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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolam£ento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione, dell’ 8 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell’Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione ( 1 ) |
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DECISIONI |
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RACCOMANDAZIONI |
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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/1 |
REGOLAM£ENTO DELEGATO (UE) 2020/1044 DELLA COMMISSIONE
dell’ 8 maggio 2020
che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell’Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 6, lettera b), e l’articolo 37, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le norme per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell’ambito della politica in materia di clima. Le disposizioni di tale meccanismo sono integralmente riprese nel regolamento (UE) 2018/1999 che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2021. Nell’ambito di tale meccanismo, è necessario adottare valori per i potenziali di riscaldamento globale e precisare le linee guida per gli inventari. |
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(2) |
Per quanto riguarda i potenziali di riscaldamento globale, la 1a riunione della Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («la convenzione UNFCC») che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici a seguito della 21a conferenza delle parti della convenzione UNFCC («l’accordo di Parigi») ha istituito una metrica comune per la conversione dei gas a effetto serra in CO2 equivalenti a fini della comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra. Tale metrica comune si basa sui valori del potenziale di riscaldamento globale stabiliti nella 5a relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) (3). I valori dei potenziali di riscaldamento globale dovrebbero tenere conto di tale metrica comune. |
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(3) |
È opportuno che le linee guida degli inventari dei gas a effetto serra siano precisate in funzione degli sviluppi internazionali. Oltre alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto delle modalità, delle procedure e delle linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell’azione e del sostegno di cui all’articolo 13 dell’accordo di Parigi stabilite nell’allegato della decisione 18/CMA.1 della Conferenza delle parti della convenzione UNFCC che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi («decisione 18/CMA.1»). Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a utilizzare il supplemento del 2013 sulle zone umide delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. |
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(4) |
Per assicurare la qualità dell’inventario dell’Unione è opportuno stabilire ulteriori obiettivi del programma dell’Unione di garanzia della qualità e controllo della qualità. |
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(5) |
Al fine di assicurare la completezza dell’inventario dell’Unione ai sensi della decisione 18/CMA.1, è necessario stabilire le metodologie e i dati che la Commissione utilizzerà in sede di elaborazione delle stime dei dati mancanti nell’inventario di uno Stato membro in conformità dell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999. |
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(6) |
Al fine di assicurare la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza dell’inventario dell’Unione, è necessario specificare il contenuto dei controlli iniziali effettuati sui dati degli inventari dei gas a effetto serra presentati dagli Stati membri. La valutazione dell’accuratezza nell’ambito dei controlli iniziali dovrebbe garantire che gli Stati membri non effettuino sistematicamente sovrastime o sottostime delle emissioni e degli assorbimenti effettivi in relazione alle categorie fondamentali dell’Unione. Inoltre, poiché la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo derivanti dal settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) è parte integrante della relazione sull’inventario dei gas a effetto serra a causa dell’inclusione del settore LULUCF nell’obiettivo climatico 2030, i controlli iniziali nel settore LULUCF dovrebbero essere allineati a quelli effettuati negli altri settori. Nel settore LULUCF, i dati relativi alle attività relativi all’uso del suolo e al cambiamento di uso del suolo comunicati possono essere confrontati con le informazioni ottenute dai programmi e dalle indagini dell’Unione e degli Stati membri, quali Copernicus e LUCAS. |
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(7) |
Le stime per completare i dati mancanti degli inventari nazionali per la compilazione dell’inventario dell’Unione sono elaborate conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra e non possono essere determinate senza applicare i valori per il potenziale di riscaldamento globale dei gas a effetto serra. Poiché le norme sui potenziali di riscaldamento globale, sulle linee guida per gli inventari e sul sistema di inventario dell’Unione sono sostanzialmente collegate, è opportuno includerle in un unico regolamento delegato. |
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(8) |
Al fine di garantire la coerenza con la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
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(9) |
A norma degli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1999, il regolamento (UE) n. 525/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione dell’articolo 7 che si applica alle relazioni contenenti i dati degli anni 2018, 2019 e 2020. Il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (4) dovrebbe pertanto essere abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021, ma i suoi articoli 6 e 7 dovrebbero continuare ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati necessari per il 2019 e il 2020, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle relazioni trasmesse dagli Stati membri contenenti i dati necessari per il 2021 e gli anni successivi.
Articolo 2
Potenziali di riscaldamento globale
Gli Stati membri e la Commissione utilizzano i potenziali di riscaldamento globale elencati nell’allegato I al fine di determinare e comunicare i dati degli inventari dei gas a effetto serra conformemente all’articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1999.
Articolo 3
Linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra
Gli Stati membri e la Commissione determinano gli inventari dei gas a effetto serra di cui all’articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente a:
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(a) |
le linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories); |
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(b) |
le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell’azione e del sostegno di cui all’articolo 13 dell’accordo di Parigi stabilite nell’allegato della decisione 18/CMA.1 della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi («decisione 18/CMA.1»). |
Articolo 4
Obiettivi del programma di garanzia della qualità e controllo della qualità
1. La Commissione gestisce, mantiene e si adopera per migliorare costantemente il sistema di inventario dell’Unione dei gas a effetto serra sulla base dei seguenti obiettivi del programma di garanzia della qualità e controllo della qualità intesi a:
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a) |
che l’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra sia completo, se del caso applicando la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, in consultazione con lo Stato membro interessato; |
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b) |
che il sistema di inventario dell’Unione dei gas a effetto serra presenti in modo trasparente i dati nazionali aggregati delle emissioni di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo, nonché una panoramica delle descrizioni metodologiche delle categorie fondamentali dell’Unione e che rifletta in modo trasparente il contributo degli Stati membri, in termini di emissioni per fonte e assorbimenti per pozzo, all’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra; |
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c) |
che il totale delle emissioni di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo dell’Unione per un determinato anno sia uguale alla somma delle emissioni di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo degli Stati membri comunicati a norma dell’articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1999 per lo stesso anno; |
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d) |
che l’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra contenga serie storiche coerenti delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo di tutti gli anni per i quali è stata effettuata la comunicazione. |
2. La Commissione e gli Stati membri migliorano, ove possibile, la comparabilità degli inventari nazionali dei gas a effetto serra ricercando sinergie tra i metodi, i dati relativi alle attività, le abbreviazioni e l’assegnazione delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo degli Stati membri.
3. Gli obiettivi del programma di garanzia della qualità e controllo della qualità dell’inventario dell’Unione integrano gli obiettivi dei programmi di garanzia della qualità e controllo della qualità attuati dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri assicurano la qualità dei dati relativi alle attività, dei fattori di emissione e di altri parametri utilizzati per i rispettivi inventari nazionali dei gas ad effetto serra.
Articolo 5
Completamento dei dati
1. Le stime elaborate dalla Commissione per completare l’inventario dei gas a effetto serra di uno Stato membro, di cui all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, si fondano sui metodi e sui dati seguenti:
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a) |
se nel precedente anno di comunicazione lo Stato membro ha presentato una serie storica coerente di stime per la pertinente categoria di fonti e:
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(b) |
se la stima delle emissioni per fonte o degli assorbimenti per pozzo per la categoria interessata è stata oggetto di correzioni tecniche in conformità dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 nell’ultima revisione precedente la trasmissione e lo Stato membro non ha presentato una nuova stima riveduta, le stime si ricavano applicando il metodo utilizzato dal gruppo di esperti incaricati della revisione tecnica per calcolare la correzione tecnica; |
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(c) |
se non è disponibile una serie storica coerente delle stime comunicate per la categoria di fonti pertinente, le stime si ricavano applicando metodi di stima coerenti con il parere tecnico sul completamento dei dati di cui alla sezione 2.2.3 delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (vol. 1). |
2. La Commissione prepara le stime di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo dell’anno di comunicazione in consultazione e stretta cooperazione con lo Stato membro.
3. Lo Stato membro utilizza le stime di cui al paragrafo 1 per la presentazione degli inventari nazionali al segretariato della convenzione UNFCC a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.
Articolo 6
Controlli iniziali
I controlli iniziali effettuati dalla Commissione a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 possono comprendere:
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a) |
una valutazione volta a determinare se lo Stato membro comunichi tutte le categorie necessarie secondo le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell’azione e del sostegno di cui all’articolo 13 dell’accordo di Parigi stabilite nell’allegato della decisione 18/CMA.1 e tutti i gas a effetto serra di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1999; |
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b) |
una valutazione della coerenza delle serie storiche dei dati delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo; |
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c) |
una valutazione volta a determinare se i fattori di emissione impliciti nei diversi Stati membri sono comparabili tenendo conto dei fattori di emissione predefiniti dell’IPCC per circostanze nazionali differenti; |
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d) |
una valutazione dell’uso della dicitura «Non stimato» se esistono metodologie IPCC di livello 1 e se l’uso della dicitura non è giustificato in conformità del punto 32 dell’allegato della decisione 18/CMA.1; |
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e) |
un’analisi dei ricalcoli effettuati per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra che stabilisca anche se i ricalcoli sono basati su modifiche metodologiche; |
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f) |
un raffronto tra le emissioni verificate di gas a effetto serra comunicate nel quadro del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea e le emissioni di gas a effetto serra comunicate a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999; |
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g) |
un raffronto tra i risultati ottenuti con l’approccio di riferimento di Eurostat e quelli ottenuti con l’approccio di riferimento degli Stati membri; |
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h) |
un raffronto tra i risultati ottenuti con l’approccio settoriale di Eurostat e quelli ottenuti con l’approccio settoriale degli Stati membri; |
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i) |
una valutazione volta a stabilire se lo Stato membro abbia attuato quanto emerso dai precedenti controlli iniziali e revisioni dell’Unione, nonché le raccomandazioni formulate in esito alle revisioni della convenzione UNFCC; |
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j) |
una valutazione dell’accuratezza delle stime degli Stati membri delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo in relazione alle categorie fondamentali dell’Unione; |
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k) |
una valutazione della trasparenza e della completezza delle descrizioni metodologiche comunicate dagli Stati membri per le categorie fondamentali dell’Unione; |
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l) |
una valutazione del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo derivanti dal settore dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) a norma dell’allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999, compresa l’assegnazione delle categorie fondamentali, il metodo per livello applicato, e un raffronto tra i dati relativi alle attività d’uso del suolo e cambiamento di uso del suolo comunicati e le informazioni ottenute dai programmi e dalle indagini dell’Unione e degli Stati membri. |
Articolo 7
Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021, fatta salva la disposizione transitoria di cui all’articolo 8 del presente regolamento.
Articolo 8
Disposizione transitoria
In deroga all’articolo 7 del presente regolamento, gli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) n. 666/2014 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati necessari per gli anni 2019 e 2020.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
(3) Appendice 8.A, tabella 8.A.1, colonna «GWP 100-year», della relazione « Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change », pag. 731; disponibile all’indirizzo https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/
(4) Regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 26).
(5) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).
ALLEGATO
POTENZIALI DI RISCALDAMENTO GLOBALE
|
Acronimo, nome comune o nome chimico |
Potenziale di riscaldamento globale |
|
Biossido di carbonio (CO2) |
1 |
|
Metano (CH4) |
28 |
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Ossido di azoto (N2O) |
265 |
|
Esafluoruro di zolfo (SF6) |
23 500 |
|
Trifluoruro di azoto (NF3) |
16 100 |
|
Idrofluorocarburi (HFC): |
|
|
HFC-23 CHF3 |
12 400 |
|
HFC-32 CH2F2 |
677 |
|
HFC-41 CH3F |
116 |
|
HFC-125 CHF2CF3 |
3 170 |
|
HFC-134 CHF2CHF2 |
1 120 |
|
HFC-134a CH2FCF3 |
1 300 |
|
HFC-143 CH2FCHF2 |
328 |
|
HFC-143a CH3CF3 |
4 800 |
|
HFC-152 CH2FCH2F |
16 |
|
HFC-152a CH3CHF2 |
138 |
|
HFC-161 CH3CH2F |
4 |
|
HFC-227ea CF3CHFCF3 |
3 350 |
|
HFC-236cb CF3CF2CH2F |
1 210 |
|
HFC-236ea CF3CHFCHF2 |
1 330 |
|
HFC-236fa CF3CH2CF3 |
8 060 |
|
HFC-245fa CHF2CH2CF3 |
858 |
|
HFC-245ca CH2FCF2CHF2 |
716 |
|
HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 |
804 |
|
HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 o (C5H2F10) |
1 650 |
|
Perfluorocarburi (PFC): |
|
|
PFC-14, perfluorometano, CF4 |
6 630 |
|
PFC-116, perfluoroetano, C2F6 |
11 100 |
|
PFC-218, perfluoropropano, C3F8 |
8 900 |
|
PFC-318, perfluorociclobutano, c-C4F8 |
9 540 |
|
Perfluorociclopropano, c-C3F6 |
9 200 |
|
PFC-3-1-10, perfluorobutano, C4F10 |
9 200 |
|
PFC-4-1-12, perfluoropentano, C5F12 |
8 550 |
|
PFC-5-1-14, perfluoroesano, C6F14 |
7 910 |
|
PFC-9-1-18, C10F18 |
7 190 |
|
17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1045 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2020
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera greca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo da parte di navi battenti bandiera greca o immatricolate in Grecia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020. |
|
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2020 alla Grecia per lo stock di tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera greca o immatricolate in Grecia sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).
ALLEGATO
|
n. |
08/TQ/123 |
|
Stato membro |
Grecia |
|
Stock |
BFT/AE45WM |
|
Specie |
Tonno rosso (Thunnus thynnus) |
|
Zona |
Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo |
|
Data di chiusura |
22.6.2020 alle 24:00 |
|
17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1046 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2020
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno rosso in specifici arcipelaghi per le navi adibite alla pesca artigianale battenti bandiera greca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di tonno rosso in specifici arcipelaghi da parte di navi adibite alla pesca artigianale battenti bandiera greca o immatricolate in Grecia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020. |
|
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2020 alla Grecia per lo stock di tonno rosso in specifici arcipelaghi di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi adibite alla pesca artigianale battenti bandiera greca o immatricolate in Grecia sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle suddette navi adibite alla pesca artigianale dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2020
Per la Commissione
A nome della president
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).
ALLEGATO
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N. |
07/TQ/123 |
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STATO MEMBRO |
Grecia (navi adibite alla pesca artigianale) |
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STOCK |
BFT/AVARCH |
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SPECIE |
Tonno rosso (Thunnus thynnus) |
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ZONA |
Specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera) |
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DATA DI CHIUSURA |
17.6.2020, ore 24:00 |
DECISIONI
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17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/12 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1047 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
che permette al Portogallo di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L’azoto è incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso. |
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(2) |
A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi» (2). I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui il Portogallo, e sono forniti in bombole per gas (3). |
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(3) |
L’azoto può essere generato anche in situ dall’aria ambiente. L’uso dell’azoto generato in situ non è attualmente approvato nell’Unione e il principio attivo non figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell’elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (4). |
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(4) |
L’11 febbraio 2020, a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il Portogallo ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall’aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»). |
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(5) |
Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così il patrimonio culturale a serio rischio. |
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(6) |
L’azoto generato in situ è usato per creare un’atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, destinata al controllo degli organismi nocivi per il patrimonio culturale. L’azoto è separato dall’aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell’atmosfera è aumentata al 99 % circa e, di conseguenza, l’ossigeno si esaurisce quasi completamente. L’umidità dell’azoto pompato nell’area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell’oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento. |
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(7) |
Come indicato nella domanda, negli ultimi decenni lo sviluppo dei trattamenti anossici con azoto per il trattamento di oggetti del patrimonio culturale ha consentito alle istituzioni culturali (musei, archivi, biblioteche, centri di conservazione e di restauro ecc.) di abbandonare l’uso delle sostanze altamente tossiche impiegate in precedenza. |
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(8) |
Secondo le informazioni trasmesse dal Portogallo, l’uso di azoto generato in situ sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle istituzioni culturali senza alterare le caratteristiche macroscopiche e molecolari degli oggetti. Tale tecnica può essere impiegata per il trattamento di materiali particolarmente sensibili, quali oggetti del patrimonio etnografico, mummie e arte contemporanea, ai fini della conservazione degli stessi. |
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(9) |
Il metodo dell’anossia o dell’atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali – Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l’azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia. |
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(10) |
Sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali raggi gamma, shock termico (ad alte o basse temperature) e microonde. È possibile altresì usare altri principi attivi a tali fini. Tuttavia, secondo il Portogallo, tutte queste tecniche presentano limiti relativamente ai tipi di materiali sui quali possono essere applicate. |
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(11) |
Come indicato nella domanda, le istituzioni culturali non utilizzano quasi mai altri principi attivi a causa del loro profilo di pericolosità. Dopo il trattamento con tali sostanze, infatti, i residui presenti sugli oggetti trattati possono essere progressivamente rilasciati nell’ambiente, il che comporta un rischio per la salute umana. Tale aspetto è di particolare rilevanza per le istituzioni culturali che sono aperte al pubblico. |
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(12) |
Secondo le informazioni fornite dal Portogallo, i processi di shock termico (congelamento o trattamenti termici) comportano effetti indesiderati per diversi materiali. L’aumento o la diminuzione della temperatura possono provocare danni irreversibili ai beni culturali, e in particolare alle componenti organiche. I processi termici risultano generalmente non idonei al trattamento di dipinti, oggetti policromi con leganti proteici, a cera o ad olio, in quanto durante il trattamento le proprietà di tali materiali che dipendono dalla temperatura possono subire variazioni, causando danni irreversibili agli oggetti. Le alte temperature possono altresì ammorbidire le colle in oggetti incollati e provocare la contrazione di materiali quali il cuoio e la pergamena. |
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(13) |
Secondo le informazioni contenute nella domanda, l’uso dell’azoto contenuto in bombole non costituisce un’alternativa appropriata per le istituzioni culturali, in quanto presenta svantaggi pratici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un magazzino separato. Inoltre il limite di carico dei pavimenti di alcuni edifici museali storici potrebbe essere superato a causa del peso del numero di bombole necessarie. I trattamenti con azoto contenuto in bombole genererebbero inoltre costi elevati per le istituzioni culturali. |
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(14) |
Secondo quanto indicato nella domanda, negli ultimi decenni molte istituzioni culturali hanno investito nella costruzione di camere di trattamento e nell’acquisto di generatori di azoto. Grazie alla versatilità e all’idoneità al trattamento di tutti i materiali, i trattamenti anossici con azoto generato in situ sono ampiamente usati per la conservazione del patrimonio culturale. |
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(15) |
Chiedere alle istituzioni culturali di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi – ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici –, invece di usare una sola tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per le istituzioni culturali, per le quali diventerebbe pertanto più complicato conseguire l’obiettivo di abbandonare l’uso dei principi attivi più pericolosi nella gestione integrata dei parassiti. |
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(16) |
In varie riunioni (5) del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 hanno avuto luogo discussioni relative a un’eventuale deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’azoto generato in situ. |
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(17) |
Inoltre, su richiesta della Commissione e a seguito della prima, analoga, domanda di deroga per prodotti a base di azoto generato in situ presentata dall’Austria, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimere la loro opinione. La grande maggioranza delle 1 487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare certi materiali; l’uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell’ambiente; l’uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo dell’umidità relativa nell’area di trattamento, necessario per il trattamento di alcuni materiali. |
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(18) |
Due organizzazioni internazionali che rappresentano musei e siti del patrimonio culturale – il Consiglio internazionale dei musei e il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti – hanno espresso l’intenzione di presentare una domanda di inscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, che permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, la valutazione di tale richiesta, l’iscrizione della sostanza nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e l’ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tempo. |
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(19) |
Dalla domanda emerge che attualmente non sono disponibili alternative appropriate in Portogallo, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi pratici o dovuti alla non idoneità al trattamento di tutti i materiali. |
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(20) |
Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che l’azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale in Portogallo e che non sono disponibili alternative appropriate. Al Portogallo dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale. |
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(21) |
La possibile iscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Portogallo può autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19).
(3) Elenco dei prodotti autorizzati disponibile all’indirizzo https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products.
(4) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(5) 83a, 84a, 85a e 86a riunione del gruppo di esperti della Commissione di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l’attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012, tenutesi rispettivamente a maggio, luglio, settembre e novembre del 2019. I verbali delle riunioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0.
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17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1048 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
che permette all’Austria di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale
[notificata con il numero C(2020)4724]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L’azoto è incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi» (2). I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui l’Austria, e sono forniti in bombole per gas (3). |
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(3) |
L’azoto può essere generato anche in situ dall’aria ambiente. L’uso dell’azoto generato in situ non è attualmente approvato nell’Unione e il principio attivo non figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell’elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (4). |
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(4) |
Il 26 giugno 2019, a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’Austria ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall’aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»). Con lettera del 3 settembre 2019 l’Austria ha fornito ulteriori informazioni sull’uso di azoto generato in situ da parte dei musei e sull’assenza di alternative appropriate. |
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(5) |
Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così a serio rischio il patrimonio culturale. |
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(6) |
L’azoto generato in situ è usato per creare un’atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, per il controllo degli organismi nocivi al patrimonio culturale. L’azoto è separato dall’aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell’atmosfera è aumentata al 99 % circa e, di conseguenza, l’ossigeno si esaurisce quasi completamente. L’umidità dell’azoto pompato nell’area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell’oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento. |
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(7) |
Secondo le informazioni trasmesse dall’Austria, l’uso di azoto generato in situ sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle collezioni ed esposizioni museali e nei siti del patrimonio culturale senza danneggiarli, ed è efficace nei confronti di tutti gli organismi noti nocivi al patrimonio culturale, in tutte le fasi di sviluppo. |
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(8) |
Il metodo dell’anossia o dell’atmosfera modificata o controllata è elencato nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali — Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l’azoto è descritto in tale norma come il metodo più usato per generare l’anossia. |
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(9) |
Sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali il trattamento a bassa temperatura, il trattamento termico e il trattamento ad aria calda con umidità controllata. È possibile altresì usare altri principi attivi biocidi. Tuttavia, secondo l’Austria, tutte queste tecniche presentano limiti in termini di potenziali danni a determinati materiali durante il trattamento e pertanto nessuna può essere utilizzata da sola per il trattamento di tutti i tipi e le combinazioni di materiali. |
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(10) |
Secondo le informazioni trasmesse dall’Austria, i processi termici, vale a dire il congelamento o i trattamenti termici, non sono adatti al trattamento di una varietà di oggetti, tra cui dipinti, oggetti policromi con leganti a cera, olio o proteici, oggetti incollati, oggetti di pelle o pergamena, materiali fotografici, oggetti nuovi di legno non trattato, oggetti recentemente restaurati e oggetti sotto tensione. Inoltre, a causa della diversa conduttività termica ed espansione termica dei diversi materiali, la sollecitazione meccanica causata dalla dilatazione può mettere a rischio oggetti fragili costituiti da materiali misti. |
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(11) |
La domanda dimostra che l’uso di biocidi contenenti altri principi attivi disponibili sul mercato in Austria può modificare chimicamente gli oggetti e danneggiarli, a seconda della sensibilità dei materiali. |
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(12) |
Allo stesso tempo, nel contesto di una gestione integrata dei parassiti per la tutela del patrimonio culturale, i musei intendono abbandonare l’uso di principi attivi più pericolosi. |
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(13) |
Secondo le informazioni contenute nella domanda, l’uso dell’azoto contenuto nelle bombole non costituisce un’alternativa appropriata per i musei e i siti del patrimonio culturale, in quanto presenta svantaggi pratici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un deposito separato. Inoltre, secondo le informazioni contenute nella domanda, il limite di carico dei pavimenti di alcuni edifici museali storici potrebbe essere superato a causa del peso del numero di bombole necessario. |
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(14) |
Chiedere ai musei e ai siti del patrimonio culturale di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi — ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici —, invece di usare una tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per i musei e i siti del patrimonio culturale e renderebbe loro più complicato raggiungere l’obiettivo di abbandonare l’uso dei principi attivi più pericolosi nella gestione integrata dei parassiti. |
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(15) |
In varie riunioni (5) del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 hanno avuto luogo discussioni relative a un’eventuale deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’azoto generato in situ. |
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(16) |
Inoltre, su richiesta della Commissione, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimere il loro punto di vista. La grande maggioranza delle 1 487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare certi materiali; l’uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell’ambiente; l’uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo dell’umidità relativa nell’area di trattamento, necessario per il trattamento di alcuni materiali. |
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(17) |
Due organizzazioni internazionali che rappresentano musei e siti del patrimonio culturale — Consiglio internazionale dei musei e Consiglio internazionale per i monumenti e i siti — hanno espresso l’intenzione di presentare una domanda di inscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, che permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, l’esecuzione della valutazione di tale richiesta, l’iscrizione della sostanza nell’allegato I e l’ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tempo. |
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(18) |
La domanda e le ulteriori informazioni presentate dall’Austria mostrano che attualmente non sono disponibili alternative appropriate in Austria, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi sia in termini di non idoneità al trattamento di tutti i materiali sia in termini pratici. |
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(19) |
Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che l’azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale in Austria e che non sono disponibili alternative appropriate. All’Austria dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale. |
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(20) |
La possibile iscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Austria può autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 2
L’Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19).
(3) Elenco dei prodotti autorizzati disponibile all’indirizzo https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products.
(4) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(5) 83a, 84a, 85a e 86a riunione del gruppo di esperti della Commissione di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l’attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012, tenutesi rispettivamente a maggio, luglio, settembre e novembre del 2019. I verbali delle riunioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0
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17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/18 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1049 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
che permette alla Francia di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale
[notificata con il numero C(2020) 4715]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale rispetto ad altre sostanze chimiche più pericolose. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L’azoto è incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso. |
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(2) |
A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’azoto è approvato anche come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi» (2). I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui la Francia, e sono forniti in bombole per gas (3). |
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(3) |
L’azoto può essere generato anche in situ dall’aria ambiente. L’uso dell’azoto generato in situ non è attualmente approvato nell’Unione e il principio attivo non figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell’elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (4). |
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(4) |
Il 14 gennaio 2020, a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall’aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»). |
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(5) |
Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così il patrimonio culturale a serio rischio. |
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(6) |
L’azoto generato in situ è usato per creare un’atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, destinata al controllo degli organismi nocivi per il patrimonio culturale. L’azoto è separato dall’aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell’atmosfera è aumentata al 99 % circa e, di conseguenza, l’ossigeno si esaurisce quasi completamente. L’umidità dell’azoto pompato nell’area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell’oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento. |
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(7) |
Secondo le informazioni trasmesse dalla Francia, l’uso di azoto generato in situ sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle collezioni ed esposizioni museali e nei siti del patrimonio culturale senza danneggiarli, e a un costo ragionevole. |
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(8) |
Il metodo dell’anossia o dell’atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali — Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l’azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia. |
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(9) |
Sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali i raggi gamma, i trattamenti a basse temperature e i trattamenti termici. È possibile altresì usare altri principi attivi. Tuttavia, secondo la Francia, ognuna di queste tecniche presenta limiti relativi ai potenziali danni che determinati materiali potrebbero subire durante il trattamento e pertanto nessuna può essere utilizzata da sola per il trattamento di tutti i tipi e di tutte le combinazioni di materiali. |
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(10) |
Secondo le informazioni fornite dalla Francia, sussistono dubbi in merito all’idoneità della tecnica della disinfestazione criogenica per tutte le collezioni di belle arti e arti decorative. Se impiegata su opere in materiali laminati (opere dipinte, verniciate o cerate, opere intarsiate o con intarsi tessili) questa tecnica può comportare il rischio di danneggiare tali oggetti. Tuttavia nella conservazione del patrimonio culturale catalogato nell’inventario nazionale non si può lasciare adito a dubbi, conformemente alle politiche nazionali di conservazione applicabili agli istituti che curano collezioni pubbliche. |
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(11) |
Come indicato nella domanda, le tecniche di disinfestazione ad alta temperatura non sono molto usate dagli istituti di tutela del patrimonio culturale. Come nel caso della disinfestazione criogenica, sussistono preoccupazioni circa l’impatto del trattamento termico sui materiali stratificati. Il trattamento termico comporta inoltre ulteriori rischi legati alla perdita di adesione dei materiali adesivi, al rammollimento degli elementi contenenti cera e all’affioramento di sostanze chimiche usate in precedenza, con conseguente apparizione di macchie sulla superficie degli oggetti. |
|
(12) |
Secondo le informazioni contenute nella domanda, la tecnica dei raggi gamma richiede attrezzature specifiche che soddisfino particolari requisiti in materia di sicurezza e, di conseguenza, competenze avanzate. Si tratta pertanto di una tecnica costosa e difficile da impiegare. Tale tecnica non è inoltre adatta ai materiali trasparenti o traslucidi, che tendono a opacizzarsi o a cambiare colore se sottoposti a raggi gamma. |
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(13) |
Dalla domanda emerge che l’uso di biocidi contenenti altri principi attivi disponibili sul mercato in Francia lascia residui sulle opere trattate, che possono essere progressivamente rilasciati nell’ambiente, il che può comportare un rischio per la salute umana. Inoltre tali sostanze presentano svantaggi significativi in termini di conservazione fisica delle opere culturali, dal momento che molte di esse possono provocare cambiamenti di colore, essudazioni oleose o vischiose, cristallizzazioni delle superfici o alterazioni del DNA di materiali di origine animale. |
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(14) |
Negli ultimi decenni, nell’ambito della gestione integrata dei parassiti per la protezione dei beni culturali, un numero crescente di istituti di tutela del patrimonio culturale ha cercato soluzioni per abbandonare l’uso di sostanze chimiche potenzialmente pericolose a favore di tecniche, come l’anossia, che sono più delicate sugli oggetti delle collezioni del patrimonio culturale e meno dannose per gli addetti che vi lavorano. |
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(15) |
Secondo le informazioni contenute nella domanda, l’uso dell’azoto contenuto nelle bombole non costituisce un’alternativa appropriata per i musei e i siti del patrimonio culturale, in quanto presenta svantaggi pratici ed economici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un magazzino separato. La conservazione di un gran numero di bombole presenta dei rischi per la sicurezza dovuti alla presenza di gas sotto pressione. I trattamenti anossici con azoto generato in situ comportano costi inferiori per gli istituti di tutela del patrimonio culturale rispetto all’uso di azoto in bombole. Al di là dell’investimento iniziale per la camera di trattamento e per il generatore di azoto in situ, tale tecnica non genera nessun altro costo. |
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(16) |
Chiedere ai musei e ai siti del patrimonio culturale di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi — ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici —, invece di usare una sola tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per i musei e i siti del patrimonio culturale, per i quali diventerebbe pertanto più complicato conseguire l’obiettivo di abbandonare l’uso dei principi attivi più pericolosi nella gestione integrata dei parassiti. |
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(17) |
In varie riunioni (5) del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 hanno avuto luogo discussioni relative a un’eventuale deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’azoto generato in situ. |
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(18) |
Inoltre, su richiesta della Commissione e a seguito della prima, analoga, domanda di deroga per prodotti a base di azoto generato in situ presentata dall’Austria, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimere la loro opinione. La grande maggioranza delle 1 487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare certi materiali; l’uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell’ambiente; l’uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo dell’umidità relativa nell’area di trattamento, necessario per il trattamento di alcuni materiali. |
|
(19) |
Due organizzazioni internazionali che rappresentano musei e siti del patrimonio culturale — il Consiglio internazionale dei musei e il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti — hanno espresso l’intenzione di presentare una domanda di inscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, che permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, la valutazione di tale richiesta, l’iscrizione della sostanza nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e l’ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tempo. |
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(20) |
Dalla domanda emerge che attualmente non sono disponibili alternative appropriate in Francia, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi pratici o dovuti alla non idoneità al trattamento di tutti i materiali. |
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(21) |
Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che l’azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale in Francia e che non sono disponibili alternative appropriate. Alla Francia dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale. |
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(22) |
La possibile iscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Francia può autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19).
(3) Elenco dei prodotti autorizzati disponibile all’indirizzo https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products
(4) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(5) 83a, 84a, 85a e 86a riunione dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l’attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012, tenutesi rispettivamente a maggio, luglio, settembre e novembre del 2019. I verbali delle riunioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0
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17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/21 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1050 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
che permette alla Spagna di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L’azoto è incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso. |
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(2) |
A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi» (2). I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui la Spagna, e sono forniti in bombole per gas (3). |
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(3) |
L’azoto può essere generato anche in situ dall’aria ambiente. L’uso dell’azoto generato in situ non è attualmente approvato nell’Unione e il principio attivo non figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell’elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (4). |
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(4) |
Il 19 novembre 2019, a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Spagna ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall’aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»). |
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(5) |
Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così il patrimonio culturale a serio rischio. |
|
(6) |
L’azoto generato in situ è usato per creare un’atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, destinata al controllo degli organismi nocivi per il patrimonio culturale. L’azoto è separato dall’aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell’atmosfera è aumentata al 99 % circa e, di conseguenza, l’ossigeno si esaurisce quasi completamente. L’umidità dell’azoto pompato nell’area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell’oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento. |
|
(7) |
Come indicato nella domanda, negli ultimi decenni lo sviluppo dei trattamenti anossici con azoto per il trattamento di oggetti del patrimonio culturale ha consentito alle istituzioni culturali (musei, archivi, biblioteche, centri di conservazione e di restauro ecc.) di abbandonare l’uso delle sostanze altamente tossiche impiegate in precedenza. |
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(8) |
Secondo le informazioni trasmesse dalla Spagna, l’uso di azoto generato in situ sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle istituzioni culturali senza alterare le caratteristiche macroscopiche e molecolari degli oggetti. Tale tecnica può essere impiegata per il trattamento di materiali particolarmente sensibili, quali oggetti del patrimonio etnografico, mummie e arte contemporanea, ai fini della conservazione degli stessi. |
|
(9) |
Il metodo dell’anossia o dell’atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali – Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l’azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia. |
|
(10) |
Sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali raggi gamma, shock termico (ad alte o basse temperature) e microonde. È possibile altresì usare altri principi attivi a tali fini. Tuttavia, secondo la Spagna, ognuna di queste tecniche presenta limiti relativamente ai tipi di materiali sui quali possono essere applicate. |
|
(11) |
Come indicato nella domanda, le istituzioni culturali non utilizzano quasi mai altri principi attivi a causa del loro profilo di pericolosità. Dopo il trattamento con tali sostanze, infatti, i residui presenti sugli oggetti trattati possono essere progressivamente rilasciati nell’ambiente, il che comporta un rischio per la salute umana. Tale aspetto è di particolare rilevanza per le istituzioni culturali che sono aperte al pubblico. |
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(12) |
Secondo la domanda, l’uso di raggi gamma su oggetti quali le mummie o gli oggetti conservati nei musei di storia naturale potrebbe alterarne il DNA, mentre ai fini di ulteriore studio e analisi è necessario che il materiale genetico di tali oggetti resti intatto. L’uso di raggi gamma richiederebbe inoltre l’installazione di impianti radioattivi speciali, l’allestimento degli spazi con attrezzature specifiche per soddisfare i requisiti di sicurezza e la formazione e il monitoraggio del personale esposto alle radiazioni ionizzanti. Tali misure sono difficilmente attuabili nelle istituzioni culturali. |
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(13) |
Secondo le informazioni contenute nella domanda, i processi di shock termico (congelamento o trattamenti termici) comportano effetti indesiderati per diversi materiali. I trattamenti ad alte temperature possono modificare la superficie dei materiali organici, ammorbidire le colle o cristallizzare i lipidi. Secondo la Spagna, i trattamenti ad alte temperature trovano scarsa applicazione nel settore della conservazione del patrimonio culturale, dal momento che molti dei materiali che si trovano in beni culturali mobili sono di natura lipidica o proteica (per esempio, dipinti ad olio, tempere, sculture di cera). Inoltre un aumento della temperatura potrebbe provocare reazioni chimiche indesiderate. Analogamente i trattamenti a basse temperature potrebbero intaccare i trattamenti e i rivestimenti superficiali degli oggetti e generare condensa all’interno degli spazi adibiti al trattamento. |
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(14) |
Come indicato nella domanda, i trattamenti a microonde possono generare calore, provocando alterazioni microscopiche e macroscopiche nei beni culturali. |
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(15) |
Secondo le informazioni contenute nella domanda, l’uso dell’azoto contenuto in bombole non costituisce un’alternativa appropriata per le istituzioni culturali, in quanto presenta svantaggi pratici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un magazzino separato. I trattamenti con azoto contenuto in bombole genererebbero inoltre costi elevati per le istituzioni culturali. |
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(16) |
Come indicato nella domanda, negli ultimi decenni molte istituzioni culturali hanno investito nella costruzione di camere di trattamento e nell’acquisto di generatori di azoto. Grazie alla loro versatilità e idoneità al trattamento di tutti i materiali, i trattamenti anossici con azoto generato in situ sono ampiamente usati nella conservazione del patrimonio culturale. |
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(17) |
Chiedere alle istituzioni culturali di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi – ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici –, invece di usare una sola tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per le istituzioni culturali, per le quali diventerebbe pertanto più complicato conseguire l’obiettivo di abbandonare l’uso dei principi attivi più pericolosi nella gestione integrata dei parassiti. Inoltre gli investimenti precedentemente effettuati per l’acquisizione di strutture e attrezzature per i trattamenti anossici con azoto generato in situ andrebbero persi. |
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(18) |
In varie riunioni (5) del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 hanno avuto luogo discussioni relative a un’eventuale deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’azoto generato in situ. |
|
(19) |
Inoltre, su richiesta della Commissione e a seguito della prima, analoga, domanda di deroga per prodotti a base di azoto generato in situ presentata dall’Austria, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimere la loro opinione. La grande maggioranza delle 1 487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare certi materiali; l’uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell’ambiente; l’uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo dell’umidità relativa nell’area di trattamento, necessario per il trattamento di alcuni materiali. |
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(20) |
Due organizzazioni internazionali che rappresentano musei e siti del patrimonio culturale – il Consiglio internazionale dei musei e il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti – hanno espresso l’intenzione di presentare una domanda di inscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, che permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, la valutazione di tale richiesta, l’iscrizione della sostanza nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e l’ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tempo. |
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(21) |
Dalla domanda emerge che attualmente non sono disponibili alternative appropriate in Spagna, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi pratici o dovuti alla non idoneità al trattamento di tutti i materiali. |
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(22) |
Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che l’azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale in Spagna e che non sono disponibili alternative appropriate. Alla Spagna dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale. |
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(23) |
La possibile iscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Spagna può autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19).
(3) Elenco dei prodotti autorizzati disponibile all’indirizzo: https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products
(4) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(5) 83a, 84a, 85a e 86a riunione del gruppo di esperti della Commissione di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l’attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012, tenutesi rispettivamente a maggio, luglio, settembre e novembre del 2019. I verbali delle riunioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/health/biocides/events_it
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17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/24 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1051 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2020
che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
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(1) |
Il 18 dicembre 2019 la Commissione ha annunciato la riapertura dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese pubblicando un avviso di riapertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di riapertura»). |
|
(2) |
La Commissione ha riaperto l’inchiesta a seguito di una domanda presentata da otto produttori dell’Unione («i richiedenti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati lavori di ghisa. La domanda conteneva elementi di prova indicanti che, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale e a seguito dell’istituzione dei dazi antidumping provvisori, i prezzi all’esportazione cinesi di determinati lavori di ghisa erano diminuiti e vi erano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita sul mercato dell’Unione. Questi elementi di prova sono stati giudicati sufficienti a giustificare la riapertura dell’inchiesta. |
|
(3) |
Nell’avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato i richiedenti, i produttori esportatori noti e gli importatori noti nonché le autorità della Repubblica popolare cinese riguardo all’apertura della nuova inchiesta antiassorbimento e li ha invitati a partecipare. |
2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
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(4) |
Con lettera del 15 maggio 2020 i richiedenti hanno informato la Commissione di aver ritirato la domanda. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della domanda, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. |
|
(6) |
Dalla nuova inchiesta antiassorbimento non sono emerse considerazioni tali da dimostrare che una chiusura della stessa sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. |
|
(7) |
La Commissione ha quindi concluso che è opportuno chiudere, senza modificare le misure in vigore, la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese. |
|
(8) |
Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le parti interessate non hanno tuttavia fatto pervenire osservazioni tali da far concludere che una chiusura della nuova inchiesta antiassorbimento sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. |
|
(9) |
La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325100031) ed ex 7325 99 90 (codice TARIC 7325999080), è chiusa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di riapertura dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese (GU C 425 del 18.12.2019, pag. 9).
RACCOMANDAZIONI
|
17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/26 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1052 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2020
che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 30 giugno 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (1) («raccomandazione del Consiglio»). |
|
(2) |
La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE a partire dal 1o luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell’allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e se del caso aggiornare l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell’UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio. |
|
(3) |
Nel frattempo si sono tenute discussioni nell’ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell’UE pertinenti, riguardo al riesame dell’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio. A seguito di tali discussioni l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, Serbia e Montenegro dovrebbero essere soppressi dall’elenco. |
|
(4) |
I controlli di frontiera sono nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 16 luglio 2020, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell’allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione. |
|
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla. |
|
(6) |
La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(7) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (3). |
|
(8) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (5). |
|
(9) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (6), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (7), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:
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1) |
al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
|
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2) |
l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Paesi terzi i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l’UE
(*1) Fatta salva la conferma della reciprocità." |
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU L 208 I dell’1.7.2020, pag. 1.
(2) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(4) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(5) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(6) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(7) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
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17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE DELL’IMPRESA COMUNE CELLE A COMBUSTIBILE E IDROGENO 2
del 26 maggio 2020
che stabilisce le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’impresa comune FCH 2 JU
IL CONSIGLIO DI DIREZIONE DELL’IMPRESA COMUNE CELLE A COMBUSTIBILE E IDROGENO 2 (in appresso «la FCH 2 JU»),
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,
visto lo statuto dell’impresa comune allegato al regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, lettera r),
visti gli orientamenti del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sull’articolo 25 del nuovo regolamento e le norme interne,
previa consultazione del GEPD, avvenuta il 12 novembre 2019, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725,
viste le raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati («GEPD») del 18 dicembre 2019,
considerando quanto segue:
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1) |
La FCH 2 JU svolge le sue attività in conformità del regolamento (CE) n. 559/2014. |
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2) |
In conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi su norme interne adottate dall’impresa comune, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati. |
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3) |
Tali norme interne, comprese le relative disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non dovrebbero applicarsi qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati. |
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4) |
Quando esercita le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, la FCH 2 JU valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento. |
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5) |
Nel quadro del suo funzionamento amministrativo, la FCH 2 JU può condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità (whistleblowing), procedure (formali e informali) di molestie e reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini interne sulla sicurezza (IT). |
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6) |
La FCH 2 JU tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, aspetti amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività) (3). |
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7) |
La FCH 2 JU, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno della FCH 2 JU necessarie per assolvere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali. |
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8) |
I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri della FCH 2 JU. |
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9) |
Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati svolti dalla FCH 2 JU quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di casi di molestia, quando tratta reclami interni ed esterni, audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati («RPD»), conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE). |
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10) |
Tali norme interne dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento effettuate prima dell’apertura delle procedure di cui sopra, nel corso di tali procedure e durante il monitoraggio del seguito dei relativi risultati. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dalla FCH 2 JU alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative. |
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11) |
Nei casi in cui si applicano tali norme interne, la FCH 2 JU deve fornire giustificazioni sul motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali. |
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12) |
In questo quadro, la FCH 2 JU è tenuto a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725. |
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13) |
Tuttavia, la FCH 2 JU può essere costretto a limitare le informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure. |
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14) |
La FCH 2 JU può quindi limitare le informazioni allo scopo di proteggere l’indagine così come i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati. |
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15) |
La FCH 2 JU dovrebbe monitorare periodicamente che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena queste cessano di sussistere. |
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16) |
Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento del rinvio e durante le revisioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali la FCH 2 JU, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21 e negli articoli 35 e 36, nonché nell’articolo 4, in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Nel quadro del funzionamento amministrativo della FCH 2 JU, tale decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dall’ufficio di programma ai fini di condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità (whistleblowing), procedure (formali e informali) di molestie, reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).
3. Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto della procedura o dell’attività).
4 Quando esercita le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, la FCH 2 JU valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.
5. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente decisione, le limitazioni possono essere applicate ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o riservatezza delle comunicazioni.
Articolo 2
Specifica del titolare del trattamento
Il titolare delle operazioni di trattamento è la FCH 2 JU, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati dei titolari del trattamento delegati attraverso comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito Internet e/o sull’intranet della FCH 2 JU.
Articolo 3
Specifica delle garanzie
1. La FCH 2 JU mette in atto le seguenti garanzie volte a prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali (4):
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a) |
i documenti cartacei sono conservati in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato; |
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b) |
tutti i dati elettronici sono memorizzati in un’applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza dell’impresa comune e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono concessi appropriati livelli di accesso su base individuale; |
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c) |
la banca dati è protetta da password nell’ambito di un sistema di accesso SSO (Single Sign On) ed è collegata automaticamente all’ID e alla password dell’utente. La sostituzione degli utenti è rigorosamente vietata. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti; |
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d) |
tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l’obbligo della riservatezza. |
2. Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri di cui all’articolo 6.
3. Qualora la FCH 2 JU consideri di applicare una limitazione, viene valutato il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell’impresa comune, ad esempio distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.
Articolo 4
Limitazioni
1. Eventuali limitazioni sono applicate dalla FCH 2 JU esclusivamente per salvaguardare:
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a) |
la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa degli Stati membri; |
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b) |
la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la relativa prevenzione; |
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c) |
altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale; |
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d |
la sicurezza interna delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, comprese le relative reti di comunicazione elettronica; |
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e) |
le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; |
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f) |
una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c); |
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g) |
la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui; |
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h) |
l’esecuzione delle azioni civili. |
2. Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, la FCH 2 JU può applicare limitazioni nei seguenti casi:
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a) |
in relazione ai dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi, agenzie e uffici dell’Unione: qualora tale servizio della Commissione, istituzione, organo o agenzia dell’Unione abbia il diritto di limitare l’esercizio dei diritti elencati in virtù di altri motivi previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti istitutivi di altre istituzioni, organi, agenzie e uffici dell’Unione; qualora la finalità di una simile limitazione perseguita da tale servizio della Commissione, istituzione, organo o agenzia dell’Unione venisse compromessa dalla mancata applicazione di una limitazione equivalente da parte dell’impresa comune per i medesimi dati personali. |
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b) |
in relazione ai dati personali scambiati con le autorità competenti degli Stati membri: qualora tali autorità competenti degli Stati membri abbiano il diritto di limitare l’esercizio dei diritti elencati in virtù dei motivi previsti all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); qualora la finalità di una simile limitazione perseguita da tale autorità competente venisse compromessa dalla mancata applicazione di una limitazione equivalente da parte della FCH 2 JU per i medesimi dati personali. |
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c) |
in relazione ai dati personali scambiati con paesi terzi o organizzazioni internazionali, qualora vi siano prove chiare che l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione dell’impresa comune con paesi terzi od organizzazioni internazionali nello svolgimento dei suoi compiti. Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), la FCH 2 JU consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che alla FCH 2 JU non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle summenzionate lettere. |
Articolo 5
Limitazioni ai diritti degli interessati
1 In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti diritti possono essere limitati dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei trattamenti elencati al successivo paragrafo 2:
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a) |
il diritto all’informazione; |
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b) |
il diritto d’accesso; |
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c) |
il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento; |
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d) |
il diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato; |
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e) |
il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche; |
2. A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725, in casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite dalla presente decisione, il responsabile del trattamento può applicare limitazioni nel contesto dei seguenti trattamenti:
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a) |
lo svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
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b) |
attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF; |
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c) |
procedure in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing); |
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d) |
procedure (formali e informali) per casi di molestia (7); |
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e) |
trattamento di reclami interni ed esterni; |
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f) |
audit interni; |
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g) |
le indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725; |
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h) |
indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU); |
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i) |
nell’ambito della procedura di gestione delle sovvenzioni o di aggiudicazione degli appalti, alla scadenza del termine per la presentazione degli inviti a presentare proposte o per la presentazione delle offerte (8). |
La limitazione continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.
3. Qualora limiti, in tutto o in parte, l’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 1, la FCH 2 JU adotta le misure di cui agli articoli 6 e 7 della presente decisione.
4. Qualora, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l’accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, la FCH 2 JU limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.
Articolo 6
Necessità e proporzionalità delle limitazioni
1. Le eventuali limitazioni di cui all’articolo 5 sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.
2. Se si considera l’applicazione di limitazioni, va effettuata una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti norme. La verifica va effettuata anche nell’ambito del riesame periodico, dopo aver valutato se i motivi di fatto e di diritto di una limitazione siano ancora applicabili. Il risultato di tale valutazione è documentato mediante una nota di valutazione interna al fine di rendere conto, caso per caso, del proprio operato.
3. Le limitazioni sono temporanee e revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. Ciò vale in particolare laddove si ritenga che l’effetto della limitazione imposta non sia più annullato o che i diritti e le libertà di altri interessati non siano più lesi dall’esercizio del diritto limitato.
L’impresa comune riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.
4. Qualora la FCH 2 JU applichi, integralmente o in parte, le restrizioni di cui all’articolo 5 della presente decisione, essa registra i motivi della limitazione, il motivo giuridico conformemente al precedente paragrafo 1, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.
La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
Articolo 7
Obbligo di informazione
1. Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito web e/o sull’Intranet, che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, la FCH 2 JU include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, i motivi e la durata potenziale della limitazione.
Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, se ciò è proporzionato, la FCH 2 JU informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.
2. Qualora la FCH 2 JU limiti, in tutto o in parte, i diritti di cui all’articolo 5, essa informa l’interessato in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
In conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, la comunicazione di informazioni di cui al precedente paragrafo 2 può essere rinviata, omessa o negata qualora annulli l’effetto della limitazione.
Articolo 8
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati
1. La FCH 2 JU informa senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al responsabile della protezione dei dati l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui lo ha informato.
2. Il responsabile della protezione dei dati può richiedere per iscritto al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione delle limitazioni. Il titolare del trattamento informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati circa l’esito del riesame richiesto.
3. Il responsabile della protezione dei dati è coinvolto nel corso dell’intera procedura. Il titolare del trattamento informa il responsabile della protezione dei dati quando la limitazione viene revocata.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2020
Per il consiglio di direzione della FCH 2 JU
Valérie BOUILLON-DELPORTE
Presidente del consiglio di direzione
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108.
(3) Nei casi di contitolarità del trattamento i dati sono trattati in linea con le finalità e i mezzi stabiliti nell’accordo pertinente tra i contitolari del trattamento di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725.
(4) Questo elenco non è esaustivo.
(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(6) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89)
(7) Il trattamento in questione non si applica all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d).
(8) Il trattamento in questione si applica esclusivamente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c).
Rettifiche
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17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/36 |
Rettifica della decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 129I del 17 maggio 2019 )
Pagina 16, articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera a)
anziché:
|
«a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell’allegato …» |
leggasi:
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«a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato …». |
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17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/37 |
Rettifica del regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 129I del 17 maggio 2019 )
Pagina 4, articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
anziché:
|
«a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell’allegato I …», |
leggasi:
|
«a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I …». |