ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 224

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
13 luglio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1009 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2020/1010 del comitato politico e di sicurezza, del 2 luglio 2020, relativa alla nomina del comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione (PESC) 2019/264 (BiH/29/2020)

7

 

*

Decisione (PESC) 2020/1011 del comitato politico e di sicurezza, del 2 luglio 2020, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2020)

9

 

*

Decisione (UE) 2020/1012 della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.48394 2018/C (ex 2017/N) cui la Romania ha dato parziale esecuzione in favore della Compania Națională a Uraniului SA (CNU) [notificata con il numero C(2020) 1069]  ( 1 )

11

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 224/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1009 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2020

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, gli articoli 12 e 67 e l’articolo 75, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (3) fissa il numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. Al fine di aumentare la flessibilità di cui dispongono gli Stati membri che intendono utilizzare i programmi di sviluppo rurale in risposta alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19 (nel prosieguo «crisi di COVID-19»), il numero massimo di modifiche di cui al suddetto articolo non dovrebbe applicarsi alle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale avanzate per far fronte alla crisi di COVID-19 che comprendono anche elementi non collegati alla crisi, a condizione che tali proposte siano presentate alle Commissione entro il 30 giugno 2021.

(2)

L’utilizzo del sostegno del FEASR per operazioni volte ad attenuare l’impatto della crisi di COVID-19 e per le azioni di ripresa potrebbe comportare che altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale possano non essere raggiunti. Tale sostegno dovrebbe pertanto essere monitorato a livello dell’Unione per poter spiegare e giustificare l’utilizzo dei finanziamenti del FEASR per tali fini.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013, introducendo una misura di sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 nel nuovo articolo 39 ter. È pertanto opportuno modificare le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per fornire un codice e un indicatore di prodotto adeguato per la nuova misura.

(4)

È inoltre opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (5) recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità al fine di includere la nuova misura di sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 tra le pertinenti disposizioni del titolo IV che si applica alle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.

(5)

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(6)

Considerata l’urgenza della situazione relativa alla crisi di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

(1)

all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall’autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini provocati dalla migrazione o dall’accoglienza dei rifugiati. Se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta alla crisi di COVID-19 è combinata con modifiche non collegate alla crisi, il presente comma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021;»;

(2)

all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all’articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per i tipi di operazione per cui si identifica un potenziale contributo all’integrazione dei cittadini di paesi terzi, o per i tipi di operazione a sostegno dell’attenuazione dell’impatto della crisi di COVID-19 e delle azioni di ripresa, la registrazione elettronica delle operazioni di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l’operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi aspetti specifici.»;

(3)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(4)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

(5)

l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

L’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alle spese sostenute per le misure di cui agli articoli da 14 a 20, all’articolo 21, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all’articolo 27, all’articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36, all’articolo 39 ter e all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 20, all’articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

(4)  Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


ALLEGATO I

Nella tabella dell’allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 808/2014 è inserita la riga seguente:

«Articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013

sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

21

sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19».

21


ALLEGATO II

Nella tabella dell’allegato IV, punto 3, del regolamento (UE) n. 808/2014, la riga riguardante l’indicatore di prodotto O.4 è sostituita dalla presente:

«O.4

Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno

3 (articolo 16), 4.1 (articolo 17), 5 (articolo 18), 6 (articolo 19), da 8.1 a 8.4 (articolo 21), 11 (articolo 29), 12 (articolo 30), 13 (articolo 31), 14 (articolo 33), 17.1 (articolo 36), 21 (articolo 39 ter) (regolamento (UE) n. 1305/2013) ».


ALLEGATO III

All’allegato VII, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 808/2014, la voce riguardante la «Tabella C» è sostituita dalla seguente:

«—

Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell’età, in funzione dell’operazione per le operazioni che contribuiscono all’integrazione dei cittadini di paesi terzi e in funzione dell’operazione e del tipo di sostegno per le operazioni a sostegno dell’attenuazione dell’impatto della crisi di COVID-19 e delle azioni di ripresa.».


DECISIONI

13.7.2020   

IT

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L 224/7


DECISIONE (PESC) 2020/1010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 2 luglio 2020

relativa alla nomina del comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione (PESC) 2019/264 (BiH/29/2020)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione UE.

(2)

L’8 ottobre 2018 il CPS ha deciso, in linea di principio, che il Sottocapo di stato maggiore presso il Comando supremo delle potenze alleate in Europa (SHAPE) debba essere nominato comandante dell’operazione UE a decorrere dal 29 marzo 2019, a condizione che la NATO ne confermi la disponibilità.

(3)

Il 7 dicembre 2018 il Consiglio atlantico ha confermato la disponibilità del Sottocapo di stato maggiore presso SHAPE ad assumere il ruolo il comandante dell’operazione UE nell’ambito degli accordi «Berlin plus» a decorrere dal 29 marzo 2019.

(4)

Il 7 febbraio 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/264 (2) che nomina il Sottocapo di stato maggiore presso SHAPE, Tenente generale Olivier RITTIMANN, comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 29 marzo 2019.

(5)

Il 15 maggio 2020 la NATO ha deciso di nominare il Maggiore Generale Brice HOUDET quale Sottocapo di stato maggiore presso SHAPE in sostituzione del Tenente generale Olivier RITTIMANN a decorrere dal 18 luglio 2020. Dalla stessa data, il Maggiore Generale Brice HOUDET dovrebbe sostituire il Tenente generale Olivier RITTIMANN altresì nella sua funzione di comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(6)

Il 26 maggio 2020 il comitato militare dell’Unione europea ha convenuto di raccomandare la nomina del Maggiore Generale Brice HOUDET a comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 18 luglio 2020.

(7)

È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2019/264.

(8)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.

(9)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell’Unione che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Maggiore Generale Brice HOUDET, Sottocapo di stato maggiore presso il Comando supremo delle potenze alleate in Europa (SHAPE), è nominato per succedere al Tenente generale Olivier RITTIMANN quale comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 18 luglio 2020.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2019/264 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 luglio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

La president

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)  Decisione (PESC) 2019/264 del comitato politico e di sicurezza, del 7 febbraio 2019, relativa alla nomina del comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione (PESC) 2017/464 (BiH/27/2019) (GU L 44 del 15.2.2019, pag. 12).


13.7.2020   

IT

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L 224/9


DECISIONE (PESC) 2020/1011 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 2 luglio 2020

che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2020)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista l’azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, dell’azione comune 2005/889/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

L’8 dicembre 2017, il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/2430 (2), con cui ha nominato il sig. Günther FREISLEBEN quale capo della missione dell’EU BAM Rafah dal 4 dicembre 2017 al 30 giugno 2018.

(3)

Il 3 luglio 2018, il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/1004 (3), con cui ha prorogato il mandato del sig. Günther FREISLEBEN quale capo della missione dell’EU BAM Rafah dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019.

(4)

Il 28 giugno 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1115 (4), con cui ha prorogato il mandato dell’EU BAM Rafah dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.

(5)

Il 2 luglio 2019, il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/1164 (5), con cui ha prorogato il mandato del sig. Günther FREISLEBEN quale capo della missione dell’EU BAM Rafah dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.

(6)

Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/955 (6), con cui ha prorogato il mandato dell’EU BAM Rafah dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.

(7)

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del signor Günther FREISLEBEN quale capo della missione EU BAM Rafah fino al 30 ottobre 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del signor Günther FREISLEBEN quale capo della missione EU BAM Rafah è prorogato dal 1o luglio 2020 al 30 ottobre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.

Fatto a Bruxelles, 2 luglio 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

La president

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  Decisione (PESC) 2017/2430 del comitato politico e di sicurezza, dell’8 dicembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2017) (GU L 344 del 23.12.2017, pag. 9).

(3)  Decisione (PESC) 2018/1004 del comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2018) (GU L 180 del 17.7.2018, pag. 22).

(4)  Decisione (PESC) 2019/1115 del Consiglio, del 28 giugno 2019, che modifica l’azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 176 dell’1.7.2019, pag. 6).

(5)  Decisione (PESC) 2019/1164 del comitato politico e di sicurezza, del 2 luglio 2019, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2019) (GU L 182 dell’8.7.2019, pag. 41).

(6)  Decisione (PESC) 2020/955 del Consiglio, del 30 giugno 2020, che modifica l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 18).


13.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 224/11


DECISIONE (UE) 2020/1012 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2020

relativa all’aiuto di Stato SA.48394 2018/C (ex 2017/N) cui la Romania ha dato parziale esecuzione in favore della Compania Națională a Uraniului SA (CNU)

[notificata con il numero C(2020) 1069]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 30 settembre 2016 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell’aiuto di Stato sotto forma di prestito di salvataggio della durata di sei mesi e di importo pari a 62 milioni di RON (circa 13,1 milioni di EUR (2)) che la Romania intendeva concedere alla Compania Națională a Uraniului SA («CNU») (3). Nella decisione in questione (la «decisione relativa all’aiuto per il salvataggio») la Commissione ha ritenuto che l’aiuto di Stato fosse compatibile con il mercato interno ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (gli «orientamenti S&R») (4). Come riportato nella decisione relativa all’aiuto per il salvataggio, le autorità rumene si erano impegnate a fornire alla Commissione, entro sei mesi dall’approvazione del prestito, un piano di ristrutturazione come definito alla sezione 3.1.2 degli orientamenti S&R (cfr. il considerando 42 della decisione relativa all’aiuto per il salvataggio).

(2)

Il 12 giugno 2017 la Romania ha trasmesso un piano per la ristrutturazione di CNU (il «piano di ristrutturazione iniziale»), comunicando altresì l’intenzione di concedere alla stessa beneficiaria un aiuto per la ristrutturazione di importo pari a 441 milioni di RON (93 milioni di EUR). Tra il 9 agosto 2017 e il 13 dicembre 2017 sono intercorsi diversi scambi tra la Commissione e la Romania, con richieste di informazioni da parte della prima e conseguenti invii di risposte da parte della seconda.

(3)

Con lettera dell’8 maggio 2018, la Commissione ha notificato alla Romania la propria decisione di avviare, in relazione a tale misura di aiuto, il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento («decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) il 19 giugno 2018. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi, ma non ne ha ricevuta nessuna.

(5)

Con lettera del 7 agosto 2018, le autorità rumene hanno trasmesso le loro osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento, unitamente a un nuovo piano di ristrutturazione (di seguito il «secondo piano di ristrutturazione»).

(6)

In una videoconferenza del 3 dicembre 2018, la Commissione ha chiesto alle autorità rumene di fornire ulteriori delucidazioni in merito al piano presentato il 7 agosto 2018.

(7)

Le autorità rumene hanno trasmesso ulteriori commenti e informazioni il 20 dicembre 2018, il 14 febbraio 2019 e il 20 marzo 2019, e il 19 aprile 2019 hanno presentato un nuovo piano di ristrutturazione (di seguito, il «terzo piano di ristrutturazione»).

(8)

La Commissione ha inoltre incontrato le autorità rumene, su richiesta di queste ultime, il 24 e il 25 giugno 2019.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

2.1.   Il beneficiario

2.1.1.   Attività di CNU

(9)

CNU è una società rumena, con sede a Bucarest, che svolge attività di sfruttamento delle miniere di uranio rumene e di produzione di materie prime per la produzione nazionale di energia nucleare. CNU estrae minerali di uranio per trasformarli in concentrato uranifero («yellow cake»); da questo ottiene, per raffinazione, l’octaossido di triuranio puro (U3O8) che infine trasforma in diossido di uranio (UO2). CNU è stata costituita nel 1997 come società a responsabilità limitata interamente di proprietà dello Stato. Nel 2017, CNU contava 772 dipendenti.

(10)

CNU possiede due impianti. L’impianto di estrazione di uranio di Crucea-Botușana (distretto di Suceava, nella Romania nordorientale) contava 346 dipendenti nel 2017, mentre l’impianto di trasformazione e raffinazione di Feldioara (distretto di Brașov, nella Romania centrale) contava 350 dipendenti. Il seguente grafico indica le principali fonti di entrate negli ultimi anni:

Image 1

(11)

CNU lavorava da anni con due clienti storici: l’impresa statale Nuclearelectrica SA (di seguito denominata «SNN»), che acquistava UO2 per produrre combustibile destinato alla centrale nucleare di Cernavodă, e l’Amministrazione nazionale per la riserva di Stato e i problemi speciali (di seguito denominata «ANRSPS»), che acquistava U3O8. Insieme, i due committenti rappresentavano il 95 % delle entrate di CNU.

(12)

SNN è stata istituita nel 1998 a seguito della ristrutturazione del sistema energetico rumeno ed è quotata presso la borsa di Bucarest dal 2013. SNN genera energia elettrica e termica da fonte nucleare avvalendosi della centrale nucleare di Cernavodă e produce combustibile nucleare servendosi dell’impianto per la produzione di combustibili nucleari di Pitești (FCN). La struttura societaria di SNN, come risulta dai rendiconti societari più recenti, è la seguente: 82,49 % Stato rumeno, attraverso il ministero per l’Energia, 7,05 % Fondul Proprietatea SA, 5,6 % altre persone giuridiche e 4,8 % persone fisiche.

(13)

Il principale organo di governo societario di SNN è l’assemblea generale degli azionisti, che delibera in merito a questioni strategiche, tra cui la nomina e la revoca, a maggioranza semplice, dei membri del consiglio di amministrazione, l’adozione del bilancio annuale, l’approvazione della strategia e della politica di sviluppo, nonché gli investimenti e altre operazioni di valore superiore a 50 milioni di EUR (6). L’organo esecutivo incaricato della gestione di SNN è il consiglio di amministrazione, che è composto da sette membri, di cui almeno quattro devono essere amministratori indipendenti. Rientrano tra le competenze del consiglio di amministrazione le decisioni relative a contratti con fornitori di uranio di valore inferiore a 50 milioni di EUR.

2.1.2.   Cause delle difficoltà di CNU

(14)

La clientela di CNU non è diversificata e le commesse dipendono fortemente da due acquirenti, tra i quali spicca SNN, che rappresenta oltre l’80 % delle vendite. CNU ha perso i suoi due clienti principali a partire dal 2016, anno in cui SNN ha appaltato alla concorrente di CNU e in cui ANRSPS non ha stipulato alcun contratto di fornitura. Nel dicembre 2015, SNN ha deciso di indire una gara d’appalto per l’aggiudicazione del contratto di fornitura di UO2. Alla gara hanno partecipato i suoi due fornitori già registrati e approvati, CNU e la canadese Cameco, che ha poi vinto l’appalto. Non essendo riuscita a trovare acquirenti alternativi, CNU non è stata più in grado di vendere la propria produzione.

(15)

La tabella 1, fornita dalle autorità rumene, riporta le varie offerte di prezzo presentate (tra il 2016 e il 2018) da CNU e da Cameco nelle diverse tornate della procedura di gara indetta da SNN. Per il primo contratto, stipulato con Cameco, CNU aveva presentato un’offerta superiore del 72 % rispetto alla concorrente. In tutte le tornate successive, CNU ha sempre offerto prezzi nettamente più elevati di Cameco (in una forchetta che va da +39 % a +99 %), e questo ha fatto sì che SNN aggiudicasse ripetutamente l’appalto a Cameco.

Tabella 1

Tabella riassuntiva delle procedure di gara indette da SNN per l’acquisto di 120 tonnellate di UO2 (fabbisogno semestrale) per il periodo 2016-2018

 

Data di stipula del contratto da parte di SNN

Data di prima consegna per ciascun contratto

Offerta di Cameco

Offerta di CNU

Differenza di prezzo tra l’offerta di CNU e quella di Cameco

1

29.01.2016

04.03.2016

[…] USD  (*)

[…] RON

+ 72 %

(≈ […] RON)

2

08.07.2016

15.09.2016

[…] USD

[…] RON

+ 39 %

(≈ […] RON)

3

23.12.2016

15.02.2017

[…] USD

[…] RON

+ 52 %

(≈ […] RON)

4

06.06.2017

21.08.2017

[…] USD

[…] RON

+ 85 %

(≈ […] RON)

5

05.01.2018

26.02.2018

[…] USD

[…] RON

+ 77 %

(≈ […] RON)

6

19.07.2018

17.09.2018

[…] USD

[…] RON

+ 99 %

(≈ […] RON)

Fonte: Risposta presentata dalla Romania il 20 dicembre 2018

(16)

Di conseguenza, CNU si è ritrovata ad avere come uniche fonti di guadagno alcune attività collaterali minori, come quelle afferenti ad un contratto di servizio con SNN relativo al trattamento di rifiuti, e le sue entrate sono diminuite in modo significativo. Come illustrato nella tabella 2, le entrate complessive della società sono passate da 110,8 milioni di RON (23,4 milioni di EUR) nel 2015 a 15,2 milioni di RON (3,2 milioni di EUR) nel 2016, risultando in quest’ultimo esercizio insufficienti a coprire le spese.

(17)

Prima della brusca flessione delle entrate avvenuta nel 2016, CNU aveva già registrato perdite di esercizio relativamente consistenti nel 2014 e 2015. Il graduale esaurimento delle risorse di uranio nella miniera di Crucea-Botușana spiega in parte i magri risultati di gestione di CNU. Per le operazioni minerarie, CNU sostiene costi di sfruttamento elevati in quanto non dispone di risorse per la manutenzione delle vie di trasporto e poiché le distanze di trasporto aumentano a causa dell’esaurimento del giacimento e di una mancata riqualificazione del sottosuolo.

(18)

Inoltre, CNU non dispone delle risorse finanziarie necessarie per sfruttare un nuovo giacimento di minerali di uranio individuato a Tulgheș-Grinties e per potenziare il suo impianto di Feldioara.

(19)

Infine, CNU deve far fronte a maggiori costi relativi a utenze, tasse minerarie e imposte aggiuntive (imposta ambientale).

Tabella 2

Dati finanziari selezionati (come indicati nel primo piano di ristrutturazione dal 2014 al 2023)

(in milioni di RON)

 

Dal 2014 al 2016

Periodo di ristrutturazione

Post-ristrutturazione

Indicatore

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale delle entrate

142,9

110,8

15,2

210,0

193,9

193,9

193,9

193,9

196,8

196,8

Spese totali

246,3

254,2

109,1

188,0

191,0

184,6

186,9

189,4

189,4

189,4

Utile/

Perdita

-104,7

-143,4

-93,9

18,5

2,6

7,9

5,9

3,8

6,2

6,2

EBITDA

-60,5

-95,1

-54,3

64,5

44,7

43,2

41,8

39,7

42,1

42,1

2.2.   Estrazione dell’uranio e concentrati di uranio per la produzione di combustibile nucleare

(20)

CNU fabbrica principalmente due tipi di prodotti: yellow cake (che contiene un’alta concentrazione di U3O8) e UO2 (non arricchito).

(21)

Lo yellow cake è un bene scambiabile standard che viene commercializzato in tutto il mondo a prezzi e a condizioni relativamente trasparenti. Lo yellow cake, che costituisce il prodotto di base per la produzione di UO2 arricchito e non arricchito, è prodotto e commercializzato da imprese non europee (come Cameco) ma anche da società europee come Orano (ex Areva), RioTinto o BHP Billiton. In Spagna, Finlandia e Ungheria, nuovi operatori del mercato stanno lavorando su nuovi progetti minerari attualmente in fase di sviluppo (7).

(22)

La Romania ha indicato, in particolare, che nel maggio 2017 Orano si è offerta spontaneamente per approvvigionare CNU con yellow cake proveniente dalla sua miniera del Niger. Orano avrebbe dichiarato di poter fornire l’intera quantità di yellow cake richiesta da CNU per produrre l’UO2 necessario a SNN per far funzionare i due reattori di Cernavodă (8).

(23)

Per quanto riguarda la conversione di U3O8 in UO2, esiste una concorrenza effettiva tra Cameco e CNU in relazione alle centrali nucleari a tecnologia CANDU. Inoltre, qualsiasi azienda che attualmente produce composti dell’uranio per ottenere uranio arricchito da destinare alla produzione di combustibile nucleare, come Orano (ex Areva), ha la capacità tecnologica e potrebbe trovare interessante e decidere in futuro di affacciarsi su questo mercato ed offrire un prodotto sostitutivo. Secondo le informazioni accessibili al pubblico, Orano sta attualmente modificando il proprio processo industriale nell’impianto di Malvési per poter vendere sul mercato internazionale l’UO2 non arricchito, che rappresenta uno dei suoi prodotti intermedi (9). Attualmente vi sono anche altri fornitori attivi di UO2 (non arricchito) per reattori CANDU, come Dioxitek (Argentina), CNNC (Cina), PAEC (Pakistan), NFC (India).

2.3.   Il piano di ristrutturazione iniziale di CNU

(24)

A seguito della decisione relativa all’aiuto per il salvataggio, con cui la Commissione ha approvato un prestito di 62 milioni di RON (13,1 milioni di EUR) (10), il 12 giugno 2017 la Romania ha comunicato il piano di ristrutturazione iniziale con termine nel 2021.

(25)

I costi totali di ristrutturazione indicati nel piano di ristrutturazione iniziale ammontavano a 941 milioni di RON (198,5 milioni di EUR) (per una ripartizione dettagliata, si veda il considerando 22 della decisione di avvio del procedimento). Detti costi dovevano essere finanziati, secondo la Romania, con un aiuto di Stato di 441 milioni di RON (93,0 milioni di EUR) e un contributo proprio di CNU di 500 milioni di RON (105,5 milioni di EUR) (11) (pari a circa il 53 % dei costi di ristrutturazione).

(26)

L’aiuto per la ristrutturazione notificato consisteva di cinque strumenti di aiuto:

a)

conversione dell’aiuto per il salvataggio di 62 milioni di RON (13,1 milioni di EUR) in aiuto per la ristrutturazione;

b)

sovvenzione di 75,5 milioni di RON (15,9 milioni di EUR);

c)

cancellazione di un debito di 77 milioni di RON (16,2 milioni di EUR);

d)

sovvenzione al funzionamento di 213 milioni di RON (44,9 milioni di EUR);

e)

conversione di un debito di CNU – che al 30 marzo 2017 si elevava a 13,3 milioni di RON (2,8 milioni di EUR) – in azioni detenute dallo Stato rumeno.

(27)

Il contributo proprio ai costi indicati nel piano di ristrutturazione iniziale comprendeva quattro grandi fonti di entrate riconducibili alle attività di sfruttamento di CNU (tutti i dettagli sono consultabili al considerando 20 della decisione di avvio del procedimento):

a)

diversi contratti di fornitura di U3O8 stipulati con ANRSPS;

b)

un contratto pluriennale per la fornitura di UO2 a SNN nel periodo compreso tra il 1o settembre 2017 e il 31 dicembre 2021;

c)

un contratto pluriennale con SNN per la trasformazione di materiali contenenti uranio naturale non conformi;

d)

diversi contratti con Conversmin SA relativi ad operazioni di conservazione, chiusura, ripristino ambientale e monitoraggio delle miniere di uranio chiuse.

2.4.   Descrizione dei motivi che hanno condotto all’avvio del procedimento

(28)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che il progetto della Romania di concedere finanziamenti pubblici a sostegno del piano di ristrutturazione di CNU comportasse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(29)

Poiché CNU soddisfaceva i criteri per essere considerata un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 degli orientamenti S&R, la compatibilità dell’aiuto per la ristrutturazione è stata analizzata in conformità ai suddetti orientamenti. Dopo una valutazione preliminare, la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità delle misure con gli orientamenti S&R. Tali dubbi sono riassunti nei considerando da 30 a 46 (i dettagli completi sono riportati nella decisione di avvio del procedimento, considerando da 44 a 70).

2.4.1.   Dubbi in merito al livello di contributo proprio di CNU al piano di ristrutturazione

(30)

La Commissione ha messo in dubbio il fatto che le fonti di finanziamento proposte dalla Romania costituissero un contributo proprio significativo, reale e concreto, privo di elementi di aiuto, pari ad almeno il 50 % e ha ritenuto pertanto, in via preliminare, che il piano di ristrutturazione iniziale non soddisfacesse i requisiti di base degli orientamenti S&R per quanto riguarda il contributo proprio.

(31)

In primo luogo, per quanto attiene al carattere reale e concreto del contributo proprio, la Commissione ha ritenuto, in via preliminare, che nessuna delle quattro fonti di contributo proprio di cui al considerando 27 soddisfacesse tale criterio. A norma del punto 63 degli orientamenti S&R, il contributo proprio deve escludere i futuri profitti attesi, quali il flusso di cassa. La Commissione ha osservato che dei contratti indicati dalla Romania si sono concretizzati, peraltro in misura parziale, solo quelli di valore più modesto.

(32)

In secondo luogo, per quanto riguarda il requisito secondo cui il contributo proprio dovrebbe essere privo di elementi di aiuto, la Commissione ha concluso, in via preliminare, che era improbabile che il fondamentale contratto «take-or-pay» per la fornitura di UO2 a SNN, che avrebbe dovuto rappresentare intorno all’80 % delle vendite di CNU, fosse un contratto stipulato a condizioni di mercato. Sulla base delle indicazioni di mercato disponibili, il prezzo contrattualmente previsto di 623 RON (131 EUR) al kgU (ossia 423 RON al kgU senza sovvenzione), pari a 110 USD (100 EUR) al kgU (senza sovvenzione) supererebbe del 64 % il prezzo di mercato stimato (67 USD – 61 EUR– al kgU).

(33)

La Commissione ha espresso il medesimo dubbio in merito a tutte le altre fonti di contributo proprio, che a suo avviso non sarebbero state prive di elementi di aiuto: infatti, tali contributi provenivano da contratti previsti con la pubblica amministrazione ed imprese statali. In particolare, la Romania non ha dimostrato che ANRSPS, un soggetto pubblico, avrebbe stipulato a prezzi di mercato i contratti previsti con CNU e che l’altro contratto previsto con SNN per la trasformazione di materiali non conformi sarebbe stato concluso a condizioni di mercato paragonabili, ad esempio, a quelle praticate in altri contratti di fornitura tipici del settore.

(34)

In terzo luogo, dalle informazioni presentate dalla Romania non risulta che il piano godesse del sostegno effettivo o previsto di investitori o prestatori operanti sul mercato. La Romania non era stata in grado di fornire alcun elemento alla Commissione, come ad esempio una lettera d’intenti, che dimostrasse e comprovasse l’interesse di un potenziale investitore di mercato a dare fiducia al piano di ristrutturazione notificato, a sostenerlo e a finanziarlo.

(35)

Infine, la Commissione nutriva dubbi circa l’argomentazione della Romania secondo cui anche le vendite di immobilizzazioni avrebbero garantito una fonte di contributo proprio. Non era chiaro quale potesse essere il valore di mercato di tali immobilizzazioni, quale la tempistica della vendita e, soprattutto, fino a che punto tale operazione potesse essere completata con esito positivo entro la fine del periodo di ristrutturazione.

2.4.2.   Dubbi in merito al ripristino della redditività a lungo termine di CNU

(36)

La Commissione dubitava altresì che il piano di ristrutturazione iniziale avrebbe portato al ripristino della redditività di CNU alla fine del periodo di ristrutturazione. In effetti, non era scontato che CNU avrebbe generato un rendimento sufficiente e che sarebbe stata in grado di rimanere sul mercato senza ulteriori aiuti.

(37)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che la Romania, contrariamente a quanto richiestole, non ha fornito la serie di indicatori economici chiave per il periodo di ristrutturazione e i dati relativi alla redditività e ai costi di produzione ripartiti per ciascuna delle principali attività in corso o previste (miniera di Crucea-Botușana, impianto di Feldioara, miniera di Tulgheș-Grințieș). Le informazioni comunicate a livello aggregato non hanno permesso di trarre conclusioni circa il ripristino della redditività a lungo termine di CNU alla fine del periodo di ristrutturazione.

(38)

In secondo luogo, la redditività di CNU sarebbe rimasta esigua anche tenendo conto della sovvenzione sul prezzo che la Romania aveva qualificato come aiuto di Stato e che era destinata a coprire la differenza tra i costi di produzione di CNU e il prezzo di mercato dell’UO2. Dal momento che non è stata ipotizzata una graduale diminuzione dell’aiuto nel corso del periodo di ristrutturazione, la Commissione ha concluso, in via preliminare che, in mancanza di ulteriori elementi giustificativi, non era possibile comprendere se CNU sarebbe stata redditizia dopo la fine del periodo di ristrutturazione anche in assenza di ulteriori sovvenzioni statali alle operazioni.

(39)

In terzo luogo, la Commissione ha sollevato dubbi in merito ai costi di produzione che le autorità rumene hanno previsto per il periodo successivo alla realizzazione dell’investimento presso la nuova miniera di Tulgheș-Grințieș. In particolare, la Commissione ha sottolineato che la Romania non ha fornito alcuno studio d’investimento che giustificasse il presunto costo di produzione di 460 RON (97 EUR) per kgU (12) di U3O8 e ha osservato che la stima supera nettamente il prezzo reale di mercato, che a fine febbraio 2018 era pari a 22 USD (20 EUR) per libbra di U3O8 (13).

(40)

La Commissione ha altresì osservato che le previsioni relative al prezzo dell’uranio che la Romania ha fornito a sostegno delle prospettive d’investimento nella nuova miniera erano obsolete e inattendibili e pertanto ha espresso dubbi in merito alla redditività della nuova miniera. Poiché il punto 51 degli orientamenti S&R indica che il ripristino della redditività del beneficiario non deve dipendere da ipotesi ottimistiche relative a fattori esterni, quali variazioni dei prezzi, la Commissione ha altresì dubitato che fosse stato rispettato questo particolare punto degli orientamenti.

2.4.3.   Dubbi in merito alle misure compensative

(41)

A tale proposito, la Commissione ha constatato che la Romania prevedeva solo due misure comportamentali. Secondo il piano di ristrutturazione iniziale, CNU si sarebbe astenuta dall’acquisire partecipazioni in altre imprese nel corso del periodo di ristrutturazione e dal pubblicizzare l’aiuto nell’ambito della vendita dei suoi prodotti. Tuttavia, in assenza di misure strutturali significative e chiare, la Commissione ha dubitato che le misure compensative proposte attenuassero in misura soddisfacente gli effetti negativi del potenziale aiuto sulla concorrenza.

(42)

In particolare, avverso l’affermazione della Romania secondo cui l’assenza di un mercato europeo per il prodotto fornito da CNU renderebbe superflua l’adozione di ulteriori misure compensative, la Commissione ha formulato diverse considerazioni.

(43)

In primo luogo, per quanto riguarda l’attività estrattiva, la Commissione ha osservato, che sebbene attualmente non vi siano altre imprese, oltre a CNU, impegnate nell’estrazione di minerali di uranio nell’UE, esistono comunque società attive nell’Unione che importano composti dell’uranio destinati all’approvvigionamento di impianti di trasformazione/raffinazione e quindi alla produzione di combustibile nucleare. Fra queste vi è Orano (ex Areva), che importa composti dell’uranio nell’UE derivanti dalle attività estrattive dalla stessa svolte in paesi terzi come il Niger: il mercato è quindi aperto alla concorrenza. Inoltre, sono stati individuati nuovi giacimenti di uranio e sono stati di fatto annunciati o pianificati nuovi ingressi in Spagna e Finlandia per il 2018-2019.

(44)

In secondo luogo, per quanto riguarda le attività di trasformazione/raffinazione, la Commissione ha osservato che sebbene nessun’altra impresa, oltre a Cameco, sia al momento attiva nell’UE nella fornitura di UO2 non arricchito per centrali nucleari a tecnologia CANDU, questi mercati sono aperti alla concorrenza e qualsiasi società potrebbe valutarli interessanti e decidere in futuro di entrarvi o di offrire prodotti sostitutivi provenienti da altri paesi. L’UO2 non arricchito destinato alle centrali CANDU potrebbe essere offerto, oltre che da Cameco, anche da fornitori esteri, ad esempio cinesi o indiani.

(45)

In terzo luogo, la Commissione ha constatato che, nel piano di ristrutturazione iniziale, la Romania ha formulato alcune dichiarazioni contraddittorie, in quanto, pur sostenendo che non esisteva un mercato europeo per il prodotto fornito da CNU, motivo per cui non sarebbero state necessarie misure compensative, ha accennato al fatto che CNU avrebbe cercato di ampliare il suo portafoglio di clienti al di fuori della Romania.

(46)

Pertanto, la Commissione ha concluso in via preliminare che: i) esiste una concorrenza effettiva per quanto riguarda l’attività di estrazione dell’uranio e ii) potrebbe eventualmente generarsi una maggiore concorrenza per quanto riguarda l’attività di trasformazione-raffinazione dell’uranio. Di conseguenza, le misure comportamentali proposte dalla Romania risultavano insufficienti e sussisteva di fatto la necessità di misure compensative di carattere strutturale volte ad attenuare le distorsioni della concorrenza.

3.   OSSERVAZIONI DELLA ROMANIA

(47)

Nei suoi commenti in merito alla decisione di avvio del procedimento, la Romania ha presentato nuove informazioni e alcune osservazioni, nonché un secondo piano di ristrutturazione, come di seguito riferiti.

3.1.   Osservazioni della Romania in merito all’applicazione del trattato Euratom

(48)

Le autorità rumene hanno affermato che la ristrutturazione serviva ad adempiere gli impegni assunti in materia di sicurezza nucleare nel quadro del trattato Euratom, in particolare:

a)

la prevenzione delle inondazioni nelle miniere,

b)

lo scarico controllato delle acque sotterranee e dei bacini di decantazione,

c)

la decontaminazione e il disinquinamento delle acque delle miniere e dei bacini di decantazione che evidenziano tenori di uranio, radio e vari sali superiori ai limiti fissati dalle norme ambientali, in quanto potrebbero causare conseguenze estremamente gravi per l’ambiente e la popolazione, nonché per le strutture e le attrezzature aziendali;

d)

la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime per la produzione del combustibile nucleare necessario al funzionamento delle unità della centrale nucleare di Cernavodă, compresa la manutenzione del ciclo locale del combustibile nucleare, che contribuisce a garantire la sicurezza energetica della Romania,

e)

la gestione delle scorte di uranio, la chiusura dei siti precedentemente interessati da lavori di estrazione dell’uranio, la conservazione, lo smantellamento delle unità nucleari, l’esecuzione di lavori di rinverdimento, il monitoraggio post-chiusura dei fattori ambientali e demografici, attività e processi complessi e duraturi contro la contaminazione radioattiva, la chiusura delle miniere, il rinverdimento, il monitoraggio post-chiusura;

f)

la Romania ritiene inoltre che CNU sia fondamentale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Romania e che sia essenziale preservarne le preziose competenze e gli ingenti investimenti in attrezzature, tecnologie e licenze, che andrebbero altrimenti perduti (14). La Romania ritiene che l’estrazione locale rappresenti il modo più sicuro per garantire la catena di approvvigionamento necessaria alla produzione di energia nucleare e sostiene che CNU è l’unico fornitore di UO2 nell’UE in grado di garantire in modo efficiente e costante il materiale di partenza per la produzione di combustibile nucleare nei reattori nucleari di Cernavodă (15).

3.2.   Il secondo piano di ristrutturazione

(49)

La Romania ha innanzitutto sottolineato che nel secondo piano di ristrutturazione sono state revocate tre delle cinque misure di aiuto notificate nel piano di ristrutturazione iniziale, segnatamente le misure c), d) ed e) descritte al considerando 26; di conseguenza, l’importo dell’aiuto da concedere è diminuito significativamente, da 440,8 milioni di RON (93,0 milioni di EUR) a 125,1 milioni di RON (26,4 milioni di EUR). Le misure di aiuto che sarebbero rimaste in vigore erano la conversione dell’aiuto per il salvataggio di 60,4 milioni di RON (12,7 milioni di EUR) e una sovvenzione di 64,8 milioni di RON (13,7 milioni di EUR).

(50)

Anche il costo della ristrutturazione sarebbe diminuito, da 941 milioni di RON (198,5 milioni di EUR) a 250,3 milioni di RON (52,8 milioni di EUR); secondo la Romania, CNU avrebbe contribuito ai costi al 50 %, apportando quindi 125,1 milioni di RON (26,4 milioni di EUR).

(51)

Nell’ambito di questo secondo piano di ristrutturazione, CNU avrebbe instaurato un nuovo rapporto di cooperazione con SNN. A tale proposito, la Romania ha ritenuto che potessero decadere le preoccupazioni espresse dalla Commissione nei considerando da 47 a 50 della decisione di avvio del procedimento in merito al potenziale aiuto di Stato incluso nel prezzo del contratto previsto con SNN, essendo lo stesso ormai revocato. La Romania ha spiegato che dopo aver cessato il contratto con CNU, causando in parte le difficoltà finanziarie dell’impresa, SNN ha iniziato ad approvvigionarsi di materie prime dalla società canadese Cameco. Tuttavia, il ricorso ad un’unica fonte di approvvigionamento è stato considerato rischioso sul lungo periodo e, di conseguenza, SNN ha proposto una strategia di diversificazione degli approvvigionamenti.

(52)

L’Assemblea generale di SNN ha approvato tale strategia nel maggio 2018 e ha indicato espressamente CNU come fornitore di servizi di trasformazione. La Romania ha spiegato che, sulla base di questa strategia, la dipendenza da un unico fornitore e i relativi rischi associati sarebbero stati evitati, acquistando sui mercati internazionali non più UO2 ma U3O8, facendolo trasformare da CNU in UO2 e utilizzando quest’ultimo nella produzione di combustibile nucleare. Il rapporto tra SNN e CNU avrebbe contemplato la trasformazione e lo stoccaggio di U3O8 presso la sede di CNU e la qualifica da parte di CNU dei fornitori di U3O8: quest’ultimo servizio sarebbe stato richiesto prima dell’indizione di procedure di gara tra fornitori qualificati di U3O8, giacché SNN non dispone delle competenze necessarie per qualificare questo tipo di fornitori.

(53)

Successivamente, la Romania ha adottato una legge che sancisce i principi della strategia nazionale della Romania per quanto riguarda il mantenimento del ciclo nucleare integrato e la fornitura di materie prime per la produzione del combustibile nucleare richiesto per il funzionamento delle unità della centrale nucleare di Cernavodă (16) (di seguito «legge 193/2018»). La legge 193/2018 stabilisce che CNU ha il diritto di produrre in esclusiva polvere di UO2 all’interno del territorio rumeno; prevede altresì che SNN acquisti tale prodotto esclusivamente da CNU, tranne nel caso in cui quest’ultima non sia in grado di consegnare le quantità richieste. I criteri e i metodi per la determinazione e l’adeguamento dei prezzi regolamentati per i servizi di qualificazione, stoccaggio e trasformazione dell’U3O8 e del prezzo dell’UO2 fornito da CNU, devono essere stabiliti sulla base dei costi effettivi di CNU, conformemente a una decisione governativa che era ancora in discussione all’epoca in cui la Romania ha presentato il secondo piano di ristrutturazione (cfr. i dettagli relativi alla decisione nel considerando 63) (17). La Romania prevedeva che nell’ambito del secondo piano di ristrutturazione sarebbe entrato in vigore un contratto tra CNU e SNN con decorrenza dal 2018.

(54)

Il 22 giugno 2018, CNU ha proposto la consegna di […] tU di UO2 al prezzo di […] RON per kgU (IVA esclusa), pari a […] EUR per kgU. Il 17 luglio 2018, SNN ha indicato a CNU che il primo ordine per una quantità pari a […] tU di UO2 non le sarebbe stato affidato a causa del prezzo unitario offerto. Il 19 luglio 2018 CNU e SNN hanno stipulato un contratto quadro che stabiliva che sarebbe stata CNU a fornire l’UO2 a SNN.

(55)

Nel novembre 2018, sempre nell’ambito del suindicato contratto quadro, SNN e CNU hanno concluso un contratto non modificabile per l’acquisizione di […] tU di UO2 al prezzo di […] RON/kg (EUR […]/kg) (importo totale […] milioni di RON ([…] milioni di EUR) (IVA esclusa)] (18).

3.3.   Il terzo piano di ristrutturazione

(56)

A seguito di una videoconferenza con la Commissione tenutasi il 3 dicembre 2018 per discutere il secondo piano di ristrutturazione, la Romania ha presentato il terzo piano di ristrutturazione, che sostituisce tutti i precedenti piani di ristrutturazione notificati.

(57)

Il terzo piano di ristrutturazione mantiene solo due delle cinque misure di aiuto originarie e ha un valore inferiore rispetto al piano di ristrutturazione iniziale. Le misure residue ammontano a 178,3 milioni di RON (37,6 milioni di EUR) e comprendono i) la trasformazione dell’aiuto per il salvataggio in un aiuto per la ristrutturazione di 60,4 milioni di RON (12,7 milioni di EUR) e ii) una sovvenzione a sostegno degli investimenti di CNU per 64,8 milioni di RON (13,7 milioni di EUR), tra cui è compreso l’avvio delle attività di sfruttamento nella miniera di Tulgheș-Grințieș. È stata inserita una nuova sovvenzione, pari a 53,1 milioni di RON (11,2 milioni di EUR) per coprire i costi di chiusura della miniera di Crucea-Botușana.

(58)

La Romania ha comunicato che i costi totali di ristrutturazione, pari a 356,4 milioni di RON (75,2 milioni di EUR), dettagliati nella tabella 3, sarebbero finanziati in parte con l’aiuto per la ristrutturazione e con un contributo di CNU di 178,1 milioni di RON (37,6 milioni di EUR) proveniente dalle future entrate della società.

Tabella 3

Finanziamento e costi della ristrutturazione

Costi di ristrutturazione previsti

Importo dei costi

Aiuto di Stato

Contributo con fondi propri di CNU

Conversione dell’aiuto per il salvataggio in aiuto per la ristrutturazione

60,4

60,4

 

Chiusura graduale della miniera di Crucea-Botușana

106,0

53,1

52,9

Avviamento delle attività di sfruttamento della miniera di Tulgheș-Grințieș

[…]

[…]

[…]

Miglioramento della tecnologia per il trattamento dei rifiuti minerari nell’impianto di Feldioara

[…]

[…]

[…]

Miglioramento del recupero dell’uranio dal bacino di decantazione

[…]

[…]

[…]

Miglioramento del recupero dell’uranio dalle discariche inattive

[…]

[…]

[…]

Totale dei costi di ristrutturazione (come da comunicazione della Romania)

356,4

178,3

178,1

Totale in % (come da comunicazione della Romania)

 

50,0 %

50,0 %

Fonte: allegato 14 del terzo piano di ristrutturazione (Copenhagen Economics basato su CNU)

(59)

La Romania ha quindi strutturato la propria comunicazione in modo da rispondere ai tre principali dubbi sollevati dalla Commissione. Secondo la Romania, il contributo proprio di CNU è reale, concreto e non comporta aiuti di Stato, il terzo piano di ristrutturazione ripristinerà la redditività a lungo termine di CNU e l’aiuto per la ristrutturazione a favore di CNU non provocherà distorsioni della concorrenza.

3.3.1.   Il contributo proprio di CNU è reale, concreto e non comporta aiuti di Stato

(60)

La Romania ha fornito una ripartizione dettagliata delle fonti di entrate di CNU nella tabella 4 qui di seguito riportata:

Tabella 4

Fonti di entrate di CNU

Importi in milioni di RON

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

SNN - HG

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

% delle entrate totali di CNU

 

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

SNN - materiale di scarto

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totale ANRSPS

[…]

 

 

 

 

 

 

Totale Conversmin

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Altre entrate da locazioni

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

Costi di esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Flussi di cassa operativi

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fonte: allegato 14 del terzo piano di ristrutturazione (Copenhagen Economics)

(61)

Come si evince dalla precedente tabella, la Romania dichiara che CNU ha tre clienti principali: SNN, ANRSPS e Conversmin. La Romania ha anche descritto dettagliatamente il rapporto esistente tra CNU e questi tre soggetti al fine di dimostrare che il contributo proprio derivante dalle entrate di cui sopra è da considerarsi reale, concreto e non comportante un aiuto di Stato.

(62)

In primo luogo, come descritto nel considerando 53, CNU ha definito una nuova forma di cooperazione con SNN, sancita dalla legge 193/2018. L’articolo 2 di tale legge prevede che CNU produca in Romania l’UO2 necessario per i reattori CANDU rumeni gestiti da SNN. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della medesima legge, CNU ha il diritto esclusivo di prestare servizi di trasformazione e di stoccaggio dell’U3O8 in Romania.

(63)

I prezzi di entrambe le attività svolte da CNU (ossia la vendita di UO2 e la trasformazione di U3O8) sono regolamentati e stabiliti con decisione governativa. La decisione governativa 126/2019 afferma che il prezzo di tali servizi deve essere stabilito sulla base dei costi effettivi di CNU.

(64)

L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione governativa 126/2019 fissa dei limiti specifici al prezzo regolamentato al fine di garantire, secondo la Romania, che esso sia in linea con i principi di mercato. In particolare, il prezzo dell’UO2 non può essere superiore alla somma dei tre elementi seguenti: la media semestrale del prezzo internazionale a lungo termine dell’U3O8, i costi di trasformazione e un margine di profitto del 4 %. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 5, dispone che le riduzioni di costo derivanti da una maggiore efficienza dell’attività di CNU e certificate da un revisore indipendente saranno condivise con l’acquirente, in quanto il 50 % di esse si riflette in una riduzione del prezzo praticato a SNN (19). Invece, le riduzioni di costo non legate ad un aumento di efficienza si riflettono interamente sui prezzi. Secondo la Romania, questo meccanismo di condivisione dei costi fornisce un livello di incentivi sufficiente a permettere a CNU di diventare più efficiente nel tempo.

(65)

La Romania fornisce altresì un’analisi delle tre componenti del prezzo dell’UO2. Per quanto riguarda la media semestrale del prezzo internazionale a lungo termine dell’U3O8, la stima per il prossimo periodo è di 351 RON/kg (74 EUR/kg). I costi di trasformazione per la produzione di UO2 ammontano, secondo la Romania, a circa […] RON/kg ([…] EUR/kg). Questa componente del prezzo include già un margine di profitto del 5 % e si basa su un volume di […] tU per UO2 per un intervallo di lavoro di 10 mesi. L’ultimo elemento della formula è il margine di profitto del 4 %, che la Romania considera una scelta prudente rispetto al costo medio del capitale del settore. La Romania afferma che tale margine di profitto può essere confrontato con il costo del capitale utilizzato per la costruzione della centrale nucleare di Paks II, che ammontava al [7,5 - 8,5 %] e che è stato già valutato dalla Commissione (20). Secondo la Romania, esso è confermato anche dal costo del capitale per l’attività mineraria, che può essere stimato superiore al 9 %.

(66)

Dalla combinazione delle tre componenti indicate nel considerando 65 si ottiene come riferimento per il prezzo applicabile da CNU per la fornitura di UO2 a SNN un valore di circa […] RON/kg ([…] EUR/kg).

(67)

La Romania segnala inoltre che per l’anno 2018 CNU aveva stipulato un contratto con SNN per un valore di 24,3 milioni di RON (5,1 milioni di EUR) e per il 2019 CNU si era già assicurata un pagamento anticipato per garantire la continuità della produzione. CNU ha anche stipulato contratti annuali con SNN per la trasformazione di materiali contenenti uranio naturale; il valore del contratto per il 2018 era di 4,7 milioni di RON (1,0 milioni di EUR), con possibilità di rinnovo annuale.

(68)

In secondo luogo, per quanto riguarda i contratti tra CNU e ANRSPS, la Romania osserva che i dettagli dell’accordo sono considerati informazioni classificate.

(69)

In terzo luogo, per quanto riguarda il rapporto con Conversmin, CNU fornisce all’azienda servizi di manutenzione sulla base di contratti annuali che si rinnovano automaticamente.

(70)

Alla luce di quanto sopra, la Romania ritiene che il contributo di CNU sia reale, concreto e non contenga elementi di aiuto.

3.3.2.   Il terzo piano di ristrutturazione ripristinerà la redditività a lungo termine di CNU

(71)

Il terzo piano di ristrutturazione è in parte finanziato con tre misure di aiuto principali: la trasformazione dell’aiuto per il salvataggio in un aiuto per la ristrutturazione, la concessione dell’aiuto per la chiusura della miniera di Crucea-Botușana e alcune misure di investimento come l’apertura della nuova miniera di Tulgheș-Grințieș o il rinnovamento dell’impianto di Feldioara.

(72)

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento in merito allo studio d’investimento relativo alla miniera di Tulgheș-Grințieș, su cui si fondano le ipotesi della Romania di cui al piano di ristrutturazione iniziale: la Romania sostiene che la decisione di aprire la nuova miniera si basa su studi precedenti, del 1986, del 2004 e, in particolare, del 2011; le autorità rumene hanno considerato lo studio del 2011 un’informazione classificata e pertanto non ne hanno condiviso il contenuto con la Commissione; tuttavia, la Romania ritiene che le ipotesi adottate nel piano siano addirittura prudenti, in quanto, almeno per i primi dieci anni, il piano prevede lo sfruttamento delle riserve in superficie e non nel sottosuolo, con costi di estrazione che saranno quindi più economici. Uno studio di fattibilità, commissionato dalle autorità rumene a Cepromin SA, dovrebbe essere disponibile non prima di novembre 2019.

(73)

Per quanto riguarda gli adeguamenti tecnologici dell’impianto di Feldioara ai fini della trasformazione, della raffinazione e dello sfruttamento dei rifiuti minerari, le autorità rumene affermano che lo scopo è quello di ridurre il costo della trasformazione del minerale di uranio attraverso un miglioramento del flusso tecnologico che garantirà maggiori rese di lavorazione.

(74)

La Romania spiega inoltre che dalla tabella 4 risulta evidente che il piano proposto garantirà flussi di cassa sufficienti a coprire il contributo proprio di CNU, in quanto il contributo proprio richiesto sarebbe di circa 178 milioni di RON, mentre la somma dei flussi di cassa operativi previsti per il periodo 2017-2023 supera i 250 milioni di RON (52,7 milioni di EUR).

(75)

La Romania ha inoltre fornito una tabella dettagliata delle riduzioni di costo previste per ciascun sito di attività (tabella 5). La tabella indica che le principali riduzioni di costo deriveranno, secondo la Romania, da «Suceava», dove si trova l’attuale miniera di Crucea-Botușana.

Tabella 5

Costi per sito

Costi (milioni di RON)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Costo per sito

 

Centrale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Feldioara

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Suceava

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Stei

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Oravita

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi totali

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ammortamento totale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi di esercizio totali

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fonte: allegato 14 del terzo piano di ristrutturazione (Copenhagen Economics)

(76)

La Romania spiega inoltre che le stime del terzo piano di ristrutturazione si basano sui prezzi attuali dell’uranio, ma che per il prossimo futuro le sue ricerche indicano prospettive positive per il mercato dell’uranio. Secondo la Romania, diverse fonti (come S&P Global Market Intelligence) riportano previsioni analoghe. Facendo una media tra le previsioni, il prezzo dell’uranio dovrebbe salire del 40 % tra il 2018 e il 2020. La Romania fa altresì riferimento a una precedente decisione della Commissione che prende atto del consenso espresso dal mercato circa la ripresa nel medio termine dei prezzi dei materiali nucleari (21).

(77)

La Romania sostiene poi che i risultati di redditività complessivi sono robusti e capaci di resistere a eventuali cambiamenti significativi a livello delle ipotesi o delle condizioni di mercato. Secondo la Romania, CNU dovrebbe essere in grado di assicurare un contributo proprio sufficiente a coprire il fabbisogno di investimenti per la ristrutturazione, anche qualora gli investimenti previsti dovessero crescere del 25 % o i flussi di cassa dovessero diminuire di una percentuale analoga.

3.3.3.   L’aiuto per la ristrutturazione del terzo piano di ristrutturazione non provocherà distorsioni della concorrenza

(78)

La Romania sottolinea innanzitutto che l’importo dell’aiuto per la ristrutturazione è stato ridotto del 60 % rispetto al piano di ristrutturazione iniziale e che tale riduzione limiterà notevolmente l’impatto sulla concorrenza e sugli scambi.

(79)

La Romania sostiene inoltre che i mercati dell’uranio risultano essere globali (sia a monte – estrazione – che a valle – attività di raffinazione/trasformazione) e che pertanto l’impatto di un aiuto inferiore a 40 milioni di EUR non può che essere minimo. A sostegno di ciò, le autorità rumene spiegano che la Romania rappresenta meno dello 0,1 % della produzione mondiale di uranio.

(80)

Inoltre, CNU è l’unico produttore di UO2 che utilizza la tecnologia CANDU in Europa e una delle uniche due aziende produttrici di UO2 naturale non arricchito. La Romania spiega inoltre che la domanda di UO2 non arricchito, essendo modesta, non genera vendite tali da rendere la prospettiva di un cambiamento tecnologico abbastanza redditizia da spingere un attuale produttore di UO2 arricchito ad entrare in questo nuovo mercato.

(81)

Secondo la Romania, un’eventuale uscita di CNU dal mercato dell’uranio potrebbe aumentare la dipendenza di SNN dai fornitori esterni di UO2/U3O8. La Romania prevede che se si perdesse il controllo dell’intero ciclo del combustibile nucleare, i fornitori esterni di UO2/U3O8 e in particolare Cameco, che rimarrebbe l’unico fornitore disponibile di UO2 con certificazione CANDU in Romania, sfrutterebbero la situazione a loro vantaggio. Aumenterebbero in misura significativa il prezzo dei prodotti da fornire a SNN e massimizzerebbero i loro profitti. Questa situazione inciderebbe sulla redditività a lungo termine dell’operatore nucleare nazionale, con implicazioni negative per la sicurezza energetica della Romania.

(82)

Infine, la Romania sottolinea che nessuna delle misure compensative eventualmente praticabili a livello strutturale potrebbe essere adottata senza mettere in pericolo non solo la redditività dell’impresa ma anche la sua attività principale. La Romania sostiene che la Commissione ha già ammesso in precedenti decisioni (come nella decisione C10/2006 sulla ristrutturazione di Cyprus Airways) che eventuali ulteriori riduzioni dell’attività possono rischiare di compromettere le possibilità di recupero di una società, senza offrire significative opportunità di mercato ai concorrenti.

4.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

4.1.   Esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

(83)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(84)

Una misura costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) deve essere concessa dallo Stato e tramite risorse statali, ii) deve conferire un vantaggio a un’impresa; iii) deve essere selettiva, ossia favorire talune imprese o la produzione di taluni beni; e iv) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e deve incidere sugli scambi tra Stati membri.

(85)

Nella sezione 4, la Commissione valuterà le misure di aiuto presentate dalle autorità rumene nel terzo piano di ristrutturazione (cfr. la tabella 3 per i dettagli completi), ossia:

a)

la conversione (mediante cancellazione del debito) del prestito già prolungato di salvataggio in un aiuto per la ristrutturazione del valore di 60,4 milioni di RON (12,7 milioni di EUR) e;

b)

tre sovvenzioni statali per un totale di 117,9 milioni di RON (24,9 milioni di EUR) per sostenere gli investimenti di CNU nella modernizzazione dell’impianto di Feldioara, nell’avvio delle attività di sfruttamento della miniera di Tulgheș-Grințieș e nella chiusura della miniera di Crucea-Botușana.

(86)

Prima di esaminare se tali misure comportino aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione osserva che la Romania considera effettivamente aiuti di Stato sia la conversione del prestito (già prolungato) di salvataggio in aiuto per la ristrutturazione (di seguito «la cancellazione del prestito di salvataggio») che le tre sovvenzioni statali summenzionate (di seguito «le sovvenzioni statali»).

4.1.1.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(87)

Per essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura a) deve provenire da risorse statali, essendo essa concessa direttamente o indirettamente da un qualunque organismo intermedio che agisca in virtù di poteri ad esso conferiti e b) deve essere imputabile allo Stato.

(88)

La cancellazione del prestito di salvataggio priva lo Stato del rimborso di un prestito che lo stesso Stato ha erogato su stanziamenti del proprio bilancio e che dovrebbe essergli rimborsato dal beneficiario, in questo caso CNU. Pertanto, la misura in questione comporta l’utilizzo di risorse pubbliche. Poiché la decisione in merito alla cancellazione spetta allo Stato rumeno, la misura è imputabile allo Stato. Anche le sovvenzioni statali devono essere finanziate dal bilancio dello Stato e discendono direttamente da una decisione dello Stato rumeno. Tali misure sono anch’esse chiaramente imputabili allo Stato ed erogate mediante risorse statali.

4.1.2.   Selettività

(89)

Perché costituisca aiuto di Stato, una misura deve essere selettiva, in altri termini essa deve favorire solo talune imprese o la produzione di taluni beni.

(90)

La cancellazione del prestito di salvataggio e le sovvenzioni statali sono messe a disposizione della sola CNU e non fanno quindi parte di una misura generale disponibile a tutte le imprese attive in Romania nell’estrazione e nella trasformazione di minerali o in altri settori. Inoltre, il decreto governativo d’urgenza n. 65/2016, che istituisce il quadro giuridico per la concessione dell’aiuto per il salvataggio, riguarda solo CNU e non è applicabile ad altre imprese concorrenti o che intendono competere con CNU nell’ambito della prestazione di servizi di trasformazione dell’uranio. Come stabilito dalla Corte, nel caso di un aiuto individuale l’individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la selettività della misura (22). Pertanto, la cancellazione del prestito di salvataggio e le sovvenzioni statali sono di natura selettiva.

4.1.3.   Vantaggio economico

(91)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un vantaggio è un beneficio economico che un’impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato (23).

(92)

La cancellazione del prestito di salvataggio di importo pari a 62 milioni di RON (13,1 milioni di EUR) favorirebbe CNU, liberando per altri scopi le risorse necessarie per rimborsare il prestito. Nessun creditore in economia di mercato avrebbe accettato una cancellazione del debito sull’intero credito vantato nei confronti di una determinata società senza alcuna prospettiva di compensazione o di recupero, sapendo che, invece, in caso di fallimento dell’impresa, avrebbe potuto ambire quanto meno a un recupero parziale del proprio credito dalla massa fallimentare della società. In conclusione, CNU non avrebbe potuto ottenere dal mercato un finanziamento a queste condizioni e, pertanto, la cancellazione del prestito di salvataggio conferisce un vantaggio a CNU.

(93)

Le sovvenzioni statali previste a favore di CNU sono strumenti finanziari non rimborsabili che non sono disponibili sui mercati finanziari, in quanto non offrono all’eventuale investitore alcuna remunerazione, aspettativa o alcun diritto a futuri utili finanziari. CNU non avrebbe potuto ottenere finanziamenti dal mercato a queste condizioni. Le sovvenzioni statali conferiscono pertanto un vantaggio a CNU.

4.1.4.   Distorsione della concorrenza e impatto sugli scambi tra Stati membri

(94)

Se un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi all’interno dell’UE, questi ultimi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (24). È sufficiente che il destinatario dell’aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza (25).

(95)

Come spiegato nei considerando 9 e 10, CNU è attiva principalmente in due fasi del ciclo di produzione dell’uranio: la fase che va dall’estrazione mineraria alla produzione di yellow cake e quella che parte dallo yellow cake e termina con la produzione di UO2.

(96)

Come spiegato nei considerando da 20 a 22, lo yellow cake è un prodotto commerciabile offerto da una serie di imprese e il mercato in cui opera CNU è globale e aperto alla concorrenza. CNU, in particolare, subisce la concorrenza reale e diretta della società europea Orano, che si è proposta per far fronte al fabbisogno di yellow cake di SNN; è inoltre esposta alla concorrenza potenziale di operatori dell’UE che prevedono di sfruttare miniere in Finlandia, Ungheria e Spagna, all’interno dell’UE.

(97)

Per quanto riguarda l’UO2, nel considerando 23 si spiega che questo materiale non è un prodotto specifico fabbricato esclusivamente da CNU; l’UO2 è anche un prodotto intermedio della catena di produzione dell’UO2 arricchito. Oltre a subire la concorrenza effettiva di Cameco e quella potenziale di altri produttori di UO2 nei paesi che utilizzano reattori CANDU (cfr. il considerando 23), CNU potrebbe vedere affacciarsi un altro rivale: Orano. Dalla relazione informativa relativa all’impianto di Malvési, si apprende infatti che Orano ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per installare un’apparecchiatura che permetterà di produrre 300 t/anno di UO2 da vendere ai clienti francesi o sul mercato internazionale (26). Questa nuova capacità potrebbe coprire appieno la domanda annua di SNN per quanto riguarda l’UO2.

(98)

La legge non impedisce in alcun modo a CNU di fornire beni o servizi in altri Stati membri.

(99)

In Romania, CNU presta anche servizi di controllo e di gestione delle miniere di uranio chiuse. L’attività può essere svolta anche da altre società minerarie attive nella chiusura e nella gestione di miniere in altre parti dell’Unione.

(100)

La Commissione conclude pertanto che all’interno dell’Unione esistono scambi che interessano i prodotti commercializzati o fabbricati ed i servizi prestati da CNU. L’aiuto previsto, che consente a CNU di rimanere sul mercato, può migliorare la posizione concorrenziale di quest’ultima nel mercato interno, impedendo ai concorrenti di assorbire in toto o in parte l’attività di CNU. Pertanto l’aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed incide sugli scambi tra Stati membri.

4.1.5.   Conclusione circa la presenza di aiuto

(101)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la cancellazione del prestito di salvataggio e le sovvenzioni statali con cui la Romania intende finanziare i costi del terzo piano di ristrutturazione di CNU (per 178,3 milioni di RON (37,6 milioni di EUR)] costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione valuterà pertanto la legittimità dell’aiuto e la sua compatibilità con il mercato interno.

4.2.   Legittimità dell’aiuto

(102)

La Commissione osserva che la Romania ha revocato i previsti aiuti di Stato notificati nel piano di ristrutturazione iniziale, ossia la concessione di una sovvenzione di 75,5 milioni di RON, la concessione di una sovvenzione al funzionamento di 213 milioni di RON e la conversione in azioni detenute dallo Stato rumeno del debito di 13,3 milioni di RON accumulato da CNU al 30 marzo 2017. La Romania ha confermato che le suddette misure non sono state attuate. La Commissione non ha pertanto più motivo di valutare le tre misure in questione.

(103)

Per quanto riguarda le rimanenti misure di aiuto notificate e descritte al considerando 57, poiché la Romania si è impegnata a non dare esecuzione alla cancellazione del prestito di salvataggio e alle sovvenzioni statali fino all’adozione della decisione finale da parte della Commissione, l’obbligo di sospensione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE risulta adempiuto e le suddette misure sono considerate legittime, fatta salva la loro valutazione di compatibilità.

(104)

Il prestito di salvataggio non è stato erogato prima della decisione della Commissione in merito, e pertanto non costituiva un aiuto di Stato illegale al momento dell’approvazione. Tuttavia, l’eccessivo prolungamento del prestito e il fatto che non sia stato rimborsato dopo lo scadere dei sei mesi per i quali è stato concesso rendono l’aiuto illegale.

4.3.   Compatibilità dell’aiuto e base giuridica della valutazione

(105)

Il TFUE stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno. Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Commissione può autorizzare un aiuto di Stato se questo è destinato ad agevolare lo sviluppo di taluni settori economici e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Data la natura dell’aiuto di Stato in questione, la Commissione ne verificherà la compatibilità con il mercato interno alla luce delle disposizioni di cui agli orientamenti S&R e con riferimento al trattato Euratom.

(106)

La valutazione della compatibilità dell’aiuto per la ristrutturazione a sostegno del terzo piano di ristrutturazione deve stabilire se le informazioni raccolte nel corso del procedimento dissipano i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento. A tal fine, verranno affrontati in maniera puntuale i tre principali dubbi espressi in merito alla compatibilità con il mercato interno delle misure di ristrutturazione di cui al terzo piano di ristrutturazione, ossia: i) la presenza di un contributo proprio reale e concreto del beneficiario, privo di elementi di aiuto, ii) il ripristino della redditività a lungo termine e iii) l’assenza di misure compensative significative.

4.3.1.   Ammissibilità di CNU all’aiuto per la ristrutturazione ai sensi degli orientamenti S&R

(107)

Possono beneficiare di aiuti compatibili, per il salvataggio o la ristrutturazione, solo le imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 degli orientamenti S&R e non attive nei settori siderurgico o del carbone secondo la definizione di cui ai punti 15 e 16 dei medesimi orientamenti.

(108)

Come osservato nella decisione relativa all’aiuto per il salvataggio e nella decisione di avvio del procedimento, CNU soddisfaceva i criteri per essere considerata un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 degli orientamenti S&R (cfr. il considerando 33 della decisione relativa all’aiuto per il salvataggio) (27) e, inoltre, non è un’azienda attiva nei settori bancario, siderurgico o del carbone; pertanto può beneficiare di aiuti per la ristrutturazione.

4.3.2.   Presenza di un contributo proprio reale e concreto di CNU, privo di elementi di aiuto

(109)

A norma del punto 62 degli orientamenti S&R, un contributo significativo ai costi di ristrutturazione deve provenire dalle risorse proprie del beneficiario dell’aiuto, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, o da nuovi investitori. Il punto 64 stabilisce che per una grande impresa, come CNU, il contributo proprio è da considerarsi adeguato se il suo importo rappresenta almeno il 50 % dei costi di ristrutturazione.

(110)

Inoltre, ai sensi del punto 63 degli orientamenti S&R, è altresì importante che detto contributo sia reale, quanto più elevato possibile, sia privo di elementi di aiuto ed escluda i futuri profitti attesi.

(111)

Questo criterio fondamentale di compatibilità stabilito dagli orientamenti S&R trova la propria ragion d’essere nel fatto che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione si annoverano tra le tipologie di aiuti di Stato più distorsive. Il sostegno fornito alle aziende in difficoltà interferisce con la normale dinamica del mercato, che tende fisiologicamente ad estromettere le imprese meno efficienti. Di conseguenza, un contributo proprio significativo è valutato come un segno che i mercati credono nella fattibilità del ripristino della redditività e sostengono attivamente il piano di ristrutturazione.

(112)

Nel terzo piano di ristrutturazione la Romania ha indicato un contributo proprio pari a 178,1 milioni di RON (37,6 milioni di EUR), che rappresenterebbe il 50 % dei costi totali di ristrutturazione (cfr. la sezione 3.3.1). Le fonti di entrate sono costituite dai contratti stipulati con: i) SNN, per la fornitura di UO2, ii) SNN, per la trasformazione del materiale di scarto, iii) ANRSPS, iv) CONVERSMIN, e v) da altre entrate minori (cfr. la tabella 4).

(113)

Per quanto riguarda la verifica dell’assenza di elementi di aiuto all’interno del contributo proprio, la Commissione sottolinea che non si ravvisano contributi da parte di investitori del mercato o banche commerciali disposti ad assumersi il rischio di prefinanziare le vendite destinate a SNN o di fornire un prestito a condizioni di mercato o di apportare nuovo capitale per finanziare una parte dei costi di ristrutturazione. Al contrario, la Commissione osserva che tutte le fonti di contributo proprio proposte sono costituite da entrate derivanti da contratti stipulati con amministrazioni pubbliche ed imprese statali.

(114)

La Romania non ha presentato alcun documento giustificativo o prova della conformità al mercato dei prezzi e dei contratti pattuiti tra la società CNU e ANRSPS, un’amministrazione pubblica, che potesse dissipare il dubbio sollevato nella decisione di avvio del procedimento (considerando 51). La stessa considerazione vale per i contratti stipulati con CONVERSMIN: la Romania ha presentato i dati relativi ai contratti passati e presenti, dimostrando che il prezzo è un prezzo di mercato, senza tuttavia provare che questi contratti e le relative entrate sono privi di elementi di aiuto.

(115)

In particolare, la fonte di entrate di CNU che dovrebbe contribuire alla parte più cospicua (circa l’80 %) dei costi di ristrutturazione, sarà rappresentata, secondo la Romania, dai contratti per la fornitura di UO2 che saranno conclusi tra CNU e SNN in applicazione della nuova legge 193/2018 e della decisione governativa che la accompagna (come descritto nel considerando 53). Pertanto, la Commissione valuterà in primo luogo se tali entrate – segnatamente quelle derivanti dalle vendite a SNN – possano essere considerate prive di elementi di aiuto. A tal fine, la Commissione si baserà sullo stesso ragionamento e sugli stessi criteri di cui alla sezione 4.1.

4.3.2.1.   Valutazione delle entrate di CNU provenienti dalla fornitura di UO2 alla società SNN

(116)

La presente analisi delle entrate di CNU generate dalle vendite di UO2 a SNN ha il solo scopo di verificarne la conformità al punto 63 degli orientamenti S&R, in base al quale il contributo del beneficiario ai costi di ristrutturazione deve essere privo di elementi di aiuto.

(117)

Come spiegato nel considerando 12, lo Stato rumeno, attraverso il ministero per l’Energia, possiede l’82,5 % del capitale sociale di SNN. Ne consegue che le risorse trasferite da SNN a CNU a titolo di pagamento per i contratti da onorare nel quadro della nuova legge sui monopoli provengono in misura preponderante da risorse statali, e che le risorse di SNN sono sotto il controllo dello Stato rumeno.

(118)

Secondo una giurisprudenza consolidata, la capacità dello Stato di controllare un’impresa pubblica che partecipa alla concessione di una misura non giustifica automaticamente la presunzione che le sue azioni e decisioni commerciali siano imputabili allo Stato. La Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito «la Corte») ha spiegato che le risorse di un’impresa pubblica sono da considerarsi risorse statali e le azioni che le riguardano sono considerate imputabili allo Stato se lo Stato è in grado, esercitando la sua influenza dominante su tale impresa, di orientare l’utilizzazione delle risorse di quest’ultima (28). La Corte ha fissato una serie di indicatori che permettono di dedurre l’imputabilità, fra cui l’intensità della vigilanza esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa o qualsiasi altro indizio che dimostri la partecipazione delle autorità pubbliche all’adozione di un provvedimento.

(119)

In primo luogo, la Commissione osserva che la legge 193/2018, che obbliga SNN ad acquistare da CNU, è stata approvata in Parlamento, (cfr. il considerando 53). Per effetto di tale legge, SNN sarà obbligata ad acquistare UO2 da CNU ad un prezzo stabilito in base ai costi di raffinazione effettivi di CNU, senza tenere conto se la transazione risulti o meno redditizia per SNN, in particolare rispetto ad eventuali approvvigionamenti alternativi di UO2, quale ad esempio quello offerto dalla canadese Cameco. Ciò indica chiaramente che i contratti di fornitura stipulati tra SNN e CNU ai sensi di detta legge non derivano da decisioni commerciali indipendenti di SNN assunte sulla base di considerazioni di mercato, bensì sono frutto dell’esercizio del potere legislativo dello Stato rumeno. Ciò significa che lo Stato rumeno esercita in definitiva un’influenza determinante, sia sulla decisione di SNN di stipulare un contratto con CNU per l’acquisto di UO2 sia sulle condizioni di tale contratto (in particolare per quanto riguarda il prezzo).

(120)

In un caso analogo, che riguardava dei contratti a lungo termine per l’acquisto da parte di Hidroelectrica – un’impresa pubblica controllata dallo Stato rumeno (80 % delle azioni) – di energia elettrica prodotta da altre imprese pubbliche (S.C. Termoelectrica S.A e S.C Electrocentrale Deva S.A), la Commissione aveva concluso che tali contratti, sollecitati dalle autorità statali, comportavano risorse statali ed erano imputabili allo Stato (29). Nel caso attualmente in esame, l’imputabilità allo Stato è ancora più ovvia e diretta, se si considera che qualsiasi fornitura alternativa di UO2 – salvo in caso di incapacità di CNU di consegnare i quantitativi pattuiti – violerebbe l’accordo contrattuale tra SNN e CNU imposto dallo Stato con la legge 193/2018 e che discende direttamente dal diritto rumeno.

(121)

La Commissione osserva inoltre che questa conclusione è rafforzata dall’importanza del ruolo svolto dallo Stato nel quadro della governance di SNN (cfr. il considerando 12), un ruolo che garantisce l’adempimento da parte degli organi decisionali di SNN dell’obbligo imposto per legge alla società: infatti, i sette membri del comitato esecutivo di SNN (30) sono nominati dall’assemblea generale degli azionisti, dove lo Stato, in virtù della sua partecipazione in SNN, detiene la maggioranza. Il consiglio di amministrazione è in particolare responsabile della nomina e della revoca dei dirigenti di SNN e ne sorveglia l’attività.

(122)

La Commissione conclude pertanto che esistono prove dirette del fatto che la stipula dei contratti e la loro esecuzione sono imputabili allo Stato rumeno. Inoltre, considerando che la stipula e l’esecuzione dei contratti comportano un trasferimento di risorse di SNN (a titolo di pagamento nei confronti di CNU), e che SNN è un acquirente controllato dallo Stato, la Commissione conclude che questa nuova misura prevista comporta risorse statali (cfr. i considerando 116 e 118).

(123)

La legge 193/2018 riguarda esclusivamente CNU e non si estende ad altre imprese concorrenti di CNU o che intendono competere con CNU nell’ambito della fornitura di servizi di trasformazione dell’uranio. Come stabilito dalla Corte, nel caso di un aiuto individuale, l’individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la selettività della misura (31). La legge 193/2018 e le entrate che derivano a CNU dall’applicazione della stessa sono quindi chiaramente selettive.

(124)

Per quanto riguarda il vantaggio, la Commissione osserva che il quadro normativo costituito dalla legge 193/2018 e dalla decisione governativa che la accompagna garantisce a CNU la certezza di vendere a SNN la sua produzione di UO2 ad un prezzo atto a coprire una parte dei costi e ad assicurarle un profitto. Nessun’altra azienda sul mercato dispone di un livello di certezza simile. In assenza dell’intervento statale, CNU non avrebbe la certezza di vendere la propria produzione, come accaduto nella precedente gara d’appalto indetta da SNN per i contratti di fornitura di UO2. Ciò è confermato dalla tabella 1, che mostra come, nel periodo successivo all’introduzione della procedura di gara, i prezzi offerti da CNU siano sempre stati significativamente più alti di quelli offerti da Cameco. La Commissione conclude pertanto che la legge 193/2018 e le entrate che derivano a CNU in applicazione della stessa costituiscono un vantaggio per CNU.

(125)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le entrate provenienti da SNN per l’acquisto di UO2 non sono prive di elementi di aiuto e pertanto non costituiscono un contributo proprio valido ai costi di ristrutturazione ai sensi del punto 63 degli orientamenti S&R.

(126)

La Commissione ha poi valutato, ceteris paribus, quale potrebbe essere il livello del contributo proprio di CNU se non si tenesse più conto delle entrate provenienti da SNN per le attività di trasformazione. Nella tabella 6 sono indicati i flussi di cassa operativi calcolati sulla base di tale ipotesi (32).

Tabella 6

Risultati finanziari effettivi e previsti di CNU

in milioni di RON

2017

2018

2019 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

Fatturato

84,1

37,8

12,9

15,4

16,5

16,9

17,4

(spese complessive)

66,0

44,0

2,7

3,2

3,1

2,8

3,0

Totale flussi di cassa operativi

18,1

-6,2

10,1

12,2

13,4

14,1

14,4

(ammortamenti)

 

14,6

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

(imposte – aliquota ipotizzata al 16 %sulla base delle comunicazioni della Romania)

 

0,0

0,0

0,2

0,3

0,5

0,5

Utile netto

 

n.p.

-1,2

0,8

1,7

2,4

2,6

Patrimonio netto rettificato

 

115.2 (33)

114,1

114,8

116,6

119,0

121,6

ROE (34)

 

n.p.

-1,0 %

0,7 %

1,5 %

2,0 %

2,2 %

ROCE

 

n.p.

-0,8 %

0,4 %

1,3 %

0,7 %

0,9 %

ROA

 

n.p.

-0,3 %

0,2 %

0,4 %

0,4 %

0,6 %

Fonte: calcoli della Commissione basati sui dati contenuti nel terzo piano di ristrutturazione

(127)

Sulla base dei suddetti calcoli e utilizzando la somma dei flussi di cassa operativi del periodo 2017-2023, secondo il sistema adottato dalla Romania, il contributo massimo privo di elementi di aiuto che CNU potrebbe fornire al piano ammonta a 76,2 milioni di RON (16,1 milioni di EUR). Tale importo rappresenta solo il 21,4 % dei costi di ristrutturazione previsti, pari a 365 milioni di RON (77,0 milioni di EUR), ed è quindi nettamente inferiore a quella percentuale del 50 % che rappresenta il livello di contributo proprio minimo richiesto. A tale riguardo, anche ipotizzando per puro esercizio che CNU, allineandosi ai prezzi di mercato, fosse in grado di continuare a vendere il suo prodotto a SNN, i suoi redditi d’esercizio sarebbero necessariamente ipotetici e non sufficientemente stabili e prevedibili da costituire una fonte reale e concreta di contributo proprio ai costi di ristrutturazione. Quanto sopra lascia pertanto indissipati i dubbi espressi su questo punto nella decisione di avvio del procedimento della Commissione.

(128)

Nell’ambito delle decisioni adottate dalla Commissione in applicazione degli orientamenti S&R, l’entità del contribuito apportato dai beneficiari ai costi di ristrutturazione attraverso finanziamenti privi di elementi di aiuto va da un massimo del 73 % (35) a un minimo del 44 % (36) (un contributo inferiore al 50 % è accettabile in un’area assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, come previsto al punto 98 degli orientamenti S&R). La Commissione desidera altresì sottolineare che la natura strategica del settore nucleare non ha costituito un motivo valido per alleggerire i requisiti relativi ai contributi propri nel caso di Areva, un potenziale concorrente di CNU, il cui contributo proprio è stato superiore al 50 % (37). Pertanto, nel caso attualmente in esame, la Commissione non ravvisa alcun motivo valido per discostarsi dalle norme e dalla propria prassi decisionale per quanto riguarda l’importo minimo del contributo proprio ai costi di ristrutturazione.

(129)

Inoltre, la Romania non ha fornito alcuna giustificazione relativamente al punto sollevato nella decisione di avvio del procedimento (cfr. il considerando 50), in cui la Commissione afferma che la Romania non ha spiegato il motivo per cui i profitti futuri rappresenterebbero fonti concrete di contributo proprio alla luce del punto 63 degli orientamenti S&R, il quale invece esclude i profitti futuri attesi, come il flusso di cassa.

(130)

Per quanto riguarda le entrate diverse dai ricavi provenienti da SNN per il contratto di fornitura di UO2, nell’ipotesi in cui tali entrate fossero reali, concrete e prive di elementi di aiuto, cosa che non è stata dimostrata dalla Romania, esse rappresenterebbero in ogni caso solo il 21,4 % massimo del contributo proprio (cfr. il considerando 127) e sarebbero ampiamente insufficienti a soddisfare il requisito relativo al contributo proprio previsto dagli orientamenti S&R. La Commissione non ha pertanto bisogno di stabilire se le altre fonti di contributo proprio presentate dalla Romania siano concrete, reali e prive di elementi di aiuto.

4.3.3.   Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine

(131)

Conformemente al punto 45 degli orientamenti S&R, in caso di aiuti per la ristrutturazione, la Commissione esige che lo Stato membro interessato presenti un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata che ripristini la redditività a lungo termine del beneficiario. Il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future che dovrebbero escludere ogni nuovo aiuto di Stato non contemplato dal piano di ristrutturazione. A norma del punto 48 degli orientamenti S&R, il piano di ristrutturazione deve evidenziare sia le cause delle difficoltà del beneficiario che le sue debolezze e deve illustrare il modo in cui le misure di ristrutturazione proposte porranno rimedio a tali problemi. Il punto 50 stabilisce che i risultati attesi della ristrutturazione prevista dovrebbero essere dimostrati sia in uno scenario di base che in uno scenario pessimistico (worst-case). Ai sensi del punto 52 degli orientamenti S&R, la redditività a lungo termine è raggiunta quando un’impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari.

(132)

Questa condizione fondamentale degli orientamenti S&R mira in particolare ad evitare distorsioni della concorrenza prolungate nel tempo dovute a ripetute e infruttifere iniezioni di denaro pubblico in imprese in difficoltà che non sarebbero in grado di tornare ad una situazione finanziaria autosufficiente e redditizia in un lasso di tempo ragionevole. A tale riguardo, la Commissione osserva che, in altri casi, la natura strategica del settore nucleare (38) non ha costituito un motivo sufficiente a giustificare un alleggerimento dei requisiti in termini di completezza e solidità del piano di ristrutturazione e in termini di probabilità di ripristino della redditività a lungo termine dopo l’attuazione del piano.

4.3.3.1.   Carenze del piano di ristrutturazione

(133)

Nei considerando da 54 a 61 della decisione di avvio del procedimento sono stati sollevati dubbi in merito al fatto che CNU possa diventare redditizia senza aiuti continui (sovvenzione al funzionamento) e che la nuova miniera prevista possa essere redditizia in base a ipotesi realistiche. In risposta a tali dubbi, la Romania sostiene che CNU può diventare redditizia a lungo termine, viste le proiezioni finanziarie che indicano in media, tra il 2018 e il 2023, un rendimento del capitale (ROE) del 14 % (11,4 % nel 2023) e un rendimento del capitale investito (ROCE) del 12,9 % (13,6 % nel 2023). Tuttavia, per i motivi esposti nei successivi considerando, la Commissione ritiene che la redditività a lungo termine di CNU non sia dimostrata.

(134)

La Commissione osserva che, nelle sue comunicazioni, la Romania non ha spiegato perché le sue previsioni relative ai flussi di cassa non comprendano né i costi di esercizio né i costi di investimento relativi alla nuova miniera prevista a Tulgheș-Grințieș.

(135)

La Commissione osserva inoltre che, come si evince dalle informazioni fornite dalla Romania (cfr. la tabella 1), tra dicembre 2015 e agosto 2018 i prezzi offerti da CNU a SNN per forniture semestrali di partite da 120 tU di UO2 sono stati superiori del 39 %-99 % rispetto all’offerta di Cameco. Nel suo terzo piano di ristrutturazione, la Romania non ha presentato una spiegazione dettagliata e quantificata di come i processi di produzione di CNU (sia per il segmento estrattivo che per quello della trasformazione/raffinazione) possano diventare competitivi rispetto a quelli Cameco e quindi ripristinare la redditività a lungo termine sul mercato senza ulteriori aiuti di Stato al termine del periodo di ristrutturazione.

(136)

La Commissione osserva altresì che l’importo dei costi di esercizio annui ipotizzati da CNU nel terzo piano di ristrutturazione è dell’ordine di [50-70] milioni di RON (10,5-14,8 milioni di EUR) a partire dal 2020. Tale importo è pari a circa un terzo delle spese annuali previste per il 2023 (196,8 milioni di RON) (41,5 milioni di EUR) quali indicate nel primo piano di ristrutturazione presentato dalla Romania (cfr. la tabella 1). Le autorità rumene non hanno fornito alcuna giustificazione chiara e convincente di questa netta riduzione dei costi di esercizio tra i due piani in questione: in particolare, si osservi che entrambi i piani prevedevano il completo esaurimento della miniera di Crucea entro il 2023; pertanto, il motivo della differenza tra i costi di esercizio dei due piani non sembra essere la chiusura di questa miniera. La credibilità delle ipotesi relative ai costi di esercizio non è quindi appurata.

(137)

Inoltre, la Romania ha del tutto trascurato di spiegare le ipotesi alla base delle entrate indicate nel suo piano di ristrutturazione a partire dal 2021. Non ha spiegato, ad esempio, le ipotesi in termini di mix di input destinati all’impianto di Feldioara (mix tra U3O8 prodotto internamente e U3O8 importato). Peraltro, le autorità rumene non hanno provveduto a presentare lo scenario peggiore di cui al punto 50 degli orientamenti S&R e una valutazione dettagliata del ripristino della redditività dell’impresa anche in presenza di ipotesi pessimistiche. Si sono limitate a calcolare quale sarebbe l’importo dei flussi di cassa operativi cumulati considerati come contributo proprio nell’ipotesi in cui i costi di esercizio (o in alternativa i costi di investimento) dovessero essere più elevati del 25 %, senza tuttavia fornire motivazioni per tale ipotesi né valutare nel dettaglio il suo impatto sul bilancio di CNU.

(138)

Contrariamente a quanto espressamente richiesto nella decisione di avvio del procedimento, la Romania non ha fornito prove della prevista redditività della nuova miniera. Uno studio di fattibilità commissionato a una società di consulenza rumena (Cepromin Deva) è previsto per novembre 2019. La Commissione osserva pertanto che lo studio del 2011 relativo alla miniera di uranio (cfr. il considerando 72), che, con rammarico della Commissione, la Romania, non è stata in grado di produrre, neanche in una versione espurgata dei passaggi relativi alla sicurezza nazionale, è in ogni caso obsoleto e insufficiente per stabilire la redditività della nuova miniera. In particolare, la Romania non ha respinto l’osservazione formulata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento secondo cui il costo di produzione previsto per la miniera sarebbe di gran lunga superiore al prezzo dell’U3O8 sul mercato internazionale (cfr. il considerando 39). Sulla base delle informazioni provenienti dalla stessa fonte specializzata, la Commissione osserva che i prezzi dell’uranio si mantengono a un livello modesto di circa 25 USD (22,6 EUR) per libbra di U3O8 (39), un prezzo di gran lunga inferiore al costo di produzione di […] USD ([…] EUR) per libbra di U3O8 previsto dalla Romania nel suo piano di ristrutturazione iniziale. La Romania ha spiegato che i costi di produzione della sua nuova miniera potrebbero essere inferiori a quelli inizialmente previsti nel piano del 2011, in quanto in una prima fase sarebbero sfruttate solo le riserve a cielo aperto, ma non ha spiegato come tali costi si rapporterebbero ai prezzi di mercato attuali e previsti. Inoltre, la nuova sovvenzione introdotta nel terzo piano di ristrutturazione (cfr. il considerando 57) per coprire i costi di chiusura della miniera di Crucea-Botușana è la dimostrazione del fatto che CNU non ha accantonato riserve per il ripristino ambientale della miniera. In assenza di uno studio sulla nuova miniera, non è possibile verificare se tali costi siano stati debitamente presi in considerazione per il nuovo sito di estrazione. La stessa constatazione vale per tutti gli altri costi futuri di sfruttamento della nuova miniera. La Commissione conclude pertanto che i dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento in merito alla nuova miniera non sono stati dissipati.

4.3.3.2.   Dubbi circa il ripristino della redditività a lungo termine

(139)

In primo luogo, la Commissione ritiene che i calcoli forniti dalle autorità rumene non dimostrino il ripristino della redditività di CNU, in quanto muovono dal presupposto errato che CNU contribuisca in modo soddisfacente alla ristrutturazione delle proprie attività. Come spiegato in precedenza, la Commissione ritiene infatti che le entrate derivanti dalla fornitura di UO2 a SNN in regime di monopolio non siano prive di elementi di aiuto (cfr. il considerando 125). Poiché tali forniture non sono limitate nel tempo e si prevede che costituiranno la maggior parte delle entrate di CNU nel corso del periodo di ristrutturazione, si deduce che il ripristino della redditività a lungo termine non è possibile senza ulteriori aiuti di Stato. In pratica, come indicato nella tabella 5, ferme restando le carenze del terzo piano di ristrutturazione della Romania, nel 2023, in assenza di questa fonte di entrate, CNU genererebbe al massimo un ROE del 2,2 % e un ROCE dello 0,9 %. Questo rendimento del 2,2 % è molto inferiore all’attuale tasso di mercato (5,0 %) di un titolo di Stato rumeno con scadenza a 10 anni; ed è anche nettamente inferiore a quel ROCE del 7,5-8,5 % che, con riferimento alla decisione Paks II (cfr. il considerando 65), rappresenterebbe per la Romania il livello adeguato di remunerazione del capitale in questo settore. L’indicatore ROCE proposto dalla Romania si riferisce alla costruzione e all’esercizio di una centrale nucleare, operazioni che comportano rischi, costi e remunerazioni diversi da quelli relativi alla fornitura di combustibile nucleare. L’attività di CNU comprende sia una componente estrattiva esposta all’evoluzione dei prezzi dello yellow cake sia un’attività di trasformazione in diossido di uranio. Per CNU potrebbe quindi dirsi adeguato come valore di riferimento un obiettivo minimo di ROCE di circa il 7-8,4 %, che fortuitamente è dello stesso ordine di grandezza di quello indicato dalla Romania nella sua comunicazione (40). In ogni caso, escludendo dai calcoli le entrate che contengono elementi di aiuto, le proiezioni relative al ROE e al ROCE di CNU alla fine del periodo di ristrutturazione (2023) rimangono ampiamente al di sotto degli oneri finanziari della Romania (5 %). Non si può quindi ritenere che CNU possa tornare alla redditività a lungo termine senza ulteriori aiuti.

(140)

In subordine, la Commissione ha valutato lo scenario che si presenterebbe nel caso in cui le entrate previste non in regime di monopolio fossero basate su vendite a prezzo di mercato, al fine di verificare se in tale ipotesi la sua conclusione in merito alla redditività a lungo termine muterebbe. Tuttavia, se CNU dovesse effettivamente commercializzare l’UO2 a prezzi di mercato e realizzare entrate da tali vendite, il reddito che genererebbe non le consentirebbe di raggiungere la redditività a lungo termine.

(141)

Secondo quanto comunicato dalla Romania, il prezzo attuale di vendita dell’UO2 è infatti pari a 380 RON/kg (80 EUR/kg) (offerta Cameco del luglio 2018) e il prezzo di mercato dell’U3O8 è pari a 31,7 USD/lb (350,4 RON per kgU di U3O8) sulla base di una media storica di sei mesi. Di conseguenza, per la fornitura di UO2 ottenuto da U3O8 importato, un acquirente di mercato accetterebbe di corrispondere a CNU il prezzo di mercato dell’UO2 (380,4 RON per kg U) meno il prezzo di mercato dell’U3O8 (350,4 RON per kgU) ossia circa 30 RON per kgU. Le entrate ottenute a prezzo di mercato risulterebbero largamente insufficienti a coprire i costi sostenuti da CNU per trasformare l’U3O8 in UO2 ([…] RON/kg, compreso un margine di profitto del 5 %). Ovviamente, non sarebbe competitivo applicare un prezzo più elevato per la vendita dell’UO2 ottenuto da U3O8 importato.

(142)

Analogamente, sulla base delle informazioni presentate dalla Romania, non si avrebbe un ripristino della redditività a lungo termine neanche nel caso in cui SNN corrispondesse a CNU il prezzo di mercato dell’UO2 (380,4 RON per kgU) per un’offerta integrata di UO2 ottenuto dallo yellow cake estratto internamente: infatti, la Romania ha affermato che il costo della produzione integrata di CNU, prendendo come riferimento la miniera di Crucea-Botușana, è di circa […] RON/kgU (41), un importo ben superiore al prezzo proposto da Cameco per l’UO2. Pertanto, la maggior parte delle vendite attese (circa l’80 %) per le forniture di UO2 ottenuto dall’U3O8 estratto internamente dalla prevista nuova miniera, sarebbe in perdita. Sulla base di quanto precede, il piano presentato dalla Romania non consente di concludere che CNU potrebbe essere un’azienda redditizia sul mercato qualora vendesse i propri prodotti a prezzi di mercato.

(143)

La Commissione ha inoltre valutato cosa accadrebbe se CNU vendesse a SNN l’UO2 ottenuto dallo yellow cake della prevista nuova miniera applicando il prezzo di mercato (380,4 RON per kgU). In tale ipotesi, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità rumene (tabella 4), il costo dell’impianto di Feldioara rappresenterebbe almeno […] milioni di RON circa l’anno, il che equivarrebbe a […] RON per kgU, supponendo, molto prudenzialmente, che la produzione a piena capacità di […] tU di UO2 l’anno non comporti aumenti di costo. Una volta coperti i costi di Feldioara e il costo delle funzioni centrali (ipotizzato prudenzialmente invariato a […] milioni di RON l’anno), a CNU rimarrebbe un margine massimo di […] RON per kgU di UO2 con cui coprire il costo della (nuova) miniera e quello della trasformazione dell’uranio in yellow cake. Tale margine è molto inferiore all’attuale prezzo di mercato dell’U3O8, pari a 350 RON/kgU. Ed è anche inferiore al costo di produzione di […] RON per kgU che la Romania ha indicato per la nuova miniera di Tulgheș-Grințieș (42).

(144)

La tabella 7 evidenzia che, vendendo l’UO2 al prezzo di mercato nell’ambito del piano di ristrutturazione notificato, CNU non riuscirebbe a conseguire la redditività a lungo termine, neanche nell’ipotesi (ottimistica) in cui il costo di produzione della nuova miniera (comprensivo di un’adeguata copertura dei futuri oneri ambientali) fosse pari al prezzo attuale di mercato dello yellow cake (ossia 350 RON per kgU di U3O8). Infatti, le entrate derivanti dalle vendite di UO2 al prezzo di mercato sarebbero inferiori ai costi di produzione di CNU. Di conseguenza, alla fine del periodo di ristrutturazione il ROE, il ROA e il ROCE risulterebbero tutti negativi Sulla base di quanto precede, anche considerando le forniture provenienti dalla nuova miniera, il terzo piano di ristrutturazione presentato dalla Romania non consente di concludere che CNU potrebbe essere un’azienda redditizia sul mercato qualora vendesse i propri prodotti a prezzi di mercato.

Tabella 7

Risultati finanziari effettivi e previsti di CNU (vendita di UO2 al prezzo di mercato)

in milioni di RON

2017

2018

2019 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

entrate storiche

84,1

37,8

 

 

 

 

 

entrate non legate all’UO2

 

 

12,9

15,4

16,5

16,9

17,4

entrate legate all’UO2

 

 

93,12

93,12

93,12

93,12

93,12

Fatturato totale

84,1

37,8

106,0

108,5

109,6

110,1

110,5

Costi di Feldioara

42,98

28,38

42,53

41,73

40,61

39,27

37,84

Costi centrali

7,77

4,29

7,77

7,77

7,77

7,77

7,77

Suceava

 

 

 

 

 

 

 

costi di estrazione (ipotizzando un costo di produzione pari al prezzo di mercato)

np

np

84

84

84

84

84

Utile netto

np

np

-28,4

-25,1

-22,8

-21,1

-19,2

patrimonio netto rettificato

 

 

115,23

 

 

 

 

ROE (43)

 

 

 

-25 %

-22 %

-20 %

-18 %

ROCE

 

 

 

-20 %

-12 %

-17 %

-7 %

ROA

 

 

 

-7 %

-6 %

-5 %

-4 %

Fonte: calcoli della Commissione basati sui dati contenuti nel terzo piano di ristrutturazione

4.3.4.   Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

(145)

Ai sensi del punto 76 e seguenti degli orientamenti S&R, per limitare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi, nel concedere aiuti per la ristrutturazione devono essere adottate misure volte a limitare distorsioni della concorrenza. In particolare, le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero essere di norma misure strutturali, ossia cessioni nette di attività redditizie e non cessioni di attività in perdita, che sarebbe comunque necessario abbandonare per preservare la redditività.

(146)

La logica alla base di questa condizione è che in normali circostanze di mercato, in assenza di aiuti, l’azienda fallirebbe o sarebbe rilevata, creando opportunità di mercato e/o di crescita esterna per i suoi concorrenti. Pertanto, il beneficiario, come contropartita per l’ottenimento degli aiuti, dovrebbe in qualche modo compensare parzialmente l’impatto negativo che gli aiuti hanno sulla concorrenza. Oltre al requisito secondo cui l’aiuto deve contribuire a un obiettivo di interesse comune, anche l’esigenza di misure compensative funge da deterrente per le imprese e contribuisce a prevenire l’azzardo morale evitando che gli azionisti si rivolgano allo Stato quando le imprese si trovano in difficoltà ed incamerino i vantaggi quando le imprese sono redditizie.

(147)

A tale proposito, come riassunto nei considerando da 78 a 82, la Romania sostiene in primo luogo che, rispetto al piano di ristrutturazione iniziale, il terzo piano di ristrutturazione riduce di oltre il 60 % l’aiuto di Stato da concedere a CNU. La Commissione osserva che, come concluso al considerando 125, nel terzo piano di ristrutturazione le entrate derivanti dal contratto in essere tra CNU e SNN per la fornitura di UO2 (stipulato ai sensi della legge 193/2018), che ammontano a oltre 250 milioni di RON (52,7 milioni di EUR) (per il periodo di ristrutturazione, secondo le stime della Romania), non possono considerarsi prive di elementi di aiuto. Pertanto, tali entrate devono essere sommate all’aiuto di 178,3 milioni di RON (37,6 milioni di EUR). Il risultato è un aiuto totale di 428,3 milioni di RON (90,3 milioni di EUR). Tale importo rappresenta il 97,2 % dell’importo totale dell’aiuto denunciato dalla Romania nel suo piano di ristrutturazione iniziale (440,8 milioni di RON o 93,0 milioni di EUR). La Commissione conclude pertanto che l’intensità dell’aiuto è pressoché invariata e non è diminuita del 60 % come invece dichiarato dalla Romania.

(148)

La Romania, inoltre, si limita a ribadire sue precedenti argomentazioni sulle quali la Commissione aveva già espresso dubbi nella decisione di avvio del procedimento (cfr. considerando da 62 a 68). La Romania sostiene che l’adozione di misure compensative di carattere strutturale non è né necessaria né possibile, a motivo del fatto che le dimensioni di CNU sono trascurabili e che l’assenza nell’UE di un fornitore alternativo per le centrali CANDU rende nullo l’impatto degli aiuti sulla concorrenza. In base a quanto asserito, un’eventuale cessione metterebbe a repentaglio la redditività del piano di ristrutturazione.

(149)

Tuttavia, sulla base delle informazioni presentate nei considerando da 21 a 23 e valutate nella sezione 4.1.4, la Commissione ha concluso che sul fronte degli approvvigionamenti di yellow cake esiste una concorrenza effettiva e potenziale da parte di imprese europee e che esiste anche una concorrenza potenziale per quanto riguarda l’attività di conversione.

(150)

Per quanto concerne l’argomentazione addotta dalla Romania secondo cui un’eventuale cessione metterebbe a repentaglio la redditività del piano di ristrutturazione, la Commissione osserva che nel caso Areva (44), l’impresa ha ceduto l’attività del comparto reattori (New Areva NP) all’operatore storico del settore energetico francese EDF. Tale attività rappresentava un terzo degli attivi di Areva e prima della ristrutturazione generava oltre il 50 % del suo fatturato (45). La Commissione osserva che la Romania non ha presentato alcun piano alternativo che contempli la cessione di una qualsiasi delle attività di CNU; ad esempio, avrebbe potuto prevedere di focalizzare l’attività di CNU sul segmento minerario e di cedere la sua attività di trasformazione/raffinazione come ramo aziendale in funzionamento.

(151)

Alla luce delle informazioni riportate nei considerando da 147 a 150, risulta che: i) esiste una concorrenza effettiva per quanto riguarda l’attività di estrazione dell’uranio, ii) potrebbe eventualmente generarsi un’ulteriore concorrenza per quanto riguarda l’attività di trasformazione-raffinazione dell’uranio e iii) la Romania non propone per CNU nessuna misura strutturale di carattere compensativo. Di conseguenza, la Commissione conclude che l’assenza di misure compensative di carattere strutturale non soddisfa i criteri relativi alle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza di cui al punto 76 e seguenti degli orientamenti S&R.

4.4.   Compatibilità dell’aiuto per la ristrutturazione con il mercato interno: conclusioni finali

(152)

Per quanto concerne il prestito di salvataggio, in conformità al punto 55, lettera d) degli orientamenti S&R, la Romania si è impegnata a presentare, entro un massimo di sei mesi dalla data della decisione relativa all’aiuto per il salvataggio, o dall’erogazione della prima rata (considerando 42 della decisione relativa all’aiuto per il salvataggio), la prova che il prestito è stato rimborsato, oppure un piano di ristrutturazione valido, oppure un piano di liquidazione che definisca le fasi che conducono alla liquidazione di CNU entro un lasso di tempo ragionevole senza ulteriore aiuto. La Romania non ha rispettato tale impegno poiché i) il prestito di salvataggio non è stato rimborsato e ii) la Romania è stata informata del fatto che il piano di ristrutturazione (dalla stessa presentato nel giugno 2017 e modificato con un’ultima versione nell’aprile 2019) non garantisce né un adeguato contributo proprio di CNU al piano di ristrutturazione né il ripristino della redditività a lungo termine di CNU, senza ulteriori aiuti, al termine del periodo di ristrutturazione, né un’adeguata misura compensativa.

(153)

Da quanto precede, la Commissione conclude che i) la conversione (mediante cancellazione del debito) del prestito di salvataggio prolungato in un aiuto per la ristrutturazione di valore pari a 60,4 milioni di RON (12,7 milioni di EUR) e ii) le tre sovvenzioni statali concesse a CNU per un totale di 117,9 milioni di RON (24,9 milioni di EUR) sono incompatibili con il mercato interno.

5.   AMBITI DI APPLICAZIONE DEL TRATTATO EURATOM

(154)

La Commissione tiene in debita considerazione il fatto che CNU è attiva nei settori disciplinati dal trattato Euratom. Il trattato Euratom ha istituito la Comunità europea dell’energia atomica con l’obiettivo di conseguire una serie di obiettivi, tra cui la sicurezza nucleare, l’indipendenza energetica nonché la diversificazione e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, specificando gli strumenti e ripartendo le responsabilità a tal fine necessari (46).

(155)

L’articolo 52 del trattato Euratom ha istituito l’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom al fine di curare il regolare ed equo approvvigionamento degli utilizzatori europei in combustibili nucleari in conformità agli obiettivi di cui all’articolo 2, lettera d). Per svolgere tale compito, l’agenzia applica una politica di approvvigionamento basata sul principio dell’uguale accesso di tutti gli utenti ai minerali e ai combustibili nucleari e dispone di un diritto d’opzione sui materiali prodotti nella Comunità come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali e combustibili nucleari.

(156)

L’articolo 67 del trattato Euratom stabilisce quanto segue: «fatte salve le eccezioni previste dal presente trattato, i prezzi risultano dal raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall’articolo 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri.» Secondo la procedura semplificata, definita all’articolo 5 bis del regolamento dell’Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell’energia atomica (47), l’agenzia esercita il diritto di opzione e il diritto di concludere contratti attraverso un unico contratto trilaterale tra il produttore, l’agenzia e l’utente.

(157)

Nel caso in questione, l’agenzia è parte di ogni contratto stipulato tra CNU e SNN e, come specificato nel considerando 156, nell’ambito della valutazione degli ordini di acquisto non è vincolata da alcun atto giuridico rumeno.

(158)

Il sistema di regolamentazione delle forniture stabilisce solo il principio della preferenza per gli utilizzatori comunitari, conformemente all’articolo 2, lettera d), del trattato Euratom e non garantisce lo smaltimento della produzione comunitaria di materie nucleari. Inoltre, il trattato Euratom prevede un sistema che impone che i prezzi risultino dal raffronto delle offerte e delle domande, a meno che non vi siano circostanze eccezionali (48).

(159)

La Commissione ha riconosciuto in precedenti decisioni sugli aiuti di Stato che la promozione di un settore dell’energia nucleare di successo è un obiettivo fondamentale del trattato Euratom, e quindi anche dell’Unione europea (49). Fatta salva la conformità alle disposizioni del trattato Euratom delle forniture di CNU a SNN, disciplinate dalla legge 193/2018 e dalla decisione governativa 126/2019, la Commissione riconosce che la presente decisione potrebbe incidere su alcuni obblighi spettanti alla Romania ai sensi del trattato Euratom per quanto riguarda la sicurezza dell’estrazione e della trasformazione dell’uranio e la sicurezza dell’approvvigionamento, in particolare qualora CNU dovesse cessare le sue attività.

(160)

Nel contesto o a seguito del presente procedimento ai sensi del TFUE, la Romania potrebbe prevedere di adottare misure che garantiscano il conseguimento degli obiettivi del trattato Euratom per quanto riguarda la sicurezza dell’estrazione e della trasformazione dell’uranio e la sicurezza dell’approvvigionamento, ad esempio preservando la capacità di garantire che l’impianto di Feldioara, sia esso di proprietà e sotto la gestione di CNU o meno, rimanga in grado di produrre UO2 per i reattori CANDU di SNN. Tuttavia, le eventuali misure adottate a tal fine non possono mettere in discussione, ridurre indebitamente la portata o ritardare l’attuazione di qualsiasi obbligo di recupero derivante dal presente procedimento e devono essere necessarie, proporzionate, ragionevoli e limitate nel tempo e nella portata a quanto è indispensabile per preservare la sicurezza e la protezione dell’approvvigionamento. In sede di applicazione della presente decisione, la Commissione deve essere informata in anticipo e deve essere in grado di verificare che tali condizioni siano soddisfatte. Pertanto, in linea generale, la presente decisione non pregiudica le suddette misure.

6.   RECUPERO

(161)

In base al TFUE e secondo una giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell’Unione, la Commissione, qualora abbia accertato l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato interessato deve abolire o modificare tale aiuto (50). La Corte ha inoltre statuito in diverse occasioni che l’obbligo per uno Stato membro di sopprimere un aiuto che la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno mira al ripristino della situazione preesistente (51).

(162)

Al riguardo, la Corte ha stabilito che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegali, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, ed è ripristinata la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto (52).

(163)

A tale proposito, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio (53) stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario […]».

(164)

Pertanto, il prestito di salvataggio prolungato – divenuto illegale in quanto l’aiuto per il salvataggio non è stato rimborsato entro sei mesi dalla sua concessione e/o erogazione – è stato attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e deve essere considerato aiuto illegale e incompatibile. Il prestito deve essere recuperato al fine di ripristinare la situazione di mercato antecedente alla sua concessione. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589, il recupero deve interessare il periodo che va dal momento in cui il vantaggio è stato concesso al beneficiario, ossia il momento in cui l’aiuto sotto forma di capitale del prestito è stato messo illegalmente a disposizione del beneficiario, fino al suo effettivo recupero. Inoltre, l’importo da recuperare è fruttifero di interessi fino all’effettivo recupero. Gli interessi relativi al recupero sono distinti dagli interessi contrattuali o da altre somme connesse al prestito di salvataggio dovute da CNU allo Stato sulla base di accordi contrattuali, che devono essere aggiunte di conseguenza all’importo principale dell’aiuto. Pagando gli interessi relativi al recupero il beneficiario dell’aiuto perde il vantaggio finanziario proveniente dalla messa a disposizione dell’aiuto in questione, senza alcun corrispettivo, a partire dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla sua restituzione (54). Gli interessi relativi al recupero sono calcolati a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 (55).

(165)

La Commissione prende atto delle recenti discussioni intercorse con la Romania, in cui non è stato escluso che, in caso di emanazione di un ordine di recupero del prestito di salvataggio si possa procedere alla liquidazione e alla vendita degli attivi di CNU al fine di far fronte alle sue passività, comprese quelle derivanti dall’esecuzione del recupero imposto alla Romania a seguito della presente decisione.

(166)

Il fatto che CNU possa essere sottoposta a procedura d’insolvenza e non sia in grado di rimborsare l’aiuto non costituisce un motivo valido per esonerarla dall’obbligo di rimborso dell’aiuto (56). In tal caso, il ripristino della situazione precedente al versamento dell’aiuto e l’eliminazione della distorsione della concorrenza possono essere ottenuti tramite iscrizione al passivo fallimentare della passività relativa al prestito di salvataggio nell’ambito di una procedura d’insolvenza controllata da un tribunale. Se la Romania non fosse in grado di recuperare l’intero importo, la procedura dovrebbe dare luogo alla cessazione definitiva delle attività di CNU (57).

7.   CONCLUSIONI

(167)

La Commissione conclude che, accordando a CNU il prestito di salvataggio prolungato, la Romania ha concesso alla società un aiuto di Stato illegale. Tale prestito è incompatibile con il mercato interno e dovrebbe essere recuperato e non cancellato, come prevede invece la Romania. La Commissione conclude altresì che il previsto aiuto supplementare per la ristrutturazione, consistente nelle tre sovvenzioni relative alla chiusura della miniera di Crucea-Botușana, all’apertura della nuova miniera di Tulgheș-Grințieș e all’ammodernamento dell’impianto di Feldioara, di importo pari a 117,9 milioni di RON, è anch’esso incompatibile con il mercato interno e non dovrebbe essere messo a disposizione di CNU. Inoltre, la Commissione prende atto che la Romania non è più intenzionata a dare esecuzione ad alcune misure di aiuto per la ristrutturazione inizialmente notificate e su cui la Commissione aveva espresso dubbi.

(168)

La Commissione potrà esaminare, in futuri procedimenti distinti, se le entrate derivanti a CNU in applicazione della legge 193/2018 e della successiva decisione governativa 126/2019, costituiscano aiuti di Stato illegali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Romania intende dare esecuzione a favore di Compania Națională a Uraniului SA, sotto forma di una cancellazione del prestito concesso conformemente al decreto governativo d’urgenza n. 65/2016 e di tre sovvenzioni statali relative alla chiusura della miniera di Crucea-Botușana, all’apertura della nuova miniera di Tulgheș-Grințieș e all’ammodernamento dell’impianto di Feldioara, per un importo di 178,3 milioni di RON, è incompatibile con il mercato interno.

È fatto pertanto divieto di dare esecuzione a tali misure di aiuto.

Articolo 2

Avendo la Romania revocato i suoi piani, il procedimento relativo all’aiuto di Stato, notificato dalla Romania sotto forma di una sovvenzione di 75,5 milioni di RON, di una sovvenzione al funzionamento di 213 milioni di RON e di una conversione in azioni detenute dallo Stato rumeno del debito di 13,3 milioni di RON accumulato da Compania Națională a Uraniului SA al 30 marzo 2017, è diventato privo di oggetto.

Articolo 3

Il prestito di 62 milioni di RON, erogato alla Compania Națională a Uraniului conformemente al decreto governativo d’urgenza n. 65/2016 con i relativi interessi (prestito di salvataggio), non rimborsato dopo sei mesi costituisce un aiuto di Stato illegale che la Romania ha concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 4

1)   La Romania procede al recupero dell’aiuto incompatibile di cui all’articolo 3 presso il beneficiario.

2)   La somma effettiva da recuperare è pari all’importo del prestito di salvataggio effettivamente erogato al beneficiario e da questi non rimborsato allo Stato rumeno, ossia 60 367 550,53 RON, più i corrispondenti interessi contrattuali che avrebbero dovuto essere addebitati a decorrere dalla data di erogazione del prestito di salvataggio. L’importo da recuperare comprende inoltre gli interessi di recupero che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto illegale fino al suo effettivo recupero.

3)   Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (58).

4)   La Romania annulla tutti i pagamenti di tutti gli importi in essere dell’aiuto di cui all’articolo 3 con effetto dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

1)   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 3 è immediato ed effettivo e lascia impregiudicate le eventuali adeguate misure che la Romania potrà adottare per adempiere agli obblighi che le incombono in virtù del trattato Euratom, purché tali misure siano proporzionate, ragionevoli e limitate nel tempo.

2)   La Romania garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.

Articolo 6

1)   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Romania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

I documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2)   La Romania informa la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate in esecuzione della presente decisione fino al completamento del recupero dell’aiuto di cui all’articolo 3. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 7

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2020

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Vicepresidente esecutivo


(1)  GU C 236 del 6.7.2018, pag. 6.

(2)  Nella presente decisione si utilizza il tasso di cambio del giorno 17.9.2019: 1 RON = 0,211 EUR e, ove applicabile, 1 RON = 0,233 USD e 1 USD = 0,906 EUR. Le cifre in valute diverse dal RON sono fornite a puro scopo informativo.

(3)  Decisione della Commissione del 30.9.2016, SA. 46312 (2016/N) – Romania Rescue aid to Compania Naționaăl a Uraniului SA, GU C 425 del 18.11.2016.

(4)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(5)  Cfr. decisione della Commissione dell’8.5.2018, SA.48394 (2017/N) - Ristrutturazione della Compania Națională a Uraniului (CNU) (GU C 236 del 6.7.2018, pag. 6).

(6)  Cfr. lo statuto di SNN consultabile all’indirizzo: http://www.nuclearelectrica.ro/wp-content/uploads/2014/08/engl-act-const1.pdf.

(*)  Informazione riservata

(7)  Informazioni reperite all’indirizzo: https://www.wise-uranium.org/upeur.html il 23 settembre 2019.

(8)  Punto 12.2 della comunicazione delle autorità rumene protocollata come allegato alla lettera n. 121321/DV/8.12.2018.

(9)  https://www.orano.group/docs/default-source/orano-doc/groupe/publications-reference/rapport_tsn_malvesi_2018.pdf, pagina 13.

(10)  Il prestito di salvataggio è stato concesso il 5 ottobre 2016 dal ministero per l’Energia, in rappresentanza dello Stato rumeno, in conformità al decreto governativo d’urgenza n. 65/2016 che istituisce il quadro giuridico per la concessione di un aiuto individuale a termini di legge finalizzato al salvataggio della Compania Națională a Uraniului (Gazzetta ufficiale n. 801 dell’11 ottobre 2016). Il prestito di salvataggio era contrattualmente fruttifero di interessi al tasso del 6,92 % ed è stato erogato in due soluzioni: 47,2 milioni di RON il 5 novembre 2016 e 13 167 550,53 RON il 30 marzo 2017. Il tasso d’interesse è stato adeguato dal 6,92 % all’11,08 % il 19 luglio 2017. Fonte: www.cdep.ro/interpel/2018/r1405B.pdf.

(11)  Modulo di notifica, parte III.B, punto 5.1.B.

(12)  Circa 120 USD per kgU o 46 USD per lb di U3O8, sulla base dei valori di conversione 1 kgU = 2,59979 lb di U3O8 forniti dal sito Internet specializzato: http://www.uranium.info/unit_conversion_table.php.

(13)  Informazioni reperite all’indirizzo: https://www.uxc.com/p/prices/UxCPrices.aspx il 22 marzo 2018.

(14)  Comunicazione della Romania del 19 aprile 2019, capitolo IV, paragrafo 3. Piano di ristrutturazione, punto iv).

(15)  Comunicazione della Romania del 19 aprile 2019, capitolo IV, paragrafo 3. Piano di ristrutturazione, punto iv).

(16)  Legge 193/2018 adottata il 19 luglio 2018 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 640 del 23 luglio 2018.

(17)  Decisione governativa 126/2019 per l’approvazione dei criteri e delle modalità di determinazione e adeguamento dei prezzi regolamentati relativi ai servizi di qualificazione, stoccaggio e trasformazione dell’ossido di uranio, nonché del prezzo del diossido di uranio fornito dalla Compania Națională a Uraniului SA sul territorio rumeno, adottata il 5 marzo 2019 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 6 marzo 2019.

(18)  Cfr.il link all’articolo di stampa all’indirizzo: https://www.focus-energetic.ro/nuclearelectrica-incheie-iar-contract-cu-cnu-pentru-uraniu-54071.html. Cfr. anche la nota a pagina 36 della relazione annuale di SNN del 2018 che indica i quantitativi relativi ai due contratti di fornitura stipulati con Cameco e CNU: http://www.nuclearelectrica.ro/wp-content/uploads/2019/02/SNN_RO_Raport-Anual-CA-2018.pdf. Il contratto non modificabile è intervenuto dopo l’offerta presentata da CNU per una quantità maggiore ed un prezzo di offerta iniziale superiore del 99 % rispetto a Cameco (rigo 6 della tabella 1).

(19)  L’articolo 2, paragrafo 5, della decisione governativa stabilisce che le riduzioni di costo derivanti da una maggiore efficienza dell’attività di CNU e certificate come tali dal revisore indipendente […] saranno suddivise come segue: il 50 % dell’importo sarà riconosciuto nel prezzo come aumento del profitto, mentre il 50 % costituirà una riduzione del prezzo.

(20)  Decisione (UE) 2017/2112 della Commissione del 6 marzo 2017 concernente la misura/il regime di aiuti/l’aiuto di Stato SA.38454 — 2015/C (ex 2015/N) che l’Ungheria intende attuare a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare di Paks II (GU L 317 dell’1.12.2017, pag. 45).

(21)  Cfr. la decisione (UE) 2017/1021 della Commissione, del 10 gennaio 2017, relativa all’aiuto di stato SA.44727 2016/C (ex 2016/N) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo Areva (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 23), considerando 231.

(22)  Cfr. la sentenza del 4 giugno 2015, Commissione/MOL, C-15/14 P EU:C:2015:362, punto 60.

(23)  Sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, Spagna/Commissione, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.

(24)  Cfr. in particolare, sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, C-730/79, EU:C:1980:209, punto 11; sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 novembre 2001, Ferring SA/Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), C-53/00, EU:C:2001:627, punto 21; sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 aprile 2004, Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee, C-372/97, EU:C:2004:234, punto 44.

(25)  Causa T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commissione, ECLI:EU:T:1998:77.

(26)  Informazioni reperite all’indirizzo: https://www.orano.group/docs/default-source/orano-doc/groupe/publications-reference/rapport_tsn_malvesi_2018.pdf, pag. 13, consultato il 23 settembre 2019.

(27)  Secondo il bilancio societario al 31 dicembre 2015, CNU aveva un patrimonio netto negativo e soddisfaceva i criteri previsti dalla legge rumena per essere sottoposta a procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei suoi creditori.

(28)  Causa C-482/99, Repubblica francese/Commissione (Stardust Marine) (Raccolta 2002, pag. I-4397).

(29)  Cfr. decisione (UE) 2015/1877 della Commissione, del 20 aprile 2015, sulle tariffe applicate da S.C. Hidroelectrica SA (Romania) a S.C. Termoelectrica SA e S.C. Electrocentrale Deva SA — SA.33475 (12/C), considerando 12 e da 92 a 100, GU L 275 del 20.10.2015, pag. 46. Nella fattispecie, i prezzi di vendita si basavano sui costi determinati dal regolatore dell’energia e i contratti consentivano ai venditori, che non erano in grado di trovare acquirenti a prezzi di mercato, di vendere parte della loro produzione a Hidroelectrica a prezzi nettamente superiori a quelli di mercato.

(30)  Cfr. ultima relazione di SNN nella sezione «relazioni annuali» del suo sito ufficiale: relazione annuale 2016 scaricata il 30.07.2019, pagg. da 88 a 96 – http://www.nuclearelectrica.ro/wp-content/uploads/2018/01/Raport-Anual-CA-2016-Final-ENGLEZA1.pdf

(31)  Cfr. la sentenza del 4 giugno 2015, Commissione/MOL, C-15/14 P ECLI:EU:C:2015:362, punto 60.

(32)  Per il ricalcolo dei flussi di cassa operativi, sono state formulate diverse ipotesi circa le entrate e i costi presentati dalla Romania (tabella 4). In primo luogo, per quanto riguarda le entrate, si parte dal presupposto che a partire dal 2019 CNU non riceva le entrate previste dal contratto stipulato con SNN per la fornitura di UO2; le entrate del 2017 e del 2018 erano precedenti alla legge 193/2018. In secondo luogo, i calcoli ipotizzano prudenzialmente che CNU sostenga solo una percentuale dei costi relativi all’impianto di Feldioara, corrispondente alla percentuale di entrate generate dal contratto relativo al materiale di scarto sul totale delle entrate generate dal contratto per il materiale di scarto e dal contratto per la fornitura di UO2 a SNN a partire dal 2019. Sono altresì ignorati a partire dal 2019 i costi di esercizio relativi alla miniera esistente di Crucea-Botușana, visto che non dovendo produrre U3O8 per fornire l’UO2 a SNN, CNU sarebbe esentata dalla maggior parte di tali costi. Ne consegue che, date le ipotesi prudenti formulate circa l’entità della diminuzione delle entrate e dei costi, questi flussi di cassa operativi rappresentano un valore massimo ottenibile in assenza di un contratto per la fornitura di UO2 a SNN: la diminuzione dei costi potrebbe essere inferiore se CNU dovesse comunque produrre U3O8, ad esempio per costituire uno stock interno, nonostante l’assenza di un contratto per la fornitura di UO2 a SNN.

(33)  Sulla base delle comunicazioni delle autorità rumene (41,3 milioni di RON di «capitale sociale» e 73,9 milioni di RON di «altre riserve»).

(34)  Il ROE, il ROCE e il ROA sono stati calcolati secondo la metodologia utilizzata dalle autorità rumene per l’esercizio 2018 nella comunicazione del 19 aprile 2019 (allegato 14), ossia dividendo l’utile netto per il «capitale sociale» maggiorato delle «altre riserve». Per calcolare un patrimonio netto rettificato per ogni anno del periodo di ristrutturazione sono stati presi in considerazione gli utili cumulati.

(35)  Decisione della Commissione del 25.6.2018, SA.49214 (2017/N) - Restructuring aid to Semenarna Ljubljana d.o.o, GU C 339 del 21.9.2018, pag.1.

(36)  Decisione della Commissione del 12.5.2016, SA.40419 (2015/NN) - Restructuring aid for Polzela d.d., GU C 258 del 15.7.2016, pag.1.

(37)  Cfr. la decisione (UE) 2017/1021 della Commissione, del 10 gennaio 2017, relativa all’aiuto di stato SA.44727 2016/C (ex 2016/N) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo Areva (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 23).

(38)  Cfr. la nota 42.

(39)  Dati al 20 luglio 2019 consultati all’indirizzo: https://www.uxc.com

(40)  Per Orano, nel 2018, il costo ponderato del capitale al netto delle imposte è stato pari al 7,65 %-11,6 % nell’attività di estrazione dell’uranio e al 6,7 % nelle successive attività di raffinazione e trasformazione. Per CNU, nel 2019, le ponderazioni relative dei costi di estrazione e raffinazione-trasformazione sono rispettivamente del 34 % e del 66 % (cfr. la tabella 5); se si fissa come obiettivo di ROCE per CNU il costo del capitale di Orano si ottiene un costo ponderato del capitale al netto delle imposte (forfetario) compreso tra il 7 % e l’8,4 %. Questa è una valutazione prudente. L’obiettivo minimo di ROCE dovrebbe essere superiore al costo del capitale ponderato al netto delle imposte, poiché un rendimento accettabile deve sempre coprire gli oneri finanziari e un livello adeguato di remunerazione degli azionisti. Bilancio consolidato di Orano al 31.12.2018, pag. 46, consultabile all’indirizzo: https://www.orano.group/docs/default-source/orano-doc/finance/publications-financieres-et-reglementees/2018/resultats-annuels-2018/orano_comptes.

(41)  Secondo piano di ristrutturazione, allegato 11.

(42)  Cfr. la decisione di avvio del procedimento, considerando 25. La Romania non ha presentato una nuova stima motivata dei costi.

(43)  Calcolato sulla base di un patrimonio netto rettificato di 115 milioni di RON (ipotesi prevista per il 2018 dalle autorità rumene nel terzo piano di ristrutturazione notificato); ROCE e ROA calcolati dividendo l’utile netto per lo stesso aggregato pertinente utilizzato per la tabella 6.

(44)  Cfr. la nota 42.

(45)  Cfr. il considerando 333 della decisione finale di cui alla nota 42.

(46)  Cfr. in particolare gli articoli 1, 2 e 52 del trattato Euratom.

(47)  Cfr. il regolamento dell’agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell’energia atomica relativo alla modifica del regolamento dell’agenzia d’approvvigionamento del 5 maggio 1960 che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, GU L 193 del 25.7.1975, pag. 37.

(48)  Cfr. la sentenza della Corte dell’11 marzo 1997, ENU/Commissione, C-357/95 P EU:C:1997:144, in cui la Corte ha indicato che potrebbero emergere circostanze eccezionali tali da giustificare una deroga al meccanismo di determinazione dei prezzi stabilito dal trattato. L’esempio fornito è che «lo scopo fondamentale dell’approvvigionamento equo e regolare in minerali e combustibili nucleari fosse compromesso o rischiasse di essere compromesso» (punto 47).

(49)  Cfr. 2005/407/CE: Decisione della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale il Regno Unito intende dare esecuzione in favore di British Energy plc (GU L 142 del 6.6.2005, pag. 26), e decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU L 109 del 28.4.2015, pag. 44).

(50)  Cfr. la causa C-70/72, Commissione/Germania, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

(51)  Cfr. le cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

(52)  Cfr. la causa C-75/97, Belgio/Commissione, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.

(53)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(54)  Cfr. la causa T-459/93, Siemens/Commissione, ECLI:EU:T:1995:100, punti 97-101.

(55)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 e successive modifiche.

(56)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C-277/00, ECLI:EU:C:2004:238, punto 85; sentenza della Corte di giustizia del 15 gennaio 1986, Commissione/Belgio, C-52/84, ECLI:EU:C:1986:3, punto 14; sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punti 60-62.

(57)  Sentenza della Corte di giustizia dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punto 104;

(58)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).