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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 290 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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4.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 290/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1249 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2020
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di elettrodi di tungsteno spediti dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari del Laos o della Thailandia, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dall’India, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’India
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 260/2007 (2) («il regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno («ET») originari della Repubblica popolare cinese («Cina»). I dazi antidumping individuali in vigore sono compresi tra il 17 % e il 41 %. Tutti gli altri produttori esportatori sono soggetti a un dazio antidumping definitivo del 63,5 %. Dette misure sono denominate in appresso «le misure iniziali» e l’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale». |
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(2) |
A seguito di un riesame in previsione della scadenza («il primo riesame in previsione della scadenza»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2013 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ET originari della Cina. |
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(3) |
Nel 2019, in seguito a un altro riesame in previsione della scadenza («l’ultimo riesame in previsione della scadenza»), con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 (4) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ET originari della Cina al livello delle misure iniziali. Tali misure sono denominate «le misure in vigore». |
1.2. Apertura d’ufficio
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(4) |
La Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti a far ritenere che le misure antidumping sulle importazioni di ET originari della Cina fossero eluse mediante l’importazione di ET spediti dall’India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che fossero o no dichiarati originari dell’India, del Laos o della Thailandia. |
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(5) |
I dati comunicati dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base indicavano una notevole modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina, dall’India, dal Laos e dalla Thailandia nell’Unione a seguito dell’inchiesta iniziale, suggerendo la possibilità che ciò fosse causato dall’istituzione delle misure sugli ET. Tale modificazione appariva priva di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione delle misure. Detta modificazione sembrava infatti derivare dal trasbordo attraverso l’India, il Laos e la Thailandia del prodotto in esame originario della Cina e destinato all’Unione poiché, secondo le risultanze dell’ultimo riesame in previsione della scadenza (5), non sono presenti impianti per la produzione di ET in nessuno dei paesi sospettati di praticare l’elusione delle misure. |
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(6) |
Inoltre, in base ai dati di cui dispone la Commissione, gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti sia in termini di quantitativi che di prezzi. |
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(7) |
Infine, in base ai dati di cui dispone la Commissione, gli ET spediti dall’India, dal Laos e dalla Thailandia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito nell’ultimo riesame in previsione della scadenza. |
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(8) |
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per disporre la registrazione degli ET spediti dall’India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che fossero o no dichiarati originari dell’India, del Laos o della Thailandia, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171 della Commissione (6) («il regolamento di apertura»). |
1.3. Inchiesta
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(9) |
La Commissione ha informato le autorità della Cina, dell’India, del Laos e della Thailandia, i produttori esportatori e gli operatori commerciali di tali paesi, gli importatori nell’Unione e l’industria dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta. Ha inoltre chiesto alle missioni dell’India, del Laos e della Thailandia presso l’Unione europea di confermare che non vi è alcuna produzione di ET in tali paesi o di fornire i nomi e gli indirizzi di eventuali produttori esportatori e/o associazioni rappresentative che potessero essere interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(10) |
Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione i moduli di richiesta di esenzione per i produttori/esportatori dell’India, del Laos e della Thailandia, i questionari per i produttori/esportatori della Cina e i questionari per gli importatori indipendenti dell’Unione. |
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(11) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili. |
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(12) |
Un importatore indipendente dell’Unione ha chiesto un’audizione, che ha avuto luogo il 2 luglio 2020. |
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(13) |
Un produttore/esportatore del Laos ha fatto pervenire il modulo di richiesta di esenzione compilato («risposta al questionario»). |
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(14) |
Anche un importatore indipendente dell’Unione ha risposto al questionario e un altro importatore indipendente dell’Unione ha presentato una comunicazione scritta senza rispondere al questionario. |
1.4. Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento
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(15) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 30 settembre 2019 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati allo scopo di esaminare, tra l’altro, la modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione delle misure. Per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore nonché l’esistenza di pratiche di dumping. |
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali
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(16) |
La valutazione relativa all’esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, esaminando nell’ordine:
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2.2. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
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(17) |
Il prodotto in esame è costituito da elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura, originari della Cina («il prodotto in esame») e attualmente classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101991011, 8101991012, 8101991013, 8101991020, 8515908011, 8515908012, 8515908013, 8515908020). Le misure in vigore si applicano a questo prodotto. |
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(18) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso del prodotto in esame definito nel precedente considerando, ma spedito dall’India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi, ed è attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell’inchiesta»). |
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(19) |
Dall’inchiesta è risultato che gli ET esportati nell’Unione dalla Cina e quelli spediti nell’Unione dall’India, dal Laos e dalla Thailandia hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Livello di collaborazione
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(20) |
Nessuno dei produttori/esportatori della Cina, dell’India o della Thailandia ha risposto al questionario. |
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(21) |
Una società del Laos, che ha effettuato circa il 100 % delle importazioni totali dal Laos nell’Unione durante il PR, come registrato nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, ha presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Questa società è collegata a un produttore esportatore cinese di ET. La collaborazione di tale società è stata ritenuta insufficiente per i seguenti motivi:
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(22) |
Conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, l’11 maggio 2020 la Commissione ha pertanto concesso alla società un termine entro il quale fornire una serie di elementi elencati, informandola inoltre dell’intenzione di basarsi sui dati disponibili in caso di mancata presentazione di tali elementi. |
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(23) |
In linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, la Commissione ha deciso di non effettuare visite di verifica presso le sedi delle società che hanno chiesto un’esenzione a causa della pandemia di COVID-19. Alla luce della risposta della società, che non ha presentato i documenti fondamentali elencati né ha chiarito le notevoli contraddizioni evidenziate, la Commissione ha deciso di non procedere al controllo incrociato a distanza inizialmente ipotizzato. |
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(24) |
Stante quanto precede, le informazioni fornite dalla società sono state ritenute incomplete e inattendibili. La Commissione ha pertanto ignorato le informazioni presentate dalla società, basando le conclusioni sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. |
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(25) |
Nelle osservazioni formulate dopo la divulgazione delle informazioni la società ha spiegato che durante il periodo dell’inchiesta stava trasferendo gli impianti di produzione dalla Cina al Laos e che tale trasferimento era stato interrotto a causa del lockdown dovuto al coronavirus. La società ha inoltre asserito che le carenze nella qualità delle informazioni da essa fornite erano imputabili al suddetto lockdown. Ha inoltre aggiunto che, una volta che la situazione sarà tornata alla normalità, «[…] tutte le fasi della produzione saranno svolte in Laos […]». La Commissione osserva che, nonostante il lockdown dovuto al coronavirus, la società in questione e la società madre in Cina hanno avuto tempo e opportunità sufficienti, entro i termini legali dell’inchiesta, per presentare le informazioni mancanti, come spiegato ai considerando 21 e 22. Dalla società madre, in particolare, non è mai pervenuta alcuna risposta al questionario, sebbene la Commissione l’abbia specificamente sollecitata nel modulo di richiesta di esenzione e in entrambe le lettere di richiesta di maggiori informazioni. |
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(26) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la missione della Repubblica democratica popolare del Laos presso l’Unione ha espresso il proprio disappunto riguardo alle conclusioni dell’inchiesta, sostenendo che quest’ultima sia stata condotta con informazioni e verifiche insufficienti. La Commissione osserva che, nonostante la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, tutte le parti interessate, e in particolare la società del Laos, hanno avuto tempo e opportunità sufficienti, entro i termini legali dell’inchiesta, per presentare le informazioni richieste. |
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(27) |
La missione dell’India presso l’Unione ha fornito i nomi e gli indirizzi di sette produttori esportatori del paese. La missione della Repubblica democratica popolare del Laos presso l’Unione ha fornito il nome e l’indirizzo della stessa società che ha fatto pervenire il modulo di esenzione compilato, comunicando inoltre che il governo laotiano stava collaborando con le autorità doganali tedesche alla raccolta di dati sulle esportazioni di ET dal paese. La missione della Thailandia ha comunicato che al governo thailandese non risultava alcuna fabbrica registrata come produttore di ET, ma che il servizio doganale thailandese aveva individuato tre società che avevano esportato ET nell’UE a partire dal 2017 fino all’ottobre 2019 (fine del PR). |
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(28) |
Ne consegue che le conclusioni relative alle importazioni di ET dalla Cina, dall’India, dal Laos e dalla Thailandia nell’Unione e alle esportazioni di ET dalla Cina in India, in Laos e in Thailandia si sono basate sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. I dati disponibili utilizzati per le importazioni nell’Unione sono stati ricavati dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. Per stabilire il volume delle esportazioni dalla Cina in India, in Laos e in Thailandia è stato utilizzato il Global Trade Atlas («GTA»). |
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(29) |
I volumi registrati nel GTA riguardano un gruppo di prodotti più ampio (a livello di 8 cifre, sulla base dei codici della nomenclatura doganale cinese) rispetto al prodotto in esame. Le registrazioni del GTA sui volumi esportati dalla Cina in India, in Laos e in Thailandia possono quindi comprendere anche altri prodotti. I volumi importati dall’India, dal Laos e dalla Thailandia nell’Unione sono indicati nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, unicamente per il prodotto oggetto dell’inchiesta. |
2.4. Modificazione della configurazione degli scambi
2.4.1. Importazioni nell’Unione dalla Cina, dall’India, dal Laos e dalla Thailandia
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(30) |
La tabella 1 mostra l’andamento delle importazioni di ET dalla Cina, dall’India, dal Laos e dalla Thailandia nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Tabella 1 Importazioni di ET nell’UE durante il periodo dell’inchiesta (chilogrammi) (7)
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(31) |
Nel corso del periodo dell’inchiesta le importazioni di ET dalla Cina nell’Unione sono drasticamente diminuite, mostrando un calo di oltre il 67 % dopo l’istituzione delle misure iniziali nel marzo 2007. Nonostante alcuni aumenti negli anni prossimi alla data del riesame in previsione della scadenza (2011 e 2018), l’andamento al ribasso ha continuato tra il 2007 e il PR e i quantitativi importati nell’Unione si sono mantenuti stabili a un livello inferiore del 55 % circa rispetto al 2006. |
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(32) |
Questo calo delle importazioni dalla Cina è stato sostanzialmente assorbito dall’aumento delle importazioni dall’India, dal Laos e dalla Thailandia negli anni successivi, in particolare a partire dal 2012, quando queste ultime hanno in gran parte sostituito le importazioni dalla Cina. |
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(33) |
Le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dall’India nell’Unione sono iniziate con quantitativi significativi nel 2007, quando rappresentavano il 14 % delle importazioni totali. A partire dal 2008 sono diminuite fortemente e hanno subito fluttuazioni durante tutto il periodo dell’inchiesta fino al PR, quando rappresentavano l’1,5 % della quota di mercato dell’Unione (e meno del 2 % della quota totale delle importazioni di ET nell’Unione). |
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(34) |
Le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dal Laos nell’Unione sono iniziate nel 2012. Nel 2013 si è registrato un forte aumento, con importazioni di quasi quattro volte superiori ai volumi dell’anno precedente. In questi due anni si è registrato parallelamente un calo delle importazioni dalla Cina. Nel 2013 le importazioni dal Laos nell’Unione corrispondevano a più della metà delle importazioni provenienti dalla Cina. Nonostante la diminuzione in termini assoluti a partire dal 2017, i volumi importati dal Laos nel PR registrano comunque un aumento del 3 % rispetto al 2012 e rappresentano ancora l’8 % della quota totale delle importazioni di ET nell’Unione (coprendo oltre il 6 % del consumo dell’Unione). |
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(35) |
Il calo delle esportazioni durante il PR dovrebbe essere visto in relazione alle indagini condotte dalle autorità doganali tedesche su diverse spedizioni di ET importati dal Laos nell’Unione nel 2018 e nel 2019. Le autorità doganali tedesche hanno concluso che tali spedizioni erano di origine non preferenziale cinese e hanno pertanto ordinato la riscossione di dazi antidumping. Un importatore indipendente, pur non concordando con la posizione delle autorità doganali tedesche, nelle sue osservazioni ha confermato le conseguenze della decisione delle autorità doganali sul successivo calo dei volumi importati dal Laos. |
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(36) |
Infine le importazioni dalla Thailandia nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno registrato un forte aumento tra il 2012 e il 2013 e l’andamento al rialzo è rimasto costante dal 2015, con un rallentamento nel 2018. Prima del 2013 non vi erano importazioni significative dalla Thailandia nell’UE. Le importazioni dalla Thailandia sono aumentate costantemente dal 2015 e nel PR rappresentavano il 12 % della quota di mercato dell’Unione e il 15 % della quota totale delle importazioni di ET nell’UE. |
2.4.2. Esportazioni dalla Cina in India, in Laos e in Thailandia
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(37) |
La tabella 2 mostra il volume delle esportazioni di ET dalla Cina in India, in Laos e in Thailandia durante il periodo dell’inchiesta. Tabella 2 Volume delle esportazioni dalla Cina (chilogrammi) (12)
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(38) |
Le esportazioni dalla Cina in India sono aumentate durante tutto il periodo e sono più che raddoppiate tra il 2008 e il 2015. Si è registrato un ulteriore aumento del 24 % nell’ultimo anno rispetto al 2017. |
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(39) |
Le esportazioni dalla Cina in Laos sono diminuite tra il 2008 e il 2010 rispetto al 2007, ma nel 2012 i volumi si sono quadruplicati rispetto al 2011. Ad eccezione del 2013 e del 2014, anni in cui le esportazioni dalla Cina in Laos sono state leggermente inferiori rispetto ai volumi esportati dal Laos nell’Unione, in tutti gli altri anni si registrano importazioni dalla Cina superiori alle esportazioni dal Laos nell’Unione. Il brusco calo tra il 2018 e il 2019 (33,3 %) rispecchia una diminuzione analoga del volume delle esportazioni dal Laos nell’Unione nello stesso periodo (42 %). Tale calo dei volumi ha coinciso con la riscossione dei dazi antidumping da parte delle autorità doganali tedesche a seguito dell’inchiesta di cui al considerando 35. |
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(40) |
Infine le esportazioni dalla Cina in Thailandia sono aumentate dapprima tra il 2006 e il 2007 del 60 %, quindi di oltre quattro volte tra il 2009 e il 2011. Nel 2012, 2015 e 2017 le esportazioni sono leggermente diminuite, per poi aumentare del 40 % nel 2019 rispetto al 2012. Durante il periodo dell’inchiesta le esportazioni dalla Cina in Thailandia sono aumentate complessivamente del 189 %. |
2.4.3. Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi
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(41) |
Il calo delle esportazioni dalla Cina nell’Unione, il parallelo aumento delle esportazioni dal Laos e dalla Thailandia, in particolare a partire dal 2012, e l’aumento delle esportazioni dalla Cina in Laos e in Thailandia costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra i suddetti paesi e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(42) |
Per quanto riguarda l’India, le importazioni nell’Unione hanno subito fluttuazioni significative durante tutto il periodo dell’inchiesta. Nonostante un considerevole aumento tra il 2013 e il 2016, le importazioni hanno ripreso un andamento al ribasso nel 2018 e nel PR, anche a fronte di un aumento sempre maggiore delle importazioni dalla Cina in India nello stesso periodo. La Commissione non ha dunque potuto trarre conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi tra l’India e l’Unione. |
2.5. Natura delle pratiche di elusione per le quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping.
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(43) |
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono, tra l’altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l’assemblaggio di parti/l’effettuazione di operazioni di completamento in un paese terzo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(44) |
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, le conclusioni relative all’esistenza e alla natura delle pratiche di elusione in India, in Laos e in Thailandia si sono dovute basare sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. |
2.5.1. India
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(45) |
In base alle informazioni raccolte nel corso dell’ultimo riesame in previsione della scadenza, in particolare quelle fornite dall’industria dell’Unione e non contestate dalle parti interessate nell’ambito di tale inchiesta, non esistono impianti per la produzione di ET al di fuori della Cina e dell’Unione. Tuttavia, come spiegato al considerando 27, la missione dell’India presso l’Unione ha fornito i nomi e gli indirizzi di sette produttori esportatori del paese. Nessuno di essi ha collaborato all’inchiesta. |
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(46) |
In mancanza di altri elementi di prova in merito alla pratica, la Commissione non ha potuto stabilire se i quantitativi esportati dall’India nell’Unione costituiscano un trasbordo o vere esportazioni indiane. |
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(47) |
La Commissione non ha dunque potuto stabilire se la modificazione della configurazione degli scambi in relazione all’India derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. |
2.5.2. Laos
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(48) |
L’inchiesta ha rivelato che in Laos esiste una sola società coinvolta nella vendita di ET all’Unione. Tale società è detenuta al 100 % da una società cinese soggetta alle misure in vigore (la società madre). |
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(49) |
La società laotiana è stata costituita il 25 dicembre 2012 e ha avviato la produzione di ET nel febbraio 2013. Tale periodo segna l’inizio della modificazione della configurazione degli scambi di cui al considerando 32. Come indicato in precedenza, prima del 2012 non si registravano infatti esportazioni dal Laos nell’Unione. Inoltre i volumi delle esportazioni indicati dalla società nel modulo di richiesta di esenzione coincidono con i volumi registrati nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, a conferma del fatto che essa costituisce l’unico produttore esportatore del Laos in quanto copre il 100 % delle esportazioni dal Laos nell’UE. In base a ciò la Commissione conclude che le operazioni sono iniziate o sono sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping, come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a). |
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(50) |
Durante il PI la società in Laos ha acquistato la totalità dei profilati di tungsteno utilizzati nel suo impianto dalla società madre in Cina, anch’essa attiva nella fabbricazione e nella vendita di ET. Ne consegue che i pezzi sono originari del paese soggetto alla misura, come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e costituiscono il 100 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato/completato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Questi acquisti costituiscono già il prodotto in esame, ovvero barre e profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura. |
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(51) |
La società in Laos ha dichiarato di acquistare i profilati di tungsteno, che costituiscono il prodotto in esame, dalla società madre in Cina, ai quali poi aggiunge più del 30 % del valore mediante operazioni minori (molatura, ricottura, colorazione e imballaggio). |
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(52) |
Per le ragioni esposte ai considerando da 21 a 24, le informazioni fornite dalla società sono state ritenute incomplete e inattendibili. La Commissione ha pertanto ignorato le informazioni presentate dalla società, basando le conclusioni sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. |
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(53) |
Considerando l’attrezzatura che la società dichiara di utilizzare nella sua fabbrica e le operazioni che dichiara di eseguire sui profilati acquistati, si evince che il completamento riguarda essenzialmente la presentazione delle merci piuttosto che un cambiamento delle loro caratteristiche di base. |
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(54) |
Secondo l’industria dell’Unione consultata nell’ambito della presente inchiesta, il processo che la società laotiana ha riferito di eseguire rappresenta al massimo un valore aggiunto del 16 % rispetto ai costi di fabbricazione dei fattori produttivi per gli ET. In base a ciò la Commissione conclude che il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è inferiore al 25 % del costo di produzione, come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base affinché queste operazioni costituiscano un’elusione. |
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(55) |
In base al processo di fabbricazione descritto dall’industria dell’Unione nelle inchieste precedenti, un profilato o una barra di tungsteno come quelli che la società acquista dalla società madre cinese, che costituiscono già il prodotto in esame, ha le caratteristiche di base del prodotto finale che la predetta società esporta nell’UE. Le operazioni che, secondo quanto dichiarato, sono svolte su di essi in Laos non ne comportano pertanto un cambiamento significativo delle caratteristiche. |
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(56) |
Nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle informazioni la società laotiana ha contestato i migliori dati disponibili utilizzati dalla Commissione per stabilire il valore aggiunto in Laos del 16 %, sostenendo che un valore aggiunto complessivo del 35 % «[…] rappresenta una valutazione più realistica dei costi effettivi […]» sostenuti in Laos. Non sono stati forniti elementi di prova a sostegno di tale asserzione. La Commissione respinge pertanto tale argomentazione in quanto priva di fondamento. |
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(57) |
Sulla base delle conclusioni formulate dalle autorità doganali tedesche nell’inchiesta di cui al considerando 35, un importatore indipendente dell’Unione ha indicato che le fasi di trasformazione effettuate in Laos corrispondono a un aumento del 45 % del prezzo dei profilati acquistati dalla Cina. La Commissione osserva che gli aumenti dei prezzi non rientrano tra i criteri in base ai quali un’operazione di assemblaggio o di completamento è considerata costituire un’elusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta in quanto irrilevante. |
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(58) |
Lo stesso importatore indipendente aggiunge inoltre di non vedere come gli effetti riparatori del dazio siano indeboliti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, dal momento che le importazioni dal Laos sono diminuite nel corso degli anni. La modificazione della configurazione degli scambi è esposta ai considerando 34 e 35 mentre l’indebolimento degli effetti riparatori del dazio è illustrato ai considerando da 74 a 76. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
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(59) |
La società madre è in grado di produrre gli ET finiti, compresi i processi che la società dichiara di eseguire in Laos. Non sembra pertanto sussistere una sufficiente motivazione o giustificazione economica per eseguire il processo di completamento in Laos, oltre all’elusione delle misure in vigore. |
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(60) |
L’importatore indipendente dell’Unione ha sottolineato l’impatto significativo della molatura e della ricottura sulla qualità e sull’utilizzabilità delle merci, affermando che queste due fasi richiedono un consumo di energia e un impiego di manodopera elevati, il che costituisce la ragione principale per lo svolgimento del processo di completamento in Laos, dove i costi dell’energia elettrica e della manodopera sono inferiori rispetto alla Cina. Per quanto riguarda la giustificazione economica alla base della decisione di trasferire il processo di completamento in Laos, la Commissione osserva che questa non rappresenta una condizione affinché le operazioni di completamento costituiscano un’elusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(61) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la società è coinvolta in operazioni di completamento che costituiscono un’elusione delle misure in vigore ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Poiché le esportazioni della società coprono la totalità delle importazioni dal Laos nell’Unione nel PR, questa conclusione si estende all’intero paese. |
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(62) |
Dopo la divulgazione delle informazioni un importatore indipendente dell’Unione ha affermato che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di operazioni di assemblaggio/completamento che costituiscono un’elusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, senza tuttavia fornire elementi di prova a sostegno della sua asserzione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione in quanto, in base ai dati a sua disposizione e come spiegato ai considerando da 48 a 61, tutte le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte. |
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(63) |
Inoltre, nell’ambito dell’inchiesta di cui al considerando 35, in seguito a un’ispezione in loco condotta congiuntamente con le autorità laotiane, le autorità doganali tedesche hanno concluso che dal gennaio 2018 all’aprile 2019 gli ET asseritamente fabbricati in Laos erano in realtà di origine cinese ai fini della determinazione del dazio antidumping. |
2.5.3. Thailandia
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(64) |
In base alle informazioni raccolte nel corso dell’ultimo riesame in previsione della scadenza, in particolare quelle fornite dall’industria dell’Unione e non contestate dalle parti interessate nell’ambito di tale inchiesta, non esistono impianti per la produzione di ET al di fuori della Cina e dell’Unione. Per quanto riguarda la Thailandia, ciò è stato confermato nell’ambito della presente inchiesta. La missione della Thailandia a Bruxelles ha infatti dichiarato che al governo thailandese non risultano fabbriche di ET nei suoi registri, come indicato al considerando 27. |
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(65) |
I dati estratti dal GTA mostrano che nel 2018 e nel 2019 il 95 % delle esportazioni thailandesi in tutto il mondo era destinato all’UE. I volumi e le destinazioni finali corrispondono alle statistiche sulle importazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6; l’Italia rappresenta la destinazione principale. Negli stessi anni si registrano volumi analoghi di esportazioni cinesi in Thailandia. |
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(66) |
Il forte aumento delle esportazioni dalla Thailandia nell’Unione a partire dal 2013 e il calo delle esportazioni dalla Cina nell’Unione devono essere valutati alla luce degli elementi di prova raccolti di cui ai considerando 64 e 65. Tutti questi elementi portano a concludere che è in atto una pratica di trasbordo per la quale non sussiste una giustificazione economica se non la finalità di eludere le misure in vigore. L’assenza di una vera produzione in Thailandia, come confermato dalla missione di tale paese, e la concentrazione quasi esclusiva delle esportazioni verso l’UE portano infatti a concludere che la totalità dei quantitativi esportati dalla Thailandia nell’Unione è oggetto di trasbordo dalla Cina e non costituisce pertanto una vera produzione. |
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(67) |
Inoltre le operazioni di indagine condotte dalla Commissione europea in stretta collaborazione con le autorità doganali di Germania, Italia e Spagna tra il 2016 e il 2019 hanno accertato che durante il suddetto periodo sono stati trasbordati e trasportati nel territorio dell’UE ET cinesi attraverso la Thailandia. In tale contesto erano già stati avviati procedimenti per il recupero di dazi antidumping. |
2.6. Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping
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(68) |
Per valutare se i prodotti importati dall’India, dal Laos e dalla Thailandia abbiano indebolito, in termini di prezzi e/o di quantitativi, gli effetti riparatori delle misure in vigore, sono stati presi in considerazione i prezzi all’esportazione e i volumi registrati nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. La Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell’ambito dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza del 2019 con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione, opportunamente adeguati per includere i dazi doganali convenzionali e i costi post-sdoganamento. |
2.6.1. India
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(69) |
Poiché durante il PR il prezzo unitario di vendita delle importazioni indiane, stabilito come indicato al considerando 68, era notevolmente superiore al prezzo medio non pregiudizievole summenzionato, la Commissione ha concluso che i prezzi delle esportazioni indiane non erano pregiudizievoli. |
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(70) |
L’inchiesta ha stabilito che i quantitativi esportati dall’India nell’Unione ammontavano a meno del 2 % della quota totale delle importazioni di ET nell’Unione e rappresentavano l’1,5 % del consumo dell’Unione stimato nell’ultimo riesame in previsione della scadenza. Tuttavia, come illustrato ai considerando 42, 46 e 47, la Commissione non ha potuto trarre conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi né stabilire se tali quantitativi costituiscano un trasbordo o vere esportazioni indiane. |
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(71) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha potuto concludere che le misure in vigore siano indebolite dalle importazioni dall’India oggetto della presente inchiesta. |
2.6.2. Laos
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(72) |
Come spiegato al considerando 21, dal confronto tra le informazioni presentate dalla società del Laos nella richiesta di esenzione e le informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, la Commissione ha concluso che le importazioni di ET della società laotiana rappresentavano la totalità delle importazioni dal Laos nell’Unione nel PR. |
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(73) |
Il confronto tra i prezzi descritto al considerando 68 ha evidenziato che si è verificata una vendita sottocosto per il Laos. |
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(74) |
L’inchiesta ha stabilito che i quantitativi esportati e con i quali si sono eluse le misure in vigore sono significativi e coprono oltre il 6 % del consumo dell’Unione. |
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(75) |
La Commissione ha concluso che l’effetto delle misure in vigore è indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dal Laos oggetto della presente inchiesta. |
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(76) |
Dopo la divulgazione delle informazioni un importatore indipendente dell’Unione ha affermato di non vedere come gli effetti riparatori del dazio siano indeboliti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, dal momento che le importazioni dal Laos sono diminuite nel corso degli anni. Il fatto che le importazioni siano diminuite, così come le ragioni di tali fluttuazioni, illustrate ai considerando 34 e 35, non incidono tuttavia sulle conclusioni della Commissione. Come spiegato ai considerando da 48 a 63 e nella presente sezione, le operazioni di completamento eseguite dalla società costituiscono un’elusione e le esportazioni nell’UE effettuate con pratiche di elusione dalla società nel PR corrispondono a oltre il 6 % del consumo dell’Unione e sono avvenute a prezzi pregiudizievoli. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
2.6.3. Thailandia
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(77) |
Il confronto tra i prezzi descritto al considerando 68 ha evidenziato che si è verificata una vendita sottocosto per la Thailandia. |
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(78) |
L’inchiesta ha stabilito che i quantitativi esportati e con i quali si sono eluse le misure in vigore sono significativi e rappresentano il 12 % del consumo dell’Unione. |
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(79) |
La Commissione ha concluso che l’effetto delle misure in vigore è indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Thailandia oggetto della presente inchiesta. |
2.7. Elementi di prova dell’esistenza del dumping
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(80) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping rispetto al valore normale stabilito nell’ultimo riesame in previsione della scadenza per il prodotto simile. |
2.7.1. India
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(81) |
Per stabilire il valore normale la Commissione ha deciso di ricorrere ai dati dell’ultima inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, ossia al valore normale franco fabbrica di cui alla sezione 3.3.4.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione. |
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(82) |
Per stabilire i prezzi all’esportazione dall’India la Commissione ha utilizzato il prezzo medio all’esportazione degli ET durante il PR indicato nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. In conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, si è effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale stabilita nell’ultimo riesame in previsione della scadenza e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PR della presente inchiesta, come indicato nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 (13). |
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(83) |
I prezzi medi all’esportazione nell’Unione durante il PR erano di gran lunga superiori al valore normale stabilito nell’ultimo riesame in previsione della scadenza. |
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(84) |
A seguito dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che per l’India non vi sono elementi di prova dell’esistenza del dumping. |
2.7.2. Laos
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(85) |
Per stabilire i prezzi all’esportazione dal Laos la Commissione ha utilizzato lo stesso metodo con riferimento al valore normale stabilito sulla base dell’ultima inchiesta e della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. |
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(86) |
I prezzi medi all’esportazione degli ET esportati dal Laos nell’UE durante il PR, indicati nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e confermati dalla società in Laos, erano inferiori al valore normale stabilito nell’ultimo riesame in previsione della scadenza, il che ha dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping. |
2.7.3. Thailandia
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(87) |
Per stabilire i prezzi all’esportazione dalla Thailandia la Commissione ha utilizzato lo stesso metodo con riferimento al valore normale stabilito sulla base dell’ultima inchiesta e della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. |
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(88) |
I prezzi medi all’esportazione nell’Unione durante il PR indicati nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, erano di gran lunga inferiori al valore normale stabilito nell’ultimo riesame in previsione della scadenza, il che ha dimostrato l’esistenza di un dumping rilevante. |
3. MISURE
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(89) |
Sulla base di tali risultanze, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping istituito sulle importazioni di ET originari della Cina è oggetto di elusione attraverso il Laos e la Thailandia. |
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(90) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore dovrebbero pertanto essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario del Laos o della Thailandia. |
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(91) |
La misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 per «tutte le altre società», che corrisponde a un dazio antidumping definitivo del 63,5 % applicabile al prezzo cif netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. |
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(92) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi sulle importazioni registrate di ET spediti dal Laos e dalla Thailandia. |
4. CHIUSURA DELL’INCHIESTA RELATIVA ALL’INDIA
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(93) |
In considerazione delle risultanze relative all’India, l’inchiesta in corso sull’eventuale elusione delle misure in vigore mediante l’importazione di ET spediti dall’India deve essere chiusa e la registrazione delle importazioni di ET spediti dall’India avviata con il regolamento di apertura deve essere interrotta. |
|
(94) |
Le condizioni previste dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base per ritenere che sia in atto una pratica di elusione non sono soddisfatte, e le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Cina non dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito attraverso l’India, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario dell’India. |
5. RICHIESTA DI ESENZIONE
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(95) |
La società del Laos che ha chiesto un’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base ha presentato un modulo di richiesta di esenzione. |
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(96) |
Come descritto ai considerando da 21 a 24, la società non ha fornito le informazioni necessarie nella sua richiesta di esenzione e la Commissione ha pertanto ignorato le informazioni presentate. In base ai dati disponibili la società è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Non è quindi possibile concedere a tale società un’esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(97) |
Come indicato al considerando 23, la Commissione ha deciso di non effettuare visite di verifica presso la sede della società che ha chiesto un’esenzione. |
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(98) |
Conformemente all’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, la Commissione, non appena i viaggi nelle zone in cui sono stabiliti i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta non saranno più considerati a rischio, può avviare d’ufficio un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. |
6. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
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(99) |
Il 25 giugno 2020 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. Sono pervenute osservazioni da un importatore indipendente dell’Unione, dalla società del Laos e dalla missione della Repubblica democratica popolare del Laos presso l’Unione. Ove opportuno, sono state prese in considerazione le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti. |
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(100) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura, spediti dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari del Laos o della Thailandia, e attualmente classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101991011, 8101991012 e 8515908011 e 8515908012).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie del Laos o della Thailandia, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171 nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
3. L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall’applicazione del dazio antidumping del 63,5 % applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
L’inchiesta aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171, relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione sulle importazioni di elettrodi per saldatura in tungsteno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall’India, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’India, e che dispone la registrazione di tali importazioni, è chiusa.
Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171.
Articolo 4
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H Ufficio: |
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CHAR 04/39 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
2. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni effettuate da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio, del 9 marzo 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese. GU L 72 del 13.3.2007, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009. GU L 150 del 4.6.2013, pag. 1.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. GU L 200 del 29.7.2019, pag. 4.
(5) GU L 200 del 29.7.2019, pag. 4, considerando 28 e 103.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese, mediante l’importazione di elettrodi di tungsteno spediti dall’India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell’India, del Laos o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni. GU L 329 del 19.12.2019, pag. 86.
(7) Poiché tutte le importazioni dal Laos nell’Unione sono state effettuate dall’unico produttore/esportatore laotiano, come spiegato al considerando 21, il volume totale esatto delle esportazioni dal Laos nell’Unione non può essere divulgato per motivi di riservatezza.
(8) Per il 2006, l’anno precedente l’istituzione delle misure, non erano disponibili dati. Pertanto la Commissione ha confrontato le importazioni dalla Cina negli anni 2001-2005 disponibili dall’inchiesta iniziale e ha estrapolato la tendenza al 2006 (utilizzando una linea di tendenza lineare) per ottenere tale livello di importazioni stimato.
(9) Non sono state registrate importazioni dall’India in Comext e Surveillance 2.
(10) Idem per il Laos
(11) Idem per la Thailandia
(12) Con i codici a otto cifre 81019910 e 85159000, i codici della nomenclatura doganale cinese che più corrispondono ai codici TARIC dell’UE per il prodotto oggetto dell’inchiesta.
(13) Nei confronti effettuati nel quadro della presente inchiesta non è stato applicato l’adeguamento dal livello cif indicato nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, al livello franco fabbrica. A causa del prezzo elevato degli ET, l’adeguamento sarebbe insignificante (dell’ordine di 0-1 EUR per kg per le importazioni dalla Cina in base all’ultimo riesame in previsione della scadenza) e non avrebbe alcuna influenza significativa sui confronti effettuati per trarre conclusioni in merito agli elementi di prova dell’esistenza del dumping.
DECISIONI
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4.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 290/14 |
DECISIONE (PESC) 2020/1250 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
dell’1 settembre 2020
relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA), e che abroga la decisione (PESC) 2019/1113 (EUTM RCA/2/2020)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione (PESC) 2016/610, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell’articolo 38 del trattato sull’Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA), comprese le decisioni relative alla nomina di comandanti successivi della forza della missione dell’UE. |
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(2) |
Il 19 giugno 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/1113 (2), relativa alla nomina del generale di brigata Éric PELTIER quale comandante della forza della missione dell’UE per l’EUTM RCA. |
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(3) |
Il 6 luglio 2020 il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta ha proposto la nomina del colonnello Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU perché succeda al generale di brigata Éric PELTIER quale comandante della forza della missione dell’UE per l’EUTM RCA con effetto a decorrere dal 19 settembre 2020. |
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(4) |
Il 10 luglio 2020 il comitato militare dell’UE ha convenuto di raccomandare che il CPS approvi tale proposta. |
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(5) |
Il Portogallo ha indicato che il colonnello Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU sarà promosso a generale di brigata al momento della nomina a comandante della forza della missione dell’UE per EUTM RCA. |
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(6) |
È pertanto opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU. Inoltre, è opportuno abrogare la decisione (PESC) 2019/1113. |
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(7) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il generale di brigata Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU è nominato comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) con effetto a decorrere dal 19 settembre 2020.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2019/1113 è abrogata a decorrere dal 19 settembre 2020.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2020
Per il comitato politico e di sicurezza
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER
(1) GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21.
(2) Decisione (PESC) 2019/1113 del Comitato politico e di sicurezza, del 19 giugno 2019, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2019) (GU L 176 dell’1.7.2019, pag. 4).