ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 255

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
5 agosto 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1154 della Commissione, del 29 luglio 2020, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego (DOP)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1155 della Commissione, del 30 luglio 2020, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2020 alcuni quantitativi riportati nel 2019 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione, del 4 agosto 2020, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati

36

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1154 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2020

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4 «Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2020

Per la Commissione

a nome della presidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 336 del 7.10.2019, pag. 7.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


5.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1155 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2020

che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2020 alcuni quantitativi riportati nel 2019 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell’anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all’anno successivo fino al 10 % di detto contingente.

(2)

I regolamenti (UE) 2018/1628 (2), (UE) 2018/2025 (3), (UE) 2018/2058 (4) e (UE) 2019/124 (5) del Consiglio stabiliscono, per il 2019, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(3)

I regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838 (6), (UE) 2019/2236 (7) e (UE) 2020/123 (8) del Consiglio stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2020.

(4)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2019, di riportare all’anno successivo parte dei loro contingenti relativi al 2019 per gli stock elencati nell’allegato del presente regolamento. Fatti salvi i limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2020.

(5)

Ai fini di tale esercizio di flessibilità si è proceduto alla verifica e si è tenuto conto dell’ammissibilità dei riporti richiesti per gli stock in questione e dello stato di sfruttamento di tali stock. Pertanto essi possono formare oggetto di un riporto di contingenti dal 2019 al 2020 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(6)

L’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/124 prevede un meccanismo di scambio di contingenti per gli Stati membri che non dispongono di un contingente per determinate catture accessorie. A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento, i quantitativi prelevati da questo pool non possono essere riportati all’anno successivo. Nel 2019 i Paesi Bassi si sono avvalsi di questo meccanismo per il merluzzo bianco nelle zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34); pertanto, i corrispondenti quantitativi non utilizzati non possono essere riportati al 2020. Tuttavia i Paesi Bassi hanno anche aumentato il loro contingente per questo stock grazie a un trasferimento di 0,102 tonnellate assegnate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1704 della Commissione (9). Pertanto può essere riportato all’anno successivo unicamente un massimo del 10 % di tale quantitativo.

(7)

Al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e compromettere le condizioni biologiche degli stock, la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) è esclusa per gli stock elencati nell’allegato del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2020 nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123 sono maggiorati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

(4)  Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8).

(5)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14).

(8)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1704 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2019 alcuni quantitativi riportati nel 2018 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 13).

(10)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

Codice paese

Codice stock

Specie

Denominazione della zona

Contingente finale 2019  (1) (in tonnellate)

Catture 2019 (in tonnellate)

Catture soggette a condizioni speciali 2019  (2) (in tonnellate)

Contingente finale (%)

Quantitativo riportato (in tonnellate)

BE

ANF/*8ABDE

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)

339,277

66,860

0

19,71

33,928

BE

ANF/07.

Rana pescatrice

7

2 970,223

870,645

66,860

31,56

297,022

BE

COD/*07D.

Merluzzo bianco

7d (condizione speciale per COD/2A3AX4)

43,500

0

0

0

4,350

BE

COD/*2A3X4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (condizione speciale per COD/07D.)

3,700

0

0

0

0,370

BE

COD/07 A.

Merluzzo bianco

7 a

26,000

10,325

0

39,71

2,600

BE

COD/07D.

Merluzzo bianco

7d

82,364

3,026

0

3,67

8,236

BE

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

1 123,583

726,582

0

64,67

112,358

BE

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

59,208

43,437

0

73,36

5,921

BE

HAD/*2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)

0,454

0

0

0

0,045

BE

HAD/07 A.

Eglefino

7 a

64,467

9,066

0

14,06

6,447

BE

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

0,011

0

0

0

0,001

BE

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

128,303

89,904

0

70,07

12,830

BE

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

4 874,274

0

0

0

487,427

BE

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

2,000

0

0

0

0,200

BE

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

0,065

0

0

0

0,007

BE

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

61,077

59,266

0

97,03

1,811

BE

HKE/*03 A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

7,100

0

0

0

0,710

BE

HKE/*57-14

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)

5,444

0

0

0

0,544

BE

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

103,274

0

0

0

10,327

BE

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

76,736

29,614

0

38,59

7,674

BE

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

649,318

41,080

0

6,33

64,932

BE

HKE/8ABDE.

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

24,120

10,161

0

42,13

2,412

BE

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

40,761

1,096

0

2,69

4,076

BE

LEZ/*8ABDE

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)

50,615

46,578

0

92,02

4,037

BE

LEZ/07.

Lepidorombi

7

582,454

439,618

46,578

83,47

58,245

BE

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

9,920

0,660

0

6,65

0,992

BE

MAC/*02AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

57,000

0

0

0

5,700

BE

MAC/*FRO1

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)

58,000

0

0

0

5,800

BE

MAC/2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

14,465

12,948

0

89,51

1,447

BE

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

61,627

52,960

0

85,94

6,163

BE

NEP/07.

Scampo

7

4,676

2,781

0

59,47

0,468

BE

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

843,214

751,956

0

89,18

84,321

BE

NEP/8ABDE.

Scampo

8a, 8b, 8d e 8e

1,551

0,008

0

0,52

0,155

BE

PLE/07 A.

Passera di mare

7 a

348,900

167,852

0

48,11

34,890

BE

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

6 612,792

3 912,254

0

59,16

661,279

BE

PLE/7DE.

Passera di mare

7d e 7e

2 485,737

1 350,263

0

54,32

248,574

BE

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

6,901

6,520

0

94,48

0,381

BE

SOL/07D.

Sogliola

7d

783,804

603,266

0

76,97

78,380

BE

SOL/07E.

Sogliola

7e

48,576

47,005

0

96,77

1,571

BE

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

1 090,845

253,182

0

23,21

109,085

BE

SOL/7FG.

Sogliola

7f e 7 g

800,898

800,091

0

99,90

0,807

BE

SOL/8AB.

Sogliola

8a e 8b

376,795

328,074

0

87,07

37,680

BE

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

151,505

141,334

0

93,29

10,171

BE

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k

370,878

217,066

0

58,53

37,088

DE

ANF/*8ABDE

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)

37,795

0

0

0

3,780

DE

ANF/07.

Rana pescatrice

7

633,698

570,106

0

89,96

63,370

DE

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

132,014

0

0

0

13,201

DE

COD/03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

86,163

52,368

0

60,78

8,616

DE

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

1 347,377

261,222

568,384

61,57

134,738

DE

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

28,043

0,097

0

0,35

2,804

DE

HAD/*2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)

0,465

0

0

0

0,047

DE

HAD/03 A.

Eglefino

3a

97,274

30,283

0

31,13

9,727

DE

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a

334,905

86,435

214,083

89,73

33,491

DE

HAD/5BC6 A.

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

4,659

0,289

0

6,20

0,466

DE

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

32,385

0

0

0

3,239

DE

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

5,000

4,208

0

84,16

0,500

DE

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

919,550

810,000

0

88,09

91,955

DE

HER/*04-C.

Aringa

Acque dell’Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03 A.)

116,440

76,000

0

65,27

11,644

DE

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

304,123

0

0

0

30,412

DE

HER/03 A.

Aringa

3a

197,786

120,952

76,000

99,58

0,834

DE

HER/03 A-BC

Aringa

3a

56,661

0

0

0

5,666

DE

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

4 193,578

4 141,883

0

98,77

51,695

DE

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

66,980

66,179

0

98,80

0,801

DE

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

1 756,742

1 750,870

0

99,67

5,872

DE

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

10 465,390

9 113,807

810,000

94,83

541,583

DE

HER/7G-K.

Aringa

7 g, 7 h, 7 j e 7k

126,528

0

0

0

12,653

DE

HKE/*03 A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

35,804

8,103

0

22,63

3,580

DE

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

0,200

0

0

0

0,020

DE

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

509,851

355,646

8,103

71,34

50,985

DE

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

48,580

43,726

0

90,01

4,854

DE

JAX/*07D.

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

7d (condizione speciale per JAX/2 A-14)

455,047

454,400

0

99,86

0,647

DE

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

10 384,571

7 566,736

856,227

81,11

1 038,457

DE

LEZ/07.

Lepidorombi

7

0,220

0

0

0

0,022

DE

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

7,778

4,136

0

53,18

0,778

DE

MAC/*02AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

71,270

0

0

0

7,127

DE

MAC/*2AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

1 541,880

0

0

0

154,188

DE

MAC/*4 A-EN

Sgombro

Acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

10 409,514

7 402,132

0

71,11

1 040,951

DE

MAC/*8ABD.

Sgombro

8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)

328,532

327,819

0

99,78

0,713

DE

MAC/*8C910

Sgombro

8c, 9 e 10 e acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14-)

4 148,500

0

0

0

414,850

DE

MAC/*FRO1

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)

69,698

0

0

0

6,970

DE

MAC/*FRO2

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)

1 568,870

2,015

0

0,13

156,887

DE

MAC/2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

463,753

421,672

10,713

93,24

31,368

DE

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

328,985

0

327,819

99,65

1,166

DE

NEP/03 A.

Scampo

3a

31,664

21,047

0

66,47

3,166

DE

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

849,667

765,390

0

90,08

84,277

DE

OTH/*07D.

Catture accessorie di pesce tamburo e merlano

7d (condizione speciale per JAX/2 A-14)

24,833

0

0

0

2,483

DE

OTH/*2 A-14

Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2 A-14)

499,459

375,427

0

75,17

49,946

DE

PLE/03AN.

Passera di mare

Skagerrak

14,404

14,398

0

99,96

0,006

DE

PLE/03AS.

Passera di mare

Kattegat

18,753

3,541

0

18,88

1,875

DE

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

5 520,705

2 048,891

26,809

37,60

552,071

DE

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

2 006,480

1 804,291

0

89,92

200,648

DE

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

7 874,202

7 087,360

0

90,01

786,842

DE

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

399,675

0,441

0

0,11

39,968

DE

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

897,916

618,951

0

68,93

89,792

DE

SOL/3ABC24

Sogliola

3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24

14,829

14,518

0

97,90

0,311

DE

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

14 998,403

14 645,075

0

97,64

353,328

DE

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

3 121,857

0

0

0

312,186

DE

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

41 856,252

37 669,703

0

90,00

4 185,625

DE

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

252,860

51,418

30,355

32,34

25,286

DK

COD/03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

4 063,314

2 737,962

0

67,38

406,331

DK

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

6 271,330

2 460,099

2 508,399

79,23

627,133

DK

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

15,778

0

0

0

1,578

DK

HAD/03 A.

Eglefino

3a

1 671,220

462,077

0

27,65

167,122

DK

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a

1 312,652

447,627

726,609

89,46

131,265

DK

HAD/5BC6 A.

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

0,133

0

0

0

0,013

DK

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

492,637

0

0

0

49,264

DK

HER/*04-C.

Aringa

Acque dell’Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03 A.)

8 196,335

7 528,568

0

91,85

667,767

DK

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

2 239,616

822,459

0

36,72

223,962

DK

HER/03 A.

Aringa

3a

10 262,718

1 731,542

7 528,568

90,23

1 002,608

DK

HER/03 A-BC

Aringa

3a

6 323,526

362,841

0

5,74

632,353

DK

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

22 788,756

12 216,095

8 991,184

93,06

1 581,477

DK

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

13 466,579

5 078,518

0

37,71

1 346,658

DK

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

9 428,144

8 774,265

0

93,06

653,879

DK

HER/4AB.

Aringa

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

82 822,359

79 058,476

0,055

95,46

3 763,828

DK

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

188,848

32,419

0

17,17

18,885

DK

HKE/*03 A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

312,393

0

0

0

31,239

DK

HKE/03 A.

Nasello

3a

3 621,484

586,719

0

16,20

362,148

DK

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

3 124,311

810,248

0

25,93

312,431

DK

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

5,310

3,240

0

61,02

0,531

DK

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

13 239,674

8 712,143

239,823

67,61

1 323,967

DK

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

60,377

44,746

0

74,11

6,038

DK

NEP/03 A.

Scampo

3a

11 057,563

5 703,149

0

51,58

1 105,756

DK

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

795,484

234,056

0

29,42

79,548

DK

OTH/*2 A-14

Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2 A-14)

635,275

239,823

0

37,75

63,528

DK

PLE/03AN.

Passera di mare

Skagerrak

14 517,424

4 585,168

0

31,58

1 451,742

DK

PLE/03AS.

Passera di mare

Kattegat

1 671,949

333,127

0

19,92

167,195

DK

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

21 038,840

3 320,021

3 263,980

31,29

2 103,884

DK

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

7 041,597

3 043,232

0

43,22

704,160

DK

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

5 861,581

5 274,209

0

89,98

586,158

DK

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

7,161

6,800

0

94,96

0,361

DK

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

550,910

109,406

0

19,86

55,091

DK

SOL/3ABC24

Sogliola

3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24

464,182

293,871

0

63,31

46,418

DK

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

34 465,779

31 008,942

0

89,97

3 446,578

DK

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

3 471,071

49,631

0

1,43

347,107

DK

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

72 980,840

67 498,307

69,344

92,58

5 413,189

DK

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

451,331

140,651

75,516

47,90

45,133

DK

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k

0,100

0

0

0

0,010

EE

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

19,888

0

0

0

1,989

EE

HER/03D.RG

Aringa

Sottodivisione 28.1

13 716,172

13 320,184

0

97,11

395,988

EE

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

21 256,498

19 512,508

0

91,80

1 743,990

EE

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

31 482,594

30 649,162

0

97,35

833,432

ES

ANF/*8ABDE

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)

134,741

0

0

0

13,474

ES

ANF/07.

Rana pescatrice

7

3 108,093

2 791,762

0

89,82

310,809

ES

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e

1 295,298

775,900

0

59,90

129,530

ES

ANF/8C3411

Rana pescatrice

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

3 780,244

1 235,766

0

32,69

378,024

ES

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

416,700

134,226

0

32,21

41,670

ES

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

20,854

20,654

0

99,04

0,200

ES

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

5,500

0

0

0

0,550

ES

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

26,543

0

0

0

2,654

ES

HKE/*57-14

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)

5 066,940

0

0

0

506,694

ES

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

4 125,523

0

0

0

412,552

ES

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

25 398,054

16 904,175

0

66,56

2 539,805

ES

HKE/8ABDE.

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

17 627,344

7 778,935

0

44,13

1 762,734

ES

HKE/8C3411

Nasello

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

7 623,157

7 332,983

0

96,19

290,174

ES

JAX/*08C.

Suro/sugarello

8c (condizione speciale per JAX/09.)

6 544,718

2 039,132

0

31,16

654,472

ES

JAX/*08C2

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

8c (condizione speciale per JAX/2 A-14)

7 851,454

7 000,000

0

89,16

785,145

ES

JAX/*09.

Suro/sugarello

9 (condizione speciale per JAX/08C.)

1 767,953

0

0

0

176,795

ES

JAX/08C.

Suro/sugarello

8c

19 214,208

17 000,000

0

88,48

1 921,421

ES

JAX/09.

Suro/sugarello

9

32 210,389

19 918,397

2 039,132

68,17

3 221,039

ES

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

11 850,956

878,344

7 000,000

66,48

1 185,096

ES

LEZ/*8ABDE

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)

2 055,250

0

0

0

205,525

ES

LEZ/07.

Lepidorombi

7

4 796,756

2 246,818

0

46,84

479,676

ES

LEZ/56-14

Lepidorombi

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

794,608

446,993

0

56,25

79,461

ES

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e

981,066

700,971

0

71,45

98,107

ES

LEZ/8C3411

Lepidorombi

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

1 832,951

876,939

0

47,84

183,295

ES

MAC/*08 B.

Sgombro

8b (condizione speciale per MAC/8C3411)

2 359,635

0

0

0

235,964

ES

MAC/*8ABD.

Sgombro

8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)

7 023,367

0

0

0

702,337

ES

MAC/*8C910

Sgombro

8c, 9 e 10 e acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14-)

3 854,500

3 478,352

0

90,24

376,148

ES

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

22 100,502

16 548,879

0

74,88

2 210,050

ES

NEP/*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)

116,287

112,198

0

96,48

4,089

ES

NEP/07.

Scampo

7

667,364

23,005

112,198

20,26

66,736

ES

NEP/5BC6.

Scampo

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

281,996

0

0

0

28,200

ES

NEP/8ABDE.

Scampo

8a, 8b, 8d e 8e

83,645

0,270

0

0,32

8,365

ES

OTH/*08C2

Catture accessorie di pesce tamburo e merlano

8c (condizione speciale per JAX/2 A-14)

338,701

0

0

0

33,870

ES

OTH/*2 A-14

Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2 A-14)

677,402

0

0

0

67,740

ES

SOL/7FG.

Sogliola

7f e 7 g

0,500

0,373

0

74,60

0,050

ES

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

135,161

0

0

0

13,516

ES

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

2 141,330

919,294

0

42,93

214,133

ES

WHB/8C3411

Melù

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

40 515,810

20 756,672

0

51,23

4 051,581

ES

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k

5,000

0,190

0

3,80

0,500

FI

HER/30/31.

Aringa

Sottodivisioni 30-31

82 492,624

73 068,859

0

88,58

8 249,262

FI

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

42 026,063

39 791,710

0

94,68

2 234,353

FI

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

16 952,000

16 084,393

0

94,88

867,607

FR

ANF/*8ABDE

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)

2 177,611

0

0

0

217,761

FR

ANF/07.

Rana pescatrice

7

19 058,211

12 856,414

0

67,46

1 905,821

FR

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

8a, 8b, 8d e 8e

8 073,477

4 121,540

0

51,05

807,348

FR

ANF/8C3411

Rana pescatrice

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

58,888

5,427

0

9,22

5,889

FR

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

9 476,699

1 559,196

0

16,45

947,670

FR

COD/*07D.

Merluzzo bianco

7d (condizione speciale per COD/2A3AX4)

53,750

0

0

0

5,375

FR

COD/*2A3X4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (condizione speciale per COD/07D.)

71,950

0

0

0

7,195

FR

COD/07 A.

Merluzzo bianco

7 a

32,571

0,021

0

0,06

3,257

FR

COD/07D.

Merluzzo bianco

7d

1 603,204

16,108

0

1,00

160,320

FR

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

741,813

458,466

1,563

62,01

74,181

FR

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

982,206

380,300

0

38,72

98,221

FR

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

311,344

193,389

0

62,11

31,134

FR

HAD/*2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)

20,574

0

0

0

2,057

FR

HAD/07 A.

Eglefino

7 a

291,185

0,170

0

0,06

29,119

FR

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a

371,014

191,011

0,314

51,57

37,101

FR

HAD/5BC6 A.

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

129,954

57,221

0

44,03

12,995

FR

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

1 127,941

8,251

0

0,73

112,794

FR

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

5 838,622

4 590,356

0

78,62

583,862

FR

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

6 045,001

0

0

0

604,500

FR

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

5,900

0

0

0

0,590

FR

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

0,020

0

0

0

0,002

FR

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

70,433

0

0

0

7,043

FR

HER/4AB.

Aringa

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

14 748,999

14 672,023

0

99,48

76,976

FR

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

10 474,161

9 777,580

0

93,35

696,581

FR

HER/7G-K.

Aringa

7 g, 7 h, 7 j e 7k

361,030

0,493

0

0,14

36,103

FR

HKE/*03 A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

69,128

0

0

0

6,913

FR

HKE/*57-14

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)

9 121,105

0

0

0

912,111

FR

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

4 125,697

0

0

0

412,570

FR

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

2 776,348

2 366,367

0

85,23

277,635

FR

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

37 175,255

17 779,843

0

47,83

3 717,526

FR

HKE/8ABDE.

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

39 153,122

13 572,935

0

34,67

3 915,312

FR

HKE/8C3411

Nasello

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

473,112

8,809

0

1,86

47,311

FR

JAX/*07D.

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

7d (condizione speciale per JAX/2 A-14)

255,635

0

0

0

25,564

FR

JAX/*08C2

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

8c (condizione speciale per JAX/2 A-14)

2 360,584

0

0

0

236,058

FR

JAX/08C.

Suro/sugarello

8c

320,152

13,692

0

4,28

32,015

FR

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

7 130,421

4 995,306

0

70,06

713,042

FR

LEZ/*2AC4C

Lepidorombi

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (condizione speciale per LEZ/56-14)

128,150

42,085

0

32,84

12,815

FR

LEZ/*8ABDE

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)

2 465,771

497,865

0

20,19

246,577

FR

LEZ/07.

Lepidorombi

7

7 257,981

3 427,009

497,865

54,08

725,798

FR

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

80,196

65,370

0

81,51

8,020

FR

LEZ/56-14

Lepidorombi

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

2 827,495

147,893

42,085

6,72

282,750

FR

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e

891,588

791,800

0

88,81

89,159

FR

LEZ/8C3411

Lepidorombi

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

74,997

1,406

0

1,87

7,500

FR

MAC/*02AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

204,810

0

0

0

20,481

FR

MAC/*08 B.

Sgombro

8b (condizione speciale per MAC/8C3411)

15,931

0

0

0

1,593

FR

MAC/*2AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

1 026,440

0

0

0

102,644

FR

MAC/*3A4BC

Sgombro

3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34)

787,017

0

0

0

78,702

FR

MAC/*4 A-EN

Sgombro

Acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

7 751,969

3 711,750

0

47,88

775,197

FR

MAC/*8ABD.

Sgombro

8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)

46,586

0

0

0

4,659

FR

MAC/*8C910

Sgombro

8c, 9 e 10 e acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14-)

2 766,000

0

0

0

276,600

FR

MAC/*FRO1

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)

208,280

0

0

0

20,828

FR

MAC/*FRO2

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)

1 046,280

0

0

0

104,628

FR

MAC/2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

1 731,245

1 617,328

0

93,42

113,917

FR

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

16 753,590

12 238,647

3 711,750

95,21

803,193

FR

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

186,209

81,064

0

43,53

18,621

FR

NEP/*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)

596,856

0

0

0

59,686

FR

NEP/07.

Scampo

7

5 585,286

302,741

0

5,42

558,529

FR

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

150,284

69,985

0

46,57

15,028

FR

NEP/5BC6.

Scampo

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

133,277

0

0

0

13,328

FR

NEP/8ABDE.

Scampo

8a, 8b, 8d e 8e

4 197,549

2 156,717

0

51,38

419,755

FR

OTH/*07D.

Catture accessorie di pesce tamburo e merlano

7d (condizione speciale per JAX/2 A-14)

12,795

0

0

0

1,280

FR

OTH/*08C2

Catture accessorie di pesce tamburo e merlano

8c (condizione speciale per JAX/2 A-14)

127,932

0

0

0

12,793

FR

OTH/*2 A-14

Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2 A-14)

365,865

0

0

0

36,587

FR

PLE/07 A.

Passera di mare

7 a

60,133

0,005

0

0,01

6,013

FR

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

1 204,411

61,579

0

5,11

120,441

FR

PLE/7DE.

Passera di mare

7d e 7e

5 658,861

1 816,507

0

32,10

565,886

FR

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

22 525,397

12 494,901

0

55,47

2 252,540

FR

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

5 067,416

1 340,983

0

26,46

506,742

FR

SOL/07D.

Sogliola

7d

1 720,655

924,687

0

53,74

172,066

FR

SOL/07E.

Sogliola

7e

344,405

207,964

0

60,38

34,441

FR

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

517,241

109,021

0

21,08

51,724

FR

SOL/7FG.

Sogliola

7f e 7 g

57,293

42,249

0

73,74

5,729

FR

SOL/8AB.

Sogliola

8a e 8b

3 877,506

3 035,104

0

78,27

387,751

FR

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

2 664,326

5,158

0

0,19

266,433

FR

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

17 194,055

15 360,000

5,158

89,36

1 719,406

FR

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

2 256,367

888,520

1,427

39,44

225,637

FR

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k

13 508,949

5 339,671

0

39,53

1 350,895

IE

ANF/07.

Rana pescatrice

7

3 993,003

3 578,840

0

89,63

399,300

IE

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

36,335

0

0

0

3,634

IE

COD/07 A.

Merluzzo bianco

7 a

561,708

129,939

0

23,13

56,171

IE

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

694,710

530,759

0

76,40

69,471

IE

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

0,113

0

0

0

0,011

IE

HAD/07 A.

Eglefino

7 a

1 754,624

1 340,858

0

76,42

175,462

IE

HAD/5BC6 A.

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

606,409

561,472

0

92,59

44,937

IE

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

983,436

863,576

0

87,81

98,344

IE

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

1 983,577

1 651,034

0

83,24

198,358

IE

HER/07 A/MM

Aringa

7 a

1 449,645

1 282,794

0

88,49

144,965

IE

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

3 116,870

1 098,498

1 676,914

89,04

311,687

IE

HER/4AB.

Aringa

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

4,288

0

0

0

0,429

IE

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

4 746,724

3 852,773

0,305

81,17

474,672

IE

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

32 110,684

28 899,213

0

90,00

3 211,068

IE

LEZ/07.

Lepidorombi

7

3 143,708

2 462,688

0

78,34

314,371

IE

LEZ/56-14

Lepidorombi

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

860,540

719,842

0

83,65

86,054

IE

MAC/*2AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

5 146,975

0

0

0

514,698

IE

MAC/*4 A-EN

Sgombro

Acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

37 943,465

1 677,720

0

4,42

3 794,347

IE

MAC/*FRO2

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)

5 237,362

0

0

0

523,736

IE

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

53 518,167

51 812,397

1 677,72

99,95

28,050

IE

NEP/*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)

1 629,106

1 547,703

0

95,00

81,403

IE

NEP/07.

Scampo

7

8 996,085

6 563,547

1 547,703

90,16

884,835

IE

NEP/5BC6.

Scampo

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

222,865

91,461

0

41,04

22,287

IE

PLE/07 A.

Passera di mare

7 a

1 465,463

249,393

0

17,02

146,546

IE

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

344,569

109,355

0

31,74

34,457

IE

SOL/7FG.

Sogliola

7f e 7 g

37,283

33,479

0

89,80

3,728

IE

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

42 853,810

38 568,523

0

90,00

4 285,287

IE

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k

5 611,728

2 662,491

0

47,45

561,173

LT

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

6 495,328

6 085,228

0

93,67

410,092

LT

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

0,017

0

0

0

0,002

LT

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

16 441,255

16 228,614

0

98,71

212,641

NL

ANF/07.

Rana pescatrice

7

66,304

4,200

0

6,33

6,630

NL

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

7,000

0

0

0

0,700

NL

COD/03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

43,501

39,145

0

89,99

4,350

NL

COD/07 A.

Merluzzo bianco

7 a

3,200

0

0

0

0,320

NL

COD/07D.

Merluzzo bianco

7d

47,862

2,619

0

5,47

4,786

NL

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

1 119,699

365,757

351,756

64,08

111,970

NL

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

5,382  (3)

1,549

0

28,78

0,010

NL

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

14,263

1,350

0

9,47

1,426

NL

HAD/03 A.

Eglefino

3a

10,088

3,887

0

38,53

1,009

NL

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a

184,250

31,410

134,585

90,09

18,255

NL

HAD/5BC6 A.

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

54,258

54,252

0

99,99

0,006

NL

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

84,472

76,476

0

90,53

7,996

NL

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

5 515,971

4 459,367

504,746

90,00

551,597

NL

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

140,326

0

0

0

14,033

NL

HER/4AB.

Aringa

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

58 843,250

57 191,155

0

97,19

1 652,095

NL

HER/7G-K.

Aringa

7 g, 7 h, 7 j e 7k

302,394

38,272

0

12,66

30,239

NL

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

193,511

40,288

8,337

25,13

19,351

NL

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

562,301

386,084

0

68,66

56,230

NL

HKE/8ABDE.

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

50,228

1,738

0

3,46

5,023

NL

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

41 620,961

28 929,132

1 885,220

74,04

4 162,096

NL

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

313,352

3,745

0

1,20

31,335

NL

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

19 115,260

10 969,817

6 725,830

92,57

1 419,613

NL

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

325,747

0

0

0

32,575

NL

NEP/07.

Scampo

7

0,100

0,003

0

3,00

0,010

NL

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

1 597,498

1 389,957

0

87,01

159,750

NL

PLE/03AN.

Passera di mare

Skagerrak

2 850,312

2 850,293

0

100,00

0,019

NL

PLE/07 A.

Passera di mare

7 a

0,100

0

0

0

0,010

NL

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

44 868,195

16 306,189

3 104,244

43,26

4 486,820

NL

PLE/7DE.

Passera di mare

7d e 7e

110,525

88,670

0

80,23

11,053

NL

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

196,879

177,753

0

90,29

19,126

NL

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

15,715

3,517

0

22,38

1,572

NL

SOL/07D.

Sogliola

7d

1,800

0,041

0

2,28

0,180

NL

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

10 559,296

6 914,578

0

65,48

1 055,930

NL

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

81 308,916

73 348,705

0

90,21

7 960,211

NL

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

945,168

844,361

5,580

89,92

94,517

NL

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k

831,324

728,363

0

87,61

83,132

PL

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

4,000

0

0

0

0,400

PL

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

28,000

0

0

0

2,800

PL

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

1 365,635

1 325,620

0

97,07

40,015

PL

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

46 559,602

38 530,207

0

82,75

4 655,960

PL

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

3 556,423

2 243,924

1 312,493

100,00

0,006

PL

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

1 326,391

778,156

0

58,67

132,639

PL

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

76 997,785

74 492,150

0

96,75

2 505,635

PT

ANF/8C3411

Rana pescatrice

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

763,690

420,843

0

55,11

76,369

PT

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

0,103

0

0

0

0,010

PT

HKE/8C3411

Nasello

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

2 202,424

2 200,270

0

99,90

2,154

PT

JAX/08C.

Suro/sugarello

8c

1 074,996

130,085

0

12,10

107,500

PT

JAX/09.

Suro/sugarello

9

68 170,413

19 473,489

0

28,57

6 817,041

PT

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

0,365

0

0

0

0,037

PT

LEZ/8C3411

Lepidorombi

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

114,108

104,045

0

91,18

10,063

PT

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

4 319,156

4 058,039

0

93,95

261,117

PT

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

1,084

0

0

0

0,108

PT

WHB/8C3411

Melù

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

9 992,630

3 599,083

0

36,02

999,263

SE

COD/03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

705,610

354,719

0

50,27

70,561

SE

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

38,345

29,240

0

76,26

3,835

SE

HAD/03 A.

Eglefino

3a

196,868

93,397

0

47,44

19,687

SE

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a

134,323

9,168

0

6,83

13,432

SE

HER/03 A.

Aringa

3a

18 471,987

10 274,266

6 216,319

89,27

1 847,199

SE

HER/03 A-BC

Aringa

3a

1 017,677

252,562

0

24,82

101,768

SE

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

719,543

0

719,535

100,00

0,008

SE

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

277,076

87,746

0

31,67

27,708

SE

HER/30/31.

Aringa

Sottodivisioni 30-31

17 337,446

15 575,763

0

89,84

1 733,745

SE

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

56 693,536

52 155,434

0

92,00

4 538,102

SE

HER/4AB.

Aringa

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

7 740,818

6 948,051

31,931

90,17

760,836

SE

HKE/03 A.

Nasello

3a

361,495

55,348

0

15,31

36,150

SE

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

248,464

0

0

0

24,846

SE

NEP/03 A.

Scampo

3a

3 956,178

1 902,978

0

48,10

395,618

SE

PLE/03AN.

Passera di mare

Skagerrak

751,851

41,192

0

5,48

75,185

SE

PLE/03AS.

Passera di mare

Kattegat

188,375

28,709

0

15,24

18,838

SE

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

461,728

43,130

0

9,34

46,173

SE

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

597,053

540,807

0

90,58

56,246

SE

SOL/3ABC24

Sogliola

3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24

18,898

12,479

0

66,03

1,890

SE

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

54 542,398

49 322,713

0

90,43

5 219,685

SE

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

54,404

44,429

0

81,66

5,440

SE

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

40,532

11,795

0

29,10

4,053

UK

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

2 410,399

718,406

0

29,80

241,040

UK

COD/07 A.

Merluzzo bianco

7 a

253,556

195,132

0

76,96

25,356

UK

COD/07D.

Merluzzo bianco

7d

177,587

16,680

0

9,39

17,759

UK

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

17 638,093

14 312,793

1 282,709

88,42

1 763,809

UK

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

118,545

83,430

0

70,38

11,855

UK

GHL/2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

987,144

42,759

0

4,33

98,714

UK

HAD/*2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)

290,319

0

0

0

29,032

UK

HAD/07 A.

Eglefino

7 a

1 971,014

1 196,916

0

60,73

197,101

UK

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a

23 752,063

19 348,390

2 699,152

92,82

1 704,521

UK

HAD/5BC6 A.

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

2 909,237

2 803,593

0

96,37

105,644

UK

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

8 862,396

6 491,224

0

73,24

886,240

UK

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

910,457

515,770

0

56,65

91,046

UK

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

2 329,982

389,000

0

16,70

232,998

UK

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

277,740

0

0

0

27,774

UK

HER/07 A/MM

Aringa

7 a

5 393,525

5 060,762

0

93,83

332,763

UK

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

2 000,537

0

1 800,933

90,02

199,604

UK

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

259,938

133,037

0

51,18

25,994

UK

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

4 690,933

4 268,728

389,000

99,29

33,205

UK

HER/7G-K.

Aringa

7 g, 7 h, 7 j e 7k

11,105

0,014

0

0,13

1,111

UK

HKE/*03 A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

96,480

0

0

0

9,648

UK

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

2 321,124

108,678

0

4,68

232,112

UK

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

5 774,858

5 018,041

0

86,89

577,486

UK

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

11 751,185

4 622,703

108,678

40,26

1 175,119

UK

HKE/8ABDE.

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

0,068

0

0

0

0,007

UK

JAX/*07D.

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

7d (condizione speciale per JAX/2 A-14)

549,242

505,000

0

91,94

44,242

UK

JAX/2 A-14

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

10 581,415

6 677,178

505,000

67,88

1 058,142

UK

LEZ/*8ABDE

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)

266,125

0

0

0

26,613

UK

LEZ/07.

Lepidorombi

7

3 698,836

2 217,830

0

59,96

369,884

UK

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

2 696,937

1 333,307

0

49,44

269,694

UK

LEZ/56-14

Lepidorombi

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

1 972,993

1 070,279

0

54,25

197,299

UK

MAC/*02AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

188,600

0

0

0

18,860

UK

MAC/*2AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

13 943,000

0

0

0

1 394,300

UK

MAC/*3A4BC

Sgombro

3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34)

544,739

223,107

0

40,96

54,474

UK

MAC/*4 A-EN

Sgombro

Acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

104 675,254

104 597,027

0

99,93

78,227

UK

MAC/*FRO1

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)

192,000

0

0

0

19,200

UK

MAC/*FRO2

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)

14 187,800

0

0

0

1 418,780

UK

MAC/2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

3 849,151

1 336,251

223,107

40,51

384,915

UK

NEP/*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)

569,111

493,203

0

86,66

56,911

UK

NEP/03 A.

Scampo

3a

0,130

0

0

0

0,013

UK

NEP/07.

Scampo

7

7 716,732

6 458,681

493,203

90,09

764,848

UK

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

20 533,631

18 575,539

0

90,46

1 958,092

UK

NEP/5BC6.

Scampo

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

15 848,946

9 043,027

0

57,06

1 584,895

UK

OTH/*07D.

Catture accessorie di pesce tamburo e merlano

7d (condizione speciale per JAX/2 A-14)

29,951

0

0

0

2,995

UK

OTH/*2 A-14

Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2 A-14)

597,425

0

0

0

59,743

UK

PLE/07 A.

Passera di mare

7 a

1 391,906

56,964

0

4,09

139,191

UK

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

25 104,387

6 893,421

430,076

29,17

2 510,439

UK

PLE/7DE.

Passera di mare

7d e 7e

3 244,211

1 979,700

0

61,02

324,421

UK

POK/2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

12 805,951

11 837,218

0

92,44

968,733

UK

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

3 983,590

2 822,120

0

70,84

398,359

UK

SOL/07D.

Sogliola

7d

380,142

244,766

0

64,39

38,014

UK

SOL/07E.

Sogliola

7e

979,782

925,605

0

94,47

54,177

UK

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

672,458

334,076

0

49,68

67,246

UK

SOL/7FG.

Sogliola

7f e 7 g

209,913

194,791

0

92,80

15,122

UK

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

4 873,140

0

0

0

487,314

UK

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

62 507,073

60 791,153

0

97,25

1 715,920

UK

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

13 073,972

11 396,744

533,282

91,25

1 143,946

UK

WHG/7X7 A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k

1 372,263

745,806

0

54,35

137,226


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(2)  Condizione speciale stabilita negli allegati dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca.

(3)  Di cui 5,280 tonnellate non possono essere trasferite a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/124.


5.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1156 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2020

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione (2) («il regolamento iniziale») la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «la RPC»). I dazi antidumping individuali in vigore sono compresi tra il 17,2 % e il 27,9 %. A tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione, elencati in un allegato di detto regolamento, è stato applicato un dazio del 26,1 %, mentre tutti gli altri produttori esportatori (che non hanno collaborato) sono soggetti al dazio residuo del 27,9 %.

(2)

Dette misure sono denominate di seguito «misure in vigore» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata di seguito «inchiesta iniziale».

1.2.   Apertura d’ufficio

(3)

La Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure in vigore venivano eluse attraverso leggere modificazioni del prodotto in esame. Dalle statistiche a livello dei codici TARIC a 10 cifre è emerso in particolare che, a seguito dell’istituzione del dazio antidumping definitivo, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione ha subito una notevole modificazione.

(4)

Gli elementi di prova indicavano che tale modificazione deriva dall’importazione del prodotto in esame leggermente modificato e che per tali pratiche, processi o lavorazioni non vi era una motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio.

(5)

Gli elementi di prova di cui la Commissione disponeva indicavano che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti in termini di prezzi e di quantitativi.

(6)

La Commissione disponeva inoltre di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le esportazioni del prodotto leggermente modificato erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.

(7)

Avendo dunque stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure in vigore e di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto leggermente modificato. Di conseguenza la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2019/1948 (3) (il «regolamento di apertura»), avviando un’inchiesta di propria iniziativa.

1.3.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(8)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,

quelli solo laminati a caldo o a freddo.

(9)

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) ed è originario della Repubblica popolare cinese. Questo è il prodotto cui si applicano le misure iniziali.

(10)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,

quelli solo laminati a caldo o a freddo,

il prodotto in esame quale definito al considerando 8.

(11)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) ed è originario della Repubblica popolare cinese.

1.4.   Inchiesta

(12)

La Commissione ha debitamente informato dell’apertura dell’inchiesta le autorità della RPC, i produttori esportatori della RPC notoriamente interessati e un’associazione dell’industria dell’Unione.

(13)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di apertura i questionari sono stati messi a disposizione dei produttori esportatori della RPC sul sito web della DG Commercio (4).

(14)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.

(15)

Si sono manifestati sei gruppi di società della RPC e un’associazione dell’industria dell’Unione, che rappresenta l’industria dell’Unione quale definita nell’inchiesta iniziale.

(16)

Dei sei gruppi sopracitati, soltanto due hanno presentato risposte complete ai questionari e hanno chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. e i loro operatori commerciali collegati China Shougang International Trade & Engineering Corp., Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited, e Shougang International (Austria) GmbH («il gruppo Shougang»);

Bengang Steel Plates Co., Ltd., BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co. Ltd e i loro operatori commerciali collegati Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited, Benxi Iron and Steel Group Europe GmbH, Benxi Iron & Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd. e Benxi Iron Steel America Limited («il gruppo BSP»).

(17)

In linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (5), la Commissione ha deciso di non effettuare visite di verifica presso le sedi delle società che hanno chiesto un’esenzione a causa della pandemia di COVID-19. La Commissione ha invece organizzato una videoconferenza con il gruppo Shougang per effettuare un controllo incrociato delle risposte al questionario trasmesse dal gruppo.

(18)

Per i medesimi motivi un altro esportatore ha presentato una comunicazione scritta invece di partecipare all’audizione richiesta.

1.5.   Periodo di riferimento e periodo dell’inchiesta

(19)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 30 settembre 2019 («il PI»). Per il PI sono stati raccolti dati allo scopo di esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 (il periodo di riferimento o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore nonché l’esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(20)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se vi fosse stata una modificazione della configurazione degli scambi tra il prodotto in esame e il prodotto leggermente modificato originario della RPC, se tale modificazione derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre alla necessità di eludere l’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultavano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta e se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping, in conformità all’articolo 2 del regolamento di base.

2.2.   Livello di collaborazione

(21)

Nell’avviso di apertura i produttori esportatori cinesi sono stati invitati a collaborare e a rispondere al questionario al fine di dimostrare che le proprie esportazioni non costituissero un’elusione.

(22)

Sebbene 19 gruppi o società siano stati interessati dall’inchiesta antidumping iniziale, soltanto due gruppi di società hanno chiesto un’esenzione e hanno fornito le informazioni richieste nell’attuale procedimento. Questi due gruppi rappresentavano il 14 % del totale delle importazioni dalla Cina dichiarate dai produttori esportatori nel corso dell’inchiesta antidumping iniziale, ma meno dell’1 % del totale delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PR. Il livello di cooperazione è stato quindi basso.

(23)

Sulla base delle risposte al questionario, le informazioni fornite dal gruppo BSP sono state ritenute incomplete e non attendibili. La Commissione ha pertanto comunicato a BSP che era sua intenzione non tener conto delle informazioni fornite ed elaborare le sue conclusioni sul gruppo in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(24)

Il gruppo BSP ha trasmesso osservazioni riguardo all’intenzione della Commissione di utilizzare i dati disponibili per quanto riguarda il gruppo. Ha espresso disaccordo nei confronti della conclusione della Commissione secondo cui il gruppo non avrebbe fornito le informazioni necessarie e ha sostenuto di avere pienamente collaborato con la Commissione trasmettendo in tempo tutte le risposte al questionario e alle lettere di richiamo.

(25)

Il gruppo BSP ha sostenuto che l’applicazione dei dati disponibili non era valida perché, in primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto prima chiedere chiarimenti in merito alle discrepanze riguardanti i quantitativi esportati nel corso dell’inchiesta iniziale. In secondo luogo, il gruppo ha sostenuto che non sarebbe stato possibile determinare la tabella dei numeri di controllo del prodotto («NCP») e che i codici prodotto utilizzati dalle società non potevano corrispondere esattamente agli NCP indicati dalla Commissione. Infine il gruppo BSP ha sostenuto di non poter fornire la composizione chimica esatta richiesta dalla Commissione, poiché questa non era prevista dalle norme industriali e pertanto viene misurata e registrata solo su specifica richiesta del cliente.

(26)

Poiché il gruppo BSP non ha fornito alcun elemento di prova che modifichi le conclusioni della Commissione, quest’ultima ha confermato la sua intenzione di non tenere conto della risposta al questionario trasmessa dal gruppo BSP e di elaborare le sue conclusioni riguardo al gruppo in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(27)

Le esportazioni degli esportatori che non hanno collaborato sono state dunque stimate a più del 99 % del totale delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione durante il periodo di riferimento. Per queste esportazioni la Commissione ha quindi utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(28)

Il gruppo Shougang ha collaborato e, come illustrato nella sezione 4, è stato esentato dai dazi antidumping estesi.

2.3.   Modificazione della configurazione degli scambi

(29)

Al fine di stabilire se vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi, la Commissione ha esaminato il volume delle importazioni del prodotto in esame e il volume delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta.

(30)

Il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta sono classificati con gli stessi codici NC, che comprendono anche altri prodotti (ossia gradi utilizzati nel settore automobilistico). Codici TARIC specifici, necessari per stabilire il livello effettivo delle importazioni, sono stati attribuiti a entrambi i prodotti soltanto all’apertura delle rispettive inchieste, ossia a dicembre del 2016 per il prodotto in esame (soggetto a misure antidumping) e a novembre del 2019 per il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto dovuto elaborare stime delle importazioni pertinenti.

(31)

Per il periodo compreso tra il 2013 e il 2016 la Commissione ha determinato il volume delle importazioni dei prodotti esclusi dall’ambito di applicazione delle misure antidumping (principalmente gradi utilizzati nel settore automobilistico) classificati con gli stessi codici NC del prodotto in esame sulla base degli elementi di prova forniti nell’inchiesta antidumping iniziale, stabilendo che circa il 15 % delle importazioni classificate con i codici NC era costituito da prodotti diversi dal prodotto in esame (6).

(32)

Per il periodo successivo le importazioni totali sono state determinate sulla base dei codici NC completi, le importazioni del prodotto in esame sulla base dei codici TARIC specifici, le importazioni dei gradi utilizzati nel settore automobilistico sulla base delle stime trasmesse dall’industria dell’Unione, mentre le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono state determinate per differenza.

(33)

La tabella che segue contiene le informazioni raccolte.

Tabella 1 - Volume delle importazioni (in tonnellate) del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla RPC nell’UE

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PR

Prodotto in esame

755 238  (7)

907 319  (7)

1 176 071  (7)

1 981 490  (7)

820 017  (8)

754 (8)

204 (8)

Prodotto oggetto dell’inchiesta

30 000 – 35 000  (9)

40 000 – 45 000  (9)

5 000 – 10 000  (9)

15 000 – 20 000  (9)

977 932  (11)

913 226  (11)

988 937  (11)

Altri prodotti (gradi utilizzati nel settore automobilistico)

100 000 – 105 000  (9)

115 000 – 120 000  (9)

200 000 – 205 000  (9)

330 000 – 335 000  (9)

350 000  (12)

450 000  (12)

550 000  (12)

Totale  (10)

888 515

1 067 434

1 383 613

2 331 165

2 147 949

1 363 980

1 539 142

Fonti: regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, Eurostat e stime dell’industria

(34)

Il volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è diminuito da 1 857 490 tonnellate nel periodo dell’inchiesta antidumping iniziale (ottobre 2015 - settembre 2016) a 204 tonnellate nel periodo di riferimento. Il calo è stato particolarmente evidente dal giugno 2017, quando la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame (13).

(35)

Parallelamente le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno iniziato ad aumentare soltanto a partire dal 2017. Sono oscillate tra 978 000 e 988 937 tonnellate tra il 2017 e il PR, mentre erano state irrilevanti prima dell’avvio dell’inchiesta iniziale.

(36)

La scomparsa pressoché totale delle importazioni del prodotto in esame dopo l’istituzione delle misure antidumping e il parallelo aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta costituiscono una notevole modificazione della configurazione degli scambi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.4.   Esistenza di pratiche di elusione

(37)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l’altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali.

(38)

Il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta presentano le stesse caratteristiche essenziali. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è ottenuto mediante leggere modificazioni apportate al prodotto in esame, ad esempio, attraverso una leggera variazione della composizione chimica del prodotto o del suo rivestimento. I produttori del prodotto in esame possono apportare facilmente tali modificazioni e produrre il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta sulle stesse linee di produzione. I prodotti così ottenuti possono essere utilizzati per le medesime applicazioni, ossia nel settore delle costruzioni o nella produzione di elettrodomestici. Dal punto di vista dei produttori e degli utilizzatori, il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta dovrebbero essere considerati lo stesso prodotto.

(39)

Solo due gruppi di produttori esportatori cinesi hanno inviato una richiesta di esenzione al fine di dimostrare di essere autentici produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta e di non avere incrementato le proprie vendite di tale prodotto nell’Unione a seguito dell’istituzione delle misure iniziali. Questi due produttori rappresentavano soltanto una frazione (meno dell’1 %) delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta nel PR. Per contro, 19 gruppi di esportatori cinesi avevano collaborato all’inchiesta antidumping iniziale. Questo basso livello di collaborazione è indicativo del fatto che molti degli esportatori cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta non erano disposti a fornire elementi di prova per dimostrare di non avere apportato leggere modificazioni al prodotto in esame in seguito all’istituzione delle misure antidumping. La Commissione, pertanto, ha dovuto ricorrere ad altre fonti di informazioni, da utilizzare come dati disponibili, al fine di ottenere prove positive dell’esistenza di pratiche di elusione.

(40)

L’industria dell’Unione ha fornito esempi di pratiche che sono state utilizzate dagli esportatori cinesi per modificare leggermente il prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto specifici codici doganali che non erano soggetti alle misure. Tali informazioni hanno confermato l’esistenza di varie pratiche di elusione.

(41)

L’associazione dell’industria dell’Unione ha fornito un certificato di prova di un campione importato, che indica l’aggiunta di magnesio al rivestimento. Grazie a questa leggera modificazione il prodotto è stato classificato con un codice TARIC diverso da quello del prodotto in esame e pertanto non è stato oggetto delle misure iniziali.

(42)

Inoltre l’associazione dell’industria dell’Unione ha fornito materiale promozionale di un importatore cinese che promuoveva la vendita di acciai anticorrosione al cui rivestimento era stato aggiunto del magnesio, precisando che a questo prodotto non sarebbero state applicabili misure antidumping.

(43)

L’associazione dell’industria dell’Unione ha inoltre trasmesso informazioni da cui emergono i tentativi posti in atto da alcuni importatori per evitare che le proprie importazioni rientrassero nel campo di applicazione delle misure in vigore, ad esempio importando un prodotto che presentava un sottile rivestimento oleoso, o che era oliato soltanto per qualche metro a livello della testa e della coda, compreso il foro del coil, mentre il resto del coil restava passivato e dunque soggetto alle misure iniziali.

(44)

Alla luce di tutti gli elementi di prova di cui sopra, che costituiscono i dati disponibili per i produttori esportatori che non hanno collaborato, la Commissione ha accertato l’esistenza di una pratica di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, a livello nazionale per tutte le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta provenienti dalla RPC. Tale pratica di elusione consiste in una leggera modificazione del prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure.

(45)

Oltre a quanto indicato sopra, anche altre giurisdizioni hanno accertato l’esistenza di pratiche di elusione cinesi derivanti dall’istituzione di misure antidumping sul prodotto in esame.

(46)

Nel 2016 l’Australia ha concluso un’inchiesta antielusione nella quale ha rilevato che l’acciaio galvanizzato non legato esportato era stato leggermente modificato attraverso una leggera variazione apportata al processo di produzione con l’aggiunta di elementi di lega (14).

(47)

A febbraio del 2020 anche gli Stati Uniti d’America hanno concluso che erano state poste in atto pratiche di elusione riguardo ad alcuni acciai anticorrosione che consistevano nella spedizione del prodotto dalla Cina verso una serie di paesi terzi (Costa Rica, Malaysia e Emirati Arabi Uniti) dove lo stesso era sottoposto a una trasformazione di lieve entità (15).

(48)

Le pratiche suddette indicano che gli esportatori cinesi hanno posto in essere pratiche di elusione che riguardano non soltanto le esportazioni nell’Unione ma anche quelle verso altri mercati di esportazione.

2.5.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio

(49)

Come indicato nella tabella 1, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione da parte dei produttori esportatori cinesi sono aumentate in misura significativa tra il 2016 e il PR. Nel PR il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresentava il 53 % delle importazioni pregiudizievoli nel periodo dell’inchiesta antidumping iniziale.

(50)

In termini di volume, l’industria dell’Unione ha comunicato che, nel corso del PR, le proprie vendite nell’Unione erano comprese tra 4 000 000 e 5 000 000 tonnellate, mentre le importazioni totali del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell’inchiesta si attestavano a 2 441 000 tonnellate, con un consumo totale dell’Unione compreso tra 6 441 000 e 7 441 000 tonnellate. Pertanto la quota di mercato delle importazioni cinesi è stata stimata ad un livello superiore al 13 %.

(51)

In termini di prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo all’esportazione del prodotto leggermente modificato con il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione durante il PR.

(52)

Poiché si è registrata un’evoluzione dei prezzi e dei costi rispetto all’inchiesta iniziale, il prezzo indicativo del prodotto in esame nell’inchiesta iniziale non rispecchiava più il prezzo durante il PR. La Commissione ha pertanto confrontato il prezzo all’esportazione del prodotto leggermente modificato con il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione durante il PR, quale fornito da quest’ultima.

(53)

Il prezzo delle importazioni cinesi quale ricavato dai dati Eurostat è il risultato di una combinazione tra il prezzo del prodotto in esame leggermente modificato e quello, più elevato, dei gradi di acciaio utilizzati nel settore automobilistico. Dato il basso livello di collaborazione da parte degli esportatori cinesi e in assenza di qualunque altra informazione attendibile, la Commissione si è basata su una stima trasmessa dall’industria dell’Unione secondo cui il prezzo dei gradi di acciaio utilizzati nel settore automobilistico è del 20 % più alto di quello del prodotto in esame; ciò vale anche per le importazioni cinesi di prodotti simili.

(54)

Applicando la differenza di prezzo tra il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta al valore dell’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, ricavato dai dati Eurostat, si evince che i prezzi delle importazioni cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta erano effettivamente inferiori del 4 % circa rispetto al prezzo dell’Unione durante il PR. L’industria dell’Unione ha trasmesso altri dati da cui risulta essere ancora in perdita.

(55)

Tenuto conto del volume significativo e del basso prezzo delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, che avevano sostituito in larga misura le importazioni del prodotto in esame dopo l’istituzione delle misure iniziali, si è concluso che gli effetti riparatori del dazio erano indeboliti in termini sia di prezzi sia di quantitativi.

2.6.   Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto simile

(56)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se i prezzi all’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta siano stati oggetto di dumping.

(57)

Dato lo scarso livello di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha basato il prezzo all’esportazione sui dati Eurostat, adeguati in base alla stima elaborata dall’industria dell’Unione, come spiegato al considerando 53.

(58)

La media dei prezzi all’importazione cinesi ricavata dai dati Eurostat, adeguata al valore franco fabbrica sulla base dei dati sugli adeguamenti dell’unico esportatore che ha collaborato, è stata confrontata con la media ponderata del valore normale determinata nell’inchiesta iniziale.

(59)

Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è emerso un livello di dumping attorno al 14 % durante il periodo di riferimento da parte dei produttori esportatori che non hanno collaborato.

2.7.   Conclusioni

(60)

In base ai risultati sopraindicati, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sul prodotto in esame, come definito nell’inchiesta iniziale, è stato eluso mediante le importazioni del prodotto leggermente modificato originario della RPC.

(61)

L’inchiesta ha rivelato l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l’Unione derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio.

(62)

La Commissione ha constatato che gli effetti riparatori del dazio risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile. Sono stati riscontrati anche elementi di prova del dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile.

3.   MISURE

(63)

Alla luce di tali risultati, si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC è eluso mediante le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC.

(64)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC dovrebbero pertanto essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC.

(65)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono l’applicazione di qualsiasi misura estesa alle importazioni nell’Unione sottoposte a registrazione in base al regolamento di apertura, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso su tali importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(66)

Due gruppi di produttori esportatori della RPC hanno chiesto di essere esentati dalle eventuali misure estese e hanno presentato una richiesta di esenzione in conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(67)

Come illustrato al considerando 26, un gruppo di produttori esportatori cinesi non ha fornito le informazioni necessarie nella propria richiesta di esenzione e la Commissione non ha pertanto tenuto conto delle informazioni trasmesse da questo gruppo di società.

(68)

L’unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e i suoi operatori commerciali collegati hanno fornito informazioni da cui risulta che avevano già venduto un modesto quantitativo del prodotto oggetto dell’inchiesta prima dell’istituzione delle misure iniziali e che da allora non si era verificata alcuna modificazione della configurazione degli scambi. Pertanto il gruppo non è risultato coinvolto in pratiche di elusione e la Commissione ha concluso che la concessione di un’esenzione a favore di questo gruppo è giustificata.

(69)

Come illustrato al considerando 17, la Commissione ha deciso di non effettuare visite di verifica presso le sedi dei gruppi di società che hanno chiesto un’esenzione.

(70)

Ai sensi dell’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, la Commissione, non appena i viaggi nelle zone in cui i produttori esportatori esentati sono stabiliti non saranno più considerati a rischio, può avviare d’ufficio un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

5.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(71)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Solo Eurofer, il denunciante nell’inchiesta iniziale, ha presentato osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni sostenendo le conclusioni raggiunte dalla Commissione e invitandola a seguire l’andamento delle esportazioni dell’unico produttore esportatore che ha ottenuto un’esenzione.

(72)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati; calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, originari della Repubblica popolare cinese,

sono esclusi i seguenti prodotti:

quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,

quelli solo laminati a caldo o a freddo.

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) ed è originario della Repubblica popolare cinese. Questo è il prodotto cui si applicano le misure iniziali,

è esteso alle importazioni di

prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti,

sono esclusi i seguenti prodotti:

quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,

quelli solo laminati a caldo o a freddo,

il prodotto in esame quale definito all’inizio del presente articolo,

attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Tale estensione non si applica alle importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fabbricati dalle seguenti società:

Nome della società

Codice aggiuntivo TARIC

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

C229

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

C164

3.   L’applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l’ha emessa, identificato dal nome e dalla funzione. Tale dichiarazione è formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di alcuni acciai anticorrosione venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione, registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948, nonché all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

5.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 del presente regolamento alle importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1948.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 34 dell’8.2.2018, pag. 16).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948 della Commissione, del 25 novembre 2019, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 304 del 26.11.2019, pag. 10).

(4)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2409

(5)   GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.

(6)   GU L 34 dell’8.2.2018, cfr. i considerando da 64 a 66.

(7)  5 % dei codici NC applicabili quali definiti per il periodo considerato nell’inchiesta iniziale. Per il 2016 è stata applicata la stessa ipotesi.

(8)  Codici TARIC

(9)  In base alle risultanze dell’inchiesta iniziale per il periodo 2013-2016 le importazioni di prodotti diversi dal prodotto in esame, ma comprendenti il prodotto oggetto dell’inchiesta e i gradi utilizzati nel settore automobilistico prima dell’istituzione delle misure iniziali, costituivano circa il 15 % delle importazioni totali a livello di codice NC. Il produttore esportatore che ha collaborato ha venduto taluni tipi di prodotto rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta già prima dell’istituzione delle misure iniziali, nel periodo 2013-2016.

(10)  Totale delle importazioni di prodotti classificati con codici NC comprendenti il prodotto in esame, il prodotto oggetto dell’inchiesta e altri prodotti.

(11)  Ottenuto per differenza tra le importazioni totali meno le importazioni del prodotto in esame e di altri prodotti.

(12)  Stima dell’industria basata su dati provenienti da analisi di mercato per il periodo successivo all’inchiesta iniziale.

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 della Commissione, del 7 luglio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 177 dell’8.7.2017, pag. 39).

(14)  https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/040_-_final_report_-_rep_290_and_298_0.pdf

(15)  https://www.trade.gov/press-release/us-department-commerce-announces-preliminary-rulings-self-initiated-circumvention