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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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27.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1221 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2020
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 agosto 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2), il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
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(2) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
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(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo all’importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento. |
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(4) |
A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010. |
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(5) |
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 27 agosto 2020, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione. |
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(6) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 27 agosto 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 27 agosto 2020
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio all’importazione (1) (2) (EUR/t) |
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1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro da seme |
0,00 |
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1001 19 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
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di qualità media, diverso da quello da seme |
0,00 |
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di qualità bassa, diverso da quello da seme |
0,00 |
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Ex10019120 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
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Ex10019900 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
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1002 10 00 |
SEGALA da seme |
0,00 |
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1002 90 00 |
SEGALA non destinata alla semina |
0,00 |
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1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
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1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (3) |
0,00 |
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1007 10 90 |
SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina |
0,00 |
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1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina |
0,00 |
(1) A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l’importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:
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— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez; |
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— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico. |
(2) Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
(3) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
1.
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:|
(EUR/t) |
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Frumento tenero (1) |
Granturco |
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Borsa |
Minneapolis |
Chicago |
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Quotazione |
171,012 |
108,779 |
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Premio sul Golfo |
- |
28,281 |
|
Premio sui Grandi Laghi |
28,148 |
- |
2.
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:|
Spese di nolo: Golfo del Messico – Rotterdam: |
20,631 |
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Spese di nolo: Grandi laghi – Rotterdam: |
40,839 |
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
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27.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/5 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1222 DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2020
relativa all’approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a motore a combustione interna per quanto riguarda le condizioni NEDC a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 19 dicembre 2019 i costruttori Toyota Motor Europe, Opel Automobile GmbH-PSA, FCA Italy SpA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford-Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd., Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Škoda Auto a.s., BMW AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG e Volkswagen AG Nutzfahrzeuge, hanno presentato congiuntamente una domanda di approvazione («la domanda») a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente dei veicoli che si avvale di diodi a emissione di luce («luce esterna efficiente a LED») come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a motore a combustione interna che possono essere alimentati con benzina, diesel e determinati combustibili alternativi. |
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(2) |
La domanda è stata valutata conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 (2) della Commissione, e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (versione luglio 2018) (4). A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631, la domanda era corredata di una relazione di verifica effettuata da un organismo indipendente e certificato. |
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(3) |
La domanda fa riferimento a riduzioni delle emissioni di CO2 che non possono essere dimostrate con misurazioni effettuate in conformità del nuovo ciclo di guida europeo («prova NEDC») di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5). |
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(4) |
L’uso di diodi a emissione di luce per migliorare l’efficienza dell’illuminazione esterna è già stato approvato per alcune luci esterne di autoveicoli con le decisioni di esecuzione della Commissione 2014/128/UE (6), (UE) 2015/206 (7), (UE) 2016/160 (8) e (UE) 2016/587 (9) («precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni») come tecnologia innovativa in grado di ridurre le emissioni di CO2 in un modo solo parzialmente contemplato dalle misurazioni effettuate nell’ambito della prova NEDC. |
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(5) |
Sulla base dell’esperienza acquisita con la valutazione delle domande nel quadro delle precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni, nonché delle relazioni e informazioni accluse alla domanda, è stato dimostrato in modo soddisfacente e conclusivo che una luce o una combinazione di luci esterne efficienti a LED soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 e garantisce una riduzione delle emissioni di CO2 pari ad almeno 1 g di CO2/km, rispetto a un insieme simile di luci esterne di riferimento. |
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(6) |
Oltre all’illuminazione esterna del veicolo, per la quale l’uso di luci LED efficienti è già stato approvato nelle precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni, la domanda fa riferimento anche all’uso di luci esterne efficienti a LED in luci d’angolo, di curva statica, di ingombro e laterali. Poiché questo tipo di luci non viene acceso durante le misurazioni effettuate nell’ambito della prova NEDC, è opportuno che anche per esse venga approvato l’uso di luci esterne efficienti a LED. |
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(7) |
La domanda stabilisce una metodologia per determinare i risparmi di CO2 derivanti dall’uso di luci esterne efficienti a LED in una serie di luci per veicoli commerciali leggeri con motori a combustione interna che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85. |
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(8) |
Considerando la limitata disponibilità di E85 sul mercato dell’Unione nel suo complesso, non si ritiene giustificato operare una distinzione tra questo carburante e la benzina ai fini del metodo di prova. |
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(9) |
I richiedenti hanno fornito studi a sostegno del fatto che, per quanto riguarda l’uso dell’illuminazione esterna dei veicoli, i modelli di utilizzo da parte dei veicoli commerciali leggeri e delle autovetture sono sufficientemente simili da consentire l’applicazione ai veicoli commerciali leggeri della stessa metodologia stabilita nelle precedenti decisioni di esecuzione. |
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(10) |
Tuttavia, per quanto riguarda le luci d’angolo, di curva statica, di ingombro e laterali, non contemplate dalle ultime decisioni di esecuzione, i richiedenti hanno proposto di includere nella metodologia di prova dei fattori di utilizzo e dei valori per il consumo di energia specifici. Dato che i fattori di utilizzo e i valori per il consumo energetico proposti dai richiedenti per tali luci danno luogo a valori che possono essere considerati prudenti, è opportuno aggiungere tali fattori e valori alla metodologia di prova. |
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(11) |
La metodologia dovrebbe inoltre essere integrata al fine di assicurare che sia possibile tenere conto della presenza di un sistema di fari direzionali anteriori (AFS) per i fari anabbaglianti. |
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(12) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la metodologia di prova modificata dovrebbe essere considerata adeguata per determinare i risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia innovativa per i veicoli commerciali leggeri. |
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(13) |
I costruttori dovrebbero avere la possibilità di chiedere a un’autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso di luci esterne efficienti a LED laddove siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente decisione. A tal fine, i costruttori dovrebbero accertarsi che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato che confermi che la tecnologia innovativa soddisfa le condizioni stabilite nella presente decisione e che i risparmi sono stati determinati conformemente al metodo di prova di cui all’allegato della presente decisione. |
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(14) |
Al fine di assicurare una più ampia diffusione della tecnologia innovativa negli autoveicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di presentare un’unica domanda per attestare, attraverso un’unica certificazione, i risparmi di CO2 derivanti da varie luci esterne efficienti a LED. È tuttavia opportuno accertare che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quelle luci esterne a LED che offrono la maggiore efficienza. |
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(15) |
Spetta all’autorità di omologazione verificare accuratamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente decisione per la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso di una tecnologia innovativa. Se la certificazione è rilasciata, l’autorità di omologazione responsabile dovrebbe accertarsi che tutti gli elementi presi in considerazione per la certificazione siano registrati in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica e che insieme a questa viene conservata, e che tali informazioni siano messe a disposizione della Commissione su richiesta. |
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(16) |
Al fine di determinare il codice generale di ecoinnovazione da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), è necessario attribuire alla tecnologia innovativa un codice individuale. |
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(17) |
A decorrere dal 2021 il rispetto da parte dei costruttori dei loro obiettivi specifici per le emissioni di CO2 deve essere stabilito sulla base delle emissioni di CO2 determinate conformemente alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (11). I risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia innovativa certificati conformemente alla presente decisione possono pertanto essere presi in considerazione nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori solo per l’anno civile 2020, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Tecnologia innovativa
L’uso di diodi a emissione luminosa efficienti per l’illuminazione esterna è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 per l’utilizzo in veicoli commerciali leggeri che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o da una combinazione di tali carburanti, se è utilizzato in una o più delle seguenti luci esterne:
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a) |
proiettore anabbagliante (anche con sistema di fari direzionali anteriori); |
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b) |
proiettore abbagliante; |
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c) |
luce di posizione anteriore; |
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d) |
fendinebbia anteriore; |
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e) |
fendinebbia posteriore; |
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f) |
indicatore di direzione anteriore; |
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g) |
indicatore di direzione posteriore; |
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h) |
luce di illuminazione della targa; |
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i) |
luce di retromarcia; |
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j) |
luce d’angolo; |
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k) |
luce di curva statica; |
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l) |
luci di ingombro; |
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m) |
luci laterali. |
Articolo 2
Domanda di certificazione dei risparmi di CO2
1. Il costruttore può chiedere a un’autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 derivanti dall’uso di una o più luci esterne efficienti a LED facendo riferimento alla presente decisione.
2. Il costruttore si accerta che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato che confermi che sono state rispettate le condizioni di cui all’articolo 1.
3. Se i risparmi di CO2 sono stati certificati conformemente all’articolo 3, il costruttore si accerta che i risparmi certificati e il codice di ecoinnovazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, siano registrati nel certificato di conformità dei veicoli interessati.
Articolo 3
Certificazione dei risparmi di CO2
1. L’autorità di omologazione si accerta che i risparmi di CO2 ottenuti grazie all’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando il metodo di cui all’allegato.
2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da più di una luce esterna efficiente a LED di cui all’articolo 1, in relazione a una versione del veicolo, l’autorità di omologazione determina quale dei sistemi di illuminazione esterna sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è utilizzato ai fini del paragrafo 4.
3. Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:
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a) |
per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC; |
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b) |
per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina. |
4. L’autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e il codice dell’ecoinnovazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
5. L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.
6. L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 solo se ritiene che la tecnologia innovativa sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 1, e se il risparmio di CO2 ottenuto è di 1 g CO2/km o superiore, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014.
Articolo 4
Codice di ecoinnovazione
1. Alla tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione è attribuito il codice di ecoinnovazione n. 34.
2. I risparmi di CO2 registrati in riferimento a tale codice di ecoinnovazione possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore per l’anno civile 2020.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).
(3) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).
(4) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf
(5) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(6) Decisione di esecuzione 2014/128/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa all’approvazione del modulo a diodi emettitori di luce (LED) per anabbaglianti «E-Light» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte da autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 30).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2015/206 della Commissione, del 9 febbraio 2015, relativa all’approvazione del sistema Daimler AG di illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 52).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2016/160 della Commissione, del 5 febbraio 2016, relativa all’approvazione del sistema Toyota Motor Europe di illuminazione esterna efficiente mediante l’uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 70).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all’approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 17).
(10) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
ALLEGATO
Metodologia da utilizzare nell’ambito del NEDC per la determinazione dei risparmi di CO2 dei sistemi di illuminazione esterni a LED efficienti per l’utilizzo in veicoli commerciali leggeri
1. INTRODUZIONE
Il presente allegato definisce la metodologia per determinare i risparmi di emissioni di CO2 (biossido di carbonio) da attribuire all’uso di un’illuminazione esterna efficiente avvalendosi di una o di una combinazione appropriata di luci LED di cui all’articolo 1, per l’utilizzo in veicoli commerciali leggeri N1 con motore a combustione interna.
2. CONDIZIONI DI PROVA
Le condizioni di prova devono soddisfare le prescrizioni dei regolamenti UN/ECE n. 4 (1), 6 (2), 7 (3), 19 (4), 23 (5), 38 (6), 48 (7), 91 (8), 100 (9), 112 (10), 119 (11) e 123 (12) (1). Il consumo di energia è determinato in riferimento al punto 6.1.4 del regolamento UN/ECE n. 112, e all’allegato 10, punti 3.2.1 e 3.2.2, dello stesso regolamento .
Per il sistema di fari direzionali anteriori (AFS) per i fari anabbaglianti che rientra in almeno due delle classi C, E, V o W, di cui al regolamento UN/ECE n. 123 (cfr. tabella 1), le misurazioni del consumo di energia devono essere effettuate all’intensità di LED di ciascuna classe (Pk), dove k corrisponde a ciascuna classe definita nella tabella 1 del regolamento UN/ECE 123.
Se è stato concordato con il servizio tecnico che la classe C è l’intensità rappresentativa/media dei LED destinati al veicolo, le misurazioni del consumo di energia vanno effettuate con le stesse modalità utilizzate per qualsiasi altra luce a LED per l’illuminazione esterna inclusa nella combinazione.
Tabella 1
Classi del sistema AFS a fascio anabbagliante
|
Classe |
Cfr. il punto 1.3 e la nota a piè di pagina n. 2 del regolamento UN/ECE n. 123 |
% di intensità del LED |
Modalità di attivazione (*1) |
|
C |
Fascio anabbagliante di base (campagna) |
100 % |
50 km/h < velocità < 100 km/h o se non è attivata, in nessuna modalità, un’altra classe di fasci anabbaglianti (V, W, E) |
|
V |
Città |
85 % |
Velocità < 50 km/h |
|
E |
Autostrada |
110 % |
Velocità > 100 km/h |
|
W |
Condizioni meteorologiche sfavorevoli |
90 % |
Tergicristallo attivo per > 2 minuti |
2.1. Apparecchiature di prova
Si utilizzano le apparecchiature di prova di seguito descritte:
|
— |
un’unità di alimentazione (ossia, un alimentatore a tensione variabile); |
|
— |
due multimetri digitali, uno per misurare la corrente continua, l’altro per misurare la tensione di corrente continua. |
La figura 1 illustra una possibile configurazione dell’apparecchiatura di prova in cui il multimetro per misurare la corrente continua è integrato nell’unità di alimentazione.
2.2. Determinazione dei risparmi di energia
2.2.1. Misurazione del consumo di energia
Per ciascuna luce esterna efficiente a LED inclusa in una combinazione, la misurazione della corrente è effettuata a una tensione di 13,2 V. I moduli LED attivati da un congegno elettronico di regolazione della sorgente luminosa sono misurati in base alle istruzioni del richiedente.
Il costruttore può chiedere ulteriori misurazioni della corrente effettuate ad altre tensioni, laddove ne possa dimostrare la necessità sulla base di una documentazione verificata.
Le misurazioni (n) sono comunque effettuate, consecutivamente, almeno cinque volte. La tensione applicata e la corrente misurata sono registrate al quarto decimale.
Il consumo di energia è determinato moltiplicando la tensione per la corrente misurata. La media del consumo di energia per ciascuna luce esterna efficiente a LED (
Formula 1
dove
|
|
è la tensione di prova di ciascuna luce LED i del veicolo |
|
|
è l’intensità della corrente misurata di ciascuna luce LED i del veicolo |
|
n |
è il numero di misurazioni del campione |
|
j |
indica una misurazione individuale del consumo di energia |
Nel caso dei sistemi AFS a fascio anabbagliante, il consumo di energia (
Formula 2
dove
|
|
è il consumo di energia all’intensità LED di ciascuna classe k, come media di n misurazioni consecutive. |
|
K |
è il numero di classi associate all’AFS a fascio anabbagliante. |
|
NEDC_share |
è la percentuale di tempo del ciclo NEDC per intervallo di velocità in ciascuna classe, come definita nella tabella 2. |
Tabella 2
Durata del ciclo NEDC per intervallo di velocità
|
Intervallo di velocità |
NEDC_share |
|
< 50 km/h |
0,6805 |
|
50 – 100 km/h |
0,2881 |
|
> 100 km/h |
0,0314 |
Se il sistema AFS a fascio anabbagliante non rientra in tutte e quattro le classi indicate nella tabella 1, le NEDC_share delle classi mancanti sono attribuite alla classe C.
2.2.2. Calcolo dei risparmi di energia
I risparmi energetici di ciascuna luce LED efficiente per l’illuminazione esterna (ΔPi) [W] sono calcolati secondo la formula 3.
Formula 3
dove
|
|
è il consumo di energia della luce i del veicolo di riferimento [W] |
|
|
è il consumo di energia medio della luce i del veicolo ecoinnovativo [W] |
Il consumo di energia dei differenti tipi di luci del veicolo di riferimento è definito nella tabella 3.
Tabella 3
Consumo di energia dei diversi tipi di luci del veicolo di riferimento
|
Luce del veicolo |
Consumo di energia (PB) [W] |
|
Proiettore anabbagliante |
137 |
|
Proiettore abbagliante |
150 |
|
Luce di posizione anteriore |
12 |
|
Luce di illuminazione della targa |
12 |
|
Proiettore fendinebbia anteriore |
124 |
|
Proiettore fendinebbia posteriore |
26 |
|
Indicatore di direzione anteriore |
13 |
|
Indicatore di direzione posteriore |
13 |
|
Luce di retromarcia |
52 |
|
Luce d’angolo |
44 |
|
Luce di curva statica |
44 |
|
Luci d’ingombro (larghezza veicoli > 2,1 m) |
12 |
|
Luci laterali (lunghezza veicoli > 6 m) |
24 |
3. CALCOLO DEI RISPARMI DI CO2
I risparmi di CO2 sono calcolati secondo la formula 4.
Formula 4
dove,
|
v |
è la velocità media di guida del NEDC, pari a 33,58 km/h |
|
ηA |
è l’efficienza dell’alternatore, pari a 0,67 |
|
UFi |
è il fattore di utilizzazione della luce i del veicolo quale definito nella tabella 4. |
|
VPe |
è il consumo di energia effettiva per ogni combustibile approvato, come definito nella tabella 5 |
|
CF |
è il fattore di conversione del combustibile come definito nella tabella 6. |
Tabella 4
Fattore di utilizzazione delle diverse luci del veicolo
|
Luce del veicolo |
Fattore di utilizzazione (UF) |
|
Proiettore anabbagliante |
0,33 |
|
Proiettore abbagliante |
0,03 |
|
Luce di posizione anteriore |
0,36 |
|
Luce di illuminazione della targa |
0,36 |
|
Proiettore fendinebbia anteriore |
0,01 |
|
Proiettore fendinebbia posteriore |
0,01 |
|
Indicatore di direzione anteriore |
0,15 |
|
Indicatore di direzione posteriore |
0,15 |
|
Luce di retromarcia |
0,01 |
|
Luce d’angolo |
0,025 |
|
Luce di curva statica |
0,039 |
|
Luci d’ingombro (larghezza veicoli > 2,1 m) |
0,36 |
|
Luci laterali (lunghezza veicoli > 6 m) |
0,36 |
Tabella 5
Consumo di energia effettiva
|
Tipo di motore |
Consumo di energia effettiva VPe [l/kWh] |
|
Benzina/E85 |
0,264 |
|
Benzina/E85 turbo |
0,280 |
|
Diesel |
0,220 |
|
GPL |
0,342 |
|
GPL turbo |
0,363 |
|
|
Consumo di energia effettiva VPe [m3/kWh] |
|
GNC (G20) |
0,259 |
|
GNC (G20) turbo |
0,275 |
Tabella 6
Fattore di conversione dei combustibili
|
Tipo di combustibile |
Fattore di conversione (CF) [g CO2/l] |
|
Benzina/E85 |
2 330 |
|
Diesel |
2 640 |
|
GPL |
1 629 |
|
|
Fattore di conversione (CF) [g CO2/m3] |
|
GNC (G20) |
1 795 |
4. CALCOLO DELL’INCERTEZZA DEI RISPARMI DI CO2
4.1. Metodo generale
L’incertezza dei risparmi di CO2 (
Formula 5
dove,
|
m |
è il numero di luci esterne a LED della combinazione sottoposta a prova. |
|
|
è il margine statistico del consumo di energia di ciascuna i-esima luce LED montata sul veicolo ecoinnovativo, calcolato secondo la formula 6. |
Formula 6
Nel caso di un sistema AFS a fascio anabbagliante, il margine statistico del consumo di energia (
Formula 7
Formula 8
dove,
|
n |
è il numero di misurazioni del consumo di energia, pari ad almeno 5 misurazioni come indicato al punto 2.2.1. |
|
i |
corrisponde a ciascuna luce del veicolo |
|
j |
indica una misurazione individuale del consumo di energia |
|
|
è la media dei valori n di Pk |
|
K |
è il numero di classi associate all’AFS a fascio anabbagliante. |
5. ARROTONDAMENTO
I risparmi di CO2 (
Ciascun valore utilizzato per il calcolo dei risparmi di CO2 può essere applicato senza arrotondamenti o arrotondandolo al numero minimo di decimali che consente di ottenere l’impatto combinato massimo (cioè, l’impatto combinato di tutti i valori arrotondati) sui risparmi inferiore a 0,25 [g CO2/km].
6. CONTROLLO RISPETTO ALLA SOGLIA MINIMA DI RISARMIO DI CO2
L’autorità di omologazione si assicura che per ogni tipo, variante e versione di un veicolo munito di luci esterne efficienti a LED, è soddisfatta la soglia di riduzione minima di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014.
Al momento di verificare se il criterio della riduzione minima è soddisfatto, l’autorità di omologazione tiene conto, conformemente alla formula 9, dei risparmi di CO2 di cui al punto 3 e dell’incertezza di cui al punto 4.
Formula 9
dove,
|
MT |
soglia minima (Minumum Threshold) pari a 1 g CO2/km |
|
|
sono i risparmi di CO2 [g CO2/km] quali definiti al punto 3 |
|
|
è l’incertezza dei risparmi di CO2 calcolata conformemente al punto 4 [g CO2/km]. |
7. CALCOLO DEI RISPARMI DI CO2
L’autorità di omologazione deve certificare i risparmi di CO2 conformemente al punto 3 sulla base delle misurazioni del sistema di illuminazione LED e delle lampade alogene di riferimento utilizzando il metodo di prova di cui al presente allegato. Se i risparmi di emissioni di CO2 sono inferiori alla soglia di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014, si applica l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento.
(1) () GU L 4 del 7.1.2012, pag. 17, (2) GU L 213 del 18.7.2014, pag. 1, (3) GU L 285 del 30.9.2014, pag. 1, (4) GU L 250 del 22.8.2014, pag. 1, (5) GU L 237 dell’8.8.2014, pag. 1, (6) GU L 148 del 12.6.2010, pag. 55, (7) GU L 323 del 6.12.2011, pag. 46, (8) GU L 164 del 30.6.2010, pag. 69, (9) GU L 302 del 28.11.2018, pag. 114, (10) GU L 250 del 22.8.2014, pag. 67, (11) GU L 89 del 25.3.2014, pag. 101, (12) GU L 222 del 24.8.2010, pag. 1.
(*1) Le velocità di attivazione devono essere controllate per ciascun veicolo ai sensi del regolamento UN/ECE n. 48, sezione 6, capitolo 6.22, punti 6.22.7.4.1 (classe C), 6.22.7.4.2 (classe V), 6.22.7.4.3 (classe E), 6.22.7.4.4 (classe W).
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
|
27.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/15 |
DECISIONE n. 64 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L’ASILO
del 6 luglio 2020
che adotta norme interne relative alla limitazione di taluni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento dell’EASO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L’ASILO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,
visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (2), in particolare l’articolo 29,
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 20 maggio 2020 e gli orientamenti del GEPD sull’articolo 25 del nuovo regolamento e le norme interne,
previa consultazione del comitato del personale,
considerando quanto segue:
|
(1) |
EASO svolge le proprie attività in conformità del regolamento (UE) n. 439/2010. |
|
(2) |
In conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli da 14 a 21 e degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 21, dovrebbero basarsi sulle norme interne che saranno adottate da EASO, laddove non si basino su atti giuridici adottati in base ai trattati. |
|
(3) |
Tali norme interne, comprese le disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non dovrebbero applicarsi qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti dell’interessato. |
|
(4) |
Quando esercita le sue funzioni rispetto ai diritti dell’interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, EASO valuta se sia applicabile una delle deroghe previste da tale regolamento. |
|
(5) |
Nell’ambito del proprio operato, EASO può condurre indagini amministrative, avviare procedimenti disciplinari o attività preliminari riguardanti i casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, attuare procedure (formali e informali) di prevenzione delle molestie, trattare reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini interne sulla sicurezza (IT) e gestire le richieste dei membri del personale per l’accesso alle loro cartelle cliniche. EASO tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività). |
|
(6) |
EASO, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento (dei dati), indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno di EASO volte a riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali. |
|
(7) |
I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, al fine di impedirne l’abuso o l’accesso illecito da parte di persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza, o il trasferimento dei dati ad esse. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati o nei registri di EASO. |
|
(8) |
Tali norme interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati svolti da EASO nello svolgimento di indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di casi di molestia, nel trattamento di reclami interni ed esterni, audit interni, nello svolgimento di indagini da parte del responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE) e nella gestione delle richieste dei membri del personale per l’accesso alle loro cartelle cliniche. |
|
(9) |
Tali norme interne dovrebbero applicarsi ai trattamenti dei dati svolti anteriormente all’avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo dei loro risultati. Dovrebbero essere altresì comprese l’assistenza e la cooperazione fornite da EASO alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative. |
|
(10) |
Nei casi in cui si applichino tali norme interne, EASO dovrebbe fornire giustificazioni sul motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali. |
|
(11) |
In questo quadro, EASO è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicazione delle informazioni all’interessato, il diritto di accesso dell’interessato, i diritti dell’interessato alla rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, nonché i diritti di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui al regolamento (UE) 2018/1725. |
|
(12) |
Tuttavia, EASO può essere costretta a limitare il diritto di fornire informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altri individui coinvolti nelle sue indagini o in altre procedure. |
|
(13) |
EASO dovrebbe monitorare periodicamente se le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena cessino di sussistere. |
|
(14) |
Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento dell’applicazione della limitazione e durante i successivi riesami e coinvolgerlo durante l’intera procedura fino alla revoca della limitazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione definisce norme relative alle condizioni alle quali EASO può limitare l’applicazione dei diritti sanciti dagli articoli da 14 a 21, articoli 35 e 36, nonché dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725 nel contesto delle procedure di cui al paragrafo 2, conformemente all’articolo 25 di tale regolamento.
2. Nel quadro del funzionamento amministrativo di EASO, la presente decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti da EASO ai fini di condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, attuare procedure (formali e informali) di prevenzione delle molestie, trattare reclami interni ed esterni, effettuare audit interni e indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE) e gestire le richieste dei membri del personale per l’accesso alle loro cartelle cliniche.
3. Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o i dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati relativi a comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).
4. Quando esercita le sue funzioni rispetto ai diritti dell’interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, EASO valuta se sia applicabile una delle deroghe previste da tale regolamento.
5. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: diritto di comunicazione di informazioni all’interessato, diritto di accesso da parte dell’interessato, diritti dell’interessato alla rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, nonché diritti alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche.
Articolo 2
Specifiche del titolare del trattamento e garanzie
1. EASO mette in atto le seguenti garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illegale:
|
a) |
i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato; |
|
b) |
tutti i dati elettronici sono memorizzati in una applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza di EASO e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono concessi appropriati livelli di accesso su base individuale; |
|
c) |
l’ambiente informatico di EASO è accessibile tramite un sistema di accesso SSO (Single Sign On) ed è collegato automaticamente all’ID dell’utente e alla password. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti; |
|
d) |
tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l’obbligo della riservatezza. |
2. Il titolare del trattamento è EASO, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Nei casi in cui il direttore esecutivo sia soggetto a indagini amministrative, procedimenti disciplinari o indagini interne, il consiglio di amministrazione rappresenta l’EASO quale responsabile del trattamento dei dati (in quanto autorità che ha il potere di nomina del direttore esecutivo). Gli interessati sono informati riguardo ai titolari del trattamento delegati per mezzo di comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito Internet e sull’Intranet di EASO.
3. Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati o nei registri di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione.
4. Qualora EASO consideri di applicare una limitazione, si valuta il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di compromettere l’efficacia delle indagini o delle procedure di EASO, in particolare distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.
Articolo 3
Limitazioni
1. Eventuali limitazioni sono applicate da EASO solo sulla base di uno o più dei motivi elencati all’articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a i), del regolamento (UE) 2018/1725. In particolare, nel contesto delle finalità di trattamento dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, le limitazioni possono essere basate sui seguenti motivi:
|
a) |
per lo svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari, le limitazioni possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725; |
|
b) |
per le attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, le limitazioni possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725; |
|
c) |
per le procedure di denuncia di irregolarità, le limitazioni possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725; |
|
d) |
per le procedure (formali e informali) di prevenzione delle molestie, le limitazioni possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), f), h) e i), del regolamento (UE) 2018/1725; |
|
e) |
per il trattamento dei reclami interni ed esterni, le limitazioni possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), e), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725; |
|
f) |
per gli audit interni, le limitazioni possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725; |
|
g) |
per le indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), di tale regolamento; |
|
h) |
per le indagini sulla sicurezza IT gestite internamente o mediante un intervento esterno (ad esempio CERT-UE), le limitazioni possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725; |
|
i) |
per la gestione delle richieste di accesso dei membri del personale alle loro cartelle cliniche, le limitazioni possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725. |
2. Come applicazione specifica delle finalità descritte al paragrafo 1 di cui sopra, EASO può applicare limitazioni ai diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 5, della presente decisione nelle seguenti circostanze:
|
a) |
qualora un’altra istituzione, organo, ufficio o organismo dell’Unione sia autorizzato a limitare l’esercizio di tali diritti sulla base di altri atti previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità del capo IX di tale regolamento o dei loro atti istitutivi e la finalità della suddetta limitazione da parte di tale altra istituzione, organo, ufficio o organismo dell’Unione sia pregiudicata qualora EASO non applichi una limitazione equivalente in relazione agli stessi dati personali; |
|
b) |
qualora l’autorità competente di uno Stato membro sia autorizzata a limitare l’esercizio di tali diritti sulla base degli atti di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la finalità della suddetta limitazione da parte di tale autorità competente di uno Stato membro sia pregiudicata qualora EASO non applichi una limitazione equivalente in relazione agli stessi dati personali; |
|
c) |
quando l’esercizio di tali diritti pregiudicherebbe la cooperazione di EASO con paesi terzi od organizzazioni internazionali nell’esecuzione dei propri compiti. |
Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, EASO consulta l’istituzione, l’organo, l’ufficio o l’organismo pertinente dell’Unione o l’autorità competente di uno Stato membro, salvo quando le risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno degli atti di cui alle lettere citate.
3. Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati e nei registri, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito Internet e sull’Intranet, che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, EASO include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni indicano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.
Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, se proporzionato, EASO informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.
4. Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.
5. Se si considera l’applicazione di limitazioni, si effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti norme. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna ai fini della rendicontabilità ed è effettuata caso per caso.
6. Le limitazioni sono revocate non appena le circostanze che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non pregiudicherebbe più l’effetto della limitazione imposta o lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.
Articolo 4
Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile della protezione dei dati di EASO è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al responsabile della protezione dei dati l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui lo ha informato. Il responsabile della protezione dei dati è coinvolto durante l’intera procedura fino a quando la limitazione viene revocata.
2. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere per iscritto al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati circa l’esito del riesame richiesto.
3. Il titolare del trattamento informa il responsabile della protezione dei dati quando la limitazione viene revocata.
Articolo 5
Limitazione del diritto di comunicazione delle informazioni all’interessato
1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di comunicazione delle informazioni all’interessato può essere limitato dal titolare del trattamento nell’ambito dei seguenti trattamenti:
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a) |
svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
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b) |
attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF; |
|
c) |
procedure in materia di denunce di irregolarità; |
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d) |
procedure (formali e informali) di casi di molestia; |
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e) |
trattamento di reclami interni ed esterni; |
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f) |
audit interni; |
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g) |
indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725; |
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h) |
indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE). |
2. Qualora limiti, in tutto o in parte, il diritto alla comunicazione delle informazioni agli interessati di cui agli articoli da 14 a 16 del regolamento (UE) 2018/1725, EASO registra le ragioni della limitazione e il fondamento giuridico conformemente all’articolo 3 della presente decisione, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.
La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta.
3. La limitazione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.
Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, EASO fornisce all’interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell’applicazione di una limitazione. Nel contempo, EASO informa l’interessato in merito al diritto di presentare in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (la «Corte di giustizia»).
EASO riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi. La verifica della necessità e della proporzionalità di cui all’articolo 3, paragrafo 5, è effettuata anche nel contesto di ciascun riesame periodico, dopo aver valutato se i motivi di fatto e di diritto di una limitazione siano ancora applicabili.
Articolo 6
Limitazione del diritto di accesso dell’interessato
1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso dell’interessato può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:
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a) |
svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
|
b) |
attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF; |
|
c) |
procedure in materia di denunce di irregolarità; |
|
d) |
procedure (formali e informali) per casi di molestia; |
|
e) |
trattamento di reclami interni ed esterni; |
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f) |
audit interni; |
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g) |
indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725; |
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h) |
indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE); |
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i) |
gestione delle richieste di accesso dei membri del personale alle loro cartelle cliniche. |
Qualora, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l’accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, EASO limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.
2. Allorché EASO limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, essa procede nel modo seguente:
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a) |
informa l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia; |
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b) |
registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata. |
Le limitazioni imposte al diritto di accesso dei membri del personale alle loro cartelle cliniche riguardano solo le richieste di accesso diretto dei membri del personale a dati medici di natura psicologica o psichiatrica, qualora una valutazione effettuata caso per caso riveli che l’accesso indiretto sia necessario per la protezione dell’interessato. L’accesso a tali dati avviene tramite un medico nominato dall’interessato. Al medico di sua scelta è garantito l’accesso a tutte le informazioni e il potere discrezionale di decidere come e quale accesso fornire all’interessato.
La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata se annullasse l’effetto della limitazione in conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
EASO riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.
La verifica della necessità e della proporzionalità di cui all’articolo 3, paragrafo 5, è effettuata anche nel contesto di ciascun riesame periodico, dopo aver valutato se i motivi di fatto e di diritto di una limitazione siano ancora applicabili.
3. La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta.
Articolo 7
Limitazione dei diritti dell’interessato alla rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento
1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, i diritti dell’interessato alla rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento possono essere limitati dal titolare del trattamento, laddove necessario e opportuno, nel contesto dei seguenti trattamenti:
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a) |
svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
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b) |
attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF; |
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c) |
procedure in materia di denunce di irregolarità; |
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d) |
procedure (formali e informali) per casi di molestia; |
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e) |
trattamento di reclami interni ed esterni; |
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f) |
audit interni; |
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g) |
indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725; |
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h) |
indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE); |
2. Qualora limiti, integralmente o in parte, l’applicazione dei diritti dell’interessato alla rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui, rispettivamente, all’articolo 18, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, EASO adotta le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della stessa.
Articolo 8
Limitazione dei diritti alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche
1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:
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a) |
svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
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b) |
attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF; |
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c) |
procedure in materia di denunce di irregolarità; |
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d) |
trattamento di reclami interni ed esterni; |
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e) |
audit interni; |
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f) |
indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725; |
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g) |
indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE). |
2. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:
|
a) |
svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
|
b) |
attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF; |
|
c) |
procedure in materia di denunce di irregolarità; |
|
d) |
procedure formali per casi di molestia; |
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e) |
trattamento di reclami interni ed esterni; |
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f) |
indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE). |
3. Laddove limiti i diritti alla comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, EASO annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione. Si applica inoltre l’articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Valletta Harbour, il 6 luglio 2020
Per l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
David COSTELLO
Presidente del consiglio di amministrazione
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).