|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 378 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione, dell’11 novembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
12.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 378/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1673 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2020
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Trójniak staropolski tradycyjny» (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Polonia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Trójniak staropolski tradycyjny», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 729/2008 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1898 della Commissione (3). |
|
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Trójniak staropolski tradycyjny» (STG).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 729/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, recante registrazione di alcune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Czwórniak (STG), Dwójniak (STG), Półtorak (STG), Trójniak (STG)] (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 6).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1898 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Półtorak staropolski tradycyjny (STG), Dwójniak staropolski tradycyjny (STG), Trójniak staropolski tradycyjny (STG), Czwórniak staropolski tradycyjny (STG), Kiełbasa jałowcowa staropolska (STG), Kiełbasa myśliwska staropolska (STG) e Olej rydzowy tradycyjny (STG)] (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 3).
DECISIONI
|
12.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 378/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1674 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2020
che autorizza la Svezia ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota d’imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la decisione di esecuzione 2014/725/UE del Consiglio (2), la Svezia è stata autorizzata ad applicare fino al 25 giugno 2020 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. |
|
(2) |
Con lettera del 15 agosto 2019 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare sull’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità svedesi hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 1o aprile 2020. |
|
(3) |
Con l’aliquota ridotta di imposta che intende applicare, la Svezia mira a continuare a promuovere l’uso di energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di tale tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker. |
|
(4) |
Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker, il ricorso da parte di navi ormeggiate in porto all’energia elettrica erogata da impianti di terra migliora localmente la qualità dell’aria nelle città portuali e riduce i livelli di rumore. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima. |
|
(5) |
La concessione dell’autorizzazione alla Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di elettricità a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza l’applicazione di detta aliquota d’imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno. |
|
(6) |
A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale di tale direttiva, deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere la richiesta autorizzazione fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, l’autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra, ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 31 dicembre 2023. |
|
(7) |
A causa delle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, la procedura di rinnovo della deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completato entro il 25 giugno 2020. Per fornire certezza giuridica agli operatori portuali e agli armatori ed evitare un potenziale aumento dell’onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, è opportuno garantire che la Svezia possa continuare ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 26 giugno 2020, senza soluzione di continuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2014/725/UE. |
|
(8) |
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 26 giugno 2020 al 31 dicembre 2023.
Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovesse adottare disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione.
Articolo 3
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(2) Decisione di esecuzione 2014/725/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2014, che autorizza la Svezia ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 301 del 21.10.2014, pag. 27).
|
12.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 378/5 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1675 DELLA COMMISSIONE
dell’11 novembre 2020
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento. |
|
(2) |
L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione (2). |
|
(3) |
La Danimarca ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (3) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Danimarca ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione. |
|
(4) |
La Norvegia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (4) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione. |
|
(5) |
L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lituania (5) è scaduta il 17 marzo 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’impianto non prosegue le attività di riciclaggio delle navi. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione. |
|
(6) |
L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lettonia (6) è scaduta l’11 giugno 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi non è stata rinnovata. Di conseguenza l’impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione. |
|
(7) |
L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito (7) è scaduta il 2 luglio 2020 e la Commissione non ha ricevuto informazioni dallo Stato membro in merito al rinnovo dell’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. Di conseguenza l’impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione. |
|
(8) |
L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito (8) è scaduta il 6 ottobre 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Tuttavia, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1o febbraio 2020, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea non potranno più essere riciclate in tale impianto dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, vale a dire dopo il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza al 31 dicembre 2020 la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo. |
|
(9) |
L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito scadrà il 2 novembre 2022. Tuttavia, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1o febbraio 2020, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea non potranno più essere riciclate in tale impianto dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, vale a dire dopo il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza al 31 dicembre 2020 la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo. |
|
(10) |
L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito (9) è scaduta il 3 agosto 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Pertanto, e considerato che il regolamento (UE) n. 1257/2013 è reso applicabile dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, l’impianto può rimanere nell’elenco europeo dopo la fine del periodo di transizione e fino alla data di scadenza della nuova autorizzazione. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo. |
|
(11) |
L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Spagna (10) è scaduta il 28 luglio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo. |
|
(12) |
Le autorizzazioni di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Lituania (11) sono scadute rispettivamente il 17 marzo 2020 e il 21 maggio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione degli impianti nell’elenco europeo. |
|
(13) |
L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Portogallo (12) è scaduta il 26 luglio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo. |
|
(14) |
L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Francia (13) scadrà il 24 maggio 2021 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo. |
|
(15) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto le domande di inclusione nell’elenco europeo relative a due impianti di riciclaggio delle navi situati in Turchia (14). Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15 del regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento e possano pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inseriti nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione. |
|
(16) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323. |
|
(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).
(3) Jatob ApS.
(4) Fosen Gjenvinning AS.
(5) UAB Armar (ormeggio 127 A).
(6) A/S «Tosmares kuģubūvētava».
(7) Swansea Drydock Ltd.
(8) Able UK Limited.
(9) Harland and Wolff Heavy Industries Limited.
(10) DDR VESSELS XXI, S.L.
(11) UAB APK e UAB Vakarų refonda.
(12) Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais.
(13) Les recycleurs Bretons.
(14) Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Ticaret Ltd.Sti. e Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL’ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013
PARTE A
Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro
|
Nome dell’impianto |
Metodo di riciclaggio |
Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate |
Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi |
Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l’approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell’autorità competente (1) |
Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell’impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2) |
Data di scadenza dell’inclusione nell’elenco europeo (3) |
|||||||
|
BELGIO |
|||||||||||||
|
NV Galloo Recycling Ghent
Telefono: +32 (0)9/251 25 21 Indirizzo e-mail: peter.wyntin@galloo.com |
Laterale (ormeggio in acqua), rampa |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 265 metri larghezza: 37 metri pescaggio: 12,5 metri |
|
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni |
34 000 (4) |
31 marzo 2025 |
|||||||
|
DANIMARCA |
|||||||||||||
|
FAYARD A/S
Telefono: +45 7592 0000 Indirizzo e-mail: fayard@fayard.dk |
Bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 415 metri larghezza: 90 metri pescaggio: 7,8 metri |
L’impianto di riciclaggio delle navi è disciplinato dalla legislazione applicabile e dalle condizioni stabilite nell’autorizzazione ambientale del 7 novembre 2018 rilasciata dal comune di Kerteminde. L’autorizzazione ambientale comprende condizioni relative all’orario di esercizio, condizioni di esercizio speciali, condizioni per la gestione e il deposito dei rifiuti e stabilisce inoltre che l’attività deve essere svolta in un bacino di carenaggio. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni. |
0 (5) |
7 novembre 2023 |
|||||||
|
Fornæs ApS
www.fornaes.dk Telefono: +45 86326393 Indirizzo e-mail: recycling@fornaes.dk |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 25 metri pescaggio: 6 metri stazza lorda 10 000 |
Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni. |
30 000 (4) |
30 giugno 2021 |
|||||||
|
Jatob ApS
www.jatob.dk Telefono: +45 8668 1689 Indirizzo e-mail: post@jatob.dk, mathias@jatob.dk |
Laterale, scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 30 metri pescaggio: 6 metri |
L’autorizzazione ambientale consente la gestione e il deposito di frazioni di rifiuti. Il deposito intermedio in loco di rifiuti pericolosi è possibile fino a un anno. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni. |
13 000 (5) |
9 marzo 2025 |
|||||||
|
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)
www.modernamericanrecyclingservices.com/ Indirizzo e-mail: kim@mars-eu.dk |
Scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 290 metri larghezza: 90 metri pescaggio: 14 metri |
Le condizioni di esercizio dell’impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell’autorizzazione ambientale del 9 marzo 2018 rilasciata dal comune di Frederikshavn. Il comune di Frederikshavn ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell’autorizzazione ambientale per l’impianto di riciclaggio delle navi. L’impianto non deve stoccare rifiuti pericolosi per più di un anno. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni. |
0 (6) |
23 agosto 2023 |
|||||||
|
Smedegaarden A/S
www.smedegaarden.net |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 170 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 7,5 metri |
|
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni |
20 000 (4) |
15 settembre 2021 |
|||||||
|
Stena Recycling A/S
Telefono: +45 20699190 Sito web: www.stenarecycling.dk Indirizzo e-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com |
Bacino di carenaggio |
Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 40 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 10 metri |
Le condizioni di esercizio dell’impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell’autorizzazione ambientale del 5 ottobre 2017 rilasciata dal comune di Esbjerg. Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell’autorizzazione ambientale per l’impianto di riciclaggio delle navi. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni |
0 (7) |
7 febbraio 2024 |
|||||||
|
ESTONIA |
|||||||||||||
|
BLRT Refonda Baltic OÜ
Telefono: +372 610 2933 Fax +372 610 2444 Indirizzo e-mail: refonda@blrt.ee www.refonda.ee |
In galleggiamento in banchina e nel bacino galleggiante |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 197 metri larghezza: 32 metri pescaggio: 9,6 metri stazza lorda 28 000 |
Autorizzazione relativa ai rifiuti n. L.JÄ/327249. Concessione per la gestione dei rifiuti pericolosi n. 0222. Norme del porto di Vene-Balti, manuale di riciclaggio delle navi MSR-Refonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13 L’impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto l’autorizzazione. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni. |
21 852 (8) |
15 febbraio 2021 |
|||||||
|
SPAGNA |
|||||||||||||
|
DDR VESSELS XXI, S.L.
Telefono: +34 630 14 44 16 Indirizzo e-mail: abarredo@ddr-vessels.es |
Rampa di demolizione |
Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 169,9 metri (Le navi di lunghezza superiore che sulla rampa possono generare un movimento di rotazione nullo o negativo possono essere accettate in funzione dell’esito di uno studio di fattibilità dettagliato) |
Le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata. |
Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è la capitaneria di porto. |
0 (9) |
28 luglio 2025 |
|||||||
|
FRANCIA |
|||||||||||||
|
Démonaval Recycling
Telefono: +33 (0)7 69 79 12 80 Indirizzo e-mail: patrick@demonaval-recycling.fr |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 140 metri larghezza: 25 metri profondità: 5 metri |
Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente. |
0 (8) |
11 dicembre 2022 |
|||||||
|
GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG
Telefono: +33 (0)2 35 95 16 34 Indirizzo e-mail: infos@gardet-bezenac.com |
Galleggiante e scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 18 metri profondità: 7 metri LDT: 7 000 |
Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente. |
16 000 (10) |
30 dicembre 2021 |
|||||||
|
Grand Port Maritime de Bordeaux
Telefono: +33 (0)5 56 90 58 00 Indirizzo e-mail: maintenance@bordeaux-port.fr |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 240 metri larghezza: 37 metri profondità: 17 metri |
Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente. |
18 000 (11) |
21 ottobre 2021 |
|||||||
|
Les recycleurs Bretons
Telefono: +33 (0)2 98 01 11 06 Indirizzo e-mail: navaleo@navaleo.fr |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 225 metri larghezza: 34 metri profondità: 27 metri |
Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente. |
15 000 (12) |
19 giugno 2025 |
|||||||
|
ITALIA |
|||||||||||||
|
San Giorgio del Porto SpA.
Telefono: +39 (0)10 251561 Indirizzo e-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 350 metri larghezza: 75 metri profondità: 16 metri stazza lorda 130 000 |
Le limitazioni e le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata. |
Approvazione esplicita |
38 564 (9) |
6 giugno 2023 |
|||||||
|
LETTONIA |
|||||||||||||
|
«Galaksis N», Ltd.
Telefono: +371 29410506 Indirizzo e-mail: galaksisn@inbox.lv |
Laterale (ormeggio in acqua), bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 165 metri larghezza:22 metri profondità: 7 metri stazza lorda 12 000 |
Cfr. permesso nazionale n. LI12IB0053 |
Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi. |
0 (13) |
17 luglio 2024 |
|||||||
|
LITUANIA |
|||||||||||||
|
UAB APK
Telefono: +370 (46) 365776 Fax +370 (46) 365776 Indirizzo e-mail: uab.apk@gmail.com |
Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 130 metri larghezza: 35 metri profondità: 10 metri stazza lorda 3 500 |
Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015 |
Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi. |
1 500 (14) |
12 marzo 2025 |
|||||||
|
UAB Armar
Telefono: +370 685 32607 Indirizzo e-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com |
Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 80 metri larghezza: 16 metri profondità: 5 metri stazza lorda 1 500 |
Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017 |
Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi. |
3 910 (15) |
19 aprile 2022 |
|||||||
|
UAB Demeksa
Telefono: +370 630 69903 Indirizzo e-mail: uabdemeksa@gmail.com |
Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 58 metri larghezza: 16 metri profondità: 5 metri stazza lorda 3500 |
Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-64/2019 |
Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi. |
0 (16) |
22 maggio 2024 |
|||||||
|
UAB Vakarų refonda
Telefono: +370 (46) 483940/483891 Fax +370 (46) 483891 Indirizzo e-mail: refonda@wsy.lt |
Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: 55 metri profondità: 14 metri stazza lorda 70 000 |
Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015 |
Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi. |
20 140 (17) |
30 aprile 2025 |
|||||||
|
PAESI BASSI |
|||||||||||||
|
Damen Verolme Rotterdam B.V.
Telefono: +31 18 123 43 53 Indirizzo e-mail: praveen.badloo@damen.com |
Bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 405 metri larghezza: 90 metri profondità: 11,6 metri |
Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente. |
Approvazione esplicita |
52 000 (18) |
21 luglio 2021 |
|||||||
|
Sagro Aannemingsmaat-schappij Zeeland B.V.
Telefono: +31 11 335 17 10 Indirizzo e-mail: slf@sagro.nl |
Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 120 metri larghezza: 20 metri profondità: 6 metri |
Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente. |
Approvazione esplicita |
15 000 (18) |
28 marzo 2024 |
|||||||
|
Scheepssloperij Nederland B.V.
Telefono: +31 78 673 60 55 Indirizzo e-mail: info@sloperij-nederland.nl |
Ormeggio in acqua e scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri larghezza: 33 metri profondità: 6 metri altezza: 45 metri (Botlekbridge) |
Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente. Le azioni preparatorie si svolgono lungo la banchina, fino a quando lo scafo può essere trainato sullo scalo di alaggio utilizzando un verricello che ha una capacità di trazione di 2 000 tonnellate. |
Approvazione esplicita |
9 300 (7) |
27 settembre 2021 |
|||||||
|
NORVEGIA |
|||||||||||||
|
ADRS Decom Gulen Indirizzo dell’impianto:
Sede:
https://adrs.no/ |
Laterale, scalo di alaggio, bacino di carenaggio/bacino galleggiante |
Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 360 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite |
Cfr. permesso nazionale n. 2 019,0501 .T |
Approvazione esplicita |
0 (19) |
1 ottobre 2024 |
|||||||
|
AF Offshore Decom
https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/ |
Laterale |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 290 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite |
Cfr. permesso nazionale n. 2 005,0038 .T |
Approvazione esplicita |
31 000 (19) |
28 gennaio 2024 |
|||||||
|
Green Yard AS
www.greenyard.no |
Bacino di carenaggio (all’interno), scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: 25 metri profondità: 20 metri |
Cfr. permesso nazionale n. 2 018,0833 .T Le operazioni di demolizione di più ampia portata devono essere eseguite in ambienti chiusi. Le sole operazioni di demolizione e di sezionamento autorizzate all’esterno all’aria aperta sono le operazioni di minore portata necessarie per adeguare le navi all’impianto interno. Cfr. il permesso per ulteriori dettagli. |
Approvazione esplicita |
0 (14) |
28 gennaio 2024 |
|||||||
|
Fosen Gjenvinning AS
Telefono: +47 400 39 479 Indirizzo e-mail: knut@fosengjenvinning.no |
Laterale |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne piattaforme o imbarcazioni adibite all’estrazione di idrocarburi Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 20 metri profondità: 7 metri |
Cfr. permesso nazionale n. 2 006,0250 .T |
Approvazione esplicita |
8 000 (16) |
9 gennaio 2024 |
|||||||
|
Kvaerner AS (Stord)
www.kvaerner.com |
Laterale (ormeggio in acqua), scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite |
Cfr. permesso nazionale n. 2 013,0111 .T |
Approvazione esplicita |
43 000 (20) |
28 gennaio 2024 |
|||||||
|
Lutelandet Industrihamn
www.lutelandetoffshore.com |
Laterale |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: nessun limite profondità: nessun limite |
Cfr. permesso nazionale n. 2 014,0646 .T |
Approvazione esplicita |
14 000 (21) |
28 gennaio 2024 |
|||||||
|
Norscrap West AS
www.norscrap.no |
Laterale, scalo di alaggio galleggiante, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 34 metri profondità: nessun limite |
Cfr. permesso nazionale n. 2 017,0864 .T Massimo 8 000 LDT sullo scalo di alaggio galleggiante. Le navi che superano 8 000 LDT devono essere ridotte prima di essere trainate nello scalo di alaggio |
Approvazione esplicita |
4 500 (22) |
1 marzo 2024 |
|||||||
|
PORTOGALLO |
|||||||||||||
|
Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais
Telefono: +351 23 437 89 70, +351 23 276 77 00 Indirizzo e-mail: info@navalria.pt |
Bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 104 metri larghezza: 6,5 metri pescaggio: 6,5 metri |
Le condizioni applicate all’attività sono definite nelle specifiche allegate al titolo AL n. 5/2015/CCDRC del 26 gennaio 2016. La decontaminazione e la demolizione avvengono su un piano orizzontale o un piano inclinato, a seconda delle dimensioni della nave. Il piano orizzontale ha una capacità nominale di 700 tonnellate. Il piano inclinato ha una capacità nominale di 900 tonnellate. |
Approvazione esplicita |
1 900 (23) |
26 novembre 2020 |
|||||||
|
FINLANDIA |
|||||||||||||
|
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)
Telefono: +358 2 44 511 Indirizzo e-mail: try@turkurepairyard.com |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 250 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 7,9 metri |
Le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata. |
Approvazione esplicita |
20 000 (12) |
1 ottobre 2023 |
|||||||
|
REGNO UNITO |
|||||||||||||
|
Able UK Limited
Telefono: +44 (0)1642 806080 Indirizzo e-mail: info@ableuk.com |
Ormeggio in acqua |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 337,5 metri larghezza: 120 metri pescaggio: 6,65 metri (9,5 metri con draga) |
Al sito è rilasciata un’autorizzazione (rif. EPR/VP3296ZM) che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto. |
Approvazione esplicita |
95 490 (24) |
31 dicembre 2020 |
|||||||
|
Dales Marine Services Ltd
Telefono: +44 (0)131 454 3380 Indirizzo e-mail: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk |
Bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 165 metri larghezza: 21 metri pescaggio: 7,7 metri |
Al sito è rilasciata un’autorizzazione (rif. WML L 1157331) che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto. |
Approvazione esplicita |
7275 (25) |
31 dicembre 2020 |
|||||||
|
Harland and Wolff (Belfast) Ltd
Telefono: +44 (0)2890534189 fax +44 (0)2890458515 Indirizzo e-mail: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com |
Bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 556 metri larghezza: 93 metri pescaggio: 7,5 metri TPL: 550 000 |
Al sito è rilasciata un’autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/20/11) che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto. |
Approvazione esplicita |
12 000 (26) |
16 giugno 2025 |
|||||||
PARTE B
Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo
|
Nome dell’impianto |
Metodo di riciclaggio |
Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate |
Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi |
Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l’approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell’autorità competente (27) |
Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell’impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (28) |
Data di scadenza dell’inclusione nell’elenco europeo (29) |
||||
|
TURCHIA |
||||||||||
|
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.
Telefono: +90 232 618 21 07 - 08 - 09 Indirizzo e-mail: info@avsargemiltd.com |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 50 metri pescaggio: 15 metri |
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana. |
Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (ship recycling plan, SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
54 224 (30) |
2 dicembre 2025 |
||||
|
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.
Telefono: +90 232 618 21 65 Indirizzo e-mail: info@isiksangemi.com |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 75 metri pescaggio: 17 metri |
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana. |
Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
91 851 (31) |
7 luglio 2024 |
||||
|
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.
Telefono: +90 232 618 21 62 Indirizzo e-mail: pamirtaner@egecelik.com |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 50 metri pescaggio: 15 metri |
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana. |
Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
55 503 (30) |
12 febbraio 2025 |
||||
|
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.
Telefono: +90 232 618 20 30 Indirizzo e-mail: info@leyal.com.tr |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 100 metri pescaggio: 15 metri |
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana. |
Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
55 495 (32) |
9 dicembre 2023 |
||||
|
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Telefono: +90 232 618 20 65 Indirizzo e-mail: demtas@leyal.com.tr |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 63 metri pescaggio: 15 metri |
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana. |
Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
50 350 (30) |
9 dicembre 2023 |
||||
|
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.
Telefono: +90 232 618 21 05 Indirizzo e-mail: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 70 metri pescaggio: 15 metri |
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana. |
Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
62 471 (33) |
12 febbraio 2025 |
||||
|
Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Tic. Ltd.Sti
Telefono: +90 232 618 20 36 Indirizzo e-mail: shipyard@simseklergroup.com.tr |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 95 metri pescaggio: 15 metri |
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana. |
Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
51 569 (34) |
2 dicembre 2025 |
||||
|
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti
Telefono: +90 232 618 2092 Indirizzo e-mail: info@sokship.com |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 90 metri pescaggio: 15 metri |
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana. |
Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
66 167 (35) |
12 febbraio 2025 |
||||
|
STATI UNITI D’AMERICA |
||||||||||
|
International Shipbreaking Limited L.L.C
Telefono: 956 831 2299 Indirizzo e-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com |
Laterale (ormeggio in acqua), rampa |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 366 metri larghezza: 48 metripescaggio: 9 metri |
Il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato alle condizioni definite nei permessi, nei certificati e nelle autorizzazioni rilasciati all’impianto dall’Agenzia per la protezione ambientale, dalla Texas Commission on Environmental Quality (commissione texana sulla qualità ambientale), dal Texas General Land Office (ufficio generale texano del territorio) e dalla guardia costiera degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, la legge sul controllo delle sostanze tossiche (Toxic Substances Control Act) vieta l’importazione negli USA di navi battenti bandiera straniera che contengono una concentrazione di PCB superiore a 50 parti per milione. L’impianto è dotato di due rampe di alaggio distinte per il riciclaggio finale della nave (rampa di alaggio orientale e rampa di alaggio occidentale). Le navi battenti bandiera degli Stati membri dell’UE sono riciclate esclusivamente sulla rampa di alaggio orientale. |
Al momento il diritto statunitense non prevede alcuna procedura relativa all’approvazione di piani di riciclaggio delle navi. |
120 000 (31) |
9 dicembre 2023 |
||||
(1) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.
(2) A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
(3) La data di scadenza dell’inclusione nell’elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell’autorizzazione concessa all’impianto nello Stato membro.
(4) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
(5) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 30 000 LDT/anno.
(6) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 200 000 LDT/anno.
(7) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 45 000 LDT/anno.
(8) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
(9) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
(10) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 18 000 LDT/anno.
(11) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 23 000 LDT/anno.
(12) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
(13) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 10 000 LDT/anno.
(14) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
(15) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 6 000 LDT/anno.
(16) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 10 000 LDT/anno.
(17) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.
(18) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
(19) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.
(20) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 85 000 LDT/anno.
(21) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 200 000 LDT/anno.
(22) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 100 000 LDT/anno.
(23) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 5 000 LDT/anno.
(24) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 230 000 LDT/anno.
(25) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 7 275 LDT/anno.
(26) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 LDT/anno.
(27) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.
(28) A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
(29) L’inclusione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo nell’elenco europeo è valido per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione della Commissione che prevede l’inserimento di tale impianto, salvo diversamente indicato.
(30) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
(31) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 120 000 LDT/anno.
(32) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 80 000 LDT/anno.
(33) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 90 000 LDT/anno.
(34) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 70 000 LDT/anno.
(35) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 100 000 LDT/anno.»