|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 220 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
|
|
|
III Altri atti |
|
|
|
|
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
|
|
|
* |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. |
|
|
(2) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
|
9.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 220/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/980 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2020
che autorizza la Germania a derogare ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per le navi da passeggeri Innogy e Alsterwasser
[notificata con il numero C(2020) 4435]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b),
previa consultazione del comitato istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna, (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Germania ha notificato alla Commissione l’intenzione di derogare a determinati requisiti tecnici degli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629 per le navi da passeggeri Innogy e Alsterwasser. |
|
(2) |
La deroga proposta riguarda l’uso della tecnologia delle celle a combustibile con il metanolo come combustibile per le navi da passeggeri «Innogy» e «Alsterwasser». |
|
(3) |
Le celle a combustibile rappresentano una tecnologia promettente dal punto di vista della sostenibilità dell’energia pulita e dei combustibili alternativi per le navi. |
|
(4) |
Grazie ai progetti pilota e di ricerca (FCShip, Felicitas, METHAPU e MC-WAP) attualmente in corso di valutazione e che hanno dimostrato un forte potenziale per un’applicazione su più ampia scala, sono oggigiorno disponibili nel settore del trasporto marittimo vari sviluppi specifici riguardanti le celle a combustibile. |
|
(5) |
La deroga proposta incoraggia l’innovazione e l’uso di nuove tecnologie nel settore della navigazione interna attraverso l’applicazione, in via sperimentale, della tecnologia delle celle a combustibili nelle navi adibite alla navigazione interna. |
|
(6) |
Tali test fanno parte del processo di sviluppo della tecnologia e costituiscono l’unica soluzione per l’eventuale avvio della fase di produzione. |
|
(7) |
La norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (norma ES-TRIN) (3), istituita dal CESNI, stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. La norma ES-TRIN 2017/1 attualmente applicabile non contiene disposizioni relative all’uso del metanolo come combustibile per navi adibite alla navigazione interna. |
|
(8) |
In assenza di disposizioni regolamentari relative all’uso del metanolo come combustibile per le navi adibite alla navigazione interna, è necessario garantire che l’uso proposto del metanolo preveda un adeguato livello di sicurezza. |
|
(9) |
Le autorità tedesche hanno spiegato che un adeguato livello di sicurezza può essere raggiunto attraverso gli strumenti definiti nell’allegato della presente decisione. |
|
(10) |
Tali strumenti sono stati sviluppati tenendo conto delle attuali disposizioni del capo 30 della norma ES-TRIN (Disposizioni particolari per le imbarcazioni dotate di sistemi di propulsione o ausiliari funzionanti con combustibile avente un punto di infiammabilità pari o inferiore a 55 °C) e dell’allegato 8 della norma ES-TRIN (Disposizioni supplementari applicabili alle imbarcazioni alimentate con combustibili aventi un punto di infiammabilità pari o inferiore a 55 °C). |
|
(11) |
La Commissione ha valutato l’uso della tecnologia delle celle a combustibile con il metanolo come combustibile per le navi da passeggeri e l’adeguato livello di sicurezza della deroga proposta, sulla base dell’esame tecnico svolto dal gruppo di lavoro sui requisiti tecnici del Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI). I risultati di tale esame tecnico sono illustrati nei progetti di raccomandazioni n. 3/2017 e n. 4/2017 del 28 settembre 2019 del CESNI. |
|
(12) |
La valutazione dei rischi allegata ai progetti di raccomandazioni identifica e valuta gli eventuali rischi derivanti dall’uso del metanolo come combustibile e dal funzionamento di un sistema alimentato da celle a combustibile presente su una nave da passeggeri tenendo conto delle misure di tutela in vigore. La summenzionata valutazione conclude che il funzionamento, il rifornimento e la manutenzione del sistema possono essere effettuati in condizioni di sicurezza tenendo conto delle misure e delle procedure stabilite nei progetti di raccomandazioni. |
|
(13) |
Sulla base dei risultati dell’esame tecnico svolto dal gruppo di lavoro sui requisiti tecnici del CESNI, la Commissione ha potuto accertare che è garantito un livello di sicurezza adeguato, fermo restando che le condizioni previste nei progetti di raccomandazioni del gruppo di lavoro sui requisiti tecnici del CESNI siano soddisfatte. A fini di chiarezza e di certezza del diritto tali condizioni dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione. |
|
(14) |
La deroga riguarda il rilascio di un certificato dell’Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche in deroga alle disposizioni dell’allegato 8 della norma ES-TRIN 2017/1 ed è concessa per un periodo limitato fino al 1o ottobre 2022, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Germania può derogare ai requisiti tecnici di cui all’allegato 8 della norma ES-TRIN 2017/1 conformemente alle condizioni previste nell’allegato (4) della presente decisione per le seguenti navi da passeggeri:
|
— |
Innogy, con numero unico europeo di identificazione delle navi 04804940, |
|
— |
Alsterwasser, con numero unico europeo di identificazione delle navi 04807190. |
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 1o ottobre 2022.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2020
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118.
(2) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
(3) Norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna http://cesni.eu/en/documents/es-trin-2017/.
(4) Il testo della decisione facente fede, compresi i relativi allegati, è disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/transport/modes/inland/vessels_en.
|
9.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 220/4 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/981 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2020
che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Kosovo (*) nell’elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati e l’allegato III di tale decisione per quanto riguarda il modello di certificato per le importazioni da paesi terzi di tali prodotti
[notificata con il numero C(2020) 4433]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, l’articolo 8, punto 4, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all’importazione nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all’allegato II, parte 4, di tale decisione («i prodotti»). |
|
(2) |
L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione dei prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti a uno dei trattamenti indicati in tale allegato. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità rispetto al rischio per la salute degli animali da eliminare. |
|
(3) |
Inoltre l’allegato III della decisione 2007/777/CE stabilisce il modello di certificato che dovrebbe accompagnare le partite dei prodotti destinati all’introduzione nell’Unione. |
|
(4) |
Il Kosovo ha chiesto di essere inserito nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che sono stati sottoposti ad un trattamento specifico «C» o «D» e ha presentato le informazioni pertinenti. Il Kosovo in particolare ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime di pollame originarie degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali materie prime nell’Unione e il trattamento cui saranno sottoposti i prodotti in questione. |
|
(5) |
La Commissione ha effettuato un audit in Kosovo per valutare i sistemi di controllo in essere per la produzione di prodotti a base di carne di pollame destinati all’esportazione nell’Unione. Dati l’esito favorevole di tale audit e le garanzie fornite dal Kosovo per quanto riguarda l’origine e il trattamento delle carni di pollame utilizzate per la produzione di prodotti a base di carne, è opportuno includere il Kosovo nella tabella di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE per l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che sono stati sottoposti ad un trattamento specifico «C» o «D». |
|
(6) |
Il modello di certificato veterinario per le importazioni di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE riguarda i prodotti a base di carne ottenuti da carni di pollame originarie di uno Stato membro o che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3), e dispone che tali carni debbano essere sottoposte al trattamento generico «A» di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. |
|
(7) |
Le condizioni di certificazione veterinaria non riguardano tuttavia le carni di pollame originarie di uno Stato membro o che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 e che devono essere sottoposte a uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. In considerazione dell’obbligo di effettuare il trattamento specifico del prodotto indipendentemente dall’origine delle carni fresche utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne, e dei rischi trascurabili per la salute del pollame connessi a tali pratiche, il modello di certificato veterinario per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE dovrebbe comprendere una disposizione in materia di certificazione per tale situazione specifica. |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE. |
|
(9) |
Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio ragionevole di quattro mesi prima che il modello di certificato veterinario modificato diventi obbligatorio, in modo da consentire agli Stati membri e al settore di adeguarsi alle nuove condizioni. |
|
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
2. L’allegato III della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 10 novembre 2020, gli Stati membri continuano ad autorizzare l’introduzione nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, accompagnate da un certificato rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 10 ottobre 2020.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è così modificato:
|
1) |
tra la voce relativa all’Uruguay e quella relativa al Sud Africa è inserita la seguente voce relativa al Kosovo:
|
|
2) |
alla fine della tabella, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina tra la nota (3) e la nota (*):
|
|
3) |
alla fine della tabella, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina tra la nota (****) e la nota XXX:
|
ALLEGATO II
L’allegato III della decisione 2007/777/CE è così modificato:
dopo la terza opzione di cui alla parte II.1, punto II.1.3, del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a taluni prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da paesi terzi e destinati all’Unione europea è inserito il seguente testo:
|
|
«(2) oppure
|
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
|
9.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 220/8 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 30/20/COL
del 1o aprile 2020
che modifica per la centoseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sostituendo l’allegato degli orientamenti sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine [2020/982]
L’Autorità di vigilanza EFTA («Autorità»),
VISTO:
l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
A norma dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.
Il 27 marzo 2020 la Commissione europea («Commissione») ha adottato una comunicazione che modifica l’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine («comunicazione») (1).
Per aiutare l’economia dell’UE nel contesto della pandemia di Covid-19, la Commissione ha adottato un quadro di riferimento temporaneo (2) che consente agli Stati membri di fornire ulteriori misure di sostegno sfruttando la flessibilità massima prevista dalle attuali norme sugli aiuti di Stato. Nel settore dell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, il quadro di riferimento ha introdotto una maggiore flessibilità nel confermare la temporanea impossibilità di assicurare sul mercato alcuni rischi a causa di una carenza di assicurazioni del credito all’esportazione ai sensi del punto 18, lettera d), della comunicazione. Tale flessibilità può rivelarsi insufficiente per porre rapidamente rimedio alle difficoltà che le imprese devono affrontare attualmente e che con ogni probabilità dovranno affrontare in un futuro molto prossimo. È invece necessaria una risposta più rapida per attenuare tutte le conseguenze negative di un brusco ritiro degli assicuratori privati dal mercato del credito all’esportazione a breve termine. Tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica e dei segnali generali di impatto dirompente della pandemia di Covid-19 sull’economia dell’Unione nel suo complesso, la Commissione ritiene che vi sia una generale mancanza di sufficiente capacità privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi attualmente classificati come paesi con rischi assicurabili sul mercato. Allo stesso tempo, alla luce delle informazioni attualmente disponibili in merito ai futuri sviluppi della pandemia di Covid-19, non è escluso che gli assicuratori privati ricomincino ad aumentare la loro esposizione relativa all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine prima della scadenza del periodo di un anno di cui al punto 36 della comunicazione.
In tali circostanze, la Commissione ha deciso di considerare tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell’allegato della comunicazione temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2020, in linea con la durata del quadro di riferimento temporaneo. Conformemente al punto 36 della comunicazione, tre mesi prima della fine del 2020 la Commissione valuterà l’opportunità di prorogare l’esclusione temporanea.
La modifica della comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo.
È opportuno garantire l’applicazione uniforme, in tutto lo Spazio economico europeo, delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.
Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» a pagina 11 dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta gli atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea.
VISTO il parere della Commissione europea,
PREVIA consultazione degli Stati EFTA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate sostituendo l’allegato degli orientamenti sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Il nuovo allegato è accluso alla presente decisione e ne costituisce parte integrante.
Articolo 2
Il testo inglese della presente decisione è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2020.
Per l’Autorità di vigilanza EFTA,
Voglia gradire i sensi della nostra più alta considerazione.
Bente ANGELL-HANSEN
Presidente
Membro del Collegio responsabile
Frank J. BÜCHEL
Membro del Collegio
Högni KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio
Carsten ZATSCHLER
Controfirmatario in qualità di Direttore
Affari giuridici e amministrativi
(1) Non ancora pubblicata.
(2) Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19, del 19 marzo 2020 (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1).
ALLEGATO (1)
Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato
L’Autorità ritiene temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 dicembre 2020, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi di seguito elencati.
Belgio
Bulgaria
Cechia
Danimarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Croazia
Italia
Cipro
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Romania
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Australia
Canada
Islanda
Giappone
Nuova Zelanda
Norvegia
Svizzera
Stati Uniti d’America
(1) Sostituito dalla decisione n. 30/20/COL.
Rettifiche
|
9.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 220/11 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell’8 aprile 2020, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188 I del 15 giugno 2020 )
Alla pagina 5, allegato, quarta colonna, punto 9, frase introduttiva:
anziché:
«In deroga a quanto sopra, l’uso del PFOA, dei suoi sali e/o dei composti a esso correlati è autorizzato fino al 3 dicembre 2020 nei seguenti articoli:»,
leggasi:
«In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati fino al 3 dicembre 2020 ai seguenti fini:».