ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 222

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
10 luglio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2020/983 del Consiglio, del 7 luglio 2020, relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariatonel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde(2019-2024)

1

 

*

Decisione (UE) 2020/984 del Consiglio, del 7 luglio 2020, relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

4

 

*

Decisione (UE) 2020/985 del Consiglio, del 7 luglio 2020, relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/986 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

10

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

10.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 222/1


DECISIONE (UE) 2020/983 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2020

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariatonel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde(2019-2024)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 (2) che conclude l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (3) («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2007, è stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.

(2)

Secondo la raccomandazione della Commissione, il 4 giugno 2018 il Consiglio ha deciso di autorizzare l’avvio di negoziati con la Repubblica di Capo Verde per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(3)

Il precedente protocollo dell’accordo ha cessato di produrre effetti il 22 dicembre 2018.

(4)

La Commissione ha negoziato a nome dell’Unione un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati il nuovo protocollo è stato siglato il 12 ottobre 2018.

(5)

Conformemente alla decisione 2019/951/UE del Consiglio (4), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (5) («protocollo») è stato firmato il 20 maggio 2019.

(6)

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

(7)

L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica del Capo Verde di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque del Capo Verde e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell’economia blu.

(8)

È opportuno approvare il protocollo.

(9)

L’articolo 9 dell’accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. Inoltre, a norma di tale articolo, dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo, la commissione mista può adottare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle, a nome dell’Unione, con una procedura semplificata.

(10)

La posizione dell’Unione relativa alle modifiche del protocollo dovrebbe essere definita dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri. Le modifiche proposte saranno accettate a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri.

(11)

La posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista su altre questioni dovrebbe essere determinata conformemente ai trattati e alle prassi consolidate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) è approvato a nome dell’Unione europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 16 del protocollo.

Articolo 3

Conformemente alla procedura stabilita nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 9 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3.

(4)  Decisione (UE) 2019/951 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (GU L 154 del 12 giugno 2019, pag. 1).

(5)  GU L 154 del 12 giugno 2019, pag. 3.


ALLEGATO

Procedura per l’approvazione delle modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni seguenti:

1)

la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

a)

sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;

b)

sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

c)

tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione;

2)

prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista;

3)

la conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1) del presente allegato sarà valutata dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri;

4)

a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte;

5)

qualora nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente alla procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi;

6)

la Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione;

7)

per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo stesso, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.


10.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 222/4


DECISIONE (UE) 2020/984 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2020

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 (2) che conclude l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo») (3). L’accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, é stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.

(2)

A seguito della raccomandazione della Commissione, il 28 febbraio 2017 il Consiglio ha deciso di autorizzare l’apertura di negoziati con la la Repubblica di Guinea-Bissau per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(3)

L’ultimo protocollo dell’accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017.

(4)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018.

(5)

Conformemente alla decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio (4), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) («protocollo») è stato firmato il 15 giugno 2019.

(6)

Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

(7)

L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica di Guinea-Bissau di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell’economia blu.

(8)

È opportuno approvare il protocollo.

(9)

L’articolo 10 dell’accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. Inoltre, conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 8 paragrafi 2 e 4, del protocollo, la commissione mista può approvare modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, autorizzare la Commissione ad approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

(10)

La posizione dell’Unione relativa alle modifiche del protocollo dovrebbe essere definita dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri. Le modifiche proposte saranno accettate a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non vi si opponga in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri.

(11)

La posizione da adottare da parte dell’Unione in sede di commissione mista su altre questioni dovrebbe essere determinata conformemente ai trattati e alle prassi consolidate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) è approvato a nome dell’Unione (5).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 17 del protocollo.

Articolo 3

Conformemente alla procedura stabilita nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

(3)  GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.

(4)  Decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 1).

(5)  Il testo del protocollo sarà pubblicato nella GU L 173 del 27.6.2019 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.


ALLEGATO

Procedura per l’approvazione delle modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 8 paragrafi 2 e 4, del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle seguenti condizioni:

1)

la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

a)

sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;

b)

sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

c)

tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.

2)

Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista.

3)

La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 del presente allegato sarà valutata dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri.

4)

A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.

5)

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni con la Guinea-Bissau, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente alla procedura di cui ai punti da 2 a 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.

6)

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.

7)

Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, del protocollo stesso, la posizione da adottare da parte dell’Unione in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.


10.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 222/7


DECISIONE (UE) 2020/985 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2020

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 (2) relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (3) («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2011 ed è tuttora vigente.

(2)

Il 18 dicembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe («Sao Tomé e Principe») ai fini della conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(3)

Il precedente protocollo di detto accordo ha cessato di produrre effetti il 22 maggio 2018.

(4)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo. Al termine dei negoziati, il 17 aprile 2019 è stato siglato il nuovo protocollo.

(5)

Conformemente alla decisione (UE) 2019/2218 del Consiglio (4), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («protocollo») è stato firmato il 19 dicembre 2019.

(6)

Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

(7)

L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e a Sao Tomé e Principe di collaborare più strettamente al fine di promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Sao Tomé e Principe e di sostenere gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo del settore della pesca.

(8)

È opportuno approvare il protocollo.

(9)

L’accordo istituisce, all’articolo 9, una commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. Conformemente a tale articolo, nonché ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo, la commissione mista può inoltre adottare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

(10)

È opportuno che la posizione dell’Unione relativa alle modifiche del protocollo sia stabilita dal Consiglio. Le modifiche proposte saranno approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE), non vi si opponga.

(11)

É opportuno che la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di commissione mista su altre questioni sia definita a norma dei trattati e delle prassi consolidate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea è approvato a nome dell’Unione (5).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 16 dell’accordo.

Articolo 3

Conformemente alla procedura riportata nell’allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che dovranno essere adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

(3)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36.

(4)  Decisione (UE) 2019/2218 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 333 del 27.12.2019, pag. 1).

(5)  Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 333 del 27.12.2019 unitamente alla decisione relativa alla firma.


ALLEGATO

Procedura ai fini dell’approvazione delle modifiche del protocollo che dovranno essere adottate dalla commissione mista

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 6 e all’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono:

1)

La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

a)

sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell’ambito della politica comune della pesca;

b)

sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

c)

tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.

2)

Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della riunione pertinente della commissione mista.

3)

La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1) sarà valutata dal Consiglio.

4)

A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.

5)

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente alla procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.

6)

La Commissione è invitata ad adottare, in tempo utile, tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.

7)

Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 6 e all’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo stesso, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.


DECISIONI

10.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 222/10


DECISIONE (UE) 2020/986 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2020

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) intende fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi le cui attività siano cessate in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come previsto all’articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 stabilisce che un massimo dello 0,5 % dell’importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato ogni anno per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un importo pari a 345 000 EUR per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare un importo pari a 345 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

N. BRNJAC


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).