ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 227

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
16 luglio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1027 della Commissione, del 14 luglio 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l’attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1028 della Commissione, del 15 luglio 2020, che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1029 della Commissione, del 15 luglio 2020, che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/595

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1030 della Commissione, del 15 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico per l’anno di riferimento 2021 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1031 della Commissione, del 15 luglio 2020, relativo all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1032 della Commissione, del 15 luglio 2020, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1033 della Commissione, del 15 luglio 2020, relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 e all’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 1139/2007 ( 1 )

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1034 della Commissione, del 15 luglio 2020, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ( 1 )

34

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione, del 3 giugno 2020, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

37

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1036 della Commissione, del 15 luglio 2020, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

68

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1037 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 ( 1 )

72

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1038 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ( 1 )

74

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2020/1039 della Commissione, del 14 luglio 2020, relativa alla subordinazione del sostegno finanziario statale destinato alle imprese dell’Unione all’assenza di legami con giurisdizioni non cooperative

76

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1027 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l’attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 72, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 2, e l’articolo 107, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 508/2014 per introdurre misure specifiche volte ad attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

(2)

Al fine di consentire l’attuazione del regolamento (UE) 2020/560, il modello per i programmi operativi nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e la struttura dei piani di compensazione per gli operatori nelle regioni ultraperiferiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione (3) dovrebbero essere adeguati tenendo conto dei requisiti delle nuove misure.

(3)

L’attuazione del regolamento (UE) 2020/560 richiede inoltre adeguamenti delle specifiche tecniche e delle norme per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 (4) e (UE) n. 1243/2014 (5) della Commissione. Tali adeguamenti dovrebbero consentire un monitoraggio e una comunicazione affidabili degli interventi connessi all’attenuazione della pandemia di Covid-19. A norma dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, la scadenza annuale per comunicare i dati cumulativi sugli interventi è il 31 marzo. Ciò significa che gli Stati membri dovrebbero trasmettere tali informazioni nel formato modificato entro il 2021 al fine di assicurare una comunicazione coerente e armonizzata.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 della Commissione.

(5)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, data l’urgenza di fornire il necessario sostegno, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 è così modificato:

(1)

l’allegato I, sezione 4.5, è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

(2)

l’allegato I, sezione 8.2, è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

(3)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 è così modificato:

(1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

(2)

nell’allegato V, la riga I.9 della tabella 1 è sostituita dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è così modificato:

(1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

(2)

nell’allegato II, la riga I.9 è sostituita dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 11).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 209 del 16.7.2014, pag. 20).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 39).


ALLEGATO I

1.   

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione è così modificato:

1)

la sezione 4.5 è sostituita dalla seguente:

«4.5.

Descrizione del metodo di calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, degli articoli 53, 54, 55, 67 e dell’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="4500" input="M"> ».

2)

la sezione 8.2 è sostituita dalla seguente:

«8.2.

Contributo del FEAMP e tasso di cofinanziamento per le priorità dell’Unione, l’assistenza tecnica e altre forme di sostegno (in EUR)

 

 

Sostegno totale

Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell’attuazione)

Riserva di efficacia dell’attuazione

Importo della riserva di efficacia dell’attuazione in percentuale del sostegno dell’Unione

Priorità dell’Unione

Misura(e) nell’ambito della priorità dell’Unione

Contributo del FEAMP

(compresa la riserva di efficacia dell’attuazione)

Contropartita nazionale

(compresa la riserva di efficacia dell’attuazione)

Tasso di cofinanziamento del FEAMP

Sostegno del FEAMP

Contropartita nazionale

Riserva di efficacia dell’attuazione del FEAMP

Contropartita nazionale  (1)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), articolo 34 e articolo 41, paragrafo 2

< 8.2 type=“N” input=“M”>

< 8.2 type=“N” input=“M”>

50 %

 

 

< 8.2 type=“N” input=“M”>

 

 

Articolo 33, paragrafo 1, lettera d), e articolo 44, paragrafo 4 bis

< 8.2 type=“N” input=“M”>

< 8.2 type=“N” input=“M”>

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

0

0

Dotazione finanziaria per la parte restante della priorità dell’Unione n. 1

< 8.2 type=“N” input=“M”>

< 8.2 type=“N” input=“M”>

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

< 8.2 type=“N” input=“M”>

 

2.

Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

< 8.2 type=“N” input=“M”>

< 8.2 type=“N” input=“M”>

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

< 8.2 type=“N” input=“M”>

 

 

3.

Favorire l’attuazione della PCP

Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche, raccolta e gestione di dati (articolo 13, paragrafo 3, del FEAMP)

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< 8.2 type=“N” input=“M”>

80 %

 

 

< 8.2 type=“N” input=“M”>

 

 

Sostegno al monitoraggio, al controllo e all’esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un’amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi (articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d), e da f) a l)] (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)

< 8.2 type=“N” input=“M”>

< 8.2 type=“N” input=“M”>

90 %

 

 

< 8.2 type=“N” input=“M”>

 

Sostegno al monitoraggio, al controllo e all’esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un’amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi (articolo 76, paragrafo 2, lettera e)] (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)

< 8.2 type=“N” input=“M”>

< 8.2 type=“N” input=“M”>

70 %

 

 

< 8.2 type=“N” input=“M”>

 

4.

Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale

< 8.2 type=“N” input=“M”>

< 8.2 type=“N” input=“M”>

max. 85 %,

min. 20 %

 

 

< 8.2 type=“N” input=“M”>

 

 

5.

Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Aiuti al magazzinaggio (articolo 67)

< 8.2 type=“N” input=“M”>

< 8.2 type=“N” input=“M”>

100 %

 

 

0

0

0

Compensazione alle regioni ultraperiferiche (articolo 70) (articolo 13, paragrafo 4, del FEAMP)

< 8.2 type=“N” input=“M”>

< 8.2 type=“N” input=“M”>

100 %

 

 

< 8.2 type=“N” input=“M”>

 

Dotazione finanziaria per la parte restante della priorità dell’Unione n. 5

< 8.2 type=“N” input=“M”>

< 8.2 type=“N” input=“M”>

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

< 8.2 type=“N” input=“M”>

 

6.

Favorire l’attuazione della politica marittima integrata

< 8.2 type=“N” input=“M”>

< 8.2 type=“N” input=“M”>

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

< 8.2 type=“N” input=“M”>

 

 

Assistenza tecnica

< 8.2 type=“N” input=“M”>

< 8.2 type=“N” input=“M”>

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

0

0

0

Totale [calcolato automaticamente]:

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< 8.2 type=“N” input=“G”>

N.A.

< 8.2 type=“N” input=“G”>

< 8.2 type=“N” input=“G”>

< 8.2 type=“N” input=“G”>

< 8.2 type=“N” input=“G”>

N.A.

2.   

Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 è inserita la seguente sezione 5 bis:

«5 bis

Descrizione dei metodi di calcolo e di attuazione delle misure di compensazione delle perdite economiche conseguenti alla pandemia di Covid-19 di cui all’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M"> ».


(1)  La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell’attuazione. »


ALLEGATO II

1.   

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, nella prima colonna «Campo» è inserito il seguente campo 25:

«25

Attenuazione della pandemia di Covid-19»

2.   

Nell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014, tabella 1, la riga I.9 è sostituita dalla seguente:

«I.9

Articolo 33 e articolo 44, paragrafo 4 bis

Arresto temporaneo delle attività di pesca

Numero di pescatori interessati

1

Numerico

Sì, se l’intervento verte sulla pesca marittima»

Numero di giorni di inattività

2

Numerico


ALLEGATO III

1.   

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è inserita la seguente parte F:

«PARTE F

Attenuazione della pandemia di Covid-19

Campo

Contenuto del campo

Osservazioni

Dati necessari e sinergie

25

Attenuazione della pandemia di Covid-19

Attenuazione della pandemia di Covid-19

Codice 0 = non connesso alla Covid-19

Codice 1 = connesso alla Covid-19

Specifico FEAMP»

2.

Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014, la riga I.9 è sostituita dalla seguente:

«I.9

Articolo 33 e articolo 44, paragrafo 4 bis

Arresto temporaneo delle attività di pesca

Numero di pescatori interessati

Numero di giorni di inattività»


16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1028 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2020

che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'aiuto all'ammasso privato concesso a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione (2) ha avuto effetti positivi sul mercato delle carni bovine.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1006 della Commissione (3) ha sospeso le domande di aiuto all'ammasso privato per cinque giorni lavorativi.

(3)

È pertanto opportuno porre fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande.

(4)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/596.

(5)

Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 è fissato al 17 luglio 2020.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 è abrogato con effetto a decorrere dal 17 luglio 2020.

Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati nel quadro di tale regolamento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per la Commissione

A nome della president

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 26).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1006 della Commissione, del 9 luglio 2020, che sospende la presentazione di domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 (GU L 223 del 10.7.2020, pag. 1).


16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1029 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2020

che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/595

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'aiuto all'ammasso privato concesso a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione (2) ha avuto effetti positivi sul mercato delle carni ovine e caprine,

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1007 della Commissione (3) ha sospeso le domande di aiuto all'ammasso privato per cinque giorni lavorativi.

(3)

È pertanto opportuno porre fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande.

(4)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/595.

(5)

Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 è fissato al 17 luglio 2020.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 è abrogato con effetto a decorrere dal 17 luglio 2020.

Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati nel quadro di tale regolamento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per la Commissione

A nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 21).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1007 della Commissione, del 9 luglio 2020, che sospende la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 (GU L 223 del 10.7.2020, pag. 3).


16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1030 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2020

che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l’anno di riferimento 2021 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire la corretta applicazione della tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, la Commissione dovrebbe specificare le variabili, l’unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni e le disaggregazioni nonché il termine per la trasmissione dei dati al fine di produrre dati in materia di uso delle TIC e commercio elettronico comparabili e armonizzati tra gli Stati membri.

(2)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere relazioni sulla qualità e sui metadati per i registri di imprese a fini statistici nazionali e per tutte le statistiche sulle imprese. È pertanto necessario definire le modalità, il contenuto e le scadenze di tali relazioni.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono i dati in base alle specifiche tecniche per i requisiti dei dati per l’anno di riferimento 2021 conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La relazione annuale sui metadati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2021.

La relazione annuale sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 5 novembre 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.


ALLEGATO

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico»

Variabili obbligatorie o facoltative

Campo di osservazione (filtro)

Variabile

Variabili obbligatorie

i)

Per tutte le imprese:

1)

attività economica principale dell’impresa nell’anno civile precedente;

2)

numero medio di addetti dipendenti e indipendenti nell’anno civile precedente;

3)

valore totale del fatturato, IVA esclusa, nell’anno civile precedente;

4)

numero di addetti dipendenti e indipendenti o percentuale rispetto al numero totale di addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a Internet per motivi professionali;

ii)

per le imprese con addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a Internet per motivi professionali:

5)

connessione a Internet: utilizzo di qualunque tipo di connessione di rete fissa;

6)

utilizzo dei seguenti social media: social network;

7)

utilizzo dei seguenti social media: blog o microblog dell’impresa;

8)

utilizzo dei seguenti social media: app o siti web di condivisione di contenuti multimediali;

9)

utilizzo dei seguenti social media: strumenti di condivisione delle conoscenze basati su wiki;

10)

vendite via web nell’anno civile precedente di prodotti o servizi tramite siti web o app dell’impresa (anche Extranet);

11)

vendite via web nell’anno civile precedente di prodotti o servizi tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi;

12)

vendite nell’anno civile precedente di prodotti o servizi di tipo EDI [ricevimento di ordinazioni effettuate tramite messaggi di tipo EDI (Electronic Data Interchange)];

13)

utilizzo di software ERP (Enterprise Resource Planning);

14)

utilizzo di un software CRM (Customer Relationship Management) per gestire la raccolta e l’archiviazione delle informazioni relative ai clienti e la loro messa a disposizione di varie aree funzionali dell’impresa;

15)

utilizzo di un software CRM (Customer Relationship Management) per gestire l’analisi delle informazioni relative ai clienti a scopi di marketing (ad esempio fissazione dei prezzi, promozione delle vendite, scelta dei canali di distribuzione);

16)

acquisto di servizi di cloud computing utilizzati via Internet;

17)

utilizzo di dispositivi o sistemi interconnessi che possono essere controllati o comandati a distanza via Internet («Internet degli oggetti»);

18)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che eseguono analisi di linguaggio scritto (text mining);

19)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che convertono linguaggio parlato in formato leggibile meccanicamente (riconoscimento vocale);

20)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che generano linguaggio scritto o parlato (generazione di linguaggio naturale);

21)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che identificano oggetti o persone sulla base di immagini (riconoscimento di immagini, elaborazione di immagini);

22)

utilizzo di apprendimento automatico (ad esempio apprendimento profondo) per l’analisi di dati;

23)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che automatizzano diversi flussi di lavoro o contribuiscono al processo decisionale (software di automazione robotica dei processi basato su intelligenza artificiale);

24)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che consentono il movimento fisico di macchine mediante decisioni autonome basate sull’osservazione dell’ambiente circostante (robot autonomi, veicoli a guida autonoma e droni autonomi);

iii)

per le imprese che utilizzano qualunque tipo di connessione di rete fissa a Internet:

25)

velocità massima di download prevista contrattualmente per la connessione di rete fissa a Internet più veloce nelle seguenti bande: [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s];

iv)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web:

26)

valore delle vendite via web di prodotti o servizi nell’anno civile precedente, o percentuale del fatturato totale generato dalle vendite via web di prodotti e servizi;

27)

percentuale del valore delle vendite via web nell’anno civile precedente generate dalle vendite via web a consumatori privati (Business to Consumers: B2C);

28)

percentuale del valore delle vendite via web nell’anno civile precedente generate dalle vendite via web ad altre imprese (Business to Business: B2B) e al settore pubblico (Business to Government: B2G);

29)

vendite via web nell’anno civile precedente a clienti ubicati nel proprio paese;

30)

vendite via web nell’anno civile precedente a clienti ubicati in altri Stati membri;

31)

vendite via web nell’anno civile precedente a clienti ubicati nel resto del mondo;

v)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web di prodotti e servizi tramite siti web o app dell’impresa e tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi:

32)

percentuale del valore delle vendite via web di prodotti o servizi nell’anno civile precedente generate da vendite tramite siti web o app dell’impresa;

33)

percentuale del valore delle vendite via web di prodotti o servizi nell’anno civile precedente generate da vendite tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi;

vi)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web a clienti ubicati in almeno due delle seguenti aree geografiche: proprio paese, altri Stati membri o resto del mondo:

34)

percentuale del valore delle vendite via web nell’anno civile precedente generate dalle vendite a clienti ubicati nello stesso paese dell’impresa;

35)

percentuale del valore delle vendite via web nell’anno civile precedente generate dalle vendite a clienti ubicati in altri Stati membri;

36)

percentuale del valore delle vendite via web nell’anno civile precedente generate dalle vendite a clienti ubicati nel resto del mondo;

vii)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web in altri Stati membri:

37)

difficoltà incontrate nelle vendite in altri Stati membri nell’anno civile precedente: elevati costi di consegna o di resa dei prodotti;

38)

difficoltà incontrate nelle vendite in altri Stati membri nell’anno civile precedente: difficoltà connesse al trattamento dei reclami e alla risoluzione delle controversie;

39)

difficoltà incontrate nelle vendite in altri Stati membri nell’anno civile precedente: adeguamento delle etichette dei prodotti per le vendite in altri Stati membri;

40)

difficoltà incontrate nelle vendite in altri Stati membri nell’anno civile precedente: conoscenza insufficiente delle lingue straniere per comunicare con i clienti di altri Stati membri;

41)

difficoltà incontrate nelle vendite in altri Stati membri nell’anno civile precedente: restrizioni imposte dai partner commerciali dell’impresa alle vendite in determinati Stati membri;

42)

difficoltà incontrate nelle vendite in altri Stati membri nell’anno civile precedente: difficoltà connesse al sistema dell’IVA in altri Stati membri (ad esempio incertezza riguardo al trattamento dell’IVA nei diversi paesi);

viii)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite di tipo EDI:

43)

valore delle vendite di tipo EDI di prodotti o servizi nell’anno civile precedente, o percentuale del fatturato totale generato dalle vendite di tipo EDI di prodotti o servizi;

44)

vendite tramite messaggi di tipo EDI nell’anno civile precedente a clienti ubicati nello stesso paese dell’impresa;

45)

vendite tramite messaggi di tipo EDI nell’anno civile precedente a clienti ubicati in altri Stati membri;

46)

vendite tramite messaggi di tipo EDI nell’anno civile precedente a clienti ubicati nel resto del mondo;

ix)

per le imprese che acquistano servizi di cloud computing utilizzati via Internet:

47)

acquisto di e-mail sotto forma di servizio di cloud computing;

48)

acquisto di software per ufficio (ad esempio elaboratori di testo o fogli di calcolo) sotto forma di servizio di cloud computing;

49)

acquisto di applicazioni software di finanza o contabilità sotto forma di servizio di cloud computing;

50)

acquisto di applicazioni software ERP (Enterprise Resource Planning) sotto forma di servizio di cloud computing;

51)

acquisto di applicazioni software CRM (Customer Relationship Management) sotto forma di servizio di cloud computing;

52)

acquisto di applicazioni software di sicurezza (ad esempio programmi antivirus, controllo dell’accesso alla rete) sotto forma di servizio di cloud computing;

53)

acquisto di stoccaggio della base dati o delle basi dati dell’impresa sotto forma di servizio di cloud computing;

54)

acquisto di stoccaggio di file sotto forma di servizio di cloud computing;

55)

acquisto di potenza di elaborazione per eseguire il software proprio dell’impresa sotto forma di servizio di cloud computing;

56)

acquisto di piattaforme informatiche che forniscono un ambiente ospitato per lo sviluppo, i test o la distribuzione di applicazioni [ad esempio moduli software riutilizzabili, interfacce per programmi applicativi (API)] sotto forma di servizio di cloud computing;

x)

per le imprese che utilizzano dispositivi o sistemi interconnessi che possono essere controllati o comandati a distanza via Internet («Internet degli oggetti»):

57)

per la gestione del consumo energetico [ad esempio contatori, termostati o lampade (luci) «intelligenti];

58)

per la sicurezza dei locali (ad esempio sistemi di allarme, rilevatori di fumo, serrature o telecamere di videosorveglianza «intelligenti»);

59)

per i processi di produzione (ad esempio sensori o etichette RFID che sono controllati/comandati via Internet e utilizzati per monitorare o automatizzare i processi);

60)

per la gestione della logistica (ad esempio sensori controllati/comandati via Internet per il tracciamento di prodotti o veicoli nella gestione del magazzino);

61)

per la manutenzione in funzione delle condizioni (ad esempio sensori controllati/comandati via Internet per monitorare le esigenze di manutenzione di macchine o veicoli);

62)

per l’assistenza clienti (ad esempio telecamere o sensori «intelligenti» controllati/comandati via Internet per monitorare le attività dei clienti o proporre loro un’esperienza d’acquisto personalizzata);

63)

per altri scopi;

xi)

per le imprese che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 18) a 24), scopo di utilizzo:

64)

per marketing o vendite (ad esempio chatbot basati sull’elaborazione del linguaggio naturale per assistenza ai clienti, profilazione dei clienti, ottimizzazione dei prezzi, offerte di marketing personalizzate, analisi di mercato basata sull’apprendimento automatico);

65)

per i processi di produzione (ad esempio manutenzione predittiva basata sull’apprendimento automatico, strumenti basati sulla visione artificiale per classificare i prodotti o rilevare difetti nei prodotti, droni autonomi per compiti di controllo, sicurezza o sorveglianza della produzione, lavori di montaggio effettuati da robot autonomi);

66)

per l’organizzazione dei processi amministrativi delle imprese (ad esempio assistenti virtuali delle imprese basati sull’apprendimento automatico e/o sull’elaborazione del linguaggio naturale, conversione da voce a testo basata sul riconoscimento vocale per la redazione di documenti, pianificazione o programmazione automatizzata basata sull’apprendimento automatico, traduzione automatica);

67)

per la gestione delle imprese (ad esempio apprendimento automatico per analizzare dati e contribuire a prendere decisioni di investimento o altre decisioni, previsioni di vendita o di business basate sull’apprendimento automatico, valutazione dei rischi basata sull’apprendimento automatico);

68)

per la logistica (ad esempio robot autonomi per soluzioni di raccolta e imballaggio nei magazzini, ottimizzazione dei percorsi basata sull’apprendimento automatico, robot autonomi per la spedizione, il tracciamento, la distribuzione e lo smistamento dei pacchi, droni autonomi per la consegna dei pacchi);

69)

per la sicurezza delle TIC (ad esempio riconoscimento facciale basato sulla visione artificiale per l’autenticazione degli utenti delle TIC, rilevazione e prevenzione degli attacchi informatici basate sull’apprendimento automatico);

70)

per le assunzioni o la gestione delle risorse umane (ad esempio analisi di preselezione dei candidati, automazione delle assunzioni basata sull’apprendimento automatico, analisi delle prestazioni o profilazione degli addetti basata sull’apprendimento automatico, chatbot basati sull’elaborazione del linguaggio naturale per le assunzioni o a sostegno della gestione delle risorse umane).

Variabili facoltative

i)

Per le imprese con addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a Internet per motivi professionali:

1)

fornitura, per motivi professionali, di dispositivi portatili che consentono una connessione mobile a Internet tramite reti di telefonia mobile;

2)

disponibilità di un sito web;

ii)

per le imprese che forniscono ai loro addetti dipendenti e indipendenti, per motivi professionali, dispositivi portatili che consentono la connessione mobile a Internet tramite reti di telefonia mobile:

3)

numero di addetti dipendenti e indipendenti, o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti dipendenti e indipendenti, che utilizzano per motivi professionali dispositivi portatili, forniti dall’impresa, che consentono la connessione a Internet tramite reti di telefonia mobile;

iii)

per le imprese che dispongono di un sito web:

4)

il sito web dell’impresa presenta descrizioni di prodotti o servizi, informazioni sui prezzi;

5)

il sito web dell’impresa presenta funzionalità di ordinazione o prenotazione online, ad esempio il carrello degli acquisti;

6)

il sito web dell’impresa consente ai visitatori del sito di personalizzare o progettare prodotti o servizi online;

7)

il sito web dell’impresa presenta funzionalità di tracciamento o visualizzazione dello stato delle ordinazioni effettuate;

8)

il sito web dell’impresa presenta contenuti personalizzati sul sito web per i visitatori frequenti/abituali;

9)

il sito web dell’impresa presenta link o riferimenti ai profili dell’impresa sui social media;

iv)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi:

10)

numero di mercati del commercio elettronico tramite i quali l’impresa ha effettuato vendite via web nell’anno civile precedente: uno, due, più di due;

v)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web tramite due o più mercati del commercio elettronico:

11)

indicazione se nell’anno civile precedente più della metà del fatturato derivante dal commercio elettronico è riconducibile a un unico mercato del commercio elettronico;

vi)

per le imprese che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 18) a 24):

12)

utilizzo di sistemi o software di intelligenza artificiale sviluppati internamente (anche da dipendenti della società madre o di società consociate);

13)

utilizzo di sistemi o software di intelligenza artificiale commerciali modificati internamente (anche da dipendenti della società madre o di società consociate);

14)

utilizzo di sistemi o software di intelligenza artificiale open source modificati internamente (anche da dipendenti della società madre o di società consociate);

15)

utilizzo di sistemi o software di intelligenza artificiale commerciali acquistati chiavi in mano (compresi esempi in cui erano già inseriti all’interno di un sistema o elemento acquistato);

16)

utilizzo di sistemi o software di intelligenza artificiale sviluppati o modificati da fornitori esterni in outsourcing;

vii)

per le imprese che non hanno utilizzato tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 18) a 24):

17)

valutazione della possibilità di utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 18) a 24);

viii)

per le imprese che non hanno utilizzato ma hanno valutato la possibilità di utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 18) a 24):

18)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a costi che appaiono troppo elevati;

19)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto all’insufficienza di competenze pertinenti all’interno dell’impresa;

20)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a incompatibilità con apparecchiature, software o sistemi esistenti;

21)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a difficoltà con la disponibilità o la qualità dei dati richiesti;

22)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a timori in merito alle violazioni della protezione dei dati e della privacy;

23)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a insufficiente chiarezza circa le conseguenze giuridiche (ad esempio responsabilità in caso di danni causati dall’utilizzo di intelligenza artificiale);

24)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a considerazioni etiche;

25)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale in quanto non utili all’impresa.


Unità di misura

Dati assoluti, tranne per le caratteristiche relative al fatturato in valuta nazionale (migliaia) o percentuale del fatturato (totale).

Popolazione statistica

Copertura delle attività economiche:

sezioni da C a J e da L a N e gruppo 95.1 della NACE.

Copertura per classe di dimensioni:

imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti. L’inclusione delle imprese con meno di 10 addetti dipendenti e indipendenti è facoltativa.

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività:

per il calcolo degli aggregati nazionali:

aggregati di sezioni e gruppi della NACE: C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E;

sezioni della NACE: C, F, G, H, I, J, L, M, N;

divisioni della NACE: 47, 55;

aggregati di divisioni della NACE: 10+11+12+13+14+15+16+17+18, 19+20+21+22+23, 24+25, 26+27+28+29+30+31+32+33;

aggregati di divisioni e gruppi della NACE: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+46.5+58.2+61+62+63.1+95.1;

per il contributo ai soli totali europei:

sezioni della NACE: D, E;

divisioni della NACE: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79;

gruppo della NACE: 95.1;

aggregati di divisioni della NACE: 10+11+12, 13+14+15, 16+17+18, 22+23, 29+30, 31+32+33, 58+59+60, 62+63, 69+70+71, 73+74+75, 77+78+80+81+82.

Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti: 10+, 10-49, 50-249, 250+; facoltative: 0-9, 0-1, 2-9.

Termine per la trasmissione dei dati

5 ottobre 2021


16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1031 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2020

relativo all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’acido benzoico. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel parere del 15 maggio 2019 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido benzoico non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è irritante per la pelle e gravemente irritante per gli occhi. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha concluso che l’acido benzoico può essere efficace per migliorare il rendimento zootecnico nei suini da ingrasso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione dell’acido benzoico risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   EFSA Journal 2019; 17(6):5727.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici).

4d210

DSM Nutritional Products Ltd. rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.

Acido benzoico

Composizione dell’additivo

Acido benzoico (≥ 99,9 %)

-------------

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico,

C7H6O2

Numero CAS: 65-85-0

Livello massimo di impurità:

Acido ftalico: ≤ 100 mg/kg

Bifenile: ≤ 100 mg/kg

-------------

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione

dell’acido benzoico nell’additivo per mangimi:

titolazione con idrossido di sodio (Farmacopea europea,

monografia 0066).

Per la quantificazione dell’acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi: — cromatografia liquida in fase inversa con rivelazione UV (RP-HPLC/UV) – metodo basato sulla norma ISO 9231:2008

Suini da ingrasso

-

3 000

10 000

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

L’additivo non deve essere usato insieme ad altre fonti di acido benzoico o benzoati.

3.

Indicare le istruzioni d’uso seguenti: «Non somministrare a suini da ingrasso mangimi complementari contenenti acido benzoico se non dopo averli accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.»

4.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

5 agosto 2030


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1032 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2020

relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Due domande di autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 sono state presentate in conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

Le domande riguardano l’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nei suoi pareri del 6 marzo 2018 (2), 4 luglio 2019 (3) e 15 maggio 2019 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e non si possono trarre conclusioni merito alla sensibilizzazione cutanea che può provocare. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’autorità ha concluso che l’additivo ha un effetto significativo sulle performance di crescita nei vitelli da allevamento e può migliorare l’incremento ponderale nei suini da ingrasso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   EFSA Journal 2018; 16(3):5220.

(3)   EFSA Journal 2019; 17(7):5793.

(4)   EFSA Journal 2019; 17(5):5725.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1825

Lattosa GmbH & Co. KG

Bacillus subtilis

DSM 28343

Composizione dell’additivo

Preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 con un tenore minimo di 1x10 10 CFU/g di additivo

Forma solida

———————————————

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vitali di Bacillus subtilis DSM 28343

———————————————

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione del Bacillus subtilis DSM 28343 nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Per il conteggio del Bacillus subtilis DSM 28343 nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar - EN 15784.

Vitelli da allevamento

Suini da ingrasso

-

-

1x109

2x108

-

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

L’uso in vitelli da allevamento è limitato ai sostituti del latte.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

5 agosto 2030


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1033 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2020

relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 e all’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 1139/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

La L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 è stata autorizzata per 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento (CE) n. 1139/2007 della Commissione (2).

(3)

A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e includeva una richiesta di modifica della denominazione del ceppo in Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285.

(4)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 come additivo per mangimi per l’utilizzo nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali. La domanda riguarda l’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» e nella categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Nei pareri del 3 aprile 2019 (3) e del 14 maggio 2019 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 e da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre precisato che la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 è irritante per la pelle, corrosiva per gli occhi e pericolosa in caso di inalazione. Per quanto riguarda la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182, ha indicato che è corrosiva per la pelle e gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è una fonte efficace dell’aminoacido arginina per tutte le specie animali e che per essere pienamente efficace nei ruminanti, la L-arginina di supplementazione dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine.

(6)

Nel suo parere sulla L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182, l’Autorità ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza della somministrazione simultanea per via orale dell’aminoacido nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi. L’Autorità non ha tuttavia proposto un tenore massimo di L-arginina. L’Autorità raccomanda inoltre la supplementazione con L-arginina in quantità adeguate. Nel caso di una supplementazione con L-arginina nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno avvertire l’utilizzatore della necessità di tenere conto dell’apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali.

(7)

Al fine di permettere un migliore controllo della L-arginina, è opportuno che, quando usata come aromatizzante, essa sia sottoposta a restrizioni e condizioni. Nei casi in cui la L-arginina sia usata come aromatizzante, il tenore raccomandato dovrebbe essere indicato sull’etichetta. Qualora tale tenore venga superato, sull’etichetta delle premiscele sarebbe opportuno fornire determinate informazioni.

(8)

Per quanto riguarda l’utilizzo della L-arginina come aromatizzante, l’Autorità precisa che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia se la sostanza viene usata al livello della dose raccomandata. L’utilizzo della L-arginina come sostanza aromatizzante non è autorizzato nell’acqua di abbeveraggio. Alla dose raccomandata, la L-arginina come sostanza aromatizzante non dovrebbe presentare alcun problema per l’apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali.

(9)

L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(10)

La valutazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 e da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(11)

A seguito del rinnovo dell’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1139/2007.

(12)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione.

(13)

Il fatto che la L-arginina non sia autorizzata come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è rinnovata alle condizioni indicate nell’allegato.

2.   La L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» e alla categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti» è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.

Articolo 2

1.   La L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 e le premiscele che la contengono, prodotte ed etichettate prima del 5 febbraio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 5 agosto 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 5 agosto 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 5 agosto 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1139/2007 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1139/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, riguardante l’autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 11).

(3)   EFSA Journal 2019; 17(5):5696.

(4)   EFSA Journal 2019; 17(6):5720.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

3c364

-

L-arginina

Composizione dell’additivo

Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua del 15 %

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

La L-arginina può essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

4.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e i rischi per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

5 agosto 2030

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-arginina [acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285

Formula chimica: C6H14N4O2

Numero CAS: 74-79-3

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione della L-arginina nell’additivo per mangimi:

«L-arginine monograph» (monografia della L-arginina) del Food Chemical Codex.

Per la quantificazione dell’arginina nell’additivo per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS).

Per la quantificazione dell’arginina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

3c362

-

L-arginina

Composizione dell’additivo

Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dello 0,5 %

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

La L-arginina può essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato.

2.

L’additivo può anche essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

3.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

4.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

5 agosto 2030

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-arginina [acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80182

Formula chimica: C6H14N4O2

Numero CAS: 74-79-3

Metodo di analisi  (2)

Per l’identificazione della L-arginina nell’additivo per mangimi:

«L-arginine monograph» (monografia della L-arginina) del Food Chemical Codex.

Per la quantificazione dell’arginina nell’additivo per mangimi e nell’acqua:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS).

Per la quantificazione dell’arginina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

3c362

-

L-arginina

Composizione dell’additivo

Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dello 0,5 %

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

La L-arginina può essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato.

2.

L’additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

3.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 25 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

5 agosto 2030

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-arginina [acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80182

Formula chimica: C6H14N4O2

Numero CAS: 74-79-3

Numero FLAVIS: 17.003

Metodo di analisi  (3)

Per l’identificazione della L-arginina nell’additivo per mangimi:

«L-arginine monograph» (monografia della L-arginina) del Food Chemical Codex.

Per la quantificazione dell’arginina nell’additivo per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS).

Per la quantificazione dell’arginina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1034 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2020

relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nei pareri del 26 settembre 2017 (2) e del 13 novembre 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di sensibilizzazione cutanea dell’additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo si è dimostrato efficace nel migliorare la produzione di uova. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi) prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi nell’alimentazione animale conformemente all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   EFSA Journal 2017; 15(10):5020.

(3)   EFSA Journal 2019; 17(11):5919.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a1607i

DSM Nutritional Products Ltd. rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

Endo-1,4-beta-xilanasi

(EC 3.2.1.8)

Composizione dell’additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) con un’attività minima di:

Forma solida: 1 000 FXU  (1)/g

Forma liquida: 650 FXU/ml

Galline ovaiole

-

100 FXU

-

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

5.8.2030

Caratterizzazione della sostanza attiva

Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372)

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) in un additivo per mangimi:

metodo colorimetrico per la misurazione del composto colorato prodotto dall’acido dinitrosalicilico (DNS) e delle parti xilosiliche rilasciate attraverso l’azione della xilanasi sull’arabinoxilano.

Per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) nelle premiscele e negli alimenti per animali:

metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato attraverso l’azione della xilanasi a partire dall’azo-xilano di pula di avena marcata con un colorante.


(1)  1 FXU è la quantità di enzima che libera 7,8 μmol di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dall’azo-arabinoxilano di frumento, a pH 6,0 e a 50 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


DECISIONI

16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1035 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2020

che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio

(I testi in lingua ceca, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (UE) 2019/631 e, per quanto riguarda gli obiettivi specifici per le emissioni e le emissioni specifiche medie per l’anno civile 2018, al regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione è tenuta a determinare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo specifico per le emissioni per ciascun costruttore di autovetture e veicoli commerciali leggeri nell’Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori. In base a ciò vengono stabiliti i risultati raggiunti dai costruttori o dai raggruppamenti di costruttori nell’ottemperare all’obbligo di non superare i rispettivi obiettivi per le emissioni specifiche.

(2)

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni dei costruttori si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri nel corso dell’anno civile 2018.

(3)

Tutti gli Stati membri hanno trasmesso i dati relativi al 2018 alla Commissione anche se con alcuni ritardi rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2019. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell’accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori trasmessi dallo Stato membro interessato non sono stati corretti.

(4)

Il 24 giugno 2019 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 95 costruttori di autovetture e 67 costruttori di veicoli commerciali leggeri, nonché ai rispettivi raggruppamenti, i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie di CO2 e i relativi obiettivi specifici per le emissioni nel 2018.

(5)

I dati provvisori comunicati dalla Commissione comprendevano i fattori di correzione sia per le autovetture, calcolati in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4), sia per i veicoli commerciali leggeri, calcolati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 (5) della Commissione. La determinazione dei fattori di correzione fa parte delle procedure di correlazione istituite per tenere conto del cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2. I fattori servono ad assicurare che le tolleranze procedurali necessarie per la correlazione dei valori di emissione di CO2 siano applicate come previsto e non come mezzo per ridurre artificialmente tali valori.

(6)

Il calcolo del fattore di correzione avviene sulla base dei fattori di deviazione e di verifica determinati per un campione statistico di veicoli che dovrebbe essere rappresentativo del parco di veicoli nuovi del costruttore. In considerazione del numero molto esiguo di veicoli commerciali leggeri omologati a norma della procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale, istituita nel 2018 con il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (6), il campione non può essere considerato statisticamente rappresentativo e non è stato pertanto applicato alcun fattore di correzione nel determinare i livelli di prestazione in materia di emissioni dei costruttori di veicoli commerciali leggeri.

(7)

Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati provvisori conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011 e, in particolare, i fattori di deviazione e di verifica in base ai quali viene calcolato il fattore di correzione, e di notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Sessanta costruttori di autovetture e 34 costruttori di veicoli commerciali leggeri hanno notificato errori. Per un costruttore di automobili è stata confermata l’applicabilità di un fattore di correzione alle loro emissioni specifiche medie. Per un costruttore di autovetture e un costruttore di veicoli commerciali leggeri, tutti i veicoli riportati nell’insieme di dati provvisori non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/631.

(8)

Per i restanti 35 costruttori di autovetture e 33 costruttori di veicoli commerciali leggeri che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi specifici per le emissioni. Per nessuno di questi costruttori è stato applicato un fattore di correzione.

(9)

La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le giustificazioni per la loro correzione; le serie di dati provvisori sono state confermate o modificate. Sono stati conservati solo i dati che includono i valori relativi alla massa e alle emissioni di CO2. Di conseguenza, per 94 costruttori di autovetture e 66 costruttori di veicoli commerciali leggeri è opportuno confermare o modificare i dati provvisori.

(10)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 510/2011, è opportuno che un costruttore sia considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo specifico per le emissioni quando le sue emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella presente decisione non superano il suo obiettivo specifico per le emissioni. Per i costruttori che sono membri di un raggruppamento l’adempimento degli obiettivi va valutato a livello di raggruppamento, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, di entrambi i regolamenti citati.

(11)

Nel calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche e delle emissioni specifiche medie dovrebbero essere inclusi l’insieme dei dati relativi alla massa in ordine di marcia e alle emissioni di CO2 anche se con parametri di identificazione del veicolo mancanti o errati. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che i fabbricanti non sono in grado di verificarli o correggerli. È pertanto opportuno applicare un margine di errore per determinare lo scostamento del fabbricante in questione dall’obiettivo.

(12)

Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall’obiettivo specifico per le emissioni (espresso come obiettivo specifico per le emissioni dedotto dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto di tutte le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dal medesimo obiettivo calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore è applicato in modo da migliorare sempre la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo specifico per le emissioni.

(13)

Se tenendo conto del margine di errore lo scostamento dall’obiettivo del costruttore o del raggruppamento, a seconda dei casi, è superiore a zero, è imposto il versamento di un’indennità per le emissioni in eccesso, a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631, come avvenuto per il costruttore di autovetture Automobili Lamborghini SpA.. L’indennità per le emissioni in eccesso è calcolata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 443/2009.

(14)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 e dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011, l’obiettivo specifico per le emissioni non si applica ai costruttori responsabili di un numero di nuove immatricolazioni inferiore a 1 000 unità nell’anno civile. È tuttavia opportuno calcolare e comunicare le rispettive emissioni specifiche medie nonché il numero dei veicoli nuovi immatricolati.

(15)

Occorrono ulteriori chiarimenti da parte del costruttore Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG per quanto riguarda possibili irregolarità nei valori delle emissioni di CO2 indicati nelle schede di omologazione delle emissioni relative a due modelli di veicolo. Di conseguenza, i dati provvisori per gli anni civili dal 2014 al 2018 per il raggruppamento Volkswagen e il suo membro Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG non possono essere confermati né modificati.

(16)

A norma dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (7), la Commissione ha effettuato una verifica ad hoc del risparmio di CO2 certificato con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (8) e alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione (9). La verifica ha evidenziato risultati soddisfacenti per quanto riguarda il risparmio di CO2 certificato con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE. Tuttavia, per quanto riguarda la decisione di esecuzione (UE) 2015/158, è stata riscontrata una differenza pari, rispettivamente, al 9 % e al 23 % tra il risparmio certificato di CO2 di due alternatori efficienti installati nei veicoli prodotti da Daimler AG e quello verificato dalla Commissione. La Commissione ha notificato alla Daimler AG gli scostamenti rilevati e ha invitato il costruttore a fornire elementi che dimostrino l’accuratezza del risparmio certificato di CO2.

(17)

Sulla base delle informazioni fornite da Daimler AG, la Commissione ha rilevato che la differenza nel risparmio era dovuta alla differenza delle modalità di applicazione del metodo di prova ai fini della certificazione e della verifica del risparmio di CO2. Più precisamente, prima della prova di certificazione è stato eseguito un rodaggio degli alternatori efficienti, anche se la metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 non prescrive né consente un rodaggio specifico degli alternatori efficienti da effettuare al di fuori della prova di certificazione.

(18)

Dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dall’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 si desume che, al fine di tenere conto del risparmio di CO2 realizzato con tecnologie innovative per il calcolo delle emissioni medie specifiche di un costruttore nel 2018, questo risparmio deve apportare un contributo verificato alla riduzione di CO2, conformemente ad una metodologia in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili. Poiché il risparmio certificato di CO2 derivante da due alternatori efficienti in determinati veicoli prodotti da Daimler AG non è stato confermato dalla verifica effettuata sulla base della metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158, il risparmio certificato di CO2 attribuito a tali ecoinnovazioni, in totale 0,429 g di CO2/km a livello del parco veicoli, non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore Daimler AG. Analogamente, il risparmio di CO2 attribuito a tali ecoinnovazioni, pari a 0,428 g CO2/km a livello del parco veicoli, non dovrebbe essere preso in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie del raggruppamento Daimler AG.

(19)

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati dalla presente decisione, possono essere oggetto di revisione qualora le autorità nazionali competenti confermino l’esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO2 forniti per stabilire se il costruttore ha raggiunto l’obiettivo specifico per le emissioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di autovetture per l’anno civile 2018 sono specificati nell’allegato I.

2.   I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2018 sono specificati nell’allegato II.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631:

1)

ADIDOR VOITURES SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

2)

ALFA ROMEO SpA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 - Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Torino

ITALIA

3)

ALKE srl

via Vigonovese 123

35127 Padova

ITALIA

4)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG

Alpenstraße 35-37

86807 Buchloe

GERMANIA

5)

SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCIA

6)

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

Via Lanzo 27

10071 Borgaro Torinese

ITALIA

7)

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road Gaydon

CV35 0DB Warwickshire

REGNO UNITO

8)

AUDI AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

9)

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

10)

AUDI SPORT GmbH

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

11)

AUTOMOBILES CITROEN

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

FRANCIA

12)

AUTOMOBILES PEUGEOT

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

FRANCIA

13)

AVTOVAZ JSC

Rappresentata nell’Unione da:

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Prague 3

CECHIA

14)

BEE BEE AUTOMOTIVE

182 RT Beaugé

72700 Rouillon

FRANCIA

15)

BENTLEY MOTORS LTD

Pyms Lane

CW1 3PL

Crewe Cheshire

REGNO UNITO

16)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

FRANCIA

17)

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Petuelring 130

80788 München

GERMANIA

18)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

GERMANIA

19)

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

Kriegsbergstraße 11

70174 Stuttgart

GERMANIA

20)

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

21)

CATERHAM CARS LIMITED

2 Kennet Road

DA1 4QN Dartford

REGNO UNITO

22)

CHEVROLET ITALIA SpA

Rappresentata nell’Unione da:

Intertrust, Gruneburgweg 58-62

60322 Frankfurt am Main

GERMANIA

23)

FCA US LLC

C.so Settembrini, 40

Gate 8 — Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Torino

ITALIA

24)

CNG-TECHNIK GmbH

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

GERMANIA

25)

AUTOMOBILE DACIA SA

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCIA

26)

DAIHATSU MOTOR CO LTD

Rappresentata nell’Unione da:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget, 60

1140 Brussel

BELGIO

27)

DAIMLER AG

F403, EA/R

70546 Stuttgart

GERMANIA

28)

FABBRICA DALLARA srl

Via Guglielmo Marconi,18

43040 Varano de’ Melegari (PR)

ITALIA

29)

DFSK MOTOR CO LTD

Rappresentata nell’Unione da:

Giotti Victoria Sr.l. Pisana Road, 11/a

50021 Barberino, Val D’ Elsa (FI)

ITALIA

30)

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

PAESI BASSI

31)

DR AUTOMOBILES srl

Zona Industriale, Snc

86070 Macchia d’Isernia

ITALIA

32)

DR MOTOR COMPANY srl

S S 85 Venafrana km 37500

86070 Macchia d’Isernia

ITALIA

33)

ESAGONO ENERGIA srl

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

ITALIA

34)

FERRARI SpA

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

ITALIA

35)

FCA ITALY SpA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 - Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Torino

ITALIA

36)

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

GERMANIA

37)

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

GERMANIA

38)

FORD MOTOR COMPANY

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

GERMANIA

39)

FORD-WERKE GmbH

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

GERMANIA

40)

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

PAESI BASSI

41)

GONOW AUTO CO LTD

Via della Muratella, 797

00054 Maccarese (RM)

ITALIA

42)

GOUPIL INDUSTRIE SA

Route de Villeneuve

47320 Bourran

FRANCIA

43)

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

Great Wall Motor Europe Technical Center

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

GERMANIA

44)

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

REGNO UNITO

45)

HONDA AUTOMOBILE THAILAND CO LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

REGNO UNITO

46)

HONDA MOTOR CO LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

REGNO UNITO

47)

HONDA TURKIYE AS

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

REGNO UNITO

48)

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

REGNO UNITO

49)

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

50)

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

51)

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

52)

HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

53)

ISUZU MOTORS LIMITED

Bist 12

2630 Aartselaar

BELGIO

54)

ITALDESIGN GIUGIARO SpA

via A.Grandi 25

10024 Moncalieri TO)

ITALIA

55)

IVECO SpA

Via Puglia 35

10156 Torino

ITALIA

56)

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

Abbey Road Whitley

CV3 4LF Coventry

REGNO UNITO

57)

KIA MOTORS CORPORATION

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

GERMANIA

58)

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

GERMANIA

59)

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

Valhall Park

262 74 Ängelholm

SVEZIA

60)

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

AUSTRIA

61)

LADA AUTOMOBILE GmbH

Erlengrund 7

21614 Buxtehude

GERMANIA

62)

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA

via Modena 12

40019 Sant’Agata Bolognese BO)

ITALIA

63)

LONDON EV COMPANY

Li Close, Ansty Park,

CV7 9RF Coventry

REGNO UNITO

64)

LOTUS CARS LIMITED

Hethel Norwich

NR14 8EZ Norfolk

REGNO UNITO

65)

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungheria

66)

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

Via Cancelliera 35

00072 Ariccia Roma)

ITALIA

67)

MAN TRUCK & BUS AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

68)

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

UNGHERIA

69)

MASERATI SpA

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

ITALIA

70)

MAZDA MOTOR CORPORATION

European R&D Centre

Hiroshimastr. 1

61440 Oberursel/Taunus

GERMANIA

71)

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

Chertsey Road Woking

GU21 4YH Surrey

REGNO UNITO

72)

MERCEDES-AMG GmbH

Zimmer 229 HPC F 403

Mercedesstr 137/1

70327 Stuttgart

GERMANIA

73)

MFTBC

F403, EA/R

70546 Stuttgart

GERMANIA

74)

MG MOTOR UK LIMITED

Westar House, 139-151 Marylebone Road

NW1 5QE London

REGNO UNITO

75)

MICRO-VETT srl

Via Lago Maggiore, 48

36077 Altavilla Vicentina VI)

ITALIA

76)

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

F403, EA/R

70546 Stuttgart

GERMANIA

77)

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

Rappresentata nell’Unione da:

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

PAESI BASSI

78)

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

PAESI BASSI

79)

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

Rappresentata nell’Unione da:

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

PAESI BASSI

80)

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

Pickersleigh Road Malvern Link

WR14 2LL Worcestershire

REGNO UNITO

81)

NISSAN INTERNATIONAL SA

Renault Nissan Representation Office

Avenue des Arts 40

1040 Brussels

BELGIO

82)

NOBLE AUTOMOTIVE LTD

24a Centurion Way

Meridian Business Park

LE19 1WH Leicester

REGNO UNITO

83)

ADAM OPEL GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

GERMANIA

84)

OPEL AUTOMOBILE GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

GERMANIA

85)

PAGANI AUTOMOBILI SpA

Via dell’Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro Modena)

ITALIA

86)

PGO AUTOMOBILES

ZA de la Pyramide

30380 Saint Christol-Les-Alès

FRANCIA

87)

PIAGGIO & C SpA

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera PI)

ITALIA

88)

DR ING HCF PORSCHE AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

89)

PSA AUTOMOBILES SA

2-10 boulevard de l’Europe

78300 Poissy

FRANCIA

90)

RENAULT SAS

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCIA

91)

RENAULT TRUCKS

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69806 Saint Priest Cedex

FRANCIA

92)

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

Petuelring 130

80788 München

GERMANIA

93)

ROMANITAL srl

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine PA

ITALIA

94)

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

President Building

37 A avenue J.F. Kennedy

1855 Luxembourg

LUSSEMBURGO

95)

SEAT SA

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

96)

SECMA SAS

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

FRANCIA

97)

SKODA AUTO AS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

98)

SSANGYONG MOTOR COMPANY

Herriotstrasse 1

60528 Frankfurt/M

GERMANIA

99)

STREETSCOOTER GmbH

Jülicher Straße 191

52070 Aachen

GERMANIA

100)

SUBARU CORPORATION

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

BELGIO

101)

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

UNGHERIA

102)

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

UNGHERIA

103)

TECNO MECCANICA IMOLA SpA

via Selice provinciale, 42/E

40026 Imola Bologna

ITALIA

104)

TESLA MOTORS LTD

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

PAESI BASSI

105)

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

BELGIO

106)

UAZ

Moskovskoye shosse, 92

432034 Ulyanovsk

RUSSIA

107)

UNIVERS VE HELEM

14 rue Federico Garcia Lorca

32000 Auch

FRANCIA

108)

VOLKSWAGEN AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

109)

VOLVO CAR CORPORATION

Automotive Regulatory Compliance Dep 58800)

PVE reception, Assar Gabrielssons väg

40531 Göteborg

SVEZIA

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2020

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente esecutivo


(1)   GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

(2)  Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(8)  Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all’approvazione dell’alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all’approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31).


ALLEGATO I

Tabella 1

Risultati raggiunti per l’anno civile 2018 dai singoli costruttori di autovetture in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Massa media

Emissioni specifiche medie di CO2

Obiettivo specifico per le emissioni

Scostamento dall’obiettivo

Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni

Fattore di correzione

Margine di errore

ADIDOR VOITURES SAS

DMD

100

1301,10

155,900

 

 

0,000

1,000

 

ALFA ROMEO SpA

P3

78696

1519,81

127,881

135,823

-7,942

0,000

1,000

0,000

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG

D

663

1930,56

200,919

218,000

-17,081

0,000

1,000

0,000

SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE

P10

1533

1163,38

139,738

119,534

20,201

0,000

1,000

0,003

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

DMD

1

1600,00

242,000

 

 

0,000

1,000

 

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

2096

1858,37

262,180

297,000

-34,820

0,000

1,000

0,000

AUDI AG

P14

675059

1563,21

127,279

137,806

-10,527

0,000

1,000

0,000

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P14

4519

1400,83

146,996

130,385

16,611

0,000

1,000

0,000

AUDI SPORT GmbH

P14

13361

1698,14

195,848

143,972

51,876

0,000

1,000

0,000

AUTOMOBILES CITROEN

P9

626462

1199,54

108,035

121,186

-13,151

0,000

1,000

0,000

AUTOMOBILES PEUGEOT

P9

982942

1265,18

106,936

124,186

-17,250

0,000

0,989

0,000

AVTOVAZ JSC

P10

3874

1268,16

181,385

124,322

57,063

0,000

1,000

0,000

BEE AUTOMOTIVE

DMD

3

759,67

0,000

 

 

0,000

1,000

 

BENTLEY MOTORS LTD

D

2859

2458,08

271,047

286,000

-14,953

0,000

1,000

0,000

BLUECAR SAS

DMD

415

1499,19

0,000

 

 

0,000

1,000

 

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

963438

1586,85

125,035

138,886

-13,851

0,267

1,000

0,000

BMW M GmbH

P1

14599

1732,90

189,521

145,561

43,960

0,040

1,000

0,000

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

42

1843,62

218,452

 

 

0,000

1,000

 

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P14

19

2070,00

516,000

160,966

355,034

0,000

1,000

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

120

621,96

138,367

 

 

0,000

1,000

 

CHEVROLET ITALIA SpA

 

2

1324,00

96,500

126,874

-30,374

0,000

1,000

0,000

FCA US LLC

P3

162851

1592,89

142,728

139,162

3,566

0,007

1,000

0,000

CNG-TECHNIK GmbH

P4

615

1608,55

118,081

139,878

-21,797

0,000

1,000

0,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P10

381173

1168,18

118,433

119,753

-1,322

0,000

1,000

0,002

DAIHATSU MOTOR CO LTD

DMD

5

1271,20

176,000

 

 

0,000

1,000

 

DAIMLER AG

P2

929187

1601,16

133,376

139,540

-6,165

0,352

1,000

0,001

FABBRICA DALLARA srl

DMD

3

1010,00

220,667

 

 

0,000

1,000

 

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

18

1543,06

211,556

 

 

0,000

1,000

 

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

6

866,83

178,000

 

 

0,000

1,000

 

DR AUTOMOBILES srl

DMD

995

1399,45

156,198

 

 

0,000

1,000

 

DR MOTOR COMPANY srl

DMD

446

1264,39

151,471

 

 

0,000

1,000

 

FERRARI SpA

D

2899

1714,30

281,353

289,000

-7,647

0,000

1,000

0,000

FCA ITALY SpA

P3

710420

1181,29

119,853

120,352

-0,499

0,003

1,000

0,000

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

P4

37257

1087,83

115,107

116,081

-0,974

0,000

1,000

0,000

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P4

1

2277,00

228,000

170,426

57,574

0,000

1,000

0,000

FORD MOTOR COMPANY

P4

25430

1604,16

164,667

139,677

24,875

0,000

1,024

0,115

FORD-WERKE GmbH

P4

926639

1418,92

126,733

131,212

-4,496

0,014

1,035

0,017

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

D

2728

1884,67

257,338

267,000

-9,662

0,000

1,000

0,000

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

19

1655,53

197,895

 

 

0,000

1,000

 

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P5

6

1294,83

124,333

125,541

-1,208

0,000

1,000

0,000

HONDA MOTOR CO LTD

P5

87718

1292,33

122,757

125,427

-2,670

0,126

1,000

0,000

HONDA AUTOMOBILE THAILAND CO LTD

P5

12

1327,42

125,417

127,030

-1,613

0,000

1,000

0,000

HONDA TURKIYE AS

P5

497

1367,32

130,599

128,854

1,745

0,200

1,000

0,000

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P5

42967

1502,68

134,341

135,040

-0,699

0,043

1,000

0,000

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P6

145300

1402,69

114,279

130,470

-16,197

0,000

1,000

0,006

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P6

161170

1060,81

116,553

114,846

1,706

0,000

1,000

0,001

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P6

218567

1432,92

136,500

131,852

4,644

0,000

1,000

0,004

HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH

P6

2205

1501,39

144,088

134,981

9,107

0,000

1,000

0,000

ITALDESIGN GIUGIARO SpA

DMD

1

1625,00

287,000

 

 

0,000

1,000

 

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P12/ND

227361

1981,10

155,414

178,025

-22,617

0,037

1,000

0,006

KIA MOTORS CORPORATION

P7

331126

1294,67

114,242

125,534

-11,299

0,000

1,000

0,007

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P7

151023

1431,15

136,109

131,771

4,334

0,000

1,000

0,004

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

DMD

1

1483,00

381,000

 

 

0,000

1,000

 

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

60

890,00

197,200

 

 

0,000

1,000

 

LADA AUTOMOBILE GmbH

DMD

953

1286,15

215,534

 

 

0,000

1,000

 

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA

D

1420

1810,61

336,404

315,000

21,404

0,000

1,000

0,000

LONDON EV COMPANY

DMD

33

2302,88

28,545

 

 

0,000

1,000

 

LOTUS CARS LIMITED

D

687

1158,64

207,897

225,000

-17,103

0,000

1,000

0,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P11/ND

85918

1227,81

124,668

123,114

1,554

0,000

1,000

0,000

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

1043

1419,14

158,123

171,000

-12,877

0,000

1,000

0,000

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P11/ND

14025

968,48

104,549

123,114

-18,565

0,000

1,000

0,000

MASERATI SpA

D

7192

2131,48

218,326

239,000

-20,701

0,000

1,000

0,027

MAZDA MOTOR CORPORATION

P13

224027

1337,55

134,325

127,493

6,832

0,196

1,000

0,000

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

986

1516,66

251,133

265,000

-13,867

0,000

1,000

0,000

MERCEDES-AMG GmbH

P2

3382

1702,64

252,533

144,178

108,355

0,000

1,000

0,000

MG MOTOR UK LIMITED

D

8974

1305,06

133,461

146,000

-12,539

0,000

1,000

0,000

MICRO-VETT srl

DMD

1

1367,00

0,000

 

 

0,000

1,000

 

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P8

93803

1605,87

128,699

139,756

-11,057

0,000

1,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P8

1823

1506,39

134,607

135,209

-0,602

0,000

1,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P8

34410

929,90

99,856

108,864

-9,008

0,000

1,000

0,000

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

DMD

427

1081,44

194,419

 

 

0,000

1,000

 

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

478323

1369,89

115,098

128,971

-13,873

0,000

1,000

0,000

NOBLE AUTOMOTIVE LTD

D

3

1416,00

336,333

338,000

-1,667

0,000

1,000

0,000

ADAM OPEL GmbH

P9

28237

1340,68

122,002

127,636

-5,644

0,000

1,000

0,010

OPEL AUTOMOBILE GmbH

P9

834250

1310,00

125,586

126,234

-0,648

0,005

1,000

0,000

PAGANI AUTOMOBILI SpA

DMD

2

1489,00

343,000

 

 

0,000

1,000

 

PGO AUTOMOBILES

DMD

9

1163,89

169,000

 

 

0,000

1,000

 

DR ING HCF PORSCHE AG

P14

63874

1855,42

181,861

151,160

30,701

0,145

1,000

0,000

PSA AUTOMOBILES SA

P9

46177

1526,33

120,427

136,121

-15,694

0,000

1,000

0,000

RENAULT SAS

P10

1247559

1314,05

110,494

126,419

-15,926

0,000

1,000

0,001

RENAULT TRUCKS

DMD

96

2185,65

182,188

 

 

0,000

1,000

 

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

606

2570,57

327,853

183,842

144,011

0,000

1,000

0,000

SEAT SA

P14

436731

1273,55

117,468

124,569

-7,101

0,000

1,000

0,000

SECMA SAS

DMD

43

683,14

133,233

 

 

0,000

1,000

 

SKODA AUTO AS

P14

688387

1324,22

117,110

126,884

-9,779

0,075

1,000

0,005

SSANGYONG MOTOR COMPANY

ND

14372

1664,63

164,017

167,573

-3,556

0,000

1,000

0,000

SUBARU CORPORATION

ND

32371

1580,98

160,843

164,616

-3,773

0,000

1,000

0,000

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P11/ND

120434

979,50

109,573

123,114

-13,541

0,000

1,000

0,000

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P11/ND

17534

883,68

98,545

123,114

-24,569

0,000

1,000

0,000

TECNO MECCANICA IMOLA SpA

DMD

2

712,00

0,000

 

 

0,000

1,000

 

TESLA MOTORS LTD

 

19017

2331,98

0,000

172,939

-172,939

0,000

1,000

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P13

734897

1341,77

102,128

127,686

-25,558

0,000

1,000

0,000

VOLKSWAGEN AG

P14

1666765

1410,03

119,790

130,806

-11,017

0,000

1,000

0,001

VOLVO CAR CORPORATION

 

288764

1759,24

132,233

146,765

-14,532

0,000

1,000

0,000


Tabella 2

Risultati raggiunti per l’anno civile 2018 dai raggruppamenti di costruttori di autovetture in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Massa media

Emissioni specifiche medie di CO2

Obiettivo specifico per le emissioni

Scostamento dall’obiettivo

Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni

Fattore di correzione

Margine di errore

BMW GROUP

P1

978643

1589,64

126,123

139,014

-12,891

0,263

1,000

0,000

DAIMLER AG

P2

932569

1601,53

133,808

139,557

-5,750

0,351

1,000

0,001

FCA ITALY SpA

P3

951967

1279,69

124,430

124,849

-0,419

0,003

1,000

0,000

FORD-WERKE GmbH

P4

989942

1411,34

127,464

130,866

-3,415

0,013

1,035

0,013

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P5

131200

1361,51

126,581

128,588

-2,007

0,099

1,000

0,000

HYUNDAI

P6

527242

1311,13

124,310

126,286

-1,980

0,000

1,000

0,004

KIA

P7

482149

1337,42

121,092

127,487

-6,400

0,000

1,000

0,005

MITSUBISHI MOTORS

P8

130036

1425,60

121,150

131,517

-10,367

0,000

1,000

0,000

PSA-OPEL

P9

2518068

1269,33

113,926

124,376

-10,451

0,001

0,997

0,001

RENAULT

P10

1634139

1279,77

112,541

124,853

-12,313

0,000

1,000

0,001

SUZUKI POOL

P11/ND

237911

1061,46

113,916

123,114

-9,199

0,000

1,000

0,001

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P12/ND

227361

1981,10

155,414

178,025

-22,617

0,037

1,000

0,006

TOYOTA-MAZDA

P13

958924

1340,78

109,650

127,641

-17,991

0,046

1,000

0,000

VW GROUP PC

P14

3548716

1414,82

121,849

131,025

-9,176

0,017

1,000

0,000

Note esplicative per le tabelle 1 e 2:

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome comunicato dallo Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631 per l’anno civile 2018 (per un costruttore di volumi ridotti);

«ND» significa che è stata concessa una deroga in conformità all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 per l’anno civile 2018 (per un costruttore di nicchia);

«DMD» significa che si applica un’esenzione de minimis a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, in modo che il costruttore non sia tenuto a soddisfare un obiettivo specifico per le emissioni nel 2018;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (il cui numero figura nella tabella 2 alla colonna B) costituito a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631 e che l’accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l’anno civile 2018.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni» è il numero totale di autovetture nuove immatricolate nell’Unione europea e in Islanda nell’anno civile 2018 per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Colonna D:

«Massa media» (kg) è la massa media in ordine di marcia di tutte le autovetture nuove immatricolate nell’Unione europea e in Islanda nell’anno civile 2018 per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Colonna E:

«Emissioni specifiche medie di CO2 » (g CO2/km) sono le emissioni specifiche medie di CO2 di tutte le autovetture nuove immatricolate nell’Unione europea e in Islanda nell’anno civile 2018 per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili. Nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 si è tenuto conto dei seguenti elementi, se del caso:

i risparmi sulle emissioni di CO2 derivanti dall’uso di tecnologie innovative di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 (colonna H);

il fattore di correzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 (colonna I).

Colonna F:

«Obiettivo specifico per le emissioni» (g CO2/km) è l’obiettivo specifico per le emissioni del costruttore (tabella 1), o il raggruppamento (tabella 2) calcolato in conformità all’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 e con il valore M0 pari a 1 392,4, oppure l’obiettivo in deroga concesso a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/631. Se il costruttore beneficia di una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, non è specificato alcun obiettivo specifico per le emissioni.

Colonna G:

«Scostamento dall’obiettivo» (g CO2/km) è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella colonna E l’obiettivo specifico per le emissioni indicate nella colonna F, da cui è sottratto il margine di errore indicato nella colonna J.

Se il valore nella colonna G è superiore a zero, ciò significa che l’obiettivo specifico per le emissioni è stato superato.

Per un costruttore membro di un raggruppamento, la conformità all’obiettivo specifico per le emissioni è valutata a livello di raggruppamento.

Colonna H:

«Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni» (g CO2/km) sono i risparmi sulle emissioni di cui si tiene conto per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 elencate nella colonna E, derivanti dall’uso di tecnologie innovative che apportano un contributo verificato alle riduzioni di CO2 e che sono state approvate dalla Commissione a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631.

Colonna I:

«Fattore di correzione» è il fattore di correzione calcolato in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, che è stato utilizzato nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2).

Colonna J:

«Margine di errore» (g CO2/km) è il valore in base al quale è stata corretta la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 (colonna E) e l’obiettivo specifico per le emissioni (colonna F) per il calcolo dello scostamento dall’obiettivo (colonna G), al fine di tenere conto dei dati notificati alla Commissione dal costruttore (tabella 1) o dal raggruppamento (tabella 2) con il codice di errore B di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010.

Il margine di errore è calcolato con la seguente formula:

 

Margine di errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

 

AC1 = emissioni specifiche medie di CO2, compresi i dati con codice di errore B;

 

TG1 = Obiettivo specifico per le emissioni, compresi i dati con il codice di errore B (di cui alla colonna E);

 

AC2 = emissioni specifiche medie di CO2, esclusi i dati con codice di errore B;

 

TG2 = Obiettivo specifico per le emissioni esclusi i dati con codice di errore B.


ALLEGATO II

Tabella 1

Risultati raggiunti per l’anno civile 2018 dai singoli costruttori di veicoli commerciali leggeri in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Massa media

Emissioni specifiche medie di CO2

Obiettivo specifico per le emissioni

Scostamento dall’obiettivo

Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni

Margine di errore

ALFA ROMEO SpA

 

3

1616,00

122,667

161,013

-38,346

0,000

0,000

ALKE srl

DMD

34

1096,65

0,000

 

 

0,000

 

JIANGSU AOXIN NEW ENERGY AUTOMOBILE CO LTD

DMD

3

1171,67

0,000

 

 

0,000

 

AUDI AG

P8

1237

1700,40

132,193

168,862

-36,669

0,000

0,000

AUDI SPORT GmbH

P8

4

1585,00

192,000

158,130

33,870

0,000

0,000

AUTOMOBILES CITROEN

P10

156785

1638,78

132,161

163,131

-30,970

0,000

0,000

AUTOMOBILES PEUGEOT

P10

176718

1675,98

134,975

166,591

-31,616

0,000

0,000

AVTOVAZ JSC

P7

326

1283,71

216,890

130,110

86,780

0,000

0,000

BEE AUTOMOTIVE

DMD

1

755,00

0,000

 

 

0,000

 

BLUECAR SAS

DMD

5

1325,00

0,000

 

 

0,000

 

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

DMD

142

1933,20

161,000

 

 

0,000

 

BMW M GmbH

DMD

163

2066,35

167,742

 

 

0,000

 

FCA US LLC

P2

4

1681,50

147,250

167,104

-19,854

0,000

0,000

CNG-TECHNIK GmbH

P3

5

1714,40

141,800

170,164

-28,364

0,000

0,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

30544

1270,26

119,307

128,859

-9,552

0,000

0,000

DAIMLER AG

P1

152530

2151,97

187,662

210,858

-23,199

0,000

0,003

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

505

1259,47

182,531

 

 

0,000

 

ESAGONO ENERGIA srl

DMD

23

1204,70

0,000

 

 

0,000

 

FCA ITALY SpA

P2

143455

1681,92

149,882

167,143

-17,261

0,000

0,000

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

44561

2277,28

216,090

222,512

-6,422

0,000

0,000

FORD MOTOR COMPANY

P3

308

2196,27

208,519

214,978

-6,459

0,000

0,000

FORD-WERKE GmbH

P3

250171

1982,08

161,564

195,058

-33,495

0,000

0,001

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

P1

564

2089,22

243,333

205,022

38,311

0,000

0,000

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

P4

364

1884,77

176,225

186,008

-9,783

0,000

0,000

GONOW AUTO CO LTD

D

12

991,25

160,167

175,000

-14,833

0,000

0,000

GOUPIL INDUSTRIE SA

DMD

477

1090,22

0,000

 

 

0,000

 

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

193

1938,99

243,202

 

 

0,000

 

HONDA MOTOR CO LTD

DMD

13

1439,54

133,154

 

 

0,000

 

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P9

2061

2296,79

212,560

224,326

-11,766

0,000

0,000

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P9

30

999,67

112,800

103,694

9,106

0,000

0,000

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P9

48

1414,23

111,229

142,248

-31,019

0,000

0,000

ISUZU MOTORS LIMITED

 

12572

2064,51

195,424

202,724

-7,300

0,000

0,000

IVECO SpA

 

20117

2423,87

203,975

236,145

-32,170

0,000

0,000

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

 

1610

2325,62

188,3

227,007

-38,737

0,000

0,030

KIA MOTORS CORPORATION

P5

1076

1467,89

122,808

147,239

-24,431

0,000

0,000

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P5

316

1397,71

122,801

140,712

-17,911

0,000

0,000

LADA AUTOMOBILE GmbH

DMD

5

1250,60

214,200

 

 

0,000

 

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

2

1509,66

111,000

 

 

0,000

 

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

206

1899,05

207,782

 

 

0,000

 

MAN TRUCK & BUS AG

P8

4999

2208,39

200,974

216,105

-15,131

0,000

0,000

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

60

1508,28

142,800

 

 

0,000

 

MFTBC

P1

103

2475,15

238,379

240,914

-2,535

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P6/D

423

1840,39

176,934

190,000

-13,066

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P6/D

2

1765,00

167,500

190,000

-22,500

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P6/D

15645

1934,39

187,475

190,000

-2,525

0,000

0,000

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

50758

1899,13

162,292

187,344

-25,058

0,000

0,006

ADAM OPEL GmbH

 

16896

1509,68

142,775

151,125

-8,355

0,000

0,005

OPEL AUTOMOBILE GmbH

P10

63580

1870,26

168,492

184,659

-16,190

0,000

0,023

PIAGGIO & C SpA

D

3528

1096,22

150,196

155,000

-4,804

0,000

0,000

DR ING HCF PORSCHE AG

P8

35

1910,71

179,886

188,421

-8,535

0,000

0,000

PSA AUTOMOBILES SA

P10

8675

1428,54

112,147

143,579

-31,432

0,000

0,000

RENAULT SAS

P7

232645

1741,78

149,397

172,710

-23,314

0,000

0,001

RENAULT TRUCKS

 

8439

2326,70

208,896

227,108

-18,212

0,000

0,000

ROMANITAL srl

DMD

56

1259,20

155,000

 

 

0,000

 

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

171

2178,66

246,988

 

 

0,000

 

SEAT SA

P8

172

1183,85

107,256

120,823

-13,567

0,000

0,000

SKODA AUTO AS

P8

3924

1261,69

112,210

128,062

-15,852

0,000

0,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

1088

2104,94

202,024

210,000

-7,976

0,000

0,000

STREETSCOOTER GmbH

DMD

14

1588,86

0,000

 

 

0,000

 

SUBARU CORPORATION

DMD

28

1609,75

156,714

 

 

0,000

 

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

9

1083,33

131,000

 

 

0,000

 

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

40369

1923,84

166,188

189,642

-23,456

0,000

0,002

UAZ

DMD

1

2070,00

287,000

 

 

0,000

 

UNIVERS VE HELEM

DMD

10

1062,00

0,000

 

 

0,000

 

VOLKSWAGEN AG

P8

202567

1911,00

164,161

188,448

-24,287

0,000

0,000

VOLVO CAR CORPORATION

DMD

394

1669,99

118,863

 

 

0,000

 


Tabella 2

Risultati raggiunti per l’anno civile 2018 dai raggruppamenti di costruttori di veicoli commerciali leggeri in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Massa media

Emissioni specifiche medie di CO2

Obiettivo specifico per le emissioni

Scostamento dall’obiettivo

Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni

Margine di errore

DAIMLER

P1

153197

2151,96

187,901

210,857

-22,959

0,000

0,003

FCA ITALY SpA

P2

143459

1681,92

149,882

167,143

-17,261

0,000

0,000

FORD-WERKE GmbH

P3

295045

2026,89

169,848

199,226

-29,378

0,000

0,000

GROUPE PSA

P10

405758

1686,76

138,652

167,593

-28,942

0,000

0,001

HYUNDAI

P9

2139

2258,80

208,887

220,793

-11,906

0,000

0,000

KIA

P5

1392

1451,96

122,806

145,757

-22,951

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS

P6/D

16070

1931,89

187,195

190,000

-2,805

0,000

0,000

RENAULT

P7

263515

1686,56

145,993

167,575

-21,582

0,000

0,000

VOLKSWAGEN GROUP LCV

P8

212938

1904,20

163,839

187,815

-23,976

0,000

0,000

Note esplicative per le tabelle 1 e 2:

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome comunicato dallo Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631 per l’anno civile 2018 (per un costruttore di volumi ridotti);

«DMD» significa che si applica un’esenzione de minimis a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, in modo che il costruttore non sia tenuto a soddisfare un obiettivo specifico per le emissioni nel 2018;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (il cui numero figura nella tabella 2 alla colonna B) costituito a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631 e che l’accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l’anno civile 2018.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni» è il numero totale di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione europea e in Islanda nell’anno civile 2018 per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Colonna D:

«Massa media» (kg) è la massa media in ordine di marcia di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione europea e in Islanda nell’anno civile 2018 per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Colonna E:

«Emissioni specifiche medie di CO2 » (g CO2/km) sono le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione europea e in Islanda nell’anno civile 2018 per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili. Nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 si è tenuto conto, se del caso, dei risparmi di emissioni di CO2 derivanti dall’uso di tecnologie innovative di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 (colonna H).

Colonna F:

«Obiettivo specifico per le emissioni» (g CO2/km) è l’obiettivo specifico per le emissioni del costruttore (tabella 1), o del raggruppamento (tabella 2) calcolato in conformità all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2011 e con il valore M0 pari a 1 766,4, oppure l’obiettivo in deroga concesso a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/631. Se il costruttore beneficia di una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, non è specificato alcun obiettivo specifico per le emissioni.

Colonna G:

«Scostamento dall’obiettivo» (g CO2/km) è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella colonna E l’obiettivo specifico per le emissioni indicato nella colonna F, da cui è sottratto il margine di errore indicato nella colonna I.

Se il valore nella colonna G è superiore a zero, ciò significa che l’obiettivo specifico per le emissioni è stato superato.

Per un costruttore membro di un raggruppamento, la conformità all’obiettivo specifico per le emissioni è valutata a livello di raggruppamento.

Colonna H:

«Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni» (g CO2/km) sono i risparmi sulle emissioni di cui si tiene conto per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 elencate nella colonna E, derivanti dall’uso di tecnologie innovative che apportano un contributo verificato alle riduzioni di CO2 e che sono state approvate dalla Commissione a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631.

Colonna I:

«Margine di errore» (g CO2/km) è il valore in base al quale è stata corretta la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 (colonna E) e l’obiettivo specifico per le emissioni (colonna F) per il calcolo dello scostamento dall’obiettivo (colonna G), al fine di tenere conto dei dati notificati alla Commissione dal costruttore (tabella 1) o dal raggruppamento (tabella 2) con il codice di errore B di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (1).

Il margine di errore è calcolato con la seguente formula:

 

Margine di errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

 

AC1 = emissioni specifiche medie di CO2, compresi i dati con codice di errore B;

 

TG1 = obiettivo specifico per le emissioni, compresi i dati con il codice di errore B (di cui alla colonna E);

 

AC2 = emissioni specifiche medie di CO2, esclusi i dati con codice di errore B;

 

TG2 = obiettivo specifico per le emissioni esclusi i dati con codice di errore B.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1).


16.7.2020   

IT

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L 227/68


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1036 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2020

concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione (3), stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 30 marzo 2019.

(2)

Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco tutti i partecipanti hanno ritirato il loro sostegno a tempo debito.

(3)

La Commissione è stata informata, in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in merito alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno effettuato un ritiro a tempo debito e per le quali il ruolo del partecipante era stato precedentemente ripreso. A norma dell’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l’uso nei biocidi.

(4)

È stato pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per alcune di tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica oppure una notifica è stata presentata e respinta a norma dell’articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. A norma dell’articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l’uso nei biocidi.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all’allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione, del 28 novembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per quanto riguarda alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali l’autorità competente del Regno Unito è stata designata come autorità di valutazione competente (GU L 37 dell’8.2.2019, pag. 1).


ALLEGATO

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate, comprese tutte le forme di nanomateriali:

Numero della voce nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014

Denominazione della sostanza

Stato membro relatore

Numero CE

Numero CAS

Tipo o tipi di prodotto

37

Acido formico

BE

200-579-1

64-18-6

11, 12

1025

Acido performico generato da acido formico e perossido di idrogeno

BE

n.d.

n.d.

3, 5, 6

1027

Acido peracetico generato da acetato di 1,3- diacetilossipropano-2-il e perossido di idrogeno

AT

n.d.

n.d.

4

1028

Acido peracetico generato da tetraacetiletilenediammina (TAED) e perborato di sodio monoidrato

AT

n.d.

n.d.

3

1029

Acido peracetico generato mediante peridrolisi di N-acetilcaprolactam da perossido di idrogeno in condizioni alcaline

AT

n.d.

n.d.

2

85

Simclosene

DE

201-782-8

87-90-1

12

195

2-bifenilato di sodio

ES

205-055-6

132-27-4

4, 6, 7, 9, 10, 13

253

Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

6, 12

346

Dicloroisocianurato di sodio, diidrato

DE

220-767-7

51580-86-0

12

345

Troclosene sodico

DE

220-767-7

2893-78-9

12

359

Formaldeide rilasciata da (Etilendiossi)dimetanolo [prodotti di reazione di glicole etilenico con paraformaldeide (EGForm)]

PL

222-720-6

3586-55-8

2

382

Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

2

1035

Bromo attivo generato da ozono e bromuro di acqua naturale e bromuro di sodio

NL

n.d.

n.d.

2

1036

Perossido di idrogeno rilasciato da percarbonato di sodio

FI

n.d.

n.d.

5

473

Piretrine e piretroidi

ES

232-319-8

8003-34-7

18, 19

1041

Diossido di cloro generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi

DE

n.d.

n.d.

2, 3, 4, 5, 11, 12

1044

Diossido di cloro generato da clorito di sodio e persolfato di sodio

DE

n.d.

n.d.

12

597

1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo (Imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

3

939

Cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi

SK

n.d.

n.d.

12

1052

Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato mediante elettrolisi

FR

n.d.

n.d.

2

1053

Cloro attivo generato da cloruro di potassio mediante elettrolisi

DK

n.d.

n.d.

2, 4

1055

Cloro attivo generato da cloruro di sodio e bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio (KPMS) e acido solfammico

SI

n.d.

n.d.

2, 3

1056

Cloro attivo generato da acido cloridrico mediante elettrolisi

SI

n.d.

n.d.

2, 4, 5

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto

ES

289-699-3

89997-63-7

18

811

Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio

SE

422-570-3

265647-11-8

1

1014

Zeolite di argento

SE

n.d.

n.d.

5

868

Cloridrato di poliesametilene biguanide con un peso molecolare medio numerico (Mn) di 1415 e una polidispersità media (PDI) di 4,7 [PHMB(1415;4,7)]

FR

Polimero

1802181-67-4/32289-58-0

3, 9, 11


16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/72


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1037 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2020

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo acroleina è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 e, a norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva.

(2)

L’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 scadrà il 31 agosto 2020. Il 28 febbraio 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’acroleina in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 25 febbraio 2020 l’autorità di valutazione competente della Cechia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

L’autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerando i termini previsti consentiti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione al 28 febbraio 2023.

(7)

Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, l’acroleina rimane approvata ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 è posticipata al 28 febbraio 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


16.7.2020   

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L 227/74


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1038 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2020

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo creosoto è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, in conformità all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva.

(2)

Il 27 ottobre 2016 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del creosoto in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La data di scadenza dell’approvazione del creosoto è stata posticipata al 31 ottobre 2020 dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione (3) al fine di concedere tempo sufficiente per l’esame della domanda.

(4)

Il 16 settembre 2019 l’allora autorità di valutazione competente del Regno Unito ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») la propria raccomandazione su tale rinnovo. Il 30 gennaio 2020 l’autorità competente della Polonia ha assunto il ruolo di autorità di valutazione competente in merito alla domanda. Dato che l’autorità competente ha svolto una valutazione completa della domanda, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 l’Agenzia è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente.

(5)

Inoltre, essendo classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soddisfacendo i criteri per essere considerato sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) nonché sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile a norma dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il creosoto soddisfa i criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. È pertanto necessario effettuare ulteriori esami per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del creosoto possa quindi essere rinnovata.

(6)

Inoltre, il creosoto, i suoi composti e il legno trattato con essi sono soggetti alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. A seguito della decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione (6), la Francia è tenuta a inoltrare all’Agenzia un fascicolo, a norma dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006, che avvia una procedura di restrizione dell’Unione in conformità agli articoli da 69 a 73 del medesimo regolamento. Occorre effettuare ulteriori esami al fine di garantire coerenza tra la valutazione del rinnovo dell’approvazione del creosoto come principio attivo a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 e la procedura di restrizione dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché di prevedere un controllo efficace del creosoto e del legno con esso trattato.

(7)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione del creosoto per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda.

(8)

Considerati il tempo necessario per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, il tempo necessario per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del creosoto possa quindi essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del creosoto al 31 ottobre 2021.

(9)

Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, il creosoto rimane approvato fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 31 ottobre 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020.

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 64).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione, del 7 giugno 2019, che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l’uso e l’immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto (GU L 154 del 12.6.2019, pag. 44).


RACCOMANDAZIONI

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/76


RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1039 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

relativa alla subordinazione del sostegno finanziario statale destinato alle imprese dell’Unione all’assenza di legami con giurisdizioni non cooperative

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La deviazione di aiuti finanziari verso i paradisi fiscali può minare l’integrità delle finanze pubbliche degli Stati membri e il buon funzionamento del sistema finanziario e del mercato interno dell’Unione. Negli ultimi anni la Commissione ha preso nettamente posizione contro i paradisi fiscali nella strategia esterna per un’imposizione effettiva (1).

(2)

La pandemia di COVID-19 ha dato luogo a un’azione senza precedenti a livello nazionale e dell’Unione per sostenere le economie degli Stati membri e facilitarne la ripresa. Ciò comprende interventi statali, in gran parte soggetti alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, volti a garantire alle imprese liquidità e accesso ai finanziamenti.

(3)

Il volume del sostegno finanziario, segnatamente quello alla liquidità, concesso alle imprese nell’attuale congiuntura dettata dalla COVID-19 rende necessaria un’azione immediata e coordinata per evitare l’uso improprio dei finanziamenti pubblici. Finora tale azione è stata adottata principalmente nel quadro delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Al di là delle circostanze connesse alla COVID-19, è inoltre opportuno che la concessione di sostegno finanziario tenga conto della necessità di contrastare l’elusione e la frode fiscale, come pure l’abuso dei bilanci nazionali e dell’Unione a scapito dei contribuenti e dei sistemi di sicurezza sociale.

(4)

Per perseguire efficacemente il contrasto all’elusione, alla frode e all’abuso fiscali, è altrettanto importante adoperarsi per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine è opportuno che gli Stati membri coordinino le rispettive azioni, così da prevenire l’indebita erosione delle basi imponibili e garantire che le soluzioni da essi adottate non creino discrepanze significative o distorsioni del mercato.

(5)

La lista dell’Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (la «lista UE delle giurisdizioni non cooperative» o la «lista UE») (2) è pensata per rispondere alle minacce alle basi imponibili degli Stati membri dell’UE. In tale contesto sarebbe opportuno raccomandare agli Stati membri di subordinare il sostegno finanziario destinato alle imprese dell’Unione all’assenza di legami tra queste ultime e le giurisdizioni che figurano nella lista UE. La Commissione rileva inoltre che, nell’ambito della concessione di aiuti di Stato sotto forma di ricapitalizzazioni, vari Stati membri hanno manifestato l’intenzione di instaurare un forte nesso tra il sostegno finanziario e il versamento di una quota congrua di imposte da parte del beneficiario.

(6)

Ciò nondimeno, è essenziale che gli Stati membri tutelino le attività economiche effettive nelle giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE e garantiscano che dette attività economiche non siano inavvertitamente danneggiate. A tal fine è opportuno che la legislazione degli Stati membri ammetta le dovute eccezioni, in modo tale che il sostegno finanziario non sia precluso laddove esiste un’attività economica effettiva.

(7)

Per garantire che le imprese ammissibili possano beneficiare del sostegno finanziario, è opportuno che gli Stati membri fissino requisiti ragionevoli atti a dimostrare l’assenza di legami con giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative. Al tempo stesso è fondamentale far sì che le imprese non possano eludere i requisiti che danno diritto al sostegno finanziario.

(8)

Nell’intento di definire un quadro globale, è opportuno che gli Stati membri amplino le condizioni per la concessione di sostegno finanziario statale alle imprese oltre l’assenza di legami con le giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE fino a includere i casi in cui sia accertato che un’impresa o i suoi proprietari sono stati condannati per un reato grave o non hanno ottemperato agli obblighi relativi al versamento di imposte o contributi sociali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente raccomandazione definisce un approccio coordinato finalizzato a subordinare la concessione di sostegno finanziario da parte degli Stati membri all’assenza di legami tra l’impresa beneficiaria e le giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative.

2.   DEFINIZIONI

«Proprietà»: partecipazioni dirette e indirette, nonché il titolare effettivo ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

«Sostegno finanziario»: l’assistenza finanziaria di qualunque tipo a disposizione di tutte le imprese o le misure selettive, compresi gli aiuti di Stato concessi in applicazione del nuovo quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (4).

«Impresa»: il soggetto o la persona fisica che esercita un’attività economica, a prescindere dalla forma giuridica o dal settore di attività.

3.   SUBORDINAZIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO STATALE DESTINATO ALLE IMPRESE DELL’UNIONE ALL’ASSENZA DI LEGAMI CON GIURISDIZIONI FIGURANTI NELLA LISTA UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE

Qualora adottino misure che forniscono sostegno finanziario alle imprese ammissibili nella loro giurisdizione, gli Stati membri dovrebbero subordinare la concessione di tale sostegno finanziario a una serie di condizioni. Pertanto, le imprese che ricevono sostegno finanziario non dovrebbero:

(a)

essere residenti a fini fiscali in giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative né essere costituite a norma del diritto di tali giurisdizioni;

(b)

essere controllate, direttamente o indirettamente, da azionisti in giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative, fino al livello del titolare effettivo ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849;

(c)

controllare, direttamente o indirettamente, filiazioni in giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative né possedere organizzazioni stabili in tali giurisdizioni;

(d)

condividere la proprietà con imprese in giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative.

Nel verificare il rispetto della norma che prescrive l’assenza di legami con giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che non solo gli azionisti immediati, ma anche il proprietario finale e tutte le altre imprese aventi gli stessi proprietari non siano residenti a fini fiscali in tali giurisdizioni o costituiti a norma del diritto di tali giurisdizioni. I proprietari dell’impresa che riceve il sostegno finanziario possono essere soggetti giuridici (ad esempio società di persone, società di capitali, ecc.), istituti giuridici (ad esempio trust) o persone fisiche.

Al fine di determinare se un’impresa può beneficiare del sostegno finanziario, il numero di livelli di soggetti giuridici o istituti giuridici che intercorrono tra l’impresa con sede nello Stato membro che concede il sostegno finanziario e il soggetto nella giurisdizione figurante nella lista UE dovrebbe essere irrilevante.

4.   DEROGHE

Gli Stati membri possono ignorare l’esistenza di legami con giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE se l’impresa dimostra il sussistere di una delle seguenti circostanze:

(a)

il livello di imposizione cui l’impresa beneficiaria è stata soggetta in un dato periodo (ad esempio gli ultimi tre anni) nello Stato membro che concede il sostegno è considerato congruo rispetto al fatturato complessivo o al livello di attività dell’impresa, a livello nazionale e del gruppo, nello stesso periodo;

(b)

l’impresa assume impegni giuridicamente vincolanti a scindere in tempi brevi i legami con le giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE, fermi restando un adeguato controllo del seguito dato e sanzioni in caso di inosservanza.

Gli Stati membri dovrebbero ignorare l’esistenza di legami con giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE se l’impresa ha una presenza economica sostanziale (sostenuta da personale, attrezzature, attività e locali, come attestato da fatti e circostanze pertinenti) e svolge un’attività economica sostanziale nelle giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE.

Gli Stati membri non dovrebbero applicare le suddette eccezioni se non sono in grado di verificare l’accuratezza delle informazioni. Ciò potrebbe essere dovuto a uno scambio insufficiente di informazioni su richiesta con il paese terzo interessato, in particolare a causa dell’assenza di un trattato fiscale che consenta lo scambio di informazioni o della mancata cooperazione del paese terzo interessato.

5.   ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Gli Stati membri dovrebbero concordare requisiti ragionevoli atti a dimostrare l’assenza di legami con le giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative. I seguenti principi mirano ad aiutare gli Stati membri a garantire la rapida attuazione e l’applicazione efficace dei requisiti:

(a)

per semplificare le procedure e agevolare l’accesso al sostegno finanziario, gli Stati membri potrebbero accettare l’autocertificazione del richiedente come prova del pieno possesso dei requisiti per ricevere il sostegno finanziario. Il processo potrebbe essere integrato in una fase successiva da audit/controlli rafforzati che sfruttino appieno gli strumenti disponibili per mitigare il rischio di non conformità, quali relazioni per paese, lo scambio automatico di informazioni finanziarie, lo scambio di informazioni su richiesta o l’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva;

(b)

gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per scoraggiare la presentazione da parte dei richiedenti di informazioni false o inesatte, compreso come minimo il recupero del sostegno finanziario indebitamente concesso;

(c)

gli Stati membri non dovrebbero consentire l’autocertificazione e dovrebbero effettuare verifiche più approfondite qualora l’impresa in questione abbia legami con giurisdizioni figuranti nella lista UE e chieda una deroga.

6.   ALTRE RESTRIZIONI

Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal fornire sostegno finanziario alle imprese nei seguenti casi:

qualora sia stato accertato che l’impresa o i suoi proprietari sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

qualora sia stato accertato da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che l’impresa o i suoi proprietari non hanno ottemperato agli obblighi relativi al versamento di imposte o contributi sociali secondo il diritto applicabile.

7.   TAPPE SUCCESSIVE

Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione delle misure adottate in seguito alla presente raccomandazione.

La Commissione è pronta a discutere con gli Stati membri i loro piani tesi a garantire che la concessione di aiuti di Stato, in particolare sotto forma di ricapitalizzazioni, sia circoscritta alle imprese che versano una quota congrua di imposte.

La Commissione pubblicherà una relazione sull’applicazione della presente raccomandazione entro tre anni dalla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

Paolo GENTOLINI

Membro della Commissione


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia esterna per un’imposizione effettiva, del 28 gennaio 2016 (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b5aef3db-c5a7-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF).

(2)  Giurisdizioni che figurano nell’allegato I delle pertinenti conclusioni del Consiglio (la cosiddetta "lista nera"). La lista è aggiornata periodicamente: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en

(3)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(4)  Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", C/2020/1863 (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1), modificata il 3 aprile, l’8 maggio e il 29 giugno 2020.

(5)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).