ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 346

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
20 ottobre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/1518 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga

1

 

*

Regolamento (UE) 2020/1519 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga

4

 

*

Regolamento (UE) 2020/1520 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera francese

7

 

*

Regolamento (UE) 2020/1521 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo giallo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

10

 

*

Regolamento (UE) 2020/1522 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

13

 

*

Regolamento (UE) 2020/1523 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 8a e 8b per le navi battenti bandiera belga

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1524 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1525 della Commissione, del 16 ottobre 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 7008]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 346/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/1518 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione

A nome della president

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

18/TQ123

Stato membro

Belgio

Stock

SOL/7HJK.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

7 h, 7 j e 7k

Data di chiusura

25.9.2020


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 346/4


REGOLAMENTO (UE) 2020/1519 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione

A nome della president

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

19/TQ123

Stato membro

Belgio

Stock

PLE/7HJK.

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

7 h, 7 j e 7k

Data di chiusura

25.9.2020


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 346/7


REGOLAMENTO (UE) 2020/1520 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 alla Francia per lo stock di passera di mare nelle zone 7 h, 7 j e 7k di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione

A nome della president

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

28/TQ123

Stato membro

Francia

Stock

PLE/7HJK.

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

7 h, 7 j e 7k

Data di chiusura

29.9.2020


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 346/10


REGOLAMENTO (UE) 2020/1521 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo giallo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di merluzzo giallo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di merluzzo giallo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione

A nome della president

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

25/TQ123

Stato membro

Belgio

Stock

POL/*8ABDE (condizione speciale per POL/07.)

Specie

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

Zona

8a, 8b, 8d e 8e

Data di chiusura

1.10.2020


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 346/13


REGOLAMENTO (UE) 2020/1522 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione

A nome della president

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

22/TQ123

Stato membro

Belgio

Stock

HKE/8ABDE. (inclusa la condizione speciale per HKE/*57-14)

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

8a, 8b, 8d e 8e

Data di chiusura

1.10.2020

 

N.

23/TQ123

Stato membro

Belgio

Stock

HKE/*8ABDE (condizione speciale per HKE/571214)

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

8a, 8b, 8d e 8e

Data di chiusura

1.10.2020


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 346/16


REGOLAMENTO (UE) 2020/1523 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 8a e 8b per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di sogliola nelle zone 8a e 8b da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di sogliola nelle zone 8a e 8b di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione

A nome della president

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

20/TQ123

Stato membro

Belgio

Stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

8a e 8b

Data di chiusura

1.10.2020


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 346/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1524 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2020

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 10 ottobre 2019 la Commissione europea ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica pesante («carta termica pesante» o «il prodotto in esame») originari della Repubblica di Corea («Corea» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 («il regolamento di base»). L’avviso di apertura («avviso di apertura») è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 26 agosto 2019 dalla European Thermal Paper Association («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una percentuale superiore al 25 % della produzione totale di carta termica pesante dell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

Poiché non sono state rispettate le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame non sono state sottoposte a registrazione. Nessuna delle parti ha presentato osservazioni a tale riguardo.

1.3.   Misure provvisorie

(4)

In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 6 maggio 2020 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Il denunciante e il produttore esportatore che ha collaborato hanno presentato osservazioni.

(5)

Il 27 maggio 2020 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di carta termica pesante originaria della Corea mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 (3) della Commissione («il regolamento provvisorio»).

1.4.   Fase successiva della procedura

(6)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio (la «divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante e il produttore esportatore che ha collaborato hanno presentato osservazioni scritte esprimendo il proprio parere in merito alle risultanze provvisorie.

(7)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante e il produttore esportatore che ha collaborato. Inoltre su richiesta di uno del produttore esportatore che ha collaborato, si è tenuta un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le raccomandazioni formulate dal consigliere-auditore in occasione di tale audizione sono riportate nel presente regolamento. Nel giugno 2020 la Commissione ha inviato al produttore esportatore tre ulteriori divulgazioni finali contenenti informazioni più dettagliate sui calcoli di undercutting e underselling.

(8)

Per giungere a tali risultanze essa ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(9)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. La Commissione ha effettuato un controllo incrociato della risposta al questionario dell’unico importatore indipendente che ha collaborato, Ritrama SpA, nel corso di una telefonata con la società.

(10)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica pesante (la «divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Il produttore esportatore che ha collaborato e il denunciante hanno presentato osservazioni.

(11)

A seguito delle osservazioni del produttore esportatore, la Commissione ha fornito ad Hansol un’ulteriore divulgazione finale sul calcolo dei costi successivi all’importazione e sull’aumento delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, in merito a cui Hansol ha presentato osservazioni.

(12)

Al produttore esportatore è stata concessa un’audizione con i servizi della Commissione.

(13)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.

1.5.   Campionamento

(14)

In assenza di osservazioni sul campionamento, i considerando da 7 a 13 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

1.6.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(15)

Come indicato al considerando 19 del regolamento provvisorio, l’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019 (il «periodo dell’inchiesta» o «PI»), mentre l’esame delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2016 alla fine del periodo dell’inchiesta (il «periodo in esame»).

(16)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha affermato che la Commissione si era discostata dalla sua prassi consolidata e ha dichiarato che il periodo dell’inchiesta doveva concludersi il 30 settembre 2019, vale a dire una data più vicina alla data di apertura. Secondo il produttore esportatore che ha collaborato, il PI scelto dalla Commissione non ha consentito di tener conto di sviluppi recenti, quali la fusione di due produttori dell’UE inclusi nel campione nel marzo 2019, la presunta riduzione dei costi delle materie prime a partire dalla metà del 2019 e il fatto che l’industria dell’Unione è passata alla carta termica pesante senza BPA solo a metà del 2019. Tale argomentazione è stata respinta. La Commissione dispone di un potere discrezionale in tale scelta, a condizione che sia conforme all’articolo 6 del regolamento di base che stabilisce che il periodo dell’inchiesta riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’apertura del procedimento, come nel caso della presente inchiesta. Inoltre Hansol non ha fornito alcuna prova del fatto che tali sviluppi avrebbero avuto un impatto sull’analisi del pregiudizio o del nesso di causalità e, in ogni caso, sia il costo delle materie prime che la questione delle forniture senza BPA sono stati presi in considerazione nel regolamento provvisorio ai considerando rispettivamente da 103 a 110 e da 111 a 115.

(17)

In assenza di altre osservazioni in merito al periodo dell’inchiesta e al periodo in esame, è stato confermato il considerando 19 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(18)

In assenza di altre osservazioni relative al prodotto in esame, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 20 a 22 del regolamento provvisorio.

2.2.   Prodotto simile

(19)

In assenza di osservazioni relative al prodotto simile, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 23 e 24 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Valore normale

(20)

In assenza di osservazioni sul valore normale, sono stati confermati i considerando da 25 a 35 del regolamento provvisorio.

3.2.   Prezzo all’esportazione

(21)

Il calcolo del prezzo all’esportazione è descritto dettagliatamente nei considerando da 36 a 39 del regolamento provvisorio.

(22)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito al calcolo del prezzo all’esportazione nel caso delle vendite dirette di Hansol ad acquirenti indipendenti. È quindi confermato il prezzo all’esportazione per tali vendite, stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(23)

A seguito della divulgazione provvisoria delle informazioni, Hansol ha contestato due elementi relativi al calcolo del prezzo all’esportazione per le vendite del prodotto in esame di Hansol nell’Unione tramite Hansol Europe B.V., operante come importatore. A norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, tali prezzi sono stati definiti in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti, adeguato retroattivamente a un prezzo franco fabbrica detraendo, tra l’altro, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) pertinenti della parte collegata e un congruo margine di profitto.

(24)

In primo luogo, Hansol ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto assegnare diversamente alcune voci di costo relative alle SGAV di Hansol Europe BV al prodotto in esame. A seguito di tale osservazione, la Commissione ha esaminato nuovamente le informazioni verificate al riguardo e ha accolto l’argomentazione, modificando il criterio di ripartizione.

(25)

In secondo luogo, Hansol ha dichiarato che il margine di profitto utilizzato dalla Commissione non era quello di un importatore del prodotto in esame, ma quello di un utilizzatore e che, pertanto, non era opportuno utilizzarlo a tal fine. Hansol ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto, invece, ritornare al tasso di profitto dell’importatore indipendente utilizzato nell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (4). La Commissione ha contattato la società interessata per analizzare l’argomentazione di Hansol. La società interessata, l’unica parte ad aver compilato il questionario dell’importatore nella presente inchiesta, ha confermato di essere effettivamente un utilizzatore che convertiva la carta termica pesante in un prodotto a valle e non un importatore del prodotto in esame. L’argomentazione di Hansol è stata dunque accolta. In assenza di dati alternativi nel fascicolo, la Commissione ha pertanto sostituito il margine di profitto utilizzato in via provvisoria con il margine di profitto utilizzato nel caso summenzionato relativo alla carta termica leggera.

3.3.   Confronto

(26)

In assenza di osservazioni, i considerando 40 e 41 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

3.4.   Margini di dumping

(27)

Come indicato nei considerando da 22 a 24, a seguito di richieste accolte dalla Commissione, alcuni elementi del prezzo all’esportazione sono stati riveduti.

(28)

Di conseguenza, i margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Hansol Paper Co., Ltd

15,8 %

Tutte le altre società

15,8 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

(29)

In assenza di osservazioni su questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell’Unione

(30)

In assenza di osservazioni relative al consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 49 a 51 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

(31)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore ha formulato una serie di osservazioni sulle risultanze provvisorie della Commissione relative all’analisi dei prezzi delle importazioni, e più specificamente sul confronto tra i prezzi dell’UE i prezzi di dumping.

(32)

In primo luogo, Hansol ha contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per garantire un confronto equo tra i tipi di prodotto esportati nell’Unione e i tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione. A tal fine, la Commissione aveva individuato caratteristiche di base diverse, che sono state comunicate alle parti interessate nei questionari pubblicati sul sito Internet della DG Commercio al momento dell’apertura dell’inchiesta. Tra i vari elementi, la Commissione ha identificato il «cosiddetto» peso di superficie del prodotto, espresso in grammi (pieni) per metro quadro (la «grammatura»), come una delle caratteristiche di base.

(33)

Al fine di garantire un confronto equo, a ciascun tipo di prodotto è stato assegnato un determinato numero di controllo del prodotto («NCP») a seconda delle caratteristiche di base specifiche. Tuttavia, per garantire un livello rappresentativo di corrispondenza tra la carta termica pesante esportata e la carta termica pesante venduta dall’industria dell’Unione, la Commissione ha adeguato la struttura dell’NCP originaria raggruppando le grammature in vari intervalli. Tali intervalli possono essere compresi, ad esempio, tra 66 e 68 grammi o tra 73 e 76 grammi.

(34)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore che ha collaborato si è opposto a tale approccio per tre motivi:

i modelli di carta termica pesante sono stati definiti dai produttori in base ai grammi e ciascuna differenza di grammatura potrebbe influire sul prezzo;

il metodo di confronto utilizzato violerebbe gli obblighi nell’ambito dell’OMC (5) di confrontare i prezzi sulla base di prodotti simili;

la Commissione sarebbe tenuta a seguire una struttura dell’NCP definita nella fase di apertura dell’inchiesta antidumping. Inoltre i raggruppamenti non sono stati adeguatamente illustrati e giustificati. La tolleranza in peso di superficie utilizzata dalla Commissione per raggruppare gli NCP era inadatta e non pertinente in quanto nelle fatture di vendita è solitamente specificata la grammatura.

(35)

Tali argomentazioni sono state respinte. Nel caso in esame, i prezzi unitari sono stati calcolati per peso (tonnellate) e quindi l’effetto della grammatura sui prezzi e sui costi è già stato preso in considerazione nel metodo di calcolo scelto dalla Commissione.

(36)

Inoltre, sia l’articolo 2, e il paragrafo 2.6 in particolare, dell’accordo antidumping dell’OMC sia l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base richiedono il confronto di prodotti simili, ma non definiscono una metodologia specifica a tal fine. Nelle inchieste di difesa commerciale è prassi consolidata della Commissione utilizzare gli NCP per individuare diverse caratteristiche di base all’inizio di un’inchiesta, ma la Commissione non è vincolata ad essi e può decidere di modificare la struttura dell’NCP nel corso dell’inchiesta, nella misura in cui sia garantito un confronto equo. In questo caso specifico, la Commissione ha ritenuto necessario il raggruppamento degli NCP per avere un livello rappresentativo di corrispondenza tra carta termica pesante esportata e carta termica pesante venduta dall’industria dell’Unione, garantendo in tal modo un confronto equo; inoltre ha considerato il raggruppamento adeguato in quanto l’industria stessa, sia nell’Unione che in Corea, opera con alcune tolleranze, vale a dire una deviazione dalla grammatura standard compresa tra 5 e 10 grammi. In tale contesto, i raggruppamenti applicati dalla Commissione, come illustrato al considerando 31, hanno quindi seguito un approccio prudente.

(37)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Hansol ha richiesto un chiarimento volto ad accertare se le vendite utilizzate per determinare i margini di undercutting e di underselling comprendevano il prodotto dotato di rivestimento superficiale di uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(38)

Per il calcolo dei margini di undercutting e di underselling la Commissione ha confrontato le vendite nell’Unione del produttore esportatore con le vendite del prodotto simile venduto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, come comunicato a Hansol e al denunciante. In tale calcolo la Commissione non ha operato distinzioni fra i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione. In effetti, dato che la combinazione di prodotti venduta dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione è differente, determinati tipi di prodotto venduti da Hansol non hanno potuto essere confrontati con quelli di tutte le tre società incluse nel campione. Per motivi di riservatezza la Commissione non può specificare ulteriormente quali produttori dell’Unione inclusi nel campione vendono determinati tipi di prodotto. In ogni caso, la Commissione ha confermato di aver abbinato le esportazioni di tipi di prodotto con rivestimento superficiale di Hansol con i tipi di prodotto con rivestimento superficiale venduti dall’industria dell’Unione.

(39)

In secondo luogo, il produttore esportatore ha contestato il calcolo effettuato dalla Commissione dei costi successivi all’importazione. Nei suoi calcoli la Commissione ha adeguato i valori delle operazioni di esportazione di Hansol, se del caso, per tenere conto dei costi successivi all’importazione e dei dazi doganali. L’1 % del valore cif è stato ritenuto ragionevole per coprire i costi successivi all’importazione, ossia i costi di movimentazione, i diritti portuali e i costi di sdoganamento. Hansol ha espresso il suo disaccordo, sostenendo che la Commissione non ha calcolato i costi successivi all’importazione come l’1 % del valore cif di Hansol, bensì come l’1 % del «valore cif delle esportazioni alla frontiera dell’UE» di Hansol. Hansol ha chiesto alla Commissione di calcolare i costi successivi all’importazione come pari all’1 % del suo valore cif.

(40)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il «valore cif delle esportazioni alla frontiera dell’UE» di Hansol si basa sul prezzo all’esportazione di Hansol includendo gli adeguamenti effettuati conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per le vendite tramite il suo operatore commerciale collegato. I costi successivi all’importazione devono essere aggiunti o applicati a tale prezzo per arrivare al prezzo all’esportazione «allo sbarco» alla frontiera dell’UE, che è confrontabile con il prezzo dell’industria dell’UE e il prezzo indicativo. Tale confronto è quindi espresso come percentuale del valore cif dichiarato da Hansol nel calcolo dell’underselling, poiché un eventuale futuro dazio antidumping sarebbe applicato anche su tali valori reali cif frontiera dell’Unione.

(41)

La Commissione ha tuttavia riesaminato i costi successivi all’importazione sulla base dei dati effettivi di Hansol anziché utilizzare l’1 %. Su tale base, i costi successivi all’importazione ammontavano a circa 3-6 EUR/tonnellata. Poiché tale importo si basa su un numero limitato di fatture, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato con le risultanze utilizzate nell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera dalla Repubblica di Corea. Poiché entrambi gli importi rientrano nello stesso intervallo, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare i dati di Hansol per la presente inchiesta.

(42)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hansol ha affermato che i costi successivi all’importazione, calcolati dalla Commissione, erano stati sottostimati e avrebbero dovuto includere non solo le spese di sdoganamento, ma anche le spese di movimentazione, stoccaggio e gli oneri documentali sostenuti al porto di ingresso. Ha fornito un calcolo alternativo da cui risultava un costo successivo all’importazione compreso tra i 10 e i 40 EUR/tonnellata.

(43)

Il calcolo fornito da Hansol in seguito alla divulgazione finale delle informazioni comprendeva costi diversi da quelli considerati dalla Commissione, quali costi di stoccaggio, immagazzinamento e costi amministrativi. L’argomentazione di Hansol, secondo cui tali costi supplementari sarebbero dovuti rientrare tra i costi successivi all’importazione per via delle specificità del processo di vendita e non tra i servizi standard offerti a seguito dell’importazione delle merci, non è corroborata da elementi di prova all’interno del fascicolo e non può essere verificata data la fase avanzata dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di respingere tale argomentazione.

(44)

Infine, il produttore esportatore ha contestato il fatto che l’adeguamento effettuato a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per stabilire il prezzo all’esportazione possa essere utilizzato per il calcolo dell’undercutting (e del livello di eliminazione del pregiudizio), basandosi sulla sentenza del Tribunale nella causa T-383/17 (6).

(45)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Innanzitutto, tale sentenza è oggetto di ricorso davanti alla Corte di giustizia (7). Di conseguenza le risultanze della sentenza relative alla questione oggetto dell’argomentazione formulata da Hansol non sono definitive.

(46)

In secondo luogo, per quanto riguarda l’undercutting, il regolamento di base non prevede alcun metodo specifico per tali calcoli. La Commissione gode pertanto di un ampio potere discrezionale nella valutazione di questo fattore di pregiudizio. Tale discrezionalità è limitata dalla necessità di basare le conclusioni su prove certe e di condurre un esame obiettivo, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(47)

Per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo dell’undercutting (in particolare il prezzo all’esportazione), la Commissione deve individuare il primo punto in cui avviene (o può avvenire) una concorrenza con i produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Questo punto è di fatto il prezzo di acquisto del primo importatore indipendente perché tale società può, in linea di principio, scegliere di rifornirsi dall’industria dell’Unione o da clienti esteri. In effetti, una volta che il produttore esportatore ha costituito il proprio sistema di società collegate nell’Unione, queste società hanno già deciso che si riforniranno di merci all’estero. Il termine di raffronto dovrebbe pertanto essere la fase che segue immediatamente il momento in cui il prodotto attraversa la frontiera dell’Unione, e non una fase successiva nella catena di distribuzione, per esempio il momento della vendita all’utilizzatore finale della merce. Questo approccio garantisce inoltre coerenza nei casi in cui un produttore esportatore venda le merci direttamente a un acquirente indipendente (importatore o utilizzatore finale) perché, in questo scenario, per definizione non sarebbero praticati prezzi di rivendita. Un approccio diverso comporterebbe una discriminazione tra produttori esportatori basata unicamente sul canale di vendita che questi utilizzano.

(48)

In questo caso il prezzo all’importazione per alcune delle vendite all’esportazione non può essere considerato al valore nominale in quanto il produttore esportatore e l’importatore sono collegati. Pertanto, al fine di determinare un prezzo all’importazione attendibile a condizioni di mercato, tale prezzo deve essere calcolato utilizzando come punto di partenza il prezzo di rivendita che l’importatore collegato ha praticato al primo acquirente indipendente. Per svolgere questa ricostruzione, le norme per determinare il prezzo all’esportazione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base sono pertinenti e vengono applicate per analogia, esattamente come sono pertinenti per determinare il prezzo all’esportazione ai fini del dumping. L’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base consente di giungere a un prezzo pienamente comparabile al prezzo utilizzato per l’esame delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti e comparabile anche al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione.

(49)

Pertanto, al fine di permettere un confronto equo, per giungere a determinare un prezzo attendibile è giustificato detrarre le SGAV e il profitto dal prezzo di rivendita che l’importatore collegato ha praticato agli acquirenti indipendenti.

(50)

La Commissione ha osservato inoltre che, in questo caso particolare, la maggior parte delle vendite, sia sul versante dell’industria dell’Unione sia su quello dei produttori esportatori, viene effettuata direttamente (vale a dire senza l’intervento di operatori commerciali o importatori). Queste vendite dirette rappresentavano oltre il 96 % delle vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e quasi il 70 % delle vendite del produttore esportatore.

(51)

Sebbene sostenga il ragionamento esposto in precedenza, per completezza la Commissione ha preso in considerazione metodologie alternative per il calcolo del margine di undercutting.

(52)

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto necessario calcolare un margine di undercutting prendendo in considerazione il tipo di cliente finale, al fine di rispecchiare eventuali differenze in termini di stadio commerciale tra le operazioni di vendita dell’industria dell’Unione e coreane. A tal riguardo è stato tuttavia accertato che sia i produttori dell’Unione inclusi nel campione che Hansol hanno venduto quasi esclusivamente a trasformatori (circa il 98 % delle vendite di entrambi). È stato pertanto concluso che le vendite sono state effettuate generalmente allo stesso stadio commerciale e che a tal riguardo non era necessario un ulteriore calcolo dell’undercutting.

(53)

In secondo luogo, la Commissione ha considerato la possibilità di calcolare un margine di undercutting basato unicamente sulle vendite dirette effettuate dall’industria dell’Unione. Come indicato in precedenza, quasi il 97 % delle vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stato effettuato ad acquirenti indipendenti. Di conseguenza, anche detraendo le SGAV e il profitto per il numero limitato di operazioni svolte tramite una società collegata il livello di undercutting difficilmente subirebbe variazioni.

(54)

In conclusione, indipendentemente dalle modalità di calcolo dei margini di undercutting, le esportazioni di Hansol nell’Unione sarebbero inferiori ai prezzi di vendita dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(55)

Infine, va anche sottolineato che, oltre all’undercutting stabilito dei prezzi, che ammonterebbe al 5,1 % dopo le revisioni di cui ai considerando 35, 37 e 23 (8), dall’inchiesta è emerso che, in ogni caso, nel periodo dell’inchiesta le importazioni oggetto di dumping avevano anche un effetto di contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. I prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati del 14 % nel periodo in esame, mentre, in condizioni di concorrenza leale, avrebbero dovuto registrare un tasso di crescita paragonabile all’aumento del costo di produzione, che è aumentato del 23 %. Come indicato ai considerando 76 e 82 del regolamento provvisorio, e a differenza del 2016 quando le importazioni oggetto di dumping non hanno esercitato tale pressione, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con il costo di produzione a causa della pressione sui prezzi dovuta all’aumento del volume delle importazioni coreane oggetto di dumping sul mercato dell’Unione (+ 83 % nel periodo in esame). Tale situazione ha avuto gravi ripercussioni sulla redditività dell’industria dell’Unione, che è diminuita di quasi il 70 % nel periodo in esame raggiungendo livelli estremamente bassi durante il PI.

(56)

Pertanto, indipendentemente dalle risultanze sull’undercutting nel caso in questione, le importazioni oggetto di dumping hanno determinato una notevole contrazione dei prezzi, in quanto hanno impedito gli aumenti di prezzo, laddove il costo di produzione è aumentato di 9 punti percentuali rispetto ai prezzi di vendita dell’Unione nel periodo dell’inchiesta.

(57)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hansol ha ribadito la sua argomentazione, senza però fornire ulteriori elementi, circa il fatto che la Commissione avrebbe dovuto calcolare i margini di undercutting e di underselling per le vendite effettuate mediante l’importatore collegato sulla base della media ponderata del prezzo di vendita applicato dall’importatore collegato ai primi acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione. In tal modo Hansol ha dichiarato che la Commissione ha intenzionalmente ignorato le risultanze del Tribunale nelle cause Jindal Saw (9) e Kazchrome (10), il che rappresenta una violazione dello Stato di diritto e del principio di certezza giuridica.

(58)

Tale argomentazione è respinta per le motivazioni già esposte ai considerando da 45 a 49.

(59)

Hansol ha altresì dichiarato che, a suo avviso, la determinazione del margine di undercutting è errata, così come la risultanza della Commissione in merito alla contrazione dei prezzi e di conseguenza l’intera analisi del pregiudizio e del nesso di causalità. Ha affermato inoltre che un errore nella determinazione dell’undercutting e della contrazione dei prezzi comporta la determinazione di un dazio antidumping superiore a quanto necessario per eliminare il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

(60)

Tale argomentazione è stata respinta. L’undercutting è stato calcolato correttamente come illustrato ai considerando da 45 a 49. Come indicato ai considerando 55 e 56, anche la contrazione dei prezzi è stata definita adeguatamente in base ai dati di cui alle tabelle 2, 3, 7 e 10 del regolamento provvisorio. In ogni caso, come illustrato chiaramente al considerando 54, la Commissione ha appurato l’esistenza di un undercutting significativo indipendentemente dal metodo utilizzato per calcolare tali effetti sui prezzi. La Commissione rammenta altresì che l’undercutting è solo uno dei tanti fattori di pregiudizio analizzati dalla Commissione, e che le conclusioni relative a contrazione dei prezzi, pregiudizio e nesso di causalità tengono conto di tale fattore e di tutti gli altri fattori pertinenti. Per quanto riguarda la determinazione del dazio antidumping definitivo ai sensi delle norme specifiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha rammentato che né la determinazione dell’undercutting né la determinazione della contrazione dei prezzi hanno alcun effetto a tal riguardo. In tal caso, il livello di eliminazione del pregiudizio si basa sull’underselling dei prezzi (facendo riferimento a un prezzo indicativo costruito a norma dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base) e non sul livello di undercutting o di contrazione dei prezzi.

(61)

In assenza di altre osservazioni riguardanti le importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 59 del regolamento provvisorio.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(62)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 60 a 64 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

(63)

In assenza di osservazioni sugli indicatori macroeconomici, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 65 a 73 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

(64)

In assenza di osservazioni sugli indicatori microeconomici, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 74 a 86 del regolamento provvisorio.

4.4.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(65)

In assenza di osservazioni riguardanti le conclusioni relative al pregiudizio, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 87 a 90 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(66)

In assenza di osservazioni riguardo al nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 91 a 120 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(67)

In assenza di osservazioni sull’interesse dell’industria dell’Unione, sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 123 a 126 del regolamento provvisorio.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

(68)

In assenza di osservazioni sull’interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori, sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 127 a 134 del regolamento provvisorio.

6.3.   Interesse di altre parti interessate

(69)

In assenza di osservazioni riguardanti l’interesse di altre parti interessate, sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 135 a 138 del regolamento provvisorio.

6.4.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

(70)

In considerazione di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate al considerando 139 del regolamento provvisorio.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(71)

Le argomentazioni del produttore esportatore relative ai costi successivi all’importazione, alla comparabilità dei prezzi e agli adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il calcolo dell’undercutting si applicano anche al calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, ma sono state respinte dalla Commissione ai considerando da 31 a 60.

(72)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore ha formulato osservazioni sul profitto di riferimento utilizzato in via provvisoria per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio. Come indicato al considerando 144 del regolamento provvisorio, la Commissione ha utilizzato il profitto realizzato dall’industria dell’Unione nel 2016, che era compreso tra l’8 % e l’11 %, in quanto tale profitto era stato realizzato prima dell’impennata delle importazioni coreane. Hansol ha espresso disaccordo circa il fatto che il margine di profitto compreso tra l’8 % e l’11 % del fatturato potesse essere considerato pari al livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Hansol ha sostenuto che le importazioni dalla Corea hanno iniziato ad aumentare solo a partire dal 2018. Nel 2017 il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno raggiunto il massimo livello, mentre le importazioni dalla Corea e da altri paesi hanno raggiunto il livello più basso nel periodo in esame. Nel 2017 le importazioni coreane sono diminuite del 31 % rispetto al 2016. Di conseguenza, Hansol ha sostenuto che il livello di profitto utilizzato per calcolare il prezzo indicativo non dovrebbe essere superiore al livello di profitto conseguito dall’industria dell’Unione nel 2017, ossia a un livello compreso tra il 5 % e l’8 %.

(73)

La Commissione ha respinto l’argomentazione. Il profitto realizzato dall’industria dell’Unione nel 2017 era già stato influenzato dalle importazioni coreane. Di fatto, come indicato nella tabella 3 del regolamento provvisorio, i prezzi all’esportazione coreani sono diminuiti del 5 % dal 2016 al 2017, mentre il costo di produzione sostenuto dall’industria dell’Unione è salito del 5 % dal 2016 al 2017 e i suoi prezzi sono aumentati solo dell’1 %, come indicato nella tabella 7 del regolamento provvisorio. A causa della pressione esercitata dai prezzi coreani più bassi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire completamente gli aumenti dei costi sui prezzi già nel 2017, con un conseguente impatto sulla sua redditività. La Commissione ha pertanto ritenuto che basando il profitto di riferimento sul livello di profitto del 2017 non si sarebbe tenuto conto del livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.

(74)

Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare adeguamenti per tenere conto della rinuncia agli investimenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base per due dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(75)

Come indicato al considerando 145 del regolamento provvisorio, la Commissione ha respinto le argomentazioni non sufficientemente motivate. La Commissione ha riesaminato le argomentazioni in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e ha confermato le sue conclusioni provvisorie. Le informazioni fornite citavano alcuni progetti di investimento e i produttori dell’Unione hanno anche fornito alcune offerte di acquisto. I produttori dell’Unione non hanno tuttavia spiegato cosa fosse effettivamente avvenuto a tali progetti, non è stato possibile collegare le offerte d’acquisto ai progetti di investimento e i dati forniti nelle risposte al questionario non corrispondevano ai documenti presentati. Su tale base, la Commissione non ha potuto stabilire se tali investimenti fossero realmente pianificati.

(76)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il denunciante ha dichiarato eccessivo l’onere della prova richiesto dalla Commissione, volto a dimostrare che la rinuncia agli investimenti era da attribuire al deterioramento della posizione finanziaria dell’industria dell’Unione a sua volta causato dalle importazioni sleali. Ha altresì aggiunto che le società interessate avevano spiegato chiaramente le motivazioni per cui i progetti di investimento non erano andati a buon fine e che la documentazione corrispondeva alle risposte al questionario delle società interessate e ha fornito ulteriori spiegazioni in merito ai calcoli effettuati dalle due società.

(77)

Grazie alla spiegazione del denunciante, la Commissione è riuscita a conciliare i dati forniti nelle risposte al questionario con la documentazione presentata. Dato che solo i dati di una delle due società erano corroborati da elementi di prova maggiormente dettagliati volti a dimostrare che tali investimenti erano realmente pianificati e che la società vi aveva rinunciato durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha deciso di accogliere l’argomentazione per tale società aumentando il profitto di riferimento di conseguenza.

(78)

Il produttore esportatore ha altresì contestato il fatto che la Commissione abbia aggiunto i costi ambientali futuri al prezzo indicativo dell’industria dell’Unione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base sostenendo che, al pari dell’Unione, la Corea ha il proprio sistema di scambio di quote di emissione (il «sistema coreano di scambio delle quote di emissione») istituito nel 2015. Poiché Hansol, analogamente ai produttori dell’Unione, in futuro dovrà acquistare quote di emissioni inquinanti e che il prezzo di tali quote dovrebbe aumentare, i prezzi all’esportazione di Hansol saranno influenzati dai meccanismi del sistema di scambio di quote di emissione al pari dei prezzi dei produttori dell’Unione. Di conseguenza, aumentando il prezzo indicativo dei produttori dell’Unione di un importo pari ai futuri costi derivanti dal sistema di scambio di quote di emissione, senza aggiungere un importo analogo al prezzo all’esportazione di Hansol al fine di rispecchiare i futuri costi che Hansol dovrà sostenere per rispettare il sistema coreano di scambio delle quote di emissione, la Commissione non ha confrontato prezzi comparabili.

(79)

La Commissione ha respinto l’argomentazione. Il fatto che la Corea applichi il proprio sistema di scambio di quote di emissione è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, in base al quale i costi ambientali futuri devono, tra l’altro, essere presi in considerazione per stabilire il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione.

(80)

Gli adeguamenti di cui ai considerando da 23 a 25, 41, 76 e 77 si sono tradotti in un calo del livello di eliminazione del pregiudizio del 16,9 %.

(81)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che la Commissione non ha registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, ha esaminato l’andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell’inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 4 e per riflettere quindi il pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di pregiudizio.

(82)

Sulla base dei dati della banca dati Surveillance 2, durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane i volumi delle importazioni sono stati superiori del 71 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell’inchiesta su una base di tre settimane. Su tale base, la Commissione ha concluso che vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell’inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva.

(83)

Per rispecchiare il pregiudizio aggiuntivo causato dall’aumento delle importazioni, la Commissione ha deciso di adeguare il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base dell’aumento del volume delle importazioni, che è ritenuto il fattore di ponderazione pertinente in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4. Ha quindi calcolato un fattore moltiplicatore stabilito dividendo la somma del volume delle importazioni durante le tre settimane del periodo di comunicazione preventiva pari a 2 000 - 2 200 tonnellate e le 52 settimane del PI per il volume delle importazioni durante il PI estrapolato a 55 settimane. La cifra ottenuta, 1,04, riflette il pregiudizio aggiuntivo causato dall’ulteriore aumento delle importazioni. Il margine di pregiudizio del 16,9 % è stato quindi moltiplicato per tale fattore. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per Hansol e per tutte le altre società è quindi pari al 17,6 %.

(84)

A seguito della divulgazione finale delle informazioni, Hansol ha affermato che la Commissione non aveva fornito alcun elemento di prova su cui basare tale aumento delle importazioni e del fatto che tali importazioni erano state prodotte da Hansol in Corea e vendute ad acquirenti indipendenti nell’Unione durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane, indicando che una parte di tali importazioni avrebbe potuto essere venduta da qualsiasi altro produttore di carta termica pesante in Corea.

(85)

Tale argomentazione è stata respinta. A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, la Commissione analizza tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell’adozione delle misure definitive per accertare l’eventuale verificarsi di un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva. La Commissione ha effettivamente analizzato tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione, segnatamente i volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla Corea nel periodo dell’inchiesta, quali stabiliti ai considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio e confermati nella fase definitiva, e le statistiche tratte dalla banca dati Surveillance 2 per determinare tutte le importazioni del prodotto in esame dalla Corea durante il periodo di comunicazione preventiva, in merito a cui Hansol a ricevuto maggiori dettagli. L’analisi è stata effettuata a livello nazionale e anche il pregiudizio aggiuntivo derivante dall’aumento delle importazioni è stato applicato a livello nazionale, come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 4, dato che tutte le importazioni dalla Corea sono oggetto di inchiesta.

(86)

Hansol ha altresì dichiarato che l’aumento delle importazioni di carta termica pesante dalla Corea nell’Unione è una conseguenza diretta dell’aumento della domanda di carta termica pesante a causa dell’a pandemia di COVID-19, in quanto è aumentato il consumo di etichette. Lo shock economico causato da tale pandemia ha determinato un cambiamento radicale ed eccezionale delle circostanze che si è ripercosso drasticamente sul funzionamento del mercato delle etichette nell’Unione e nel mondo e pertanto l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base non è giustificata.

(87)

Tale argomentazione è stata respinta. A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, qualora non sia avvenuta alcuna registrazione nel periodo di comunicazione preventiva, la Commissione è obbligata a tenere conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, senza fare alcun riferimento alla causa di tale aumento. Dato che durante tale periodo l’aumento delle importazioni dalla Corea è stato oggettivamente significativo, conformemente a tale disposizione la Commissione ha adeguato i margini di pregiudizio al fine di tenerne conto come recita il testo dell’articolo. Questo è quanto la Commissione ha provveduto a fare in tale caso. La Commissione ha osservato che non sono state presentate argomentazioni circa il metodo utilizzato per tenere conto del pregiudizio aggiuntivo risultante dall’aumento delle importazioni.

(88)

Secondo quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base tale aumento del margine di pregiudizio si applica per un periodo non superiore a quello di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

7.2.   Misure definitive

(89)

Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che venga cagionato ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione dalle importazioni del prodotto in esame oggetto di dumping.

(90)

È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base.

(91)

In assenza di osservazioni in merito al dazio antidumping residuo applicabile alle società diverse da Hansol, è stato confermato il considerando 153 del regolamento provvisorio.

(92)

In base a quanto precede le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Dazio antidumping definitivo (%)

Repubblica di Corea

Hansol Paper Co. Ltd

15,8

17,6

15,8

Tutte le altre società

15,8

17,6

15,8

(93)

Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame originario della Corea e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(94)

Una società può chiedere l’applicazione della sua aliquota individuale del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La relativa domanda va presentata alla Commissione (11). La richiesta deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota di dazio applicabile alla stessa. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(95)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma anche ai produttori che non hanno esportato carta termica pesante nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

7.3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(96)

In considerazione dei margini di dumping accertati e dato il livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, dovrebbero essere riscossi definitivamente.

(97)

Le aliquote del dazio definitivo sono inferiori alle aliquote del dazio provvisorio. Gli importi depositati che superano l’aliquota del dazio antidumping definitivo su tali importazioni dovrebbero pertanto essere svincolati.

8.   DISPOSIZIONE FINALE

(98)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(99)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante, definita come carta termica di peso superiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, di peso pari o superiore a 50 kg (compresa la carta) e con diametro pari o superiore a 40 cm (rotoli di grandi dimensioni), con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestita di una sostanza termosensibile (una miscela di un colorante e un rivelatore che reagisce e forma un’immagine quando è esposta a calore) su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00 (codici TARIC 4809900020, 4811590020 e 4811900020).

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto specificato al paragrafo 1, è pari al 15,8 %.

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea (GU C 342 del 10.10.2019, pag. 8).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 della Commissione, del 26 maggio 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea (GU L 164 del 27.5.2020, pag. 28).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, del 16 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 1).

(5)  Relazione del panel dell’OMC, Cina – GOES, adottata il 16 novembre 2012, punto 7.530, come confermato nella relazione dell’organo d’appello dell’OMC, Cina – GOES, adottata il 16 novembre 2012, punto 200.

(6)  Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 aprile 2020, Hansol Paper Co. Ltd contro Commissione europea (ECLI:EU:T:2020:139).

(7)  Commissione contro Hansol Paper, causa C-260/20 P.

(8)  La Commissione rileva altresì che la differenza di prezzo tra le importazioni oggetto di dumping e le vendite dell’Unione, come illustrato nelle tabelle 3 e 7 del regolamento provvisorio, era di circa il 30 % nel periodo dell’inchiesta.

(9)  Causa T-301/16, sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 aprile 2019, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA contro Commissione europea (ECLI:EU:T:2019:234).

(10)  Causa T-107/08, sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 novembre 2011, Transnational Company «Kazchrome» AO e ENRC Marketing AG contro Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea (ECLI:EU:T:2011:704).

(11)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(12)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


DECISIONI

20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 346/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1525 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2020

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2020) 7008]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione (3) stabilisce misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri o zone di cui all’allegato di tale decisione. Tali misure comprendono divieti di spedizione di suini vivi, carni suine fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carni di suini provenienti da determinate zone elencate in tale allegato. Le misure di protezione stabilite da tale decisione di esecuzione si applicano parallelamente a quelle stabilite dalla direttiva 2001/89/CE del Consiglio (4) e sono intese a contrastare la propagazione della peste suina classica, in particolare a livello dell’Unione.

(2)

La decisione di esecuzione 2013/764/UE prevede anche deroghe al divieto di spedizione di suini vivi da determinate zone subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni, tra cui la sorveglianza.

(3)

Tenuto conto dell’efficacia delle misure di sorveglianza e di protezione applicate in Lettonia in conformità alla direttiva 2001/89/CE e alla decisione di esecuzione 2013/764/UE, quali presentate al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, e vista la situazione epidemiologica favorevole della peste suina classica in tale Stato membro, tutte le zone della Lettonia attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE dovrebbero essere soppresse da tale allegato.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/764/UE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE, il punto 3 è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102).

(4)  Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5).