ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 377

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
11 novembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1665 della Commissione, del 4 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle specialità tradizionali garantite [Dwójniak staropolski tradycyjny (STG)]

1

 

*

Regolamento (UE) 2020/1666 della Commissione, del 10 novembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di includere un nuovo tipo di concimi CE nell’allegato I ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1667 della Commissione, del 10 novembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione, del 10 novembre 2020, che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro ( 1 )

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1669 della Commissione, del 10 novembre 2020, relativa a un progetto pilota per l'attuazione di alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea attraverso il sistema di informazione del mercato interno ( 1 )

10

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1670 della Commissione, del 10 novembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (notificata con il numero C(2020) 7912)  ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1665 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Dwójniak staropolski tradycyjny» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Polonia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Dwójniak staropolski tradycyjny», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 729/2008 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1898 della Commissione (3).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Dwójniak staropolski tradycyjny» (STG).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 729/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, recante registrazione di alcune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Czwórniak (STG), Dwójniak (STG), Półtorak (STG), Trójniak (STG)] (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 6).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1898 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Półtorak staropolski tradycyjny (STG), Dwójniak staropolski tradycyjny (STG), Trójniak staropolski tradycyjny (STG), Czwórniak staropolski tradycyjny (STG), Kiełbasa jałowcowa staropolska (STG), Kiełbasa myśliwska staropolska (STG) e Olej rydzowy tradycyjny (STG)] (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 3).

(4)  GU C 216 del 30.6.2020, pag. 33.


11.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/3


REGOLAMENTO (UE) 2020/1666 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di includere un nuovo tipo di concimi CE nell’allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Un fabbricante di chelato di calcio di acido imminodisuccinico («Ca-IDHA») ha inviato alla Commissione tramite le autorità polacche una richiesta di inserimento del Ca-IDHA come nuova voce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Il Ca-IDHA è stato sviluppato per rispondere alle richieste del settore orticolo di sviluppare alternative alle fonti di calcio esistenti che, a determinate modalità d’impiego, possono provocare danni alle foglie in seguito alle applicazioni fogliari.

(2)

Il Ca-IDHA soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Esso dovrebbe pertanto essere inserito nell’elenco dei tipi di concimi CE figurante nell’allegato I di tale regolamento.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato I, tabella D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è inserita la seguente riga 2.3:

«2.3

Chelato di calcio di acido imminodisuccinico

Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale chelato di calcio di acido imminodisuccinico, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d’origine animale o vegetale

9 % CaO

Calcio valutato come CaO, chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua.

 

Calcio valutato come CaO, chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua»


11.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1667 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, e l’articolo 38, lettere c), d) e e),

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19 e le forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri e nei paesi terzi sotto forma di misure nazionali costituiscono una sfida eccezionale e senza precedenti per gli Stati membri e gli operatori in relazione all’esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti (CE) n. 889/2008 (2) e (CE) n. 1235/2008 della Commissione (3).

(2)

Per affrontare le circostanze specifiche dovute all’attuale crisi legata alla pandemia di COVID-19, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione (4) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee che derogano ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica e determinate procedure previste dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES).

(3)

Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi connessa alla pandemia di COVID-19, determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nel settore biologico persisteranno dopo il 30 settembre 2020. Al fine di porre rimedio a tali disfunzioni è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.

(4)

Per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione (6) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali nella situazione specifica connessa alla COVID-19 fino al 1o febbraio 2021. Le deroghe previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi fino a tale data. Tuttavia, le percentuali minime relative al numero di campioni, alle ulteriori visite di controllo a campione e alle ispezioni e visite senza preavviso, di cui all’articolo 1, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977, sono calcolate su base annua. Pertanto è opportuno non modificare la fine dell’applicazione di tali deroghe.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.

(6)

È necessario evitare di perturbare l’applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 che è prorogata dal presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere l’applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1o ottobre 2020.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è così modificato:

(1)

all’articolo 1, paragrafo 7, la data «30 settembre 2020» è sostituita dalla data «1o febbraio 2021»;

(2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

nel secondo e nel quinto comma la data «30 settembre 2020» è sostituita dalla data «1o febbraio 2021».

b)

nel terzo comma la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «1o febbraio 2021».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione del 7 luglio 2020 recante deroga ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19 (GU L 217 dell’8.7.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 30).


11.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1668 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2020

che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515, il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), noto come sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS»), deve essere utilizzato ai fini di talune comunicazioni previste dal regolamento (UE) 2019/515. L’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sostituirà l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 con effetto a decorrere dal 16 luglio 2021.

(2)

Dal regolamento (UE) 2019/515 risulta che l’ICSMS deve essere utilizzato, tra l’altro, dalle autorità competenti e dai punti di contatto per i prodotti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto inserire nell’ICSMS l’identità di tali autorità competenti e punti di contatto per i prodotti.

(3)

Per garantire che le informazioni di cui ha bisogno la Commissione per procedere alla valutazione e presentare la relazione di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/515 siano facilmente consultabili e possano essere ulteriormente trattate nell’ICSMS, le autorità competenti, oltre a caricare la decisione amministrativa o la sospensione temporanea, dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni su tali decisioni in forma strutturata.

(4)

Per garantire che i dati contenuti nell’ICSMS siano esatti e aggiornati, le autorità competenti dovrebbero inserire in tale sistema tutte le modifiche di qualunque decisione amministrativa notificata a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515 o di qualunque sospensione temporanea notificata a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515.

(5)

Per garantire che i dati personali contenuti nelle comunicazioni inserite nell’ICSMS e i dati personali relativi a persone fisiche designate come utenti di tale sistema siano cancellati non appena venuta meno la necessità degli stessi per le finalità per le quali sono stati inseriti nel sistema, è opportuno stabilire disposizioni relative ai periodi di conservazione di tali dati.

(6)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 6 giugno 2020.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Contenuto del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza di mercato («I CSMS»)

Ai fini del regolamento (UE) 2019/515, l’ICSMS contiene:

a)

le notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri delle decisioni amministrative, come previsto all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515;

b)

le notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri delle sospensioni temporanee, come previsto all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515;

c)

le notifiche a tutti gli Stati membri dei pareri della Commissione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/515;

d)

lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti dei vari Stati membri, come previsto all’articolo 5, paragrafo 7 nonché all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/515.

Articolo 2

Accesso all’ICSMS

Gli Stati membri identificano le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti che hanno accesso all’ICSMS in conformità al regolamento (UE) 2019/515 e ne inseriscono l’identità in tale sistema.

Articolo 3

Notifica delle decisioni amministrative che limitano o negano l’accesso al mercato

Quando notifica una decisione amministrativa a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515, l’autorità competente, oltre a caricare una copia della decisione amministrativa in formato elettronico, inserisce nell’ICSMS le seguenti informazioni:

a)

la regola tecnica nazionale in base alla quale è stata effettuata la valutazione;

b)

il nome dello Stato membro in cui l’operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le merci;

c)

i legittimi motivi di interesse generale applicabili contemplati dalla regola tecnica nazionale.

L’autorità competente inserisce nell’ICSMS l’eventuale annullamento o revoca della decisione amministrativa notificata a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515.

Articolo 4

Notifica delle sospensioni temporanee

Quando notifica una sospensione temporanea a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515, l’autorità competente, oltre a caricare una copia della sospensione temporanea in formato elettronico, inserisce nell’ICSMS le seguenti informazioni:

a)

la regola tecnica nazionale in base alla quale sarà effettuata la valutazione;

b)

il nome dello Stato membro in cui l’operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le merci;

c)

i legittimi motivi di interesse generale per la sospensione temporanea dell’accesso al mercato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515.

L’autorità competente inserisce nell’ICSMS l’eventuale annullamento o revoca della sospensione temporanea notificata a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515.

Articolo 5

Periodi di conservazione dei dati personali contenuti nelle comunicazioni inserite nell’ICSMS

I dati personali contenuti nelle comunicazioni inserite nell’ICSMS e conservati in una forma che consente l’identificazione degli interessati sono automaticamente cancellati in tale sistema cinque anni dopo:

a)

la notifica di una sospensione temporanea a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515; o

b)

la notifica di una decisione amministrativa a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515, se tale decisione amministrativa non è stata comunicata a SOLVIT; o

c)

l’ultimo scambio di informazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, nonché dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/515; o

d)

la risoluzione del caso presentato a SOLVIT.

La Commissione assicura mediante dispositivi tecnici la cancellazione dei dati personali di cui al primo comma.

Articolo 6

Periodo di conservazione dei dati personali degli utenti dell’ICSMS

I dati personali relativi a una persona fisica designata da un’autorità competente o da un punto di contatto per i prodotti come utente dell’ICSMS sono cancellati al più tardi un mese dopo che la Commissione è informata che la persona fisica ha cessato di essere utente dell’ICSMS.

La Commissione assicura mediante dispositivi tecnici la cancellazione dei dati personali di cui al primo comma.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


DECISIONI

11.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1669 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2020

relativa a un progetto pilota per l'attuazione di alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 è un'applicazione software online, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per aiutarli ad assolvere gli obblighi di cooperazione amministrativa, compresi quelli relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell'Unione. Realizza ciò fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza.

(2)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012, consente alla Commissione di realizzare progetti pilota al fine di valutare se l'IMI possa costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell'Unione non elencati nell'allegato di tale regolamento.

(3)

Il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede la libera circolazione dei dati diversi dai dati non personali all'interno nell'Unione europea. Esso stabilisce inoltre le condizioni per l'accesso delle autorità competenti ai dati, per la richiesta di assistenza e per la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di consentire l'accesso ai dati trattati e conservati in un altro Stato membro. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1807, un'autorità competente può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7 di tale regolamento, qualora l'autorità competente richiedente non ottenga accesso ai dati e non esista un meccanismo specifico di cooperazione in base al diritto dell'Unione o ad accordi internazionali per lo scambio di dati tra autorità competenti di diversi Stati membri.

(4)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1807, gli Stati membri, ove giustificato dall'urgenza e a determinate condizioni, possono imporre misure provvisorie per la rilocalizzazione dei dati. Se tali misure provvisorie prevedono la rilocalizzazione dei dati per un periodo superiore a 180 giorni dalla rilocalizzazione, la Commissione ne è informata. Inoltre la Commissione scambia informazioni con gli Stati membri circa le esperienze in tal senso.

(5)

L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) 2018/1807. Dette disposizioni dovrebbero pertanto essere oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.

(6)

La cooperazione amministrativa a norma del regolamento (UE) 2018/1807 può coinvolgere i punti di contatto unici designati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento, le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del suddetto regolamento e ogni entità responsabile della comunicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento. A norma dell'articolo 5, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012, essi dovrebbero pertanto essere considerati autorità competenti ai fini del progetto pilota.

(7)

L'IMI dovrebbe fornire la funzionalità tecnica necessaria per consentire alle autorità competenti, ai punti di contatto unici, alle entità responsabili della comunicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1807 e alla Commissione di assolvere i loro obblighi in materia di cooperazione amministrativa e comunicazione previsti da tale regolamento.

(8)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1807, l'autorità competente che riceve la richiesta di accesso ai dati è tenuta a fornire una risposta in cui comunica i dati richiesti o a informare l'autorità competente richiedente che non ritiene siano state soddisfatte le condizioni per chiedere assistenza. Per rendere operativo lo scambio di dati lo Stato membro destinatario della richiesta dovrebbe fornire allo Stato membro richiedente le informazioni necessarie per accedere ai dati richiesti o dettagli su come e quando sarà effettuato il trasferimento dei dati. Lo Stato membro destinatario della richiesta può anche rispondere fornendo immediatamente i dati richiesti, se questo è considerato il modo più efficiente di procedere.

(9)

Una richiesta di assistenza, nonché le misure provvisorie notificate alla Commissione tramite l'IMI, possono comprendere lo scambio di insiemi di dati composti sia da dati personali che da dati non personali. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1807, al trattamento dei dati personali in un insieme di dati in cui i dati personali sono indissolubilmente legati a dati non personali si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Ciò è garantito dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, che stabilisce le norme in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dell'IMI.

(10)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota. È opportuno specificare la data entro cui deve essere presentata la valutazione. Per motivi di coerenza la data specificata dovrebbe corrispondere alla data entro la quale deve essere presentata la relazione prescritta all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1807.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il progetto pilota

Un progetto pilota viene realizzato ai fini di valutare se il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") sia uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) 2018/1807.

Articolo 2

Autorità competenti

Ai fini del progetto pilota le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1807, i punti di contatto unici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento e le entità responsabili della comunicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento sono considerati autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012.

Articolo 3

Cooperazione amministrativa

1.   Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) 2018/1807, l'IMI fornisca la funzionalità tecnica necessaria, in particolare, per:

a)

presentare, a norma di tali articoli, una richiesta di assistenza debitamente giustificata, corredata di eventuali informazioni di accompagnamento e di una illustrazione scritta dei motivi;

b)

trasmettere la richiesta all'autorità competente dello Stato membro destinatario della richiesta;

c)

rispondere comunicando i dati richiesti e fornendo:

i)

le informazioni necessarie per accedere ai dati e per scaricarli; o

ii)

i dettagli su come e quando sarà effettuato il trasferimento dei dati; o

iii)

i dati richiesti;

d)

informare l'autorità richiedente che le condizioni per la richiesta di assistenza non sono state soddisfatte.

2.   Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1807 l'IMI fornisce la funzionalità tecnica necessaria, in particolare, per:

a)

notificare una misura provvisoria alla Commissione;

b)

comunicare le misure necessarie adottate dalla Commissione, se del caso;

c)

comunicare informazioni sull'esperienza acquisita e scambiare tutte le informazioni pertinenti con i punti di contatto unici negli Stati membri.

Articolo 4

Conservazione dei dati personali

Qualora le informazioni scambiate attraverso l'IMI contengano insiemi di dati comprendenti sia dati personali che dati non personali, i dati personali sono trattati nell'IMI in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012.

Articolo 5

Valutazione

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione presenta la valutazione dei risultati del progetto pilota al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 29 novembre 2022.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


11.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1670 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2020

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi

(notificata con il numero C(2020) 7912)

(Il test in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui è tenuto pollame, situata nei Paesi Bassi, e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell'autorità competente di detto Stato membro a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(3)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui è tenuto pollame, situata nella provincia della Gheldria (Gelderland), e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a questo nuovo focolaio.

(4)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui sia stata confermata la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8.

(5)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con i Paesi Bassi, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per i Paesi Bassi nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606.

(6)

Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 dovrebbe essere modificato per aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione al fine di modificare le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1606.

(8)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 prendano effetto il prima possibile.

(9)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020.

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 della Commissione, del 30 ottobre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 363 del 3.11.2020, pag. 9).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Province: Gelderland

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat.

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329)

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

20.11.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neerdeindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldan until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

28.11.2020

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Province: Gelderland

1.

From the corssing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal.

2.

Follow Ommerenwal in eastern direction turing into Voorburgtseweg turning into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat.

3.

Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat.

4.

Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat.

5.

Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into Hogeweg until Cuneraweg.

6.

Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn (river).

7.

Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg.

8.

Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk.

9.

Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat.

10.

Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat.

11.

Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg.

12.

Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat until Matensestraat.

13.

Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen.

14.

Follow Dalwagen in southern direction until Pluimenburgsestraat.

15.

Follow Pluimenburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk, crossing river “de Waal” until Waalbandijk.

16.

Follow Waalbandijk in eastern direction allong “pad langs ganzenkuil” until Deest.

17.

Follow Deest in southern direction until Heemstraweg.

18.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat.

19.

Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat.

20.

Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan.

21.

Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf Winsen (water).

22.

Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A50.

23.

Follow A50 in southern direction until Graafsebaan.

24.

Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel.

25.

Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel.

26.

Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track Nijmegen-s-Hertogenbosch.

27.

Follow railway-track Nijmegen-s-Hertogenbosch in western direction until Klompstraat.

28.

Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk turning into Weisestraat until Gewandeweg.

29.

Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf .

30.

Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham.

31.

From Lithse Ham crossing the rivers “Maas” and “Waal” at Heerewaarden until Waalbandijk.

32.

Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef.

33.

Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat.

34.

Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsestraat until Vuadapad.

35.

Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat.

36.

Follow Groenestraat in northern direction until “de Linge” (river).

37.

Follow Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835).

38.

Follow Beldertseweg in northern diection until crossing with the “Amsterdam-Rijnkanaal”.

29.11.2020

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329)

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

Dal 21.11.2020 al 29.11.2020

1.

From Marsdijk at the Bicycle ferry cross the “Nederrijn” towards Veerweg.

2.

Follow Veerweg in northern direction until Herenstraat.

3.

Follow Herenstraat in eastern direction turning into Grebbeweg until Grebbedijk.

4.

Follow Grebbedijk in eastern direction turning into «Nederrijn» until Wolfswaard.

5.

Follow Wolfswaard in southerns direction until Randwijkse Rijndijk.

6.

Follow Randwijkse Rijndijk in eastern direction until Lakemondsestraat.

7.

Follow Lakemondsestraat in southern directtion until De Hel.

8.

Follow De Hel in southerns direction turning into Tolsestraat until zandweg at nr 6.

9.

Follow Zandweg in southern direction until Gesperdensestraat.

10.

Follow Gesperdensestraat in eastern direction until Wuustweg.

11.

Follow Wuustweg in southern direction until Boelenhamsestraat.

12.

Follow Boelenhamsestraat in western direction until railway track.

13.

Follow the railway track in eastern direction until Leigraafseweg.

14.

Follow Leigraafseweg in southern direction until A15.

15.

Follow A15 in eastern direction until Andeltsche Leigraaf.

16.

Follow Andeltsche Leigraaf in southern direction until Engelandstraat.

17.

Follow Engelandstraat in western direction until Steeg.

18.

Follow De Steeg in southern direction turning into Molenhofstaat until Groenestraat.

19.

Follow Groenestraat in eastern direction until Horstweg.

20.

Follow Horstweg in southern direction until Waalbandijk.

21.

Follow Waalbandijk in eastern direction, crossing “de Waal” until Uiterwaard.

22.

Cross Uiterwaard until Dijk.

23.

Follow Dijk in southern direction until Molenstraat.

24.

Follow Molenstraat in western direction until Leegstraat.

25.

Follow Leegstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

26.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Plakstraat.

27.

Follow Plakstraat in southern direction until Koningstraat.

28.

Follow Koningstraat in eastern direction until A50.

29.

Follow A50 in southern direction until Ficarystraat.

30.

Follow Ficarystraat in eastern direction until Wazelsedijk.

31.

Follow Wezelsedijk in southerns direction until Hoogvonderweg.

32.

Follow Hoogvonderweg in western direction, tuning into Wezelseveldweg until Broekstraat.

33.

Follow Broekstraat in eaastern direction until Puitsestraat.

34.

Follow Puitsestraat in southerns direction, turning into Van Balverenlaan.

35.

Follow Balverenlaan in southern direction turning into Ruffelsdijk until N845.

36.

Follow N845 in southern direction until A326

37.

Follow A326 in western direction until A50.

38.

Follow A50 in southern direction until Bergemseweg.

39.

Follow Berghemseweg in western direction until railway track.

40.

Follow the railway track in western direction until Hertogin Johannasingel.

41.

Follow Hertogin Johannasingel in northern direction until Gewandeweg.

42.

Follow Gewandeweg in western direction until Huizenbeemdweg.

43.

Follow Huizenbeemdweg in northern direction until Lutterstraat.

44.

Follow Lutterstraat in northern direction until Tiendweg.

45.

Follow Tiendweg in western direction until Weisestraat.

46.

Follow Weisestraat in northern direction until Valkseweg.

47.

Follow Valkseweg in western direction until Lithseweg.

48.

Follow Lithseweg crossing “de Maas” until Maasdijk.

49.

Follow Maasdijk in northern direction crossing “de Waal” until Waalbandijk.

50.

Follow Waalbandijk in northern direction until Jonkheer P.A. Reuchlinlaan.

51.

Follow Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in northern direction until Provincialeweg.

52.

Follow Provincialeweg in northern direction until Rivierenlandlaan.

53.

Follow Rivierenlandlaan in northern direction unwil Industrieweg.

54.

Follow Industrieweg in northern direction, turning into Beldertseweg until Ommerenweg.

55.

Follow Ommerenweg in eastern direction until Voorburgseweg.

56.

Follow Voorburgseweg in eastern direction, turning into Dokter Guepinlaan until Kerststraat.

57.

Follow Kerststraat in northern direction until Groenestraat.

58.

Follow Groenestraat in eastern direction until Hogebrinksestraat.

59.

Follow Hogebrinksestraat in southern direction until Beemsestraat.

60.

Follow Beemsestraat in northern direction, turning into Rijndijk until Waaijweg.

61.

Follow Waaijweg in eastern direction until Drosseweg.

62.

Follow Drosseweg in northern direction until Marsdijk.

63.

Follow Marsdijk in eastern direction until the Bicycle ferry.

7.12.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neerdeindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldan until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

Dal 21.11.2020 al 7.12.2020

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