ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 342

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
16 ottobre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1497 della Commissione, del 15 ottobre 2020, relativo all’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 e Escherichia coli KCCM 80096 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498 della Commissione, del 15 ottobre 2020, relativo al mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1499 della Commissione, del 28 luglio 2020, relativa all’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia [notificata con il numero C(2020) 5026]  ( 1 )

8

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1500 della Commissione, del 28 luglio 2020, relativa all’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Lituania [notificata con il numero C(2020) 5031]  ( 1 )

15

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1501 della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla valutazione effettuata a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’esenzione temporanea da talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione concessa dalla Germania [notificata con il numero C(2020) 6891]  ( 1 )

23

 

*

Decisione (UE) 2020/1502 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce le norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni loro diritti nel contesto del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nell’ambito del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio

25

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1436 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE ( GU L 331 del 12.10.2020 )

31

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 63 del 6.3.2018 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1497 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

relativo all’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 e Escherichia coli KCCM 80 096 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 e Escherichia coli KCCM 80 096 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 e Escherichia coli KCCM 80 096 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Nel parere del 12 novembre 2019 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 e Escherichia coli KCCM 80 096 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente.

(5)

L’Autorità ha inoltre concluso che la L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 e Escherichia coli KCCM 80 096 è una fonte efficace di metionina per tutte le specie animali e che, per essere tanto efficace nelle specie ruminanti quanto in quelle non ruminanti, l’additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione ruminale.

(6)

L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione dell’additivo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   EFSA Journal 2019;17(12):5917.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

3c305

-

L-metionina

Composizione dell’additivo

Polvere con un tenore minimo di L-metionina del 98,5 % e un tenore massimo di umidità dello 0,5 %

-----------------

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-metionina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 e Escherichia coli KCCM 80 096

Formula chimica: C5H11NO2S

Numero CAS: 63-68-3

-----------------

Metodi di analisi  (1)

Per la determinazione della L-metionina nell’additivo per mangimi:

«L -methionine monograph» (monografia della L-metionina) del Food Chemical Codex (identificazione) e

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17 180 (quantificazione).

Per la determinazione della metionina nelle premiscele:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17 180 e

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Per la determinazione della metionina nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Per la determinazione della metionina nell’acqua:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS).

Tutte le specie

-

-

-

1.

La L-metionina può essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato.

2.

La L-metionina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.

3.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione:

«In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è necessario tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

5.11.2030


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


16.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1498 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

relativo al mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/53/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva tiofanato metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 scade il 31 ottobre 2020.

(4)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione del tiofanato metile è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 1o novembre 2016 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7)

L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Essa ha inoltre trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.

(8)

Il 17 gennaio 2018 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il tiofanato metile soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nelle conclusioni l’Autorità ha esposto una serie di motivi di preoccupazione e individuato alcune lacune nei dati.

(9)

Il 24 ottobre 2018, la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del tiofanato metile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, che ne ha discusso nel corso di diverse riunioni.

(10)

Con lettera del 10 luglio 2020, il richiedente ha comunicato alla Commissione la sua decisione di ritirare la domanda di rinnovo dell’approvazione del tiofanato metile.

(11)

L’approvazione del tiofanato metile non dovrebbe pertanto essere rinnovata.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(13)

È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tiofanato metile.

(14)

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti tiofanato metile, tale periodo non dovrebbe essere superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(15)

Il presente regolamento non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione della sostanza attiva tiofanato metile a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile non è rinnovata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 105 relativa al tiofanato metile.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato metile entro il 19 aprile 2021.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 19 ottobre 2021.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiophanate-methyl (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva tiofanato metile come antiparassitario), EFSA Journal 2018;16(1):5133. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5133.


DECISIONI

16.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/8


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1499 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2020

relativa all’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia

[notificata con il numero C(2020) 5026]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1.   FATTI

(1)

Il 3 dicembre 2019 Enel Green Power («il richiedente») ha presentato una richiesta alla Commissione a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»). La richiesta è conforme all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione (2).

(2)

La richiesta riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 9 della direttiva 2014/25/UE, da parte del richiedente in Italia. Nella richiesta i servizi interessati sono descritti come segue: energia solare, eolica, mini idroelettrica e geotermica. Il richiedente non include nella richiesta biomassa e biogas in quanto sostiene che, in base alla prassi della Commissione, l’esistenza dei regimi di incentivi che attualmente sostengono tali tecnologie deve far concludere che i relativi mercati non sono ancora direttamente esposti alla concorrenza.

(3)

La richiesta non era accompagnata da una posizione motivata e giustificata adottata da un’autorità nazionale indipendente. Di conseguenza, conformemente all’allegato IV, punto 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione è tenuta ad adottare un atto di esecuzione relativo alla richiesta entro 105 giorni lavorativi. Il termine iniziale è stato sospeso conformemente all’allegato IV, punto 2, della direttiva 2014/25/UE. Il termine concordato tra il richiedente e la Commissione per l’adozione dell’atto di esecuzione scade il 31 luglio 2020.

2.   QUADRO GIURIDICO

(4)

La direttiva 2014/25/UE si applica all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività correlate, tra l’altro, alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica ai sensi della direttiva 2014/25/UE, salvo nei casi in cui tali attività siano esonerate a norma dell’articolo 34 della stessa direttiva.

(5)

A norma della direttiva 2014/25/UE, gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva non sono soggetti alle disposizioni ivi contenute se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, quest’ultima è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

3.   VALUTAZIONE

3.1.   Libero accesso al mercato

(6)

Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro interessato ha attuato e applicato le pertinenti norme della legislazione dell’Unione, aprendo alla concorrenza un determinato settore o una sua parte. Tali atti giuridici figurano nell’elenco di cui all’allegato III della direttiva 2014/25/UE che, per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili, comprende la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l’Italia ha recepito la direttiva 2009/72/CE nel diritto nazionale con il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, successivamente modificato dall’articolo 26 della legge 29 luglio 2015, n. 115, e dall’articolo 33 della legge 7 luglio 2016, n. 122. Il mercato rilevante è pertanto considerato liberamente accessibile in conformità all’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.

3.2.   Esposizione diretta alla concorrenza

(8)

L’esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata sulla base di vari indicatori, nessuno dei quali è di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un criterio da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Poiché le condizioni per le diverse attività contemplate dalla richiesta variano, la valutazione della situazione della concorrenza dovrebbe tenere conto dei diversi contesti nei mercati rilevanti.

(9)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato né altri ambiti del diritto dell’Unione. In particolare, i criteri e la metodologia utilizzati per valutare l’esposizione diretta alla concorrenza a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli utilizzati per la valutazione a norma dell’articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (4), come confermato dal Tribunale (5).

(10)

Lo scopo della presente decisione è stabilire se le attività oggetto della richiesta siano esposte a un livello di concorrenza, su mercati liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, tale da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate sugli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per l’esercizio delle attività oggetto della richiesta saranno aggiudicati secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, sulla base di criteri che permettano agli acquirenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico.

3.3.   Definizione del mercato rilevante

(11)

Con la decisione di esecuzione 2012/539/UE (6), nel 2012 la Commissione ha definito la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili come un mercato separato.

(12)

Nel 2017 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/71 (7) in relazione al mercato neerlandese dell’energia elettrica. Nel caso dei Paesi Bassi la Commissione ha ritenuto che non fosse necessario definire mercati separati per l’energia elettrica a seconda della fonte. I motivi principali per i quali la Commissione si è discostata dalla decisione di esecuzione 2012/539/UE relativa all’Italia sono stati i seguenti: il fatto che l’energia elettrica da fonti rinnovabili fosse venduta direttamente sul mercato all’ingrosso e non a un ente non commerciale, quali sono il Gestore del sistema di trasmissione in Germania e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in Italia; l’assenza di immissione prioritaria nella rete per l’energia elettrica da fonti rinnovabili; il fatto che all’energia elettrica da fonti rinnovabili fosse applicabile un prezzo stabilito per legge consistente in una remunerazione di tipo feed-in premium e non in una tariffa fissa (come era accaduto nei casi precedenti riguardanti la Germania e l’Italia) e il fatto che le sovvenzioni per le energie rinnovabili fossero soggette a una procedura iniziale di presentazione di offerte, in cui diverse tecnologie concorrevano per un importo predefinito di sovvenzioni.

(13)

Con la richiesta in questione il richiedente sostiene che in Italia la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili e quella da fonti convenzionali facciano parte dello stesso mercato.

(14)

Nella sua comunicazione del 6 marzo 2020 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato («AGCM») sostiene che non sia possibile individuare un mercato separato per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, distinto da quello dell’energia elettrica ottenuta da fonti convenzionali. L’Autorità osserva che la produzione rinnovabile e quella convenzionale sono perfettamente sostituibili dal punto di vista della soddisfazione della domanda di energia elettrica, e che la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili venduta a condizioni di mercato è elevata (oltre il 50 % del totale). In tale contesto, l’AGCM sostiene che gli incentivi concessi alla produzione da fonti rinnovabili si sono notevolmente ridotti dal 2012, tendendo nel tempo il loro livello a garantire una mera compensazione dei costi sostenuti dai produttori di energia elettrica.

(15)

La Commissione osserva che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia è sostenuta da una serie di regimi con caratteristiche diverse.

(16)

La Commissione ha analizzato le caratteristiche di quattro regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella decisione di esecuzione 2012/539/UE relativa all’Italia. Tenuto conto delle diverse caratteristiche dei regimi introdotti in Italia successivamente a tale decisione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai fini della presente analisi il mercato sarà suddiviso in due parti: da un lato, i regimi introdotti in Italia per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili analizzati nella decisione di esecuzione 2012/539/UE e, dall’altro, i regimi introdotti in Italia dopo tale decisione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

(17)

In questo contesto, è importante ricordare che nei mercati interessati non tutti gli operatori sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici. Di conseguenza le società che non sono soggette a tale normativa, quando operano su questi mercati, avrebbero di norma la possibilità di esercitare una pressione concorrenziale sugli operatori del mercato soggetti alle norme sugli appalti pubblici.

3.4.   Definizione del mercato geografico rilevante

(18)

Nel settore dell’energia elettrica, il mercato geografico rilevante è spesso considerato di portata nazionale. La zona geografica rilevante può tuttavia dipendere anche dalla configurazione delle zone di offerta, che riflette i vincoli della rete.

(19)

Nella decisione di esecuzione 2012/539/UE la Commissione ha concluso che, a causa della presenza di vincoli di rete, al fine di valutare se fossero soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e fatto salvo il diritto della concorrenza, i mercati geografici rilevanti per la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica ottenuta da fonti convenzionali sono stati considerati la macro-zona Nord e la macro-zona Sud.

(20)

Per quanto riguarda il mercato geografico, il richiedente ritiene che sia di livello nazionale.

(21)

Nella loro comunicazione del 6 marzo 2020 le autorità italiane indicano che la differenza di prezzo tra la macro-zona Sud e la Sardegna è stata quasi azzerata, mentre la differenza di prezzo tra la macro-zona Sud e la macro-zona Sicilia è stata ridotta. L’AGCM sottolinea il processo di deconcentrazione che ha interessato il mercato in Italia, come dimostra il costante declino dell’indice Herfindahl-Hirschman (HHI) a livello nazionale (549 nel 2018, 686 nel 2017, 713 nel 2016 e 884 nel 2012). Il calcolo dell’indice HHI è stato fornito dal richiedente nella sua comunicazione del 19 settembre 2019. L’AGCM osserva tuttavia che almeno per una macro-zona (Sicilia) il prezzo zonale sembra essere ancora significativamente e permanentemente diverso da quello del resto del paese.

(22)

La Commissione concorda sul fatto che gli sviluppi riguardanti le differenze di prezzo negli ultimi otto anni hanno evidenziato una convergenza molto significativa tra le macro zone. Tuttavia il persistere di un supplemento di prezzo sul mercato della macro-zona Sicilia sembra giustificare una separazione di tale zona dal resto del mercato italiano.

(23)

Ai fini della valutazione nel quadro della presente decisione e fatta salva la normativa in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, la Commissione considera due mercati geografici rilevanti: da una parte le macro zone Nord, Sud e Sardegna, dall’altra la macro-zona Sicilia.

3.5.   Analisi del mercato

(24)

Nella decisione di esecuzione 2012/539/UE la Commissione aveva concluso che solo la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali potevano essere esonerate dalla normativa in materia di appalti pubblici. La decisione ha stabilito che la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza, stabilita all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, doveva considerarsi soddisfatta per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali nel territorio dell’Italia, ad eccezione della Sardegna e della Sicilia. La decisione ha analizzato le caratteristiche di quattro regimi di incentivi per le energie rinnovabili.

(25)

Il meccanismo del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992 (CIP6) consiste in una remunerazione di tipo feed-in tariff stabilita per legge per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e da fonti assimilate alle rinnovabili, in particolare l’energia elettrica prodotta negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica. Questo meccanismo copre i costi operativi, di capitale e di combustibile degli impianti e comprende anche una componente incentivante applicabile per i primi otto anni di vita della concessione.

(26)

La tariffa onnicomprensiva (TO) si applica agli impianti con una capacità installata inferiore a 200 kW per i parchi eolici e inferiore a 1 MW per altri tipi di energie rinnovabili. Questo sistema è garantito per 15 anni, è volontario e alternativo al sistema dei Certificati verdi. Il valore della tariffa onnicomprensiva include sia il prezzo dell’energia sia l’incentivo.

(27)

Il meccanismo dei Certificati verdi (CV) è basato sull’imposizione di quote d’obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica da fonti convenzionali, i quali sono tenuti a presentare annualmente un certo numero di Certificati verdi. I Certificati verdi sono quindi assegnati agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in funzione della fonte dell’energia prodotta e possono essere scambiati in un apposito mercato separato, distinto da quello dell’energia. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili ottengono un ricavo dalla vendita dell’energia da fonti rinnovabili sul mercato e, come incentivo, il ricavo dalla vendita dei Certificati verdi. Il valore dei Certificati verdi è determinato dall’incrocio tra la domanda (espressa dai produttori e dagli importatori di energia elettrica da fonti convenzionali) e l’offerta (espressa dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili). I regimi di Certificati verdi si applicano agli impianti sopra 1 MW (tranne gli impianti fotovoltaici) e all’energia eolica sopra 200 kW.

(28)

I Certificati verdi sono stati modificati nel gennaio 2016 e ridenominati GRIN. Prevedono un premio trimestrale versato ai beneficiari del regime in aggiunta al prezzo dell’energia elettrica. La loro durata e gli importi pagati nel quadro del regime GRIN sono esattamente identici a quelli che sarebbero stati riconosciuti ai beneficiari in base ai vecchi Certificati verdi.

(29)

Il Conto energia (CE) è il sistema di incentivazione per la produzione di energia da fonte fotovoltaica e consiste in una remunerazione di tipo feed-in premium in base alla quale i produttori ricevono il prezzo di mercato sul Mercato del giorno prima e un corrispettivo a titolo di incentivo. Questo sistema di incentivazione è garantito per 20 anni.

(30)

Tenuto conto delle caratteristiche di questi regimi e delle peculiarità della produzione e della vendita all’ingrosso dell’energia elettrica generata, nella decisione di esecuzione 2012/539/UE la Commissione ha concluso che la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza non era soddisfatta per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili. Poiché le condizioni per tali regimi sono rimaste in gran parte invariate, la Commissione non vede alcuna ragione per modificare la propria valutazione.

(31)

Per quanto riguarda i regimi introdotti dopo la decisione di esecuzione 2012/539/UE, i più importanti sono stati notificati alla Commissione e autorizzati nel quadro della normativa in materia di aiuti di Stato dalle decisioni della Commissione C(2016) 2726 (9) e C(2019) 4498 (10). Ciò implica che tali regimi includono una remunerazione adeguata alla luce dei costi sostenuti e che l’aiuto concesso non provoca distorsioni nel mercato unico.

(32)

Per quanto riguarda il regime istituito con decreto ministeriale del 23 giugno 2016, esso era aperto a tutte le fonti di energia rinnovabile, ad eccezione dell’energia solare fotovoltaica. I beneficiari sono stati divisi in tre categorie, in funzione della potenza degli impianti: impianti nuovi di grandi dimensioni (con capacità installata superiore a 5 MW), impianti nuovi di medie dimensioni (con capacità installata compresa tra 500 kW2 e 5 MW; tale categoria comprende anche il rifacimento degli impianti di ogni dimensione) e i generatori più piccoli (con capacità installata non superiore a 500 kW). La Commissione ha osservato che, per le tecnologie ammesse nell’ambito di tale regime, i costi livellati della produzione di energia sarebbero più elevati rispetto al prezzo di mercato atteso dell’energia elettrica e che il valore attuale netto («VAN») per i progetti relativi alle energie rinnovabili sarebbe negativo in assenza di aiuti e in condizioni normali di mercato.

(33)

Per quanto riguarda il regime istituito con decreto ministeriale del 4 luglio 2019, esso consiste in aiuti operativi per la produzione di energia elettrica mediante impianti che utilizzano le seguenti tecnologie rinnovabili: l’eolico on-shore, il solare fotovoltaico, l’idroelettrico e i gas residuati dei processi di depurazione. Come nel caso della decisione C(2016) 2726, la Commissione ha osservato che, per le tecnologie ammesse nell’ambito di tale regime, i costi livellati della produzione di energia sarebbero superiori al prezzo di mercato atteso dell’energia elettrica. Senza l’aiuto e in condizioni normali di mercato, il VAN dei progetti relativi alle energie rinnovabili sarebbe quindi negativo. La Commissione ha concluso che senza l’aiuto i progetti che beneficiano del regime non sarebbero economicamente redditizi.

(34)

Con decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 è stato introdotto un regime specifico per le isole minori. Si tratta di 20 isole, di cui 14 in Sicilia, non interconnesse alla rete elettrica del continente. Hanno una superficie superiore a un chilometro quadrato, sono situate a più di 1 km dalla terraferma e hanno una popolazione residente di almeno 50 abitanti. Per ogni isola sono stati stabiliti obiettivi specifici per il 2030 in materia di energia elettrica e termica per la transizione energetica. È possibile accedere a tale regime per la costruzione ex novo, il potenziamento e la riattivazione di impianti di produzione di energia elettrica di potenza non inferiore a 0,5 kW, entrati in esercizio a partire dal 15 novembre 2018, collegati alla rete elettrica dell’isola e alimentati da fonti rinnovabili disponibili localmente. I beneficiari ricevono una remunerazione di tipo feed-in tariff per l’energia elettrica venduta sulla rete e una remunerazione di tipo feed-in premium per l’energia elettrica prodotta e consumata immediatamente in sito.

(35)

Il regime denominato Ritiro Dedicato (RID) consente ai produttori di collocare sul mercato l’energia elettrica immessa in rete. Consiste nella cessione al GSE dell’energia elettrica e sostituisce ogni altro adempimento contrattuale relativo, tra l’altro, all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto dell’energia. Sono ammessi al regime RID gli impianti di potenza inferiore a 10 MW o di potenza qualsiasi se alimentati da [energia solare, eolica, maremotrice, del moto ondoso, geotermica, idraulica limitatamente alle unità ad acqua fluente o da] altre fonti rinnovabili se nella titolarità di un autoproduttore. Il regime RID rappresenta un’alternativa agli incentivi concessi nell’ambito degli altri regimi istituiti con i decreti ministeriali del 5 luglio 2012, del 6 luglio 2012, del 23 giugno 2016 e del 4 luglio 2019.

(36)

Il regime denominato Scambio sul Posto (SSP) consente una compensazione economica tra il valore associato all’energia elettrica immessa in rete e il valore associato all’energia elettrica prelevata e consumata in un momento diverso da quello in cui avviene la produzione. Si applica agli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, se alimentati da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e di potenza massima non superiore a 200 kW, o agli impianti di potenza fino a 500 kW, se alimentati da fonti rinnovabili e entrati in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2015. Il regime SSP rappresenta un’alternativa agli incentivi concessi nell’ambito degli altri regimi istituiti con i decreti ministeriali del 5 luglio 2012, del 6 luglio 2012, del 23 giugno 2016 e del 4 luglio 2019.

(37)

La Commissione osserva che i regimi istituiti con i decreti ministeriali del 23 giugno 2016 e del 4 luglio 2019 prevedono una procedura di presentazione di offerte al fine di poter beneficiare degli incentivi.

(38)

La Commissione osserva che il livello di concorrenza in relazione alla possibilità di beneficiare dei regimi istituiti con i decreti ministeriali del 23 giugno 2016 e del 4 luglio 2019 è aumentato: vi è infatti un elevato numero di candidati e di offerte per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Commissione ritiene pertanto che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che beneficiano dei regimi più recenti operino in un contesto concorrenziale.

(39)

Per quanto riguarda gli altri tre regimi, ossia il regime istituito con decreto ministeriale del 14 febbraio 2017, il RID e l’SSP, la Commissione non ha alcun elemento per concludere che i beneficiari siano soggetti a pressioni concorrenziali. Alcune delle loro caratteristiche, ad esempio la remunerazione di tipo feed-in tariff o il fatto che l’energia prodotta sia acquistata dal GSE, sono simili a quelle di altri regimi analizzati nella decisione del 2012.

4.   CONCLUSIONI

(40)

Alla luce dei fattori esaminati in precedenza, la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza stabilita all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dovrebbe essere considerata soddisfatta per gli enti aggiudicatori in relazione alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia in base ai regimi istituiti dai decreti ministeriali del 23 giugno 2016 e del 4 luglio 2019.

(41)

Inoltre, poiché si ritiene soddisfatta la condizione del libero accesso al mercato, la direttiva 2014/25/UE non dovrebbe essere applicata quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti per consentire la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in Italia in base ai regimi istituiti dai decreti ministeriali del 23 giugno 2016 e del 4 luglio 2019, né quando tali enti organizzano concorsi di progettazione per l’esercizio di tali attività nella zona geografica in questione.

(42)

Alla luce dei fattori esaminati in precedenza, la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza stabilita all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dovrebbe essere considerata non soddisfatta per gli enti aggiudicatori in relazione alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in base ai regimi CIP6, CV/GRIN, CE, TO, al regime istituito dal decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 nonché ai regimi RID e SSP. La direttiva 2014/25/UE dovrebbe pertanto continuare ad applicarsi quando gli enti aggiudicatori attribuiscono appalti per consentire l’esercizio di tali attività in Italia e quando organizzano concorsi di progettazione per l’esercizio di tali attività nella zona geografica in questione.

(43)

Alla luce dei fattori esaminati in precedenza, la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza stabilita all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dovrebbe essere considerata soddisfatta per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia, ad eccezione della Sicilia.

(44)

Poiché la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in base ai regimi CIP6, CV/GRIN, CE, TO, al regime istituito dal decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 nonché ai regimi RID e SSP dovrebbe rimanere soggetta alla disciplina di cui alla direttiva 2014/25/UE, si ricorda che i contratti di appalto aventi ad oggetto diverse attività devono essere trattati in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 di tale direttiva. Ciò significa che, quando un ente aggiudicatore tratta appalti «misti», ossia appalti che riguardano sia attività esonerate dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE sia attività ad essa soggette, è necessario considerare le attività alle quali l’appalto è principalmente destinato. In caso di appalto misto, se il fine è principalmente quello di sostenere attività non esonerate dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE, le disposizioni della direttiva devono essere applicate. Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, essi devono essere aggiudicati secondo le norme di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.

(45)

Si ricorda che l’articolo 16 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione prevede un’esenzione dall’applicazione della suddetta direttiva alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni devono svolgersi, sia stato stabilito, conformemente all’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che l’attività è direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell’articolo 34 di tale direttiva. Poiché si è giunti alla conclusione che l’attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia in base ai regimi istituiti dai decreti ministeriali del 23 giugno 2016 e del 4 luglio 2019 è direttamente esposta alla concorrenza, i contratti di concessione destinati a permettere l’esercizio di tali attività in Italia (ad eccezione della Sicilia) saranno esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE.

(46)

Quando gli impianti cesseranno di ricevere il sostegno offerto dai regimi CIP6, CV/GRIN, CE, TO, dal regime istituito con il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 nonché dai regimi RID e SSP, le disposizioni della direttiva 2014/25/UE non dovrebbero più applicarsi a tali impianti, in quanto saranno considerati esposti alla concorrenza.

(47)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto esistente tra aprile 2017 e maggio 2020, quale risulta dalle informazioni presentate dal richiedente e dalle autorità italiane nonché dalle informazioni pubblicamente disponibili. Essa può essere rivista qualora non siano più soddisfatte le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE a seguito di cambiamenti rilevanti della situazione di diritto o di fatto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a consentire la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia in base ai regimi istituiti dai decreti ministeriali del 23 giugno 2016 e del 4 luglio 2019.

Articolo 2

La direttiva 2014/25/UE continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a consentire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia che riceve il sostegno dei regimi indicati di seguito:

a)

meccanismo del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992 (CIP6);

b)

meccanismo dei Certificati verdi o GRIN;

c)

regime del Conto energia;

d)

tariffa onnicomprensiva;

e)

regime istituito dal decreto ministeriale del 14 febbraio 2017;

f)

regime del Ritiro dedicato;

g)

regime dello Scambio sul posto.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2020

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)   GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d’applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39).

(3)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(4)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(5)  Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, Österreichische Post AG/Commissione, T-463/14, EU:T:2016:243, punto 28.

(6)  Decisione di esecuzione 2012/539/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali in Italia nella macro-zona Nord e nella macro-zona Sud dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e che modifica la decisione 2010/403/UE della Commissione (GU L 271 del 5.10.2012, pag. 4)

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/71 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 53).

(8)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  Decisione C(2016) 2726 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativa al sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

(10)  Decisione C(2019) 4498 della Commissione, del 14 giugno 2019, relativa al sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 2019-2021.

(11)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).


16.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1500 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2020

relativa all’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Lituania

[notificata con il numero C(2020) 5031]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1.   FATTI

(1)

L’8 aprile 2019 Lietuvos energija UAB («il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»).

(2)

La richiesta riguarda attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica che non sono regolamentate dall’autorità nazionale (2). Nella sua e-mail del 18 giugno 2019 il richiedente ha confermato che gli scambi di energia di bilanciamento e di energia di regolazione, la fornitura di capacità di riserva e gli obblighi di prestazione di servizio pubblico non rientrano nella richiesta.

(3)

La richiesta non era accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per le attività in questione, contenente un’analisi approfondita delle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE alle attività in questione, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Di conseguenza, conformemente all’allegato IV, punto 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione è tenuta a adottare un atto di esecuzione relativo alla richiesta entro 105 giorni lavorativi. Il termine iniziale è stato sospeso conformemente all’allegato IV, punto 2, della direttiva 2014/25/UE. Il termine concordato tra il richiedente e la Commissione per l’adozione dell’atto di esecuzione scade il 31 luglio 2020.

(4)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione ha informato della richiesta le autorità lituane e ha chiesto ulteriori informazioni il 14 maggio e il 24 maggio 2019. Le autorità lituane hanno risposto il 18 settembre e il 23 settembre 2019. La Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti il 7 ottobre 2019, il 30 gennaio e il 17 marzo 2020 e le autorità lituane hanno risposto il 22 gennaio, il 5 marzo e il 19 marzo 2020. Nel quadro della consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici, le autorità lituane hanno fornito ulteriori informazioni il 9 luglio 2020.

(5)

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni al richiedente il 3 maggio, il 27 maggio e il 14 giugno 2019 e le risposte del richiedente sono pervenute il 17 maggio, il 12 giugno e il 18 giugno 2019.

2.   QUADRO GIURIDICO

(6)

La direttiva 2014/25/UE si applica all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività relative, tra l’altro, alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica, a meno che tali attività non siano esentate a norma dell’articolo 34 di tale direttiva. La direttiva 2014/25/UE non si applica a determinati tipi di attività qualora queste non siano considerate attività di cui all’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva.

(7)

A norma degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE, su richiesta di uno Stato membro o di un ente aggiudicatore gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una delle attività cui si applica tale direttiva non sono soggetti a quest’ultima. Tale esenzione può essere concessa se l’attività, nello Stato membro in cui è esercitata, è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione.

3.   VALUTAZIONE

3.1.   Accesso libero al mercato

(8)

Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro interessato ha attuato e applicato la pertinente legislazione dell’Unione, aprendo un determinato settore o una sua parte. La legislazione in questione è riportata nell’allegato III della direttiva 2014/25/UE e comprende, per quanto riguarda il settore dell’energia elettrica, la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(9)

In base alle informazioni a disposizione della Commissione, e come confermato dal richiedente, la Lituania ha recepito (4) e applica la direttiva 2009/72/CE. Il mercato rilevante è pertanto considerato liberamente accessibile in conformità all’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.

3.2.   Esposizione diretta alla concorrenza

(10)

L’esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un criterio da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Date le caratteristiche dei mercati interessati, dovrebbero essere presi in considerazione anche altri criteri.

(11)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme sulla concorrenza e delle norme sugli aiuti di Stato né altri ambiti del diritto dell’Unione. In particolare, i criteri e la metodologia utilizzati per valutare l’esposizione diretta alla concorrenza a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli utilizzati per la valutazione a norma dell’articolo 101 o 102 TFUE o a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (5), come confermato dal Tribunale (6).

(12)

È opportuno tenere presente che l’obiettivo della presente decisione è stabilire se le attività oggetto della richiesta siano direttamente esposte alla concorrenza in mercati liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. Ciò garantirà che, in assenza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate in materia di appalti definite nella direttiva 2014/25/UE, gli appalti per l’esercizio delle attività in questione saranno aggiudicati secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, in base a criteri che permettano agli acquirenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico.

3.2.1   Definizione del mercato del prodotto

(13)

La richiesta riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica.

(14)

Nella sua decisione nel caso COMP M.4110 E.ON — ENDESA (7), la Commissione ha individuato i seguenti mercati rilevanti del prodotto nel settore dell’energia elettrica: produzione e vendita all’ingrosso; trasmissione; distribuzione e vendita al dettaglio. Sebbene alcuni di questi mercati possano essere ulteriormente suddivisi, sino ad oggi la prassi della Commissione (8) ha rigettato una distinzione tra un mercato della produzione di energia elettrica e un mercato della vendita all’ingrosso, visto che la produzione in sé costituisce soltanto un primo anello della catena di valore e che la quantità di energia elettrica prodotta è commercializzata sul mercato all’ingrosso.

(15)

Nel 2012 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/218/UE (9) e la decisione di esecuzione 2012/539/UE (10) in relazione, rispettivamente, al mercato dell’energia elettrica tedesco e a quello italiano. Per quanto riguarda la Germania, la Commissione ha ritenuto che la produzione e la commercializzazione di energia elettrica regolamentata dalla legge sulle fonti energetiche rinnovabili non rientrasse nel mercato per la produzione e la prima vendita di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali poiché l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di norma non è venduta direttamente sul mercato all’ingrosso, ma è acquistata dai gestori delle reti di trasmissione a un prezzo stabilito per legge. In modo analogo, per l’Italia, la Commissione ha ritenuto che il mercato per la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili fosse separato dal mercato per la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali poiché la vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che sono soggette ai meccanismi CIP 6 (Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992) e FIT (Feed-in Tariffs, tariffe feed-in), avviene per la maggior parte attraverso il Gestore dei servizi energetici. I motivi principali per i quali la Commissione ha operato questa distinzione si riferiscono essenzialmente alla vendita, da parte dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, della loro produzione a enti non commerciali, quali sono il Gestore del sistema di trasmissione in Germania e il Gestore dei servizi energetici in Italia. Le ulteriori considerazioni addotte in queste due precedenti decisioni sono state la priorità di immissione in rete per le energie rinnovabili e un prezzo stabilito per legge. La Commissione ha concluso che in Germania e in Italia la produzione di energia da fonti rinnovabili e la prima vendita non erano pertanto soggette alle forze di mercato.

(16)

Nel 2017 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/71 (11) in relazione al mercato neerlandese dell’energia elettrica. Nel caso dei Paesi Bassi la Commissione ha ritenuto che non fosse necessario definire mercati separati per l’energia elettrica a seconda della fonte. Le principali differenze rispetto alle decisioni di esecuzione 2012/218/UE e 2012/539/UE riguardanti la Germania e l’Italia sono le seguenti: il fatto che l’energia elettrica da fonti rinnovabili fosse venduta direttamente sul mercato all’ingrosso e non a un ente non commerciale; l’assenza di priorità di immissione in rete per l’energia elettrica da fonti rinnovabili; il fatto che all’energia elettrica da fonti rinnovabili fosse applicabile un prezzo stabilito per legge consistente in una remunerazione di tipo feed-in premium e non in una tariffa fissa (come invece era accaduto nei casi di cui alle decisioni di esecuzione 2012/218/UE e 2012/539/UE riguardanti la Germania e l’Italia) e il fatto che le sovvenzioni per le energie rinnovabili fossero soggette a una procedura iniziale di presentazione di offerte, in cui diverse tecnologie concorrevano per un importo predefinito di sovvenzioni.

(17)

Alla luce delle decisioni di esecuzione 2012/218/UE, 2012/539/UE e (UE) 2018/71, nel caso di specie è necessario esaminare, sulla base degli stessi criteri, la pertinenza di una distinzione tra energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed energia elettrica prodotta da fonti convenzionali.

(18)

Nella risposta del 18 settembre 2019 alla richiesta di informazioni della Commissione del 14 maggio 2019, le autorità lituane hanno comunicato che attualmente esistono tre regimi di sostegno per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

(19)

Il primo regime di sostegno si applica ai produttori di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili («FER») che hanno ottenuto il diritto di beneficiare degli incentivi previsti dal regime tra il 1o gennaio 2002 e il 23 maggio 2011. Gli elementi principali del primo regime sono: acquisto obbligatorio di energia elettrica da FER da parte di un’impresa designata dal ministero dell’Energia o dalla rete di distribuzione; priorità di immissione; remunerazione basata su un prezzo fisso stabilito dall’autorità di regolamentazione dell’energia; esonero dalla responsabilità di bilanciamento della rete e compensazione del produttore per il costo di connessione alla rete. A seconda della capacità dell’impianto, il primo regime è soggetto a una procedura competitiva per le licenze edilizie.

(20)

La capacità installata che può beneficiare dell’incentivo nell’ambito del primo regime di sostegno è di 237 MW e il periodo di incentivazione dura fino alla fine del 2020 o, se il periodo compreso tra la data di rilascio dell’autorizzazione di produzione e il 2020 è inferiore a 12 anni, il periodo di incentivazione è di 12 anni a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione di produzione.

(21)

Il secondo regime di sostegno si applica ai produttori di energia elettrica da FER che hanno ottenuto il diritto di beneficiare degli incentivi previsti dal regime tra il 24 maggio 2011 e il 30 aprile 2019. Gli elementi principali del secondo regime sono: acquisto obbligatorio di energia elettrica da FER da parte di un’impresa designata dal ministero dell’Energia o dalla rete di distribuzione; priorità di immissione; remunerazione basata su un prezzo fisso aggiudicato in seguito a una procedura di gara o stabilito dall’autorità di regolamentazione dell’energia; esonero dalla responsabilità di bilanciamento della rete e compensazione del produttore per il costo di connessione alla rete.

(22)

A seconda della capacità dell’impianto, nell’ambito del secondo regime di sostegno l’assegnazione del sostegno basato su un prezzo fisso è effettuata mediante una procedura competitiva di offerte.

(23)

La capacità installata che può beneficiare dell’incentivo è di 464 MW, la durata del periodo di incentivazione è di 12 anni a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione di produzione e i pagamenti continueranno fino al 2029.

(24)

Il terzo regime di sostegno è stato approvato dalla Commissione (12) ed è entrato in vigore il 1o maggio 2019. Gli elementi principali del terzo regime sono: priorità di immissione; remunerazione basata su un supplemento di prezzo stabilito in seguito a una procedura di gara (non viene effettuato alcun pagamento se i prezzi sono pari a zero o negativi per un periodo pari o superiore a sei ore; non viene effettuato alcun pagamento per le quantità prodotte in eccesso rispetto alla produzione di energia elettrica assegnata al momento della gara); esonero dalla responsabilità di bilanciamento della rete per gli impianti con capacità inferiore a 500 kW e per i progetti pilota.

(25)

Nell’ambito del terzo regime di sostegno, il sostegno basato su un supplemento di prezzo deve essere istituito mediante una procedura competitiva di offerte per tutti i tipi di impianti, senza distinzione in base alle dimensioni e alla tecnologia.

(26)

L’entità dell’incentivo nell’ambito del terzo regime di sostegno è di circa 2,9 TWh e la durata del periodo di incentivazione è di 12 anni a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione di produzione.

(27)

Secondo il richiedente, il terzo regime di sostegno per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in Lituania è simile alle corrispondenti misure adottate nei Paesi Bassi. Ciò giustificherebbe pertanto la definizione di un unico mercato del prodotto comprendente l’energia elettrica prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili. La Commissione osserva tuttavia che il terzo regime è stato introdotto solo molto di recente.

(28)

Secondo le autorità lituane, è opportuno definire la produzione e la vendita all’ingrosso come un mercato unico, indipendentemente dalla fonte di energia elettrica. In alternativa, se dovessero essere definiti due mercati, le autorità lituane propongono la seguente delimitazione: un mercato dell’energia elettrica da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, ad eccezione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto del primo e del secondo regime di sostegno, e un mercato dell’energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto del primo e del secondo regime di sostegno.

(29)

L’energia elettrica prodotta nell’ambito del terzo regime riceve un sostegno basato su un supplemento di prezzo istituito mediante una procedura competitiva di offerte per tutti i tipi di impianti, senza distinzione in base alle dimensioni e alla tecnologia. Il periodo di sostegno per ciascun impianto è di 12 anni. I beneficiari ricevono un supplemento massimo, pari alla differenza tra un prezzo massimo (costo della tecnologia di produzione di energia elettrica da FER più efficiente in termini di costi disponibile in Lituania — eolico on-shore) e un prezzo di riferimento. Nell’aprile 2019, con decisione C(2019) 3122 (13), la Commissione ha stabilito che il sostegno finanziario a tale regime era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

(30)

L’energia elettrica prodotta nell’ambito del terzo regime riceve un sostegno basato su un supplemento di prezzo stabilito mediante una procedura competitiva di offerte. Ciò differisce notevolmente dalla situazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che ricevono un corrispettivo stabilito per legge, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

(31)

Tenendo in considerazione le specificità del mercato dell’energia elettrica lituano sopra descritte, al fine di valutare le condizioni stabilite all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e fatti salvi il diritto della concorrenza e le norme sugli aiuti di Stato, il mercato rilevante del prodotto è quindi definito come il mercato per la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, fatta eccezione per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno.

(32)

Per quanto riguarda il primo e il secondo regime di sostegno, in entrambi i regimi i produttori di energia elettrica beneficiano di un prezzo fisso per l’energia elettrica da essi prodotta, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

(33)

Sono esonerati dalle responsabilità di bilanciamento della rete: è il gestore della rete di trasmissione o di distribuzione che gestisce il bilanciamento, a seconda della rete cui è connesso il produttore.

(34)

Hanno beneficiato di una compensazione per il costo di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica. Quando gli impianti dei produttori sono stati connessi alla rete elettrica, è stata rimborsata loro una parte dei costi di connessione sostenuti dal gestore della rete elettrica.

(35)

Hanno diritto all’acquisto obbligatorio dell’energia elettrica prodotta. I produttori possono vendere la loro energia elettrica sul mercato ma, se decidono di non farlo, hanno il diritto di vendere tutta l’energia elettrica prodotta e immessa in rete all’impresa designata quando gli impianti di produzione di energia elettrica sono connessi alla rete di trasmissione, oppure a un gestore della rete di distribuzione che serva più di 100 000 utenti quando gli impianti di produzione di energia elettrica dei produttori sono connessi alla rete di distribuzione.

(36)

Beneficiano di una priorità di immissione in rete. Nell’ambito del diritto di priorità, il gestore della rete elettrica deve accettare, trasferire o distribuire, a tariffe trasparenti e non discriminatorie, tutta l’energia elettrica offerta dal produttore; tale diritto di priorità è garantito al produttore nei confronti di altri produttori di energia elettrica da fonti energetiche non rinnovabili.

(37)

L’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno forma pertanto un mercato distinto.

3.2.2   Definizione del mercato geografico

(38)

Nel 2012 la Lituania ha aderito alla borsa elettrica Nord Pool e i produttori lituani di energia elettrica sono così entrati in concorrenza per vendere la propria energia elettrica ai fornitori sul mercato. Nel 2013 il sistema elettrico lituano era già connesso ai sistemi di altri Stati membri, come la Lettonia, e dal dicembre 2015 anche ai sistemi di Svezia e Polonia. La Lituania rimane tuttavia un’unica zona di offerta.

(39)

Secondo il richiedente la richiesta riguarda attività svolte sul territorio della Lituania.

(40)

Per quanto riguarda i mercati dell’energia elettrica, nelle decisioni di esecuzione 2012/218/UE e (UE) 2018/71 la Commissione ha ritenuto che la portata geografica del mercato fosse nazionale.

(41)

In assenza di indicazioni circa una diversa portata del mercato geografico, ai fini della valutazione ai sensi della presente decisione e fatti salvi il diritto della concorrenza e le norme sugli aiuti di Stato, la Commissione ritiene che la portata geografica del mercato della produzione e della vendita all’ingrosso dell’energia elettrica, per la produzione di energia elettrica tanto da fonti convenzionali quanto da fonti rinnovabili (soggette a tutti i regimi), sia il territorio della Lituania.

3.2.3.   Analisi del mercato

(42)

È importante ricordare che, nel mercato lituano della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica, non tutti gli operatori di mercato sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici. Di conseguenza, quando agiscono su tali mercati, le imprese non soggette al rispetto di tali norme avrebbero di solito la possibilità di esercitare una pressione concorrenziale sugli operatori di mercato tenuti al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. Secondo le autorità lituane, nei mercati oggetto della richiesta, oltre al richiedente, sono soggette alle norme in materia di appalti pubblici gli enti indicati di seguito: UAB Vilniaus energija, AB Panevėžio energija, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, AB Vilniaus šilumos tinklai, AB Klaipėdos energija e AB Šiaulių energija.

3.2.3.1.   Produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, fatta eccezione per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno

(43)

Nelle decisioni di esecuzione 2012/218/UE e 2012/539/UE la Commissione ha ritenuto rilevante, per quanto attiene al mercato della produzione e della vendita all’ingrosso, la quota di mercato cumulata delle tre imprese più grandi. Tuttavia, dato che non tutti gli operatori di mercato sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici, l’analisi verte sulla posizione di mercato e sui vincoli concorrenziali dei singoli operatori di mercato soggetti alle norme sugli appalti pubblici. Possono essere considerate pertinenti anche altre misure di concentrazione.

(44)

Secondo la risposta delle autorità lituane del 5 marzo 2020 alla richiesta di informazioni della Commissione del 30 gennaio 2020, sul mercato lituano della produzione di energia elettrica il richiedente è il principale operatore di mercato e la sua quota di mercato ha oscillato nel periodo 2015-2019 tra un massimo del 60,8 % nel 2018 e un minimo del 53,9 % nel 2019. Il secondo operatore di mercato è AB ACHEMA, che è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato nello stesso periodo passando dal 10,3 % nel 2015 al 23 % nel 2019. I due operatori di mercato successivi di maggiori dimensioni hanno quote comprese tra il 5 % e il 10 % ciascuno. La Commissione osserva che, a parte il richiedente, gli altri principali operatori di mercato attivi non sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici. UAB Vilniaus Energija è soggetta alle norme in materia di appalti pubblici, ma dal 2016 non è più attiva sul mercato rilevante.

(45)

Secondo la legislazione nazionale, il mercato della vendita all’ingrosso dell’energia elettrica è costituito dagli scambi sulla borsa elettrica e negli accordi bilaterali e dagli scambi di energia di bilanciamento e di regolazione.

(46)

Secondo la tabella 14 della risposta del richiedente del 17 maggio 2019 alla richiesta di informazioni della Commissione del 3 maggio 2019, più del 75 % degli scambi totali di energia elettrica in Lituania avviene attraverso la borsa elettrica Nord Pool. Nord Pool è la più grande borsa elettrica europea. Realizza scambi di energia in tutta Europa. Gestisce la negoziazione del giorno prima e infragiornaliera, la compensazione e il regolamento e offre servizi di dati e di conformità, nonché servizi di consulenza. Gestisce mercati di scambio di energia elettrica in Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Lussemburgo, Francia e Regno Unito. Nel 2019 ha registrato un volume totale di 494 TWh di energia elettrica scambiata, che comprende oltre il 90 % del consumo totale di energia elettrica nel mercato nordico e baltico.

(47)

La liquidità del mercato di vendita all’ingrosso è un indicatore rilevante per la concorrenza, in quanto volumi sufficienti sul fronte sia dell’offerta che della domanda per i pertinenti prodotti all’ingrosso (ad esempio carico di base, carico di punta, blocchi orari per diversi orizzonti temporali) forniscono opportunità di approvvigionamento e di copertura a operatori e fornitori.

(48)

Il grado di liquidità sul mercato della vendita all’ingrosso di Nord Pool avalla la conclusione secondo cui gli enti aggiudicatori che operano sul mercato lituano della produzione e della vendita all’ingrosso sono esposti alla concorrenza.

(49)

La capacità di interconnessione è sufficiente a consentire importazioni o esportazioni significative da o verso la Lituania. Inoltre la Lituania fa parte della borsa elettrica Nord Pool, in cui competono numerosi produttori di energia elettrica dei paesi partecipanti (Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Estonia, Lettonia e Lituania). Una parte significativa delle importazioni lituane di energia elettrica proviene dalla Russia e dalla Bielorussia.

(50)

È probabile che l’aumento della capacità di interconnessione tra la Lituania e altri paesi abbia avuto un impatto favorevole sulla concorrenza nel mercato lituano della produzione di energia elettrica.

(51)

Secondo la richiesta, le importazioni nel 2018 hanno coperto l’80 % della domanda lituana di energia elettrica. Le importazioni nette sono aumentate da 7208 TWh nel 2015 a 9632 TWh nel 2018, mentre l’energia elettrica prodotta in Lituania è scesa da 4598 TWh a 3220 TWh. Il richiedente spiega che, anche se la capacità installata totale in Lituania sarebbe sufficiente a soddisfare la domanda, l’energia elettrica importata è meno costosa di quella prodotta localmente. Di conseguenza alcuni dei suoi impianti sono stati disattivati e sono mantenuti come capacità di riserva.

(52)

L’entità delle importazioni sul mercato lituano induce a concludere che gli enti aggiudicatori che operano sul mercato lituano della produzione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, ad eccezione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno, sono esposti alla concorrenza.

3.2.3.2.   Produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno

(53)

Sulla base delle caratteristiche dei regimi di sostegno, la Commissione osserva che il primo e il secondo regime di sostegno presentano caratteristiche simili a quelle dei regimi analizzati nelle decisioni di esecuzione 2012/218/UE e 2012/539/UE in relazione all’Italia e alla Germania. In entrambi i casi la Commissione aveva distinto caratteristiche specifiche particolarmente importanti. In primo luogo, la produzione di energia elettrica da FER gode di una connessione prioritaria alla rete e ha priorità rispetto all’energia elettrica convenzionale nell’immissione in rete, per cui è praticamente indipendente dalla domanda. In secondo luogo, la produzione e l’immissione in rete sono totalmente indipendenti dai prezzi in quanto i produttori di energia elettrica da FER hanno diritto a un corrispettivo stabilito per legge.

(54)

Data la somiglianza delle caratteristiche del primo e del secondo regime in Lituania con la produzione di energia elettrica da FER analizzata nelle decisioni del 2012, la Commissione conclude che tali attività non sono esposte alla concorrenza.

4.   CONCLUSIONI

(55)

Alla luce dei fattori esaminati in precedenza, è opportuno considerare soddisfatta la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, fatta eccezione per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno in Lituania.

(56)

Inoltre, poiché si ritiene soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, è opportuno che la direttiva 2014/25/UE non sia applicata quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso in Lituania di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, fatta eccezione per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno, o quando gli enti aggiudicatori organizzano concorsi di progettazione per l’esercizio di tali attività nella zona geografica in questione.

(57)

Alla luce dei fattori esaminati in precedenza, è opportuno considerare non soddisfatta la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno in Lituania. È pertanto opportuno continuare ad applicare la direttiva 2014/25/UE quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a permettere l’esercizio di tale attività in Lituania e quando organizzano concorsi di progettazione per l’esercizio di tale attività nella zona geografica in questione.

(58)

Poiché la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di supporto dovrebbe rimanere soggetta alla disciplina di cui alla direttiva 2014/25/UE, si ricorda che i contratti di appalto aventi ad oggetto diverse attività devono essere trattati in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 di tale direttiva. Ciò significa che, quando un ente aggiudicatore tratta appalti «misti», ossia appalti che riguardano sia attività esonerate dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE sia attività ad essa soggette, è necessario considerare le attività alle quali l’appalto è principalmente destinato. Nel caso degli appalti misti, se il fine è principalmente quello di sostenere attività non esonerate, devono applicarsi le disposizioni della direttiva 2014/25/UE. Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, essi devono essere aggiudicati secondo le norme di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.

(59)

Si ricorda che l’articolo 16 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione prevede un’esenzione dall’applicazione della suddetta direttiva alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni devono svolgersi, sia stato stabilito, conformemente all’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che l’attività è direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell’articolo 34 di tale direttiva. Poiché si è concluso che l’attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, fatta eccezione per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno, è soggetta alla concorrenza, i contratti di concessione destinati a permettere l’esercizio di tali attività in Lituania saranno esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE.

(60)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto esistente tra aprile 2019 e maggio 2020, quale risulta dalle informazioni presentate dal richiedente e dalle autorità lituane nonché dalle informazioni pubblicamente disponibili. Essa può essere rivista qualora non siano più soddisfatte le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE a seguito di cambiamenti rilevanti della situazione di diritto o di fatto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili in Lituania, fatta eccezione per la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno.

Articolo 2

La direttiva 2014/25/UE continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Lituania in base al primo e al secondo regime di sostegno.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2020

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)   GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(2)  Tali attività possono essere soggette al diritto dell’UE e nazionale che concede il libero accesso al mercato, cfr. sezione 3.1 della presente decisione.

(3)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(4)  Atto nazionale di recepimento: Lietuvos Republikos Elektros Energetikos Įstatymas, 2000 m. liepos 20 d. n. VIII-1881.

(5)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(6)  Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, Österreichische Post AG/Commissione europea, T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243, punto 28.

(7)  Caso COMP/M. n. 4110 E.ON — ENDESA del 25.4.2006, punti 10 e 11, pag. 3.

(8)  Caso COMP/M. n. 3696 E.ON — MOL del 21.1.2005, punto 223, Caso COMP/M. n. 5467, RWE — ESSENT del 23.6.2009, punto 23.

(9)  Decisione di esecuzione 2012/218/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali in Germania dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 21).

(10)  Decisione di esecuzione 2012/539/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali in Italia nella macro zona Nord e nella macro zona Sud dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e che modifica la decisione 2010/403/UE della Commissione (GU L 271 del 5.10.2012, pag. 4).

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/71 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 53).

(12)  Aiuto di Stato SA.50199 (2019/N) del 23 aprile 2019 — Sostegno della Lituania alle centrali elettriche che producono energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

(13)  [Decisione C(2019) 3122 della Commissione, del ... aprile 2020, relativa al sostegno della Lituania alle centrali elettriche che producono energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.]

(14)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).


16.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1501 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2020

sulla valutazione effettuata a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’esenzione temporanea da talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione concessa dalla Germania

[notificata con il numero C(2020) 6891]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 febbraio 2020 l’autorità competente Luftfahrt-Bundesamt («LBA»), per conto della Germania, ha notificato alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia» o «AESA») e agli altri Stati membri di aver concesso alla Lufthansa Technik AG un’esenzione dall’obbligo di conformarsi all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2). A norma del suddetto punto, le organizzazioni approvate in conformità alla parte 145 sono tenute a garantire che siano installati su un aeromobile o un altro componente solo componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite il Modulo 1 AESA o equivalente, e che i dati di manutenzione applicabili indichino tale specifico componente, parte standard o materiale.

(2)

L’esenzione è stata concessa dall’LBA nel contesto di futuri progetti STC (Supplemental type Certificate - certificato di omologazione supplementare) e consente alla Lufthansa Technik AG di non conformarsi, in alcuni casi, all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione in relazione a taluni componenti che saranno installati dalla Lufthansa Technik AG e che erano stati fabbricati come prototipi.

(3)

L’LBA spiega che, in passato, alcuni dei componenti prototipo installati dalla Lufthansa Technik AG sugli aeromobili non avevano potuto essere successivamente ricertificati dal fabbricante come conformi ai dati di progetto della modifica dopo che la modifica era stata approvata con il rilascio di un STC. L’LBA si riferisce a casi in cui il fabbricante aveva sede negli Stati Uniti e non era possibile ricertificare il componente dopo che quest’ultimo aveva lasciato lo stabilimento del fabbricante e a casi in cui il fabbricante era divenuto insolvente prima dell’approvazione dei dati di progetto. Secondo l’LBA in tali casi la ricertificazione dei componenti o non era possibile, o costituiva un onere amministrativo tale da ritardare la ripresa del servizio dell’aeromobile, impedendo alla Lufthansa Technik AG di evadere gli ordini dei clienti e generando un rischio finanziario ed economico.

(4)

L’esenzione concessa dall’LBA non specifica i prodotti o i progetti per i quali la Lufthansa Technik AG è stata esentata dall’obbligo di conformarsi all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione e per i quali può accettare l’installazione di componenti non conformi. L’LBA spiega che per la Lufthansa Technik AG è in arrivo un numero limitato di progetti STC che potrebbero vedere l’insorgere di problemi analoghi, a causa dei quali la Lufthansa Technik AG può non essere in grado di conformarsi all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L’esenzione è stata concessa in previsione di questi eventuali problemi al fine di evitare, in futuro, ritardi nella ripresa del servizio di aeromobili modificati. L’esenzione è valida dal 13 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, periodo che supera quindi gli otto mesi consecutivi.

(5)

Per attenuare la non conformità all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, l’esenzione prevede che la Lufthansa Technik AG sia autorizzata a riammettere in servizio aeromobili con componenti prototipo sulla base di una procedura alternativa che comprende un confronto tra lo stato di certificazione di ciascun componente prototipo e i dati di progetto approvati ottenuti dopo il completamento della corrispondente procedura di approvazione STC.

(6)

A seguito di una valutazione, il 16 luglio 2020 l’Agenzia ha formulato una raccomandazione negativa in merito all’esenzione concessa dall’LBA.

(7)

La Commissione condivide la raccomandazione dell’Agenzia.

(8)

A norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, uno Stato membro è autorizzato a concedere un’esenzione a una persona fisica o giuridica soggetta a tale regolamento in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti che interessano la suddetta persona, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) di tale articolo.

(9)

Per quanto riguarda le «circostanze imprevedibili urgenti» o le «esigenze operative urgenti», la Commissione ritiene che l’esenzione non sia giustificata da circostanze imprevedibili urgenti che interessano la Lufthansa Technik AG, né da esigenze operative urgenti della Lufthansa Technik AG, come prescritto dall’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. L’esenzione è concessa in previsione di eventuali problemi futuri relativi alla ricertificazione di componenti prototipo. Pur potendo effettivamente essere imprevedibili, come nel caso del fallimento di un fornitore, o determinare un’esigenza operativa di mettere in servizio un aeromobile, tali problemi non si sono concretizzati né erano in procinto di concretizzarsi al momento in cui è stata concessa l’esenzione. In particolare, la Germania non ha fornito alcuna prova del fatto che alcuni fabbricanti abbiano comunicato alla Lufthansa Technik AG di non essere in grado di fornire componenti con le certificazioni richieste per determinati progetti. Di conseguenza la Commissione ritiene che, nel caso in questione, il requisito dell’urgenza non sia soddisfatto.

(10)

La Commissione ritiene inoltre che l’esenzione non soddisfi le limitazioni richieste per ambito e durata di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139. Pur essendo stata concessa solo per i casi in cui non è possibile ricertificare un componente prototipo, l’esenzione si applica effettivamente a qualsiasi progetto STC realizzato durante il periodo di applicazione e riguarda un numero illimitato di componenti che possono essere installati a sostegno di detti progetti STC. La Commissione osserva inoltre che l’LBA non ha dimostrato che la durata dell’esenzione è limitata a quanto strettamente necessario. La scadenza del periodo di applicabilità dell’esenzione è stata fissata dall’LBA al 31 dicembre 2021, senza tuttavia giustificare in modo convincente in che modo tale data sia collegata alle circostanze o alle esigenze che rendono necessaria l’esenzione.

(11)

Di conseguenza l’esenzione concessa dall’LBA non rispetta le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’esenzione dai requisiti di cui all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014, concessa dalla Germania e notificata alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e agli altri Stati membri il 25 febbraio 2020, che consente alla Lufthansa Technik AG di non conformarsi, in alcuni casi, al punto 145.A.42 in relazione a taluni componenti che saranno installati dalla Lufthansa Technik AG e che erano stati fabbricati come prototipi, non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

Per la Commissione

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).


16.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/25


DECISIONE (UE) 2020/1502 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

che stabilisce le norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni loro diritti nel contesto del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nell’ambito del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha istituito un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sugli investimenti esteri diretti. Tale meccanismo si basa su uno scambio di informazioni che possono comprendere dati personali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La finalità del meccanismo di cooperazione è consentire a ciascuno Stato membro di esaminare se un investimento estero diretto in un altro Stato membro possa incidere sulla sua sicurezza o sul suo ordine pubblico e alla Commissione di esaminare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico in più di uno Stato membro.

(2)

Le categorie di dati personali trattati dalla Commissione ai fini del controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri e per garantire l’efficacia del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452 comprendono dati identificativi e di contatto, dati professionali e dati attinenti agli investimenti esteri diretti.

(3)

I dati personali saranno conservati dai servizi della Commissione incaricati dell’attività di controllo finché sarà necessario ai fini del controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri e per garantire il funzionamento del meccanismo di cooperazione e saranno conservati in un ambiente elettronico sicuro per prevenire la consultazione illecita o il trasferimento dei dati a persone esterne alla Commissione (3).

(4)

Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché i diritti previsti dal regolamento (UE) 2018/1725. Al tempo stesso la Commissione deve rispettare le rigorose norme di riservatezza di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/452.

(5)

In determinate circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 con l’esigenza di efficacia del meccanismo di cooperazione nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di altri interessati. A tal fine l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 dà alla Commissione la possibilità di limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 dello stesso regolamento, nonché del principio di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19 e 20 di tale regolamento.

(6)

La politica commerciale comune dell’Unione impone alla Commissione di svolgere in modo efficace ed efficiente i suoi compiti nell’ambito del meccanismo di cooperazione. A tal fine, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, è necessario adottare norme interne secondo le quali la Commissione può limitare i diritti degli interessati conformemente all’articolo 25 di tale regolamento.

(7)

È opportuno che tali norme interne riguardino tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dalla Commissione nell’esercizio delle sue funzioni nell’ambito del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452, dal momento in cui riceve informazioni sugli investimenti esteri diretti in questione.

(8)

Al fine di ottemperare agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe informare tutte le persone interessate in merito alle attività da essa svolte che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti in modo trasparente e coerente attraverso informative sulla protezione dei dati pubblicate sul suo sito web. Se del caso, la Commissione dovrebbe prevedere ulteriori garanzie affinché gli interessati siano informati individualmente secondo modalità adeguate.

(9)

Fatti salvi l’articolo 14, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, sulla base dell’articolo 25 di tale regolamento, ha la possibilità di limitare la comunicazione di informazioni agli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e all’applicazione degli altri loro diritti al fine di tutelare i poteri di cui essa dispone per svolgere le analisi e le procedure inerenti al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione a norma del regolamento (UE) 2019/452. A tale riguardo, può essere necessario che la Commissione limiti l’applicazione di tali diritti e obblighi ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), c), d), g) e h), di tale regolamento. Ciò può essere necessario qualora sia altrimenti compromessa la finalità delle analisi e delle procedure della Commissione inerenti al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione in relazione all’efficace attuazione della politica commerciale comune dell’Unione.

(10)

Inoltre, per mantenere una cooperazione efficace, può essere necessario che la Commissione limiti l’applicazione dei diritti degli interessati al fine di proteggere le operazioni di trattamento dei dati effettuate da altre istituzioni, altri organi e organismi dell’Unione o dalle autorità degli Stati membri. La Commissione può agire in tal senso qualora la finalità perseguita da un altro organo, organismo o istituzione dell’Unione o da un’autorità di uno Stato membro mediante l’introduzione di una tale limitazione sia compromessa dalla mancata applicazione di una limitazione equivalente da parte della Commissione in relazione agli stessi dati personali. A tal fine è opportuno che la Commissione consulti tali istituzioni, organi, organismi e autorità sui motivi che determinano l’imposizione di limitazioni e sulla necessità e proporzionalità di dette limitazioni.

(11)

La Commissione può dover limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l’applicazione di altri loro diritti in relazione ai dati personali ricevuti dagli Stati membri o da altri, siano essi fonti anonime o identificate, se ciò è necessario per salvaguardare la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa degli Stati membri, come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725, o per salvaguardare la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell’Unione, come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. La sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell’Unione può essere a rischio in particolare nei casi di investimento estero diretto che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l’Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

(12)

La Commissione può inoltre dover limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l’applicazione di altri loro diritti in relazione ai dati personali ricevuti dagli Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con tali Stati membri, paesi terzi o organizzazioni e salvaguardare in questo modo un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell’Unione, come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725. Tuttavia, in alcune circostanze, l’interesse dei diritti fondamentali dell’interessato può prevalere sull’interesse della cooperazione internazionale.

(13)

Di conseguenza, se necessario per una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa all’esercizio di pubblici poteri nello svolgimento dei suoi compiti nell’ambito del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452, la Commissione può dover limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l’applicazione di altri diritti, come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.

(14)

La Commissione può dover limitare anche la comunicazione di informazioni agli interessati e l’applicazione di altri loro diritti in relazione ai dati personali ricevuti da fonti anonime o identificate, quali gli informatori, i cui diritti e libertà devono essere tutelati ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725.

(15)

La Commissione ha pertanto ravvisato nei motivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), c), d), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725 i motivi in base ai quali può essere necessario applicare limitazioni alle operazioni di trattamento dei dati effettuate nel quadro delle analisi e delle procedure della Commissione inerenti al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452.

(16)

È opportuno che qualsiasi limitazione applicata sulla base della presente decisione sia necessaria e proporzionata tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

(17)

La Commissione dovrebbe gestire tutte le limitazioni in modo trasparente e registrare ogni applicazione nel corrispondente sistema di registrazione.

(18)

La Commissione tratta i dati personali a norma del regolamento (UE) 2019/452 congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri. La valutazione e le procedure della Commissione inerenti al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione sono svolte attraverso diversi servizi, tuttavia la responsabilità primaria del coordinamento spetta alla direzione generale responsabile del Commercio.

(19)

Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, i titolari del trattamento possono rinviare, omettere o negare la comunicazione all’interessato delle informazioni sui motivi dell’applicazione di una limitazione qualora ciò annulli in qualsiasi modo l’effetto della limitazione. Ciò vale, in particolare, per le limitazioni di cui agli articoli 16 e 35 di tale regolamento.

(20)

La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le limitazioni imposte al fine di garantire che i diritti dell’interessato ad essere informato conformemente agli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 siano limitati solo fino a quando tali limitazioni siano necessarie per consentire alla Commissione di svolgere le analisi e le procedure inerenti al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione.

(21)

Qualora si applichi una limitazione ad altri diritti degli interessati, è opportuno che il titolare del trattamento valuti caso per caso se la comunicazione della limitazione ne comprometterebbe la finalità.

(22)

È opportuno che il responsabile della protezione dei dati della Commissione effettui un riesame indipendente dell’applicazione delle limitazioni nell’intento di garantire la conformità alla presente decisione.

(23)

Al fine di consentire immediatamente alla Commissione di limitare l’applicazione di determinati diritti e obblighi conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e per non compromettere le analisi e le procedure inerenti al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(24)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il suo parere il 29 luglio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme che la Commissione deve rispettare nell’informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali conformemente agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 nel quadro del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452.

Essa stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione può limitare l’applicazione dell’articolo 4, degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), c), d), g) e h), di tale regolamento, nel quadro del suddetto meccanismo di cooperazione.

2.   La presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte della Commissione ai fini delle attività o in relazione alle attività da essa svolte per assolvere i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.

Articolo 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

1.   Allorché esercita le proprie funzioni con riguardo ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applichi una delle eccezioni previste in tale regolamento.

2.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, qualora l’esercizio dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione ai dati personali trattati dalla Commissione comprometta la finalità delle analisi e delle procedure della Commissione con riguardo al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione istituito ai sensi del regolamento (UE) 2019/452, ad esempio rivelandone gli strumenti e i metodi, o leda i diritti e le libertà di altri interessati, la Commissione può limitare l’applicazione:

a)

degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725; e

b)

del principio di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 di tale regolamento.

3.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7, la Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

a)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi in relazione ai dati personali ottenuti da un altro organo, organismo o istituzione dell’Unione potrebbe essere limitato da tale altro organo, organismo o istituzione dell’Unione sulla base degli atti giuridici di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX di tale regolamento, o conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (5);

b)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi in relazione ai dati personali ottenuti da un’autorità competente di uno Stato membro potrebbe essere limitato dalle autorità competenti di detto Stato membro sulla base degli atti di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o a norma delle misure nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

c)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi comprometterebbe la cooperazione tra la Commissione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali con riguardo al controllo degli investimenti esteri diretti.

Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che alla Commissione non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno degli atti di cui alle suddette lettere.

La lettera c) del primo comma non si applica qualora sull’interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi o organizzazioni internazionali prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano:

a)

l’applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e le limitazioni di determinati diritti a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725;

b)

l’articolo 23 del regolamento interno della Commissione (8).

5.   Qualsiasi limitazione dei diritti e degli obblighi di cui al paragrafo 2 è necessaria e proporzionata tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Articolo 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   La Commissione pubblica sul suo sito web informative sulla protezione dei dati con le quali rende note a tutti gli interessati le attività da essa svolte che comportano il trattamento dei loro dati personali ai fini delle analisi e delle procedure con riguardo al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione a norma del regolamento (UE) 2019/452. La Commissione provvede affinché gli interessati siano informati individualmente secondo modalità adeguate, laddove ciò sia possibile senza compromettere il funzionamento del meccanismo di cooperazione.

2.   Allorché limita, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini delle analisi e delle procedure con riguardo al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione a norma del regolamento (UE) 2019/452, la Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 6 della presente decisione.

Articolo 4

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

1.   Allorché limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali da parte degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, nel rispondere alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, informa l’interessato:

a)

della limitazione applicata e dei principali motivi della stessa; e

b)

della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   La comunicazione di informazioni riguardanti i motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fino a quando comprometterebbe la finalità della limitazione stessa.

3.   La Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 6.

4.   Qualora il diritto di accesso sia limitato, in tutto o in parte, l’interessato può esercitare il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, conformemente all’articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 5

Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati

Allorché limita la comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 6 della presente decisione.

Articolo 6

Registrazione delle limitazioni

1.   La Commissione registra i motivi di qualsiasi limitazione applicata ai sensi della presente decisione, compresa una valutazione della sua necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   La registrazione indica in che modo l’esercizio di un diritto da parte dell’interessato comprometterebbe la finalità delle analisi e delle procedure della Commissione con riguardo al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione a norma del regolamento (UE) 2019/452, o delle limitazioni applicate ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 o 3, della presente decisione, o lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati.

3.   La registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 7

Durata delle limitazioni

1.   Le limitazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.

2.   Qualora i motivi di una limitazione di cui all’articolo 3 o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e illustra all’interessato i motivi principali della limitazione.

La Commissione informa contestualmente l’interessato della possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

3.   La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli articoli 3 e 5 un anno dopo l’adozione e all’atto della chiusura delle analisi e delle procedure pertinenti da essa svolte con riguardo al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione a norma del regolamento (UE) 2019/452. Successivamente la Commissione valuta la necessità di mantenere in vigore eventuali limitazioni. Il riesame comprende una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 8

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione

1.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati sono limitati a norma della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati è garantito l’accesso alla registrazione e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base.

2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere un riesame della limitazione. Il responsabile della protezione dei dati è informato dell’esito del riesame richiesto.

3.   La Commissione documenta il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati in ciascun caso in cui l’applicazione dei diritti e degli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è limitata.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(3)  La conservazione dei fascicoli presso la Commissione è disciplinata dall’elenco comune di conservazione a livello della Commissione [SEC (2019) 900]. Il periodo di conservazione sarà definito nelle registrazioni relative alla protezione dei dati per questo particolare trattamento.

(4)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(8)  C(2000) 3614 (GU L 308 dell’8.12.2000, pag. 26).


Rettifiche

16.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/31


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1436 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 331 del 12 ottobre 2020 )

Copertina, nel sommario, pagina 30, nel titolo, e pagina 31, nella formula finale:

anziché:

« 12 ottobre 2020 »,

leggasi:

« 7 ottobre 2020 ».


16.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/32


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 63 del 6 marzo 2018 )

Alla pagina 43, allegato I, tabella, ottava riga, prima colonna,

anziché:

«Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,»,

leggasi:

«Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Changzhou,».