ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 336

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
13 ottobre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1427 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della Repubblica popolare cinese

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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1427 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2020

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore e inchiesta parallela

(1)

Nel novembre 2008, con il regolamento (CE) n. 1187/2008 (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso fra il 33,8 % e il 39,7 %.

(2)

Nel gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(3)

Contemporaneamente, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 (4), la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia.

(4)

Il 21 gennaio 2020 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza (5), a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e dell’Indonesia. L’inchiesta di riesame è in corso di svolgimento.

1.2.   Domanda

(5)

L’8 gennaio 2020 la Commissione europea ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni. La domanda è stata presentata dall’unico produttore di glutammato monosodico dell’Unione, Ajinomoto Foods Europe SAS («il richiedente»).

(6)

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico sono oggetto di elusione. Secondo tali elementi di prova:

successivamente all’istituzione del dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83, si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC verso l’Unione;

questa modificazione deriva dall’importazione di una leggera variante del prodotto in esame che non altera le sue caratteristiche fondamentali, ma lo rende classificabile con codici doganali che normalmente non sono soggetti alle misure, e non vi è alcuna motivazione o giustificazione economica per tale pratica oltre all’istituzione del dazio;

gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame risultano indeboliti in termini di prezzi e di quantitativi; e

i prezzi del prodotto leggermente modificato sono stati oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato.

1.3.   Apertura

(7)

Dopo aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti, la Commissione ha aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, al fine di stabilire se le importazioni nell’Unione di glutammato monosodico, in miscela o in soluzione, contenente, in peso secco, il 50 % o più di glutammato monosodico, originario della RPC, eludano le misure in vigore.

(8)

L’inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 della Commissione (6) («il regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, il regolamento di apertura ha stabilito che le autorità doganali dovranno sottoporre a registrazione le importazioni di un prodotto leggermente modificato proveniente dalla RPC.

1.4.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(9)

Il prodotto in esame, oggetto della possibile elusione, è costituito da glutammato monosodico. Tale prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) ed è originario della RPC («il prodotto in esame» o «glutammato monosodico»). Il prodotto in esame è oggetto di misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83. Il prodotto è utilizzato principalmente come esaltatore di sapidità in zuppe, brodi, piatti a base di pesce e carne e cibi pronti. Può essere utilizzato anche nell’industria chimica per applicazioni non alimentari, come nei detergenti. Il glutammato monosodico è prodotto mediante fermentazione batterica di una fonte di zucchero (ad esempio amido di granturco, amido di frumento o amido di tapioca, nonché sciroppo di zucchero, melassa di canna e melassa di barbabietola da zucchero). È noto anche con il codice E621, e conformemente al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (7) relativo alle specifiche degli additivi alimentari, è descritto come cristalli o polvere cristallina di colore bianco, praticamente inodori. La denominazione chimica e la formula chimica sono rispettivamente L-glutammato di monosodio monoidrato e C5H8NaNO4 · H2O.

(10)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta relativa alla possibile elusione è costituito da glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, attualmente classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96 (codici TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 e 3824999689) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto dell’inchiesta» o «miscele di glutammato monosodico»)..

1.5.   Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento

(11)

Il periodo dell’inchiesta è compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi.

(12)

Per il periodo di riferimento, compreso fra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo di riferimento» o «PR»), sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di verificare se le importazioni abbiano indebolito l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.

1.6.   Inchiesta

(13)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura dell’inchiesta le autorità della RPC, i produttori esportatori noti nella RPC, gli importatori/utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati e il richiedente l’apertura dell’inchiesta.

(14)

Il regolamento di apertura ha invitato tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni per iscritto e a inviare le risposte al questionario o qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dall’apertura dell’attuale inchiesta. Alla data dell’apertura il modulo di esenzione, il questionario per i produttori esportatori della RPC e il questionario per gli importatori/utilizzatori dell’Unione sono stati pubblicati sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2448.

(15)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che l’omessa collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(16)

Un importatore e sei utilizzatori dell’Unione hanno inviato le risposte al questionario. In seguito alle richieste di chiarimenti delle loro risposte ai questionari, l’importatore e un utilizzatore hanno ritirato la propria collaborazione.

1.7.   Omessa collaborazione

(17)

Nessun produttore esportatore od operatore commerciale della RPC si è manifestato, né per il prodotto in esame, né per il prodotto oggetto dell’inchiesta. Il 2 aprile 2020 la Commissione ha informato il governo della RPC di tale fatto e della propria intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(18)

Allo stesso modo, nessun importatore o utilizzatore del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione ha collaborato durante l’inchiesta. I cinque utilizzatori che hanno collaborato e hanno risposto al questionario hanno dichiarato di importare o utilizzare il prodotto in esame, e tutti hanno confermato di non importare o utilizzare il prodotto oggetto dell’inchiesta.

(19)

Data l’assenza di collaborazione, le conclusioni si sono basate sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(20)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione la Commissione ha analizzato in successione gli elementi seguenti:

se vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l’Unione;

se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio;

se sia provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile; e

se sia provato che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile.

2.2.   Modificazione della configurazione degli scambi

(21)

Al fine di stabilire una possibile modificazione della configurazione degli scambi, la Commissione ha analizzato il volume delle importazioni di glutammato monosodico e di miscele di glutammato monosodico per tutto il periodo dell’inchiesta.

(22)

Il volume delle importazioni di glutammato monosodico è stato determinato sulla base dei dati Eurostat a livello di codice TARIC (8) per il periodo dell’inchiesta. Il glutammato monosodico è attualmente classificato con il codice TARIC 2922420010.

(23)

Non è stato possibile determinare il volume delle importazioni di miscele di glutammato monosodico sulla base dei dati Eurostat per i motivi seguenti: le importazioni delle miscele di glutammato monosodico sono state effettuate asseritamente con i codici NC 2103 90 90, 2104 10 00, 2104 20 00, 3824 90 92, 3824 90 93 e 3824 90 96. Questi codici NC hanno un ambito di applicazione più ampio rispetto a quello del prodotto oggetto dell’inchiesta. L’analisi della modificazione della configurazione degli scambi sulla base delle importazioni effettuate con i codici NC avrebbe pertanto comportato una sovrastima delle quantità di miscele o soluzioni di glutammato monosodico effettivamente importate.

(24)

Al fine di stabilire in maniera più esatta il volume delle importazioni di miscele di glutammato monosodico, e in assenza di altre fonti più affidabili, la Commissione ha utilizzato la metodologia seguente, basata su quella suggerita dal richiedente nella sua domanda:

(25)

in primo luogo ha stabilito il volume totale delle esportazioni di glutammato monosodico e della miscela di glutammato monosodico nota con la denominazione «Gourmet Powder» (9), effettuate dalla RPC nell’Unione secondo le registrazioni del Global Trade Atlas o «GTA» (10), con i rispettivi codici doganali cinesi 2922 42 20 e 2103 90 10. I dati sulla «Gourmet Powder» dovrebbero riguardare miscele contenenti una percentuale di glutammato monosodico compresa tra l’80 % e il 99 %, ma potrebbero anche estendersi alle esportazioni di glutammato monosodico puro in confezioni per il mercato al dettaglio. Inoltre, non si può escludere che alcune miscele di glutammato monosodico contenenti piccole quantità di additivi siano esportate dalla RPC come glutammato monosodico puro.

(26)

Pertanto, al fine di ottenere cifre per le importazioni di miscele di glutammato monosodico, la Commissione ha sottratto dal volume totale delle esportazioni così calcolato il volume delle importazioni di glutammato monosodico registrate nella banca dati di Eurostat con il codice TARIC 2922420010 (cfr. considerando (22)].

(27)

La differenza che ne è risultata è stata considerata una determinazione ragionevolmente precisa del volume delle importazioni di miscele di glutammato monosodico nell’Unione.

(28)

Il 28 maggio 2020 la Commissione ha notificato a tutte le parti interessate la sua intenzione di utilizzare la metodologia di cui sopra e le ha invitate a pronunciarsi sulla metodologia e sui dati presentati. Solo il richiedente ha presentato osservazioni, approvando la metodologia e le cifre.

(29)

Sulla base della metodologia descritta, la Commissione ha ottenuto i seguenti dati sulle importazioni:

Importazioni dalla RPC nell’Unione

(Unità: tonnellate)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PR

Prodotto in esame

2 317

3 515

5 234

3 652

3 624

2 221

3 063

Prodotto oggetto dell’inchiesta

2 484

2 437

4 535

2 765

3 046

4 336

8 558

Fonte:

GTA, Eurostat

(30)

Le importazioni di miscele di glutammato monosodico dalla RPC nell’Unione sono aumentate del 244 % durante il PI, raggiungendo le 8 558 tonnellate nel PR. Per quanto riguarda le importazioni di glutammato monosodico, dopo l’aumento iniziale tra il 2013 e il 2015, dal 2015 in poi si è registrato un calo delle importazioni che nel PR hanno toccato 3 063 tonnellate.

(31)

Su tale base, si può concludere che si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.3.   La modificazione della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio

(32)

Il regolamento di base pone, all’articolo 13, paragrafo 1, la condizione che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Come indicato al considerando (31), si è giunti alla conclusione che vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi. Come indicato al considerando (19), data l’assenza di collaborazione, le conclusioni si sono basate sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(33)

Nella domanda, il richiedente ha affermato che i produttori cinesi esportano notevoli quantità di miscele di glutammato monosodico al fine di rientrare in codici doganali non soggetti alle misure. Questo processo modifica leggermente il prodotto senza alterarne le caratteristiche fondamentali.

(34)

Già nel 2015 le autorità doganali degli Stati membri hanno informato i servizi della Commissione che questa pratica era in corso. Le autorità doganali avevano osservato un aumento delle importazioni di miscele di glutammato monosodico con un contenuto di sale preparato da tavola pari all’1 % circa con codici doganali diversi rispetto a quelli oggetto dell’inchiesta, mentre le importazioni di glutammato monosodico puro diminuivano. A parere delle autorità l’unico scopo di tale pratica era quello di evitare il dazio antidumping, poiché le miscele non modificavano le caratteristiche del prodotto e avevano le stesse applicazioni e gli stessi usi del glutammato monosodico puro.

(35)

Le decisioni sulle informazioni tariffarie vincolanti («ITV») adottate dalle amministrazioni doganali di numerosi Stati membri confermano che tale pratica è in corso. A fini doganali queste ITV (11) classificano le miscele in concentrazioni comprese tra il 50 % e il 99 % di glutammato monosodico con codici NC e TARIC che non sono soggetti alle misure. Tutte queste decisioni ITV sono state adottate durante il PI, e sono rimaste in vigore, a partire dalla data dell’adozione, per tutto il PI. La descrizione delle merci per cui sono state adottate le ITV confermano che esse riguardano il prodotto oggetto dell’inchiesta. Pertanto, per le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta effettuate avvalendosi di queste ITV non sono stati versati i dazi antidumping.

(36)

L’analisi delle ITV e delle domande di ITV di cui disponeva la Commissione conferma che l’uso è identico a quello del prodotto in esame. Inoltre, come risulta da inchieste precedenti, alcuni titolari di ITV sono notoriamente importatori del prodotto in esame. Uno dei titolari di ITV è anche stato identificato dalle amministrazioni doganali degli Stati membri come importatore delle operazioni illustrate al considerando (34).

(37)

Dall’inchiesta non sono emerse giustificazioni economiche per l’uso del prodotto oggetto dell’inchiesta. Come dimostrato dalla domanda del richiedente, la pratica di utilizzare miscele di glutammato monosodico al posto del glutammato monosodico puro impone agli utilizzatori un ulteriore onere economico, obbligandoli ad adattare il proprio prodotto, l’etichettatura e le ricette per tener conto dei maggiori volumi di sale. Questa pratica non ha alcuna giustificazione economica se non l’elusione delle misure sul glutammato monosodico. La Commissione rileva inoltre che l’aggiunta volontaria di sale al glutammato monosodico aggiunge al processo di produzione una fase ulteriore, che comporta per i produttori un onere economico supplementare, a causa del carico di lavoro e dei controlli ulteriori, e, di conseguenza, un incremento dei costi di produzione.

(38)

Come indicato al considerando (16), la Commissione ha inizialmente ricevuto risposte al questionario da sei utilizzatori. Un utilizzatore ha precisato che stava usando glutammato monosodico puro per creare le proprie miscele di glutammato monosodico, in funzione della percentuale di glutammato monosodico utilizzata. Alcuni utilizzatori che hanno collaborato hanno dichiarato di acquistare miscele di glutammato monosodico da fornitori dell’Unione. Nessuno di essi ha segnalato importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta e nessuno ha presentato osservazioni o ha fornito una giustificazione per l’uso del prodotto.

(39)

Alla luce di tali considerazioni, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che è in corso una leggera modifica del prodotto in esame che non altera le sue caratteristiche fondamentali, ma lo rende classificabile con codici doganali normalmente non soggetti alle misure, e che per tale pratica non sussistono motivazioni o giustificazioni economiche oltre all’istituzione del dazio.

2.4.   Gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti

(40)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se le miscele di glutammato monosodico importate avessero indebolito, in termini di prezzi e di quantitativi, gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC.

(41)

Come indicato al considerando (29), l’inchiesta ha stabilito che nel periodo di riferimento le miscele di glutammato monosodico sono state importate in quantità significative. Tali importazioni rappresentavano oltre il 10 % del consumo dell’Unione nel PR. Il consumo dell’Unione si basa sui dati stimati dal richiedente nella domanda, vale a dire 77 000 – 79 000 (12) tonnellate.

(42)

La Commissione ha confrontato il prezzo medio all’esportazione delle miscele di glutammato monosodico durante il periodo di riferimento (stabilito tramite la stessa metodologia di cui considerando (24)], debitamente adeguato dal livello fob (13) al livello cif (14), con la media dei prezzi non pregiudizievoli dell’industria dell’Unione, come accertati durante il PIR del precedente riesame in previsione della scadenza.

(43)

Dal confronto è emerso un notevole margine di underselling, pari al 93 %.

(44)

Sulla base di tali dati, la Commissione ha concluso che le importazioni di miscele di glutammato monosodico stanno indebolendo gli effetti riparatori delle misure in vigore in termini di prezzi e di quantitativi.

2.5.   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(45)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. A tal fine la Commissione ha confrontato il prezzo medio all’esportazione delle miscele di glutammato monosodico durante il periodo di riferimento (stabilito tramite la stessa metodologia di cui considerando (24)] con il valore normale accertato per il prodotto simile nel precedente riesame in previsione della scadenza.

(46)

Dal confronto è emerso un notevole margine di dumping, pari al 99,7 %.

2.6.   Misure

(47)

Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che le misure in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC, come definito nel precedente riesame in previsione della scadenza, sono state eluse mediante l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(48)

L’inchiesta ha stabilito l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l’Unione derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. La Commissione ha inoltre constatato che gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e di quantitativi del prodotto simile, mentre è stato riscontrato un notevole dumping anche in relazione al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile.

(49)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(50)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 per «tutte le altre società», che corrisponde a un dazio antidumping definitivo del 39,7 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(51)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono l’applicazione di qualsiasi misura estesa alle importazioni nell’Unione sottoposte a registrazione in base al regolamento di apertura, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell’inchiesta.

3.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(52)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni sopra esposte. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni successivamente alla divulgazione di tali informazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni solo dal richiedente, che si è espresso a favore dell’approccio proposto.

(53)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell’Unione di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, attualmente classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96 (codici TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 e 3824999689), originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

Belgio

2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 del presente regolamento alle importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/230.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 31).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 54).

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (GU C 20 del 21.1.2020, pag. 18).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 della Commissione, del 19 febbraio 2020, che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 47 del 20.2.2020, pag. 9).

(7)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(8)  Tariffa integrata dell’Unione europea.

(9)  La Gourmet Powder è una notissima miscela cinese di glutammato monosodico, che dovrebbe comprendere miscele contenenti una percentuale compresa tra l’80 % e il 99 % di glutammato monosodico e cloruro di sodio.

(10)  https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm.

(11)  DE5918/15-1 e PLPL-WIT-2015-0055, entrambe adottate nel 2015 per la classificazione della miscela glutammato monosodico 99 % + sale 1 % con il codice di nomenclatura 3824909390; PLBTIWIT-2020-000347, adottata nel 2020 (in sostituzione di PLOM-2017-00240 adottata nel 2017), per la classificazione della miscela glutammato monosodico 99 % + sale 1 % con il codice di nomenclatura 38249993; DEBTI9861/20-1 adottata nel 2020, per la classificazione di una miscela formata dal 50 % o più di glutammato monosodico con il codice di nomenclatura 3824999389; ES2015SOL00000001076-1 adottata nel 2016, per la classificazione di una miscela formata dal 59,9 % di glutammato monosodico + sale, con il codice di nomenclatura 21039090.

(12)  Poiché nell’Unione vi è un solo produttore e al fine di rispettare la riservatezza di tali dati, il consumo totale è presentato sotto forma di intervallo.

(13)  Franco a bordo.

(14)  Costo, assicurazione e nolo.


13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1428 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2020

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 14 febbraio 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («la Cina» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del («il regolamento di base»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2020 («la denuncia») da parte dell’associazione European Aluminium («il denunciante»). Il denunciante rappresentava oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di estrusi in alluminio. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole.

(3)

Su tale base, la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Registrazione

(4)

In seguito a una richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1215 della Commissione (2).

1.3.   Parti interessate

(5)

Nell’avviso di apertura (3) la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori noti dell’Unione, le associazioni nazionali dell’alluminio dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della Cina, gli importatori noti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(6)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

1.4.   Osservazioni sull’apertura

(7)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito all’apertura da due importatori (Airoldi e Kastens and Knauer). La Commissione ha esaminato tutte le osservazioni e le ha trattate nelle sezioni che seguono.

1.5.   Campionamento

(8)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(9)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite sul mercato dell’Unione che poteva essere esaminato entro il tempo disponibile. Tale campione era costituito dai quattro maggiori produttori dell’Unione in termini di produzione e vendite. Il campione selezionato produceva e vendeva un’ampia gamma di prodotti, compresi i quattro tipi di prodotto di base (barre, profilati pieni, profilati cavi, tubi) e rappresentava poco meno del 10 % della produzione e delle vendite sul mercato dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.

(10)

European Aluminium ha osservato che, basando il campione sui produttori di dimensioni maggiori, era possibile che la portata del pregiudizio non venisse individuata appieno. Tale argomentazione si basava sul fatto che i produttori più piccoli rappresentavano il maggior volume della produzione e delle vendite e che queste società non hanno beneficiato delle economie di scala dei produttori di dimensioni maggiori. European Aluminium ha proposto di includere nel campione altre due società, sostenendo inoltre che ciò avrebbe consentito una maggiore copertura dei mercati degli utilizzatori finali.

(11)

La Commissione ha valutato l’argomentazione e ha deciso di mantenere il campione iniziale. Sebbene alcune società che potrebbero soddisfare i criteri giuridici per essere considerate PMI abbiano fornito informazioni sul campionamento, esse rappresentavano solo una percentuale marginale della produzione e delle vendite nell’Unione. I produttori più piccoli menzionati da European Aluminium erano infatti troppo grandi per essere considerati PMI. Pertanto la Commissione non aveva alcuna ragione obiettiva per rivedere il campione o per includere le due società proposte da European Aluminium.

(12)

Sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo, la Commissione ha quindi ritenuto che il campione fosse rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.5.2.   Campionamento degli importatori

(13)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(14)

Sei importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due importatori in base al massimo volume rappresentativo di vendite dei prodotti oggetto dell’inchiesta originari della Repubblica popolare cinese durante il periodo dell’inchiesta. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo.

(15)

Un importatore (Airoldi Metalli S.p.A.) ha sostenuto che i principali importatori, in particolare della Germania, non partecipavano all’inchiesta, il che significherebbe che l’analisi di mercato effettuata dalla Commissione, per quanto riguarda sia il pregiudizio sia il dumping, non corrisponde alla realtà economica dell’industria.

(16)

Tutti gli importatori sono stati informati dell’apertura dell’inchiesta con l’avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e hanno avuto la possibilità di collaborare e di essere inclusi nel campione. Inoltre, sebbene la collaborazione degli importatori sia stata scarsa, la Germania, compreso uno degli importatori inclusi nel campione, ha collaborato.

(17)

La Commissione ha pertanto ritenuto che il campione fosse rappresentativo sulla base delle informazioni sul campionamento disponibili nel fascicolo.

1.5.3.   Campionamento dei produttori esportatori della Cina

(18)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(19)

Trentasette produttori esportatori della Cina hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione entro il termine stabilito. Due di questi produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste dopo il termine stabilito. Le loro risposte sono state prese in considerazione, ma non incluse nel campione in una fase successiva, in quanto essi non rientravano tra i maggiori per quanto riguarda il volume delle esportazioni. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione (il 28,1 % delle esportazioni totali) che poteva essere ragionevolmente esaminato entro il tempo disponibile.

(20)

In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha consultato tutti i produttori esportatori noti di estrusi in alluminio e le autorità della Cina in merito alla selezione del campione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito alla selezione preliminare.

1.6.   Esame individuale

(21)

Ventidue produttori esportatori della Cina hanno espresso l’intenzione di chiedere l’esame individuale di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia solo due produttori esportatori hanno inviato questionari compilati entro il termine stabilito. In questa fase, dati i vincoli di tempo, la Commissione non è stata in grado di esaminare tali richieste. Pertanto la Commissione deciderà se concedere un esame individuale nella fase definitiva dell’inchiesta.

1.7.   Risposte al questionario

(22)

La Commissione ha chiesto alle seguenti parti di rispondere al questionario (4):

 

Produttori dell’Unione

Constellium Decin s.r.o., Decin, Cechia

Hydro Extrusion Hungary k.f.t., Székesfehérvár, Ungheria

Impol d.o.o., Slovenska Bistrica, Slovenia

ST Extruded Products GmbH, Vogt, Germania

 

Associazione dei produttori dell’Unione

European Aluminium, Bruxelles, Belgio

 

Importatori indipendenti

Airoldi Metalli S.p.A.

mejo Metall Josten GmbH & Co.

 

Produttori esportatori

Liaoning Zhongwang Group, composto da due produttori esportatori: i) Liaoning Zhongwang Group Co., Ltd.; e ii) Yingkou Zhongwang Aluminium Business Co., Ltd;

Haomei Group, composto da due produttori esportatori: i) Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.; e ii) Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd; e

Press Metal Group, composto da due produttori esportatori: i) Press Metal International Ltd.; e ii) Press Metal International Technology Ltd.

(23)

La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione, dall’associazione dei produttori dell’Unione, dai due importatori indipendenti inclusi nel campione, da un utilizzatore (Alstom Holdings) e da due gruppi di produttori esportatori: Haomei Group e Press Metal Group.

(24)

Liaoning Zhongwang Group non ha risposto al questionario. Alla luce di quanto precede, il 1o aprile 2020 la Commissione ha informato Liaoning Zhongwang Group che intendeva applicare la disposizione di cui all’articolo 18 del regolamento di base. In tale comunicazione la Commissione ha chiesto a Liaoning Zhongwang Group di presentare le sue osservazioni sull’applicazione dell’articolo 18 entro il 13 aprile 2020. Liaoning Zhongwang Group non ha presentato osservazioni. Il campione è stato ridotto a due gruppi di produttori esportatori, che rappresentano il 20,9 % delle esportazioni totali.

1.8.   Visite di verifica

(25)

In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base nella fase provvisoria.

(26)

La Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze provvisorie. Essa ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate.

 

Associazione di produttori europei:

European Aluminium, Bruxelles, Belgio

 

Produttori dell’Unione:

Constellium Decin s.r.o., Decin, Cechia

Hydro Extrusion Hungary k.f.t., Székesfehérvár, Ungheria

Impol d.o.o., Slovenska Bistrica, Slovenia

ST Extruded Products GmbH, Vogt, Germania

 

Produttori esportatori della Cina:

Haomei Group; e

Press Metal Group.

1.9.   Richiesta di sospensione dell’inchiesta

(27)

Airoldi ha chiesto che, a causa della pandemia di COVID-19, l’inchiesta sia sospesa fino a quando la situazione non sarà migliorata, in quanto le misure di confinamento hanno inciso negativamente sui loro diritti di difesa (ad esempio perché non hanno avuto accesso ai propri registri o non hanno potuto tenere audizioni con la Commissione).

(28)

Tale richiesta non ha potuto essere accettata. In particolare, il regolamento di base non contiene alcuna base giuridica che consenta alla Commissione di sospendere l’inchiesta. Infatti la Commissione è soggetta a scadenze vincolanti per completare l’inchiesta. La Commissione non dispone pertanto di alcun potere discrezionale per adottare una siffatta decisione. Riconoscendo le gravi difficoltà incontrate da talune società che hanno collaborato, la Commissione ha pubblicato un avviso sulle conseguenze della pandemia di COVID-19 che prevede la massima flessibilità possibile per quanto riguarda la proroga dei termini, tenendo conto dei vincoli giuridici e della necessità di rispettare le scadenze applicabili. Inoltre, come descritto al paragrafo precedente, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza delle informazioni fornite dalle parti o ha tenuto audizioni in videoconferenza con le parti interessate in modo soddisfacente. Tutte queste misure hanno permesso alle parti, tra cui Airoldi, di esercitare pienamente il loro diritto di difesa e di partecipare all’inchiesta.

1.10.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(29)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell’inchiesta» o «il PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.11.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(30)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta a norma del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(31)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione degli estrusi in alluminio. Trentatré produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(32)

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC»). Il governo della RPC non ha tuttavia risposto al questionario. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina.

(33)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Due produttori esportatori hanno presentato osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative. Tali osservazioni sono analizzate in dettaglio ai considerando da 74 a 89.

(34)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(35)

Il 16 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo («la nota del 16 marzo 2020») sulle fonti per la determinazione del valore normale, invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per determinare il valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo comma, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro (manodopera), impiegati nella produzione del prodotto in esame dai produttori esportatori. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato, in quella fase, i seguenti possibili paesi rappresentativi: Brasile, Colombia, Ecuador, Federazione russa, Kazakhstan, Malaysia, Maurizio, Messico, Montenegro, Repubblica islamica dell’Iran, Serbia, Sri Lanka, Thailandia e Turchia.

(36)

La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da due produttori esportatori cinesi, dal denunciante e da un importatore. Il governo della RPC non ha presentato osservazioni.

(37)

La Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute sulla nota del 16 marzo nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 25 giugno 2020 («la nota del 25 giugno 2020»). Essa ha inoltre stabilito un elenco provvisorio dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, intendeva utilizzare la Turchia quale paese rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e ha ricevuto osservazioni dal denunciante, da un gruppo di produttori esportatori e da un importatore. Tali osservazioni sono analizzate in dettaglio nei considerando da 169 a 173.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(38)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da barre, profilati (anche cavi) e tubi; non assemblati; anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (p. es. tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati); realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3 %.

(39)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario della Cina, è attualmente classificato con i codici NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90 (codici TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010) («il prodotto in esame»). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti ai fini della classificazione del prodotto.

(40)

Il prodotto in esame è comunemente denominato «estrusi in alluminio», facendo riferimento al suo processo di fabbricazione più comune, sebbene possa essere realizzato anche mediante altri processi di produzione, quali laminazione, fucinatura o colata.

(41)

Nella presente inchiesta non sono compresi i seguenti prodotti:

1)

prodotti uniti (p. es. con saldature o chiusure) in modo da formare sottoinsiemi;

2)

tubi saldati;

3)

prodotti in un kit confezionato con le parti necessarie per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione delle parti («kit di prodotti finiti»).

(42)

Il prodotto in esame è utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni. Le principali applicazioni finali comprendono:

1)

edilizia e costruzioni: finestre, porte, ringhiere, facciate continue per edifici multipiano, costruzione di autostrade e ponti, elementi di incorniciatura, altre costruzioni;

2)

trasporti: settore automobilistico (automobili, autobus, autocarri, rimorchi/furgoni/veicoli container), veicoli ferroviari pesanti, veicoli ferroviari leggeri e altri veicoli per il trasporto di massa, veicoli da diporto, aeromobili, settore aerospaziale e marittimo; e

3)

prodotti tecnologicamente avanzati: prodotti di consumo e commerciali quali condizionatori d’aria, elettrodomestici, mobili, illuminazione, attrezzature sportive, moto d’acqua; unità elettrogene, dissipatori di calore, cavi coassiali, barre collettrici; macchinari e apparecchiature, vetrine per alimenti, refrigeratori, attrezzature mediche, strutture espositive, apparecchiature e attrezzature di laboratorio.

2.2.   Prodotto simile

(43)

Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

1)

il prodotto in esame;

2)

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

3)

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(44)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(45)

Il mercato dell’Unione per il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da barre, tubi e profilati cavi e solidi, fabbricati a partire da svariate leghe di alluminio. Questi prodotti presentano varie dimensioni e alcuni sono rifiniti ricorrendo a diversi metodi, come la trafilatura, il taglio, la modellatura, ecc. Detti prodotti sono tutti venduti a molteplici industrie utilizzatrici. Le principali industrie utilizzatrici sono l’edilizia e le costruzioni (circa il 50 %), i trasporti (circa il 30 %), l’ingegneria (circa il 12 %) e i prodotti di consumo (circa l’8 %). I prodotti sono venduti direttamente alle industrie utilizzatrici finali o tramite distributori.

(46)

Anche le importazioni dal paese interessato comprendono gli stessi tipi di prodotto di base, che sono stati realizzati in una varietà analoga di leghe di alluminio e presentano dimensioni e tipi di finitura simili. Dal confronto tra i prezzi dei tipi di prodotto importati e di quelli venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione è emerso che oltre il 95 % dei tipi di prodotto importati corrispondeva direttamente alle vendite dell’industria dell’Unione. Era quindi evidente che la concorrenza tra le vendite dei prodotti importati e di quelli venduti dall’industria dell’Unione era molto elevata.

(47)

Molti prodotti importati e molti prodotti venduti dall’industria dell’Unione erano stati realizzati secondo le specifiche individuali del cliente. Tuttavia, sebbene possano essere considerati su misura, tali prodotti presentano tutti le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e, ai fini della presente inchiesta, è opportuno considerarli un prodotto unico.

2.3.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

2.3.1.   Argomentazioni relative al fatto che la definizione dell’ambito di applicazione del prodotto non sia sufficientemente chiara

(48)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il prodotto oggetto dell’inchiesta non era chiaramente definito nell’avviso di apertura. Sono state avanzate le seguenti argomentazioni:

1)

la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta non dovrebbe basarsi sui metodi di produzione;

2)

la presunta estensione della definizione del prodotto mediante l’espressione «realizzati in alluminio» non era appropriata;

3)

l’espressione codici NC «forniti solo a titolo informativo» è stata contestata.

(49)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è stato definito in base alle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche. La definizione indica chiaramente che tutte le barre, i profilati e i tubi con un tenore di alluminio non superiore al 99,3 % rientrano nell’ambito dell’inchiesta.

(50)

La Commissione conferma che, contrariamente all’interpretazione di alcune parti interessate, la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta non era basata sui metodi di produzione. Mentre l’estrusione è effettivamente il metodo di produzione più comune, i prodotti che soddisfano le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche della definizione del prodotto sono contemplati a prescindere dal metodo di produzione.

(51)

La presunta estensione della definizione del prodotto mediante l’espressione «realizzati in alluminio» deriva da una lettura incompleta della definizione del prodotto. Infatti l’espressione pertinente recita: «realizzati in alluminio, anche non legato». Si tratta di una semplice precisazione della condizione «con un tenore di alluminio non superiore al 99,3 %», secondo cui sono contemplati sia i prodotti di alluminio non legato sia quelli in leghe di alluminio, a condizione che il tenore di alluminio non sia superiore al 99,3 %.

(52)

Per quanto riguarda il fatto che i codici NC siano forniti «solo a titolo informativo» nell’avviso di apertura, la parte ha sostenuto che riportare una definizione così imprecisa nella versione provvisoria o definitiva del regolamento che istituisce dazi costituirebbe una violazione dei principi generali del diritto dell’UE. Secondo tale parte, l’interpretazione dei codici NC non è vincolante e un siffatto riferimento generale pregiudicherebbe la certezza del diritto per quanto riguarda la definizione del prodotto. A tale riguardo la Commissione ha osservato che nell’avviso di apertura il riferimento «solo a titolo informativo» è stato inserito per garantire che il prodotto oggetto dell’inchiesta sia definito conformemente alla definizione del prodotto contenuta nell’avviso di apertura, in contrapposizione alla definizione contenuta nei codici NC. A norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, all’apertura della presente inchiesta la Commissione ha creato una serie di codici TARIC, laddove i codici NC indicati avevano una portata più ampia rispetto al prodotto in esame. Tali codici TARIC, di cui al considerando 39, identificano il prodotto in esame nel dispositivo del presente regolamento provvisorio.

2.3.2.   Richieste di esclusione del prodotto

(53)

L’importatore Airoldi ha sostenuto che gli estrusi in alluminio realizzati in leghe dure, in particolare le leghe dure non standard, dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto, in quanto la produzione dell’UE era lungi dal soddisfare l’effettiva domanda dell’UE per tali prodotti.

(54)

A tale riguardo l’inchiesta ha dimostrato che gli estrusi in alluminio realizzati in leghe dure presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base di altri prodotti che rientrano nella definizione del prodotto in esame. Airoldi non ha fornito alcun elemento di prova dell’esistenza di una carenza di approvvigionamento per questo tipo di prodotto. In effetti, la Commissione ha riscontrato che l’industria dell’Unione, compresi due dei produttori inclusi nel campione, nel periodo in esame ha investito in maniera significativa in nuove presse per leghe dure ed è pertanto in grado di fornire un’ampia gamma di estrusi in alluminio, anche realizzati in leghe dure.

(55)

Il produttore esportatore Fuyao Glass ha sostenuto che l’inchiesta dovrebbe riguardare principalmente gli estrusi in alluminio utilizzati nell’edilizia e nelle costruzioni o predisposti per «essere utilizzati nelle costruzioni» e che i prodotti fabbricati ed esportati da Fuyao Glass, come i prodotti accessori connessi al settore automobilistico, dovrebbero essere esclusi.

(56)

Fuyao Glass ha inoltre sostenuto che, tenendo conto delle peculiarità riguardanti le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, il processo di fabbricazione, la qualità, i canali di distribuzione, l’assenza di intercambiabilità e la diversa percezione da parte dei consumatori, nonché della disparità dei costi di produzione e dei prezzi tra prodotti con applicazioni finali molto diverse, sarebbe necessario escludere dall’ambito dell’inchiesta i suoi estrusi in alluminio per uso decorativo nel settore automobilistico.

(57)

A sostegno della sua affermazione, la società Fuyao Glass ha sostenuto che esistono alcune differenze tecniche tra i prodotti che essa fabbrica ed esporta e i prodotti utilizzati nel settore dell’edilizia e delle costruzioni, come il tipo di lega di alluminio utilizzato, alcune fasi specifiche di produzione, la codifica identificativa, l’invecchiamento, l’ispezione dell’aspetto e l’imballaggio. Fuyao Glass ha inoltre sostenuto che l’omogeneità, o la similarità, è un elemento da prendere in considerazione nella definizione del prodotto.

(58)

A tale proposito la Commissione ha osservato che Fuyao Glass non ha spiegato perché l’inchiesta dovrebbe riguardare gli estrusi in alluminio utilizzati per l’edilizia e le costruzioni o solo predisposti per «essere utilizzati nelle costruzioni», e non gli estrusi in alluminio utilizzati da altre industrie. Gli estrusi in alluminio sono utilizzati in numerosi settori, tra cui l’industria automobilistica, e presentano tutti le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Sebbene vi siano alcune differenze tra i diversi estrusi in alluminio in termini di forma e proprietà, è importante notare che tali articoli presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, ad esempio il fatto che sono realizzati in alluminio e utilizzati come fattori produttivi (ossia prodotti intermedi) nella produzione di prodotti a valle. Pertanto i vari tipi di prodotto appartengono effettivamente al prodotto in esame, come descritto nella definizione del prodotto.

(59)

Alcuni produttori esportatori (Jilin Qixing, Shandong Nollvetec Lightweight Equipment) e l’utilizzatore Alstom con la sua associazione UNIFE hanno sostenuto che gli estrusi in alluminio per l’industria del trasporto ferroviario dovrebbero essere esclusi dall’inchiesta. Le argomentazioni principali a tale proposito riguardano il fatto che questo settore di clienti è di piccole dimensioni per l’industria dell’Unione, che l’utilizzatore ne risentirebbe in modo sproporzionato e che le importazioni dalla Cina sono soluzioni su misura. È stato inoltre affermato che agli estrusi in alluminio si applicano in questo settore norme e caratteristiche tecniche diverse che lo differenziano dagli altri.

(60)

L’industria dell’Unione ha contestato tale richiesta di esclusione sulla base del fatto che essa ha la capacità di fabbricare prodotti per il settore del trasporto ferroviario. L’industria dell’Unione ha inoltre dichiarato che il prodotto oggetto dell’inchiesta è ampiamente definito e che le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche del settore in questione sono incluse in tale definizione.

(61)

La Commissione ha respinto questa richiesta di esclusione, in quanto non sono state presentate prove convincenti per dimostrare che gli estrusi in alluminio nel settore del trasporto ferroviario presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base diverse. Di fatto, tutti i settori di utilizzo, e molti utilizzatori individuali, presentano norme e requisiti tecnici specifici, per cui quello ferroviario costituisce semplicemente un altro settore di utilizzo, piuttosto che un settore con caratteristiche che ne giustifichino l’esclusione dalle misure. Analogamente, altre richieste basate su norme tecniche specifiche, rispettate dai prodotti importati, o su specifici impieghi finali non hanno potuto essere accettate, in quanto la conformità a una norma specifica non costituisce di per sé una causa di esclusione dalla definizione del prodotto, se il prodotto rientra nella definizione pertinente. È inevitabile che il settore degli estrusi in alluminio, sempre più incentrato sui prodotti su misura, abbia norme e requisiti specifici; ciò non significa tuttavia che essi presentino caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base diverse.

(62)

Inoltre diversi produttori dell’Unione sono in grado di rifornire questo settore rispondendo alla maggior parte dei suoi requisiti. Ciò è stato confermato, ad esempio, per quanto riguarda i grandi estrusi in alluminio per i vagoni ferroviari, per i quali l’industria del trasporto ferroviario ha dichiarato che tre produttori della Cina e uno dell’Unione sono stati in grado di soddisfare il loro fabbisogno.

(63)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano motivi per escludere il settore ferroviario (o parte di esso) dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(64)

Diverse altre parti interessate hanno presentato osservazioni sui prodotti che fabbricano o importano, chiedendo chiarimenti in merito alla loro inclusione nella definizione del prodotto. Sebbene l’industria dell’Unione abbia formulato osservazioni su tali richieste in una nota inserita nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, la Commissione osserva che, in ultima analisi, queste decisioni sono di competenza delle autorità doganali nazionali al momento dell’importazione. Si presterà particolare attenzione a tale questione in termini di una possibile descrizione alternativa del prodotto in esame.

3.   DUMPING

3.1.   Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base

(65)

Come indicato al considerando 24, Liaoning Zhongwang Group non ha collaborato all’inchiesta. Inoltre il gruppo non ha presentato osservazioni in merito alla lettera con cui è stato informato dell’intenzione della Commissione di applicare la disposizione dell’articolo 18 del regolamento di base.

(66)

Come indicato al considerando 32, l’inchiesta è stata avviata sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. All’apertura dell’inchiesta la Commissione ha inviato al governo della RPC due questionari relativi all’esistenza di distorsioni (5). Il governo della RPC non ha tuttavia presentato alcuna risposta. Con la nota verbale del 25 marzo 2020 la Commissione ha informato il governo della RPC che intendeva avvalersi delle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base a tale riguardo e ha invitato il governo della RPC a presentare le proprie osservazioni sull’applicazione dell’articolo 18. Il governo della RPC non ha presentato osservazioni.

3.2.   Valore normale

(67)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(68)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, qualora sia accertato che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni e comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

(69)

Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.2.1.1.   Introduzione

(70)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base stabilisce che «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(71)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non tassativo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più dei fattori indicati nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(72)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(73)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla Cina (di seguito «la relazione») (6), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inserita nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. La denuncia conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. Le parti interessate sono state invitate a confutare, integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo al momento dell’apertura dell’inchiesta o a presentare osservazioni al riguardo.

(74)

La denuncia conteneva informazioni su studi e relazioni supplementari che analizzavano la situazione dell’industria dell’alluminio in Cina. Una prima fonte è stata la relazione sugli eccessi di capacità in Cina, pubblicata dalla Camera di commercio dell’Unione europea in Cina («relazione della Camera di commercio dell’UE»), che è stata utilizzata per dimostrare l’esistenza di un eccesso di capacità produttiva in Cina. In secondo luogo, il denunciante ha indicato il documento dell’OCSE intitolato «Measuring distortions in international markets - The aluminium value chain» («studio dell’OCSE») (7), che analizza attentamente la questione delle sovvenzioni finanziarie concesse alle società dell’industria dell’alluminio, nonché il fatto che le tasse all’esportazione sull’alluminio primario e le riduzioni IVA incomplete sulle esportazioni di determinati prodotti di alluminio hanno scoraggiato le esportazioni di alluminio primario e incoraggiato la produzione e l’esportazione di articoli di alluminio lavorati e semilavorati, compresi gli estrusi in alluminio. Infine, il denunciante ha sottolineato che in un recente riesame in previsione della scadenza riguardante i dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Cina (8), la Commissione ha confermato l’esistenza di distorsioni significative, che tale risultanza era di natura sistemica e non limitata al prodotto in esame in quella particolare inchiesta e che non vi era motivo di discostarsi da detto metodo.

(75)

Come indicato al considerando 66, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova per suffragare o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo nella fase iniziale, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione al caso di specie dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(76)

Sono state presentate osservazioni al riguardo per conto di due produttori esportatori, GuangDong HaoMei New Materials Co., Ltd e GuangDong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd (Haomei e King Metal). In primo luogo, tali parti interessate hanno sostenuto che le sovvenzioni ricevute erano di importo minimo e si concentravano su aggiornamenti tecnologici e informatici. I produttori esportatori hanno inoltre affermato che gli aiuti ricevuti erano paragonabili a quelli concessi nell’UE alle imprese ad alta tecnologia al fine di conseguire obiettivi di interesse pubblico, quali il miglioramento della trasformazione tecnologica e la digitalizzazione, elencando una serie di leggi europee in materia di aiuti finanziari alle imprese.

(77)

La Commissione ricorda che, al fine di stabilire l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzato per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, comprese le questioni relative al sostegno finanziario, come il sostegno concesso nell’UE, non sono presi in considerazione in questo contesto. In secondo luogo, la Commissione ricorda che in Cina sono state valutate distorsioni significative a livello nazionale. Pertanto, anche se in realtà i produttori esportatori che hanno presentato osservazioni non hanno beneficiato di alcun finanziamento pubblico significativo, entrambe le società erano ammissibili al sostegno finanziario come descritto nelle sezioni 3.2.1.8 e 3.2.1.5. Ciò è dovuto al fatto che, come spiegato nella sezione 3.2.1.4, entrambi i produttori esportatori, come tutte le società del settore dell’alluminio, erano soggetti ai documenti di pianificazione e orientamento dello Stato cinese e hanno avuto accesso ai finanziamenti attraverso il sistema finanziario cinese descritto nella sezione 3.2.1.8. A tale riguardo, le banche e gli altri istituti finanziari, seguendo gli orientamenti del governo della RPC, agevolano l’accesso ai finanziamenti per gli operatori del mercato, compresi i produttori di prodotti di alluminio, creando così una rete di sicurezza finanziaria per tali imprese e conferendo loro un vantaggio supplementare rispetto alle loro controparti situate al di fuori della Cina.

(78)

In secondo luogo, i produttori esportatori hanno sostenuto che la denuncia faceva riferimento a distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi in termini molto generali e che tali elementi non erano applicabili in particolare a loro stessi. I produttori esportatori hanno affermato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, per costruire il valore normale la Commissione può scegliere di utilizzare i costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate, e la valutazione dovrebbe essere effettuata separatamente per ciascun esportatore e produttore. Haomei e King Metal hanno sostenuto che gli elementi di prova relativi alle distorsioni significative contenuti nella denuncia, basati su varie relazioni, riguardavano ampiamente l’economia cinese e il settore cinese dell’alluminio e non erano automaticamente applicabili ai due produttori esportatori.

(79)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione osserva che l’esistenza di distorsioni significative che hanno determinato l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale. Se l’esistenza di distorsioni significative è accertata, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, si applicano a tutti i produttori esportatori della Cina. La medesima disposizione del regolamento di base consente comunque ai produttori esportatori di dimostrare che i loro costi sul mercato interno non sono influenzati da distorsioni significative, in qual caso possono essere utilizzati per il calcolo del valore normale. Non è stato tuttavia stabilito che i costi sul mercato interno siano esenti da distorsioni sulla base di prove precise e adeguate, anche nel quadro della disposizione sulle parti interessate di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c). In particolare, i produttori esportatori non hanno presentato prove precise e adeguate relative a prezzi e costi esenti da distorsioni. Alla luce delle risultanze dell’inchiesta, esposte nella sezione 3.2.1.10, e in assenza di elementi di prova rilevanti del fatto che tali risultanze non si applicano ai costi sul mercato interno di tali produttori esportatori, l’argomentazione è stata respinta.

(80)

In terzo luogo, i produttori esportatori hanno sostenuto che sia la relazione della Commissione sia la relazione della Camera di commercio dell’UE sul fascicolo sono molto generiche, in quanto trattano problemi generali nell’industria dell’alluminio, che tuttavia non sono segnatamente applicabili ad Haomei e King Metal. Analogamente, lo studio dell’OCSE si è concentrato sui produttori di dimensioni maggiori e, pur essendo essi i principali beneficiari di sovvenzioni statali in Cina, il documento riconosce che altri produttori, compresi i produttori di semilavorati, non beneficiano delle massicce sovvenzioni statali. Inoltre i due produttori esportatori non ricevono sovvenzioni statali eccessive, come descritto in dettaglio nelle osservazioni ricevute in cui sono elencati tutti gli aiuti di Stato ricevuti da Haomei e King Metal. Pertanto i due produttori esportatori non sono soggetti alle sovvenzioni statali nella misura in cui lo sono i produttori di dimensioni maggiori; ne consegue che i loro prezzi sono esenti da distorsioni.

(81)

La Commissione ha ricordato che l’esistenza di distorsioni significative è stabilita per il paese esportatore nel suo complesso, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). Pertanto le tre relazioni utilizzate per dimostrare l’esistenza di distorsioni significative sono pertinenti per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), il ricorso ai costi sul mercato interno è consentito se è stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni a livello dei singoli produttori esportatori. Il fatto che i due produttori esportatori non abbiano beneficiato di sovvenzioni allo stesso livello di altri produttori più grandi è irrilevante nel caso di specie, come spiegato nei considerando 76 e 77.

(82)

I due produttori esportatori hanno inoltre affermato che i loro prezzi dell’energia e i loro costi salariali erano esenti da distorsioni e che non vi erano elementi di prova a sostegno dell’affermazione secondo cui tali due fattori produttivi erano influenzati da distorsioni significative.

(83)

Come già spiegato al considerando 77, l’esistenza di distorsioni significative che determinano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale e le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, consentono ai produttori esportatori di dimostrare che i loro costi sul mercato interno non sono influenzati da distorsioni significative, nel qual caso possono essere utilizzati per calcolare il valore normale. Nel presente caso non è stato tuttavia accertato che i costi dell’energia sul mercato interno e i salari nazionali siano esenti da distorsioni sulla base di prove precise e adeguate, anche nel quadro della disposizione sulle parti interessate di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c). Nessun produttore esportatore ha presentato elementi di prova atti a dimostrare che i suoi costi dell’energia e del lavoro erano esenti da distorsioni. La loro argomentazione a tale riguardo è stata pertanto respinta.

(84)

Per quanto riguarda le riduzioni IVA concesse dalla Cina sulle esportazioni di determinati prodotti di alluminio, Haomei e King Metal hanno affermato di non aver beneficiato di riduzioni IVA per quanto riguarda le barre e di aver ottenuto unicamente uno sgravio del 10 % sull’imposta sulle società.

(85)

In primo luogo, i produttori esportatori che hanno presentato osservazioni non hanno fornito ulteriori dettagli sulla possibilità che altri prodotti da essi esportati fossero soggetti a una riduzione IVA, al di là delle informazioni sulle barre. In secondo luogo, come stabilito dalla Commissione nella sua relazione, la politica cinese sulle riduzioni IVA è particolarmente pertinente quale prova di distorsioni dei costi dei fattori produttivi (vale a dire l’alluminio primario) utilizzati nella produzione del prodotto in esame. Il dato di fatto che le esportazioni di Haomei e King Metal di alcuni prodotti di alluminio non sono soggette a riduzioni IVA non modifica la realtà che i prezzi delle materie prime da loro utilizzate nel processo di produzione sono distorti a causa della politica di esenzione dall’IVA praticata a livello nazionale. I suddetti produttori esportatori non hanno fornito alcuna prova del contrario. La loro argomentazione è stata pertanto respinta.

(86)

I due produttori esportatori hanno inoltre affermato che il loro diritto commerciale e gli statuti delle società non menzionano il ruolo del comitato di partito e che essi erano soggetti all’applicazione del diritto fallimentare, societario e patrimoniale. Essi hanno sostenuto che gli audit sono stati regolarmente svolti da revisori ufficiali dei conti e che i bilanci erano trasparenti e accessibili al pubblico.

(87)

La Commissione ricorda che, in base allo statuto del PCC, tutte le società cinesi sono tenute a costituire cellule del partito, come spiegato in dettaglio al considerando 105. Pertanto l’assenza di disposizioni specifiche negli statuti di entrambi i produttori esportatori non modifica il fatto che il PCC abbia influenzato le decisioni commerciali in gran parte del tessuto societario cinese attraverso la presenza statale nelle cellule del partito (9). Ciò ha contribuito all’influenza e al controllo generali esercitati dal PCC sull’economia cinese. Di conseguenza, tale intervento statale ha interessato non solo i produttori esportatori cinesi, ma anche i produttori di materie prime e di fattori produttivi utilizzati da detti produttori esportatori (tra cui Haomei e King Metal), il che ha comportato una distorsione dei prezzi di tali fattori produttivi. Nel fascicolo non vi sono elementi di prova che consentano di contestare questo fatto. In secondo luogo, la Commissione ha stabilito nella sezione 3.2.1.6 le distorsioni a livello nazionale per quanto riguarda l’applicazione del diritto fallimentare, societario e patrimoniale, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino. Non sono stati presentati elementi di prova per dimostrare che le distorsioni presenti a livello nazionale non siano applicabili ai due produttori esportatori. Entrambe le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(88)

Un altro produttore esportatore, segnatamente Press Metal Group, ha presentato osservazioni in merito all’esistenza di distorsioni significative in risposta alla nota del 16 marzo 2020. Il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe avviare la procedura di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prima di aver positivamente accertato a tutti gli effetti l’esistenza di distorsioni significative. Pertanto, secondo tale esportatore, la Commissione non dovrebbe intraprendere iniziative quali l’invio dei questionari di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, e avviare la ricerca di un paese rappresentativo fino a quando non sia stata positivamente accertata l’esistenza di distorsioni significative.

(89)

La Commissione ha chiarito che, sebbene la determinazione dell’effettiva esistenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), avvengano solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), stabilisce l’obbligo di raccogliere i dati necessari per l’applicazione del suddetto metodo quando l’inchiesta è stata avviata su tale base. In questo caso, per avviare l’inchiesta su tale base, la Commissione ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito alle distorsioni significative. L’avviso di apertura lo ha chiaramente specificato al punto 3, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto adottato le misure necessarie in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base. Questa procedura prevede l’invio di questionari e la ricerca di eventuali paesi rappresentativi appropriati. Inoltre l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo comma, impone alla Commissione un ulteriore obbligo di informare le parti immediatamente dopo l’apertura in merito alle fonti pertinenti che intende utilizzare a tale riguardo. Ciò costituisce la base giuridica per le informazioni richieste nei questionari in merito alle note sui fattori produttivi, come illustrato in dettaglio ai considerando da 35 a 37. Sulla base di tutti questi elementi, la Commissione ha respinto l’argomentazione.

(90)

La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si fondano su fonti disponibili al pubblico. Tale analisi includeva l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore in questione, compreso il prodotto in esame.

3.2.1.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della Cina

(91)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all’intera popolazione e alla collettività dei lavoratori». L’economia di Stato è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (10). Di conseguenza, l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: si richiama allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (11).

(92)

Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[il] sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l’]aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (12). Ciò illustra il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(93)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (13). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(94)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, l’orientamento dell’economia cinese è governato da un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare in modo efficace le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso, di conseguenza, ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.1.5) (14).

(95)

In secondo luogo, a livello di assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.1.8) (15). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (16).

(96)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono varie forme. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così un ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (17). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori fondamentali o il rafforzamento dell’industria nazionale (18).

(97)

In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi di base, che prevedono e incoraggiano diversi interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (19).

3.2.1.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(98)

In Cina, le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(99)

Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.2.1.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di proprietà dello Stato (20). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (21). Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore dell’alluminio sono ulteriormente illustrati nella sezione 3.2.1.5.

(100)

Lo studio dell’OCSE, addotto come elemento di prova dal denunciante, fa riferimento a imprese di proprietà dello Stato nel settore dell’alluminio che evidenziano in modo specifico nei rispettivi documenti normativi come la proprietà statale influenzi politiche industriali pertinenti e si traduca in sostegno pubblico. Più nello specifico, un’impresa di proprietà dello Stato menziona nel prospetto delle obbligazioni del 2016 di essere una delle 52 imprese di proprietà dello Stato fondamentali, di rivestire un ruolo cruciale nell’elaborazione e nell’attuazione di politiche nel settore energetico, nonché di ricevere un sostegno globale e sostenibile da parte del governo della RPC. Un’altra impresa di proprietà dello Stato, nel prospetto delle obbligazioni del 2017, fa riferimento al fatto che il rispettivo governo provinciale può esercitare un’influenza significativa sul gruppo (22).

(101)

La Cina è il maggiore produttore di alluminio al mondo, con diverse grandi imprese di proprietà dello Stato tra i principali produttori al mondo. Secondo le stime, le imprese di proprietà dello Stato rappresentano più del 50 % della produzione complessiva di alluminio primario in Cina (23). Anche secondo uno studio sull’industria dei metalli non ferrosi in Cina le imprese di proprietà dello Stato detengono una quota preponderante del mercato interno (24). Sebbene negli ultimi anni l’aumento delle capacità sia attribuito in parte a società private, tale aumento implica generalmente anche diverse forme di coinvolgimento del governo (locale), come la tolleranza di un’espansione illegale della capacità (25). Inoltre la capacità produttiva dell’alluminio è aumentata anche tra le principali imprese di proprietà dello Stato, sebbene in misura inferiore (26).

(102)

Oltre a controllare le imprese di proprietà dello Stato, il governo della RPC sta influenzando anche le società private in Cina. Ad esempio, la Commissione ha riscontrato che una delle società incluse nel campione, Press Metal Group, ha riconosciuto di aver ricevuto sostegno finanziario dallo Stato negli ultimi anni. Il presidente del consiglio di amministrazione della società, Guan Baoqiang, ha dichiarato: «Il governo sostiene la trasformazione della nostra impresa verso una fabbricazione intelligente sotto vari aspetti. Nel 2011 la filiale della nostra impresa ad alta tecnologia di recente costituzione ha beneficiato di politiche preferenziali governative, quali sgravi fiscali ecc. Lo scorso anno, al fine di rendere la filiera di produzione più intelligente e automatica, abbiamo introdotto apparecchiature intelligenti di alta gamma su vasta scala, per un valore superiore a 100 milioni di CNY, e il governo ha concesso un sussidio alla trasformazione tecnologica. Ora presteremo spontaneamente attenzione alle politiche pubbliche di sostegno all’industria (27)».

(103)

Inoltre, secondo il prospetto iniziale di offerta pubblica del produttore esportatore Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd., la società ha ricevuto regolarmente sovvenzioni pubbliche. Durante il periodo di riferimento, tale produttore esportatore ha beneficiato dei seguenti importi: 11 318 300 CNY nel 2016, 17 020 800 CNY nel 2017, 11 486 700 CNY nel 2018. Questi trasferimenti ammontavano, rispettivamente, all’11,28 %, al 13,24 % e all’11,16 % degli utili della società. In relazione a ciò, lo stesso documento specifica l’importanza di queste sovvenzioni per la società: «Nel periodo di riferimento le sovvenzioni pubbliche ricevute dall’impresa hanno fornito una certa garanzia di finanziamento. Per quanto riguarda il rapporto tra sovvenzioni pubbliche e profitto, i risultati operativi dell’impresa non dipendono in larga misura dai sussidi pubblici. Tuttavia, qualora l’impresa non fosse in grado di ricevere sovvenzioni pubbliche in futuro, ciò potrebbe incidere sul flusso di cassa e sui risultati operativi dell’impresa stessa.» (28)

(104)

In ragione del marcato livello di intervento del governo nell’industria dell’alluminio e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, anche i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Le imprese pubbliche e private nel settore dell’alluminio sono infatti soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica, come descritto nella sezione 3.2.1.5.

3.2.1.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(105)

Oltre a esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà delle imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà (29), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC (30)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (31). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (32). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di prodotti in alluminio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(106)

Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza all’aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dell’alluminio.

(107)

Come rilevato dalla Commissione in un’altra inchiesta su alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Cina (33), nel 2017 un produttore cinese statale di alluminio, China Aluminium International Engineering Corporation Limited («Chalieco»), ha modificato lo statuto societario per dare maggiore rilevanza al ruolo delle cellule di partito nella società. La società ha introdotto un intero capitolo sul comitato di partito, il cui articolo 113 dispone quanto segue: «Prima di prendere decisioni su questioni aziendali importanti, il consiglio consulta il comitato di partito della società» (34). Inoltre, nella sua relazione annuale 2017 (35), Aluminum Corporation of China («Chalco») ha dichiarato che una serie di amministratori, supervisori e alti dirigenti, tra cui il presidente e il direttore esecutivo, e il presidente del comitato di vigilanza, sono membri del PCC.

(108)

Per quanto riguarda un’altra impresa di proprietà dello Stato attiva nel settore dell’alluminio cinese, la Commissione ha stabilito che il direttore esecutivo e il presidente della società, He Zhihui, ricopriva la carica di segretario del comitato del partito comunista, mentre il presidente del comitato di sorveglianza della società, Ye Guohua, era membro del comitato del partito comunista.

(109)

Gli stretti legami con lo Stato e la sua ideologia si riflettono anche nella descrizione contenuta nel sito web di un’altra società, Xinfa Group. La società «aderisce agli orientamenti dell’ideologia socialista di Xi Jinping con caratteristiche cinesi nella nuova era» (36). Nel contempo, il presidente di Shandong Xinfa Group, Zhang Gang, nel 2001 è stato insignito del titolo onorario di «membro prominente del partito comunista della provincia di Shandong» dal comitato del PCC della provincia. È stato anche membro della 10a e dell’11a Assemblea nazionale del popolo (37).

(110)

Analogamente, il direttore esecutivo e amministratore delegato del principale produttore China Hongqiao Group, Zhang Bo, è stato eletto membro della 12a sessione dell’Assemblea provinciale del popolo della provincia di Shandong e nel 2010 gli è stato conferito il titolo di «National Model Worker». Allo stesso tempo, Zhang Bo detiene le cariche di vicepresidente della China Nonferrous Metals Industry Association (Associazione cinese dell’industria dei metalli non ferrosi) e di presidente della Shandong Aluminum Industry Association (Associazione dell’industria dell’alluminio di Shandong) (38). La Commissione ha inoltre constatato che il vicepresidente di Hongqiao Group, Deng Wenqiang, era membro della 15a, 16a e 17a sessione dell’Assemblea del popolo della contea di Zouping e della 9a e 10a sessione dell’Assemblea del popolo della città di Binzhou (39).

(111)

In un altro esempio, la presenza del PCC in una delle società incluse nel campione, Liaoning Zhongwang Group Co. Ltd., è stata confermata dalle seguenti informazioni: «Tra i sette membri del comitato di partito del gruppo, il segretario del comitato di partito funge da vicedirettore generale del gruppo e gli altri sei membri del comitato di partito ricoprono, rispettivamente l’incarico di vicedirettore generale, direttore dello stabilimento e altre posizioni. Congiuntamente al livello direttivo del gruppo, il comitato di partito del gruppo ha istituito “riunioni congiunte”, “incontri bidirezionali periodici” e altri sistemi e riferisce debitamente alla dirigenza in merito ai pareri e ai suggerimenti raccolti dal personale e dai lavoratori, in modo da fornire un riferimento importante per il processo decisionale scientifico dell’impresa. Il centralismo democratico del partito si applica al processo decisionale dell’impresa nelle questioni fondamentali e il suo sistema interno di valutazione si inserisce nella gestione delle risorse umane dell’impresa, in modo da garantire il processo decisionale scientifico» (40).

(112)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (41). Di conseguenza, la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dell’alluminio e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi.

3.2.1.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(113)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli dell’amministrazione, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità di ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti (42).

(114)

Ad esempio, il governo riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore cinese dell’alluminio. Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti direttamente o indirettamente relativi a detto settore, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Tramite questi e altri strumenti il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore dell’alluminio. Tali politiche si ripercuotono in modo diretto o indiretto sui costi di produzione degli estrusi in alluminio.

(115)

In linea con le risultanze della Commissione nel caso relativo ad alcuni fogli di alluminio in rotoli originari della Cina (43), i seguenti fatti sono applicabili per analogia al presente caso relativo agli estrusi in alluminio, che sono, analogamente, un prodotto a valle dell’alluminio.

(116)

Sebbene il Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (44) non contenga disposizioni specifiche sull’alluminio, per l’industria dei metalli non ferrosi in generale esso prevede una strategia volta a promuovere una collaborazione a livello internazionale riguardo alla capacità produttiva e alla produzione di apparecchiature. Per conseguire tali obiettivi è stato ribadito che, tramite il piano, verranno rafforzati regimi di sostegno riguardanti la fiscalità, i finanziamenti, l’assicurazione, gli investimenti, nonché piattaforme finanziarie e di valutazione dei rischi (45).

(117)

Il piano settoriale corrispondente, il piano di sviluppo dell’industria dei metalli non ferrosi (2016-2020) («il piano»), definisce politiche e obiettivi specifici che il governo intende conseguire per una serie di industrie dei metalli non ferrosi (46), tra cui l’alluminio.

(118)

Il piano intende migliorare i tipi di prodotti fabbricati dall’industria dell’alluminio cinese mediante, tra l’altro, il sostegno all’innovazione. Esso esige il rapido sviluppo di un sistema di proprietà mista nonché la promozione di imprese di proprietà dello Stato più dinamiche. Tale piano prevede inoltre la possibilità di accumulare scorte di metalli non ferrosi, tra cui l’alluminio, garantendo la sicurezza delle risorse e fissa obiettivi quantitativi specifici per ridurre il consumo energetico e aumentare il tasso di alluminio riciclato nella produzione e l’utilizzo degli impianti (47).

(119)

Il piano promuove inoltre adeguamenti strutturali finalizzati a un controllo più rigoroso dei nuovi impianti di fusione e all’eliminazione di capacità obsolete. Esso contempla la distribuzione geografica degli stabilimenti di trasformazione, si concentra su progetti volti ad incrementare lo sfruttamento di risorse come la bauxite e l’allumina e definisce politiche tariffarie e inerenti alla fornitura di energia elettrica (48).

(120)

Caratterizzato da un’ampia gamma di misure e politiche, il piano rappresenta la prosecuzione del piano di rilancio e adeguamento dell’industria dei metalli non ferrosi del 2009, adottato per attenuare gli effetti negativi della crisi finanziaria sull’industria dei metalli non ferrosi. Gli obiettivi fondamentali definiti nel piano includono, tra l’altro, il controllo del volume di produzione, la ristrutturazione, l’approvvigionamento di materie prime, la politica riguardante le tasse all’esportazione, la sicurezza delle risorse, la costituzione di scorte, l’innovazione tecnologica, la politica finanziaria nonché la relativa pianificazione e attuazione (49).

(121)

Un altro documento strategico sul settore dell’alluminio riguardante le condizioni standard applicabili all’industria dell’alluminio è stato pubblicato dal MIIT il 18 luglio 2013 con l’intento di accelerare l’adeguamento strutturale e di limitare un’espansione disordinata degli impianti di fusione dell’alluminio. Le condizioni standard prevedono quantità di produzione minime per i nuovi impianti, norme di qualità e sicurezza dell’approvvigionamento di bauxite e allumina importate e di origine nazionale. Tali condizioni indicano che il ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione è l’autorità incaricata della normalizzazione e della gestione dell’industria dell’alluminio, nonché della pubblicazione dell’elenco di società autorizzate a operare nell’industria dell’alluminio (50).

(122)

Nel Parere orientativo concernente la creazione di un ambiente di mercato eccellente, la promozione dell’adeguamento strutturale e della trasformazione dell’industria dei metalli non ferrosi e l’aumento dei benefici, pubblicato dall’Ufficio generale del Consiglio di Stato nel 2016 (2016/42) (51), le autorità cinesi indicano quali obiettivi principali i seguenti: «ottimizzare la struttura dell’industria dei metalli non ferrosi; equilibrare sostanzialmente l’offerta e la domanda delle categorie fondamentali di prodotti; mantenere il tasso di utilizzo della capacità produttiva di alluminio elettrolitico al di sopra dell’80 %; aumentare in modo significativo la capacità di garantire l’approvvigionamento di minerali come rame e alluminio» (52). Il documento prescrive inoltre di «controllare attentamente la nuova capacità produttiva». A tal fine lo Stato impone di: «garantire l’attuazione di nuovi (riformati, ampliati) indispensabili progetti di potenziamento degli stabilimenti di produzione dell’alluminio elettrolitico; […] fare ricorso alla vigilanza sociale e ad altri strumenti; intensificare gli sforzi di vigilanza e ispezione; esaminare attentamente e gestire i nuovi progetti relativi all’alluminio elettrolitico che violano i regolamenti» (53). Tali disposizioni dimostrano il grado di intervento sostanziale del governo della RPC nel settore dei metalli non ferrosi, compreso il settore dell’alluminio.

(123)

Le suddette interferenze statali nel funzionamento del settore dell’alluminio mediante documenti di pianificazione si riflettono anche a livello provinciale. Ad esempio, l’avviso del governo della provincia di Shandong sul piano di attuazione per accelerare lo sviluppo di alta qualità delle sette industrie ad alta intensità energetica (2018/248), del 6 novembre 2018, impone di «favorire l’estensione della filiera industriale dell’alluminio elettrolitico» attraverso le seguenti azioni: «aumentare ulteriormente la percentuale di lavorazione fine e profonda dell’alluminio elettrolitico liquido e dei materiali per la lavorazione dell’alluminio; accelerare e promuovere l’estensione della filiera industriale dell’alluminio ai prodotti finiti e ai prodotti di alta gamma; ampliare l’uso di materiali di alta gamma in alluminio; aumentare le possibilità di sviluppo dell’industria di trasformazione dell’alluminio» (54).

(124)

Come stabilito dalla Commissione nella sua relazione, lo Stato è intervenuto nel funzionamento del settore dell’alluminio per molti anni prima della pubblicazione dei documenti strategici di cui sopra, come illustrato, ad esempio, dagli Orientamenti volti ad accelerare la ristrutturazione dell’industria dell’alluminio («Orientamenti in materia di ristrutturazione») (55), pubblicati dalla NDRC nell’aprile del 2006. Quest’ultima considerava l’alluminio un prodotto fondamentale per lo sviluppo dell’economia nazionale. I suddetti Orientamenti in materia di ristrutturazione stabilivano che, per attuare la politica di sviluppo industriale approvata dal Consiglio di Stato, è necessario conseguire obiettivi specifici in alcuni ambiti. Tali ambiti erano: l’agevolazione della concentrazione nell’industria; l’accesso al capitale finanziario (cfr. anche la sezione 3.2.1.8); l’organizzazione dell’industria; il controllo rigoroso delle esportazioni di alluminio elettrolitico e l’eliminazione di capacità obsolete.

(125)

La Commissione ha inoltre constatato che lo Stato cinese ha interferito con il libero gioco delle forze di mercato nel settore dei prodotti di alluminio a monte, e quindi nella produzione di fattori produttivi e dei fattori produttivi per i fattori produttivi, utilizzati dai produttori del prodotto in esame. A tale riguardo, ad esempio, la comunicazione sulla promozione dello sviluppo ordinato dell’industria dell’allumina (2018/1655), pubblicata il 28 dicembre 2018 dall’Ufficio generale del MIIT (56), stabilisce, per quanto riguarda l’allumina (un fattore produttivo fondamentale nella produzione di alluminio primario), che «guidati dall’ideologia socialista di Xi Jinping con caratteristiche cinesi in una nuova era, [tutte le parti interessate] attuano in modo completo ed esaustivo lo spirito del 19o Congresso nazionale del partito; aderiscono all’orientamento generale della stabilità nelle attività in corso; si attengono al nuovo concetto di sviluppo; si concentrano sulle riforme strutturali sul versante dell’offerta; sfruttano appieno il ruolo decisivo del mercato nell’assegnazione delle risorse, migliorano il coinvolgimento del governo, […] soddisfano le esigenze di sviluppo interno e promuovono uno sviluppo ordinato e sano dell’industria dell’allumina» (57). Lo stesso documento afferma che «le Commissioni provinciali per lo sviluppo e le riforme e le amministrazioni del MIIT sono tenute a: aggiornarsi in merito agli attuali sviluppi dell’industria dell’allumina nella loro regione; combinare lo sviluppo economico e sociale, la base industriale, la domanda di mercato, il consumo energetico e la capacità ambientale della loro regione; rafforzare la pianificazione scientifica per lo sviluppo dell’industria dell’allumina; coordinare la struttura e la portata dello sviluppo industriale della regione; garantire le dimostrazioni dei progetti; applicare rigorosamente i requisiti di costruzione; sostenere in modo ordinato la realizzazione di progetti; rafforzare la supervisione dell’intero processo; garantire che la portata dello sviluppo dell’industria corrisponda alla domanda del mercato interno e alla capacità disponibile a livello locale e prevenire la corsa alla realizzazione di progetti.» (58) Per conseguire quest’ultimo obiettivo il documento prescrive di rafforzare la vigilanza e l’ispezione: «Conformemente alle disposizioni del presente avviso, la commissione nazionale per lo Sviluppo e le riforme, il ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione, di concerto con l’Associazione cinese dell’industria dei metalli non ferrosi e altre parti interessate, procedono, mediante lettere di indagine, ricerche e indagini casuali, all’ispezione di progetti di costruzione a base di allumina. In caso di problemi, questi devono essere gestiti rigorosamente in conformità alle normative pertinenti.» (59) Le disposizioni di cui sopra evidenziano il grado di intervento e controllo dello Stato sul mercato cinese dell’allumina, un fattore produttivo fondamentale nella produzione di alluminio primario, che è la materia prima utilizzata dai produttori di estrusi in alluminio.

(126)

Un altro fattore nella produzione del prodotto in esame è l’elettricità, che rappresenta il 2-3 % del costo di produzione degli estrusi in alluminio. A tale riguardo la Commissione ha riscontrato elementi di prova delle distorsioni indotte dallo Stato che incidono sul prezzo dell’energia elettrica fornita ai produttori cinesi di alluminio. In particolare, si è stabilito che lo Stato è intervenuto a favore dei produttori cinesi praticando prezzi dell’energia differenziati e più vantaggiosi. Nel Parere orientativo concernente la creazione di un ambiente di mercato eccellente, la promozione dell’adeguamento strutturale e della trasformazione dell’industria dei metalli non ferrosi e l’aumento dei benefici di cui sopra le autorità cinesi hanno riconosciuto l’obiettivo politico di «continuare ad attuare la politica differenziata in materia di prezzi dell’energia elettrica; incoraggiare gli utenti di energia elettrica ammissibili a concludere accordi diretti con le imprese di produzione di energia elettrica; determinare i prezzi mediante negoziazione.» (60). La Commissione ha inoltre stabilito che politiche analoghe sono state attuate a livello provinciale. Ad esempio, nella provincia di Yunnan, secondo le informazioni riportate dal China Industry Journal nel novembre 2019: «Al fine di attuare il piano, Yunnan ha successivamente pubblicato politiche specifiche quali il “Parere di attuazione concernente la promozione dello sviluppo integrato dell’energia idroelettrica e dei materiali di alluminio” e il “Piano di applicazione di prezzi preferenziali per promuovere l’uso dell’energia idroelettrica”. Sembra evidente che qualsiasi impresa che trasferisca a Yunnan la propria quota di capacità beneficerà della politica di “prezzo preferenziale, trasmissione integrale”; questo significa che per i primi 5 anni l’alluminio elettrolitico beneficerà di un prezzo preferenziale speciale per l’elettricità pari a 0,25 CNY per kWh. Per quanto riguarda la lavorazione profonda dei materiali, è concesso un prezzo preferenziale speciale per l’energia elettrica pari a 0,20 CNY per kWh. Secondo le relazioni, i progetti integrati di Henan Shenhuo e Sichuan Qiya, che hanno introdotto quote da realizzare a Yunnan, hanno già beneficiato della politica a favore dei progetti di integrazione e hanno firmato accordi pertinenti con i governi locali, le società di reti elettriche e le società di produzione di energia elettrica.» (61)

(127)

Quale altro esempio di interferenza statale a livello provinciale, nel già citato avviso del governo della provincia di Shandong sul piano di attuazione per accelerare lo sviluppo di alta qualità delle sette industrie ad alta intensità energetica le autorità hanno fissato obiettivi di trasformazione e potenziamento l’industria dell’alluminio elettrolitico per quanto riguarda il consumo energetico: «Entro il 2022 il consumo di energia elettrica dell’alluminio elettrolitico per tonnellata di alluminio dovrà diminuire a circa 12800 kWh, il tasso di lavorazione elettrolitica profonda dell’alluminio elettrolitico nella provincia dovrà raggiungere all’incirca il 50 % e il valore aggiunto dell’alluminio per tonnellata aumentare in media di oltre il 30 %» (62).

(128)

Per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni contenute nei documenti di pianificazione di cui sopra, le associazioni di categoria cinesi svolgono un ruolo importante. Tali entità devono garantire che l’industria attui le politiche del governo della RPC. Questa responsabilità è confermata dal fatto che, nella loro attività, esse collaborano strettamente con le autorità statali, il che si riflette nei loro statuti. Nel caso del settore dell’alluminio, lo statuto dell’Associazione cinese dell’industria dei metalli non ferrosi afferma in particolare che «[l’]Associazione aderisce alla linea di base del partito e a vari principi e politiche, conformemente alla Costituzione, alle leggi, ai regolamenti e alle politiche nazionali, e rispetta i valori sociali e morali. Essa rispetta l’obiettivo di servire il governo, l’industria, le imprese e i dirigenti; stabilisce e migliora il meccanismo di autodisciplina dell’industria; coinvolge pienamente il personale governativo per ottenere assistenza; svolge un ruolo di ponte tra il governo e le imprese» (articolo 3). Analogamente, l’articolo 25 stabilisce che il presidente, il vicepresidente e il segretario generale dell’Associazione devono soddisfare, come prima condizione il fatto di: «aderire alla linea, ai principi e alle politiche del partito e avere buone qualità politiche» (63).

(129)

Analogamente, lo statuto dell’Associazione cinese dell’industria dei metalli non ferrosi stabilisce che «l’Associazione accetta orientamenti commerciali nonché supervisione e gestione da parte della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato, del ministero degli Affari civili e dell’Associazione cinese dell’industria dei metalli non ferrosi» (articolo 4). Uno degli elementi consolidati dell’ambito di attività dell’associazione è anche quello di «presentare attivamente suggerimenti e pareri sullo sviluppo dell’industria, sulle politiche, sulle leggi e sui regolamenti industriali, conformemente ai principi e ai compiti generali del partito e dello Stato relativi alla costruzione di un sistema socialista di economia di mercato e tenendo conto della situazione reale dell’industria» (articolo 6). Infine, l’articolo 22 stabilisce anche che il presidente, il vicepresidente e il segretario generale dell’Associazione devono soddisfare, tra l’altro, la seguente condizione: «aderire alla linea, ai principi e alle politiche del partito e avere buone qualità politiche» (64).

(130)

Di conseguenza, la serie di piani, direttive e altri documenti riguardanti l’alluminio, elaborati a livello nazionale, regionale e comunale, mostra chiaramente l’elevato grado di intervento del governo cinese nel settore dell’alluminio (65). Tramite questi e altri strumenti, il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore.

(131)

Oltre ai piani, l’intervento del governo nel settore ha assunto la forma, tra l’altro, di misure relative alle esportazioni, tra cui dazi all’esportazione, contingenti all’esportazione, requisiti in termini di andamento delle esportazioni e requisiti minimi riguardanti i prezzi all’esportazione di diverse materie prime per l’alluminio.

(132)

Il governo della RPC ostacola inoltre le esportazioni di alluminio primario e dei suoi fattori produttivi, con l’intento di promuovere prodotti di alluminio a più alto valore aggiunto. Tale obiettivo viene perseguito garantendo riduzioni IVA integrali o parziali su prodotti di alluminio trasformati, in combinazione con riduzioni IVA incomplete e tasse all’esportazione sull’alluminio primario (66).

(133)

Come rilevato dalla Commissione (cfr. il considerando 126), il prezzo dei fattori produttivi fondamentali, quali l’energia e l’elettricità, è influenzato da diversi tipi di intervento governativo (67). Altri tipi di intervento pubblico che generano distorsioni di mercato includono la politica relativa alla costituzione di scorte tramite dell’Ufficio di riserva statale e il ruolo dello Shanghai Futures Exchange (SHFE) (68). Inoltre diverse inchieste in materia di difesa commerciale hanno stabilito che il governo cinese ha concesso regolarmente varie forme di sostegno statale ai produttori di alluminio (69). Il consistente intervento del governo della RPC nel settore dell’alluminio ha generato un eccesso di capacità (70), che costituisce probabilmente l’esempio più chiaro delle conseguenze derivanti dalle politiche attuate dal governo della RPC e delle distorsioni che ne risultano.

(134)

Lo studio dell’OCSE ha inoltre evidenziato ulteriori casi di sostegno pubblico volto ad influenzare le forze di mercato nel settore dell’alluminio. Tale sostegno riguarda generalmente i fattori produttivi, in particolare l’energia elettrica e l’allumina primaria, vendute a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato (71). Lo studio dell’OCSE ha ulteriormente descritto in che modo gli obiettivi del governo della RPC per il settore dell’alluminio vengano tradotti in politiche industriali e azioni specifiche a livello provinciale e locale, tra cui, ad esempio, conferimenti di capitale, diritti prioritari di godimento di risorse minerarie, sovvenzioni e sussidi pubblici o incentivi fiscali (72).

(135)

In sintesi, il governo della RPC ha adottato misure per indurre gli operatori a rispettare gli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere le industrie fondamentali, compreso il settore dell’alluminio, che comprende la produzione di estrusi in alluminio e di alluminio primario, vale a dire la principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto in esame (che costituisce oltre il 50 % dei suoi costi di produzione). Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.1.6.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(136)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela di diritti e interessi legittimi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure di insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato mantiene inoltre un ruolo forte e attivo nelle procedure di insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (73).

(137)

Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d’uso dei terreni in Cina (74). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono i terreni a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (75). Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso obiettivi politici specifici, compresa l’attuazione dei piani economici (76).

(138)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di estrusi in alluminio sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.

(139)

Dette risultanze sono sostenute dalle conclusioni provvisorie elaborate dal ministero del Commercio degli Stati Uniti nel quadro dell’inchiesta antisovvenzioni condotta su alcuni tipi di fogli di alluminio provenienti dalla Cina, che ha riscontrato, sulla base di dati disponibili sfavorevoli, che la fornitura di terreni da parte del governo della Cina per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato costituisce un contributo finanziario ai sensi della sezione 771 (5)(D) della legge sulle tariffe del 1930 nella sua versione modificata (77).

(140)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell’alluminio, anche in relazione al prodotto in esame.

3.2.1.7.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(141)

In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (78). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (79). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Generalmente, ciò fa sì che i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovino in una posizione occupazionale vulnerabile e abbiano un reddito inferiore rispetto a coloro che possiedono il certificato di residenza (80). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina.

(142)

Non sono stati presentati elementi di prova pertinenti a sostegno del fatto che il settore dell’alluminio, compreso quello della produzione di estrusi in alluminio, non sia soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore dell’alluminio subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (nell’accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina).

3.2.1.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

(143)

L’accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.

(144)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (81) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (82) e, come avviene anche per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo rispettano l’esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (83). A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (84).

(145)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali l’esigenza di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova schiaccianti, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(146)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi (85).

(147)

A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (86). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti alle imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private con legami influenti e a imprese appartenenti ai settori industriali fondamentali; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori del mercato.

(148)

A tale proposito, lo studio dell’OCSE fa riferimento a prove aneddotiche del fatto che taluni produttori di alluminio in Cina hanno ottenuto finanziamenti a condizioni preferenziali, in relazione ai quali il costo del finanziamento sembra essere dissociato dal corrispondente livello del rapporto di indebitamento dell’impresa. Secondo lo studio, un produttore statale di alluminio ha dichiarato esplicitamente nel suo prospetto delle obbligazioni del 2016 che l’impresa attrae considerevole sostegno finanziario da parte di banche demandate all’attuazione delle politiche del governo cinese, che applicano un tasso di interesse inferiore al valore di riferimento. Analogamente, il prospetto delle obbligazioni del 2017 di un altro produttore statale fa riferimento ai forti legami dell’impresa con banche cinesi, comprese banche demandate all’attuazione delle politiche del governo che hanno fornito all’impresa fonti di finanziamento a basso costo. Lo studio dell’OCSE conclude al riguardo che, sebbene possano esistere molte ragioni che giustificano tassi di interesse bassi per queste imprese, il contrasto tra i modesti indicatori finanziari e i bassi tassi di interesse può suggerire una potenziale sottovalutazione del rischio associato a tali mutuatari (87).

(149)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(150)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all’intervento del governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi (underpricing) e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(151)

La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza dell’assegnazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, che invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo cinese ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(152)

In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative dovute al persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(153)

Non sono stati forniti elementi di prova del fatto che il settore dell’alluminio, compresi i produttori di estrusi in alluminio, sia esente dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

3.2.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(154)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili risulta che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.2.1.1. a 3.2.1.5. e alla parte A della relazione si applicano a tutto il paese e a tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.2.1.6. a 3.2.1.8. e alla parte B della relazione.

(155)

La Commissione rammenta che, per fabbricare estrusi in alluminio, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tutti i fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione provengono dalla Cina. Quando i produttori cinesi di estrusi in alluminio acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come loro costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’ambito dell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(156)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli estrusi in alluminio, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né le autorità della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova indicanti il contrario.

3.2.1.10.   Conclusioni

(157)

Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili riguardanti l’intervento della Cina nell’economia interna in generale e nel settore dell’alluminio (compreso il prodotto in esame) è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(158)

La Commissione ha pertanto provveduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.

3.3.   Paese rappresentativo

(159)

La Commissione ha scelto il paese rappresentativo sulla base dei seguenti criteri:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale;

la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti in tale paese; e

qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(160)

Come spiegato ai considerando da 31 a 37, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale.

(161)

Nella nota del 16 marzo 2020 la Commissione ha fornito informazioni dettagliate sui criteri di cui sopra e ha individuato i seguenti paesi quali potenziali paesi rappresentativi: Brasile, Colombia, Ecuador, Federazione russa, Kazakhstan, Malaysia, Maurizio, Messico, Montenegro, Repubblica islamica dell’Iran, Serbia, Sri Lanka, Thailandia e Turchia. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni al riguardo. La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito a vari aspetti della selezione del paese rappresentativo da parte di produttori esportatori, industria dell’Unione e importatori indipendenti.

(162)

La Commissione ha quindi pubblicato la nota del 25 giugno 2020 in risposta alle osservazioni ricevute e ha informato le parti interessate che, sulla base dei criteri elencati al considerando 159, intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(163)

Un importatore ha sostenuto che sarebbe più appropriato distinguere tra leghe leggere e leghe dure. Nell’ambito di questa distinzione, la Turchia sarebbe il paese rappresentativo più appropriato per le leghe leggere, mentre la Federazione russa sarebbe più appropriata per le leghe dure.

(164)

In primo luogo, i tipi di prodotto non sono necessariamente determinanti per la selezione di un paese rappresentativo appropriato. In secondo luogo, dall’inchiesta è emerso che in realtà gli estrusi in alluminio realizzati con entrambi i tipi di leghe sono prodotti in Turchia. Infine, come indicato nella nota del 25 giugno 2020, nel caso di specie la Federazione russa non è risultata un paese rappresentativo appropriato a causa delle restrizioni all’esportazione di alluminio (88).

(165)

La Commissione ha pertanto confermato che nel caso di specie la Turchia era il paese rappresentativo più appropriato.

3.4.   Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni

(166)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti interessate e di altre informazioni pertinenti disponibili nel fascicolo, la Commissione ha stabilito, nella nota del 16 marzo 2020, un elenco iniziale di fattori produttivi e di fonti da utilizzare per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(167)

La Commissione ha inoltre individuato le fonti da utilizzare per costruire il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base [Global Trade Atlas (GTA), statistiche nazionali ecc.]. Nella medesima nota la Commissione ha individuato i codici del sistema armonizzato (SA) dei fattori produttivi che, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate, si pensava inizialmente di utilizzare ai fini dell’analisi GTA.

(168)

Nella nota del 25 giugno 2020 la Commissione ha confermato che avrebbe utilizzato i dati GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei fattori produttivi, comprese le materie prime. La Commissione ha inoltre confermato che avrebbe utilizzato i dati dell’Istituto turco di statistica per stabilire i costi del lavoro, dell’energia elettrica e del gas. Infine, la Commissione ha altresì informato le parti interessate che, per determinare le SGAV e il profitto esenti da distorsioni, avrebbe utilizzato i dati finanziari delle seguenti società:

Onat Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi;

Okyanus Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi;

Alugen Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi;

Eksal Aluminyum Kalip Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi; e

Gensa Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

(169)

In seguito alla nota del 25 giugno 2020, il denunciante ha affermato che il margine di profitto su tale base era troppo basso. Secondo il denunciante, l’utile al lordo delle imposte appropriato dovrebbe essere del 16 %, e non del 7,3 %, come indicato dalla Commissione. A suo parere questo era il profitto necessario, considerando gli ingenti investimenti continui per garantire la sostenibilità delle attività a lungo termine.

(170)

Il denunciante ha inoltre aggiunto che, nel caso in cui la Commissione non accetti di utilizzare il margine di profitto proposto del 16 %, essa dovrebbe escludere dal calcolo del margine di profitto medio le due società turche che hanno registrato il profitto più basso. Secondo il denunciante ciò sarebbe opportuno, in quanto queste due società non raggiungevano il profitto minimo del 6 % richiesto dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.

(171)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Nella nota del 25 giugno 2020 la Commissione ha spiegato dettagliatamente in che modo è stato determinato il margine di profitto da utilizzare nei calcoli basati sul profitto delle cinque società turche elencate al considerando 168. In tale esercizio la Commissione ha già escluso le società che non hanno riferito profitti. Sono state prese in considerazione tutte le società redditizie che soddisfacevano i criteri stabiliti, indipendentemente dal loro livello di profitto, purché non registrassero perdite. Ciò riflette il margine di profitto medio realizzato nel paese rappresentativo durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre osservato che l’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base si applica nel contesto delle vendite sottocosto (underselling), mentre in questo contesto la Commissione intende accertare il profitto esente da distorsioni nel paese di origine.

(172)

Il produttore esportatore, Press Metal Group, ha affermato che i prezzi della London Metal Exchange («LME») rappresentavano un prezzo internazionale più appropriato esente da distorsioni per l’alluminio rispetto ai dati GTA. Il produttore esportatore ha tuttavia riferito di aver riesaminato i dati GTA per le importazioni in Turchia, inclusi nel documento Excel della Commissione a seguito della nota del 25 giugno 2020, e di aver riscontrato che i dati GTA relativi ai prodotti di alluminio in Turchia erano in linea di massima conformi a quelli pubblicati dalla LME.

(173)

Un importatore ha osservato che i dati di base per vari fattori produttivi (costo del lavoro, profitto medio e SGAV, gas ed energia elettrica) si basavano su informazioni relative ad anni diversi. La Commissione chiarisce che, se richiesto, ne tiene conto nel suo calcolo applicando, ove opportuno, deflatori per stabilire il valore pertinente per i fattori produttivi durante il periodo dell’inchiesta.

3.5.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

(174)

La Commissione ha cercato di redigere un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto in esame.

(175)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni riguardo all’elenco dei fattori produttivi a seguito della nota del 25 giugno 2020 nella quale, sulla base delle informazioni pervenute dalle parti interessate, aveva stabilito un elenco di tutti i codici merci turchi corrispondenti ai fattori produttivi impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame.

(176)

Tenendo conto di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate e raccolte durante i controlli incrociati a distanza, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici, ove applicabili:

Tabella

Fattori produttivi e fonti di informazioni

Fattore produttivo

Codici merci turchi

Valore

Unità

Materie prime

Alluminio (non legato, greggio)

7601 10 00

12,8

CNY/KG

Leghe di alluminio (greggio)

7601 20 20

13,6

CNY/KG

Avanzi di alluminio

7602 00 90

8,8

CNY/KG

Barre di alluminio (non legato)

7604 10 10

18,7

CNY/KG

Barre di leghe di alluminio

7604 29 10

32,6

CNY/KG

Zinco (minimo 99,99 % di zinco in peso, greggio)

7901 11 00

18,2

CNY/KG

Leghe di zinco

7901 20 00

19,9

CNY/KG

Magnesio (greggio)

8104 11 00

19,0

CNY/KG

Titanio (greggio)

8108 20 00

942,5

CNY/KG

Titanio (altro) - Barre, profilati e fili

8108 90 30

371,3

CNY/KG

Titanio (altro) - Lamiere, nastri e fogli

8108 90 50

430,3

CNY/KG

Titanio (altro) - Tubi

8108 90 60

2 504,3

CNY/KG

Titanio (altro) - Altro

8108 90 90

1 286,1

CNY/KG

Zirconio (greggio)

8109 20 00

2 012,7

CNY/KG

Manganese (cascami e avanzi)

8111 00 19

n/a

CNY/KG

Manganese (altro)

8111 00 90

n/a

CNY/KG

Leghe di cromo contenenti, in peso, più del 10 % di nichel

8112 21 10

3 653,0

CNY/KG

Rame (precipitato)

7401 00 00

1,9

CNY/KG

Lavori di rame (altri)

7419 99 90

188,7

CNY/KG

Ossidi e idrossidi di ferro

2821 10 00

10,9

CNY/KG

Silicio (minimo 99,99 % di silicio in peso)

2804 61 00

2 365,6

CNY/KG

Silicio (altro)

2804 69 00

16,3

CNY/KG

Acido solforico

2807 00 00

0,4

CNY/KG

Acido nitrico

2808 00 00

23,0

CNY/KG

Acido fosforico

2809 20 00

5,3

CNY/KG

Idrossido di sodio

2815 11 00

3,2

CNY/KG

Affinante (anionico)

3402 11 00

n/a

CNY/KG

Energia

Energia elettrica

2716 00 00

0,6

CNY/KWh

Gas naturale

2711 11 00

2,1

CNY/m3

Combustibile minerale - Petrolio

2710 19 25

6,5

CNY/KG

Acqua

2201 90 00

7,6

CNY/m3

Lavoro (manodopera)

Salari diretti e indiretti nel settore manifatturiero

N/A

43,0

CNY/h

Sottoprodotto/scarti

Avanzi di alluminio

7602 00 90

8,8

CNY/KG

3.5.1.   Materie prime

(177)

Per tutte le materie prime e le materie ausiliarie la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione nel paese rappresentativo. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano su questi prezzi. Sono stati analogamente esclusi anche i dati relativi alle importazioni nel paese rappresentativo riguardanti paesi non membri dell’OMC il cui elenco compare nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (89). Dopo aver escluso tali importazioni, quelle da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative, corrispondendo in media al 97 % del volume totale delle importazioni in Turchia per i fattori produttivi elencati nella precedente tabella.

(178)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all’importazione pertinenti del paese rappresentativo. A uno stadio successivo, durante i calcoli del margine di dumping individuale, la Commissione ha aggiunto al prezzo all’importazione i costi di trasporto nazionale specifici per società. I costi di trasporto nazionale per tutte le materie prime sono stati basati sui dati verificati forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione.

(179)

Per le materie prime aventi un’incidenza trascurabile in termini di costi, che le società non hanno indicato nell’allegato III dell’avviso di apertura, tali costi sono stati inclusi nelle spese generali di produzione, come illustrato al considerando 189. L’elenco dei fattori produttivi inclusi nelle spese generali figurava nei documenti informativi relativi alle specifiche società.

3.5.2.   Lavoro (manodopera)

(180)

Per stabilire il parametro di riferimento per il costo del lavoro, come indicato nella nota del 25 giugno 2020, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell’Istituto turco di statistica.

(181)

Per quanto riguarda il costo del lavoro, nella nota del 25 giugno 2020 la Commissione ha indicato di voler utilizzare il costo del lavoro su base oraria nel settore manifatturiero relativi al 2016 per quanto riguarda l’attività economica C.24 (attività metallurgiche (90)). Questa attività corrisponde al meglio ai codici NACE Rev.2 (91) e NAICS (92) individuati e al codice indicato dalle società turche selezionate. Si tratta delle statistiche più recenti disponibili (93). I valori sono stati opportunamente adeguati utilizzando come deflatore l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (94) pubblicato dall’Istituto turco di statistica.

3.5.3.   Contributi energetici

(182)

Per stabilire il parametro di riferimento per i costi dell’energia elettrica e del gas, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell’Istituto turco di statistica.

(183)

Per quanto riguarda l’energia elettrica, nella nota del 25 giugno 2020 la Commissione ha indicato che intendeva applicare il prezzo medio unitario dell’energia elettrica per gli utilizzatori industriali, fornito in un comunicato stampa rilasciato dall’Istituto turco di statistica (95). Per quanto riguarda i costi del gas, la Commissione ha indicato che intendeva applicare il prezzo medio unitario del gas per gli utilizzatori industriali, fornito nello stesso comunicato stampa. Sia per l’energia elettrica sia per il gas, la Commissione ha detratto l’IVA e ridotto i prezzi al livello netto. In assenza di osservazioni, la Commissione ha adottato tale approccio.

(184)

Per quanto riguarda i prezzi del diesel, la Commissione ha applicato il prezzo medio del diesel per il settore industriale in Turchia, tratto da fonti OCSE (96).

3.6.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(185)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito dovrebbe comprendere un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti. Inoltre è stato necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di contemplare i costi non inclusi nei fattori produttivi. Nella nota del 25 giugno 2020 la Commissione ha individuato cinque società turche, elencate al considerando 168.

(186)

Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni di SGAV e profitti, la Commissione ha utilizzato la proporzione del costo di fabbricazione che le SGAV rappresentano nella struttura dei costi delle cinque società turche. La Commissione ha utilizzato i dati riportati nella banca dati Orbis per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. La Commissione ha messo tali dati a disposizione delle parti interessate sotto forma di allegato della nota del 25 giugno 2020.

3.7.   Calcolo del valore normale

(187)

Al fine di stabilire il valore normale, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso.

(188)

In primo luogo, la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni (comprendenti: consumo di materie prime, lavoro ed energia). Essa ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione. Dai costi di fabbricazione sono stati detratti i costi esenti da distorsioni dei sottoprodotti riutilizzati nel processo di produzione, quali comunicati dalle società e verificati dalla Commissione.

(189)

In secondo luogo, per arrivare ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi delle materie prime e delle materie ausiliarie di cui al considerando 179 e sono state successivamente espresse come quota dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(190)

Infine, al calcolo di cui sopra la Commissione ha applicato le SGAV e la media ponderata dei profitti di cinque società turche, come spiegato al considerando 186.

(191)

Le SGAV, espresse come percentuale dei costi di fabbricazione e applicate ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni, ammontavano al 15,16 %.

(192)

Il profitto, espresso come percentuale dei costi di fabbricazione e applicato ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni, ammontava al 9,07 %, una percentuale superiore al margine di profitto espresso come percentuale dei ricavi di cui al considerando 169.

(193)

In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto per i due produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato.

3.8.   Prezzo all’esportazione

(194)

I produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell’Unione secondo tre diverse modalità: direttamente ad acquirenti indipendenti, tramite un importatore collegato nell’Unione oppure tramite una società collegata che agisce in qualità di operatore commerciale.

(195)

Per le vendite dirette, o effettuate tramite un operatore commerciale collegato ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(196)

Per le vendite all’esportazione tramite una società collegata che agisce in qualità di importatore, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Per queste vendite la Commissione ha adeguato il prezzo per tener conto di tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e dei profitti realizzati.

3.9.   Confronto

(197)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica del produttore esportatore che ha collaborato.

(198)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti al prezzo all’esportazione per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei costi del credito, delle spese bancarie, degli altri oneri all’importazione, degli sconti di fine anno e della commissione dell’operatore commerciale indipendente in un paese terzo.

(199)

La Commissione ha altresì effettuato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base per tenere conto della differenza nelle imposte indirette tra le vendite all’esportazione dalla Cina verso l’Unione e il valore normale nel caso in cui siano state escluse imposte indirette quali l’IVA. L’inchiesta ha concluso che in Cina i produttori esportatori hanno l’obbligo di versare un’IVA del 17 % all’esportazione, mentre viene rimborsato lo 0 % (barre) o il 13 % (altri estrusi in alluminio). Pertanto il valore normale è stato adeguato per tenere conto della differenza nelle imposte indirette, nel caso di specie l’IVA che viene parzialmente rimborsata in relazione alle vendite all’esportazione.

(200)

La Commissione ha inoltre adeguato il prezzo all’esportazione di un produttore esportatore collegato all’operatore commerciale nel paese terzo, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. L’adeguamento corrispondeva alla commissione comprensiva degli onorari dell’agente registrati nelle SGAV dell’operatore commerciale, del resto delle SGAV e del profitto dell’operatore commerciale.

3.10.   Margini di dumping

(201)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(202)

Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Dazio antidumping provvisorio

Haomei Group:

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.,

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

30,4  %

PMI Group:

Press Metal International Ltd.,

Press Metal International Technology Ltd.

38,2  %

(203)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato calcolato come media ponderata sulla base dei margini stabiliti per i produttori esportatori inclusi nel campione.

(204)

Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 34,9 %.

(205)

Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Detto livello è stato stabilito considerando il volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato e il volume totale delle esportazioni dalla Cina nell’Unione, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(206)

Nel caso di specie il livello di collaborazione è stato ritenuto basso, perché le importazioni riferite ai produttori esportatori che hanno collaborato costituivano circa il 48 % delle esportazioni totali nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Inoltre un produttore esportatore ha deliberatamente scelto di non collaborare non rispondendo al questionario, pur accettando di essere incluso nel campione. Su tale base la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo al 48,0 %. Tale margine è stato fissato al livello del margine di dumping più elevato, determinato sulla base dei dati dei produttori esportatori che hanno collaborato.

(207)

In conclusione, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine antidumping provvisorio

Haomei Group:

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.,

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

30,4  %

PMI Group:

Press Metal International Ltd.,

Press Metal International Technology Ltd.

38,2  %

Altre società che hanno collaborato

34,9  %

Tutte le altre società

48,0  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(208)

Il prodotto simile è stato fabbricato da circa 200 produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(209)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata determinata pari a circa 3,3 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati di produzione dell’Unione di European Aluminium, che sono stati sottoposti a controlli incrociati per verificarne l’affidabilità e la completezza con le informazioni fornite dai produttori dell’Unione, compresi i dati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

4.2.   Determinazione del mercato pertinente dell’Unione

(210)

Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi.

(211)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata agli estrusi in alluminio e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato.

(212)

La Commissione ha constatato che una parte estremamente ridotta della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata a un uso vincolato, come indicato nella tabella 1. Il mercato vincolato è rimasto stabile a solo il 2 % circa del consumo. Ove opportuno, i dati relativi all’esiguo mercato vincolato sono segnalati e inseriti nella valutazione complessiva di tale indicatore. Per altri indicatori, quali produzione, capacità, produttività, occupazione e salari, i dati riportati di seguito si riferiscono all’intera attività e la separazione dei dati non risulta appropriata.

(213)

Fuyao Glass ha sostenuto che, se non è esclusa dalla definizione del prodotto, l’applicazione finale degli estrusi in alluminio per uso decorativo nel settore automobilistico dovrebbe essere presa in considerazione in tutti gli aspetti dell’inchiesta, compresa una valutazione separata del pregiudizio. Come spiegato nei considerando da 43 a 47, tali estrusi presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base di quelli destinati ad altri usi e appartengono pertanto al prodotto in esame e la valutazione del pregiudizio riguarda l’industria dell’Unione nel suo insieme. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.3.   Consumo dell’Unione

(214)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione, come indicato al considerando 209, sulla base dei dati di European Aluminium relativi alle vendite sul mercato dell’Unione, aggiungendo i dati sulle importazioni forniti da Eurostat.

(215)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale dell’Unione

3 078 972

3 315 536

3 409 292

3 284 766

Indice

100

108

111

107

Mercato vincolato

61 338

60 455

60 143

56 640

Indice

100

99

98

92

Consumo del libero mercato

3 017 634

3 255 081

3 349 149

3 228 126

Indice

100

108

111

107

Fonte:

European Aluminium e Eurostat

(216)

Nel periodo in esame il consumo sul libero mercato nell’Unione è aumentato del 7 %. Da un’analisi dettagliata si evince che dal 2016 al 2018 il mercato dell’Unione è aumentato dell’11 %, passando da circa 3,0 a 3,3 milioni di tonnellate e nel 2019 ha registrato un calo di 4 punti percentuali attestandosi a circa 3,2 milioni di tonnellate. La fluttuazione e l’aumento complessivo nel periodo in esame sono dovuti alla crescita in alcuni settori di utilizzo, come quello automobilistico.

4.4.   Importazioni dal paese interessato

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(217)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. Il prodotto in esame è importato principalmente sul mercato dell’Unione con i seguenti codici NC: 7604 21 00 (profilati cavi), 7604 29 10 (barre), 7604 29 90 (profilati pieni), 7608 20 81 e 7608 20 89 (2 tipi di tubi, non saldati) e 7610 90 90. L’ultimo codice comprende varie costruzioni in alluminio, parti di costruzioni e kit di assemblaggio in alluminio (tutti diversi dal prodotto in esame), più alcuni tipi del prodotto in esame, comprese barre e profilati.

(218)

Nella denuncia le importazioni del prodotto in esame sono state calcolate utilizzando tutte le importazioni dei primi 5 codici summenzionati, più il 95 % del codice NC 7610 90 90 per le importazioni originarie unicamente della Cina. La motivazione di tale metodo risiede nel fatto che il prezzo delle importazioni del codice 7610 90 90 dalla Cina ammontava a circa 2 900 EUR per tonnellata nel periodo dell’inchiesta, il che corrispondeva quasi esattamente alle importazioni dalla Cina degli altri 5 codici NC. Per contro, le importazioni da altri paesi sono state effettuate ad un prezzo medio di circa 6 500 EUR per tonnellata. Tali informazioni sui prezzi indicano che le importazioni dalla Cina erano costituite dal prodotto in esame, mentre per gli altri paesi si trattava di prodotti a maggiore valore aggiunto, come le costruzioni, che non sono il prodotto in esame. Il denunciante ha dichiarato che, per prudenza, il 95 % del codice NC 7610 90 90 dovrebbe essere conteggiato come il prodotto in esame.

(219)

La Commissione ha indagato sulla questione, esaminando inizialmente i flussi commerciali a livello di codici TARIC (codici merci a 10 cifre). Tali informazioni era disponibili sin dalla data di apertura dell’inchiesta (14 febbraio 2020). I dati confermavano l’approccio del denunciante in termini di prezzo. Al contempo, una parte considerevole delle importazioni dalla Cina veniva dichiarata con il codice TARIC 7610909090, che non è il prodotto in esame. La Commissione ha pertanto deciso di richiedere il parere e i dati delle parti interessate in una nota inserita nel fascicolo. Inoltre la DG TAXUD e le autorità doganali nazionali negli Stati membri sono state contattate al fine di ottenere ulteriori dati provenienti dai loro registri in relazione a questo codice.

(220)

Due importatori indipendenti e European Aluminium hanno presentato alcune osservazioni e dati in seguito alla richiesta di informazioni supplementari.

(221)

I due importatori indipendenti hanno indicato che il codice NC 7610 90 90 dovrebbe di norma includere prodotti di valore più elevato, in quanto il codice comprende, tra l’altro, costruzioni in alluminio. Pertanto i prezzi inferiori alla media delle importazioni dalla Cina nell’ambito di tale codice NC possono indicare che in esso è stata inclusa una grande quantità di prodotti non assemblati per beneficiare di un dazio convenzionale inferiore (6 %) rispetto all’aliquota del dazio per le voci tariffarie 7604 e 7608 (7,5 %).

(222)

European Aluminium ha sostenuto che le importazioni originarie della Cina di cui al codice NC 7610 90 90 sono costituite prevalentemente da estrusi in alluminio «predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni», inclusi nella definizione del prodotto, in quanto il prezzo medio è analogo a quello dei prodotti dichiarati con i codici NC 7604 e 7608 (ossia 2 770 EUR/tonnellata) e il prezzo medio non è in linea con quello dei prodotti dichiarati con il codice NC 7610 90 90, originari di tutti gli altri paesi terzi, esclusa la Cina (ossia 6 000 EUR/tonnellata), che corrisponde al valore aggiunto economico della trasformazione degli estrusi in alluminio in costruzioni.

(223)

Inoltre le autorità doganali nazionali di quattro Stati membri e la DG TAXUD hanno fornito informazioni più dettagliate sulle importazioni. Tuttavia, nella fase provvisoria dell’inchiesta, le informazioni provenienti da altri Stati membri erano in sospeso. Si è pertanto deciso in via provvisoria che la denuncia conteneva le migliori informazioni disponibili sui volumi delle importazioni e tutti i dati presentati e analizzati di seguito si basano sul metodo descritto nella denuncia per stabilire le importazioni verso il mercato dell’Unione. Tuttavia la Commissione invita nuovamente le parti interessate a manifestarsi, in modo da poter adottare una decisione definitiva sulla base di dati che siano il più possibile completi.

(224)

La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base al volume delle importazioni rispetto al volume del consumo del libero mercato di cui alla tabella 1.

(225)

Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)

209 064

255 347

283 407

309 853

Indice

100

122

136

148

Quota di mercato sul libero mercato (%)

6,9

7,8

8,5

9,6

Indice

100

113

122

139

Fonte:

Eurostat

(226)

Le importazioni dal paese interessato sono aumentate, passando da circa 210 000 tonnellate a circa 310 000 tonnellate nel periodo in esame, con un aumento del 48 %.

(227)

La quota di mercato di tali importazioni è salita dal 6,9 % al 9,6 % nel corso del periodo in esame, con un aumento del 39 %.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(228)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat, utilizzando i codici NC e il metodo di cui ai considerando da 217 a 223.

(229)

La media ponderata del prezzo delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Cina

2 812

2 733

2 798

2 912

Indice

100

97

100

104

Fonte:

Eurostat

(230)

I prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati, passando da 2 812 a 2 912 EUR/tonnellata nel periodo in esame, con un aumento del 4 %. Tale evoluzione andrebbe vista alla luce dell’andamento degli indici mondiali dell’alluminio, come le quotazioni della LME per le billette in allumino di cui alla tabella 7. Le billette in alluminio costituiscono la principale materia prima del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nello stesso periodo il prezzo della LME per le billette in alluminio è aumentato del 10 %, come indicato nella tabella 7. Durante il periodo dell’inchiesta, sulla base dei prezzi medi dell’Unione indicati nella tabella 7, tra le importazioni in oggetto e i prezzi dell’Unione vi era una differenza di prezzo pari a circa il 20 %.

(231)

La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

1)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e

2)

la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dalla Cina praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. Quando le vendite del produttore cinese al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione avvenivano tramite una società di vendita collegata con sede nell’Unione, il prezzo all’importazione è stato stabilito su base CIF, adeguando il prezzo di vendita al primo acquirente indipendente che tiene conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV dell’importatore collegato, e dei profitti realizzati, basati sulla media ponderata del margine di profitto durante il periodo dell’inchiesta, comunicati dagli importatori indipendenti inclusi nel campione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base;

(232)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Esso ha evidenziato una media ponderata del margine di undercutting superiore al 25 %. I dati effettivi calcolati non sono registrati in questa sede per motivi di riservatezza, ma sono stati comunicati ai produttori esportatori interessati che hanno collaborato, e si situano tra il 15 % e il 35 %. Il 99 % circa in volume dei tipi di prodotto importati è risultato essere oggetto di undercutting. Tutte le vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, senza il tramite di entità di vendita collegate. Un produttore esportatore ha venduto ad acquirenti indipendenti nell’Unione, senza entità di vendita collegate nell’Unione. Per quanto riguarda l’altro produttore esportatore, la maggior parte delle sue vendite è stata effettuata tramite un’entità di vendita collegata nell’Unione. In ogni caso, poiché meno della metà delle esportazioni totali delle società esportatrici incluse nel campione è stata adeguata a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, la Commissione ha ritenuto che si sarebbe verificato un undercutting significativo per l’intero paese, anche alla luce delle differenze di prezzo osservate di cui al considerando 230.

(233)

Un importatore (Kastens and Knauer) ha affermato che il prodotto oggetto dell’inchiesta comprende sia prodotti standard a basso prezzo sia prodotti non standard a prezzo elevato, che non dovrebbero essere confrontati. Secondo tale importatore, questi prodotti non dovrebbero essere oggetto di un confronto.

(234)

Come indicato, è stato utilizzato un sistema molto dettagliato di confronto dei prezzi, considerando forme e dimensioni del prodotto, i vari tipi di finitura e il tipo di lega utilizzata come materia prima. È stato riscontrato un alto grado di corrispondenza tra i prodotti importati e quelli dell’industria dell’Unione. La Commissione conferma pertanto che è stato possibile confrontare accuratamente i prezzi, sulla base di criteri dettagliati e oggettivi.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(235)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(236)

Come indicato al considerando 9, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione la Commissione ha fatto ricorso al campionamento.

(237)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta di European Aluminium, che comprendeva i dati relativi a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(238)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(239)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.6.   Indicatori macroeconomici

4.6.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(240)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Volume di produzione (in tonnellate)

2 760 000

2 890 000

2 960 000

2 810 000

Indice

100

105

107

102

Capacità produttiva (in tonnellate)

4 135 000

4 140 000

4 261 000

4 284 000

Indice

100

100

103

104

Utilizzo degli impianti (%)

66,7

69,8

69,5

65,6

Indice

100

105

104

98

Fonte:

European Aluminium

(241)

Durante tutto il periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 2 %. Da un’analisi dettagliata si evince che dal 2016 al 2018 la produzione dell’Unione è aumentata del 7 %, mentre nel periodo dell’inchiesta la produzione dell’Unione è diminuita di 5 punti percentuali.

(242)

L’aumento complessivo nel periodo in esame è dovuto alla crescita della domanda illustrata nella tabella 1. Tuttavia l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare la produzione solo del 2 % durante il periodo in esame, in un mercato che ha registrato una crescita del 7 %. L’industria dell’Unione non è stata quindi in grado di beneficiare appieno della crescita del mercato.

(243)

Nell’arco del periodo in esame la capacità produttiva dell’Unione è aumentata del 4 %. Questo moderato aumento della capacità riflette i tentativi di alcuni produttori dell’Unione di aumentare la capacità per adeguarsi al potenziale di crescita degli estrusi in alluminio.

(244)

Durante il periodo in esame l’utilizzo degli impianti dell’Unione è diminuito del 2 %, in quanto i produttori dell’Unione non sono stati in grado di aumentare la produzione in linea con la crescita del mercato.

4.6.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(245)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Volume delle vendite totale sul mercato dell’Unione, sia libero sia vincolato (in tonnellate)

2 629 338

2 751 455

2 817 143

2 675 640

Indice

100

105

107

102

Vendite sul mercato vincolato

61 338

60 455

60 143

56 640

Indice

100

99

98

92

Vendite sul mercato vincolato quale % delle vendite totali sul mercato (%)

2,0

1,8

1,8

1,7

Indice

100

92

89

87

Vendite sul libero mercato

2 568 000

2 691 000

2 757 000

2 619 000

Indice

100

105

107

102

Quota di mercato delle vendite sul libero mercato (%)

85,1

82,7

82,3

81,1

Indice

100

97

97

95

Fonte:

European Aluminium e Eurostat

(246)

Durante tutto il periodo in esame il volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 2 %.

(247)

Anche il volume delle vendite dell’Unione sul libero mercato è aumentato del 2 % nel periodo in esame. Tra il 2016 e il 2018 il volume delle vendite dell’Unione sul libero mercato è aumentato del 7 % ed è diminuito del 5 % nel periodo dell’inchiesta. Le vendite dell’Unione hanno seguito molto da vicino l’andamento della produzione dell’Unione, poiché l’industria opera perlopiù con un sistema di produzione su ordinazione.

(248)

Il mercato vincolato dell’industria dell’Unione (espresso in percentuale delle vendite totali dell’Unione) rappresentava circa il 2 % durante tutto il periodo in esame. L’esiguo mercato vincolato ha subito un calo dell’8 % nel periodo in esame; tuttavia ciò ha determinato un’incidenza marginale per via delle ridotte dimensioni di tale mercato.

4.6.3.   Crescita

(249)

Di conseguenza, dal calo della quota di mercato dei volumi delle vendite dell’Unione risulta evidente che l’industria dell’Unione non è stata in grado di stare al passo con la crescita sul mercato dell’Unione durante il periodo in esame.

4.6.4.   Occupazione e produttività

(250)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Numero di dipendenti (in ETP)

39 326

41 449

42 551

39 836

Indice

100

105

108

101

Produttività (in tonnellate/ETP)

70,18

69,72

69,56

70,54

Indice

100

99

99

101

Fonte:

European Aluminium

(251)

Tra il 2016 e il 2018 l’occupazione nell’industria dell’Unione è aumentata dell’8 % in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP). Tale aumento è stato seguito da un calo del 7 % nel periodo dell’inchiesta. Anche in questo caso l’evoluzione segue in larga misura l’andamento del volume di produzione illustrato nella tabella 4.

(252)

European Aluminium ha spiegato di aver effettuato indagini periodiche sull’occupazione, solitamente basate sul 40 % circa della produzione dell’Unione. Le cifre sopra riportate costituiscono un’estrapolazione dei dati, effettuata in modo da coprire l’intera industria. I risultati di tali indagini sono pertanto considerati rappresentativi per l’industria dell’Unione nel suo complesso.

(253)

Poiché le cifre relative alla produzione e all’occupazione erano pressoché speculari, la produttività in termini di tonnellate per dipendente è rimasta sostanzialmente stabile.

4.6.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(254)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione.

(255)

Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.7.   Indicatori microeconomici

4.7.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(256)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato (EUR/tonnellata)

3 053

3 372

3 508

3 619

Indice

100

110

115

119

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

2 960

3 245

3 448

3 541

Indice

100

110

116

120

Prezzo LME franco destino a 3 mesi per le billette in alluminio (media di Rotterdam, Germania e Italia in EUR/tonnellata)

1 766

2 066

2 163

1 950

Indice

100

117

122

110

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione e LME

(257)

I prezzi di vendita sul mercato dell’Unione a parti indipendenti (il libero mercato) sono saliti da 3 053 EUR/tonnellata a 3 619 EUR/tonnellata nel periodo in esame, con un aumento del 19 %.

(258)

Questa tendenza al rialzo andrebbe vista alla luce di importanti sviluppi nel settore. In primo luogo, nel corso del periodo in esame tutti i quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno modificato la loro combinazione di prodotti. In particolare, i produttori dell’Unione hanno aumentato le vendite di prodotti ad alto valore aggiunto, che hanno prezzi più elevati. Inoltre i prezzi di mercato sono aumentati a causa degli aumenti di prezzo delle billette in alluminio, come dimostrato dal prezzo franco destino a 3 mesi della LME.

(259)

Il costo unitario di produzione dei produttori inclusi nel campione è stato altresì fortemente influenzato dall’andamento del prezzo della LME e comprendeva i costi supplementari sostenuti dai produttori inclusi nel campione nel passaggio verso prodotti a più elevato valore aggiunto.

(260)

Il costo unitario di produzione è aumentato del (20 %), ossia a un tasso superiore a quello dei prezzi medi sul libero mercato dell’Unione (19 %).

4.7.2.   Costo del lavoro

(261)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

33 971

33 002

33 734

34 584

Indice

100

97

99

102

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione

(262)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 2 % nel periodo in esame.

4.7.3.   Scorte

(263)

Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Scorte finali (in tonnellate)

8 583

8 930

11 056

10 845

Indice

100

104

129

126

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

3,4

3,4

4,1

4,4

Indice

100

98

119

128

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione

(264)

Le scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono aumentate del 26 % nel corso del periodo in esame. Tuttavia le scorte finali in percentuale della produzione sono state di lieve entità per tutto il periodo. Ciò è dovuto al fatto che, in generale, l’industria degli estrusi in alluminio opera secondo un sistema di produzione su ordinazione. Questo indicatore riveste quindi una minore importanza nell’analisi generale del pregiudizio.

4.7.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(265)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

4,9

4,3

3,0

2,0

Indice

100

88

61

42

Flusso di cassa (in EUR)

37 678 269

43 401 626

8 594 466

35 807 285

Indice

100

115

23

95

Investimenti (in EUR)

27 645 569

46 341 778

28 774 003

47 614 938

Indice

100

168

104

172

Utile sul capitale investito (%)

34,8

25,4

16,7

10,0

Indice

100

73

48

29

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione

(266)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. I costi straordinari, nonché gli utili e le perdite di copertura non realizzati, non sono stati inclusi nelle cifre di cui alla tabella 10. La redditività dei produttori inclusi nel campione è stata positiva, ma bassa, per tutto il periodo in esame ed è scesa dal 4,9 % nel 2016 al 2,0 % nel periodo dell’inchiesta. Questo andamento evidenzia una significativa contrazione dei prezzi. Come illustrato al considerando 272, i costi dei produttori dell’Unione sono aumentati più dei loro prezzi. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui i aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). In effetti, durante tutto il periodo, i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, limitando gli aumenti di prezzo che si sarebbero attesi in un contesto, tra l’altro, di aumento dei costi delle materie prime e anche di crescente domanda. Le importazioni cinesi sono state significative durante il periodo in esame. Ciò ha determinato una depressione e una riduzione della redditività.

(267)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto ha registrato fluttuazioni. I produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno presentato livelli di flusso di cassa positivi, ma modesti, durante tutto il periodo in esame. Il flusso di cassa è diminuito del 77 % tra il 2016 e il 2018, ma ha registrato un notevole recupero nel periodo dell’inchiesta. Tale recupero è stato ampiamente dovuto al fatto che uno dei produttori inclusi nel campione ha convertito grandi quantità di prodotti in fase di realizzazione all’inizio del 2019 in vendite di prodotti finiti nel periodo dell’inchiesta.

(268)

I produttori dell’Unione hanno continuato a investire nel periodo in esame, come dimostrano i dati sugli investimenti di cui sopra. Gli investimenti erano compresi tra 27 e 47 milioni di EUR all’anno. Sono stati effettuati principalmente al fine di aumentare l’efficienza e di indirizzare le imprese verso prodotti ad alto valore aggiunto concentrando l’attenzione sul cliente. Ciò è stato ritenuto essenziale affinché i produttori inclusi nel campione continuassero a essere competitivi sul mercato.

(269)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha avuto un andamento negativo nel corso del periodo in esame, diminuendo di fatto del 71 %. Questo andamento negativo dimostra che, sebbene gli investimenti siano proseguiti, al fine di mantenere la competitività, l’utile sul capitale investito è diminuito notevolmente durante il periodo in esame.

(270)

Tutti i quattro produttori inclusi nel campione fanno parte di grandi gruppi di società e hanno continuato a raccogliere capitali per gli investimenti durante il periodo in esame. Tuttavia, con utili sul capitale investito in così rapido calo, la capacità delle entità produttive incluse nel campione di ottenere capitale in futuro è chiaramente a rischio.

4.7.5.   Conclusioni sul pregiudizio

(271)

Diversi indicatori hanno registrato un andamento positivo, come la produzione, la capacità, il volume delle vendite sul mercato dell’Unione e l’occupazione. Tuttavia l’evoluzione positiva di questi indicatori era legata all’aumento del consumo e, di fatto, tali indicatori avrebbero dovuto aumentare in maniera più marcata se l’industria dell’Unione fosse stata in grado di beneficiare appieno della crescita del mercato. In effetti, nonostante l’aumento del volume delle vendite, l’industria dell’Unione ha perso quota di mercato nel libero mercato.

(272)

I prezzi delle vendite sul libero mercato sono aumentati del 19 %. Tuttavia questi aumenti di prezzo non hanno tenuto il passo con l’aumento dei costi (20 %). Tale andamento è stato determinato dalla contrazione dei prezzi. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui i aumentavano i costi a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina, i cui prezzi sono inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Tenendo presente che i livelli di redditività sono stati inferiori al livello del profitto di riferimento per tutto il periodo in esame e considerando i volumi e i prezzi bassi delle importazioni cinesi, la Commissione ha concluso che si era verificata una contrazione dell’aumento dei prezzi durante l’intero periodo in esame. Di conseguenza, tutti gli indicatori di rendimento finanziario, vale a dire la redditività, l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa, hanno mostrato una tendenza al ribasso e i profitti realizzati sono stati inferiori al livello di profitto di riferimento per tutto il periodo in esame. Ciò è particolarmente penalizzante, in quanto l’industria dell’Unione continuava a registrare profitti bassi e in calo nonostante che il mercato del prodotto oggetto dell’inchiesta fosse in crescita nel periodo in esame. Pur mantenendo quanto più elevato possibile il livello degli investimenti al fine di conservare la competitività, l’industria dell’Unione non ha chiaramente raggiunto livelli di profitto sufficientemente elevati da incoraggiare futuri investimenti. Inoltre il declino dell’industria dell’Unione si è verificato in un periodo di crescita sul mercato dell’Unione. L’industria dell’Unione ha perso il 5 % della sua quota di mercato in un mercato in crescita e non è stata chiaramente in grado di trarre vantaggio dalla crescita del mercato dell’Unione.

(273)

Va inoltre ricordato che l’industria dell’Unione serve una clientela diversificata, che ha esigenze in costante evoluzione. È essenziale che l’industria dell’Unione continui a investire in ricerca e sviluppo e in soluzioni orientate al cliente. Il rapido deterioramento dell’andamento dell’utile sul capitale investito (-71 %) rappresenta quindi, di per sé, una grave minaccia per la futura redditività dell’industria.

(274)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(275)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha accertato che non venissero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Tali fattori sono: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, vendite vincolate, prezzi delle materie prime e andamento del consumo.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(276)

Il deterioramento nella situazione dell’industria dell’Unione coincide con una penetrazione significativa delle importazioni dalla Cina, i cui prezzi risultano costantemente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione e che determinano in ogni caso una contrazione dei livelli dei prezzi sul mercato dell’UE, stabilendo un nesso di causalità tra i due fattori.

(277)

Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato (come indicato nella tabella 2), passando da circa 209 000 tonnellate nel 2016 a circa 310 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con un aumento del 48 %. La quota di mercato è salita nello stesso periodo dal 6,9 % al 9,6 %, registrando un aumento del 39 %. Nello stesso periodo (come indicato nella tabella 5), le vendite dell’industria dell’Unione sul libero mercato sono aumentate solo del 2 % e la sua quota di mercato è scesa dall’85,1 % all’81,1 %, con un calo del 5 %. Le vendite sul mercato vincolato di dimensioni più ridotte hanno registrato un calo dell’8 %. Le importazioni oggetto di dumping sono aumentate costantemente su base annua in termini sia assoluti sia relativi. Come si evince dalla tabella 1, il consumo sul mercato dell’Unione è aumentato del 7 % nel corso del periodo in esame. Tuttavia è evidente che sono state principalmente le importazioni dalla Cina a trarre vantaggio da questa crescita.

(278)

I prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono aumentati del 4 % nel corso del periodo in esame (come indicato nella tabella 3), passando da 2 812 EUR/tonnellata nel 2016 a 2 912 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. Nello stesso periodo i prezzi mondiali dell’alluminio sono aumentati di circa il 10 % (come risulta dall’indice LME nella tabella 7). Inoltre i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati del 19 % durante il periodo in esame, come indicato nella tabella 7. Tuttavia la tabella indica anche che, durante lo stesso periodo, i costi medi dell’industria dell’Unione sono aumentati del 20 %. Infine, il margine di undercutting calcolato per i produttori esportatori è in media superiore al 25 %.

(279)

Come spiegato in precedenza, l’aumento dei prezzi e dei costi dell’industria dell’Unione deve essere analizzato alla luce dei cambiamenti della combinazione di prodotti dell’industria dell’Unione e degli aumenti dei prezzi dell’alluminio. Tuttavia gli aumenti dei prezzi dell’industria dell’Unione e i suoi tentativi di passare a prodotti a più alto valore aggiunto (come richiesto dagli acquirenti) non sono stati sufficienti a impedire un’ulteriore riduzione della redditività delle sue vendite, che ha continuato a diminuire durante tutto il periodo in esame. Ciò è dovuto alla pressione al ribasso esercitata sui prezzi di mercato dal crescente volume di importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi dalla Cina. Si è concluso pertanto che le importazioni dalla Cina hanno causato anche una contrazione dei prezzi e hanno impedito gli aumenti di prezzo.

(280)

Una parte interessata (Airoldi) ha messo in discussione che le importazioni cinesi, riferite a una quota di mercato limitata nel periodo dell’inchiesta, possano aver avuto un’incidenza così significativa. A tale riguardo si osserva che il prodotto oggetto dell’inchiesta è normalmente venduto dietro contratto, in cui il prezzo è un elemento determinante, spesso il più importante. La presenza sul mercato di offerte a basso costo da parte di produttori esportatori cinesi spiega il motivo per cui tali vendite siano state in grado di esercitare un’influenza così significativa sui prezzi di mercato in generale. Durante il periodo dell’inchiesta i produttori cinesi hanno venduto sia agli operatori commerciali dell’Unione sia agli utilizzatori finali. Ciò significa che la loro influenza negativa sui prezzi di mercato è stata avvertita in tutti i canali di vendita del mercato e non solo sui prezzi delle vendite di prodotti semplici ai distributori.

(281)

Il mercato dell’Unione degli estrusi in alluminio si sta gradualmente concentrando sempre più sull’offerta di soluzioni su misura per i clienti in vari settori: industria automobilistica, ingegneria, trasporti, edilizia e costruzioni. Questo sviluppo implica che i produttori che riforniscono il mercato dell’Unione devono investire in ricerca e sviluppo per nuovi prodotti e fornire soluzioni complesse che soddisfino le esigenze dei clienti. Tuttavia, nonostante questo investimento, l’industria dell’Unione ha subito una riduzione progressiva della redditività e della quota di mercato. Questo andamento è dovuto alla pressione sui prezzi esercitata dai produttori esportatori cinesi con volumi considerevoli.

(282)

Inoltre la penetrazione delle importazioni cinesi nel periodo in esame si è verificata non solo nelle parti del mercato che acquistano prodotti di base semplici. Vi sono prove evidenti del fatto che i cinesi stanno progressivamente penetrando nel mercato, aumentando la loro presenza nella parte del mercato relativa alle vendite a contratto. In tali contratti il prezzo non è l’unico elemento importante, ma è chiaro che i margini di undercutting menzionati in precedenza (superiori al 25 %) svolgono un ruolo fondamentale nel processo decisionale dei clienti.

(283)

Su tale base si è giunti alla conclusione che le importazioni dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Tale pregiudizio aveva effetti prevalentemente in termini di prezzo, ma anche di volume.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(284)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Turchia

Volume (in tonnellate)

77 136

87 706

107 393

110 463

Indice

100

114

139

143

Quota di mercato sul libero mercato (%)

2,6

2,7

3,2

3,4

Prezzo medio

3 520

3 601

3 569

3 448

Indice

100

102

101

98

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

163 434

221 028

201 350

188 809

Indice

100

135

123

116

Quota di mercato sul libero mercato (%)

5,4

6,6

6,0

5,8

Prezzo medio

3 629

3 513

3 841

3 879

Indice

100

97

106

107

Totale di tutte le importazioni, eccetto il paese interessato

Volume (in tonnellate)

240 570

308 734

308 743

299 273

Indice

100

128

128

124

Quota di mercato sul libero mercato (%)

8,0

9,5

9,2

9,3

Prezzo medio

3 594

3 538

3 747

3 720

Indice

100

98

104

104

Fonte:

Eurostat

(285)

Le importazioni dalla Turchia sono aumentate del 43 % nel periodo in esame, passando da circa 77 000 tonnellate nel 2016 a circa 110 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato di tali importazioni è aumentata dal 2,6 % nel 2016 al 3,4 % nel periodo dell’inchiesta.

(286)

Un esame complessivo delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta evidenzia per la Turchia durante il periodo dell’inchiesta un prezzo medio di 3 448 EUR/tonnellata, che è superiore del 18 % al prezzo medio complessivo delle importazioni cinesi, pari a 2 912 EUR/tonnellata. Da un esame più dettagliato dei vari codici NC risulta che la maggior parte di queste importazioni (89 %) riguardava i codici NC 7604 21 00 e 7604 29 90, corrispondenti rispettivamente a profilati pieni e cavi. Considerata l’enorme importanza di questi tipi di prodotto, è stato effettuato un confronto separato dei prezzi. Durante il periodo dell’inchiesta il prezzo medio di questi profilati ammontava a 3 458 EUR/tonnellata. Tale prezzo è superiore del 19 % al prezzo medio delle importazioni cinesi per gli stessi due codici NC nello stesso periodo.

(287)

Anche le importazioni da altri paesi terzi (soprattutto Russia, Svizzera, Norvegia e Bosnia-Erzegovina) sono costituite principalmente da profilati pieni e cavi (69 %). Le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate del 16 % nel periodo in esame, passando da circa 163 000 tonnellate nel 2016 a circa 189 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato di tali importazioni è salita leggermente, dal 5,4 % nel 2016 al 5,8 % nel periodo dell’inchiesta. Il prezzo medio di tali importazioni ammontava a 3 720 EUR/tonnellata, una cifra superiore anche ai prezzi praticati dalla Turchia.

(288)

Tenendo presenti il volume, il prezzo e la quota di mercato delle importazioni dalla Turchia e da altri paesi terzi, la loro incidenza sull’industria dell’Unione non è tale da determinarne il deterioramento.

5.3.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(289)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

201 697

212 634

218 680

208 144

Indice

100

105

108

103

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

5 213

5 436

5 623

5 797

Indice

100

104

108

111

Fonte:

Eurostat

(290)

Le esportazioni dell’industria dell’Unione sono aumentate del 3 % nel periodo in esame, passando da circa 202 000 tonnellate nel 2016 a circa 208 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta.

(291)

Il prezzo medio di queste esportazioni è aumentato dell’11 % nel corso del periodo in esame, passando da 5 213 EUR/tonnellata nel 2016 a 5 797 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta.

(292)

A fronte del loro contributo alla produzione e alle vendite totali dell’industria dell’Unione, e considerato il prezzo elevato di tali esportazioni e il loro volume stabile, è chiaro che esse non avrebbero causato un pregiudizio all’industria dell’Unione.

5.4.   Consumo

(293)

Come indicato nella tabella 1, dal 2016 al 2018 il libero mercato dell’Unione è aumentato dell’11 %, passando da circa 3 a 3,35 milioni di tonnellate, e nel periodo dell’inchiesta ha registrato un calo di 4 punti percentuali, scendendo a circa 3,2 milioni di tonnellate. L’aumento complessivo nel periodo in esame dimostra che non si è verificata alcuna contrazione della domanda.

(294)

Tenendo presente che nel periodo in esame il consumo è aumentato, si potrebbe concludere che l’andamento del consumo non avrebbe causato un pregiudizio all’industria dell’Unione.

5.5.   Uso vincolato

(295)

Come indicato nella tabella 5, durante il periodo in esame le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato vincolato sono diminuite dell’8 %. Tuttavia i volumi relativi a ciascun anno sono stati pari o inferiori al 2 % del totale delle vendite dell’industria dell’Unione.

(296)

Tenuto conto delle dimensioni molto limitate del mercato vincolato, il suo andamento non avrebbe causato un pregiudizio all’industria dell’Unione.

5.6.   Prezzo delle materie prime

(297)

La principale materia prima utilizzata dall’industria dell’Unione è costituita dalle billette in lega di alluminio, sebbene alcuni produttori siano maggiormente integrati e producano anche le leghe di alluminio utilizzate per la produzione degli estrusi in alluminio.

(298)

I prezzi dell’alluminio sono fissati dalla LME e rappresentano circa due terzi del costo dei tipici estrusi in alluminio, anche se tale percentuale varia a seconda della complessità del prodotto finale venduto.

(299)

Come indicato nella tabella 7, dal 2016 al periodo dell’inchiesta gli indici della LME franco destino per le billette hanno registrato un aumento del 10 % nel corso del periodo in esame. Ciò rappresenterebbe un aumento del costo di produzione pari a circa il 6-7 % per il prodotto oggetto dell’inchiesta.

(300)

Tuttavia l’industria dell’Unione solitamente vende mediante contratti in cui, accanto ai costi di conversione e di consegna, viene indicato il prezzo più recente della LME. I produttori dell’Unione utilizzano strumenti di copertura volti a compensare la differenza tra il prezzo dell’alluminio indicato nel contratto e l’effettivo prezzo di acquisto dell’alluminio.

(301)

Tenendo conto del modo in cui sono fissati i prezzi dell’alluminio mediante contratti e del fatto che l’industria dell’Unione si protegge dalle fluttuazioni delle materie prime, era chiaro che gli aumenti dei prezzi delle materie prime non avrebbero causato un pregiudizio all’industria dell’Unione.

5.7.   Conclusioni sul nesso di causalità

(302)

La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L’effetto di tutti gli altri fattori sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione in termini di perdita di quota di mercato, undercutting dei prezzi nonché redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa in calo era praticamente inesistente.

(303)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste principalmente in una perdita di quota di mercato, nell’undercutting dei prezzi e nella contrazione dei prezzi nonché nella diminuzione di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(304)

Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie riguardo alle importazioni dalla Cina, nonostante la determinazione del dumping pregiudizievole. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e di altri operatori economici pertinenti.

6.1.   Interesse dei fornitori e dell’industria dell’Unione

(305)

Nell’Unione sono presenti circa 200 società che producono estrusi in alluminio. L’istituzione di misure consentirebbe all’industria dell’Unione di recuperare la quota di mercato perduta, migliorando nel contempo la bassa redditività verso livelli considerati sostenibili.

(306)

L’industria dell’Unione impiega direttamente circa 40 000 lavoratori e molti altri dipendono indirettamente da essa. I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l’Unione.

(307)

L’assenza di misure può avere un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione in termini di ulteriore contrazione dei prezzi e vendite inferiori, riducendo in tal modo la redditività e gli investimenti. Le misure consentiranno all’industria dell’Unione di sfruttare il proprio potenziale su un mercato dell’Unione, di recuperare la quota di mercato persa e di migliorare la redditività portandola ai livelli attesi in condizioni di concorrenza normali.

(308)

L’alluminio è molto più leggero dell’acciaio ed è considerato nell’Unione una materia prima fondamentale per compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi in materia di emissioni fissati dall’accordo di Parigi (2015). Un esempio è rappresentato dal crescente uso nell’industria automobilistica degli estrusi in alluminio, che risultano fondamentali per l’affermazione dell’industria dei veicoli elettrici nell’Unione.

(309)

Oltre a rappresentare l’industria dell’Unione, European Aluminium rappresenta anche gran parte del settore dell’alluminio primario nell’Unione. Per realizzare gli estrusi in alluminio si consuma circa il 20 % dell’alluminio primario prodotto nell’Unione. Il settore dell’alluminio primario rappresenta inoltre un’importante fonte di occupazione nell’Unione e fa affidamento sulla solidità dei suoi clienti a valle. La produzione principale di questo settore per l’industria degli estrusi in alluminio è costituita dalle billette. Anche la redditività di tali fornitori a monte sarà messa a rischio se l’industria di estrusione dell’alluminio subirà un’ulteriore contrazione.

6.2.   Interesse degli importatori

(310)

Il settore dell’importazione ha fornito una collaborazione decisamente scarsa. Sei importatori indipendenti hanno presentato un modulo di campionamento che rappresenta solo il 2 % circa delle importazioni cinesi.

(311)

Gli importatori di estrusi in alluminio inclusi nel campione sono specializzati nel settore dell’alluminio e circa il 50 % del loro fatturato deriva dagli estrusi in alluminio. Gli importatori hanno acquistato circa il 50 % dei loro estrusi in alluminio dal paese interessato, mentre il restante 50 % proviene dall’industria dell’Unione e da altri paesi terzi. Sebbene gli estrusi in alluminio provenienti dalla Cina fossero generalmente soggetti a un dazio doganale del 6 %-7,5 %, tale settore era nettamente più redditizio rispetto agli altri prodotti importati e all’industria dell’Unione, benché il settore dell’importazione presenti meno rischi rispetto a quello della produzione.

(312)

Gli importatori hanno affermato di non potersi procurare tutti gli estrusi in alluminio loro necessari dall’industria dell’Unione, in quanto quest’ultima non è in grado di fornire l’intera gamma richiesta. Più nello specifico, un importatore (Airoldi) ha dichiarato di importare principalmente estrusi in alluminio in leghe dure, per i quali a suo parere l’industria dell’Unione applica tempi di realizzazione più lunghi. Secondo quanto esso sostiene, un’ulteriore prova delle carenze di approvvigionamento è costituita dal fatto che alcuni prodotti sono esentati dai dazi doganali nell’ambito di contingenti tariffari autonomi. L’industria dell’Unione ha confutato questa argomentazione relativa a problemi di approvvigionamento, affermando che l’industria dispone di un’ampia capacità inutilizzata e che può fornire l’intera gamma di prodotti richiesti dagli importatori e dalle industrie utilizzatrici dell’Unione, compresi gli estrusi in alluminio realizzati in leghe dure.

(313)

Secondo le informazioni disponibili nel fascicolo, nell’Unione non sembra che vi sia una carenza di leghe o di prodotti specifici. Due dei produttori dell’Unione inclusi nel campione fabbricano grandi quantità di estrusi in alluminio realizzati in leghe dure e dispongono di una notevole capacità inutilizzata. L’industria dell’Unione ha fornito elementi del fatto che molti altri produttori dell’Unione hanno la capacità di produrre estrusi in alluminio realizzati in leghe dure. Inoltre esistono fonti alternative di approvvigionamento nei paesi terzi.

(314)

In termini di esenzioni dai dazi all’importazione, di fatto contingenti tariffari autonomi per un totale di 3 000 tonnellate del prodotto in esame sono attualmente esenti da dazi doganali a norma del regolamento (UE) 2019/2220 del Consiglio (97). L’industria dell’Unione ha spiegato di aver contestato tali esenzioni, sostenendo di essere in grado di fornire gli specifici prodotti esentati. Una decisione sulla necessità di mantenere le esenzioni dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2020. Tenuto conto che la quantità interessata è marginale (circa l’1 % di tutte le importazioni nel periodo dell’inchiesta), non si ritiene che tale questione rappresenti un problema di approvvigionamento significativo. Qualora dovessero emergere ulteriori informazioni, la questione sarà riesaminata nella fase definitiva dell’inchiesta.

(315)

Un importatore (Airoldi) ha sostenuto che la pandemia di COVID-19 costituisce un caso di forza maggiore e che istituire dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame sarebbe contrario agli interessi dell’Unione. Ha inoltre affermato che non sarebbe opportuno applicare dazi nel 2020 sulla base della situazione del 2019, dal momento che il 2020 risente delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19. Nella presente inchiesta tuttavia il periodo in esame va dal 2016 al 2019. Gli eventi del 2020 non dovrebbero di norma essere presi in considerazione per l’istituzione di misure, a meno che non vi sia stato un mutamento duraturo delle circostanze. Gli elementi di prova contenuti nel regolamento che dispone la registrazione delle importazioni indicano che, nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020, la pressione esercitata dalle importazioni sull’industria dell’Unione è aumentata. Non sono stati presentati elementi di prova che giustifichino la chiusura dell’inchiesta senza l’istituzione di misure per motivi di interesse dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Airoldi ha già ricevuto una lettera in cui si spiega che non esiste una base giuridica per chiudere la presente inchiesta per motivi di forza maggiore legati alla pandemia di COVID-19.

(316)

Airoldi ha inoltre affermato che l’industria dell’Unione sta utilizzando lo strumento antidumping per rafforzare un presunto oligopolio, il che si configura come un abuso di diritto ai sensi della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione. European Aluminium ha respinto fermamente tali argomentazioni. Non vi sono tuttavia indicazioni dell’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale o di un oligopolio abusivo da parte dell’industria dell’Unione e Airoldi non ha fornito alcun elemento di prova in merito a risultanze al riguardo né alcuna analisi che ne spieghi la pertinenza nel contesto del regolamento di base.

(317)

È probabile che le misure antidumping abbiano una certa incidenza negativa sugli importatori dell’Unione, poiché le misure sulle importazioni cinesi potrebbero ridurre il fatturato e la redditività delle loro attività in relazione agli estrusi in alluminio. Tuttavia gli importatori potranno trasferire il dazio ai propri acquirenti, considerati i loro notevoli margini di profitto, compresi tra il 7 % e il 13 % circa. Essi hanno anche la possibilità di trovare fonti alternative di approvvigionamento, compresi i fornitori di altri paesi terzi e l’industria dell’Unione. In effetti, entrambi gli importatori inclusi nel campione presentano una struttura di approvvigionamento equilibrata e non dipendono solo dalle importazioni cinesi. Inoltre entrambi gli importatori inclusi nel campione dispongono di attività significative che non sono collegate al prodotto oggetto dell’inchiesta e non sono soggette all’istituzione dei dazi. Pertanto la combinazione di altre attività, di altre fonti di approvvigionamento per il prodotto oggetto dell’inchiesta e della capacità di trasferire parzialmente l’effetto dei dazi sui propri acquirenti implicherebbe che gli importatori indipendenti non sono colpiti in modo sproporzionato dall’istituzione delle misure.

6.3.   Interesse degli utilizzatori

(318)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è acquistato da varie industrie utilizzatrici, principalmente edilizia, trasporti, ingegneria e altri settori, compreso quello dei prodotti di consumo. Alcuni estrusi in alluminio sono venduti ai distributori prima di essere rivenduti agli utilizzatori finali.

(319)

Sebbene alcuni utilizzatori e le loro associazioni si siano registrati come parti interessate, la maggior parte delle industrie utilizzatrici non ha collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario.

(320)

È pervenuta una sola risposta al questionario da parte di Alstom Group, che acquista estrusi in alluminio per la sua attività nel settore del trasporto ferroviario. Alstom e l’Unione delle industrie ferroviarie europee (UNIFE) hanno inoltre presentato osservazioni in merito a problematiche relative all’interesse dell’Unione.

Settore del trasporto ferroviario

(321)

Gli estrusi in alluminio sono importanti per il settore del trasporto ferroviario, in quanto fondamentali per l’ammodernamento del materiale rotabile al fine di soddisfare le norme in materia di sicurezza dei passeggeri e di resistenza agli urti e per contribuire affinché l’industria riduca la propria impronta di carbonio diminuendo il peso del materiale rotabile e aumentando l’efficienza del carburante. Il settore ha precisato che instaura relazioni con i suoi fornitori, sia nell’Unione sia in Cina, per produrre estrusi in alluminio su misura, il che significa che cambiare fornitore diventa indesiderabile e comporta costi aggiuntivi. Inoltre il settore ha sostenuto che un numero limitato di produttori dell’Unione era in grado di soddisfare i suoi requisiti specialistici. Alstom ha sottolineato che alcuni dei suoi prodotti potevano essere forniti solo da tre produttori in Cina e da uno nell’Unione. European Aluminium ha affermato che i suoi membri dispongono sia della capacità sia delle conoscenze tecniche necessarie per approvvigionare il settore del trasporto ferroviario.

(322)

La Commissione ha concluso che il cambio di fornitore avrebbe inevitabilmente comportato conseguenze in termini di costi per Alstom e altre imprese del settore. Tuttavia gli acquisti del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte di Alstom rappresentano una percentuale insignificante del fatturato della società, che si rifornisce presso varie fonti di approvvigionamento, tra cui la Cina e altri paesi. Pertanto, qualora decidesse di rifornirsi dalla Cina e di pagare dazi antidumping all’importazione, l’importo di tali dazi rappresenterebbe un costo supplementare marginale, inferiore all’1 % del fatturato corrispondente.

(323)

Alstom e UNIFE hanno inoltre sostenuto che l’istituzione di misure antidumping sugli estrusi in alluminio utilizzati nel settore del trasporto ferroviario non sarebbe nell’interesse dell’Unione in quanto:

a)

questi tipi di prodotto costituiscono una quota trascurabile delle importazioni dalla Cina, rappresentano solo l’1,3 % circa del mercato degli estrusi in alluminio dell’Unione e, in quanto tali, non sono una causa di pregiudizio per i produttori dell’Unione; e

b)

l’istituzione di misure comprometterebbe seriamente la competitività del settore del trasporto ferroviario dell’Unione, essendo in concorrenza con le importazioni di materiale ferroviario da paesi terzi che non sono soggetti a dazi antidumping sulle loro materie prime.

(324)

Tuttavia il fatto che i prodotti per il settore del trasporto ferroviario rappresentino una piccola parte delle importazioni nel mercato dell’Unione non è specifico dell’industria del trasporto ferroviario. Non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che la depressione dei prezzi causata dalle importazioni cinesi non si verifichi per gli estrusi in alluminio destinati al settore del trasporto ferroviario o si verifichi solo in misura minore. Al contrario, in base alle informazioni fornite dall’unico utilizzatore del settore del trasporto ferroviario che ha collaborato, la penetrazione del mercato da parte delle importazioni cinesi in questo settore è stata molto più elevata durante il periodo dell’inchiesta che non in generale, e tale penetrazione del mercato è progredita molto più rapidamente. Pertanto l’effetto pregiudizievole delle importazioni di estrusi in alluminio nel settore del trasporto ferroviario non è diverso dal pregiudizio causato da altri tipi di prodotto contemplati dall’inchiesta.

Settore automobilistico

(325)

Nessuno degli utilizzatori del settore automobilistico, che è una delle industrie a valle più importanti, ha collaborato all’inchiesta. European Aluminium e i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno indicato che gli estrusi in alluminio svolgono un ruolo sempre più importante, in particolare per quanto riguarda il crescente mercato dei veicoli elettrici in cui gli estrusi in alluminio sono importanti per ridurre il peso del veicolo e aumentarne l’autonomia. Tali informazioni sono state confermate dal riferimento ai dati sulle vendite dell’industria dell’Unione e dalle informazioni disponibili al pubblico divulgate dall’Associazione dei costruttori di automobili. Tuttavia si presume che al settore automobilistico si applichino fattori attenuanti analoghi a quelli del settore ferroviario:

gli acquisti di estrusi si sono attestati intorno ai 3 miliardi di EUR, ma continuano a rappresentare meno dell’1 % del fatturato dell’industria automobilistica;

la maggior parte degli acquisti non proviene dalla Cina; e

nel periodo dell’inchiesta le esportazioni di veicoli dall’Unione rappresentavano il 25 % circa della produzione (98); questo significa che i dazi antidumping sugli estrusi in alluminio importati non sarebbero sempre applicabili a causa di eventuali regimi di perfezionamento attivo per i veicoli successivamente esportati.

Settore delle costruzioni

(326)

Per quanto riguarda le costruzioni, che è il settore a valle più importante, nessuno degli utilizzatori ha collaborato all’inchiesta. European Aluminium e i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno confermato che gli estrusi in alluminio svolgono un ruolo importante, dato che rappresentano circa il 50 % del consumo dell’Unione. Tali informazioni sono state confermate dal riferimento ai dati sulle vendite dell’industria dell’Unione. Se da un lato le vendite di estrusi in alluminio al settore delle costruzioni ammontavano a circa 5 miliardi di EUR, dall’altro ciò va visto in relazione alle enormi dimensioni del settore delle costruzioni nell’Unione. Secondo le informazioni più recenti pubblicate da Eurostat, nel 2018 gli acquisti di beni e servizi da parte del settore delle costruzioni ammontavano a 1 277 miliardi di EUR, mentre il fatturato era pari a 1 874 miliardi di EUR (99). Gli acquisti di estrusi in alluminio rappresentano pertanto una quota trascurabile dei costi e del fatturato del settore delle costruzioni.

(327)

Di conseguenza, l’incidenza di eventuali misure su questo settore è considerata nel complesso minima. Si riconosce tuttavia che l’importanza degli estrusi in alluminio per i diversi operatori di mercato nel settore delle costruzioni può variare. In assenza di collaborazione, non sono disponibili informazioni dettagliate.

Altri settori di attività

(328)

Non sono pervenuti dati verificabili per gli altri principali settori di utilizzo, ossia l’ingegneria e i prodotti di consumo. Questi settori comprendono molte industrie e il grado di importanza degli estrusi in alluminio e i fattori attenuanti per ciascuna industria non sono noti. Non si può pertanto escludere che alcuni utilizzatori che non hanno collaborato all’inchiesta possano subire determinati effetti pregiudizievoli derivanti dalle misure. Tuttavia nel fascicolo non vi sono informazioni che possano suffragare o quantificare tali effetti.

6.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(329)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi erano ragioni impellenti per concludere che non è nell’interesse dell’Unione istituire misure provvisorie sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina.

7.   LIVELLO DELLE MISURE

7.1.   Calcolo del prezzo non pregiudizievole

(330)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

(331)

La Commissione ha innanzitutto stabilito l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Nel caso di specie il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, e di conseguire un profitto ragionevole («profitto di riferimento»).

(332)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori:

il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato,

il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e

il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.

(333)

European Aluminium e uno dei produttori dell’Unione hanno sostenuto che il livello del profitto di riferimento doveva essere pari ad almeno il 16 %, in quanto l’industria degli estrusi in alluminio richiede ingenti investimenti sia nelle attrezzature produttive sia nello sviluppo di prodotti con i clienti. Un secondo produttore dell’Unione ha affermato che il profitto normale dovrebbe essere superiore all’8 %. Tali dichiarazioni sono state suffragate dal fatto che l’attenzione al cliente sta diventando sempre più importante in questo settore e per la futura sopravvivenza dell’industria sono indispensabili ulteriori investimenti di questo tipo. Si tratta di un investimento necessario per fornire soluzioni su misura agli acquirenti delle principali imprese-clienti (industria automobilistica, ingegneria, trasporti, edilizia e costruzioni).

(334)

La Commissione ha esaminato tali argomentazioni, congiuntamente ai dati disponibili nel fascicolo pertinenti per i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, al fine di stabilire il profitto di riferimento.

(335)

Tenendo presente che, come illustrato al considerando 272, i prezzi dell’industria dell’Unione hanno subito una contrazione durante l’intero periodo in esame a causa delle importazioni oggetto di dumping, i profitti realizzati in tale periodo non sono stati considerati una base adeguata per stabilire il profitto di riferimento. La Commissione ha pertanto esaminato la redditività dell’industria dell’Unione prima del periodo in esame, anche alla luce delle argomentazioni dell’industria dell’UE relative all’elevato livello di investimenti necessari in tale attività.

(336)

Per quanto riguarda il profitto atteso in condizioni di concorrenza normali, la Commissione ha osservato che prima del 2014 la crisi finanziaria ha avuto un’incidenza negativa sulla redditività e che, a partire dal 2014, i livelli delle importazioni cinesi sono notevolmente aumentati e sono diventati pregiudizievoli. Il 2014 è pertanto ritenuto l’anno più rappresentativo per la redditività in condizioni di concorrenza normali in questo settore. Due dei quattro produttori inclusi nel campione, Constellium Decin e Impol, hanno raggiunto livelli di redditività pari ad almeno il 10 % nel 2014. Il terzo produttore, Hydro Hungary, all’epoca stava attraversando una fase di cambiamenti strutturali e pertanto il suo livello di redditività non era pienamente rappresentativo. Non sono disponibili dati per il quarto produttore incluso nel campione, STEP G, fondato solo nel 2015. Su tale base la Commissione ha ritenuto che un profitto di riferimento del 10 %, basato sui livelli di redditività conseguiti nel 2014, rifletterebbe il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.

(337)

Alla luce delle argomentazioni dell’industria dell’UE, illustrate al considerando 333, la Commissione ha quindi esaminato se tale livello coprirebbe tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, come prescritto dall’articolo 7, paragrafo 2 quater.

(338)

I dati verificati relativi agli investimenti suffragano l’affermazione secondo cui l’industria degli estrusi in alluminio richiede ingenti investimenti sia nelle attrezzature produttive sia nello sviluppo di prodotti con i clienti. Nonostante il calo della redditività, nel periodo in esame gli investimenti sono in effetti aumentati del 72 % per i produttori dell’Unione inclusi nel campione e hanno rappresentato oltre il 4,4 % del fatturato per le società incluse nel campione durante tutto il periodo in esame e il 5,4 % nel periodo dell’inchiesta. Ciò corrobora le argomentazioni dell’industria dell’UE, secondo cui un livello significativo di investimenti è costantemente necessario per poter mantenere la competitività e l’attenzione dei clienti, indipendentemente dalla situazione economica e commerciale. Pertanto, in presenza di pratiche di dumping pregiudizievoli che incidono sulle normali condizioni di concorrenza e, in ultima analisi, sulla redditività dell’industria, occorre tenere conto di questo livello di investimenti nel determinare il pertinente profitto di riferimento. Su tale base la Commissione ha concluso che un profitto di riferimento del 10 % coprirebbe gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione dell’industria degli estrusi in alluminio e lascerebbe comunque un margine di profitto per compensare altri fattori di produzione.

(339)

Benché il profitto di riferimento del 10 % sia ampiamente in linea con il livello dichiarato da uno dei produttori dell’UE (un livello di profitto superiore all’8 %), European Aluminium e un altro produttore dell’Unione hanno sostenuto che per coprire gli investimenti era necessario un livello di profitto pari almeno al 16 %. Sebbene nel periodo 2014-2016 tale livello sia stato effettivamente raggiunto da una delle società incluse nel campione, esso rispecchierebbe solo la società che vanta il maggiore successo, con la combinazione di prodotti più sofisticata e quindi con esigenze di investimento maggiori. Al contrario, il livello del 10 % riflette pienamente la combinazione di prodotti e gli investimenti di tutti i produttori dell’UE inclusi nel campione e, in ultima analisi, dell’industria nel suo complesso. L’argomentazione relativa al livello di profitto di riferimento più elevato è stata pertanto respinta.

(340)

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, la Commissione ritiene che il fatto di stabilire provvisoriamente il livello di profitto di riferimento al 10 % soddisfi tutti i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base.

(341)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. La Commissione ha stabilito un costo supplementare dello 0,04 %, che è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole. Una nota sul modo in cui la Commissione ha stabilito tale costo supplementare è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

(342)

Tali costi comprendevano i costi aggiuntivi futuri per garantire la conformità con il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS). Il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE è uno dei pilastri della politica dell’UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali. Tali costi aggiuntivi sono stati calcolati sulla base della media delle quote di emissione supplementari dell’UE stimate, che dovranno essere acquistate nel periodo di applicazione delle misure (2020-2024). Le quote di emissione dell’UE utilizzate nel calcolo erano al netto di quote a titolo gratuito esigibili e sono state adeguate per garantire che si riferissero esclusivamente al prodotto oggetto dell’inchiesta. I costi delle quote di emissione dell’UE sono stati estrapolati per tenere conto della variazione dei prezzi prevista durante il periodo di applicazione delle misure. La fonte di questi prezzi stimati è un’estrazione di Bloomberg New Energy Finance, datata 7 luglio 2020. Il prezzo medio stimato per le quote di emissione dell’UE per questo periodo è pari a 36,4 EUR/tonnellata di CO2 emessa.

(343)

Sulla base di quanto sopra descritto, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione.

(344)

La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione.

(345)

Per quanto riguarda il margine residuo, tenendo presenti la scarsa collaborazione degli esportatori cinesi e altre considerazioni illustrate al considerando 206, la Commissione ha deciso di fissare il margine di underselling residuo al livello del 65,6 %. Tale margine è stato fissato al livello del margine di underselling più elevato stabilito per un tipo di prodotto venduto in quantità rappresentative, sulla base dei dati dei produttori esportatori che hanno collaborato.

(346)

Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.

Società

Margine di dumping

Margine di underselling

Haomei Group

30,4  %

30,5  %

PMI Group

38,2  %

56,4  %

Altri collaboratori

34,9  %

45,5  %

Tutte le altre società

48,0  %

65,6  %

7.2.   Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione

(347)

Come spiegato nell’avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato riguardanti il prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali distorsioni sembrano determinare prezzi che sono più bassi di quelli praticati sui mercati internazionali per lo stesso prodotto. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base l’inchiesta ha esaminato quindi le presunte distorsioni per valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio.

(348)

Tuttavia, poiché i margini adeguati per eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che, in questa fase, non fosse necessario affrontare questo aspetto.

7.3.   Conclusioni

(349)

In seguito alla valutazione di cui sopra, la Commissione ha concluso che è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(350)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping causino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(351)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Aliquota del dazio antidumping provvisorio

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.,

30,4  %

30,5  %

30,4  %

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

30,4  %

30,5  %

30,4  %

Press Metal International Ltd.,

38,2  %

56,4  %

38,2  %

Press Metal International Technology Ltd.

38,2  %

56,4  %

38,2  %

Altri collaboratori

34,9  %

45,5  %

34,9  %

Tutte le altre società

48,0  %

65,6  %

48,0  %

(352)

Le aliquote individuali del dazio antidumping per le singole società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(353)

Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del nome. La relativa domanda va presentata alla Commissione (100). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(354)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza delle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(355)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione, ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.

(356)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(357)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

9.   REGISTRAZIONE

(358)

Come indicato al considerando 4, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La registrazione era pertanto in corso durante la fase di comunicazione preventiva.

(359)

Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare.

(360)

In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva.

10.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(361)

Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

(362)

Due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e altre parti interessate, compreso un importatore incluso nel campione, hanno presentato le loro osservazioni. Le osservazioni non riguardavano errori materiali di calcolo e saranno esaminate, se necessario, nel corso della fase definitiva.

11.   DISPOSIZIONI FINALI

(363)

Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(364)

Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati; anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (p. es. tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati); realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3 %, esclusi:

1)

prodotti uniti (p. es. con saldature o chiusure) in modo da formare sottoinsiemi;

2)

tubi saldati;

3)

prodotti in un kit confezionato con le parti necessarie per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione delle parti («kit di prodotti finiti»);

attualmente classificati con i codici NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90 (codici TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.

30,4  %

C562

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

30,4  %

C563

Press Metal International Ltd.

38,2  %

C564

Press Metal International Technology Ltd.

38,2  %

C565

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

34,9  %

 

Tutte le altre società

48,0  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Articolo 3

1.   Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215, che dispone la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese.

2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti che sono stati importati per il consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 della Commissione, del 21 agosto 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 16).

(3)  GU C 51 del 14.2.2020, pag. 26.

(4)  I rispettivi questionari e il questionario per gli utilizzatori erano disponibili online il giorno dell’apertura al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2449.

(5)  «Questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 per il governo della Repubblica popolare cinese» e «Questionario sull’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 per il governo della Repubblica popolare cinese».

(6)  Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (di seguito «la relazione»).

(7)  OCSE (2019), «Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain» (Misurazione delle distorsioni nei mercati internazionali - La catena del valore dell’alluminio), documenti di lavoro dell’OCSE sulla politica commerciale, n. 218, pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/c82911ab-en (ultima consultazione: 3.9.2020).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63).

(9)  Cfr.: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU, consultato l’11 luglio 2019.

(10)  Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.

(11)  Relazione – capitolo 2, pag. 10.

(12)  Consultabile al seguente indirizzo: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 8 settembre 2020).

(13)  Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.

(14)  Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

(15)  Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.

(16)  Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.

(17)  Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.

(18)  Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(19)  Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16, relazione – capitolo 4, pag. 50, pag. 84, relazione – capitolo 5, pagg. 108-109.

(20)  Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.

(21)  Relazione – capitolo 5, pagg. 104-109.

(22)  Studio dell’OCSE, pag. 29.

(23)  Commissione antidumping australiana, Aluminium Extrusions from China (Estrusi in alluminio dalla Cina), relazione n. 248, pag. 79 (13 luglio 2015).

(24)  Taube, M. (2017). Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry (Analisi delle distorsioni del mercato nell’industria cinese dei metalli non ferrosi), Think!Desk, 24 aprile 2017, pag. 51.

(25)  Cfr. ad esempio la relazione riguardante l’incapacità del governo della provincia dello Shandong di frenare l’espansione della capacità di produzione dell’alluminio: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (consultato il 7 settembre 2020).

(26)  Relazione – capitolo 15, pagg. 387-388.

(27)  Lin Yaming Gong Chunhui, noto uomo d’affari malese di origine cinese Tan Sri Guang Baoqiang: Il nostro investimento a favore di Guangdong è corretto, Nanfang Daily (servizio Nanfang +), 1o febbraio 2019, https://static.nfapp.southcn.com/content/201902/01/c1898086.html (consultato il 20 luglio 2020).

(28)  Prospetto iniziale di offerta pubblica di Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd, pagg. 1.1.45 e 46.

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201904121318887721_1.pdf (consultato l’11 luglio 2020).

(29)  Relazione – capitolo 5, pag. 100-101.

(30)  Relazione – capitolo 2, pag. 26.

(31)  Relazione – capitolo 2, pagg. 31-32.

(32)  Consultabile al seguente indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 9 settembre 2020).

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915.

(34)  Relazione – capitolo 15, pag. 388.

(35)  http://www.chalco.com.cn/chalcoen/rootfiles/2018/04/19/1524095189602052-1524095189604257.pdf, (consultato l’8 marzo 2019).

(36)  Sito web del gruppo Xinfa (Presentazione della società): http://www.xinfagroup.com.cn/AboutXinfa/GongSiJianJie.aspx (consultato il 17 luglio 2020).

(37)  https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%A0%E5%AD%A6%E4%BF%A1/19405?fr=aladdin (consultato il 17 luglio 2020).

(38)  Sito web della società: http://en.hongqiaochina.com/details/108.html (consultato il 17 luglio 2020).

(39)  Sito web della società: http://en.hongqiaochina.com/details/111.html (consultato il 17 luglio 2020).

(40)  Xie Qian, Huang Jin, Liaoning Zhongwang Group: Party building leads development (Gruppo Liaoning Zhongwang: La costruzione del partito guida lo sviluppo), People.com.cn (CPCnews.cn), 4 gennaio 2019, http://dangjian.people.com.cn/n1/2019/0104/c117092-30503923.html.

(41)  Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.

(42)  Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

(43)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915.

(44)  Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), https://en.ndrc.gov.cn/policyrelease_8233/201612/P020191101482242850325.pdf.

(45)  Relazione – capitolo 15, pag. 377.

(46)  Relazione – capitolo 12, pagg. 275-282 e capitolo 15, pagg. 378-382.

(47)  Relazione – capitolo 12, pagg. 275 - 282

(48)  Relazione – capitolo 15, pagg. 378–382, 390.

(49)  Relazione – capitolo 15, pagg. 384-385.

(50)  Relazione – capitolo 15, pagg. 382-383.

(51)  Cfr.: http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm (consultato il 20 luglio 2020).

(52)  Ibidem, sezione 3.

(53)  Ibidem, sezione 4.

(54)  Cfr.: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html (consultato il 20 luglio 2020), sezione 13.

(55)  Relazione – capitolo 15, pag. 386.

(56)  Cfr.: http://miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057569/n3057572/c6566256/content.html (consultato il 20 luglio 2020).

(57)  Ibidem, sezione I.

(58)  Ibidem, sezione II.

(59)  Ibidem, sezione VII.

(60)  Cfr.: http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm, sezione 10.

(61)  Cfr.: https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2019-11-26/doc-iihnzahi3508583.shtml (consultato il 20 luglio 2020).

(62)  Cfr.: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html, sezione 6.

(63)  Cfr. http://www.chinania.org.cn/html/introduce/xiehuizhangcheng/ (consultato il 21 luglio 2020).

(64)  Cfr.: http://www.cnfa.net.cn/about/1546.aspx (consultato il 21 luglio 2020).

(65)  Relazione – capitolo 15, pagg. 377- 387.

(66)  Relazione – capitolo 15, pagg. 378 e 389; studio dell’OCSE, pagg. 25-26.

(67)  Relazione – capitolo 15, pagg. 390-391. Anche altre fonti attestano la fornitura di energia elettrica a prezzi scontati. Cfr. ad esempio: Economic Information Daily: Preoccupazioni circa la flessione della crescita: la regione occidentale emana politiche preferenziali a favore di industrie ad elevato consumo energetico, http://jjckb.xinhuanet.com/2012-07/24/content_389459.htm (consultato il 4 settembre 2020), resoconto su come le province cinesi occidentali, come Shaanxi, Ningxia, Qinghai e Gansu, abbiano continuato a fornire energia elettrica a basso costo per attrarre maggiori investimenti.

(68)  Relazione – capitolo 15, pagg. 392-393.

(69)  Relazione – capitolo 15, pagg. 393-394.

(70)  Relazione – capitolo 15, pagg. 395-396.

(71)  Ibidem, pagg. 16 e 30. Tuttavia le autorità cinesi interferiscono anche riguardo ad altri fattori produttivi. Un esempio tipico è rappresentato dal carbone, rispetto al quale il governo conserva la facoltà di attenuare l’aumento dei prezzi. Cfr.: https://policycn.com/policy_ticker/coal-price-unlikely-to-jump-during-heating-season/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (consultato il 4 settembre 2020).

(72)  Ibidem, pagg. 16-18.

(73)  Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.

(74)  Relazione – capitolo 9, pag. 216.

(75)  Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.

(76)  Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.

(77)  Decision Memorandum for the Preliminary Affirmative Determination: Countervailing Duty Investigation of certain Aluminium Foil from The People’s Republic of China, pubblicato dall’amministrazione per il commercio internazionale, ministero del Commercio, il 7 agosto 2017, IX.E. pag. 30, disponibile alla seguente pagina: https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2017-17113-1.pdf (ultima consultazione: 11 marzo 2019).

(78)  Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.

(79)  Relazione – capitolo 13, pag. 336.

(80)  Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.

(81)  Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.

(82)  Relazione – capitolo 6, pag. 119.

(83)  Relazione – capitolo 6, pag. 120.

(84)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(85)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving China’s Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(86)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(87)  Studio dell’OCSE, pag. 21.

(88)  «Seconda nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale» del 25 giugno 2020, numero di fascicolo t20.004361.

(89)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.

(90)  La categoria «metalli di base» comprende l’alluminio sotto il codice C24.4.2.

(91)  I codici NACE sono consultabili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html.

(92)  Sistema di classificazione dell’industria del Nord America (NAICS), sviluppato dalle agenzie statistiche di Canada, Messico e Stati Uniti.

(93)  I dati relativi al costo del lavoro sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088.

(94)  www.turkstat.gov.tr.

(95)  I comunicati stampa che pubblicano i prezzi dell’energia elettrica e del gas in Turchia relativi a dicembre 2019 sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33646.

(96)  https://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=eneprice-data-en&doi=data-00442-en#.

(97)  Regolamento (UE) 2019/2220 Del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 333 del 27.12.2019, pag. 33).

(98)  Fonte: ACEA – The automobile Industry Pocket Guide 2020/2021 (Guida tascabile all’industria automobilistica 2020-2021).

(99)  Fonte: Eurostat.

(100)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome

Codice addizionale TARIC

Foshan Guangcheng Aluminium Co Ltd

C566

Foshan Modern Copper & Aluminum Extrusion Co.,Ltd.

C567

Foshan City Nanhai Yongfeng Aluminium Co., Ltd

C568

Foshan QianYang aluminium Co.,Ltd

C569

Foshan Sanshui Fenglu Aluminium Co., Ltd

C570

Foshan Sanshui Match Hardware Products Co., Ltd.

C571

Fuyao Group:

Fujian Fuyao Automotive Aluminium System Co., Ltd

Jiangsu Fuyao Automotive Trim System Co., Ltd.

C572

Giant Light Metal Technology Co., Ltd.

C573

Goomax Metal Co., Ltd. Fujian

C574

Guangdong Huachang Aluminium Factory Co Ltd

C575

Guangdong Jiangsheng Aluminium Co., Ltd.

C599

Guangdong Jihua Aluminium Co., Ltd.

C576

Guangdong Nanhai Light Industrial Products Imp. & Exp. Co Ltd

C577

Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd.

C578

Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd

C579

Guangya Aluminium Industries Co., Ltd

C580

HOSHION Group:

Zhongshan Hoshion Smart Home Accessories Co., Ltd.

Cyma Precision Aluminium Co., Ltd.

Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co. Ltd.

C581

Jiangmen Cosco Shipping Aluminium Co., Ltd

C582

Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd

C583

Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd

C584

JMA Group:

Foshan Jma Aluminium Co., Ltd

Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd.

C585

PanAsia Aluminium (China) Limited

C586

Pingguo Jianfeng Aluminium Co., Ltd.

C587

Qingyuan Time Aluminum Co., Ltd.

C588

Shandong Huajian Aluminium Group Co., Ltd

C589

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd

C590

Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co.Ltd

C591

Shandong Xinyudong Aluminium Co., Ltd.

C592

Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Co., Ltd.

C593

Sihui Shi Guoyao Aluminum Co., Ltd

C594

Tai Shan City Kam Kiu Aluminium Extrusion Co., Ltd

C595

Tongcheng Metal Material Co., Ltd

C596

Xinhe Group:

Guangdong Xinhe Aluminum Co., Ltd.

Guangdong Yaoyinshan Aluminium Co., Ltd.

Guangdong Xinhe Aluminium Xinxing Co., Ltd

C597

Yingkou Liaohe Aluminum Products Co., Ltd.

C598