ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 302 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1293 della Commissione, del 15 settembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva azadiractina ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
16.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 302/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1285 DELLA COMMISSIONE
dell’11 settembre 2020
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del pesce spada nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N, per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2020/123 (2) del Consiglio fissa i contingenti per il 2020. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N, da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020. |
(3) |
È pertanto necessario vietare talune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Portogallo per lo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N, di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).
ALLEGATO
n. |
10/TQ/123 |
Stato membro |
Portogallo |
Stock |
SWO/AS05N e condizione speciale SWO/*AN05N |
Specie |
Pesce spada (Xiphias gladius) |
Zona |
Oceano Atlantico, a sud di 5° N |
Data di chiusura |
14.8.2020 |
16.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 302/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1286 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2020
recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Scotch Whisky]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 21, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito, dell’8 maggio 2018, riguardante l’approvazione di una modifica della scheda tecnica dell’indicazione geografica «Scotch Whisky», protetta a norma del regolamento (CE) n. 110/2008. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall’8 giugno 2019. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, le schede tecniche presentate entro l’8 giugno 2019 nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 sono considerate disciplinari. |
(3) |
Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. |
(4) |
Poiché alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la modifica del disciplinare deve essere approvata ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, di detto regolamento, applicabile mutatis mutandis alle modifiche del disciplinare, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del disciplinare riguardante la denominazione «Scotch Whisky».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
16.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 302/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1287 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2020
recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di bevanda spiritosa registrata [Hierbas de Mallorca]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 21, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna, del 17 dicembre 2018, volta all’approvazione di una modifica della scheda tecnica dell’indicazione geografica «Hierbas de Mallorca», protetta a norma del regolamento (CE) n. 110/2008. Detta modifica include la modifica del nome da «Hierbas de Mallorca» a «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca». |
(2) |
Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato a decorrere dall’8 giugno 2019. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, le schede tecniche presentate entro l’8 giugno 2019 nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 sono considerate disciplinari. |
(3) |
Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, come previsto dall’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. |
(4) |
Poiché alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la modifica del disciplinare deve essere approvata ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, di detto regolamento, applicabile mutatis mutandis alle modifiche del disciplinare, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del disciplinare riguardante il nome «Hierbas de Mallorca».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 130 del 17.4.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
16.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 302/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1288 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Prodotto costituito da un siero incolore racchiuso in un contenitore cilindrico dalla capacità di 2 ml, dotato di pennellino nel tappo amovibile. Il pennellino serve per applicare il siero. Il prodotto è un balsamo per ciglia, destinato ad essere usato per idratarle e nutrirle. Aiuta a ispessire e irrobustire le ciglia e a prolungarne la fase di crescita, quindi il ciclo di vita. Gli ingredienti principali del prodotto sono i seguenti:
Il prodotto è presentato in una scatola di cartone, condizionato per la vendita al minuto. |
3304 99 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3304 e 3304 99 00. È esclusa la classificazione nella voce 3305 in quanto il prodotto è una preparazione da applicare in zone pilifere del corpo umano diverse dal cuoio capelluto (cfr. anche nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 3305, nota di esclusione). Poiché aiuta a migliorare la flessibilità, l’idratazione e la brillantezza, la preparazione è considerata un prodotto di bellezza (cfr. anche nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 3304, (A)(3)). È esclusa quindi la classificazione nella voce 3307 fra gli "altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove". Pertanto il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3304 99 00 come prodotto di bellezza. |
16.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 302/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1289 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Salviette cartacee monouso in tessuto non tessuto (dimensioni approssimative di ciascun pezzo: 3 × 6 cm), in confezione singola, condizionate per la vendita al minuto in scatole da 100 pezzi. Le salviette sono impregnate di una soluzione alcolica composta al 70 % di alcole isopropilico e al 30 % di acqua. Il prodotto è destinato ad essere impiegato per la disinfezione generica della cute e di altre superfici (ad esempio, superfici di strumenti medici non invasivi). |
3808 94 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3808, 3808 94 e 3808 94 90. È esclusa la classificazione nella voce 3005 in quanto le salviette non sono destinate a specifici impieghi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari (cfr. anche nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 3005, primo paragrafo). È esclusa la classificazione nella voce 3402 in quanto il prodotto è destinato principalmente ad essere impiegato per la disinfezione, non per la pulizia. Il prodotto è considerato un disinfettante ed è condizionato per la vendita al minuto come disinfettante (cfr. sezione VI, nota 2). Pertanto il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3808 94 90 come disinfettante condizionato per la vendita al minuto. |
16.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 302/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1290 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
1) |
2) |
3) |
Doghe in legno composte da diversi strati di legno impiallacciato di faggio o di betulla, di lunghezza compresa tra 480 e 1 960 mm, di larghezza compresa tra 25 mm e 105 mm e di spessore di circa 10 mm. Sono sfogliate, laminate, assemblate con colla e rivestite. Le doghe sono arrotondate ai lati e possono essere piatte o curve. Hanno capacità portante e resistenza alla flessione elevate. Sono destinate ad essere assemblate senza ulteriore trasformazione nei telai di letti, poltrone o divani. Cfr. immagine (*1). |
4421 99 99 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 4421, 4421 99 e 4421 99 99. La classificazione nelle voci 9401 o 9403 come parti di mobili è esclusa in quanto, in primo luogo, non è possibile determinare se le doghe siano esclusivamente o specificamente destinate ad essere assemblate nei telai di prodotti della voce 9401 o nei telai di prodotti della voce 9403. Il capitolo 94 comprende solo le parti dei prodotti delle voci 9401 e 9403, se identificabili, per la loro forma o per altre caratteristiche specifiche, come parti destinate esclusivamente o principalmente a un oggetto di tali voci (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, Parti). In secondo luogo, le doghe non costituiscono parti di letti, poltrone o divani, ma poiché sono progettate per essere assemblate nei rispettivi telai, costituiscono parti di sommier della voce 9404. Ai sensi della nota 3 B del capitolo 94, i sommier, presentati isolatamente, sono da classificare nella voce 9404, anche se costituiscono parti di mobili delle voci, fra le altre, 9401 o 9403. Poiché la voce 9404 non comprende le "parti", ma solo i prodotti completi, è esclusa anche la classificazione in detta voce. Le doghe sono riconoscibili come parti di telai in funzione delle loro caratteristiche oggettive (dimensioni appaiate, spigoli arrotondati, trattamento superficiale, capacità portante e resistenza alla flessione elevate). Sono state lavorate in modo da conferire loro il carattere essenziale di oggetti di un’altra voce (articoli di legno stratificato) (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 4412, secondo paragrafo). Ne è pertanto esclusa la classificazione alla voce 4412 come legno stratificato. Le doghe devono pertanto essere classificate in base alla materia costitutiva nel codice NC 4421 99 99 come altri lavori di legno. |
(*1) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
16.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 302/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1291 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo (cosiddetto «involucro per connettori») a forma di scatola cava rettangolare, in plastica, con misure approssimative di 60 × 190 × 170 mm. L’articolo è concepito per essere utilizzato come involucro con moduli di controllo elettronici in vari tipi di veicoli o macchine per proteggere fisicamente i contatti elettronici dallo sporco e dall’umidità. Cfr. immagine (*1) |
3926 90 97 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. La classificazione alla voce 8536 come «Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici» è esclusa poiché l’articolo in questione è un semplice involucro e non include connettori, contatti o dispositivi predisposti a tal fine [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla voce 8536, parte III, punto C]. L’articolo non è considerato una parte di una macchina nel significato della nota 2, lettera b), della Sezione XVI poiché la sua presenza non è essenziale al funzionamento del connettore, del contatto o del dispositivo predisposto a tal fine ma ne migliora semplicemente la funzionalità. Ne è quindi esclusa la classificazione alla voce 8538 come parte riconoscibile destinata esclusivamente o principalmente ad un apparecchio della voce 8536. Il prodotto non è considerato un pezzo isolante per apparecchi elettrici di cui alla voce 8547 poiché non è concepito espressamente a fini di isolamento ma come protezione dei collegamenti elettrici (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8547, parte A). L’articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva (plastica) nel codice NC 3926 90 97, come «altro lavoro di materie plastiche». |
(*1) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
16.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 302/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1292 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2020
recante misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina e che modifica l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire («l’organismo nocivo specificato») figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2). È inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nel regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (3). |
(2) |
L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 stabilisce le prescrizioni, in relazione all’organismo nocivo specificato, per l’importazione di determinati tipi di piante, legname e corteccia separata dal tronco dai paesi terzi in cui detto organismo nocivo è presente. A norma dell’allegato XI, parte A, del suddetto regolamento sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione delle suddette piante e dei suddetti prodotti vegetali provenienti dai rispettivi paesi terzi di origine. |
(3) |
Nel novembre 2019 l’Ucraina ha confermato la prima scoperta ufficiale dell’organismo nocivo specificato nel suo territorio. |
(4) |
L’Ucraina non figura nell’elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nel territorio dell’Unione a norma dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Dovrebbero pertanto essere adottate misure specifiche per impedire la possibile introduzione nell’Unione dell’organismo nocivo specificato presente su taluni tipi di piante, legname e corteccia separata dal tronco dall’Ucraina. |
(5) |
Tenuto conto del rischio fitosanitario rappresentato dall’organismo nocivo specificato, le piante, il legname e la corteccia separata dal tronco noti come ospiti del medesimo, quando sono introdotti nell’Unione, dovrebbero essere accompagnati da un certificato fitosanitario contenente una dichiarazione supplementare che attesti che sono originari di una zona indenne dall’organismo nocivo specificato. Tale dichiarazione supplementare dovrebbe essere redatta conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e trasmessa anticipatamente alla Commissione. Alcuni tipi di legname dovrebbero essere importati solo se è stato effettuato un trattamento appropriato o la rimozione della corteccia e parte dell’alburno esterno, al fine di garantire un livello più elevato di protezione fitosanitaria. |
(6) |
Poiché lo status dell’organismo nocivo specificato in Ucraina necessita di conferma ulteriore, si dovrebbero ottenere dati tecnici e scientifici supplementari per valutare il rischio fitosanitario che esso rappresenta per l’Unione. Tali dati devono essere ottenuti anche in relazione alla sua presenza in altri paesi terzi, al fine di aggiornare le rispettive misure elencate nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Le misure stabilite nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere riesaminate quanto prima. |
(7) |
Anche l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere modificato, affinché sia richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione dall’Ucraina nell’Unione delle rispettive piante e dei rispettivi prodotti vegetali. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure volte a impedire l’ingresso nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina.
Articolo 2
Introduzione nell’Unione di piante, legname e corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina
Le piante, il legname e la corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina sono introdotti nell’Unione solo se conformi alle rispettive misure elencate nell’allegato.
Articolo 3
Modifica dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
L’allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
a) |
al punto 3, alla voce «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.», il testo della terza colonna è sostituito da «Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»; |
b) |
al punto 11, alla voce «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.», il testo della terza colonna è sostituito da «Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»; |
c) |
al punto 12, alla voce «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale», il testo della terza colonna è sostituito da «Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina». |
Articolo 4
Riesame delle misure provvisorie
Le misure stabilite nel presente regolamento sono intese ad affrontare rischi fitosanitari che non sono valutati in modo esaustivo e hanno carattere temporaneo.
Tali misure sono riesaminate quanto prima e comunque entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8).
ALLEGATO
Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari dell’Ucraina e delle corrispondenti misure per l’introduzione nel territorio dell’Unione, come disposto all’articolo 2
Piante, prodotti vegetali o altri oggetti |
Codice NC |
Misure |
||||||||||||||
|
ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00 |
Le piante devono soddisfare le due condizioni seguenti:
|
||||||||||||||
|
ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00 |
Il legname soddisfa una delle seguenti condizioni:
|
||||||||||||||
|
ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 |
Il legname soddisfa le due condizioni seguenti:
|
||||||||||||||
|
ex 1404 90 00 ex 4401 40 90 |
La corteccia deve soddisfare le due condizioni seguenti:
|
16.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 302/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1293 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva azadiractina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva di esecuzione 2011/44/UE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva azadiractina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(2) |
Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(3) |
L’approvazione della sostanza attiva azadiractina indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, era limitata all’impiego come insetticida. |
(4) |
In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 27 febbraio 2012, la società Trifolio-M GmbH, uno dei fabbricanti della sostanza attiva, ha presentato una domanda allo Stato membro relatore designato, la Germania, con cui chiedeva la modifica delle condizioni di approvazione dell’azadiractina, al fine di consentirne l’impiego come acaricida. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore designato. |
(5) |
Lo Stato membro relatore designato ha valutato il nuovo impiego della sostanza attiva azadiractina in relazione ai possibili effetti sulla salute umana e degli animali e sull’ambiente conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ha preparato un addendum al progetto di rapporto di valutazione e alla relazione aggiuntiva che ha presentato il 10 gennaio 2013 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione. |
(6) |
Conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha trasmesso l’addendum al progetto di rapporto di valutazione e alla relazione aggiuntiva al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni e lo ha reso accessibile al pubblico. Il richiedente è stato invitato a fornire informazioni supplementari in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Germania ha valutato le informazioni supplementari e il 19 settembre 2017 ha presentato alla Commissione e all’Autorità una revisione dell’addendum al progetto di rapporto di valutazione e alla relazione aggiuntiva. |
(7) |
Il 14 settembre 2018 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che il nuovo impiego della sostanza attiva azadiractina soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 19 maggio 2020 la Commissione ha presentato il progetto di addendum alla relazione di esame per l’azadiractina e un progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
(8) |
Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni sull’addendum alla relazione di esame. |
(9) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, è stato accertato che quando il prodotto fitosanitario è impiegato come acaricida i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno revocare la limitazione all’impiego dell’azadiractina solo come insetticida. |
(10) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva di esecuzione 2011/44/UE della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva azadiractina e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 43).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin (Margosa extract) [Revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva azadiractina (estratto di margosa) come antiparassitario], EFSA Journal 2018;16(9):5234. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5234.
ALLEGATO
Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 343 relativa all’azadiractina, il testo nella colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:
«Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sull’azadiractina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 marzo 2011, nonché dell’addendum alla relazione di esame sull’azadiractina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 17 luglio 2020.
Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
1) |
all’esposizione alimentare dei consumatori in considerazione delle future revisioni dei livelli massimi di residui; |
2) |
alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. |
Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.».
Rettifiche
16.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 302/27 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1276 della Commissione, dell’11 settembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva bromoxynil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300 del 14 settembre 2020 )
1. |
Pagina 34, articolo 3, la data è modificata come segue: |
anziché:
«14 marzo 2021»,
leggasi:
«17 marzo 2021».
2. |
Pagina 34, articolo 4, la data è modificata come segue: |
anziché:
«14 settembre 2021»,
leggasi:
«17 settembre 2021».