

4 500  (22)

1 marzo 2024

PORTOGALLO

Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portogallo

Telefono: +351 23 437 89 70, +351 23 276 77 00

Indirizzo e-mail: info@navalria.pt

Bacino di carenaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 104 metri

larghezza: 6,5 metri

pescaggio: 6,5 metri

Le condizioni applicate all’attività sono definite nelle specifiche allegate al titolo AL n. 5/2015/CCDRC del 26 gennaio 2016.

La decontaminazione e la demolizione avvengono su un piano orizzontale o un piano inclinato, a seconda delle dimensioni della nave. Il piano orizzontale ha una capacità nominale di 700 tonnellate. Il piano inclinato ha una capacità nominale di 900 tonnellate.

Approvazione esplicita

1 900  (23)

26 novembre 2020

FINLANDIA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Finlandia

Telefono: +358 2 44 511

Indirizzo e-mail: try@turkurepairyard.com

Laterale, bacino di carenaggio

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 250 metri

larghezza: 40 metri

pescaggio: 7,9 metri

Le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata.

Approvazione esplicita

20 000  (12)

1 ottobre 2023

REGNO UNITO

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Regno Unito

Telefono: +44 (0)1642 806080

Indirizzo e-mail: info@ableuk.com

Ormeggio in acqua

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 337,5 metri

larghezza: 120 metri

pescaggio: 6,65 metri (9,5 metri con draga)

Al sito è rilasciata un’autorizzazione (rif. EPR/VP3296ZM) che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto.

Approvazione esplicita

95 490  (24)

31 dicembre 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edimburgo

EH6 7DR

Telefono: +44 (0)131 454 3380

Indirizzo e-mail:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Bacino di carenaggio e ormeggio in acqua

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 165 metri

larghezza: 21 metri

pescaggio: 7,7 metri

Al sito è rilasciata un’autorizzazione (rif. WML L 1157331) che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto.

Approvazione esplicita

7275 (25)

31 dicembre 2020

Harland and Wolff (Belfast) Ltd

Queen’s Island

Belfast

BT3 9DU

Telefono: +44 (0)2890534189

fax +44 (0)2890458515

Indirizzo e-mail: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com

Bacino di carenaggio e ormeggio in acqua

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 556 metri

larghezza: 93 metri

pescaggio: 7,5 metri

TPL: 550 000

Al sito è rilasciata un’autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/20/11) che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto.

Approvazione esplicita

12 000  (26)

16 giugno 2025

PARTE B

Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo

Nome dell’impianto

Metodo di riciclaggio

Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate

Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi

Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l’approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell’autorità competente  (27)

Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell’impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno  (28)

Data di scadenza dell’inclusione nell’elenco europeo  (29)

TURCHIA

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 5 Aliağa

İzmir 35800

Turchia

Telefono: +90 232 618 21 07 - 08 - 09

Indirizzo e-mail: info@avsargemiltd.com

Sbarco

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 50 metri

pescaggio: 15 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (ship recycling plan, SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

54 224  (30)

2 dicembre 2025

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800

Turchia

Telefono: +90 232 618 21 65

Indirizzo e-mail: info@isiksangemi.com

Sbarco

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 75 metri

pescaggio: 17 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

91 851  (31)

7 luglio 2024

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 10 Aliağa

Izmir 35800

Turchia

Telefono: +90 232 618 21 62

Indirizzo e-mail: pamirtaner@egecelik.com

Sbarco

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 50 metri

pescaggio: 15 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

55 503  (30)

12 febbraio 2025

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 3-4 Aliağa

Izmir 35800

Turchia

Telefono: +90 232 618 20 30

Indirizzo e-mail: info@leyal.com.tr

Sbarco

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 100 metri

pescaggio: 15 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

55 495  (32)

9 dicembre 2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 25 Aliağa

Izmir 35800

Turchia

Telefono: +90 232 618 20 65

Indirizzo e-mail: demtas@leyal.com.tr

Sbarco

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 63 metri

pescaggio: 15 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

50 350  (30)

9 dicembre 2023

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 23 Aliağa

Izmir 35800

Turchia

Telefono: +90 232 618 21 05

Indirizzo e-mail: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Sbarco

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 70 metri

pescaggio: 15 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

62 471  (33)

12 febbraio 2025

Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Tic. Ltd.Sti

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 11-12 Aliağa

Izmir 35800

Turchia

Telefono: +90 232 618 20 36

Indirizzo e-mail: shipyard@simseklergroup.com.tr

Sbarco

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 95 metri

pescaggio: 15 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

51 569  (34)

2 dicembre 2025

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 8-9 Aliağa

Izmir 35800

Turchia

Telefono: +90 232 618 2092

Indirizzo e-mail: info@sokship.com

Sbarco

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 90 metri

pescaggio: 15 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

66 167  (35)

12 febbraio 2025

STATI UNITI D’AMERICA

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

Stati Uniti

Telefono: 956 831 2299

Indirizzo e-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Laterale (ormeggio in acqua), rampa

Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 366 metri larghezza: 48 metripescaggio: 9 metri

Il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato alle condizioni definite nei permessi, nei certificati e nelle autorizzazioni rilasciati all’impianto dall’Agenzia per la protezione ambientale, dalla Texas Commission on Environmental Quality (commissione texana sulla qualità ambientale), dal Texas General Land Office (ufficio generale texano del territorio) e dalla guardia costiera degli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti, la legge sul controllo delle sostanze tossiche (Toxic Substances Control Act) vieta l’importazione negli USA di navi battenti bandiera straniera che contengono una concentrazione di PCB superiore a 50 parti per milione.

L’impianto è dotato di due rampe di alaggio distinte per il riciclaggio finale della nave (rampa di alaggio orientale e rampa di alaggio occidentale). Le navi battenti bandiera degli Stati membri dell’UE sono riciclate esclusivamente sulla rampa di alaggio orientale.

Al momento il diritto statunitense non prevede alcuna procedura relativa all’approvazione di piani di riciclaggio delle navi.

120 000  (31)

9 dicembre 2023


(1)  Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.

(2)  A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.

(3)  La data di scadenza dell’inclusione nell’elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell’autorizzazione concessa all’impianto nello Stato membro.

(4)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 50 000 LDT/anno.

(5)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 30 000 LDT/anno.

(6)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 200 000 LDT/anno.

(7)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 45 000 LDT/anno.

(8)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 15 000 LDT/anno.

(9)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

(10)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 18 000 LDT/anno.

(11)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 23 000 LDT/anno.

(12)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 40 000 LDT/anno.

(13)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 10 000 LDT/anno.

(14)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.

(15)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 6 000 LDT/anno.

(16)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 10 000 LDT/anno.

(17)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.

(18)  In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 100 000 LDT/anno.

(19)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.

(20)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 85 000 LDT/anno.

(21)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 200 000 LDT/anno.

(22)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 100 000 LDT/anno.

(23)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 5 000 LDT/anno.

(24)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 230 000 LDT/anno.

(25)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 7 275 LDT/anno.

(26)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 LDT/anno.

(27)  Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.

(28)  A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.

(29)  L’inclusione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo nell’elenco europeo è valido per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione della Commissione che prevede l’inserimento di tale impianto, salvo diversamente indicato.

(30)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

(31)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 120 000 LDT/anno.

(32)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 80 000 LDT/anno.

(33)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 90 000 LDT/anno.

(34)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 70 000 LDT/anno.

(35)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 100 000 LDT/anno.»