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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 267 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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14.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 267/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1198 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 2020
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Piave» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Piave», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione (2). |
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(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Piave» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020
Per la Commissione
a nome della Presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione, dell'21 maggio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piave (DOP)] (GU L 126 del 22.5.2010, pag. 10).
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14.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 267/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1199 DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2020
che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per vietare temporaneamente l’introduzione nell’Unione di taluni frutti originari dell’Argentina al fine di impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2), in combinato disposto con l’allegato VI di tale regolamento, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione (3) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell’Uruguay, per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa («l’organismo nocivo specificato»). |
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(3) |
A maggio, giugno, luglio e nella prima settimana di agosto 2020, a seguito di ispezioni delle importazioni, gli Stati membri hanno più volte notificato alla Commissione intercettazioni dell’organismo nocivo specificato sui frutti di Citrus limon (L.) N. Burm.f. e Citrus sinensis (L.) Osbeck originari dell’Argentina («i frutti specificati»). |
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(4) |
Tali intercettazioni ricorrenti dimostrano che le garanzie fitosanitarie attualmente in vigore in Argentina non sono sufficienti a impedire l’introduzione dell’organismo nocivo specificato nell’Unione. Sussiste pertanto un rischio fitosanitario inaccettabile dovuto alla presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati e tale rischio non può essere ridotto a un livello accettabile attraverso le misure di cui all’allegato II, sezione 1, punti 2) e 3), del regolamento (UE) 2016/2031. |
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(5) |
Di conseguenza, l’introduzione nell’Unione dei frutti specificati dovrebbe essere temporaneamente vietata, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo. |
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(6) |
Tale divieto temporaneo dovrebbe applicarsi fino al 30 aprile 2021 per affrontare l’attuale rischio di introduzione e diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo, per consentire all’Argentina di aggiornare il proprio sistema di certificazione e per far sì che esso sia sottoposto ad audit da parte della Commissione. Tale data dovrebbe essere rivista, ove necessario, sulla base dei risultati dell’audit. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe continuare ad applicarsi a tutti gli altri frutti e paesi terzi interessati. |
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(8) |
Data l’urgente necessità di affrontare il rischio fitosanitario provocato dall’organismo nocivo specificato e dai frutti specificati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
All’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è aggiunta la riga seguente:
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«21. |
Citrus limon (L.) N. Burm.f. e Citrus sinensis (L.) Osbeck (fino al 30 aprile 2021) |
ex 0805 50 10 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 |
Argentina» |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16).
Rettifiche
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14.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 267/5 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019 )
Pagina 125, articolo 2, punto 37), seconda frase, come rettificato alla pagina 8 della GU L 15 del 20 gennaio 2020:
anziché
«Per quanto riguarda il pollame in batteria, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente.»,
leggasi
«Per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente.».
Pagina 154, articolo 81, paragrafo 1:
anziché
«Se ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai cervidi o ai camelidi detenuti sono stati applicati mezzi di identificazione in paesi o territori terzi, dopo l’ingresso di tali animali nell’Unione e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.»,
leggasi
«Se ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai cervidi o ai camelidi detenuti sono stati applicati mezzi di identificazione in paesi terzi o territori, dopo l’ingresso di tali animali nell’Unione e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.».
Pagina 154, articolo 81, paragrafo 2:
anziché
«Nel caso di bovini, ovini, caprini, suini, cervidi o camelidi detenuti originari di Stati membri e identificati conformemente alle norme dell’Unione, dopo il loro ingresso nell’Unione in provenienza da paesi o territori terzi e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.»,
leggasi
«Nel caso di bovini, ovini, caprini, suini, cervidi o camelidi detenuti originari di Stati membri e identificati conformemente alle norme dell’Unione, dopo il loro ingresso nell’Unione in provenienza da paesi terzi o territori e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.».
Pagina 160, allegato I, parte 4, punto 3, lettera b), punto iv):
anziché
«che è entrato nell’Unione da paesi e territori terzi autorizzati;»,
leggasi
«che è entrato nell’Unione da paesi terzi e territori autorizzati;».
Pagina 163, allegato I, parte 8, punto 1, lettera a), punto iii):
anziché
«essere svuotata degli animali, pulita e disinfettata al termine del periodo di quarantena dell’ultimo lotto e successivamente lasciata vuota per un periodo di almeno sette giorni prima dell’introduzione nello stabilimento di quarantena di un lotto di animali entrato nell’Unione da paesi e territori terzi;»,
leggasi
«essere svuotata degli animali, pulita e disinfettata al termine del periodo di quarantena dell’ultimo lotto e successivamente lasciata vuota per un periodo di almeno sette giorni prima dell’introduzione nello stabilimento di quarantena di un lotto di animali entrato nell’Unione da paesi terzi e territori;».