ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 267

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
14 agosto 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1198 della Commissione, del 7 agosto 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Piave (DOP)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1199 della Commissione, del 13 agosto 2020, che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per vietare temporaneamente l’introduzione nell’Unione di taluni frutti originari dell’Argentina al fine di impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova ( GU L 314 del 5.12.2019 )

5

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 267/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1198 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Piave» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Piave», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Piave» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020

Per la Commissione

a nome della Presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione, dell'21 maggio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piave (DOP)] (GU L 126 del 22.5.2010, pag. 10).

(3)   GU C 115 del 7.4.2020, pag. 21.


14.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 267/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1199 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2020

che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per vietare temporaneamente l’introduzione nell’Unione di taluni frutti originari dell’Argentina al fine di impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2), in combinato disposto con l’allegato VI di tale regolamento, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione (3) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell’Uruguay, per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa («l’organismo nocivo specificato»).

(3)

A maggio, giugno, luglio e nella prima settimana di agosto 2020, a seguito di ispezioni delle importazioni, gli Stati membri hanno più volte notificato alla Commissione intercettazioni dell’organismo nocivo specificato sui frutti di Citrus limon (L.) N. Burm.f. e Citrus sinensis (L.) Osbeck originari dell’Argentina («i frutti specificati»).

(4)

Tali intercettazioni ricorrenti dimostrano che le garanzie fitosanitarie attualmente in vigore in Argentina non sono sufficienti a impedire l’introduzione dell’organismo nocivo specificato nell’Unione. Sussiste pertanto un rischio fitosanitario inaccettabile dovuto alla presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati e tale rischio non può essere ridotto a un livello accettabile attraverso le misure di cui all’allegato II, sezione 1, punti 2) e 3), del regolamento (UE) 2016/2031.

(5)

Di conseguenza, l’introduzione nell’Unione dei frutti specificati dovrebbe essere temporaneamente vietata, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo.

(6)

Tale divieto temporaneo dovrebbe applicarsi fino al 30 aprile 2021 per affrontare l’attuale rischio di introduzione e diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo, per consentire all’Argentina di aggiornare il proprio sistema di certificazione e per far sì che esso sia sottoposto ad audit da parte della Commissione. Tale data dovrebbe essere rivista, ove necessario, sulla base dei risultati dell’audit.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe continuare ad applicarsi a tutti gli altri frutti e paesi terzi interessati.

(8)

Data l’urgente necessità di affrontare il rischio fitosanitario provocato dall’organismo nocivo specificato e dai frutti specificati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

All’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è aggiunta la riga seguente:

«21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. e Citrus sinensis (L.) Osbeck (fino al 30 aprile 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16).


Rettifiche

14.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 267/5


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019 )

Pagina 125, articolo 2, punto 37), seconda frase, come rettificato alla pagina 8 della GU L 15 del 20 gennaio 2020:

anziché

«Per quanto riguarda il pollame in batteria, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente.»,

leggasi

«Per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente.».

Pagina 154, articolo 81, paragrafo 1:

anziché

«Se ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai cervidi o ai camelidi detenuti sono stati applicati mezzi di identificazione in paesi o territori terzi, dopo l’ingresso di tali animali nell’Unione e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.»,

leggasi

«Se ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai cervidi o ai camelidi detenuti sono stati applicati mezzi di identificazione in paesi terzi o territori, dopo l’ingresso di tali animali nell’Unione e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.».

Pagina 154, articolo 81, paragrafo 2:

anziché

«Nel caso di bovini, ovini, caprini, suini, cervidi o camelidi detenuti originari di Stati membri e identificati conformemente alle norme dell’Unione, dopo il loro ingresso nell’Unione in provenienza da paesi o territori terzi e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.»,

leggasi

«Nel caso di bovini, ovini, caprini, suini, cervidi o camelidi detenuti originari di Stati membri e identificati conformemente alle norme dell’Unione, dopo il loro ingresso nell’Unione in provenienza da paesi terzi o territori e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.».

Pagina 160, allegato I, parte 4, punto 3, lettera b), punto iv):

anziché

«che è entrato nell’Unione da paesi e territori terzi autorizzati;»,

leggasi

«che è entrato nell’Unione da paesi terzi e territori autorizzati;».

Pagina 163, allegato I, parte 8, punto 1, lettera a), punto iii):

anziché

«essere svuotata degli animali, pulita e disinfettata al termine del periodo di quarantena dell’ultimo lotto e successivamente lasciata vuota per un periodo di almeno sette giorni prima dell’introduzione nello stabilimento di quarantena di un lotto di animali entrato nell’Unione da paesi e territori terzi;»,

leggasi

«essere svuotata degli animali, pulita e disinfettata al termine del periodo di quarantena dell’ultimo lotto e successivamente lasciata vuota per un periodo di almeno sette giorni prima dell’introduzione nello stabilimento di quarantena di un lotto di animali entrato nell’Unione da paesi terzi e territori;».