ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 363

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
3 novembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1605 della Commissione, del 30 ottobre 2020, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India

1

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 della Commissione, del 30 ottobre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (notificata con il numero C(2020) 7633)  ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

3.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 363/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1605 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2020

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

(1)

Dal 2004 sono in vigore misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite («elettrodi di grafite») originari dell’India («il paese interessato»). Le misure sono state prorogate nel 2010 e nel 2017. Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping e compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/422 della Commissione (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione (4).

(2)

L’attuale livello dei dazi per i due produttori indiani è pari al 7 % per Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited («HEG») e al 15,7 % per Graphite India Limited («GIL») e tutte le altre società. HEG è soggetta a un dazio compensativo del 7 % e a un dazio antidumping dello 0 %.

2.   Domanda di riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio

(3)

La domanda di riesame è stata presentata da HEG («il richiedente»), un produttore esportatore dell’India. La portata della domanda era limitata all’esame del pregiudizio.

(4)

Nella domanda di riesame, il richiedente menzionava due questioni principali: le modifiche nella composizione dell’industria dell’Unione e una carenza globale di elettrodi di grafite che ha causato un forte aumento dei relativi prezzi globali e quindi anche della redditività dei suoi produttori, inclusi quelli nell’Unione. Secondo il richiedente, i produttori dell’Unione avevano buoni margini di profitto e non si trovavano più in una situazione di vulnerabilità. Il richiedente concludeva che il mantenimento delle misure, fissate in base al livello di pregiudizio stabilito in precedenza, non era più necessario per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole e delle sovvenzioni precedentemente accertati.

3.   Apertura di un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio

(5)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato all’esame del pregiudizio, e dopo aver informato gli Stati membri, il 2 marzo 2020 la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base. Ciò è avvenuto con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»).

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale il richiedente, le autorità del paese esportatore, gli altri produttori esportatori noti e gli importatori indipendenti, l’industria dell’Unione e gli utilizzatori noti del prodotto oggetto del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.

4.   Inchiesta

(7)

Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha preparato questionari per i produttori esportatori, i produttori dell’Unione e gli importatori dell’Unione.

(8)

Tutte le parti interessate sono state anche invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni e i relativi elementi di prova. Alcuni utilizzatori dell’Unione di elettrodi di grafite, in particolare la European Steel Association (EUROFER), hanno fornito informazioni.

4.1.   Campionamento e questionari

4.1.1.   Produttori esportatori

(9)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori noti dell’India. Dato l’esiguo numero di produttori esportatori, in questo caso non è stato necessario selezionare un campione. HEG ha risposto al questionario.

4.1.2.   Produttori dell’Unione

(10)

In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è stato effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 27 del regolamento antisovvenzioni di base.

(11)

Dopo l’apertura del caso, un campione di produttori dell’Unione che rappresentava oltre l’80 % dei volumi totali stimati di produzione di elettrodi di grafite nell’Unione è stato selezionato senza ricevere osservazioni al riguardo. Le società selezionate nel campione erano GrafTech France S.N.C., GrafTech Iberica S.L., Showa Denko Carbon Spain S.A. e Tokai Erftcarbon GmbH.

4.1.3.   Importatori indipendenti

(12)

Nessun importatore dell’Unione si è manifestato nel caso.

4.2.   Audizioni

(13)

Il 17 luglio 2020 si è tenuta un’audizione con tre società/gruppi di società dell’industria dell’Unione e i loro rappresentanti legali.

5.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(14)

Il periodo per l’inchiesta relativa al pregiudizio si è protratto dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). Il periodo per l’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio si è protratto dal 1o gennaio 2016 fino alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto oggetto del riesame

(15)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, originari dell’India («elettrodi di grafite» o «prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici CN ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010).

(16)

Gli elettrodi di grafite sono utilizzati per la produzione di acciaio. Essi sono utilizzati principalmente come fattori di produzione nei forni elettrici ad arco (FEA) per produrre acciaio dai cascami di acciaio.

(17)

La principale materia prima utilizzata per la produzione degli elettrodi di grafite è il «needle coke». Questo viene utilizzato anche nel settore delle batterie agli ioni di litio.

2.   Prodotto simile

(18)

Il prodotto oggetto del riesame e il prodotto fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione condividono le stesse caratteristiche di base.

(19)

La Commissione ha pertanto concluso che questi prodotti sono simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 2 del regolamento antisovvenzioni di base.

C.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(20)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione ha esaminato se le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore siano mutate in misura significativa e se tale cambiamento sia di carattere duraturo.

(21)

Nella domanda di riesame il richiedente ha sostenuto che dal precedente riesame in previsione della scadenza delle misure in materia di elettrodi di grafite si erano verificati due importanti cambiamenti di carattere duraturo e che, di conseguenza, le misure meritavano una nuova valutazione delle risultanze sul pregiudizio. In primo luogo, il richiedente ha richiamato l’attenzione sulle modifiche nella composizione dell’industria dell’Unione, in particolare la vendita di tutta l’attività nel ramo degli elettrodi di grafite dal gruppo (europeo) SGL alle società (giapponesi) Showa Denko e Tokai. In secondo luogo, il richiedente ha sostenuto che «la transizione fondamentale e duratura dell’industria dell’acciaio dalla produzione in altiforni alla produzione in forni elettrici ad arco ha portato a un cambiamento nella domanda globale di elettrodi di grafite e a una penuria degli stessi su scala mondiale», provocando inoltre un aumento sostanziale e duraturo dei relativi prezzi.

1.   Asserzione riguardante le modifiche nella composizione dell’industria dell’Unione

(22)

Per quanto riguarda le modifiche nella composizione dell’industria dell’Unione, il richiedente ha affermato che l’acquisto da parte di Showa Denko dell’attività di SGL in Europa nel ramo degli elettrodi di grafite e l’acquisto da parte di Tokai dell’attività di SGL in America nel ramo degli elettrodi di grafite ha comportato cambiamenti nell’assetto proprietario e nella struttura societaria di due dei tre principali produttori dell’Unione, imponendo una nuova valutazione del pregiudizio. Il richiedente ha inoltre sostenuto che le due operazioni hanno determinato un importante consolidamento dei fornitori di elettrodi di grafite nell’UE e a livello mondiale, che a sua volta ha comportato un minor numero di produttori di elettrodi di grafite (al di fuori della Cina) e quindi una minore concorrenza sia sul mercato dell’Unione che sui mercati globali. Il risultato è stato un aumento costante dei prezzi del prodotto su tutti i mercati.

(23)

Showa Denko ha dichiarato che, prima dell’acquisizione dell’attività europea di SGL nel ramo degli elettrodi di grafite, non produceva tali prodotti nell’Unione. Pertanto, l’operazione rappresentava un semplice passaggio di proprietà da un gruppo a un altro, senza un impatto significativo sulla produzione, la strategia commerciale o la struttura del mercato dell’Unione.

(24)

Gli utilizzatori dell’Unione rappresentati da EUROFER hanno sottolineato che il numero di produttori a servizio della domanda globale di elettrodi di grafite è attualmente inferiore a dieci, sostenendo così l’argomentazione del richiedente.

(25)

La Commissione ha osservato che in precedenza Showa Denko non possedeva alcuna attività nel ramo degli elettrodi nell’Unione. Prima dell’acquisizione, e prima del periodo dell’inchiesta di riesame, SGL aveva proceduto alla chiusura di capacità produttive nell’Unione. Dopo l’acquisizione da parte di Showa Denko dell’attività europea di SGL nel ramo degli elettrodi di grafite, mentre Showa Denko ha ridotto la produzione e le vendite (6) in linea con gli sviluppi del mercato, nel periodo in questione non si sono registrati sviluppi significativi per la produzione del prodotto simile nell’Unione. L’acquisizione da parte di Showa Denko dell’attività europea di SGL nel ramo degli elettrodi di grafite non può pertanto essere considerata alla stregua di un consolidamento aziendale di carattere duraturo sul mercato dell’Unione. Piuttosto, i dati pertinenti hanno dimostrato che dopo l’acquisizione nel 2017 Showa Denko ha portato complessivamente avanti le attività del suo predecessore nell’Unione. Di conseguenza, una nuova valutazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione sulla base del consolidamento della stessa non era opportuna in quanto il cambiamento di proprietà di un produttore dell’Unione non ha modificato in modo significativo la struttura del mercato dell’Unione. Per quanto riguarda la questione della diminuzione della concorrenza dovuta al minor numero di fornitori a livello mondiale che avrebbe portato a un aumento costante dei prezzi degli elettrodi di grafite, la Commissione ha constatato che, invece di rimanere a livelli più elevati, i prezzi mondiali degli elettrodi di grafite hanno continuato a diminuire (come dimostrato al considerando 30) e non costituiscono pertanto un cambiamento duraturo che richiede una nuova valutazione del pregiudizio.

2.   Asserzione relativa all’evoluzione dei mercati globali e all’aumento dei prezzi

(26)

Per quanto riguarda l’evoluzione dell’offerta e della domanda a livello mondiale e il presunto aumento sostanziale e duraturo dei prezzi degli elettrodi di grafite, il richiedente ha sostenuto che l’aumento significativo dei prezzi degli elettrodi di grafite su scala globale, verificatosi nel 2017 e nel 2018, era indicativo di un aumento nella domanda globale e di un’offerta incapace di soddisfare la domanda. L’aumento nella domanda sarebbe riconducibile principalmente alla all’evoluzione globale nell’industria siderurgica che ha sostituito gli altiforni con i forni elettrici ad arco, che utilizzano elettrodi di grafite. Il motivo principale dell’insufficiente offerta globale sarebbe invece da ricercarsi nelle chiusure degli impianti di produzione cinesi di elettrodi di grafite disposte dal governo per la riqualificazione ambientale. Tali chiusure hanno coinciso con una maggiore domanda interna di elettrodi di grafite da parte dei produttori di acciaio cinesi e con una nuova concorrenza per il «needle coke» (la principale materia prima utilizzata per la produzione di elettrodi di grafite) da parte del settore delle batterie agli ioni di litio.

(27)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che, nonostante l’attuale situazione di temporaneo riequilibrio dell’offerta e della domanda di elettrodi di grafite, aumenterà nuovamente la carenza di approvvigionamento mondiale, causando un ulteriore incremento dei prezzi in futuro. Secondo il richiedente, sebbene la produzione cinese di elettrodi di grafite sia attualmente superiore alla domanda interna del paese, la domanda di elettrodi di grafite aumenterà drasticamente una volta che tutti i nuovi impianti di produzione in forni elettrici ad arco previsti dalla riqualificazione ambientale avviata nel 2017 saranno costruiti e funzionanti a pieno regime. Il richiedente prevedeva una crescita della produzione mondiale di acciaio in forni elettrici ad arco (in particolare in Cina) più rapida rispetto all’aumento delle capacità di produzione di elettrodi di grafite a livello mondiale, che avrebbe determinato una carenza di approvvigionamento globale e ulteriori aumenti dei prezzi. Il richiedente ha inoltre sostenuto che i prezzi mondiali degli elettrodi di grafite nel 2020 non possono essere considerati rappresentativi, in quanto riflettono distorsioni temporanee derivanti dalla crisi della COVID-19 che interessano anche la domanda di acciaio e che dovrebbero essere superate già nel 2021.

(28)

A sostegno degli elementi forniti dal richiedente, gli utilizzatori rappresentati da EUROFER hanno indicato che i prezzi dopo il 2017 sono rimasti costantemente superiori a quelli del periodo precedente al 2017, sia sul mercato a pronti sia su base contrattuale, e che la domanda di prodotti di grafite dovrebbe crescere costantemente nei prossimi decenni con l’aumento della produzione nei forni elettrici ad arco. EUROFER ha inoltre sottolineato che nel 2017 la capacità dei produttori cinesi è stata drasticamente ridotta a seguito delle misure dell’amministrazione centrale volte a ridurre l’inquinamento. Il numero di impianti di produzione di «needle coke» è rimasto estremamente limitato a livello mondiale. EUROFER ha affermato che l’industria siderurgica dell’Unione è fortemente esposta alla volatilità dei prezzi dei fattori di produzione, come gli elettrodi di grafite.

(29)

Il rappresentante legale comune di tre società/gruppi di società dell’industria dell’Unione ha sostenuto che l’aumento significativo della domanda e il parallelo ritardo nell’offerta di elettrodi di grafite nel 2017-2018 è stato una situazione straordinaria, dovuta a uno squilibrio temporaneo tra offerta e domanda. Tale squilibrio sarebbe stato causato dalla concomitanza di diversi fattori: a) la ripresa dell’economia mondiale e il conseguente aumento della domanda di acciaio prodotto in modo più rispettoso dell’ambiente (con forni elettrici ad arco che utilizzano elettrodi di grafite per la produzione); b) le chiusure temporanee della produzione cinese di elettrodi di grafite per la riqualificazione ambientale disposta dal governo; e c) la maggiore concorrenza per il «needle coke» (una materia prima indispensabile nella produzione di elettrodi di grafite) da parte del settore delle batterie agli ioni di litio. Lo squilibrio temporaneo è venuto meno nel 2019, quando molti produttori cinesi di elettrodi di grafite hanno ripreso la produzione con capacità incrementate, aumentando le relative esportazioni a livello mondiale. I prezzi a pronti sono diminuiti significativamente nel corso del 2019.

(30)

La Commissione è partita dalla premessa che un cambiamento nell’offerta e nella domanda globale può essere considerato di carattere duraturo a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, se i prezzi degli elettrodi di grafite sono costantemente e significativamente al di sopra dei livelli precedenti. Nel caso in esame, nel periodo 2017-2018 si è registrato un aumento significativo dei prezzi all’importazione nell’Unione per gli elettrodi di grafite. Tali prezzi all’importazione nell’Unione hanno iniziato tuttavia a diminuire sensibilmente durante il periodo dell’inchiesta di riesame (2019). Entro il 2020 i prezzi all’importazione nell’Unione erano addirittura ritornati a livelli simili a quelli che l’industria dell’Unione aveva registrato negli anni precedenti al 2017. La tabella 1 in appresso riassume l’evoluzione dei prezzi sulla base dei dati delle statistiche sulle importazioni raccolte a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base («la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6»).

Image 1

Fonte: banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(31)

La Commissione ha inoltre osservato che la Cina ha continuato a esportare elettrodi di grafite a livello globale. Sebbene i prezzi all’importazione dalla Cina nell’Unione siano aumentati nel 2017 e nel 2018 in linea con la tendenza globale, essi sono diminuiti nel 2019 e hanno continuato a diminuire all’inizio del 2020 in linea con la tendenza globale. Analogamente, il prezzo del «needle coke» è calato per tutto il 2019.

(32)

La Commissione ha constatato che l’aumento dei prezzi delle importazioni di elettrodi di grafite nell’Unione è stato solo temporaneo. L’andamento dei prezzi non ha pertanto confermato l’affermazione del richiedente secondo cui si sarebbe verificato un mutamento strutturale nell’offerta e nella domanda globali del prodotto oggetto del riesame. L’andamento dei prezzi indica un riequilibrio dell’offerta e della domanda dopo una situazione temporanea di squilibrio. Tale riequilibrio globale dell’offerta e della domanda è confermato dalle relazioni pubbliche dei produttori di elettrodi di grafite, tra cui il richiedente (7) e i produttori dell’Unione (8). Per quanto riguarda l’aspettativa che in futuro la domanda di elettrodi di grafite aumenti nuovamente e superi l’offerta, la Commissione non era in grado di formulare ipotesi sulla sua esattezza o sulla possibilità che ciò determini cambiamenti duraturi nei mercati mondiali degli elettrodi di grafite, in particolare alla luce dell’evolvere della situazione dovuta alla COVID-19. In assenza di cambiamenti duraturi sui mercati globali degli elettrodi di grafite, la Commissione ha concluso che una nuova valutazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione non fosse giuridicamente giustificata.

D.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(33)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva chiudere l’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Sono state sentite le parti interessate che ne hanno fatto richiesta.

(34)

Immediatamente prima della divulgazione delle informazioni, il richiedente ha presentato ulteriori osservazioni relative ai cambiamenti della composizione dell’industria dell’UE e della domanda globale di elettrodi di grafite. A causa della fase tardiva in cui sono state ricevute, tali osservazioni non hanno potuto essere tenute in considerazione nel documento generale di divulgazione delle informazioni, ma sono state ora riprese nei considerando precedenti. Il richiedente ha inoltre ribadito tali osservazioni nel suo contributo ufficiale in seguito alla divulgazione delle informazioni (trattato di seguito).

(35)

Sono pervenute osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni da parte del governo indiano, del richiedente e della European Carbon and Graphite Association (ECGA) che rappresenta l’industria dell’Unione.

(36)

Il governo indiano ha sostenuto che non era sufficiente che la Commissione si concentrasse sui cambiamenti della situazione dell’industria degli elettrodi di grafite in Europa. Ha chiesto alla Commissione di effettuare un’analisi completa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sulla base di tutti i parametri contenuti nell’accordo OMC in materia di antidumping.

(37)

Come indicato al considerando 31, la Commissione ha concluso che una nuova valutazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione non fosse giuridicamente giustificata in quanto non erano stati riscontrati cambiamenti duraturi nei mercati mondiali degli elettrodi di grafite. In assenza di un cambiamento duraturo delle circostanze in base alle quali erano state istituite/estese le misure in vigore, la richiesta del richiedente di un riesame intermedio parziale del pregiudizio era infondata. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione e la richiesta del governo indiano.

(38)

Il richiedente ha illustrato la sua argomentazione secondo cui le vendite delle partecipazioni in SGL a Showa Denko nell’UE e a Tokai negli Stati Uniti avrebbero portato a un importante consolidamento dei fornitori di elettrodi di grafite nell’UE e a livello mondiale. Il richiedente ha sostenuto che il consolidamento andava al di là dei produttori dell’Unione di proprietà di Showa Denko. A suo parere, tale consolidamento avrebbe portato a un minor numero di produttori globali e a una minore concorrenza sia sui mercati dell’Unione che su quelli mondiali, il che influisce sui prezzi degli elettrodi di grafite e sulla redditività di altri produttori e costituisce pertanto un cambiamento strutturale nel mercato degli elettrodi di grafite. Secondo il richiedente, una delle conseguenze di tale consolidamento sarebbe stata la quasi scomparsa dal mercato dell’UE delle importazioni giapponesi.

(39)

Il richiedente ha inoltre ribadito la sua precedente argomentazione secondo cui il passaggio globale degli ultimi anni alla produzione di acciaio in forni elettrici ad arco costituiva un cambiamento strutturale del mercato in quanto comportava un aumento strutturale a livello mondiale della domanda di elettrodi di grafite. Secondo il richiedente, le risultanze di segno opposto della Commissione si basavano sulla premessa errata per cui un cambiamento significativo può essere considerato di carattere duraturo solo se i prezzi sono costantemente e significativamente al di sopra dei livelli precedentemente stabiliti. A suo parere, perché il cambiamento sia duraturo non è necessario che i prezzi siano costantemente al di sopra dei livelli stabiliti in precedenza, in quanto essi costituiscono solo uno degli indicatori della domanda.

(40)

Infine, il richiedente ha affermato che il calo dei prezzi nell’UE nel periodo dell’inchiesta non era dovuto alle importazioni indiane a basso prezzo, bensì al notevole aumento dei volumi delle importazioni cinesi a prezzi molto bassi e in calo. Il richiedente ha dichiarato che il fatto che non vi sia stata ancora un’inchiesta sulle importazioni di elettrodi di grafite dalla Cina conferma che i produttori dell’Unione non subiscono un pregiudizio notevole da tali importazioni. Inoltre il fatto che le importazioni indiane siano rimaste a livelli di prezzo notevolmente superiori a quelli delle importazioni cinesi implica che le importazioni indiane non sono causa di pregiudizio per i produttori dell’UE. Il richiedente ha chiesto una valutazione completa del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione di elettrodi di grafite e non solo un esame del prezzo.

(41)

Per quanto riguarda l’argomentazione del richiedente concernente il consolidamento del mercato, il minor numero di produttori globali e il calo della concorrenza, tutti fattori che influenzano i prezzi e la redditività e che costituiscono pertanto un cambiamento strutturale nel mercato degli elettrodi di grafite, la Commissione ha rilevato che il richiedente stesso aveva riconosciuto che il numero di produttori globali risultava inferiore solo escludendo quelli cinesi. A seguito della riqualificazione ambientale cinese avviata nel 2017 sono (ri)emersi produttori cinesi di elettrodi di grafite rinnovati e nuovi, pronti a soddisfare la domanda di elettrodi di grafite per forni elettrici ad arco (9). Ciò ha determinato un aumento dell’offerta mondiale di elettrodi di grafite e un calo dei prezzi a livello globale e, anche se le importazioni giapponesi nell’UE possono essere diminuite drasticamente, le esportazioni cinesi di elettrodi di grafite sono in aumento a livello mondiale (cfr. considerando 31). La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione del richiedente.

(42)

Per quanto riguarda l’argomentazione del richiedente secondo cui la Commissione avrebbe basato la sua valutazione di un cambiamento significativo di carattere duraturo nel caso di specie su una premessa errata, la Commissione ricorda che dispone di un margine di discrezionalità per quanto riguarda la valutazione di questa situazione complessa. La Commissione ha ritenuto che il prezzo, pur non essendo l’unico indicatore della domanda nel caso di specie, sia un indicatore necessario per determinare un cambiamento significativo di carattere duraturo della domanda. Pertanto, affinché l’aumento della domanda di elettrodi di grafite costituisca un cambiamento significativo di carattere duraturo, i prezzi degli elettrodi di grafite dovrebbero essere costantemente e significativamente al di sopra dei livelli stabiliti in precedenza. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione del richiedente.

(43)

Per quanto riguarda l’argomentazione del richiedente secondo cui le importazioni indiane non arrecherebbero pregiudizio ai produttori dell’Unione, la Commissione ha ribadito che lo stato di pregiudizio per i produttori dell’Unione non è stato valutato nella presente inchiesta perché tale riesame non è stato ritenuto giuridicamente giustificato (considerando 32) e ha nuovamente respinto la richiesta del richiedente di una valutazione completa del pregiudizio nell’Unione. La Commissione ha inoltre sottolineato che dal presente riesame intermedio non è possibile trarre conclusioni sul pregiudizio subito dai produttori dell’Unione — potenzialmente causato dalle importazioni dall’India o da altri paesi — oltre a quelle tratte durante il riesame in previsione della scadenza del 2017.

(44)

L’ECGA ha accolto con favore la decisione della Commissione di chiudere questo riesame intermedio parziale sulla base dell’assenza di cambiamenti duraturi nel mercato degli elettrodi di grafite. L’ECGA ha inoltre sostenuto che è un esercizio ipotetico presumere che un aumento della produzione di acciaio nei forni elettrici ad arco comporti automaticamente una carenza di elettrodi di grafite in futuro e un aumento dei prezzi degli elettrodi di grafite, e che la situazione attuale va piuttosto nella direzione di un’offerta eccedentaria di elettrodi di grafite.

E.   CHIUSURA DELL’INCHIESTA

(45)

La Commissione non ha potuto stabilire l’esistenza di cambiamenti duraturi nel mercato mondiale degli elettrodi di grafite nella sua inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base.

(46)

La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale riguardante le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell’India.

(47)

La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India (attualmente classificati con i codici CN ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010) è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/422 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 46).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 10).

(5)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India (GU C 67 del 2.3.2020, pag. 11).

(6)  Si vedano, ad esempio, i comunicati stampa di Showa Denko sui risultati finanziari (https://www.sdk.co.jp/english/ir/library/results.html) dell’agosto 2019 «Quest’anno abbiamo ridotto del 15 % le nostre previsioni per le cifre di vendita degli elettrodi di grafite. Ridurremo la nostra produzione di elettrodi di grafite principalmente in Europa a causa del rallentamento economico in tale area», del novembre 2019; «Rispetto al mese di agosto, la produzione di acciaio è ulteriormente diminuita in Europa a causa del rallentamento economico. Abbiamo pertanto aumentato al 30 % circa il tasso di riduzione della produzione»; e del febbraio 2020 riguardo alla prevista chiusura della fabbrica di perni in Germania. Quest’ultimo comunicato stampa fa riferimento anche alla situazione straordinaria del 2017-2018, al previsto ritorno a condizioni stabili nel prossimo futuro e afferma testualmente che «gli elettrodi indiani stanno confluendo nel mercato europeo».

(7)  Si veda, ad esempio, la relazione pubblica di HEG del febbraio 2020 (https://hegltd.com/results-presentation/), in cui si afferma che «i prezzi degli elettrodi sono stati corretti negli ultimi trimestri» in quanto «dall’anno precedente, i prezzi degli elettrodi sono calati progressivamente trimestre dopo trimestre per riflettere le condizioni del mercato. Poiché il cliente ha acquistato quantità eccessive nel 2018 e nel primo semestre del 2019, i nuovi acquisti sono scesi a livelli operativi più normali» e «tutti a livello globale, noi compresi, hanno adeguato i livelli di produzione per riflettere la domanda del mercato».

(8)  Si vedano, ad esempio, la relazione annuale di GrafTech per il 2019 (https://www.graftech.com/investors/default.aspx#events) «I prezzi sono storicamente ciclici e riflettono le tendenze della domanda nel settore della produzione in forni elettrici ad arco e l’offerta di elettrodi di grafite su scala globale […]. A seguito della notevole razionalizzazione della produzione di elettrodi di grafite a livello mondiale, della ripresa della crescita della produzione di acciaio in forni elettrici ad arco, della diminuzione dei prezzi dei rottami, delle riduzioni delle esportazioni di acciaio cinesi e delle limitazioni all’offerta di “needle coke”, i prezzi a pronti degli elettrodi di grafite hanno iniziato ad aumentare alla fine del 2017 e hanno raggiunto livelli record nel 2018. Tali prezzi a pronti hanno poi cominciato a calare nel 2019, con una flessione del 25 % nel corso dell’anno. Prevediamo ulteriori cali nel 2020» e la relazione pubblica di Showa Denko dell’agosto 2020 (https://www.sdk.co.jp/english/ir/library.html) «le acciaierie elettriche continuano ad adeguare le scorte di elettrodi di grafite dalla seconda metà del 2019. [...] [la chiusura del nostro impianto tedesco e la temporanea messa in inattività del nostro impianto austriaco] si tradurranno in un riequilibrio della capacità in Europa in linea con la prevista domanda di elettrodi di grafite».

(9)  Cfr., ad esempio, Mirchandani, N., «Graphite Electrode Makers’ Woes Intensify as China Shadow Looms», Bloomberg, 13 giugno 2019, o Shaw, S., «Graphite: CIMM Group of China plans European synthetic graphite electrode plant», Roskill, 28 ottobre 2019.


3.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 363/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1606 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2020

relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi

(notificata con il numero C(2020) 7633)

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale che colpisce i volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità provoca, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità causa tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. La malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Dal 2005 è stato tuttavia dimostrato che virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 possono infettare uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus su lunghe distanze durante le loro migrazioni autunnali e primaverili.

(3)

La presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante per l'introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività.

(4)

In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività.

(5)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di HPAI. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili sul resto del territorio dello Stato membro interessato prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia.

(6)

I Paesi Bassi hanno recentemente confermato la presenza sul loro territorio del virus dell'HPAI del sottotipo H5N8 in volatici selvatici migratori e non migratori.

(7)

Inoltre i Paesi Bassi hanno recentemente notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 nel loro territorio, nella provincia della Gheldria, in un'azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno immediatamente adottato le misure prescritte a norma della direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(8)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(9)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione le zone di protezione e sorveglianza istituite nei Paesi Bassi in relazione all'HPAI.

(10)

In attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi è pertanto opportuno definire nell'allegato della presente decisione le zone di protezione e sorveglianza dei Paesi Bassi nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e fissare la durata di tale regionalizzazione.

(11)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi garantiscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2021.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2020.

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Provincia: Gelderland

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat.

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329).

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

20.11.2020

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Provincia: Gelderland

1.

From the corssing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal.

2.

Follow Ommerenwal in eastern direction turing into Voorburgtseweg turning into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat.

3.

Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat.

4.

Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat.

5.

Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into Hogeweg until Cuneraweg.

6.

Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn.

7.

Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg.

8.

Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk.

9.

Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat.

10.

Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat.

11.

Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg.

12.

Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat until Matensestraat.

13.

Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen.

14.

Follow Dalwagen in southern direction until Pluimenburgsestraat.

15.

Follow Pluimenburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk, crossing a river “de Waal” until Waalbandijk.

16.

Follow Waalbandijk in eastern direction allong “pad langs ganzenkuil” until Deest.

17.

Follow Deest in southern direction until Heemstraweg.

18.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat.

19.

Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat.

20.

Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan.

21.

Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf Winsen (water).

22.

Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A50.

23.

Follow A50 in southern direction until Graafsebaan.

24.

Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel.

25.

Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel.

26.

Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track Nijmegen-'s-Hertogenbosch.

27.

Follow railway-track Nijmegen-'s-Hertogenbosch in western direction until Klompstraat.

28.

Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk turning into Weisestraat until Gewandeweg.

29.

Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf

30.

Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham.

31.

From Lithse Ham crossing the rivers “Maas” and “Waal” at Heerewaarden until Waalbandijk.

32.

Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef.

33.

Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat.

34.

Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsestraat until Vuadapad.

35.

Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat.

36.

Follow Groenestraat in northern direction until Linge (water).

37.

Follow Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835).

38.

Follow Beldertseweg in northern diection until crossing with the river “Amsterdam-Rijnkanaal”.

29.11.2020

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329)

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

Dal 21.11.2020 al 29.11.2020