ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1147 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2020
che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «ClearKlens product based on IPA»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 maggio 2016 la società Diversey Europe Operations B.V. ha presentato, in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per un biocida singolo denominato «ClearKlens product based on IPA», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente dei Paesi Bassi aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-HD024462-61. |
(2) |
Il principio attivo contenuto nel «ClearKlens product based on IPA» è il propan-2-ol, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il 3 giugno 2019 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»). |
(4) |
Il 17 gennaio 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per il «ClearKlens product based on IPA» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(5) |
Nel parere si conclude che il «ClearKlens product based on IPA» rientra nella definizione di «biocida singolo» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(6) |
Il 3 febbraio 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(7) |
La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per il «ClearKlens product based on IPA». |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Diversey Europe Operations B.V. è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione con il numero EU-0022128-0000 per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso del biocida singolo «ClearKlens product based on IPA» conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 24.8.2020 al 31.7.2030.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) ECHA opinion of 11 December 2019 on the Union authorisation of «ClearKlens product based on IPA» (Parere dell’ECHA dell’11 dicembre 2019 sull’autorizzazione dell’Unione del «ClearKlens product based on IPA») (ECHA/BPC/236/2019).
ALLEGATO
Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida
ClearKlens product based on IPA
Tipo di prodotto 2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)
Numero di autorizzazione: EU-0022128-0000
Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0022128-0000
1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Nome(i) commerciale(i) del prodotto
Denominazione commerciale |
ClearKlens IPA ClearKlens IPA 70 % ClearKlens IPA 70 % v/v ClearKlens IPA VH1 ClearKlens IPA Airless ClearKlens IPA Pouch ClearKlens IPA Non Sterile ClearKlens IPA Non Sterile VH1 ClearKlens IPA SS ClearKlens IPA SS VH1 ClearKlens IPA RTU ClearKlens IPA RTU VH1 Texwipe® Sterile 70 % Isopropanol VH01 ClearKlens IPA |
1.2. Titolare dell’autorizzazione
Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione |
Nome |
Diversey Europe Operations B.V. |
Indirizzo |
Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN, Utrecht, Netherlands |
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Numero di autorizzazione |
EU-0022128-0000 |
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Numero dell’approvazione del R4BP |
EU-0022128-0000 |
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Data di rilascio dell’autorizzazione |
24.8.2020 |
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Data di scadenza dell’autorizzazione |
31.7.2030 |
1.3. Fabbricante(i) del prodotto
Nome del fabbricante |
Diversey Europe Operations B.V. |
Indirizzo del fabbricante |
Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Paesi Bassi |
Ubicazione dei siti produttivi |
Avenida Conde Duque 5, 7 y 9; Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Spagna Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italia Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Regno Unito Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Paesi Bassi Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Germania |
Nome del fabbricante |
Multifill BV |
Indirizzo del fabbricante |
Constructieweg 25a, 3640 AJ Mijdrecht Paesi Bassi |
Ubicazione dei siti produttivi |
Constructieweg 25a, 3640 AJ Mijdrecht Paesi Bassi |
Nome del fabbricante |
Flexible Medical Packaging Ltd |
Indirizzo del fabbricante |
Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate, LA1 4XS Lancaster, Lancashire Regno Unito |
Ubicazione dei siti produttivi |
Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate, LA1 4XS Lancaster, Lancashire Regno Unito |
Nome del fabbricante |
Ardepharm |
Indirizzo del fabbricante |
Les Iles Ferays, 07300 Tournon-sur-Rhône Francia |
Ubicazione dei siti produttivi |
Les Iles Ferays, 07300 Tournon-sur-Rhône Francia |
Nome del fabbricante |
Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S |
Indirizzo del fabbricante |
395 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier Francia |
Ubicazione dei siti produttivi |
395 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier Francia |
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i
Principio attivo |
Propan-2-olo |
Nome del fabbricante |
INEOS Solvents GmbH |
Indirizzo del fabbricante |
Anckelmannsplatz, D-20537 Hamburg Germania |
Ubicazione dei siti produttivi |
Shamrockstrasse 88, D-44623 Herne Germania Römerstrasse 733, D-47443 Moers Germania |
Principio attivo |
Propan-2-olo |
Nome del fabbricante |
Shell Chemicals Europe B.V. |
Indirizzo del fabbricante |
Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Paesi Bassi |
Ubicazione dei siti produttivi |
Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis Paesi Bassi |
Principio attivo |
Propan-2-olo |
Nome del fabbricante |
Exxon Mobil Chemicals |
Indirizzo del fabbricante |
Hermeslaan 2, 1831 Machelen Belgio |
Ubicazione dei siti produttivi |
4045 Scenic Highway, LA 70805 Baton Rouge Stati Uniti Southampton, SO45 1TX Hampshire Regno Unito |
2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Propan-2-olo |
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Principio attivo |
67-63-0 |
200-661-7 |
63,1 |
2.2. Tipo di formulazione
AL - Altri liquidi
3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA
Indicazioni di pericolo |
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
Consigli di prudenza |
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare. Evitare di respirare gli aerosol. Lavare le mani accuratamente dopo l’uso. Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco. Smaltire il prodotto in conformità alle normative nazionali. Smaltire il recipiente in conformità alle normative nazionali. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente. In caso di incendio:Utilizzare schiuma resistente all’alcool per estinguere. |
4. USO/I AUTORIZZATO/I
4.1. Descrizione dell’uso
Tabella 1. Uso # 1 – PT02: Disinfettante per superfici dure non porose - professionisti - lavaggio pavimenti
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
Non rilevante |
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato |
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Prodotto pronto all’uso per la disinfezione di superfici dure non porose e pulite nei negli stabilimenti di produzione di prodotti farmaceutici e cosmetici con un tasso di ricambio d’aria di 60/h o superiore e nelle camere bianche con un tasso di ricambio d’aria di 150/h o superiore. |
Metodi di applicazione |
Disinfezione con mop - |
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Applicare 18,4 ml di prodotto/m2 di superficie. - 0 - |
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale |
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Contenitori (HDPE, PP, PE): 1 - 20 l. |
4.1.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Prodotto pronto all’uso per la disinfezione di superfici dure non porose.
Pulire e asciugare la superficie prima della disinfezione. Bagnare il mop con il disinfettante e pulire la superficie. Bagnare completamente la superficie.Lasciare agire per almeno 30 secondi.
I mop usati devono essere riposti in un contenitore chiuso.
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Applicare il prodotto solo in locali sufficientemente ventilati. I tassi minimi di ricambio d’aria richiesti sono:
— |
60/h in impianti di produzione di prodotti farmaceutici e cosmetici; |
— |
150/h in camere bianche. |
Non utilizzare più di 18,4 mL di prodotto/m2.
4.1.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.1.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.1.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.2. Descrizione dell’uso
Tabella 2. Uso # 2 – PT02: Disinfettante per superfici dure non porose - professionisti - panno
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
Non rilevante |
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Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato |
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Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Prodotto pronto all’uso per la disinfezione di superfici dure non porose e pulite nei laboratori con un tasso di ricambio d’aria di 8/h o superiore, negli stabilimenti di produzione di prodotti farmaceutici e cosmetici con un tasso di ricambio d’aria 60/h o superiore e nelle camere bianche con un tasso di ricambio d’aria di 150/h o superiore. |
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Metodi di applicazione |
Disinfezione con un panno - |
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Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Applicare 18,4 ml di prodotto/m2 di superficie. - 0 - |
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Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale |
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Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
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4.2.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Prodotto pronto all’uso per la disinfezione di superfici dure non porose
Pulire e asciugare la superficie prima della disinfezione. Bagnare il panno con il disinfettante e pulire la superficie. Bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per almeno 30 secondi. Nelle camere bianche, l’esatta quantità di prodotto richiesta può essere erogata anche con una lancia a bassa portata o in un secchio tramite un sistema di tubi. I panni usati devono essere smaltiti in un contenitore chiuso.
4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Applicare il prodotto solo in un locale sufficientemente ventilato. I tassi minimi di ricambio d’aria richiesti sono
— |
8/h in laboratorio; |
— |
60/h in impianti di produzione di prodotti farmaceutici e cosmetici; |
— |
150/h in camere bianche. |
Non utilizzare più di 18,4 mL di prodotto/m2.
La seguente misura di mitigazione del rischio personale può essere presa in considerazione per procedure di strofinamento richieste per la disinfezione, a meno che non possa essere sostituita da misure tecniche e/o organizzative: Indossare protezioni per gli occhi durante la manipolazione del prodotto
4.2.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.2.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.2.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.3. Descrizione dell’uso
Tabella 3. Uso # 3 – PT02: Disinfettante per superfici dure non porose - professionisti - spruzzatura
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
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Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
Non rilevante |
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Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato |
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Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Prodotto pronto all’uso per la disinfezione di superfici dure non porose e pulite nei laboratori con un tassi di ricambio d’aria di 8/h o superiore, negli stabilimenti di produzione di prodotti farmaceutici e cosmetici con un tasso di ricambio d’aria 60/h o superiore e nelle camere bianche con un tasso di ricambio d’aria di 150/h o superiore. |
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Metodi di applicazione |
Disinfezione con spruzzatore In via opzionale, passare un panno per diffondere il prodotto. |
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Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Applicare 18,4 ml di prodotto/m2 di superficie. - 0 - |
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Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale |
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Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
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4.3.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Prodotto pronto all’uso per la disinfezione di superfici dure non porose.
Pulire e asciugare la superficie prima della disinfezione. Spruzzare la superficie, passare un panno se necessario per diffondere il prodotto. Bagnare completamente la superficie. Lasciare agire per almeno 30 secondi. I panni usati devono essere smaltiti in un contenitore chiuso.
Numero di applicazioni per tipo di imballaggio, necessarie per ottenere un tasso di applicazione di 18,4 mL di prodotto/m2 di superficie:
— |
Sacca con spruzzatore: applicare 19 spruzzi/m2 di superficie; |
— |
Spruzzatore sterile (sacchetto nel flacone): applicare 16 spruzzi/m2 di superficie; |
— |
Flacone con spruzzatore: applicare 14 spruzzi/m2 di superficie; |
— |
Flacone con spruzzatore airless: applicare 21 spruzzi/m2 di superficie. |
4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Applicare il prodotto solo in un locale sufficientemente ventilato. I tassi minimi di ricambio d’aria richiesti sono
— |
8/h in laboratorio; |
— |
60/h in impianti di produzione di prodotti farmaceutici e cosmetici; |
— |
150/h in camere bianche. |
Non utilizzare più di 18,4 mL di prodotto/m2.
4.3.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.3.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.3.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.4. Descrizione dell’uso
Tabella 4. Uso # 4 – PT02: Disinfettante per guanti in materiale non poroso - professionisti - disinfezione di guanti non porosi
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
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Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
Non rilevante |
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Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato |
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Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Prodotto pronto all’uso per la disinfezione di guanti in materiale non poroso in laboratori con un tasso di ricambio d’aria di 8/h o superiore, negli stabilimenti di produzione di prodotti farmaceutici e cosmetici con un tasso di ricambio d’aria 60/h o superiore e nelle camere bianche con un tasso di ricambio d’aria di 150/h o superiore. |
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Metodi di applicazione |
Disinfettante per guanti non poroso - |
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Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Applicare 3 ml sui guanti. - 0 - |
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Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale |
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Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Dosaggio automatico:
Dosaggio manuale:
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4.4.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Prodotto pronto all’uso per la disinfezione di guanti in materiale non poroso
Dosaggio automatico:
Applicare 3 mL di prodotto direttamente sulle mani pulite e guantate, distribuire uniformemente e bagnare completamente la superficie dei guanti. Lasciare agire per almeno 30 secondi.
Dosaggio manuale:
Spruzzare 3 mL di prodotto direttamente sulle mani pulite e guantate, distribuire uniformemente e bagnare completamente la superficie dei guanti. Lasciare agire per almeno 30 secondi.
Numero di applicazioni per tipo di imballaggio, necessarie per applicare 3 mL di prodotto su mani pulite guantate:
— |
Sacca con spruzzatore: applicare 3 spruzzi del prodotto su due mani; |
— |
Spruzzatore sterile (sacchetto nel flacone): applicare 3 spruzzi del prodotto su due mani; |
— |
Flacone con spruzzatore: applicare 3 spruzzi del prodotto su due mani; |
— |
Flacone con spruzzatore airless: applicare 4 spruzzi del prodotto su due mani. |
4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Applicare il prodotto solo in un locale sufficientemente ventilato.. I tassi minimi di ricambio d’aria richiesti sono
— |
8/h in laboratorio; |
— |
60/h in impianti di produzione di prodotti farmaceutici e cosmetici; |
— |
150/h in camere bianche. |
4.4.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.4.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.4.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
5. INDICAZIONI GENERALI PER L’USO (1)
5.1. Istruzioni d’uso
Vedere le istruzioni specifiche per l’uso.
5.2. Misure di mitigazione del rischio
Durante la fase di manipolazione del prodotto indossare nuovi guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).
Evitare il contatto con gli occhi.
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Inalazione: Può provocare sonnolenza o vertigini.
IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
Contatto oculare: Provoca grave irritazione oculare.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. In caso di malessere, consultare un medico.
Precauzioni ambientali:
Non consentire l’ingresso del prodotto nel sistema di drenaggio, nelle acque superficiali o sotterranee; il prodotto non diluito o non neutralizzato non deve raggiungere l’acqua di scarico o il canale di scolo.
In caso di travaso accidentale, diluire con abbondante acqua.
Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: assorbire il prodotto con materiale che assorbono i liquidi (liquid-binding material): sabbia, diatomite, leganti universali, segatura.
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
Il prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro, in conformità alla legislazione vigente in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Eseguire lo smaltimento o l’incenerimento in conformità alle registrazioni locali.
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio
2 anni di durata di conservazione.
Conservare solo nella confezione originale.
Conservare al riparo dalla luce diretta del sole e al di sotto di 30 °C.
Conservare in un contenitore chiuso.
6. ALTRE INFORMAZIONI
Il prodotto contiene propan-2-ol (n. CAS: 67-63-0), per il quale è stato concordato un valore di riferimento europeo di 129,28 mg/m3 per l’utilizzatore professionale e utilizzato per la valutazione del rischio del prodotto.
(1) Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.
4.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1148 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2020
che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l’indice dei prezzi delle abitazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 6, 8, 9 e 10, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/792 stabilisce un quadro comune per la produzione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC), dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (owner-occupied housing - OOH) e dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB). |
(2) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe integrare, nella misura compatibile con tale regolamento, le disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 1749/96 (2) e (CE) n. 2214/96 (3) della Commissione, del regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio (4), dei regolamenti (CE) n. 2646/98 (5) e (CE) n. 1617/1999 (6) della Commissione, del regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio (7), dei regolamenti (CE) n. 2601/2000 (8), (CE) n. 2602/2000 (9), (CE) n. 1920/2001 (10), (CE) n. 1921/2001 (11) e (CE) n. 1708/2005 (12) della Commissione, del regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio (13), dei regolamenti (CE) n. 330/2009 (14), (UE) n. 1114/2010 (15) e (UE) n. 93/2013 (16) della Commissione adottati sulla base del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (17), riducendo nel contempo, nella misura opportuna, il numero complessivo di atti di esecuzione. |
(3) |
Gli Stati membri dovrebbero procedere annualmente all’aggiornamento dei pesi dei sottoindici per gli indici armonizzati. È pertanto necessario specificare norme per il calcolo dei pesi. |
(4) |
Poiché non è possibile osservare tutte le operazioni dell’universo di riferimento dell’IPCA, dovrebbero essere stabilite norme per il campionamento. |
(5) |
L’IPCA misura le variazioni dei prezzi al consumo. Al fine di garantire che il concetto di «prezzo» sia applicato in modo armonizzato dagli Stati membri, è necessario stabilire norme sul trattamento dei prezzi. |
(6) |
L’IPCA dovrebbe misurare variazioni di prezzo pure, non influenzate da cambiamenti di qualità. È pertanto necessario stabilire norme per le sostituzioni e gli aggiustamenti di qualità. |
(7) |
Gli indici armonizzati dovrebbero essere indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente. È pertanto necessario definire gli aggregati elementari e specificare i metodi di combinazione dei prezzi osservati per elaborare gli indici elementari di prezzo. |
(8) |
Al fine di garantire l’elevata qualità delle stime rapide dell’IPCA e di consentire alla Commissione (Eurostat) di calcolare gli aggregati necessari, gli Stati membri la cui moneta è l’euro dovrebbero trasmettere le stime rapide secondo la stessa disaggregazione dell’IPCA. |
(9) |
Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici che sono già stati pubblicati possono essere riveduti. È pertanto necessario specificare le condizioni alle quali tali revisioni dovrebbero essere effettuate. |
(10) |
Al fine di ottenere risultati affidabili e comparabili da tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire e attuare un quadro metodologico comune per l’elaborazione dell’IPCA-TC. |
(11) |
Gli Stati membri dovrebbero trasmettere l’indice dei prezzi OOH e l’IPAB secondo una disaggregazione stabilita. |
(12) |
Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati e metadati conformemente alle procedure e alle norme di scambio stabilite. |
(13) |
Nel sistema statistico europeo dovrebbero essere elaborati orientamenti pratici e raccomandazioni sulle pertinenti questioni relative alla misurazione e all’elaborazione dell’IPCA, in particolare per quanto riguarda gli aggiustamenti di qualità, l’elaborazione degli indici e il trattamento dei prezzi. |
(14) |
Dovrebbero essere abrogati i regolamenti (CE) n. 1749/96, (CE) n. 2214/96, (CE) n. 1687/98, (CE) n. 2646/98, (CE) n. 1617/1999, (CE) n. 2166/1999, (CE) n. 2601/2000, (CE) n. 2602/2000, (CE) n. 1920/2001, (CE) n. 1921/2001, (CE) n. 1708/2005, (CE) n. 701/2006, (CE) n. 330/2009, (UE) n. 1114/2010 e (UE) n. 93/2013. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce condizioni uniformi per la produzione:
a) |
dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) e dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC), nonché |
b) |
dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH) e dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB). |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«quota di spesa»: una percentuale del totale della spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari, come specificato nell’allegato; |
2) |
«peso dei sottoindici»: il peso di ciascuna delle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità (ECOICOP), come figuranti nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/792, incluse nell’IPCA; |
3) |
«universo di riferimento» dell’IPCA: tutte le operazioni incluse nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari; |
4) |
«offerta di prodotto»: un prodotto determinato dalle relative caratteristiche, dal momento e dal luogo di acquisto nonché dalle condizioni di vendita, e per il quale è osservato un prezzo; |
5) |
«prodotto omogeneo»: una serie di offerte di prodotti che non presentano differenze di qualità significative e per le quali è calcolato un prezzo medio; |
6) |
«singolo prodotto»: un’offerta di prodotto o un prodotto omogeneo; |
7) |
«campione mirato»: una serie di singoli prodotti riconducibili a operazioni dell’universo di riferimento e i cui dati sui prezzi vengono utilizzati per l’elaborazione dell’IPCA; |
8) |
«differenza di qualità»: una differenza tra le caratteristiche, il momento di acquisto, il luogo di acquisto o le condizioni di vendita di due singoli prodotti, laddove essa sia pertinente dal punto di vista del consumatore; |
9) |
«prodotto di sostituzione»: un singolo prodotto che sostituisce un altro singolo prodotto nel campione mirato; |
10) |
«aggiustamento di qualità»: una procedura di aumento o diminuzione del prezzo osservato di un prodotto di sostituzione o del prodotto sostituito in funzione del valore della differenza di qualità tra di essi; |
11) |
«prezzo osservato»: il prezzo al consumo di un singolo prodotto, quale utilizzato dagli Stati membri per l’elaborazione dell’IPCA; |
12) |
«prezzo stimato»: un prezzo basato su una procedura di stima appropriata; |
13) |
«aggregato elementare»: l’aggregato minimo utilizzato in un indice di tipo Laspeyres; |
14) |
«indice elementare di prezzo»: un indice per un aggregato elementare o un indice per uno strato all’interno di un aggregato elementare; |
15) |
«transitività»: la proprietà secondo cui un indice che raffronta indirettamente i periodi (a) e (b) attraverso il periodo (c) è identico all’indice che raffronta direttamente i periodi (a) e (b); |
16) |
«reversibilità rispetto al tempo»: la proprietà secondo cui l’indice tra i periodi (a) e (b) è pari all’inverso dello stesso indice tra i periodi (b) e (a); |
17) |
«rimborso»: un pagamento parziale o totale da parte delle amministrazioni pubbliche o delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie di acquisti autorizzati di determinati prodotti sostenuti dalle famiglie, quale definito nell’allegato A, paragrafi da 4.108 a 4.110, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) (SEC 2010); |
18) |
«incentivo»: una modifica, spesso temporanea, apportata alle caratteristiche di un singolo prodotto aumentandone la quantità, aggiungendo gratuitamente un altro singolo prodotto od offrendo altri vantaggi al consumatore; |
19) |
«premi effettivi»: gli importi pagati per una polizza di assicurazione specifica al fine di garantirsi la copertura assicurativa durante un periodo di tempo determinato; |
20) |
«compenso del servizio implicito»: la produzione delle imprese di assicurazione, quale definita nell’allegato A, paragrafo 16.51, del SEC 2010; |
21) |
«indennizzi di assicurazione contro i danni»: gli indennizzi quali definiti nell’allegato A, paragrafo 4.114, del SEC 2010; |
22) |
«prodotto stagionale»: un singolo prodotto acquistabile o acquistato in quantità significative solo durante una parte dell’anno secondo uno schema ricorrente; in un dato mese, il prodotto è considerato di stagione o fuori stagione; il periodo di stagione può variare da un anno all’altro; |
23) |
«prezzo normale»: un prezzo stimato per un prodotto stagionale che non è eccezionale come un prezzo di vendite di fine stagione; |
24) |
«metodo di imputazione stagionale»: un trattamento secondo cui i prezzi dei prodotti stagionali fuori stagione sono stimati utilizzando una stima controstagionale od omnistagionale; |
25) |
«stima controstagionale»: una procedura per ottenere un prezzo stimato per un prodotto stagionale, così stabilita:
|
26) |
«stima omnistagionale»: una procedura per ottenere un prezzo stimato per un prodotto stagionale, così stabilita:
|
27) |
«metodo di ponderazione stagionale»: un trattamento dei prodotti stagionali in cui i pesi dei prodotti stagionali fuori stagione equivalgono a zero o sono fissati a zero; |
28) |
«tariffa»: un elenco di prezzi e condizioni per un prodotto differenziato in base alle quantità acquistate, al momento del consumo o alle caratteristiche degli acquirenti; |
29) |
«revisione»: una variazione degli indici o dei pesi pubblicati dalla Commissione (Eurostat); una variazione tra la stima rapida e l’IPCA per lo stesso mese di riferimento non è considerata una revisione; |
30) |
«dati provvisori»: indici o pesi che uno Stato membro renderà definitivi in un mese successivo; |
31) |
«settore delle amministrazioni pubbliche»: amministrazioni centrali, amministrazioni di Stati federati, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale, quali definiti nell’allegato A, paragrafi da 2.113 a 2.117, del SEC 2010; |
32) |
«imposte sui prodotti»: imposte da pagare per singola unità di bene o di servizio prodotto o scambiato, quali definite nell’allegato A, paragrafi da 4.16 a 4.20, del SEC 2010; |
33) |
«singole imposte nel campo di applicazione dell’IPCA-TC»: singole imposte sui prodotti relativi ai consumi delle famiglie e che sono incluse nelle seguenti categorie, definite nell’allegato B, tavola 9 («Gettito delle imposte e dei contributi sociali dettagliato per tipo di imposta e di contributo sociale e per sottosettore percettore, compreso l’elenco delle imposte e dei contributi sociali secondo la classificazione nazionale»), del SEC 2010:
|
CAPO 2
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO ARMONIZZATO E INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO ARMONIZZATO AD ALIQUOTE D’IMPOSTA COSTANTI
Articolo 3
Pesi
1. Gli Stati membri calcolano i pesi dei sottoindici e degli aggregati elementari utilizzati nell’indice per l’anno t come segue:
a) |
fino al 31 dicembre 2022, i dati dei conti nazionali per l’anno t-2 e qualsiasi informazione disponibile e pertinente ottenuta dalle indagini sui bilanci di famiglia e da altre fonti di dati sono utilizzati per ottenere le quote di spesa della sottoclasse e suddividerle tra gli aggregati elementari della sottoclasse; a decorrere dal 1o gennaio 2023, i dati dei conti nazionali per l’anno t-2, che possono essere integrati con i dati ottenuti da una recente indagine sui bilanci di famiglia e da altre fonti, sono utilizzati per ottenere le quote di spesa della sottoclasse e suddividerle tra gli aggregati elementari della sottoclasse; |
b) |
le quote di spesa per l’anno t-2 sono riesaminate e aggiornate per renderle rappresentative dell’anno t-1; |
c) |
le quote di spesa per gli aggregati elementari sono adeguate con una variazione di prezzo appropriata tra l’anno t-1 e dicembre dell’anno t-1. |
2. I pesi dei sottoindici sono mantenuti costanti nel corso dell’anno civile.
3. Il peso di un aggregato elementare è mantenuto costante nel corso dell’anno civile, a meno che l’elenco degli aggregati elementari all’interno di una sottoclasse non sia adeguato per riflettere modifiche significative nell’universo di riferimento.
4. Il peso dei sottoindici per qualsiasi divisione, gruppo o classe ECOICOP è pari alla somma dei pesi dei sottoindici delle relative categorie che li costituiscono. La somma di tutti i pesi dei sottoindici a qualsiasi livello ECOICOP è pari a 1 000.
5. Il peso dei sottoindici per qualsiasi sottoclasse è pari alla somma dei pesi degli aggregati elementari di tale sottoclasse.
6. I pesi dei sottoindici relativi all’assicurazione contro i danni sono ricavati dalla spesa aggregata delle famiglie per i compensi del servizio impliciti.
7. La spesa per consumi finanziata dagli indennizzi di assicurazione contro i danni, compresi i pagamenti effettuati direttamente dalle imprese di assicurazione, è inclusa nei pesi dei sottoindici delle pertinenti categorie ECOICOP.
Articolo 4
Campionamento e rappresentatività
1. Gli Stati membri costruiscono un campione mirato rappresentativo dell’universo di riferimento definendo aggregati elementari e selezionando singoli prodotti per tali aggregati elementari.
2. Il numero di singoli prodotti e aggregati elementari dipende dal peso della sottoclasse e dalla varianza dei movimenti dei prezzi dei singoli prodotti appartenenti a essa.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il campione mirato rimanga rappresentativo dell’universo di riferimento nel tempo procedendo almeno annualmente a un riesame e a un aggiornamento del campione mirato e selezionando prodotti di sostituzione.
4. I prodotti per i quali la quota di spesa è almeno uno per mille sono rappresentati nel campione mirato.
Articolo 5
Trattamento dei prezzi
1. Per elaborare l’IPCA gli Stati membri utilizzano i prezzi osservati. Essi utilizzano i prezzi stimati solo ai fini di cui agli articoli 9, 11 e 14.
2. I prezzi osservati per i prodotti della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale sono al netto dei rimborsi.
3. Le variazioni dei prezzi osservati o delle condizioni di una tariffa figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA.
4. Se i prezzi osservati sono indicizzati, le variazioni derivanti da variazioni dell’indice figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA.
5. Se il reddito familiare è una condizione che determina il prezzo, le variazioni dei prezzi osservati derivanti dalle variazioni del reddito familiare figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA.
6. I prezzi osservati per le assicurazioni sono i premi effettivi.
7. Se un singolo prodotto è stato messo gratuitamente a disposizione dei consumatori e a esso è successivamente applicato un prezzo, ciò figura come un aumento di prezzo nell’IPCA. Per contro, se un singolo prodotto a cui è stato applicato un prezzo è successivamente messo gratuitamente a disposizione dei consumatori, ciò figura come una diminuzione di prezzo nell’IPCA.
Articolo 6
Sconti e incentivi
1. Gli Stati membri tengono conto degli sconti che:
a) |
sono attribuibili a un singolo prodotto, e |
b) |
sono usufruibili al momento dell’acquisto. |
Se possibile, si tiene conto degli sconti disponibili solo per un ristretto gruppo di consumatori.
2. Gli incentivi sono trattati conformemente agli articoli 10 e 11.
Articolo 7
Oneri proporzionali ai prezzi di transazione
1. L’IPCA include gli oneri direttamente gravanti sui consumatori come contropartita del servizio prestato e che possono essere espressi sotto forma di commissione fissa o in proporzione al prezzo di transazione. Se il prezzo di un servizio è determinato in proporzione al prezzo di transazione, come prezzo osservato è utilizzata la proporzione moltiplicata per il prezzo di una transazione unitaria rappresentativa.
2. Le variazioni dell’onere risultanti da variazioni del prezzo di una transazione unitaria rappresentativa figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA.
3. Se una variazione del prezzo di una transazione unitaria rappresentativa non è misurabile, essa è stimata utilizzando un indice di prezzo appropriato.
Articolo 8
Osservazione dei prezzi
1. Un prezzo osservato per un bene è incluso nell’IPCA per il mese in cui le operazioni possono avvenire a tale prezzo.
2. Un prezzo osservato per un servizio è incluso nell’IPCA per il mese in cui il consumo del servizio può iniziare.
3. Se il prezzo di un servizio dipende dal lasso di tempo tra l’acquisto e l’inizio del servizio, gli Stati membri tengono conto dei prezzi che sono rappresentativi dell’acquisto del servizio.
4. I prezzi osservati si riferiscono ad almeno una settimana lavorativa a metà del mese o intorno alla metà del mese.
5. Se per un singolo prodotto è nota la volatilità dei prezzi nel corso di un mese, i prezzi osservati si riferiscono a più di una settimana.
Articolo 9
Stima dei prezzi
1. Se il prezzo di un singolo prodotto nel campione mirato non è osservabile, è utilizzato un prezzo stimato per al massimo due mesi, dopo i quali è selezionato un prodotto di sostituzione. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti stagionali o agli altri singoli prodotti che si prevede diventino nuovamente disponibili.
2. Un prezzo osservato in precedenza non è utilizzato come prezzo stimato a meno che esso non possa essere giustificato come una stima appropriata.
Articolo 10
Sostituzioni
1. Gli Stati membri selezionano un prodotto di sostituzione analogo al prodotto in via di scomparsa, garantendo nel contempo che il campione mirato rimanga rappresentativo.
2. Gli Stati membri non selezionano i prodotti di sostituzione sulla base dell’analogia di prezzo.
Articolo 11
Aggiustamento di qualità
1. Se non esiste alcuna differenza di qualità tra un prodotto sostituito e il relativo prodotto di sostituzione, gli Stati membri raffrontano direttamente i prezzi osservati. In caso contrario, gli Stati membri procedono a un aggiustamento di qualità.
2. Gli Stati membri procedono a un aggiustamento di qualità pari all’intera differenza di prezzo tra il prodotto sostituito nel mese m-1 e il relativo prodotto di sostituzione nel mese m solo se ciò può essere giustificato come una stima appropriata della differenza di qualità.
Articolo 12
Indici elementari di prezzo
1. I prezzi dei singoli prodotti sono aggregati per ottenere gli indici elementari di prezzo utilizzando una delle seguenti due opzioni:
a) |
una formula dell’indice che garantisca la transitività; l’indice dei prezzi dei periodi precedenti non è soggetto a revisione in caso di utilizzo di formule dell’indice transitive; oppure |
b) |
una formula dell’indice che garantisca la reversibilità rispetto al tempo e raffronti i prezzi dei singoli prodotti nel periodo corrente con i prezzi di tali prodotti nel periodo di base. Il periodo di base non è modificato frequentemente se tale modifica determina una violazione significativa del principio della transitività. |
2. Una formula dell’indice coerente con le formule di cui al paragrafo 1 è utilizzata per ottenere un indice di prezzo per un aggregato elementare da due o più indici elementari di prezzo.
Articolo 13
Integrazione dei sottoindici dopo il periodo di riferimento dell’indice
Qualsiasi sottoindice integrato nell’IPCA dopo il periodo di riferimento dell’indice è raccordato a dicembre di un determinato anno ed è utilizzato a partire dal gennaio dell’anno successivo.
Articolo 14
Prodotti stagionali
Se i prodotti stagionali sono campionati in un aggregato elementare, per elaborare un indice di prezzo per tale aggregato gli Stati membri utilizzano il metodo di imputazione stagionale o il metodo di ponderazione stagionale.
Articolo 15
Disaggregazione delle stime rapide
Gli Stati membri la cui moneta è l’euro trasmettono alla Commissione (Eurostat) stime rapide per tutti i sottoindici dei relativi IPCA.
Articolo 16
Sostituzione di dati provvisori con dati definitivi
Uno Stato membro che trasmetta i sottoindici o i relativi pesi in forma provvisoria li rende definitivi con la trasmissione del mese successivo.
Articolo 17
Revisioni dovute a errori
1. Gli Stati membri correggono gli errori e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i sottoindici o i pesi dei sottoindici riveduti senza ingiustificato ritardo.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni circa le cause degli errori al più tardi con la trasmissione dei dati riveduti.
Articolo 18
Altre revisioni
1. Il calendario, l’ampiezza e l’integrazione nell’IPCA di revisioni diverse da quelle contemplate agli articoli 16 e 17 sono decisi in collaborazione con la Commissione (Eurostat).
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le stime dei sottoindici dell’IPCA riveduti al più tardi tre mesi prima della prevista introduzione della revisione proposta.
Articolo 19
Pubblicazione delle revisioni
Ad eccezione delle revisioni contemplate all’articolo 16, qualsiasi revisione dell’IPCA relativo a tutte le voci è resa pubblica, unitamente a una nota esplicativa, sul sito web dell’organismo nazionale preposto all’elaborazione dell’IPCA.
Articolo 20
Revisione dei pesi dei sottoindici
Fatti salvi gli articoli 16 e 17, i pesi dei sottoindici non sono soggetti a revisione.
Articolo 21
Indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti
1. Una singola imposta nel campo di applicazione dell’IPCA-TC è presa in considerazione se il relativo gettito annuo rappresenta almeno il 2 % della somma di tutte le singole imposte riscosse dal settore delle amministrazioni pubbliche.
2. Il gettito annuo delle imposte prese in considerazione nell’IPCA-TC copre almeno il 90 % della somma di tutte le singole imposte riscosse dal settore delle amministrazioni pubbliche.
3. L’IPCA-TC è elaborato allo stesso modo dell’IPCA, salvo che i prezzi osservati sono adeguati così che le aliquote delle imposte sui prodotti siano mantenute costanti nel periodo di osservazione rispetto al periodo di riferimento dei prezzi.
4. Le variazioni delle aliquote delle imposte sono rispecchiate nell’IPCA-TC:
a) |
nel mese nel quale la nuova aliquota è applicata al singolo prodotto e inclusa nel prezzo osservato; oppure |
b) |
nel primo mese intero nel quale la nuova aliquota è applicabile. Le variazioni delle aliquote che entrano in vigore il primo giorno del mese sono rispecchiate nell’IPCA-TC di tale mese. Le variazioni delle aliquote che entrano in vigore successivamente nel corso di tale mese sono rispecchiate nell’IPCA-TC del mese successivo. |
CAPO 3
INDICE DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI OCCUPATE DAI PROPRIETARI E INDICE DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI
Articolo 22
Disaggregazione dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari
L’indice dei prezzi OOH comprende le seguenti categorie di spesa:
a) |
O.1. Spese relative alle abitazioni occupate dai proprietari; |
b) |
O.1.1. Acquisizioni di abitazioni; |
c) |
O.1.1.1. Abitazioni di nuova costruzione; |
d) |
O.1.1.1.1. Acquisti di abitazioni di nuova costruzione; |
e) |
O.1.1.1.2. Abitazioni costruite in proprio e grandi ristrutturazioni; |
f) |
O.1.1.2. Abitazioni esistenti che sono nuove per le famiglie; |
g) |
O.1.1.3. Altri servizi inerenti all’acquisizione di abitazioni; |
h) |
O.1.2. Proprietà di un’abitazione; |
i) |
O.1.2.1. Lavori di manutenzione straordinaria; |
j) |
O.1.2.2. Assicurazione sull’abitazione; |
k) |
O.1.2.3. Altri servizi inerenti alla proprietà di un’abitazione. |
Articolo 23
Disaggregazione dell’indice dei prezzi delle abitazioni
L’IPAB comprende le seguenti categorie di spesa:
a) |
H.1. Acquisti di abitazioni; |
b) |
H.1.1. Acquisti di abitazioni di nuova costruzione; |
c) |
H.1.2. Acquisti di abitazioni esistenti. |
Articolo 24
Pesi
Ogni anno gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) una serie di pesi per gli indici dei prezzi OOH e una serie per gli IPAB nelle disaggregazioni di cui agli articoli 22 e 23.
Articolo 25
Elaborazione dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari
L’indice dei prezzi OOH è basato sull’approccio delle «acquisizioni nette», il quale misura le variazioni dei prezzi pagati dai consumatori per l’acquisizione di abitazioni che sono nuove per le famiglie e le variazioni degli altri costi inerenti alla proprietà e al trasferimento della proprietà di abitazioni.
CAPO 4
NORME DI SCAMBIO DI DATI E METADATI E RELATIVI TERMINI
Articolo 26
Norme di scambio di dati e metadati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati e metadati in formato elettronico tramite il punto di accesso unico conformemente alle norme di scambio di dati e metadati statistici.
2. I dati riservati quali definiti nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) sono adeguatamente segnalati al momento della trasmissione alla Commissione (Eurostat).
Articolo 27
Termini per lo scambio di metadati
1. Gli Stati membri riesaminano e aggiornano annualmente i relativi metadati dell’IPCA e dell’IPCA-TC per l’anno corrente e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il 31 marzo.
2. Gli Stati membri riesaminano e aggiornano annualmente i relativi metadati dell’indice dei prezzi OOH e dell’IPAB per l’anno corrente e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il 30 giugno.
CAPO 5
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 1749/96, (CE) n. 2214/96, (CE) n. 1687/98, (CE) n. 2646/98, (CE) n. 1617/1999, (CE) n. 2166/1999, (CE) n. 2601/2000, (CE) n. 2602/2000, (CE) n. 1920/2001, (CE) n. 1921/2001, (CE) n. 1708/2005, (CE) n. 701/2006, (CE) n. 330/2009, (UE) n. 1114/2010 e (UE) n. 93/2013 sono abrogati.
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11.
(2) Regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8).
(4) Regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12).
(5) Regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).
(6) Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).
(7) Regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell’8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell’introduzione dei prezzi all’acquisto nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).
(9) Regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16).
(10) Regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell’operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46).
(11) Regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).
(12) Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).
(13) Regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).
(14) Regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6).
(15) Regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione, del 1o dicembre 2010, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4).
(16) Regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 14).
(17) Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).
(18) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(19) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
ALLEGATO
Spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari
1.
La spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari è definita all’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2016/792.
2.
Nello specificare ulteriormente la qualità dei pesi, la spesa per consumi finali in termini monetari deve includere gli esempi di spesa per consumi finali delle famiglie quali definiti nelle seguenti lettere dell’allegato A, paragrafo 3.95, del SEC 2010:
— |
lettere c), d), h) e i), |
— |
lettera e) per la parte inerente ai servizi finanziari addebitati direttamente e lettera f) per la parte inerente ai servizi di assicurazione contro i danni per l’ammontare del compenso del servizio implicito. |
La spesa per consumi finali in termini monetari deve anche includere le indennità di alloggio facenti parte della sottorubrica D.632, definita nell’allegato A, paragrafo 4.109, del SEC 2010.
3.
La spesa per consumi finali in termini monetari deve escludere gli esempi di spesa per consumi finali delle famiglie quali definiti nelle seguenti lettere dell’allegato A, paragrafo 3.95, del SEC 2010:
— |
lettere a), b) e g). |
La spesa per consumi finali in termini monetari deve anche escludere i seguenti esempi che non fanno parte della spesa per consumi finali delle famiglie:
— |
le lettere da a) a f) dell’allegato A, paragrafo 3.96, del SEC 2010, ad eccezione delle indennità di alloggio facenti parte della sottorubrica D.632, definita nell’allegato A, paragrafo 4.109, del SEC 2010; |
— |
le imposte sul reddito, definite nell’allegato A, paragrafo 4.78, del SEC 2010; |
— |
i redditi da capitale, definiti nell’allegato A, paragrafo 4.41, del SEC 2010; |
— |
i contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro, definiti nell’allegato A, paragrafo 4.92, del SEC 2010; |
— |
i premi netti di assicurazione contro i danni, definiti nell’allegato A, paragrafo 4.112, del SEC 2010; |
— |
i trasferimenti correnti tra famiglie, definiti nell’allegato A, paragrafo 4.129, del SEC 2010; |
— |
le sanzioni pecuniarie e ammende inflitte alle unità istituzionali da organi giurisdizionali o simili, definite nell’allegato A, paragrafo 4.132, del SEC 2010. |
4.
Le operazioni monetarie sono le operazioni in cui le unità che intervengono effettuano o riscuotono pagamenti, assumono passività o ricevono attività espresse in unità di moneta. Le operazioni che non comportano scambi di denaro o di attività o passività espresse in unità di moneta sono operazioni non monetarie.
4.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2020
recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l’altro, in tutta l’Unione. |
(2) |
Il 6 ottobre 2016 la Germania ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») un fascicolo (3) a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo a norma dell’allegato XV»), al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento. Il fascicolo a norma dell’allegato XV segnala che la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro nell’Unione. Il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati (secondo le stime oltre 5 000 casi) è considerato inaccettabilmente elevato. Il fascicolo a norma dell’allegato XV dimostra che è necessario un intervento a livello dell’Unione e propone di limitare l’uso industriale e professionale, nonché l’immissione in commercio, dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele. |
(3) |
La restrizione proposta nel fascicolo a norma dell’allegato XV mira a limitare l’uso dei diisocianati in applicazioni industriali e professionali ai casi in cui è attuata una combinazione di misure tecniche e organizzative ed è stato seguito un corso di formazione minimo standardizzato. Le informazioni su come accedere al corso dovrebbero essere comunicate lungo l’intera catena di approvvigionamento e gli operatori che immettono tali sostanze e miscele sul mercato dovrebbero avere la responsabilità di garantire che i destinatari di tali sostanze o miscele possano accedere a detti corsi di formazione. |
(4) |
Il 5 dicembre 2017 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia ha adottato un parere (4) nel quale concludeva che, in termini di efficacia nella riduzione dei rischi, la restrizione proposta costituisce la misura più appropriata a livello dell’Unione per affrontare i rischi individuati connessi all’esposizione a tali sostanze. Il RAC ha inoltre ritenuto che l’attuazione della restrizione proposta modificata ridurrebbe anche il numero di casi di dermatite connessi ai diisocianati. |
(5) |
Il RAC ha concluso che una formazione adeguata rappresenta una necessità fondamentale e che tutti i lavoratori che manipolano diisocianati dovrebbero disporre di una conoscenza sufficiente dei pericoli di tali sostanze ed essere consapevoli dei rischi connessi al loro uso, nonché conoscere a sufficienza le buone pratiche di lavoro e le adeguate misure di gestione dei rischi, compreso l’uso corretto di appropriati dispositivi di protezione individuale. Il RAC osserva che sono necessarie particolari misure di formazione per sensibilizzare maggiormente in merito all’importanza della protezione della salute mediante adeguate misure di gestione dei rischi e pratiche di manipolazione sicura. |
(6) |
Il RAC ha ritenuto che il limite massimo dello 0,1 % in peso, stabilito per i diisocianati in una sostanza o in una miscela, corrisponde al limite di concentrazione più basso esistente per specifici diisocianati classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1. Il RAC ha inoltre concordato con lo Stato membro che ha presentato il fascicolo sul fatto che l’attuazione di un limite indicativo o vincolante di esposizione professionale non sarebbe sufficiente per ridurre il numero di casi di asma professionale al livello più basso possibile, dal momento che attualmente non è nota alcuna soglia per l’effetto di sensibilizzazione dei diisocianati. |
(7) |
Il 15 marzo 2018 il comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) dell’Agenzia ha adottato un parere (5) in cui ha confermato la conclusione del RAC secondo cui, in considerazione dei suoi costi e benefici socioeconomici, la restrizione proposta costituisce la misura più appropriata a livello dell’Unione per affrontare i rischi individuati. Il SEAC ha inoltre concluso che la restrizione proposta è sostenibile per le catene di approvvigionamento interessate. |
(8) |
Il SEAC ha raccomandato di differire l’applicazione della restrizione di 48 mesi, al fine di concedere a tutti i soggetti interessati tempo sufficiente per la piena attuazione delle prescrizioni relative alla restrizione. |
(9) |
Il forum dell’Agenzia per lo scambio di informazioni sull’applicazione di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato in merito ai pareri del RAC e del SEAC sulla restrizione proposta e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione. |
(10) |
Il 9 maggio 2018 l’Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC alla Commissione. In base a tali pareri la Commissione conclude che un rischio inaccettabile per la salute umana deriva dall’uso o dall’immissione sul mercato dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele. La Commissione ritiene che tali rischi vadano affrontati a livello di Unione. |
(11) |
Tenendo conto del fascicolo a norma dell’allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene che dovrebbe essere previsto un requisito minimo relativo alla formazione degli utilizzatori industriali e professionali, fatti salvi eventuali obblighi nazionali più rigorosi negli Stati membri. La Commissione ritiene inoltre che le informazioni relative a tale requisito dovrebbero essere incluse nell’imballaggio. |
(12) |
Ai fini di eventuali future revisioni della restrizione attuale gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione, in conformità dell’articolo 117, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i requisiti stabiliti in materia di formazione, il numero di casi di asma professionale e di malattie professionali delle vie respiratorie e cutanee segnalati, i livelli nazionali di esposizione professionale e informazioni sulle attività volte a far rispettare la restrizione. |
(13) |
Fatta salva la legislazione dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare la direttiva 98/24/CE del Consiglio sugli agenti chimici (6), tale restrizione mira a rafforzare la capacità dei datori di lavoro di conseguire un livello più elevato di controllo del rischio. Le piccole e medie imprese beneficeranno di questo provvedimento, che rafforzerà ulteriormente l’attuazione delle attuali prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedendo programmi di formazione specifici sui diisocianati lungo tutta la catena di approvvigionamento. |
(14) |
Agli operatori economici dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni. È opportuno prevedere un periodo transitorio di tre anni per consentire ai lavoratori interessati di seguire la formazione richiesta. |
(15) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/63c411e5-cf0f-dc5e-ff83-1e8de7e4e282.
(4) https://echa.europa.eu/documents/10162/737bceac-35c3-77fb-ba7a-0e417a81aa4a.
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/d6794aa4-8e3a-6780-d079-77237244f5f9.
(6) Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).
ALLEGATO
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:
«74. Diisocianati, O = C=N-R-N = C=O, in cui R è un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata» |
|
DECISIONI
4.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1150 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2020
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2020) 5454]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1107 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lettonia, Polonia e Slovacchia. |
(2) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un’azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. Inoltre l’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in suini selvatici. L’esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione delle aziende infette e le altre misure relative all’eradicazione di tale malattia nelle popolazioni di suini domestici e selvatici. |
(3) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1107 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini domestici in Lituania e Polonia e in suini selvatici in Polonia e Slovacchia. |
(4) |
Nel luglio 2020 sono stati rilevati cinque focolai di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Biłgoraj, Ełk, Garwolin, Zielona Góra e Olsztyn in Polonia, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE o in zone attualmente elencate nella parte III di tale allegato, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II del medesimo allegato. Questi focolai di peste suina africana in suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Polonia colpite da questi recenti focolai di peste suina africana dovrebbero ora essere elencate nella parte III, anziché nella parte II, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La zona della Polonia elencata nella parte II di tale allegato, situata nelle immediate vicinanze delle zone elencate nella parte III colpite da questi recenti casi di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, di detto allegato. |
(5) |
Nel luglio 2020 sono stati rilevati tre casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Zambrów, Jarosław e Krosno in Polonia, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE o in zone attualmente elencate nella parte II di tale allegato, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I del medesimo allegato. Tali casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Polonia colpite da questi recenti casi di peste suina africana dovrebbero essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato. La zona della Polonia elencata nella parte I di tale allegato, situata nelle immediate vicinanze delle zone elencate nella parte II colpite da questi recenti casi di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato. |
(6) |
Nel luglio 2020 sono stati rilevati due casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Rimavská Sobota e Rožňava in Slovacchia, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Slovacchia attualmente elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpite da questi recenti casi di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato. |
(7) |
Nel luglio 2020 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel comune di Plungė in Lituania, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La presenza di tale focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Lituania colpita da questo recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(8) |
A seguito di questi recenti focolai di peste suina africana in suini domestici in Lituania e in Polonia e dei recenti casi di peste suina africana in suini selvatici in Slovacchia, e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(9) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nella situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Lituania, la Polonia e la Slovacchia e inserirle debitamente negli elenchi dell’allegato, parti II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Dato che nell’allegato, parti II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione e molto dinamica, nell’apportare modifiche alle zone elencate in tali parti si deve sempre prestare particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le parti I, II e III di tale allegato. |
(10) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1107 della Commissione, del 27 luglio 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 242 del 28.7.2020, pag. 11).
(6) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
ALLEGATO
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
dans la province de Luxembourg:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell’Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell’Ungheria:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Pāvilostas novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
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Grobiņas novads, |
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Rucavas novada Dunikas pagasts. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
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Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen. dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija, |
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Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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7. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
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the whole district of Vranov nad Topľou, |
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the whole district of Humenné, |
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the whole district of Snina, |
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the whole district of Sobrance, except municipalities included in part III |
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in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske, |
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in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II, |
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in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová and Stará Voda, |
— |
in the district of Prešov, the whole municipalities of Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, Tuhrina, Lúčina and Červenica, |
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in the district of Rožňava, the whole municipalities of Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma and Betliar, |
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in the district of Revúca, the whole municipalities of Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník and Sása, |
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in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in Part II, |
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in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša, |
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in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany and Závada. |
8. Grecia
Le seguenti zone della Grecia:
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in the regional unit of Drama:
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in the regional unit of Xanthi:
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in the regional unit of Rodopi:
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in the regional unit of Evros:
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in the regional unit of Serres:
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PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
dans la province de Luxembourg:
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2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
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the whole region of Haskovo, |
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the whole region of Yambol, |
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the whole region of Stara Zagora, |
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the whole region of Pernik, |
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the whole region of Kyustendil, |
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the whole region of Plovdiv, |
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the whole region of Pazardzhik, |
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the whole region of Smolyan, |
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the whole region of Burgas excluding the areas in Part III. |
3. Estonia
Le seguenti zone dell’Estonia:
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Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell’Ungheria:
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Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Ādažu novads, |
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Aizputes novada, Aizputes un Cīravas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296un Lažas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Aizputes pilsēta, |
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Aglonas novads, |
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Aizkraukles novads, |
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Aknīstes novads, |
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Alojas novads, |
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Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
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Apes novads, |
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Auces novads, |
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Babītes novads, |
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Baldones novads, |
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Baltinavas novads, |
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Balvu novads, |
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Bauskas novads, |
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Beverīnas novads, |
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Brocēnu novads, |
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Burtnieku novads, |
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Carnikavas novads, |
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Cēsu novads, |
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Cesvaines novads, |
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Ciblas novads, |
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Dagdas novads, |
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Daugavpils novads, |
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Dobeles novads, |
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Dundagas novads, |
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Durbes novads, |
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Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
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Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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Jelgavas novads, |
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Kandavas novads, |
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Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
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Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
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Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada Ēdoles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1269, 1271, uz austrumiem no autoceļa 1288, uz ziemeļiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, uz austrumiem no autoceļa 1292, 1279, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1290, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz austrumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P112, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
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Lielvārdes novads, |
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Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mālpils novads, |
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Mārupes novads, |
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Mazsalacas novads, |
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Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads, |
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Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Ozolnieku novads, |
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Pārgaujas novads, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekules novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novads, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Akmenės rajono savivaldybė, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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Joniškio rajono savivaldybė, |
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Jurbarko rajono savivaldybė, |
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Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
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Kėdainių rajono savivaldybė, |
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Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
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Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos, |
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Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
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Pakruojo rajono savivaldybė, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
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Panevėžio miesto savivaldybė, |
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Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė, |
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Rietavo savivaldybė, |
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Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos, |
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Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos, |
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Raseinių rajono savivaldybė, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
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Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos ir Ylakių seniūnijos, |
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Šakių rajono savivaldybė, |
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Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
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Šilutės rajono savivaldybė, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
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Šilalės rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Tauragės rajono savivaldybė, |
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Telšių rajono savivaldybė, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Varėnos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
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Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
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Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie łódzkim:
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8. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
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in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník, |
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in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Mysľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdoba, Ždaňa, Hrašovík, Beniakovce, Budimír, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Kysak, Veľká Lodina, Košická Belá, Opátka, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Hýľov, Bukovec, Baška,Nováčany, Hodkovce, Šemša and Malá IDA, Dvorníky-Včeláre, Zádiel, Hosťovce, Chorváty, Turnianska Nová Ves, Žarnov, Peder, Janík, Rešica, Buzica, Nižný Lánec, Perín-Chym, Hačava, Háj, Štós |
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the whole city of Košice, |
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the whole district of Trebišov, except municipalities included in Part III, |
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in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I and Part III, |
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in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer,Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, |
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in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce and Žíp, |
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in the district of Rožňava, the whole municipalities of Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, |
9. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Judeţul Bistrița-Năsăud, |
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Județul Suceava. |
PART III
1. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
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the whole region of Blagoevgrad, |
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the whole region of Dobrich, |
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the whole region of Gabrovo, |
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the whole region of Kardzhali, |
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the whole region of Lovech, |
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the whole region of Montana, |
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the whole region of Pleven, |
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the whole region of Razgrad, |
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the whole region of Ruse, |
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the whole region of Shumen, |
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the whole region of Silistra, |
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the whole region of Sliven, |
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the whole region of Sofia city, |
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the whole region of Sofia Province, |
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the whole region of Targovishte, |
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the whole region of Vidin, |
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the whole region of Varna, |
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the whole region of Veliko Tarnovo, |
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the whole region of Vratza, |
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in Burgas region:
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2. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Aizputes novada Lažas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
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Alsungas novads, |
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Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, Ēdoles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1269, 1271, uz rietumiem no autoceļa 1288, uz dienvidiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, uz rietumiem no autoceļa 1292, 1279, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1290, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz rietumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P112, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, |
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Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta, |
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Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106. |
3. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
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Birštono savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
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Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos seniūnijos dalis Kazlų Rūdos seniūnija į pietus nuo kelio Nr. 230, į vakarus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos, |
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Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
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Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
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Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
4. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie dolnośląskim:
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5. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Judeţul Mehedinţi, |
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Județul Gorj, |
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Județul Argeș, |
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Judeţul Olt, |
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Judeţul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
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Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Iași, |
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Județul Hunedoara, |
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Județul Alba, |
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Județul Sibiu, |
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Județul Caraș-Severin, |
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Județul Neamț, |
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Județul Harghita, |
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Județul Mureș, |
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Județul Cluj, |
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Județul Maramureș. |
6. Slovacchia
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Region Trebišov – municipalities located east of river Bodrog |
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Region Michalovce – municipalities: Odorín, Petríkovce, Malčice, Markovce, Sliepkovce, Budkovce, Slavkovce, Zemplínske Kopčany, Malé Raškovce, Veľké Raškovce, Beša, Ižkovce, Drahňov, Stretavka, Stretava, Palín, Senné, Pavlovce nad Uhom, Krišovská Liesková, Vojany, Čičarovce, Veľké Kapušany, Čierne Pole, Kapušianske Kľačany, Ptrukša, Veľké Slemence, Ruská, Budince, Maťovské Vojkovce, Bajany, Vysoká nad Uhom; |
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Region Sobrance – municipalities Lekárovce, Pinkovce, Záhor, Bežovce; |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell’Italia:
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tutto il territorio della Sardegna. |