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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione, dell’8 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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24.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275/1 |
Informazione riguardante l’entrata in vigore del protocollo che modifica l’accordo euro‐mediterraneo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Croazia
Il protocollo che modifica l’accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Croazia, firmato a Bruxelles il 19 febbraio 2015, è entrato in vigore il 2 agosto 2020, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, essendo stata depositata il 2 luglio 2020 l’ultima notifica.
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24.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275/2 |
Informazione riguardante l’entrata in vigore del protocollo che modifica l’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Croazia
Il protocollo che modifica l’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Croazia, firmato a Bruxelles il 26 novembre 2014, è entrato in vigore il 2 agosto 2020, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, essendo stata depositata il 2 luglio 2020 l’ultima notifica.
REGOLAMENTI
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24.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1212 DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2020
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, e l’articolo 7, paragrafo 15,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (2) fissa misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento. Tali misure comprendono il monitoraggio dei mancati regolamenti e la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 specifica inoltre i dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso. |
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(2) |
I portatori di interessi, tra cui CSD, CCP, sedi di negoziazione, imprese di investimento ed enti creditizi, hanno indicato che a causa di nuovi sviluppi, come la prevista attuazione, il 21 e 22 novembre 2020, del meccanismo di penalizzazione istituito congiuntamente dai CSD che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune, è necessario più tempo per adeguarsi alle misure specificate nel regolamento delegato (UE) 2018/1229. I portatori di interessi in questione hanno inoltre indicato che è necessario più tempo per le necessarie modifiche dei sistemi informatici, per lo sviluppo e l’aggiornamento dei messaggi ISO, per le verifiche di mercato e per le modifiche degli accordi contrattuali tra le parti interessate. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha ritenuto opportuno fornire ai portatori di interessi più tempo per adeguarsi a tali misure. È pertanto opportuno posticipare l’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229. |
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(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione. |
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(5) |
La portata e l’impatto previsto di questa modifica sono limitati in quanto si tratta solo di un breve rinvio della data in cui sarà applicabile il nuovo regime della disciplina del regolamento, e i partecipanti al mercato hanno già fornito i loro contributi. L’ESMA non ha condotto alcuna consultazione pubblica aperta. Tuttavia l’ESMA ha effettuato un’analisi dei potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nell’elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA ha inoltre collaborato con i membri del Sistema europeo di banche centrali. La Commissione è altresì stata contattata da portatori di interessi favorevoli a un rinvio dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229
L’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito dal seguente:
«Articolo 42
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2021.»
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
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24.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1213 DELLA COMMISSIONE
del 21 agosto 2020
relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. |
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(2) |
A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica dei paesi terzi in questione presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetti dall’elenco di cui al regolamento (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all’elenco di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. |
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(3) |
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 figurano i generi Albizia Durazz. e Robinia L. quali piante ad alto rischio. |
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(4) |
Il 24 gennaio 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie Albizia julibrissin Durazzini, e di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie Robinia pseudoacacia L. (le «piante specificate»). Tale richiesta era avallata dai rispettivi fascicoli tecnici. |
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(5) |
Il 13 gennaio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Albizia julibrissin originarie di Israele (3). L’Autorità ha individuato, quali organismi nocivi pertinenti per tali piante, Aonidiella orientalis, un complesso di specie comprendente Euwallacea fornicatus sensu stricto, Euwallacea fornicatior, Euwallacea whitforiodendrus, Euwallacea kuroshio («Euwallacea fornicatus sensu lato») e Fusarium euwallaceae («gli organismi nocivi specificati»), ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione. |
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(6) |
Il 2 marzo 2020 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Robinia pseudoacacia originarie di Israele (4). Essa ha individuato, quali organismi nocivi pertinenti per tali piante, Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione. |
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(7) |
A seguito di tali pareri, con regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214 (5) della Commissione le piante specificate sono state rimosse dall’elenco di piante ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
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(8) |
Inoltre, sulla base di tali pareri, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate si considera ridotto a un livello accettabile applicando misure volte ad affrontare il rischio connesso agli organismi nocivi specificati. È pertanto opportuno adottare tali misure per garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate. |
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(9) |
Euwallacea fornicatus appartiene alla famiglia delle Scolytidae (non europei), che figura nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (6) quale gruppo di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Per Euwallacea fornicatus sensu lato sono disponibili una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dalla Spagna (7) e una relazione (8) pubblicata dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO»), in cui sono suggerite misure di attenuazione dei rischi. Le misure descritte da Israele nel fascicolo dovrebbero essere integrate dalle misure suggerite in tale valutazione del rischio fitosanitario e nella corrispondente relazione. Le misure adottate sono soggette a revisione alla luce di informazioni scientifiche e tecniche supplementari. |
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(10) |
Aonidiella orientalis e Fusarium euwallaceae non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, ma essi potrebbero soddisfare le condizioni per essere inseriti in tale elenco a seguito di una valutazione dei rischi completa. Le misure relative a tali due organismi nocivi si basano pertanto su quelle descritte da Israele nel fascicolo in questione. Qualora si accerti che detti organismi nocivi soddisfano queste condizioni, essi saranno inseriti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le piante pertinenti saranno elencate nell’allegato VII del medesimo regolamento, unitamente alle rispettive misure, quando una valutazione dei rischi completa su tali organismi nocivi sarà disponibile e giustificherà detto inserimento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere riveduto di conseguenza. |
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(11) |
Al fine di adempiere agli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi, che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.
Articolo 2
Misure per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, originari dei rispettivi paesi terzi di origine, come elencati nell’allegato, possono essere introdotti nel territorio dell’Unione solo se risultano conformi alle corrispondenti misure ivi stabilite.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).
(3) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Albizia julibrissin plants from Israel (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Albizia julibrissin originarie di Israele). EFSA Journal 2020;18(1):5941. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5941
(4) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Robinia pseudoacacia plants from Israel (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Robinia pseudoacacia originarie di Israele). EFSA Journal 2020;18(3):6039. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6039
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214 della Commissione, del 21 agosto 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda il legno di Ulmus L. e alcune piante da impianto di Albizia julibrissin Durazzini e Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele (cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(7) Pest Risk Analysis for the Ambrosia Beetle Euwallacea sp. including all the species within the genus Euwallacea that are morphologically similar to E.fornicatus (Analisi del rischio fitosanitario per lo xileboro Euwallacea sp. comprendente tutte le specie del genere Euwallacea morfologicamente simili a E.fornicatus). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Spagna, novembre 2015. https://pra.eppo.int/getfile/1517056f-e553-4617-aaee-13d180cb5bc3
(8) Report of a Pest Risk Analysis for Euwallacea fornicatus sensu lato and Fusarium euwallaceae (Relazione su un’analisi di rischio fitosanitario per Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae) (EPPO, 2017), https://pra.eppo.int/getfile/ef7ea29b-e0ea-456f-a4a5-04c2a119a807
ALLEGATO
Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti misure per l’introduzione nel territorio dell’Unione, come disposto all’articolo 2
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Piante, prodotti vegetali o altri oggetti |
Codice NC |
Paesi terzi di origine |
Misure |
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ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 |
Israele |
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ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 |
Israele |
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ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 |
Israele |
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24.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1214 DELLA COMMISSIONE
del 21 agosto 2020
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda il legno di Ulmus L. e alcune piante da impianto di Albizia julibrissin Durazzini e Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo e terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. |
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(3) |
A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, 35 piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra le quali figurano i generi Albizia Durazz. e Robinia L., sono state inserite nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. |
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(4) |
Il 24 gennaio 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie Albizia julibrissin Durazzini, e di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie Robinia pseudoacacia L. Tale richiesta era avallata dai rispettivi fascicoli tecnici. |
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(5) |
Il 13 gennaio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Albizia julibrissin originarie di Israele (4). L’Autorità ha individuato quali organismi nocivi pertinenti per il parere Aonidiella orientalis, un complesso di specie comprendente Euwallacea fornicatus sensu stricto, Euwallacea fornicatior, Euwallacea whitforiodendrus, Euwallacea Kuroshio («Euwallacea fornicatus sensu lato») e Fusarium euwallaceae, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione. |
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(6) |
Il 2 marzo 2020 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Robinia pseudoacacia originarie di Israele (5). Essa ha individuato quali organismi nocivi pertinenti per il parere Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione. |
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(7) |
Sulla base di tali pareri, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini e di Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele si considera ridotto a un livello accettabile, purché siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi volte ad affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi per tali piante da impianto. Poiché dette adeguate misure sono previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (6), tali piante da impianto non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio e dovrebbero essere rimosse dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
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(8) |
A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, il legno di Ulmus L. è stato inserito nell’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio in quanto potenziale via d’accesso e di insediamento nell’Unione dell’organismo nocivo Saperda tridentata Olivier, che non figura ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. A seguito dell’inserimento del legno di Ulmus L. nell’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad altro rischio, la Commissione ha chiesto all’Autorità di effettuare una valutazione del rischio fitosanitario di Saperda tridentata Olivier, tenendo conto delle opzioni relative a vie d’accesso, diffusione, insediamento e riduzione del rischio, con particolare attenzione alla via d’accesso del legno di Ulmus L. |
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(9) |
Il 10 gennaio 2020 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico riguardante la classificazione quale organismo nocivo di Saperda tridentata Olivier (7). Essa ha concluso che Saperda tridentata Olivier soddisfa il criterio per essere considerato un organismo nocivo da quarantena per quanto riguarda l’ingresso nel territorio dell’Unione. Tuttavia, a causa dell’insufficienza dei dati, non è stata in grado di concludere che Saperda tridentata Olivier soddisfa i criteri, successivi all’ingresso, relativi all’insediamento, alla diffusione e al potenziale impatto nell’Unione. A tale proposito, non è giustificato inserire l’organismo nocivo Saperda tridentata Olivier nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Di conseguenza, tenendo presente la valutazione dei rischi di tale organismo nocivo in relazione al legno di Ulmus L., il legno di Ulmus L. non dovrebbe più essere considerato un prodotto vegetale ad alto rischio e dovrebbe pertanto essere rimosso dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
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(10) |
Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio (8), l’importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).
(4) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Albizia julibrissin plants from Israel (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Albizia julibrissin originarie di Israele). EFSA Journal 2020;18(1):5941. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5941
(5) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Robinia pseudoacacia plants from Israel (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Robinia pseudoacacia originarie di Israele). EFSA Journal 2020;18(3):6039. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6039
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).
(7) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), EFSA Journal 2020;18(1):5940, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5940
(8) Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell’Organizzazione mondiale del Commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è così modificato:
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1) |
il titolo è sostituito da «ALLEGATO»; |
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2) |
al punto 1, la seconda colonna «Descrizione» è così modificata:
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3) |
il punto 4 è soppresso. |
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24.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1215 DELLA COMMISSIONE
del 21 agosto 2020
che dispone la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 14 febbraio 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni nell’Unione di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), in seguito a una denuncia presentata il 3 gennaio 2020 da European Aluminium («il denunciante» o «l’EA») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di estrusi in alluminio. |
1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
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(2) |
Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati, anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (per esempio tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati), realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3 % («il prodotto oggetto dell’inchiesta»), originari della RPC. |
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(3) |
Non sono compresi i seguenti prodotti:
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(4) |
Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90 (codici TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo. |
2. DOMANDA
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(5) |
Il 23 giugno 2020 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. |
3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE
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(6) |
In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. |
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(7) |
Secondo il denunciante la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame è oggetto di pratiche di dumping. L’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio significativo a causa di un aumento, in termini di quota di mercato, delle importazioni a basso prezzo che comprometterà l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. |
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(8) |
La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato si fosse rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare. |
3.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul pregiudizio presunto
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(9) |
Per quanto riguarda il dumping, nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC siano oggetto di dumping. |
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(10) |
In particolare, il denunciante ha fornito elementi di prova dell’esistenza del dumping basati su un confronto tra un valore normale, calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per la RPC e arrivano al 37 %. |
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(11) |
Queste informazioni erano contenute nell’avviso di apertura. |
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(12) |
Per quanto riguarda questa condizione, un importatore indipendente ha contestato la registrazione richiesta delle importazioni, osservando che non si può stabilire l’esistenza nel passato di pratiche di dumping dato che l’inchiesta è ancora in corso. |
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(13) |
L’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), non impone tuttavia l’esistenza nel passato di pratiche di dumping. Prevede invece che il prodotto di cui trattasi sia stato oggetto nel passato di pratiche di dumping o che l’importatore sia, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping. |
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(14) |
Con la pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli importatori sono stati informati o quantomeno dovrebbero essere stati informati delle pratiche di dumping. L’avviso di apertura è un documento pubblico cui tutte le parti interessate, in particolare gli importatori, hanno accesso. Questi ultimi inoltre, in quanto parti interessate all’inchiesta, hanno accesso alla versione non riservata della denuncia. La Commissione ha quindi ritenuto che in quel momento gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio. |
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(15) |
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato. Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020 il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale di quest’ultima. |
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(16) |
La Commissione ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto. |
3.2. Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni
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(17) |
Nella domanda di registrazione delle importazioni il denunciante ha fornito elementi di prova di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. A tal fine il denunciante ha utilizzato il metodo descritto nella denuncia per calcolare i volumi delle importazioni nel periodo da marzo a maggio 2020 e ha confrontato tali quantitativi con gli stessi mesi del 2019. In base al metodo utilizzato nella denuncia, i codici NC presi in considerazione sono stati i seguenti: 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90. Per quest’ultimo codice NC, il denunciante ha confermato la propria stima secondo cui il 95 % dei volumi delle importazioni nell’ambito di tale codice era costituito dal prodotto in esame. |
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(18) |
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno calcolare i volumi delle importazioni dalla RPC in base al metodo indicato sopra (ossia quello indicato nella denuncia) o se potesse essere più adeguato un altro metodo. A tal fine le parti interessate sono state sollecitate a far pervenire osservazioni e informazioni ed è stato chiesto alla DG TAXUD e alle autorità doganali nazionali di effettuare indagini e di fornire informazioni. La Commissione sta inoltre esaminando alcuni dati TARIC riservati per stabilire se siano pertinenti per l’analisi. Questa parte dell’inchiesta antidumping è attualmente in corso. A tale riguardo la Commissione ha osservato che le importazioni degli altri codici NC menzionati nell’avviso di apertura (cfr. anche il considerando 4) erano trascurabili (3). In questa fase, nell’analizzare questa domanda la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno esaminare il criterio dell’aumento delle importazioni in rapporto ai codici NC proposti nella denuncia e in base a due scenari. Il primo segue il metodo indicato nella denuncia e utilizza sei codici NC, mentre il secondo utilizza gli stessi codici NC di cui sopra ma esclude il codice ex 7610 90 90. Per entrambi i metodi sono utilizzati i dati relativi ai codici NC a 8 cifre alla luce dell’analisi attualmente in corso. |
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(19) |
In base al primo metodo (ossia quello indicato nella denuncia) e alle informazioni fornite nella domanda, che la Commissione ha sottoposto a controllo incrociato con i dati contenuti nel fascicolo del procedimento, il volume delle importazioni dalla RPC nell’Unione è diminuito, in termini assoluti, del 17 % circa nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Questo dato risulta in linea con la riduzione generale delle importazioni e dei consumi registrata nel periodo marzo-maggio 2020 a causa delle circostanze di mercato dovute alla COVID-19. Il denunciante ha tuttavia fornito anche elementi di prova del fatto che la produzione e le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite del 28 % nello stesso periodo, mentre al tempo stesso le importazioni originarie della RPC sono passate dal 10 % circa nel periodo marzo-maggio 2019 al 12 % circa nel periodo marzo-maggio 2020, con un aumento del 20 %. In rapporto al consumo, nel periodo da marzo a maggio 2020 le importazioni dalla RPC sono pertanto aumentate. |
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(20) |
Per quanto riguarda il secondo metodo, che esclude il codice NC 7610 90 90, la domanda conteneva elementi di prova del fatto che i volumi delle importazioni dalla RPC erano diminuiti, in termini assoluti, del 16 % tra marzo e maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Come già detto, l’industria dell’Unione ha subito un calo della produzione e delle vendite del 28 % per quanto riguarda il prodotto in esame. Questi sviluppi hanno portato a un aumento della quota di mercato delle importazioni originarie della Cina, che sono passate dal 4,9 % circa nel periodo marzo-maggio 2019 al 5,6 % circa nel periodo marzo-maggio 2020, con un aumento del 15 % in termini relativi. |
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(21) |
Per quanto riguarda questa condizione, un importatore indipendente ha contestato la registrazione richiesta delle importazioni, osservando che l’incremento relativo delle importazioni dalla RPC registrato nel periodo da marzo a maggio 2020 poteva essere dovuto al fatto che l’attività economica di tale paese aveva subito una perturbazione ed era poi ripresa prima di quanto avvenuto nell’Unione. Secondo lo stesso importatore, queste straordinarie condizioni di mercato potrebbero aver indotto gli importatori ad aumentare il livello delle scorte, approfittando delle condizioni di mercato favorevoli. |
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(22) |
In linea di principio, non si può escludere che su alcune spedizioni possano aver inciso i tempi delle perturbazioni legate alla COVID-19. Un lasso di tempo di tre mesi è però sufficientemente lungo per consentire una valutazione significativa dell’andamento delle importazioni, anche tenendo conto dei fatti e delle circostanze indicati dall’importatore. La Commissione ha quindi ritenuto che il periodo compreso tra marzo e maggio 2020 sia sufficientemente rappresentativo ai fini della presente analisi. |
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(23) |
Lo stesso importatore ha sostenuto anche che le società le quali disponevano di mezzi finanziari sufficienti potrebbero aver costituito scorte dei prodotti importati, in ragione delle condizioni di mercato favorevoli. Questa argomentazione, se confermata, non costituisce motivo per opporsi alla registrazione richiesta; al contrario spiegherebbe ulteriormente e quindi confermerebbe l’incremento descritto delle importazioni, giustificando in tal modo la registrazione delle medesime. |
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(24) |
Anche un produttore esportatore si è opposto alla domanda di registrazione. Secondo questo produttore non è corretto confrontare la produzione in Europa con le importazioni, a causa della diversa natura dei due processi (industriale da un lato e commerciale dall’altro). Tuttavia, come indicato al considerando 19, sia la produzione che le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite. Pertanto, il confronto delle quote di mercato è allo stesso livello, vale a dire quello delle vendite. L’argomentazione era di fatto errata ed è stata pertanto respinta dalla Commissione. |
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(25) |
Lo stesso produttore esportatore ha anche spiegato che gli effetti della recessione economica hanno probabilmente indotto i produttori esportatori a concentrarsi sul mercato interno. Nonostante ciò, come spiegato in precedenza, le importazioni dalla RPC hanno aumentato la propria quota di mercato nell’Unione. Lo stesso produttore ha inoltre affermato che le sue vendite nell’Unione non sono oggetto di dumping e ha fornito elementi di prova della diminuzione dei suoi volumi di vendita nell’Unione nel periodo da marzo a maggio 2020. Va tuttavia ricordato che le condizioni per la registrazione dovrebbero essere verificate a livello dell’intero mercato dell’Unione e di tutte le importazioni dalla RPC e che, per tale motivo, i volumi delle vendite dei singoli produttori esportatori non sono rilevanti. Il produttore esportatore ha infine presentato argomenti a indicazione di una presunta strategia anticoncorrenziale dei denuncianti, che non sono tuttavia pertinenti ai fini della presente analisi. |
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(26) |
La Commissione ha ritenuto pertanto che in entrambi gli scenari le cifre suddette, nonostante la diminuzione dei prodotti importati in termini assoluti a causa delle circostanze del mercato, fornissero elementi di prova di un sostanziale aumento delle importazioni in termini relativi e ha pertanto concluso che anche il secondo criterio della domanda di registrazione era soddisfatto. |
3.3. Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio
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(27) |
La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che un perdurante aumento delle importazioni a prezzi ulteriormente in calo causerebbe un pregiudizio aggiuntivo. |
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(28) |
Come stabilito nei considerando 19 e 20, esistono elementi di prova sufficienti del fatto che, in base ai due metodi considerati, nel periodo da marzo a maggio 2020 le importazioni dalla Cina avevano acquisito quote di mercato e che la quota di mercato dell’industria dell’Unione era scesa dal 78 % circa al 74 % nello stesso periodo. |
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(29) |
La domanda conteneva inoltre elementi di prova dei prezzi medi delle importazioni dalla Cina. Tali elementi di prova sono stati sottoposti dalla Commissione a controllo incrociato con i dati contenuti nel fascicolo del procedimento. Il prezzo medio delle importazioni relative ai cinque codici delle voci 7604 e 7608 è sceso da 3 029 EUR/tonnellata nel periodo marzo-maggio 2019 a 3 010 EUR/tonnellata nel periodo marzo-maggio 2020, con un calo dell’1 %. Nello stesso periodo, il prezzo medio delle importazioni relative ai sei codici NC (utilizzando il metodo indicato nella denuncia) è aumentato del 3 %, da 2 994 EUR/tonnellata nel periodo marzo-maggio 2019 a 3 086 EUR/tonnellata. Queste variazioni di prezzo relativamente contenute sembrano indicare che la pressione sui prezzi esercitata da tali importazioni rimane simile alla pressione sui prezzi menzionata nella denuncia. |
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(30) |
Tenendo inoltre conto del fatto che l’industria degli estrusi in alluminio ha costi fissi elevati, è evidente che la riduzione della quota di mercato e della produzione comporterà, nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020, anche una riduzione della redditività. |
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(31) |
Queste circostanze dimostrano che l’ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni in termini relativi potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore dei dazi da applicare. È in effetti ragionevole supporre che le importazioni del prodotto in esame possano accrescere ulteriormente la loro quota di mercato prima dell’adozione di eventuali misure provvisorie, poiché questa avrebbe luogo al più tardi verso il 13 ottobre 2020. |
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(32) |
Tale ulteriore aumento delle importazioni a seguito dell’apertura del procedimento potrebbe, alla luce della collocazione temporale e del volume, nonché di altre circostanze (come l’eccesso di capacità nella RPC e la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi descritta nella denuncia), gravemente compromettere l’effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che detti dazi non vengano applicati con effetto retroattivo. |
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(33) |
La Commissione ha quindi concluso che il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto. |
3.4. Conclusione
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(34) |
La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
4. PROCEDURA
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(35) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
5. REGISTRAZIONE
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(36) |
In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili. |
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(37) |
Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. |
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(38) |
Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, il margine di dumping medio raggiungerebbe il 37 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe di oltre il 40 % per il prodotto in esame. Su tale base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare può essere stimato al livello del margine di dumping asserito nella denuncia, ossia fino al 37 % ad valorem sul valore cif all’importazione del prodotto in esame. |
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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(39) |
I dati personali raccolti nell’ambito della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati, anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (per esempio tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati), realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3 %, attualmente classificati con i codici NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90 (codici TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010) e originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i seguenti prodotti:
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i) |
prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare sottoinsiemi; |
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ii) |
tubi saldati; |
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iii) |
prodotti in un kit confezionato con le parti necessarie per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione delle parti («kit di prodotti finiti»). |
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU C 51 del 14.2.2020, pag. 26.
(3) Dopo l’apertura dell’inchiesta, per gli altri codici TARIC di cui al considerando 4 (7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080) sono stati importati solo quantitativi trascurabili del prodotto in esame.
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).