ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 259

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
10 agosto 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1173 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea per quanto riguarda la durata del periodo di comunicazione preventiva

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1174 della Commissione, del 3 agosto 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ελαιόλαδο Μάκρης (Elaiolado Makris) (DOP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1175 della Commissione, del 7 agosto 2020, relativo all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione, del 7 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione, del 7 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 ( 1 )

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/1178 della Commissione, del 27 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi [notificata con il numero C(2020) 4988]

14

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1179 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della provincia di Åland in Finlandia in merito a un programma di sorveglianza della setticemia emorragica virale (VHS), lo status dell’Estonia in merito a un programma di sorveglianza e di eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN), lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV) e lo status di alcune zone del Regno Unito in merito all’infezione da Bonamia ostreae [notificata con il numero C(2020) 5303]  ( 1 )

29

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, del 1o aprile 2020, sulle norme interne per la limitazione di alcuni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

32

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2020 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 31 luglio 2020, che modifica la decisione n. 2/2000 [2020/1180]

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1173 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea per quanto riguarda la durata del periodo di comunicazione preventiva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 290, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 23 bis,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 32 ter,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 giugno 2018 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 (di seguito «il regolamento antidumping di base») e il regolamento (UE) 2016/1037 (di seguito «il regolamento antisovvenzioni di base»).

(2)

Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi, le parti che saranno interessate dall’imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, dovrebbero essere messe a conoscenza dell’istituzione imminente di tali misure. Inoltre, nell’ambito di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo di tale mancata imposizione. È stato pertanto introdotto un periodo di comunicazione preventiva di tre settimane.

(3)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base la Commissione doveva valutare entro il 9 giugno 2020 se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all’industria dell’Unione, nonostante le misure eventualmente adottate quali la registrazione delle importazioni o l’adeguamento del margine di pregiudizio.

(4)

Sulla base di tale valutazione la Commissione è chiamata a modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di un aumento sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane qualora risulti che ciò non si è verificato.

(5)

Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, e dall’articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dall’articolo 12, paragrafo 1, e dall’articolo 32 ter, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, il presente riesame costituisce un obbligo per la Commissione che poteva essere esercitato una sola volta.

(6)

Dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/825 l’8 giugno 2018, la Commissione ha aperto 19 inchieste (4) a norma dell’articolo 5 del regolamento antidumping di base e sei inchieste a norma dell’articolo 10 del regolamento antisovvenzioni di base.

(7)

Per 12 di queste inchieste è stata superata la fase provvisoria e sono anche disponibili dati sulle importazioni per il periodo di comunicazione preventiva. Tali inchieste hanno quindi potuto essere analizzate per valutare se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva (5).

(8)

Il numero di casi disponibili su cui la Commissione si è potuta basare per valutare se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva è pertanto, come già atteso all’epoca in cui il regolamento (UE) 2018/825 è stato adottato, limitato. In tali casi emerge tuttavia una tendenza chiara.

(9)

In sei di queste 12 inchieste la Commissione ha deciso di imporre misure provvisorie. Nelle altre sei, tre settimane prima del termine per l’istituzione delle misure provvisorie le parti sono state informate dell’intenzione della Commissione di non imporre tali misure.

(10)

Sulla base dei dati statistici riassunti nella seguente tabella 1, la Commissione ha appurato che il volume delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati è aumentato solo in due inchieste. Nelle altre inchieste si è registrata una diminuzione sostanziale.

Tabella 1

Volumi delle importazioni per caso

Designazione e numero del caso

Decisione di imporre misure provvisorie

Origine delle importazioni

Importazioni durante il PI (in tonnellate)

Importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva (in tonnellate)

Aumento delle importazioni

Miscugli di urea e nitrato di ammonio (AD649)

Russia

35 297

8 497

-76 %

USA

42 700

0

-100 %

Trinidad e Tobago

21 183

0

-100 %

Totale

99 180

8 498

-91 %

Biodiesel (AS650)

Indonesia

29 693

24 045

-19 %

Ruote in acciaio (AD652)

RPC

13 763

914

-93 %

Prodotti in fibra di vetro (AD653)

No

Egitto

882

4

-100 %

RPC

2 161

1 724

-20 %

Totale

3 043

1 728

-43 %

Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (AD655)

No

Egitto

8 295

3 076

-63 %

Bahrein

1 350

327

-76 %

Totale

9 644

3 403

-65 %

Prodotti in fibra di vetro (AS656)

No

Egitto

882

37

-96 %

RPC

2 161

2 500

16 %

Totale

3 043

2 537

-17 %

Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (AS657)

Egitto

8 295

11 574

38 %

Fonte: Eurostat, dati verificati forniti dall’industria dell’Unione e banca dati Surveillance II.

(11)

Nella maggior parte dei casi valutati non si è verificato un aumento sostanziale. In uno dei due casi in cui si è verificato un aumento, inoltre, le importazioni non sono avvenute, in ultima analisi, in conseguenza della comunicazione preventiva ma in conseguenza del fatto che la Commissione non ha imposto dazi provvisori. Di fatto, anche nell’ambito del precedente sistema che non prevedeva la comunicazione preventiva le importazioni potevano in ogni caso entrare nell’Unione senza essere assoggettate a un dazio a partire dal momento in cui era chiaro a tutte le parti interessate che non sarebbero stati imposti dazi provvisori a motivo della scadenza del termine applicabile.

(12)

Nel restante caso è stato registrato un ulteriore aumento nel periodo di comunicazione preventiva prima dell’istituzione delle misure provvisorie.

(13)

La Commissione ha di conseguenza concluso che nel complesso le importazioni non hanno arrecato un pregiudizio aggiuntivo all’industria dell’Unione durante il periodo di comunicazione preventiva. La durata del periodo di comunicazione preventiva dovrebbe pertanto essere modificata in quattro settimane.

(14)

In assenza di altre specifiche disposizioni transitorie che disciplinino la materia, è opportuno chiarire che il prolungamento del periodo di comunicazione preventiva dovrebbe lasciare impregiudicate tutte le inchieste aperte sulla base di un avviso di apertura a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell’articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1037 prima della data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ciò dovrebbe assicurare la certezza del diritto, offrire alle parti interessate una ragionevole possibilità di adeguarsi alla scadenza delle vecchie norme e all’entrata in vigore delle nuove e agevolare l’attuazione efficiente, ordinata ed equa dei regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2016/1036 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19 bis

Informazioni nella fase provvisoria

1.   I produttori, gli importatori e gli esportatori dell’Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti quattro settimane prima dell’imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla comunicazione di tali informazioni per formulare osservazioni sull’esattezza dei calcoli.

2.   Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, relativo all’imposizione dei dazi provvisori.».

Articolo 2

L’articolo 29 bis del regolamento (UE) 2016/1037 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29 bis

Informazioni nella fase provvisoria

1.   I produttori, gli importatori e gli esportatori dell’Unione e le loro associazioni rappresentative nonché il paese d’origine e/o d’esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti quattro settimane prima dell’imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo e il calcolo dettagliato dell’importo della sovvenzione compensativa e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla comunicazione di tali informazioni per formulare osservazioni sull’esattezza dei calcoli.

2.   Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 1, relativo all’imposizione dei dazi provvisori.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste per le quali l’avviso di apertura a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell’articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1037 sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(4)  La Commissione segue il metodo di conteggio utilizzato dall’OMC. In base a tale metodo, se un caso concernente uno stesso prodotto verte su importazioni da più paesi, per ogni paese coinvolto è conteggiata un’inchiesta distinta.

(5)  Tre casi (profilati cavi originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia) sono stati chiusi, mentre gli altri 10 casi sono appena giunti al termine della fase provvisoria o non vi sono ancora giunti, e pertanto non sono disponibili dati statistici attendibili per il periodo di comunicazione preventiva (data di stesura del presente documento: 30 aprile 2020).


10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1174 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 102 del 30.3.2020, pag. 13.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1175 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2020

relativo all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici».

(4)

Nel parere del 10 gennaio 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Nelle sue conclusioni l’Autorità ha inoltre tenuto conto della proposta del richiedente di menzionare l’indicazione di pericolo H335 (può irritare le vie respiratorie) sull’etichetta dell’additivo, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (3). La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. Dato che la sostanza è già utilizzata nei prodotti alimentari e la sua funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha inoltre concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia.

(5)

Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per la L-cisteina cloridrato monoidrato i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull’etichetta. Qualora tali tenori vengano superati, è opportuno indicare determinate informazioni sull’etichetta delle premiscele.

(6)

L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

Dalla valutazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 risulta che le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza secondo le modalità specificate nell’allegato del presente regolamento.

(8)

La mancata autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   EFSA Journal 2020;18(2):6003.

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b920i

-

L-cisteina cloridrato monoidrato

Composizione dell’additivo:

L-cisteina cloridrato monoidrato

Caratterizzazione della sostanza attiva:

L-cisteina cloridrato monoidrato

Ottenuta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181

Purezza: min. 98,5 %

Formula chimica: C3H7NO2S •HClH2O.

Numero CAS: 7048-04-6

FLAVIS 17.032

Metodo di analisi  (1):

Per l’identificazione della L-cisteina cloridrato monoidrato nell’additivo per mangimi:

cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-Vis), Farmacopea europea. 6.6-2.2.56-Metodo 1

Per la quantificazione della L-cisteina cloridrato monoidrato nell’additivo per mangimi:

cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-Vis/FD)

Per la quantificazione della L-cisteina cloridrato monoidrato nelle premiscele:

cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-Vis) - regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione

(allegato III, parte F)

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».

4.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 25 mg/kg.

5.

Al fine di evitare i rischi da inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

30.9.2030


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1176 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure introdotte per contenere la pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.

(2)

Il confinamento, i cambiamenti delle condizioni di lavoro e della disponibilità dei dipendenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo necessario per gestire le notevoli conseguenze negative della pandemia di Covid-19 su tutte le parti interessate, stanno compromettendo i preparativi per l’applicazione di detti regolamenti di esecuzione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (2) stabilisce nuove norme relative ai calcoli delle prestazioni d’atterraggio dell’aeromobile applicabili a decorrere dal 5 novembre 2020. L’applicabilità di tali norme dovrebbe pertanto essere rinviata per permettere alle autorità competenti e a tutte le parti interessati di predisporne l’attuazione, al fine di evitare che la loro applicazione, imponendo ulteriori requisiti operativi, ostacoli la fluidità della riattivazione dei voli nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19.

(4)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato alla Commissione che è possibile rinviare l’applicazione delle disposizioni di cui al considerando 3 per un periodo di tempo limitato senza effetti negativi sulla sicurezza aerea, in quanto tali norme contengono semplificazioni tecniche per l’industria che possono essere attuate nel modo migliore in un ambiente normale di operatività.

(5)

Al fine di fornire un aiuto immediato alle autorità nazionali e a tutte le parti interessate durante la pandemia di Covid-19 e di consentire loro di adeguare la programmazione per prepararsi all’applicazione differita delle disposizioni interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387, la data «5 novembre 2020» è sostituita dalla data «12 agosto 2021».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per quanto riguarda i requisiti per i calcoli delle prestazioni d’atterraggio del velivolo e le norme per la valutazione dello stato della superficie della pista, l’aggiornamento di determinati equipaggiamenti e requisiti di sicurezza dell’aeromobile e le operazioni effettuate senza approvazione operativa a lungo raggio (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1).


10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1177 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e g), l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e f), e l’articolo 44, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure introdotte per contenere la pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.

(2)

Il confinamento, i cambiamenti delle condizioni di lavoro e della disponibilità dei dipendenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo necessario per gestire le notevoli conseguenze negative della pandemia di Covid-19 su tutte le parti interessate, stanno compromettendo i preparativi per l’applicazione di detti regolamenti di esecuzione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (2) sarà parzialmente applicabile a decorrere dal 5 novembre 2020. L’adeguamento degli obblighi di segnalazione comuni e degli obblighi relativi ai formati SNOWTAM e METAR in linea con le norme e alle pratiche raccomandate dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), introdotti da tale regolamento di esecuzione, è ostacolato dalla mancanza di risorse delle autorità competenti e degli operatori in questione a causa della pandemia di Covid-19 e dovrebbe pertanto essere rinviato per permettere alle autorità competenti e a tutte le parti interessati di predisporne l’attuazione.

(4)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato alla Commissione che è possibile rinviare l’applicazione delle disposizioni di cui al considerando 3 senza effetti negativi sulla sicurezza aerea, in quanto si tratterebbe di un periodo molto limitato e le nuove misure sono intese ad aggiornare le disposizioni già applicabili in conformità delle attuali norme e pratiche raccomandate dell’ICAO.

(5)

Al fine di fornire un aiuto immediato alle autorità nazionali e a tutte le parti interessate durante la pandemia di Covid-19 e di consentire loro di adeguare la programmazione per prepararsi all’applicazione differita delle disposizioni interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 gennaio 2022.

Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 12 agosto 2021:

a)

il punto 10, lettera b), dell’allegato I;

b)

nell’allegato III, il punto 6: Appendice 3 «FORMATO SNOWTAM».

Il punto 5 dell’allegato III si applica a decorrere dal 5 novembre 2020, ad eccezione del punto 5, lettera v): Appendice 1 «Modello per METAR», che si applica a decorrere dal 12 agosto 2021.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1).


DECISIONI

10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/14


DECISIONE (UE) 2020/1178 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2020

sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi

[notificata con il numero C(2020) 4988]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1.   FATTI E PROCEDIMENTO

(1)

Il 27 gennaio 2020 il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la sua intenzione di mantenere disposizioni nazionali sul tenore di cadmio nei concimi, in deroga al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

1.1.   Legislazione dell’Unione

1.1.1.   Articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE

(2)

L’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE, stabilisce:

«4.   Allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

[…]

6.   La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 […], approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 […] sono considerate approvate.»

1.2.   Norme di armonizzazione nel settore dei prodotti fertilizzanti

1.2.1.   Regolamento (CE) n. 2003/2003

(3)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applica ai prodotti immessi sul mercato come concimi che rechino l’indicazione «concime CE». Un concime appartenente a un tipo di concimi elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 e che soddisfi le prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l’indicazione «concime CE» e circolare liberamente nel mercato interno.

(4)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 contiene un elenco completo dei tipi di concimi a cui si applicano le norme di armonizzazione. Per ciascun tipo di concime vi sono prescrizioni specifiche riguardanti, ad esempio, il tenore di nutrienti, la loro solubilità o i metodi di trasformazione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 si applica principalmente ai concimi inorganici. Alcuni tipi di concimi inclusi nel regolamento hanno un tenore di fosforo pari o superiore al 5 % in massa di equivalente anidride fosforica (P2O5).

(6)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce il principio della libera circolazione dei concimi CE nel mercato interno, affermando che gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano per motivi di composizione, identificazione, etichettatura od imballaggio, né in base ad altre disposizioni contenute in detto regolamento, l’immissione sul mercato di concimi che rechino la denominazione «concime CE» e siano conformi a quanto disposto dallo stesso regolamento.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 non fissa valori limite per i contaminanti nei concimi CE. A parte alcune eccezioni basate su decisioni della Commissione in applicazione delle rispettive disposizioni del TFUE (3), i concimi CE con un tenore di fosforo pari o superiore al 5 % di P 2O5 circolano pertanto liberamente nel mercato interno, indipendentemente dal loro tenore di cadmio.

(8)

L’intenzione della Commissione di studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali era tuttavia già annunciata nel considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003, il quale recita: «I concimi possono essere contaminati da sostanze potenzialmente idonee a comportare un rischio per la salute delle persone e degli animali e per l’ambiente. A seguito del parere del Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEE), la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e, se del caso, redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Se necessario, si procederà ad uno studio analogo per altri contaminanti.»

1.2.2.   Regolamento (UE) 2019/1009

(9)

Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme di armonizzazione per i «prodotti fertilizzanti dell’UE» e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 a decorrere dal 16 luglio 2022.

(10)

I prodotti fertilizzanti dell’UE sono prodotti fertilizzanti che recano la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato interno. Un prodotto fertilizzante dell’UE deve soddisfare le prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1009 relative alla pertinente categoria funzionale del prodotto («PFC») e alla categoria o alle categorie di materiali costituenti, ed essere etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di detto regolamento. Le categorie funzionali del prodotto per i prodotti fertilizzanti dell’UE sono sette, una delle quali riguarda i concimi.

(11)

Il regolamento (UE) 2019/1009 disciplina i concimi inorganici in modo più generico rispetto all’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, fatte salve alcune prescrizioni generali in materia di qualità e sicurezza. Il regolamento (UE) 2019/1009 si applica inoltre ai concimi organici e organo-minerali, che non rientrano nell’ambito di applicazione materiale del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(12)

Al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B) e al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell’allegato I, il regolamento (UE) 2019/1009 introduce a livello dell’Unione il concetto di «concimi fosfatici», riferendosi ai concimi organo-minerali o ai concimi inorganici a base di macroelementi con un tenore di fosforo pari o superiore al 5 % in massa di equivalente P2O5.

(13)

Tale regolamento stabilisce, per la prima volta a livello dell’Unione, valori limite per i contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE. Per i concimi fosfatici il valore limite del cadmio è pari a 60 mg/kg di P2O5. Per gli altri concimi si applicano altri valori limite, che non sono espressi in mg/kg di P2O5, ma in mg/kg di materia secca dell’intero prodotto con tutte le sue componenti.

(14)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009 sancisce il principio della libera circolazione, in base al quale gli Stati membri non ostacolano, per motivi legati alla composizione, all’etichettatura o ad altri aspetti disciplinati dal regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al medesimo regolamento. A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009, lo Stato membro che al 14 luglio 2019 benefici di una deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003, concessa conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, in relazione al tenore di cadmio nei concimi, può tuttavia continuare ad applicare i valori limite nazionali per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici fino a quando non si applichino, a livello dell’Unione, valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori ai valori limite applicabili nello Stato membro interessato al 14 luglio 2019.

(15)

Entro il 16 luglio 2026 la Commissione è inoltre tenuta a riesaminare i valori limite per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, al fine di valutare la fattibilità di ridurli a un livello inferiore appropriato. La Commissione deve tenere conto dei fattori ambientali, in particolare nel contesto delle condizioni pedoclimatiche, dei fattori sanitari e dei fattori socioeconomici, tra cui considerazioni di sicurezza dell’approvvigionamento.

1.2.3.   Regime facoltativo

(16)

Il mercato dell’UE dei prodotti fertilizzanti è solo parzialmente armonizzato.

(17)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 mira a garantire la libera circolazione dei concimi CE nel mercato interno. Esso tuttavia non influisce sui cosiddetti «concimi nazionali» immessi sul mercato degli Stati membri conformemente alla legislazione nazionale. I produttori possono scegliere di commercializzare un concime come «concime CE» o come «concime nazionale».

(18)

Il regolamento (UE) 2019/1009 mantiene invariato il regime facoltativo. Esso garantisce pertanto la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti dell’UE nel mercato interno e continua a consentire l’immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti nazionali, lasciando al fabbricante la facoltà di scegliere.

(19)

A norma del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del regolamento (UE) 2019/1009, gli Stati membri non devono ostacolare la messa a disposizione sul mercato di concimi CE conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 o di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al regolamento (UE) 2019/1009 per motivi riguardanti, tra l’altro, il tenore di cadmio.

(20)

Gli Stati membri possono tuttavia mantenere o introdurre valori limite ritenuti appropriati per i contaminanti nei prodotti fertilizzanti nazionali che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1009. La minaccia che l’accumulo di cadmio presenta per la sostenibilità a lungo termine della produzione agricola è preoccupante, in misura maggiore o minore, per tutti gli Stati membri, la maggior parte dei quali ha già introdotto norme che limitano il tenore di cadmio nei prodotti fertilizzanti nazionali allo scopo di ridurre le emissioni di cadmio nell’ambiente e di conseguenza l’esposizione degli esseri umani a tale sostanza. La presente decisione non fa riferimento a tale tipo di norme.

(21)

Le norme di armonizzazione dell’Unione perciò coesistono con le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti fertilizzanti.

1.3.   Disposizioni nazionali notificate

(22)

Le disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca («le disposizioni nazionali notificate») sono contenute nell’ordinanza n. 223, del 5 aprile 1989, relativa al tenore di cadmio nei concimi contenenti fosforo («l’ordinanza»), secondo cui l’attuale valore limite si applica a decorrere dal 1998.

(23)

L’ordinanza regola la vendita per l’uso in Danimarca fissando un valore limite per il cadmio nei concimi chimici a base di fosfato minerale con un tenore totale di fosforo (P) pari o superiore all’1 % in peso. Un tenore di fosforo (P) pari all’1 % in peso equivale al 2,3 % in massa di equivalente P2O5. Il valore limite per il cadmio in tali concimi è pari a 110 mg Cd/kg di fosforo, equivalenti a 48 mg Cd/kg di P2O5. L’ordinanza non fissa alcun valore limite per il cadmio nei concimi diversi dai concimi chimici a base di fosfato minerale e con un tenore totale di fosforo pari o superiore al 2,3 % in massa di equivalente P2O5.

(24)

Il Regno di Danimarca applica il valore limite stabilito nell’ordinanza sia ai concimi nazionali sia ai concimi armonizzati a norma del regolamento (CE) n. 2003/2003. L’ordinanza, vigente in Danimarca dal 1989, non è stata notificata dal Regno di Danimarca alla Commissione né in conformità dell’articolo 114 TFUE né in conformità di norme del precedente trattato (4) per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2003/2003. Nella notifica oggetto della presente decisione, presentata in conformità del regolamento (UE) 2019/1009, il Regno di Danimarca ha tuttavia sottolineato di aver notificato il progetto di ordinanza alla Commissione il 19 gennaio 1988, a norma della direttiva 83/189/CEE del Consiglio (5) e di avere innalzato il valore limite nazionale previsto prima dell’adozione dell’ordinanza per tenere conto delle obiezioni sollevate da altri tre Stati membri in seguito a detta notifica.

(25)

Con la notifica il Regno di Danimarca ha chiesto alla Commissione di approvare l’applicazione delle disposizioni nazionali notificate relative ai concimi chimici a base di fosfato minerale con un tenore totale di fosforo pari o superiore al 2,3 % in massa di equivalente P2O5, in deroga ai limiti per il cadmio stabiliti dal regolamento (UE) 2019/1009. In altre parole, il Regno di Danimarca intende applicare il limite nazionale per il cadmio sia ai concimi fosfatici sia ad altri concimi disciplinati da detto regolamento. La notifica non contiene alcuna richiesta di approvazione di una deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003.

1.4.   Procedimento

(26)

Con lettera del 27 gennaio 2020, protocollata il 29 gennaio 2020, il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione l’intenzione di mantenere le disposizioni nazionali relative al tenore di cadmio nei concimi chimici a base di fosfato minerale, con un tenore totale di fosforo pari o superiore al 2,3 % in massa di equivalente P2O5, in deroga al regolamento (UE) 2019/1009. A norma dell’articolo 114, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 36 TFUE, la giustificazione addotta dal Regno di Danimarca si basa su esigenze importanti relative alla protezione della salute umana e dell’ambiente dall’esposizione al cadmio nell’ambiente.

(27)

Con lettera del 30 gennaio 2020, la Commissione ha accusato ricevuta della notifica e ha informato il Regno di Danimarca che il termine di sei mesi per il suo esame a norma dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE sarebbe scaduto il 30 luglio 2020.

(28)

A sostegno della sua notifica a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, il 31 marzo 2020 il Regno di Danimarca ha trasmesso alla Commissione informazioni supplementari. Tali informazioni fornivano alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione materiale delle disposizioni nazionali che il Regno di Danimarca intende mantenere nonché dati dettagliati sul mercato danese dei concimi.

(29)

Nelle informazioni supplementari il Regno di Danimarca ha precisato, tra l’altro, che i concimi minerali inorganici a elevato tenore di fosforo sono la preoccupazione principale affrontata dalle disposizioni nazionali notificate e costituiscono quindi l’obiettivo principale della valutazione scientifica richiamata nella notifica danese, poiché sono associati a un carico di cadmio più elevato, specificando inoltre che una simile preoccupazione è rivolta anche ai concimi organo-minerali con un elevato tenore di fosforo minerale inorganico. Il Regno di Danimarca ha inoltre indicato che sarebbe disposto a considerare opportunità di informazione o a modificare la legislazione in relazione alle categorie funzionali del prodotto e ai valori limite di cui al regolamento (UE) 2019/1009.

(30)

La Commissione, in seguito, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) un avviso riguardante detta notifica, al fine di informare le parti interessate in merito alle disposizioni nazionali del Regno di Danimarca e alle motivazioni addotte a sostegno della notifica stessa. In seguito alla pubblicazione dell’avviso non sono pervenute osservazioni.

(31)

Con lettera del 6 aprile 2020 la Commissione ha inoltre informato gli altri Stati membri in merito alla notifica, dando loro la possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni. La Commissione ha ricevuto un riscontro, entro il termine stabilito, da parte di Belgio, Repubblica slovacca, Ungheria e Malta. I primi tre Stati membri menzionati hanno dichiarato di non avere osservazioni in merito alla notifica. Malta ha osservato di non opporsi al mantenimento da parte del Regno di Danimarca dei valori limite nazionali per il tenore di cadmio nei concimi.

2.   VALUTAZIONE

(32)

In via preliminare, la Commissione osserva che, come chiaramente deducibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea («la Corte»), la procedura di cui all’articolo 114, paragrafi da 4 a 6, TFUE, mira a garantire che nessuno Stato membro possa applicare norme nazionali che derogano alle norme armonizzate senza ottenere la conferma della Commissione. Uno Stato membro non è autorizzato ad applicare unilateralmente le disposizioni nazionali senza averle notificate e senza aver ottenuto una decisione di conferma della Commissione (7).

(33)

La Commissione osserva inoltre che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009 si applica solo alle deroghe all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 concesse prima del 14 luglio 2019 sulla base di notifiche effettuate a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE.

(34)

La Commissione ritiene che la summenzionata notifica del progetto di ordinanza, presentata dal Regno di Danimarca a norma della direttiva 83/189/CEE il 19 gennaio 1988 non sia paragonabile alla procedura di cui all’articolo 114, paragrafi da 4 a 6, TFUE, in quanto lo scopo nel primo caso era quello di prevenire gli ostacoli tecnici agli scambi e non di ottenere una deroga a una misura di armonizzazione dell’Unione per le disposizioni nazionali esistenti. Nella fattispecie, è pacifico che il Regno di Danimarca non ha notificato l’ordinanza a norma dell’articolo 114 TFUE prima del 14 luglio 2019 e che la Commissione non l’ha approvata.

(35)

Il Regno di Danimarca non beneficia pertanto di una deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e non può quindi beneficiare nemmeno dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009.

2.1.   Ricevibilità

(36)

A norma dell’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE, uno Stato membro può, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione, mantenere disposizioni nazionali più rigorose, giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 TFUE, o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, purché esso notifichi tali disposizioni alla Commissione e quest’ultima ne approvi l’applicazione.

(37)

Per verificare la ricevibilità della notifica, la Commissione deve valutare se le disposizioni nazionali notificate in questione siano una misura di deroga preesistente alla norma di armonizzazione dell’Unione introdotta di recente e se siano più rigorose.

(38)

L’ordinanza è in vigore in Danimarca dal 1989, quindi in sostanza esisteva già al momento dell’adozione del regolamento (UE) 2019/1009.

2.1.1.   Sulla preesistenza delle disposizioni nazionali notificate

(39)

Per stabilire se le disposizioni nazionali notificate, introdotte nel 1989 e applicate nella loro forma attuale dal 1998, siano preesistenti ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, devono essere esaminati due elementi.

(40)

In primo luogo, il regolamento (UE) 2019/1009 sostituirà il regolamento (CE) n. 2003/2003, che a sua volta ha sostituito la direttiva generalmente applicabile ai concimi quando sono state introdotte le disposizioni nazionali notificate, ossia la direttiva 76/116/CEE del Consiglio (8).

(41)

Ciò solleva la questione se si possa ritenere che, rispetto al regolamento (UE) 2019/1009, le disposizioni nazionali notificate siano da considerarsi mantenute in vigore e notificabili alla Commissione a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto al contempo dell’armonizzazione stabilita dalla direttiva 76/116/CEE e dal regolamento (CE) n. 2003/2003.

(42)

Da un lato, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009 estende le deroghe pregresse, concesse a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003, all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, consentendo in tal modo che le misure nazionali vigenti siano legittimamente applicate, sulla base di notifiche a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE e di decisioni della Commissione a norma dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, ai concimi rientranti nell’ambito dell’armonizzazione di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003, ma anche ai prodotti fertilizzanti dell’UE inclusi per la prima volta nel nuovo ambito dell’armonizzazione esteso in virtù del regolamento (UE) 2019/1009. Ciò conferma che il regolamento (UE) 2019/1009 costituisce il proseguimento dell’armonizzazione derivante dal regolamento (CE) n. 2003/2003.

(43)

D’altro canto, il considerando 11 del regolamento (UE) 2019/1009 conferma che il legislatore, parafrasando l’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, ritiene che il regolamento (UE) 2019/1009 debba essere tenuto in considerazione ai fini delle valutazioni previste dall’articolo 114, paragrafo 4, TFUE:

«In vari Stati membri sono in vigore disposizioni nazionali che limitano il tenore di cadmio nei concimi fosfatici per motivi di tutela della salute umana e dell’ambiente. Qualora uno Stato membro ritenga necessario mantenere tali disposizioni nazionali dopo l’adozione di valori limite armonizzati ai sensi del presente regolamento, e finché tali valori limite armonizzati siano pari o inferiori ai limiti nazionali già in vigore, esso dovrebbe notificare tali valori limite alla Commissione a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE. Inoltre, conformemente all’articolo 114, paragrafo 5, TFUE, qualora uno Stato membro ritenga necessario introdurre nuove disposizioni nazionali, quali disposizioni che limitino il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione del presente regolamento, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’introduzione delle stesse. […]»

(44)

Tale interpretazione è inoltre suffragata dalla differenza del regime normativo e dell’ambito di applicazione materiale del regolamento (UE) 2019/1009 rispetto alla direttiva 76/116/CEE e al regolamento (CE) n. 2003/2003, come pure dal fatto che il regolamento (UE) 2019/1009 impone per la prima volta un valore limite armonizzato per il cadmio.

(45)

Si può inoltre osservare che in precedenti cause, laddove una nuova misura di armonizzazione aveva sostituito una misura esistente, la Corte ha fatto riferimento solo alla misura di armonizzazione di più recente adozione come quella da prendere in considerazione ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE (9).

(46)

In conclusione, poiché il regolamento (UE) 2019/1009 è la misura di armonizzazione che dovrebbe essere presa in considerazione ai fini delle disposizioni nazionali notificate a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, spetta alla Commissione accertare se le disposizioni nazionali notificate fossero preesistenti al suddetto regolamento, conformemente alle disposizioni dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE.

(47)

In secondo luogo, le disposizioni nazionali non sono mai state notificate alla Commissione né a norma dell’articolo 114 TFUE né a norma di disposizioni precedenti e nemmeno come deroghe alla direttiva 76/116/CEE o al regolamento (CE) n. 2003/2003.

(48)

Ciò solleva la questione se possano comunque essere considerate preesistenti al regolamento (UE) 2019/1009 ai fini dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE piuttosto che una nuova disposizione nazionale che dovrebbe essere notificata a norma dell’articolo 114, paragrafo 5, TFUE. Per stabilire questo aspetto è importante considerare lo scopo della distinzione tra i paragrafi 4 e 5 dell’articolo 114 TFUE.

(49)

Tale distinzione ha formato oggetto di giurisprudenza della Corte. Nella causa C-3/00, Danimarca/Commissione, rispetto all’articolo 95 del trattato CE corrispondente all’articolo 114 TFUE, la Corte ha concluso quanto segue:

«La differenza tra i due casi previsti all’articolo 95 CE è che, nel primo, le norme nazionali esistevano prima della misura di armonizzazione. Esse erano dunque note al legislatore comunitario, ma questi non ha potuto o non ha voluto ispirarvisi al fine dell’armonizzazione. Esso ha dunque ritenuto accettabile che lo Stato membro potesse chiedere che le proprie norme restassero in vigore. A tal fine il trattato CE esige che simili misure siano giustificate da esigenze importanti contemplate dall’articolo 30 CE ovvero relative alla protezione dell’ambiente di lavoro o dell’ambiente in generale. Al contrario, nel secondo caso, l’adozione di una normativa nazionale nuova rischia di mettere maggiormente in pericolo l’armonizzazione. Le istituzioni comunitarie, ovviamente, non hanno potuto prendere in considerazione il testo nazionale nel momento dell’elaborazione della misura di armonizzazione. In questo caso le esigenze di cui all’articolo 30 CE non sono prese in considerazione e sono ammesse solamente ragioni relative alla protezione dell’ambiente in generale o dell’ambiente di lavoro, a condizione che lo Stato membro apporti prove scientifiche nuove e che la necessità d’introdurre norme nazionali nuove risulti da un problema specifico allo Stato interessato insorto successivamente all’adozione della misura di armonizzazione.»  (10)

(50)

Alla luce della giurisprudenza citata, si deve ritenere che la distinzione tra i paragrafi 4 e 5 dell’articolo 114 TFUE abbia lo scopo di imporre condizioni di giustificazione più rigorose nei casi in cui è più probabile che l’armonizzazione sia compromessa in quanto la disposizione nazionale in questione non era nota al legislatore al momento dell’adozione della misura armonizzata e non è stata pertanto presa in considerazione al momento dell’elaborazione di tale misura.

(51)

Come già stabilito, le disposizioni nazionali notificate sono in vigore allo stato attuale dal 1998. Esse pertanto erano in vigore al momento dell’elaborazione del regolamento (UE) 2019/1009 e sono quindi anteriori ad esso.

(52)

È inoltre evidente dalla valutazione d’impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE (11) che le disposizioni nazionali notificate erano note al legislatore dell’Unione in sede di elaborazione del regolamento (UE) 2019/1009.

(53)

Si può pertanto concludere che le disposizioni nazionali notificate sono una misura di deroga preesistente alla norma di armonizzazione introdotta di recente.

2.1.2.   Sul rigore delle disposizioni nazionali notificate in relazione al regolamento (UE) 2019/1009

(54)

Per quanto riguarda la questione se le disposizioni nazionali notificate siano anche più rigorose rispetto alla nuova norma di armonizzazione introdotta di recente, la Commissione osserva che, sebbene il Regno di Danimarca intenda applicare il limite nazionale per il cadmio sia ai concimi fosfatici di cui al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B) sia a quelli di cui al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell’allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 come pure ad alcuni altri concimi disciplinati da tale regolamento, la preoccupazione fondamentale che le disposizioni nazionali notificate intendono affrontare riguarda la precedente categoria di concimi, ossia i concimi inorganici e organo-minerali a elevato tenore di fosforo.

(55)

La Commissione osserva inoltre che è solo per i concimi fosfatici che il valore limite danese per il cadmio e il valore limite di cui al regolamento (UE) 2019/1009 sono espressi in base allo stesso denominatore, ossia kg di P2O5 anziché kg di materia secca dell’intero prodotto con tutte le sue componenti.

(56)

In altri termini, senza conoscere l’esatta composizione di ciascun prodotto, è possibile confrontare i livelli di protezione della salute umana e dell’ambiente forniti dal limite di cadmio danese e dal limite armonizzato per il cadmio solo in riferimento ai concimi fosfatici. I concimi fosfatici, inoltre, sono di gran lunga i prodotti più appropriati per essere oggetto delle disposizioni nazionali notificate. Per valutare perciò se le disposizioni nazionali notificate siano più rigorose e protettive della norma di armonizzazione introdotta di recente, la Commissione può confrontare solo le due normative relative ai concimi fosfatici.

(57)

Il limite relativo al cadmio per i concimi fosfatici stabilito al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B) e al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell’allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è pari a 60 mg/kg di P2O5. D’altro canto, il limite relativo al cadmio stabilito dalle disposizioni nazionali notificate è pari a 48 mg/kg di P2O5.

(58)

Le disposizioni nazionali notificate sono pertanto più rigorose e più protettive delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, almeno per la parte che si applica ai concimi fosfatici di cui a tale regolamento.

(59)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la notifica presentata dal Regno di Danimarca sia ricevibile a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, almeno per quanto riguarda i concimi fosfatici di cui al regolamento (UE) 2019/1009.

2.2.   Valutazione di merito

(60)

Secondo il disposto dell’articolo 114, paragrafo 4, e dell’articolo 114, paragrafo 6, primo comma, TFUE, la Commissione deve verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni previste nell’articolo che consentono a uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali in deroga a una misura di armonizzazione dell’Unione.

(61)

La Commissione deve in particolare valutare se le disposizioni nazionali notificate siano giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 TFUE o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro e non eccedano quanto necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Se ritiene che le disposizioni nazionali soddisfino le suddette condizioni, la Commissione deve inoltre verificare, in forza dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(62)

Considerati i termini stabiliti all’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, la Commissione, nel valutare se le disposizioni nazionali notificate a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE siano giustificate, deve fondarsi sui motivi addotti dallo Stato membro che effettua la notifica. L’onere della prova incombe allo Stato membro notificante che intende mantenere le proprie disposizioni nazionali.

(63)

Tuttavia, se alla Commissione sono noti elementi che potrebbero imporre una revisione della misura di armonizzazione unionale alla quale le disposizioni nazionali notificate derogano, essa può tenere conto di tali elementi nel valutare le disposizioni nazionali notificate.

2.2.1.   Posizione del Regno di Danimarca

(64)

Il valore limite della Danimarca per il cadmio nei concimi chimici a base di fosfato minerale con un tenore totale di fosforo pari o superiore al 2,3 % in massa di equivalente P2O5 è motivato dalla protezione della salute umana e dell’ambiente dall’esposizione al cadmio.

(65)

Nella notifica presentata alla Commissione, il Regno di Danimarca dichiara che le disposizioni nazionali notificate sono in vigore dal 1989. Il valore limite attualmente in vigore è applicabile dal 1998. Le disposizioni nazionali notificate sono state introdotte per ridurre la contaminazione dei terreni agricoli, rilevata nella relazione nazionale redatta nel 1980 dall’Istituto nazionale per l’alimentazione dell’Università tecnica di Danimarca («DTU Fødevareinstituttet») dal titolo «Cadmium contaminatio — a report on the use, occurrence and adverse effects of cadmium in Denmark» (La contaminazione da cadmio: relazione sull’uso, la frequenza e gli effetti negativi del cadmio in Danimarca). Poiché, secondo le conclusioni, l’accumulo di cadmio nei terreni agricoli danesi era in costante crescita, nella relazione si raccomandava di ridurre il tenore di tale elemento nei concimi al fine di conseguire una significativa diminuzione della contaminazione dei terreni agricoli.

(66)

Riferendosi al fatto che l’esposizione al cadmio e l’immissione di cadmio nei terreni agricoli sono generalmente inferiori in Danimarca rispetto alla media dell’Unione, il Regno di Danimarca ritiene che le misure adottate per garantire l’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali notificate abbiano avuto esito positivo. Il Regno di Danimarca ribadisce pertanto la necessità di mantenere un livello ridotto di esposizione nel suo territorio, a norma del regolamento (UE) 2019/1009, per garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente anche in futuro. Il Regno di Danimarca, nella sua notifica alla Commissione, ha inoltre analizzato gli effetti nazionali previsti del valore limite di 60 mg/kg di P2O5 fissato nel regolamento (UE) 2019/1009. Tale valore limite desta serie preoccupazioni per la tutela della salute umana e dell’ambiente. Il Regno di Danimarca afferma che l’applicazione dei valori limite stabiliti dal regolamento (UE) 2019/1009 ridurrebbe il livello di protezione nel paese.

(67)

A sostegno di tale valutazione, il Regno di Danimarca ha detto di prevedere che l’applicazione del valore limite di 60 mg/kg di P2O5 stabilito dal regolamento (UE) 2019/1009 comporterebbe un aumento dell’immissione di cadmio nei terreni agricoli danesi causato dai concimi, in quanto sarebbe probabile che concimi con un tenore di cadmio più elevato fossero commercializzati in Danimarca.

(68)

In particolare, il Regno di Danimarca presenta giustificazioni riguardanti i rischi per la salute umana associati all’esposizione al cadmio mediante gli alimenti. Il Regno di Danimarca fa riferimento alla necessità di ridurre il tenore di cadmio negli alimenti prodotti in Danimarca per proteggere alcune fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare i bambini e i vegetariani, che consumano cadmio mediante l’alimentazione a livelli superiori ai valori limite per la salute.

(69)

A sostegno di tale affermazione il Regno di Danimarca fa riferimento a vari studi scientifici, in particolare allo studio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) relativo alla dose settimanale tollerabile (12), confrontandolo a uno studio condotto dall’Università tecnica di Danimarca, concludendo che l’esposizione alimentare al cadmio dovrebbe essere ridotta. Inoltre, lo studio dell’Università tecnica di Danimarca rivela che i bambini sono un gruppo altamente esposto: l’esposizione media dei bambini più piccoli supera la dose settimanale tollerabile. Anche i vegetariani avrebbero un’assunzione di cadmio molto più elevata rispetto alla popolazione media: la maggiore esposizione alimentare al cadmio deriva dal consumo di cereali e verdure. Dati i quantitativi consumati da tali fasce della popolazione, la loro esposizione al cadmio è elevata.

(70)

Si noti inoltre che il Regno di Danimarca è altamente autosufficiente per quanto riguarda la produzione di vari alimenti tra cui cereali, patate e carote. L’esposizione della popolazione danese al cadmio è quindi strettamente legata alla quantità di cadmio aggiunta ai terreni agricoli del paese.

(71)

Si deve osservare che le condizioni pedologiche danesi variano dai terreni sabbiosi situati nella parte occidentale del paese ai terreni argillosi della parte orientale. Date tali condizioni, l’accumulo di cadmio nei terreni varia: è più elevato in quelli argillosi delle isole di Selandia e Fionia e delle parti più orientali dello Jutland, mentre è generalmente più basso nei terreni più sabbiosi dello Jutland occidentale. I dati demografici forniti dal Regno di Danimarca mostrano inoltre che, a causa di differenze legate a fattori di efficienza agricola connessi alla natura del suolo, l’attività agricola si concentra nelle zone in cui i terreni argillosi presentano tenori più elevati di cadmio.

(72)

Un altro fattore che varia tra l’est e l’ovest della Danimarca è costituito dalla densità di allevamenti di bestiame e quindi dalla disponibilità di letame come alternativa ai concimi chimici. L’allevamento del bestiame è generalmente concentrato nello Jutland, mentre l’attività agricola, senza allevamenti, è localizzata nell’isola di Selandia. Le differenze geografiche che caratterizzano la Danimarca sul piano pedologico e zootecnico si traducono in un uso di concimi chimici relativamente maggiore nella parte orientale del paese, dove le imprese agricole che non allevano bestiame sono più diffuse e i terreni argillosi presentano livelli di base di cadmio più elevati. Il Regno di Danimarca osserva che, secondo le stime, nel 2014 il 91 % dei concimi chimici in Europa rientrava nel valore limite di 60 mg Cd/kg di P2O5, mentre il 68 % rientrava nel valore limite di 40 mg Cd/kg di P2O5. Una buona parte dei concimi presenti sul mercato europeo è quindi già conforme al limite danese. Nell’ultimo ventennio, in Danimarca il tenore medio di cadmio nei concimi chimici è stato pari a 10-20 mg Cd/kg di P2O5, mentre, secondo le stime, sul mercato europeo tale valore era compreso tra 32 e 36 mg Cd/kg di P2O5.

(73)

Va inoltre rilevato che la quota danese del mercato europeo dei concimi chimici è compresa tra il 2 e il 3 %. Il Regno di Danimarca afferma di non avere mai avuto problemi nell’approvvigionamento di concimi conformi al valore limite per il cadmio entrato in vigore nel 1998 e tuttora vigente.

(74)

Le disposizioni nazionali notificate sono inoltre di portata generale poiché si applicano a tutte le imprese, sia danesi sia estere, che vendono concimi da usare in Danimarca. È altresì opportuno osservare che, non disponendo di giacimenti naturali di fosforite, la Danimarca non estrae tale minerale.

(75)

Il Regno di Danimarca ha inoltre fornito statistiche che dimostrano un aumento progressivo delle importazioni di concimi da altri Stati membri nel periodo 1988-2018 e sostiene che, in base a tali dati economici, il valore limite per il cadmio fissato nelle disposizioni nazionali notificate non ha ostacolato un aumento delle importazioni dagli altri Stati membri. Al contrario, i dati indicano un netto progresso degli scambi tra i vari Stati membri. Le disposizioni nazionali notificate non ostano neppure alla possibilità di esportare concimi chimici in altri Stati membri.

2.2.2.   Valutazione della posizione del Regno di Danimarca

2.2.2.1.   Giustificazione per motivi attinenti alle esigenze importanti di cui all’articolo 36 TFUE o relativi alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro

(76)

Le disposizioni nazionali notificate mirano a conseguire un livello più elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente rispetto a quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’esposizione al cadmio e a evitare in tal modo un ulteriore accumulo di cadmio nel suolo. Il mezzo per conseguire tale obiettivo è il mantenimento dei valori limite massimi di cadmio nei concimi più bassi contemplati dalle disposizioni nazionali notificate.

(77)

Per quanto riguarda la tutela della salute umana, è opportuno osservare che il cadmio è un elemento non essenziale e tossico per gli esseri umani e non presenta alcun vantaggio per le piante o gli animali. In particolare, l’ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(78)

La presenza di cadmio nelle piante e la sua assunzione tramite i prodotti alimentari potrebbero produrre, a lungo termine, effetti negativi sulla salute umana. Una volta assorbito dal corpo umano il cadmio vi rimane, accumulandosi lungo tutto l’arco della vita (14).

(79)

Le fonti di esposizione al cadmio della popolazione in generale sono numerose, compresi il fumo e gli alimenti. Per quanto riguarda la popolazione di non fumatori, gli alimenti rappresentano la fonte principale. Il cadmio è tossico innanzitutto per i reni ma può causare anche demineralizzazione ossea ed è statisticamente associato a un aumento del rischio di cancro dei polmoni, dell’endometrio, della vescica e del seno (15).

(80)

Il cadmio può danneggiare i reni causando proteinuria. La durata e il livello di esposizione al cadmio determinano la gravità degli effetti. I danni all’apparato scheletrico sono un altro grave effetto di un’esposizione cronica al cadmio a livelli leggermente superiori a quelli ai quali la proteinuria sarebbe un indicatore precoce. Accumulato soprattutto nel fegato e nei reni, il cadmio è escreto lentamente dall’organismo e può rimanere nel corpo umano per decenni.

(81)

Non si possono inoltre escludere rischi sanitari per i fumatori adulti e le persone con carenza di ferro e/o che vivono in prossimità di fonti industriali (16).

(82)

Oltre agli effetti sulla salute umana, il Regno di Danimarca intende anche conseguire un livello più elevato di protezione dell’ambiente. Il Regno di Danimarca sostiene che un maggiore accumulo di cadmio nei terreni potrebbe avere conseguenze negative sulla biodiversità del suolo e quindi sulle sue funzioni (ad esempio la decomposizione della sostanza organica) come pure sulla qualità delle acque sotterranee per effetto della lisciviazione. La tossicità e la biodisponibilità del cadmio sono entrambe influenzate dalle caratteristiche del suolo.

(83)

Le differenze che caratterizzano la Danimarca sul piano pedologico e zootecnico si traducono in un uso di concimi chimici relativamente maggiore nella parte orientale del paese, dove le imprese agricole che non allevano bestiame sono più diffuse e i terreni argillosi presentano livelli di base di cadmio più elevati.

(84)

Il Consiglio aveva già menzionato i rischi preoccupanti per la salute umana e l’ambiente posti dal cadmio nella sua risoluzione del 25 gennaio 1988 (17), nella quale sottolineava l’importanza di ridurre l’immissione nel suolo di cadmio proveniente da tutte le fonti, comprese quelle diffuse (ad esempio la deposizione atmosferica, i concimi fosfatici, i fanghi di depurazione ecc.), anche mediante «appropriate misure di controllo del tenore di cadmio nei concimi fosfatici basate su un’adeguata tecnologia e che non comportino costi eccessivi, tenendo conto delle condizioni ambientali delle varie regioni della Comunità».

(85)

Nel 2002 il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali aveva concluso che un valore limite di 40 mg/kg di P2O5 o un valore limite più elevato avrebbe comportato un accumulo di cadmio nella maggior parte dei terreni dell’Unione europea. Un valore limite di 20 mg/kg di P2O5 o un valore inferiore, invece, non avrebbe prevedibilmente prodotto un accumulo a lungo termine nel suolo in un arco di 100 anni, escludendo altre fonti di immissione di cadmio.

(86)

Nel considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003 è già annunciata l’intenzione della Commissione di studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali.

(87)

Nella sua proposta di regolamento (UE) 2019/1009 (18), basata sui dati scientifici disponibili al momento della valutazione dell’impatto, la Commissione ha concluso che il cadmio e l’ossido di cadmio possono comportare gravi rischi per la salute e per l’ambiente. La Commissione ha proposto di fissare un valore limite di 60 mg/kg di P2O5 nei concimi fosfatici e di ridurre gradualmente tale valore a 20 mg/kg di P2O5 nell’arco di 12 anni dall’applicazione del nuovo regolamento.

(88)

È generalmente riconosciuto inoltre che i concimi sono di gran lunga la fonte più importante d’immissione di cadmio nel terreno e nella catena alimentare (19).

(89)

Il regolamento (UE) 2019/1009 fissa un valore limite di 60 mg/kg di P2O5 applicabile a partire dal 16 luglio 2022. La stragrande maggioranza dei concimi disponibili sul mercato europeo è già conforme a tale valore limite. Sebbene l’introduzione di questo limite sia un passo nella giusta direzione, sulla base dei dati scientifici disponibili è improbabile che essa determini una significativa riduzione dell’accumulo di cadmio nel suolo a lungo termine.

(90)

Riconoscendo la necessità di stabilire in futuro valori limite armonizzati più ambiziosi per il cadmio nei concimi fosfatici, il regolamento (UE) 2019/1009 impone alla Commissione l’obbligo di riesaminare tali limiti al fine di ridurli, se fattibile.

(91)

Sulla base di quanto precede, si deve ritenere che il valore limite massimo stabilito nelle disposizioni nazionali notificate sia giustificato da esigenze di tutela della salute umana e dell’ambiente.

2.2.2.2.   Assenza di discriminazioni arbitrarie, di restrizioni dissimulate nel commercio tra gli Stati membri o di ostacoli al funzionamento del mercato interno

a)   Assenza di discriminazioni arbitrarie

(92)

L’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, impone alla Commissione di verificare che il mantenimento delle disposizioni nazionali notificate non costituisca uno strumento di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte, perché non vi sia discriminazione, situazioni analoghe non devono essere trattate in modo diverso e situazioni diverse non devono essere trattate in modo uguale, a meno che ciò non sia obiettivamente giustificato.

(93)

Le disposizioni nazionali notificate si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti importati da altri Stati membri. In assenza di prove contrarie, si può concludere che le disposizioni nazionali non sono uno strumento di discriminazione arbitraria.

b)   Assenza di una restrizione dissimulata nel commercio dei concimi fosfatici

(94)

Per valutare la condizione relativa all’assenza di una restrizione dissimulata nel commercio, la Commissione esaminerà in primo luogo la parte delle disposizioni nazionali notificate che si applica ai concimi per i quali la Commissione ha ritenuto ricevibile la notifica, ossia i concimi fosfatici di cui al regolamento (UE) 2019/1009.

(95)

Le disposizioni nazionali che prevedono condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti più rigorose di quelle stabilite nel diritto unionale costituiscono di norma un ostacolo al commercio. Ciò in quanto alcuni dei prodotti immessi legalmente sul mercato nel resto dell’Unione non possono essere immessi sul mercato dello Stato membro interessato a causa delle disposizioni nazionali in questione. Le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafo 6, TFUE sono intese ad evitare che le restrizioni basate sui criteri di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo siano applicate per motivi non ammissibili e costituiscano in realtà misure economiche volte a impedire l’importazione di prodotti da altri Stati membri, vale a dire un mezzo per proteggere indirettamente la produzione nazionale (20).

(96)

Le disposizioni nazionali notificate potrebbero costituire una restrizione dissimulata nel commercio o un ostacolo al funzionamento del mercato interno perché impongono valori limite più rigorosi per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici anche agli operatori economici di altri Stati membri, in un settore altrimenti armonizzato. È riconosciuto tuttavia che l’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, deve essere interpretato nel senso che non debbano essere approvate solo le misure nazionali che costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno (21).

(97)

In assenza di prove indicanti che le disposizioni nazionali costituiscono in effetti una misura intesa a proteggere la produzione nazionale, si può concludere che esse non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri. Spetta pertanto alla Commissione valutare se le disposizioni nazionali notificate costituiscano un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

c)   Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno dei concimi fosfatici

(98)

Per valutare la condizione relativa all’assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno, la Commissione deve in primo luogo valutare la parte delle disposizioni nazionali notificate che si applica ai concimi per i quali la Commissione ha ritenuto ricevibile la notifica, ossia i concimi fosfatici di cui al regolamento (UE) 2019/1009.

(99)

In forza dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, la Commissione è tenuta a verificare se il mantenimento delle disposizioni nazionali notificate costituisca o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. Questa condizione non può essere interpretata in modo da precludere l’approvazione di qualsiasi disposizione nazionale che possa incidere sul funzionamento del mercato interno. Qualsiasi disposizione nazionale che deroghi a una misura di armonizzazione finalizzata all’istituzione e al funzionamento del mercato interno costituisce di fatto una misura che può incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per salvaguardare l’utilità della procedura di cui all’articolo 114 TFUE, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno deve essere inteso, nell’ambito dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, come un effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito (22).

(100)

Nel valutare se le disposizioni nazionali notificate sono adeguate e necessarie per conseguire l’obiettivo perseguito, occorre tenere conto di una serie di fattori. La Commissione deve valutare se il livello di protezione derivante dal valore limite per il cadmio stabilito nelle disposizioni nazionali notificate raggiunga l’obiettivo, ossia proteggere da un lato la salute umana e dall’altro l’ambiente.

(101)

La Commissione osserva, in primo luogo, che il valore limite per il cadmio di cui alle disposizioni nazionali notificate è inferiore a quello per i concimi fosfatici stabilito dal regolamento (UE) 2019/1009. Le disposizioni nazionali notificate garantiscono pertanto un migliore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente rispetto alla misura di armonizzazione.

(102)

Per quanto riguarda la proporzionalità delle disposizioni nazionali notificate relative ai concimi fosfatici, la Commissione formula le seguenti osservazioni:

(103)

In primo luogo, il Regno di Danimarca non ha riscontrato alcun problema di approvvigionamento di concimi conformi al valore limite per il cadmio attualmente in vigore, il che significa che tale limite non pone seri ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno.

(104)

In secondo luogo, il Regno di Danimarca fa riferimento alla necessità di ridurre il tenore di cadmio negli alimenti prodotti in Danimarca per proteggere alcune fasce della popolazione, in particolare i bambini e i vegetariani, che consumano cadmio mediante l’alimentazione a livelli superiori ai valori limite per la salute. Secondo lo studio dell’EFSA a cui il Regno di Danimarca (23) si riferisce, i bambini sono un gruppo altamente esposto: l’esposizione media dei bambini più piccoli supera la dose settimanale tollerabile. Secondo tale studio, anche i vegetariani hanno un’assunzione di cadmio molto più elevata rispetto alla popolazione media (24).

(105)

Inoltre, il fatto che l’esposizione al cadmio e l’immissione di cadmio nei terreni agricoli siano generalmente inferiori in Danimarca rispetto alla media dell’Unione indica che le misure adottate per garantire la protezione del suolo e della popolazione di tale paese hanno avuto esito positivo.

(106)

Per quanto riguarda i concimi fosfatici, considerati i benefici per la salute e l’ambiente invocati dal Regno di Danimarca, derivanti dalla riduzione dell’esposizione al cadmio nel suolo, e tenuto conto del fatto che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, il commercio non sembra affatto compromesso, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali notificate possano essere mantenute per motivi legati alla protezione della salute e dell’ambiente, considerando che non sono sproporzionate e, pertanto, non costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato interno ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE.

d)   Assenza di una restrizione dissimulata del commercio e di ostacoli al funzionamento del mercato interno per i concimi diversi dai concimi fosfatici

(107)

Oltre ai concimi fosfatici di cui al regolamento (UE) 2019/1009, le disposizioni nazionali notificate riguardano anche altri concimi chimici a base di fosfato minerale, con un tenore totale di fosforo pari o superiore al 2,3 % in massa di equivalente P2O5.

(108)

Per valutare se le disposizioni nazionali notificate costituiscano una restrizione dissimulata nel commercio o ostacolino il funzionamento del mercato interno di tali concimi ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 6, e quindi se abbiano un effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, la Commissione osserva che il Regno di Danimarca ha confermato che l’obiettivo principale perseguito riguarda i concimi fosfatici, ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009, e che la valutazione scientifica della notifica danese è incentrata principalmente su una determinata categoria di concimi fosfatici, ossia i concimi inorganici minerali ad alto tenore di fosforo.

(109)

Per quanto riguarda l’obiettivo di tutela della salute e dell’ambiente perseguito, la Commissione osserva, come indicato ai considerando 55 e 56, che senza conoscere l’esatta composizione di ciascun prodotto è possibile confrontare i livelli di protezione della salute umana e dell’ambiente forniti dal limite di cadmio danese e dal limite armonizzato per il cadmio solo relativamente ai concimi fosfatici, dal momento che solo per tali concimi i due valori limite, quello danese e quello fissato nel regolamento (UE) 2019/1009, sono espressi in base allo stesso denominatore. In altre parole, per i concimi diversi dai concimi fosfatici non è possibile stabilire se le disposizioni nazionali notificate siano più rigorose rispetto alla norma di armonizzazione introdotta di recente. Non si può pertanto nemmeno stabilire se le disposizioni nazionali notificate garantiscano un livello maggiore di protezione della salute umana e dell’ambiente rispetto alla misura di armonizzazione.

(110)

Per quanto riguarda l’impatto delle disposizioni nazionali notificate sul funzionamento del mercato interno, la Commissione osserva che l’applicazione di tali disposizioni a concimi recanti la marcatura CE diversi dai concimi fosfatici di cui al regolamento (UE) 2019/1009 creerebbe gravi difficoltà amministrative agli operatori economici che intendono immettere concimi sul mercato danese. Per garantire l’osservanza delle disposizioni nazionali notificate, i fabbricanti dovrebbero classificare i loro concimi non soltanto in conformità del regolamento (UE) 2019/1009 ma anche in conformità delle disposizioni nazionali notificate. Inoltre, se un concime recante la marcatura CE costituisce un concime chimico a base di fosfato minerale con un tenore totale di fosforo pari o superiore al 2,3 % in massa di equivalente P2O5 a norma delle disposizioni nazionali notificate ma non costituisce un concime fosfatico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009, i fabbricanti dovrebbero effettuare due calcoli del tenore di cadmio, uno con denominatore in kg di P2O5 in conformità delle disposizioni nazionali notificate e uno con denominatore in kg di materia secca in conformità del regolamento (UE) 2019/1009.

(111)

Tenuto conto del significativo ostacolo amministrativo che deriverebbe dall’applicazione delle disposizioni nazionali notificate ai concimi diversi dai concimi fosfatici unitamente all’impossibilità di stabilire se il livello di protezione di tali concimi sarebbe più elevato rispetto a quello del regolamento (UE) 2019/1009 e considerando che per il Regno di Danimarca l’inquinamento da cadmio non è particolarmente preoccupante, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali notificate, se applicate a tali concimi, avrebbero un effetto sproporzionato sul funzionamento del mercato interno rispetto all’obiettivo perseguito.

(112)

In conclusione, la Commissione ritiene che il mantenimento delle disposizioni nazionali notificate costituisca un ostacolo al funzionamento del mercato interno ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, nella parte che si applica ai concimi diversi dai concimi fosfatici. Di conseguenza, senza che sia necessario adottare una decisione in merito alla ricevibilità di tale parte, le disposizioni nazionali notificate dovrebbero essere respinte nella parte che si applica ai concimi diversi dai concimi fosfatici di cui al regolamento (UE) 2019/1009.

2.2.2.3.   Limitazione temporale

(113)

Al fine di garantire che le disposizioni nazionali notificate e il potenziale ostacolo al funzionamento del mercato interno siano limitati allo stretto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dal Regno di Danimarca, la deroga nazionale dovrebbe essere limitata nel tempo. La necessità della deroga cesserebbe qualora, in futuro, il valore limite armonizzato fosse fissato ad un livello pari o inferiore al valore limite danese.

(114)

Il valore limite armonizzato potrebbe essere fissato a un livello pari o inferiore al valore limite danese solo mediante una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio basata su una proposta della Commissione, ad esempio nel contesto del riesame di cui all’articolo 49, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1009. Il periodo per il quale è concessa la deroga non dovrebbe pertanto essere limitato a una data determinata, ma essere allineato dai colegislatori all’anzidetta futura decisione.

(115)

Ciò sarebbe conforme all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009, a norma del quale le deroghe al regolamento (CE) n. 2003/2003, concesse conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, in relazione al tenore di cadmio, possono continuare ad applicarsi fino a quando non si applichino a livello dell’Unione valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori a quelli nazionali.

(116)

La presente decisione dovrebbe applicarsi fino a quando non si applichi a livello dell’Unione un valore limite armonizzato riveduto pari o inferiore al valore limite danese.

3.   CONCLUSIONI

(117)

In considerazione di quanto precede si deve concludere che la richiesta del Regno di Danimarca di mantenere la legislazione nazionale che deroga al regolamento (UE) 2019/1009, presentata il 27 gennaio 2020, è ricevibile per la parte riguardante i concimi fosfatici di cui al regolamento (UE) 2019/1009.

(118)

Per la parte che si applica ai concimi fosfatici di cui al regolamento (UE) 2019/1009, la Commissione ritiene inoltre che le disposizioni nazionali notificate:

soddisfino le esigenze relative alla protezione dell’ambiente e della salute umana;

siano proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti;

non siano uno strumento di discriminazione arbitraria;

non costituiscano una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.

(119)

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni nazionali notificate possano essere approvate nella parte che si applica a tali concimi.

(120)

Tuttavia, per quanto riguarda la parte delle disposizioni nazionali notificate che si applica ai concimi diversi dai concimi fosfatici di cui al regolamento (UE) 2019/1009, la Commissione riscontra che il suo effetto sul funzionamento del mercato interno sarebbe sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. La Commissione ritiene pertanto che la misura debba essere respinta per la parte che si applica a tali concimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che derogano al regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, in particolare il divieto di immettere sul mercato danese concimi con un tenore di cadmio superiore a 48 mg/kg di P2O5, sono approvate per la parte che si applica ai concimi fosfatici di cui al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B) e al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 fino a quando non si applichi a livello dell’Unione un valore limite armonizzato riveduto pari o inferiore al valore limite danese.

Articolo 2

Le disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca sono respinte per la parte che si applica ai concimi diversi dai concimi fosfatici di cui al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B) e al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2020

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

(3)  Cfr. le decisioni della Commissione del 3 gennaio 2006: 2006/347/CE sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 19), considerando 41; 2006/348/CE sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 25), considerando 40; e 2006/349/CE sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 31).

(4)  In particolare l’articolo 95 (ex articolo 100 A) del trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata 2002), (GU C 325 del 24.12.2002, pag. 33).

(5)  Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8).

(6)   GU C 124 del 17.4.2020, pag. 19.

(7)  Sentenza della Corte di giustizia Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, causa C-41/93, punti da 23 a 30.

(8)  Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21).

(9)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia Germania/Commissione europea, causa C-360/14 P.

(10)  Sentenza della Corte di giustizia Danimarca/Commissione, causa C-3/00, punto 58. Confermata anche dalle sentenze del Tribunale nella causa T-234/04, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, punto 58 e nelle cause riunite T-366/03 e T-235/04, Land Oberösterreich e Austria/Commissione, punto 62, nonché dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-512/99, Germania/Commissione, punto 41.

(11)  Cfr. la valutazione d’impatto che accompagna la proposta della Commissione, specificamente dedicata al valore limite per il cadmio, SWD(2016) 64 final, parte 2/2; https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-64-F1-EN-MAIN-PART-2.PDF; cfr. in particolare le pagine 5, 6, 25, 28, 29 e 32 e l’allegato I.

(12)   « Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cadmium in food » (Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sul cadmio negli alimenti). EFSA Journal 2009, 980, pag. 1.

(13)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(14)  Cfr. la relazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sull’esposizione alimentare al cadmio nella popolazione europea (2012), pubblicata all’indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2551.pdf, [EFSA Journal 2012; 10(1)].

(15)   EFSA Journal 2012; 10(1).

(16)  Relazione dell’UE sulla valutazione del rischio relativo al cadmio e all’ossido di cadmio, citata nel documento SWD(2016) 64 final, pag. 11.

(17)   GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.

(18)  COM(2016) 157 final - 2016/084 (COD).

(19)  Cfr. lo studio di Erik Smolders e Laetitia Six « Revisiting and updating the effect of phosphate fertilizers to cadmium accumulation in European agricultural soils » (Revisione e aggiornamento dell’effetto dei concimi fosfatici sull’accumulo di cadmio nei terreni agricoli europei) commissionato da Fertilizers Europe nel 2013, pubblicato all’indirizzo: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_168_rd_en.pdf

(20)  Decisione (UE) 2018/702 della Commissione, dell’8 maggio 2018, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne, C(2018) 2721 (GU L 118 del 14.5.2018, pag. 7), considerando 54; decisione 2006/348/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 25), considerando 40; decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 19), considerando 41; decisione 2006/349/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 31), considerando 41.

(21)  Decisione (UE) 2018/702 della Commissione, dell’8 maggio 2018, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne, C(2018) 2721, considerando 55; decisione 2006/348/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 42; decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 43; decisione 2006/349/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 43.

(22)  Decisione (UE) 2018/702 della Commissione, dell’8 maggio 2018, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne, C(2018) 2721, considerando 55; decisione 2006/348/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 42; decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 43; decisione 2006/349/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 43.

(23)   « Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cadmium in food » (Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sul cadmio negli alimenti). EFSA Journal 2009, 980, pag. 1.

(24)   « Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cadmium in food » (Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sul cadmio negli alimenti). EFSA Journal 2009, 980, pag. 1.


10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1179 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della provincia di Åland in Finlandia in merito a un programma di sorveglianza della setticemia emorragica virale (VHS), lo status dell’Estonia in merito a un programma di sorveglianza e di eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN), lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV) e lo status di alcune zone del Regno Unito in merito all’infezione da Bonamia ostreae

[notificata con il numero C(2020) 5303]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 44, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 53, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I della decisione 2009/177/CE della Commissione (3) reca l’elenco di Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza o di eradicazione approvati per alcune malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE o che sono stati dichiarati indenni da tali malattie.

(2)

L’autorità competente della Finlandia ha informato la Commissione di aver completato l’attuazione di tutte le misure di eradicazione nell’ambito del programma in corso per la setticemia emorragica virale (VHS) nella provincia di Åland e di aver avviato le successive misure di sorveglianza affinché tale provincia sia dichiarata zona «indenne da malattia». È pertanto opportuno sopprimere la provincia di Åland dall’allegato I, parte B, della decisione 2009/177/CE e inserirla invece nell’elenco della parte A di tale allegato in quanto soggetta a un programma di sorveglianza approvato.

(3)

L’autorità competente dell’Estonia ha presentato alla Commissione, per approvazione, un programma di sorveglianza e di eradicazione per la VHS e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e ha chiesto che le zone soggette a tale programma siano inserite nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/177/CE.

(4)

La zona dell’Estonia soggetta a misure di sorveglianza per la VHS e la IHN dovrebbe essere inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte A, della decisione 2009/177/CE, mentre un compartimento in cui è presente l’infezione da IHN e soggetto alle misure di eradicazione di tale malattia dovrebbe essere inserito nell’elenco di cui all’allegato I, parte B, della decisione 2009/177/CE.

(5)

La maggior parte del territorio della Croazia figura nell’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE in quanto dichiarato indenne dal virus erpetico (KHV). L’autorità competente della Croazia ha informato la Commissione della comparsa di vari focolai di KHV all’interno della zona geografica attualmente presente nell’elenco e ha indicato che lo status di indenne da KHV dovrebbe essere revocato. È pertanto opportuno sopprimere la Croazia da tale elenco.

(6)

A norma dell’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione previsto da tale accordo. Il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020.

(7)

L’autorità competente del Regno Unito ha informato la Commissione della comparsa di vari focolai di Bonamia ostreae sul suo territorio, comprese zone attualmente elencate nell’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE come indenni dalla malattia, e ha indicato che lo status di indenne da Bonamia ostreae dovrebbe essere revocato per tali zone. È pertanto opportuno sopprimere le zone interessate da tale elenco.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2009/177/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella tabella dell’allegato I, parte A, della decisione 2009/177/CE, le righe relative a setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN) sono sostituite dalle seguenti:

Malattia

Stato membro

Codice ISO

Delimitazione geografica dell’area soggetta a un programma di sorveglianza (Stato membro, zone o compartimenti)

«Setticemia emorragica virale (VHS)

Estonia

EE

L’intero territorio

Finlandia

FI

La provincia di Åland

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Estonia

EE

Intero territorio, ad eccezione del compartimento comprendente l’azienda di allevamento ittico Neli Elementi OÜ (numero di riconoscimento 05/VV/KK01)»

Articolo 2

L’allegato I, parte B, della decisione 2009/177/CE è così modificato:

1)

la voce relativa alla Finlandia è soppressa dalla riga riguardante la setticemia emorragica virale (VHS);

2)

la riga relativa alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) è sostituita dalla seguente:

Malattia

Stato membro

Codice ISO

Delimitazione geografica dell’area soggetta a un programma di eradicazione (Stato membro, zone o compartimenti)

«Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Estonia

EE

Il compartimento comprendente l’azienda di allevamento ittico Neli Elementi OÜ (numero di riconoscimento 05/VV/KK01)»

Articolo 3

Nell’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE la voce relativa alla Croazia è soppressa dalla riga riguardante il virus erpetico (KHV).

Articolo 4

Nell’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE, alla riga «Infezione da Bonamia ostreae » la voce relativa al Regno Unito nella colonna «Delimitazione geografica dell’area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)» è così modificata:

1)

la seguente eccezione è aggiunta come punto 7 per la Gran Bretagna: «il Dornoch Firth, la zona interessata dalle maree ad ovest di una linea tracciata da NH808873 a NH835857 (coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:50 000) fino al livello medio delle alte maree;»;

2)

la seguente eccezione è aggiunta come punto 8 per la Gran Bretagna: «Lynn of Lorn, Loch Creran e Loch Etive, la zona delle acque marittime a sud-est dell’isola di Lismore, circoscritta entro un cerchio del raggio di 7 258 metri dal punto NM873391 (coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:50 000) e comprendente la zona di Loch Etive e Loch Creran interessata dalle maree fino al livello medio delle alte maree.»;

3)

il seguente testo è soppresso: «La zona costiera dell’isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell’isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. La zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(3)  Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti (GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15).


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI

del 1o aprile 2020

sulle norme interne per la limitazione di alcuni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente le privative comunitarie per ritrovati vegetali (2), che istituisce l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), in particolare l’articolo 36,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 18 dicembre 2019,

previa consultazione del comitato del personale,

considerando quanto segue:

(1)

L’UCVV (l’«Ufficio») esercita le sue attività conformemente al regolamento (CE) n. 2100/94.

(2)

Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi sulle norme interne che saranno adottate dall’Ufficio, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati.

(3)

Tali norme interne, comprese le relative disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non si applicano qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati.

(4)

Laddove eserciti le proprie funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’Ufficio dovrebbe valutare se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

(5)

Nell’ambito del suo funzionamento amministrativo, l’Ufficio può essere costretto a limitare i diritti degli interessati in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

(6)

L’Ufficio, rappresentato dal suo presidente, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno dell’Ufficio per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.

(7)

I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri dell’Ufficio.

(8)

Tali norme interne dovrebbero applicarsi a tutte le operazione di trattamento dei dati svolte dall’Ufficio nel contesto di indagini amministrative, procedimenti disciplinari, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) relative a casi di molestia, trattamento di reclami e di dati medici, conduzione di audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

(9)

Nei casi in cui si applichino tali norme interne, l’Ufficio deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.

(10)

In questo quadro, l’Ufficio è tenuto a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e di limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni come sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.

(11)

L’Ufficio dovrebbe monitorare periodicamente se le condizioni che giustificano la limitazione continuano ad applicarsi e revocare la limitazione non appena queste cessino di sussistere.

(12)

Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati in merito a ogni limitazione applicata ai diritti degli interessati, nonché in merito a quando la limitazione viene revocata o rivista.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l’Ufficio, nel quadro delle proprie operazioni di trattamento dei dati di cui al paragrafo 2, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli 4, da 14 a 21, 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, in base all’articolo 25 dello stesso.

2.   Nell’ambito del suo funzionamento amministrativo dell’Ufficio, la presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte dell’Ufficio ai fini di: indagini amministrative, procedimenti disciplinari, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) relative a casi di molestia, trattamento di reclami, trattamento di dati e/o fascicoli medici, conduzione di audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

La presente decisione si applica alle operazioni di trattamento dei dati avviate e svolte dall’Ufficio, anche anteriormente all’avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo del relativo esito. Essa si applica anche all’assistenza e alla cooperazione fornita dall’Ufficio, al di fuori delle sue procedure amministrative, all’OLAF, alle autorità competenti degli Stati membri e/o ad altre autorità competenti.

3.   Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

4.   Laddove eserciti le proprie funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’Ufficio valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

5.   Fatte salve le condizioni stabilite nella presente decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati o riservatezza delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 2

Specifiche del titolare del trattamento e garanzie

1.   L’Ufficio predispone le seguenti garanzie per prevenire abusi, accessi o trasferimenti illeciti:

a)

i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato;

b)

tutti i dati elettronici sono memorizzati in un’applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza dell’Ufficio e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale;

c)

i sistemi informatici e le relative banche dati devono avere meccanismi per verificare l’identità dell’utente nell’ambito di un sistema di accesso SSO (Single Sign On) ed essere collegati automaticamente all’ID dell’utente e alla password. Gli account degli utenti finali devono essere unici, personali e non trasferibili e la condivisione degli account degli utenti è rigorosamente vietata. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti;

d)

tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l’obbligo di riservatezza.

2.   Il titolare delle operazioni di trattamento è l’Ufficio, rappresentato dal suo presidente, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati riguardo al titolare del trattamento delegato attraverso comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati sul sito Internet e/o sull’Intranet dell’Ufficio.

3.   Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, non deve superare quanto specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Al termine del periodo di conservazione, le informazioni relative al caso, compresi i dati personali, sono cancellate, rese anonime o trasferite agli archivi storici

4.   Qualora l’Ufficio consideri di applicare una limitazione, si valuta il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di ostacolare la finalità delle operazioni di trattamento. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.

Articolo 3

Limitazioni

1.   L’Ufficio pubblica sul proprio sito Internet e/o sull’Intranet le comunicazioni relative alla protezione dei dati, le informative sulla privacy e/o i registri ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, informando tutti gli interessati riguardo alle sue attività in materia di trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti nel quadro di una determinata procedura, nonché informazioni sulle potenziali limitazioni di tali diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, i motivi e la durata potenziale della limitazione.

2.   Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 3, ove pertinente, l’Ufficio assicura che gli interessati siano informati singolarmente in una forma adeguata. L’Ufficio può altresì informarli singolarmente in merito ai loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future.

3.   Qualsiasi limitazione avviata dall’Ufficio è applicabile esclusivamente al fine di salvaguardare le finalità elencate all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725:

a)

la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa degli Stati membri;

b)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la relativa prevenzione;

c)

altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

d)

la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell’Unione, inclusa quella delle loro reti di comunicazione elettronica;

e)

la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

f)

le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

g)

una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c);

h)

la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

i)

l’esecuzione delle azioni di diritto civile.

4.   In particolare, quando l’Ufficio applica limitazioni nel contesto di:

a)

indagini amministrative e procedimenti disciplinari, le limitazioni possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), e), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;

b)

procedure in materia di denunce di irregolarità, le limitazioni possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725;

c)

procedure relative a casi di molestia (formali e informali), le limitazioni possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725;

d)

trattamento di reclami, le limitazioni possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), e), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;

e)

trattamento di dati medici, le limitazioni possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725;

f)

audit interni, le limitazioni possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza informatica (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE), le limitazioni possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.

5.   Le eventuali limitazioni devono essere necessarie e proporzionate tenuto conto in particolare dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e devono rispettare l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

Se si considera l’applicazione di limitazioni, si effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti norme. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna al fine di rendere conto del proprio operato ed è effettuata caso per caso. La verifica è effettuata anche nel contesto del riesame dell’applicazione di una limitazione.

Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non annullerebbe più l’effetto della limitazione imposta o lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati.

6.   In aggiunta, all’Ufficio può essere richiesto di scambiare dati personali di interessati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, autorità competenti degli Stati membri o altre autorità competenti di paesi terzi o organizzazioni internazionali, ad esempio:

a)

quando i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione limitano i propri obblighi e l’esercizio dei diritti di tali interessati sulla base di altri atti previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione;

b)

quando le autorità competenti degli Stati membri limitano i propri obblighi e l’esercizio dei diritti di tali interessati sulla base dei motivi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Laddove lo scambio di dati personali sia avviato da un’altra autorità, l’Ufficio non applica alcuna limitazione e le informazioni relative al caso, inclusi i dati personali, sono cancellate o rese anonime dall’Ufficio alla trasmissione dei dati richiesti a tale autorità.

7.   Le annotazioni delle limitazioni e, se del caso, la documentazione contenente gli elementi di fatto e di diritto che ne sono alla base sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 4

Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati

1.   L’Ufficio informa senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati (il «RPD») ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati, revochi la limitazione o riveda il periodo di limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al responsabile della protezione dei dati l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui ha informato il RPD.

2.   Il responsabile della protezione dei dati può richiedere per iscritto al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione delle limitazioni. Il titolare del trattamento informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati circa l’esito del riesame richiesto.

3.   La partecipazione del responsabile della protezione dei dati alla procedura di limitazione, compresi gli scambi di informazioni, deve essere adeguatamente documentata.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la comunicazione di informazioni può essere limitata dal titolare del trattamento, ove necessario e proporzionato, nel contesto delle operazioni di trattamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione. In particolare, la comunicazione di informazioni può essere rinviata, omessa o negata qualora pregiudichi l’effetto dell’operazione di trattamento

2.   Laddove limiti, integralmente o in parte, la comunicazione di informazioni ai sensi del paragrafo 1, l’Ufficio documenta in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della durata della limitazione.

3.   La limitazione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi finché i motivi che la giustificano restano applicabili.

Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, l’Ufficio fornisce all’interessato le informazioni sulle ragioni principali della limitazione. Contestualmente, l’Ufficio informa l’interessato della possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

4.   L’Ufficio riesamina l’applicazione della limitazione almeno una volta all’anno e alla chiusura della procedura pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta su base annuale la necessità di mantenere eventuali limitazioni.

Articolo 6

Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento da parte dell’interessato

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento può essere limitato dal titolare del trattamento, ove necessario e proporzionato, nel contesto delle operazioni di trattamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione. Le disposizioni di cui al presente articolo 6 non si applicano al diritto di accesso a dati e/o fascicoli medici, per il quale sono fornite esplicitamente norme specifiche di cui all’articolo articolo 7.

2.   Laddove gli interessati chiedano di esercitare il proprio diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento in merito ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di una particolare operazione di trattamento, l’Ufficio limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

3.   Allorché limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, l’Ufficio procede nel modo seguente:

a)

informa l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

b)

registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata.

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, la comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata qualora pregiudichi l’effetto della limitazione.

4.   L’Ufficio riesamina l’applicazione della limitazione dei diritti degli interessati almeno una volta all’anno e alla chiusura della procedura pertinente. Successivamente, su richiesta degli interessati, il titolare del trattamento riesamina la necessità di mantenere la limitazione.

Articolo 7

Diritto di accesso a dati e/o fascicoli medici

1.   La limitazione del diritto di accesso degli interessati ai propri dati e/o fascicoli medici richiede disposizioni specifiche definite al presente articolo.

2.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo, l’Ufficio può limitare il diritto dell’interessato di accedere direttamente a dati e/o fascicoli medici personali a carattere psicologico o psichiatrico che lo riguardano e che sono trattati dall’Ufficio, laddove l’accesso a tali dati potrebbe rappresentare un rischio per la salute dell’interessato. Tale limitazione deve essere proporzionata a quanto strettamente necessario per proteggere l’interessato.

3.   L’accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2 è consentito a un medico di scelta dell’interessato.

4.   In tal caso l’interessato, su richiesta, è rimborsato dal servizio medico per la parte del costo della consultazione con il medico che ha avuto accesso ai dati e/o fascicoli medici, che non è stata rimborsata dal regime comune di assicurazione malattia (RCAM). Il rimborso non può eccedere la differenza tra il massimale fissato nelle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche (5) e l’importo rimborsato all’interessato da RCAM in conformità di tali disposizioni.

5.   Tale rimborso da parte del servizio medico è soggetto alla condizione che l’accesso agli stessi dati e/o fascicoli non sia già stato concesso.

6.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo, l’Ufficio può limitare, caso per caso, il diritto dell’interessato di accedere ai propri dati e/o fascicoli medici personali in possesso dell’Ufficio, in particolare se l’esercizio di tale diritto pregiudica i diritti e le libertà dell’interessato o di altri interessati.

7.   Laddove gli interessati chiedano di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali trattati nel contesto di uno o più casi specifici o di una particolare operazione di trattamento, l’Ufficio limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

8.   Qualora si limiti, integralmente o in parte, il diritto di accesso a dati e/o fascicoli medici personali da parte degli interessati, l’Ufficio procede nel modo seguente:

a)

informa l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

b)

registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata, dichiarando in particolare in che modo l’esercizio del diritto comporterebbe un rischio per la salute dell’interessato o pregiudicherebbe i diritti e le libertà dell’interessato o di altri interessati.

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, la comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata qualora pregiudichi l’effetto della limitazione.

9.   Le limitazioni di cui ai precedenti paragrafi 2 e 6 continuano ad applicarsi finché sussistono i motivi che le giustificano. Quando i motivi di una limitazione cessano di applicarsi, su richiesta degli interessati, il titolare del trattamento riesamina la necessità di mantenere la limitazione.

Articolo 8

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali può essere limitato dal titolare del trattamento, ove necessario e appropriato, nel contesto delle operazioni di trattamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione. Tale diritto non può tuttavia essere limitato nel contesto delle procedure relative a casi di molestia

2.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitato dal titolare del trattamento, ove necessario e appropriato, nel contesto delle operazioni di trattamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione.

3.   Qualora l’Ufficio limiti la comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, si applica l’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto ad Angers, il 1o aprile 2020.

Per l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Bistra PAVLOVSKA

Presidente del consiglio di amministrazione


(1)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)   GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(5)  Decisione C(2007) 3195 della Commissione, del 2 luglio 2007, che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/40


DECISIONE n. 1/2020 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del 31 luglio 2020

che modifica la decisione n. 2/2000 [2020/1180]

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (1) («accordo globale»), in particolare gli articoli 5 e 10, in combinato disposto con l’articolo 47,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adesione della Repubblica di Croazia («Croazia») all’Unione europea avvenuta il 1o luglio 2013, il 27 novembre 2018 è stato firmato a Bruxelles il terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo globale applicabile dal 1o marzo 2020.

(2)

Occorre pertanto adeguare, con effetto dalla data in cui la Croazia ha aderito all’accordo globale, determinate disposizioni della decisione n. 2/2000 (2), modificata dalla decisione n. 3/2004 (3) e dalla decisione n. 2/2008 (4), per quanto riguarda gli scambi di merci, la certificazione dell’origine e gli appalti pubblici.

(3)

Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell’accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto istituito a norma dell’articolo 45 dell’accordo globale ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo globale e, in particolare, a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’allegato I della decisione n. 2/2000 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

2.   Il presente articolo lascia impregiudicato il contenuto della clausola di riesame di cui all’articolo 10 della decisione n. 2/2000.

Articolo 2

L’articolo 17, paragrafo 4, l’articolo 18, paragrafo 2, e l’appendice IV dell’allegato III della decisione n. 2/2000 sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

1.   Gli enti della Croazia elencati nell’allegato III della presente decisione sono aggiunti nelle pertinenti sezioni dell’allegato VI, parte B, della decisione n. 2/2000.

2.   Le pubblicazioni della Croazia elencate nell’allegato IV della presente decisione sono aggiunte alla parte B dell’allegato XIII della decisione n. 2/2000.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dalla data in cui la Croazia ha aderito all’accordo globale.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2020

Per il Consiglio congiunto

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

(2)  Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10).

(3)  Decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 29 luglio 2004, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000 (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 15).

(4)  Decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 25 luglio 2008, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 55).


ALLEGATO I

CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ

Nell’allegato I della decisione n. 2/2000 è inserito quanto segue:

«Codice NC

Designazione

Quantità del contingente tariffario annuale

Dazio del contingente

0803 00 19

Banane, fresche (esclusi i plantani)

2 010 tonnellate (*1)

70 EUR/tonnellata


(*1)  Tale contingente tariffario annuale è aperto dal 1o gennaio al 31 dicembre di ciascun anno civile. Tuttavia, si applica per la prima volta a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.».


ALLEGATO II

NUOVE VERSIONI LINGUISTICHE DELLE OSSERVAZIONI AMMINISTRATIVE E DELLA «DICHIARAZIONE SU FATTURA» CONTENUTE NELL’ALLEGATO III DELLA DECISIONE n. 2/2000

L’allegato III della decisione n. 2/2000 è modificato come segue:

1.

l’articolo 17, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   I certificati di circolazione EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle diciture seguenti:

 

BG “ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

 

ES “EXPEDIDO A POSTERIORI”

 

CS “VYSTAVENO DODATEČNE”

 

DA “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

 

DE “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

 

ET “TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

 

EL “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

 

EN “ISSUED RETROSPECTIVELY”

 

FR “DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

 

HR “NAKNADNO IZDANO”

 

IT “RILASCIATO A POSTERIORI”

 

LV “IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

 

LT “RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

 

HU “KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

 

MT “MAHRUG RETROSPETTIVAMENT”

 

NL “AFGEGEVEN A POSTERIORI”

 

PL “WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

 

PT “EMITIDO A POSTERIORI”

 

RO “EMIS A POSTERIORI”

 

SK “VYDANÉ DODATOČNE”

 

SL “IZDANO NAKNADNO”

 

FI “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

 

SV “UTFÄRDAT I EFTERHAND” »;

2.

l’articolo 18, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   I duplicati rilasciati conformemente al paragrafo 1 devono recare una delle diciture seguenti:

 

BG “ДУБЛИКАТ”

 

ES “DUPLICADO”

 

CS “DUPLIKÁT”

 

DA “DUPLIKAT”

 

DE “DUPLIKAT”

 

ET “DUPLIKAAT”

 

EL “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

 

EN “DUPLICATE”

 

FR “DUPLICATA”

 

HR “DUPLIKAT”

 

IT “DUPLICATO”

 

LV “DUBLIKĀTS”

 

LT “DUBLIKATAS”

 

HU “MÁSODLAT”

 

MT “DUPLIKAT”

 

NL “DUPLICAAT”

 

PL “DUPLIKAT”

 

PT “SEGUNDA VIA”

 

RO “DUPLICAT”

 

SK “DUPLIKÁT”

 

SL “DVOJNIK”

 

FI “KAKSOISKAPPALE”

 

SV “DUPLIKAT” »;

3.

nell’appendice IV, dopo la versione francese, è aggiunto quanto segue:

«Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. ... (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 21 del presente allegato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore dev’essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco."

(2)  Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 37 del presente allegato, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.»."


(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 21 del presente allegato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore dev’essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2)  Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 37 del presente allegato, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.».”


ALLEGATO III

ENTI DEI GOVERNI CENTRALI

1.   

Nell’allegato VI, parte B, sezione 1, della decisione n. 2/2000 sono aggiunti gli enti seguenti del governo centrale:

«AC — Croazia

1

Parlamento croato

Hrvatski Sabor

2

Presidente della Repubblica di Croazia

Predsjednik Republike Hrvatske

3

Ufficio del presidente della Repubblica di Croazia

Ured predsjednika Republike Hrvatske

4

Ufficio del presidente della Repubblica di Croazia dopo la fine del mandato

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

5

Governo della Repubblica di Croazia

Vlada Republike Hrvatske

6

Uffici del governo della Repubblica di Croazia

uredi Vlade Republike Hrvatske

7

Ministero dell’Economia

Ministarstvo gospodarstva

8

Ministero per lo Sviluppo regionale e i fondi UE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

9

Ministero delle Finanze

Ministarstvo financija

10

Ministero della Difesa

Ministarstvo obrane

11

Ministero degli Affari esteri ed europei

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

12

Ministero dell’Interno

Ministarstvo unutarnjih poslova

13

Ministero della Giustizia

Ministarstvo pravosuđa

14

Ministero della Funzione pubblica

Ministarstvo uprave

15

Ministero dell’Imprenditoria e dell’artigianato

Ministarstvo poduzetništva i obrta

16

Ministero del Lavoro e del sistema pensionistico

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

17

Ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

18

Ministero dell’Agricoltura

Ministarstvo poljoprivrede

19

Ministero del Turismo

Ministarstvo turizma

20

Ministero dell’Ambiente e della protezione della natura

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

21

Ministero dell’Edilizia e dell’assetto territoriale

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

22

Ministero per gli Ex combattenti

Ministarstvo branitelja

23

Ministero della Politica sociale e della gioventù

Ministarstvo socijalne politike i mladih

24

Ministero della Sanità

Ministarstvo zdravlja

25

Ministero della Scienza, dell’istruzione e dello sport

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

26

Ministero della Cultura

Ministarstvo kulture

27

Enti amministrativi pubblici

državne upravne organizacije

28

Uffici amministrativi pubblici nelle contee

uredi državne uprave u županijama

29

Corte costituzionale della Repubblica di Croazia

Ustavni sud Republike Hrvatske

30

Corte suprema della Repubblica di Croazia

Vrhovni sud Republike Hrvatske

31

Organi giurisdizionali

sudovi

32

Consiglio della Magistratura di Stato

Državno sudbeno vijeće

33

Procure di Stato

državna odvjetništva

34

Consiglio della Procura di Stato

Državno odvjetničko vijeće

35

Uffici del Mediatore

pravobraniteljstva

36

Commissione statale di vigilanza per gli appalti pubblici

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

37

Banca nazionale croata

Hrvatska narodna banka

38

Agenzie e uffici statali

državne agencije i uredi

39

Corte dei conti

Državni ured za reviziju»

2.   

Gli enti e le categorie di enti seguenti sono aggiunti nell’appendice dell’allegato VI, parte B, sezione 2, della decisione n. 2/2000:

“a)

ALLEGATO I

“PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE”:

“CROAZIA

Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività di costruzione (messa a disposizione) o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, la trasmissione e la distribuzione di acqua potabile e di fornitura di acqua potabile a reti fisse, quali gli enti istituiti dalle autonomie locali che fungono da erogatori pubblici di servizi di approvvigionamento idrico o di drenaggio a norma della legge sulle acque (Gazzetta ufficiale 153/09, 63/11, 130/11, 53/13 e 14/14).”;

b)

ALLEGATO II

“PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA”:

“CROAZIA

Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività di costruzione (messa a disposizione) o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e di fornitura di energia elettrica a reti fisse, quali gli enti che esercitano dette attività in base alla licenza per l’esercizio di attività nel settore dell’energia a norma della legge sull’energia (Gazzetta ufficiale 120/12 e 14/14).”;

c)

ALLEGATO VII

“ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI FERROVIE, TRAMVIE, FILOBUS O AUTOBUS”:

“CROAZIA

Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività di messa a disposizione o gestione di reti destinate alla fornitura al pubblico di servizi di trasporto per ferrovia urbana, sistemi automatici, tram, autobus, filobus e funivia (sistema a fune), quali gli enti che esercitano dette attività in qualità di servizio pubblico a norma della legge sui servizi pubblici (Gazzetta ufficiale 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 e 147/14).”;

d)

ALLEGATO VIII

“ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE AEROPORTUALI”:

“CROAZIA

Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività connesse allo sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto aereo, quali gli enti che esercitano dette attività in base a concessioni, a norma della legge sugli aeroporti (Gazzetta ufficiale 119/98 e 14/11).”;

e)

ALLEGATO IX

“ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI”:

“CROAZIA

Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività connesse allo sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione di porti marittimi, porti fluviali e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto marittimo o fluviale, quali gli enti che esercitano dette attività in base alla concessione attribuita a norma della legge sul demanio marittimo e sui porti marittimi (Gazzetta ufficiale 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09).”

”.

ALLEGATO IV

PUBBLICAZIONI

Nell’allegato XIII, parte B della decisione n. 2/2000 è aggiunto quanto segue:

«Croazia

Avvisi:

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Narodne Novine

Electronic Public Procurement Classifieds della Repubblica di Croazia (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/electronic-public-procurement-of-the-republic-of-croatia/0/81/)».