ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 335

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
13 ottobre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1463 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

3

 

*

Decisione (PESC) 2020/1465 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen

13

 

*

Decisione (PESC) 2020/1466 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

16

 

*

Decisione (PESC) 2020/1467 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, che modifica la decisione (PESC) 2019/1720 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

18

 

*

Decisione (UE) 2020/1468 del Consiglio, di comune accordo con la presidente della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

19

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate ( GU L 111 del 25.4.2019 )

20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1463 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2020

che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (1), in particolare l’articolo 12,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2018/1542.

(2)

A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1542, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate di cui all’allegato I del regolamento stesso. È opportuno aggiornare una voce dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, come figura nell’allegato I di tale regolamento.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.


ALLEGATO

La voce n. 5 dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche e delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2 nella sezione «A. Persone fisiche», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 è sostituita dalla voce seguente:

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell’elenco

«5. Said SAID

Alias: Saeed, Sàid Sàid,

Image 1

Titolo: dottore, membro dell’Institute 3000 (alias Institute 6000) dell’SSRC

Sesso: maschile

Data di nascita: 11 dicembre 1955

Said Said è una figura significativa dell’Institute 3000, alias Institute 6000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria.

21.1.2019»


DECISIONI

13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/3


DECISIONE (PESC) 2020/1464 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2020

relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, delinea cinque sfide fondamentali cui deve far fronte l’Unione: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della circolazione incontrollata di armi convenzionali sono cruciali per quattro di queste cinque sfide. Detta strategia sottolinea l’importanza dei controlli sulle esportazioni volti a contenere la proliferazione di armi. La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un’Europa più forte», presentata dall’alto rappresentante il 28 giugno 2016, conferma l’appoggio dell’Unione all’universalizzazione, alla piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.

(2)

Il 5 giugno 1998 l’Unione ha adottato un codice di condotta per le esportazioni di armi, politicamente vincolante, che stabilisce criteri comuni per regolare il commercio legale di armi convenzionali.

(3)

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell’UE contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni dal titolo («Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini»). Obiettivo cardine di tale strategia è la piena ed efficace attuazione del programma d’azione delle Nazioni Unite (ONU) del 2001 per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. La strategia prevede che l’Unione continui a promuovere controlli responsabili ed efficaci sulle esportazioni di armi e a sostenere l’universalizzazione e l’attuazione del trattato sul commercio delle armi. La strategia prevede inoltre che l’Unione continui a sostenere gli sforzi profusi dall’Unione africana e dalle pertinenti comunità economiche regionali per contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni.

(4)

L’8 dicembre 2008 il codice di condotta per le esportazioni di armi è stato sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), che stabilisce otto criteri di valutazione delle domande di esportazione di armi convenzionali. Essa include altresì un meccanismo di notifica e di consultazione per i casi di rifiuto di esportazione delle armi e misure di trasparenza quali la pubblicazione delle relazioni annuali dell’UE sulle esportazioni di armi. Un certo numero di paesi terzi si è allineato alla posizione comune 2008/944/PESC. Un riesame del 2019 di detta posizione comune ha portato all’adozione della decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio (2).

(5)

L’articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri di cui alla suddetta posizione comune.

(6)

Il trattato sul commercio delle armi (ATT) è stato adottato dall’Assemblea generale dell’ONU nell’aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. L’ATT mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nel commercio delle armi. Come con la posizione comune 2008/944/PESC, l’ATT stabilisce una serie di criteri di valutazione dei rischi in base ai quali devono essere valutate le esportazioni di armi. L’Unione sostiene l’efficace attuazione e universalizzazione dell’ATT tramite gli appositi programmi adottati ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC (3) e (PESC) 2017/915 del Consiglio (4). Tali programmi aiutano una serie di paesi terzi, su loro richiesta, a rafforzare i rispettivi sistemi di controllo dei trasferimenti di armi conformemente ai requisiti dell’ATT.

(7)

È importante pertanto garantire la complementarità tra le attività di sensibilizzazione e di assistenza previste dalla presente decisione e quelle previste dalla decisione (PESC) 2017/915. A tal fine si dovrebbero effettuare scambi periodici di informazioni tra le agenzie esecutive delle attività di sensibilizzazione dell’Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi, nonché con il Servizio europeo per l’azione esterna. Tale meccanismo di coordinamento incoraggierà la partecipazione, ove opportuno, di esperti di altri Stati membri.

(8)

Le attività dell’Unione volte a promuovere l’efficacia e la trasparenza dei controlli sulle esportazioni di armi si sono sviluppate sin dal 2008 con l’azione comune 2008/230/PESC del Consiglio (5) e le decisioni 2009/1012/PESC (6), 2012/711/PESC (7), (PESC) 2015/2309 (8) e (PESC) 2018/101 del Consiglio (9). Le attività svolte hanno in particolare sostenuto l’approfondimento della cooperazione regionale e l’incremento della trasparenza e della responsabilità in linea con i principi della posizione comune 2008/944/PESC e i criteri di valutazione dei rischi ivi previsti. Le attività in questione si sono tradizionalmente indirizzate a paesi terzi del vicinato orientale e meridionale dell’Unione.

(9)

Negli ultimi anni l’Unione ha altresì fornito assistenza per il miglioramento dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nei paesi terzi. È opportuno garantire un efficace coordinamento con le attività attinenti ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso.

(10)

Il Consiglio ha affidato l’esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309 e (PESC) 2018/101 all’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni («Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA»). Il BAFA è anche un’agenzia esecutiva dei progetti a sostegno dell’efficace attuazione dell’ATT ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915. Dal 2005 il BAFA è stato impegnato nell’attuazione di una serie di progetti di cooperazione dell’Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso. Il BAFA è l’autorità competente per il controllo delle esportazioni della Germania e ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze in materia di attività di sensibilizzazione e condivide inoltre le proprie competenze essenziali con altri Stati.

(11)

Il 28 maggio 2018 il segretario generale dell’ONU ha presentato la sua agenda per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune). La trasparenza nelle attività militari, compresa la comunicazione delle importazioni e delle esportazioni di armi, promuove la rendicontabilità democratica e la governance responsabile. Le attività sostenute nell’ambito della presente decisione contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di detta agenda e dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 dell’agenda dell’ONU per lo sviluppo sostenibile del 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di promuovere la pace e la sicurezza e conformemente alla strategia europea in materia di sicurezza e alla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione, l’Unione persegue gli obiettivi seguenti:

a)

promuovere l’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi da parte di paesi terzi, conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC e nell’ATT, e ricercare, ove opportuno, complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell’Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso; e

b)

sostenere gli sforzi compiuti dai paesi terzi a livello nazionale e regionale per rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali e per attenuare il rischio di diversione delle armi verso utilizzatori non autorizzati.

2.   L’Unione persegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante le seguenti attività di progetto:

a)

promuovere ulteriormente tra i paesi terzi i criteri e i principi di cui alla posizione comune 2008/944/PESC e all’ATT sulla base dei risultati raggiunti mediante l’attuazione dell’azione comune 2008/230/PESC e delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309 e (PESC) 2018/101;

b)

assistere i paesi terzi nella redazione, nell’aggiornamento e nell’attuazione, ove opportuno, delle pertinenti misure legislative e amministrative che mirano a porre in essere un efficace sistema di controllo delle esportazioni di armi convenzionali;

c)

assistere i paesi beneficiari nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell’esecuzione per assicurare un’attuazione e un’esecuzione adeguate dei controlli sulle esportazioni di armi;

d)

assistere i paesi beneficiari nelle attività di sensibilizzazione rivolte alla loro industria nazionale degli armamenti per garantire il rispetto dei regolamenti in materia di controllo delle esportazioni;

e)

promuovere la trasparenza e la responsabilità nel commercio internazionale di armi, anche mediante il sostegno a misure nazionali e regionali che incentivino la trasparenza e l’adeguata supervisione per quanto riguarda l’esportazione di armi convenzionali;

f)

incoraggiare i paesi beneficiari che non hanno compiuto passi in direzione dell’adesione all’ATT a partecipare a tale trattato e incoraggiare i firmatari dell’ATT a ratificarlo; e

g)

promuovere l’ulteriore esame del rischio di diversione delle armi e della relativa attenuazione, dal punto di vista sia dell’importazione sia dell’esportazione.

Una descrizione dettagliata delle attività del progetto di cui al presente paragrafo è contenuta nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’esecuzione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata all’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni («Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA»). La scelta del BAFA è giustificata dall’esperienza di cui ha dato prova, dalle sue qualifiche e dalla sua necessaria conoscenza specialistica dell’intera gamma di attività svolte dall’Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi.

3.   Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 377 542,73 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il BAFA. L’accordo di finanziamento prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di tale processo e sulla data di conclusione dell’accordo.

Articolo 4

L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base per la valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell’attuazione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti ventiquattro mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(2)  Decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che modifica la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 239 del 17.9.2019, pag. 16).

(3)  Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell’UE a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio di armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza ( GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).

(4)  Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).

(5)  Azione comune 2008/230/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativa al sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell’UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 81).

(6)  Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa al sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 16).

(7)  Decisione 2012/711/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2012, relativa al sostegno alle attività dell’Unione volte a promuovere tra i paesi terzi il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 62).

(8)  Decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 56).

(9)  Decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 40).


ALLEGATO

PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL’EFFICACIA DEI CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI DI ARMI

1.   Obiettivi

Scopo della presente decisione è promuovere la rendicontabilità e la responsabilità per quanto riguarda il commercio legale di armi, conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC, così da contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità nei paesi vicini dell’Unione. La presente decisione ha come obiettivi la promozione del miglioramento dei controlli sui trasferimenti di armi da parte dei paesi tTerzi e il sostegno agli sforzi compiuti dai paesi terzi, a livello nazionale e regionale, al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali e di attenuare il rischio di diversione delle armi a utilizzatori non autorizzati. Tali obiettivi dovrebbero essere conseguiti promuovendo i principi e i criteri fissati nella posizione comune 2008/944/PESC e nell’ATT. I risultati dovrebbero mirare a rafforzare l’efficacia dei sistemi nazionali di controllo delle esportazioni di armi nei paesi interessati: l’agenzia esecutiva riferirà in merito alle pertinenti modifiche giuridiche, istituzionali e di altra natura e al loro allineamento alla posizione comune 2008/944/PESC e, se del caso, all’ATT. Tali risultati dovrebbero essere perseguiti ricercando complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell’Unione in corso a sostegno dell’attuazione dell’ATT e nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso. La gamma dei beneficiari a norma della presente decisione non dovrebbe sovrapporsi ai beneficiari contemplati dalla decisione (PESC) 2017/915.

Per raggiungere i succitati obiettivi, l’Unione dovrebbe continuare a promuovere le norme contenute nella posizione comune 2008/944/PESC basandosi sui risultati raggiunti mediante l’attuazione dell’azione comune 2008/230/PESC e delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309 e (PESC) 2018/101. A tal fine dovrebbe essere fornita assistenza ai paesi terzi beneficiari per la redazione, l’aggiornamento e l’attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative, amministrative e istituzionali a sostegno di un efficace sistema di controlli sui trasferimenti di armi convenzionali.

Si dovrebbe altresì dare sostegno sia alla formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell’esecuzione, responsabili dell’attuazione e dell’esecuzione dei controlli sui trasferimenti di armi, sia alle misure nazionali e regionali che promuovono la trasparenza e l’adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali. Dovrebbero inoltre essere promossi i contatti con il settore privato (compresi l’industria, gli istituti di ricerca e il mondo accademico) al fine di garantire il rispetto della legislazione e della regolamentazione in materia di controllo dei trasferimenti di armi, concentrandosi in particolare sui programmi di conformità interna (ICP).

2.   Scelta dell’agenzia esecutiva

L’attuazione della presente decisione è affidata al BAFA. Il BAFA opererà, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG.

Nella prestazione di attività di assistenza e sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni il BAFA vanta un’esperienza di primo piano, acquisita in tutti i pertinenti settori del controllo delle esportazioni strategiche trattando i prodotti a duplice uso e i materiali di armamento connessi al settore CBRN. Attraverso tali programmi e attività, il BAFA ha acquisito un’approfondita conoscenza dei sistemi di controllo delle esportazioni della maggior parte dei paesi contemplati dalla presente decisione.

Riguardo all’assistenza e alla sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni di armi, il BAFA ha completato con success l’attuazione delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309 e (PESC) 2018/101. Il BAFA è anche responsabile dell’attuazione tecnica del programma di sostegno all’attuazione dell’ATT, istituito dalle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915.

Il BAFA si trova pertanto in una posizione unica per individuare i punti di forza e di debolezza dei sistemi di controllo delle esportazioni dei paesi che saranno i beneficiari delle attività previste dalla presente decisione. È altresì il soggetto più idoneo per facilitare le sinergie tra i diversi programmi di assistenza e sensibilizzazione in materia di controllo delle esportazioni di armi e per evitare duplicazioni. Ciò riveste particolare importanza per i paesi beneficiari che hanno ricevuto sostegno nell’ambito di precedenti programmi di cooperazione dell’Unione per rafforzare le capacità locali per quanto riguarda l’applicazione e l’aggiornamento dei sistemi nazionali di controllo del commercio di armi in linea con le norme internazionali e i recenti sviluppi.

3.   Coordinamento con altri progetti di assistenza dell’Unione nel settore dei controlli delle esportazioni

Sulla base dell’esperienza di precedenti attività di sensibilizzazione dell’Unione nel settore dei controlli delle esportazioni sia di prodotti a duplice uso che di armi convenzionali, si dovrebbero ricercare sinergia e complementarità. A tal fine, le attività di cui al punto 5 dovrebbero essere svolte solo in paesi che non sono già interessati da attività nell’ambito del progetto di assistenza alla sensibilizzazione sull’ATT. Se del caso, è possibile ricercare sinergie con altre attività finanziate a titolo del bilancio PESC o con altre attività relative ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso finanziate mediante strumenti finanziari dell’Unione diversi dal bilancio PESC. Quanto sopra dovrebbe essere posto in essere nel pieno rispetto dei limiti giuridici e finanziari stabiliti per l’utilizzo dei pertinenti strumenti finanziari dell’Unione.

A tal fine si effettueranno scambi periodici di informazioni tra le agenzie esecutive delle attività di sensibilizzazione dell’Unione nel settore del controllo delle esportazioni, nonché con il Servizio europeo per l’azione esterna. Tale meccanismo di coordinamento dovrebbe essere formalizzato e dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione di esperti provenienti da altri Stati membri ogniqualvolta ciò sia opportuno.

4.   Coordinamento con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore dei controlli delle esportazioni

Se opportuno, si dovrebbero anche ricercare sinergia e complementarità con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore della sensibilizzazione in materia di controlli sulle esportazioni. Come già illustrato al punto 3, è opportuno effettuare un coordinamento con gli altri donatori specialmente per le attività citate ai punti da 5.2.1 a 5.2.3 e 5.2.6.

5.   Descrizione delle attività di progetto

5.1.   Obiettivi del progetto

L’obiettivo principale è quello di fornire assistenza tecnica a una serie di paesi beneficiari che hanno dimostrato di voler sviluppare le loro norme e prassi in materia di controllo delle esportazioni di armi. A tal fine, le attività da intraprendere prenderanno in considerazione lo status dei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda:

la loro eventuale adesione o domanda di adesione a regimi internazionali di controllo delle esportazioni riguardanti il trasferimento di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso;

le loro candidature all’adesione all’Unione e il fatto se i paesi beneficiari siano candidati ufficiali o potenziali;

la loro capacità di produttori, importatori o piattaforme commerciali in relazione al commercio di attrezzature e tecnologie militari convenzionali;

il livello di maturità dell’attuale sistema nazionale di controllo delle esportazioni, con particolare attenzione ai progressi compiuti grazie al sostegno ricevuto nell’ambito dei precedenti programmi di cooperazione in materia di controllo delle esportazioni di armi finanziati dall’Unione; e

la loro posizione relativa all’ATT.

Nel caso in cui i paesi beneficiari destinatari siano unicamente firmatari dell’ATT, le attività dovrebbero - ove possibile - cercare di accertare meglio gli ostacoli alla ratifica dell’ATT, in particolare quando tali ostacoli sono di natura giuridica o regolamentare e legati a carenze o esigenze nell’ambito delle capacità di attuazione. Qualora i paesi destinatari non abbiano compiuto passi in direzione dell’ATT (assenza di firma, ratifica, adesione), le attività dovrebbero promuovere l’adesione allo stesso, eventualmente con il sostegno di altri paesi beneficiari che hanno ratificato l’ATT.

5.2.   Descrizione del progetto

5.2.1.   Laboratori regionali

Il progetto consisterà di un massimo di otto laboratori regionali della durata di due giorni e fornirà una formazione teorica e pratica nonché un’opportunità di dialogo per consolidare gli approcci regionali nei pertinenti settori dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali.

I partecipanti ai laboratori (trentacinque al massimo) comprenderanno funzionari governativi dei paesi beneficiari previsti. Potranno anche essere invitati, secondo opportunità, rappresentanti dei parlamenti nazionali e rappresentanti dell’industria e della società civile, tra gli altri.

La formazione sarà fornita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, anche ex funzionari, rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, e rappresentanti del settore privato e della società civile.

I laboratori possono svolgersi in un paese beneficiario o in un altro luogo che sarà stabilito dall’alto rappresentante, in consultazione con il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM) del Consiglio.

I laboratori regionali saranno organizzati come segue:

a)

fino a due laboratori per i paesi dell’Europa sudorientale;

b)

fino a due laboratori per i paesi dell’Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato;

c)

fino a due laboratori per i paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato; e

d)

fino a due laboratori per l’Asia centrale.

Al fine di promuovere la cooperazione interregionale, i paesi partner di altre regioni saranno invitati ad almeno uno dei laboratori per ciascuna regione.

Tale ripartizione regionale di due laboratori per regione potrebbe non essere realizzata se le circostanze non sono favorevoli (per esempio se il numero di partecipanti è inaspettatamente troppo basso, se non vi è alcuna offerta seria di ospitare il laboratorio da parte di un paese beneficiario della regione o se vi sono doppioni con altre attività di sensibilizzazione prestate da altri soggetti). In caso di mancata attuazione di uno o più laboratori, il numero di laboratori per l’altra regione summenzionata (le altre regioni) potrebbe essere aumentato di conseguenza nell’ambito del massimale globale di dodici laboratori.

5.2.2.   Visite di studio

Il progetto consisterà di un massimo di sette visite di studio della durata di due-tre giorni da parte di funzionari governativi presso le pertinenti autorità degli Stati membri o di altri paesi beneficiari.

Le visite di studio dovrebbero contemplare da due a quattro paesi beneficiari. Non è necessario che i paesi beneficiari delle visite di studio provengano dalla stessa regione.

5.2.3.   Assistenza individuale e a distanza per i paesi beneficiari

Il progetto consisterà di laboratori di durata massima totale di dieci giorni per singoli paesi beneficiari che lo richiedano. Ai laboratori parteciperanno funzionari pubblici dei paesi beneficiari, compresi funzionari governativi, funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell’esecuzione, che si svolgeranno preferibilmente nei paesi beneficiari. In funzione delle precise esigenze e della disponibilità dei paesi beneficiari e degli esperti degli Stati membri, i dieci giorni complessivi disponibili saranno ripartiti in periodi di al minimo due giorni.

I laboratori di assistenza individuale si terranno principalmente su richiesta dei paesi beneficiari. Essi sono intesi ad affrontare una questione particolare connessa al controllo delle esportazioni di armi sollevata da un paese beneficiario, per esempio a margine di un laboratorio regionale o in occasione di contatti periodici con esperti dell’Unione e con il BAFA. Tali laboratori saranno disponibili per affrontare le questioni e le richieste dei paesi beneficiari connesse al controllo delle esportazioni di armi, tra cui misure nazionali mirate di sviluppo delle capacità, sensibilizzazione dell’industria e/o del mondo accademico e strategie nazionali di formazione nel settore del controllo delle esportazioni di armi.

Inoltre, si dedicherà fino a un massimo 20 giorni al sostegno individuale fornito tramite assistenza a distanza (per esempio revisioni giuridiche, consultazioni su casi specifici, compreso il sostegno per la valutazione tecnica di un particolare prodotto ecc.).

Forniranno consulenza specialistica esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri (anche ex funzionari), rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, e rappresentanti del settore privato.

5.2.4.   Sviluppo delle capacità istituzionali ed eventi di sensibilizzazione a livello avanzato

Il progetto assumerà la forma di laboratori (fino a un massimo di tre) della durata massima di quattro giorni ciascuno intesi a fornire sostegno - per lo sviluppo delle rispettive capacità nazionali - ai paesi beneficiari dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni di armi. Si applicherà, tra le altre misure, un approccio di «formazione dei formatori» incentrato, tra l’altro, sulla didattica, il trasferimento di conoscenze e la memoria istituzionale nel paese beneficiario. Lo sviluppo delle capacità istituzionali nazionali dovrebbe affrontare questioni quali la conformità interna, la gestione dei rischi e la connessione tra la riduzione delle minacce ibride e i controlli sulle esportazioni di armi.

5.2.5.   Conferenza per i paesi partner dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni

Il progetto assumerà la forma di una conferenza della durata massima di due giorni, da tenersi a Bruxelles. La conferenza offrirà un forum per discussioni di livello avanzato tra esperti dell’Unione e rappresentanti di alto livello (nei settori della politica, del rilascio di licenze e dell’esecuzione) dei paesi beneficiari dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni.

La conferenza offrirà ai paesi beneficiari partecipanti l’opportunità di:

a)

ricevere informazioni sui più recenti sviluppi connessi al commercio di armi (per esempio gli attuali canali di approvvigionamento, l’impatto delle nuove tecnologie e le questioni connesse alla politica di sicurezza come le minacce ibride); e

b)

discutere e scambiare opinioni sulle possibili modalità di applicazione dei recenti cambiamenti e miglioramenti nei controlli sul commercio di armi nell’ambito dei rispettivi sistemi nazionali di controllo delle esportazioni.

5.2.6.   Incontri di valutazione

Al fine di valutare e riesaminare l’impatto delle attività nell’ambito della presente decisione, saranno organizzati a Bruxelles due incontri di valutazione (intermedia e finale), preferibilmente in concomitanza con una riunione periodica del COARM.

La valutazione a medio termine consisterà di un massimo di un laboratorio con la partecipazione degli Stati membri. Il laboratorio potrà durare fino a una giornata.

La valutazione finale consisterà di un incontro a Bruxelles con la partecipazione dei paesi beneficiari e degli Stati membri. A tale incontro saranno invitati un massimo di due rappresentanti (funzionari governativi idonei) di ciascun paese beneficiario.

6.   Beneficiari

6.1.   Paesi beneficiari previsti dalla presente decisione

La gamma dei beneficiari a norma della presente decisione non dovrebbe sovrapporsi ai beneficiari contemplati dalla decisione (PESC) 201/915. I paesi beneficiari a norma della presente decisione sono:

a)

Paesi candidati o potenziali candidati dell’Europa sudorientale (Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo (*);

b)

paesi dell’Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina);

c)

paesi dell’Africa settentrionale, del Mediterraneo e del vicinato meridionale interessati dalla politica europea di vicinato (Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia, Giordania e Libano); e

d)

paesi dell’Asia centrale (Kazakhstan, Tagikistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Turkmenistan).

6.2.   Modifica dell’elenco dei paesi beneficiari

Il COARM può, previa consultazione del meccanismo di coordinamento di cui al punto 3, decidere di aggiungere paesi all’elenco dei beneficiari, a condizione che non siano beneficiari ai sensi della decisione (PESC) 2017/915. In casi eccezionali, ove ciò sia ritenuto importante, il meccanismo di coordinamento può anche convenire di avviare un dialogo con i beneficiari contemplati dalla decisione (PESC) 2017/915. Le modifiche dovrebbero essere comunicate in modo formale tra il BAFA e l’Unione per il tramite del presidente del COARM.

7.   Risultati del progetto e indicatori di esecuzione

Oltre all’incontro di valutazione finale di cui al punto 5.2.6, la valutazione dei risultati del progetto prenderà in considerazione i seguenti elementi:

7.1.   Valutazione individuale dei paesi beneficiari

Dopo il completamento delle attività previste, il BAFA fornirà al servizio europeo per l’azione esterna e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti da ciascuno dei paesi beneficiari di cui al punto 6.1. Nella relazione saranno riassunte le attività svolte nel paese beneficiario nel corso della durata della decisione, insieme a una valutazione e a una descrizione della capacità del paese beneficiario nel settore dei controlli sui trasferimenti di armi, sulla base delle informazioni a disposizione del BAFA. La valutazione sarà basata sull’applicazione, da parte del paese beneficiario, degli strumenti di controllo di cui alla posizione comune 2008/944/PESC, nella misura in cui questi non si applicano unicamente agli Stati membri.

7.2.   Valutazione d’impatto e indicatori di attuazione

L’impatto delle attività previste dalla presente decisione per i paesi beneficiari dovrebbe essere valutato al loro completamento. L’alto rappresentante effettuerà la valutazione d’impatto, in cooperazione con il COARM e, se del caso, con la delegazione dell’Unione nei paesi beneficiari, nonché con altri soggetti interessati.

A tal fine, saranno utilizzati i seguenti indicatori di attuazione:

se siano in vigore le pertinenti regolamentazioni nazionali in materia di controlli dei trasferimenti di armi e se/in quale misura esse siano conformi alla posizione comune 2008/944/PESC (compresa l’applicazione dei criteri di valutazione, l’attuazione dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e la rendicontazione);

se disponibili, informazioni sui casi di intervento;

se i paesi beneficiari siano in grado di segnalare le esportazioni e/o importazioni di armi (per esempio registro delle Nazioni Unite, relazione annuale dell’ATT, intesa di Wassenaar, OSCE e relazioni ai parlamenti nazionali); e

se il paese beneficiario si sia conformato alla posizione comune 2008/944/PESC, o abbia intenzione di conformarvisi ufficialmente.

Le relazioni di valutazione individuale di cui al punto 7.1. dovrebbero fare riferimento a tali indicatori di attuazione, secondo opportunità.

8.   Promuovere l’uso del portale web P2P dell’UE (1)

Il portale web P2P dell’Unione di cui alla decisione 2012/711/PESC è stato sviluppato come risorsa di proprietà dell’Unione. Esso opera come piattaforma comune per tutti i programmi di sensibilizzazione dell’Unione (duplice uso e armi). Le attività di cui ai punti da 5.2.1 a 5.2.6. devono rafforzare la consapevolezza del portale web di sensibilizzazione dell’Unione e promuoverne l’uso e la consultazione. I partecipanti alle attività di sensibilizzazione dovrebbero essere informati in merito alla sezione privata del portale web, che offre un accesso permanente a risorse, documenti e contatti. Analogamente, si dovrebbe promuovere l’uso del portale web da parte di altri funzionari che non possono partecipare direttamente alle attività di assistenza e sensibilizzazione. Inoltre, le attività dovrebbero essere promosse tramite il bollettino informativo P2P dell’UE.

9.   Visibilità dell’Unione

Il BAFA adotterà tutte le opportune misure per pubblicizzare il fatto che l’azione è finanziata dall’Unione. Tali misure saranno attuate conformemente al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell’Unione pubblicato dalla Commissione europea. Il BAFA garantirà pertanto la visibilità del contributo dell’Unione con un’opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell’Unione e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della presente decisione, nonché al sostegno dell’Unione alla stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell’Unione, conformemente ai pertinenti orientamenti dell’Unione stessa, nonché il logo «EU P2P export control programme» (programma P2P dell’UE di controllo delle esportazioni). Le delegazioni dell’Unione dovrebbero essere coinvolte negli eventi realizzati nei paesi terzi per migliorare il seguito politico e la visibilità.

Dato che le attività pianificate variano notevolmente per portata e natura, si ricorrerà a una gamma di strumenti promozionali tra cui media tradizionali, siti web, media sociali, materiali informativi e promozionali (compresi infografica, opuscoli, bollettini informativi, comunicati stampa e altri materiali, secondo opportunità). Pubblicazioni ed eventi pubblici commissionati nell’ambito del progetto recheranno un apposito marchio.

10.   Durata

La durata totale stimata del progetto è di ventiquattro mesi.

11.   Relazioni

L’ente incaricato dell’attuazione redigerà sistematicamente relazioni trimestrali che illustreranno sinteticamente lo stato di avanzamento del progetto, nonché relazioni sulle missioni dopo il completamento di ciascuna attività. Le relazioni saranno presentate all’alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

12.   Stima del costo totale del progetto e del contributo finanziario dell’Unione

Il costo totale stimato del progetto è di 1 538 292,73 EUR, con il cofinanziamento del governo della Repubblica federale di Germania. Il costo totale stimato del progetto finanziato dall’Unione è di 1 377 542,73 EUR.


(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/chemical-biological-radiological-and-nuclear-hazards/eu-p2p-outreach-programmes-export-control and https://circabc.europa.eu/


13.10.2020   

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L 335/13


DECISIONE (PESC) 2020/1465 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2020

relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2018, su richiesta del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite (UNVIM), il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1249 (1) relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del UNVIM. L’attuazione tecnica della decisione (PESC) 2018/1249 è stata affidata all’Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti (UNOPS) con l’intento di consentire all’UNVIM di continuare ad assolvere il compito di fornire monitoraggio e ispezione in conformità della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2216 (2015).

(2)

Il 13 dicembre 2018 le parti del conflitto in Yemen hanno firmato l’accordo di Stoccolma, le cui disposizioni sono state approvate dalle UNSCR 2451 (2018) e 2452 (2019). All’UNVIM è stato affidato un ruolo guida nel sostegno prestato alla società dei porti yemeniti relativamente alla gestione e alle ispezioni nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa.

(3)

Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui ha accolto con favore l’adozione dell’accordo di Stoccolma, nonché l’adozione all’unanimità delle UNSCR 2451 (2018) e 2452 (2019). Il Consiglio ha ribadito il suo invito a tutte le parti ad agevolare la consegna di forniture commerciali, tra l’altro di carburante, e ha ricordato che il funzionamento del porto di Hodeida, come pure dei porti di Salif e Ras Isa, è di fondamentale importanza per la sopravvivenza di milioni di yemeniti. Il Consiglio ha ribadito il suo sostegno all’UNVIM allo scopo di garantire che i beni commerciali continuino ad arrivare in Yemen nel pieno rispetto di tutte le pertinenti UNSCR.

(4)

Su richiesta dell’UNVIM, il 4 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1672 (2) e ha rinnovato l’azione dell’Unione a sostegno dell’UNVIM.

(5)

Le UNSCR 2505 (2020) e 2534 (2020) hanno prorogato il mandato della missione delle Nazioni Unite a sostegno dell’accordo di Hodeida (UNMHA) al fine di sostenere l’attuazione dell’accordo relativo alla città di Hodeida e ai porti di Hodeida, Salif e Ras Isa di cui all’accordo di Stoccolma.

(6)

Il 15 luglio 2020 l’UNVIM ha chiesto maggiore sostegno da parte dell’Unione.

(7)

L’Unione dovrebbe rinnovare il suo sostegno all’UNVIM per l’attuazione del suo mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione rinnova il suo sostegno all’UNVIM per l’attuazione del suo mandato di cui alle pertinenti UNSCR, in particolare le UNSCR 2216 (2015) e 2451 (2018). Tale sostegno ha gli obiettivi generali di contribuire al ripristino del libero flusso di prodotti commerciali verso lo Yemen predisponendo un processo di autorizzazione trasparente ed efficace per le spedizioni commerciali destinate ai porti yemeniti che non sono sotto il controllo del governo dello Yemen e di potenziare il ruolo dell’UNVIM nell’attuazione delle disposizioni dell’accordo di Stoccolma.

2.   Gli obiettivi specifici del progetto sono:

aumentare il flusso di carichi commerciali verso lo Yemen velocizzando ulteriormente il processo di autorizzazione per le spedizioni commerciali e promuovendo la fiducia delle società di navigazione in relazione all’accessibilità dei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa per le operazioni di navigazione mercantile;

potenziare la capacità dell’UNVIM di schierarsi nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa di cui all’accordo di Stoccolma e alle pertinenti UNSCR.

3.   Con la presente decisione l’Unione sostiene l’ufficio dell’inviato speciale del segretario generale dell’ONU per lo Yemen e l’UNMHA per quanto riguarda lo schieramento dell’UNVIM nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa. A tal fine l’Unione contribuisce ai costi connessi al rafforzamento dell’UNVIM e aiuta in tal modo a rispondere alle esigenze della popolazione yemenita nell’ambito di una più ampia strategia umanitaria.

Una descrizione del progetto figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’esecuzione tecnica delle attività di cui all’articolo 1 è affidata all’UNOPS. Quest’ultimo svolge tale compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l’UNOPS.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1 è pari a 2 059 838 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di contributo con l’UNOPS. Tale accordo di contributo prevede che l’UNOPS assicuri la visibilità del contributo dell’Unione.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di contributo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’adozione della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione di tale accordo di contributo.

Articolo 4

1.   L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall’UNVIM, anche riguardo alle relazioni in merito alle riunioni mensili del comitato direttivo dell’UNVIM. Tali relazioni formano la base per la valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione trasmette al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione del progetto di cui all’articolo 1.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2020.

La presente decisione cessa di produrre effetti 12 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di contributo tra la Commissione e l’UNOPS di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2018/1249 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 14).

(2)  Decisione (PESC) 2019/1672 del Consiglio del 4 ottobre 2019 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 256 del 7.10.2019, pag. 10).


ALLEGATO

Il sostegno dell’Unione mira a sostenere l’UNVIM finanziando il suo personale come segue:

personale da impiegare a Hodeida: un funzionario di coordinamento, un consigliere per la sicurezza in loco, due controllori, due ufficiali di collegamento, un assistente alle operazioni e al protocollo, un assistente alla sicurezza locale e un assistente amministrativo;

un controllore da impiegare a Salif e uno a Ras Isa;

un operatore per scanner.

Sarà finanziato inoltre il personale amministrativo di supporto necessario per attuare l’azione dell’Unione a sostegno dell’UNVIM (un responsabile finanziario, un responsabile acquisti e un responsabile delle risorse umane).

L’UNOPS assumerà il personale di cui al presente allegato in conformità delle sue norme e secondo le procedure di assunzione. L’UNOPS informa anticipatamente il SEAE in merito all’apertura di posizioni lavorative.


13.10.2020   

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DECISIONE (PESC) 2020/1466 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2020

che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544 (1) relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.

(2)

La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2020. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 16 ottobre 2021 e aggiornare una voce dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, come figura nell’allegato di tale decisione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/1544 è così modificata:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2021. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544, recante l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, nella sezione «A. Persone fisiche», la voce n. 5 è sostituita dalla seguente:

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell’elenco

«5. Said SAID

Alias: Saeed, Sa’id Sa’id,

Image 2

Titolo: dottore, membro dell’Institute 3000 (alias Institute 6000) dell’SSRC

Sesso: maschile

Data di nascita: 11 dicembre 1955

Said Said è una figura significativa dell’Institute 3000, alias Institute 6000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria.

21.1.2019».


13.10.2020   

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DECISIONE (PESC) 2020/1467 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2020

che modifica la decisione (PESC) 2019/1720 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1720 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua.

(2)

La decisione (PESC) 2019/1720 si applica fino al 15 ottobre 2020. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 15 ottobre 2021.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/1720,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 9 della decisione (PESC) 2019/1720 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2021 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (GU L 262 del 15.10.2019, pag. 58).


13.10.2020   

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DECISIONE (UE) 2020/1468 DEL CONSIGLIO

di comune accordo con la presidente della Commissione

del 12 ottobre 2020

relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 246, secondo comma,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 novembre 2019 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2019/1989 (2) recante nomina della Commissione europea per il periodo fino al 31 ottobre 2024.

(2)

Con lettera del 27 agosto 2020 la sig.ra Ursula VON DER LEYEN, presidente della Commissione, ha informato il Consiglio che il sig. Phil HOGAN ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione.

(3)

A norma dell’articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie deve essere coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità.

(4)

È opportuno pertanto procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Di comune accordo con la sig.ra Ursula VON DER LEYEN, presidente della Commissione, il Consiglio nomina la sig.ra Mairead MCGUINNESS membro della Commissione per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 31 ottobre 2024.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Parere del 7 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2019/1989 del Consiglio europeo del 28 novembre 2019 recante nomina della Commissione europea (GU L 308 del 29.11.2019, pag. 100).


Rettifiche

13.10.2020   

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Rettifica del regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 111 del 25 aprile 2019 )

Pagina 8, articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del nuovo articolo 47 bis, paragrafo 6, parte introduttiva

anziché:

«Il rimborso integrale alla scadenza non deve essere considerato verosimile a meno che il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:»

leggasi:

«Il rimborso integrale alla scadenza può essere considerato verosimile se il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:».