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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 263 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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12.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 263/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1181 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 2020
che rettifica alcune versioni linguistiche della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che rettifica la versione in lingua danese del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafi 2 e 7,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le versioni in lingua danese, francese e slovacca della direttiva 2007/46/CE, le versioni in lingua danese e francese del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (3) e la versione danese del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (4) contengono diversi errori. Più specificamente, i termini «bi-fuel» («bicarburante») e «dual-fuel» («a doppia alimentazione») sono stati tradotti con un’unica espressione, anche se tali termini indicano modalità diverse di funzionamento del motore. I motori «dual-fuel» («a doppia alimentazione») sono alimentati contemporaneamente a diesel e a gas, mentre i motori «bi-fuel» («bicarburante») funzionano con un carburante alla volta, selezionabile a turno. |
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(2) |
Altri errori sono presenti nella versione in lingua danese della direttiva 2007/46/CE, in cui la traduzione dei termini «mono fuel» («monocarburante») e «flex fuel» («policarburante») deve essere rivista, in quanto tali termini sono tradotti nel testo in più modi diversi. La sigla «WHTC», inoltre, è stata resa in alcuni casi con «WHSC», che si riferisce a un altro tipo di prova. |
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(3) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua danese, francese e slovacca della direttiva 2007/46/CE, le versioni in lingua danese e francese del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e la versione danese del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(4) |
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 582/2011 e del regolamento (UE) 2017/2400 fanno parte del quadro istituito dalla direttiva 2007/46/CE e alcuni degli errori concernenti la formulazione dei regolamenti ricadono anche sulla formulazione della direttiva. È pertanto opportuno che la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (UE) n. 582/2011 e il regolamento (UE) 2017/2400 siano rettificati da un unico atto. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 3
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).