ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 331

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
12 ottobre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1431 della Commissione, del 14 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione degli importi delle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano

2

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1432 della Commissione, del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio statistico utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’anno di riferimento 2021 ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 della Commissione, del 5 ottobre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Pouligny-Saint-Pierre (DOP)

19

 

*

Regolamento (UE) 2020/1434 della Commissione, del 9 ottobre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16 ( 1 )

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione, del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( 1 )

24

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1436 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 331/1


Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

Il suddetto protocollo è stato firmato a Bruxelles il 27 luglio 2020.


REGOLAMENTI

12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 331/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1431 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione degli importi delle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali comprendono tariffe pagate dalle imprese per ottenere e conservare autorizzazioni dell’Unione all’immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall’Agenzia, e per servizi forniti dal gruppo di coordinamento per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti previsti dagli articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 107 duodecies e 107 octodecies della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

L’ultimo adeguamento degli importi delle tariffe e della remunerazione fissati nel regolamento (UE) n. 658/2014 è stato effettuato nel 2018 sulla base del tasso d’inflazione del 2017. Il tasso d’inflazione dell’Unione negli anni 2018 e 2019, pubblicato dall’Ufficio statistico dell’Unione europea, è stato rispettivamente dell’1,7 % e dell’1,6 %. In considerazione del livello dei tassi d’inflazione registrati in tali anni, si ritiene giustificato adeguare, in conformità all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 658/2014, gli importi delle tariffe e della remunerazione dei relatori e dei correlatori di cui all’allegato, parti da I a IV, del regolamento. È pertanto opportuno applicare un adeguamento cumulativo, tenendo conto del tasso d’inflazione sia del 2018 che del 2019.

(3)

Per motivi di semplicità, è opportuno arrotondare gli importi adeguati alla decina di euro più vicina, fatta eccezione per la tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell’informazione e il monitoraggio delle pubblicazioni, per la quale il livello adeguato dovrebbe essere arrotondato all’euro più vicino.

(4)

Le tariffe fissate nel regolamento (UE) n. 658/2014 sono dovute alla data di avvio della rispettiva procedura o, nel caso della tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell’informazione e il monitoraggio della letteratura, il 1o luglio di ogni anno. Di conseguenza l’importo applicabile sarà determinato entro la data di scadenza del pagamento della tariffa e non vi è alcuna necessità di stabilire disposizioni transitorie specifiche per le procedure in corso.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 658/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 658/2014 è così modificato:

1)

nella parte I, il punto 1 è così modificato:

a)

«20 110 EUR» è sostituito da «20 780 EUR»;

b)

«13 520 EUR» è sostituito da «13 970 EUR»;

2)

nella parte II, il punto 1 è così modificato:

a)

nella frase introduttiva, «44 340 EUR» è sostituito da «45 810 EUR»;

b)

la lettera a) è così modificata:

i)

«17 740 EUR» è sostituito da «18 330 EUR»;

ii)

«7 510 EUR» è sostituito da «7 760 EUR»;

c)

la lettera b) è così modificata:

i)

«26 600 EUR» è sostituito da «27 480 EUR»;

ii)

«11 260 EUR» è sostituito da «11 630 EUR»;

3)

nella parte III, il punto 1 è così modificato:

a)

il primo comma è così modificato:

i)

«184 600 EUR» è sostituito da «190 740 EUR»;

ii)

«40 020 EUR» è sostituito da «41 350 EUR»;

iii)

«304 660 EUR» è sostituito da «314 790 EUR»;

b)

il secondo comma è così modificato:

i)

alla lettera a), «123 060 EUR» è sostituito da «127 150 EUR»;

ii)

alla lettera b), «149 740 EUR» è sostituito da «154 730 EUR»;

iii)

alla lettera c), «176 420 EUR» è sostituito da «182 290 EUR»;

iv)

alla lettera d), «203 090 EUR» è sostituito da «209 840 EUR»;

c)

al quarto comma, la lettera b) è così modificata:

i)

«1 030 EUR» è sostituito da «1 070 EUR»;

ii)

«2 050 EUR» è sostituito da «2 110 EUR»;

iii)

«3 100 EUR» è sostituito da «3 200 EUR»;

4)

nella parte IV, punto 1, «69 EUR» è sostituito da «71 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 112.

(2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 331/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1432 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio statistico «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2021

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di soddisfare le esigenze individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1700, la Commissione dovrebbe specificare il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2021.

(2)

Il numero delle variabili da rilevare in applicazione del presente regolamento non dovrebbe superare di oltre il 5 % il numero di variabili rilevate per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero e i titoli delle variabili per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2021 sono indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.


ALLEGATO

Numero e titoli delle variabili per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2021

Tematica

Tematica dettagliata

Identificativo della variabile

Nome della variabile/descrizione della variabile

01. Aspetti di carattere tecnico – 15 variabili tecniche obbligatorie

2 variabili tecniche facoltative

Informazioni sulla rilevazione di dati

REFYEAR

Anno dell’indagine

Informazioni sulla rilevazione di dati

INTDATE

Data di riferimento – data della prima intervista

Informazioni sulla rilevazione di dati

STRATUM_ID

Strato

Informazioni sulla rilevazione di dati

PSU

Unità primaria di campionamento

Dati di identificazione

HH_ID

ID della famiglia

Dati di identificazione

IND_ID

ID dell’individuo

Dati di identificazione

HH_REF_ID

ID della famiglia a cui appartiene l’individuo

Pesi

HH_WGHT

Peso della famiglia

Pesi

IND_WGHT

Peso dell’individuo

Caratteristiche dell’intervista

TIME

Durata dell’intervista

Caratteristiche dell’intervista

INT_TYPE

Tipo di intervista

Localizzazione

COUNTRY

Paese di residenza

Localizzazione

GEO_NUTS1

Regione di residenza

Localizzazione

GEO_NUTS2

(facoltativo)

Regione di residenza (facoltativo)

Localizzazione

GEO_NUTS3

(facoltativo)

Regione di residenza

(facoltativo)

Localizzazione

DEG_URBA

Grado di urbanizzazione

Localizzazione

GEO_DEV

Ubicazione geografica

02. Caratteristiche della persona e della famiglia

7 variabili rilevate

1 variabile derivata – 7 variabili facoltative

Demografia

SEX

Sesso

Demografia

YEARBIR

Anno di nascita

Demografia

PASSBIR

Compleanno già trascorso al momento dell’intervista

Demografia

AGE

Età in anni compiuti

Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio

CITIZENSHIP

Paese della cittadinanza principale

Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio

CNTRYB

Paese di nascita

Composizione della famiglia

HH_POP

Dimensione della famiglia (numero di componenti della famiglia)

Composizione della famiglia

HH_POP_16_24 (facoltativo)

Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni (facoltativo)

Composizione della famiglia

HH_POP_16_24S (facoltativo)

Numero di studenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni

(facoltativo)

Composizione della famiglia

HH_POP_25_64 (facoltativo)

Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 25 e i 64 anni (facoltativo)

Composizione della famiglia

HH_POP_65_MAX (facoltativo)

Numero di componenti della famiglia di età superiore o pari a 65 anni (facoltativo)

Composizione della famiglia

HH_CHILD

Numero di minori di età inferiore a 16 anni

Composizione della famiglia

HH_CHILD_14_15

(facoltativo)

Numero di minori di età compresa tra i 14 e i 15 anni

(facoltativo)

Composizione della famiglia

HH_CHILD_5_13

(facoltativo)

Numero di minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni (facoltativo)

Composizione della famiglia

HH_CHILD_LE_4

(facoltativo)

Numero di minori di età inferiore o pari a 4 anni (facoltativo)

03. Partecipazione al mercato del lavoro

5 variabili rilevate

3 variabili facoltative

Condizione lavorativa principale (autodefinita)

MAINSTAT

Condizione lavorativa principale (autodefinita)

Caratteristiche principali del lavoro

STAPRO

Posizione nella professione, occupazione principale

Caratteristiche principali del lavoro

NACE1D

(facoltativo)

Attività economica dell’unità locale per l’occupazione principale

(facoltativo)

Caratteristiche principali del lavoro

ISCO2D

Professione nell’occupazione principale

Caratteristiche principali del lavoro

OCC_ICT

Professionista delle TIC o non professionista delle TIC

Caratteristiche principali del lavoro

OCC_MAN

Lavoratore manuale o lavoratore non manuale

Caratteristiche principali del lavoro

EMPST_WKT

(facoltativo)

Occupazione principale a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinita)

(facoltativo)

Durata del contratto

EMPST_CONTR

(facoltativo)

Stabilità dell’occupazione principale

(facoltativo)

04. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

1 variabile rilevata

1 variabile derivata

Livello di istruzione conseguito

ISCEDD

Livello di istruzione conseguito (titolo di studio più elevato conseguito)

Livello di istruzione conseguito

ISCED

Livello di istruzione conseguito aggregato

05. Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti

1 variabile rilevata

Reddito mensile totale delle famiglie

HH_IQ5

Reddito mensile corrente netto medio totale

06. Partecipazione alla società dell’informazione – 122 variabili rilevate

5 variabili facoltative

Accesso alle TIC

IACC

Accesso della famiglia a Internet dalla propria abitazione (tramite qualsiasi dispositivo)

Accesso alle TIC

BBFIX

Utilizzo di connessioni fisse a banda larga per l’accesso a Internet dalla propria abitazione

Accesso alle TIC

BBMOB

Utilizzo di connessioni mobili a banda larga per l’accesso a Internet dalla propria abitazione (tramite rete di telefonia mobile, come minimo 3G)

Uso e frequenza d’uso delle TIC

IU

Ultima connessione a Internet, in qualsiasi luogo, tramite qualsiasi dispositivo

Uso e frequenza d’uso delle TIC

IFU

Frequenza media dell’utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi

Uso e frequenza d’uso delle TIC

IFU_D

Utilizzo di Internet più volte al giorno

Uso e frequenza d’uso delle TIC

IUG_DKPC

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi tramite computer da tavolo

Uso e frequenza d’uso delle TIC

IUG_LPC

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi tramite computer portatile

Uso e frequenza d’uso delle TIC

IUG_TPC

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi tramite tablet

Uso e frequenza d’uso delle TIC

IUG_MP

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi tramite telefono cellulare o smartphone

Uso e frequenza d’uso delle TIC

IUG_OTH1

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi tramite altri dispositivi (ad esempio smart TV, altoparlanti intelligenti, console per videogiochi, lettore di e-book, smartwatch)

Attività su Internet

IUEM

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per spedire o ricevere e-mail

Attività su Internet

IUPH1

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per effettuare chiamate (comprese videochiamate) via Internet

Attività su Internet

IUSNET

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per partecipare a social network (creare un profilo utente, postare messaggi o altro)

Attività su Internet

IUCHAT1

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per utilizzare programmi di messaggistica istantanea (scambi di messaggi)

Attività su Internet

IUNW1

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per accedere a siti di informazioni o leggere quotidiani e riviste online

Attività su Internet

IHIF

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per cercare informazioni attinenti alla salute (ad esempio riguardo traumi, malattie, alimentazione, miglioramento della salute)

Attività su Internet

IUIF

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per cercare informazioni su beni o servizi

Attività su Internet

IUPOL2

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per esprimere opinioni su temi politici o civili su siti web o sui social media

Attività su Internet

IUVOTE

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per partecipare a consultazioni online o per votare in merito a temi politici o civili (ad esempio urbanistica, firma di una petizione)

Attività su Internet

IUJOB

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per cercare lavoro o inviare una domanda di lavoro

Attività su Internet

IUSELL

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per vendere beni o servizi tramite siti web o app

Attività su Internet

IUBK

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per Internet banking (compreso mobile banking)

Attività su Internet

IUOLC

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, seguendo un corso online

Attività su Internet

IUOLM

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, utilizzando sussidi online diversi da un corso completo online (ad esempio materiali audiovisivi, software di apprendimento online, libri di testo elettronici, app per l’apprendimento)

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12IF

Contatto o interazione con le amministrazioni pubbliche o con i servizi pubblici via Internet negli ultimi dodici mesi a scopi privati per ottenere informazioni da siti web o app

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12FM

Contatto o interazione con le amministrazioni pubbliche o con i servizi pubblici via Internet negli ultimi dodici mesi a scopi privati per scaricare/stampare moduli ufficiali

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12RT

Contatto o interazione con le amministrazioni pubbliche o con i servizi pubblici via Internet negli ultimi dodici mesi a scopi privati per la trasmissione telematica di moduli compilati

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12RTX_NAP

Il rispondente non ha effettuato la trasmissione telematica di moduli compilati a siti web o app delle amministrazioni pubbliche negli ultimi dodici mesi a scopi privati a causa della mancata necessità di trasmissione di moduli ufficiali

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12RTX_SNA

Il rispondente non ha effettuato la trasmissione telematica di moduli compilati a siti web o app delle amministrazioni pubbliche negli ultimi dodici mesi a scopi privati a causa dell’indisponibilità di tale servizio telematico

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12RTX_SKL

Il rispondente non ha effettuato la trasmissione telematica di moduli compilati a siti web o app delle amministrazioni pubbliche negli ultimi dodici mesi a scopi privati a causa dell’insufficienza di competenze o conoscenze (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito web o utilizzo giudicato troppo complicato)

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12RTX_SEC

Il rispondente non ha effettuato la trasmissione telematica di moduli compilati a siti web o app delle amministrazioni pubbliche negli ultimi dodici mesi a scopi privati a causa di timori circa la protezione e la sicurezza dei dati personali

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12RTX_SIGN (facoltativo)

Il rispondente non ha effettuato la trasmissione telematica di moduli compilati a siti web o app delle amministrazioni pubbliche negli ultimi dodici mesi a scopi privati a causa della mancanza di firma elettronica o di certificati/ID elettronici (necessari per l’utilizzo dei servizi) o di problemi nell’utilizzo di firma elettronica o di certificati/ID elettronici

(facoltativo)

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12RTX_PXOL (facoltativo)

Il rispondente non ha effettuato la trasmissione telematica di moduli compilati a siti web o app delle amministrazioni pubbliche negli ultimi dodici mesi a scopi privati a causa della sua riluttanza a effettuare pagamenti online (ad esempio per timore di indebito utilizzo di carte di credito) o dell’impossibilità di effettuare pagamenti online (ad esempio per mancanza di accesso ai metodi di pagamento richiesti) (facoltativo)

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12RTX_DEL

Il rispondente non ha effettuato la trasmissione telematica di moduli compilati a siti web o app delle amministrazioni pubbliche negli ultimi dodici mesi a scopi privati a causa della trasmissione telematica di moduli compilati per conto del rispondente da parte di un terzo (ad esempio consulente, commercialista, parente o familiare)

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12RTX_OTH

Il rispondente non ha effettuato la trasmissione telematica di moduli compilati a siti web o app delle amministrazioni pubbliche negli ultimi dodici mesi a scopi privati per altri motivi

Commercio elettronico

IBUY

Ultimo acquisto o ordine di beni o servizi via Internet a scopi privati

Commercio elettronico

BCLOT1

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare capi di abbigliamento (compreso abbigliamento sportivo), calzature o accessori (ad esempio borse, gioielli) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BSPG

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare articoli sportivi (escluso abbigliamento sportivo) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BCG

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare giocattoli per bambini o articoli di puericultura (ad esempio pannolini, biberon, passeggini) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BFURN1

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare mobili, accessori per la casa (ad esempio tappeti, tende) o prodotti da giardinaggio (ad esempio attrezzi, piante) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BMUSG

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare musica su CD, vinili ecc. da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BFLMG

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare film o serie TV su DVD, Blu-ray ecc. da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BBOOKNLG

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare libri, riviste o giornali da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BHARD1

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare computer, tablet, telefoni cellulari o accessori da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BEEQU1

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare prodotti di elettronica di consumo (ad esempio televisori, stereo, videocamere) o elettrodomestici (ad esempio lavatrici) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BMED1

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare farmaci o integratori alimentari come vitamine (escluso rinnovo delle ricette online) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BFDR

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per ordinare cibo a domicilio da ristoranti, catene di fast food e servizi di catering di imprese o privati tramite siti web o app

Commercio elettronico

BFDS

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare alimenti o bevande da fornitori di meal kit o esercizi di imprese o privati tramite siti web o app

Commercio elettronico

BCBW

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare prodotti cosmetici, di bellezza o benessere da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BCPH

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare prodotti per la pulizia o per l’igiene personale (ad esempio spazzolini, fazzoletti, detersivi, strofinacci) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BBMC

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare biciclette, ciclomotori, automobili o altri veicoli o i loro pezzi di ricambio da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BOPG

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare altri beni fisici da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BPG_DOM

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi per acquistare beni da venditori nazionali (da imprese o privati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BPG_EU

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi per acquistare beni da venditori di altri paesi dell’UE (da imprese o privati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BPG_WRLD

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi per acquistare beni da venditori del resto del mondo (da imprese o privati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BPG_UNK

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi per acquistare beni da venditori il cui paese d’origine è sconosciuto (da imprese o privati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BPG_PP

Beni acquistati da privati tramite siti web o app

Commercio elettronico

BMUSS

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare musica come servizio di streaming o download tramite siti web o app

Commercio elettronico

BFLMS

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare film o serie TV come servizio di streaming o download tramite siti web o app

Commercio elettronico

BBOOKNLS

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare libri elettronici, riviste online o quotidiani online tramite siti web o app

Commercio elettronico

BGAMES

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare giochi online o come download per smartphone, tablet, computer o console tramite siti web o app

Commercio elettronico

BSOFTS

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare software informatico o altro software come download (compresi aggiornamenti) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BHLFTS

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare app relative a salute o fitness (escluse app gratuite) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BAPP

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per abbonarsi o acquistare altre app (ad esempio app per apprendimento delle lingue, viaggi, meteo) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BSTICK

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare biglietti per eventi sportivi tramite siti web o app

Commercio elettronico

BCTICK

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare biglietti per eventi culturali o di altro tipo (ad esempio biglietti per cinema, concerti, fiere) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BSIMC

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per sottoscrivere abbonamenti a Internet o a connessioni di telefonia mobile tramite siti web o app

Commercio elettronico

BSUTIL

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per sottoscrivere abbonamenti per la fornitura di energia elettrica, acqua o riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti o servizi analoghi tramite siti web o app

Commercio elettronico

BHHS

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare servizi per la casa (ad esempio pulizie, baby-sitting, lavori di riparazione, giardinaggio; anche in caso di acquisto da privati) tramite siti web o app

Commercio elettronico

BHHS_PP

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare servizi per la casa da privati tramite siti web o app

Commercio elettronico

BTPS_E

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare servizi di trasporto quali corse in taxi o biglietti aerei, ferroviari o di autobus locali da un’impresa di trasporti tramite siti web o app

Commercio elettronico

BTPS_PP

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare servizi di trasporto da privati tramite siti web o app

Commercio elettronico

BRA_E

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per affittare alloggi da imprese come alberghi o agenzie di viaggio tramite siti web o app

Commercio elettronico

BRA_PP

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per affittare alloggi da privati tramite siti web o app

Commercio elettronico

BOTS (facoltativo)

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare altri servizi (esclusi servizi finanziari e amministrativi) tramite siti web o app

(facoltativo)

Commercio elettronico

BF

Numero di volte in cui sono stati acquistati negli ultimi tre mesi a scopi privati beni o servizi via Internet tramite siti web o app

Commercio elettronico

IBV1

Valore totale dei beni o servizi acquistati negli ultimi tre mesi a scopi privati via Internet tramite siti web o app

Commercio elettronico

BFIN_IN1

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare polizze assicurative, comprese quelle di viaggio, anche come pacchetto associato ad esempio a un biglietto aereo, tramite siti web o app

Commercio elettronico

BFIN_CR1

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per ottenere un prestito, un mutuo o un credito da banche o da altri fornitori di servizi finanziari tramite siti web o app

Commercio elettronico

BFIN_SH1

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopi privati per acquistare o vendere azioni, obbligazioni, quote di fondi o altre attività finanziarie tramite siti web o app

Ostacoli e problemi di utilizzo

BTFW1

Problemi incontrati nel commercio via Internet: sito web difficile da utilizzare o funzionante in modo non soddisfacente (ad esempio troppo complicato, poco chiaro, malfunzionante dal punto di vista tecnico) in occasione di acquisti online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app

Ostacoli e problemi di utilizzo

BDGL1

Problemi incontrati nel commercio via Internet: difficoltà a reperire informazioni circa le garanzie o altri diritti giuridici in occasione di acquisti online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app

Ostacoli e problemi di utilizzo

BSPD1

Problemi incontrati nel commercio via Internet: termini di consegna più lunghi rispetto a quelli indicati in occasione di acquisti online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app

Ostacoli e problemi di utilizzo

BCPR1

Problemi incontrati nel commercio via Internet: costi finali più elevati (per esempio commissioni impreviste o commissioni di garanzia non giustificate) di quelli indicati in occasione di acquisti online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app

Ostacoli e problemi di utilizzo

BWDN1

Problemi incontrati nel commercio via Internet: fornitura di servizi o beni sbagliati o danneggiati in occasione di acquisti online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app

Ostacoli e problemi di utilizzo

BFRA1

Problemi incontrati nel commercio via Internet: problemi di frodi (ad esempio mancata ricezione di beni o servizi, utilizzo abusivo degli estremi della carta di credito) in occasione di acquisti online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app

Ostacoli e problemi di utilizzo

BCR1

Problemi incontrati nel commercio via Internet: difficoltà a presentare reclami e ottenere risarcimenti o risposta insoddisfacente a un reclamo in occasione di acquisti online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app

Ostacoli e problemi di utilizzo

BDNS1

Problemi incontrati nel commercio via Internet: rivenditore straniero non operante nel paese del rispondente in occasione di acquisti online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app

Ostacoli e problemi di utilizzo

BOTH2

Problemi incontrati nel commercio via Internet: altri problemi incontrati in occasione di acquisti online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app

Ostacoli e problemi di utilizzo

BARR2X

Nessun problema incontrato in occasione di acquisti online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app

Ostacoli e problemi di utilizzo

NBSHAB1

Ostacoli al commercio via Internet: nessun acquisto di beni o servizi online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app a causa della forza dell’abitudine, della fedeltà a taluni negozi e della preferenza per gli acquisti di persona e/o per vedere fisicamente i prodotti

Ostacoli e problemi di utilizzo

NBSKL1

Ostacoli al commercio via Internet: nessun acquisto di beni o servizi online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app a causa della difficoltà percepita nell’effettuare ordinazioni online (timori circa la sufficienza delle competenze)

Ostacoli e problemi di utilizzo

NBCD

Ostacoli al commercio via Internet: nessun acquisto di beni o servizi online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app a causa di timori in merito ai costi di consegna dei beni

Ostacoli e problemi di utilizzo

NBSR1

Ostacoli al commercio via Internet: nessun acquisto di beni o servizi online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app a causa di timori in merito all’affidabilità o alla rapidità della consegna

Ostacoli e problemi di utilizzo

NBPSC1

Ostacoli al commercio via Internet: nessun acquisto di beni o servizi online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app a causa di timori per la sicurezza dei pagamenti o per la privacy

Ostacoli e problemi di utilizzo

NBTRCM1

Ostacoli al commercio via Internet: nessun acquisto di beni o servizi online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app a causa di timori in merito a restituzione di beni, reclami o rimborsi

Ostacoli e problemi di utilizzo

NBDNS1(facoltativo)

Ostacoli al commercio via Internet: nessun acquisto di beni o servizi online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app poiché un rivenditore straniero non operava nel paese del rispondente

(facoltativo)

Ostacoli e problemi di utilizzo

NBNND

Ostacoli al commercio via Internet: nessun acquisto di beni o servizi online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app a causa della mancata necessità di effettuare acquisti online negli ultimi tre mesi

Ostacoli e problemi di utilizzo

NBOTH1

Ostacoli al commercio via Internet: nessun acquisto di beni o servizi online negli ultimi tre mesi a scopi privati tramite siti web o app a causa di altri ostacoli al commercio via Internet

Competenze digitali

CXFER1

Attività svolte negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati che comportano la copia o lo spostamento di file (ad esempio documenti, dati, immagini, video) tra cartelle, dispositivi (tramite e-mail, messaggistica istantanea, USB, cavo) o sul cloud

Competenze digitali

CINSAPP1

Attività svolte negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati che comportano il download o l’installazione di software o app

Competenze digitali

CCONF1

Attività svolte negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati che comportano la modifica delle impostazioni di software, app o dispositivi (ad esempio modifica di lingua, colori, contrasto, dimensioni del testo, barre degli strumenti/menu)

Competenze digitali

CWRD1

Attività relative a software svolte negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati che comportano l’utilizzo di software di trattamento testi

Competenze digitali

CPRES2

Attività relative a software svolte negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati che comportano la creazione di file (ad esempio documenti, immagini, video) contenenti diversi elementi quali testo, immagini, tabelle, grafici, animazioni o audio

Competenze digitali

CXLS1

Attività relative a software svolte negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati che comportano l’utilizzo di software di fogli di calcolo

Competenze digitali

CXLSADV1

Attività relative a software svolte negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati che comportano l’utilizzo di funzionalità avanzate di software di fogli di calcolo (funzioni, formule, macro e altre funzioni di sviluppo) per organizzare, analizzare, strutturare o modificare dati

Competenze digitali

CEPVA1

Attività relative a software svolte negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati che comportano l’editing di foto, file video o audio

Competenze digitali

CPRG2

Attività relative a software svolte negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati che comportano la scrittura di codice in un linguaggio di programmazione

Competenze digitali

UDI

Informazioni o contenuti (ad esempio video, immagini) visualizzati su siti di notizie su Internet o sui social media e considerati non veritieri o dubbiosi dal rispondente negli ultimi tre mesi

Competenze digitali

TIC

Veridicità delle informazioni o dei contenuti reperiti sui siti di notizie su Internet o sui social media verificata dal rispondente negli ultimi tre mesi

Competenze digitali

TICCSFOI

Veridicità delle informazioni o dei contenuti reperiti su Internet verificata dal rispondente controllando le fonti o cercando altre informazioni su Internet

Competenze digitali

TICIDIS

Veridicità delle informazioni o dei contenuti reperiti su Internet verificata dal rispondente seguendo discussioni su Internet relative alle informazioni o partecipandovi

Competenze digitali

TICNIDIS

Veridicità delle informazioni o dei contenuti reperiti su Internet verificata dal rispondente discutendo delle informazioni offline con altre persone o utilizzando fonti diverse da Internet

Competenze digitali

TICXND

Veridicità delle informazioni o dei contenuti reperiti su Internet non verificata dato che il rispondente era già a conoscenza dell’inaffidabilità di tali informazioni, contenuti o risorse

Competenze digitali

TICXSKL

Veridicità delle informazioni o dei contenuti reperiti su Internet non verificata dato che il rispondente non disponeva delle competenze o delle conoscenze per farlo

Competenze digitali

TICXOTH

Veridicità delle informazioni o dei contenuti reperiti su Internet non verificata per altri motivi

Sicurezza, privacy, fiducia

MAPS_RPS

Esecuzione della seguente attività su Internet negli ultimi tre mesi per gestire l’accesso ai propri dati personali (ad esempio nome, data di nascita, numero di carta d’identità, dati di contatto, numero di carta di credito, foto, ubicazione geografica): lettura dell’informativa sulla privacy prima della trasmissione di dati personali

Sicurezza, privacy, fiducia

MAPS_RRGL

Esecuzione della seguente attività su Internet negli ultimi tre mesi per gestire l’accesso ai propri dati personali (ad esempio nome, data di nascita, numero di carta d’identità, dati di contatto, numero di carta di credito, foto, ubicazione geografica): restrizione o rifiuto di accesso alla propria ubicazione geografica

Sicurezza, privacy, fiducia

MAPS_LAP

Esecuzione della seguente attività su Internet negli ultimi tre mesi per gestire l’accesso ai propri dati personali (ad esempio nome, data di nascita, numero di carta d’identità, dati di contatto, numero di carta di credito, foto, ubicazione geografica): limitazione di accesso al profilo o ai contenuti su siti di social network o archiviazione online condivisa

Sicurezza, privacy, fiducia

MAPS_RAAD

Esecuzione della seguente attività su Internet negli ultimi tre mesi per gestire l’accesso ai propri dati personali (ad esempio nome, data di nascita, numero di carta d’identità, dati di contatto, numero di carta di credito, foto, ubicazione geografica): rifiuto del consenso all’utilizzo di dati personali a fini pubblicitari

Sicurezza, privacy, fiducia

MAPS_CWSC

Esecuzione della seguente attività su Internet negli ultimi tre mesi per gestire l’accesso ai propri dati personali (ad esempio nome, data di nascita, numero di carta d’identità, dati di contatto, numero di carta di credito, foto, ubicazione geografica): verifica della sicurezza dei siti web in cui il rispondente ha inserito dati personali

Sicurezza, privacy, fiducia

MAPS_APD

Esecuzione della seguente attività su Internet negli ultimi tre mesi per gestire l’accesso ai propri dati personali (ad esempio nome, data di nascita, numero di carta d’identità, dati di contatto, numero di carta di credito, foto, ubicazione geografica): richiesta a fornitori o amministratori di motori di ricerca o siti web di accesso ai dati sul rispondente in loro possesso per aggiornarli o eliminarli

Sicurezza, privacy, fiducia

COOK1

Consapevolezza che i cookie possono essere utilizzati per tracciare i movimenti degli utenti su Internet, per elaborare un profilo di ciascun utente e presentargli annunci personalizzati

Sicurezza, privacy, fiducia

PCOOK1

Modifica delle impostazioni del proprio browser Internet per evitare o limitare i cookie su uno qualsiasi dei dispositivi del rispondente

Sicurezza, privacy, fiducia

CCOOK (facoltativo)

Timori legati alla registrazione delle attività online del rispondente per fornirgli annunci personalizzati

(facoltativo)

Sicurezza, privacy, fiducia

USLCOOK

Utilizzo di software che limitano la capacità di tracciamento delle attività su Internet di una persona su uno qualsiasi dei dispositivi del rispondente


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 331/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1433 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pouligny-Saint-Pierre», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  GU C 193 del 9.6.2020, pag. 34.


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 331/20


REGOLAMENTO (UE) 2020/1434 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

La pandemia di COVID-19 ha provocato uno shock esterno senza precedenti all’Unione e alla sua economia, da cui la necessità di misure volte ad alleviare gli effetti negativi sui cittadini e sulle imprese ove possibile.

(3)

Gli Stati membri e l’Unione hanno adottato misure per fornire sostegno finanziario alle imprese, tra cui la sospensione dei pagamenti in virtù di moratorie private o pubbliche, per evitare inutili fallimenti e perdite di posti di lavoro e sostenere una rapida ripresa.

(4)

Il 28 maggio 2020 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 [modifica all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasing].

(5)

La modifica all’IFRS 16 prevede un sostegno operativo connesso alla COVID-19, facoltativo e temporaneo, per i locatari che beneficiano di sospensioni dei pagamenti dovuti per il leasing, senza compromettere la pertinenza e l’utilità delle informazioni finanziarie comunicate dalle imprese. Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che la modifica all’IFRS 16 soddisfa i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(6)

Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche all’IFRS 16 al 1o giugno 2020. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.

(7)

Vista l’urgenza di tale sostegno operativo connesso alla COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(9)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasing è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dal 1o giugno 2020 per gli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2020 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19

Modifica all’IFRS 16

Modifica all’IFRS 16 Leasing

Sono aggiunti i paragrafi 46 A, 46B, 60 A, C1 A, C20 A e C20B. Prima del paragrafo C20 A è aggiunto un nuovo titolo. Per facilitare la lettura questi paragrafi non sono stati sottolineati.

LOCATARIO

Valutazione

Valutazioni successive

Modifiche del leasing

46 A

Come espediente pratico, il locatario può scegliere di non valutare se una concessione sui canoni che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 46B sia una modifica del leasing. Il locatario che si avvale di tale facoltà deve contabilizzare qualsiasi variazione dei pagamenti dovuti per il leasing derivante da una concessione sui canoni nello stesso modo in cui contabilizzerebbe la modifica applicando il presente Principio se quest’ultima non costituisse una variazione del leasing.

46B

L’espediente pratico di cui al paragrafo 46 A si applica soltanto alle concessioni sui canoni che sono una diretta conseguenza della pandemia di COVID-19 e soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la variazione dei pagamenti dovuti per il leasing comporta una revisione del corrispettivo del leasing che è sostanzialmente uguale o inferiore al corrispettivo del leasing immediatamente precedente la modifica;

b)

qualsiasi riduzione dei pagamenti dovuti per il leasing riguarda unicamente i pagamenti originariamente dovuti prima del 30 giugno 2021 incluso (ad esempio, una concessione sui canoni rispetterebbe tale condizione se si traducesse in una riduzione dei pagamenti dovuti per il leasing prima del 30 giugno 2021 incluso e in un incremento dei pagamenti dovuti per il leasing oltre il 30 giugno 2021); e

c)

non vi è alcuna modifica sostanziale degli altri termini e condizioni del leasing.

Informazioni integrative

60 A

Se applica l’espediente pratico di cui al paragrafo 46 A, il locatario deve indicare:

a)

di aver applicato l’espediente pratico a tutte le concessioni sui canoni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 46B o, se non l’ha applicato a tutte le suddette concessioni sui canoni, informazioni sulla natura dei contratti ai quali ha applicato l’espediente pratico (cfr. paragrafo 2); nonché

b)

l’importo rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per il periodo di riferimento per riflettere le variazioni dei pagamenti dovuti per il leasing derivanti da concessioni sui canoni ai quali il locatario ha applicato l’espediente pratico di cui al paragrafo 46 A.

Appendice C

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

C1 A

Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19, pubblicato nel maggio 2020, ha aggiunto i paragrafi 46 A, 46B, 60 A, C20 A e C20B. Il locatario deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o giugno 2020 o da data successiva. È consentita l’applicazione anticipata, anche per i bilanci non autorizzati alla pubblicazione al 28 maggio 2020.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 accordate ai locatari

C20 A

Il locatario deve applicare Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 (cfr. paragrafo C1 A) retroattivamente, rilevando l’effetto cumulativo della prima applicazione di tale modifica come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) all’inizio dell’esercizio in cui applica per la prima volta la modifica.

C20B

Nell’esercizio in cui applica per la prima volta Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19, il locatario non è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8.

12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 331/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1435 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2020

relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)

Le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2019«Verso una strategia dell’Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche» hanno ribadito l’importanza di azioni concrete per garantire la conformità e migliorare la qualità dei fascicoli di registrazione, sottolineando in particolare la necessità di un meccanismo efficace per l’aggiornamento di tali fascicoli.

(2)

L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 impone ai dichiaranti (dichiaranti individuali o il dichiarante capofila e altri membri di una trasmissione comune) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l’Agenzia»). Le informazioni sono considerate «nuove» se il dichiarante ne è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente ritenere che ne sia venuto a conoscenza successivamente all’aggiornamento più recente o, in assenza di aggiornamenti, dopo la registrazione iniziale, indipendentemente dal fatto che tali informazioni esistessero effettivamente prima di tale data. La responsabilità di aggiornare le loro registrazioni impone ai dichiaranti di monitorare e individuare tutte le informazioni pertinenti al fine di garantire che le dichiarazioni siano costantemente aggiornate. In caso di trasmissioni comuni, la responsabilità di aggiornare la registrazione incombe, per le informazioni oggetto di tali trasmissioni, a tutti i dichiaranti in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è soggetta alle disposizioni in materia di trasmissione comune dei dati e condivisione dei costi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione (2).

(3)

La relazione generale più recente pubblicata dalla Commissione a norma dell’articolo 117, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 menzionava la necessità di migliorare il rispetto dell’obbligo imposto ai dichiaranti di cui all’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento. Il rispetto dell’obbligo è importante per garantire che i fascicoli di registrazione rispecchino in ogni momento la situazione effettiva, in modo che l’Agenzia e gli Stati membri possano valutare i fascicoli e le sostanze in modo efficiente e che le indicazioni sull’uso sicuro si basino su dati aggiornati e affidabili. Pertanto, al fine di agevolare il rispetto e l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e migliorare l’efficienza con cui sono attuate le disposizioni di tale regolamento, è opportuno specificare i termini entro i quali occorre conformarsi a tale obbligo.

(4)

Al fine di agevolare il rispetto e l’applicazione delle disposizioni sugli obblighi di informazione di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CE) n. 1907/2006, e di conseguenza anche dell’obbligo generale e permanente di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 di tale regolamento, è opportuno precisare i termini che si applicano all’aggiornamento dei fascicoli di registrazione in seguito a una modifica degli allegati di tale regolamento.

(5)

È opportuno che i termini previsti dal presente regolamento siano quanto più brevi possibile, tenendo conto, in base alla prassi consolidata, di quanto sia ragionevolmente realizzabile dai dichiaranti. Su tale base, è auspicabile fissare un termine di tre mesi per gli aggiornamenti di natura più amministrativa e per gli aggiornamenti che comportano la generazione di dati per soddisfare le prescrizioni di cui agli allegati VII o VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dopo il ricevimento del rapporto di studio. Termini di sei, nove o dodici mesi dovrebbero essere stabiliti per aggiornamenti più complessi, come quelli che richiedono la generazione di dati sulla base di una proposta di sperimentazione o di modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro. Qualora un membro di una trasmissione comune non possa effettuare uno specifico aggiornamento finché il dichiarante capofila non abbia aggiornato per la prima volta la registrazione, il membro in questione dovrebbe disporre di nove mesi per l’aggiornamento di una relazione sulla sicurezza chimica e di tre mesi per qualsiasi altro aggiornamento, a decorrere dalla data in cui l’Agenzia conferma la completezza della dichiarazione aggiornata dal dichiarante capofila. Nei casi in cui è necessario un aggiornamento in seguito a una modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006, il termine dovrebbe essere la sua data di applicabilità, a meno che la modifica in questione non preveda un altro termine.

(6)

È opportuno considerare i termini specificati nel presente regolamento come limiti massimi. In altre parole, i dichiaranti dovrebbero essere tenuti a fornire aggiornamenti il più rapidamente possibile e comunque entro il termine specificato. Il superamento del termine porterebbe automaticamente a concludere che nell’aggiornamento della registrazione si è verificato un indebito ritardo. Tuttavia, ai fini dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno non stabilire un termine per l’aggiornamento determinato dalla variazione verso una fascia di tonnellaggio inferiore, dato che tale modifica può avere carattere temporaneo e non avrebbe conseguenze negative per la protezione della salute umana e dell’ambiente.

(7)

I termini specificati nel presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 13, dovrebbero applicarsi soltanto all’obbligo di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, e non ad altri obblighi di aggiornamento previsti da tale regolamento per i quali i termini sono indicati altrove. Ne consegue che i termini previsti dal presente regolamento non incideranno sui termini per gli aggiornamenti richiesti dall’Agenzia a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, di detto regolamento, né sulle scadenze specifiche di cui agli articoli 31 e 32 e al titolo V dello stesso regolamento.

(8)

Per concedere ai dichiaranti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi all’introduzione dei termini stabiliti dal presente regolamento, quest’ultimo non dovrebbe entrare in vigore prima del sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante

Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui la modifica in questione ha effetto.

Articolo 2

Modifiche della composizione della sostanza

Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui inizia la fabbricazione o l’importazione con la modifica della composizione della sostanza in questione.

Articolo 3

Modifiche della fascia di tonnellaggio

1.   Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che determini una fascia di tonnellaggio superiore, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data seguente:

a)

nel caso in cui siano generati nuovi dati per un aggiornamento derivante dall’applicazione dell’allegato VII o dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la data in cui sono state ricevute tutte le relazioni di prova finali necessarie per l’aggiornamento;

b)

nei casi che non rientrano nella lettera a), la data in cui si raggiunge la fascia di tonnellaggio superiore.

Per i casi di cui al primo comma, lettera a), è avviata la negoziazione di un contratto con un laboratorio di sperimentazione per tutti i test pertinenti entro 3 mesi dalla data in cui è raggiunta la fascia di tonnellaggio superiore.

I termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano fatto salvo l’obbligo per il dichiarante di informare immediatamente l’Agenzia in merito alle informazioni addizionali necessarie, non appena è raggiunta la fascia di tonnellaggio superiore, in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che determini la cessazione della fabbricazione o dell’importazione, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui cessa la fabbricazione o l’importazione.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica se la modifica avviene a seguito della ripresa della fabbricazione o dell’importazione da parte del dichiarante, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. In tale situazione, piuttosto, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia prima della ripresa della fabbricazione o dell’importazione.

Articolo 4

Nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati

Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi da:

a)

nel caso di un nuovo uso identificato, la data in cui il dichiarante riceve tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dei rischi per questo nuovo uso;

b)

in caso di nuovo uso sconsigliato, la data in cui il dichiarante dispone di tutte le informazioni sui rischi associati a tale uso.

Articolo 5

Nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente

Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 6 mesi dalla data in cui il dichiarante viene a conoscenza o si possa ragionevolmente ritenere che sia venuto a conoscenza delle nuove informazioni in questione.

Articolo 6

Modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata

1.   Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, dovuta all’aggiunta, modifica o soppressione di una classificazione armonizzata nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro la data a decorrere dalla quale si applica tale modifica.

2.   Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovuta all’adeguamento della classificazione di una sostanza a seguito di una nuova valutazione a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 6 mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione di modificare la classificazione e l’etichettatura della sostanza.

Articolo 7

Aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro

Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 12 mesi dalla data in cui viene individuata la necessità di aggiornare o modificare la relazione sulla sicurezza chimica o gli orientamenti per un uso sicuro di cui all’allegato VI, sezione 5, del regolamento in questione.

Articolo 8

Proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X

1.   Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata al fine di includere la proposta di sperimentazione e trasmessa all’Agenzia entro 6 mesi dalla data in cui il dichiarante individua la necessità di effettuare uno o più test di cui agli allegati IX o X di tale regolamento.

2.   Il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica nel caso di una proposta di sperimentazione messa a punto nell’ambito di una strategia di sperimentazione riguardante un gruppo di sostanze. In tal caso, piuttosto, le registrazioni interessate sono aggiornate e trasmesse all’Agenzia entro 12 mesi dalla data in cui il dichiarante o i dichiaranti individuano la necessità di effettuare uno o più test di cui agli allegati IX o X del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Articolo 9

Modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione

Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui la modifica è effettuata.

Articolo 10

Aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari

I termini di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del presente regolamento non si applicano se le circostanze di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) o f) del regolamento (CE) n. 1907/2006 determinano la necessità di generare dati per soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni di cui agli allegati VII o VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

In questo caso, l’aggiornamento della registrazione a seguito di tale circostanza e l’aggiornamento della registrazione per soddisfare le prescrizioni in materia di dati di cui agli allegati VII o VIII (CE) n. 1907/2006 sono trasmessi congiuntamente all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui sono pervenute le relazioni di prova finali necessarie per l’aggiornamento.

In tale circostanza:

a)

è avviata la negoziazione di un contratto con un laboratorio di prova per tutti i test pertinenti entro 3 mesi dalla data in cui è individuata la necessità di effettuare test supplementari;

b)

la necessità di effettuare test supplementari di cui alla lettera a) è individuata entro il termine pertinente specificato agli articoli 1, 2, 4, 5 o 6 del presente regolamento.

Articolo 11

Altri aggiornamenti combinati

1.   Nei casi di cui all’articolo 10 del presente regolamento o di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a f) o i), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che determinano anch’essi la necessità di aggiornare o modificare la relazione sulla sicurezza chimica o gli orientamenti per un uso sicuro in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, l’aggiornamento della registrazione a seguito di tale circostanza e l’aggiornamento della registrazione a seguito dell’aggiornamento o della modifica della relazione sulla sicurezza chimica sono trasmessi congiuntamente all’Agenzia entro 12 mesi dalla data in cui sono pervenute le relazioni di prova finali necessarie per l’aggiornamento.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l’aggiornamento di una registrazione derivante da una circostanza contemplata in più di una delle lettere da a) a i) dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è trasmesso all’Agenzia entro il termine più ampio di cui agli articoli da 1 a 10 del presente regolamento, a decorrere dalla data in cui è stata identificata la prima necessità di aggiornare la registrazione.

Articolo 12

Aggiornamenti delle trasmissioni comuni

1.   In deroga agli articoli precedenti del presente regolamento, qualora un aggiornamento da parte di un membro di una trasmissione comune ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è subordinato al previo aggiornamento della registrazione ad opera del dichiarante capofila, il membro in questione aggiorna la sua registrazione e la trasmette all’Agenzia:

a)

entro 3 mesi, qualora si tratti di un caso che prevede un aggiornamento a seguito di una circostanza di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a f) o i), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

b)

entro 9 mesi, qualora si tratti di un caso che prevede un aggiornamento o una modifica della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti sulla sicurezza d’uso, a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

c)

entro 9 mesi, nel caso in cui una delle circostanze di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a f) o i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, comporti anch’essa la necessità di aggiornare o modificare una relazione sulla sicurezza chimica esistente o gli orientamenti sulla sicurezza d’uso, a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento. In questo caso, l’aggiornamento della registrazione derivante da tale circostanza e l’aggiornamento della registrazione a seguito dell’aggiornamento o della modifica della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti sull’uso sicuro sono trasmessi congiuntamente all’Agenzia.

2.   I termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data in cui l’Agenzia informa il dichiarante capofila, conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, e gli altri membri della trasmissione comune che il fascicolo di registrazione aggiornato dal dichiarante capofila è completo.

3.   Quando un aggiornamento effettuato da un membro di una trasmissione comune a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 non è subordinato al previo aggiornamento della registrazione ad opera del dichiarante capofila, si applicano i termini di cui agli articoli da 1 a 11 del presente regolamento.

Articolo 13

Aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131 di tale regolamento

1.   In caso di modifica di uno o più allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 a norma dell’articolo 131 dello stesso che comporta una modifica delle informazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia conformemente all’articolo 10 o all’articolo 12 di tale regolamento, la registrazione è aggiornata al più tardi alla data a decorrere dalla quale tale modifica si applica, salvo disposizioni contrarie contenute in tale modifica.

2.   In deroga agli articoli da 1 a 12 del presente regolamento, qualora una modifica di uno o più allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131 di tale regolamento imponga l’obbligo di aggiornare un fascicolo di registrazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 entro un termine specificato nel presente regolamento, si applica unicamente il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute in tale modifica.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 41).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


DECISIONI

12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 331/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1436 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2020

che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio (2), la Germania è stata autorizzata ad applicare fino al 16 luglio 2020 un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Con lettera del 29 gennaio 2020 la Germania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare sull’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(3)

Con la riduzione di imposta che intende applicare, la Germania mira a continuare a promuovere l’utilizzo dell’elettricità erogata da impianti di terra. L’uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto all’utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi.

(4)

Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker da parte di navi ormeggiate nei porti, il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra migliora la qualità dell’aria nelle città portuali. Date le condizioni specifiche della struttura della produzione di energia elettrica in Germania, si prevede inoltre che l’utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri al posto di quella generata da combustibili bunker contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici e l’inquinamento acustico. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima.

(5)

La concessione alla Germania dell’autorizzazione ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell’attuale scarsa penetrazione del mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza l’aliquota di imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza: pertanto essa non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

(6)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa in virtù dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici del settore dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere la richiesta autorizzazione fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, la validità dell’autorizzazione dovrebbe cessare a decorrere dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 113, o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che dovessero essere applicabili prima del 31 dicembre 2025.

(7)

Al fine di garantire la certezza del diritto agli operatori portuali e di navi e di evitare un potenziale aumento dell’onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, derivante da variazioni dell’aliquota fiscale sull’energia elettrica erogata da impianti di terra, è opportuno garantire che la Germania possa applicare senza interruzioni l’attuale riduzione d’imposta per l’energia elettrica erogata da impianti di terra. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 17 luglio 2020, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio.

(8)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Germania ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2025.

Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adottasse disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserebbe di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di dette disposizioni.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2014, che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 55).