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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1027 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2020
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l’attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 72, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 2, e l’articolo 107, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 508/2014 per introdurre misure specifiche volte ad attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura. |
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(2) |
Al fine di consentire l’attuazione del regolamento (UE) 2020/560, il modello per i programmi operativi nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e la struttura dei piani di compensazione per gli operatori nelle regioni ultraperiferiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione (3) dovrebbero essere adeguati tenendo conto dei requisiti delle nuove misure. |
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(3) |
L’attuazione del regolamento (UE) 2020/560 richiede inoltre adeguamenti delle specifiche tecniche e delle norme per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 (4) e (UE) n. 1243/2014 (5) della Commissione. Tali adeguamenti dovrebbero consentire un monitoraggio e una comunicazione affidabili degli interventi connessi all’attenuazione della pandemia di Covid-19. A norma dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, la scadenza annuale per comunicare i dati cumulativi sugli interventi è il 31 marzo. Ciò significa che gli Stati membri dovrebbero trasmettere tali informazioni nel formato modificato entro il 2021 al fine di assicurare una comunicazione coerente e armonizzata. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 della Commissione. |
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(5) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, data l’urgenza di fornire il necessario sostegno, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 è così modificato:
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(1) |
l’allegato I, sezione 4.5, è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento; |
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(2) |
l’allegato I, sezione 8.2, è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento; |
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(3) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 è così modificato:
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(1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
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(2) |
nell’allegato V, la riga I.9 della tabella 1 è sostituita dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è così modificato:
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(1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
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(2) |
nell’allegato II, la riga I.9 è sostituita dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 11).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 209 del 16.7.2014, pag. 20).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 39).
ALLEGATO I
1.
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione è così modificato:|
1) |
la sezione 4.5 è sostituita dalla seguente:
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2) |
la sezione 8.2 è sostituita dalla seguente:
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.
Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 è inserita la seguente sezione 5 bis:|
«5 bis |
Descrizione dei metodi di calcolo e di attuazione delle misure di compensazione delle perdite economiche conseguenti alla pandemia di Covid-19 di cui all’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 508/2014
|
(1) La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell’attuazione. »
ALLEGATO II
1.
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, nella prima colonna «Campo» è inserito il seguente campo 25:|
«25 |
Attenuazione della pandemia di Covid-19» |
2.
Nell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014, tabella 1, la riga I.9 è sostituita dalla seguente:|
«I.9 |
Articolo 33 e articolo 44, paragrafo 4 bis Arresto temporaneo delle attività di pesca |
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1 |
Numerico |
Sì, se l’intervento verte sulla pesca marittima» |
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2 |
Numerico |
ALLEGATO III
1.
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è inserita la seguente parte F:
«PARTE F
Attenuazione della pandemia di Covid-19
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Campo |
Contenuto del campo |
Osservazioni |
Dati necessari e sinergie |
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25 |
Attenuazione della pandemia di Covid-19 |
Attenuazione della pandemia di Covid-19 Codice 0 = non connesso alla Covid-19 Codice 1 = connesso alla Covid-19 |
Specifico FEAMP» |
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2. |
Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014, la riga I.9 è sostituita dalla seguente:
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16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1028 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'aiuto all'ammasso privato concesso a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione (2) ha avuto effetti positivi sul mercato delle carni bovine. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1006 della Commissione (3) ha sospeso le domande di aiuto all'ammasso privato per cinque giorni lavorativi. |
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(3) |
È pertanto opportuno porre fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande. |
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(4) |
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/596. |
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(5) |
Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 è fissato al 17 luglio 2020.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 è abrogato con effetto a decorrere dal 17 luglio 2020.
Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati nel quadro di tale regolamento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
A nome della president
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 26).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1006 della Commissione, del 9 luglio 2020, che sospende la presentazione di domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 (GU L 223 del 10.7.2020, pag. 1).
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16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1029 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/595
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'aiuto all'ammasso privato concesso a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione (2) ha avuto effetti positivi sul mercato delle carni ovine e caprine, |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1007 della Commissione (3) ha sospeso le domande di aiuto all'ammasso privato per cinque giorni lavorativi. |
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(3) |
È pertanto opportuno porre fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande. |
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(4) |
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/595. |
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(5) |
Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 è fissato al 17 luglio 2020.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 è abrogato con effetto a decorrere dal 17 luglio 2020.
Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati nel quadro di tale regolamento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 21).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1007 della Commissione, del 9 luglio 2020, che sospende la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 (GU L 223 del 10.7.2020, pag. 3).
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16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1030 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l’anno di riferimento 2021 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per garantire la corretta applicazione della tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, la Commissione dovrebbe specificare le variabili, l’unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni e le disaggregazioni nonché il termine per la trasmissione dei dati al fine di produrre dati in materia di uso delle TIC e commercio elettronico comparabili e armonizzati tra gli Stati membri. |
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(2) |
Gli Stati membri dovrebbero trasmettere relazioni sulla qualità e sui metadati per i registri di imprese a fini statistici nazionali e per tutte le statistiche sulle imprese. È pertanto necessario definire le modalità, il contenuto e le scadenze di tali relazioni. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono i dati in base alle specifiche tecniche per i requisiti dei dati per l’anno di riferimento 2021 conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La relazione annuale sui metadati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2021.
La relazione annuale sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 5 novembre 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico»
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Variabili obbligatorie o facoltative |
Campo di osservazione (filtro) |
Variabile |
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Variabili obbligatorie |
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Variabili facoltative |
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Unità di misura |
Dati assoluti, tranne per le caratteristiche relative al fatturato in valuta nazionale (migliaia) o percentuale del fatturato (totale). |
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Popolazione statistica |
Copertura delle attività economiche: sezioni da C a J e da L a N e gruppo 95.1 della NACE. Copertura per classe di dimensioni: imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti. L’inclusione delle imprese con meno di 10 addetti dipendenti e indipendenti è facoltativa. |
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Disaggregazioni |
Disaggregazione per attività: per il calcolo degli aggregati nazionali:
per il contributo ai soli totali europei:
Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti: 10+, 10-49, 50-249, 250+; facoltative: 0-9, 0-1, 2-9. |
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Termine per la trasmissione dei dati |
5 ottobre 2021 |
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16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1031 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
relativo all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’acido benzoico. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
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(4) |
Nel parere del 15 maggio 2019 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido benzoico non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è irritante per la pelle e gravemente irritante per gli occhi. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha concluso che l’acido benzoico può essere efficace per migliorare il rendimento zootecnico nei suini da ingrasso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
Dalla valutazione dell’acido benzoico risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2019; 17(6):5727.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici). |
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4d210 |
DSM Nutritional Products Ltd. rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o. |
Acido benzoico |
Composizione dell’additivo Acido benzoico (≥ 99,9 %) ------------- Caratterizzazione della sostanza attiva Acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico, C7H6O2 Numero CAS: 65-85-0 Livello massimo di impurità: Acido ftalico: ≤ 100 mg/kg Bifenile: ≤ 100 mg/kg ------------- Metodo di analisi (1) Per la quantificazione dell’acido benzoico nell’additivo per mangimi:
monografia 0066). Per la quantificazione dell’acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi: — cromatografia liquida in fase inversa con rivelazione UV (RP-HPLC/UV) – metodo basato sulla norma ISO 9231:2008 |
Suini da ingrasso |
- |
3 000 |
10 000 |
|
5 agosto 2030 |
||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1032 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
Due domande di autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 sono state presentate in conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
|
(3) |
Le domande riguardano l’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
|
(4) |
Nei suoi pareri del 6 marzo 2018 (2), 4 luglio 2019 (3) e 15 maggio 2019 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e non si possono trarre conclusioni merito alla sensibilizzazione cutanea che può provocare. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’autorità ha concluso che l’additivo ha un effetto significativo sulle performance di crescita nei vitelli da allevamento e può migliorare l’incremento ponderale nei suini da ingrasso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2018; 16(3):5220.
(3) EFSA Journal 2019; 17(7):5793.
(4) EFSA Journal 2019; 17(5):5725.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
|
CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||
|
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
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|
4b1825 |
Lattosa GmbH & Co. KG |
Bacillus subtilis DSM 28343 |
Composizione dell’additivo Preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 con un tenore minimo di 1x10 10 CFU/g di additivo Forma solida ——————————————— Caratterizzazione della sostanza attiva Spore vitali di Bacillus subtilis DSM 28343 ——————————————— Metodo di analisi (1) Per l’identificazione del Bacillus subtilis DSM 28343 nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Per il conteggio del Bacillus subtilis DSM 28343 nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar - EN 15784. |
Vitelli da allevamento Suini da ingrasso |
- - |
1x109 2x108 |
- |
|
5 agosto 2030 |
||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
|
16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1033 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 e all’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 1139/2007
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
|
(2) |
La L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 è stata autorizzata per 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento (CE) n. 1139/2007 della Commissione (2). |
|
(3) |
A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e includeva una richiesta di modifica della denominazione del ceppo in Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 come additivo per mangimi per l’utilizzo nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali. La domanda riguarda l’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» e nella categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
Nei pareri del 3 aprile 2019 (3) e del 14 maggio 2019 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 e da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre precisato che la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 è irritante per la pelle, corrosiva per gli occhi e pericolosa in caso di inalazione. Per quanto riguarda la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182, ha indicato che è corrosiva per la pelle e gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è una fonte efficace dell’aminoacido arginina per tutte le specie animali e che per essere pienamente efficace nei ruminanti, la L-arginina di supplementazione dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine. |
|
(6) |
Nel suo parere sulla L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182, l’Autorità ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza della somministrazione simultanea per via orale dell’aminoacido nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi. L’Autorità non ha tuttavia proposto un tenore massimo di L-arginina. L’Autorità raccomanda inoltre la supplementazione con L-arginina in quantità adeguate. Nel caso di una supplementazione con L-arginina nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno avvertire l’utilizzatore della necessità di tenere conto dell’apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali. |
|
(7) |
Al fine di permettere un migliore controllo della L-arginina, è opportuno che, quando usata come aromatizzante, essa sia sottoposta a restrizioni e condizioni. Nei casi in cui la L-arginina sia usata come aromatizzante, il tenore raccomandato dovrebbe essere indicato sull’etichetta. Qualora tale tenore venga superato, sull’etichetta delle premiscele sarebbe opportuno fornire determinate informazioni. |
|
(8) |
Per quanto riguarda l’utilizzo della L-arginina come aromatizzante, l’Autorità precisa che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia se la sostanza viene usata al livello della dose raccomandata. L’utilizzo della L-arginina come sostanza aromatizzante non è autorizzato nell’acqua di abbeveraggio. Alla dose raccomandata, la L-arginina come sostanza aromatizzante non dovrebbe presentare alcun problema per l’apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali. |
|
(9) |
L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(10) |
La valutazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 e da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(11) |
A seguito del rinnovo dell’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1139/2007. |
|
(12) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione. |
|
(13) |
Il fatto che la L-arginina non sia autorizzata come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua. |
|
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è rinnovata alle condizioni indicate nell’allegato.
2. La L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» e alla categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti» è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.
Articolo 2
1. La L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 e le premiscele che la contengono, prodotte ed etichettate prima del 5 febbraio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 5 agosto 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 5 agosto 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 5 agosto 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 1139/2007 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 1139/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, riguardante l’autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 11).
(3) EFSA Journal 2019; 17(5):5696.
(4) EFSA Journal 2019; 17(6):5720.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
|
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi. |
|||||||||||||||||||||
|
3c364 |
- |
L-arginina |
Composizione dell’additivo Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua del 15 % |
Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
|
5 agosto 2030 |
||||||||||||
|
Caratterizzazione della sostanza attiva L-arginina [acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 Formula chimica: C6H14N4O2 Numero CAS: 74-79-3 |
|||||||||||||||||||||
|
Metodo di analisi (1) Per l’identificazione della L-arginina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’arginina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’arginina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:
|
|||||||||||||||||||||
|
3c362 |
- |
L-arginina |
Composizione dell’additivo Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dello 0,5 % |
Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
|
5 agosto 2030 |
||||||||||||
|
Caratterizzazione della sostanza attiva L-arginina [acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 Formula chimica: C6H14N4O2 Numero CAS: 74-79-3 |
|||||||||||||||||||||
|
Metodo di analisi (2) Per l’identificazione della L-arginina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’arginina nell’additivo per mangimi e nell’acqua:
Per la quantificazione dell’arginina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:
|
|||||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti |
|||||||||||||||||||||
|
3c362 |
- |
L-arginina |
Composizione dell’additivo Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dello 0,5 % |
Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
|
5 agosto 2030 |
||||||||||||
|
Caratterizzazione della sostanza attiva L-arginina [acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 Formula chimica: C6H14N4O2 Numero CAS: 74-79-3 Numero FLAVIS: 17.003 |
|||||||||||||||||||||
|
Metodo di analisi (3) Per l’identificazione della L-arginina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’arginina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’arginina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:
|
|||||||||||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1034 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento. |
|
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
|
(4) |
Nei pareri del 26 settembre 2017 (2) e del 13 novembre 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di sensibilizzazione cutanea dell’additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo si è dimostrato efficace nel migliorare la produzione di uova. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi) prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi nell’alimentazione animale conformemente all’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2017; 15(10):5020.
(3) EFSA Journal 2019; 17(11):5919.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||
|
Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||
|
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione. |
|||||||||||||
|
4a1607i |
DSM Nutritional Products Ltd. rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. |
Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) |
Composizione dell’additivo Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) con un’attività minima di: Forma solida: 1 000 FXU (1)/g Forma liquida: 650 FXU/ml |
Galline ovaiole |
- |
100 FXU |
- |
|
5.8.2030 |
||||
|
Caratterizzazione della sostanza attiva Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) |
|||||||||||||
|
Metodo di analisi (2) Per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) in un additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) nelle premiscele e negli alimenti per animali:
|
|||||||||||||
(1) 1 FXU è la quantità di enzima che libera 7,8 μmol di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dall’azo-arabinoxilano di frumento, a pH 6,0 e a 50 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
DECISIONI
|
16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1035 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2020
che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio
(I testi in lingua ceca, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente al regolamento (UE) 2019/631 e, per quanto riguarda gli obiettivi specifici per le emissioni e le emissioni specifiche medie per l’anno civile 2018, al regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione è tenuta a determinare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo specifico per le emissioni per ciascun costruttore di autovetture e veicoli commerciali leggeri nell’Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori. In base a ciò vengono stabiliti i risultati raggiunti dai costruttori o dai raggruppamenti di costruttori nell’ottemperare all’obbligo di non superare i rispettivi obiettivi per le emissioni specifiche. |
|
(2) |
I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni dei costruttori si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri nel corso dell’anno civile 2018. |
|
(3) |
Tutti gli Stati membri hanno trasmesso i dati relativi al 2018 alla Commissione anche se con alcuni ritardi rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2019. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell’accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori trasmessi dallo Stato membro interessato non sono stati corretti. |
|
(4) |
Il 24 giugno 2019 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 95 costruttori di autovetture e 67 costruttori di veicoli commerciali leggeri, nonché ai rispettivi raggruppamenti, i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie di CO2 e i relativi obiettivi specifici per le emissioni nel 2018. |
|
(5) |
I dati provvisori comunicati dalla Commissione comprendevano i fattori di correzione sia per le autovetture, calcolati in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4), sia per i veicoli commerciali leggeri, calcolati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 (5) della Commissione. La determinazione dei fattori di correzione fa parte delle procedure di correlazione istituite per tenere conto del cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2. I fattori servono ad assicurare che le tolleranze procedurali necessarie per la correlazione dei valori di emissione di CO2 siano applicate come previsto e non come mezzo per ridurre artificialmente tali valori. |
|
(6) |
Il calcolo del fattore di correzione avviene sulla base dei fattori di deviazione e di verifica determinati per un campione statistico di veicoli che dovrebbe essere rappresentativo del parco di veicoli nuovi del costruttore. In considerazione del numero molto esiguo di veicoli commerciali leggeri omologati a norma della procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale, istituita nel 2018 con il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (6), il campione non può essere considerato statisticamente rappresentativo e non è stato pertanto applicato alcun fattore di correzione nel determinare i livelli di prestazione in materia di emissioni dei costruttori di veicoli commerciali leggeri. |
|
(7) |
Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati provvisori conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011 e, in particolare, i fattori di deviazione e di verifica in base ai quali viene calcolato il fattore di correzione, e di notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Sessanta costruttori di autovetture e 34 costruttori di veicoli commerciali leggeri hanno notificato errori. Per un costruttore di automobili è stata confermata l’applicabilità di un fattore di correzione alle loro emissioni specifiche medie. Per un costruttore di autovetture e un costruttore di veicoli commerciali leggeri, tutti i veicoli riportati nell’insieme di dati provvisori non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/631. |
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(8) |
Per i restanti 35 costruttori di autovetture e 33 costruttori di veicoli commerciali leggeri che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi specifici per le emissioni. Per nessuno di questi costruttori è stato applicato un fattore di correzione. |
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(9) |
La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le giustificazioni per la loro correzione; le serie di dati provvisori sono state confermate o modificate. Sono stati conservati solo i dati che includono i valori relativi alla massa e alle emissioni di CO2. Di conseguenza, per 94 costruttori di autovetture e 66 costruttori di veicoli commerciali leggeri è opportuno confermare o modificare i dati provvisori. |
|
(10) |
A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 510/2011, è opportuno che un costruttore sia considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo specifico per le emissioni quando le sue emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella presente decisione non superano il suo obiettivo specifico per le emissioni. Per i costruttori che sono membri di un raggruppamento l’adempimento degli obiettivi va valutato a livello di raggruppamento, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, di entrambi i regolamenti citati. |
|
(11) |
Nel calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche e delle emissioni specifiche medie dovrebbero essere inclusi l’insieme dei dati relativi alla massa in ordine di marcia e alle emissioni di CO2 anche se con parametri di identificazione del veicolo mancanti o errati. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che i fabbricanti non sono in grado di verificarli o correggerli. È pertanto opportuno applicare un margine di errore per determinare lo scostamento del fabbricante in questione dall’obiettivo. |
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(12) |
Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall’obiettivo specifico per le emissioni (espresso come obiettivo specifico per le emissioni dedotto dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto di tutte le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dal medesimo obiettivo calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore è applicato in modo da migliorare sempre la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo specifico per le emissioni. |
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(13) |
Se tenendo conto del margine di errore lo scostamento dall’obiettivo del costruttore o del raggruppamento, a seconda dei casi, è superiore a zero, è imposto il versamento di un’indennità per le emissioni in eccesso, a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631, come avvenuto per il costruttore di autovetture Automobili Lamborghini SpA.. L’indennità per le emissioni in eccesso è calcolata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 443/2009. |
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(14) |
In conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 e dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011, l’obiettivo specifico per le emissioni non si applica ai costruttori responsabili di un numero di nuove immatricolazioni inferiore a 1 000 unità nell’anno civile. È tuttavia opportuno calcolare e comunicare le rispettive emissioni specifiche medie nonché il numero dei veicoli nuovi immatricolati. |
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(15) |
Occorrono ulteriori chiarimenti da parte del costruttore Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG per quanto riguarda possibili irregolarità nei valori delle emissioni di CO2 indicati nelle schede di omologazione delle emissioni relative a due modelli di veicolo. Di conseguenza, i dati provvisori per gli anni civili dal 2014 al 2018 per il raggruppamento Volkswagen e il suo membro Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG non possono essere confermati né modificati. |
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(16) |
A norma dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (7), la Commissione ha effettuato una verifica ad hoc del risparmio di CO2 certificato con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (8) e alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione (9). La verifica ha evidenziato risultati soddisfacenti per quanto riguarda il risparmio di CO2 certificato con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE. Tuttavia, per quanto riguarda la decisione di esecuzione (UE) 2015/158, è stata riscontrata una differenza pari, rispettivamente, al 9 % e al 23 % tra il risparmio certificato di CO2 di due alternatori efficienti installati nei veicoli prodotti da Daimler AG e quello verificato dalla Commissione. La Commissione ha notificato alla Daimler AG gli scostamenti rilevati e ha invitato il costruttore a fornire elementi che dimostrino l’accuratezza del risparmio certificato di CO2. |
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(17) |
Sulla base delle informazioni fornite da Daimler AG, la Commissione ha rilevato che la differenza nel risparmio era dovuta alla differenza delle modalità di applicazione del metodo di prova ai fini della certificazione e della verifica del risparmio di CO2. Più precisamente, prima della prova di certificazione è stato eseguito un rodaggio degli alternatori efficienti, anche se la metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 non prescrive né consente un rodaggio specifico degli alternatori efficienti da effettuare al di fuori della prova di certificazione. |
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(18) |
Dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dall’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 si desume che, al fine di tenere conto del risparmio di CO2 realizzato con tecnologie innovative per il calcolo delle emissioni medie specifiche di un costruttore nel 2018, questo risparmio deve apportare un contributo verificato alla riduzione di CO2, conformemente ad una metodologia in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili. Poiché il risparmio certificato di CO2 derivante da due alternatori efficienti in determinati veicoli prodotti da Daimler AG non è stato confermato dalla verifica effettuata sulla base della metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158, il risparmio certificato di CO2 attribuito a tali ecoinnovazioni, in totale 0,429 g di CO2/km a livello del parco veicoli, non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore Daimler AG. Analogamente, il risparmio di CO2 attribuito a tali ecoinnovazioni, pari a 0,428 g CO2/km a livello del parco veicoli, non dovrebbe essere preso in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie del raggruppamento Daimler AG. |
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(19) |
I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati dalla presente decisione, possono essere oggetto di revisione qualora le autorità nazionali competenti confermino l’esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO2 forniti per stabilire se il costruttore ha raggiunto l’obiettivo specifico per le emissioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di autovetture per l’anno civile 2018 sono specificati nell’allegato I.
2. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2018 sono specificati nell’allegato II.
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631:
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1) |
ADIDOR VOITURES SAS 2/4 Rue Hans List 78290 Croissy-sur-Seine FRANCE |
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2) |
ALFA ROMEO SpA C.so Settembrini, 40 Gate 8 - Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47 10135 Torino ITALIA |
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3) |
ALKE srl via Vigonovese 123 35127 Padova ITALIA |
|
4) |
ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG Alpenstraße 35-37 86807 Buchloe GERMANIA |
|
5) |
SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE 1 Avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex FRANCIA |
|
6) |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE Via Lanzo 27 10071 Borgaro Torinese ITALIA |
|
7) |
ASTON MARTIN LAGONDA LTD Gaydon Engineering Centre Banbury Road Gaydon CV35 0DB Warwickshire REGNO UNITO |
|
8) |
AUDI AG Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
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9) |
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
|
10) |
AUDI SPORT GmbH Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
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11) |
AUTOMOBILES CITROEN 7, rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison FRANCIA |
|
12) |
AUTOMOBILES PEUGEOT 7, rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison FRANCIA |
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13) |
AVTOVAZ JSC Rappresentata nell’Unione da: CS AUTOLADA 211 Konevova 130 00 Prague 3 CECHIA |
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14) |
BEE BEE AUTOMOTIVE 182 RT Beaugé 72700 Rouillon FRANCIA |
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15) |
BENTLEY MOTORS LTD Pyms Lane CW1 3PL Crewe Cheshire REGNO UNITO |
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16) |
BLUECAR SAS 31-32 quai de Dion Bouton 92800 Puteaux FRANCIA |
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17) |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Petuelring 130 80788 München GERMANIA |
|
18) |
BMW M GmbH Petuelring 130 80788 München GERMANIA |
|
19) |
BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD Kriegsbergstraße 11 70174 Stuttgart GERMANIA |
|
20) |
BUGATTI AUTOMOBILES SAS Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
|
21) |
CATERHAM CARS LIMITED 2 Kennet Road DA1 4QN Dartford REGNO UNITO |
|
22) |
CHEVROLET ITALIA SpA Rappresentata nell’Unione da: Intertrust, Gruneburgweg 58-62 60322 Frankfurt am Main GERMANIA |
|
23) |
FCA US LLC C.so Settembrini, 40 Gate 8 — Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47 10135 Torino ITALIA |
|
24) |
CNG-TECHNIK GmbH Niehl Plant, building, Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA |
|
25) |
AUTOMOBILE DACIA SA 1 Avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex FRANCIA |
|
26) |
DAIHATSU MOTOR CO LTD Rappresentata nell’Unione da: Toyota Motor Europe Avenue du Bourget, 60 1140 Brussel BELGIO |
|
27) |
DAIMLER AG F403, EA/R 70546 Stuttgart GERMANIA |
|
28) |
FABBRICA DALLARA srl Via Guglielmo Marconi,18 43040 Varano de’ Melegari (PR) ITALIA |
|
29) |
DFSK MOTOR CO LTD Rappresentata nell’Unione da: Giotti Victoria Sr.l. Pisana Road, 11/a 50021 Barberino, Val D’ Elsa (FI) ITALIA |
|
30) |
DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV Pascallaan 96 8218 NJ Lelystad PAESI BASSI |
|
31) |
DR AUTOMOBILES srl Zona Industriale, Snc 86070 Macchia d’Isernia ITALIA |
|
32) |
DR MOTOR COMPANY srl S S 85 Venafrana km 37500 86070 Macchia d’Isernia ITALIA |
|
33) |
ESAGONO ENERGIA srl Via Puecher 9 20060 Pozzuolo Martesana (MI) ITALIA |
|
34) |
FERRARI SpA Via Emilia Est 1163 41122 Modena ITALIA |
|
35) |
FCA ITALY SpA C.so Settembrini, 40 Gate 8 - Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47 10135 Torino ITALIA |
|
36) |
FORD INDIA PRIVATE LIMITED Niehl Plant, building, Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA |
|
37) |
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED Niehl Plant, building, Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA |
|
38) |
FORD MOTOR COMPANY Niehl Plant, building, Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA |
|
39) |
FORD-WERKE GmbH Niehl Plant, building, Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA |
|
40) |
GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC Bouwhuispad 1 8121 PX Olst PAESI BASSI |
|
41) |
GONOW AUTO CO LTD Via della Muratella, 797 00054 Maccarese (RM) ITALIA |
|
42) |
GOUPIL INDUSTRIE SA Route de Villeneuve 47320 Bourran FRANCIA |
|
43) |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED Great Wall Motor Europe Technical Center Otto-Hahn-Str. 5 63128 Dietzenbach GERMANIA |
|
44) |
HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD Cain Road, Bracknell RG12 1HL Berkshire REGNO UNITO |
|
45) |
HONDA AUTOMOBILE THAILAND CO LTD Cain Road, Bracknell RG12 1HL Berkshire REGNO UNITO |
|
46) |
HONDA MOTOR CO LTD Cain Road, Bracknell RG12 1HL Berkshire REGNO UNITO |
|
47) |
HONDA TURKIYE AS Cain Road, Bracknell RG12 1HL Berkshire REGNO UNITO |
|
48) |
HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD Cain Road, Bracknell RG12 1HL Berkshire REGNO UNITO |
|
49) |
HYUNDAI MOTOR COMPANY Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach GERMANIA |
|
50) |
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach GERMANIA |
|
51) |
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach GERMANIA |
|
52) |
HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach GERMANIA |
|
53) |
ISUZU MOTORS LIMITED Bist 12 2630 Aartselaar BELGIO |
|
54) |
ITALDESIGN GIUGIARO SpA via A.Grandi 25 10024 Moncalieri TO) ITALIA |
|
55) |
IVECO SpA Via Puglia 35 10156 Torino ITALIA |
|
56) |
JAGUAR LAND ROVER LIMITED Abbey Road Whitley CV3 4LF Coventry REGNO UNITO |
|
57) |
KIA MOTORS CORPORATION Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt/M GERMANIA |
|
58) |
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt/M GERMANIA |
|
59) |
KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB Valhall Park 262 74 Ängelholm SVEZIA |
|
60) |
KTM-SPORTMOTORCYCLE AG Stallhofnerstrasse 3 5230 Mattighofen AUSTRIA |
|
61) |
LADA AUTOMOBILE GmbH Erlengrund 7 21614 Buxtehude GERMANIA |
|
62) |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA via Modena 12 40019 Sant’Agata Bolognese BO) ITALIA |
|
63) |
LONDON EV COMPANY Li Close, Ansty Park, CV7 9RF Coventry REGNO UNITO |
|
64) |
LOTUS CARS LIMITED Hethel Norwich NR14 8EZ Norfolk REGNO UNITO |
|
65) |
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD Schweidel Jozsef U52 2500 Esztergom Ungheria |
|
66) |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD Via Cancelliera 35 00072 Ariccia Roma) ITALIA |
|
67) |
MAN TRUCK & BUS AG Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
|
68) |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD Schweidel Jozsef U52 2500 Esztergom UNGHERIA |
|
69) |
MASERATI SpA Viale Ciro Menotti 322 41122 Modena ITALIA |
|
70) |
MAZDA MOTOR CORPORATION European R&D Centre Hiroshimastr. 1 61440 Oberursel/Taunus GERMANIA |
|
71) |
MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED Chertsey Road Woking GU21 4YH Surrey REGNO UNITO |
|
72) |
MERCEDES-AMG GmbH Zimmer 229 HPC F 403 Mercedesstr 137/1 70327 Stuttgart GERMANIA |
|
73) |
MFTBC F403, EA/R 70546 Stuttgart GERMANIA |
|
74) |
MG MOTOR UK LIMITED Westar House, 139-151 Marylebone Road NW1 5QE London REGNO UNITO |
|
75) |
MICRO-VETT srl Via Lago Maggiore, 48 36077 Altavilla Vicentina VI) ITALIA |
|
76) |
MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION F403, EA/R 70546 Stuttgart GERMANIA |
|
77) |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC Rappresentata nell’Unione da: Mitsubishi Motors Europe BV Mitsubishi Avenue 21 6121 SH Born PAESI BASSI |
|
78) |
MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME Mitsubishi Avenue 21 6121 SH Born PAESI BASSI |
|
79) |
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH Rappresentata nell’Unione da: Mitsubishi Motors Europe BV Mitsubishi Avenue 21 6121 SH Born PAESI BASSI |
|
80) |
MORGAN TECHNOLOGIES LTD Pickersleigh Road Malvern Link WR14 2LL Worcestershire REGNO UNITO |
|
81) |
NISSAN INTERNATIONAL SA Renault Nissan Representation Office Avenue des Arts 40 1040 Brussels BELGIO |
|
82) |
NOBLE AUTOMOTIVE LTD 24a Centurion Way Meridian Business Park LE19 1WH Leicester REGNO UNITO |
|
83) |
ADAM OPEL GmbH Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12 65423 Rüsselsheim GERMANIA |
|
84) |
OPEL AUTOMOBILE GmbH Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12 65423 Rüsselsheim GERMANIA |
|
85) |
PAGANI AUTOMOBILI SpA Via dell’Artigianato 5 41018 San Cesario sul Panaro Modena) ITALIA |
|
86) |
PGO AUTOMOBILES ZA de la Pyramide 30380 Saint Christol-Les-Alès FRANCIA |
|
87) |
PIAGGIO & C SpA Viale Rinaldo Piaggio, 25 56025 Pontedera PI) ITALIA |
|
88) |
DR ING HCF PORSCHE AG Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
|
89) |
PSA AUTOMOBILES SA 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy FRANCIA |
|
90) |
RENAULT SAS 1 avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex FRANCIA |
|
91) |
RENAULT TRUCKS 99 Route de Lyon TER L10 0 01 69806 Saint Priest Cedex FRANCIA |
|
92) |
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD Petuelring 130 80788 München GERMANIA |
|
93) |
ROMANITAL srl Via delle Industrie, 107 90040 Isola delle Femmine PA ITALIA |
|
94) |
SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD President Building 37 A avenue J.F. Kennedy 1855 Luxembourg LUSSEMBURGO |
|
95) |
SEAT SA Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
|
96) |
SECMA SAS Rue Denfert Rochereau 59580 Aniche FRANCIA |
|
97) |
SKODA AUTO AS Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
|
98) |
SSANGYONG MOTOR COMPANY Herriotstrasse 1 60528 Frankfurt/M GERMANIA |
|
99) |
STREETSCOOTER GmbH Jülicher Straße 191 52070 Aachen GERMANIA |
|
100) |
SUBARU CORPORATION Leuvensesteenweg 555 B/8 1930 Zaventem BELGIO |
|
101) |
SUZUKI MOTOR CORPORATION Schweidel Jozsef U52 2500 Esztergom UNGHERIA |
|
102) |
SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD Schweidel Jozsef U52 2500 Esztergom UNGHERIA |
|
103) |
TECNO MECCANICA IMOLA SpA via Selice provinciale, 42/E 40026 Imola Bologna ITALIA |
|
104) |
TESLA MOTORS LTD 7-9 Atlasstraat 5047 RG Tilburg PAESI BASSI |
|
105) |
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA Avenue du Bourget 60 1140 Brussels BELGIO |
|
106) |
UAZ Moskovskoye shosse, 92 432034 Ulyanovsk RUSSIA |
|
107) |
UNIVERS VE HELEM 14 rue Federico Garcia Lorca 32000 Auch FRANCIA |
|
108) |
VOLKSWAGEN AG Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
|
109) |
VOLVO CAR CORPORATION Automotive Regulatory Compliance Dep 58800) PVE reception, Assar Gabrielssons väg 40531 Göteborg SVEZIA |
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2020
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.
(2) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).
(6) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).
(8) Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all’approvazione dell’alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all’approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31).
ALLEGATO I
Tabella 1
Risultati raggiunti per l’anno civile 2018 dai singoli costruttori di autovetture in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Nome del costruttore |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Massa media |
Emissioni specifiche medie di CO2 |
Obiettivo specifico per le emissioni |
Scostamento dall’obiettivo |
Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni |
Fattore di correzione |
Margine di errore |
|
ADIDOR VOITURES SAS |
DMD |
100 |
1301,10 |
155,900 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
ALFA ROMEO SpA |
P3 |
78696 |
1519,81 |
127,881 |
135,823 |
-7,942 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG |
D |
663 |
1930,56 |
200,919 |
218,000 |
-17,081 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE |
P10 |
1533 |
1163,38 |
139,738 |
119,534 |
20,201 |
0,000 |
1,000 |
0,003 |
|
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE |
DMD |
1 |
1600,00 |
242,000 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
ASTON MARTIN LAGONDA LTD |
D |
2096 |
1858,37 |
262,180 |
297,000 |
-34,820 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
AUDI AG |
P14 |
675059 |
1563,21 |
127,279 |
137,806 |
-10,527 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT |
P14 |
4519 |
1400,83 |
146,996 |
130,385 |
16,611 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
AUDI SPORT GmbH |
P14 |
13361 |
1698,14 |
195,848 |
143,972 |
51,876 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
AUTOMOBILES CITROEN |
P9 |
626462 |
1199,54 |
108,035 |
121,186 |
-13,151 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
AUTOMOBILES PEUGEOT |
P9 |
982942 |
1265,18 |
106,936 |
124,186 |
-17,250 |
0,000 |
0,989 |
0,000 |
|
AVTOVAZ JSC |
P10 |
3874 |
1268,16 |
181,385 |
124,322 |
57,063 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
BEE AUTOMOTIVE |
DMD |
3 |
759,67 |
0,000 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
BENTLEY MOTORS LTD |
D |
2859 |
2458,08 |
271,047 |
286,000 |
-14,953 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
BLUECAR SAS |
DMD |
415 |
1499,19 |
0,000 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
P1 |
963438 |
1586,85 |
125,035 |
138,886 |
-13,851 |
0,267 |
1,000 |
0,000 |
|
BMW M GmbH |
P1 |
14599 |
1732,90 |
189,521 |
145,561 |
43,960 |
0,040 |
1,000 |
0,000 |
|
BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD |
DMD |
42 |
1843,62 |
218,452 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
BUGATTI AUTOMOBILES SAS |
P14 |
19 |
2070,00 |
516,000 |
160,966 |
355,034 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
CATERHAM CARS LIMITED |
DMD |
120 |
621,96 |
138,367 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
CHEVROLET ITALIA SpA |
|
2 |
1324,00 |
96,500 |
126,874 |
-30,374 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
FCA US LLC |
P3 |
162851 |
1592,89 |
142,728 |
139,162 |
3,566 |
0,007 |
1,000 |
0,000 |
|
CNG-TECHNIK GmbH |
P4 |
615 |
1608,55 |
118,081 |
139,878 |
-21,797 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
AUTOMOBILE DACIA SA |
P10 |
381173 |
1168,18 |
118,433 |
119,753 |
-1,322 |
0,000 |
1,000 |
0,002 |
|
DAIHATSU MOTOR CO LTD |
DMD |
5 |
1271,20 |
176,000 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
DAIMLER AG |
P2 |
929187 |
1601,16 |
133,376 |
139,540 |
-6,165 |
0,352 |
1,000 |
0,001 |
|
FABBRICA DALLARA srl |
DMD |
3 |
1010,00 |
220,667 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
DFSK MOTOR CO LTD |
DMD |
18 |
1543,06 |
211,556 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV |
DMD |
6 |
866,83 |
178,000 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
DR AUTOMOBILES srl |
DMD |
995 |
1399,45 |
156,198 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
DR MOTOR COMPANY srl |
DMD |
446 |
1264,39 |
151,471 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
FERRARI SpA |
D |
2899 |
1714,30 |
281,353 |
289,000 |
-7,647 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
FCA ITALY SpA |
P3 |
710420 |
1181,29 |
119,853 |
120,352 |
-0,499 |
0,003 |
1,000 |
0,000 |
|
FORD INDIA PRIVATE LIMITED |
P4 |
37257 |
1087,83 |
115,107 |
116,081 |
-0,974 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED |
P4 |
1 |
2277,00 |
228,000 |
170,426 |
57,574 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
FORD MOTOR COMPANY |
P4 |
25430 |
1604,16 |
164,667 |
139,677 |
24,875 |
0,000 |
1,024 |
0,115 |
|
FORD-WERKE GmbH |
P4 |
926639 |
1418,92 |
126,733 |
131,212 |
-4,496 |
0,014 |
1,035 |
0,017 |
|
GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC |
D |
2728 |
1884,67 |
257,338 |
267,000 |
-9,662 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED |
DMD |
19 |
1655,53 |
197,895 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD |
P5 |
6 |
1294,83 |
124,333 |
125,541 |
-1,208 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
HONDA MOTOR CO LTD |
P5 |
87718 |
1292,33 |
122,757 |
125,427 |
-2,670 |
0,126 |
1,000 |
0,000 |
|
HONDA AUTOMOBILE THAILAND CO LTD |
P5 |
12 |
1327,42 |
125,417 |
127,030 |
-1,613 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
HONDA TURKIYE AS |
P5 |
497 |
1367,32 |
130,599 |
128,854 |
1,745 |
0,200 |
1,000 |
0,000 |
|
HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD |
P5 |
42967 |
1502,68 |
134,341 |
135,040 |
-0,699 |
0,043 |
1,000 |
0,000 |
|
HYUNDAI MOTOR COMPANY |
P6 |
145300 |
1402,69 |
114,279 |
130,470 |
-16,197 |
0,000 |
1,000 |
0,006 |
|
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS |
P6 |
161170 |
1060,81 |
116,553 |
114,846 |
1,706 |
0,000 |
1,000 |
0,001 |
|
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO |
P6 |
218567 |
1432,92 |
136,500 |
131,852 |
4,644 |
0,000 |
1,000 |
0,004 |
|
HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH |
P6 |
2205 |
1501,39 |
144,088 |
134,981 |
9,107 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
ITALDESIGN GIUGIARO SpA |
DMD |
1 |
1625,00 |
287,000 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
P12/ND |
227361 |
1981,10 |
155,414 |
178,025 |
-22,617 |
0,037 |
1,000 |
0,006 |
|
KIA MOTORS CORPORATION |
P7 |
331126 |
1294,67 |
114,242 |
125,534 |
-11,299 |
0,000 |
1,000 |
0,007 |
|
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO |
P7 |
151023 |
1431,15 |
136,109 |
131,771 |
4,334 |
0,000 |
1,000 |
0,004 |
|
KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB |
DMD |
1 |
1483,00 |
381,000 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
KTM-SPORTMOTORCYCLE AG |
DMD |
60 |
890,00 |
197,200 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
LADA AUTOMOBILE GmbH |
DMD |
953 |
1286,15 |
215,534 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA |
D |
1420 |
1810,61 |
336,404 |
315,000 |
21,404 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
LONDON EV COMPANY |
DMD |
33 |
2302,88 |
28,545 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
LOTUS CARS LIMITED |
D |
687 |
1158,64 |
207,897 |
225,000 |
-17,103 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD |
P11/ND |
85918 |
1227,81 |
124,668 |
123,114 |
1,554 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
D |
1043 |
1419,14 |
158,123 |
171,000 |
-12,877 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
MARUTI SUZUKI INDIA LTD |
P11/ND |
14025 |
968,48 |
104,549 |
123,114 |
-18,565 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
MASERATI SpA |
D |
7192 |
2131,48 |
218,326 |
239,000 |
-20,701 |
0,000 |
1,000 |
0,027 |
|
MAZDA MOTOR CORPORATION |
P13 |
224027 |
1337,55 |
134,325 |
127,493 |
6,832 |
0,196 |
1,000 |
0,000 |
|
MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED |
D |
986 |
1516,66 |
251,133 |
265,000 |
-13,867 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
MERCEDES-AMG GmbH |
P2 |
3382 |
1702,64 |
252,533 |
144,178 |
108,355 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
MG MOTOR UK LIMITED |
D |
8974 |
1305,06 |
133,461 |
146,000 |
-12,539 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
MICRO-VETT srl |
DMD |
1 |
1367,00 |
0,000 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC |
P8 |
93803 |
1605,87 |
128,699 |
139,756 |
-11,057 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME |
P8 |
1823 |
1506,39 |
134,607 |
135,209 |
-0,602 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH |
P8 |
34410 |
929,90 |
99,856 |
108,864 |
-9,008 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
MORGAN TECHNOLOGIES LTD |
DMD |
427 |
1081,44 |
194,419 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
NISSAN INTERNATIONAL SA |
|
478323 |
1369,89 |
115,098 |
128,971 |
-13,873 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
NOBLE AUTOMOTIVE LTD |
D |
3 |
1416,00 |
336,333 |
338,000 |
-1,667 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
ADAM OPEL GmbH |
P9 |
28237 |
1340,68 |
122,002 |
127,636 |
-5,644 |
0,000 |
1,000 |
0,010 |
|
OPEL AUTOMOBILE GmbH |
P9 |
834250 |
1310,00 |
125,586 |
126,234 |
-0,648 |
0,005 |
1,000 |
0,000 |
|
PAGANI AUTOMOBILI SpA |
DMD |
2 |
1489,00 |
343,000 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
PGO AUTOMOBILES |
DMD |
9 |
1163,89 |
169,000 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
DR ING HCF PORSCHE AG |
P14 |
63874 |
1855,42 |
181,861 |
151,160 |
30,701 |
0,145 |
1,000 |
0,000 |
|
PSA AUTOMOBILES SA |
P9 |
46177 |
1526,33 |
120,427 |
136,121 |
-15,694 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
RENAULT SAS |
P10 |
1247559 |
1314,05 |
110,494 |
126,419 |
-15,926 |
0,000 |
1,000 |
0,001 |
|
RENAULT TRUCKS |
DMD |
96 |
2185,65 |
182,188 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD |
P1 |
606 |
2570,57 |
327,853 |
183,842 |
144,011 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
SEAT SA |
P14 |
436731 |
1273,55 |
117,468 |
124,569 |
-7,101 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
SECMA SAS |
DMD |
43 |
683,14 |
133,233 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
SKODA AUTO AS |
P14 |
688387 |
1324,22 |
117,110 |
126,884 |
-9,779 |
0,075 |
1,000 |
0,005 |
|
SSANGYONG MOTOR COMPANY |
ND |
14372 |
1664,63 |
164,017 |
167,573 |
-3,556 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
SUBARU CORPORATION |
ND |
32371 |
1580,98 |
160,843 |
164,616 |
-3,773 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
P11/ND |
120434 |
979,50 |
109,573 |
123,114 |
-13,541 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD |
P11/ND |
17534 |
883,68 |
98,545 |
123,114 |
-24,569 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
TECNO MECCANICA IMOLA SpA |
DMD |
2 |
712,00 |
0,000 |
|
|
0,000 |
1,000 |
|
|
TESLA MOTORS LTD |
|
19017 |
2331,98 |
0,000 |
172,939 |
-172,939 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA |
P13 |
734897 |
1341,77 |
102,128 |
127,686 |
-25,558 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
VOLKSWAGEN AG |
P14 |
1666765 |
1410,03 |
119,790 |
130,806 |
-11,017 |
0,000 |
1,000 |
0,001 |
|
VOLVO CAR CORPORATION |
|
288764 |
1759,24 |
132,233 |
146,765 |
-14,532 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
Tabella 2
Risultati raggiunti per l’anno civile 2018 dai raggruppamenti di costruttori di autovetture in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Massa media |
Emissioni specifiche medie di CO2 |
Obiettivo specifico per le emissioni |
Scostamento dall’obiettivo |
Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni |
Fattore di correzione |
Margine di errore |
|
BMW GROUP |
P1 |
978643 |
1589,64 |
126,123 |
139,014 |
-12,891 |
0,263 |
1,000 |
0,000 |
|
DAIMLER AG |
P2 |
932569 |
1601,53 |
133,808 |
139,557 |
-5,750 |
0,351 |
1,000 |
0,001 |
|
FCA ITALY SpA |
P3 |
951967 |
1279,69 |
124,430 |
124,849 |
-0,419 |
0,003 |
1,000 |
0,000 |
|
FORD-WERKE GmbH |
P4 |
989942 |
1411,34 |
127,464 |
130,866 |
-3,415 |
0,013 |
1,035 |
0,013 |
|
HONDA MOTOR EUROPE LTD |
P5 |
131200 |
1361,51 |
126,581 |
128,588 |
-2,007 |
0,099 |
1,000 |
0,000 |
|
HYUNDAI |
P6 |
527242 |
1311,13 |
124,310 |
126,286 |
-1,980 |
0,000 |
1,000 |
0,004 |
|
KIA |
P7 |
482149 |
1337,42 |
121,092 |
127,487 |
-6,400 |
0,000 |
1,000 |
0,005 |
|
MITSUBISHI MOTORS |
P8 |
130036 |
1425,60 |
121,150 |
131,517 |
-10,367 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
PSA-OPEL |
P9 |
2518068 |
1269,33 |
113,926 |
124,376 |
-10,451 |
0,001 |
0,997 |
0,001 |
|
RENAULT |
P10 |
1634139 |
1279,77 |
112,541 |
124,853 |
-12,313 |
0,000 |
1,000 |
0,001 |
|
SUZUKI POOL |
P11/ND |
237911 |
1061,46 |
113,916 |
123,114 |
-9,199 |
0,000 |
1,000 |
0,001 |
|
TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER |
P12/ND |
227361 |
1981,10 |
155,414 |
178,025 |
-22,617 |
0,037 |
1,000 |
0,006 |
|
TOYOTA-MAZDA |
P13 |
958924 |
1340,78 |
109,650 |
127,641 |
-17,991 |
0,046 |
1,000 |
0,000 |
|
VW GROUP PC |
P14 |
3548716 |
1414,82 |
121,849 |
131,025 |
-9,176 |
0,017 |
1,000 |
0,000 |
Note esplicative per le tabelle 1 e 2:
Colonna A:
Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome comunicato dallo Stato membro.
Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.
Colonna B:
«D» significa che è stata concessa una deroga in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631 per l’anno civile 2018 (per un costruttore di volumi ridotti);
«ND» significa che è stata concessa una deroga in conformità all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 per l’anno civile 2018 (per un costruttore di nicchia);
«DMD» significa che si applica un’esenzione de minimis a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, in modo che il costruttore non sia tenuto a soddisfare un obiettivo specifico per le emissioni nel 2018;
«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (il cui numero figura nella tabella 2 alla colonna B) costituito a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631 e che l’accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l’anno civile 2018.
Colonna C:
«Numero di immatricolazioni» è il numero totale di autovetture nuove immatricolate nell’Unione europea e in Islanda nell’anno civile 2018 per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Colonna D:
«Massa media» (kg) è la massa media in ordine di marcia di tutte le autovetture nuove immatricolate nell’Unione europea e in Islanda nell’anno civile 2018 per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Colonna E:
«Emissioni specifiche medie di CO2 » (g CO2/km) sono le emissioni specifiche medie di CO2 di tutte le autovetture nuove immatricolate nell’Unione europea e in Islanda nell’anno civile 2018 per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili. Nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 si è tenuto conto dei seguenti elementi, se del caso:
|
— |
i risparmi sulle emissioni di CO2 derivanti dall’uso di tecnologie innovative di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 (colonna H); |
|
— |
il fattore di correzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 (colonna I). |
Colonna F:
«Obiettivo specifico per le emissioni» (g CO2/km) è l’obiettivo specifico per le emissioni del costruttore (tabella 1), o il raggruppamento (tabella 2) calcolato in conformità all’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 e con il valore M0 pari a 1 392,4, oppure l’obiettivo in deroga concesso a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/631. Se il costruttore beneficia di una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, non è specificato alcun obiettivo specifico per le emissioni.
Colonna G:
«Scostamento dall’obiettivo» (g CO2/km) è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella colonna E l’obiettivo specifico per le emissioni indicate nella colonna F, da cui è sottratto il margine di errore indicato nella colonna J.
Se il valore nella colonna G è superiore a zero, ciò significa che l’obiettivo specifico per le emissioni è stato superato.
Per un costruttore membro di un raggruppamento, la conformità all’obiettivo specifico per le emissioni è valutata a livello di raggruppamento.
Colonna H:
«Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni» (g CO2/km) sono i risparmi sulle emissioni di cui si tiene conto per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 elencate nella colonna E, derivanti dall’uso di tecnologie innovative che apportano un contributo verificato alle riduzioni di CO2 e che sono state approvate dalla Commissione a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631.
Colonna I:
«Fattore di correzione» è il fattore di correzione calcolato in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, che è stato utilizzato nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2).
Colonna J:
«Margine di errore» (g CO2/km) è il valore in base al quale è stata corretta la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 (colonna E) e l’obiettivo specifico per le emissioni (colonna F) per il calcolo dello scostamento dall’obiettivo (colonna G), al fine di tenere conto dei dati notificati alla Commissione dal costruttore (tabella 1) o dal raggruppamento (tabella 2) con il codice di errore B di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010.
Il margine di errore è calcolato con la seguente formula:
|
|
Margine di errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)] |
|
|
AC1 = emissioni specifiche medie di CO2, compresi i dati con codice di errore B; |
|
|
TG1 = Obiettivo specifico per le emissioni, compresi i dati con il codice di errore B (di cui alla colonna E); |
|
|
AC2 = emissioni specifiche medie di CO2, esclusi i dati con codice di errore B; |
|
|
TG2 = Obiettivo specifico per le emissioni esclusi i dati con codice di errore B. |
ALLEGATO II
Tabella 1
Risultati raggiunti per l’anno civile 2018 dai singoli costruttori di veicoli commerciali leggeri in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del costruttore |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Massa media |
Emissioni specifiche medie di CO2 |
Obiettivo specifico per le emissioni |
Scostamento dall’obiettivo |
Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni |
Margine di errore |
|
ALFA ROMEO SpA |
|
3 |
1616,00 |
122,667 |
161,013 |
-38,346 |
0,000 |
0,000 |
|
ALKE srl |
DMD |
34 |
1096,65 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
JIANGSU AOXIN NEW ENERGY AUTOMOBILE CO LTD |
DMD |
3 |
1171,67 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
AUDI AG |
P8 |
1237 |
1700,40 |
132,193 |
168,862 |
-36,669 |
0,000 |
0,000 |
|
AUDI SPORT GmbH |
P8 |
4 |
1585,00 |
192,000 |
158,130 |
33,870 |
0,000 |
0,000 |
|
AUTOMOBILES CITROEN |
P10 |
156785 |
1638,78 |
132,161 |
163,131 |
-30,970 |
0,000 |
0,000 |
|
AUTOMOBILES PEUGEOT |
P10 |
176718 |
1675,98 |
134,975 |
166,591 |
-31,616 |
0,000 |
0,000 |
|
AVTOVAZ JSC |
P7 |
326 |
1283,71 |
216,890 |
130,110 |
86,780 |
0,000 |
0,000 |
|
BEE AUTOMOTIVE |
DMD |
1 |
755,00 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
BLUECAR SAS |
DMD |
5 |
1325,00 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
DMD |
142 |
1933,20 |
161,000 |
|
|
0,000 |
|
|
BMW M GmbH |
DMD |
163 |
2066,35 |
167,742 |
|
|
0,000 |
|
|
FCA US LLC |
P2 |
4 |
1681,50 |
147,250 |
167,104 |
-19,854 |
0,000 |
0,000 |
|
CNG-TECHNIK GmbH |
P3 |
5 |
1714,40 |
141,800 |
170,164 |
-28,364 |
0,000 |
0,000 |
|
AUTOMOBILE DACIA SA |
P7 |
30544 |
1270,26 |
119,307 |
128,859 |
-9,552 |
0,000 |
0,000 |
|
DAIMLER AG |
P1 |
152530 |
2151,97 |
187,662 |
210,858 |
-23,199 |
0,000 |
0,003 |
|
DFSK MOTOR CO LTD |
DMD |
505 |
1259,47 |
182,531 |
|
|
0,000 |
|
|
ESAGONO ENERGIA srl |
DMD |
23 |
1204,70 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
FCA ITALY SpA |
P2 |
143455 |
1681,92 |
149,882 |
167,143 |
-17,261 |
0,000 |
0,000 |
|
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED |
P3 |
44561 |
2277,28 |
216,090 |
222,512 |
-6,422 |
0,000 |
0,000 |
|
FORD MOTOR COMPANY |
P3 |
308 |
2196,27 |
208,519 |
214,978 |
-6,459 |
0,000 |
0,000 |
|
FORD-WERKE GmbH |
P3 |
250171 |
1982,08 |
161,564 |
195,058 |
-33,495 |
0,000 |
0,001 |
|
MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION |
P1 |
564 |
2089,22 |
243,333 |
205,022 |
38,311 |
0,000 |
0,000 |
|
GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC |
P4 |
364 |
1884,77 |
176,225 |
186,008 |
-9,783 |
0,000 |
0,000 |
|
GONOW AUTO CO LTD |
D |
12 |
991,25 |
160,167 |
175,000 |
-14,833 |
0,000 |
0,000 |
|
GOUPIL INDUSTRIE SA |
DMD |
477 |
1090,22 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED |
DMD |
193 |
1938,99 |
243,202 |
|
|
0,000 |
|
|
HONDA MOTOR CO LTD |
DMD |
13 |
1439,54 |
133,154 |
|
|
0,000 |
|
|
HYUNDAI MOTOR COMPANY |
P9 |
2061 |
2296,79 |
212,560 |
224,326 |
-11,766 |
0,000 |
0,000 |
|
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE |
P9 |
30 |
999,67 |
112,800 |
103,694 |
9,106 |
0,000 |
0,000 |
|
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO |
P9 |
48 |
1414,23 |
111,229 |
142,248 |
-31,019 |
0,000 |
0,000 |
|
ISUZU MOTORS LIMITED |
|
12572 |
2064,51 |
195,424 |
202,724 |
-7,300 |
0,000 |
0,000 |
|
IVECO SpA |
|
20117 |
2423,87 |
203,975 |
236,145 |
-32,170 |
0,000 |
0,000 |
|
JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
|
1610 |
2325,62 |
188,3 |
227,007 |
-38,737 |
0,000 |
0,030 |
|
KIA MOTORS CORPORATION |
P5 |
1076 |
1467,89 |
122,808 |
147,239 |
-24,431 |
0,000 |
0,000 |
|
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO |
P5 |
316 |
1397,71 |
122,801 |
140,712 |
-17,911 |
0,000 |
0,000 |
|
LADA AUTOMOBILE GmbH |
DMD |
5 |
1250,60 |
214,200 |
|
|
0,000 |
|
|
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD |
DMD |
2 |
1509,66 |
111,000 |
|
|
0,000 |
|
|
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
DMD |
206 |
1899,05 |
207,782 |
|
|
0,000 |
|
|
MAN TRUCK & BUS AG |
P8 |
4999 |
2208,39 |
200,974 |
216,105 |
-15,131 |
0,000 |
0,000 |
|
MAZDA MOTOR CORPORATION |
DMD |
60 |
1508,28 |
142,800 |
|
|
0,000 |
|
|
MFTBC |
P1 |
103 |
2475,15 |
238,379 |
240,914 |
-2,535 |
0,000 |
0,000 |
|
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC |
P6/D |
423 |
1840,39 |
176,934 |
190,000 |
-13,066 |
0,000 |
0,000 |
|
MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME |
P6/D |
2 |
1765,00 |
167,500 |
190,000 |
-22,500 |
0,000 |
0,000 |
|
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH |
P6/D |
15645 |
1934,39 |
187,475 |
190,000 |
-2,525 |
0,000 |
0,000 |
|
NISSAN INTERNATIONAL SA |
|
50758 |
1899,13 |
162,292 |
187,344 |
-25,058 |
0,000 |
0,006 |
|
ADAM OPEL GmbH |
|
16896 |
1509,68 |
142,775 |
151,125 |
-8,355 |
0,000 |
0,005 |
|
OPEL AUTOMOBILE GmbH |
P10 |
63580 |
1870,26 |
168,492 |
184,659 |
-16,190 |
0,000 |
0,023 |
|
PIAGGIO & C SpA |
D |
3528 |
1096,22 |
150,196 |
155,000 |
-4,804 |
0,000 |
0,000 |
|
DR ING HCF PORSCHE AG |
P8 |
35 |
1910,71 |
179,886 |
188,421 |
-8,535 |
0,000 |
0,000 |
|
PSA AUTOMOBILES SA |
P10 |
8675 |
1428,54 |
112,147 |
143,579 |
-31,432 |
0,000 |
0,000 |
|
RENAULT SAS |
P7 |
232645 |
1741,78 |
149,397 |
172,710 |
-23,314 |
0,000 |
0,001 |
|
RENAULT TRUCKS |
|
8439 |
2326,70 |
208,896 |
227,108 |
-18,212 |
0,000 |
0,000 |
|
ROMANITAL srl |
DMD |
56 |
1259,20 |
155,000 |
|
|
0,000 |
|
|
SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD |
DMD |
171 |
2178,66 |
246,988 |
|
|
0,000 |
|
|
SEAT SA |
P8 |
172 |
1183,85 |
107,256 |
120,823 |
-13,567 |
0,000 |
0,000 |
|
SKODA AUTO AS |
P8 |
3924 |
1261,69 |
112,210 |
128,062 |
-15,852 |
0,000 |
0,000 |
|
SSANGYONG MOTOR COMPANY |
D |
1088 |
2104,94 |
202,024 |
210,000 |
-7,976 |
0,000 |
0,000 |
|
STREETSCOOTER GmbH |
DMD |
14 |
1588,86 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
SUBARU CORPORATION |
DMD |
28 |
1609,75 |
156,714 |
|
|
0,000 |
|
|
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
DMD |
9 |
1083,33 |
131,000 |
|
|
0,000 |
|
|
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA |
|
40369 |
1923,84 |
166,188 |
189,642 |
-23,456 |
0,000 |
0,002 |
|
UAZ |
DMD |
1 |
2070,00 |
287,000 |
|
|
0,000 |
|
|
UNIVERS VE HELEM |
DMD |
10 |
1062,00 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
VOLKSWAGEN AG |
P8 |
202567 |
1911,00 |
164,161 |
188,448 |
-24,287 |
0,000 |
0,000 |
|
VOLVO CAR CORPORATION |
DMD |
394 |
1669,99 |
118,863 |
|
|
0,000 |
|
Tabella 2
Risultati raggiunti per l’anno civile 2018 dai raggruppamenti di costruttori di veicoli commerciali leggeri in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Massa media |
Emissioni specifiche medie di CO2 |
Obiettivo specifico per le emissioni |
Scostamento dall’obiettivo |
Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni |
Margine di errore |
|
DAIMLER |
P1 |
153197 |
2151,96 |
187,901 |
210,857 |
-22,959 |
0,000 |
0,003 |
|
FCA ITALY SpA |
P2 |
143459 |
1681,92 |
149,882 |
167,143 |
-17,261 |
0,000 |
0,000 |
|
FORD-WERKE GmbH |
P3 |
295045 |
2026,89 |
169,848 |
199,226 |
-29,378 |
0,000 |
0,000 |
|
GROUPE PSA |
P10 |
405758 |
1686,76 |
138,652 |
167,593 |
-28,942 |
0,000 |
0,001 |
|
HYUNDAI |
P9 |
2139 |
2258,80 |
208,887 |
220,793 |
-11,906 |
0,000 |
0,000 |
|
KIA |
P5 |
1392 |
1451,96 |
122,806 |
145,757 |
-22,951 |
0,000 |
0,000 |
|
MITSUBISHI MOTORS |
P6/D |
16070 |
1931,89 |
187,195 |
190,000 |
-2,805 |
0,000 |
0,000 |
|
RENAULT |
P7 |
263515 |
1686,56 |
145,993 |
167,575 |
-21,582 |
0,000 |
0,000 |
|
VOLKSWAGEN GROUP LCV |
P8 |
212938 |
1904,20 |
163,839 |
187,815 |
-23,976 |
0,000 |
0,000 |
Note esplicative per le tabelle 1 e 2:
Colonna A:
Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome comunicato dallo Stato membro.
Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.
Colonna B:
«D» significa che è stata concessa una deroga in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631 per l’anno civile 2018 (per un costruttore di volumi ridotti);
«DMD» significa che si applica un’esenzione de minimis a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, in modo che il costruttore non sia tenuto a soddisfare un obiettivo specifico per le emissioni nel 2018;
«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (il cui numero figura nella tabella 2 alla colonna B) costituito a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631 e che l’accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l’anno civile 2018.
Colonna C:
«Numero di immatricolazioni» è il numero totale di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione europea e in Islanda nell’anno civile 2018 per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Colonna D:
«Massa media» (kg) è la massa media in ordine di marcia di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione europea e in Islanda nell’anno civile 2018 per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Colonna E:
«Emissioni specifiche medie di CO2 » (g CO2/km) sono le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione europea e in Islanda nell’anno civile 2018 per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili. Nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 si è tenuto conto, se del caso, dei risparmi di emissioni di CO2 derivanti dall’uso di tecnologie innovative di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 (colonna H).
Colonna F:
«Obiettivo specifico per le emissioni» (g CO2/km) è l’obiettivo specifico per le emissioni del costruttore (tabella 1), o del raggruppamento (tabella 2) calcolato in conformità all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2011 e con il valore M0 pari a 1 766,4, oppure l’obiettivo in deroga concesso a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/631. Se il costruttore beneficia di una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, non è specificato alcun obiettivo specifico per le emissioni.
Colonna G:
«Scostamento dall’obiettivo» (g CO2/km) è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella colonna E l’obiettivo specifico per le emissioni indicato nella colonna F, da cui è sottratto il margine di errore indicato nella colonna I.
Se il valore nella colonna G è superiore a zero, ciò significa che l’obiettivo specifico per le emissioni è stato superato.
Per un costruttore membro di un raggruppamento, la conformità all’obiettivo specifico per le emissioni è valutata a livello di raggruppamento.
Colonna H:
«Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni» (g CO2/km) sono i risparmi sulle emissioni di cui si tiene conto per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 elencate nella colonna E, derivanti dall’uso di tecnologie innovative che apportano un contributo verificato alle riduzioni di CO2 e che sono state approvate dalla Commissione a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631.
Colonna I:
«Margine di errore» (g CO2/km) è il valore in base al quale è stata corretta la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 (colonna E) e l’obiettivo specifico per le emissioni (colonna F) per il calcolo dello scostamento dall’obiettivo (colonna G), al fine di tenere conto dei dati notificati alla Commissione dal costruttore (tabella 1) o dal raggruppamento (tabella 2) con il codice di errore B di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (1).
Il margine di errore è calcolato con la seguente formula:
|
|
Margine di errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)] |
|
|
AC1 = emissioni specifiche medie di CO2, compresi i dati con codice di errore B; |
|
|
TG1 = obiettivo specifico per le emissioni, compresi i dati con il codice di errore B (di cui alla colonna E); |
|
|
AC2 = emissioni specifiche medie di CO2, esclusi i dati con codice di errore B; |
|
|
TG2 = obiettivo specifico per le emissioni esclusi i dati con codice di errore B. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1).
|
16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/68 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1036 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione (3), stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 30 marzo 2019. |
|
(2) |
Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco tutti i partecipanti hanno ritirato il loro sostegno a tempo debito. |
|
(3) |
La Commissione è stata informata, in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in merito alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno effettuato un ritiro a tempo debito e per le quali il ruolo del partecipante era stato precedentemente ripreso. A norma dell’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l’uso nei biocidi. |
|
(4) |
È stato pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per alcune di tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica oppure una notifica è stata presentata e respinta a norma dell’articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. A norma dell’articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l’uso nei biocidi. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I principi attivi di cui all’allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione, del 28 novembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per quanto riguarda alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali l’autorità competente del Regno Unito è stata designata come autorità di valutazione competente (GU L 37 dell’8.2.2019, pag. 1).
ALLEGATO
Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate, comprese tutte le forme di nanomateriali:
|
Numero della voce nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014 |
Denominazione della sostanza |
Stato membro relatore |
Numero CE |
Numero CAS |
Tipo o tipi di prodotto |
|
37 |
Acido formico |
BE |
200-579-1 |
64-18-6 |
11, 12 |
|
1025 |
Acido performico generato da acido formico e perossido di idrogeno |
BE |
n.d. |
n.d. |
3, 5, 6 |
|
1027 |
Acido peracetico generato da acetato di 1,3- diacetilossipropano-2-il e perossido di idrogeno |
AT |
n.d. |
n.d. |
4 |
|
1028 |
Acido peracetico generato da tetraacetiletilenediammina (TAED) e perborato di sodio monoidrato |
AT |
n.d. |
n.d. |
3 |
|
1029 |
Acido peracetico generato mediante peridrolisi di N-acetilcaprolactam da perossido di idrogeno in condizioni alcaline |
AT |
n.d. |
n.d. |
2 |
|
85 |
Simclosene |
DE |
201-782-8 |
87-90-1 |
12 |
|
195 |
2-bifenilato di sodio |
ES |
205-055-6 |
132-27-4 |
4, 6, 7, 9, 10, 13 |
|
253 |
Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet) |
BE |
208-576-7 |
533-74-4 |
6, 12 |
|
346 |
Dicloroisocianurato di sodio, diidrato |
DE |
220-767-7 |
51580-86-0 |
12 |
|
345 |
Troclosene sodico |
DE |
220-767-7 |
2893-78-9 |
12 |
|
359 |
Formaldeide rilasciata da (Etilendiossi)dimetanolo [prodotti di reazione di glicole etilenico con paraformaldeide (EGForm)] |
PL |
222-720-6 |
3586-55-8 |
2 |
|
382 |
Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) |
ES |
226-408-0 |
5395-50-6 |
2 |
|
1035 |
Bromo attivo generato da ozono e bromuro di acqua naturale e bromuro di sodio |
NL |
n.d. |
n.d. |
2 |
|
1036 |
Perossido di idrogeno rilasciato da percarbonato di sodio |
FI |
n.d. |
n.d. |
5 |
|
473 |
Piretrine e piretroidi |
ES |
232-319-8 |
8003-34-7 |
18, 19 |
|
1041 |
Diossido di cloro generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi |
DE |
n.d. |
n.d. |
2, 3, 4, 5, 11, 12 |
|
1044 |
Diossido di cloro generato da clorito di sodio e persolfato di sodio |
DE |
n.d. |
n.d. |
12 |
|
597 |
1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo (Imazalil) |
DE |
252-615-0 |
35554-44-0 |
3 |
|
939 |
Cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi |
SK |
n.d. |
n.d. |
12 |
|
1052 |
Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato mediante elettrolisi |
FR |
n.d. |
n.d. |
2 |
|
1053 |
Cloro attivo generato da cloruro di potassio mediante elettrolisi |
DK |
n.d. |
n.d. |
2, 4 |
|
1055 |
Cloro attivo generato da cloruro di sodio e bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio (KPMS) e acido solfammico |
SI |
n.d. |
n.d. |
2, 3 |
|
1056 |
Cloro attivo generato da acido cloridrico mediante elettrolisi |
SI |
n.d. |
n.d. |
2, 4, 5 |
|
731 |
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto |
ES |
289-699-3 |
89997-63-7 |
18 |
|
811 |
Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio |
SE |
422-570-3 |
265647-11-8 |
1 |
|
1014 |
Zeolite di argento |
SE |
n.d. |
n.d. |
5 |
|
868 |
Cloridrato di poliesametilene biguanide con un peso molecolare medio numerico (Mn) di 1415 e una polidispersità media (PDI) di 4,7 [PHMB(1415;4,7)] |
FR |
Polimero |
1802181-67-4/32289-58-0 |
3, 9, 11 |
|
16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/72 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1037 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il principio attivo acroleina è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 e, a norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva. |
|
(2) |
L’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 scadrà il 31 agosto 2020. Il 28 febbraio 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’acroleina in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(3) |
Il 25 febbraio 2020 l’autorità di valutazione competente della Cechia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
|
(4) |
L’autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
|
(5) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(6) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerando i termini previsti consentiti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione al 28 febbraio 2023. |
|
(7) |
Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, l’acroleina rimane approvata ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 è posticipata al 28 febbraio 2023.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
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16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/74 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1038 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il principio attivo creosoto è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, in conformità all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva. |
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(2) |
Il 27 ottobre 2016 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del creosoto in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(3) |
La data di scadenza dell’approvazione del creosoto è stata posticipata al 31 ottobre 2020 dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione (3) al fine di concedere tempo sufficiente per l’esame della domanda. |
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(4) |
Il 16 settembre 2019 l’allora autorità di valutazione competente del Regno Unito ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») la propria raccomandazione su tale rinnovo. Il 30 gennaio 2020 l’autorità competente della Polonia ha assunto il ruolo di autorità di valutazione competente in merito alla domanda. Dato che l’autorità competente ha svolto una valutazione completa della domanda, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 l’Agenzia è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente. |
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(5) |
Inoltre, essendo classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soddisfacendo i criteri per essere considerato sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) nonché sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile a norma dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il creosoto soddisfa i criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. È pertanto necessario effettuare ulteriori esami per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del creosoto possa quindi essere rinnovata. |
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(6) |
Inoltre, il creosoto, i suoi composti e il legno trattato con essi sono soggetti alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. A seguito della decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione (6), la Francia è tenuta a inoltrare all’Agenzia un fascicolo, a norma dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006, che avvia una procedura di restrizione dell’Unione in conformità agli articoli da 69 a 73 del medesimo regolamento. Occorre effettuare ulteriori esami al fine di garantire coerenza tra la valutazione del rinnovo dell’approvazione del creosoto come principio attivo a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 e la procedura di restrizione dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché di prevedere un controllo efficace del creosoto e del legno con esso trattato. |
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(7) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione del creosoto per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. |
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(8) |
Considerati il tempo necessario per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, il tempo necessario per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del creosoto possa quindi essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del creosoto al 31 ottobre 2021. |
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(9) |
Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, il creosoto rimane approvato fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 31 ottobre 2021.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020.
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 64).
(4) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione, del 7 giugno 2019, che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l’uso e l’immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto (GU L 154 del 12.6.2019, pag. 44).
RACCOMANDAZIONI
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16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/76 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1039 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2020
relativa alla subordinazione del sostegno finanziario statale destinato alle imprese dell’Unione all’assenza di legami con giurisdizioni non cooperative
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
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(1) |
La deviazione di aiuti finanziari verso i paradisi fiscali può minare l’integrità delle finanze pubbliche degli Stati membri e il buon funzionamento del sistema finanziario e del mercato interno dell’Unione. Negli ultimi anni la Commissione ha preso nettamente posizione contro i paradisi fiscali nella strategia esterna per un’imposizione effettiva (1). |
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(2) |
La pandemia di COVID-19 ha dato luogo a un’azione senza precedenti a livello nazionale e dell’Unione per sostenere le economie degli Stati membri e facilitarne la ripresa. Ciò comprende interventi statali, in gran parte soggetti alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, volti a garantire alle imprese liquidità e accesso ai finanziamenti. |
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(3) |
Il volume del sostegno finanziario, segnatamente quello alla liquidità, concesso alle imprese nell’attuale congiuntura dettata dalla COVID-19 rende necessaria un’azione immediata e coordinata per evitare l’uso improprio dei finanziamenti pubblici. Finora tale azione è stata adottata principalmente nel quadro delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Al di là delle circostanze connesse alla COVID-19, è inoltre opportuno che la concessione di sostegno finanziario tenga conto della necessità di contrastare l’elusione e la frode fiscale, come pure l’abuso dei bilanci nazionali e dell’Unione a scapito dei contribuenti e dei sistemi di sicurezza sociale. |
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(4) |
Per perseguire efficacemente il contrasto all’elusione, alla frode e all’abuso fiscali, è altrettanto importante adoperarsi per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine è opportuno che gli Stati membri coordinino le rispettive azioni, così da prevenire l’indebita erosione delle basi imponibili e garantire che le soluzioni da essi adottate non creino discrepanze significative o distorsioni del mercato. |
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(5) |
La lista dell’Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (la «lista UE delle giurisdizioni non cooperative» o la «lista UE») (2) è pensata per rispondere alle minacce alle basi imponibili degli Stati membri dell’UE. In tale contesto sarebbe opportuno raccomandare agli Stati membri di subordinare il sostegno finanziario destinato alle imprese dell’Unione all’assenza di legami tra queste ultime e le giurisdizioni che figurano nella lista UE. La Commissione rileva inoltre che, nell’ambito della concessione di aiuti di Stato sotto forma di ricapitalizzazioni, vari Stati membri hanno manifestato l’intenzione di instaurare un forte nesso tra il sostegno finanziario e il versamento di una quota congrua di imposte da parte del beneficiario. |
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(6) |
Ciò nondimeno, è essenziale che gli Stati membri tutelino le attività economiche effettive nelle giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE e garantiscano che dette attività economiche non siano inavvertitamente danneggiate. A tal fine è opportuno che la legislazione degli Stati membri ammetta le dovute eccezioni, in modo tale che il sostegno finanziario non sia precluso laddove esiste un’attività economica effettiva. |
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(7) |
Per garantire che le imprese ammissibili possano beneficiare del sostegno finanziario, è opportuno che gli Stati membri fissino requisiti ragionevoli atti a dimostrare l’assenza di legami con giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative. Al tempo stesso è fondamentale far sì che le imprese non possano eludere i requisiti che danno diritto al sostegno finanziario. |
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(8) |
Nell’intento di definire un quadro globale, è opportuno che gli Stati membri amplino le condizioni per la concessione di sostegno finanziario statale alle imprese oltre l’assenza di legami con le giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE fino a includere i casi in cui sia accertato che un’impresa o i suoi proprietari sono stati condannati per un reato grave o non hanno ottemperato agli obblighi relativi al versamento di imposte o contributi sociali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente raccomandazione definisce un approccio coordinato finalizzato a subordinare la concessione di sostegno finanziario da parte degli Stati membri all’assenza di legami tra l’impresa beneficiaria e le giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative.
2. DEFINIZIONI
«Proprietà»: partecipazioni dirette e indirette, nonché il titolare effettivo ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
«Sostegno finanziario»: l’assistenza finanziaria di qualunque tipo a disposizione di tutte le imprese o le misure selettive, compresi gli aiuti di Stato concessi in applicazione del nuovo quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (4).
«Impresa»: il soggetto o la persona fisica che esercita un’attività economica, a prescindere dalla forma giuridica o dal settore di attività.
3. SUBORDINAZIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO STATALE DESTINATO ALLE IMPRESE DELL’UNIONE ALL’ASSENZA DI LEGAMI CON GIURISDIZIONI FIGURANTI NELLA LISTA UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE
Qualora adottino misure che forniscono sostegno finanziario alle imprese ammissibili nella loro giurisdizione, gli Stati membri dovrebbero subordinare la concessione di tale sostegno finanziario a una serie di condizioni. Pertanto, le imprese che ricevono sostegno finanziario non dovrebbero:
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(a) |
essere residenti a fini fiscali in giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative né essere costituite a norma del diritto di tali giurisdizioni; |
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(b) |
essere controllate, direttamente o indirettamente, da azionisti in giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative, fino al livello del titolare effettivo ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849; |
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(c) |
controllare, direttamente o indirettamente, filiazioni in giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative né possedere organizzazioni stabili in tali giurisdizioni; |
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(d) |
condividere la proprietà con imprese in giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative. |
Nel verificare il rispetto della norma che prescrive l’assenza di legami con giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che non solo gli azionisti immediati, ma anche il proprietario finale e tutte le altre imprese aventi gli stessi proprietari non siano residenti a fini fiscali in tali giurisdizioni o costituiti a norma del diritto di tali giurisdizioni. I proprietari dell’impresa che riceve il sostegno finanziario possono essere soggetti giuridici (ad esempio società di persone, società di capitali, ecc.), istituti giuridici (ad esempio trust) o persone fisiche.
Al fine di determinare se un’impresa può beneficiare del sostegno finanziario, il numero di livelli di soggetti giuridici o istituti giuridici che intercorrono tra l’impresa con sede nello Stato membro che concede il sostegno finanziario e il soggetto nella giurisdizione figurante nella lista UE dovrebbe essere irrilevante.
4. DEROGHE
Gli Stati membri possono ignorare l’esistenza di legami con giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE se l’impresa dimostra il sussistere di una delle seguenti circostanze:
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(a) |
il livello di imposizione cui l’impresa beneficiaria è stata soggetta in un dato periodo (ad esempio gli ultimi tre anni) nello Stato membro che concede il sostegno è considerato congruo rispetto al fatturato complessivo o al livello di attività dell’impresa, a livello nazionale e del gruppo, nello stesso periodo; |
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(b) |
l’impresa assume impegni giuridicamente vincolanti a scindere in tempi brevi i legami con le giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE, fermi restando un adeguato controllo del seguito dato e sanzioni in caso di inosservanza. |
Gli Stati membri dovrebbero ignorare l’esistenza di legami con giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE se l’impresa ha una presenza economica sostanziale (sostenuta da personale, attrezzature, attività e locali, come attestato da fatti e circostanze pertinenti) e svolge un’attività economica sostanziale nelle giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE.
Gli Stati membri non dovrebbero applicare le suddette eccezioni se non sono in grado di verificare l’accuratezza delle informazioni. Ciò potrebbe essere dovuto a uno scambio insufficiente di informazioni su richiesta con il paese terzo interessato, in particolare a causa dell’assenza di un trattato fiscale che consenta lo scambio di informazioni o della mancata cooperazione del paese terzo interessato.
5. ATTUAZIONE E APPLICAZIONE
Gli Stati membri dovrebbero concordare requisiti ragionevoli atti a dimostrare l’assenza di legami con le giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative. I seguenti principi mirano ad aiutare gli Stati membri a garantire la rapida attuazione e l’applicazione efficace dei requisiti:
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(a) |
per semplificare le procedure e agevolare l’accesso al sostegno finanziario, gli Stati membri potrebbero accettare l’autocertificazione del richiedente come prova del pieno possesso dei requisiti per ricevere il sostegno finanziario. Il processo potrebbe essere integrato in una fase successiva da audit/controlli rafforzati che sfruttino appieno gli strumenti disponibili per mitigare il rischio di non conformità, quali relazioni per paese, lo scambio automatico di informazioni finanziarie, lo scambio di informazioni su richiesta o l’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva; |
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(b) |
gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per scoraggiare la presentazione da parte dei richiedenti di informazioni false o inesatte, compreso come minimo il recupero del sostegno finanziario indebitamente concesso; |
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(c) |
gli Stati membri non dovrebbero consentire l’autocertificazione e dovrebbero effettuare verifiche più approfondite qualora l’impresa in questione abbia legami con giurisdizioni figuranti nella lista UE e chieda una deroga. |
6. ALTRE RESTRIZIONI
Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal fornire sostegno finanziario alle imprese nei seguenti casi:
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qualora sia stato accertato che l’impresa o i suoi proprietari sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
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— |
qualora sia stato accertato da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che l’impresa o i suoi proprietari non hanno ottemperato agli obblighi relativi al versamento di imposte o contributi sociali secondo il diritto applicabile. |
7. TAPPE SUCCESSIVE
Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione delle misure adottate in seguito alla presente raccomandazione.
La Commissione è pronta a discutere con gli Stati membri i loro piani tesi a garantire che la concessione di aiuti di Stato, in particolare sotto forma di ricapitalizzazioni, sia circoscritta alle imprese che versano una quota congrua di imposte.
La Commissione pubblicherà una relazione sull’applicazione della presente raccomandazione entro tre anni dalla sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020
Per la Commissione
Paolo GENTOLINI
Membro della Commissione
(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia esterna per un’imposizione effettiva, del 28 gennaio 2016 (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b5aef3db-c5a7-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF).
(2) Giurisdizioni che figurano nell’allegato I delle pertinenti conclusioni del Consiglio (la cosiddetta "lista nera"). La lista è aggiornata periodicamente: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
(3) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(4) Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", C/2020/1863 (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1), modificata il 3 aprile, l’8 maggio e il 29 giugno 2020.
(5) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).