ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 352

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
22 ottobre 2020


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/1530 del parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati

4

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/1532 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato e di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

22.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 352/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/1530 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2020

che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone a ciascuno Stato membro di istituire un’autorità nazionale preposta alla sicurezza,cui incombono i compiti specificati in materia di sicurezza ferroviaria. In conformità di tale direttiva, un organismo nazionale preposto alla sicurezza può essere un organismo istituito unilateralmente dallo Stato membro interessato o, in alternativa, un organismo a cui diversi Stati membri assegnano tali compiti per garantire un regime di sicurezza unificato.

(2)

Il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 («trattato di Canterbury»), ha istituito una commissione intergovernativa al fine di vigilare su tutte le questioni relative alla costruzione e all’esercizio del collegamento fisso sotto la Manica («commissione intergovernativa»).

(3)

Fino alla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4) («periodo di transizione») tale commissione intergovernativa rappresenta l’autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798, responsabile del collegamento fisso sotto la Manica.

(4)

Alla fine del periodo di transizione, la commissione intergovernativa diverrà un organismo istituito mediante un accordo internazionale tra uno Stato membro, vale a dire la Francia, e un paese terzo, vale a dire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»). Salvo disposizione contraria di un accordo internazionale che vincoli il Regno Unito, non sarà più un’autorità nazionale preposta alla sicurezza a norma del diritto dell’Unione e quest’ultimo non sarà più applicabile alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione del Regno Unito.

(5)

Al fine di garantire un esercizio sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica, è opportuno mantenere la commissione intergovernativa come unica autorità preposta alla sicurezza, competente per l’intera infrastruttura.

(6)

A tal fine, la decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) autorizza la Francia, a determinate condizioni, a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale, che integri il trattato di Canterbury, in base al quale la commissione intergovernativa sia mantenuta come unica autorità preposta alla sicurezza competente per l’applicazione del diritto dell’Unione nel collegamento fisso sotto la Manica.

(7)

A tal fine, dovrebbero essere stabilite norme specifiche riguardanti le autorità specifiche preposte allai sicurezza, nonché i doveri dello Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per garantire che il diritto dell’Unione sia costantemente applicato dalla specifica autorità preposta alla sicurezza o, in mancanza, dalla propria autorità nazionale preposta alla sicurezza.

(8)

La risoluzione delle controversie in materia di sicurezza ferroviaria tra lo Stato membro interessato e il paese terzo può sollevare questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione. Di conseguenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea dovrebbe essere resa competente a pronunciarsi in via pregiudiziale su tali questioni.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/798.

(10)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire l’esercizio sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica dopo la fine del periodo di transizione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva (UE) 2016/798

La direttiva (UE) 2016/798 è così modificata:

1)

all’articolo 3, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

“autorità nazionale preposta alla sicurezza”:

a)

l’organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria in conformità della presente direttiva;

b)

qualsiasi organismo a cui diversi Stati membri assegnano i compiti di cui alla lettera a) al fine di garantire un regime di sicurezza unificato;

c)

qualsiasi organismo a cui uno Stato membro e un paese terzo assegnano i compiti di cui alla lettera a) al fine di garantire un regime di sicurezza unificato, a condizione che l’Unione abbia concluso un accordo a tal fine con il paese terzo interessato o che lo Stato membro abbia concluso tale accordo conformemente a un’autorizzazione concessa a tal fine dall’Unione;»;

2)

all’articolo 16 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.

Se un’unica opera di ingegneria è situata in parte in un paese terzo e in parte in uno Stato membro, tale Stato membro può designare, in aggiunta all’autorità nazionale preposta alla sicurezza altrimenti competente per il suo territorio, e in conformità dell’articolo 3, punto 7, lettera c), e a un accordo internazionale concluso dall’Unione o la cui conclusione è da essa autorizzato, un’autorità preposta alla sicurezza competente specificamente per tale opera di ingegneria e per tutti gli altri elementi dell’infrastruttura ferroviaria ad essa collegati (“autorità specifica preposta alla sicurezza”). In conformità di tale accordo internazionale, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza può temporaneamente assumere la competenza per la parte dell’opera di ingegneria situata in tale Stato membro.

Nel contesto di un accordo internazionale di cui al primo comma, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure a sua disposizione nell’ambito di tale accordo internazionale per garantire che l’autorità specifica preposta alla sicurezza rispetti il diritto dell’Unione. A tal fine, e ove necessario per motivi di sicurezza ferroviaria, lo Stato membro interessato si avvale senza ritardo del diritto conferito da tale accordo internazionale, in base al quale l’autorità nazionale preposta alla sicurezza è autorizzata ad assumere la competenza esclusiva sulla parte dell’opera di ingegneria situata in tale Stato membro.

5.

Qualora una controversia sottoposta ad arbitrato in conformità dell’accordo internazionale sollevi una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a tale questione su richiesta del collegio arbitrale istituito per risolvere le controversie nell’ambito di tale accordo internazionale.

Alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte di giustizia a norma del primo comma si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano la procedura dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Se il collegio arbitrale non rispetta una qualsiasi sentenza della Corte di giustizia pronunciata in conformità del primo comma, lo Stato membro interessato si avvale senza ritardo del diritto conferito dall’accordo internazionale in base al quale l’autorità nazionale preposta alla sicurezza è autorizzata ad assumere la competenza esclusiva sulla parte della struttura di ingegneria situata in tale Stato membro.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Parere del 16 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 ottobre 2020.

(3)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(4)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(5)  Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).


DECISIONI

22.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 352/4


DECISIONE (UE) 2020/1531 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2020

che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 («trattato di Canterbury»), ha istituito una commissione intergovernativa incaricata di vigilare su tutte le questioni relative alla costruzione e alla gestione del collegamento fisso sotto la Manica («commissione intergovernativa»).

(2)

Fino alla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («periodo di transizione») la commissione intergovernativa è un organismo al quale diversi Stati membri assegnano compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria del collegamento fisso sotto la Manica. A tale riguardo, la commissione intergovernativa costituisce pertanto l’autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). In quanto tale, essa applica le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di sicurezza e, ai sensi della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), di interoperabilità ferroviaria.

(3)

Alla fine del periodo di transizione, la commissione intergovernativa diventerà un organismo istituito mediante un accordo internazionale tra uno Stato membro, vale a dire la Francia, e un paese terzo, vale a dire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»). Inoltre, e salvo disposizione contraria nell’ambito di un accordo internazionale che vincoli il Regno Unito, il diritto dell’Unione non sarà più applicabile alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione del Regno Unito.

(4)

Un accordo internazionale con un paese terzo in merito all’applicazione delle norme in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie in situazioni transfrontaliere può avere effetti su un settore in larga parte disciplinato dal diritto dell’Unione, in particolare dal regolamento(UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dalle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. Un accordo di questo tipo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere un tale accordo solo se autorizzati dall’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A causa dell’interazione con la legislazione dell’Unione vigente è altresì necessario che tale autorizzazione sia concessa dal legislatore dell’Unione, deliberando secondo la procedura legislativa di cui all’articolo 91 TFUE.

(5)

Con lettera datata 16 luglio 2020 la Francia ha richiesto l’autorizzazione dell’Unione a negoziare e concludere con il Regno Unito un accordo internazionale che integri il trattato di Canterbury.

(6)

Al fine di garantire un esercizio sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica, è opportuno mantenere la commissione intergovernativa quale un’unica autorità preposta alla sicurezza competente per l’intera infrastruttura. Considerata la particolare posizione del collegamento fisso sotto la Manica in quanto collegamento ferroviario che comprende un’unica struttura ingegneristica complessa situata in parte nel territorio francese e in parte in quello di un paese terzo, è opportuno autorizzare la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito riguardante l’applicazione delle norme di sicurezza ferroviaria dell’Unione al collegamento fisso sotto la Manica, al fine di mantenere un regime di sicurezza unificato, fatte salve talune condizioni.

(7)

La commissione intergovernativa può svolgere il ruolo di autorità nazionale preposta alla sicurezza per la parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese a condizione che la direttiva (UE) 2016/798 sia modificata e che siano soddisfatte determinate condizioni.

(8)

La commissione intergovernativa dovrebbe applicare le stesse norme all’intero collegamento fisso sotto la Manica. Tali norme dovrebbero essere le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/796 e le direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 come modificati o sostituiti, come pure gli atti adottati sulla base di tali atti giuridici.

(9)

In conformità del trattato di Canterbury, le controversie tra la Francia e il Regno Unito in merito all’interpretazione o all’applicazione del medesimo trattato devono essere risolte da un collegio arbitrale. Qualora tali controversie sollevino questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione, al fine di garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione il collegio arbitrale dovrebbe chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») di pronunciarsi in via pregiudiziale su tale questione e dovrebbe essere vincolato a tale pronuncia.

(10)

È necessario stabilire norme specifiche in merito all’attuazione del diritto dell’Unione nella parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese, al fine di garantire che il diritto dell’Unione sia costantemente applicato in modo corretto e che la Commissione possa sorvegliarne l’applicazione sotto il controllo della Corte di giustizia anche in circostanze di urgenza o nel caso in cui la commissione intergovernativa non rispetti le decisioni del collegio arbitrale. A tal fine la Francia dovrebbe mantenere il diritto di agire unilateralmente, se necessario, per garantire l’integrale, corretta e tempestiva applicazione del diritto dell’Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla sua giurisdizione.

(11)

Per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, gli organi giurisdizionali ai quali si applica l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione euroepa (TUE) dovrebbero avere la competenza esclusiva per i ricorsi presentati dai concessionari e dagli utilizzatori del collegamento fisso sotto la Manica contro le decisioni della commissione intergovernativa.

(12)

Gli elementi descritti ai considerando da (8) a (11) dovrebbero essere ripresi negli accordi internazionali tra la Francia e il Regno Unito riguardanti il collegamento fisso sotto la Manica. Tali accordi internazionali dovrebbero essere compatibili sotto ogni aspetto con il diritto dell’Unione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le condizioni alle quali la Francia è autorizzata a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale («accordo integrativo») con il Regno Unito che intregri il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica («trattato di Canterbury») per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza ferroviaria al collegamento fisso sotto la Manica.

Tale accordo internazionale entra in vigore dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e rispetta le condizioni seguenti:

a)

al fine di mantenere un regime di sicurezza unificato lungo l’intero collegamento fisso sotto la Manica, la commissione intergovernativa garantisce l’applicazione, per quanto riguarda il collegamento fisso sotto la Manica, delle disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»), inerenti ai compiti delle autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi dell’articolo 3, punto 7, della direttiva (UE) 2016/798, e in particolare del regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, come modificati o sostituiti, come pure gli atti adottati sulla base di tali atti giuridici;

b)

qualora una controversia sottoposta ad arbitrato in conformità dell’articolo 19 del trattato di Canterbury sollevi una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione, il collegio arbitrale non ha il potere di pronunciarsi su tale questione. In tal caso il collegio arbitrale chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione. La pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia è vincolante per il collegio arbitrale;

c)

laddove necessario, in particolare in circostanze di urgenza o nel caso in cui la commissione intergovernativa non rispetti le decisioni del collegio arbitrale, la Francia mantiene il diritto di agire unilateralmente allo scopo di garantire l’applicazione integrale, corretta e tempestiva del diritto dell’Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese;

d)

gli organi giurisdizionali ai quali si applica l’articolo 19, paragrafo 1, TUE hanno la competenza esclusiva per i ricorsi presentati dai concessionari e dagli utilizzatori del collegamento fisso sotto la Manica contro le decisioni della commissione intergovernativa, nella sua funzione di autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi dell’articolo 3, punto 7, della diretteiva (UE) 2016/798;

e)

deve essere compatibile sotto ogni aspetto con il diritto dell’Unione.

Articolo 2

La Francia informa regolarmente la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito sull’accordo integrativo e, se del caso, invita la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore.

Al termine dei negoziati la Francia presenta alla Commissione il progetto di accordo integrativo risultante. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Entro un mese dalla ricezione del progetto di accordo, la Commissione decide se siano state rispettate le condizioni di cui all’articolo 1 della presente decisione. Se la Commissione decide che i requisiti sono stati rispettati, la Francia può firmare e concludere l’accordo integrativo.

La Francia trasmette alla Commissione una copia dell’accordo integrativo entro un mese dalla sua entrata in vigore oppure, qualora l’accordo integrativo debba essere applicato a titolo provvisorio, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione a titolo provvisorio.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Parere del 16 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 ottobre 2020.

(3)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(5)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(6)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).


II Atti non legislativi

DECISIONI

22.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 352/7


DECISIONE (UE) 2020/1532 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2020

sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato e di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 87/369/CEE del Consiglio (1) l’Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (2) e il relativo protocollo di emendamento (3) (convenzione SA), che ha istituito il comitato del sistema armonizzato (CSA).

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il CSA, fra l’altro, redige note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri per l’interpretazione del sistema armonizzato e formula raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato.

(3)

Il CSA è chiamato ad adottare pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato, nonché a decidere su raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA nella sua sessione di settembre 2020.

(4)

È importante ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione delle merci a fini doganali va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della pertinente voce della nomenclatura combinata e delle note di sezione o di capitolo di questa.

(5)

In vista dei pareri di classificazione, delle decisioni di classificazione, delle modifiche alle note esplicative o di altri pareri sull’interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme della convenzione SA, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in quanto, una volta accettati, tali pareri di classificazione e talune di tali decisioni di classificazione e le modifiche saranno pubblicati in una comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e saranno applicabili agli Stati membri. La posizione sarà espressa in seno al CSA.

(6)

La presente decisione integra la decisione (UE) 2020/1410 (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In allegato è riportata la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’approvazione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato e di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA.

Articolo 2

Modifiche tecniche di lieve entità alla posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

(2)  GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

(3)  Protocollo di emendamento della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2020/1410 del Consiglio, del 25 settembre 2020, sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato e di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato (GU L 327 dell'8.10.2020, pag. 1).


ALLEGATO

Il presente allegato integra l'allegato della decisione (UE) 2020/1410.

II.2.   

Elaborazione di tavole di concordanza tra le versioni 2017 e 2022 del sistema armonizzato (docc. NC2704, NC2749 e NC2753)

Per quanto riguarda la tavola di concordanza delle sottovoci 4 407,13 e 4 407,14 (miscele di S-P-F (abete rosso, pino e abete) e Hem-fir (Western hemlock e abete), l'Unione sostiene le correlazioni proposte dal segretariato dell'OMD al punto 20 del documento NC2753.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 4 418,83 (travi a I), l'Unione sostiene le correlazioni proposte dal Giappone al punto 14 del documento NC2753.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 7 019,71 (veli/fogli sottili di fibre di vetro), l'Unione osserva che l'unico trasferimento dal SA 2017 sarebbe quello della sottovoce 7 019,32.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per le sottovoci 8 462,62 e 8 462,63 (fucinatrici), l'Unione sostiene il mantenimento di tutte le sottovoci proposte per il trasferimento di cui alla voce SA 2017, comprese quelle tra parentesi quadre.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 8 519,81 (segreterie telefoniche), l'Unione sostiene le correlazioni proposte dal Giappone al punto 26 del documento NC2704.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 8 539,51 (LED), l'Unione sostiene la conclusione del segretariato dell'OMD al punto 24 del documento NC2704.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la nuova sottovoce 8 541,51 (trasduttori a semiconduttore), l'Unione osserva che non vi è prova di parti classificate separatamente nella versione SA 2017. Non sono pertanto necessari ulteriori trasferimenti.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la voce 88.06 (aeromobili senza equipaggio), l'Unione sostiene l'opzione i) di cui al punto 25 del documento NC2704.

Infine, l'Unione sostiene la correzione di alcuni errori redazionali nel progetto di tabelle di concordanza I e II, che figurano nell'allegato del documento NC2753.

III.4.   

Classificazione nel SA 2022 di talune collezioni e pezzi da collezione di interesse numismatico (richiesta presentata dal segretariato) (Doc. NC2711, NC2754)

L'Unione classificherebbe i tre prodotti nella nuova sottovoce 9 705,31 nel SA 2022. L'Unione prende atto che sia il Canada che il segretariato dell'OMD sostengono la proposta dell'Unione di sopprimere la menzione delle «monete generalmente note nel settore come “antiche” o “monete antiche”» dal secondo capoverso del punto 4 della nuova parte (A) delle NESA per la voce 97.05.

III.5.   

Classificazione nel SA 2022 di cartucce per stampanti 3D (richiesta presentata dal segretariato) (Doc. NC2712, NC2755)

L'Unione sostiene la proposta di modifica delle NESA che specifica che le cartucce per stampanti 3D con componenti elettronici o meccanismi meccanici dovrebbero essere classificate come parti di stampanti 3D.

L'Unione classificherebbe i prodotti presentati in entrambi i documenti NC2712 e NC2755 alla voce 84.85 del SA 2022 come parti di stampanti 3D, in considerazione della presenza di componenti elettronici per il collegamento a una stampante 3D.

III.7.   

Relazione della 57a sessione del sottocomitato di esame del SA (Doc. NR1434)

III.8.   

Questioni da sottoporre a decisione (Doc. NC2709)

(a)

Allegati C/4 e D/8 — Modifiche delle note esplicative (SA 2022) (Sezione VI)

(b)

Allegati C/5, D/9 e D/22 — Modifiche delle note esplicative (SA 2022) (Sezione VII)

(c)

Allegati C/8 e D/12 — Modifiche alle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione XIII)

(d)

Allegati C/13 e D/17 — Modifiche alle note esplicative conseguenti alla raccomandazione a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione XX)

(e)

Allegati C/14 e D/18 — Eventuali modifiche delle note esplicative relative a determinati materiali per parchi di divertimento (proposta degli Stati Uniti)

L'Unione accetta tutte le modifiche proposte in detti documenti.

(f)

Allegati C/1 e D/5 — Eventuali modifiche delle note esplicative della voce 15.09 per quanto riguarda gli altri oli di oliva vergini e della voce 15.15 per quanto riguarda esempi di grassi e oli di origine microbica

Per quanto riguarda le NESA per la rubrica 15.09, l'Unione sostiene la proposta dell'Unione (opzione 2) e la nuova proposta del Canada (opzione 3). Al punto D) 2), l'Unione sostiene l'uso di «o» (opzione 2) anziché «e/o».

Per quanto riguarda le NESA per la voce 15.15, l'Unione sostiene l'uso dell'espressione «single cell organism» («organismo unicellulare») (opzione 1) e l'uso di «o» (opzione 2) anziché «e/o». Negli esempi a) e b), l'Unione sostiene l'uso dell'espressione «obtained from» («ottenuti da») (opzione 2).

(g)

Allegati C/3 e D/7 — Eventuali modifiche delle note esplicative relative ai «placebos» («placebo») e ai «double-blinded clinical trial kits» («kit di sperimentazione clinica in doppio cieco») della voce 30.06 (Richiesta dell'Australia)

Per quanto riguarda la frase «The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials» («I placebo di questa voce comprendono anche [vaccini di controllo] [vaccini controllati] [vaccini utilizzati come sostanze di controllo e] che sono stati autorizzati per l'uso in sperimentazioni cliniche riconosciute»), l'Unione non sostiene l'aggiunta di questa frase al testo della voce (12) delle NESA alla voce 30.06, in quanto non è chiaro quale tipo di sostanze siano da essa descritte. Se le altre parti contraenti decidono di aggiungere la frase, l'Unione è a favore di «vaccines which are used as control substances» («vaccini utilizzati come sostanze di controllo») (opzione 3) o, se occorre flessibilità, «control vaccines» («vaccini di controllo») (opzione 1).

Per quanto riguarda la frase «[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or prophylactic uses].]» («[I principi attivi da testare possono includere medicinali di origine vegetale [per usi terapeutici o profilattici].]», l'Unione rimane flessibile per inserirla nel testo, ma non sostiene un elenco aperto di esempi come suggerito dagli Stati Uniti.

(h)

Allegati C/6 e D/10 — Modifiche alle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione IX)

L'Unione sostiene la proposta di aggiungere le note esplicative delle sottovoci 4 412,41, 4 412,42 e 4 412,49. L'Unione chiede che il testo proposto sia ulteriormente analizzato e migliorato al fine di allinearlo alle attuali pratiche di classificazione nell'Unione (ad esempio, l'orientamento delle impiallacciature).

(i)

Allegati C/7 e D/11 — Modifiche alle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezioni XI e XII)

L'Unione sostiene l'aggiunta di «paraseismic wall covering» («rivestimenti murali parasismici») e «geotextiles» («geotessili») all'elenco di esempi di tessili elettronici. Nel testo sui geotessili, l'Unione è a favore della dicitura «sensor made of fibres or at least being fully integrated in the fibres» («sensore costituito da fibre o almeno parte integrante delle fibre») (opzione 2), come ha precedentemente proposto.

L'Unione sostiene l'adozione provvisoria dei testi approvati dal sottocomitato di esame dell'SA.

(j)

Allegati C/12 e D/16 — Modifiche delle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione XVII)

L'Unione sostiene l'aggiunta del riferimento alle videocamere integrate in modo permanente al paragrafo 3 delle NESA per la voce 88.06, a condizione che il parere di classificazione che classifica un drone con una videocamera integrata nella voce 85.25 sia riesaminato e allineato con il SA 2022 e le NESA.

In relazione al paragrafo 4 delle NESA relative alla rubrica 88.06, l'Unione sostiene la proposta della Cina con ulteriori criteri tecnici introdotti dall'Unione (seconda opzione).

(k)

Allegati C/15 e D/19 — Eventuali modifiche delle note esplicative del capitolo 97 relative a taluni beni culturali (proposta degli Stati Uniti)

L'Unione non sostiene l'elenco degli articoli citati a titolo di esempio, in quanto sono molto specifici e si limitano a spiegare la portata degli articoli da classificare nella sottovoce 9 705,10.

L'Unione osserva inoltre che le definizioni e gli esempi forniti non fornirebbero chiarezza su come classificare, ad esempio, i «traditional national costumes» («costumi nazionali tradizionali») o le «old cars» («automobili d'epoca»).

(l)

Allegati C/16 e D/20 — Modifica delle note esplicative delle RGI (SA 2022)

L'Unione sostiene la proposta originale del segretariato dell'OMD (opzione 1, utilizzando il termine «merely» («semplicemente»), rimanendo flessibile riguardo all'espressione «not further worked than» («non altrimenti lavorato») e chiede di allineare i testi in inglese e francese.

III.9.   

Eventuale modifica della nota esplicativa della voce 71.04 in relazione ai diamanti sintetici (proposta del processo di Kimberley) (doc. NC2757)

L'Unione approva le modifiche proposte al nuovo terzo paragrafo della voce 71.04 e alla creazione di un nuovo punto 3 delle note esplicative della sottovoce 7 104,91.

III.10.   

Classificazione di un elemento microelettromeccanico (MEMS) nel SA 2022 (proposta del segretariato)

L'Unione classificherebbe il prodotto nella voce 85.41.