ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 348

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
20 ottobre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2020/1515 del Consiglio, del 19 ottobre 2020, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e abroga la decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio

1

 

*

Decisione (PESC) 2020/1516 del Consiglio, del 19 ottobre 2020, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

15

 

*

Decisione (UE) 2020/1517 del Consiglio, del 19 ottobre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e che abroga la decisione (UE) 2019/937

16

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 348/1


DECISIONE (PESC) 2020/1515 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2020

che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e abroga la decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 42, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/575/PESC (1), che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa («AESD»). Tale azione comune è stata sostituita dall'azione comune 2008/550/PESC del Consiglio (2), del 23 giugno 2008, che, a sua volta, è stata sostituita dalla decisione 2013/189/PESC del Consiglio (3). Infine, la decisione 2013/189/PESC è stata sostituita dalla decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio (4).

(2)

Il 10 e l'11 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali, ispirata al programma Erasmus, e ha convenuto che un gruppo di attuazione si sarebbe riunito nell'ambito del consiglio accademico esecutivo dell'AESD.

(3)

Il 26 giugno 2020 il comitato direttivo dell'AESD («comitato direttivo») ha approvato delle raccomandazioni sulle future prospettive dell'AESD.

(4)

Mentre il personale dell'AESD dovrebbe essere principalmente composto da esperti nazionali distaccati, può essere necessario coprire alcuni posti chiave mediante agenti a contratto.

(5)

A norma della decisione 2010/427/UE del Consiglio (5) che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), il SEAE dovrebbe prestare all'AESD l'assistenza precedentemente fornita dal segretariato generale del Consiglio.

(6)

È pertanto opportuno abrogare la decisione (PESC) 2016/2382,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Istituzione, missione, obiettivi e compiti

Articolo 1

Istituzione

È istituita l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa («AESD»).

Articolo 2

Missione

L'AESD provvede alla formazione e istruzione a livello europeo nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione (PSDC) nel contesto più ampio della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di sviluppare e promuovere una visione comune della PESC e della PSDC tra il personale civile e militare nonché di individuare e diffondere le migliori prassi in relazione a vari temi PESC e PSDC attraverso le sue attività di formazione e di istruzione («attività di formazione e di istruzione dell'AESD»).

Articolo 3

Obiettivi

L'AESD persegue gli obiettivi seguenti:

a)

sviluppare ulteriormente la cultura europea comune in materia di sicurezza e di difesa nell'Unione e promuovere i principi sanciti all'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), al di fuori dell'Unione;

b)

promuovere una migliore comprensione della PSDC quale componente essenziale della PESC;

c)

fornire alle istanze dell'Unione personale qualificato capace di trattare efficacemente tutte le materie PSDC nel più ampio contesto della PESC;

d)

mettere a disposizione delle amministrazioni e dei servizi degli Stati membri personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni e le procedure dell'Unione in ambito PSDC;

e)

fornire al personale delle missioni e delle operazioni in ambito PSDC una visione comune dei principi di funzionamento delle missioni e operazioni PSDC e un senso di identità europea comune;

f)

erogare formazione e istruzione che rispondano alle esigenze formative ed educative delle missioni e operazioni PSDC;

g)

sostenere i partenariati dell'Unione nel settore della PSDC, in particolare i partenariati con i paesi che partecipano alle missioni PSDC;

h)

sostenere la gestione civile delle crisi, anche nel settore della prevenzione dei conflitti, e stabilire o mantenere le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile;

i)

promuovere l'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali;

j)

promuovere la ricerca a livello di dottorato in ambiti correlati alla PSDC;

k)

mettere a disposizione delle amministrazioni degli Stati membri e dell'Unione personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni, le procedure e le migliori prassi dell'Unione nell'ambito della sicurezza informatica e della difesa;

l)

contribuire a favorire le relazioni e i contatti professionali tra i partecipanti alla formazione e all'istruzione.

Ove opportuno, deve essere prestata attenzione a che sia garantita la coerenza con altre attività dell'Unione.

Articolo 4

Compiti dell'AESD

1.   Conformemente alla sua missione e ai suoi obiettivi, i compiti principali dell'AESD sono l'organizzazione e lo svolgimento di attività di formazione e di istruzione nel settore della PSDC nel più ampio contesto della PESC.

2.   Le attività di formazione e di istruzione dell'AESD comprendono:

a)

corsi a livello base e avanzato che promuovano una comprensione generale della PESC e della PSDC;

b)

corsi di sviluppo della leadership;

c)

corsi a sostegno direttamente delle missioni e operazioni PSDC, compresa la formazione e l'istruzione pre-schieramento e durante le missioni/operazioni;

d)

corsi a sostegno dei partenariati dell'UE e dei paesi che partecipano alle missioni e operazioni PSDC;

e)

moduli a sostegno della formazione e dell'istruzione civile e militare nell'ambito della PSDC;

f)

corsi, seminari, programmi e conferenze sulla PSDC per un pubblico specializzato o con un taglio specifico;

g)

moduli comuni organizzati nell'ambito dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali ispirata al programma Erasmus. Sebbene non costituiscano formalmente attività di formazione e di istruzione dell'AESD, essa sosterrà e promuoverà anche i semestri europei e i master congiunti per mezzo dei moduli comuni di cui alla presente lettera;

h)

corsi di sensibilizzazione e corsi di livello avanzato in campo informatico, anche a sostegno delle missioni e operazioni PSDC;

i)

corsi e seminari volti a sostenere la ricerca a livello di dottorato mediante lo scambio di migliori prassi ed esperienze.

Su decisione del comitato direttivo di cui all'articolo 9, si avviano altre attività di formazione e di istruzione.

3.   Oltre alle attività di cui al paragrafo 2, del presente articolo, l'AESD svolge in particolare i compiti seguenti:

a)

fornisce assistenza per le relazioni da instaurare tra gli istituti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, partecipanti alla rete di cui a tale paragrafo («rete»);

b)

provvede al funzionamento e all'ulteriore sviluppo del sistema di e-Learning per fornire assistenza alle attività di formazione e di istruzione nell'ambito della PSDC o per essere utilizzato, in casi eccezionali, come attività di formazione e di istruzione autonoma;

c)

elabora e sviluppa materiale per la formazione e per l'istruzione nell'ambito della PSDC, anche sulla base di materiale pertinente già esistente;

d)

sostiene un'associazione degli ex allievi tra gli ex partecipanti alla formazione;

e)

sostiene programmi di scambio nell'ambito della PSDC tra istituti di formazione e di istruzione degli Stati membri;

f)

agisce in qualità di amministratore di compartimento nell'ambito del modulo Schoolmaster del progetto Goalkeeper e contribuisce al programma di formazione annuale dell'Unione in materia di PSDC tramite tale modulo;

g)

funge da amministratore dell'istanza dell'Unione della piattaforma CD-TXP per lo scambio di opportunità di formazione in ambito informatico;

h)

sostiene la gestione della formazione e dell'istruzione nel settore della prevenzione dei conflitti, della gestione civile delle crisi, stabilendo o preservando le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile e le iniziative di riforma del settore della sicurezza, nonché la promozione della sicurezza informatica e la consapevolezza in materia di minacce ibride;

i)

organizza e svolge una conferenza annuale della rete destinata a riunire esperti civili e militari in materia di formazione e di istruzione sui temi PESC e PSDC appartenenti a istituti di formazione e di istruzione e ai ministeri degli Stati membri e, ove opportuno, pertinenti operatori esterni nel settore della formazione e dell'istruzione;

j)

mantiene le relazioni con i pertinenti attori nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel settore dello sviluppo e della cooperazione, nonché con le pertinenti organizzazioni internazionali;

k)

sostiene il comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi e il gruppo di formazione civile dell'UE amministrando e gestendo le spese di viaggio e soggiorno relative alle attività dei coordinatori civili della formazione;

l)

partecipa alle riunioni dei gruppi di formazione civile e militare dell'Unione, a partire dalle loro conclusioni stabilisce i requisiti in materia di formazione civile/militare e tiene conto dei risultati dell'analisi dei requisiti sia durante l'esercizio annuale di definizione delle priorità delle attività dell'AESD che per lo sviluppo dei programmi di studio dell'AESD; e

m)

continua a elaborare, mantenere e promuovere il quadro delle qualifiche settoriali per gli ufficiali militari.

CAPO II

Organizzazione

Articolo 5

Rete

1.   L'AESD è costituita in forma di rete che riunisce istituti, scuole, accademie, università, istituzioni, centri di eccellenza e altri operatori specializzati in politica della sicurezza e della difesa all'interno dell'Unione, civili e militari, identificati dagli Stati membri, nonché l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (IUESS).

L'AESD stabilisce stretti collegamenti con le istituzioni dell'Unione e le pertinenti agenzie dell'Unione e in particolare, ma non esclusivamente, con:

l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL),

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («FRONTEX»),

l'Agenzia europea per la difesa (AED),

il Centro satellitare dell'Unione europea (EU SatCen), e

l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol).

2.   Ove opportuno, le organizzazioni internazionali, intergovernative, governative o non governative possono ottenere lo status di «partner associato della rete» («PAR») secondo modalità dettagliate che saranno convenute dal comitato direttivo.

3.   L'AESD opera sotto la responsabilità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

Articolo 6

Ruolo dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

1.   L'IUESS, appartenente alla rete dell'AESD, coopera con l'AESD mettendo le proprie competenze e capacità di acquisizione delle conoscenze a disposizione delle attività formative dell'AESD, anche tramite pubblicazioni a cura dell'IUESS, entro i limiti delle proprie capacità.

2.   In particolare, l'IUESS organizza conferenze tenute da analisti dell'IUESS e contribuisce all'ulteriore sviluppo dei contenuti di e-Learning dell'AESD.

3.   L'IUESS sostiene altresì l'associazione degli ex allievi dell'AESD.

Articolo 7

Capacità giuridica

1.   L'AESD dispone della capacità giuridica necessaria per:

a)

svolgere i suoi compiti e realizzare i suoi obiettivi;

b)

concludere contratti e accordi amministrativi necessari al suo funzionamento compreso per il distacco di personale e l'assunzione di personale a contratto; acquistare attrezzature e in particolare materiale pedagogico;

c)

detenere conti bancari; e

d)

stare in giudizio.

2.   L'eventuale responsabilità derivante da contratti conclusi dall'AESD è coperta dai fondi di cui dispone in conformità degli articoli 16 e 17.

Articolo 8

Struttura

È istituita la struttura seguente nell'ambito dell'AESD:

a)

il comitato direttivo incaricato del coordinamento e della direzione generali delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD;

b)

il consiglio accademico esecutivo («consiglio») incaricato di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione e di istruzione;

c)

il capo dell'AESD («capo»), unico rappresentante legale dell'AESD, responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD, che fornisce consulenza al comitato direttivo e al consiglio in merito all'organizzazione e alla gestione delle attività dell'AESD;

d)

il segretariato dell'AESD («segretariato»), che assiste il capo nell'assolvimento dei suoi compiti e, in particolare, nel coadiuvare il consiglio a garantire la qualità complessiva e la coerenza delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD.

Articolo 9

Comitato direttivo

1.   Il comitato direttivo, composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro, è l'organo decisionale dell'AESD. Ogni membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un membro supplente.

2.   I membri del comitato direttivo possono essere accompagnati da esperti alle riunioni del comitato.

3.   Il comitato direttivo è presieduto da un rappresentante dell'AR in possesso di adeguata esperienza. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno.

4.   I rappresentanti dei paesi in via di adesione all'Unione possono assistere alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori.

5.   Il capo, altri membri del personale dell'AESD, il presidente del consiglio e, se del caso, i presidenti delle sue diverse configurazioni, nonché un rappresentante della Commissione e di altre istituzioni dell'Unione, compreso il SEAE, partecipano alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.

6.   Il comitato direttivo:

a)

approva e sottopone a riesame periodico le attività di formazione e di istruzione dell'AESD nel rispetto dei requisiti convenuti in materia di formazione e di istruzione della PSDC;

b)

approva il programma accademico annuale dell'AESD;

c)

seleziona le attività di formazione e di istruzione da svolgere nell'ambito dell'AESD e ne definisce le priorità, tenendo conto delle risorse messe a disposizione dell'AESD e dei requisiti di formazione e di istruzione individuati;

d)

sceglie lo Stato membro o gli Stati membri che ospitano le attività di formazione e di istruzione dell'AESD e gli istituti che le svolgono;

e)

decide in merito all'apertura di specifiche attività di formazione e di istruzione dell'AESD alla partecipazione di paesi terzi nell'ambito politico generale stabilito dal comitato politico e di sicurezza;

f)

adotta i programmi di studio per tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD;

g)

prende atto dei rapporti di valutazione relativi ai corsi;

h)

prende atto della relazione generale annuale sulle attività di formazione e istruzione dell'AESD e adotta le raccomandazioni in essa contenute, da trasmettere agli organi competenti del Consiglio;

i)

fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio;

j)

nomina i presidenti del consiglio e delle sue diverse configurazioni;

k)

adotta i provvedimenti necessari per quanto riguarda il funzionamento dell'AESD nella misura in cui tale compito non sia attribuito ad altri organi;

l)

approva il bilancio annuale ed eventuali bilanci rettificativi, su proposta del capo;

m)

approva i conti annuali e dà scarico al capo;

n)

approva disposizioni aggiuntive applicabili alle spese gestite dall'AESD;

o)

approva eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici conclusi con la Commissione, il SEAE, un'agenzia dell'Unione o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all'esecuzione delle spese dell'AESD;

p)

contribuisce al processo di selezione del capo, come definito all'articolo 11, paragrafo 3;

q)

valuta l'esecuzione dei compiti da parte del capo per quanto riguarda la potenziale proroga del suo mandato, ai sensi all'articolo 11, paragrafo 4.

7.   Il comitato direttivo approva il proprio regolamento interno.

8.   Ad eccezione del caso di cui all'articolo 2, paragrafo 6, delle disposizioni finanziarie applicabili alle spese finanziate dall'AESD e al finanziamento delle spese dell'AESD, che figurano nell'allegato della presente decisione («disposizioni finanziarie»), il comitato direttivo delibera a maggioranza qualificata quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, TUE.

Articolo 10

Consiglio accademico esecutivo

1.   Il consiglio è composto da rappresentanti di alto livello degli istituti civili e militari e da altri operatori identificati dagli Stati membri per sostenere lo svolgimento delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD, nonché dal direttore o dal suo rappresentante.

2.   Il presidente del consiglio è nominato dal comitato direttivo tra i membri del consiglio stesso.

3.   Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere rappresentanti della Commissione e del SEAE.

4.   Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere, in qualità di osservatori attivi, rappresentanti di alto livello dei partner associati della rete.

5.   Alle riunioni del consiglio possono essere invitati ad assistere come osservatori esperti accademici e alti funzionari di istituzioni dell'Unione e nazionali. Ove opportuno, e previa valutazione caso per caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti accademici e alti funzionari rappresentanti degli istituti che non sono membri della rete.

6.   Il consiglio:

a)

fornisce al comitato direttivo consulenze e raccomandazioni di carattere accademico;

b)

attua, tramite la rete, il programma accademico annuale convenuto;

c)

supervisiona il sistema di e-Learning;

d)

elabora i programmi di studio per tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD;

e)

provvede al coordinamento generale delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD tra tutti gli istituti;

f)

esamina il livello delle attività di formazione e di istruzione svolte nell'anno accademico precedente;

g)

presenta proposte di attività di formazione e di istruzione al comitato direttivo per l'anno accademico successivo;

h)

provvede a una sistematica valutazione di tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD e approva i rapporti di valutazione relativi ai corsi;

i)

contribuisce alla redazione del progetto di relazione annuale generale sulle attività dell'AESD;

j)

sostiene l'attuazione dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali ispirata al programma Erasmus.

7.   Per svolgere i suoi compiti il consiglio può riunirsi in diverse configurazioni incentrate sui progetti. Il consiglio definisce norme e disposizioni che disciplinano la creazione e il funzionamento di tali configurazioni che devono essere approvate dal comitato direttivo. Ogni configurazione riferisce in merito alle proprie attività al consiglio almeno una volta all'anno, dopodiché il suo mandato può essere prorogato.

8.   I membri del segretariato sostengono e assistono il consiglio e ognuna delle sue configurazioni. Tali membri partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Allo stesso tempo, qualora non sia possibile trovare un altro candidato, un membro può presiedere le riunioni.

9.   Il regolamento interno del consiglio e di ognuna delle sue configurazioni è adottato dal comitato direttivo.

Articolo 11

Capo dell'AESD

1.   Il capo:

a)

è responsabile delle attività dell'AESD;

b)

è l'unico rappresentante legale dell'AESD;

c)

è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD;

d)

consiglia il comitato direttivo e il consiglio e sostiene i loro lavori; e

e)

funge da rappresentante dell'AESD per le attività di formazione e di istruzione all'interno e all'esterno della rete.

2.   I candidati per la funzione di capo sono persone di competenza ed esperienza consolidate e riconosciute in materia di formazione e istruzione. Gli Stati membri possono proporre candidati per la funzione di capo. Il personale delle istituzioni dell'Unione e del SEAE può presentare domanda per tale funzione, conformemente alle norme applicabili.

3.   La procedura di preselezione è organizzata sotto la responsabilità dell'AR. La commissione di preselezione è composta da tre rappresentanti del SEAE. È presieduta dal presidente del comitato direttivo. Sulla base dei risultati della preselezione, l'AR sottopone al comitato una raccomandazione con un elenco ristretto di almeno tre candidati, redatto secondo l'ordine delle preferenze espresse dalla commissione di preselezione. Almeno metà dei candidati iscritti nell'elenco ristretto dovrebbe provenire dagli Stati membri. Nel corso della procedura di selezione i candidati presentano al comitato la loro visione dell'AESD, dopodiché gli Stati membri sono invitati a classificare i candidati mediante votazione scritta e a scrutinio segreto. Il capo è nominato dall'AR quale membro del personale del SEAE per un periodo non superiore a tre anni.

4.   Prima della fine del periodo di cui al paragrafo 3, il comitato direttivo valuta l'esecuzione dei compiti da parte del capo, in particolare in relazione agli obiettivi fissati nella visione che ha presentato nel corso del processo di selezione. Sulla base di tale valutazione, il comitato propone quindi di prorogare il mandato del capo in carica o di avviare una nuova procedura di selezione per scegliere un nuovo capo. In quest'ultimo caso, il capo in carica non può presentare domanda per tale funzione. In caso di proroga, la durata totale del mandato del capo non è superiore a cinque anni.

5.   Il capo svolge in particolare dei compiti seguenti:

a)

adottare tutti i provvedimenti necessari all'efficace svolgimento delle attività dell'AESD, compresa l'adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni;

b)

redigere il progetto preliminare di relazione annuale dell'AESD e il progetto preliminare di programma di lavoro da sottoporre al comitato direttivo sulla base delle proposte presentate dal consiglio;

c)

coordinare l'attuazione del programma di lavoro dell'AESD;

d)

mantenere i contatti con le autorità pertinenti degli Stati membri;

e)

mantenere i contatti con i pertinenti operatori esterni nel settore della formazione e dell'istruzione in ambito PESC e PSDC;

f)

concludere, se del caso, accordi tecnici sulle attività di formazione e di istruzione dell'AESD con le pertinenti autorità e i pertinenti operatori nel settore della formazione e dell'istruzione in ambito PESC e PSDC;

g)

svolgere qualsiasi altro compito attribuitogli dal comitato.

6.   Il capo è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD e, in particolare:

a)

stabilisce e presenta al comitato direttivo i progetti di bilancio;

b)

adotta i bilanci previa approvazione del comitato direttivo;

c)

assume la qualità di ordinatore per il bilancio dell'AESD;

d)

apre uno o più conti bancari a nome dell'AESD;

e)

negozia, sottopone al comitato direttivo e conclude eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici con la Commissione, il SEAE o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all'esecuzione delle spese dell'AESD;

f)

assistito da una commissione di selezione, seleziona il personale del segretariato;

g)

negozia e firma a nome dell'AESD eventuali scambi di lettere per il distacco di personale del segretariato presso l'AESD;

h)

negozia e firma a nome dell'AESD qualsiasi contratto di lavoro per personale a carico del bilancio dell'AESD;

i)

in generale, rappresenta l'AESD in tutti gli atti giuridici aventi implicazioni finanziarie;

j)

sottopone al comitato direttivo i conti annuali dell'AESD.

7.   Il capo è responsabile delle proprie attività dinanzi al comitato direttivo.

Articolo 12

Segretariato dell'AESD

1.   Il segretariato assiste il capo nell'assolvimento dei suoi compiti.

2.   Il segretariato sostiene il comitato direttivo, il consiglio, incluse le sue configurazioni, e gli istituti nella gestione, nel coordinamento e nell'organizzazione delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD.

3.   Il segretariato sostiene e assiste il consiglio nel garantire la qualità e la coerenza complessive delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD, nonché il loro costante adeguamento agli sviluppi della politica dell'Unione. In particolare, contribuisce a garantire i massimi standard possibili in tutte le fasi della fornitura di un'attività di formazione e di istruzione, dallo sviluppo dei programmi di studio e dal contenuto all'approccio metodologico.

4.   Ciascun istituto appartenente alla rete AESD designa un punto di contatto con il segretariato per le questioni organizzative e amministrative connesse all'organizzazione delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD.

5.   Il segretariato opera in stretta collaborazione con la Commissione e il SEAE.

Articolo 13

Personale dell'AESD

1.   Il personale dell'AESD è costituito da:

a)

personale distaccato presso l'AESD dalle istituzioni dell'Unione, dal SEAE e dalle agenzie dell'Unione;

b)

esperti nazionali distaccati presso l'AESD dagli Stati membri;

c)

personale a contratto qualora non si individui alcun esperto nazionale e previa approvazione da parte del comitato direttivo.

2.   L'AESD può accogliere tirocinanti nonché professori e ricercatori invitati.

3.   Il numero di membri del personale dell'AESD è deciso dal comitato direttivo congiuntamente al bilancio per l'anno successivo ed è chiaramente correlato al numero di attività di formazione e di istruzione dell'AESD e agli altri compiti di cui all'articolo 4.

4.   La decisione dell'AR che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il SEAE si applica mutatis mutandis agli esperti nazionali distaccati presso l'AESD dagli Stati membri. Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (6) si applica al personale distaccato presso l'AESD dalle istituzioni dell'Unione, compreso il personale a contratto a carico del bilancio dell'AESD.

5.   Il comitato direttivo, su proposta dell'AR, definisce ove necessario le condizioni applicabili ai tirocinanti e ai professori e ricercatori invitati.

6.   Il personale dell'AESD non può concludere contratti o assumere alcun tipo di obblighi finanziari a nome dell'AESD senza la previa autorizzazione scritta del capo.

CAPO III

Finanziamento

Articolo 14

Contributi in natura alle attività di formazione e di istruzione

1.   Ciascuno Stato membro, istituzione dell'Unione, agenzia dell'Unione e istituto e il SEAE si fanno carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all'AESD, tra cui retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD.

2.   Ogni partecipante alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.

Articolo 15

Sostegno da parte del SEAE

1.   Il SEAE si fa carico di tutte le spese derivanti dall'ospitare il capo e il segretariato nei propri locali, compresi i costi delle tecnologie dell'informazione, il distacco del capo e il distacco di un membro del suo personale come assistente presso il segretariato dell'AESD.

2.   Il SEAE fornisce all'AESD il supporto amministrativo necessario per l'assunzione e la gestione del personale e l'esecuzione del bilancio.

Articolo 16

Contributo dal bilancio generale dell'Unione europea

1.   L'AESD riceve un contributo annuale o pluriennale dal bilancio generale dell'Unione europea. Tale contributo può coprire, in particolare, i costi per sostenere le attività di formazione e di istruzione e i costi degli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'AESD e fino a un membro del personale a contratto.

2.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 2 055 156 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per i periodi seguenti è deciso dal Consiglio.

3.   A seguito della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 2, un accordo di finanziamento con la Commissione è negoziato dal capo.

Articolo 17

Contributi volontari

1.   Per finanziare attività specifiche, l'AESD può ricevere e gestire contributi volontari degli Stati membri e degli istituti o altri donatori. L'AESD assegna a tali contributi una destinazione specifica.

2.   Accordi tecnici relativi ai contributi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dal capo.

Articolo 18

Attuazione di progetti

1.   L'AESD può chiedere di partecipare a progetti di ricerca o di altro tipo nel settore della PESC. L'AESD può agire in qualità di coordinatore o di membro del progetto. Il capo può far parte del «comitato consultivo» di un tale progetto. Il capo può delegare tale compito a uno dei presidenti delle configurazioni del consiglio accademico esecutivo o a un membro del segretariato.

2.   I contributi provenienti da detti progetti devono essere visibili nel bilancio rettificativo dell'AESD ed essere utilizzati conformemente ai compiti e agli obiettivi dell'AESD.

Articolo 19

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie si applicano alle spese finanziate dall'AESD e al finanziamento di tali spese.

CAPO IV

Disposizioni Varie

Articolo 20

Partecipazione alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD

1.   Tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e degli Stati in via di adesione. Gli istituti che le organizzano e le svolgono assicurano che tale principio si applichi senza eccezioni.

2.   Le attività di formazione e di istruzione dell'AESD, in particolare quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), sono anche aperte, in linea di massima, alla partecipazione dei cittadini di paesi che sono candidati all'adesione all'Unione e, nel caso, di altri paesi e organizzazioni terzi.

3.   Alle attività di formazione partecipano il personale civile, diplomatico, di polizia e militare che si occupa di aspetti relativi al settore della PSDC e PESC e gli esperti da impiegare nelle missioni e operazioni PSDC.

Possono essere invitati a partecipare alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD rappresentanti, tra l'altro, di organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, istituti accademici, dei media e del mondo imprenditoriale.

4.   I partecipanti che hanno completato un corso dell'AESD ricevono un certificato firmato dall'AR. Le modalità di rilascio del certificato sono riesaminate periodicamente dal comitato direttivo. Il certificato è riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione.

Articolo 21

Collaborazione

L'AESD collabora, avvalendosi delle loro conoscenze specialistiche, con organizzazioni internazionali e altri soggetti pertinenti, quali istituti nazionali di formazione e di istruzione di paesi terzi, in particolare, ma non esclusivamente, quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 22

Norme di sicurezza

All'AESD si applica la decisione 2013/488/UE del Consiglio (7).

CAPO V

Disposizioni Finali

Articolo 23

Continuità

Le norme e i regolamenti adottati per l'attuazione della decisione (PESC) 2016/2382 restano in vigore ai fini dell'attuazione della presente decisione, a condizione che siano compatibili con le disposizioni della presente decisione e finché non sono modificati o abrogati.

Articolo 24

Abrogazione

La decisione (PESC) 2016/2382 è abrogata.

Articolo 25

Riesame

1.   Entro il 20 ottobre 2024, il capo avvia un riesame delle attività di formazione e di istruzione, consultando tutte le parti interessate.

2.   Il riesame è sottoposto all'esame del comitato direttivo.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 27

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 19 ottobre 2020

Per il Consiglio

La presidente

J. KLOECKNER


(1)  Azione comune 2005/575/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD). (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 15).

(2)  Azione comune 2008/550/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l’azione comune 2005/575/PESC (GU L 176 del 4.7.2008, pag. 20).

(3)  Decisione 2013/189/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l’azione comune 2008/5505/PESC (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 22).

(4)  Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 60).

(5)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(6)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(7)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

DISPOSIZIONI FINANZIARIE APPLICABILI ALLE SPESE FINANZIATE DALL'AESD E AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DELL'AESD

Articolo 1

Principi di bilancio

1.   Il bilancio dell'AESD, stabilito in euro, è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l'insieme delle entrate dell'AESD e delle spese finanziate dall'AESD.

2.   Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

3.   La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese finanziate dall'AESD possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio dell'AESD.

Articolo 2

Adozione dei bilanci

1.   Ogni anno il capo predispone un progetto di bilancio per l'esercizio successivo, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il progetto di bilancio include gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire le spese che devono essere finanziate dall'AESD durante tale periodo e una previsione delle entrate previste per coprire dette spese.

2.   Gli stanziamenti sono classificati, per quanto occorra, a seconda della loro natura o della loro destinazione in capitoli e articoli. Il progetto include commenti dettagliati per articolo.

3.   Le entrate sono costituite dai contributi volontari degli Stati membri o di altri donatori e dal contributo annuale dal bilancio generale dell'Unione europea.

4.   Il capo presenta una relazione dettagliata di bilancio sull'esercizio precedente entro il 31 marzo. Il capo propone al comitato direttivo il progetto di bilancio per l'esercizio successivo entro il 31 luglio.

5.   Il comitato direttivo approva il progetto di bilancio entro il 31 ottobre.

6.   Nel caso l'AESD riceva un contributo pluriennale dal bilancio generale dell'Unione europea, il comitato direttivo approva il bilancio annuale per consenso.

Articolo 3

Storni di stanziamenti

In caso di circostanze impreviste, il capo può decidere, informandone il comitato direttivo, storni di stanziamenti tra le linee o le rubriche di bilancio del contributo di cui all'articolo 16 non superiori al 25 % di tali linee o rubriche di bilancio. Gli storni di stanziamenti tra le linee o le rubriche di bilancio superiori al 25 % delle stesse sono sottoposti al comitato direttivo per approvazione in un bilancio rettificativo dell'AESD.

Articolo 4

Riporti di stanziamenti

1.   Gli stanziamenti necessari per onorare obblighi giuridici contratti entro il 31 dicembre di un esercizio sono riportati all'esercizio successivo.

2.   Gli stanziamenti provenienti dai contributi volontari sono riportati all'esercizio successivo.

3.   Gli stanziamenti provenienti dai progetti sono riportati all'esercizio successivo.

4.   Il capo può riportare altri stanziamenti del bilancio all'esercizio successivo con l'approvazione del comitato direttivo.

5.   Altri stanziamenti sono annullati a fine esercizio.

Articolo 5

Esecuzione del bilancio e gestione del personale

Ai fini dell'esecuzione del bilancio e della gestione del personale, l'AESD utilizza quanto più possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione, in particolare il SEAE.

Articolo 6

Conti bancari

1.   I conti bancari dell'AESD sono aperti presso un ente creditizio di prim'ordine con sede in uno Stato membro e possono essere correnti o a breve termine in euro.

2.   Non sono consentiti scoperti sui conti AESD.

Articolo 7

Pagamenti

I pagamenti effettuati a partire da un conto bancario dell'AESD richiedono la firma congiunta del capo e di un altro membro del personale dell'AESD.

Articolo 8

Contabilità

1.   Il capo provvede affinché la contabilità relativa alle entrate, alle spese e all'inventario dei beni dell'AESD sia tenuta conformemente alle norme contabili internazionalmente accettate per il settore pubblico.

2.   Il capo presenta al comitato direttivo i conti annuali relativi a un determinato esercizio entro il 31 marzo successivo, congiuntamente alla relazione dettagliata di cui all'articolo 2, paragrafo 4, delle disposizioni finanziarie.

3.   Se necessario, i servizi contabili possono essere esternalizzati.

Articolo 9

Revisione dei conti

1.   Ogni anno è effettuata una revisione dei conti dell'AESD.

2.   I servizi di revisione contabile necessari sono esternalizzati.

3.   Le relazioni di revisione contabile sono messe a disposizione del comitato direttivo congiuntamente alla relazione dettagliata di cui all'articolo 2, paragrafo 4, delle disposizioni finanziarie.

Articolo 10

Scarico

1.   Il comitato direttivo decide sulla base della relazione dettagliata, dei conti annuali e della relazione annuale di revisione contabile se dare scarico al capo sull'esecuzione del bilancio dell'AESD.

2.   Il capo adotta ogni provvedimento opportuno per assicurare al comitato direttivo che lo scarico può essere concesso e per dar seguito alle eventuali osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico.


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 348/15


DECISIONE (PESC) 2020/1516 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2020

che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1).

(2)

Le misure restrittive di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 31 ottobre 2020. In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2021.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 19 ottobre 2020

Per il Consiglio

La presidente

J. KLOECKNER


(1)  Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 348/16


DECISIONE (UE) 2020/1517 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e che abroga la decisione (UE) 2019/937

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (1) ("convenzione NASCO") è stata approvata con decisione 82/886/CEE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore il 1o ottobre 1983.

(2)

La convenzione NASCO si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l’Unione ne è parte.

(3)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, della convenzione NASCO, la convenzione è aperta all’adesione, previa approvazione del consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale istituita dalla convenzione NASCO, di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell’Oceano Atlantico settentrionale o che sia uno Stato di origine per gli stock di salmone.

(4)

Il 27 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/937 (3). La decisione era favorevole alla domanda di adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO, ma l’approvazione della domanda di adesione doveva essere concessa a decorrere dalla data in cui il diritto dell’Unione avesse cessato di applicarsi al Regno Unito.

(5)

A norma dell’articolo 129, paragrafo 4, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4), durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione. La decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (5) stabilisce le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni.

(6)

Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha notificato alla Commissione l’intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO durante il periodo di transizione.

(7)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio (6) autorizza il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO, essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135.

(8)

A norma dell’articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) (7), gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili. Lo Stato d’origine dei banchi anadromi deve assicurarne la conservazione attraverso l’emanazione di misure atte a regolamentarne la pesca nelle acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva. Qualora i banchi anadromi migrino entro o attraverso le acque interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, tale Stato è tenuto a cooperare con lo Stato d’origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi.

(9)

Al fine di impedire attività di pesca non sostenibili, è nell’interesse dell’Unione che il Regno Unito cooperi alla gestione degli stock di salmone nel pieno rispetto delle disposizioni dell’UNCLOS e dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (8) del 4 agosto 1995 o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.

(10)

Come disposto dall’articolo 66 dell’UNCLOS, lo Stato d’origine dei banchi anadromi e gli altri Stati che praticano la pesca di tali banchi devono stipulare accordi per l’attuazione di tale articolo. Tale cooperazione può essere istituita nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(11)

L’adesione alla convenzione NASCO permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione e conservazione necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell’Unione, e di garantire che l’esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile degli stock di salmone interessati.

(12)

L’adesione alla convenzione NASCO prima della scadenza del periodo di transizione consentirebbe al Regno Unito di dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall’UNCLOS in relazione alle misure di conservazione e di gestione in vigore a decorrere dalla fine del periodo di transizione e quando il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito. È pertanto nell’interesse dell’Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NASCO presentata dal Regno Unito.

(13)

A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione (UE) 2019/937,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale ("consiglio della NASCO"), istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale ("convenzione NASCO"), è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO.

2.   La Commissione è autorizzata a votare nel consiglio della NASCO sull’adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO e sulla qualità di membro del Regno Unito della Commissione per la Groenlandia occidentale e della Commissione per l’Atlantico nord-orientale.

Articolo 2

La decisione (UE) 2019/937 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 ottobre 2020

Per il Consiglio

La presidente

J. KLOECKNER


(1)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 25.

(2)  Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

(3)  Decisione (UE) 2019/937 del Consiglio, del 27 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 61).

(4)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(5)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio, del 18 settembre 2020, relativa all’autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell’Unione (GU L 305 del 21.9.2020, pag. 27).

(7)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

(8)  GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17.