ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 353

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
23 ottobre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1538 della Commissione, del 16 ottobre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pampepato di Terni/Panpepato di Terni (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1539 della Commissione, del 16 ottobre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Sainte-Maure de Touraine (DOP)

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1540 della Commissione, del 22 ottobre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per quanto riguarda i semi di sesamo originari dell’India ( 1 )

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2020/1541 del comitato politico e di sicurezza, del 13 ottobre 2020, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2020)

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 353/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1538 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. — Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 217 dell’1.7.2020, pag. 33.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


23.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 353/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1539 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Sainte-Maure de Touraine» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Sainte-Maure de Touraine», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 828/2003 della Commissione (3).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Sainte-Maure de Touraine» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 828/2003 della Commissione, del 14 maggio 2003, che modifica taluni elementi dei disciplinari di sedici denominazioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon o Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or o Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse o Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence) (GU L 120 del 15.5.2003, pag. 3).

(4)  GU C 211 del 25.6.2020, pag. 15.


23.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 353/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1540 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per quanto riguarda i semi di sesamo originari dell’India

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione da effettuare su determinati alimenti e mangimi di origine non animale importati da alcuni paesi terzi e le condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazioni microbiologiche.

(2)

Il recente verificarsi di episodi relativi alla sicurezza alimentare notificati attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sui semi di sesamo originari dell’India richiedono una modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(3)

Nel settembre 2020 sono stati notificati attraverso il RASFF livelli molto elevati di ossido di etilene in alcune partite di semi di sesamo originarie dell’India o provenienti da tale paese che sono entrate nell’Unione. Tali livelli superano di oltre 1 000 volte il livello massimo di residui, pari a 0,05 mg/kg, applicabile all’ossido di etilene a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Tale contaminazione costituisce un grave rischio per la salute umana nell’Unione in quanto l’ossido di etilene è classificato come mutageno di categoria 1B, cancerogeno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L’ossido di etilene non è neppure approvato come sostanza attiva per l’uso nei prodotti fitosanitari nell’Unione.

(5)

Al fine di proteggere la salute umana nell’Unione, è pertanto necessario prevedere condizioni speciali relative ai residui di antiparassitari per quanto riguarda i semi di sesamo provenienti dall’India. In particolare, il certificato ufficiale che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1793, in combinato disposto con l’allegato II, deve accompagnare tutte le partite di semi di sesamo provenienti dall’India dovrebbe altresì indicare che i prodotti sono stati oggetto di campionamento e analisi al fine di rilevare l’eventuale presenza di residui di antiparassitari da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale, e che tutti i risultati del campionamento e dell’analisi dimostrano la conformità alla normativa dell’Unione in materia di livelli massimi di residui di antiparassitari. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato.

(6)

In considerazione degli scambi commerciali in corso, le partite di semi di sesamo originarie dell’India che hanno lasciato il paese di origine o, se diverso, il paese di spedizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare ad essere soggette alle prescrizioni applicabili prima di tale data.

(7)

Al fine di proteggere la salute umana nell’Unione, la frequenza dei controlli fisici e di identità da effettuare alle frontiere dell’Unione sui semi di sesamo originari dell’India, volti a rilevare la presenza di residui di antiparassitari, dovrebbe inoltre essere fissata al 50 %.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(9)

In considerazione del grave rischio per la salute umana derivante dalle partite contaminate di semi di sesamo originarie dell’India e della necessità di intervenire rapidamente, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

Il regolamento (UE) 2019/1793, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi alle partite di semi di sesamo provenienti dall’India che hanno lasciato il paese di origine o, se diverso, il paese di spedizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato II, punto 1, la voce relativa ai semi di sesamo originari dell’India è sostituita dalla seguente:

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

«Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella  (*1)

20

Residui di antiparassitari  (*2)  (*3)

50


(*1)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento.

(*2)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(*3)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene).»


DECISIONI

23.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 353/8


DECISIONE (PESC) 2020/1541 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 ottobre 2020

relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2020)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/354/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma del terzo comma dell’articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 28 settembre 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1802 del comitato politico e di sicurezza (2), con cui ha nominato il sig. Kauko AALTOMAA capo della missione EUPOL COPPS dal 1o ottobre 2017 al 30 giugno 2018.

(3)

Il mandato del sig. Kauko AALTOMAA come capo della missione EUPOL COPPS è stato periodicamente prorogato, da ultimo fino al 30 settembre 2020 mediante la decisione (PESC) 2020/902 del Consiglio (3), che ha altresì modificato la decisione 2013/354/PESC e prorogato la durata di EUPOL COPPS fino al 30 giugno 2021.

(4)

Il 7 ottobre 2020 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare la sig.ra Nataliya APOSTOLOVA capo della missione EUPOL COPPS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Nataliya APOSTOLOVA è nominata capo della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) dal 15 novembre 2020 al 30 giugno 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 novembre 2020.

Fatto a Bruxelles, 13 ottobre 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12.

(2)  Decisione (PESC) 2017/1802 del comitato politico e di sicurezza, del 28 settembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017) (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 20).

(3)  Decisione (PESC) 2020/902 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 30).