ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 282

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
31 agosto 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/1235 della Commissione, del 26 agosto 2020, che autorizza la Grecia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5742]

17

 

*

Decisione (UE) 2020/1236 della Commissione, del 25 agosto 2020, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5745]

19

 

*

Decisione (UE) 2020/1237 della Commissione, del 25 agosto 2020, che autorizza il Regno Unito ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5757] , (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

22

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione 2019/15 del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dell’11 dicembre 2019, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’EU-OSHA

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 282/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1234 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti e alla fornitura di servizi di gestione del piazzale (apron management service - «AMS»). Il suddetto regolamento contiene tuttavia un numero limitato di disposizioni relative alla fornitura in sicurezza di tali servizi. È pertanto opportuno stabilire, come parte delle operazioni aeroportuali, una serie dedicata di ulteriori requisiti.

(2)

L’allegato II (Parte-ADR.AR) del regolamento 139/2014 stabilisce i requisiti per la gestione e la sorveglianza delle organizzazioni da parte delle autorità competenti. È opportuno modificare tale allegato per conferire all’autorità competente dello Stato membro in cui sono forniti AMS i poteri di ricevere e registrare le dichiarazioni di capacità presentate dalle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale.

(3)

Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza in un aeroporto, i requisiti per le organizzazioni responsabili della fornitura di AMS dovrebbero essere allineati a quelli applicabili ai gestori aeroportuali e in particolare ai requisiti per la gestione della sicurezza, le procedure operative e il personale.

(4)

È opportuno stabilire requisiti per la gestione delle interfacce afferenti alla sicurezza tra il gestore aeroportuale, le organizzazioni responsabili della fornitura di AMS e il fornitore di servizi di traffico aereo per quanto riguarda le operazioni sul piazzale.

(5)

Al fine di contribuire alla sicurezza delle operazioni sul piazzale, dovrebbero essere stabilite procedure operative specifiche applicabili al gestore aeroportuale. All’operatore aeroportuale dovrebbe essere consentito di assegnare responsabilità ad altre organizzazioni.

(6)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme e lo ha presentato unitamente al parere n. 2/2014 (3), in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

le condizioni e le procedure per la dichiarazione e per la sorveglianza delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), indicate nell’allegato II e nell’allegato III.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

I gestori degli aeroporti e le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato III e all’allegato IV.»;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Sorveglianza»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Gli Stati membri designano al loro interno uno o più soggetti in qualità di autorità competente(i), dotata dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti e dei gestori degli aeroporti e ai fini della ricezione delle dichiarazioni e della sorveglianza dei fornitori di servizi di gestione del piazzale, nonché del personale che vi opera.»;

3)

all’articolo 11, il paragrafo 5 è soppresso;

4)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

5)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

6)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


ALLEGATO I

L’allegato II (Parte-ADR.AR) del regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:

1)

la norma ADR.AR.A.001 è sostituita dalla seguente:

«ADR.AR.A.001 Campo di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti per le autorità competenti responsabili per:

a)

la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti e dei gestori degli aeroporti;

b)

la ricezione delle dichiarazioni di capacità e disponibilità dei mezzi per adempiere alle responsabilità da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale e la loro sorveglianza.»;

2)

alla norma ADR.AR.A.005, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

ricezione delle dichiarazioni di capacità e disponibilità dei mezzi per adempiere alle responsabilità da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale e loro sorveglianza.»;

3)

alla norma ADR.AR.A.010, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’autorità competente mette a disposizione atti legislativi, norme, regolamenti, pubblicazioni tecniche e documenti connessi ai gestori degli aeroporti, alle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS e alle altre parti interessate al fine di agevolarne la rispondenza ai requisiti applicabili.»;

4)

alla norma ADR.AR.A.015, la lettera d) è così modificata:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«d)

L’autorità competente valuta i metodi alternativi di rispondenza proposti da un gestore aeroportuale o da un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS, secondo la norma ADR.OR.A.015, analizzando la documentazione fornita e, se lo si ritiene necessario, procedendo ad un’ispezione del gestore aeroportuale, dell’aeroporto o dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS.»;

b)

al secondo comma, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

informare gli aeroporti certificati e l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS sotto la sua sorveglianza, a seconda del caso.»;

5)

la norma ADR.AR.A.030 è così modificata:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’autorità competente pone in atto un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni in materia di sicurezza in conformità al regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;"

(b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

I provvedimenti adottati in conformità alla lettera c) vengono immediatamente comunicati ai gestori aeroportuali o alle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS che devono conformarsi ad essi a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo. L’autorità competente comunica tali provvedimenti anche all’Agenzia e, nel caso in cui fosse richiesta un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.»;

(c)

è aggiunta la lettera e) seguente:

«e)

I provvedimenti comunicati a un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS vengono anche comunicati al gestore dell’aeroporto in cui è fornito il servizio.»;

6)

alla norma ADR.AR.A.040 è aggiunta la lettera e) seguente:

«e)

Le direttive di sicurezza comunicate all’organizzazione responsabile della fornitura di AMS vengono anche comunicate al gestore dell’aeroporto in cui è fornito il servizio.»;

7)

alla norma ADR.AR.B.005, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L’autorità competente stabilisce le procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e l’assistenza necessarie con altre autorità competenti interessate, comprese informazioni su tutti i rilievi mossi, le azioni di follow-up correttive adottate in risposta a tali rilievi e i provvedimenti sanzionatori adottati in seguito alla sorveglianza dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS registrata in più di uno Stato membro.»;

8)

alla norma ADR.AR.B.020, lettera a), il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11)

l’utilizzo di disposizioni di flessibilità in conformità all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139.»;

9)

alla norma ADR.AR.C.005, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

la costante conformità alla base di certificazione e ai requisiti applicabili agli aeroporti e ai gestori aeroportuali o alle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS; e»;

10)

la norma ADR.AR.C.010 è così modificata:

a)

alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a)

L’autorità competente deve, per ogni gestore aeroportuale e organizzazione responsabile della fornitura di AMS:»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Il programma di sorveglianza e il ciclo di pianificazione devono riflettere le prestazioni in materia di sicurezza rispettivamente del gestore aeroportuale o dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS, nonché l’esposizione al rischio dell’aeroporto.»;

11)

alla norma ADR.AR.C.040, il titolo è sostituito dal seguente:

«ADR.AR.C.040 Modifiche — gestore aeroportuale»;

12)

la norma ADR.AR.C.050 è sostituita dalla seguente:

«ADR.AR.C.050 Dichiarazione delle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS e notifica di modifica

a)

All’atto di ricezione di una dichiarazione da un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS che intende fornire tali servizi in un aeroporto, o all’atto di ricezione di una notifica di modifica delle informazioni contenute nella dichiarazione, l’autorità competente conferma il ricevimento della dichiarazione o della notifica di modifica e verifica che la dichiarazione o la notifica di modifica contenga tutte le informazioni richieste dall’allegato III (Parte-ADR.OR).

b)

Se la dichiarazione o la notifica di modifica non contiene tutte le informazioni richieste ai sensi dell’allegato III, norma ADR.OR.F.005, o contiene informazioni da cui risulta una non conformità ai requisiti applicabili, l’autorità competente notifica la non conformità e chiede ulteriori informazioni all’organizzazione responsabile della fornitura di AMS e al gestore dell’aeroporto in cui sono forniti tali servizi. Se lo ritiene necessario, l’autorità competente effettua un’ispezione dell’organizzazione. Se la non conformità è confermata, l’autorità competente prende le iniziative previste alla norma ADR.AR.C.055 del presente allegato.

c)

L’autorità competente tiene un registro delle dichiarazioni e delle notifiche di modifica dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS sotto la sua sorveglianza.»;

13)

alla norma ADR.AR.C.055 è aggiunta la lettera f) seguente:

«f)

Qualsiasi rilievo emesso in merito a un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS o qualsiasi osservazione formulata all’organizzazione responsabile della fornitura di AMS viene comunicato dall’autorità competente al gestore dell’aeroporto in cui sono forniti tali servizi.».


(*1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;»


ALLEGATO II

L’allegato III del regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:

1)

il titolo dell’allegato III è sostituito dal seguente:

«Parte requisiti per l’organizzazione (Parte-ADR.OR)»;

2)

il titolo del capo B è sostituito dal seguente:

«CAPO B – CERTIFICAZIONE – AEROPORTI E GESTORI AEROPORTUALI (ADR.OR.B)»;

3)

la norma ADR.OR.B.037 è soppressa;

4)

la norma ADR.OR.B.060 è soppressa;

5)

è aggiunta la norma ADR.OR.B.070 seguente:

«ADR.OR.B.070 Cessazione della fornitura di servizi di gestione del piazzale

Il gestore aeroportuale deve:

a)

adottare misure adeguate volte ad assicurare che i rischi per la sicurezza derivanti dalla cessazione di attività siano stati valutati e attenuati;

b)

fornire informazioni sulle misure di cui alla lettera a) al fornitore di servizi di informazioni aeronautiche adeguato.»;

6)

alla norma ADR.OR.C.015, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini della determinazione della conformità ai pertinenti requisiti nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, un gestore aeroportuale garantisce a qualsiasi persona autorizzata dall’autorità competente l’accesso:»;

7)

alla norma ADR.OR.C.020, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Dopo il ricevimento di una notifica dei rilievi, il gestore aeroportuale:»;

8)

la norma ADR.OR.C.025 è sostituita dalla seguente:

«ADR.OR.C.025 Reazione immediata a un problema di sicurezza — conformità alle direttive di sicurezza

Il gestore aeroportuale attua le misure di sicurezza, comprese le direttive di sicurezza, adottate dall’autorità competente in conformità all’allegato II, norma ADR.AR.A.030, lettera c), e norma ADR.AR.A.040.»;

9)

la norma ADR.OR.C.030 è così modificata:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il gestore aeroportuale segnala all’autorità competente, e a ogni altra organizzazione che lo Stato in cui si trova l’aeroporto prevede debba essere informata, qualsiasi incidente, inconveniente grave ed evento, come prescritto nel regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e nel regolamento (UE) n. 376/2014.

(*1)  Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).»;"

b)

le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

Le segnalazioni sono effettuate dal gestore aeroportuale entro 72 ore dal momento in cui viene a conoscenza dell’evento a cui si riferisce la segnalazione, a meno che circostanze eccezionali non lo impediscano.

e)

Se del caso, l’operatore aeroportuale effettua una segnalazione di follow-up per fornire i dettagli delle azioni che intende intraprendere per evitare simili eventi in futuro, non appena tali azioni siano state individuate. Tale segnalazione viene effettuata nella forma e nelle modalità stabilite dallo Stato membro.»;

10)

il titolo del capo D è sostituito dal seguente:

«CAPO D – GESTIONE – GESTORI AEROPORTUALI (ADR.OR.D)»;

11)

è aggiunto il seguente capo F:

«CAPO F – SERVIZI DI GESTIONE DEL PIAZZALE (ADR.OR.F)

ADR.OR.F.001 Responsabilità dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve fornire servizi di gestione del piazzale conformemente:

a)

ai requisiti di cui all’allegato VII del regolamento (UE) 2018/1139 e all’allegato III (Parte-ADR.OR) e all’allegato IV (Parte-ADR.OPS) del presente regolamento;

b)

alla propria dichiarazione;

c)

alle procedure operative contenute nel manuale dell’aeroporto;

d)

al proprio manuale del sistema di gestione in conformità alla norma ADR.OR.F.095;

e)

a qualsiasi altro manuale utilizzato per la fornitura di servizi di gestione del piazzale.

ADR.OR.F.005 Dichiarazione dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS

a)

Quando un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS intende come minimo fornire indicazioni agli aeromobili come stabilito nella norma ADR.OPS.D.001, lettera a), punti 1) e 2), deve presentare una dichiarazione all’autorità competente almeno due mesi prima della data di inizio previsto della fornitura del servizio. La dichiarazione deve contenere le informazioni seguenti:

(1)

il nome dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS;

(2)

i dati di contatto dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS;

(3)

il nome e i dati di contatto del dirigente responsabile;

(4)

il nome dell’aeroporto o i nomi degli aeroporti nello Stato membro in cui saranno forniti i servizi;

(5)

un elenco degli aeroporti situati in altri Stati membri in cui sono forniti i servizi;

(6)

la data dell’inizio previsto della fornitura di servizi di gestione del piazzale;

(7)

una dichiarazione attestante la conclusione di accordi formali con il gestore aeroportuale e il fornitore di servizi di traffico aereo presso l’aeroporto in cui intende fornire i servizi di gestione del piazzale;

(8)

una dichiarazione attestante che l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS ha elaborato una politica in materia di sicurezza e applicherà tale politica durante la fornitura dei servizi oggetto della dichiarazione, conformemente alla norma ADR.OR.F.045, lettera b), punto 2);

(9)

una dichiarazione attestante che l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS è conforme e continuerà, durante la fornitura dei servizi oggetto della dichiarazione, a essere conforme ai requisiti applicabili di cui all’allegato VII del regolamento (UE) 2018/1139 e all’allegato III (Parte-ADR.OR) e all’allegato IV (Parte-ADR.OPS) del presente regolamento;

b)

in deroga alla lettera a), quando un gestore aeroportuale certificato o un fornitore di servizi di traffico aereo approvato intende fornire servizi di gestione del piazzale, esso deve:

(1)

dare notifica alla propria autorità competente;

(2)

rivedere la propria politica in materia di sicurezza al fine di includere la fornitura di servizi di gestione del piazzale;

(3)

presentare all’autorità competente il programma di formazione del personale destinato a essere utilizzato per la fornitura di servizi.

ADR.OR.F.010 Mantenimento della validità della dichiarazione

Una dichiarazione presentata da un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS in conformità alla norma ADR.OR.F.005 deve rimanere valida fatte salve le seguenti condizioni:

a)

l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS è conforme ai requisiti di cui all’allegato VII del regolamento (UE) 2018/1139 e all’allegato III (Parte-ADR.OR) e all’allegato IV (Parte-ADR.OPS) del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento dei rilievi, come specificato alla norma ADR.OR.F.035 del presente allegato;

b)

all’autorità competente è garantito l’accesso all’organizzazione responsabile della fornitura di AMS in conformità alla norma ADR.OR.F.030 del presente allegato per determinare la costante conformità ai requisiti di cui all’allegato VII del regolamento (UE) 2018/1139 e all’allegato III (Parte-ADR.OR) e all’allegato IV (Parte-ADR.OPS) del presente regolamento;

c)

la dichiarazione non è stata ritirata dall’organizzazione responsabile della fornitura di AMS o non è stato intimato dall’autorità competente di cessare, in tutto o in parte, i servizi oggetto della dichiarazione.

ADR.OR.F.015 Inizio della fornitura di servizi di gestione del piazzale

Un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve iniziare la fornitura di servizi di gestione del piazzale presso un aeroporto quando:

a)

la dichiarazione è pervenuta all’autorità competente;

b)

essa ha concluso accordi formali con il gestore aeroportuale certificato e il fornitore di servizi di traffico aereo approvato presso l’aeroporto in cui saranno forniti i servizi, in conformità rispettivamente alle norme ADR.OR.F.085 e ADR.OR.F.090;

c)

essa fornisce prove che il proprio personale ha completato la formazione iniziale e di unità operativa richiesta.

ADR.OR.F.020 Cessazione della fornitura di servizi di gestione del piazzale

Un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS che intende cessare definitivamente la fornitura di servizi presso un aeroporto deve:

a)

dare quanto prima notifica al gestore aeroportuale e all’autorità competente, in modo da consentire l’adozione di misure adeguate al proseguimento in sicurezza del servizio;

b)

presentare all’autorità competente una dichiarazione rettificativa o una richiesta di annullamento della registrazione della dichiarazione alla data di cessazione della fornitura del servizio.

ADR.OR.F.025 Modifiche

a)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve coordinare con il gestore aeroportuale qualsiasi modifica alle informazioni contenute nella dichiarazione di cui alla norma ADR.OR.F.005, lettera a), e al programma di formazione o al manuale del sistema di gestione di cui rispettivamente alla norma ADR.OR.F.005, lettera b), e alla norma ADR.OR.F.095.

b)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve notificare senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica di cui alla lettera a) e, se necessario, presentare una dichiarazione rettificativa.

c)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve fornire all’autorità competente la documentazione pertinente in conformità alla lettera d).

d)

Nel quadro del proprio sistema di gestione di cui alla norma ADR.OR.F.045, l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS che propone una modifica della propria organizzazione, del proprio sistema di gestione o del proprio programma di formazione deve:

(1)

definire le interdipendenze con le parti interessate, programmare ed effettuare una valutazione della sicurezza in coordinamento con tali organizzazioni;

(2)

allineare in modo sistematico le ipotesi e le misure di attenuazione con le parti interessate;

(3)

garantire una valutazione complessiva della modifica comprese le interazioni necessarie;

(4)

garantire che vengano stabiliti e documentati, a sostegno della valutazione della sicurezza, argomentazioni, prove e criteri di sicurezza validi e completi, e che la modifica favorisca il miglioramento della sicurezza ogniqualvolta ciò sia ragionevolmente possibile.

ADR.OR.F.030 Accesso

Ai fini di determinare se un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS agisce in conformità alla propria dichiarazione, l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve garantire che a qualsiasi persona debitamente autorizzata dall’autorità competente, in qualsiasi momento:

a)

sia garantito accesso a strutture, documenti, registri, dati, procedure o a qualsiasi altro materiale pertinente alla propria attività;

b)

sia consentito di effettuare o assistere a qualsiasi azione, ispezione, controllo, valutazione o attività che l’autorità competente ritenga necessario.

ADR.OR.F.035 Rilievi e azioni correttive

a)

Dopo che l’autorità competente ha comunicato un rilievo a un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS in conformità all’allegato II, norma ADR.AR.C.055, l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve adottare le seguenti misure entro il periodo di tempo stabilito dall’autorità competente:

(1)

individuare le cause che sono alla base della non conformità;

(2)

definire un piano di azioni correttive;

(3)

fornire all’autorità competente una prova soddisfacente dell’attuazione delle azioni correttive entro un periodo di tempo concordato con tale autorità in conformità all’allegato II, norma ADR.AR.C.055, lettera d).

b)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve informare il gestore aeroportuale delle azioni di cui alla lettera a) e, se del caso, coordinare tali azioni con il gestore aeroportuale.

ADR.OR.F.040 Reazione immediata a un problema di sicurezza — rispetto delle direttive di sicurezza

Un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve:

a)

attuare le misure di sicurezza, comprese le direttive di sicurezza, adottate dall’autorità competente in conformità all’allegato II, norma ADR.AR.A.030, lettera c), e norma ADR.AR.A.040;

b)

in sede di attuazione delle misure di cui alla lettera a), coordinarsi con il gestore aeroportuale e il fornitore di servizi di traffico aereo, ove necessario.

ADR.OR.F.045 Sistema di gestione

a)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS, il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di traffico aereo, quando quest’ultimo fornisce parzialmente o esclusivamente servizi di gestione del piazzale, deve attuare e mantenere un sistema di gestione comprensivo di un sistema di gestione della sicurezza che contempli anche tali attività.

b)

Il sistema di gestione deve comprendere:

(1)

linee di responsabilità ben definite in tutta l’organizzazione, compresa la responsabilità diretta in termini di sicurezza da parte del personale direttivo;

(2)

una descrizione delle filosofie e dei principi generali dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS in merito alla sicurezza, noti come politica in materia di sicurezza, sottoscritta dal dirigente responsabile;

(3)

un processo formale che garantisca l’individuazione dei pericoli nelle operazioni;

(4)

un processo formale che garantisca l’analisi, la valutazione e l’attenuazione dei rischi per la sicurezza nella fornitura di servizi di gestione del piazzale;

(5)

gli strumenti per verificare le prestazioni in materia di sicurezza dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS in riferimento agli indicatori di prestazioni in materia di sicurezza e agli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza del sistema di gestione della sicurezza, e per convalidare l’efficacia dei controlli dei rischi per la sicurezza;

(6)

un processo formale per:

i)

individuare le modifiche nell’organizzazione, nel suo sistema di gestione o nella fornitura di servizi di gestione del piazzale che possano influire sui servizi, le procedure e i processi stabiliti;

ii)

descrivere le modalità per garantire le prestazioni in materia di sicurezza prima dell’attuazione delle modifiche;

iii)

eliminare o modificare i controlli dei rischi per la sicurezza che non sono più necessari o efficaci a causa di cambiamenti nel contesto operativo;

(7)

un processo formale per riesaminare il sistema di gestione di cui alla lettera a), individuare la causa o le cause di prestazioni del sistema di gestione della sicurezza inferiori allo standard, determinare le implicazioni di tali prestazioni inferiori allo standard nelle operazioni ed eliminare o attenuare tale causa o tali cause;

(8)

un programma di formazione in materia di sicurezza che garantisca che il personale coinvolto nella fornitura di servizi di gestione del piazzale sia formato e competente per svolgere le funzioni di gestione della sicurezza;

(9)

strumenti formali per comunicazioni di sicurezza che garantiscano che il personale sia pienamente a conoscenza del sistema di gestione della sicurezza, consentano la trasmissione di informazioni essenziali per la sicurezza e permettano di spiegare per quale motivo sono state adottate determinate misure di sicurezza e perché le procedure di sicurezza sono introdotte o modificate;

(10)

un processo formale per monitorare la conformità dell’organizzazione ai pertinenti requisiti.

c)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve documentare in un manuale tutti i processi chiave del sistema di gestione.

ADR.OR.F.050 Segnalazione di malfunzionamenti dei sistemi utilizzati per la fornitura di servizi di gestione del piazzale

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014, l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve segnalare all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’aeroporto, al gestore aeroportuale e all’organizzazione responsabile della progettazione degli equipaggiamenti aeroportuali utilizzati per la fornitura di servizi di gestione del piazzale qualsiasi malfunzionamento, difetto tecnico, superamento di limitazioni tecniche, evento o altra circostanza irregolare che abbia o possa aver messo in pericolo la sicurezza e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave.

ADR.OR.F.055 Sistema di segnalazione in materia di sicurezza

a)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve istituire e attuare un sistema di segnalazione in materia di sicurezza per il proprio personale.

b)

Nell’ambito del processo di cui alla norma ADR.OR.F.045, lettera b), punto 3), l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve garantire che:

(1)

il proprio personale utilizzi il sistema di segnalazione in materia di sicurezza per la segnalazione obbligatoria di qualsiasi incidente, inconveniente grave ed evento;

(2)

il sistema di segnalazione in materia di sicurezza possa essere utilizzato per la segnalazione spontanea di qualsiasi difetto, errore e pericolo per la sicurezza che potrebbero incidere sulla sicurezza.

c)

Il sistema di segnalazione in materia di sicurezza deve tutelare l’identità dell’informatore, incoraggiare la segnalazione spontanea e includere la possibilità che le segnalazioni possano essere presentate in forma anonima.

d)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve:

(1)

registrare tutte le segnalazioni presentate;

(2)

trasmettere le segnalazioni al gestore aeroportuale e, se del caso, al fornitore di servizi di traffico aereo;

(3)

in collaborazione con il gestore aeroportuale, con il fornitore di servizi di traffico aereo o con entrambi, analizzare e valutare le segnalazioni per ovviare alle carenze in materia di sicurezza e individuare le tendenze;

(4)

partecipare alle inchieste sulle segnalazioni condotte dal gestore aeroportuale, a seconda del caso;

(5)

astenersi dall’attribuire colpe, in linea con i principi della «cultura di equità» (just culture).

ADR.OR.F.060 Programmi di sicurezza

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve partecipare ai programmi di sicurezza stabiliti dal gestore aeroportuale.

ADR.OR.F.065 Requisiti del personale

a)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve:

(1)

nominare un dirigente responsabile che ha l’autorità di garantire che tutte le attività possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti applicabili. Il dirigente responsabile deve essere responsabile dell’istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace;

(2)

nominare una persona responsabile della gestione e della sorveglianza dei servizi operativi relativi alla gestione del piazzale;

(3)

nominare una persona responsabile dello sviluppo, della manutenzione e della gestione quotidiana del sistema di gestione della sicurezza. Tale persona deve agire in modo indipendente da altri dirigenti all’interno dell’organizzazione, deve avere accesso diretto al dirigente responsabile e alla pertinente dirigenza per le questioni relative alla sicurezza e deve rispondere al dirigente responsabile;

(4)

disporre di personale sufficiente e qualificato per i compiti e le attività pianificati, da svolgere in conformità ai requisiti applicabili;

(5)

assegnare un numero sufficiente di supervisori a funzioni e responsabilità definite, tenendo conto della struttura dell’organizzazione e del numero di addetti;

(6)

garantire che il personale coinvolto nella fornitura di servizi di gestione del piazzale sia adeguatamente formato in conformità al programma di formazione.

b)

Nel caso in cui il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di traffico aereo fornisca parzialmente o esclusivamente i servizi di gestione del piazzale, esso deve garantire che i requisiti di cui alla lettera a) siano inclusi nell’attribuzione delle responsabilità definita all’interno dei propri sistemi di gestione.

ADR.OR.F.075 Consumo di alcol, sostanze psicoattive e medicinali

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve attuare le procedure stabilite dal gestore aeroportuale in conformità alla norma ADR.OR.C.045 per quanto riguarda il consumo di alcol, sostanze psicoattive e medicinali da parte del proprio personale coinvolto nella fornitura di servizi di gestione del piazzale.

ADR.OR.F.080 Archiviazione dei documenti

a)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve istituire un sistema adeguato di archiviazione dei documenti che contempli tutte le sue attività svolte in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di quest’ultimo.

b)

Il formato dei documenti deve essere specificato nel manuale del sistema di gestione.

c)

I documenti devono essere conservati con modalità che garantiscano la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.

d)

I documenti devono essere conservati per almeno cinque anni, salvo le seguenti eccezioni:

(1)

l’attuale dichiarazione deve essere conservata per tutta la durata della dichiarazione;

(2)

gli accordi scritti con altre organizzazioni devono essere conservati fino a quando tali accordi sono in vigore;

(3)

i rapporti di valutazione della sicurezza devono essere conservati per tutta la durata di vita del sistema, della procedura o dell’attività;

(4)

i documenti relativi alla formazione, alle qualifiche e ai controlli di professionalità del personale devono essere conservati per almeno quattro anni dalla fine del relativo rapporto di lavoro o fino a quando l’autorità competente non abbia verificato la relativa area di attività.

e)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve istituire e tenere un registro dei rischi.

ADR.OR.F.085 Accordo formale tra l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS e il gestore aeroportuale

a)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve avere un accordo formale con il gestore dell’aeroporto in cui intende fornire i servizi di gestione del piazzale.

b)

L’accordo deve essere concluso prima dell’inizio della fornitura del servizio.

c)

L’accordo formale deve comprendere almeno i seguenti elementi:

(1)

la durata dell’accordo;

(2)

la definizione dell’area in cui saranno forniti i servizi di gestione del piazzale;

(3)

l’elenco dei servizi che saranno prestati dall’organizzazione responsabile della fornitura di AMS;

(4)

le modalità di scambio di informazioni operative tra il gestore aeroportuale e l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS.

ADR.OR.F.090 Accordo formale tra l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS e il fornitore di servizi di traffico aereo

a)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve avere un accordo formale con il fornitore di servizi di traffico aereo dell’aeroporto in cui intende fornire i servizi di gestione del piazzale.

b)

L’accordo deve essere concluso prima dell’inizio della fornitura del servizio.

c)

L’accordo formale deve comprendere almeno i seguenti elementi:

(1)

la durata dell’accordo;

(2)

l’ambito dei servizi da fornire, compreso il coordinamento di autorizzazioni alla messa in moto, rullaggio e pushback degli aeromobili;

(3)

i punti di trasferimento tra servizi di gestione del piazzale e fornitore di servizi di traffico aereo;

(4)

le modalità di scambio di informazioni operative tra il fornitore di servizi di traffico aereo e l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS;

(5)

il coordinamento di autorizzazioni alla messa in moto, rullaggio e pushback degli aeromobili.

ADR.OR.F.095 Manuale del sistema di gestione

a)

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve:

(1)

stabilire e mantenere un manuale del sistema di gestione;

(2)

garantire che il proprio personale abbia facile accesso al manuale e sia a conoscenza di eventuali modifiche;

(3)

previa consultazione del gestore aeroportuale e in coordinamento con quest’ultimo, fornire all’autorità competente le modifiche e le revisioni previste del manuale prima della data di entrata in vigore;

(4)

rivedere il contenuto del manuale, garantire che esso sia aggiornato e modificato ogniqualvolta si renda necessario;

(5)

inserire tutte le modifiche e le revisioni del manuale come richiesto dall’autorità competente;

(6)

mettere le altre organizzazioni interessate a conoscenza delle modifiche che sono pertinenti per le loro funzioni;

(7)

garantire che le informazioni riprese da altri documenti approvati e dalle relative modifiche siano correttamente riportate nel manuale;

(8)

garantire che il manuale sia redatto in una lingua accettabile per l’autorità competente;

(9)

garantire che tutto il personale sia in grado di leggere e comprendere la lingua in cui sono redatte le parti del manuale e di altri documenti connesse alle loro funzioni e responsabilità;

(10)

garantire che il manuale sia firmato dal dirigente responsabile dell’organizzazione;

(11)

garantire che il manuale sia stampato o disponibile in formato elettronico e sia facile da rivedere;

(12)

garantire che il manuale abbia un sistema per la gestione del controllo delle versioni che viene applicato e reso visibile nel manuale;

(13)

garantire che il manuale osservi i principi dei fattori umani e sia organizzato in modo tale da facilitarne la preparazione, l’utilizzo e la revisione;

(14)

conservare almeno una copia completa e aggiornata del manuale presso l’aeroporto in cui fornisce i servizi e metterla a disposizione dell’autorità competente a fini di ispezione.

b)

Il contenuto del manuale deve essere strutturato come segue:

(1)

parte generale;

(2)

requisiti relativi alle qualifiche e sistema di gestione dell’organizzazione.

c)

Nel caso in cui il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di traffico aereo fornisca parzialmente o esclusivamente i servizi di gestione del piazzale, esso deve garantire che i pertinenti requisiti di cui alla lettera b) siano inclusi rispettivamente nel manuale dell’aeroporto o nel manuale delle operazioni di servizi di traffico aereo.

ADR.OR.F.100 Requisiti di documentazione

L’organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve:

a)

mettere a disposizione del proprio personale operativo le parti del manuale dell’aeroporto relative alla fornitura di servizi di gestione del piazzale;

b)

mettere a disposizione qualsiasi altra documentazione richiesta dall’autorità competente e le relative modifiche;

c)

diffondere senza indugio istruzioni operative e altre informazioni.».


(*1)  Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).»;»


ALLEGATO III

All’allegato IV del regolamento (UE) n. 139/2014 è aggiunto il seguente capo D:

«CAPO D – OPERAZIONI DI GESTIONE DEL PIAZZALE

ADR.OPS.D.001 Attività relative alla sicurezza della gestione del piazzale

a)

Il gestore aeroportuale deve garantire che sul piazzale siano stabiliti e attuati mezzi e procedure per:

(1)

disciplinare il movimento con l’obiettivo di prevenire le collisioni tra aeromobili e tra aeromobili e ostacoli;

(2)

disciplinare l’ingresso degli aeromobili nel piazzale e coordinarne l’uscita dallo stesso con la torre di controllo dell’aeroporto;

(3)

garantire il movimento sicuro e rapido dei veicoli;

(4)

e garantire una regolamentazione adeguata delle seguenti attività:

i)

assegnazione delle piazzole di sosta per aeromobili;

ii)

fornitura di servizi di segnalazione;

iii)

procedure di parcheggio e partenza degli aeromobili dalle piazzole di sosta;

iv)

rifornimento di carburante agli aeromobili;

v)

precauzioni contro il getto dei reattori (jet blast) e prove dei motori;

vi)

autorizzazioni alla messa in moto e istruzioni di rullaggio.

b)

Per l’attuazione della lettera a) il gestore aeroportuale può assegnare responsabilità ad altre organizzazioni. Se l’operatore aeroportuale assegna tali responsabilità, esso deve includere l’assegnazione nel manuale dell’aeroporto.

ADR.OPS.D.005 Confini del piazzale

a)

Il gestore aeroportuale, in collaborazione con il fornitore di servizi di traffico aereo, deve definire e comunicare i confini del piazzale al fornitore di servizi di informazioni aeronautiche per la pubblicazione nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication - AIP).

b)

Per la definizione dei confini del piazzale devono essere tenuti in conto almeno i seguenti elementi:

(1)

conformazione (layout) dell’aeroporto;

(2)

modalità di funzionamento e configurazione di piste e vie di rullaggio;

(3)

densità del traffico;

(4)

condizioni meteorologiche;

(5)

procedure operative.

ADR.OPS.D.010 Coordinamento dell’entrata e dell’uscita degli aeromobili dal piazzale

a)

L’operatore aeroportuale deve garantire che l’entrata e l’uscita degli aeromobili dal piazzale siano coordinate con il fornitore di servizi di traffico aereo nel caso in cui il movimento degli aeromobili sul piazzale non sia gestito dal fornitore di servizi di traffico aereo. Il coordinamento deve comprendere:

(1)

punti di trasferimento designati tra servizi di gestione del piazzale e servizi di traffico aereo per gli aeromobili in arrivo e in partenza;

(2)

mezzi di comunicazione bordo/terra designati da utilizzare nel piazzale;

(3)

aree di attesa per gli aeromobili in arrivo quando le piazzole di sosta non sono disponibili.

b)

Il gestore aeroportuale deve comunicare i seguenti elementi al fornitore di servizi di informazioni aeronautiche per la pubblicazione nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication - AIP):

(1)

i punti di trasferimento designati di cui alla lettera a), punto 1);

(2)

i mezzi di comunicazione bordo/terra designati di cui alla lettera a), punto 2).

ADR.OPS.D.015 Gestione dei movimenti degli aeromobili sul piazzale

Il gestore aeroportuale deve garantire che:

a)

agli aeromobili siano fornite istruzioni sul percorso da seguire sul piazzale;

b)

siano forniti aiuti visivi adeguati per garantire che gli equipaggi di condotta siano in grado di individuare il percorso assegnato;

c)

il percorso previsto sia privo di qualsiasi ostacolo che possa costituire un rischio di collisione per gli aeromobili in movimento.

ADR.OPS. D.025 Assegnazione delle piazzole di sosta per aeromobili

a)

Il gestore aeroportuale deve stabilire e assicurare l’attuazione di procedure volte a garantire che la piazzola di sosta per aeromobili assegnata sia:

(1)

adatta ai tipi di aeromobili per cui se ne prevede l’utilizzo;

(2)

comunicata all’organizzazione responsabile della fornitura di AMS, se stabilita, o al pertinente fornitore di servizi di traffico aereo;

(3)

comunicata alle persone responsabili della manovra degli aeromobili.

b)

Nell’assegnare gli aeromobili alle piazzole di sosta il gestore aeroportuale deve garantire che sia tenuto conto almeno dei seguenti parametri:

(1)

caratteristiche degli aeromobili;

(2)

aiuti per il parcheggio;

(3)

strutture che servono le piazzole di sosta per aeromobili;

(4)

vicinanza di infrastrutture;

(5)

altri aeromobili parcheggiati nelle piazzole di sosta limitrofe;

(6)

dipendenze delle piazzole di sosta per aeromobili.

ADR.OPS.D.030 Segnalazione agli aeromobili

Il gestore aeroportuale deve garantire che la segnalazione agli aeromobili sia fornita utilizzando i segnali di manovra in conformità all’allegato, appendice 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (*1).

ADR.OPS.D.035 Parcheggio degli aeromobili

Il gestore aeroportuale deve stabilire e assicurare l’attuazione di procedure volte a garantire che:

a)

un’area designata per il parcheggio degli aeromobili sul piazzale sia controllata per garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza durante la manovra di parcheggio;

b)

siano fornite indicazioni per consentire agli aeromobili di parcheggiare in condizioni di sicurezza;

c)

i sistemi automatizzati di indicazioni per il parcheggio, se installati, funzionino correttamente;

d)

alle persone responsabili del rullaggio degli aeromobili sia intimato di fermare l’aeromobile quando le distanze di sicurezza non sono mantenute;

e)

alle persone diverse da quelle necessarie a coadiuvare la procedura di parcheggio degli aeromobili sia vietato avvicinarsi a questi ultimi quando le luci anticollisione sono accese e i motori sono in funzione;

f)

le piazzole di sosta per aeromobili siano prive di detriti di oggetti estranei (Foreign Object Debris - FOD) che possano incidere sulla sicurezza.

ADR.OPS.D.040 Partenza degli aeromobili dalle piazzole di sosta

Il gestore aeroportuale deve stabilire e assicurare l’attuazione di procedure volte a garantire che durante la partenza di un aeromobile dalla piazzola di sosta:

a)

i veicoli e le attrezzature dei servizi di terra siano rimossi dalle piazzole di sosta per aeromobili o parcheggiati in aree designate, ad eccezione dei mezzi per il pushback se necessari al movimento degli aeromobili;

b)

i pontili di imbarco e sbarco passeggeri, se utilizzati nelle piazzole di sosta per aeromobili, siano stati retratti;

c)

la via d’uscita designata dalle piazzole di sosta per aeromobili sia priva di detriti di oggetti estranei (FOD);

d)

i movimenti dei veicoli sulle piazzole di sosta e il traffico sulla strada o sulle strade limitrofe siano interrotti, ad eccezione dei mezzi per il pushback se necessari al movimento degli aeromobili;

e)

alle persone diverse da quelle necessarie a coadiuvare la partenza degli aeromobili dalle piazzole di sosta sia vietato avvicinarsi a questi ultimi quando le luci anticollisione sono accese e i motori sono in funzione.

ADR.OPS.D.045 Diffusione delle informazioni alle organizzazioni che operano sul piazzale

a)

Il gestore aeroportuale deve diffondere tempestivamente informazioni relative alle limitazioni operative sul piazzale alle organizzazioni che operano sul piazzale.

b)

Le informazioni da fornire devono comprendere quanto segue, se del caso:

(1)

il tipo di limitazione;

(2)

la durata della limitazione, se nota;

(3)

le misure di attenuazione che devono essere applicate;

(4)

l’impatto operativo della limitazione;

(5)

la disponibilità di piazzole di sosta per aeromobili;

(6)

le restrizioni relative alle piazzole di sosta per aeromobili;

(7)

la disponibilità di impianti fissi presso le piazzole di sosta per aeromobili;

(8)

le procedure di parcheggio speciali;

(9)

le modifiche temporanee dei percorsi di guida;

(10)

i lavori in corso;

(11)

qualsiasi altra informazione che abbia rilevanza operativa per gli utenti del piazzale.

ADR.OPS.D.050 Allertamento dei servizi di emergenza

a)

Il gestore aeroportuale deve:

(1)

stabilire e attuare nel piano di emergenza per l’aeroporto una procedura per l’allertamento dei servizi di emergenza in caso di incidenti e inconvenienti nel piazzale;

(2)

fornire i mezzi e le strutture adeguati per l’allertamento dei servizi di emergenza pertinenti.

b)

La procedura stabilita dal gestore aeroportuale deve comprendere almeno quanto segue:

(1)

i dati di contatto e i mezzi che devono essere utilizzati per l’allertamento dei servizi di emergenza;

(2)

le informazioni che devono essere fornite ai servizi di emergenza per una gestione efficiente dell’inconveniente, come:

i)

il luogo dell’incidente o dell’inconveniente;

ii)

la natura dell’incidente o dell’inconveniente;

iii)

i danni;

iv)

le lesioni a persone;

v)

le merci pericolose.

ADR.OPS.D.055 Precauzioni contro il getto dei reattori (jet blast)

a)

Il gestore aeroportuale deve sensibilizzare gli utenti del piazzale in merito ai pericoli derivanti dal getto dei reattori e dal flusso delle eliche.

b)

Il gestore aeroportuale deve imporre agli utenti del piazzale di mettere adeguatamente in sicurezza i veicoli e le attrezzature e di designare delle aree di parcheggio in cui gli effetti del getto dei reattori o del flusso delle eliche siano ridotti al minimo.

c)

In sede di progettazione o di modifica delle configurazioni del piazzale, il gestore aeroportuale deve tenere in conto l’effetto del getto dei reattori o del flusso delle eliche.

d)

Il gestore aeroportuale deve individuare i luoghi esposti al getto dei reattori e deve pubblicare una richiesta di spinta minima ai piloti o adottare misure di attenuazione adeguate per ridurre al minimo l’effetto del getto dei reattori.

ADR.OPS.D.060 Rifornimento di carburante agli aeromobili

a)

Il gestore aeroportuale deve stabilire una procedura per il rifornimento di carburante agli aeromobili.

b)

La procedura deve imporre quanto segue:

1)

il divieto di fiamme libere e di utilizzo di strumenti elettrici o simili che possano produrre scintille o archi all’interno della zona di rifornimento carburante;

2)

il divieto di avviare gruppi elettrogeni esterni (Ground Power Unit - GPU) durante il rifornimento di carburante;

3)

la presenza di un percorso dagli aeromobili privo di ostacoli per consentire la rapida rimozione delle cisterne per il carburante e delle persone in caso di emergenza;

4)

il corretto collegamento degli aeromobili e delle fonti di approvvigionamento di carburante e la corretta applicazione delle procedure di messa a terra;

5)

la notifica immediata al supervisore del rifornimento in caso di fuoriuscita di carburante e istruzioni dettagliate su come gestire le fuoriuscite di carburante;

6)

il posizionamento delle attrezzature di supporto a terra in modo tale che le uscite di emergenza siano prive di ostacoli per consentire la rapida evacuazione dei passeggeri, se i passeggeri si imbarcano, sbarcano o rimangono a bordo dell’aeromobile durante il rifornimento di carburante;

7)

la disponibilità immediata di estintori del tipo idoneo per almeno un primo intervento in caso di incendio di carburante;

8)

l’interruzione delle operazioni di rifornimento di carburante in caso di tempeste elettriche presso l’aeroporto o nelle sue vicinanze.

ADR.OPS.D.065 Prova dei motori

a)

Il gestore aeroportuale deve stabilire e attuare una procedura di prova dei motori.

b)

La procedura deve definire quanto segue:

(1)

la persona che ha l’autorità per approvare le prove dei motori;

(2)

le aree in cui vengono effettuate le prove dei motori;

(3)

le misure di sicurezza che devono essere adottate.

ADR.OPS.D.070 Indumenti ad alta visibilità

Il gestore aeroportuale deve imporre che tutto il personale operante all’esterno, a piedi, sull’area di movimento indossi indumenti ad alta visibilità.

ADR.OPS.D.075 Autorizzazioni alla messa in moto e istruzioni di rullaggio

a)

L’operatore aeroportuale deve garantire che le autorizzazioni alla messa in moto, le autorizzazioni al pushback, se richieste, e le istruzioni di rullaggio siano coordinate con il fornitore di servizi di traffico aereo nel caso in cui il movimento degli aeromobili sul piazzale non sia gestito dal fornitore di servizi di traffico aereo.

b)

In tal caso, il gestore aeroportuale in collaborazione con il fornitore di servizi di traffico aereo deve stabilire e attuare una procedura che deve includere quanto segue:

(1)

la definizione dell’autorità che rilascia le autorizzazioni alla messa in moto;

(2)

i mezzi per informarsi reciprocamente in merito alle autorizzazioni alla messa in moto rilasciate;

(3)

i mezzi per informarsi reciprocamente in merito alle autorizzazioni al pushback e alle istruzioni di rullaggio fornite.

ADR.OPS.D.080 Programmi di controllo di professionalità e formazione dei segnalatori e dei gli autisti «FOLLOW-ME»

a)

Il gestore aeroportuale deve stabilire e assicurare l’attuazione di un programma di formazione per le persone che forniscono:

(1)

servizi di segnalazione;

(2)

indicazioni «FOLLOW-ME».

b)

Il programma di formazione deve essere attuato in conformità all’allegato III, norma ADR.OR.D.017.

c)

La formazione deve essere concepita in modo da impartire le conoscenze fondamentali e le abilità pratiche relative all’esecuzione dei loro compiti.

d)

Il gestore aeroportuale deve assicurare l’attuazione di un programma di controllo di professionalità per il personale di cui alla lettera a) per garantire:

(1)

che il personale continui ad essere competente;

(2)

che il personale sia a conoscenza delle regole e delle procedure che attengono ai relativi compiti e funzioni. Il gestore aeroportuale deve garantire che le persone di cui alla lettera a) siano sottoposte a controlli di professionalità a intervalli non superiori a 12 mesi dal completamento della loro formazione iniziale.

ADR.OPS.D.085 Programma di controllo di professionalità e formazione del personale che fornisce istruzioni di rullaggio agli aeromobili mediante radiotelefonia

a)

Il gestore aeroportuale deve garantire che:

(1)

le persone che forniscono istruzioni di rullaggio agli aeromobili sul piazzale mediante radiotelefonia, utilizzando le radiofrequenze aeronautiche assegnate, siano adeguatamente formate e qualificate;

(2)

il programma di formazione sia attuato in conformità all’allegato III, norma ADR.OR.D.017, con le seguenti eccezioni:

i)

la formazione iniziale deve essere seguita da una formazione di unità operativa che comprende le seguenti fasi:

A)

fase di formazione di transizione, concepita principalmente per impartire le conoscenze e la comprensione delle procedure operative specifiche per il sito e gli aspetti specifici dei compiti;

B)

fase di formazione in posizione operativa, che è la fase finale della formazione di unità operativa durante la quale le procedure e competenze legate al lavoro precedentemente acquisite sono integrate in pratica sotto la supervisione di un istruttore per la formazione qualificato in una situazione di traffico reale;

ii)

la formazione periodica deve essere condotta a intervalli non superiori a 12 mesi di calendario e deve comprendere una revisione del contenuto della formazione iniziale;

iii)

la formazione di aggiornamento deve essere condotta quando una persona è assente dal servizio per un periodo superiore a 12 mesi e deve includere l’intero contenuto della formazione iniziale.

b)

Le persone di cui alla lettera a), punto 1), devono dimostrare la competenza linguistica, almeno a livello operativo, sia nell’usare le fraseologie sia nell’esprimersi in linguaggio chiaro, in conformità alla lettera c), nelle lingue utilizzate per la comunicazione bordo/terra presso l’aeroporto.

c)

Il richiedente deve dimostrare di essere in grado di:

(1)

comunicare efficacemente nelle situazioni di solo contatto vocale e nelle situazioni faccia a faccia;

(2)

comunicare con chiarezza e accuratezza su argomenti comuni e correlati all’attività lavorativa;

(3)

utilizzare strategie comunicative adeguate per scambiare messaggi e per riconoscere e risolvere i malintesi sia in un contesto generale sia in ambito professionale;

(4)

risolvere con successo le difficoltà linguistiche nate da complicazioni o eventi inaspettati che si verificano durante l’espletamento dell’attività di routine o delle mansioni di comunicazione con le quali hanno in genere familiarità;

(5)

parlare con un’inflessione dialettale o con un accento comprensibili alla comunità aeronautica.

d)

La competenza linguistica deve essere dimostrata da un certificato rilasciato dall’organizzazione che ha effettuato la valutazione, che attesti la lingua o le lingue conosciute, il livello o i livelli di competenza e la data della valutazione.

e)

Ad eccezione delle persone che hanno dimostrato di possedere competenze linguistiche a livello di esperto, le competenze linguistiche devono essere riesaminate ogni:

(1)

quattro anni dalla data della valutazione, se il livello che si dimostra di possedere corrisponde a quello operativo;

(2)

sei anni dalla data della valutazione, se il livello che si dimostra di possedere corrisponde a quello avanzato.

f)

Le competenze linguistiche devono essere dimostrate mediante un metodo di valutazione comprendente:

(1)

il processo con il quale viene effettuata la valutazione;

(2)

le qualifiche dei valutatori che effettuano valutazioni delle competenze linguistiche;

(3)

la procedura di ricorso.

g)

Il gestore aeroportuale deve mettere a disposizione corsi di lingua al fine di mantenere il livello richiesto di competenze linguistiche del suo personale.

h)

Il gestore aeroportuale deve assicurare l’attuazione di un programma di controllo di professionalità per il personale di cui alla lettera a), punto 1), per garantire:

(1)

che il personale continui ad essere competente;

(2)

che il personale sia a conoscenza delle regole e delle procedure che attengono ai relativi compiti e funzioni. Il gestore aeroportuale deve garantire che le persone di cui alla lettera a) siano sottoposte a controlli di professionalità a intervalli non superiori a 12 mesi dal completamento della loro formazione iniziale.


(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).».»


DECISIONI

31.8.2020   

IT

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L 282/17


DECISIONE (UE) 2020/1235 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2020

che autorizza la Grecia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 5742]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698 proroga il termine per il rilascio di una nuova carta del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, (2) portandolo a due mesi dalla ricezione della richiesta, qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

(2)

L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/698 proroga il termine per la sostituzione di una carta del conducente, portandolo a due mesi dalla ricezione della richiesta, qualora il conducente chieda tale sostituzione nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

(3)

Con lettera del 24 luglio 2020, la Grecia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di due mesi dei periodi compresi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/698. La Grecia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta in data 28 luglio 2020.

(4)

Secondo le informazioni fornite dalla Grecia, si presume che il rinnovo e la sostituzione delle carte del conducente restino impraticabili in Grecia anche dopo il 31 agosto 2020 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid‐19.

(5)

In risposta alla pandemia di Covid-19, la Grecia ha adottato una serie di misure straordinarie riguardanti il personale del settore pubblico, compreso il personale dei ministeri e dei servizi di trasporto regionale. Tali misure hanno inciso sulla capacità di rinnovo e di sostituzione delle carte tachigrafiche del conducente. Tra tali misure figurava un congedo speciale per i dipendenti pubblici, introdotto dalla normativa greca, che ha notevolmente ridotto il numero di persone disponibili per le attività in questione.

(6)

Con l’evolversi della pandemia in Grecia, le misure sono state progressivamente adeguate, attenuate e infine revocate. Nel complesso le misure hanno comportato una grave carenza di personale del settore pubblico e lunghi ritardi nel trattamento delle domande di rinnovo e di sostituzione delle carte del conducente.

(7)

La carenza di personale ha inoltre causato ritardi nella procedura di aggiudicazione di un contratto di assistenza tecnica per la produzione di carte tachigrafiche del conducente. L’autorità competente del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha bandito una procedura d’appalto aperta per un contratto biennale riguardante il rilascio di carte tachigrafiche intelligenti. Tale contratto è stato infine aggiudicato il 30 giugno 2020, tuttavia il contraente ha bisogno di un periodo di tempo minimo prima di poter rilasciare le carte. Fino ad allora, l’unico modo per rilasciare carte tachigrafiche intelligenti è ricorrere all’assistenza reciproca fornita dall’autorità di rilascio della carta del conducente polacca (CIA polacca), ma tale assistenza è limitata a un massimo di 6 000 carte.

(8)

Per giunta, secondo le informazioni fornite dalla Grecia, l’unico laboratorio responsabile del rilascio del certificato di interoperabilità conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 165/2014 non è in grado di organizzare test di interoperabilità prima della settimana 39 del 2020. Le carte potranno essere rilasciate solo dopo che tali test saranno stati ultimati con esito positivo.

(9)

In conseguenza di quanto esposto ai considerando da 5 a 8, più di 11 000 domande di rinnovo o di sostituzione delle carte del conducente sono attualmente sospese e non possono essere trattate nei tempi previsti.

(10)

È pertanto opportuno autorizzare la Grecia ad applicare una proroga dei periodi compresi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/698.

(11)

La Grecia ha comunicato il suo consenso all’adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia è autorizzata ad applicare una proroga di due mesi dei periodi compresi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/698.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2020

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 , relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).


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L 282/19


DECISIONE (UE) 2020/1236 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2020

che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 5745]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 6, e l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. L’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga la validità delle patenti di guida che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

(3)

Con lettera del 1o luglio 2020, i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698. Con lettera del 29 luglio 2020, i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata rivista. Mediante tale richiesta rivista i Paesi Bassi hanno in primo luogo richiesto l’autorizzazione ad applicare una proroga di tre mesi dei periodi compresi tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, ai fini di tale disposizione, nonché all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698. I Paesi Bassi hanno in secondo luogo richiesto l’autorizzazione ad applicare una proroga di due mesi dei periodi di sette mesi di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698. I Paesi Bassi hanno fornito informazioni supplementari a sostegno della loro richiesta in data 30 luglio 2020.

(4)

Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, si presume che la partecipazione ai corsi di formazione periodica, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione e il rinnovo delle patenti di guida nei Paesi Bassi restino impraticabili anche dopo il 31 agosto 2020 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID‐19.

(5)

In particolare, i Paesi Bassi hanno temporaneamente sospeso tutte le formazioni periodiche a norma della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Ciò ha portato alla cancellazione di circa 30 000 corsi che, in circostanze normali, si sarebbero altrimenti svolti. Di conseguenza, circa 2 400 conducenti professionisti non sono stati in grado di rinnovare i loro CIP entro i termini.

(6)

I corsi di formazione periodica sono ora ripresi e si stanno programmando corsi supplementari in aggiunta a quelli normali già previsti da maggio 2020 alla fine del 2020. Tuttavia, le misure necessarie al contenimento della COVID-19 impongono ancora limiti a tale riguardo. Gli istituti di formazione devono infatti rispettare le pertinenti prescrizioni dell’Istituto nazionale per la salute pubblica e l’ambiente (3), ad esempio consentendo alle persone, per quanto possibile, di mantenere una distanza di almeno 1,5 metri fra di loro.

(7)

La situazione è particolarmente problematica per quanto riguarda la formazione periodica dei conducenti di autobus. Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, molti conducenti che in data 10 settembre 2008 svolgevano l’attività di conducente di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri hanno conseguito un CIP come diritto acquisito a norma dell’articolo 4 della direttiva 2003/59/CE. In pratica, e a norma dell’articolo 4, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, molti dei CIP così rilasciati sono scaduti nella prima metà di settembre 2015, in quanto i Paesi Bassi si erano avvalsi della possibilità di prorogare fino a sette anni il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE. Di conseguenza, i conducenti in possesso di una patente di guida di categoria D1, D1+E, D o D+E che hanno rinnovato i loro CIP poco prima della scadenza nel 2015 devono rinnovarli nuovamente prima della scadenza il 10 settembre 2020. La stragrande maggioranza dei conducenti di autobus nei Paesi Bassi si trova in questa situazione. Non è chiaro se la capacità degli istituti di formazione consentirà a tutti loro di completare la formazione periodica entro i termini. Dato che il trasporto pubblico è ripreso in base all’orario normale, i conducenti hanno inoltre meno tempo disponibile per prendere parte ai corsi.

(8)

Per quanto riguarda le patenti di guida rilasciate a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i Paesi Bassi fanno menzione delle limitazioni temporanee imposte all’esercizio di professioni che implicano contatto fisico. Tali limitazioni hanno inciso sugli esami medici necessari a stabilire l’idoneità fisica e mentale di una persona per la guida («esami medici»). Di conseguenza, la media dei referti medici basati su tali esami e trasmessi ogni settimana all’autorità nazionale preposta al rilascio delle patenti di guida (CBR (5)) si è fortemente ridotta. A causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19 nei Paesi Bassi, sono stati rinviati e devono ancora essere eseguiti 28 000 esami medici, a cui si aggiungono quelli che devono essere effettuati ora e in un prossimo futuro per le patenti di guida che scadranno a breve.

(9)

Circa 25 000 medici effettuano esami medici nei Paesi Bassi. Il tempo necessario a eseguire i 28 000 esami medici che sono stati rinviati dipenderà fortemente dalla misura e dal ritmo con cui i medici potranno riprendere tali attività. Gli esami medici per il rinnovo delle patenti di guida sono solo una delle numerose attività di molti medici nei Paesi Bassi. A seguito del carico di lavoro aggiuntivo dovuto alla lotta contro la pandemia di COVID-19, i medici non sono stati in grado di effettuare tanti esami medici come di consueto.

(10)

Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, non è chiaro in che misura e con quale ritmo riprenderà la necessaria attività dei medici. È prevedibile che la capacità medica sarà progressivamente ripristinata e che nel contempo la domanda di esami medici aumenterà a seguito del periodo di lockdown. Si prevede pertanto che, anche dopo il ritorno ai livelli normali, pre-COVID-19, del numero di esami medici effettuati, gli effetti del rinvio degli esami si avvertiranno fino a maggio 2021.

(11)

Secondo i Paesi Bassi, è impossibile prevedere con precisione quante persone non saranno in grado di rinnovare entro i termini previsti le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Ciò dipenderà in larga misura dalla disponibilità di medici, che è in parte determinata su base regionale. È in ogni caso inevitabile che alcune delle persone che richiederanno il rinnovo della patente di guida incorreranno in ritardi dovuti alle liste d’attesa nel sistema sanitario, in particolare il 15 % circa di persone che devono consultare diversi medici. Il tempo medio necessario al rinnovo di una patente di guida per le persone che necessitano di un esame medico che ne stabilisca l’idoneità alla guida è di 125 giorni in caso di consultazione di un solo medico e di 179 giorni in caso di consultazione di diversi medici.

(12)

In base ai dati forniti dalla CBR, il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche (6) stima a circa 20 000 il numero di esami medici in arretrato al 1o dicembre 2020. Nell’ipotesi che la capacità medica si attesti nuovamente su livelli normali entro il primo trimestre del 2021, è probabile che tale arretrato continuerà a incidere sui conducenti con patenti di guida in scadenza dal 1o dicembre 2020. Si prevede tuttavia che la proroga richiesta tanto dei periodi compresi tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 quanto dei periodi di proroga della validità delle patenti di guida che altrimenti scadrebbe, o sarebbe scaduta, sarà sufficiente a garantire che tutti gli interessati siano in grado di rispettare le prescrizioni applicabili.

(13)

È pertanto opportuno autorizzare i Paesi Bassi ad applicare una proroga dei periodi compresi tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e dei periodi di sette mesi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698.

(14)

I Paesi Bassi hanno comunicato il loro consenso all’adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare le seguenti proroghe dei periodi di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698:

a)

una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698, ai fini dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento;

b)

una proroga di due mesi dei periodi di sette mesi di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento;

c)

una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento;

d)

una proroga di due mesi del periodo di sette mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2020

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10.

(2)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(3)  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

(4)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(5)  Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

(6)  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


31.8.2020   

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L 282/22


DECISIONE (UE) 2020/1237 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2020

che autorizza il Regno Unito ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 5757]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga la validità delle patenti di guida che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

(2)

L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698 proroga i termini relativi all’effettuazione dei controlli periodici da parte del titolare di una licenza di macchinista che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

(3)

Con lettera del 31 luglio 2020, il Regno Unito ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento e una proroga di quattro mesi del periodo di sette mesi di cui allo stesso articolo 3, paragrafo 1. Con la stessa lettera, il Regno Unito ha anche presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento.

(4)

Per quanto riguarda le patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, in Gran Bretagna la Driver and Vehicle Licensing Agency («DVLA») è responsabile del rilascio delle patenti di guida ed è in possesso dei dati relativi a 49 milioni di titolari di patente di guida e a oltre 40 milioni di detentori di veicoli immatricolati. La DVLA riceve in media circa 1,6 milioni di invii postali ogni mese. Sebbene i canali online della DVLA siano rimasti disponibili durante la pandemia, vi sono alcune operazioni che possono essere completate solamente presentando una domanda cartacea unitamente ai documenti giustificativi. In determinate circostanze, il rinnovo delle patenti di guida rientra tra tali operazioni. Ogni mese la DVLA riceve oltre 200 000 domande di rinnovo cartacee per i casi in cui i conducenti devono rinnovare il periodo di validità amministrativa della patente di guida o l’abilitazione alla guida se hanno un’età pari o superiore a 70 anni. Tra le persone che presentano domande cartacee rientrano anche i conducenti professionali che devono rinnovare l’abilitazione alla guida di autocarri e/o autobus come pure coloro i quali devono rinnovare patenti di guida soggette a restrizioni mediche. Il Regno Unito ritiene che il trattamento di tali domande e il rilascio delle patenti di guida rinnovate richieda la presenza di un numero significativo di dipendenti presso la sede della DVLA adibita al rilascio delle patenti di guida. In Irlanda del Nord il rinnovo delle patenti di guida è effettuato dalla Driver and Vehicle Agency («DVA»), che si trova ad affrontare limitazioni analoghe a quelle della DVLA in termini di capacità di rinnovo delle patenti di guida.

(5)

Per prevenire e contenere la diffusione della COVID-19 sono stati introdotti obblighi di chiusura di determinati locali e imprese nonché restrizioni in materia di circolazione e assembramenti in data 26 marzo in Inghilterra e Galles [The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations 2020; The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020], 28 marzo in Scozia [The Health Protection (Coronavirus) (Restrictions) (Scotland) Regulations 2020] e 28 marzo in Irlanda del Nord [The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) Regulations (Northern Ireland) 2020].

(6)

Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, la DVLA dispone di 6 000 dipendenti che lavorano principalmente in una sede nella quale sono svolte tutte le attività legate al rilascio delle patenti di guida. Quando sono state imposte le restrizioni dovute alla COVID-19, la DVLA ha dovuto diminuire il numero di dipendenti presenti in sede da 6 000 a 800 e ha ridotto tale numero a sole 300 unità durante le fasi iniziali delle restrizioni. Ciò ha fatto sì che la DVLA non sia stata in grado di gestire il consueto volume di operazioni. In circostanze normali, la DVLA tratta ogni mese circa 140 000 domande di rinnovo cartacee. Ad aprile 2020 i volumi trattati si sono ridotti a meno di 13 000 domande e sono poi risaliti appena sotto la quota di 30 000 domande a maggio 2020.

(7)

Sebbene si stia cercando in ogni modo di aumentare la capacità, il rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dalla normativa continua a incidere sul numero di dipendenti di cui la DVLA dispone simultaneamente per poter trattare le domande. La legge in Galles, dove ha sede la DVLA, impone alle organizzazioni di adottare ogni ragionevole misura per garantire il rispetto di una distanza di due metri all’interno di particolari locali. Il numero di dipendenti che possono essere simultaneamente presenti presso la sede adibita al rilascio delle patenti di guida è attualmente limitato a circa 1 600, ossia il 75 % in meno rispetto alla situazione pre-COVID-19. Di conseguenza, il numero di domande di rinnovo che la DVLA è attualmente in grado di trattare è notevolmente inferiore a 200 000 al mese e la capacità normale non sarà ripristinata prima del 2021.

(8)

Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, la previsione attuale è che tra il 1o settembre 2020 e il 31 dicembre 2020 la DVLA riceverà circa 1,5 milioni di patenti di guida da rinnovare. In tale contesto, la DVLA prevede di ricevere circa 200 000 domande cartacee ogni mese.

(9)

Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, la DVLA continua ad attuare misure aggiuntive per attenuare gli effetti della significativa carenza di personale. Tali misure non sono tuttavia sufficienti per consentire alla DVLA di tornare a trattare 200 000 domande di rinnovo cartacee ogni mese. La situazione è tale nonostante siano state adottate misure a largo raggio e che comprendono l’introduzione di turni per il trattamento delle domande al di fuori della normale giornata lavorativa, l’aumento del personale e delle capacità di accoglienza nonché l’affitto di spazi supplementari ad uso ufficio per consentire un incremento dei volumi delle attività legate al rilascio delle patenti di guida e rispettare nel contempo le norme di distanziamento sociale in vigore per mitigare l’impatto della COVID-19. Tali misure contribuiranno a un ritorno alla capacità normale nel 2021, ma non saranno sufficienti per consentire alla DVLA di tornare a trattare 200 000 domande di rinnovo cartacee ogni mese tra settembre e dicembre 2020.

(10)

Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, gli uffici della DVA (Irlanda del Nord) sono stati chiusi il 27 marzo 2020 e il trattamento delle domande cartacee è stato interrotto. I dipendenti che lavoravano a distanza sono stati in grado di trattare le domande presentate attraverso i canali online, ma non è stato possibile fare altrettanto per le domande cartacee. La DVA ha progressivamente aumentato il numero di dipendenti che si recano in ufficio, in un primo tempo per trattare le domande dei lavoratori essenziali, e ha messo a loro disposizione degli spazi temporanei aggiuntivi per far sì che il personale al lavoro in ufficio possa rispettare il distanziamento sociale. Una parte del personale continua a lavorare a distanza. Nonostante l’allentamento delle restrizioni, le limitazioni tuttora in vigore non agevolano l’accesso ai medici da parte di coloro che necessitano il completamento di certificati medici a sostegno della domanda di patente di guida. Come per la DVLA, qualsiasi ripristino delle restrizioni inciderebbe ulteriormente sulla capacità di trattamento delle domande da parte della DVA.

(11)

Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, il fatto che molti conducenti non siano stati in grado di presentare domanda di rinnovo della patente di guida costituisce un altro fattore che impedisce il ritorno alla normalità. A marzo 2020 determinati gruppi di persone, comprese quelle considerate particolarmente a rischio di contrarre una grave malattia a causa della COVID-19 o estremamente vulnerabili clinicamente, sono state invitate ad adottare una serie di misure più rigorose per isolarsi dagli altri. I conducenti appartenenti a tali gruppi non sono stati pertanto in grado di ottenere la documentazione necessaria o sottoporsi a esami medici al fine di presentare una domanda cartacea di rinnovo della patente di guida. Nonostante nel Regno Unito le restrizioni siano in fase di allentamento e i conducenti abbiano la possibilità di riprendere un maggior numero di attività quotidiane, restano tuttavia una serie di limitazioni. Ciò significa che alcuni tra questi conducenti non sono ancora in grado di fornire tutta la documentazione necessaria a presentare una domanda di rinnovo valida. L’allentamento delle restrizioni avviene inoltre a ritmi differenti nelle diverse nazioni costitutive del Regno Unito, il che complica ulteriormente la situazione.

(12)

Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, le persone di età pari o superiore a 70 anni e quelle con determinate patologie pregresse potrebbero voler ridurre al minimo il contatto con gli altri e preferirebbero non recarsi presso uffici postali o cabine per fototessera al fine di ottenere la documentazione necessaria al completamento di una domanda cartacea. Si prevede che circa 650 000 conducenti di età uguale o superiore a 70 anni dovranno rinnovare la patente di guida nel periodo compreso tra settembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Ciò significa che, senza un’ulteriore proroga, da settembre 2020 alcuni di questi 650 000 conducenti potrebbero trovarsi privi dell’abilitazione alla guida.

(13)

Per quanto riguarda l’effettuazione dei controlli periodici per i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Regno Unito presume che, almeno per alcuni macchinisti, essa resti impraticabile anche dopo il 31 agosto 2020.

(14)

Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, un numero significativo di controlli medici periodici per i macchinisti è stato sospeso nel periodo compreso tra il 26 marzo 2020 e il 4 luglio 2020 a causa dei rigorosi controlli posti in essere dal governo per impedire la diffusione della COVID-19. Da inizio maggio 2020 le restrizioni hanno iniziato ad attenuarsi e i controlli medici periodici sono gradualmente ripresi. Il Regno Unito ha fornito orientamenti sulle modalità di svolgimento dei controlli periodici nel rispetto delle misure vigenti per il controllo della COVID-19. Nonostante l’allentamento delle norme di distanziamento sociale abbia consentito l’effettuazione di alcuni controlli periodici, la sospensione di molti appuntamenti programmati tra marzo 2020 e luglio 2020 ha tuttavia portato a un accumulo di controlli medici in arretrato che devono ancora essere effettuati.

(15)

Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, l’accumulo di tali controlli medici (rinviati) in arretrato comporterà l’effettuazione di 162 controlli medici periodici supplementari ogni mese in aggiunta ai circa 250 controlli medici che dovranno essere effettuati fino alla fine di dicembre 2020. Ciò eserciterà un’ulteriore pressione sul carico di lavoro dei medici che effettuano tali controlli periodici e nel contempo, in caso di introduzione di misure di lockdown mirate nelle rispettive località di residenza, obbligherà i macchinisti a percorrere notevoli distanze per raggiungere i centri medici.

(16)

Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, nell’ambito delle procedure stabilite per il controllo dell’idoneità medica e delle competenze dei macchinisti, potranno essere effettuati meno controlli del solito a causa delle restrizioni di distanziamento sociale e delle prescrizioni aggiuntive in materia di pulizia. Tutto ciò aumenta la difficoltà di gestione dell’accumulo di controlli periodici rinviati. Si prevede inoltre che, a causa della loro vulnerabilità clinica, un certo numero di macchinisti non sarà in grado di recarsi presso un ospedale o un centro di formazione fino a quando la COVID-19 circolerà tra la popolazione.

(17)

È pertanto opportuno autorizzare il Regno Unito ad applicare una proroga del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 e del periodo di sette mesi di cui allo stesso articolo. È inoltre opportuno autorizzare Regno Unito ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare le seguenti proroghe dei periodi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698:

a)

una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698;

b)

una proroga di quattro mesi del periodo di sette mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698;

c)

una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2020

Per la Commissione

Adina-Ioana VALEAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10.

(2)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(3)  Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 282/26


DECISIONE 2019/15 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

dell’11 dicembre 2019

sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’EU-OSHA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (2),

visto il regolamento interno del Consiglio di amministrazione dell’EU-OSHA,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 17 ottobre 2019 e gli orientamenti del GEPD sull’articolo 25 del nuovo regolamento e le norme interne,

considerando che:

(1)

L’EU-OSHA svolge le proprie attività in conformità del regolamento (UE) 2019/126.

(2)

Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli da 14 a 21, degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e ai doveri previsti dagli articoli da 14 a 21, dovrebbero basarsi sulle norme interne che saranno adottate dall’Agenzia, laddove non si basino su atti giuridici adottati in base ai trattati.

(3)

Tali norme interne, comprese le relative disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non dovrebbero applicarsi qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati.

(4)

Quando l’Agenzia esercita le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, deve considerare se siano applicabili le deroghe previste in tale regolamento.

(5)

Nell’ambito delle proprie funzioni amministrative l’Agenzia può condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, avviare attività preliminari riguardanti i casi di potenziali irregolarità segnalate all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), trattare denunce di irregolarità, gestire procedure (formali e informali) di prevenzione delle molestie nonché reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati (RPD), in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini interne sulla sicurezza (informatica). L’Agenzia può altresì gestire le richieste di accesso alla cartella clinica dei membri del personale.

L’Agenzia tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati oggettivi quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, aspetti amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

(6)

L’Agenzia, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno della stessa per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.

(7)

I dati personali sono conservati in modo sicuro in formato elettronico o cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento degli stessi a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. Le cartelle cliniche sono conservate dal medico del fornitore esterno di servizi usato dall’Agenzia. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla riservatezza o nei registri dell’Agenzia.

(8)

Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati svolti dall’Agenzia nell’ambito di indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) per casi di molestia, reclami interni ed esterni, audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (informatica) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE), nonché nell’ambito della gestione delle richieste di accesso alle cartelle cliniche.

(9)

Tali norme interne dovrebbero applicarsi ai trattamenti dei dati svolti anteriormente all’avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo dei loro risultati. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dall’Agenzia alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

(10)

Nei casi in cui si applichino tali regole interne, l’Agenzia deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.

(11)

In tale ambito, l’Agenzia è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto alla comunicazione di informazioni, all’accesso e alla rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sanciti nel regolamento (UE) 2018/1725.

(12)

Tuttavia, l’Agenzia può essere costretta a limitare la comunicazione di informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure.

(13)

L’Agenzia può quindi limitare la comunicazione di informazioni allo scopo di proteggere l’indagine e i diritti e le libertà fondamentali degli altri interessati.

(14)

L’Agenzia dovrebbe monitorare periodicamente che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena cessino di sussistere.

(15)

Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento del rinvio e durante le revisioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l’Agenzia, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21 e negli articoli 35 e 36, nonché nell’articolo 4, in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nell’ambito del funzionamento amministrativo dell’Agenzia, la decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dalla stessa ai fini di: condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari e attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di molestie e reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini sulla sicurezza (informatica) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE), procedere nell’ambito di cause di diritto civile e gestire richieste di accesso alle cartelle cliniche.

3.   Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, aspetti amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

4.   Quando l’Agenzia esercita le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, deve considerare se siano applicabili le deroghe previste in tale regolamento.

5.   Fatte salve le condizioni di cui alla presente decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o riservatezza delle comunicazioni.

Articolo 2

Indicazione precisa del titolare del trattamento e garanzie

1.   Le garanzie predisposte per prevenire violazioni, sottrazioni o divulgazioni di dati non autorizzate sono le seguenti:

a)

i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato;

b)

tutti i dati elettronici sono memorizzati in un’applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza dell’Agenzia e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale;

c)

la banca dati è protetta da password nell’ambito di un sistema di accesso SSO (Single Sign On) ed è collegata automaticamente all’ID dell’utente e alla password. La sostituzione degli utenti è rigorosamente vietata. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti;

d)

il medico del fornitore esterno di servizi, che conserva le cartelle cliniche, è vincolato da clausole contrattuali specifiche sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali;

e)

tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l’obbligo della riservatezza.

2.   Il titolare del trattamento è l’Agenzia, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati in merito ai titolari del trattamento delegati mediante comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito Internet e/o sull’Intranet dell’Agenzia.

3.   Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, esso non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla riservatezza o nei registri di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

4.   Qualora l’Ufficio consideri di applicare una limitazione, viene valutato il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e a quello di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell’Agenzia, ad esempio distruggendo elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, quelli legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.

Articolo 3

Limitazioni

1.   Eventuali limitazioni sono applicate dall’Agenzia esclusivamente per salvaguardare:

a)

la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa degli Stati membri;

b)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione contro minacce alla sicurezza pubblica;

c)

altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

d)

la sicurezza interna delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, comprese le relative reti di comunicazione elettronica;

e)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento delle violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

f)

una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c);

g)

la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

h)

l’esecuzione delle azioni di diritto civile.

2.   Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, l’Agenzia può applicare limitazioni riguardanti i dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, autorità competenti degli Stati membri o paesi terzi o organizzazioni internazionali rispettivamente nei seguenti casi:

a)

quando l’esercizio di tali diritti e doveri potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione in virtù di altri atti giuridici previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione;

b)

quando l’esercizio di tali diritti e doveri potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base degli atti di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)

quando l’esercizio di tali diritti e doveri potrebbe compromettere la cooperazione tra l’Agenzia e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali nell’esercizio delle sue funzioni.

Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), l’Agenzia consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che all’Agenzia non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno degli atti di cui alle summenzionate lettere.

3.   Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

4.   Se si considera l’applicazione di limitazioni, si effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti norme. Tale procedura è documentata in ogni caso mediante una nota di valutazione interna.

5.   Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non annullerebbe più l’effetto della limitazione imposta né lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.

Articolo 4

Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati

1.   L’Agenzia informa senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati (RPD) ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce all’RPD l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta in detto registro la data in cui ha informato il responsabile della protezione dei dati.

2.   L’RPD può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione delle limitazioni. Il titolare del trattamento informa per iscritto il proprio RPD circa l’esito del riesame richiesto.

3.   Il titolare del trattamento informa l’RPD quando la limitazione cessa di sussistere.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto all’informazione può essere limitato dal titolare del trattamento nell’ambito dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (informatica) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla riservatezza e nei registri, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito internet e/o sull’intranet, che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, l’Agenzia include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.

2.   Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, se proporzionato, l’Agenzia informa anche singolarmente tutti i soggetti considerati interessati nella specifica operazione di trattamento dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.

3.   Qualora l’Agenzia limiti, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2, essa registra le ragioni di tale limitazione e il motivo giuridico conformemente all’articolo 3 della presente decisione, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.

La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

4.   La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, l’Agenzia fornisce all’interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell’applicazione di una limitazione. Nel contempo, l’Agenzia informa l’interessato in merito alla possibilità di presentare in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’Agenzia riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente. Successivamente, il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

Articolo 6

Diritto di accesso degli interessati

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (informatica) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

i)

gestione delle richieste di accesso alla propria cartella clinica.

Qualora, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l’accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, l’Agenzia limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

2.   Qualora l’Agenzia limiti, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, essa procede nel modo seguente:

a)

informa l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

b)

registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della relativa necessità, proporzionalità e durata.

Le limitazioni imposte in merito all’accesso alla propria cartella clinica riguardano esclusivamente l’accesso diretto in relazione ai dati medici personali di natura psicologica e psichiatrica, laddove l’accesso a tali dati costituisce un rischio potenziale per le informazioni mediche dell’interessato. Tale limitazione deve essere proporzionata a quanto strettamente necessario per proteggere i dati dell’interessato. L’accesso a tali informazioni è consentito tramite l’intermediazione di un medico scelto dall’interessato. A tale medico è dato accesso a tutte le informazioni e potere discrezionale di decidere in che modo e quale accesso fornire ai dati dell’interessato.

La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata qualora annulli l’effetto della limitazione in conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

L’Agenzia riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’indagine pertinente. Successivamente, il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

3.   La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 7

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (informatica) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

2.   Qualora l’Agenzia limiti, integralmente o in parte, l’applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento di cui all’articolo 18, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, essa adotta le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 8

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la comunicazione di una violazione dei dati personali può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (informatica) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

2.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure formali in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

indagini sulla sicurezza (informatica) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

3.   Laddove l’Agenzia limiti la comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, essa annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione. Si applica l’articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bilbao, l’11 dicembre 2019.

Per l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Christa SCHWENG

Presidente del consiglio di amministrazione


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).