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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 334I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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13.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 334/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1473 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2020
recante trecentodiciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
L’8 ottobre 2020 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
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(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria,
dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:
«Jamal Hussein Hassan Zeiniye (nome nella grafia originale: زینیھ حسن حسین جمال) (alias certo: Jamal Husayn Zayniyah; alias incerti: a) Abu Malek El Talleh; b) Abu Hussein; c) Abu-Malik al-Ansari; d) Abu-Malik al-Shami; e) Abu-Malik al-Talli). Data di nascita: a) 17.8.1972; b) 1.1.1972. Luogo di nascita: a) Bengasi, Libia; b) Al Tall, Repubblica araba siriana; c) Tell Mnin, Repubblica araba siriana. Nazionalità: siriana. Passaporto n.: 3987189 (passaporto siriano). Numero di identificazione nazionale: a) 13080011550; b) 5877002 (carta d’identità siriana rilasciata il 25 maggio 2011). Indirizzo: a) Repubblica araba siriana; b) Arsal, Bekaa, Libano. Altre informazioni: a) leader di Al-Nusrah Front for the People of the Levant nel Kalamoun occidentale, Repubblica araba siriana; b) nome della madre: Amina Tohmeh. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 8.10.2020.»