ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 258

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
7 agosto 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1163 della Commissione, del 6 agosto 2020, che autorizza l’immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione, del 6 agosto 2020, che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1165 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1166 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità ( 1 )

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione, del 6 agosto 2020, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

15

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1168 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per quanto riguarda l’illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce nelle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi ( 1 )

27

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento UNECE n. 25 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno nei sedili dei veicoli [2020/1169]

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da Aspergillus niger (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da Aspergillus niger (ATCC66222) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004 (titolare dell’autorizzazione Andrès Pintaluba SA) ( GU L 262 del 19.10.2018 )

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1163 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

che autorizza l’immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce un elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta a decidere in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e all’aggiornamento dell’elenco dell’Unione.

(4)

Il 17 luglio 2018 la società Oakshire Naturals, LP. («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento. La domanda riguarda l’uso della polvere di funghi contenente vitamina D2 in diversi alimenti e bevande per il consumo da parte della popolazione in generale, negli alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) esclusi quelli destinati ai lattanti, nonché negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) destinati a persone di età superiore a 7 mesi.

(5)

Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per dati scientifici forniti a sostegno della domanda, ossia: le specifiche per le materie prime e i coadiuvanti tecnologici (5), i certificati dell’analisi e i dati della partita di polvere di funghi contenente vitamina D2 (6), nonché le relazioni sulla stabilità della polvere di funghi contenente vitamina D2 (7).

(6)

Il 18 ottobre 2018 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di effettuare una valutazione della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

Il 28 novembre 2019 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (8). Tale parere scientifico è in linea con i requisiti di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che la polvere di funghi contenente vitamina D2 è sicura negli usi e ai livelli di uso proposti se utilizzata in diversi alimenti e bevande, negli alimenti a fini medici speciali esclusi quelli destinati ai lattanti, nonché se utilizzata negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale di età superiore a 1 anno. L’Autorità ha inoltre osservato che, nel caso di elevato consumo di altri alimenti contenenti vitamina D o fortificati con la stessa, l’assunzione da parte di lattanti di età compresa tra i 7 e i 12 mesi di integratori alimentari con polvere di funghi contenente vitamina D2 a livelli equivalenti a 10 μg di vitamina D potrebbe portare ad assunzioni combinate complessive di vitamina D eccedenti il livello massimo tollerabile di assunzione («UL») di detta vitamina (9). È pertanto appropriato concludere che l’assunzione di vitamina D tramite integratori alimentari con polvere di funghi contenente vitamina D2 a livelli equivalenti a 10 μg di vitamina D da parte di lattanti di età compresa tra i 7 e i 12 mesi potrebbe non essere conforme alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283 e tale utilizzo non dovrebbe pertanto essere autorizzato per il nuovo alimento in oggetto.

(9)

Il parere scientifico fornisce pertanto motivi sufficienti per stabilire che, negli usi e ai livelli d’uso proposti, la polvere di funghi contenente vitamina D2 è conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 se utilizzata negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale di età superiore a 1 anno.

(10)

Nel suo parere scientifico, l’Autorità ha osservato che i dati delle specifiche per le materie prime e i coadiuvanti tecnologici, i certificati dell’analisi e i dati della partita di polvere di funghi contenente vitamina D2, nonché le relazioni sulla stabilità della polvere di funghi contenente vitamina D2 sono serviti da base per stabilire la sicurezza del nuovo alimento. Su tale base la Commissione ritiene che le conclusioni sulla sicurezza della polvere di funghi contenente vitamina D2 non avrebbero potuto essere raggiunte senza i dati contenuti nella relazione di tali studi.

(11)

Dopo aver ricevuto il parere scientifico dell’Autorità, la Commissione, come previsto all’articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/2283, ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la motivazione fornita riguardo ai seguenti elementi: i dati di proprietà industriale di cui all’allegato I (materie prime e coadiuvanti tecnologici), all’allegato II (certificati dell’analisi e dati della partita) e all’allegato III (relazioni di stabilità) in merito alla polvere di funghi contenente vitamina D2, nonché di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali relazioni e studi.

(12)

Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva diritti di proprietà industriale e diritti esclusivi di riferimento agli studi in forza del diritto nazionale e che pertanto i terzi non potevano accedere legalmente a detti studi né utilizzarli.

(13)

La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest’ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti stabiliti all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Pertanto i dati di tali studi contenuti nel fascicolo del richiedente che sono serviti come base affinché l’Autorità stabilisse la sicurezza del nuovo alimento, senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutato dall’Autorità, non dovrebbero essere utilizzati da quest’ultima a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare al richiedente, per un periodo di cinque anni, l’immissione sul mercato dell’Unione del nuovo alimento autorizzato dal presente regolamento.

(14)

Il fatto di limitare l’autorizzazione della polvere di funghi contenente vitamina D2 e del riferimento ai dati scientifici contenuti nel fascicolo del richiedente all’uso esclusivo di quest’ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno dell’autorizzazione a norma del presente regolamento.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La polvere di funghi contenente vitamina D2, come specificato nell’allegato del presente regolamento, è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente:

società: Oakshire Naturals, LP.

indirizzo: PO Box 388, Kennett Square, Pennsylvania 19348, Stati Uniti

è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per detto nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell’articolo 2 o con il consenso di Oakshire Naturals, LP.

3.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli studi e le relazioni contenuti nel fascicolo del richiedente in base ai quali l’Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all’articolo 1, che secondo il richiedente rispettano i requisiti stabiliti all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati senza il consenso di Oakshire Naturals, LP. a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(4)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(5)  Oakshire Naturals 2017 (non pubblicato).

(6)  Oakshire Naturals 2016 (non pubblicato).

(7)  Oakshire Naturals 2018 (non pubblicato).

(8)  The EFSA Journal 2020; 18(1):5948.

(9)  The EFSA Journal 2018; 16(8):5365.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

(1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Polvere di funghi contenente vitamina D2

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di vitamina D2  (1)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D» o «Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2»

L’etichettatura degli integratori alimentari con polvere di funghi contenente vitamina D2 reca l’indicazione secondo cui l’integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti

 

Autorizzato il 27 agosto 2020. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Oakshire Naturals, LP., PO Box 388 Kennett Square, Pennsylvania 19348, Stati Uniti. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Oakshire Naturals, LP. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento polvere di funghi contenente vitamina D2, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Oakshire Naturals, LP.

Data finale della tutela dei dati: 27 agosto 2025.

Cereali da prima colazione

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Pane e prodotti di pasticceria lievitati

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Pasta e prodotti a base di cereali

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura

1,125 μg di vitamina D2/100 mL

Latte e prodotti lattiero-caseari (eccetto il latte liquido)

2,25 μg di vitamina D2/100 g/1,125 μg di vitamina D2/100 mL (bevande)

Formaggio (eccetto i fiocchi di latte, la ricotta e i formaggi da grattugiare)

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Barrette e bevande sostitutive di un pasto

2,25 μg di vitamina D2/100 g/1,125 μg di vitamina D2/100 mL (bevande)

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari

2,25 μg di vitamina D2/100 g/1,125 μg di vitamina D2/100 mL (bevande)

Prodotti sostitutivi della carne

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Minestre e brodi

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Spuntini vegetali estrusi

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi quelli destinati ai lattanti

15 μg/giorno

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti

15 μg/giorno

(2)

nella tabella 2 (Specifiche), è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Specifica

Polvere di funghi contenente vitamina D2

Descrizione/definizione

La polvere di funghi contenente vitamina D2 è una polvere granulare ricavata da funghi Agaricus bisporus omogenizzati e sottoposti a un trattamento di esposizione a raggi UV.

I funghi sono lavati, omogeneizzati e sospesi in acqua per produrre un impasto di funghi. L’impasto viene esposto a una lampada a raggi UV. L’impasto è poi filtrato, asciugato e macinato producendo la polvere di funghi contenente vitamina D2.

Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d’onda simile a quella utilizzata per i nuovi alimenti trattati con raggi UV autorizzati nell’ambito del regolamento sui nuovi alimenti.

Caratteristiche/composizione

Contenuto di vitamina D2: 1 000 -1 300 μg/g di funghi in polvere (*1)

Umidità: ≤ 10,0 %

Ceneri: ≤ 13,5 %

Metalli pesanti

Piombo (Pb): ≤ 0,5 mg/kg

Cadmio: ≤ 0,5 mg/kg

Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenico: ≤ 0,3 mg/kg

Micotossine

Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2): < 4 μg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio totale su piastra: ≤ 5 000 CFU (*2)/g

Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g

Salmonella sp.: assenza in 25 g

Staphylococcus aureus: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: ≤ 10 CFU/g

Coliformi: ≤ 10 CFU/g

Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g

Listeria monocytogenes: assenza in 25 g


(1)  È utilizzata la specifica minima per il contenuto di vitamina D nella polvere di funghi contenente vitamina D2, pari a 1 000 μg di vitamina D2 per grammo di polvere di funghi».

(*1)  Conversionedaunità internazionali (UI) mediante fattore di conversione 0,025 μg = 1 UI.

(*2)  CFU: unità formanti colonie».


7.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1164 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2) è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031, mentre le disposizioni dei suoi allegati sono stati sostituiti dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3).

(2)

L’Agrilus planipennis Fairmaire è un organismo nocivo figurante nell’elenco dell’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2019/2072 quale organismo nocivo di cui non è nota la presenza nell’Unione. È inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nel regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (4).

(3)

In base alle informazioni raccolte nel 2018 nel corso di due audit effettuati dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti, l’applicazione delle condizioni stabilite nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE non veniva verificata sufficientemente prima dell’esportazione. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione (5) consentiva pertanto l’introduzione nell’Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti («legno specificato») unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzioni a) e c), della direttiva 2000/29/CE. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 è scaduta il 30 giugno 2020.

(4)

Le disposizioni di cui all’allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072 stabiliscono requisiti particolari per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire tramite legname originario di alcuni paesi terzi. Le disposizioni di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE sono ora riportate nell’allegato VII, punto 87, opzione b), del regolamento (UE) 2019/2072.

(5)

Alla luce dei risultati degli audit effettuati nel 2018 dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti, si ritiene tuttora opportuno consentire l’introduzione nell’Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario di tali paesi terzi unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui all’allegato VII, punto 87, opzioni a) e c), del regolamento (UE) 2019/2072.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2023, al fine di consentire il riesame dell’allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072 sulla base di sviluppi scientifici e tecnici.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni di cui all’allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072, l’introduzione nel territorio dell’Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. («legno specificato»), come descritto nell’allegato del presente regolamento, originario del Canada e degli Stati Uniti, è consentita unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e c) di detto punto 87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 30 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d’America (GU L 315 del 12.12.2018, pag. 27).


ALLEGATO

Legno specificato di cui all’articolo 1

Per «legno specificato» si intende legname che corrisponde alle descrizioni della tabella seguente:

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Codici NC

Legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., eccetto in forma di

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00


7.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1165 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione (2) sono stati istituiti dazi antidumping definitivi e sono stati riscossi definitivamente i dazi provvisori sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.

(2)

L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 recita: «Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all’articolo 1, nel campo corrispondente di tale dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati». I servizi della Commissione hanno ricevuto osservazioni dagli Stati membri e dagli operatori commerciali in merito all’origine dei prodotti importati.

(3)

È opportuno chiarire che per le importazioni di ruote in acciaio dovrebbe essere indicato il numero di pezzi, indipendentemente dalla loro origine, e che gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione del numero di pezzi importati.

(4)

A tale riguardo la Commissione ha deciso di modificare l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353.

(5)

Nella versione inglese il termine «pieces» è sostituito dal termine «items» per coerenza con l’unità supplementare «number of items» definita nella nomenclatura combinata (3).

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 è sostituito dal seguente:

«3.   L’applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, contenente la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: ‘Il sottoscritto certifica che i (numero di pezzi) di (prodotto in esame) venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte’. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.».

Articolo 3

L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, indipendentemente dalla loro origine, nel campo corrispondente di tale dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati.

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di pezzi importati con i codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097, nonché della loro origine.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione, del 3 marzo 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 65 del 4.3.2020, pag. 9).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 23.7.1987, pag. 1).


7.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1166 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Gli Stati Uniti figurano nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale le importazioni e il transito nell’Unione dei prodotti in questione non sono soggetti a restrizioni per la presenza di HPAI.

(4)

L’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l’accordo») (4), approvato con la decisione 98/258/CE del Consiglio (5), prevede il riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell’Unione o negli Stati Uniti.

(5)

L’8 aprile 2020 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N3 in un’azienda avicola ubicata nella contea di Chesterfield nello Stato del South Carolina. A seguito della comparsa del focolaio di HPAI, le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all’azienda interessata, comprendente parti delle contee di Chesterfield, Lancaster e Kershaw nello Stato del South Carolina, e hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro la HPAI e limitare la diffusione della malattia.

(6)

Con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/544 della Commissione (6), la Commissione ha sottoposto a restrizioni l’introduzione nell’Unione dei prodotti a base di pollame provenienti dall’area dello Stato del South Carolina colpita dalla HPAI, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti avevano sottoposto a restrizioni a causa del focolaio di HPAI.

(7)

Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Gli Stati Uniti hanno inoltre riferito di aver completato, in data 7 maggio 2020, le misure di pulizia e disinfezione in seguito alla politica di abbattimento totale attuata nell’azienda avicola in cui era stato confermato il focolaio di HPAI nell’aprile 2020.

(8)

Sulla base della valutazione delle informazioni fornite dagli Stati Uniti, è opportuno indicare nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 il 5 agosto 2020, ossia 90 giorni dopo il completamento della politica di abbattimento totale e delle misure di pulizia e disinfezione, come la data a partire dalla quale tale paese terzo può, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, essere nuovamente considerato indenne da HPAI e le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame originari di tale paese terzo possono essere nuovamente autorizzati.

(9)

La voce relativa agli Stati Uniti nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere quindi modificata per tenere conto dell’eradicazione della HPAI in tale paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  GU L 118 del 21.4.1998, pag. 3.

(5)  Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/544 della Commissione, del 20 aprile 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 121I del 20.4.2020, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorve-glianza dell’influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«US — Stati Uniti

US-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

L’intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2.

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

Territorio degli Stati Uniti corrispondente a:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1.

Stato del Tennessee:

Contea di Lincoln

Contea di Franklin

Contea di Moore

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2.

Stato dell’Alabama:

Contea di Madison

Contea di Jackson

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.3.

Stato del South Carolina:

contea di Chesterfield/contea di Lancaster/contea di Kershaw:

una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo denominata “Chesterfield 02 premise” e si estende in senso orario:

a)

a nord: 2 km a sud dalla Highway 9 e 0,03 km ad est dall’intersezione tra Airport Rd e Raymond Deason Rd;

b)

a nord-est: 1 km a sud-ovest dall’intersezione tra la Highway 268 e Cross Roads Church Rd;

c)

a est: 5,1 km a ovest dalla strada statale 109 e 1,6 km a ovest da Angelus Road e Refuge Dr;

d)

a sud-est: 3,2 km a nord-ovest dall’intersezione tra la Highway 145 e Lake Bee Rd;

e)

a sud: 2,7 km a est dall’intersezione tra la Highway 151 e Catarah Rd;

f)

a sud-ovest: 1,5 km a est dall’intersezione tra McBee Hwy e Mt Pisgah Rd;

g)

a ovest: 1,3 km a est dall’intersezione tra Texahaw Rd e Buzzards Roost Rd;

h)

a nord-ovest: intersezione tra White Plains Church Rd e Graves Rd.

WGM

VIII

P2

8.4.2020

5.8.2020

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1».


DECISIONI

7.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1167 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

relativa all’approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 ottobre 2019 il fornitore SEG Automotive Germany GmbH ha inoltrato una richiesta («la richiesta») a norma dell’articolo 12 bis, rispettivamente, dei regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 725/2011 (2) e (UE) n. 427/2014 (3) per modificare le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2019/314 (4) e (UE) 2019/213 (5) al fine di tenere conto della procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (6).

(2)

Il 31 ottobre 2019 i costruttori Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Renault, Toyota Motor Europe NV/SA, Volkswagen AG, Volkswagen Nutzfahrzeuge e i fornitori SEG Automotive Germany GmbH, Valeo Electrical systems e Mitsubishi Electric Corporation hanno presentato una domanda congiunta («la domanda») per l’approvazione come tecnologia innovativa della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt (in appresso generatore starter a 48 V associato ad un convertitore CC/CC a 48 V/12 V) per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di un sistema di propulsione con motore a combustione interna convenzionale (veicoli ICE convenzionali) e in alcuni veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV). La domanda riguarda i risparmi di emissioni di CO2 che non possono essere dimostrati con misurazioni effettuate in conformità della procedura WLTP di cui al regolamento (UE) 2017/1151.

(3)

La richiesta e la domanda sono state valutate conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014, e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) (versione luglio 2018) (9). A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631, la richiesta e la domanda erano corredate di relazioni di verifica redatte da organismi indipendenti e certificati.

(4)

Considerato che la richiesta e la domanda riguardano la medesima tecnologia innovativa e che per il suo uso nelle categorie di veicoli interessate dovrebbero applicarsi le stesse condizioni, è opportuno trattare sia la richiesta di modifica sia la domanda di approvazione in un’unica decisione.

(5)

Il generatore-starter a 48 V può funzionare come un motore elettrico che converte l’energia elettrica in energia meccanica o come un generatore che converte l’energia meccanica in energia elettrica, ossia come un normale alternatore. Il convertitore CC/CC a 48 V/12 V consente al generatore-starter a 48 V di fornire energia elettrica alla tensione necessaria per alimentare la rete di bordo a 12 V del veicolo e/o per caricare la batteria a 12 V.

(6)

La tecnologia utilizzata nel generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V fornita da SEG Automotive Germany GmbH è già stata approvata per l’impiego in autovetture dotate di motore a combustione interna convenzionale (ICE) e in alcune autovetture NOVC-HEV dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/314 e per l’impiego in alcuni veicoli commerciali leggeri dotati di motore a combustione interna convenzionale (ICE) e in alcuni veicoli commerciali leggeri NOVC-HEV dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2013, come tecnologia innovativa in grado di ridurre le emissioni di CO2 in un modo che è solo parzialmente coperto dalle misurazioni effettuate nell’ambito della prova delle emissioni nel quadro del nuovo ciclo di guida europeo (NECD) di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (10). Questa tecnologia è già stata approvata come tecnologia generica innovativa in riferimento alle condizioni NEDC dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1102 della Commissione (11).

(7)

La richiesta e la domanda fanno riferimento, tuttavia, alla procedura WLTP di cui al regolamento (UE) 2017/1151. È stato dimostrato che le misurazioni effettuate nell’ambito della prova sulle emissioni nel quadro del WLTP coprono solo in parte i risparmi di CO2 che risultano dalla tecnologia impiegata nei generatori-starter efficienti a 48 V associati ad un convertitore CC/CC a 48 V/12 V.

(8)

In base all’esperienza acquisita con la valutazione delle domande approvate con le decisioni di esecuzione (UE) 2019/313, (UE) 2019/314 e (UE) 2020/1102, e tenuto conto delle informazioni fornite nella domanda e nella richiesta di cui trattasi, è stato dimostrato in modo soddisfacente e conclusivo che la tecnologia utilizzata in un generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V soddisfa i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631 e i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014.

(9)

È opportuno usare la tecnologia innovativa nelle autovetture o nei veicoli commerciali leggeri dotati di un motore a combustione interna convenzionale, o nei NOVC-HEV delle suddette categorie per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile usare senza correzione i valori misurati per il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

(10)

Sia la richiesta che la domanda fanno riferimento alla metodologia per determinare i risparmi di CO2 derivanti dall’uso del generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri di cui al punto 3 dell’allegato delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/313 e (UE) 2019/314, ossia il «metodo separato».

(11)

La metodologia proposta nella domanda, tuttavia, è diversa dal «metodo separato» per quanto riguarda il livello di tensione da usare per misurare l’efficienza del generatore-starter a 48 V in quanto propone di fissarlo a 48 V anziché a 52 V. Inoltre, si propone di modificare la corrente di uscita per la misurazione dell’efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V in modo che sia pari a metà della corrente nominale del convertitore CC/CC divisa per 14,3 V, e non come la corrente nominale del convertitore CC/CC divisa per 14,3 V. La domanda propone altresì di introdurre una procedura di rodaggio per il generatore-starter a 48 V.

(12)

Per quanto riguarda la proposta di modificare il «metodo separato» di cui alle decisioni di esecuzione (UE) 2019/313 e (UE) 2019/314 relativamente al livello di tensione per la misurazione dell’efficienza del generatore-starter a 48 V e alla corrente di uscita per la misurazione dell’efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V, si rileva che tali modifiche potrebbero determinare risultati meno prudenti in termini di risparmi di CO2. I richiedenti affermano che le modifiche sono giustificate poiché rispecchierebbero meglio le condizioni di guida reali. Gli elementi giustificativi forniti non possono tuttavia essere considerati sufficienti, in particolare a causa degli studi limitati condotti per suffragare la domanda e dell’assenza di prove a sostegno della modifica della corrente di uscita per la misurazione dell’efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V Alla luce di quanto sopra, si ritiene che tali aspetti del «metodo separato» di cui al punto 3 dell’allegato delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/313 e (UE) 2019/314, rispettivamente, non dovrebbero essere modificati sulla base delle informazioni fornite nelle domande.

(13)

Per quanto riguarda la proposta di aggiungere al metodo di prova una procedura di rodaggio per il generatore-starter, la domanda non ne stabilisce con sufficiente precisione le modalità di esecuzione, né specifica come tenere conto degli effetti prodotti. Poiché l’efficienza del generatore-starter efficiente a 48 V associato al convertitore a 48 V/12 V è determinata sulla base della media dei risultati delle misurazioni, eventuali effetti del rodaggio, positivi o negativi, possono essere adeguatamente presi in considerazione nella determinazione finale dell’efficienza, se necessario aumentando il numero di misurazioni. Alla luce di quanto sopra, non è opportuno integrare il metodo di prova con una specifica procedura di rodaggio supplementare come proposto nella domanda.

(14)

Nella richiesta si propone di modificare la velocità media da quella del NEDC (33,8 km/h) a quella del WLTP (46,6 km/h). Visto che occorrer tenere conto delle condizioni del WLTP, è opportuno che la velocità media sia fissata di conseguenza.

(15)

Dal «metodo separato» risulta implicitamente che la tensione d’ingresso per testare l’efficienza del convertitore CC/CC a 48 Volt/12 Volt dovrebbe essere uguale alla tensione d’uscita del generatore-starter a 48 Volt, ossia 52 Volt. Al fine di garantire che le prove di efficienza siano eseguite in modo armonizzato, è opportuno chiarire nel metodo di prova che il valore della tensione di ingresso dovrebbe essere fissato a 52 Volt.

(16)

I costruttori dovrebbero avere la possibilità di chiedere a un’autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa laddove siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente decisione. A tal fine, i costruttori dovrebbero accertarsi che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato che confermi che la tecnologia innovativa soddisfa le condizioni stabilite nella presente decisione e che i risparmi sono stati determinati conformemente alla metodologia di prova di cui alla presente decisione.

(17)

Per facilitare una più ampia diffusione della tecnologia innovativa nei veicoli nuovi, il costruttore dovrebbe anche avere la facoltà di presentare un’unica domanda per la certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti da vari generatori-starter efficienti a 48 V associati a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V. È tuttavia opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuove solo la diffusione di tecnologie innovative che offrono i massimi risparmi di CO2.

(18)

Spetta all’autorità di omologazione verificare accuratamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente decisione per la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso di una tecnologia innovativa. Se la certificazione è rilasciata, l’autorità di omologazione responsabile dovrebbe garantire che tutti gli elementi presi in considerazione per la certificazione siano registrati in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica e che insieme a questa viene conservata, e che tali informazioni siano messe a disposizione della Commissione su richiesta.

(19)

Al fine di determinare il codice generale di eco-innovazione da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), è necessario attribuire alla tecnologia innovativa un codice individuale.

(20)

A partire dal 2021, il rispetto da parte dei costruttori dei loro obiettivi specifici per le emissioni di CO2 deve essere stabilito sulla base delle emissioni di CO2 determinate conformemente alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP). I risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia innovativa certificati conformemente alla presente decisione possono pertanto essere presi in considerazione nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori a partire dall’anno civile 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tecnologia innovativa

La tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, tenendo conto del fatto che i risparmi di CO2 che ne derivano sono solo parzialmente coperti dalla procedura di prova standard di cui al regolamento (UE) 2017/1151 e a condizione che la tecnologia soddisfi le seguenti condizioni:

a)

è installata in autovetture (M1) o veicoli commerciali leggeri (N1) con un motore a combustione interna alimentato a benzina o diesel (veicoli M1 e N1 con motore a combustione interna convenzionale) o in veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna della categoria M1 o N1 per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile usare senza correzione i valori misurati per il consumo di carburante e le emissioni di CO2;

b)

la sua efficienza, che è il prodotto dell’efficienza del generatore-starter a 48 V e dell’efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V determinato conformemente al punto 2.3 dell’allegato è almeno pari al:

i)

73,8 % per i veicoli a benzina senza turbocompressore;

ii)

73,4 % per i veicoli a benzina con turbocompressore;

iii)

74,2 % per i veicoli diesel.

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

1.   Il costruttore può chiedere a un’autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia approvata conformemente all’articolo 1 («la tecnologia innovativa») con riferimento alla presente decisione.

2.   Il costruttore si assicura che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato che confermi che la tecnologia è conforme all’articolo 1, lettere a) e b).

3.   Se i risparmi di CO2 sono stati certificati conformemente all’articolo 3, il costruttore si assicura che i risparmi certificati e il codice di eco-innovazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, siano registrati nei certificati di conformità dei veicoli interessati.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO2

1.   L’autorità di omologazione si accerta che i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando il metodo di cui all’allegato.

2.   Se un costruttore chiede la certificazione dei risparmi di CO2 per più tipi di generatori-starter a 48 V associati a convertitori CC/CC a 48 V/12 V in relazione alla stessa versione di un veicolo, l’autorità di omologazione determina quale dei generatori-starter a 48 V associati a convertitori CC/CC a 48 V/12 V sottoposti a prova ottiene i risparmi di CO2 minori. Tale valore è utilizzato ai fini del paragrafo 4.

3.   L’autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente al punto 4 dell’allegato e al codice di eco-innovazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

4.   L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.

5.   L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa solo se ritiene che questa sia conforme all’articolo 1, lettere a) e b), e se i risparmi di CO2, determinati conformemente al punto 3.5 dell’allegato, sono pari o superiori a 0,5 g CO2/km, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 nel caso delle autovetture, o all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 nel caso dei veicoli commerciali leggeri.

Articolo 4

Codice di eco-innovazione

1.   Alla tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione è attribuito il codice di eco-innovazione n. 32.

2.   I risparmi di CO2 certificati registrati in riferimento a tale codice di eco-innovazione possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a partire dall’anno civile 2021.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/314 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativa all’approvazione della tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per l’uso in motori a combustione tradizionale e in alcuni motori ibridi di autovetture in quanto tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 42).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/313 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativa all’approvazione della tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per l’uso in motori a combustione tradizionale e in alcuni motori ibridi di veicoli commerciali leggeri in quanto tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 31).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1151, del 1o giugno 2017, della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

(9)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf

(10)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1102 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 Volt associato a un convertitore CC/CC a 48 Volt/12 Volt per l’uso in motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e con riferimento al nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 38).

(12)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Metodologia per la determinazione dei risparmi di CO2 della tecnologia utilizzata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per motori a combustione convenzionali e per alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato definisce la metodologia per determinare i risparmi delle emissioni di CO2 (biossido di carbonio) derivanti dall'uso di un generatore-starter efficiente a 48 volt ("generatore-starter a 48 V"), associato ad un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt ("convertitore CC/CC a 48 V/12 V"), in un veicolo di tipo M1 o N1, come specificato all'articolo 1, lettera a).

2.   DETERMINAZIONE DELLE EFFICIENZE

L'efficienza del generatore-starter a 48 V e del convertitore CC/CC a 48 V/12 V deve essere determinata separatamente, come specificato ai punti 2.1 e 2.2. I valori risultanti devono essere utilizzati come input per il calcolo dell'efficienza totale del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V conformemente al punto 2.3.

2.1.   Efficienza del generatore-starter a 48 V

L'efficienza del generatore-starter a 48 V è determinata conformemente alla norma ISO 8854:2012, con le precisazioni indicate qui di seguito.

Il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una prova che gli intervalli della frequenza del generatore-starter a 48 V sono uguali o equivalenti a quelli riportati nella tabella 1.

L'efficienza del generatore-starter a 48 V è determinata sulla base di misurazioni effettuate in ciascuno dei punti di funzionamento elencati nella tabella 1.

L'intensità di corrente del generatore-starter a 48 V in ciascun punto di funzionamento è pari alla metà della corrente nominale. Per ciascun punto di funzionamento, la tensione e la corrente di uscita del generatore-starter a 48 V sono mantenute costanti durante la misurazione, con tensione di 52 V.

Tabella 1

Punto di funzionamento

i

Periodo di stabilizzazione

[s]

Frequenza di rotazione

Image 1

Frequenza dei punti di funzionamento

Image 2

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

L'efficienza del generatore-starter a 48 V in ciascun punto di funzionamento i Image 3 [%] è calcolata secondo la formula 1:

Formula 1

Image 4

in cui, per ogni punto di funzionamento i,

Ui

è la tensione [V];

Ii

è l'intensità di corrente [A];

Μi

è la coppia motrice [Nm];

ni

è la frequenza di rotazione [min-1].

Per ciascun punto di funzionamento, le misurazioni devono essere effettuate almeno cinque volte consecutivamente e l'efficienza è calcolata per ciascuna delle misurazioni Image 5 in cui j è l'indice che si riferisce a una serie di misurazioni.

Per ciascun punto di funzionamento si calcola la media di tali efficienze Image 6.

L'efficienza del generatore-starter a 48 V Image 7 [%] è calcolata secondo la formula 2:

Formula 2

Image 8

in cui

Image 9

è l'efficienza media del generatore-starter a 48 V determinata per il punto di funzionamento i [%]

hi

è la frequenza del punto di funzionamento i, come indicato nella tabella 1.

2.2.   Efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V

L'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V è determinata nelle seguenti condizioni:

Tensione d'ingresso di 52 V

Tensione di uscita di 14,3 V

Corrente di uscita: potenza nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V divisa per la tensione di uscita di 14,3 V.

La potenza nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V è la potenza di uscita a regime continuo certificata dal fornitore conformemente alle prescrizioni di cui alla norma ISO 8854:2012.

L'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V Image 10 [%] è calcolata a partire dalle misurazioni dell'intensità della corrente e della tensione secondo la formula 3

Formula 3

Image 11

in cui

Image 12

è la tensione d'ingresso, che è impostata a 52 [V]

Image 13

è l'intensità di corrente misurata sul lato dell'input [A]

Image 14

è la tensione di uscita che è impostata a 14,3 [V]

Image 15

è l'intensità di corrente misurata sul lato dell'output, che dovrebbe essere pari alla potenza nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V divisa per la tensione d'uscita [A]

Le misurazioni e i calcoli dell'efficienza sono ripetuti almeno cinque (5) volte consecutive.

La media di queste efficienze è quindi l'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V Image 16 [%].

2.3.   Efficienza combinata

L'efficienza del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V Image 17 [%] è calcolata secondo la formula 4:

Formula 4

Image 18

Image 19

:

è l'efficienza del generatore-starter a 48 V, determinata conformemente al punto 2.1 [%]

Image 20

è l'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V, determinata conformemente al punto 2.2 [%]

3.   CALCOLO DEI RISPARMI DI CO2

3.1.   Energia meccanica risparmiata

La differenza Image 21 [W] tra l'energia meccanica risparmiata utilizzando il generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V in condizioni reali Image 22 e l'energia meccanica risparmiata utilizzando il generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V in condizioni di omologazione Image 23 è calcolata secondo la formula 5:

Formula 5

Image 24

in cui

Image 25 è calcolato secondo la formula 6 e Image 26 secondo la formula 7:

Formula 6

Image 27

Formula 7

Image 28

in cui,

Image 29

è l'efficienza del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V, determinata conformemente al punto 2.3 [%]

Image 30

è la potenza necessaria in condizioni reali, pari a 750 W

Image 31

è il requisito di potenza in condizioni di omologazione, pari a 350 W

Image 32

è l'efficienza dell'alternatore di riferimento, pari a 67 %

3.2.   Calcolo dei risparmi di CO2

I risparmi di CO2 del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V Image 33 sono calcolati secondo la formula 8:

Formula 8

Image 34

in cui,

Image 35

è la differenza tra l'energia meccanica risparmiata in condizioni reali e l'energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione, come stabilito al punto 3.1

Image 36

è la velocità media di guida del WLTP (Procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale), pari a 46,6 km/h

Image 37

è il consumo di potenza effettiva quale specificato nella tabella 2 [l/kWh]

CF

è il fattore di conversione di cui alla tabella 3

Image 38

Tabella 2

Tipo di motore

Consumo di energia effettiva Image 39

Image 40

A benzina senza turbocompressore

0,264

A benzina con turbocompressore

0,280

Diesel

0,220


Tabella 3

Tipo di carburante

Fattore di conversione (CF)

Image 41

Benzina

2 330

Diesel

2 640

3.3.   Calcolo dell'incertezza dei risparmi di CO2

Viene quantificata l'incertezza dei risparmi di CO2 calcolata conformemente al punto 3.2.

A tal fine sono necessari i calcoli indicati qui di seguito.

Innanzitutto, la deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter a 48 V in ciascun punto di funzionamento [%] Image 42 è calcolata con la formula 9:

Formula 9

Image 43

in cui

Image 44

è il numero di misurazioni j eseguite in ciascun punto di funzionamento i per l'efficienza del generatore-starter a 48 V, di cui al punto 2.1

Image 45

è l'efficienza del generatore-starter a 48 V calcolata per una singola misurazione j al punto di funzionamento i, di cui al punto 2.1 [%]

Image 46

è l'efficienza media del generatore-starter a 48 V calcolata per un punto di funzionamento i, di cui al punto 2.1 [%]

Successivamente, la deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter a 48 V Image 47 [%] è calcolata secondo la formula 10:

Formula 10

Image 48

in cui

Image 49

è determinato con la formula 9 [%]

hi

è la frequenza del punto di funzionamento i, come indicato nella tabella 1.

A questo punto la deviazione standard dell'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V Image 50 [%] è calcolata conformemente secondo la formula 11:

Formula 11

Image 51

in cui

L

è il numero di misurazioni l eseguite per il convertitore CC/CC a 48 V/12 V, di cui al punto 2.2

Image 52

è l'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V calcolata per una singola misurazione l, di cui al punto 2.2 [%]

Image 53

è l'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V, determinata conformemente al punto 2.2 [%]

Infine, l'incertezza dei risparmi di CO2 Image 54 del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V è calcolata secondo la formula 12 e non supera il 30% dei risparmi di CO2:

Formula 12

Image 55

in cui

Image 56

è la potenza necessaria in condizioni reali, pari a 750 W

Image 57

è la potenza necessaria in condizioni di omologazione, pari a 350 W

Image 58

è l'efficienza totale del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V, quale determinata al punto 2.3 [%]

Image 59

è il consumo di potenza effettiva quale specificato nella tabella 2 [l/kWh]

Image 60

è il fattore di conversione del carburante quale specificato nella tabella 3

Image 61

Image 62

è la velocità media di guida del WLTP (Procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale), pari a 46,6 km/h

Image 63

è la deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter a 48 V determinata secondo la formula 10 [%]

Image 64

è l'efficienza del generatore-starter a 48V, quale determinata al punto 2.1 [%]

Image 65

è la deviazione standard dell'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V, determinata conformemente alla formula 11 [%]

Image 66

è l'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V, quale determinata al punto 2.2 [%]

3.4.   Arrotondamento

I risparmi di CO2 Image 67 calcolati conformemente al punto 3.2 e l'incertezza dei risparmi di CO2 Image 68 calcolati conformemente al punto 3.3 sono arrotondati al massimo a due decimali.

Ciascun valore utilizzato nel calcolo dei risparmi di CO2 può essere applicato senza arrotondamenti o deve essere arrotondato al numero minimo di decimali che consente di ottenere l'impatto totale massimo (ossia l'impatto combinato di tutti i valori arrotondati) sui risparmi inferiore a 0,25 g di CO2/km.

3.5.   Controllo rispetto alla soglia minima dei risparmi di CO2

L'autorità di omologazione garantisce che per ciascuna versione di un veicolo provvista del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V sia rispettato il criterio della soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione.

Nel verificare se il criterio della soglia minima è soddisfatto, l'autorità di omologazione tiene conto, conformemente alla formula 13, dei risparmi di CO2 determinati al punto 3.2, dell'incertezza determinata al punto 3.3 e, se del caso, di una correzione del CO2 qualora si registri una differenza di massa positiva (Δ m) tra il generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V e l'alternatore di riferimento.

Ai fini della correzione positiva della massa, la massa dell'alternatore di riferimento è stabilita a 7 kg.

Il costruttore fornisce all'autorità di omologazione le informazioni, certificate dal fornitore, sulla massa del generatore-starter a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V.

Formula 13

Image 69

in cui,

MT

0,5 g CO2/km, come specificato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014

Image 70

sono i risparmi di CO2 determinati conformemente al punto 3.2

Image 71

Image 72

incertezza dei risparmi totali di CO2 determinata conformemente al punto 3.3

Image 73

Image 74

La correzione del CO2, qualora si registri una differenza positiva della massa (Δm) [kg] tra il generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V e l'alternatore di riferimento, calcolata conformemente alla tabella 4:

Image 75

Tabella 4

Tipo di carburante

Correzione del CO2 Image 76

Image 77

Benzina

0,0277 Δm

Diesel

0,0383 Δm

4.   CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI DI CO2

I risparmi di CO2 che l'autorità di omologazione deve certificare a norma dell'articolo 11 dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 o (UE) n. 427/2014 Image 78 sono quelli calcolati con la formula 14. I risparmi di CO2 sono registrati nel certificato di omologazione per ciascuna versione di veicolo provvista di un generatore-starter a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V.

Formula 14

Image 79

in cui,

Image 80

sono i risparmi di CO2 determinati con la formula 8 di cui al punto 3.2

Image 81

Image 82

è l'incertezza dei risparmi di CO2 del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V calcolata conformemente alla formula 12 di cui al punto 3.3

Image 83


7.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1168 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per quanto riguarda l’illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce nelle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 novembre 2019 i costruttori FCA Italy SpA, Jaguar Land Rover LTD, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroen, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s e Ford-Werke GmbH («i richiedenti») hanno presentato congiuntamente una domanda ai sensi dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2) per modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione (3) in modo che l’illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce (LED), approvata come tecnologia innovativa ai sensi di tale decisione, comprenda l’illuminazione delle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi.

(2)

In particolare, i richiedenti hanno chiesto che la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 contempli l’illuminazione esterna efficace del veicolo mediante l’uso di LED in autovetture che possono essere alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o etanolo (E85) e che alcuni fattori nella metodologia di prova per determinare i risparmi di CO2 siano adeguati di conseguenza.

(3)

La Commissione ha valutato la richiesta conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)(versione luglio 2018) (6).

(4)

Visto il crescente utilizzo di GPL e GNC nelle autovetture nuove, è opportuno chiarire che i risparmi di CO2 derivanti dall’uso di sistemi di illuminazione esterna efficace a LED sui veicoli che possono essere alimentati con tali combustibili dovrebbero essere presi in considerazione come risparmi di CO2 attribuiti a una tecnologia innovativa.

(5)

Per quanto riguarda le automobili alimentate a GPL e GNC, subordinatamente all’aggiunta di alcuni fattori specifici del combustibile, si considera opportuno il metodo di prova di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per determinare i risparmi di CO2 dovuti all’illuminazione a LED nelle autovetture alimentate con tali combustibili.

(6)

Per quanto riguarda l’E85, essendo tale combustibile limitatamente disponibile sul mercato dell’Unione nel suo complesso, esso non dovrebbe essere distinto dalla benzina ai fini della metodologia per determinare i risparmi di CO2.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/587,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2016/587 è modificata come segue.

1)

l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da uno o più sistemi di illuminazione esterna a LED destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1 con motore a combustione interna o nei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV) che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, inclusi in veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85 oltre che con benzina e diesel, o con una combinazione di detti combustibili, a condizione che i veicoli siano muniti di una delle seguenti luci a LED o di una loro combinazione:»

b)

al secondo comma, il riferimento all’articolo 9, paragrafo 1, è sostituito da «articolo 9, paragrafo 1, lettera a)»;

2)

all’articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3.   Se l’illuminazione esterna efficace mediante l’uso di LED è montata su un veicolo bicombustibile o policombustibile, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:

a)

per i veicoli bicombustibili che fanno uso di benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;

b)

per i veicoli policombustibili che fanno uso di benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.

4.   I risparmi di CO2 certificati e registrati in riferimento al codice di eco-innovazione n. 19 possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore fino al 31 dicembre 2020.»

3)

L’allegato è così modificato:

a)

il punto 2 è così modificato:

i)

la voce CF è sostituita da:

«CF — fattore di conversione come definito nella tabella 3»;

ii)

la voce VPe è sostituita da:

«VPe — consumo di energia effettiva quale definito nella tabella 2»;

b)

al punto 6, la voce VPe, compresa la tabella 2, e la voce CF, compresa la tabella 3, sono sostituite dalle seguenti:

«VPe: Consumo di energia effettiva come definito nella tabella 2

Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore

Consumo di energia effettiva (Vpe) [l/kWh]

Benzina/E85

0,264

Benzina/E85 turbo

0,280

Diesel

0,220

GPL

0,342

GPL turbo

0,363

 

Consumo di energia effettiva (Vpe) [m3/kWh]

GNC (G20)

0,259

GNC (G20) turbo

0,275

CF: Fattore di conversione come definito nella tabella 3

Tabella 3

Fattore di conversione del combustibile (CF)

Tipo di combustibile

Fattore di conversione (CF) [gCO2/l]

Benzina/E85

2 330

Diesel

2 640

GPL

1 629

 

Fattore di conversione (CF) [gCO2/m3]

GNC (G20)

1 795 »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all’approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 17).

(4)  Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

(6)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

7.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/30


Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento UNECE n. 25 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno nei sedili dei veicoli [2020/1169]

Comprende tutti i testi validi fino a:

 

Supplemento 1 della serie di modifiche 04 – data di entrata in vigore: 15 giugno 2015

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni generali

7.

Prove

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Modifica ed estensione dell’omologazione di un tipo di poggiatesta

11.

Istruzioni

12.

Cessazione definitiva della produzione

13.

Disposizioni transitorie

14.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

Allegato 1 -

Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di poggiatesta, incorporato o meno in un sedile, a norma del regolamento n. 25

Allegato 2 -

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 -

Procedura per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore

Allegato 4 -

Determinazione dell’altezza e della larghezza del poggiatesta

Allegato 5 -

Particolari delle linee tracciate nell’ambito delle prove e delle misurazioni effettuate durante le prove

Allegato 6 -

Procedura di prova per la verifica della dissipazione dell’energia

Allegato 7 -

Determinazione della dimensione «a» delle discontinuità dei poggiatesta

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento si applica ai dispositivi poggiatesta conformi a uno dei tipi di cui al punto 2.2 (1).

1.1.1.

Esso non si applica ai dispositivi poggiatesta che possono essere montati sugli strapuntini o sui sedili rivolti verso il lato o verso la parte posteriore.

1.1.2.

Esso si applica agli schienali dei sedili quando sono progettati in modo da servire anche come poggiatesta quale definito al punto 2.2.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1.

«tipo di veicolo»: una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro in quanto a caratteristiche essenziali quali:

2.1.1.

le linee e le dimensioni interne della carrozzeria che costituisce l’abitacolo;

2.1.2.

i tipi e le dimensioni dei sedili;

2.1.3.

il tipo e le dimensioni del fissaggio dei poggiatesta e delle parti pertinenti della struttura del veicolo nel caso dei poggiatesta direttamente ancorati alla struttura del veicolo;

2.2.

«poggiatesta»: un dispositivo che ha la funzione di limitare lo spostamento all’indietro della testa di un occupante adulto rispetto al tronco, in modo da ridurre il rischio di lesione delle vertebre cervicali di tale occupante in caso di incidente;

2.2.1.

«poggiatesta integrato»: un poggiatesta costituito dalla parte superiore dello schienale del sedile. Sono tali i poggiatesta corrispondenti alle definizioni dei punti 2.2.2 e 2.2.3 che possono essere asportati dal sedile o dalla struttura del veicolo solo con l’uso di attrezzi o rimuovendo parzialmente o del tutto il rivestimento del sedile;

2.2.2.

«poggiatesta amovibile»: un poggiatesta costituito da un componente separabile dal sedile, progettato per innestarsi ed essere trattenuto nella struttura dello schienale del sedile;

2.2.3.

«poggiatesta separato»: un poggiatesta costituito da un componente separato del sedile, progettato per innestarsi e/o essere trattenuto nella struttura del veicolo;

2.3.

«tipo di sedile»: una categoria di sedili che, anche se diversi per finitura e colore, non differiscono tra loro in quanto a dimensioni, armatura o imbottitura;

2.4.

«tipo di poggiatesta»: una categoria di poggiatesta che, anche se diversi per finitura, colore e rivestimento, non differiscono tra loro in quanto a dimensioni, armatura o imbottitura;

2.5.

«punto di riferimento» del sedile («punto H») (cfr. allegato 3 del presente regolamento): il tracciato, su un piano verticale longitudinale rispetto al sedile, dell’asse teorico di rotazione tra la gamba e il tronco di un corpo umano rappresentato da un manichino;

2.6.

«linea di riferimento»: una linea retta che, su un manichino di prova avente peso e dimensioni di un adulto di sesso maschile del cinquantesimo percentile o su un manichino di prova con caratteristiche identiche, passa attraverso l’articolazione della gamba con il bacino e l’articolazione del collo con il torace. Sul manichino che figura nell’allegato 3 del presente regolamento, per determinare il punto H del sedile, la linea di riferimento è quella indicata alla fig. 1 dell’appendice di tale allegato;

2.7.

«linea di testa»: una linea retta passante attraverso il baricentro della testa e attraverso l’articolazione del collo con il torace. Quando la testa è in posizione di riposo, la linea di testa è situata sul prolungamento della linea di riferimento;

2.8.

«strapuntino»: un sedile ausiliario destinato a un uso occasionale e normalmente ripiegato;

2.9.

«sistema di regolazione»: il dispositivo che consente di regolare il sedile o le sue parti in una posizione adatta alla morfologia dell’occupante seduto.

In particolare, tale dispositivo può consentire:

2.9.1.

lo spostamento longitudinale;

2.9.2.

lo spostamento verticale;

2.9.3.

lo spostamento angolare;

2.10.

«sistema di spostamento»: un dispositivo che consente la rotazione o lo spostamento del sedile o di una delle sue parti, senza posizioni intermedie fisse, per facilitare l’accesso allo spazio situato dietro al sedile interessato.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare della denominazione commerciale o del marchio del sedile o del poggiatesta, o dal suo mandatario.

3.2.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti in triplice copia:

3.2.1.

una descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del materiale o dei materiali di imbottitura e, se del caso, la posizione e le specifiche dei supporti e degli elementi di ancoraggio per il tipo o i tipi di sedili per cui è richiesta l’omologazione del poggiatesta;

3.2.2.

nel caso di un poggiatesta «amovibile» (cfr. definizione al punto 2.2.2):

3.2.2.1.

una descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sedili per cui è richiesta l’omologazione del poggiatesta;

3.2.2.2.

particolari che consentano di identificare il tipo o i tipi di veicolo su cui è previsto il montaggio dei sedili di cui al punto 3.2.2.1;

3.2.3.

nel caso di un poggiatesta «separato» (cfr. definizione al punto 2.2.3):

3.2.3.1.

una descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale è previsto il fissaggio del poggiatesta;

3.2.3.2.

particolari che consentano di identificare il tipo di veicolo sui quali è previsto il montaggio dei poggiatesta;

3.2.3.3.

disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta. I disegni devono mostrare la posizione prevista per il numero di omologazione rispetto al cerchio del marchio di omologazione;

3.2.4.

disegni quotati delle parti caratteristiche del sedile e del poggiatesta. I disegni devono mostrare la posizione prevista per il numero di omologazione rispetto al cerchio del marchio di omologazione.

3.3.

Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:

3.3.1.

se il poggiatesta è del tipo «integrato» (cfr. definizione al punto 2.2.1), quattro sedili completi;

3.3.2.

se il poggiatesta è del tipo «amovibile» (cfr. definizione al punto 2.2.2):

3.3.2.1.

due sedili per ciascuno dei tipi su cui deve essere montato il poggiatesta;

3.3.2.2.

4 + 2N poggiatesta, con N che indica il numero di tipi di sedile su cui deve essere montato il poggiatesta;

3.3.3.

se il poggiatesta è del tipo «separato» (cfr. definizione al punto 2.2.3), tre poggiatesta e la parte interessata della struttura del veicolo, o un veicolo completo.

3.4.

Il servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione può richiedere:

3.4.1.

la consegna di parti specifiche o di campioni specifici dei materiali usati, e/o

3.4.2.

la presentazione di veicoli del tipo o dei tipi di cui al punto 3.2.2.2.

4.   MARCATURE

4.1.

I dispositivi presentati per l’omologazione devono:

4.1.1.

essere contrassegnati in modo chiaro e indelebile con la denominazione commerciale o il marchio del richiedente l’omologazione;

4.1.2.

disporre di spazio adeguato per il marchio di omologazione in un’area indicata nei disegni di cui ai punti 3.2.3.3 o 3.2.4.

4.2.

Se il poggiatesta è del tipo «integrato» o «amovibile» (cfr. definizioni ai punti 2.2.1 e 2.2.2), le marcature di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 possono essere riprodotte su etichette situate in un’area indicata nei disegni di cui al punto 3.2.4.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.

L’omologazione deve essere rilasciata al tipo di poggiatesta che, presentato per l’omologazione a norma del presente regolamento, soddisfa le prescrizioni dei punti 6 e 7.

5.2.

A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03 entrata in vigore il 20 novembre 1989) devono indicare la serie di modifiche che integra le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non deve assegnare tale numero a un altro tipo di poggiatesta.

5.3.

La notifica del rilascio o dell’estensione o del rifiuto dell’omologazione di un tipo di poggiatesta a norma del presente regolamento deve essere trasmessa alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato l del presente regolamento.

5.4.

Su ogni poggiatesta di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 omologato a norma del presente regolamento, incorporato o meno in un sedile, deve essere apposto un marchio di omologazione internazionale costituito da:

5.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

5.4.2.

il numero di omologazione; e

5.4.3.

nel caso di un poggiatesta incorporato nello schienale del sedile, davanti al numero di omologazione, il numero del presente regolamento, la lettera «R» e un trattino.

5.5.

Il marchio di omologazione deve essere apposto nello spazio di cui al punto 4.1.2.

5.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.7.

Nell’allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione.

6.   PRESCRIZIONI GENERALI

6.1.

La presenza del poggiatesta non deve costituire un rischio supplementare per gli occupanti del veicolo. In particolare, il poggiatesta non deve presentare, in nessuna posizione di utilizzo, asperità pericolose né spigoli vivi tali da aumentare il rischio di lesioni per gli occupanti o la gravità di tali lesioni. Le parti del poggiatesta situate nella zona d’urto definita in appresso devono essere in grado di dissipare l’energia secondo le modalità indicate nell’allegato 6 del presente regolamento.

6.1.1.

La zona d’urto è limitata lateralmente da due piani verticali longitudinali, uno su ciascun lato del piano di simmetria del sedile considerato ed entrambi a una distanza di 70 mm dallo stesso.

6.1.2.

La zona d’urto è limitata in altezza alla parte del poggiatesta situata al di sopra del piano perpendicolare alla linea di riferimento R e distante 635 mm dal punto H.

6.1.3.

In deroga alle precedenti disposizioni, le prescrizioni riguardanti l’assorbimento dell’energia non si applicano al lato posteriore dei poggiatesta per sedili dietro ai quali non vi sono altri posti a sedere.

6.2.

Le parti dei lati anteriore e posteriore dei poggiatesta, escluse le parti del lato posteriore dei poggiatesta progettati per essere installati in sedili dietro ai quali non vi sono altri posti a sedere, situate all’esterno dei piani verticali longitudinali definiti sopra devono essere imbottite onde evitare che la testa venga direttamente a contatto con componenti della struttura, che deve avere, nelle zone che possono entrare in contatto con una sfera del diametro di 165 mm, un raggio di curvatura non inferiore a 5 mm.

In alternativa, tali componenti possono essere ritenuti soddisfacenti se superano la prova di assorbimento dell’energia di cui all’allegato 6 del presente regolamento. Se le suddette parti dei poggiatesta e i relativi supporti sono rivestiti di materiale di durezza inferiore a 50 Shore (A), le prescrizioni del presente punto, escluse quelle relative all’assorbimento dell’energia di cui all’allegato 6 del presente regolamento, si applicano solo alle parti rigide.

6.3.

Il poggiatesta deve essere ancorato al sedile o, se del caso, alla struttura del veicolo, in modo che nessuna parte rigida e pericolosa sporga dall’imbottitura del poggiatesta, dall’ancoraggio o dallo schienale del sedile sotto la pressione esercitata dalla testa durante la prova.

6.4.

L’altezza del poggiatesta, misurata conformemente alle prescrizioni del punto 7.2, deve essere conforme alle seguenti specifiche:

6.4.1.

l’altezza dei poggiatesta deve essere misurata come descritto al punto 7.2;

6.4.2.

per i poggiatesta non regolabili in altezza, l’altezza non deve essere inferiore a 800 mm per i sedili anteriori e a 750 mm per gli altri sedili.

6.4.3.

Per i poggiatesta regolabili in altezza:

6.4.3.1.

l’altezza non deve essere inferiore a 800 mm per i sedili anteriori e a 750 mm per gli altri sedili; questo valore deve essere ottenuto in una posizione compresa tra quella più alta e quella più bassa entro cui è possibile la regolazione;

6.4.3.2.

non deve essere possibile una posizione d’uso di altezza inferiore a 750 mm;

6.4.3.3.

nel caso dei sedili diversi dai sedili anteriori è ammesso che i poggiatesta possano essere posizionati a un’altezza inferiore a 750 mm, purché tale posizione sia chiaramente riconoscibile dall’occupante come non rientrante tra quelle d’uso del poggiatesta;

6.4.3.4.

nel caso dei sedili anteriori è ammesso che i poggiatesta possano essere automaticamente posizionati, quando il sedile non è occupato, a un’altezza inferiore a 750 mm, purché tornino automaticamente nella posizione d’uso quando il sedile viene occupato.

6.4.4.

Le dimensioni di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3.1 possono essere inferiori a 800 mm nel caso dei sedili anteriori e a 750 mm nel caso degli altri sedili al fine di lasciare uno spazio libero sufficiente tra il poggiatesta e la superficie interna del tetto, i finestrini o una parte qualsiasi della struttura del veicolo. Lo spazio libero non deve tuttavia superare i 25 mm. Nel caso dei sedili dotati di sistemi di spostamento e/o di regolazione, quanto sopra si applica a tutte le posizioni del sedile. Inoltre, in deroga al punto 6.4.3.2, non deve essere possibile una posizione d’uso di altezza inferiore a 700 mm.

6.4.5.

In deroga alle prescrizioni sull’altezza di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3.1, l’altezza dei poggiatesta destinati ai sedili o ai posti a sedere posteriori centrali non deve essere inferiore a 700 mm.

6.5.

Nel caso dei poggiatesta regolabili in altezza, l’altezza del dispositivo su cui poggia la testa, misurata come prescritto al punto 7.2, non deve essere inferiore a 100 mm.

6.6.

Nel caso dei dispositivi non regolabili in altezza, tra il poggiatesta e lo schienale del sedile non devono esservi discontinuità di entità superiore a 60 mm.

6.6.1.

Se regolabile in altezza, nella posizione più bassa il poggiatesta non deve distare più di 25 mm dall’estremità superiore dello schienale del sedile.

6.6.2.

Nel caso dei poggiatesta non regolabili in altezza, la zona da considerare è:

6.6.2.1.

al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, a 540 mm dal punto R e

6.6.2.2.

delimitata dai due piani verticali longitudinali che passano a 85 mm di distanza dai due lati della linea di riferimento.

In tale zona sono ammesse una o più discontinuità che, indipendentemente dalla relativa forma, possono presentare una distanza «a», misurata come indicato al punto 7.5, superiore a 60 mm purché dopo la prova supplementare di cui al punto 7.4.3.4 continuino a essere soddisfatte le prescrizioni del punto 7.4.3.6.

6.6.3.

Nel caso dei poggiatesta regolabili in altezza sono ammesse una o più discontinuità che, indipendentemente dalla relativa forma, possono presentare, sulla parte del dispositivo che serve da poggiatesta, una distanza «a», misurata come indicato al punto 7.5, superiore a 60 mm purché dopo la prova supplementare di cui al punto 7.4.3.4 continuino a essere soddisfatte le prescrizioni del punto 7.4.3.6.

6.7.

La larghezza del poggiatesta deve essere tale da offrire un sostegno adeguato alla testa di una persona seduta normalmente. Nel piano di misurazione della larghezza di cui al punto 7.3, il poggiatesta deve coprire un’area di larghezza non inferiore a 85 mm su ciascun lato del piano di simmetria del sedile cui è destinato il poggiatesta; tale distanza deve essere misurata come prescritto al punto 7.3.

6.8.

Il poggiatesta e il relativo ancoraggio devono essere tali che lo spostamento massimo della testa all’indietro consentito dal poggiatesta e misurato in conformità alla procedura statica di cui al punto 7.4 sia inferiore a 102 mm.

6.9.

Il poggiatesta e il relativo ancoraggio devono essere abbastanza resistenti da sopportare, senza rompersi, il carico prescritto al punto 7.4.3.7.

6.10.

Se il poggiatesta è regolabile, la sua altezza massima di utilizzo non deve poter essere superata senza un intervento deliberato da parte dell’utilizzatore, distinto da un’operazione di regolazione.

7.   PROVE

7.1.

Determinazione del punto di riferimento (punto H) del sedile in cui è incorporato il poggiatesta

Tale punto deve essere determinato in conformità alle prescrizioni dell’allegato 3 del presente regolamento.

7.2.

Determinazione dell’altezza del poggiatesta

7.2.1.

Tutte le linee devono essere tracciate nel piano di simmetria del sedile interessato, la cui intersezione con il sedile determina il contorno del poggiatesta e dello schienale del sedile (cfr. allegato 4, figura 1, del presente regolamento).

7.2.2.

Il manichino corrispondente a un adulto di sesso maschile del cinquantesimo percentile o il manichino di cui all’allegato 3 del presente regolamento deve essere collocato sul sedile in posizione normale. Lo schienale del sedile, se inclinabile, deve essere bloccato in una posizione corrispondente a un’inclinazione all’indietro della linea di riferimento del tronco del manichino quanto più vicina possibile a 25° rispetto alla verticale.

7.2.3.

Nel caso del sedile interessato, la proiezione della linea di riferimento del manichino di cui all’allegato 3 deve essere tracciata nel piano di cui al punto 7.2.1. La tangente S all’estremità superiore del poggiatesta deve essere tracciata perpendicolarmente alla linea di riferimento.

7.2.4.

La distanza h dal punto H alla tangente S rappresenta l’altezza da prendere in considerazione per applicare le prescrizioni del punto 6.4.

7.3.

Determinazione della larghezza del poggiatesta (cfr. figura 2 dell’allegato 4 del presente regolamento)

7.3.1.

Il piano S1, perpendicolare alla linea di riferimento e posto 65 mm al di sotto della tangente S definita al punto 7.2.3, determina nel poggiatesta una sezione delimitata dal profilo esterno C. Nel piano S1 deve essere tracciata la direzione delle rette tangenti a C che rappresentano l’intersezione dei piani verticali (P e P’), paralleli al piano di simmetria del sedile interessato, con il piano S1.

7.3.2.

La larghezza del poggiatesta da prendere in considerazione per applicare le prescrizioni del punto 6.7 è la distanza L che separa i tracciati dei piani P e P’ nel piano S1.

7.3.3.

La larghezza del poggiatesta deve inoltre, se necessario, essere determinata 635 mm al di sopra del punto di riferimento del sedile; tale distanza deve essere misurata lungo la linea di riferimento.

7.4.

Determinazione dell’efficacia del dispositivo

7.4.1.

L’efficacia del poggiatesta deve essere controllata mediante la prova statica descritta in appresso.

7.4.2.

Preparazione alla prova

7.4.2.1.

Se regolabile, il poggiatesta deve essere posto nella posizione più elevata.

7.4.2.2.

Per i sedili a panchina la cui armatura portante (compresa quella del poggiatesta) è in tutto o in parte comune a più di un posto a sedere, la prova deve essere eseguita contemporaneamente per tutti i posti a sedere.

7.4.2.3.

Se il sedile o lo schienale del sedile è regolabile rispetto a un poggiatesta ancorato alla struttura del veicolo, esso deve essere posto nella posizione giudicata più sfavorevole dal servizio tecnico.

7.4.3.

Prova

7.4.3.1.

Tutte le linee devono essere tracciate nel piano verticale di simmetria del sedile interessato (cfr. allegato 5 del presente regolamento).

7.4.3.2.

Nel piano di cui al punto 7.4.3.1 deve essere tracciata una proiezione della linea di riferimento R.

7.4.3.3.

La linea di riferimento spostata R1 deve essere determinata applicando, alla parte che simula il dorso del manichino di cui all’allegato 3 del presente regolamento, una forza iniziale con un momento all’indietro di 37,3 daNm intorno al punto H.

7.4.3.4.

Mediante una sfera di 165 mm di diametro, che simula una testa, deve essere applicata una forza iniziale con un momento di 37,3 daNm intorno al punto H perpendicolarmente alla linea di riferimento spostata R1 e 65 mm sotto l’estremità superiore del poggiatesta; la linea di riferimento deve essere mantenuta nella sua posizione spostata R1 determinata conformemente alle prescrizioni del punto 7.4.3.3.

7.4.3.4.1.

Se la presenza di discontinuità impedisce l’applicazione della forza di cui sopra a 65 mm dall’estremità superiore del poggiatesta, la distanza può essere ridotta in modo che l’asse di applicazione della forza attraversi la mezzeria dell’elemento dell’armatura più vicino alla discontinuità.

7.4.3.4.2.

Nei casi di cui ai punti 6.6.2 e 6.6.3, la prova deve essere ripetuta applicando a ogni discontinuità, con una sfera di 165 mm di diametro, una forza che:

 

attraversi il baricentro della più piccola delle sezioni della discontinuità, lungo piani trasversali paralleli alla linea di riferimento, e produca un momento di 37,3 daNm intorno al punto «R».

7.4.3.5.

Deve essere determinata la tangente Y alla sfera che simula una testa, parallela alla linea di riferimento spostata R1.

7.4.3.6.

Deve essere misurata la distanza X tra la tangente Y e la linea di riferimento spostata R1. Le prescrizioni del punto 6.8 devono essere considerate soddisfatte se la distanza X è inferiore a 102 mm.

7.4.3.7.

Limitatamente ai casi in cui la forza di cui al punto 7.4.3.4 è applicata a una distanza pari o inferiore a 65 mm sotto l’estremità superiore del poggiatesta, essa deve essere aumentata a 89 daN, purché non intervenga prima la rottura del sedile o dello schienale.

7.5.

Determinazione della distanza «a» delle discontinuità del poggiatesta (cfr. allegato 7 del presente regolamento)

7.5.1.

La distanza «a» per ciascuna discontinuità sulla parte anteriore del poggiatesta deve essere determinata mediante una sfera del diametro di 165 mm.

7.5.2.

La sfera deve essere posta a contatto con la discontinuità in un punto della zona di discontinuità che ne consenta la penetrazione massima senza l’applicazione di carichi.

7.5.3.

La distanza tra i due punti di contatto della sfera con la discontinuità costituisce la distanza «a» da prendere in considerazione per la valutazione delle disposizioni di cui ai punti 6.6.2 e 6.6.3.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

Ogni poggiatesta o sedile recante un marchio di omologazione in conformità all’allegato 2 deve essere conforme al tipo di poggiatesta omologato e rispettare le condizioni di cui ai punti 6 e 7.

8.2.

Per verificare tale conformità, deve essere effettuato un numero sufficiente di controlli casuali sui poggiatesta prodotti in serie.

8.3.

Per le prove devono essere utilizzati i poggiatesta immessi o da immettere in commercio.

8.4.

I poggiatesta scelti per la verifica della conformità a un tipo omologato devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 7 del presente regolamento.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

Poggiatesta omologati

L’omologazione rilasciata a un tipo di poggiatesta a norma del presente regolamento può essere revocata se i poggiatesta con i marchi di cui al punto 5.4 non superano i controlli casuali o non sono conformi al tipo omologato.

9.2.

Se una delle parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI POGGIATESTA

10.1.

Ogni modifica del tipo di poggiatesta deve essere notificata all’autorità di omologazione che ha omologato il tipo di poggiatesta. L’autorità può quindi:

10.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, e che in ogni caso il poggiatesta rimane conforme alle prescrizioni; oppure

10.1.2.

chiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove.

10.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere comunicata alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 5.3.

10.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a tale estensione e informarne le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   ISTRUZIONI

Il costruttore deve fornire, insieme a ogni modello conforme a un tipo di poggiatesta omologato, una nota indicante i tipi e le caratteristiche dei sedili per i quali il poggiatesta è omologato. Se il poggiatesta è regolabile, le operazioni di regolazione e/o rilascio devono essere indicate chiaramente in tale nota.

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa completamente la produzione di un poggiatesta omologato conformemente al presente regolamento, deve informarne l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito di tale comunicazione l’autorità deve informare le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.1.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento deve rifiutarsi di rilasciare omologazioni ECE a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04.

13.2.

Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 04, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l’omologazione ECE soltanto se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04.

13.3.

Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 04, le omologazioni a norma del presente regolamento cessano di essere valide, tranne quelle per tipi di veicoli conformi alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04.

14.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.


(1)  I poggiatesta conformi alle disposizioni del regolamento n. 17 non sono tenuti a essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. I sedili dei veicoli appartenenti alla categoria M2 con una massa massima superiore a 3 500 kg e dei veicoli appartenenti alla categoria M3 omologati a norma del regolamento n. 80 non sono tenuti a essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono elencati nell’allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 - http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.


ALLEGATO 1

Notifica

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 84

 (1)

Emessa da: Nome dell’amministrazione:


Relativa a (2):

estensione dell’omologazione

estensione dell’omologazione

rifiuto dell’omologazione

revoca dell’omologazione

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di poggiatesta, incorporato o meno nel sedile, a norma del regolamento n. 25

Omologazione n. …

Estensione n.…

1.   

Denominazione commerciale o marchio …

2.   

Nome del costruttore …

3.   

Nome dell’eventuale mandatario del costruttore …

4.   

Indirizzo …

5.   

Presentato per l’omologazione in data …

6.   

Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione …

7.   

Breve descrizione del poggiatesta (3) 3

8.   

Tipo e caratteristiche dei sedili cui è destinato o in cui è incorporato il poggiatesta …

9.   

Tipi di veicoli cui sono destinati i sedili per i quali è stato progettato il poggiatesta …

10.   

Data del verbale rilasciato dal servizio tecnico …

11.   

Numero del verbale rilasciato dal servizio tecnico …

12.   

Omologazione rilasciata/estesa/rifiutata/revocata (2)

13.   

Luogo …

14.   

Data …

15.   

Firma …

16.   

Alla presente scheda di notifica si allega l’elenco dei documenti presentati all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione, che possono essere resi disponibili su richiesta.


(1)  Distinguishing number of the country which has granted, extended, refused or withdrawn approval (see approval provisions in the Regulation).

(2)  Strike out which does not apply.

(3)  Nel caso dei poggiatesta «integrati» o «amovibili» (cfr. definizioni ai punti 2.2.1 e 2.2.2 del presente regolamento), questa voce non deve essere compilata se tutte le caratteristiche e i particolari necessari figurano alla voce 8.


ALLEGATO 2

Esempi di marchi di omologazione (*)

Marchio di omologazione per un poggiatesta del tipo «integrato» o «amovibile» (cfr. le definizioni ai punti 2.2.1 e 2.2.2 del presente regolamento).

Image 85

Il marchio di omologazione di cui sopra, apposto su uno o più poggiatesta del tipo «integrato» o «amovibile», indica che, a norma del regolamento n. 25, il tipo di poggiatesta è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 032439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l’omologazione è stata rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 25 quale modificato dalla serie di modifiche 03.

Marchio di omologazione per un poggiatesta del tipo «separato» (cfr. la definizione del punto 2.2.3 del presente regolamento).

Image 86

Il marchio di omologazione di cui sopra apposto su un poggiatesta mostra che lo stesso è stato omologato e che si tratta di un poggiatesta «separato», omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 032439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l’omologazione è stata rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 25 quale modificato dalla serie di modifiche 03.


(*)  Il numero di omologazione deve essere posto in prossimità del cerchio e deve trovarsi sopra o sotto la «E» oppure a destra o a sinistra di tale lettera.


ALLEGATO 3

Procedura per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore (1)

Appendice 1 all’Allegato 3

Descrizione della macchina tridimensionale per determinare il punto «H» (macchina 3D H) ((1))

 

Appendice 2 all’Allegato 3

Sistema di riferimento tridimensionale ((1))

 

Appendice 3 all’Allegato 3

Dati di riferimento relativi ai posti a sedere ((1))

 


(1)  La procedura è descritta nell’allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.

((1))  La macchina 3D H è descritta nell’allegato 1, appendice 1, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.

((1))  Come descritto nell’allegato 1, appendice 2, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.

((1))  Come descritto nell’allegato 1, appendice 3, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


ALLEGATO 4

Determinazione dell’altezza e della larghezza del poggiatesta

Image 87

Image 88


ALLEGATO 5

Particolari delle linee tracciate nell’ambito delle prove e delle misurazioni effettuate durante le prove

Image 89

_____________ Contorno della posizione iniziale

- - - - - - - - - - - - Contorno della posizione sotto carico

r: linea di riferimento

r1: linea di riferimento spostata

Momento di F rispetto a r: 37,3 daNm.


ALLEGATO 6

Procedura di prova per la verifica della dissipazione dell’energia

1.   Installazione, apparecchiatura di prova, strumenti di registrazione e procedura di prova

1.1.   Installazione

Il poggiatesta rivestito di materiale in grado di dissipare l’energia deve essere montato e sottoposto a prova sul sedile o sulla parte strutturale del veicolo in cui è installato. L’elemento strutturale deve essere saldamente fissato al banco di prova in modo da restare fermo al momento dell’urto e la base su cui si appoggia, in assenza di particolari specifiche motivate, deve essere sostanzialmente orizzontale. Se regolabile, lo schienale del sedile deve essere bloccato nella posizione indicata al punto 7.2.2 del presente regolamento.

Il poggiatesta deve essere montato sullo schienale del sedile nello stesso modo in cui si presenta sul veicolo. Se separato, il poggiatesta deve essere fissato alla parte della struttura del veicolo alla quale è normalmente destinato.

Se regolabile, il poggiatesta deve essere collocato nella posizione più sfavorevole consentita dal dispositivo di regolazione.

1.2.   Apparecchiatura di prova

1.2.1.

L’apparecchiatura consiste in un pendolo il cui perno è sostenuto da cuscinetti a sfera e la cui massa ridotta (*) al centro di percussione è di 6,8 kg. L’estremità inferiore del pendolo è costituita da un simulacro di testa rigido di 165 mm di diametro il cui centro coincide con il centro di percussione del pendolo.

1.2.2.

Il simulacro di testa deve essere dotato di due accelerometri e di un dispositivo per la misurazione della velocità in grado di misurare i valori nella direzione dell’urto.

1.3.   Strumenti di registrazione

Deve essere fatto uso di strumenti di registrazione che consentano misurazioni con la seguente accuratezza:

1.3.1.

accelerazione:

 

accuratezza = ± 5 % del valore reale;

 

classe di frequenza della catena di misurazione: CFC 600 corrispondente alle caratteristiche della norma ISO 6487:1987;

 

sensibilità trasversale ≤ 5 % del punto più basso della scala;

1.3.2.

velocità:

 

accuratezza = ±2,5 % del valore reale;

 

sensibilità = 0,5 km/h;

1.3.3.

registrazione del tempo:

 

gli strumenti devono permettere di registrare il fenomeno per tutta la sua durata e di leggere il millesimo di secondo;

 

l’inizio dell’urto al momento del primo contatto tra il simulacro di testa e l’elemento sottoposto a prova deve essere individuato sulle registrazioni utilizzate per analizzare la prova.

1.4.   Procedura di prova

1.4.1.

Con il poggiatesta installato e regolato come indicato al punto 1.1 del presente allegato, l’urto deve avvenire in corrispondenza di punti scelti dal laboratorio nella zona d’urto definita al punto 6.1. del presente regolamento e possibilmente fuori dalla zona d’urto definita al punto 6.2. del presente regolamento sulle superfici con un raggio di curvatura inferiore a 5 mm.

1.4.1.1.

Sulla superficie posteriore, la direzione d’urto dall’indietro in avanti su un piano longitudinale deve formare un angolo di 45 ° rispetto alla verticale.

1.4.1.2.

Sulla superficie anteriore, la direzione d’urto dall’avanti all’indietro su un piano longitudinale deve essere orizzontale.

1.4.1.3.

Le zone anteriore e posteriore sono delimitate dal piano orizzontale tangente all’estremità superiore del poggiatesta come determinato al punto 7.2 del presente regolamento.

1.4.2.

Il simulacro di testa deve urtare l’elemento sottoposto a prova a una velocità di 24,1 km/h; tale velocità deve essere ottenuta con la sola energia di propulsione oppure utilizzando un dispositivo propulsore supplementare.

2.   Risultati

Nelle prove eseguite secondo la procedura di cui sopra, la decelerazione del simulacro di testa non deve superare 80 g per più di 3 millisecondi ininterrotti. Il valore di decelerazione che deve essere preso in considerazione è la media dei valori indicati dai due accelerometri.

3.   Procedure equivalenti

3.1.

Procedure di prova equivalenti sono consentite a condizione che possano essere ottenuti i risultati di cui al precedente punto 2; in particolare, i componenti dell’apparecchiatura di prova possono essere orientati in modo differente se sono rispettati gli angoli relativi tra il poggiatesta e la direzione d’urto.

3.2.

La responsabilità di dimostrare l’equivalenza di un metodo diverso da quello descritto al punto 1 spetta alla persona che lo applica.

(*)  La relazione tra la massa ridotta «mr» del pendolo e la sua massa totale «m» a una distanza «a» tra il centro di percussione e l’asse di rotazione e a una distanza «l» tra il baricentro e l’asse di rotazione è data dalla formula: mr = m (l/a).


ALLEGATO 7

Determinazione della dimensione «a» delle discontinuità dei poggiatesta

(cfr. i punti 6.6.2 e 6.6.3 del presente regolamento)

Image 90

Nota:

la sezione A-A deve essere determinata in un punto delzona di discontinuità che consenta penetrazione massima delsfera senza l’applicazione di carichi.

Image 91

Nota:

la sezione A-A deve essere determinata in un punto della zona di discontinuità che consenta la penetrazione massima della sfera senza l’applicazione di carichi.

Rettifiche

7.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/51


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da Aspergillus niger (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da Aspergillus niger (ATCC66222) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004 (titolare dell’autorizzazione Andrès Pintaluba SA)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 262 del 19 ottobre 2018 )

Nel titolo, nel testo e nell’allegato:

anziché:

«Aspergillus niger (ATCC66222)»,

leggasi:

«Aspergillus orizae (ATCC66222)».