ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 248

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
31 luglio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1138 della Commissione, del 27 maggio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere le Isole Salomone nell’allegato I

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1139 della Commissione, del 29 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1140 della Commissione, del 30 luglio 2020, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1141 della Commissione, del 29 luglio 2020, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5076]  ( 1 )

12

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1142 della Commissione, del 29 luglio 2020, sulla proroga della sorveglianza rafforzata della Grecia [notificata con il numero C(2020) 5086]

20

 

*

Decisione (UE) 2020/1143 della Banca centrale europea, del 28 luglio 2020, che modifica la Decisione (UE) 2020/440 su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/36)

24

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2020/1144 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.7.2020   

IT

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L 248/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1138 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2020

che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere le Isole Salomone nell’allegato I

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 elenca i paesi ai quali si applicano i regimi di accesso al mercato previsti da tale regolamento.

(2)

Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha approvato, a nome dell’Unione, l’adesione delle Isole Salomone all’accordo di partenariato economico interinale tra l’Unione e gli Stati del Pacifico. In seguito al deposito dell’atto di adesione da parte delle Isole Salomone, l’accordo di partenariato economico interinale è applicato in via provvisoria tra l’Unione e le Isole Salomone a decorrere dal 17 maggio 2020.

(3)

È pertanto opportuno inserire le Isole Salomone nell’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1076, dopo le parole «REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES» è inserito il testo seguente:

 

«ISOLE SALOMONE».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 185 dell’8.7.2016, pag. 1.


31.7.2020   

IT

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L 248/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1139 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

(3)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2020

Per la Commissione

A nome della president

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all’articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 12 90

Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate

177,2

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

235

197,4

248,6

241,8

20

31

15

18

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus

181,5

34

BR

»

(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


31.7.2020   

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L 248/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1140 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2020

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE E SENTENZE DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

1.   Misure in vigore

(1)

Nel 2011, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («le misure iniziali») (2) in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(2)

Nel 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che fossero o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (il «regolamento controverso») (3) in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base (l’«inchiesta antielusione»).

2.   Sentenza del Tribunale nella causa T-413/13 e sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite C-248/15P, C-254/15P e C-260/15P

(3)

City Cycles Industries («City Cycle») ha contestato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale.

(4)

Con la sentenza del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio nei limiti in cui tale regolamento riguarda la City Cycle Industries («City Cycle»).

(5)

Il 26 gennaio 2017 le impugnazioni proposte contro la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 sono state respinte dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-248/15P, C-254/15P e C-260/15P (4), City Cycle Industries/Consiglio.

(6)

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia, con avviso dell’11 aprile 2017 (5) la Commissione ha riaperto parzialmente l’inchiesta antielusione relativa alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, dichiarate originarie dello Sri Lanka o no, che ha condotto all’adozione del regolamento controverso, riprendendola dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza per la parte riguardante la società City Cycle. In seguito a tale riapertura, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/28, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, dichiarate originarie dello Sri Lanka o no, da parte della City Cycle Industries (6) (il «regolamento City Cycle»).

3.   Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-251/18

(7)

Il 19 settembre 2019, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da Rechtbank Noord-Holland, con la sentenza nella causa C-251/18, Trace Sport SAS, la Corte di giustizia ha stabilito che il regolamento controverso (7) è invalido nella parte in cui si applica alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, dichiarate originarie di tale paese o no. La Corte di giustizia ha concluso che il regolamento controverso non conteneva alcuna analisi individuale delle pratiche di elusione eventualmente praticate dalle società Kelani Cycles e Creative Cycles. La Corte di giustizia ha rilevato che la conclusione relativa all’esistenza di pratiche di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo sulla duplice constatazione espressamente rilevata dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra l’Unione e lo Sri Lanka e, dall’altro, la mancata collaborazione di alcuni produttori esportatori. In base a ciò la Corte di giustizia ha dichiarato che il regolamento controverso è invalido nella parte in cui si applica alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, dichiarate originarie di tale paese o no.

4.   Conseguenze della sentenza nella causa C-251/18

(8)

In conformità all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del 19 settembre 2019 comporta.

(9)

Dalla giurisprudenza emerge che, quando una sentenza della Corte di giustizia annulla un regolamento che istituisce dazi antidumping o dichiara tale regolamento invalido, l’istituzione chiamata ad adottare le misure che comporta l’esecuzione di tale sentenza ha la facoltà di riprendere il procedimento all’origine di detto regolamento, sebbene tale facoltà non sia espressamente prevista dalla normativa applicabile (8).

(10)

Inoltre, fatta salva l’ipotesi in cui l’irregolarità accertata abbia determinato l’illegittimità di tutto il procedimento, l’istituzione interessata ha la facoltà, per adottare un atto volto a sostituire l’atto annullato o dichiarato invalido, di riprendere tale procedimento unicamente nella fase in cui tale illegittimità si è verificata (9). Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come, nel caso di specie, l’apertura della procedura antielusione mediante il regolamento (UE) n. 875/2012 della Commissione (10).

(11)

La Commissione ha quindi la possibilità di rettificare gli aspetti del regolamento controverso che hanno determinato la dichiarazione di invalidità, lasciando valide le parti non interessate dalla sentenza della Corte (11).

B.   PROCEDURA

1.   Procedura fino alla sentenza

(12)

La Commissione conferma i considerando da 1 a 23 compreso del regolamento controverso. Tali punti non sono interessati dalla sentenza.

2.   Riapertura

(13)

In seguito alla sentenza nella causa C-251/18 Trace Sport SAS, il 2 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato un regolamento di esecuzione (12) relativo alla riapertura dell’inchiesta antielusione concernente le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, dichiarate originarie dello Sri Lanka o no, che ha condotto all’adozione del regolamento controverso, riprendendola dal punto in cui si è verificata l’irregolarità («il regolamento di riapertura»).

(14)

La riapertura è limitata all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS. In tale sentenza l’illegittimità rilevata dalla Corte di giustizia riguarda l’obbligo delle istituzioni dell’Unione di sostenere l’onere della prova derivante dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, allora in vigore.

(15)

Considerato che il regolamento City Cycle non è inficiato dalle irregolarità individuate dalla Corte di giustizia nella causa C-251/18, i dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, dichiarate originarie dello Sri Lanka o no, da parte di City Cycle Industries non rientrano nel presente procedimento.

(16)

La Commissione ha informato della riapertura dell’inchiesta i produttori esportatori dello Sri Lanka, i rappresentanti del governo dello Sri Lanka, l’industria dell’Unione e altre parti notoriamente interessate dall’inchiesta antielusione. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il termine fissato nel regolamento di riapertura. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione con la Commissione o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

3.   Registrazione delle importazioni

(17)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono sottoposte a registrazione al fine di garantire che, qualora i risultati dell’inchiesta confermino l’elusione, dazi antidumping di importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

(18)

Il 2 dicembre 2019, con il regolamento di riapertura, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, dichiarate originarie dello Sri Lanka o no.

4.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

(19)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso del regolamento controverso, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese («Cina»), attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091) spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka.

C.   VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA SENTENZA

1.   Osservazioni preliminari

(20)

In primo luogo, la Corte di giustizia ha stabilito che il regolamento controverso non conteneva alcuna analisi individuale delle pratiche di elusione eventualmente praticate dalle società Kelani Cycles e Creative Cycles. La Corte di giustizia ha rilevato che la conclusione relativa all’esistenza di pratiche di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo sulla duplice constatazione espressamente rilevata dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra l’Unione e lo Sri Lanka e, dall’altro, la mancata collaborazione di alcuni produttori esportatori.

(21)

In secondo luogo, la sentenza non contesta il fatto che il Consiglio avesse il diritto di considerare la Kelani Cycles una parte che non ha collaborato all’inchiesta e che l’omessa collaborazione a livello nazionale in Sri Lanka sia stata significativa (le società che non hanno collaborato o che hanno rinunciato a collaborare costituivano il 75 % delle esportazioni totali dallo Sri Lanka durante il periodo di riferimento). La Creative Cycles non ha collaborato all’inchiesta. Sono pertanto confermati i considerando da 35 a 42 del regolamento controverso.

2.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(22)

Ai considerando da 93 a 96 del regolamento controverso il Consiglio aveva riscontrato prove dell’indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Tali risultanze sono confermate.

3.   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(23)

Ai considerando 97 e 98 e da 107 a 110 del regolamento controverso il Consiglio aveva riscontrato elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Tali risultanze sono confermate.

4.   Esistenza di pratiche di elusione

(24)

Il regolamento controverso è stato dichiarato invalido perché il Consiglio non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di pratiche di elusione per le singole società. Si ricorda che l’esistenza di pratiche di elusione può essere stabilita, tra l’altro, sulla base di trasbordi o di operazioni di assemblaggio.

(25)

Durante l’inchiesta antielusione sei società dello Sri Lanka hanno presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Queste sei società rappresentavano il 69 % del totale delle importazioni nell’Unione dallo Sri Lanka durante il periodo di riferimento definito in tale inchiesta (dal 1o settembre 2011 al 31 agosto 2012). Di queste sei società, tre sono state esentate dai dazi estesi e una ha smesso di collaborare. Le richieste di esenzione delle due società rimanenti (Kelani Cycles e City Cycle Industries) sono state respinte poiché tali società non sono state in grado di dimostrare di non essere coinvolte in pratiche di elusione. Come indicato ai considerando da 37 a 42, al considerando 144 e ai considerando da 146 a 149 del regolamento controverso, queste risultanze si sono basate sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(26)

Dopo la sua riapertura, l’inchiesta ha rivelato che non erano disponibili elementi di prova a livello delle società che potessero comprovare il trasbordo. Si è pertanto concluso che non era possibile determinare l’esistenza di pratiche di trasbordo.

(27)

Dagli elementi di prova disponibili è tuttavia emerso che sono state poste in essere pratiche di elusione mediante operazioni di assemblaggio. Gli elementi di prova si basavano sui dati disponibili forniti dalle società City Cycle e Kelani Cycles nel corso dell’inchiesta antielusione. In precedenza il Consiglio non aveva valutato quei dati in maniera dettagliata, ritenendo che non fossero utili a dimostrare in modo giuridicamente adeguato l’esistenza di pratiche di elusione. Avendo la Corte chiarito il criterio giuridico applicabile, la Commissione ha ritenuto opportuno eseguire una nuova valutazione di tutti gli elementi di prova riportati nel fascicolo amministrativo alla luce delle conclusioni della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS.

(28)

Come affermato ai considerando da 3 a 5, nel 2017 la Commissione ha riaperto l’inchiesta concernente la City Cycle. I considerando da 22 a 25 del regolamento City Cycle hanno esposto in dettaglio gli elementi di prova relativi alla City Cycle, a dimostrazione delle pratiche di elusione poste in essere tramite operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka. Inoltre, in considerazione della scarsa collaborazione della società e della sua incapacità di dimostrare di non avere eluso le misure sulla base dei dati da essa stessa forniti, non è stato possibile ritenere giustificata la richiesta di esenzione della City Cycle ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Come indicato al considerando 15, il regolamento City Cycle non è interessato dalla sentenza della Corte nella causa C-251/18.

(29)

Durante l’inchiesta antielusione la Kelani Cycles non è stata in grado di dimostrare di meritare l’esenzione, come spiegato ai considerando 39, 40 e da 146 a 149 del regolamento controverso. La collaborazione della società è stata ritenuta insufficiente ed è stato applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(30)

Nel corso dell’inchiesta antielusione è stato accertato inoltre che la Great Cycles, una società collegata alla Creative Cycles, forniva parti di biciclette alla Kelani Cycles. Le società Great Cycles e Creative Cycles erano entrambe stabilite nello Sri Lanka e i collegamenti tra la Kelani Cycles e le due società andavano oltre un normale rapporto tra acquirente e venditore. Il rapporto tra le tre società non ha potuto essere chiarito in via definitiva durante l’inchiesta antielusione a causa della mancanza di collaborazione da parte della Kelani Cycles. Inoltre la Kelani Cycles è stata costituita nel dicembre 2011, dopo che la Creative Cycles e la sua collegata Great Cycles erano state oggetto di inchiesta da parte dei servizi della Commissione per frode riguardo all’origine e, di conseguenza, la Creative Cycles aveva cessato le operazioni di assemblaggio di biciclette. La Creative Cycles non ha collaborato all’inchiesta antielusione. Nel corso dell’inchiesta antielusione, inoltre, la Kelani Cycles è risultata orientata all’esportazione e puntare in particolare al mercato dell’Unione. La Kelani Cycles ha cominciato a esportare biciclette nel mercato dell’Unione nell’agosto 2012. È stato accertato inoltre che le parti utilizzate per la produzione provenivano prevalentemente dalla Cina. Si è pertanto concluso che le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base erano soddisfatte.

(31)

Successivamente la Commissione ha esaminato le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, al fine di stabilire se le operazioni svolte dalla Kelani Cycles si potessero considerare operazioni di assemblaggio elusive dei dazi antidumping definitivi in vigore, ossia se:

a)

le materie prime (parti di biciclette) provenienti dalla Cina costituissero oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato (test del 60/40), e al contempo

b)

il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio fosse inferiore al 25 % del costo di produzione (test del valore aggiunto del 25 %).

(32)

La Kelani Cycles ha segnalato acquisti di parti di biciclette dalla Cina, ma anche dalla Great Cycles, una società dello Sri Lanka. Benché la Kelani Cycles abbia affermato che le parti acquistate da quest’ultima società erano originarie dello Sri Lanka, dall’inchiesta è emerso che la Great Cycles produceva queste parti di biciclette con pezzi (telai grezzi e forcelle) acquistati dalla Cina (oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato), mentre il valore aggiunto dalla Great Cycles nel processo di produzione era inferiore al 25 % e costituito principalmente da operazioni di saldatura e verniciatura. In applicazione per analogia (13) dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, si è pertanto ritenuto che le parti fornite dalla Great Cycles fossero originarie della Cina.

(33)

Per quanto concerne tutte le parti utilizzate nell’assemblaggio di biciclette dalla Kelani Cycles, la Commissione ha ritenuto che la fonte più affidabile fossero le distinte dei costi per diversi tipi di biciclette acquistati localmente. Su questa base la Commissione ha concluso che le parti acquistate dalla Cina (ivi comprese quelle fornite dalla Great Cycle) e utilizzate dalla Kelani Cycles per l’assemblaggio delle biciclette esportate verso l’Unione costituivano tra l’80 e il 100 % del totale delle parti delle biciclette assemblate, a seconda del tipo di bicicletta.

(34)

Il test del valore aggiunto del 25 % si è basato sul costo dell’assemblaggio fornito dalla Kelani Cycles nel corso dell’inchiesta antielusione. Il valore aggiunto è stato calcolato sulle parti provenienti dalla Cina, come stabilito ai considerando 32 e 33. Il valore delle parti acquistate dallo Sri Lanka (pneumatici) è stato stimato sulla base delle distinte dei costi per tipo di prodotto fornite durante la verifica in loco effettuata nel corso dell’inchiesta antielusione. Il valore aggiunto alle parti provenienti dalla Cina nelle operazioni di assemblaggio è quindi risultato inferiore al 25 % del costo di produzione.

(35)

Per quanto riguarda i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, come affermato ai considerando 24 e 25, le risultanze pertinenti dell’inchiesta antielusione non sono risultate inficiate e pertanto sono state confermate.

(36)

Pertanto l’esistenza di pratiche di elusione mediante operazioni di assemblaggio è stata stabilita a livello di paese nello Sri Lanka, sulla base degli elementi di prova di cui sopra, disponibili a livello di società, che dimostrano l’esistenza di pratiche di elusione. Dato l’elevato livello di omessa collaborazione nello Sri Lanka, come affermato al considerando 21, non è stato possibile trovare argomenti contrari a questa conclusione.

(37)

È stata pertanto accertata l’esistenza di operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.   Richieste di esenzione

(38)

Per quanto riguarda la richiesta di esenzione della Kelani Cycles, in considerazione della scarsa collaborazione della società e della sua incapacità di dimostrare di non avere eluso le misure sulla base dei dati da essa stessa forniti, non è stato possibile ritenere giustificata tale richiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base.

(39)

Per quanto concerne la situazione della società che ha ritirato la richiesta di esenzione durante l’inchiesta antielusione, come affermato al considerando 21, il considerando 36 del regolamento controverso non è inficiato dalla sentenza della Corte ed è pertanto confermato. Tale società non ha quindi potuto beneficiare di alcuna esenzione.

D.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(40)

Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si è inteso istituire nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione. Non sono pervenute osservazioni.

E.   ISTITUZIONE DI MISURE

(41)

Sulla base di quanto precede, si ritiene opportuno estendere le misure iniziali alle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091).

(42)

Come indicato ai considerando da 9 a 11, l’inchiesta antielusione è stata ripresa dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. Con l’attuale riapertura la Commissione ha rettificato gli aspetti del regolamento controverso che hanno determinato la dichiarazione di invalidità. Le parti del regolamento controverso che non sono interessate dalla sentenza della Corte sono rimaste valide. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la ripresa del procedimento amministrativo con la nuova istituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento dichiarato invalido non può essere considerata contraria alla norma di irretroattività (14).

(43)

In considerazione della natura specifica dello strumento antielusione, che mira a tutelare l’efficacia delle misure antidumping, e del fatto che nell’ambito dell’inchiesta, sulla base dei dati forniti dalle società stesse, sono emersi elementi di prova dell’esistenza di pratiche di elusione, la Commissione ritiene opportuno istituire nuovamente le misure a decorrere dalla data di apertura dell’inchiesta antielusione (ossia dal 25 settembre 2012 in poi).

(44)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091) a decorrere dal 6 giugno 2013, ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate in appresso:

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Sri Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka

B768

Sri Lanka

BSH Ventures (Private) Limited,

No 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka

B769

Sri Lanka

Samson Bikes (Pvt) Ltd,

No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka

B770

Le importazioni della City Cycle Industries (codice TARIC aggiuntivo B131) ricadono nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka.

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 875/2012 e all’articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 o registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997 della Commissione, del 29 novembre 2019, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997 della Commissione del 29 novembre 2019.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

(4)  Cause riunite C-248/15 P (ricorso presentato dall’industria dell’Unione), C-254/15 P (ricorso presentato dalla Commissione europea) e C-260/15 P (ricorso presentato dal Consiglio dell’Unione europea).

(5)  Avviso concernente la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea, e la sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2017 nelle cause C-248/15 P, C-254/15 P e C-260/15 P, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (2017/C 113/05) (GU C 113 dell’11.4.2017, pag. 4).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries (GU L 5 del 10.1.2018, pag. 27).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio del 29 maggio 2013.

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018, Deichmann, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 73; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.

(9)  Ibidem, punto 74; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.

(10)  Regolamento (UE) n. 875/2012 della Commissione, del 25 settembre 2012, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, con importazioni di biciclette provenienti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 21).

(11)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997 della Commissione, del 29 novembre 2019, relativo alla riapertura dell’inchiesta in seguito alla sentenza del 19 settembre 2019 nella causa C-251/18 Trace Sport SAS, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 29).

(13)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, Kolachi, C-709/17 P.

(14)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 79; e sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-612/16, punto 58.


DECISIONI

31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 248/12


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1141 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2020

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 5076]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell’allegato I di tale direttiva.

(2)

La decisione 2011/163/UE (2) della Commissione approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell’elenco dell’allegato di tale decisione («l’elenco»).

(3)

La Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione un piano per l’acquacoltura che riguarda solo i pesci. È pertanto opportuno specificare nell’elenco che l’approvazione per l’acquacoltura è limitata ai soli pesci.

(4)

Il Botswana è incluso nell’elenco per i bovini, gli equini e la selvaggina d’allevamento. Tale paese terzo ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più equini vivi e carni di selvaggina d’allevamento nell’Unione. È pertanto opportuno eliminare gli equini e la selvaggina d’allevamento dalla voce dell’elenco relativa al Botswana.

(5)

L’Iran ha presentato alla Commissione un piano per l’acquacoltura che riguarda solo i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell’elenco che l’approvazione per l’acquacoltura è limitata ai soli crostacei.

(6)

Il Myanmar/Birmania ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno includere il miele nella voce dell’elenco relativa al Myanmar/Birmania.

(7)

La Nuova Caledonia è inclusa nell’elenco per i bovini, l’acquacoltura, la selvaggina selvatica, la selvaggina d’allevamento e il miele. Tale paese terzo ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più carni bovine e selvaggina selvatica nell’Unione e che il piano per l’acquacoltura riguarda solo i crostacei. È pertanto opportuno eliminare i bovini e la selvaggina selvatica dalla voce dell’elenco relativa alla Nuova Caledonia e specificare nell’elenco che l’approvazione per l’acquacoltura è limitata ai soli crostacei.

(8)

La Sierra Leone ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell’elenco una voce relativa alla Sierra Leone per il miele.

(9)

Il Suriname è incluso nell’elenco delle categorie approvate per l’acquacoltura. Il Suriname ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più prodotti dell’acquacoltura nell’Unione. È pertanto opportuno eliminare dall’elenco la voce relativa al Suriname concernente l’acquacoltura.

(10)

La Tunisia è attualmente inclusa nell’elenco delle categorie approvate per il pollame, l’acquacoltura e la selvaggina selvatica. Tale paese terzo ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che non offre garanzie sufficienti e un piano per l’acquacoltura che riguarda solo i pesci. È pertanto opportuno eliminare il pollame dalla voce dell’elenco relativa alla Tunisia e specificare nell’elenco che l’approvazione per l’acquacoltura è limitata ai soli pesci.

(11)

Sebbene non abbia presentato un piano per il pollame, il Kosovo (*) ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime di pollame originarie degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare dette materie prime nell’Unione europea. È pertanto opportuno inserire nell’elenco una voce relativa al Kosovo per il pollame, con la corrispondente nota a piè di pagina.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acquacoltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina selvatica

Selvaggina d’allevamento

Miele

AD

Andorra

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X (7)

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

X

X

X

 

X

X (7)

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Repubblica dominicana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Isole Falkland

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GE

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele (5)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X (9)

 

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MKD

Macedonia del Nord

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Birmania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MU

Maurizio

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Messico

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

 

 

 

 

 

X (9)

 

 

 

 

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (4)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (6)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (6)

X (6)

 

SL

Sierra Leone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Eswatini

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

 

X (7)

 

 

 

X

 

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X (8)

 

XK

Kosovo

 

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X


(1)  Solo latte di cammello.

(2)  Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3)  Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2.

(4)  Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(5)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(6)  Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all’Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.

(7)  Solo pesci.

(8)  Solo ratiti.

(9)  Solo crostacei.»


31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 248/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1142 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2020

sulla proroga della sorveglianza rafforzata della Grecia

[notificata con il numero C(2020) 5086]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo la scadenza, il 20 agosto 2018, dell’assistenza finanziaria del meccanismo europeo di stabilità, con decisione di esecuzione (UE) 2018/1192 della Commissione (2) è stata attivata la sorveglianza rafforzata per la Grecia per un periodo di sei mesi a decorrere dal 21 agosto 2018. Successivamente la sorveglianza rafforzata è stata prorogata per tre volte (3), ogni volta per un ulteriore periodo di sei mesi, l’ultimo dei quali con decorrenza dal 21 febbraio 2020.

(2)

Dato il consistente importo ricevuto dal 2010 a titolo di assistenza finanziaria, le obbligazioni in essere della Grecia nei confronti degli Stati membri della zona euro, del Fondo europeo di stabilità finanziaria e del meccanismo europeo di stabilità ammontano ad un totale di 243 700 milioni di EUR. La Grecia ha ricevuto sostegno finanziario dai partner europei a condizioni agevolate e, per riportare il debito su basi più sostenibili, sono state adottate misure specifiche nel 2012 e nuovamente nel 2017 da parte del meccanismo europeo di stabilità. Il 22 giugno 2018 è stato raggiunto in seno all’Eurogruppo l’accordo politico sull’attuazione di misure aggiuntive per assicurare la sostenibilità del debito. Alcune di queste misure, tra cui il trasferimento di importi equivalenti ai proventi percepiti dalle banche centrali nazionali della zona euro sui titoli di Stato greci detenuti ai sensi dell’accordo sulle attività finanziarie nette e del programma per il mercato dei titoli finanziari, possono essere concordate due volte all’anno in sede di Eurogruppo sulla base di una relazione positiva nel quadro della sorveglianza rafforzata sul rispetto da parte della Grecia degli impegni politici post-programma. In tal senso, le prime tre tranche di misure relative al debito in funzione delle politiche sono state attivate successivamente all’accordo raggiunto in seno all’Eurogruppo rispettivamente nell’aprile 2019, nel dicembre 2019 e nel giugno 2020.

(3)

In sede di Eurogruppo la Grecia ha assunto l’impegno di proseguire e completare tutte le principali riforme adottate nell’ambito del programma di sostegno alla stabilità del meccanismo europeo di stabilità (di seguito «il programma») e di salvaguardare gli obiettivi delle importanti riforme adottate nel quadro di tale programma e di quelli precedenti. La Grecia si è inoltre impegnata a realizzare azioni specifiche nel settore delle politiche di bilancio, ivi comprese quelle strutturali, della previdenza sociale, della stabilità finanziaria, dei mercati del lavoro e del prodotto, delle privatizzazioni e della pubblica amministrazione. Queste azioni specifiche, che sono illustrate in un allegato della dichiarazione dell’Eurogruppo del 22 giugno 2018, contribuiranno a risolvere gli squilibri macroeconomici eccessivi della Grecia e le cause, effettive o potenziali, di difficoltà economiche.

(4)

Il 26 febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato la relazione per paese 2020 relativa alla Grecia (4), nella quale ha concluso che la Grecia presenta squilibri macroeconomici eccessivi (5). Benché i progressi siano evidenti in una serie di settori, permangono vulnerabilità significative ed effetti ereditati dal passato che riguardano l’elevato debito pubblico, i livelli elevati di crediti deteriorati presenti nei bilanci degli enti creditizi e il settore esterno, in un contesto di potenziale di crescita ancora debole e di tasso di disoccupazione elevato. Alla fine del 2019 il debito pubblico della Grecia ammontava al 176,6 % del prodotto interno lordo, il livello più alto nell’Unione. La posizione patrimoniale netta sull’estero, pari a -150,6 % del prodotto interno lordo nel 2019, rimane significativamente negativa, benché comprenda l’ingente debito pubblico estero a condizioni estremamente agevolate. Inoltre, nonostante la riduzione significativa del disavanzo delle partite correnti registrata negli ultimi anni, essa è ancora insufficiente per permettere che la posizione patrimoniale netta sull’estero, largamente negativa, scenda a livelli considerati prudenti e con un ritmo adeguato. La disoccupazione, seppur costantemente in calo rispetto al picco del 27,8 % registrato nel 2013, era ancora al 16,1 % nel febbraio 2020. La disoccupazione di lunga durata (11,9 % nel quarto trimestre del 2019) e la disoccupazione giovanile (35,6 % nel febbraio 2020) permangono elevate, anche se hanno comunque anch’esse registrato un calo sostanziale rispetto ai picchi raggiunti nel corso della crisi (la disoccupazione di lunga durata aveva raggiunto un massimo del 19,9 % nel secondo trimestre 2014 e quella giovanile il 60,2 % nel febbraio 2013).

(5)

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha ufficialmente dichiarato l’epidemia di COVID-19 una pandemia mondiale, che rappresenta una grave emergenza di salute pubblica per i cittadini, le società e le economie e che causa un forte shock economico con gravi ripercussioni negative sulle prospettive macroeconomiche dell’Unione europea. La Grecia sarà probabilmente colpita in modo particolarmente severo, data la composizione settoriale della sua economia. Secondo le previsioni d’estate 2020 della Commissione, il rallentamento dell’economia potrebbe raggiungere il [X %] nel 2020 ma dovrebbe essere seguito da una rapida, per quanto incompleta, ripresa nel 2021. Le previsioni restano caratterizzate da un elevato livello di incertezza. La pandemia determinerà, con ogni probabilità, un aumento significativo del debito pubblico e invertirà in parte il calo della disoccupazione osservato negli anni precedenti. Un rapido ritorno alla crescita sarà fondamentale per prevenire gli effetti di isteresi e limitare l’impatto socioeconomico della crisi. La gravità della recessione rispecchia il grande peso economico del settore del turismo, penalizzato dalla grande incertezza che circonda la revoca delle restrizioni di viaggio. Anche i settori del trasporto marittimo e dei trasporti subiranno probabilmente una forte contrazione, di pari passo con la contrazione del commercio mondiale.

(6)

Da quando è scoppiata la pandemia, l’UE e i suoi Stati membri hanno adottato misure senza precedenti per proteggere le vite umane e i mezzi di sussistenza. In risposta alla pandemia di COVID-19, e nel quadro di un approccio coordinato a livello dell’Unione, la Grecia ha adottato tempestive misure di bilancio per aumentare la capacità del suo sistema sanitario, contenere la pandemia e fornire sostegno alle persone e ai settori che sono stati colpiti in modo particolare. L’UE ha sostenuto gli sforzi profusi a livello nazionale per fronteggiare la crisi sanitaria e attenuarne le ripercussioni sull’economia, liberando disponibilità di bilancio per la lotta contro il virus, attivando la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, avvalendosi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato e proponendo la creazione di un nuovo strumento per aiutare le persone a conservare il posto di lavoro, lo strumento di sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza («SURE»). In combinazione con le misure adottate dalla Banca centrale europea e dalla Banca europea per gli investimenti, la risposta dell’UE fornisce oltre 500 miliardi di euro a sostegno dei lavoratori e delle imprese. In tale contesto, il 27 maggio 2020 la Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di istituire un dispositivo per la ripresa e la resilienza allo scopo di fornire un sostegno significativo all’attuazione delle riforme e agli investimenti per rafforzare le economie degli Stati membri.

(7)

Le conseguenze a medio e lungo termine della pandemia di COVID-19 saranno determinate in misura decisiva dalla rapidità con cui le economie degli Stati membri si riprenderanno dalla crisi, la che dipenderà a sua volta dalle misure adottate dagli Stati membri, con il sostegno dell’UE, per attenuarne l’impatto socioeconomico. Come altri Stati membri, la Grecia dovrebbe beneficiare del pacchetto per la ripresa dell’UE, che contribuirà a finanziare riforme e investimenti fondamentali volti a stimolare il potenziale di crescita e ad accrescere la resilienza dell’economia. Ciò consentirà, a sua volta, di evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell’Unione.

(8)

La Commissione ha pubblicato la sesta valutazione nel quadro della sorveglianza rafforzata della Grecia (6) il 20 maggio 2020, nella quale ha concluso che, date le circostanze eccezionali createsi con la pandemia di COVID-19, la Grecia ha adottato i provvedimenti necessari a realizzare i propri impegni di riforma specifici. La valutazione ha tenuto conto dei notevoli sforzi profusi dalle autorità greche di concerto con le istituzioni europee e ha riconosciuto la necessità di dare precedenza alle politiche incentrate sull’attuazione di misure di emergenza in risposta alla pandemia. In questo contesto, la relazione ha riconosciuto che le misure di contenimento hanno avuto l’effetto collaterale di incidere negativamente sulla capacità di attuazione delle riforme durante il periodo di riferimento e ha rilevato che, in prospettiva futura e una volta avviata la ripresa, sarà fondamentale sostenere e, ove necessario, rafforzare lo slancio riformistico.

(9)

Alla luce dell’esame approfondito della Commissione del 2020 e sulla base di una valutazione della Commissione, il Consiglio ha esaminato il programma nazionale di riforma 2020 e il programma di stabilità 2020. Il Consiglio ha tenuto conto della necessità di far fronte alla pandemia e facilitare la ripresa economica come primo passo necessario per consentire un aggiustamento degli squilibri e ha raccomandato (7) alla Grecia di adottare tutte le misure necessarie ad affrontare efficacemente la pandemia, anche rafforzando la resilienza del sistema sanitario, istituire regimi di riduzione dell’orario lavorativo e un efficace sostegno all’attivazione per attenuare l’impatto della crisi a livello occupazionale e sociale, attuare misure volte a fornire liquidità e favorire gli investimenti pubblici e privati in una serie di settori prioritari di investimento, tra cui la transizione verde e digitale. Il Consiglio ha inoltre invitato le autorità a proseguire e completare le riforme in linea con gli impegni post-programma finalizzati a riavviare una ripresa economica sostenibile dopo l’allentamento graduale delle restrizioni imposte a causa della pandemia di COVID-19.

(10)

Dalla fine del programma del meccanismo europeo di stabilità il settore bancario greco è diventato più stabile e resiliente agli shock; tuttavia permangono rischi ereditati dal passato e vulnerabilità sottostanti significative, rafforzati dagli effetti negativi della pandemia di coronavirus. Benché le banche detengano una liquidità adeguata, rimane elevato il livello dei crediti deteriorati, che nel dicembre 2019 si attestavano a 68,5 miliardi di euro, pari al 40,6 % delle esposizioni lorde in bilancio verso i clienti (8). La pandemia potrebbe arrestare il graduale calo dello stock dei crediti deteriorati rispetto al picco di 107,2 miliardi di euro registrato nel marzo 2016 e ai 71,2 miliardi di euro di fine settembre 2019. Inoltre, l’attuale shock economico incide sulle strategie di riduzione dei crediti deteriorati delle banche e sul mercato secondario dei crediti deteriorati, come pure sull’attuazione del dispositivo Hercules a sostegno della cartolarizzazione di tali crediti, dopo il positivo completamento delle prime operazioni. La posizione patrimoniale delle banche greche è in linea con gli obblighi normativi ma è soggetta a un aumento dei requisiti di vigilanza e del fabbisogno di capitali per finanziare nel medio termine il processo di riduzione dell’indebitamento dovuto ai crediti deteriorati in un contesto di bassa redditività. Di conseguenza le banche greche sono particolarmente esposte al rischio di un aumento dei costi di finanziamento e a un nuovo deteriorarsi della qualità degli attivi a causa della pandemia. Le autorità stanno adottando misure per agevolare l’accesso ai finanziamenti per le imprese colpite, che integrano le iniziative a livello di banche commerciali e gestori. Si sono inoltre impegnate a progredire ulteriormente nelle riforme fondamentali del settore finanziario e a migliorare gli strumenti esistenti per la risoluzione dei crediti deteriorati in seguito all’impatto negativo della pandemia di COVID-19 sull’andamento delle iniziative di riforma in corso e passate. Tali riforme, come la revisione del regime frammentato di insolvenza, possono contribuire ad attenuare l’impatto a medio termine della crisi sull’indebitamento del settore privato.

(11)

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, la Grecia deve ancora risolvere notevoli problemi per quanto riguarda il contesto imprenditoriale e il sistema giudiziario. Le autorità continuano a lavorare per migliorare le condizioni del contesto normativo e stimolare la competitività, nonostante la ridefinizione delle priorità e le difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19. Se da un lato la Grecia ha compiuto progressi in ambiti quali la riduzione dei tempi necessari per registrare un’impresa e la tutela degli investitori di minoranza, dall’altro rimane ben lontana dai primi in classifica in diversi settori (ad esempio, l’esecuzione dei contratti, la registrazione degli immobili, la risoluzione delle insolvenze ecc.). La pandemia ha avuto un effetto di catalizzatore sul programma della governance digitale e le autorità si sono impegnate a intraprendere azioni supplementari per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico delle imprese e dei cittadini.

(12)

Dopo essere stata esclusa dai mercati finanziari nel 2010, dal luglio 2017 la Grecia può nuovamente contrarre prestiti su tali mercati attraverso l’emissione di titoli di Stato. I rendimenti dei titoli di Stato greci hanno cominciato a registrare una leggera riduzione dopo il positivo completamento del programma del MES nel 2018, per ridursi in modo significativo nel 2019. Dall’inizio della pandemia la Grecia ha emesso con successo sia buoni del Tesoro sia obbligazioni a lungo termine, il che indica un accesso costante al finanziamento sui mercati, anche se le condizioni di finanziamento rimangono esposte a un’elevata volatilità.

(13)

Per questi motivi, la Commissione conclude che sussistono tuttora le condizioni che hanno motivato l’attivazione della sorveglianza rafforzata a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 472/2013. In particolare, la Grecia continua ad essere esposta a rischi in termini di stabilità finanziaria che, se si dovessero concretizzare, potrebbero avere ripercussioni negative sugli altri Stati membri della zona euro. In caso di ricadute negative, queste potrebbero manifestarsi indirettamente incidendo sulla fiducia degli investitori e, di conseguenza, sui costi di rifinanziamento delle banche e degli emittenti sovrani in altri Stati membri della zona euro.

(14)

Pertanto, nel medio termine la Grecia deve continuare ad adottare misure per affrontare le cause, effettive o potenziali, delle difficoltà e attuare riforme strutturali a sostegno di una ripresa economica solida e sostenibile, al fine di alleviare gli effetti di diversi fattori ereditati dal passato. Tra questi si possono annoverare il grave e prolungato rallentamento dell’economia durante la crisi; l’entità dell’onere del debito della Grecia; le debolezze del suo settore finanziario; il permanere di legami relativamente forti tra il settore finanziario e le finanze pubbliche greche, anche sotto forma di proprietà statale; il rischio che gravi tensioni nell’uno o nell’altro settore si propaghino ad altri Stati membri, nonché l’esposizione degli Stati membri della zona euro al debito sovrano greco.

(15)

Al fine di affrontare i rischi residui e monitorare il rispetto degli impegni assunti per farvi fronte, appare necessario e opportuno prorogare la sorveglianza rafforzata della Grecia a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 472/2013.

(16)

Alla Grecia è stata data la possibilità di esprimere il proprio parere in merito alla valutazione della Commissione con lettera inviata il 24 giugno 2020. Nella risposta del 29 giugno 2020 la Grecia ha sostanzialmente condiviso la valutazione della Commissione - che costituisce la base per la proroga della sorveglianza rafforzata - in merito ai problemi economici che il paese si trova ad affrontare.

(17)

La Grecia continuerà a beneficiare di assistenza tecnica nell’ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali [di cui al regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (9)] e della pertinente legislazione successiva per l’elaborazione e l’attuazione delle riforme, così come per il proseguimento e il completamento delle principali riforme in linea con gli impegni politici soggetti a monitoraggio nell’ambito della sorveglianza rafforzata.

(18)

Nell’attuazione della sorveglianza rafforzata, la Commissione intende collaborare strettamente con il meccanismo europeo di stabilità, nel quadro del sistema di allarme rapido,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sorveglianza rafforzata della Grecia a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 472/2013, attivata con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1192, è prorogata per un ulteriore periodo di sei mesi a decorrere dal 21 agosto 2020.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2020

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

(2)  GU L 211 del 22.8.2018, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/338 della Commissione (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 17), decisione di esecuzione (UE) 2019/1287 della Commissione (GU L 202 del 31.7.2019, pag. 110) e decisione di esecuzione (UE) 2020/280 della Commissione (GU L 59 del 28.2.2020, pag. 9).

(4)  SWD(2020) 507 final.

(5)  COM(2020) 150 final.

(6)  Commissione europea: Relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia, maggio 2020, Institutional Paper 127, maggio 2020.

(7)  Raccomandazione del Consiglio, del 20 luglio 2020, sul programma nazionale di riforma 2020 della Grecia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 della Grecia.

(8)  Fonte: Banca di Grecia.

(9)  Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).


31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 248/24


DECISIONE (UE) 2020/1143 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 luglio 2020

che modifica la Decisione (UE) 2020/440 su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/36)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell’articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e all’articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)

Considerate le eccezionali circostanze economiche e finanziarie correlate alla diffusione della malattia causata dal coronavirus (COVID-19), il Consiglio direttivo ha istituito un nuovo programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica [Pandemic Emergency Purchase Programme] (PEPP) ai sensi della Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17)] (1). Il PEPP include tutte le categorie di attività idonee ai fini del programma ampliato di acquisto di attività (PAA) della Banca centrale europea che comprende il programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, il terzo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite, il programma di acquisto di titoli garantiti da attività e il programma di acquisto per il settore societario.

(2)

Il 4 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso, in linea con il proprio mandato di assicurare la stabilità dei prezzi, di rivedere talune delle caratteristiche strutturali del PEPP. Tali revisioni sono volte ad assicurare il necessario grado di accomodamento monetario e l’ordinata trasmissione della politica monetaria nel tempo, nei vari settori e paesi, contribuendo in tal modo a compensare il deterioramento eccezionalmente marcato e rapido correlato alla pandemia del profilo dell’inflazione attesa.

(3)

In particolare, il Consiglio direttivo ha deciso di incrementare la dotazione complessiva distinta del PEPP di 600 miliardi di euro a un totale di 1.350 miliardi di euro. In risposta alla revisione al ribasso dell’inflazione connessa alla pandemia nell’orizzonte di proiezione, l’espansione del PEPP allenterà ulteriormente l’orientamento generale della politica monetaria, sostenendo le condizioni di finanziamento nell’economia reale, specialmente per le imprese e le famiglie. Gli acquisti continueranno a essere effettuati in maniera flessibile nel corso del tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi. Ciò renderà possibile contrastare efficacemente i rischi per l’ordinata trasmissione della politica monetaria.

(4)

Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di estendere l’orizzonte degli acquisti netti nell’ambito del PEPP almeno sino alla fine di giugno 2021, o oltre, se necessario e, in ogni caso, finché il Consiglio direttivo non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus. L’estensione dell’orizzonte di acquisto minimo allinea la fase di acquisti netti con la durata prevista delle restrizioni più gravi dell’attività economica correlate alla COVID-19 e delle corrispondenti deboli pressioni inflazionistiche.

(5)

Per evitare il rischio di un inasprimento ingiustificato delle condizioni di finanziamento in un momento in cui è probabile che il recupero dallo shock causato dalla pandemia non sia ancora completo, il Consiglio direttivo ha deciso che il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEPP sarà integralmente reinvestito almeno sino alla fine del 2022 e ha inoltre deciso che, in ogni caso, la futura graduale riduzione del portafoglio del PEPP sarà gestita in modo tale da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/440 (BCE/2020/17),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione (UE) 2020/440 (BCE/2020/17)

La decisione (UE) 2020/440 (BCE/2020/17) è modificata come segue:

1.

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   L’Eurosistema istituisce il programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (“PEPP”) quale programma di acquisto distinto. La dotazione complessiva del PEPP è di 1.350 miliardi di euro. Il capitale rimborsato sui titoli in scadenza acquistati nel quadro del PEPP sarà reinvestito acquistando titoli di debito negoziabili idonei almeno sino alla fine del 2022. In ogni caso, la futura graduale riduzione del portafoglio del PEPP è gestita in modo tale da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria.»;

2.

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3.   Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di stabilire il ritmo appropriato e la composizione degli acquisti mensili del programma PEPP nell’ambito della totale dotazione complessiva di 1.350 miliardi di euro. In particolare, la ripartizione degli acquisti può essere adeguata nell’ambito del PEPP per consentire fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisto nel tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi.».

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 luglio 2020.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91, 25.3.2020, pag. 1).


RACCOMANDAZIONI

31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 248/26


RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1144 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2020

che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 giugno 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (1) («raccomandazione del Consiglio»). Il 16 luglio 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1052 del 16 luglio 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (2).

(2)

La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE a partire dal 1o luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell’allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e se del caso aggiornare l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell’UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio.

(3)

Nel frattempo si sono tenute discussioni nell’ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell’UE pertinenti, riguardo al riesame dell’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio. A seguito di tali discussioni l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, l’Algeria dovrebbe essere soppressa dall’elenco.

(4)

I controlli di frontiera sono nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 31 luglio 2020, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell’allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

(6)

La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6).

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (7), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, modificata dalla raccomandazione (UE) 2020/1052, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:

1)

al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.

Dal 31 luglio 2020 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell’allegato I.»

2)

L’allegato I è sostituito dal seguente:

«Allegato I

Paesi terzi i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l’UE

1.

AUSTRALIA

2.

CANADA

3.

GEORGIA

4.

GIAPPONE

5.

MAROCCO

6.

NUOVA ZELANDA

7.

RUANDA

8.

COREA DEL SUD

9.

THAILANDIA

10.

TUNISIA

11.

URUGUAY

12.

CINA (*)

»

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2020

Per il Consiglio

Il president

M. ROTH


(1)  GU L 208 I dell’1.7.2020, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.

(3)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(7)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(8)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(*)  fatta salva la conferma della reciprocità